Dal diritto di natura al diritto della persona La svolta epocale della Dignitatis humanae Prof....
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Dal diritto di natura al diritto della personaLa svolta epocale della Dignitatis humanae
Prof. Markus KrienkeCattedra Antonio RosminiFacoltà di Teologia di [email protected]
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1. “SOLO LA VERITÀ HA DIRITTO” 2
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Civiltà Cattolica, 1948• “Ora, la Chiesa cattolica, convinta, in base alle sue prerogative
divine, di essere l’unica vera Chiesa, deve rivendicare per sé sola il diritto alla libertà, poiché questo diritto può spettare solo alla verità, e mai all’errore. Così essa, pur non combattendo le altre religioni, pretenderà però che a esse – con mezzi giusti e dignitosi – sia impedito di diffondere dottrine false. In conseguenza di ciò, in uno Stato in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa pretenderà che all’errore non sia data alcuna esistenza legale e che alle minoranze religiose non cattoliche sia lasciata solo un’esistenza di fatto, senza possibilità di fare propaganda. Se però le circostanze concrete non consentono la piena applicazione di questo principio […], allora la Chiesa pretenderà per sé le maggiori concessioni possibili. Al tempo stesso essa sarà necessitata ad ammettere la tolleranza legale delle altre comunità religiose, come male minore. In alcuni paese, invece …
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… i cattolici saranno costretti a pretendere loro stessi la libertà religiosa per tutti, laddove essi soli, in realtà, avrebbero diritto di esistenza. In questo caso la Chiesa non rinuncia alla sua tesi, ma si adegua all’ipotesi, cioè alla situazione effettiva, dalla quale la vita concreta non può prescindere” (Civiltà cattolica, 99 [1948], vol. 2, p. 35)• Tesi – ipotesi
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Cardinale Alfredo Ottaviani• Lo stato deve difendere il “Bene della vera religione, così
importante e prezioso”• Difendere la libertà religiosa sarebbe un “novissimus
liberalismus catholicus”• “Tu intendi forse che la Chiesa cattolica ha bisogno di due pesi
e due misure. Perché dove è lei stessa a governare, essa vuole imitare i diritti degli altri credenti, mentre dove costituisce una minoranza di cittadini, reclama gli stessi diritti degli altri. A ciò si deve rispondere: in effetti si devono applicare due pesi e due misure, uno per la verità, l’altro per l’errore” (Institutiones juris publici ecclesiastici, II, Roma 1960, 72s.).
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“Discorso sulla tolleranza”• Pio PP. XII, 1953• Primato della verità di contro alla libertà• L’errore in sé non ha alcun diritto nei confronti della verità• Solo motivi particolari (graves causae) rispetto al bene
comune potrebbero consentire che all’errore venga ugualmente attribuita esistenza: ciò soltanto de facto mai de iure
• “Il dovere di reprimere gli errori etici e religiosi non può quindi essere una norma ultima per l’agire. Esso deve essere subordinato a norme superiori e più generali, che, sotto certe condizioni, permettono di non contrastare l’errore per realizzare un bene superiore, facendo, forse, apparire questa scelta come quella migliore. Ciò permette di chiarire i due …
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… principi seguenti: 1. Ciò che non corrisponde alla verità e alla legge morale, non ha oggettivamente alcun diritto all’esistenza, alla propaganda e all’azione; 2. Tuttavia, non intervenire tramite le leggi e le misure costrittive dello Stato può essere giustificato nell’interesse di un bene superiore e più ampio”• La posizione di “soggetto” in senso giuridico non viene
attribuito all’uomo in quanto persona, bensì alla “verità”• L’uomo viene abbassato a oggetto di questo concetto astratto
di verità• Fin tanto e nella misura in cui vive nell’errore, egli non ha
alcun diritto, in linea di principio, ma al massimo e a seconda dei beni superiori in gioco può godere della tolleranza che gli è assicurata dallo stato
• Solo la verità ha diritto, quindi innanzitutto la Chiesa: teoria non tanto del diritto ma del potere
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Un esempio emblematico• Il manuale di Diritto ecclesiastico di Klaus Mörsdorf, nella
11ma edizione del 1964 afferma: “Lo Stato neutrale in religione, proprio dell’età moderna, appare alla Chiesa come un’apostasia nazionale. In quanto fedele tutrice della Rivelazione cristiana, la Chiesa non può concedere alcun diritto all’errore e deve pertanto rifiutare l’illimitata libertà di culto e di confessione; d’altra parte essa non ignora che lo Stato confessionalmente misto è in una condizione diversa da quello cattolico del Medioevo” (vol. 1, pp. 51s.)
