Dai rifiuti ai prodotti. MPS e sottoprodotti alla luce del...

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Dai rifiuti ai prodotti. MPS e sottoprodotti alla luce del regolamento REACH Ecomondo 11 Novembre 2011 Alessandra Pellegrini Responsabile Area Ambiente e Territorio Federchimica

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Dai rifiuti ai prodotti. MPS e

sottoprodotti alla luce del regolamento

REACH

Ecomondo

11 Novembre 2011

Alessandra Pellegrini

Responsabile Area Ambiente e Territorio

Federchimica

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I documenti di

riferimento

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D.Lgs. 152/2006 Codice Ambientale

Parte IV

Disciplina sui rifiuti e

sulla bonifica di siti

contaminati

D.Lgs. 205/2010 Recepimento della

Direttiva 2008/98/CE

Rifiuti, sottoprodotti, MPS: il quadro normativo

Direttiva 2008/98/CE Direttiva Quadro UE

sui Rifiuti

Comunicazione

Commissione UE sui Rifiuti e sui Sottoprodotti

+ DM 5.2.98 e DM 161/2002

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La normativa sui prodotti: il REACH

Regolamento

(CE) 1907/2006

registrazione, valutazione,

autorizzazione e restrizione

delle sostanze chimiche

Direttamente

applicabile

negli Stati

Membri

+ ATP

Linee Guida per l’interpretazione / applicazione:

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (ECHA)

Applicazione regolamento REACH (sostanze chimiche) – Linee

Guida associative sulla base della «Guida ai rifiuti e alle

sostanze recuperate» (Confindustria)

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Sottoprodotti X

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Rifiuti

Sottoprodotti

Prodotto (scopo primario del

processo di

produzione)

Prodotti, sottoprodotti e rifiuti

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Definizione di Sottoprodotto

Direttiva 2008/98/CE – art. 5 D.Lgs. 152/2006 – art. 184-bis

Una sostanza od oggetto derivante

da un processo di produzione il cui

scopo primario non è la produzione di

tale articolo può non essere

considerato rifiuto ai sensi dell’articolo

3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto

se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

Sono sottoprodotti, le sostanze ed

oggetti che soddisfano le seguenti

condizioni:

1) originati da un processo di

produzione il cui scopo primario

non e` la loro produzione;

a) è certo che la sostanza o l’oggetto

sarà ulteriormente utilizzata/o;

2) è certo che le sostanze o gli oggetti

saranno ulteriormente utilizzati nel

corso dello stesso o di un

successivo processo di produzione o

di utilizzazione, da parte del

produttore o di terzi;

(segue) (segue)

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Definizione di Sottoprodotto

Direttiva 2008/98/CE – art. 5 D.Lgs. 152/2006 – art. 184-bis

b) la sostanza o l’oggetto può essere

utilizzata/o direttamente senza alcun

ulteriore trattamento diverso dalla

normale pratica industriale;

3) possono essere utilizzati

direttamente senza alcun ulteriore

trattamento diverso dalla normale

pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o

come parte integrante di

un processo di produzione e

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la

sostanza o l’oggetto soddisfa, per

l’utilizzo specifico, tutti i requisiti

pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e

dell’ambiente e non porterà a impatti

complessivi negativi sull’ambiente o

la salute umana.

4) l’ulteriore utilizzo e` legale, ossia

le sostanze o gli oggetti soddisfano,

per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti

pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell’ambiente

e non porterà a impatti complessivi

negativi sull’ambiente o la salute

umana. (es.: REACH)

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End of Waste X

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La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)

Operazione

di recupero

Non

Rifiuti

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La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a

un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la

preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da

adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi

specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od

oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti

applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti

complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

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La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)

2. L'operazione di recupero può consistere

semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se

soddisfano i criteri elaborati conformemente alle

predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono

adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina

comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,

caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto

attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente

(…). I criteri includono, se necessario, valori limite per

le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i

possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o

dell'oggetto.

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La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al

comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui

ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161,

e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e

b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28

giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi

dall'entrata in vigore della presente disposizione (giugno

2011).

