CORSO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AZIENDALEdatore di lavoro, consulenti, RSPP, RLS, lavoratori ....

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CORSO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AZIENDALE – Art.50 D.Lgs 81/08. Modulo 2

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CORSO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AZIENDALE

– Art.50 D.Lgs 81/08.

• Modulo 2

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Argomenti:

Analisi DVR e analisi principali fattori di rischio:

- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- MOVIMENTI RIPETITIVI

- VIDEOTERMINALI

- AGENTI FISICI

- RUMORE, VIBRAZIONI

-AGENTI CHIMICI E SCHEDE SICUREZZA

Rev. del 24/09/2010 2

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continua:

- RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO

AGENTI BIOLOGICI

- AGENTI CANCEROGENI

-RADIAZIONI IONIZZANTI E NON

- MEZZI DI SOLLEVAMENTO

- MACCHINE

-CANTIERI ED APPALTI

- I DPI (dispositivi di protezione individuale)

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•Ogni mansione lavorativa comporta diverse specificità, i cui rischi possono essere suddivisi

in tipologie o classi di rischio. Il datore di lavoro in base al D.lgs 81 ha l’OBBLIGO di valutare TUTTI i rischi specifici del proprio ambiente di lavoro, con l’applicazione di forti

sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienze.

Analizziamo assieme le varie classi di rischio e le principali procedure da mettere in atto.

Analisi dei rischi specifici

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Analisi dei rischi per mansione

Fattori di rischio

P D R Misure di sicurezza

Struttura luoghi di lavoro

Aerazione e microclima

illuminazione

Igiene ambienti

Impianto elettrico

Rischi d’incendio

macchinari

Agenti chimici

Rumore Rev. del 24/09/2010 5

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Analisi dei rischi

Fattori di rischio

P D R Misure di sicurezza

Vibrazioni

Movimentazione dei carichi

Stress

Lavoro solitario, ripetitivo

Rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza

Lavoratori minorenni

Lavoro notturno

Interferenze

altro Rev. del 24/09/2010 6

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In tutto questo sistema della sicurezza i PREPOSTI cosa fanno?

Il preposto nel sistema di gestione della sicurezza

Da buon conoscitore del suo ambiente di lavoro, è il fondamentale ruolo controllore

della corretta esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla legge, dalle

procedure, dal DVR. CONTROLLA E VIGILA

Analizza i rischi giornalieri, i comportamenti, raccoglie segnalazioni dei colleghi,

informa il datore di lavoro. OSSERVA E SENSIBILIZZA

Collabora con il consulente esterno durante il suo sopralluogo di analisi degli ambienti di

lavoro, legge il documento di valutazione dei rischi, lo firma per presa visione, pone note

o commenti, accede a tutti i documenti aziendali. PROPONE NUOVE PROCEDURE DI

CONTROLLO E MIGLIORAMENTO

Collabora col medico competente per analizzare i rischi specifici, segnala problematiche

di medicina del lavoro per problemi aziendali. SEGNALA PROBLEMI – PROPONE

SOLUZIONI

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Il vostro apporto riesce o riuscirà in qualche modo

a migliorare alcune situazioni?

Problematiche applicative: la motivazione

E’ importante capire i motivi dei vostri successi o fallimenti, avere una giusta

mentalità, essere propositivi e parte attiva della sicurezza aziendale, che

conosce, CONTROLLA, VIGILA, sensibilizza, segnala, propone miglioramenti.

Avete un ambiente di lavoro sostanzialmente “sano” e senza grandi

problematiche da segnalare, discutere, risolvere?

Non ottenete riscontri dai vostri colleghi?

Non ottenete riscontri dal vostro datore di lavoro?

Ci sono stati invece buoni successi?

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Autovalutazione del vostro ruolo

Compiti del PREPOSTO

esecuzione

Conoscere/ monitorare i rischi presenti

(controllo e vigilanza)

• si / no / in parte

• conoscenza dei propri rischi specifici?

• conoscenza del DVR?

Collaborazione con i vostri colleghi.

• vi segnalano i problemi?

• vi ascoltano quando gli segnalate un’esigenza di legge o una non conformità?

• non c’è mai stato bisogno di segnalazioni?

• avete segnalato per iscritto alcune problematiche?

Collaborazione del datore di lavoro

• buona reattività alla segnalazione dei problemi?

• difficoltà di comunicazione?

Collaborazione con professionisti esterni

• sopralluogo con il vostro consulente tecnico?

• collaborazione col vostro medico del lavoro?

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Autovalutazione del vostro ruolo

Compiti del Preposto

esecuzione

Presa visione dei documenti di legge

•Avete letto e firmato il DVR ?

• avete fatto delle note al datore di lavoro o al consulente?

Formulare osservazioni, proporre miglioramenti

• avete fatto proposte migliorative?

• misure di prevenzione?

• misure di protezione?

procedure •Note scritte o segnalazioni di non conformità?

•Richiami? Sanzioni interne?

riunioni •Presenza alle riunioni annuali, periodiche, con datore di lavoro, consulenti, RSPP, RLS, lavoratori

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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Titolo VI – artt. 168 – 171 - Movimentazione manuale dei carichi

Il datore di lavoro adotta le idonee misure tecniche ed organizzative e ricorre a mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale, in termini di organizzazione, progettazione, applicazione di norme tecniche , sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro valuta e riduce i rischi, informa e forma i lavoratori, li fornisce di idonei DPI.

Verifica il rispetto dei limiti massimi di sollevamento di peso consentito (20kg donne – 25kg uomini – meno se in posizioni disagiate)

Normativa di riferimento

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Esempi

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Per riuscire a fornire una giusta scala di valutazione dei rischi, è utile la scheda NIOSH che consente il calcolo degli indici di sollevamento.

Inserendo opportuni valori lungo il percorso di calcolo si ottiene un valore dell'indice di sollevamento.

Metodi di analisi del pericolo da MMC

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Patologie muscolo-scheletriche dovute a sovraccarico biomeccanico e/o limitanti la movimentazione manuale dei carichi • Malattie interessanti la colonna vertebrale (“il mal di schiena” … l’ernia del disco intervertebrale …) • Malattie della mano, del gomito, e della spalla. • Malattie degli arti inferiori (meno comuni e non descritte in

letteratura)

Movimentazione manuale dei carichi

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NIOSH 1993. Modello per il calcolo del limite di peso raccomandato PESO MASSIMO KG (20-25) IN CONDIZIONI OTTIMALI DI

SOLLEVAMENTO X FATTORE ALTEZZA DA TERRA ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO

DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA VERTICALE DEL PESO TRA INIZIO E FINE

DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA ORIZZONTALE MASSIMA DEL PESO DAL

CORPO DURANTE IL SOLLEVAMENTO X FATTORE FREQUENZA DEL SOLLEVAMENTO IN FREQUENZA ATTI

AL MINUTO (=0 SE > 12 VOLTE/MIN.) X FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO RISPETTO AL

PIANO SAGITTALE DEL SOGGETTO X FATTORE GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO –PRESA

= PESO RACCOMANDATO (PR)

Metodo NIOSH

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Formazione e Informazione

FORMAZIONE: attraverso il calcolo del PESO LIMITE RACCOMANDABILE, il Datore di Lavoro e il RSPP effettuano formazione al personale sulla frequenza e sulla periodicità dei pesi da movimentare, nonché sui rischi di eventuali insorgenze di malattie professionali

INFORMAZIONE: l’informazione può avvenire anche attraverso cartellonistica da apporre all’interno dei reparti in cui si effettua la movimentazione manuale dei carichi

Movimentazione manuale dei carichi

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MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI

ARTI SUPERIORI

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Alcune attività che comportano la ripetizione nel tempo di cicli lavorativi con le stesse modalità possono causare alcuni disturbi muscolari e/o articolari (spalla, gomito, polso, dita) che talvolta sfociano in una vera e propria patologia.