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Obbligazione e tolleranza• La coscienza obbliga, e un obbligo relativo deriva anche dalla
coscienza erronea• Quindi nell’Europa confessionale lotta permanente oppure al
massimo una coesistenza de facto delle diverse religioni• “Tolleranza” ma nessuna vera pace• Cfr. teoria della “tolleranza” nel comunismo: “A tutti i cittadini
viene riconosciuta la libertà di attendere al culto e la libertà di svolgere propaganda antireligiosa” (art. 124 Costituzione dell’Unione Sovietica del 1936)
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Antonio Rosmini (1797–1855)• “Noi abbiamo dunque procurato di distinguere le idee di
libertà religiosa e di tolleranza, e abbiamo detto, che ‘allora vi è libertà religiosa, quando ciascuno de’ cittadini che professa una religione ammessa nello Stato, può conformare tutte le sue operazioni ai doveri che gl’impone la sua religiosa credenza, senza soffrire alcuna vessazione o persecuzione della legge o dal governo civile, né per via diretta, né per via indiretta […]’. La tolleranza all’incontro non consiste nella facoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ma per lo contrario ‘nella permissione d’infrangerle, senza incorrere in alcuna pena civile’; il che ben mostra, quanto l’una cosa sia dall’altra diversa ed opposta”
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2. VERITÀ E LIBERTÀ 11
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Problema del vecchio principio di tolleranza• Insostenibilità della tradizionale dottrina cattolica della
tolleranza non sta tanto nelle sue tesi prese in sé• Ma sta nel fatto che in essa principio del dominio teologico-
metafisico e morale vengono trasportati nel dominio del diritto
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La funzione del diritto moderno• Il diritto non è legato alla salvezza eterna e al perfezionamento
morale degli uomini, ma all’organizzazione esterna della loro convivenza
• Il diritto non è un sistema di virtù e verità, ma di pace e libertà• La funzione del diritto è garantire spazi di libertà
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Il diritto naturale come ordinamento morale• Tale differenza risulta incomprensibile per il classico diritto
naturale• Per il classico diritto naturale il diritto è una sezione
dell’ordinamento etico, cioè quelle norme morali che si occupano delle azioni interumane esterne e sottoposte a un’obbligazione rigida
• Il diritto in questo contesto deve servire all’ordinamento morale
• Diritto adatto a società omogenee• Tramite il diritto naturale, l’orizzonte argomentativo della
Chiesa non si rivolgeva solo ad intram, ma anche ad extram e in maniera crescente ad un ambiente che non necessariamente condivideva (più) i presupposti teologici della Chiesa
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• La ripresa del diritto naturale aristotelico-tomista doveva servire soprattutto a posizionare il pensiero catttolico contro il giusnaturalismo razionalistico-individualistico
• Ma in questo processo, la dottrina neoscolastica sulla morale e sul diritto naturale risultava significativamente modificata sul versante teologico: era una dottrina morale sotto la direzione e il controllo della Chiesa
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Il compito dello stato• Tommaso d’Aquino: “L’autorità secolare ha il diritto di
mandare a morte gli eretici, anche quando non danneggiano gli altri, perché essi sono peccatori contro Dio (blasphemi in deum), in quanto seguono una fede falsa”
• Lutero: “Là dove varie persone abbiano voluto contestare un articolo pubblico della fede, fede che si fonda chiaramente sulla Scrittura ed è creduta in tutto il mondo dall’intera cristianità, come gli articoli che i bambini imparano nel Credo, ovvero se qualcuno, per esempio, volesse insegnare che Cristo non è Dio ma un uomo cattivo, uguale a un qualunque altro profeta, come fanno i turchi e gli anabattisti, queste persone non possono essere tollerate, ma devono essere punite come pubblici bestemmiatori […]. Nelle sue leggi Mosé ordina di lapidare anche simili peccatori, anzi tutti i falsi predicatori”
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La conseguenza• Conseguenza di questa dottrina furono le guerre civili
confessionali in Europa• Cuius regio eius et religio• Editto di Mamtes 1598• La ragione è sempre politica ossia mettere al sicuro la pace
pubblica, non una ragione religiosa o teologica• Michel de l’Hopital: “Ciò che importa non è quale sia la vera
religione, ma come si possa vivere insieme”
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L’ “epoca costantiniana”• Ancora Gelasio I alla fine del V secolo divise i due poteri
supremi e derivanti direttamente da Dio; tentativo di distinguere e di coordinare il potere temporale e l’autorità spirituale
• Svolta con i Carolingi: in quanto vicarius Christi il sovranodoveva edificare con i mezzi terreni la Civitas Dei
• Ora il Re era competente e responsabile anche per il conseguimento della salvezza eterna dei suoi sudditi
