Dalla responsabilità dell’infermiere alla responsabilità ... · solo il profilo professionale e...
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Dalla responsabilità dell’infermiere alla responsabilità dell’OSS:aspetti giuridici e
integrazione
Dott. Antonino Zagari
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Il Gioco di Squadra risulta lo scopo primario per ottenere
risultati positivi e per
VINCERE
GIOCO DI SQUADRA
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Le organizzazioni devono attribuire ai loro addetti
incarichi differenziati in base alla
specifica professionalità.
Vanno costruiti i processi di integrazione in virtù dei
quali le differenti professionalità interagiscono
per raggiungere i risultati.
Creare gruppi flessibili quali strumenti utili per
l’organizzazione e l’integrazione.
CHE FARE ?
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Vanno eliminati i rischi di:
• Dipendenza • Autoritarismo • troppa Burocratizzazione
Con sensibilità e competenza vanno promosse
tutte le azioni in grado di coinvolgere ogni operatore:
INFERMIERE e O.S.S.
quali risorse da proteggere e difendere
dai rischi della Ruotine, della Disaffezione del proprio ruolo e
dell’ORGANIZZAZIONE.
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Il Profilo Professionale (D.M.739/94)…
è l’operatore
sanitario che in
possesso del
diploma
universitario
- Identifica
- Pianifica
- Gestisce
- Valuta
- Garantisce
si avvale, ove
necessario,
dell’opera del
personale di
supporto
L’infermiere è responsabile
dell’assistenza infermieristica
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1.Profilo professionale 2.Codice Deontologico 3.Competenze profess. Mediche 4.Competenze altre profess. Sanitarie 5.Ordinamenti didattici di base 6.Ordinamenti didattici post base
Legge 42/1999 Definisce un campo proprio di attività
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Competenza infermieristica e confini giuridici
Alcune considerazioni
Dall’attuale quadro normativo potrebbe risultare difficile
ricavare una definizione dettagliata dei compiti del
personale infermieristico, la quale rappresenterebbe, del
resto, una forma surrettizia di mansionario. Ciò deriva dal
fatto che le norme vigenti fanno riferimento, così come
avviene per le altre professioni sanitarie, al concetto di
ambiti di competenza, enunciando principi generali.
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Dall’analisi della legge 42/99, si rileva che proprio il legislatore indica con chiarezza che le
fonti dell’agire infermieristico non sono solo il profilo professionale e il codice
deontologico ma anche e soprattutto gli ordinamenti didattici di base e post base.
Sono proprio gli ultimi due punti che definiscono con chiarezza quali siano le
prestazioni lecite e illecite dell’agire infermieristico.
Ampliamento competenze con l’attuale normativa Combinato disposto art. 1 comma 5-6 D.M. 739/94 e art. 1 legge 42/99
Cosa sta succedendo alla professione infermieristica?
Sole 24 ore 5 febbraio 2013 Infermieri: inviato alla Stato-Regioni l'accordo definitivo sulle nuove competenze
Sono individuate le seguenti aree di intervento:
1) AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI
TERRITORIALI/DISTRETTUALI
2) AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA
3) AREA MEDICA
4) AREA CHIRURGICA
5) AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA
6) AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
L.R. 16-8-2001 n. 20 La figura professionale dell'operatore socio-sanitario.
Pubblicata nel B.U. Veneto 21 agosto 2001, n. 75.
Art. 1
Figura professionale e profilo.
1. È individuata la figura professionale dell'operatore socio - sanitario.
2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di
qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge
attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree
di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
Art. 3
Contesti operativi.
1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua
attività in tutti i servizi del settore sociale e
sanitario, di tipo socio-assistenziale e socio-
sanitario, residenziali e semiresidenziali.
ALLEGATO A Elenco delle principali attività previste per l’Operatore socio-sanitario
1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero
Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale - realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico - collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale - realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi …. - cura la pulizia e l’igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente - collabora alla attuazione degli interventi assistenziali - valuta, per quanto di competenza, gli interventi più
appropriati da proporre
- collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi - riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative - mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo
- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio -collabora alla verifica della qualità del servizio
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione - collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento
-collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici .
ALLEGATO B - COMPETENZE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
COMPETENZE TECNICHE
In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc...).
E’ in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia: - nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e cambio biancheria; - nella preparazione e/o aiuto all’assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli acquisti; - nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
E’ in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e Attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.
