Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006

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Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006 Attuazione direttiva 2003/10/CE Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore) Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06

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Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006. Attuazione direttiva 2003/10/CE Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore) Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06. DLgs. 195/2006. … sette articoli , nessun allegato..: art.1 modifica il titolo del DdLgs.626/94; - PowerPoint PPT Presentation

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Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006

Attuazione direttiva 2003/10/CEEsposizione dei lavoratori

ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore)

Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06

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DLgs. 195/2006

…sette articoli, nessun allegato..:

art.1 modifica il titolo del DdLgs.626/94;art.2 inserisce il Titolo V-bis nel DLgs. 626/94;art.3 prevede le sanzioni;art.4 clausola di cedevolezza in favore Regioni;art.5 abrogazioni;art.6 invarianza degli oneri per la finanza pubblicaart.7 data entrata in vigore

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DLgs. 195/2006

INTEGRA

il DLgs 626/94 al Titolo V bis

Sono inseriti gli artt. da 49-bis a 49-duodecis

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DLgs. 195/2006

SONO ABROGATI

-Il capo IV del DLgs. 277/91

-L’art. 24 del DPR303/56 (limitatamente al danno uditivo da rumore)

-La voce “rumori” nella tabella allegata al DPR 303/56

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DLgs. 195/2006

SCADENZE

6 mesi dall’entrata in vigore, ovvero dal 15 dicembre 2006

per il settore della navigazione marittima ed aerea l’obbligo del rispetto dei v. limite di esposizione entra in vigore dal 15/02/2011;

per il settore musica ed attività ricreative dal 15/02/2008

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Dlgs.626/94 modificato Titolo V bis:Protezione da agenti fisici

Capo I: Disposizioni generali

Art.49-bis Campo di applicazione

Art.49-ter Definizioni

Art.49-quater Valori limite esposizione e valori di azione

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Dlgs.626/94 modificatoTitolo V bis:Protezione da agenti fisici

Capo II:Obblighi del datore di lavoro

Art.49-quinquies Valutazione del rischio

Art.49 sexies Misure di prevenzione e protezione

Art.49-septies Uso dei dpi

Art.49-octies Misure per la limitazione esposizione

Art.49-novies Informazione e formazione

Art.49-decies Sorveglianza sanitariaArt.49-undecies Deroghe

Art.49-duodecies Linee guida

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-ter. - Definizioni

a) pressione acustica di picco (ppeak):

valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]:

valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h):

valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

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Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quater. – Valori limite di esposizione e valori di azione (c.1)

a) valori limite di esposizione:LEX,8h= 87 dB(A) Ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

b) valori superiori di azione: LEX,8h= 85 dB(A) Ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

c) valori inferiori di azione: LEX,8h= 80 dB(A)Ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-quater. – Valori limite di esposizione e

valori di azione (c.2)

Laddove ……..l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire………..il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, comedimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione;

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita'.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1)

a) Livello, tipo, durata dell’esposizioneb) Valori limite e valori di azionec) Effetti su salute e sicurezza dei lavoratori

particolarmente sensibili al rumore ( es. minori, lavoratrici in gravidanza)

d) Effetti dovuti ad interazione tra rumore e sostanze ototossiche e tra rumore e vibrazioni

e) Effetti dovuti ad interazioni tra rumori e segnali di avvertimento

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1)

f) Informazioni fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro

g) Esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre il rumore

h) Il prolungamento dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro in locali di cui è responsabile

i) Informazioni da sorveglianza sanitaria e letteratura

l) Disponibilità di dpi con adeguate caratteristiche di attenuazione

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.2)

Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo‘ fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio

(c.3,4,5,6,7)

La misurazione dei livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori deve essere effettuata mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell’ambito del SPP e secondo metodologie appropriate. La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e

protezione (c.1)

• Adozione di altri metodi di lavoro• Scelta di attrezzature di lavoro adeguate• Progettazione struttura luoghi e posti lavoro• Adeguata informazione e formazione• Misure tecniche per il contenimento (schermature,

involucri, isolamento)• Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro• Misure organizzative

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e

protezione (c.2)

Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma dimisure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e

protezione (c.3)

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione - 85 dB(A) o ppeak

137 dB(C) - sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e

protezione (c.4)

Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-septies. – Uso dei dpi

1. Il d.d.l., qualora i rischi da rumore non possono essere evitati con le misure di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dpi conformi al Titolo IV e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valoriinferiori di azione gli mette a disposizione dei lavoratori;b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopradei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati;c) sceglie i dpi previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;d) verifica l'efficacia dei dpi

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-septies. – Uso dei dpi

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dpi dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-octies. - Misure per la limitazione

dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell’esposizione eccessiva ;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-nonies. –Informazione e formazione

1. …. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi con particolare riferimento:a) alla natura di detti rischi;b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo…..incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater;d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore…. insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-nonies. –Informazione e formazione

e) all’uso corretto dei dpi;

f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ailavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico c. ne conferma l'opportunità.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico c. ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.