• Questa alleanza tra trono ed altare determinò anche l’epoca moderna confessionale
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Dottrina cattolica dello stato da Bellarmino a Leone XIII• Doveri dello stato nei confronti della vera religione• La tolleranza pubblica di altre religioni un male da sopportare• Leone PP. XIII: “Inutile il ricordare che tutti gli individui sono
tenuti ad accettare questi governi e a nulla tentare per rovesciarli o per mutarne la forma. Egli è perciò che la Chiesa, custode della più vera e della più alta nozione sulla sovranità politica, poiché la fa derivare da Dio, ha sempre riprovato quelle dottrine e sempre condannato quegli uomini che si ribellano all’autorità legittima” (Lettera Au milieu des solicitudes, 1892)
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Leone PP. XIII, Enciclica Libertas:• “Ragione e giustizia condannano lo stato ateo o, ciò che è lo
stesso perché porterebbe all’ateismo, indifferente verso i vari culti e largitore degli stessi diritti a ognuno di essi. Posto pertanto che una religione debba professarsi dallo stato, quella va professata che è unicamente vera e che per le note di verità, che evidentemente la suggellano, non è difficile da riconoscersi, soprattutto nei paesi cattolici […]. Una cosa tuttavia resta sempre vera, che quella libertà, concessa indistintamente a tutti e a tutto, non è per sé desiderabile, ripugnando alla ragione che l’errore abbia gli stessi diritti della verità”
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Antonio Rosmini• “la persona umana è il diritto umano sussistente”• Non è compito dello stato stabilire la religione, perché
la religione è espressione della libertà della persona (La costituzione secondo la giustizia sociale)
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Conseguenza• Il documento Dignitatis humanae non è un documento sul
rapporto “fede” e “verità” ma sul rapporto “stato” e “verità”• Fino al Concilio Vaticano II la Chiesa ha definito questo
rapporto tramite la categoria del diritto naturale e della “potestas indirecta”; con il Concilio avvenne la svolta verso la categoria del “diritto di persona”
• Con il documento Dignitatis humanae la Chiesa accetta lo stato secolare moderno e non si serve più di lui come “braccio secolare”
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3. LA DIGNITATIS HUMANAE 23
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Importanza epocale di svolta• Il textus emendatus conteneva un paragrafo che cercava di dimostrare
la continuità della dottrina cattolica sulla libertà religiosa• Il concetto laicista della libertà religiosa dell’800 avrebbe compreso
l’affermazione che la ragion umana sarebbe totalmente autonoma e in modo alcuno sottomessa a Dio, inoltre che lo Stato sarebbe onnipotente e che la Chiesa dovrebbe sottomettervisiL
• Le condanne papali dell’800 sarebbero state indirizzate a questa concezione di libertà religiosa (indifferentismo)
• Quindi sarebbero ancora oggi valide; unicamente sarebbero cambiate le circostanze storiche e i concetti politico-ideologici: oggi non sosterrebbe più nessuno un razionalismo e indifferentismo così primitivi
• In questo modo, la Chiesa potrebbe continuare a sviluppare la sua Dottrina sociale da principi costanti e invariati (e principiis, quae semper eadem manent in suo sensu et sua sententia) e ricavare del nuovo e dell’antico dal suo tesoro
• Per intervento del Card. König questo passaggio fu tolto
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1. Diritto soggettivo• Diritto esterno irrinunciabile della persona umana all’esercizio
privato e pubblico della religione secondo le esigenze della propria coscienza
• Questo diritto non è fondato a partire da una determinata costituzione soggettiva della persona, ma a partire dalla sua stessa essenza
• E’ indipendente dalla verità oggettiva della convinzione religiosa del singolo
• Passaggio dal “diritto della verità” al “diritto della persona”• Non è fondata sullo “error invincibilis” (Card. Bea) della
coscienza ma è pensata come diritto soggettivo
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N° 1-2:• “La verità non si impone che in forza della verità stessa, la
quale penetra nelle menti soavemente e con vigore”• “Il diritto a questa libertà rimane anche a coloro che non
adempiono al loro dovere di cercare la verità e di perseverare in essa, e l’esercizio di tale libertà non può essere ostacolato, purché il giusto ordine pubblico rimanga garantito”
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2. Abbandono dello “stato confessionale”• Non si pronunciano più doveri specifici dello stato nei
confronti della “vera religione” e nessuna posizione privilegiata della Chiesa in esso
• I doveri dello stato si riferiscono alla libertà religiosa stessa
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N° 6:• “Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza
giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni”
• “Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino”
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3. I diritti della Chiesa sono quelli dei singoli Cristiani• Non si chiede per la Chiesa più di ciò che spetta come diritti
