Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013) · PDF filedecreto legislativo n....

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013) Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 in vigore dal 31 ottobre, è stato fortemente modificato durante il suo percorso parlamentare. Nelle seguenti note verranno esaminate le norme che più direttamente riguardano i lavoratori pubblici, con l’esclusione dell’art. 4 esaminato separatamente. Art. 1 Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. I commi da 1 a 4 bis sono relativi alla riduzione della spesa per le auto di servizio. I successivi commi riguardano le spese per consulenze e contengono norme destinate a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Il comma 5 stabilisce che la spesa per incarichi di studio e consulenza - anche per quelli conferiti a pubblici dipendenti - non può superare, per l’anno 2014, l’80% del limite della spesa per il 2013, così come determinato dalla applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (legge n. 122/2010) [1] . Per l’anno 2015 non può superare il 75% della spesa del 2014. Si applicano tuttavia le deroghe previste dall’ultima parte del comma 7. Comma 5 bis: le amministrazioni devono trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, i dati relativi alla spesa disaggregata sostenuta per incarichi di studio e consulenze, inclusa quella riferita ad 1 / 12

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Page 1: Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013) · PDF filedecreto legislativo n. 165/2001 (vedere nota n. 1) Comma 8 quater: Aggiunge la seguente frase al comma 6 del novellato

Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubblicheamministrazioni.

Il decreto 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 in vigoredal 31 ottobre, è stato fortemente modificato durante il suo percorso parlamentare.

Nelle seguenti note verranno esaminate le norme che più direttamente riguardano i lavoratoripubblici, con l’esclusione dell’art. 4 esaminato separatamente.

Art. 1 Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nellapubblica amministrazione.

I commi da 1 a 4 bis sono relativi alla riduzione della spesa per le auto di servizio.

I successivi commi riguardano le spese per consulenze e contengono norme destinate a tuttele amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

Il comma 5 stabilisce che la spesa per incarichi di studio e consulenza - anche per quelliconferiti a pubblici dipendenti - non può superare, per l’anno 2014, l’80% del limite della spesaper il 2013, così come determinato dalla applicazione della disposizione di cui al comma 7dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (legge n. 122/2010) [1] . Per l’anno 2015 non puòsuperare il 75% della spesa del 2014. Si applicano tuttavia le deroghe previste dall’ultima partedel comma 7.

Comma 5 bis: le amministrazioni devono trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, i dati relativialla spesa disaggregata sostenuta per incarichi di studio e consulenze, inclusa quella riferita ad

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

incarichi conferiti a dipendenti pubblici e quella per incarichi e contratti a tempo determinato.

Comma 5 ter: la non osservanza delle disposizioni del comma 5 bis costituisce illecitodisciplinare e comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per ilresponsabile del procedimento.

Comma 5 quater: entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica amministrazionedeve presentare alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5 bis.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’articolo, nel bilancio di previsione delle amministrazionicensite dall’Istat, devono essere previsti specifici capitoli di bilancio per il conferimento degliincarichi di studio e consulenza.

Gli atti adottati in violazione dei commi 5 e 6 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare per chili ha adottati e comportano anche una sanzione amministrativa pecuniaria, salva l’azione diresponsabilità amministrativa per danno erariale.

Sono previste, almeno una volta l’anno, visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli impostidalla norma, e il comma 9 “blinda” le disposizioni dell’articolo dichiarando che trattasi di normeche danno attuazione a disposizioni costituzionali (art. 97) e costituiscono principi dicoordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3 Cost.).

Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delleeccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale.

Il comma 1 modifica il comma 11 dell’art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche dellepubbliche amministrazioni) e l’art. 14 (Riduzionedelle spese di personale), del d.l. 95/2012 (L. 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadininonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

Le disposizioni dell’art. 2 del decreto 95/2012, relative alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e a quelli di cui all’art. 70 del d.lgs. n.165/2001.

