Cosa di interesse storico artistico (L.89 1939) Bene culturale (Commissione Franceschini 1964)
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• Cosa di interesse storico artistico (L.89 1939)
• Bene culturale (Commissione Franceschini 1964)
• Legislazione statica legata al concetto estetizzante dell’oggetto ed alla necessità di preservarlo
• Legislazione dinamica che considera la messa in valore del bene legata soprattutto alla trasmissione del valore culturale che è intrinseco ad esso, ma che tiene anche in considerazione le prospettive economiche che dalla fruizione possono derivare.
• l’art. 148 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 definisce l’ambito della valorizzazione intesa come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementare la fruizione.
• il miglioramento della condizione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
• il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
• la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;• l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in
collaborazione con Università ed istituzioni culturali e di ricerca;• l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione
con istituti di istruzione;• l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici
e privati;• l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o
ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;• l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra
beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
• il Codice definisce nell’art. 6 in che cosa consista la valorizzazione: nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
• Il Codice definisce quali siano da considerarsi gli istituti ed i luoghi di cultura legati alla fruizione. Si amplia il numero rispetto al Testo Unico che dava una definizione soltanto per il museo, l’area archeologica ed il parco archeologico.
• I luoghi di cultura definiti nel Codice sono il museo, la biblioteca, l’archivio, l’area archeologica, il parco archeologico, il complesso monumentale.
• Che cosa significa valorizzare ? non aumentare il valore (che è qualcosa di insito al bene), ma piuttosto mettere in valore il bene.
• con la valorizzazione non si accentua il valore intrinseco dei beni come testimonianza di civiltà, ma piuttosto si punta a migliorare i modi di percezione e di apprendimento del loro valore culturale. Pertanto la valorizzazione è un’attività destinata a incrementare l’uso pubblico del bene cioè bisogna incrementare la fruizione come azione necessaria per pervenire alla creazione di un’identità culturale consapevole.