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Dlgs.626/94 modificato Art. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:a) riesamina la valutazione del rischio….. ;

b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;

c) tiene conto del parere del medico c. nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

LEX, 8h<80dB(A) e/o ppeak <135dB( C ):

NESSUN ULTERIORE OBBLIGO A CARICO DEL D.d.L.

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

80dB(A) <= LEX, 8h<85dB(A)

e/o

135dB( C )<=ppeak <137dB( C ):

Deve informare e formare i lavoratori

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

80dB(A) < LEX, 8h<85dB(A)

e/o

135dB( C )<ppeak <137dB( C ):

1. Deve sottoporre a sorveglianza sanitaria a cura del M.C. i lavoratori su loro espressa richiesta o se il M.C. ne affermi opportunità

2. Mette a disposizione i DPI (coinvolge i lavoratori o i loro rappresentanti nella scelta)

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

85 dB(A) <= LEX, 8h < 87 dB(A)E/O

137 dB(C) <= ppeak < 140 dB(C):

FA TUTTO IL POSSIBILE PER ASSICURARE CHE VENGANO INDOSSATI I DPI.

SCEGLIE I DPI CHE CONSENTONO DI ELIMINARE IL RISCHIO PER L’UDITO O DI RIDURLO AL MINIMO, PREVIA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI O DEI LORO RAPPRESENTANTI;

VERIFICA L’EFFICACIA DEI DPI

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

85 dB(A) < LEX, 8h < 87 dB(A)E/O

137 dB(C) < ppeak < 140 dB(C):ELABORA ED APPLICA UN PROGRAMMA DI MISURE

TECNICHE ED ORGANIZZATIVE (c.1 art.49sexies):

Adozione di altri metodi di lavoro- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate- Progettazione struttura luoghi e posti lavoro- Adeguata informazione e formazione- Misure tecniche contenimento (schermature-involucri-isolamento)- Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro- Misure organizzative

SORVEGLIANZA SANITARIA

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

LEX, 8h > 87 dB(A)E/O

Ppeak > 140 dB(C):Obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure……….si individuano esposizioni superiori a detti valori, il d.d.l a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

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Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione

LEX, 8h > 87 dB(A)E/O

Ppeak > 140 dB(C):

ADOTTA MISURE IMMEDIATE (c.1art.49-sexies) !!!• Adozione di altri metodi di lavoro• Scelta di attrezzature di lavoro adeguate• Progettazione struttura luoghi e posti lavoro• Adeguata informazione e formazione• Misure tecniche contenimento (schermature-involucri-isolamento)• Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro• Misure organizzative Al termine del processo deve ripetere misurazioni per verificare il rientro

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DLgs. 195/2006 PRINCIPALI NOVITA’

• Variati parametri fisici riferimento (Ppeak dB (C) );

• Ridefiniti i valori di riferimento (valori limite di esposizione e valori di azione) con la riduzione del valore limite di esposizione;

• V.d.Rischi più articolata e con esplicitazioni nuove;

• Abbassati i livelli per la formazione, fornitura e l’uso Dpi;

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DLgs. 195/2006 PRINCIPALI NOVITA’

• Esplicitato l’obbligo a valutare l’efficacia dei Dpi;• Esemplificate meglio le misure di prevenzione;• Correlati gli esiti della sorveglianza sanitaria con

le azioni tecniche di prevenzione;• Esplicitato l’obbligo a formalizzare il programma

di misure tecniche e organizzative al superamento dei valori superiori di azione

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DLgs. 195/2006 PRINCIPALI CRITICITA’

• Aver esplicitato l’obbligo a formalizzare il programma di misure tecniche e organizzative solo al superamento dei Vas;

• Aver subordinato i valori limite di esposizione all’attenuazione dei Dpi-u;

• …………..

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livello di esposizione giornaliera al rumore

                                                               

livello di esposizione settimanale al rumore

                                                               

pressione acustica di picco