ALLEGATO B - COMPETENZE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
COMPETENZE TECNICHE
Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto é in grado di: - aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; -aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie; -osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.); - attuare interventi di primo soccorso; - effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; - controllare e assistere la somministrazione delle diete; - aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di
capacità cognitive e manuali; - collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi.
COMPETENZE TECNICHE
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella- carrozzella. - collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento. - utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il rischio. - svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche. - accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.
COMPETENZE TECNICHE
Sa lavorare in équipe. Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
E’ in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per
assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse. E’ in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi
COMPETENZE RELAZIONALI
A LIVELLI DI OPERATIVITA’
1) OPERA – In AUTONOMIA secondo protocollo o altra
disposizione, svolge attività pertinenti alla propria figura e
programmata nel piano di lavoro e/o di assistenza
2) COOPERA – è necessaria la presenza dell’infermiere
3) COLLABORA - attività eseguibile solo su PRECISA
INDICAZIONE dell’infermiere e con la sua supervisione
•sulla base di criteri della bassa
discrezionalità e dell’alta riproducibilità
delle tecnica utilizzata.
•Attività attribuibili e non delegabili in
quanto il termine delega di funzioni assume
un diverso valore tra l’ambito giuridico e
quello gestionale-organizzativo-
professionale
Alcune attribuzioni un tempo esclusivamente
infermieristiche rientrano oggi nelle
declaratorie degli operatori di supporto
L’infermiere è responsabile dell’assistenza
generale infermieristica in toto mentre l’OSS
è responsabile della corretta esecuzione dei
compiti loro attribuiti in relazione alla sua
“competenza”
la responsabilità dell’infermiere si concretizza nelle attività di accertamento, pianificazione e attribuzione delle attività, livelli di supervisione e valutazione finale
la scelta tra variabili spetta all’infermiere
la responsabilità sull’assistenza infermieristica generale erogata è,
e rimane dell’infermiere, che si avvale per lo svolgimento di alcune attività del supporto dell’OSS
si attribuisce l’esecuzione di un atto o la rilevazione di un dato non la sua
interpretazione o valutazione
IL SIGNIFICATO POSITIVO DEL TERMINE
RESPONSABILITÀ
è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi
degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico,
ovvero l’impegno dell’operatore sanitario a mantenere un
comportamento congruo e corretto ex ante.
IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla
possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un
giudicante di una condotta professionale riprovevole o a
rendere conto del proprio operato e colpevolezza.
In ragione della norma violata ci può essere:
responsabilità penale
responsabilità Civile
responsabilità amministrativa
responsabilità disciplinare
responsabilità deontologica-disciplinare
Responsabilità dirigenziale
La Corte di cassazione ha statuito che medici e paramedici sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del turno di lavoro.
Cass. Penale sez. IV 02-03-2000 n. 9638 - ---CORTE d' APPELLO di MILANO Sez. II - Sentenza del 16-12-
2005.– Cass. Penale sez. IV n………depositata 11 marzo 2005
La Responsabilità penale la posizione di garanzia dell’infermiere
In che cosa consiste la responsabilità civile?
La responsabilità civile è costituita
dall'obbligo di rispondere delle
conseguenze che la legge civile prevede
per una condotta illecita che abbia
provocato un danno. Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558
La Responsabilita’ civile
La responsabilità disciplinare è quella
particolare forma di responsabilità che
grava sul dipendente per la violazione dei
doveri di servizio.
La Responsabilità disciplinare
Che cosa è la
Responsabilità disciplinare?
Si risponde indipendentemente dal fatto
che la condotta tenuta o gli eventi da essa
cagionati abbiano prodotto un danno
economicamente valutabile a carico
dell'ente pubblico
La Responsabilità disciplinare
Per rispondere dal punto di vista
disciplinare, è necessario aver causato
un danno all’ente?
Nel lavoro d’equipe – secondo il principio dell’affidamento – ciascun membro può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corretto i propri compiti.
Di norma, ognuno risponderà del proprio operato ma non di quello degli altri.
Presupposti per l’operatività del principio di affidamento: 1. - obblighi divisi tra più soggetti, nel senso che
ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme cautelari dell’agente modello nelle rispettive attività;
2. - corretto adempimento degli obblighi specifici (e dunque piena osservanza delle connesse regole cautelari di condotta) gravanti su colui che ne invoca l’applicazione;
3. - assenza di una posizione di garanzia qualificata, dalla quale discenda, entro certi limiti di esigibilità, uno specifico obbligo di vigilanza sull’altrui attività proprio al fine di prevenire e/o rimuovere eventuali errori dei medici assoggettati a tale controllo.
