CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI · 2019. 5. 19. · FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIUNTIVA PER PREPOSTI ai...
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CORSO DI FORMAZIONE
PREPOSTI NELLE SCUOLE
(D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)
Dott.ssa Valentina D’Amico
Progetto Sicilia in…Sicurezza
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e
disciplinato nei contenuti dall’Accordo
Stato Regioni in vigore dal 21.12.2011
CHE DETTA
I CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi e responsabilità
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
8.Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e individuali messi a loro disposizione
D.Lgs. 81 del 30.04.2008
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
13 TITOLI
306 articoli
51 allegati
ORGANIZZAZIONE DEL D.Lgs. 81/08
Titolo I Principi comuni
Titolo II Luoghi di lavoro
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII Agenti fisici
Titolo IX Sostante pericolose
Titolo X Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII Norme transitorie e finali
PRINCIPALI SOGGETTI
DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
AZIENALE
(COMPITI, OBBLIGHI E
RESPONSABILITA’)
I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
(art. 2 d.lgs 81/08)
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIONE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADDETTO AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE
LAVORATORE
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ADDETTI ALL’EMERGENZA E LOTTA
ANTINCENDIO
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Chi è il LAVORATORE?
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. ………………. l’allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni
EQUIPARATI…
Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di
fatto)
• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
• Allievi che fanno uso di laboratori,
attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT
• Volontari (L.266/91, VVF,
Protezione Civile, per servizio civile)
• Lavoratori socialmente utili
(LSU)
Chi è il DATORE DI LAVORO?
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165(N) , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
Chi sono DIRIGENTE e PREPOSTO?
dirigente: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
preposto: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Chi sono RSPP e ASPP? responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
addetto al servizio di prevenzione e protezione:
persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
Chi sono MC e RLS?
medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)
SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E
PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO
L’applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità
in cui operano:
• Forze Armate e di Polizia, VVF, addetti al Soccorso
Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie,
penitenziarie;
• Università, scuole;
• Organizzazioni di volontariato;
• Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
• Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli
di tutela dei beni artistici, storici e culturali;
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3) 4. La normativa si applica inoltre a tutti i lavoratori sia
subordinati che autonomi nonché ai soggetti ad essi
equiparati 5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (ex
interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico dell’utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli
obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto, i Co.Co.Co., la normativa è
applicata nei luoghi di lavoro del committente 8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la
normativa si applica con l’esclusione di piccoli lavori
domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare.
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)
9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita una
adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei
necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III
10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e
telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo
VII.
11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08
12. Per le imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci
delle società semplici del settore agricolo si applicano le
norme specifiche riportate nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da
cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati: (art.4)
• i collaboratori familiari
• i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai
corsi di formazione professionale
• i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto • i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio
• i lavoratori a domicilio, se l’attività non è svolta in forma esclusiva
per il datore di lavoro committente
• i volontari
• i lavoratori autonomi, i co.co.co e i lavoratori a progetto, se
l’attività non è svolta in forma esclusiva per il committente
DELEGA DI FUNZIONI (art. 16)
è ammessa nei seguenti casi:
Risulti da atto scritto recante data certa
Il delegato possieda tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti
Si attribuiscano al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti
Si attribuisca al delegato autonomia di spesa
Sia accettata dal delegato per iscritto
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
La delega di funzioni non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al datore
di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite, anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo
previsti dai modelli organizzativi (art. 30)
OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (art. 17)
IL DATORE DI LAVORO NON PUO’
DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA’
La valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento
La designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DIRIGENTE (art. 18) Nomina il medico competente
Designa i lavoratori incaricati delle emergenze
Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute
Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale
Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme
Garantisce l’accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori
informati ed addestrati
Richiede al Medico Competente l’osservanza degli obblighi;
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DIRIGENTE (art. 18) Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa
tempestivamente i lavoratori esposti
Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed
addestramento
Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di
persistenza di un pericolo grave ed immediato
Consente ai lavoratori attraverso l’RLS di verificare le misure
di salute adottate
Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione
Rischi
Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DIRIGENTE (art. 18) Comunica all’INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.
Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori
Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica
Consulta l’RLS nei casi previsti
Adotta le misure per le emergenze
Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento
Comunica all’INAIL il nominativo dell’RLS
Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DIRIGENTE (art. 18)
Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:
Descrizione degli impianti
Dati sugli infortuni e malattie professionali
Natura dei rischi
Organizzazione del lavoro, programmazione e l’attuazione delle misure
I provvedimenti dell’Organo di Vigilanza
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico,
comprese le scuole, sono a carico dell’Amministrazione tenuta
alla loro fornitura e manutenzione.
Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico
dell’Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’articolo 37.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art. 20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti
Contribuire all’adempimento degli obblighi a tutela della salute e
sicurezza
Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione
collettiva e individuale
Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di
trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art. 20)
Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi
direttamente in caso d’urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità, con l’obbligo di non rimuovere i dispositivi
di sicurezza
Non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro
competenza
Partecipare alla formazione e all’addestramento
Sottoporsi ai controlli sanitari
I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono
esporre la tessera di riconoscimento
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 25) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla
predisposizione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione,
informazione e alla organizzazione del primo soccorso
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
Consegna al DDL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria
Invia all’ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 25)
Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria
Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a
richiesta dello stesso ne rilascia copia
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi
Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL
all’RSPP e all’RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA(art.47)
E’ istituito l’RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)
L’RLS è eletto o designato in tutte le aziende
Designazione
° Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel
territorio o nel comparto
° > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in
assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno
-n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti…sono stabiliti dalla
contrattazione collettiva
-E’ previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali
ATTRIBUZIONI DELL’RLS (art.50)
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO..
Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive,
purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite
che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel
"rispetto delle esigenze produttive“.
ATTRIBUZIONI DELL’RLS (art.50)
CONSULTAZIONE DELL’RLS…
E’ consultato preventivamente in ordine a:
-valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione,
- designazione degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
- nomina del Medico competente
- organizzazione della formazione dei lavoratori
E ancora l’RLS…..
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività
ATTRIBUZIONI..
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
- il RLS deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari
per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà
riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici
che saranno comunicati all’INAIL per via informatica
ATTRIBUZIONI.. Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della funzione,
riceve copia del documento di valutazione dei rischi
Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte
appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento delle funzioni, ricevono copia del documento di valutazione dei
rischi da “interferenza”
Il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente
alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei
rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti
(ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
- individuare e valutare i fattori di rischio;
- definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai
rischi rilevati;
- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni;
- proporre sia programmi di informazione e formazione che
addestramento dei lavoratori.
IL RAPPRESENTANTE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (responsabilità)
Il RSPP….
non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08
non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto
può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso,
anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in
esame sia scaturito da una omissione o valutazione
colposamente errata.
L’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
L’ Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione:
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali, facente parte del servizio di prevenzione e
protezione;
L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti del SPP.
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 28 ORE OGNI 5 ANNI
I LAVORATORI
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle misure preventive e protettive
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
ha l’obbligo di utilizzo dei DPI.
se si rifiuta di utilizzarli può essere legittimamente licenziato
ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO Addetti alle emergenze e alla lotta antincendio
lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) [8 ore di formazione] con lettera circolare n. 0012653 del 23.02.2011 il Dipartimento VV.FF. del soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi provinciali dei Vigili de Fuoco indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento. Si ritiene necessario un aggiornamento di 5 ore ogni tre anni.
Addetti al primo soccorso
lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso [12 ore di formazione con aggiornamento di 4 ore ogni tre anni]
Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi.