CTD = Cumulative Trauma Disorders

Principali fattori di rischio:

• Frequenza della azione lavorative

• Forza

• Postura

• Tempi di recupero

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)

19 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Patologie più diffuse:

• Sindrome del tunnel carpale

• Sindrome di De Quervain

• Tendinite dei muscoli flessori ed estensori della mano

• Epicondiliti e epitrocleiti al gomito

• Periartriti scapolo-omerali alla spalla

• Dito a scatto

Lavorazioni tipo:

- Parrucchieri

- imbianchini

- Posatori di pavimenti/parquet

- Addetti a macchinari con uso continuativo e movimenti ripetitivi.

- Videoterminalisti con molte ore di utilizzo

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)

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Come prevenire l’insorgenza di tali patologie e ridurre il rischio al minimo necessario:

• Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica

• Nello svolgimento delle proprie attività, eliminare movimenti e sforzi non necessari

• Utilizzare strumenti che riducano la richiesta di forza e migliorino le posture

• Interrompere la propria attività almeno una volta all’ora

• Organizzare turni di lavoro

Per la valutazione del rischio da CTD il metodo più utilizzato è il metodo OCRA.

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)

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Rischio stress lavoro correlato

È un rischio di difficile valutazione tecnica, se non da professionisti della psicologia e psicoterapia. Si valuta su alcuni parametri di base: Stress fisico Stress intellettuale Stress emozionale Stress sociale Stress spirituale Un esempio di test dello stress si ritrova sul sito www.psicologi-psicoterapeuti.it Sono uscite delle linee guida chiarificatrici nel 2009, mentre il rischio stress aziendale era da valutare entro il 31 dicembre 2010.

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Valutazione rischio stress lavoro correlato

Indicatori oggettivi da valutare: • indicatori aziendali: indici infortunistici, assenteismo, assenze, ferie non godute, cessazione rapporti di lavoro, rotazione personale,sanzioni disciplinari, richieste visite mediche straordinarie, segnalazioni stress, istanze giudiziarie.

• Contesto del lavoro: cultura organizzativa, ruoli ed evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, conciliazione vita/lavoro.

• Contenuto del lavoro: ambiente lavorativo / attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi di lavoro, ritmi di lavoro, orari di lavoro e straordinari.

In base a questi parametri si evidenzia un rischio stress BASSO-MEDIO-ALTO, con eventuali proposte di miglioramento o riduzione stress collettivi o individuali.

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Differenze di età, provenienza, genere

Esempi di procedure operative di sicurezza: Da valutare sempre il livello di assoluta comprensione delle istruzioni

impartite e delle misure di sicurezza per i lavoratori stranieri. Effettuare formazione specifica, con test di verifica

dell’apprendimento. Accentuare il piano formativo ed informativo per gli stranieri Accompagnare i giovani con maggior formazione ed apprendimento, con

affiancamento, tutori, azioni correttive e di controllo. In caso di personale “over 55” tenere conto dei maggiori rischi lavorativi

associati all’età nella distribuzione dei carichi di lavoro, delle mansioni e degli orari di lavoro

Differenti abitudini, differenti età, differenti modi di vedere le cose generano differenti rischi sul lavoro. E’ su questo parametro, che sembra ovvio ma che non era precedentemente considerato, che si basa una delle novità principali della valutazione dei rischi, ovvero la personalizzazione della valutazione dei rischi in base a criteri di differenze di età, di provenienza, di genere.

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Rischi aggiuntivi per lavoratori notturni

Pianificazione corretta della turnazione notte/giorno degli addetti

Controlli costanti che non vi siano turni di lavoro troppo lunghi o consecutivi notte/giorno

Idonee procedure per il corretto lavoro notturno e la riduzione dei rischi aggiuntivi.

Valutazione periodica assieme al Medico competente delle problematiche tipiche del lavoro notturno, sonnolenza, disturbi del sonno, fatica cronica, maggior consumo di farmaci, sintomi nevrotici, maggior prevalenza di infortuni.

Segnalazione di eventuali problematiche.

Sorveglianza sanitaria degli esposti

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E’ risaputo che molto spesso i rischi non derivano semplicemente dalle nostre lavorazioni ma dai rischi che provengono da persone che lavorano accanto a noi, dovendo oltremodo tutelare anche i cosiddetti “passanti”. La valutazione delle interferenze tra le varie ditte presenti in un ambiente lavorativo sono diventate un fondamento, con obbligo da parte del committente di redigere un DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze). Ogni società collabora e coopera al fine di valutare e successivamente ridurre tali rischi, con misure protettive e preventive , con ad esempio delimitazioni di aree di lavoro, segnalazioni dei rischi, cartellonistica orizzontale e verticale, pianificazione dei tempi di lavoro, delle interferenze, riunioni operative.

Rischi aggiuntivi – i rischi di interferenze

La valutazione dei rischi da interferenze:

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Questo si traduce in diritti e doveri: Chiunque entri in un ambiente di lavoro terzo ha diritto di ricevere informazione e formazione sui rischi specifici dello stesso. Chiunque dia lavoro a ditte che operano all’interno di un proprio ambiente lavorativo ha il dovere di dare informazione e formazione sui rischi specifici dello stesso. Questi diritti e doveri generano RESPONSABILITA’, rispetto a leggi, procedure, eventuali omissioni, infortuni, incidenti. Il tutto viene tradotto dal committente in un documento, il DUVRI, che contiene non solo tali informazioni ma anche procedure operative di sicurezza, misure di riduzione dei rischi, definizione di accessi, accompagnatori, ecc… I rischi non prevedibili vanno valutati ovviamente al momento in cui si presentano, integrando il documento stesso con le nuove valutazioni ed eventuali procedure operative di sicurezza.

La valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione dei rischi da interferenze:

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rev. del 09/03/11

Obblighi connessi ai contratti di appalto (art. 26)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL o dall’IPSEMA.

Nei singoli contratti di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali.

Nell’ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale di tutte le imprese (anche autonomi) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

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Rischi aggiuntivi per lavoro solitario, ripetitivo

Pianificazione del lavoro in modo tale da ridurre al minimo la ripetitività.

Misure di limitazione del rischio, pause, cambi mansione.

Nel caso di lavoro solitario adottare misure per la segnalazione immediata di emergenze o malori (cellulare, sms, mail, allarmi, cicalini, ricevitori satellitari, ecc..)

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Rischi aggiuntivi per lavoratrici in gravidanza

Analizzare la situazione specifica e valutare tutti i rischi aggiuntivi in relazione al luogo di lavoro, alla postura, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti utilizzati.

Porre in essere eventuali misure integrative di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione di tutti i rischi aggiuntivi.

Assistenza sanitaria: accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni alla lavorazione, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.

Organizzare eventuali riunioni per casi specifici, con eventuali decisioni operative per la riduzione dei rischi aggiuntivi.

Al termine delle valutazioni predisporre eventuali disposizioni aziendali.

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Rischi aggiuntivi per lavoratori disabili

Analizzare la situazione specifica e valutare tutti i rischi aggiuntivi in relazione al luogo di lavoro, alla postura, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti utilizzati.

Porre in essere eventuali misure integrative di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione di tutti i rischi aggiuntivi.

Informare costantemente i lavoratori sui rischi aziendali a cui vanno incontro, tenendo sempre conto della loro limitata capacità di movimento e della loro limitata percezione del pericolo, in caso di emergenza e necessità di evacuazione degli ambienti di lavoro.

Pianificare un’eventuale formazione specifica per l’addetto disabile e per il caposquadra “tutore”, se presente.

Organizzare un eventuale sistema di monitoraggio, affiancamento ed addestramento specifico, analisi periodica delle segnalazioni e delle problematiche operative.

