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Corte di cassazione, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1810 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Dott. Massimo BONOMO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CUTILLO SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso l'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro D'ANNA ROBERTO; - intimato - e sul 2^ ricorso n. 05691/98 proposto da: D'ANNA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato ANTONELLI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ANNA SIMONETTA, giusta procura speciale per Notaio Nicola Cinotti di Roma rep. n. 87258 del 5.5.1999; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro CUTILLO SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI il presso l'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso notificato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2633/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE; udito per il ricorrente, l'Avvocato Napoletano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale; uditi per il resistente e ricorrente incidentale, gli Avvocati D'Anna ed Antonelli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 4.11.93 Roberto D'Anna chiedeva al Tribunale di Roma che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Silvana Cutillo; chiedeva, altresì, la revoca di ogni disposizione di carattere economico, concordata in sede di separazione consensuale anche in vista di futuro divorzio, deducendo che la Cutillo godeva ormai di un proficuo reddito di lavoro. Con distinto ricorso la Cutillo chiedeva, oltre alla pronunzia di divorzio, anche la condanna del CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO

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Corte di cassazione, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1810

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Dott. Massimo BONOMO - Consigliere - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CUTILLO SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso l'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro D'ANNA ROBERTO; - intimato - e sul 2^ ricorso n. 05691/98 proposto da: D'ANNA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato ANTONELLI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ANNA SIMONETTA, giusta procura speciale per Notaio Nicola Cinotti di Roma rep. n. 87258 del 5.5.1999; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro CUTILLO SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI il presso l'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso notificato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2633/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE; udito per il ricorrente, l'Avvocato Napoletano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale; uditi per il resistente e ricorrente incidentale, gli Avvocati D'Anna ed Antonelli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 4.11.93 Roberto D'Anna chiedeva al Tribunale di Roma che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Silvana Cutillo; chiedeva, altresì, la revoca di ogni disposizione di carattere economico, concordata in sede di separazione consensuale anche in vista di futuro divorzio, deducendo che la Cutillo godeva ormai di un proficuo reddito di lavoro. Con distinto ricorso la Cutillo chiedeva, oltre alla pronunzia di divorzio, anche la condanna del

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D'Anna a trasferirle - a titolo di unica e definitiva soluzione dell'assegno di divorzio ed in attuazione delle condizioni di carattere patrimoniale concordate in sede di separazione - la proprietà dell'appartamento che già deteneva in comodato. Il Tribunale pronunziava il divorzio e poneva a carico del D'Anna l'obbligo di corrispondere alla Cutillo, che già fruiva dell'appartamento avuto in comodato, un assegno mensile di lire 1.100.000, da rivalutare annualmente. Respingeva ogni diversa richiesta. La sentenza veniva appellata dalle parti limitatamente alle statuizioni di carattere patrimoniale. La Cutillo riproponeva la richiesta di trasferimento dell'immobile e, in subordine, chiedeva che l'assegno fosse liquidato in misura non inferiore a lire 5.000.000. Il D'Anna censurava la statuizione relativa all'assegno deducendo che la Cutillo era in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4.8.97 rigettava entrambe le impugnazioni. Osservava (a) che l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno può avvenire in un'unica soluzione soltanto su accordo delle parti... nel momento in cui viene chiesta al Tribunale una pronuncia in tal senso, (b) che al giudice è consentito soltanto di prendere alto della pattuizione tra i coniugi in via alternativa alla determinazione dell'assegno periodico. Respingeva le censure relative all'assegno ed al suo importo osservando che il reddito che la Cutillo poteva ricavare dal lavoro era insufficiente ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Propone ricorso per cassazione la Cutillo. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il D'Anna. La Cutillo resiste con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 5 L.898/70 ed all'art. 112 c.p.c.), nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente - premesso che in sede di separazione consensuale il D'Anna si era obbligato a concederle in comodato gratuito l'appartamento sito in Roma Viale Libia n. 138 e a trasferirle poi "la proprietà del suddetto immobile entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio quale unica e definitiva soluzione dell'assegno di divorzio di mantenimento" - si duole che la corte di merito non abbia ritenuto validi ed efficaci gli accordi assunti, sottoposti al vaglio del Tribunale in sede di omologazione della separazione consensuale. Rileva ancora che la corte territoriale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciare sull'accordo sottoposto al suo giudizio mentre aveva il dovere di valutare le domande proposte dalle parti e di statuire in proposito sancendo la liceità e validità di tale accordo o, al contrario, la sua illiceità. Il motivo di ricorso non è fondato. È consolidato orientamento di questa Corte che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale espresso dall'art. 160 c.c. (Cass. 2955/98, 1315/96, 9416/95). È irrilevante, poi, la circostanza che di tali accordi ne avesse avuto cognizione il giudice dell'omologazione il cui compito era circoscritto al controllo della liceità e della conformità ai superiori interessi della famiglia solo dei patti relativi alla separazione consensuale. Le considerazioni della ricorrente, quando sostiene che la invalidità degli accordi in vista del futuro divorzio è prevista solo nel caso in cui tali accordi violino norme imperative o principi di ordine pubblico ed in particolare laddove costituiscano una rinuncia da parte del coniuge più debole all'assegno di mantenimento, non possono essere condivise. Il principio dell'indisponibilità dei diritti è motivato dalla riflessione che gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volontà stessa di

