Dai rifiuti ai prodotti. MPS e sottoprodotti alla luce del...
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Dai rifiuti ai prodotti. MPS e
sottoprodotti alla luce del regolamento
REACH
Ecomondo
11 Novembre 2011
Alessandra Pellegrini
Responsabile Area Ambiente e Territorio
Federchimica
I documenti di
riferimento
D.Lgs. 152/2006 Codice Ambientale
Parte IV
Disciplina sui rifiuti e
sulla bonifica di siti
contaminati
D.Lgs. 205/2010 Recepimento della
Direttiva 2008/98/CE
Rifiuti, sottoprodotti, MPS: il quadro normativo
Direttiva 2008/98/CE Direttiva Quadro UE
sui Rifiuti
Comunicazione
Commissione UE sui Rifiuti e sui Sottoprodotti
+ DM 5.2.98 e DM 161/2002
La normativa sui prodotti: il REACH
Regolamento
(CE) 1907/2006
registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione
delle sostanze chimiche
Direttamente
applicabile
negli Stati
Membri
+ ATP
Linee Guida per l’interpretazione / applicazione:
Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (ECHA)
Applicazione regolamento REACH (sostanze chimiche) – Linee
Guida associative sulla base della «Guida ai rifiuti e alle
sostanze recuperate» (Confindustria)
Sottoprodotti X
Rifiuti
Sottoprodotti
Prodotto (scopo primario del
processo di
produzione)
Prodotti, sottoprodotti e rifiuti
Definizione di Sottoprodotto
Direttiva 2008/98/CE – art. 5 D.Lgs. 152/2006 – art. 184-bis
Una sostanza od oggetto derivante
da un processo di produzione il cui
scopo primario non è la produzione di
tale articolo può non essere
considerato rifiuto ai sensi dell’articolo
3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto
se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
Sono sottoprodotti, le sostanze ed
oggetti che soddisfano le seguenti
condizioni:
1) originati da un processo di
produzione il cui scopo primario
non e` la loro produzione;
a) è certo che la sostanza o l’oggetto
sarà ulteriormente utilizzata/o;
2) è certo che le sostanze o gli oggetti
saranno ulteriormente utilizzati nel
corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o
di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
(segue) (segue)
Definizione di Sottoprodotto
Direttiva 2008/98/CE – art. 5 D.Lgs. 152/2006 – art. 184-bis
b) la sostanza o l’oggetto può essere
utilizzata/o direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
3) possono essere utilizzati
direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o
come parte integrante di
un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la
sostanza o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o
la salute umana.
4) l’ulteriore utilizzo e` legale, ossia
le sostanze o gli oggetti soddisfano,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente
e non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o la salute
umana. (es.: REACH)
End of Waste X
La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)
Operazione
di recupero
Non
Rifiuti
La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)
2. L'operazione di recupero può consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle
predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente
(…). I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o
dell'oggetto.
La cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)
3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al
comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161,
e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e
b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28
giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione (giugno
2011).
Rifiuti vs REACH
ECHA – Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate
Art. 2 (Campo di applicazione), par. 2:
2. I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né
miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente
regolamento.
Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze,
miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti.
Non appena un materiale «cessa di essere rifiuto», le
disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea
di principio come per qualsiasi altro materiale.
Art. 2 (Campo di applicazione), par. 7, lett. d):
7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II [Registrazione delle
sostanze], V [Utilizzatori a valle] e VI [Valutazione]:
…
d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella
Comunità se:
i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza
registrata a norma del titolo II [sameness]; e
ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla
sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello
stabilimento che effettua il recupero.
Art. 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza)
Art. 32 (Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena
d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto
componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di
dati di sicurezza)
ECHA – Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate
Sottoprodotti - Gli adempimenti REACH
Il REACH non si applica ai rifiuti; quindi ciò che non rientra nella
normativa sui rifiuti deve necessariamente soddisfare gli obblighi
stabiliti dal Regolamento.
NB: l’Allegato V del REACH (Esenzioni dall’obbligo di
registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) cita i
sottoprodotti – pur senza una definizione all’articolo 3 - ma in
un’accezione differente da quella stabilita dalla Direttiva Rifiuti:
“Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi
sul mercato.”
Dunque i “sottoprodotti” intesi secondo la Direttiva 2008/98/CE
vanno assoggettati alla normativa REACH.
Sottoprodotti
Prodotto
Rifiuti vs REACH
Operazione
di recupero Non Rifiuti (EoW)
Rifiuti
Sostanze recuperate – Gli adempimenti REACH
Assegnare un’identità alle sostanze recuperate: la sostanza
risultante dal processo di recupero deve essere la stessa
sostanza già registrata (SAMENESS)
Assicurarsi che le singole sostanze/miscele recuperate siano
state precedentemente registrate
Avere a disposizione alcune informazioni sulla sostanza
registrata in accordo con gli artt. 31 e 32 (a seconda dei casi): - SDS per la sostanza registrata e, se disponibile, lo Scenario di
esposizione;
- altre informazioni sufficienti affinchè gli utenti possano adottare
misure di protezione per le sostanze registrate, qualora non sia
richiesta alcuna SDS; oppure
- Il numero di registrazione, se disponibile, lo stato della sostanza
soggetta ad autorizzazione, i particolari relativi ad eventuali
restrizioni applicabili e informazioni che consentano di
individuare e applicare adeguate misure di gestione dei rischi.