Organizzare eventuali riunioni per casi specifici, con eventuali decisioni operative per la riduzione dei rischi aggiuntivi e per la corretta gestione emergenze.

Disporre eventuali disposizioni aziendali. Eventuale piano di miglioramento delle attività Verifica ed aggiornamento periodico delle misure organizzative, procedurali, di

sicurezza aziendali specifiche.

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Rischi aggiuntivi per lavoratori minorenni

Affiancamento, formazione ed informazione sui rischi specifici

Formazione sulle lavorazioni e sui DPI in uso

Verifica costante dell’idoneità del lavoro in sicurezza e dell’uso dei DPI

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

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Rischi di infortuni in itinere

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati: - durante il NORMALE percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

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Rischi di infortuni in itinere

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

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Rischi di infortuni in itinere

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

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Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti

• La stima è di circa 10mila infortuni/anno dovuti all’uso di alcoolici. •Divieto di assunzione durante il lavoro e subito prima per lavorazioni “a rischio”, incolumità o salute di terzi : lavori in quota, lavori edili e costruzione, addetti alla guida (veicoli su strada, ferrovia, navigazione), insegnanti, mansioni sanitarie, manutentori speciali (ambienti a rischio di incidente rilevante, con gas, vapori tossici, polveri, atmosfere infiammabili o esplosive), lavorazioni con porto d’armi.

•Per le lavorazioni valutate a basso rischio, come da allegato IV D.lgs 81/08 al p.to 1.11.3.3., è consentita la modica somministrazione di birra o vino nei locali di refettorio durante la pausa pasti.

•Controlli medici possono essere effettuati dal medico competente per accertare la non dipendenza e l’idoneità alla mansione.

•Il datore di lavoro deve formalizzare tali divieti e verificarne il rispetto. •Per la tossicodipendenza esiste l’obbligo di accertamenti sanitari per le lavorazioni a rischio sopra elencate.

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VIDEOTERMINALI

Rev. del 24/09/2010 37

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Titolo VII – artt. 172 – 179 – Attrezzature munite di videoterminale

Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro, i rischi per la vista e gli occhi, la postura, l’ergonomia, l’igiene,l’affaticamento fisico o mentale, adotta le misure appropriate per ovviare a tutti i rischi dei lavoratori.

Si rientra nei lavoratori videoterminalisti utilizzando per 20 ore settimanali il videoterminale, dedotte le interruzioni (15 minuti ogni 2 ore di diritto).

I lavoratori hanno diritto a sorveglianza sanitaria, biennale per gli idonei con prescrizioni ed ultracinquantenni, quinquennale per gli altri.

Il datore di lavoro valuta e riduce i rischi, informa e forma i lavoratori, li fornisce di idonei DPI.

Il videoterminale

Rev. del 24/09/2010 38

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POSTAZIONE CORRETTA:

ALTEZZA MONITOR COME DA DISEGNO

RICHIEDERE EVENTUALMENTE IL SUPPORTO PER IL MONITOR PER

RAGGIUNGERE L’ALTEZZA IDONEA.

POSTAZIONE CORRETTA:

POSIZIONE FRONTALE COME DA DISEGNO

Esempi

Rev. del 24/09/2010 39

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POSTAZIONE SCORRETTA:

FACILITA L’INSORGENZA DI MAL DI SCHIENA E TORCICOLLO.

SI CONSIGLIA DI MANTENERE IL MONITOR E LA TASTIERA IN POSIZIONE FRONTALE , CON IL MONITOR TANGENTE

AGLI OCCHI.

POSTAZIONE SCORRETTA:

EVITARE RIFLESSI DIRETTI SULLO SCHERMO

SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE IL MONITOR E LA TASTIERA

PERPENDICOLARI ALLA FINESTRA.

Esempi

Rev. del 24/09/2010 40

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OSSERVARE BENE:

ACCERTARSI CHE LA POSIZIONE DEI CAVI NON SIA DI INTRALCIO E PERICOLO PER IL

PASSAGGIO DELLE PERSONE.

POSTAZIONE SCORRETTA:

EVITARE LA PRESENZA DI CAVI DI INTRALCIO PER IL PASSAGGIO, IL

MOVIMENTO ED IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE GAMBE.

Errori frequenti

Rev. del 24/09/2010 41

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Rischi: Affaticamento visivo Cause principali: variazione della distanza occhio-lavoro; differenze di contrasto; presenza di fattori perturbanti (riflessi, sfarfallio dello schermo, etc.). Sintomi comuni: cefalee (50-70%); abbagliamento diretto o indiretto (52-80%); infiammazioni della congiuntiva (55-70%); indebolimento della capacità visiva (25-50%); alterazioni del campo visivo (30-45%).

Il videoterminale

Rev. del 24/09/2010 42

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Rischi: Disturbi muscolo-scheletrici Cause principali: postura assisa protratta; utilizzo protratto della tastiera e del mouse. Disturbi: corretta postura da videoterminalista

alterazioni morfo-strutturali a carico del rachide; patologie a carico delle articolazioni, e delle componenti miotendinee e nervose degli arti superiori.

Il videoterminale

Rev. del 24/09/2010 43

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Arredo della postazione del videoterminale:

Il piano di lavoro (scrivania) deve: a) avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonchè consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione;

b) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità;

c) avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente;

Decreto 2/10/2000 - Linee Guida Uso Videoterminali

Rev. del 24/09/2010 44

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d) essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 c

e) avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile.

Il sedile deve:

f) essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio; g) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente cosi’ da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare; h) avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile; i) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento; l) qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori dell’operatore.

Decreto 2/10/2000 - Linee Guida Uso Videoterminali

Rev. del 24/09/2010 45

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IL MONITOR deve essere posizionato: • Fonti luminose esterne ed interne né di fronte , né alle spalle

dell'operatore • Davanti a sé per evitare torsioni di collo e schiena • Distanza dagli occhi, la maggiore possibile purchè i caratteri si leggano

chiaramente • Bordo superiore del monitor all'altezza degli occhi • Variare l'inclinazione secondo le esigenze • Eventuale portadocumenti alla stessa distanza ed angolazione • Il monitor non deve poggiare necessariamente sul computer, preferibile

un supporto solido orientabile nello spazio • Regolare contrasto, luminosità e dimensioni dei caratteri • Chi usa lenti bifocali, cerchi di posizionare il monitor più in basso per

evitare tensioni del collo

Decreto 2/10/2000 - Linee Guida Uso Videoterminali

Rev. del 24/09/2010 46

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MICROCLIMA

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Definizioni

Definiamo microclima il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente lavorativo.

Gli ambienti lavorativi possiamo suddividerli in MODERATI, se non vi sono parametri che impediscono il raggiungimento di condizioni di confort e di benessere dei lavoratori , oppure in SEVERI (caldi o freddi), in cui anche in seguito a valutazione di rischi ed alle migliori misure di protezione non è possibile raggiungere un idoneo benessere ambientale per i lavoratori.

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza delle persone una sensazione di soddisfazione per l’ambiente.

Microclima

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Valutazioni ambientali

Il parametro del microclima è giustamente fortemente soggettivo, pertanto si parla spesso di campo del benessere più che di “temperatura giusta”, segnalazione che molti RSPP o consulenti leggono purtroppo molto spesso.

La difficoltà di valutazione di idoneità ambientale risiede proprio nella forte soggettività ed in genere anche nell’ulteriore difficoltà di mettere assieme esigenze diverse di persone diverse poste nello stesso ambiente lavorativo.

Il microclima non idoneo per alcuni lavoratori è da sempre una delle segnalazioni più consuete in molti ambienti lavorativi, soprattutto di ufficio, e rappresenta spesso la prima fonte di contrasti, screzi, malessere sul luogo di lavoro, pur essendo un fattore di rischio specifico generalmente poco considerato rispetto ad altri.

E’ un fattore di rischio che quindi si interseca spesso con lo stress lavoro correlato.

