Corso Sia Lez3

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Corso SIA 1 Impianti di recupero e smaltimento Regime autorizzatorio 1

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Corso SIA 1

Impianti di recupero e

smaltimentoRegime

autorizzatorio1

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La comunicazione semplificata

Gli artt. 214 - 216 del d.lgs 152/2006 prevedono che le imprese che vogliono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, avvalendosi della cd. “procedura semplificata” (prima disciplinata dagli artt. 31-33 del d.lgs 22/1997 - “Decreto Ronchi”), devono inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cui Regione è ubicato l’impianto di recupero

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Il Decreto del 5 febbraio 1998 non solo ha individuato i rifiuti non pericolosi recuperabili attraverso procedura semplificata ma anche la loro provenienza e le caratteristiche, le attività praticabili e le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.

   Il D.M. 5.2.1998 ha fatto chiarezza anche in tre settori particolari che si prestavano, in precedenza, a facili elusioni: il compostaggio, la produzione di CdR e la produzione di fertilizzanti.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Un forte limite del Decreto Ronchi, relativamente alla procedure semplificate, è l'assenza di ogni riferimento alla disciplina urbanistica; mentre per svolgere attività soggette ad autorizzazione è prevista la Conferenza e la possibile variazione degli strumenti urbanistici con delibera della Giunta Regionale; nel caso di attività iniziate a seguito di comunicazioni ex art. 33 c. 2 lettere a) e b) (art. 32 per l'autosmaltimento) la legge non fa riferimento alcuno al profilo urbanistico.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Con il decreto 161 vengono individuati i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97 ( recupero agevolato)

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

il DM 161/2002 ( pubblicato sulla G.U. del 30.07.2002) regolamenta le procedure autorizzative, il recupero della materia, la messa in riserva (per solo effettivo ed oggettivo recupero), la quantità massima impiegabile, le modalità di campionamenti ed analisi. Detta inoltre i requisiti soggettivi (per coloro che vogliono essere autorizzati o iscritti ) e le norme transitorie

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

il dm in esame si presenta completo di tutto quanto richiesto dalla Comunità Europea. Fissa i valori limiti di emissione in atmosfera nelle fasi di trattamento e le quantità massime annue impiegabili; detta inoltre le norme tecniche per una buona e sicura messa in riserva del rifiuto pericoloso in attesa della trasformazione e/o trattamento (dotazioni minime, organizzazione, stoccaggio in cumuli, stoccaggio in serbatoi e in vasche fuori terra, bonifica dei contenitori sporchi e criteri di gestione ) .

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

I produttori di rifiuti pericolosi individuati nel decreto 161/2002 potranno destinarli al recupero agevolato, ma solo per quel che riguarda il recupero di materia.

Potranno effettuare il recupero energetico solo i soggetti autorizzati in procedura ordinaria dalla Regione.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

relativamente al trasporto, si ricorda che i rifiuti pericolosi destinati al recupero agevolato dovranno essere trasportati da automezzi iscritti all'Albo Nazionale gestori rifiuti in Categoria 3.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Il trasporto di tali rifiuti, poiché pericolosi, dovrà rispettare la normativa ADR (dal 1° gennaio 2003 è in vigore il nuovo testo ADR 2002), i contenitori dovranno rispettare la normativa sulla etichettatura ed imballaggio, i soggetti addetti alla movimentazione e gestione amministrativa dovranno essere formati dal Consulente di cui al Dlgs 40/2000.

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Recupero – Procedura semplificata

Come previsto dal DL 22/97 alcune attività di recupero possono usufruire di procedure autorizzative semplificate.

Le attività in regime semplificato sono specificate nel DM 5-2-1998 (rifiuti non pericolosi) e nel DM 161-2002 (rifiuti pericolosi)

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Recupero – Procedura semplificata

Procedura semplificata: consiste in una comunicazione alla Provincia della durata di 5 anni

Procedura ordinaria: consiste in una richiesta di autorizzazione alla Provincia

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Recupero NP – Procedura semplificata

Per rientrare nei punti del DM 5-2-98 bisogna rispettare: Tipologia del rifiuto (CER) Provenienza del rifiuto Trattamenti applicati Caratteristiche delle materie prime o

dei manufatti prodotti

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Esempio recupero NP: recupero inerti

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica corta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR - UNI 10006 [R5];

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCRA di Milano.