Sottoprodotti - Gli adempimenti REACH
Per le Miscele:
- Determinare la composizione e la registrazione dei costituenti;
- Individuare delle sostanze che possono beneficiare
dell’esenzione dall’obbligo di registrazione in base all’Allegato
V;
- Fornire a coloro che utilizzano i sottoprodotti una SDS oppure
adeguate informazioni per consentire uso sicuro (ai sensi
articoli 31 o 32).
Per le Sostanze:
- Registrazione
Alcuni esempi
Sottoprodotti – Un esempio dall’industria chimica
Il sale puro (NaCl) è prodotto da una soluzione satura di sale
(Salamoia) estratta dalle miniere di sale tramite iniziezione di
acqua. La Salamoia contiene Cloruro di Sodio (NaCl), Solfato di
Magnesio (MgSO4) e Solfato di Calcio (CaSO4).
Il MgSO4 e il CaSO4 sono separati dalla Salamoia usando
Carbonato di sodio (Na2CO3) e soda caustica (NaOH).
Durante la reazione si formano Carbonato di Calcio (CaCO3) e
Solfato di calcio idrato (CaSO4 2H2O), che precipitano in forma di
cristalli e vengano filtrati.
Il CaCO3 è usato nella produzione di calce o come additivo nella
produzione di carta.
Il CaSO4 come materia prima nella produzione di cemento o di
gesso.
Sottoprodotti – Un esempio dall’industria chimica
RIFIUTI:
ll CaCO3 e il CaSO4 sono sottoprodotti in quanto
soddisfano tutte le condizioni di cui all’art. 184bis.
REACH:
ll CaCO3 e il CaSO4 sono sostanze e quindi devono essere
registrate.
Il caso dell’Industria ceramica
Dalla produzione dell’industria ceramica si generano residui che
sono attivamente recuperati nel medesimo processo ceramico,
ma in stabilimenti diversi da quello di produzione:
rottami di piastrelle cotte o crude, cadute sulla linea o
difettose, che vengono rimacinate assieme alle materie prime
per fare nuovi impasti,
calce esausta della depurazione fumi che viene additivata alla
miscela dell’impasto,
acque da levigatura, che sono sospensioni con dentro polveri
di materiale ceramico e delle mole di levigatura (carburo di
silicio),
acque di smaltatura, che sono sospensioni con dentro smalti
ceramici macinati (fritte + ossidi, ecc).
Il caso dell’Industria ceramica
Materiale Rifiuto o Sottoprodotto REACH
Scarti di piastrelle crude Sottoprodotto Miscela
Scarti di piastrelle cotte Sottoprodotto Miscela
Calce esausta Sottoprodotto (?) Sostanza (!)
Acque di levigatura Rifiuto - -
Acque di smaltatura Rifiuto - -
Sostanze recuperate (EoW) - cemento
Le ceneri volanti ed i gessi chimici sono finemente macinati
insieme ad altri componenti ed al clinker (il componente
principale, ottenuto dalla cottura ad elevate temperature di
alcune materie prime naturali) per la fabbricazione del cemento.
Sia le ceneri volanti sia i gessi chimici sono ricevuti dalle aziende
del settore come rifiuti.
All’interno dei cementifici essi subiscono esclusivamente un
trattamento fisico (la macinazione) che non ne altera in alcun
modo le caratteristiche, per entrare nella composizione di un
preparato (il cemento) destinato alla commercializzazione.
Sostanze recuperate (EoW) - cemento
REACH:
I produttori di cemento hanno scelto di pre-registrare queste
sostanze per poter continuare ad utilizzarle (e recuperarle) e
beneficiare delle disposizioni specifiche sulla registrazione
previste dal REACH.
E’ comunque intenzione dei produttori di non procedere poi alla
registrazione in quanto a queste sostanze si applica l’esenzione
dell’art 2.7(d) del REACH (la stessa sostanza che viene
recuperata deve essere stata già registrata e al recuperatore
devono essere rese disponibili alcune informazioni circa tale
registrazione).
Sostanze recuperate (EoW) - solventi
I solventi, singole sostanze chimiche e/o in miscela,
derivanti da processi chimici o dopo il loro uso sono
identificati come rifiuti pericolosi.
La rigenerazione/recupero dei solventi si realizza
essenzialmente attraverso processi di
evaporazione/condensazione o distillazione/frazionamento
sfruttando i diversi punti di ebollizione delle sostanze
presenti nel solvente esausto.
I processi di recupero/riciclaggio normalmente non sono
responsabili della produzione di costituenti diversi da quelli
presenti nel solvente d’origine.
RIFIUTI:
ll solvente ottenuto da processi di recupero è un prodotto (non
più rifiuto).
REACH:
Generalmente il solvente recuperato si puo’ ritenere “identico”
alla sostanza vergine registrata poiché il recuperato solitamente
non presenta costituenti non presenti nel vergine in quantità
maggiore al 20% p/p.
I solventi recuperati o riciclati sono sostanze singole, o miscele
o UVCB.
Pur avendo pre-registrato, è comunque intenzione dei
recuperatori di non procedere poi alla registrazione in quanto a
queste sostanze si applica l’esenzione dell’art 2.7(d) del
REACH.
Sostanze recuperate (EoW) - solventi
Conclusioni
PRIMA DEL REACH:
20 anni di sforzi per far
riconoscere lo status di
sottoprodotti e MPS
DOPO IL REACH:
Necessità di far diventare tutto
rifiuto?
RIFIUTI
RIFIUTI Sottoprodotti
MPS
Sottoprodotti
MPS
L’imbuto si è rovesciato?