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divorziare, venendo così ad incidere su uno status personale ed a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio. A questi consolidati principi si è attenuto il giudice del merito che non è incorso nel vizio di omessa pronuncia ma - giudicate infondate le censure circa la nullità o la inosservanza dell'accordo relativo al trasferimento del bene quale unica soluzione dell'assegno divorzile - ha dato implicita risposta alla richiesta formulata dalla Cutillo negando efficacia vincolante all'accordo concluso in sede di separazione con riferimento al futuro ed eventuale divorzio. La Corte ha, quindi, proceduto alla liquidazione di un assegno periodico osservando che la disposizione dell'art. 5 c. 8 L.898/83 ("la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale") è subordinata alla concorde volontà delle parti ("su accordo delle parti"), correttamente rilevando che se le parti sono concordi nell'indicare la soluzione unica e definitiva dell'assegno il giudice si limita a prenderne atto e se l'accordo non sussiste si deve procedere alla determinazione dell'assegno periodico ove dovuto. Con il secondo motivo di ricorso la Cutillo denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.), nonché omessa e insufficiente motivazione (360 n. 5 c.p.c.). Deduce di aver chiesto, in via subordinata, la liquidazione dell'assegno in misura non inferiore a lire 5.000.000 previo accertamento, mediante consulenza tecnica, del valore di mercato dell'immobile promesso e si duole che la corte di merito non abbia preso in considerazione alcuna domanda omettendo di motivare adeguatamente la propria decisione sulla pur fondata richiesta di quantificazione dell'assegno in lire 5.000.000. Il D'Anna ha proposto ricorso incidentale denunziando, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 in relazione all'art. 5 L. 898/70) ed omessa e contraddittoria motivazione della sentenza. Si duole che la corte romana abbia riconosciuto alla Cutillo l'assegno di divorzio offre a legittimare, stante l'omessa risposta sul punto, il godimento gratuito dell'appartamento di Viale Libia... in palese violazione dei principi in tema di godimento della casa coniugale. Sostiene che alla Cutillo non spetta alcun assegno non sussistendo il presupposto della mancanza di mezzi adeguati per il proprio sostentamento o della impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive. I riferiti motivi di impugnazione, che per la foro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. È opportuno ribadire che degli accordi conclusi in vista di futuro divorzio non può tenersi conto non solo quando limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione - specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, come nel caso in esame ("Nell'ipotesi in cui la sig.ra Cutillo si opponesse alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta") - potrebbe determinare il consenso al divorzio. Sono, pertanto, ingiustificate e prive di pregio le doglianze relative al mancato accertamento del valore di mercato dell'immobile promesso in proprietà alla Cutillo in base a non vincolanti accordi assunti al tempo della separazione. Sono infondate le censure proposte dal D'Anna concernenti la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno in favore della Cutillo e, da entrambi i ricorrenti, in ordine alla misura dell'assegno liquidato. L'assegno di divorzio, come disciplinato dall'art. 5 c. 6 L.898/70 e succ. mod., ha carattere esclusivamente assistenziale atteso che la sua concessione presuppone la inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quella avuto in costanza di matrimonio. Non è necessario uno stato di bisogno rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. Il giudice di merito - in applicazione dei condivisibili principi enunciati e costantemente riaffermati da questa Corte (S.U. 11490/90, 2273/96, 11860/93) - deve eseguire una prima indagine volta ad accertare l'esistenza del menzionato presupposto (inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente) ed una successiva