Microclima

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Necessità normative

art. 2087 cod. civ.

Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori"

art.10 Legge 864/70

Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze

Allegato I, punto 7.1 direttiva CEE 89/654

La temperatura dei locali di lavoro dev’essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

Allegato, punto 16.6.1 direttiva CEE 92/104

Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca

Microclima

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Parametri di base per il benessere termico – indici di confort

UMIDITA’ RELATIVA: 40% - 60%

VELOCITA’ DELL’ARIA: 0,2 m/s

TEMPERATURA AMBIENTALE: impiegatizia: 20°C -22°C inverno

impiegatizia: 23°C -27°C estate

industriale leggero: 15°C-20°C

industriale pesante: 12°C-18°C

Negli ambienti interni è sempre preferibile non avere sbalzi termici superiori a 7 gradi con l’esterno.

Le politiche del contenimento dei costi energetici a volte stridono con questi parametri.

Microclima

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Altri parametri di base

Le finestre e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura dei luoghi di lavoro.

Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Microclima

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Aerazione luoghi di lavoro

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria.

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

Microclima

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Il datore di lavoro valuta l’esposizione al rumore dei lavoratori durante il lavoro, valutando il superamento o meno dei valori di legge minimi oltre i quali è necessario effettuare misurazioni dell’esposizione (varie soglie di rischio a 80dBA-85dBA-87dBA –e oltre).

Garantisce la disponibilità dei DPI ed il loro utilizzo, effettua corretta informazione e formazione, effettua il controllo sanitario sui lavoratori.

Elimina o riduce i rischi di esposizione al rumore, tramite minor tempo di esposizione, attrezzature che emettono meno rumore, progettazione di misure tecniche o di contenimento del rumore o sua limitazione, schermature, isolamenti, o misure organizzative che limitino l’intensità e la durata dell’esposizione, riposi o turnazioni.

Programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione.

Rischio Rumore – Capo II

Rev. del 24/09/2010 55

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Esempi di pressione sonora in dB

Rev. del 24/09/2010 56

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Classe 1: Aree particolarmente protette (ospedali, case di riposo, scuole, parchi, ecc…)

diurno 45dBA notturno 35dBA

Classe 2: Aree prevalentemente residenziali (bassa densità popolazione,aree a traffico locale)

diurno 50dBA notturno 40dBA

Classe 3: Aree miste (media densità popolazione, traffico locale o attraversamento, attività commerciali o uffici…)

diurno 55dBA notturno 45dBA

Classe 4: Aree intensa attività urbana (traffico intenso, alta densità popolazione, attività industriali, commerciali, uffici…)

diurno 60dBA notturno 50dBA

Classe 5: Aree prevalentemente industriali (attività industriali, scarsità di abitazioni…)

diurno 65dBA notturno 55dBA

Esempi valori limite

Rev. del 24/09/2010 57

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Livello sonoro in funzione dei dB

Variazione in dB

Incremento del livello sonoro

6

2 volte (rumore raddoppiato)

10

3,16 volte

12

4 volte (rumore quadruplicato)

20

10 volte

30

31,6 volte

40

100 volte

60

1000 volte

Rev. del 24/09/2010 58

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LE TRE SOGLIE: La normativa prevede tre soglie fondamentali cui corrispondono tre famiglie di azioni da adottare: 1) LEP’ d > 80 dB(A) informazione ai lavoratori su rischi connessi all’esposizione al rumore, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui dispositivi di protezione, sul significato del controllo sanitario e sul risultato della valutazione dei rischi. I lavoratori interessati hanno facoltà di richiedere controlli sanitari. 2) LEP’ d > 85 dB(A) informazione ai lavoratori sul corretto uso dei dispositivi di protezione e delle macchine, delle attrezzature di lavoro, etc. Il datore di lavoro deve inoltre fornire a tutti i lavoratori esposti a questa soglia di rischio i dispositivi di protezione più adatti al singolo addetto anche in relazione all’attività svolta. I lavoratori devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico con cadenza almeno biennale. 3) LEP’ d > 87 dB(A) o livelli di picco istantaneo superiori a 140 dB(A): i lavoratori hanno l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal datore di lavoro, e l’obbligo deve essere esplicitato anche a mezzo di idonea cartellonistica. E' obbligatorio un controllo sanitario annuale. Il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza e ai lavoratori le misure tecniche, organizzative e procedurali messe in atto a seguito della valutazione.

Rumore

Rev. del 24/09/2010 59

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TAPPI (bassa attenuazione)

CAPSULE CANALARI

CUFFIE ACUSTICHE

NB: gli abbattimenti acustici variano dai 6 dB fino a 40 dB , espandibili fino a quasi 50 dB con speciali caschi.

D.P.I. dell’udito

Rev. del 24/09/2010 60

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RIDUZIONE dei rischi di esposizione:

GRADO DI PROTEZIONE

L'eq,A PROTEZIONE

Insufficiente

85 dB(A) --------------------------------------

Accettabile

80 dB(A) --------------------------------------

Buona

75 dB(A) --------------------------------------

Accettabile

70 dB(A) --------------------------------------

Troppo alta

IPERPROTEZIONE

Rumore

Rev. del 24/09/2010 61

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VIBRAZIONI

Rev. del 24/09/2010 62

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- Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV – hand arm vibration

Valore d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2 per brevi periodi 20m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV – whole body vibration

Valore d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,0 m/s2 per brevi periodi 1,5m/s2

Rischio Vibrazioni – Capo III

Rev. del 24/09/2010 63

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Un'eccessiva esposizione a vibrazioni mano-braccio può provocare disturbi: vascolari, neurologici, muscolo-scheletrici degli arti superiori.

Disturbi vascolari

I lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio possono presentare episodi di pallore alle dita delle mani. Tali episodi sono di solito scatenati dall'esposizione al freddo. Si tratta di un disturbo vascolare dovuto ad un temporaneo arresto della circolazione del sangue nelle dita. Tale evento viene definito fenomeno di Raynaud. All'inizio gli attacchi di pallore compaiono all'estremità di uno o più dita; in seguito, con il protrarsi dell'esposizione alle vibrazioni, il pallore può estendersi a tutte le falangi delle dita. La fase di recupero, comunemente accelerata dal riscaldamento o dal massaggio locale, può essere caratterizzata da un arrossamento delle dita, talora associato a sensazione di dolore, come risultato di un aumento reattivo del flusso sanguigno alle dita delle mani.

Gli episodi di pallore digitale sono più comuni in inverno che in estate e possono durare da pochi minuti a più di un'ora. La durata del fenomeno varia con l'intensità degli stimoli scatenanti e di solito termina quando l'intero corpo viene riscaldato.

64 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Disturbi neurologici

I lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio possono accusare formicolii e torpore alle dita e alle mani.

I lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio possono talvolta presentare sintomi riferibili a neuropatie da intrappolamento dei tronchi nervosi, quale la sindrome del tunnel carpale (STC) dovuta alla compressione del nervo mediano nel passaggio lungo un tunnel anatomico nel polso. La STC sembra essere comune in alcuni gruppi di lavoratori che usano utensili vibranti quali martelli pneumatici, smerigliatrici e motoseghe. Si ritiene che fattori ergonomici sfavorevoli per le mani e i polsi (movimenti ripetitivi, impugnature serrate, posture scomode) possano, in associazione con l’esposizione alle vibrazioni, concorrere a causare la comparsa di STC nei lavoratori che usano utensili vibranti.

65 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Disturbi muscolo-scheletrici

I lavoratori con prolungata esposizione a vibrazioni mano-braccio possono accusare debolezza muscolare, dolore alle mani e alle braccia ed una diminuzione della forza muscolare. È stato anche riscontrato che l'esposizione alle vibrazioni è associata ad una riduzione della forza di pressione sull’impugnatura degli utensili. In alcuni soggetti l'indebolimento della forza muscolare può condurre ad inabilità lavorativa.