soggettivi alla comunità dei credenti• Questa base è la libertà religiosa: la sua salvaguardia, tutela,
garanzia
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N° 13:• “[L]a Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità
di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della fede cristiana”
• “Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società civili”
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4. Libertà religiosa ed educazione• Libertà dei genitori nella scelta dell’istituzione scolastica• I figli non possono essere costretti ad un insegnamento che va
contro la volontà dei genitori• Unico “diritto corporativo” di libertà religiosa
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N° 5:• “Ad ogni famiglia – società che gode di un diritto proprio e
primordiale – compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa”
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4. FEDE, MORALE E DIRITTO 33
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Posizione agnostica?• N° 1: “E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità,
specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli”
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Distinzione tra morale individuale ed etica sociale del diritto• Concepire la società non “dall’alto” ma a partire dalla persona• Il soggetto non deve semplicemente “ubbidire” alle norme e
istituzioni sociali, ma ne deve essere il soggetto e il creatore• Principio fondamentale della Dottrina sociale della Chiesa: la
dignità della persona (GS 25)• Attraverso le norme sociali e le istituzioni si deve anche
esprimere il dovere di solidarietà• Antiperfettismo e principio di sussidiarietà
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• Hegel: “Le leggi in questa anititesi contro ciò che la religione ha dichiarato santo, appaiono come qualcosa che è fatto dall’uomo […]. Così tali leggi, quand’anche il loro contenuto fosse il vero, naufragano nella coscienza, il cui spirito è diverso dallo spirito delle leggi e non le sanziona” (Enciclopedia, § 552)
• Alfonso de Liguori: dal rigorismo morale allo studio delle circostanze concrete dell’azione
• Esagerata servitù legale come impedimento alla salvezza• Prima enciclica sociale Rerum novarum: non solo etica
individuale ma anche giustificazione delle istituzioni sociali• Concilio Vaticano II: dal diritto naturale al diritto di persona
(Gaudium et spes, 25: la persona umana come principium, subiectum e finis di ogni istituzione sociale)
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Limiti della libertà di coscienza?• Bene comune, ma determinazione del bene comune a partire
dal soggetto• “Per il resto si deve lasciare che nella società umana governi la
più completa libertà, il che implica che all’uomo dev’essere attribuito uno spazio di libertà quanto più possibile ampio, e tale libertà può essere ristretta soltanto se e nella misura in cui ciò è necessario” (n° 7)
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5. PROBLEMI APERTI 38
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Rapporto tra dimensione giuridico-politica e teologico-salvifica• Nel documento prevale la dimensione giuridico-politica a
quella teologico-salvifica• In quale misura bisognerebbe ritematizzare il rapporto libertà-
verità in chiave teologica dopo questa dichiarazione?• Quale dimensione sistematica ottiene in questo rapporto l’atto
di fede concreto?• Cfr. il passaggio del textus emendatus cancellato
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• Card. Colombo: “Benché la Dichiarazione si proponga un fine eminentemente pastorale, in realtà è anche dottrinale. Perciò bisogna esporre tutti i principi riguardanti i rapporti della persona umana con la verità religiosa e morale, affinché da un’esposizione parziale la dottrina cattolica non resti alquanto deformata e non appaia quasi come un compromesso, mentre invece si tratta di un’applicazione nuova di principi immutabili (tamquam nova applicatio principiorum immutabilium)”
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Incommensurabilità tra diritti umani e logica ecclesiastica?• La Dignitatis humanae afferma il dovere morale di seguire la
Chiesa• La libertà religiosa inserita nella libertas ecclesiae• Lo stato deve anche limitare i diritti integrandoli nel bene
comune, e questa determinazione del bene comune avviene secondo dettami della legge naturale
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Sviluppo sotto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI• Tendenza a ricollegare i diritti umani alla legge naturale• Giovanni Paolo II dopo il 1990 nei confronti dei “nuovi diritti
umani”• Benedetto XVI Discorso all’ONU del 2008, Enciclica Caritas in
veritate (i diritti individuali “impazziscono”), Discorso al Bundestag del 2011
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Dal diritto di natura al diritto della personaLa svolta epocale della Dignitatis humanae
Prof. Markus KrienkeCattedra Antonio RosminiFacoltà di Teologia di [email protected]