Dalla responsabilità dell’infermiere alla responsabilità ... · solo il profilo professionale e...

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Dalla responsabilità dell’infermiere alla responsabilità dell’OSS:aspetti giuridici e integrazione Dott. Antonino Zagari

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Dalla responsabilità dell’infermiere alla responsabilità dell’OSS:aspetti giuridici e

integrazione

Dott. Antonino Zagari

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DA DOVE INIZIAMO ?

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Le organizzazioni devono attribuire ai loro addetti

incarichi differenziati in base alla

specifica professionalità.

Vanno costruiti i processi di integrazione in virtù dei

quali le differenti professionalità interagiscono

per raggiungere i risultati.

Creare gruppi flessibili quali strumenti utili per

l’organizzazione e l’integrazione.

CHE FARE ?

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Vanno eliminati i rischi di:

• Dipendenza • Autoritarismo • troppa Burocratizzazione

Con sensibilità e competenza vanno promosse

tutte le azioni in grado di coinvolgere ogni operatore:

INFERMIERE e O.S.S.

quali risorse da proteggere e difendere

dai rischi della Ruotine, della Disaffezione del proprio ruolo e

dell’ORGANIZZAZIONE.

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Cominciamo a dire

chi è L’INFERMIERE!!!!!!

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Il Profilo Professionale (D.M.739/94)…

è l’operatore

sanitario che in

possesso del

diploma

universitario

- Identifica

- Pianifica

- Gestisce

- Valuta

- Garantisce

si avvale, ove

necessario,

dell’opera del

personale di

supporto

L’infermiere è responsabile

dell’assistenza infermieristica

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Legge 251/2000

Autonomia professionale

(art.1)

Muta la qualifica giuridica dell’infermiere

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1.Profilo professionale 2.Codice Deontologico 3.Competenze profess. Mediche 4.Competenze altre profess. Sanitarie 5.Ordinamenti didattici di base 6.Ordinamenti didattici post base

Legge 42/1999 Definisce un campo proprio di attività

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Competenza infermieristica e confini giuridici

Alcune considerazioni

Dall’attuale quadro normativo potrebbe risultare difficile

ricavare una definizione dettagliata dei compiti del

personale infermieristico, la quale rappresenterebbe, del

resto, una forma surrettizia di mansionario. Ciò deriva dal

fatto che le norme vigenti fanno riferimento, così come

avviene per le altre professioni sanitarie, al concetto di

ambiti di competenza, enunciando principi generali.

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Dall’analisi della legge 42/99, si rileva che proprio il legislatore indica con chiarezza che le

fonti dell’agire infermieristico non sono solo il profilo professionale e il codice

deontologico ma anche e soprattutto gli ordinamenti didattici di base e post base.

Sono proprio gli ultimi due punti che definiscono con chiarezza quali siano le

prestazioni lecite e illecite dell’agire infermieristico.

Ampliamento competenze con l’attuale normativa Combinato disposto art. 1 comma 5-6 D.M. 739/94 e art. 1 legge 42/99

Cosa sta succedendo alla professione infermieristica?

Sole 24 ore 5 febbraio 2013 Infermieri: inviato alla Stato-Regioni l'accordo definitivo sulle nuove competenze

Sono individuate le seguenti aree di intervento:

1) AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI

TERRITORIALI/DISTRETTUALI

2) AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA

3) AREA MEDICA

4) AREA CHIRURGICA

5) AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA

6) AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

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MAGGIORE AUTONOMIA

COMPORTA…

MAGGIORE RESPONSABILITA’

L.R. 16-8-2001 n. 20 La figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

Pubblicata nel B.U. Veneto 21 agosto 2001, n. 75.

Art. 1

Figura professionale e profilo.

1. È individuata la figura professionale dell'operatore socio - sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di

qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge

attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree

di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 3

Contesti operativi.

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua

attività in tutti i servizi del settore sociale e

sanitario, di tipo socio-assistenziale e socio-

sanitario, residenziali e semiresidenziali.

ALLEGATO A Elenco delle principali attività previste per l’Operatore socio-sanitario

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero

Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale - realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico - collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale - realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi …. - cura la pulizia e l’igiene ambientale.

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente - collabora alla attuazione degli interventi assistenziali - valuta, per quanto di competenza, gli interventi più

appropriati da proporre

- collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi - riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative - mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio -collabora alla verifica della qualità del servizio

- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione - collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento

-collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici .

ALLEGATO B - COMPETENZE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO

COMPETENZE TECNICHE

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc...).