Tra i fattori causali dei sintomi muscolari sono stati indicati il possibile danno meccanico diretto oppure danni ai nervi periferici afferenti ai muscoli. In lavoratori esposti a vibrazioni sono state anche riscontrate lesioni ad altre strutture dell’apparato locomotore quali tendiniti o tenosinoviti degli arti superiori (per esempio, infiammazioni dei tendini e delle loro guaine) e il morbo di Dupuytren, caratterizzato da un ispessimento della fascia fibrosa del palmo della mano.

Principali rischi per la sicurezza e la salute

66 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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scheda di misurazione esposizione vibrazioni di un furgone:

Esempi

Rev. del 24/09/2010 67

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Nell'ambito della valutazione dei rischi agenti fisici, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300GHz) ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) , rispettando i limiti di esposizione di cui al ALLEGATO XXXVI. Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

Campi elettromagnetici

Art. 206 e successivi

Rev. del 24/09/2010 68

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69 69

D. Lgs.81/08 - CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI

ELETTROMAGNETICI

Articolo 206 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Nel campo degli studi sugli effetti dei campi elettromagnetici, non si è arrivati, al momento, a risultati definibili, soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda invece gli effetti a breve termine possono manifestarsi: la stimolazione di cellule dei tessuti nervosi muscolari (elettricamente eccitabili) ed il riscaldamento delle regioni interessate.

70 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Campi elettromagnetici

recenti news: OMS: 31-05-2011 Il cellulare è un possibile cancerogeno per l’uomo. Sentenza n°2659 del 2009: Unico caso di dimostrazione di correlazione diretta tra esposizione e malattia professionale. Telefonini: Ricerche private: per il 71% non è pericoloso (finanziamenti privati) Ricerche pubbliche: per il 33% non è pericoloso Le compagnie telefoniche iniziano a segnalare i rischi specifici e le misure preventive, in quasi ogni libretto c’è specificato: UTILIZZO A 1,5CM DAL CORPO DURANTE L’USO.

Rev. del 24/09/2010 71

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Campi elettromagnetici

Studi recenti dei 30 maggiori studiosi mondiali Telefonini: Con 1 ora al giorno per 10 anni di utilizzo ne consegue 5 volte la possibilità di prendere il cancro. Esiste quindi un problema futuro per i grandi utilizzatori NEL LUNGO PERIODO (per definizione sono coloro che lo usano più di mezz’ora al giorno per 10 anni = 1.825 ore). La legge però parla al momento di valutazioni sul breve e medio periodo. Secondo gli studi l’auricolare riduce del 90% l’impatto. Nelle zone in cui prende poco si ha un maggiore impatto. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 1996: 4mln – 145mln. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 2011: 40mln – 5mld

Rev. del 24/09/2010 72

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Il SAR, ovvero "Specific Absorption Rate" è una scala utilizzata in tutto il mondo per misurare il tasso specifico di assorbimento del campo magnetico dei telefonini da parte del cervello umano. Il limite europeo consigliato è 2,0 W/kg, negli USA e in altri Paesi è 1,6 W/kg.

Esempio: radiazioni emesse dai vostri telefonini

Vorsorgewert

Sehr gering

Gering

Mittel

Hoch

Gesamter

Bereich

<0,20

0,20 .. 0,40

0,40 .. 0,60

0,60 .. 1,00

>= 1,00

0,00 .. 2,40

SAR unter 0,40 W/kg

(sehr gering)

SAR 0,40 bis

0,60 W/kg

(gering)

SAR 0,60 bis

1,00 W/kg

(mittel)

SAR über 1,00 W/kg (hoch)

Ausführliche Suche (cliccando qui si entra in una sezione in cui selezionate la marca , cliccate e vi escono le relative tabelle coi modelli ed i valori misurati.) Ci sono anche altri link interessanti ricavabili da Wikipedia, sotto la voce “tasso d’assorbimento specifico”, collegamenti esterni.

Rev. del 24/09/2010 73

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Attività che Comportano la Presenza di Agenti Chimici

Ogni attività lavorativa o procedimento in cui sono utilizzati agenti chimici comprese:

• Produzione

• Manipolazione

• Immagazzinamento

• Trasporto

• Eliminazione

• Trattamento dei rifiuti

Magro Marco - Comar EcoConsulting 75

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Agenti chimici Classificazione in base alla pericolosità per la salute

Effetti acuti o a breve termine:

• Molto tossici T+

• Tossici T

• Nocivi Xn

• Corrosivi C

• Irritanti Xi

Magro Marco - Comar EcoConsulting 76

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Agenti chimici Classificazione in base alla pericolosità per la salute

Effetti sub-cronici e cronici o a medio e lungo termine:

• Sensibilizzanti Xi, Xn

• Cancerogeni T, Xn

• Mutageni T, Xn

• Tossici per il ciclo produttivo T, Xn

Magro Marco - Comar EcoConsulting 77

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Cosa dobbiamo guardare:

Etichettatura sostanze/preparati Schede di Sicurezza (SDS)

Magro Marco - Comar EcoConsulting 78

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Indicazioni di rischio: R (esempi ricorrenti)

R10/11/12 Infiammabile, facilmente infiammabile, estremamente infiammabile

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Indicazioni di prudenza: S (esempi ricorrenti)

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da…(specifica del fabbricante)

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Classi di rischio e indicazioni

(aggiornate recentemente ma decisamente più complesse e meno leggibili)

Capo I – Protezione da agenti chimici

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Le nuove indicazioni di pericolo (Hazard

statements)

Frasi H

Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente : H seguita da 3 numeri. Il primo indica:

H2 .. : Rischi fisici

H3 .. : Rischi per la salute

H4 .. : Pericolo per l’Ambiente

Tutte le frasi H devono essere indicate sull'etichetta. Sono codificate e tradotte in quante più lingue

possibili.

Marco Magro - Comar EcoConsulting 80

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I nuovi consigli di prudenza (precautionary

statements)

Sono frasi classificate in accordo al tipo di dichiarazione di precauzione, come segue:

P1 .. : Precauzione generale

P2 .. : Precauzione preventiva

P3 .. : Precauzione reazione in caso di….

P4 .. : Precauzione di stoccaggio

P5 .. : Precauzione di smaltimento

Marco Magro - Comar EcoConsulting 81

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SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. del 24/09/2010 82

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8.Controllo esposizione/ protezione individuale

9.Informazioni ecologiche

10.Proprietà fisiche/chimiche

11.Stabilità e reattività

12.Informazioni tossicologiche

13.Considerazioni sullo smaltimento

14.Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16.Altre informazioni

Schede di sicurezza, composte da 16 voci:

1. Identificazione preparato/ produttore

2. Composizione/informazioni sui componenti

3. Identificazione dei pericoli

4. Misure primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure per fuoriuscita accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

Schede di sicurezza

Rev. del 24/09/2010 83

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Etichettatura – errori comuni

Travasi da contenitori originali ed etichettati a flaconi più piccoli ed anonimi per facilità di trasporto o d’uso

Barattoli anonimi utilizzati per miscele

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RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Rev. del 24/09/2010 85

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Processo Eternit - Guariniello

L'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 uno dei maggiori Paesi produttori e importatori di amianto. Dal secondo dopoguerra alla messa al bando del 1992 sono state utilizzate più di 20 milioni di

tonnellate del materiale, soprattutto nelle attività di coibentazione e della produzione di manufatti in cemento-amianto

Ancora oggi il mesotelioma (tumore della pleura indotto dall’esposizione al amianto) colpisce circa 1350 persone all’anno.

Rev. del 24/09/2010 86

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Artt 249: Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Art 248: Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

Amianto – Titolo IX – Capo III

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Artt 250: Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Art 251, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254. I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.