Il nuovo comma 11 dell’art. 2 stabilisce che - fermo restando il divieto di assumere nelle aree insovrannumero - nelle aree non in sovrannumero le amministrazioni possono coprire i postivacanti, ma tali posti devono essere computati al netto di un numero di posti equivalente, dalpunto di vista finanziario, al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), cioè ilavoratori che, in base alla legge vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 201/2001 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, legge 214/2011) avrebbero avuto diritto al trattamento pensionistico dal 31 dicembre 2015

Quindi la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire tenendo conto delle diminuzioni stabilite eanche, dice la norma, essere compatibile con il piano di cui al successivo comma 12, e cioè ilpiano degli esuberi e del collocamento in mobilità, e fermo restando il disposto dell’art. 14comma 7 del decreto 95/2012, come modificato dall’art. 2 del decreto n. 101/2013.

In base alle modifiche introdotte, il nuovo testo dell’art. 14 comma 7 del decreto 95/2012prevede che le cessazioni dal servizio per mobilità e le cessazioni derivanti dalla applicazionedella lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisitiprevisti dall’art. 24(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del d.l. 201/2011 (L.214/2011), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delledisponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o per definire il numero delle unitàsostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Per le unità che all’esito delle riduzioni di cui al comma 1 risultino in sovrannumero, leamministrazioni adottano – previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali - leprocedure di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 [2] , con le priorità stabilite dal comma stesso.Sono allungati di un anno tutti i termini stabiliti nel comma 11 lett. a, b, e c; e al comma 12, 30giugno 2013 è sostituito da 31 dicembre 2013.

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

I commi 2 e 2 bis riguardano gli ordini ed i collegi professionali.

Il comma 3 stabilisce che, a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n.165/2001 che abbiano dichiarato eccedenza di personale ai sensi dell’art. 2 comma 14 del d.l.n. 95/2012 (cioè le eccedenze dichiarate per ragioni funzionali o finanziarie dellaamministrazione), si applicano le disposizioni del nuovo comma 11 dell’art. 2 del decretomedesimo, e le posizioni dichiarate in eccedenza non possono essere ripristinate nelladotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applica inoltre il disposto del novellato art.14 comma 7 del decreto stesso.

I commi 4, 5, 5 bis, 5 ter e 6 sono norme di interpretazione autentica rispettivamente: a)dell’art. 24 ( Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)comma 3 primo periodo del d.l. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici- l. n. 214/2011) che deve essere interpretato nel senso che il conseguimento, da parte di unlavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di un qualsiasi diritto a pensione entro il31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delledecorrenze previgenti rispetto alla entrata in vigore del predetto articolo 24; b) dell’art. 24comma 4 secondo periodo sempre del d.l. n. 201/2011 che deve essere interpretato nel sensoche per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previstodai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data dientrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione di requisiti anagraficiprevisti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile - se non per iltrattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utiledella pensione ove essa non sia immediata - al raggiungimento del quale l’amministrazionedeve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasititolo, i requisiti per il diritto a pensione; c) dell’art. 24 comma 14 lett. e) del d.l. n. 201/2011 chesi interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche ilavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli entistrumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal serviziodi cui all’art. 72 comma 1 del d.l. 112/2008 (legge n. 133/2008); d) dell’art. 24 comma 14 lett. e)del d.l. n. 201/2011 che si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si considera comunquein corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domandepresentate prima del 4 dicembre 2011; e) dell’art. 2 comma 11 lett.a) del d.l. 95/2012 comemodificato dal decreto stesso, che deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione,nei limiti del sovrannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro neiconfronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni che hanno provveduto a fare le riduzioni delpersonale devono adottare entro il 31 dicembre 2013 il regolamento di organizzazione secondoi loro ordinamenti. Il termine è perentorio e la sua non osservanza comporta l’impossibilità, dal1° gennaio 2014, di assumere a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il comma 8 è relativo alle procedure e ai limiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali perle strutture riorganizzate a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche, incarichi chedebbono essere assegnati seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall’art. 19 deld.lgs. n. 165/2001. La norma prevede inoltre che siano salvaguardati, fino alla scadenza deirelativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2012 n.95 (l. 135/2012) mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina contenutanel comma medesimo.

In via transitoria, e non oltre il 31/12/2014, è costituito un contingente ad esaurimento (per unnumero corrispondente all’unità di personale risultante in soprannumero all’esito delconferimento degli incarichi dirigenziali) di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19comma 10 del d.lgs. n. 165/2001 (incarichi di consulenza, studio, ricerca etc.) con l’obbligo dirispettare le percentuali previste dai commi 5 bis (così come modificato dal successivo comma8 ter) [3] e 6 [4] .