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Recupero P – Procedura semplificata

Per rientrare nei punti del DM 161/2002 bisogna rispettare: Tipologia del rifiuto (CER) Provenienza del rifiuto Trattamenti applicati Caratteristiche delle materie prime o

dei manufatti prodottiATTENZIONE: non è permesso il solo

R13

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Esempio recupero P: recupero scorie di fusione

3.1 Tipologia: scorie di alluminio [100315*] [100304*] [100309*]. 3.1.1 Provenienza: industria metallurgica, produzione e fusione di leghe di

alluminio. 3.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: scorie

contenenti granella, schiumature e colaticci di alluminio > 10%, 10-20% di altri metalli (Cu solubile < 3.500 mg/kg, Pb < 400 mg/kg, Cd < 15 mg/kg), 30-50% di miscele di ossidi metallici, 0-10% di cloruro di sodio e di potassio, cromo esavalente assente.

3.1.3 Attività di recupero: a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa macinazione con

mulino a martelli e vaglio per la separazione della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4];

b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4]. 3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio

metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.

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Chi deve fare la comunicazione

Sono tenute ad iscriversi nel registro tenuto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti avvalendosi delle procedure semplificate previste dagli artt.214-216 del d.lgs.152/06, oppure quelle che essendo già iscritte nei registri provinciali ai sensi della vecchia normativa (artt. 31 – 33del d.lgs 22/1997) nei registri provinciali, devono rinnovare l’iscrizione (art. 216 comma 5).

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Condizione necessaria

La tipologia dei rifiuti, i codici dei rifiuti, l'attività di recupero e le materie prime e/o i prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M.A. 5.02.98 (modificato dal D.M.A. 186/2006) per i rifiuti non pericolosi e dal D.M.A. 12.06.2002, n° 161 per i pericolosi.

Diversamente, l'impresa dovrà produrre istanza di rilascio di autorizzazione in procedura ordinaria alla competente Provincia o Regione di cui all’art. 208 e segg. del d.lgs. 152/2006.

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Documentazione

Relazione Tecnica di cui all’art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 firmata dal Legale rappresentante;

Estratto del PRG e relative norme di attuazione (firmato dal legale rappresentante/titolare);

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Documentazione Copia dell’estratto catastale, in scala 1 : 2000,

con evidenziati fogli e mappali sui quali insiste l’attività (firmato dal legale rappresentante/titolare);

Planimetria dell’area (in scala 1:100 o 1:200), con indicazione delle varie destinazioni d’uso (suddivisione delle aree di lavorazione, deposito tipologie di rifiuti da trattare con eventuali aree destinate alla sola messa in riserva, deposito materie recuperate, deposito rifiuti prodotti con evidenziate, le varie aree e strutture di deposito utilizzate), delle attrezzature e dei macchinari;

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Documentazione

Copia del CDU (Certificato di destinazione urbanistica) con norme tecniche di attuazione;

C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)

LAY-OUT: schema a flusso dell’attività di recupero;

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Documentazione

Dichiarazione a firma del legale rappresentante che certifichi l’assenza nel raggio di 200 m di pozzi e altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);

Copia del contratto di godimento dell’immobile

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Tempi di iscrizione

L'attività può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, salvo che l'Amministrazione proceda all'iscrizione nell'apposito registro prima del suddetto termine. La comunicazione deve essere ripresentata ogni 5 anni o in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Il D.M. 05 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (recepimento degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) è stato modificato dal Ministero dell’Ambiente con D.M. 05 aprile 2006, n. 186 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 115 del 19 maggio 2006). Il DM è entrato in vigore il 03 giugno 2006.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Lo Stato Italiano ha dovuto intervenire sulle norme tecniche in vigore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione – 7 ottobre 2004) che ha sancito che “La Repubblica Italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, quantità massime di rifiuti,…”

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

“… per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE”.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

La comunicazione è da ritenersi valida già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso.

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Recupero di rifiuti (proc. sempl.)

La comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 214, ultimo comma, del D. Lgs. 152/2006, ovvero la veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. La conformità alle operazioni descritte deve essere assoluta. Infatti, una caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta o una diversa provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una specifica violazione, regolata e sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Il soggetto che presenta la semplificata deve, prima di tutto, dimostrare di essere già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, relativamente allo specifico impianto in cui effettua o intende effettuare il recupero di rifiuti individuati. Tale dimostrazione va data mediante l'elencazione e/o allegazione dei provvedimenti autorizzatori in possesso del soggetto che presenta la comunicazione.

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Differenze con il DM 5/2/98

Il DM 186/06 introduce alcune significative differenze nel recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

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Competenze della Provincia

Le competenze generali della Provincia, al riguardo emergono innanzitutto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 che attribuisce alla Provincia, fra le altre:- comma 1, lett. c): "la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, 216";

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Competenze della Provincia

- comma 5: "Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti";

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Recupero rifiuti

Il decreto dispone che:

- gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e che non soddisfano più i requisiti fissati e riportati nell’Allegato 5 hanno sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi, per continuare a beneficiare del regime in procedura semplificata (cioè devono presentare la documentazione integrativa in adeguamento dell’impianto o dichiarazione sostitutiva entro il 03 dicembre 2006)

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Il D.M. 05 aprile 2006 n. 186 riformula completamente l'articolo 6 del D.M. 05 febbraio 1998, stabilendo per i diversi impianti le quantità massime di rifiuti in tonnellate/anno sottoposte ad operazioni di messa in riserva (R13) elencandole nell’Allegato 4 di nuova introduzione.

I quantitativi vengono distinti per gli impianti presso cui si effettua la sola operazione di messa in riserva da quelli per gli impianti presso cui si effettuano anche le altre operazioni di recupero.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Dalla lettura dell’Allegato 4, si ricava che la messa in riserva R 13 presso impianti che effettuano unicamente tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate a fianco dell’attività “Messa in riserva”.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti gli impianti in procedura semplificata inoltre, deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche previste all’Allegato 5, di nuova istituzione.

I tempi di adeguamento a queste norme tecniche sono visti precedentemente.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Secondo il comma 3 dell’articolo 6, inoltre, la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero (cioè la quantità massima di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto in un determinato momento in attesa di essere avviata a successiva attività di recupero) non può in ogni caso eccedere il 70% della quantità annuale individuata per singola tipologia dall’Allegato 4; il limite è ridotto al 50% nel caso di rifiuti combustibili.

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Nuovi requisiti – quantità

Le quantità massime annuali di rifiuti non pericolosi passibile di recupero sono quelle stabilite dall’Allegato 4.

I quantitativi non possono, comunque, mai superare la capacità “autorizzata” (cioè quella indicata nella comunicazione di inizio attività) o la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l’impianto tratta più tipologie di rifiuto.

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Nuovi requisiti - campionamenti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della caratterizzazione chimico fisica deve essere eseguito sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme tecniche UNI 10802.

L’analisi è effettuata a cura del produttore dei rifiuti prima di essere avviati all’impianto di recupero in procedura semplificata.

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Nuovi requisiti - campionamenti

Il titolare dell’impianto di recupero deve invece verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05 aprile 2006 n. 186 per la specifica attività svolta.

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Nuovi requisiti – test di cessione

Il campionamento per il test di cessione deve essere effettuato con gli stessi standard della norma UNI 10802 sopra citata e va applicata la metodica analitica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Le principali novità riguardano la durata del test che passa da 16 giorni a 24 ore

La cadenza da biennale è diventata annuale.

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Norme transitorie

Gli impianti di recupero già operanti in procedura semplificata, qualora non soddisfino i requisiti tecnici del D.M. 05 aprile 2006 n. 186 limitatamente alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 03 dicembre 2006), per adeguarsi e continuare pertanto a beneficiare del regime in procedura semplificata.

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Norme transitorie

Qualora invece non soddisfino più i requisiti del D.M. 05 aprile 2006 n. 186 (es. per le quantità annuali, il tipo di attività di recupero, ecc.), devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 alla Provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 05 aprile 2006 n.186 (pertanto entro il 3 luglio 2006).