Art 253:Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Art 254: Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

Lavorazioni con presenza di amianto

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Processo Eternit S.P.A. – p.m. Guariniello

Aprile 2009: i vertici della Eternit S.P.A. sono accusati di disastro doloso, per la morte dal 1983 ad oggi di 2889 persone.

Processo di portata storica, con INPS, regione Piemonte , Campania, Emilia parti civili, molti comuni interessati, legambiente, codacons, con richieste di indennizzo all’INAIL per 246mln di euro.

(sentenza di condanna del 13-02-2012, disastro doloso, 16 anni per i dirigenti)

Torino, parte il processo contro la Eternit

Rev. del 24/09/2010 89

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Febbraio 2012: sentenza del processo Eternit

Sentenza Eternit

• Imputati condannati a 16 anni: Il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni di carcere ciascuno i due dirigenti Eternit, alla fine del processo Eternit. I due rispondevano di disastro doloso per la morte di numerosi operai per l'amianto. Il tribunale ha ritenuto i due imputati colpevoli di disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche, solo per le condizioni degli stabilimenti di Cavagnolo (To) e Casale Monferrato (Al), con risarcimenti oltre i 60mln di euro. •Per altri due stabilimenti il reato e' stato dichiarato prescritto.

90 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Piano regionale amianto Lombardia (P.R.A.L.)

La Lombardia ha avviato un censimento dell’amianto , con legge regionale n°17 del 2003 che ha come obiettivo la completa rimozione e smaltimento dell’amianto entro il 2015.

Fondamentale è il modulo di AUTONOTIFICA amianto all’ASL , che era da inviare entro il 31-12-2007 dai proprietari di strutture e luoghi che lo contengono, purtroppo non da tutti conosciuto.

Rev. del 24/09/2010 91

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AGENTI INQUINANTI

Rev. del 24/09/2010 92

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Lavori in ambienti sospetti di inquinamento – art.66

Novità introdotta col testo unico:

È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Rev. del 24/09/2010 93

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Rischi biologici: rischi derivati da qualunque microrganismo o coltura cellulare ed endoparassita che può provocare malattie, infezioni, allergie o intossicazioni.

• batteri

• virus

• funghi

• endoparassiti umani

• altri parassiti

• colture cellulari

• agenti biologici – gruppo 1 – gruppo 2 – gruppo 3 – gruppo 4

• microrganismi geneticamente modificati – gruppo 1 – gruppo 2

• attività particolari con rischio biologico

• altri rischi biologici non individuati sopra

Rischi biologici - esempi

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Agente biologico: qualunque microrganismo (anche se geneticamente modificato), coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici sono stati classificati in 4 gruppi in base alla loro pericolosità stimata considerando i seguenti parametri: infettività, intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite; patogenicità riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito dell’infezione; trasmissibilità, intesa come la capacità di un microorganismo di essere trasmesso da un organismo infetto ad uno suscettibile; neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura.

Agenti biologici

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Elenco non esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Attività in industrie alimentari. Attività nell’agricoltura. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Agenti biologici

Rev. del 24/09/2010 97

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AGENTI CANCEROGENI

98 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Agenti cancerogeni: sostanze con frase di rischio R40, R45, R49. Sono inoltre ritenuti cancerogeni i preparati, le sostanze o i processi elencati nell’Allegato XLII Esempi di lavorazioni: Produzione di aurammina col metodo di Michler. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

Agenti cancerogeni

Rev. del 24/09/2010 99

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Sostituzione e riduzione Bisogna sempre cercare di evitare l'uso di agenti cancerogeni, adoperando quanto più possibile sostanze non nocive. Bisogna effettuare le lavorazioni a sistema chiuso, e ridurre il livello di esposizione al minimo tecnicamente possibile. Per gli agenti cancerogeni non esiste una soglia di esposizione corrispondente a rischio zero, per cui non è quindi possibile effettuare una vera e propria valutazione del rischio. La legge richiede infatti che sia stimata l’esposizione, con lo scopo di verificare se la concentrazione presente nell’ambiente di lavoro è la minima possibile, e di Identificare i lavoratori esposti.

Agenti cancerogeni

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Rischi nell’utilizzo del toner

• Stampanti laser e fotocopiatrici producono polveri ultrasottili ncive, gas volatili organici, con emissione di gas quali : ozono (irritante), formaldeide (canecerogeno), benzene (cancerogeno).

• La composizione chimica dei toner contiene composti metallici a volte cancerogeni. Su questo fatto c’è molta disinformazione.

• Elementi tossici di alcuni toner: Stirene (possibile cancerogeno) Nerofumo o Black carbon (cancerogeno) Nichel (R49 possibile cancerogeno per inalazione), Cromo.

• È FONDAMENTALE quindi farsi rilasciare le schede di sicurezza dei vostri toner, analizzarle e valutare l’eventuale presenza di prodotti nocivi, anche perché le etichette sono spesso molto carenti e poco esplicative dei rischi.

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Prevenzione nell’utilizzo del toner

•Utilizzare mascherine durante le manipolazioni

•evitare di disperdere la polvere del toner.

•ricambiare spesso l’aria negli ambienti in cui risiedono, possibilmente mantenendo le attrezzature lontano dalle postazioni lavoro.

•Lavare le mani alla fine delle manipolazioni di toner

•Evitare di mangiare, bere o fumare mentre si manipolano i toner

Particolari misure di sicurezza vanno prese per i centri stampa o gli utilizzatori continuativi, con idonei sistemi di aspirazione di polveri e corrette valutazioni dei rischi con valide misure di prevenzione e protezione.

Rev. del 24/09/2010 102

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Tipi di radiazioni ionizzanti

Si dividono in radiazioni alfa, beta o gamma, le ultime due con notevole potere penetrante nelle cellule, quindi con potenziali danni di tipo sanitario ai tessuti degli esposti.

Es: apparecchiature radiologiche, medicina nucleare, radioattività naturale terrestre, radon, lavorazioni di analisi di materiali (tubi a raggi X), irraggiamento di cibi o in ambito medicale.

Radiazioni ionizzanti

A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Definizione e tipi di radiazioni non ionizzanti: Il termine di radiazioni non ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiations) si riferisce a forme di radiazione elettromagnetica, onde radio, microonde, infrarosso, visibile ed ultravioletto. Sono radiazioni caratterizzate da fotoni aventi energia inferiore a circa 13 eV (elettron Volt), e che quindi non hanno energia tale da strappare elettroni dalle orbite di atomi o molecole. Es: infrarossi: forni , caldaie, lavorazione metalli e vetro fuso, fonti di calore Ultravioletti: saldature, luce solare, luci a incandescenza o fluorescenza. Micronde: apparecchi di cottura, trattamenti medici, telecomunicazioni, televisioni, radar, sistemi satellitari, bluetooth.

Radiazioni non ionizzanti

104 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Danni conseguenti all’esposizione a ROA

I principali rischi derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

105 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Radiazioni ottiche artificiali

Rev. del 06/03/2012

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Misure di prevenzione e protezione Nel caso di operazioni di saldatura, per esempio, è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su un qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, nelle operazioni di saldatura gli operatori debbono fare uso dei mezzi personali di protezione, quali: occhiali o schermi, guanti isolanti, calzature isolanti, camice ignifugo. Deve essere attiva la sorveglianza sanitaria. DPI Una adeguata protezione degli occhi si ottiene con occhiali dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici, con grado di oscuramento (DIN) e quindi di protezione, scelto in funzione dell’intensità della radiazione. Le lenti devono avere un grado di oscuramento almeno pari a 11.

106 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Sono utilizzabili anche gli schermi facciali con filtro colorato inattinico, che riparano anche dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura od effettuate sopra la testa. Sono però da preferirsi le maschere a cristalli liquidi che si adattano in tempi brevissimi all’intensità luminosa; l’incremento del DIN è attivato automaticamente in meno di 1 millisecondo. Per la protezione dal calore e dalla proiezione di schegge è necessario indossare guanti isolanti e resistenti all’abrasione, taglio, strappo e perforazione, camice ignifugo e scarpe di sicurezza con puntale di acciaio.

