Corso resp 10 lezione - responsabilita giuridiche

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Corso ANAPIA, gennaio 2008Corso ANAPIA, gennaio 2008

RELATORERELATORE Salvo Renato CerrutoSalvo Renato Cerruto

studio legale Cerruto-Galzignatostudio legale Cerruto-Galzignato

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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(artt. 177 – 266)

- le principali definizioni

- il registro di carico e scarico

- il trasporto dei rifiuti

- autorizzazioni ed iscrizioni

- le sanzioni

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rifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

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Secondo CGCE, sez. III, 18/12/2007 (in causa C-263/05), punti 32 ss.:

“A questo proposito, l’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I [a tale direttiva] e di cui il detentore si disfi o abbia deciso (...) di disfarsi». L’allegato I precisa e chiarisce tale definizione proponendo un elenco di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411, punto 26; 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I 7613, punto 42, nonché 10 maggio 2007, causa C 252/05, Thames Water Utilities, Racc. pag. I-3883, punto 24).

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“Il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo ‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n. 2, CE. Quest’ultimo dispone che «[l]a politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (…)». Ne consegue che il termine «disfarsi», e pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punti 36 40, nonché Thames Water Utilities, cit., punto 27).”

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“Alcune circostanze possono costituire indizi del fatto che il detentore della sostanza od oggetto se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di «disfarsene» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 83). Ciò si verifica in particolare se una sostanza è un residuo di produzione o di consumo, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale (v., in tal senso, sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 84, nonché Niselli, punto 43).”

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“Del resto, il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto (v. sentenze ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 64, e 1° marzo 2007, causa C 176/05, KVZ retec, Racc. pag. I 1721, punto 52).

La Corte ha infatti precisato, da un lato, che l’esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (v., in tal senso, in particolare, sentenza Niselli, cit., punti 36 e 37) e, dall’altro, che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v., in tal senso, in particolare, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C 224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I 3561, punti 47 et 48). Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende riferirsi infatti a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (v., in particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I 3533; in prosieguo: la sentenza «Palin Granit», punto 29).”

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“Tuttavia, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, ma che intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.”

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“Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (v. sentenze citate Palin Granit, punto 37, e Niselli, punto 46).

Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto (v., in tal senso, sentenze citate Palin Granit, punto 38, e AvestaPolarit Chrome, punto 39).”

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“L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva va pertanto accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della stessa e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (v. sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 88, e KVZ retec, punto 63, nonché ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 40).

Atteso che la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi recepite, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 41, nonché Niselli, punto 34). Infatti, gli Stati membri possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per facilitare l’organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti dalla direttiva o da altre disposizioni di diritto comunitario relative a tali rifiuti siano rispettati e l’eventuale esclusione di determinate categorie dall’ambito di applicazione dei testi adottati per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in conformità all’art. 2, n. 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2004, causa C-62/03, Commissione/Regno Unito, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).”

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smaltimento

ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto

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recupero

le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto

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luogo di produzione dei rifiuti

uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti

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deposito temporaneo (1)

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle

isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

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deposito temporaneo (2)

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20

metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati

nelle isole minori [cioè diverse da Sicilia e Sardegna], entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

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deposito temporaneo (3)

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

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deposito temporaneo (4)

raggruppamento di rifiuti prima della raccolta

nel luogo di produzione: cioè divieto di deposito temporaneo “extra-aziendale”

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deposito temporaneo (5)

Eccezioni al divieto generale di deposito temporaneo extra-aziendale:

- art. 230 comma 1 (in caso di attività di manutenzione delle infrastrutture di pubblico interesse)

- art. 266 comma 4 (in caso di attività di manutenzione o assistenza sanitaria)

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materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181.

Art. 181 comma 12: “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.”

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Il registro di carico e scaricoIl registro di carico e scarico(art. 190)(art. 190)

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Il registro ove devono essere annotate

le informazioni sulle caratteristiche qualitative e

quantitative dei rifiuti.

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Chi deve tenere il registro c/s?

1) I soggetti tenuti alla compilazione del MUD ex art. 189 c. 3: cioè chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00

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2) I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), cioè:c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

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Le tempistiche per le annotazioni

Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

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Inoltre ai sensi dell’art. 208 c. 17 le annotazioni vanno

effettuate entro 24 ore dalla produzione del rifiuto nel

caso in cui l’attività di deposito temporaneo sia affidata

dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione

di rifiuti

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dove va tenuto il registro c/s e per quanto tempo?

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. (in caso di manutenzione delle infrastrutture, vedi l’art. 230 c. 4)

I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

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I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (cioè non devono essere vidimati).