In attesa del rilascio dell’autorizzazione possono continuare a svolgere l’attività in conformità alla comunicazione in essere.

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Esempio dall’allegato

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 1. Ubicazione Gli impianti che effettuano unicamente

l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 2. Dotazioni minime

L’impianto deve essere dotato di:- Canalizzazioni e raccolta pioggia- Raccolta dei reflui- Recinzione

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Dotazioni minime: Raccolta acque di pioggia

• L'impianto deve essere provvisto di: a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque

meteoriche;• In mancanza di legislazione regionale la “best practice” è

costituita dalla Legge Regione Lombardia del 95 che prevede:- raccolta e trattamento dei primi 5 mm/mq di acqua meteorica (la cosiddetta “prima pioggia”);- lo svuotamento del serbatoio entro le 48 h successive all’evento meteorico;

AIM (Vicenza) chiede anche l’attivazione automatica dell’impianto (sensori di pioggia).

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Dotazioni minime: Raccolta dei reflui• L'impianto deve essere provvisto di: b) adeguato sistema di raccolta dei reflui;

in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

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Dotazioni minime: recinzione

• L'impianto deve essere provvisto di:

c) Idonea recinzione.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 3. Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 3. OrganizzazioneLa superficie del settore di conferimento deve

essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 3. Organizzazione

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 4. Stoccaggio in cumuliOve la messa in riserva dei rifiuti avvenga

in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 4. Stoccaggio in cumuli

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 4. Stoccaggio in cumuli

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

- dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

- volume residuo di sicurezza pari al 10%;- di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni

di troppo pieno;- indicatori e di allarmi di livello;

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

- Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

- I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;

- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 6. Stoccaggio in vasche fuori terra- Le vasche devono possedere adeguati requisiti di

resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

- Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

- Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 7. Bonifica dei contenitori- I recipienti fissi o mobili, utilizzati

all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 8. Criteri di gestione- I rifiuti da recuperare devono essere stoccati

separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;

- Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

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Norme tecniche gen. (all. 5)

• 8. Criteri di gestione- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve

avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

- Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

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Autorizzazioni ordinarie allo smaltimento e recupero dei rifiuti

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Autorizzazioni al recupero

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di recupero di rifiuti devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione unificata.

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Autorizzazioni al recupero

Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero, in luogo delle due previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, mentre le comunicazioni d’inizio attività necessarie per intraprendere operazioni di recupero avvalendosi delle “procedure semplificate” devono essere indirizzate alle Sezioni regionali dell’Albo gestori ambientali e non più alle Province.

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Autorizzazioni al recupero

Le autorizzazioni ottenute con procedura ordinaria o semplificata, così come le iscrizioni all’Albo gestori ambientali, le revoche e le sospensioni vengono inserite in una banca dati nazionale.

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Autorizzazioni al recupero

i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla regione (o alla provincia autonoma o delegata) competente per territorio, allegando:il progetto definitivo (non “il progetto esecutivo”, che è ben altra cosa) dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

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Autorizzazioni al recuperoAi sensi dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della regione (o provincia autonoma o delegata) della domanda:deve essere nominato il responsabile del procedimento e deve essere convocata l’apposita conferenza di servizi cui partecipano:– i responsabili degli uffici regionali competenti,– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli enti locali interessati,– il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante (su invito comunicato con preavviso di almeno 20 giorni).

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Autorizzazioni al recupero

Deve essere convocata l’apposita conferenza di servizi cui partecipano:– i responsabili degli uffici regionali competenti,– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli enti locali interessati,– il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante (su invito comunicato con preavviso di almeno 20 giorni).

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Autorizzazioni al recupero

La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione deve essere inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.Entro i successivi 90 giorni la conferenza:procede alla valutazione del progetto; acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

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Provvedimento conclusivo

Ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, sulla base delle risultanze della congerenza di servizi, entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della stessa, la regione:approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.