107 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Radiazione solare

La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor), e deve essere posto alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro.

Danni conseguenti all’esposizione

La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato (la variabilità è soggettiva) può provocare, in particolare se la pelle non è già abbronzata, la comparsa dell'eritema solare.

Si intende con questo termine il tipico arrossamento della cute spesso accompagnato da bruciore e/o edema (gonfiore) della zona interessata. Se l'esposizione è stata particolarmente intensa si può avere anche la comparsa di vescicole o bolle seguite da erosioni (ustioni solari).

I soggetti più facilmente interessati dall'eritema solare sono i bambini, gli anziani e i soggetti di carnagione chiara con lentiggini e capelli biondo-rosso.

Oltre ai fenomeni sopra descritti (eritema, ustione, abbronzatura) è noto che l’esposizione ai raggi solari, è responsabile di altri due fenomeni rilevanti a carico della cute: il fotoinvecchiamento e la fotocarcinogenesi nel tempo (anni e anni).

Radiazioni ottiche naturali

108 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Questi effetti cronici derivano dall'accumularsi dei danni causati da esposizioni prolungate al sole e/o a fonti artificiali e sono tanto più precoci e marcati quanto più la pelle è chiara o non adeguatamente protetta.

Il fotoinvecchiamento cutaneo si manifesta con la comparsa precoce e marcata dei segni che fisiologicamente compaiono con l'invecchiamento cutaneo in età avanzata. Tali segni di fotoinvecchiamento compaiono nelle zone maggiormente esposte al sole (volto, collo, mani) e si manifestano con un aumento dello spessore, della secchezza e della rugosità cutanea e una riduzione dell'elasticità, accompagnata dalla comparsa di macchie ad altre lesioni della pelle.

La radiazione solare inoltre è nel gruppo dei cancerogeni certi per l’uomo indicati dalla IARC – International Agency for Research on Cancer.

Un altro tipo di lesione cutanea che può essere causata dall'esposizione a raggi UV è la reazione di fotosensibilizzazione. Tale reazione è secondaria all'assunzione di alcune sostanze ad azione fotosensibilizzante (soprattutto farmaci),oppure può essere provocata dall'applicazione sulla cute di composti chimici fotosensibilizzanti contenuti ad esempio in creme, cosmetici o profumi. L'azione di tali composti o sostanze si può esplicare con meccanismo tossico o allergico nel momento in cui ci si espone al sole.

109 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il fototipo ci indica come la pelle reagisce all'esposizione al sole. Più basso è il fototipo maggiori saranno le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.

Principali rischi per la sicurezza e la salute

110 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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MACCHINE E ATTREZZATURE

Rev. del 24/09/2010 111

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Un fondamento della sicurezza, fin dal vecchio DPR 547/55

Art. 374

Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di

uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in

relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di

conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature è fornito il libretto di manutenzione occorre provvedere all'aggiornamento.

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 112

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Nuova direttiva macchine : 2006/42/CE

Entrata in vigore dal 29-12-2009, abrogando il vecchio 98/37/CE

all’allegato I sono elencati i requisiti di sicurezza delle macchine:

• Sorveglianza del mercato: immissione sul mercato solo se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone.

• Il fabbricante garantisce l’effettuata valutazione dei rischi della macchina, progettandola e costruendola in base a tali risultati.

• Il fabbricante stabilisce, in base a criteri di riduzione rischi, i limiti della macchina, individua i pericoli e ne stima i rischi ragionevolmente prevedibili, eliminando o riducendo i rischi con misure di protezione. (condizioni d’uso previste dal fabbricante o condizioni scorrette prevedibili) illustrandole nelle istruzioni d’uso.

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 113

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Principali requisiti di sicurezza delle macchine

• Devono essere atte a funzionare, essere azionate, regolate e mantenute senza esporre a rischi le persone.

• Devono prevenire tutti i rischi e pericoli dovuti all’energia elettrica.

• Deve tener presente dei principi di ergonomia (novità) per l’operatore. Limitando condizioni di disagio, fatica fisica e psichica, spazio di movimento, concentrazione prolungata.

• Devono avere dispositivi di comando ben visibili e segnalati, muniti di arresto d’emergenza (ad esclusione delle macchine portatili condotte e/o tenute a mano).

• L’operatore deve essere in grado di assicurare l’assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve impedire l’avvio in presenza di persone in zone pericolose.

• L’avviamento del macchinario deve avvenire con un azione volontaria.

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 114

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Principali requisiti di sicurezza delle macchine

• I dispositivi di protezione o i ripari devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto.

• I ripari ed i dispositivi di protezione devono essere fissati solidamente, non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, devono proteggere anche dalla caduta e dalla proiezione di oggetti ed emissioni da parte della macchina.

• i ripari possono essere fissi, mobili interbloccati, regolabili.

• Devono essere presenti sulla macchina informazioni ed avvertenze, preferibilmente in forma di simboli.

• Ogni macchina deve recare indicazioni su: marcatura CE, fabbricante, n°serie e tipo, modello, anno di costruzione, indicazioni di sicurezza e di utilizzo, istruzioni d’uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità, il rumore e la vibrazione della macchina se supera rispettivamente i 80dBA ed i 2,5m/s2.

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 115

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Esempi di ripari o protezioni

• Mobile, a chiusura automatica, interbloccata

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 116

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Formazione ed informazione dell’utilizzatore – segnalazione rischi

Nell’utilizzo di attrezzature e macchinari è fondamentale avere una adeguata conoscenza del mezzo utilizzato e dei rischi che questo può comportare: deve quindi essere previsto una specifica formazione, informazione ed uno specifico addestramento a seconda della tipologia dell’attrezzatura utilizzata.

Le macchine ed attrezzature devono essere tenute in buone condizioni di efficienza, vanno perciò eseguite le manutenzioni periodiche, come previsto dal costruttore, segnalandole in un apposito registro, e non vanno fatte modifiche.

Le parti che generano rischi, in movimento, le imboccature, le parti calde vanno protette e segnalate, ove necessario va previsto l’uso dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI)

Macchine e attrezzature

Rev. del 24/09/2010 117

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La segnaletica – riduzione interferenze

Mezzi in movimento

Segnaletica orizzontale

Fondamentale l’analisi dei rischi di interferenze e la loro riduzione. Zone di stoccaggio, passaggi dei mezzi, passaggi pedonali. Controllare periodicamente la loro usura.

Rev. del 24/09/2010 119

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Sui macchinari vecchi, precedenti al 1996, anno di emanazione della vecchia direttiva macchine, sono assolutamente opportune (e richieste in caso di ispezioni) delle messe in sicurezza per garantire livelli di sicurezza accettabili. Per essere utilizzabili devono essere comunque conformi a requisiti minimi di sicurezza. Le protezioni (o ripari) possono essere fisse (se eliminabili solo utilizzando l’uso di attrezzi manuali) o mobili (in questo caso devono essere dotate di microswitch che impediscano il funzionamento della macchina a protezione aperta); in ogni caso deve essere previsto il pulsante di arresto in caso di emergenza. Le macchine o attrezzature nuove invece presentano la marcatura CE, sono dotate di fascicolo tecnico in lingua italiana, indicante le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione, da leggere ed utilizzare anche come strumento di informazione e formazione per gli utilizzatori.

Macchine e attrezzature “vecchie”

Rev. del 24/09/2010 120

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Attenzione alla marcatura CE:

Macchine e attrezzature

Rev. del 24/09/2010 121

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Segnalare subito le carenze!

Qualunque carenza di sicurezza o problematica che venga riscontrata nelle fasi di controlli preliminari va segnalata

subito, prima dell’uso, al proprio superiore responsabile.