Comma 8 bis: stabilisce - in attesa del completamento del processo di riforma delle province -il differimento fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, dell’efficacia dei contratti, già inatto alla data di entrata in vigore del decreto, degli incarichi dirigenziali conferiti dalle Province aisensi dell’art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 (vedere nota n. 2). Tale differimento noncostituisce nuovo incarico ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vigente. Inoltre, nellemore della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto, del personalenon dirigenziale delle province presso altre amministrazioni, possono essere prorogati anche inderoga al limite temporale di tre anni stabilito dall’art. 30 comma 2 sexies del d.lgs. n. 165/2001.

Comma 8 ter: sostituisce il comma 5 bis dell’art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) deldecreto legislativo n. 165/2001 (vedere nota n. 1)

Comma 8 quater: Aggiunge la seguente frase al comma 6 del novellato art. 19 del d.lgs.165/2001: La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puòessere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laureaconseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

Ministro dell’università, ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”.

Comma 8 quinquies, proroga il comitato per la verifica delle cause di servizio, di cui al DPR461/2001, al 31 dicembre 2015.

Dopo il comma 9, che si occupa della determinazione della dotazione organica dei dirigenti diprima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aggiunto un comma9 bis che abroga il comma 10 dell’art. 23 bis (Disposizioni in materia dimobilità tra pubblico e privato) del d.lgs. n. 165/2001 che prevedeva l’emanazione di un regolamento che definisse lemodalità e procedure attuative dell’articolo e che individuasse i soggetti privati e gli organismiinternazionali presso i quali possono essere collocati in aspettativa i dirigenti delle pubblicheamministrazioni.

Il comma 10 stabilisce che dal 1° gennaio 2014 tutte le amministrazioni pubbliche inseritedall’ISTAT nel conto economico, esclusi gli organi costituzionali, sono soggette alle disposizionidell’art. 60 ( Controllo del costo del lavoro) del d.lgs. n. 165/2001, articolo che ilsuccessivo comma 11 provvede amodificare sostituendo il comma 3 dell’articolo con il seguente: Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società nonquotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubblicheamministrazioni di cui all’art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (le società inserite dall’ISTAT nel conto economico consolidato) diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societàdalle stese controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all’art. 70 comma 4, e la societàconcessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti dilavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio deiMinistri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, ilcosto annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dalMinistero dell’economia e finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 11 bis stabilisce le seguenti modifiche all’art. 60 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del

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Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dellafunzione pubblica " sono soppresse».

I successivi commi 12, 13, e 13 bis, ter, e quater, dettano norme specifiche per il Ministero deibeni culturali, l’AGEA, l’Agenzia italiana del farmaco.

Comma 13 quinquies: modifica il comma 6 dell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi eincarichi ) deld.lgs. n. 165/2001 aggiungendo alla allinea dopo il primo periodo, il seguente periodo: Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi,adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Inoltre alla lettera f) bis del medesimo comma sono aggiunte le parole: nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Comma 13 sexies: modifica il comma 1 bis dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 (c. d. codice deicontratti pubblici).

Comma 13 septies: abroga l’art. 49 ter del d.l. n. 69/2013 (Semplificazioni per i contrattipubblici).

Art. 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate.

Il comma 1 stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo n.165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario” è consentito(alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli entipubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs.165/2001 , e successive modificazioni ed integrazioni), a domanda, fino al 31dicembre 2015, passaggio diretto presso il Ministero della giustizia, di personale dirigenziale enon, di amministrazioni che si trovano in situazioni di eccedenza, con inquadramento nella

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qualifica corrispondente.

Tale passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondocriteri prefissati dal Ministero della giustizia in apposito bando.

Al personale trasferito si applica l’art. 2 comma 11 lett d) terzo e quarto periodo, del d.l. 95/2012[5].

I successivi commi, dal 2 al 7, sono stati soppressi e dopo il comma 7, soppresso, sono statiaggiunti i commi 7 bis e 7 ter che riguardano la regolamentazione del rapporto di lavoro deidirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni[6].