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Approvazione

L’approvazionesostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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Autorizzazioni al recupero

In tutta evidenza vi è una stretta correlazione tra:la «la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica» che deve essere allegata all’istanza di approvazione del progetto definitivo (si ripete: non del progetto esecutivo); la composizione della «conferenza» che provvede all’istruttoria; il contenuto dell’attività istruttoria, in particolare per la parte in cui la conferenza «acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali»; gli effetti sostitutivi del provvedimento conclusivo;

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Strumento urbanistico comunale

il richiedente l’autorizzazione ha presentato tutta la documentazione tecnica prevista per legge come necessaria e sufficiente per l’ottenimento (in via ordinaria) dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono sostituiti (meglio sarebbe dire: incorporati) nel provvedimento finale; partecipano alla conferenza, e quindi sono costruttori, i rappresentanti degli organi ed enti ai quali, in via ordinaria, competerebbe il rilascio di detti visti, pareri, autorizzazioni e concessioni.

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Istruttoria

L’istruttoria della domanda si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione unica è concessa per un periodo determinato (dieci anni) ed è rinnovabile. A tal fine (al fine cioè di ottenere un rinnovo tempestivo), almeno 180 giorni prima dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione

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Autorizzazione ordinaria allo smaltimento

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento di rifiuti devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione unificata.

Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento, in luogo delle due previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997.

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Autorizz. allo smaltimentoLe autorizzazioni degli impianti di gestione, ottenute le revoche e le sospensioni vengono inserite in una banca dati nazionale.

Sono considerate operazioni di smaltimento: la distruzione (incenerimento), il confinamento (discarica) o la dispersione nell’ambiente (lagunaggio, scarico nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti, nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento, raggruppamento, deposito preliminare).

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Autorizz. allo smaltimento

Non costituisce operazione di smaltimento il "deposito temporaneo [dei rifiuti] ... nel luogo in cui sono prodotti". Lo è, invece, lo "stoccaggio", preliminare o provvisorio.

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Autorizz. allo smaltimento

Per impianti d’incenerimento, si intendono quegli impianti atti a smaltire, mediante processi di combustione,i rifiuti che, diversamente, andrebbero smaltiti in discarica. In realtà i rifiuti sono di tipologie (solidi, liquidi più o meno densi, sfiati) e caratteristiche (pericolosi e non pericolosi) molto diverse, per cui lo smaltimento mediante termocombustione implica l’impiego di impianti differenti.

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Definizione di discarica

La discarica, è definita come: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo [meglio sarebbe stato parlare di "stoccaggio" per non dare adito a possibili confusioni con il "deposito temporaneo" di cui all’art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006) per più di un anno.

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Definizione di discarica

Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"

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Discariche

Esistono tre tipi di discariche:

discariche per rifiuti inerti;

discariche per rifiuti non pericolosi;

discariche per rifiuti pericolosi;

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Autorizz. allo smaltimento

Il d.lgs. n. 22/1997 prevedeva separatamente per gli impianti di smaltimento l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione (art.27) e l’autorizzazione all’esercizio (art.28).

In luogo dei due separati procedimenti e provvedimenti l’art. 208 del nuovo d.lgs 152/2006. ora prevede la “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”.

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Autorizz. allo smaltimento

In sintesi:1.I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio … 8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa … 12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile …”.

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I contenuti dell’autorizzazione

I contenuti dell’autorizzazione, ovviamente da determinarsi in concreto in relazione allo specifico impianto ed operazione da autorizzarsi, consistono, in particolare, nell’individuazione:dei tipi e dei quantitativi di rifiuti da smaltire; dei requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;

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I contenuti dell’autorizzazione

delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale; del luogo di smaltimento; dei limiti di emissione in atmosfera; delle prescrizioni per la messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito; delle garanzie finanziarie; dell’idoneità del soggetto richiedente.

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Un esempio di richiesta di autorizzazione

L’impianto di stoccaggio Rifiuti NP della ditta ELITE Ambiente

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Inquadramento territoriale

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Aree di stoccaggio

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Il lay-out funzionale

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Miscelazione di rifiuti

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Processo prosuttivo

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Stoccaggio rifiuti

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Schema di flusso

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Schema di flusso

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Traffico veicolare

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Gestione operativa

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Quadro temporale