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Rifiuti vs REACH

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ECHA – Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

Art. 2 (Campo di applicazione), par. 2:

2. I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né

miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente

regolamento.

Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze,

miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti.

Non appena un materiale «cessa di essere rifiuto», le

disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea

di principio come per qualsiasi altro materiale.

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Art. 2 (Campo di applicazione), par. 7, lett. d):

7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II [Registrazione delle

sostanze], V [Utilizzatori a valle] e VI [Valutazione]:

d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o

contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella

Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza

registrata a norma del titolo II [sameness]; e

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla

sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello

stabilimento che effettua il recupero.

Art. 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza)

Art. 32 (Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena

d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto

componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di

dati di sicurezza)

ECHA – Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

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Sottoprodotti - Gli adempimenti REACH

Il REACH non si applica ai rifiuti; quindi ciò che non rientra nella

normativa sui rifiuti deve necessariamente soddisfare gli obblighi

stabiliti dal Regolamento.

NB: l’Allegato V del REACH (Esenzioni dall’obbligo di

registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) cita i

sottoprodotti – pur senza una definizione all’articolo 3 - ma in

un’accezione differente da quella stabilita dalla Direttiva Rifiuti:

“Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi

sul mercato.”

Dunque i “sottoprodotti” intesi secondo la Direttiva 2008/98/CE

vanno assoggettati alla normativa REACH.

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Sottoprodotti

Prodotto

Rifiuti vs REACH

Operazione

di recupero Non Rifiuti (EoW)

Rifiuti

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Sostanze recuperate – Gli adempimenti REACH

Assegnare un’identità alle sostanze recuperate: la sostanza

risultante dal processo di recupero deve essere la stessa

sostanza già registrata (SAMENESS)

Assicurarsi che le singole sostanze/miscele recuperate siano

state precedentemente registrate

Avere a disposizione alcune informazioni sulla sostanza

registrata in accordo con gli artt. 31 e 32 (a seconda dei casi): - SDS per la sostanza registrata e, se disponibile, lo Scenario di

esposizione;

- altre informazioni sufficienti affinchè gli utenti possano adottare

misure di protezione per le sostanze registrate, qualora non sia

richiesta alcuna SDS; oppure

- Il numero di registrazione, se disponibile, lo stato della sostanza

soggetta ad autorizzazione, i particolari relativi ad eventuali

restrizioni applicabili e informazioni che consentano di

individuare e applicare adeguate misure di gestione dei rischi.

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Sottoprodotti - Gli adempimenti REACH

Per le Miscele:

- Determinare la composizione e la registrazione dei costituenti;

- Individuare delle sostanze che possono beneficiare

dell’esenzione dall’obbligo di registrazione in base all’Allegato

V;

- Fornire a coloro che utilizzano i sottoprodotti una SDS oppure

adeguate informazioni per consentire uso sicuro (ai sensi

articoli 31 o 32).

Per le Sostanze:

- Registrazione

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Alcuni esempi

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Sottoprodotti – Un esempio dall’industria chimica

Il sale puro (NaCl) è prodotto da una soluzione satura di sale

(Salamoia) estratta dalle miniere di sale tramite iniziezione di

acqua. La Salamoia contiene Cloruro di Sodio (NaCl), Solfato di

Magnesio (MgSO4) e Solfato di Calcio (CaSO4).

Il MgSO4 e il CaSO4 sono separati dalla Salamoia usando

Carbonato di sodio (Na2CO3) e soda caustica (NaOH).

Durante la reazione si formano Carbonato di Calcio (CaCO3) e

Solfato di calcio idrato (CaSO4 2H2O), che precipitano in forma di

cristalli e vengano filtrati.

Il CaCO3 è usato nella produzione di calce o come additivo nella

produzione di carta.

Il CaSO4 come materia prima nella produzione di cemento o di

gesso.

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Sottoprodotti – Un esempio dall’industria chimica

RIFIUTI:

ll CaCO3 e il CaSO4 sono sottoprodotti in quanto

soddisfano tutte le condizioni di cui all’art. 184bis.