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indagine diretta a stabilire la misura concreta dell'assegno sulla base dei criteri elencati dalla stessa norma, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio. L'assegno dovrà essere liquidato con riferimento alle condizioni economiche esistenti al momento della pronuncia di divorzio ed in misura sufficiente ad assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (S.U. 11490/90, 4319/99, 2273/96). In applicazione puntuale di questi principi i giudici del gravame - respingendo l'assunto del D'Anna, che aveva giudicato "ingiusto determinare in L. 1.100.000 mensili un assegno non dovuto, oltre al godimento dell'immobile di Viale Libia" da lui concesso in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali - hanno adeguatamente motivato le ragioni della decisione. Soffermandosi sulla situazione economica dei coniugi (casalinga la Cutillo, con limitate possibilità di procurarsi un reddito significativo in rapporto alla sua qualifica professionale, socio di un avviatissimo studio di commercialista il D'Anna, per come risulta dalle sue dichiarazioni dei redditi) hanno ritenuto sussistenti le condizioni perché alla Cutillo - anche "tenuto conto che gode di un'abitazione allo stato messa a disposizione, dal marito" - venisse riconosciuto un assegno dell'importo già determinato dal Tribunale per il rilievo che quanto la predetta poteva procurarsi con il lavoro era inadeguato alle esigenze di vita come sopra intese (analoghe a quelle godute in costanza di matrimonio). Procedendo alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge ai fini della determinazione, in concreto, dell'assegno la corte territoriale ha considerato i redditi del D'Anna, quali risultano dalle sue dichiarazioni dei redditi e il limitato reddito di lavoro della Cutillo, correttamente apprezzando la circostanza che quest'ultima usufruisce dell'abitazione allo stato messagli a disposizione dal marito. Prive di pregio devono essere giudicate, pertanto, le censure concernenti l'adeguatezza dell'assegno dedotte dalle parti in modo generico senza indicare quali circostanze la corte avrebbe omesso di considerare e dirette a sollecitare un diverso giudizio di fatto precluso alla corte di legittimità. La censura, infine, relativa alla presunta violazione dei principi più volte sanciti dalla Corte di Cassazione in tema di godimento della casa coniugale è inammissibile trattandosi di questione assolutamente nuova. Nel giudizio di merito il ricorrente non ha mai dedotto che "l'appartamento sito in Roma Viale Libia n. 138, piano V, int. 18" - concesso alla Cutillo in sede di separazione consensuale ("in comodato gratuito a decorrere dalla data odierna, consegnando alla sottoscrizione del verbale n. 13 chiavi...") - fosse la casa coniugale e la corte romana, nella determinazione dell'assegno di divorzio, ha correttamente considerato il beneficio derivante dal godimento dell'immobile. Coerentemente con le argomentazioni difensive esposte in sede di merito, il D'Anna, con l'atto d'appello, si è limitato a rilevare che era ingiusto che alla Cutillo, capace di provvedere autonomamente alle sue esigenze di vita "fosse riconosciuto un assegno divorzile non dovuto, oltre al godimento dell'immobile di viale Libia" (sent. p. 9) e non ha mai formulato alcuna richiesta di restituzione. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2000

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