Comportamento prima dell’uso

Rev. del 24/09/2010 122

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Esempio di un registro manutenzioni ordinarie e straordinarie

Data intervento

intervento Società manutentrice Firma manutentore

Firma RSPP

È molto importante avere un buon registro delle manutenzioni, completato in ogni sua parte.

Registro manutenzioni

Rev. del 24/09/2010 123

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Gestione documentazioni inerenti la sicurezza dei macchinari:

Conformità, marcatura CE, Istruzioni d’uso, registro manutenzioni periodiche.

Valutazione dei rischi dei macchinari ed attrezzature presenti.

misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi presenti.

Procedure di sicurezza, istruzioni operative di sicurezza.

Check-list e verifiche di controllo periodico.

Segnalazione di eventuali problematiche, risoluzione.

Procedure di sicurezza attrezzature e macchinari

Rev. del 24/09/2010 124

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E

TRASPORTO

Rev. del 24/09/2010 125

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d.lgs. 81/08

Art. 18

Obblighi dei datori di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Estratti di legge

Rev. del 24/09/2010 126

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Il muletto NON è un mezzo di sollevamento di persone

Principali non conformità

Rev. del 24/09/2010 127

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Utilizzare mezzi omologati per il sollevamento delle persone

VALUTARE CORRETTAMENTE I RISCHI DEL LAVORO E SCEGLIERE IL MEZZO IDONEO.

Rimozioni delle non conformità

Rev. del 24/09/2010 128

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In caso di noleggio macchinari o attrezzature – art. 72:

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, per quelli per cui è prevista, siano in possesso della specifica abilitazione.

Obblighi dei noleggiatori

Rev. del 24/09/2010 129

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Cause di infortuni su macchinari ed attrezzature

• Ritmi di lavoro eccessivi • Carenze di manutenzione • Trasporto o sollevamento di persone • Assunzione di alcolici o stupefacenti • Superamento dei limiti di portata, sbilanciamenti, schiacciamenti. • Trasporto di carichi instabili • Eccesso di velocità • Distrazioni o utilizzo pericoloso del macchinario o attrezzatura.

Ulteriori rischi

Rev. del 24/09/2010 130

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CANTIERI ED APPALTI

Rev. del 24/09/2010 131

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Il Testo unico sulla sicurezza dedica una parte specifica ai cantieri temporanei e mobili ( ex D.lgs 494/96) , al Titolo IV, con una parte lunga ed articolata comprendente:

Misure per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Scavi e fondazioni

Ponteggi ed impalcature in legname, ponteggi fissi, movibili.

Costruzioni edilizie, demolizioni.

Cantieri – Titolo IV

Rev. del 24/09/2010 132

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Il committente nomina un coordinatore per la sicurezza della progettazione e dell’esecuzione dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più di un’impresa.

Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle ditte, anche tramite iscrizione camera di commercio, regolarità contributiva (DURC), ecc...

Il coordinatore redige il Piano della sicurezza in cantiere e predispone un fascicolo dell’opera, verifica l’applicazione delle norme di sicurezza durante i lavori.

Ogni ditta presenta un Piano operativo di sicurezza (POS) inerente i rischi specifici legati alle proprie fasi di lavoro.

Particolari attenzioni sono rivolte agli obblighi relativi ai lavori in quota (oltre 2mt) ed alle protezioni contro la caduta dall’alto, anche sull’uso di ponteggi (PIMUS), fissi o mobili, impalcati.

Tali norme sono elaborate e complesse e richiedono approfondimenti da parte dei soggetti

interessati alle attività di cantiere estranee all’obiettivo di questo corso.

Cantieri – Misure Generali

Rev. del 24/09/2010 133

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Art.88 – le disposizioni non si applicano ai lavori di manutenzione relativi a impianti letrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili e di ingegneria civile. La redazione del POS non si applica alle mere forniture d materiali o attrezature (art.96).

Art. 89 - Nei cantieri in cui è prevista presenza anche non contemporanea di più imprese il committente il resp. dei lavori nomina il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori.

Per cantieri di durata inferiore ai 200 uomini/giorno e che non comportano rischi particolari la verifica dell’idoneità tecnico professionale è ritenta soddisfatta tramite iscriz. camera di commercio + DURC. + autocertificazione rispetto dei requisiti previsti.

In assenza del PSC o del DURC è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

La nomina del CSP non si applica nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione con importo ineriore a 100mila euro. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

Tali norme sono elaborate e complesse e richiedono approfondimenti da parte dei soggetti

interessati alle attività di cantiere estranee all’obiettivo di questo corso.

Cantieri – novità introdotte dal d.lgs 106/09

Rev. del 24/09/2010 134

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Il datore di lavoro, in caso di affidamento ad appalti, verifica l’idoneità tecnico professionale delle ditte, fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di emergenza.

I datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, coordinando gli interventi ed eliminando i rischi di interferenze tramite una valutazione dei rischi specifica (DUVRI), da allegare al contratto di appalto.

I lavoratori ricevono idonea informazione e formazione specifica.

Le ditte operano tramite cartellino identificativo e rispettano tutte le procedure di sicurezza concordate.

Nei singoli contratti devono essere esplicitamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro in relazione all’appalto.

Appalti – Art. 26

Rev. del 24/09/2010 135

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Rev. del 24/09/2010 136

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DEFINIZIONE

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende (Titolo III D.lgs. 81/08):

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

… ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è da considerarsi un DPI

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 137

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I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dalla organizzazione del lavoro e dai DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva)

I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solamente integrativi per i RISCHI RESIDUI o OCCASIONALI.

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 138

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REQUISITI

I DPI per essere a norma di legge, devono soddisfare i seguenti REQUISITI GENERALI:

1. Possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste

2. Presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comprensibile dal lavoratore

3. Adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (bisogna quindi evitare che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire)

4. Adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 139

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CATEGORIE DI DPI 1° CATEGORIA: Tutti i DPI che proteggono da RISCHI FISICI di

modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con T < 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali)

2° CATEGORIA: Tutti i DPI che non sono contenuti nelle altre 2

categorie 3° CATEGORIA: Tutti i DPI che proteggono da danni gravi e/o

permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, da cadute dall’alto, da T > 100°C.

Per questi ultimi viene richiesta una formazione specifica.

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 140

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il DATORE DI LAVORO ha i seguenti obblighi:

• Individuare i DPI più idonei a proteggere i lavoratori sulla base della valutazione del rischio

• Fornire i DPI con marchio CE

• Fissare le condizioni d’uso e manutenzione

• Verificare che le Istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile dal lavoratore

• Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite

• Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 141

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

I LAVORATORI hanno i seguenti obblighi:

• devono utilizzare i DPI messi loro a disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione e addestramento

• Devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa

• Devono segnalare prontamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione

• Devono attenersi alle eventuali procedure aziendali riguardo alla consegna dei DPI, al termine dell’orario di lavoro

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

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Page 143: CORSO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AZIENDALEdatore di lavoro, consulenti, RSPP, RLS, lavoratori . MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Rev. del 24/09/2010 11 . Titolo VI – artt. 168

Moduli di consegna DPI ai lavoratori

È fondamentale provvedere ad avere ed aggiornare i moduli di consegna di tutti i DPI ai lavoratori, specificando:

•Tipo e n° di DPI consegnati (scarpe, guanti, elmetto, cuffie, ecc…)

•Data di consegna, firma del datore di lavoro

•Controfirma di avvenuta consegna da parte del lavoratore

Da aggiornare dopo ogni avvenuta consegna (tranne i DPI monouso tipo guanti, tute, ecc, verbalizzabili a n° di “pacchi” utilizzati.)

Da scrivere che i lavoratori devono segnalarne il deterioramento per la sostituzione.

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Rev. del 24/09/2010 143