E’ in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia: - nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e cambio biancheria; - nella preparazione e/o aiuto all’assunzione dei pasti;

- quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli acquisti; - nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

E’ in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e Attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.

ALLEGATO B - COMPETENZE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO

COMPETENZE TECNICHE

Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto é in grado di: - aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; -aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie; -osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.); - attuare interventi di primo soccorso; - effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; - controllare e assistere la somministrazione delle diete; - aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di

capacità cognitive e manuali; - collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi.

COMPETENZE TECNICHE

- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella- carrozzella. - collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento. - utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il rischio. - svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche. - accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.

COMPETENZE TECNICHE

Sa lavorare in équipe. Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

E’ in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per

assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse. E’ in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi

COMPETENZE RELAZIONALI

A LIVELLI DI OPERATIVITA’

1) OPERA – In AUTONOMIA secondo protocollo o altra

disposizione, svolge attività pertinenti alla propria figura e

programmata nel piano di lavoro e/o di assistenza

2) COOPERA – è necessaria la presenza dell’infermiere

3) COLLABORA - attività eseguibile solo su PRECISA

INDICAZIONE dell’infermiere e con la sua supervisione

•sulla base di criteri della bassa

discrezionalità e dell’alta riproducibilità

delle tecnica utilizzata.

•Attività attribuibili e non delegabili in

quanto il termine delega di funzioni assume

un diverso valore tra l’ambito giuridico e

quello gestionale-organizzativo-

professionale

Alcune attribuzioni un tempo esclusivamente

infermieristiche rientrano oggi nelle

declaratorie degli operatori di supporto

L’infermiere è responsabile dell’assistenza

generale infermieristica in toto mentre l’OSS

è responsabile della corretta esecuzione dei

compiti loro attribuiti in relazione alla sua

“competenza”

la responsabilità dell’infermiere si concretizza nelle attività di accertamento, pianificazione e attribuzione delle attività, livelli di supervisione e valutazione finale

la scelta tra variabili spetta all’infermiere

la responsabilità sull’assistenza infermieristica generale erogata è,

e rimane dell’infermiere, che si avvale per lo svolgimento di alcune attività del supporto dell’OSS

si attribuisce l’esecuzione di un atto o la rilevazione di un dato non la sua

interpretazione o valutazione

IL SIGNIFICATO POSITIVO DEL TERMINE

RESPONSABILITÀ

è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi

degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico,

ovvero l’impegno dell’operatore sanitario a mantenere un

comportamento congruo e corretto ex ante.

IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla

possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un

giudicante di una condotta professionale riprovevole o a

rendere conto del proprio operato e colpevolezza.

In ragione della norma violata ci può essere:

responsabilità penale

responsabilità Civile

responsabilità amministrativa

responsabilità disciplinare

responsabilità deontologica-disciplinare

Responsabilità dirigenziale

La Corte di cassazione ha statuito che medici e paramedici sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del turno di lavoro.

Cass. Penale sez. IV 02-03-2000 n. 9638 - ---CORTE d' APPELLO di MILANO Sez. II - Sentenza del 16-12-

2005.– Cass. Penale sez. IV n………depositata 11 marzo 2005

La Responsabilità penale la posizione di garanzia dell’infermiere

In che cosa consiste la responsabilità civile?

La responsabilità civile è costituita

dall'obbligo di rispondere delle

conseguenze che la legge civile prevede

per una condotta illecita che abbia

provocato un danno. Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558

La Responsabilita’ civile

La responsabilità disciplinare è quella

particolare forma di responsabilità che

grava sul dipendente per la violazione dei

doveri di servizio.

La Responsabilità disciplinare

Che cosa è la

Responsabilità disciplinare?

Si risponde indipendentemente dal fatto

che la condotta tenuta o gli eventi da essa

cagionati abbiano prodotto un danno

economicamente valutabile a carico

dell'ente pubblico

La Responsabilità disciplinare

Per rispondere dal punto di vista

disciplinare, è necessario aver causato

un danno all’ente?

Nel lavoro d’equipe – secondo il principio dell’affidamento – ciascun membro può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corretto i propri compiti.

Di norma, ognuno risponderà del proprio operato ma non di quello degli altri.

Presupposti per l’operatività del principio di affidamento: 1. - obblighi divisi tra più soggetti, nel senso che

ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme cautelari dell’agente modello nelle rispettive attività;

2. - corretto adempimento degli obblighi specifici (e dunque piena osservanza delle connesse regole cautelari di condotta) gravanti su colui che ne invoca l’applicazione;

3. - assenza di una posizione di garanzia qualificata, dalla quale discenda, entro certi limiti di esigibilità, uno specifico obbligo di vigilanza sull’altrui attività proprio al fine di prevenire e/o rimuovere eventuali errori dei medici assoggettati a tale controllo.