REACH:

ll CaCO3 e il CaSO4 sono sostanze e quindi devono essere

registrate.

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Il caso dell’Industria ceramica

Dalla produzione dell’industria ceramica si generano residui che

sono attivamente recuperati nel medesimo processo ceramico,

ma in stabilimenti diversi da quello di produzione:

rottami di piastrelle cotte o crude, cadute sulla linea o

difettose, che vengono rimacinate assieme alle materie prime

per fare nuovi impasti,

calce esausta della depurazione fumi che viene additivata alla

miscela dell’impasto,

acque da levigatura, che sono sospensioni con dentro polveri

di materiale ceramico e delle mole di levigatura (carburo di

silicio),

acque di smaltatura, che sono sospensioni con dentro smalti

ceramici macinati (fritte + ossidi, ecc).

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Il caso dell’Industria ceramica

Materiale Rifiuto o Sottoprodotto REACH

Scarti di piastrelle crude Sottoprodotto Miscela

Scarti di piastrelle cotte Sottoprodotto Miscela

Calce esausta Sottoprodotto (?) Sostanza (!)

Acque di levigatura Rifiuto - -

Acque di smaltatura Rifiuto - -

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Sostanze recuperate (EoW) - cemento

Le ceneri volanti ed i gessi chimici sono finemente macinati

insieme ad altri componenti ed al clinker (il componente

principale, ottenuto dalla cottura ad elevate temperature di

alcune materie prime naturali) per la fabbricazione del cemento.

Sia le ceneri volanti sia i gessi chimici sono ricevuti dalle aziende

del settore come rifiuti.

All’interno dei cementifici essi subiscono esclusivamente un

trattamento fisico (la macinazione) che non ne altera in alcun

modo le caratteristiche, per entrare nella composizione di un

preparato (il cemento) destinato alla commercializzazione.

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Sostanze recuperate (EoW) - cemento

REACH:

I produttori di cemento hanno scelto di pre-registrare queste

sostanze per poter continuare ad utilizzarle (e recuperarle) e

beneficiare delle disposizioni specifiche sulla registrazione

previste dal REACH.

E’ comunque intenzione dei produttori di non procedere poi alla

registrazione in quanto a queste sostanze si applica l’esenzione

dell’art 2.7(d) del REACH (la stessa sostanza che viene

recuperata deve essere stata già registrata e al recuperatore

devono essere rese disponibili alcune informazioni circa tale

registrazione).

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Sostanze recuperate (EoW) - solventi

I solventi, singole sostanze chimiche e/o in miscela,

derivanti da processi chimici o dopo il loro uso sono

identificati come rifiuti pericolosi.

La rigenerazione/recupero dei solventi si realizza

essenzialmente attraverso processi di

evaporazione/condensazione o distillazione/frazionamento

sfruttando i diversi punti di ebollizione delle sostanze

presenti nel solvente esausto.

I processi di recupero/riciclaggio normalmente non sono

responsabili della produzione di costituenti diversi da quelli

presenti nel solvente d’origine.

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RIFIUTI:

ll solvente ottenuto da processi di recupero è un prodotto (non

più rifiuto).

REACH:

Generalmente il solvente recuperato si puo’ ritenere “identico”

alla sostanza vergine registrata poiché il recuperato solitamente

non presenta costituenti non presenti nel vergine in quantità

maggiore al 20% p/p.

I solventi recuperati o riciclati sono sostanze singole, o miscele

o UVCB.

Pur avendo pre-registrato, è comunque intenzione dei

recuperatori di non procedere poi alla registrazione in quanto a

queste sostanze si applica l’esenzione dell’art 2.7(d) del

REACH.

Sostanze recuperate (EoW) - solventi

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Conclusioni

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PRIMA DEL REACH:

20 anni di sforzi per far

riconoscere lo status di

sottoprodotti e MPS

DOPO IL REACH:

Necessità di far diventare tutto

rifiuto?

RIFIUTI

RIFIUTI Sottoprodotti

MPS

Sottoprodotti

MPS

L’imbuto si è rovesciato?