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata dall’impresa stessa.

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La disciplina del registro c/s è completata dai seguenti testi normativi:

decreto ministeriale 01/04/1998 n. 148

circolare ministeriale 04/08/1998 n. 812

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Il trasporto dei rifiutiIl trasporto dei rifiuti

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Trasporto nazionale: art. 193Trasporto nazionale: art. 193

Trasporto transnazionale: art. 194Trasporto transnazionale: art. 194

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Trasporto nazionale

Durante il loro trasporto i rifiuti devono essere

accompagnati da un formulario di identificazione,

utilizzando il modello approvato

con D.M. n. 01/04/1998 n. 145

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Trasporto nazionale

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

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Trasporto nazionale

Il produttore/detentore deve ricevere la quarta copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

…….e se non la riceve?

Egli deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (art. 188 c. 3)

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Trasporto nazionale

Esenzioni dall’obbligo di tenuta del formulario:

● trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico

● trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri [al giorno]

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Trasporto nazionale

“La movimentazione dei rifiuti esclusivamente

all'interno di aree private non è considerata trasporto

ai fini della parte quarta del presente decreto.” (art. 193

c. 9)

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Trasporto nazionale

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

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Trasporto nazionale

La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

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Trasporto transnazionale

La disciplina normativa delle spedizioni

transfrontaliere di rifiuti è contenuta nel

Regolamento (CE) 14/06/2006 n. 1013

(composto da 64 articoli e 14 allegati)

che dal 12/07/2007 sostituisce il precedente Reg. CEE

n. 259/1993

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Trasporto transnazionale

Le tre precedenti liste di rifiuti (verde, ambra e rossa – in

ordine crescente di pericolosità -) divengono due

elenchi:

elenco verde (allegato III)

elenco ambra (allegato IV)

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Trasporto transnazionale

Il Regolamento contempla due diverse procedure:1.- procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte

(artt. 3 ss.)

per tutti i rifiuti destinati allo smaltimentononché per i rifiuti destinati a talune operazioni di recupero

(rifiuti rientranti nel c.d. “elenco ambra”)

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Trasporto transnazionale

Per la notifica preventiva, in linea generale, occorre

utilizzare:

-documento di notifica (allegato IA)

-documento di movimento (allegato IB) da compilare

dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla spedizione e

prima di far partire il carico

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Trasporto transnazionale

2.- procedura d’informazione (art. 18)

per rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero (rifiuti rientranti nel c.d. “elenco verde”),

nonché per rifiuti destinati ad analisi di laboratorio se inferiori a 25 Kg.

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Trasporto transnazionale

Nel caso in cui sia applicabile la procedura

semplificata d’informazione è sufficiente

utilizzare

il documento di accompagnamento contenuto

nell’allegato VII.

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Autorizzazioni ed iscrizioni Autorizzazioni ed iscrizioni per impianti che gestiscono rifiutiper impianti che gestiscono rifiuti

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autorizzazione unica

per realizzare e gestire un impianto di

smaltimento o di recupero di rifiuti, anche

pericolosi (art. 208)

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L’iter per ottenere l’autorizzazione unica:- domanda alla Regione competente, allegando il progetto definitivo

dell’impianto e - ove previsto - la documentazione relativa all’avvenuta valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

- entro 30 gg. la Regione convoca un’apposita conferenza di servizi per l’esame della domanda

- in caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto

- l’istruttoria deve concludersi (con il rilascio o il diniego dell’autorizzazione) entro 150 giorni dalla presentazione della domanda

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L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle

attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;e) il metodo di trattamento e di recupero;f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto

e ripristino del sito;g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al

momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;h) la data di scadenza dell'autorizzazione,i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei

rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

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L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile.

Al fine del rinnovo, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate (art. 208 comma 12).

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Ai sensi dell’art. 209,le imprese in possesso di certificazione ambientale (registrate EMAS, operanti nell’ambito del sistema Ecolabel, o certificate ISO 14001) possono effettuare il rinnovo dell’autorizzazione mediante un’autocertificazione, la quale deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

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Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.

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L'autorizzazione unica deve essere comunicata, a cura

dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo Nazionale

gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 1, che cura

l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.

In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono

comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso,

anche all'Albo.

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Procedure semplificate

per lo svolgimento di attività di recupero di

rifiuti, pericolosi e non (art. 216).

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1.- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può

essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla

comunicazione di inizio di attività (con allegata

relazione tecnica) alla competente Sezione Regionale

dell'Albo N.G.A., di cui all'articolo 212, che ne dà notizia

alla Provincia territorialmente competente, entro 10

giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

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2.- La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro i 90 gg., verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.3.- Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di legge, essa propone alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività (salvo che l'interessato non provveda a regolarizzarsi).

