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Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino
Copyright 2002-2003
CORSO IFRS International Financial Reporting Standards
IAS 17 - LEASING
SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE
SINTESI
ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE
CORSO IFRS International Financial Reporting Standards IAS 17 LEASING
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CONSIDERAZIONI GENERALI
FINALITA'
AMBITO DI APPLICAZIONE
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
LOCATORE
LEASING FINANZIARIO
LOCATARIO
LEASING OPERATIVO
LEASING FINANZIARIO
LEASING OPERATIVO
Si veda SIC 15
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SINTESI
Lobiettivo dello IAS 17 definire lappropriato trattamento contabile delle diverse fattispecie
di leasing. Il leasing un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario il diritto
allutilizzo di un bene, per un periodo prestabilito di tempo, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti.
Lo IAS 17 definisce le modalit di contabilizzazione del leasing finanziario e del leasing
operativo, rispettivamente nel bilancio dei locatari e nel bilancio dei locatori. Il principio definisce le modalit di contabilizzazione della vendita e retrolocazione (sale and
lease back). Leasing finanziario, prevalenza della sostanza sulla forma: Locatario: iscrizione allattivo del valore del bene, al passivo del debito residuo, al conto economico della quota di ammortamento e dellonere finanziario Locatore: iscrizione allattivo del credito pari allinvestimento netto nel leasing, al conto economico dei proventi finanziari Leasing operativo:
Locatario: iscrizione al conto economico dei costi relativi ai pagamenti, a quote costanti Locatore: iscrizione allattivo del bene, al conto economico della quota di ammortamento e dei proventi, a quote costanti.
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1. FINALITA 1.1. Obiettivo.
Definire, per i locatari ed i locatori, il trattamento contabile appropriato e l'informazione integrativa relativamente ai contratti di leasing finanziari ed operativi.
1.2. Ambito di applicazione del principio contabile.
In generale il presente Principio si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzazione
di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all'utilizzo o alla manutenzione di tali beni.
Il principio contabile non trova applicazione:
in generale a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo dei beni da
una parte contraente all'altra; contratti di leasing (locazione) per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio,
gas naturali e risorse non rigenerative simili; contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli,
manoscritti, brevetti e copyright; per i locatari di investimenti immobiliari posseduti tramite leasing finanziari (IAS 40); per i locatori di investimenti immobiliari locati tramite leasing operativi (IAS 40); per i locatari di attivit biologiche possedute tramite leasing finanziari (IAS 41); per i locatori di attivit biologiche locate tramite leasing operativi (IAS 41).
1.3. Definizioni e classificazione del leasing:
1.3.1 Contratto di leasing
un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti; alla tipologia dei contratti di leasing cui si applica lo IAS 17 debbono essere ricondotti sia i contratti di leasing finanziari, sia pi generalmente ogni contratto di affitto in senso lato.
il leasing pu essere finanziario od operativo e tale distinzione dipende dal contenuto
sostanziale dell'operazione piuttosto che dai suoi elementi formali.
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1.3.2 Leasing finanziario.
tale un contratto di leasing che trasferisce di fatto tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla propriet del bene. Non occorre invece che al termine del contratto la titolarit del bene venga trasferita al locatario. I rischi comprendono, ad esempio, la possibilit:
- di perdite derivanti da capacit produttiva inutilizzata o da obsolescenza tecnologica; - di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche;
I benefici comprendono, ad esempio: - lattesa di un utilizzo redditizio durante la vita economica del bene; - proventi derivanti dalla rivalutazione del bene; - proventi derivanti dalla realizzazione del valore residuo.
ad esempio, un leasing pu, di norma, essere considerato come finanziario quando:
a) il contratto di leasing trasferisce automaticamente la propriet del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
b) prevista un opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui essa potr essere esercitata, cosicch, all'inizio del leasing ragionevolmente certo che il bene sar riscattato;
c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la propriet non trasferita;
d) allinizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti (intendendosi per tali sia i canoni periodici, sia il prezzo di riscatto se il suo valore inferiore al fair value, cos da rendere certo il suo esercizio) almeno pari al fair value del bene locato;
e) i beni locati sono di natura cos particolare che solo il locatario pu utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche;
il principio contabile individua altre situazioni che singolarmente o congiuntamente possono
indurre a classificare un leasing come finanziario: a) la presenza di clausole in base alle quali, se il locatario pu risolvere il leasing, le perdite del
locatore relative alla risoluzione sono poste a carico del locatario; b) quando il contratto preveda la facolt del locatario di prorogare la durata del contratto di
leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.
1.3.3 Leasing operativo
tale ogni contratto di leasing o di locazione diverso dai contratti di leasing finanziario.
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2. 2. I LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI 2.1. Leasing finanziari:
rappresentazione in bilancio:
Regole generali
o Le operazioni e gli altri fatti devono essere contabilizzati ed esposti tenendo conto della loro natura sostanziale e finanziaria e non semplicemente della loro forma giuridica.
o Nel leasing finanziario la realt sostanziale e finanziaria tale che il locatario
acquisisce i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica a fronte dell'impegno di pagare un corrispettivo che approssima il fair value del bene ed i relativi costi finanziari.
o Dal che deriva liscrizione: - allattivo del valore del bene; - al passivo del debito
residuo; - al conto economico della quota di ammortamento e dellonere finanziario.
o La somma della quota di ammortamento di un bene e dellonere finanziario dell'esercizio raramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento all'esercizio, quindi non corretta la mera rilevazione al conto economico come costo dei canoni di leasing.
o E' improbabile, pertanto, che il bene e la passivit relativa abbiano lo stesso valore
dopo l'inizio del leasing.
Iscrizione in stato patrimoniale o Il leasing finanziario deve essere rilevato nello stato patrimoniale del locatario sia
come attivit sia come obbligazione a sostenere futuri pagamenti per il leasing. o All'inizio del leasing, le attivit e le passivit per i futuri pagamenti devono essere
rilevate nello stato patrimoniale con gli stessi valori.
o Non corretto compensare le passivit per i futuri pagamenti con il valore degli stessi iscritto all'attivo.
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o Qualora sia necessario, occorre distinguere nello stato patrimoniale tra passivit correnti ed immobilizzate relative al leasing.
Contabilizzazione allinizio del contratto:
o i locatari devono rilevare i leasing finanziari come attivit e passivit nello stato
patrimoniale a valori all'inizio del leasing pari al minore tra:
a) fair value b) valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. Per determinare il valore attuale, il
tasso di attualizzazione da utilizzare il tasso d'interesse implicito del leasing.
Il tasso di interesse implicito corrisponde al tasso di attualizzazione che, allinizio del leasing, fa s che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi dovuti per ca