Legge 8 gennaio 2002, n. 1 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 12 novembre
2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia
di personale sanitario”
art. 1 punto 8. ha previsto che l’operatore socio sanitario
(operatore di supporto) “collabora con l’infermiere o
l’ostetrica nelle attività assistenziale conformemente
alle direttive del responsabile dell’assistenza
infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione
L’importanza della direttive del Responsabile
Assistenza Infermieristica
Nel reparto ove è prevista sul piano
organizzativo la presenza di un O.S.S. per
un pieno utilizzo di questo nuovo
collaboratore è necessario quindi
predisporre delle direttive di carattere
generale, non essendo immaginabile una
continua supervisione da parte del Responsabile Assistenza Infermieristica
L’importanza della direttive del Responsabile
Assistenza Infermieristica
Nelle direttive (protocolli – procedure-
Piani di Lavoro) devono essere
specificate in modo chiaro le attività che
esulano da quelle indicate nel profilo
dell’OSS (es. cosa si intende per
medicazioni semplici)
Primi cenni ai profili di responsabilità
La responsabilità connessa ad un erronea
attribuzione di compiti sanitari ad un
soggetto O.S.S. non in grado di espletarli
perché privo di adeguata preparazione
compete al Responsabile Assistenza
Infermieristica (culpa in eligendo).
La responsabilità relativa ad una non
corretta esecuzione sul piano tecnico dei
compiti attribuitigli compete all’O.S.S.,
eventualmente in concorso con altri.
Primi cenni ai profili di responsabilità
La responsabilità connessa ad un erronea
attribuzione di compiti estranei a quelli
previsti nella normativa come attribuibili
all’O.S.S. compete al Responsabile
Assistenza Infermieristica
In questo caso è ipotizzabile una
corresponsabilità anche in capo all’O.S.S.
che accetta di eseguire compiti che
esulano dalla sua figura professionale.
L’art. 348 del codice penale
“Chiunque abusivamente esercita
una professione, per la quale è
richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la
multa da Euro 103 a Euro 516”.
È punito il semplice esercizio abusivo
della professione, anche senza danni.
L’esercizio abusivo di una professione in
campo sanitario
Presuppone evidentemente l’effettuazione
di atti relativi ad un campo professionale
il cui esercizio è riservato sul piano
giuridico dallo Stato solo a chi ha
conseguito una speciale abilitazione al
riguardo.
L’esercizio abusivo è possibile anche con
riferimento all’attività medica e a quella
infermieristica.
Art. 54 del codice penale – Stato di necessità
“Non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona, pericolo da lui
non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo”.
Prime conclusioni sul punto
È evidente che applicando i principi
sopra esposti al caso in cui un O.S.S.
svolga, di sua iniziativa, attività di
competenza dell’infermiere professionale
al di fuori dei casi consentiti dalla
normativa vigente vi è il concreto rischio
di una contestazione di esercizio abusivo
della professione infermieristica.
Altre conclusioni sul punto
È altresì evidente che se un infermiere
attribuisce all’O.S.S. compiti di natura
sanitaria che esulano da quelli conferibili
ovvero senza le condizioni prescritte e
l’O.S.S. esegue questi compiti è possibile
ipotizzare un concorso di entrambi i
predetti soggetti nell’esercizio abusivo
della professione infermieristica.
Quando più persone sono coinvolte nello stesso
reato art. 110 (doloso) 113 (colposo)C.P.
1. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
2. nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto,…
Due sentenze recenti che riguardano l’OSS
I sentenza
Cassazione penale sez. IV- 06 marzo 2013 n.
16260
OSS condannato per omicidio colposo per
caduta della paziente dalla barella, la quale
decedeva per il grave trauma cranico
encefalico riportato.
Due sentenze recenti che riguardano l’OSS
II sentenza
Cassazione penale sez. IV - 15 gennaio 2013
n. 23661
OSS e responsabili RSA condannati per
omicidio colposo decesso di una signora di 76
anni ricoverata in RSA che cadeva dalla
finestra della stanza in cui era ricoverata e
chiusa a chiave dall’OSS
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