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La comunicazione di inizio attività deve essere

rinnovata ogni 5 anni

e comunque in caso di modifica sostanziale delle

operazioni di recupero (art. 216 comma 5).

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Recupero semplificato,

di rifiuti non pericolosi: D.M. 05/02/1998

di rifiuti pericolosi: D.M. 12/06/2002 n. 161

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L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (art. 212)

Albo N.G.A.

costituito presso il Ministero dell’Ambiente e articolato in:

Comitato Nazionale Sezioni regionali(e provinciali)

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L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di:

■ raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non,■ bonifica dei siti, ■ bonifica dei beni contenenti amianto, ■ commercio ed intermediazione dei rifiuti senza

detenzione dei rifiuti stessi,■ gestione di impianti di smaltimento e di recupero di

titolarità di terzi e ■ gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di

rifiuti.

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È prevista una procedura semplificata di iscrizione per:

A) le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;

B) le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg. al giorno o 30 litri al giorno.

Tali imprese non sono obbligate alla prestazione di garanzie finanziarie, e sono iscritte all'Albo a seguito di semplice richiesta scritta senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.

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C) le imprese che effettuano operazioni di recupero di rottami, ferrosi e non, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica (art. 212 c. 12)

D) le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, avviati in modo effettivo ed oggettivo ad operazioni di recupero svolte in regime semplificato (art. 212 c. 18)

E) le aziende speciali, i consorzi e le s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (art. 13 D.M. n. 406/1998)

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F) i soggetti firmatari di accordi e contratti di programma sono iscritti in apposita sezione dell’Albo (art. 212 c. 22)

G) le imprese che svolgono attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi ex art. 215 (art. 212 c. 24) e le imprese che svolgono operazioni di recupero in regime semplificato (art. 212 c. 25)

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In linea di principio le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria possono conferire solo in impianti autorizzati in via ordinaria.

Tuttavia con circolare n. 1555 del 27/7/2007 il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che, ai sensi del comma 20 dell’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, l’impresa iscritta con procedura ordinaria può trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata, mentre “non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione alle categorie 2 [cioè raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] o 3 [raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006.”

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PROFILO SANZIONATORIOPROFILO SANZIONATORIO

(artt. 254 – 263 T.U. ambientale)(artt. 254 – 263 T.U. ambientale)

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profilo sanzionatorio [continua]

art. 256 T.U. ambientaleart. 256 T.U. ambientaleAttività di gestione di rifiuti non autorizzataAttività di gestione di rifiuti non autorizzata

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 1)In caso di svolgimento di attività di gestione di rifiuti in assenza:- dell’autorizzazione unica (art. 208 T.U.; ex artt. 27 – 28 Ronchi);- dell’autorizzazione all’esercizio o dell’iscrizione all’Albo rinnovate

mediante autocertificazione, ove consentita (art. 209 T.U.);- dell’autorizzazione in ipotesi particolari (art. 210 T.U.)- dell’autorizzazione nel caso di impianti di ricerca e di

sperimentazione (art. 211 T.U.; ex art. 29 Ronchi)- dell’iscrizione all’Albo N.G.A. (art. 212 T.U.)- dell’iscrizione all’Albo N.G.A. per le imprese che operano in regime

semplificato (artt. 214, 215, 216 T.U.; ex artt. 31, 32, 33 Ronchi)

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profilo sanzionatorio [continua]

Sanzione:I) in caso di rifiuti non pericolosi:

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00

II) in caso di rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 2)Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai

responsabili di enti che violano il divieto di abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 T.U.

Se a violare il divieto di abbandono di rifiuti è un privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a 620,00; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro (art. 255 c. 1 T.U.)

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 3)Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è

punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.

Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro € 5.200,00 a 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 4)

In caso di mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, le pene sono ridotte della metà.

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 5)In caso di violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti

previsto dall’art. 187 T.U., si applica la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00; salvo l’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in base all’art. 187 c. 3 T.U.

L’art. 187 T.U. vieta la miscelazione:- di rifiuti pericolosi, tra loro- di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 6)In caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari

pericolosi in violazione dei requisiti di legge, si applica la pena dell’arresto d 3 mesi ad 1 anno o l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00 per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti)

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 7)Commina la sanzione amministrativa da € 260,00 ad € 1.550,00

in caso di violazione degli obblighi specifici a carico:● dei gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari di

succursali delle case costruttrici, in relazione alla demolizione e rottamazione di veicoli (art. 231 c. 7, 8, 9);

● di chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali/animali esausti, in relazione al loro conferimento (art. 233 c. 12 e 13);

● di chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene, in relazione al loro conferimento (art. 234 c. 14).