Legge 8 gennaio 2002, n. 1 “Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto legge 12 novembre

2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia

di personale sanitario”

art. 1 punto 8. ha previsto che l’operatore socio sanitario

(operatore di supporto) “collabora con l’infermiere o

l’ostetrica nelle attività assistenziale conformemente

alle direttive del responsabile dell’assistenza

infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione

L’importanza della direttive del Responsabile

Assistenza Infermieristica

Nel reparto ove è prevista sul piano

organizzativo la presenza di un O.S.S. per

un pieno utilizzo di questo nuovo

collaboratore è necessario quindi

predisporre delle direttive di carattere

generale, non essendo immaginabile una

continua supervisione da parte del Responsabile Assistenza Infermieristica

L’importanza della direttive del Responsabile

Assistenza Infermieristica

Nelle direttive (protocolli – procedure-

Piani di Lavoro) devono essere

specificate in modo chiaro le attività che

esulano da quelle indicate nel profilo

dell’OSS (es. cosa si intende per

medicazioni semplici)

Primi cenni ai profili di responsabilità

La responsabilità connessa ad un erronea

attribuzione di compiti sanitari ad un

soggetto O.S.S. non in grado di espletarli

perché privo di adeguata preparazione

compete al Responsabile Assistenza

Infermieristica (culpa in eligendo).

La responsabilità relativa ad una non

corretta esecuzione sul piano tecnico dei

compiti attribuitigli compete all’O.S.S.,

eventualmente in concorso con altri.

Primi cenni ai profili di responsabilità

La responsabilità connessa ad un erronea

attribuzione di compiti estranei a quelli

previsti nella normativa come attribuibili

all’O.S.S. compete al Responsabile

Assistenza Infermieristica

In questo caso è ipotizzabile una

corresponsabilità anche in capo all’O.S.S.

che accetta di eseguire compiti che

esulano dalla sua figura professionale.

L’art. 348 del codice penale

“Chiunque abusivamente esercita

una professione, per la quale è

richiesta una speciale abilitazione

dello Stato, è punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la

multa da Euro 103 a Euro 516”.

È punito il semplice esercizio abusivo

della professione, anche senza danni.

L’esercizio abusivo di una professione in

campo sanitario

Presuppone evidentemente l’effettuazione

di atti relativi ad un campo professionale

il cui esercizio è riservato sul piano

giuridico dallo Stato solo a chi ha

conseguito una speciale abilitazione al

riguardo.

L’esercizio abusivo è possibile anche con

riferimento all’attività medica e a quella

infermieristica.

Art. 54 del codice penale – Stato di necessità

“Non è punibile chi ha commesso il

fatto per esservi stato costretto

dalla necessità di salvare sé o altri

dal pericolo attuale di un danno

grave alla persona, pericolo da lui

non volontariamente causato, né

altrimenti evitabile, sempre che il

fatto sia proporzionato al pericolo”.

Prime conclusioni sul punto

È evidente che applicando i principi

sopra esposti al caso in cui un O.S.S.

svolga, di sua iniziativa, attività di

competenza dell’infermiere professionale

al di fuori dei casi consentiti dalla

normativa vigente vi è il concreto rischio

di una contestazione di esercizio abusivo

della professione infermieristica.

Altre conclusioni sul punto

È altresì evidente che se un infermiere

attribuisce all’O.S.S. compiti di natura

sanitaria che esulano da quelli conferibili

ovvero senza le condizioni prescritte e

l’O.S.S. esegue questi compiti è possibile

ipotizzare un concorso di entrambi i

predetti soggetti nell’esercizio abusivo

della professione infermieristica.

Quando più persone sono coinvolte nello stesso

reato art. 110 (doloso) 113 (colposo)C.P.

1. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

2. nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto,…

Due sentenze recenti che riguardano l’OSS

I sentenza

Cassazione penale sez. IV- 06 marzo 2013 n.

16260

OSS condannato per omicidio colposo per

caduta della paziente dalla barella, la quale

decedeva per il grave trauma cranico

encefalico riportato.

Due sentenze recenti che riguardano l’OSS

II sentenza

Cassazione penale sez. IV - 15 gennaio 2013

n. 23661

OSS e responsabili RSA condannati per

omicidio colposo decesso di una signora di 76

anni ricoverata in RSA che cadeva dalla

finestra della stanza in cui era ricoverata e

chiusa a chiave dall’OSS

Email: [email protected]

Sito: Infermieristica e

diritto https://sites.google.com/site/infermieristicaediritto/