Art. 3 bis: Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio [7] .

Art. 5: Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance.

Viene cambiata la denominazione alla Commissione per la valutazione e la trasparenza, chediviene l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubblicheamministrazioni (A.N.A.C.) e vengono dettate disposizioni per la sua composizione ed il suofunzionamento.

Art. 7: Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni medichedell’amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario e di interpretazione autentica.

L’articolo prevede programmi di assunzione presso le pubbliche amministrazioni di testimoni ocollaboratori di giustizia. Si occupa poi della composizione delle commissioni mediche

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dell’amministrazione della pubblica sicurezza; della rideterminazione del numero delleassunzioni obbligatorie delle categorie protette; del credito di imposta per le imprese cheassumono a tempo determinato lavoratori detenuti o internati; della interpretazione autentica delcomma 34 dell’art. 1 l. n. 228/2012 sulla assunzione di avvocati dello Stato.

Art. 9: Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero.

Comma 1: aggiunge un comma 12 bis all’art.14 (Riduzione delle spese di personale) del d.l.95/2012, nel quale è prevista la possibilità - per l’anno scolastico 2913/2014 e per specifiche edinsopprimibili esigenze didattiche o amministrative - che possa essere conservato, adinvarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente delpersonale da destinare all’estero, sui quali possono essere assegnate unità di personale daindividuare secondo quanto prevede lo stesso comma 12 bis.

Comma 2 bis: apporta alcune modifiche alla legge 401/1990 (Riforma degli istituti italiani dicultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero).

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[1] D.L. n.78/2010 (Misure urgenti in tema di stabilità finanziaria e competitività economica),art. 6 comma7: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorreredall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa astudi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubblicheamministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gliorganismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi diprivatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza deipresupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilitàerariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie

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connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

[2] D.lgs. n. 165/2001, art. 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva in vigore dal 1°gennaio 2012

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunqueeccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anchein sede di ricognizione annuale prevista dallarticolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sonotenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediatacomunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che nonadempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni oinstaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti inessere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte deldirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dalcomma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva allerappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contrattocollettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui alcomma 4, l'amministrazione applica l'art.72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133 , insubordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione disoprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante ilricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero pressoaltre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenutoanche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali eprocedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delleeccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori delterritorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o allasituazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano ledisposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca indisponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dellamedesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioninell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazionesecondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospesetutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pariall'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasialtro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.

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Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti diaccesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno peril nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

[3] Comma 5 bis dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001: “Ferma restando la dotazione effettiva diciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, daciascuna amministrazione, anche a dipendenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23, purchédipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, ovvero, di organi costituzionali,previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimentosecondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 possono essere conferitientri il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla primafascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica diquelli appartenenti alla seconda fascia: I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati,rispettivamente, fino al massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione dellerispondenti percentuali fissate dal comma 6”.

[4] Comma 6 art. 19 d.lgs. n. 165/2001: ”Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essereconferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organicadei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per centodella dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato aisoggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere,per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altriincarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti,fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazioneprofessionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività inorganismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisitaper almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria epostuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate peralmeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle checonferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o cheprovengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruolidegli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da unaindennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto dellatemporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenzeprofessionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazionisono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Laformazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso deldiploma di laurea”.

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Page 12: Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013) · PDF filedecreto legislativo n. 165/2001 (vedere nota n. 1) Comma 8 quater: Aggiunge la seguente frase al comma 6 del novellato

Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (L. n. 125/2013)

[5] D.L. n. 95/2012, art. 2 comma 11 lett. d) terzo e quarto periodo: “Il personale trasferitomantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse econtinuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale.Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto èattribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivimiglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”.

[6] Comma 7 bis: Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le societàcontrollate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, ancheal di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e dellesocietà dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazionedei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione delrapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivantiordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti inessere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto deiprescritti poteri o deleghe in materia .

[7] D.L. n. 101/2013, art. 3 bis: Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri acarico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possonoprovvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le societàe gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli onericontrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllatiprocedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi alpersonale impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzionedegli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

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