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profilo sanzionatorio [continua]

(comma 8)Punisce con la sanzione amministrativa da € 8.000,00 a 45.000,00 i

soggetti che violano l’obbligo di partecipazione al consorzio di rispettiva appartenenza, “fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi” (consorzi per la raccolta ed il trattamento degli oli e grassi esausti; consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene; consorzi per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; consorzi per la gestione degli oli minerali usati da avviare a rigenerazione).

(comma 9): sanzioni ridotte della metà in caso di adesione entro 60 gg. dalla scadenza del termine.

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profilo sanzionatorio [continua]

art. 258 T.U. ambientaleart. 258 T.U. ambientale

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulariregistri obbligatori e dei formulari

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profilo sanzionatorio [continua]

1.) art. 189 c. 3 T.U.: comunicazione annuale alla CCIAA del MUD art. 189 c. 3 T.U.: comunicazione annuale alla CCIAA del MUD (modello unico di dichiarazione dei rifiuti)(modello unico di dichiarazione dei rifiuti)

- novità -- esentati dall’obbligo i produttori di rifiuti non pericolosi, non più menzionati nell’art. 189 c. 3 T.U.- nuovi obbligati: i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti.

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profilo sanzionatorio [continua]

sanzioni (art. 258 c. 1 T.U.)

il mancato invio del MUD, o la sua compilazione incompleta o inesatta, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00.

Se la comunicazione è effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa da € 26,00 a € 160,00.

Page 77: Corso resp   10 lezione - responsabilita giuridiche

profilo sanzionatorio [continua]

Ai sensi dell’art. 258 commi 2 e 3:

La mancanza o l’incompletezza del registro C/S è punita con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 ad

€ 15.500,00.Se il registro riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione

amministrativa da € 15.500,00 ad € 93.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

del trasgressore da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita e dalla carica di amministratore

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profilo sanzionatorio [continua]

Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni pecuniarie sono così ridotte

- da € 1.040,00 ad € 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi;

- da € 2.070,00 ad € 12.400,00 per i pericolosi

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profilo sanzionatorio [continua]

Ai sensi dell’art. 258 c. 4 chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.300,00.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la reclusione fino a 2 anni): tale pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

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profilo sanzionatorio [continua]

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00 (sanzione ridotta):

- se le indicazioni riportate nel MUD o nel registro C/S sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri C/S, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute;

- se le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge;

- nei casi di mancata conservazione dei registri C/S o del formulario.

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profilo sanzionatorio [continua]

Ai sensi dell’art. 259 chiunque effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti illecita è punito con l’ammenda da €

1.550,00 ad € 26.000,00 e con l’arresto fino a 2 anni: la pena è

aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue

obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

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profilo sanzionatorio [continua]

art. 260 T.U.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 53 bis Ronchi)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto (dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Page 83: Corso resp   10 lezione - responsabilita giuridiche

profilo sanzionatorio [continua]

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un’arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di contrattare con la p.a.) del c.p.

Con la sentenza di condanna o di patteggiamento il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Page 84: Corso resp   10 lezione - responsabilita giuridiche

profilo sanzionatorio [continua]

bonifica dei siti (Titolo V, artt. 239 – 253 T.U.; 5 specifici allegati)

Novità: distinzione tra Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) e Csr (concentrazioni soglia di rischio).

In caso di superamento delle Csc, il sito è potenzialmente contaminato: occorre procedere alla caratterizzazione del sito ed

all’analisi di rischio.In caso di superamento delle Csr, il sito è contaminato ed occorre

procedere con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

[per ulteriori approfondimenti “Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006” dell’Avv. S.R. Cerruto, in www.ambientediritto.it]

Page 85: Corso resp   10 lezione - responsabilita giuridiche

profilo sanzionatorio [continua]

sanzioni (art. 257 T.U.)Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque

superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a 26.000,00 se non provvede alla bonifica: la pena è aumentata se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna o di patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

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profilo sanzionatorio [continua]

- art. 262 T.U.: competenza e giurisdizione -all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni per violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, per le quali è competente il Comune.

Ai sensi dell’art. 22 bis della L. n. 689/1981 le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale si propongono (entro 30 gg. dalla notifica) al Tribunale, e non al giudice di pace.

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profilo sanzionatorio [continua]I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad

incrementare e potenziare le attività di controllo in materia ambientale.

Sanzionipecuniarie

proventi

controlli

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Fine della lezione