A grandi linee le Responsabilità
possono essere così suddivise
Datore di Lavoro
• Gestione
• Organizzazione
• Controllo
• Vigilanza
• Attuazione
Dirigente
• Organizzazione
• Controllo
• Vigilanza
• Attuazione
Preposto
• Controllo
• Vigilanza
• Attuazione
Lavoratore
• Attuazione
RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI
INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
DL
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
ADDETTI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO
MEDICO
COMPETENTE RSPP
RLS ASPP
CHI COSA DESTINATARIO
DL
Individua – forma -
sorveglia
PREPOSTO
Sorveglia, forma LAVORATORE
Nomina RSPP
Forma – consulta RLS
Nomina MC
Nomina – forma ADDETTI EMERGENZE E
PRIMO SOCCORSO
Informa ASL e (Odc)
Relazioni….. Il DL
CHI COSA DESTINATARIO
PREPOSTO segnala
DL
LAVORATORE segnala
RSPP assiste
RLS Segnala-assiste
MC assiste
ASL e (Odc) controlla (sanziona)
Relazioni….. Il DL
CHI COSA DESTINATARIO
DL Individua-sorveglia-
forma
PREPOSTO
LAVORATORE segnala
ASL sanziona
Relazioni….. Il PREPOSTO
CHI COSA DESTINATARIO
PREPOSTO
segnala DL
Controlla/richiama LAVORATORE
segnala RSPP
CHI COSA DESTINATARIO
DL sorveglia-forma-richiama
LAVORATORE
DIRIGENTE Sorveglia-richiama
PREPOSTO Controlla-richiama
ASL Controlla-sanziona
RLS rappresenta
Relazioni….. Il LAVORATORE
CHI COSA DESTINATARIO
LAVORATORE
segnala DL
segnala DIRIGENTE
segnala PREPOSTO
segnala RSPP/MC
CHI COSA DESTINATARIO
DL nomina
RSPP
DIRIGENTE segnala
PREPOSTO segnala
RLS segnala
Relazioni….. Il RSPP
CHI COSA DESTINATARIO
RSPP
Assiste DL
Si interfaccia DIRIGENTE
Si interfaccia PREPOSTO
Si interfaccia LAVORATORI
CHI COSA DESTINATARIO
DL nomina
MC
DIRIGENTE segnala
PREPOSTO segnala
RLS segnala
ASL Controlla(sanziona)
Relazioni….. Il MC
CHI COSA DESTINATARIO
MC
Assiste DL
Si interfaccia DIRIGENTE
Si interfaccia PREPOSTO
Si interfaccia LAVORATORI
CHI COSA DESTINATARIO
DL Forma-consulta-informa
RLS LAVORATORE elegge-designa-segnala
Relazioni….. Il RLS
CHI COSA DESTINATARIO
RLS
segnala DL
segnala PREPOSTO
segnala RSPP/MC
segnala ASL
LA RIUNIONE PERIODICA…
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano
periodicamente in una riunione nella quale sono
esaminate vari aspetti della gestione di igiene e
sicurezza dell’azienda.
La riunione è obbligatoria nelle aziende che
coinvolgono oltre 15 lavoratori ed è una
fondamentale occasione di confronto i cui
argomenti sono dettati dal D.Lgs. 81/08.
LA RIUNIONE PERIODICA…
Ordine del giorno della riunione periodica:
Esame del documento di valutazione dei rischi;
andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l’efficacia dei DPI;
programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute
A SCUOLA DI SICUREZZA…
UNO SGUARDO AL PREPOSTO…
Il PREPOSTO nella
SCUOLA…
SOVRINTENDE ALLA
ATTIVITÀ…
GARANTISCE
L’ATTUAZIONE DI
DIRETTIVE..
..e ne CONTROLLA
L’ESECUZIONE
RESPONSABILE DI
LABORATORIO
-INSEGNANTE DI
LABORATORIO
-INSEGNANTE TECNICO
PRATICO
-ASSISTENTE TECNICO
L'obbligo di vigilanza sui minori, sia
quando accedono ai laboratori, sia
quando utilizzano semplicemente le
strutture e gli arredi dell'edificio
scolastico è da sempre compito delle
figure professionali ausiliarie,
dell'insegnante, ed in primis, del
Dirigente Scolastico chiamato ad
organizzare il "Sistema di Prevenzione"
in altri termini:
• I preposti sono le interfacce tra DL e i
lavoratori
• I preposti hanno obblighi di vigilanza
e controllo
• Se il preposto viene a conoscenza di
situazioni che possono mettere a
rischio i lavoratori ha l’obbligo di
intervenire, segnalare o interrompere
le lavorazioni a seconda dei casi
Pertanto, ancora, gli obblighi del preposto sono:
- verificare che i lavoratori adottino
adeguatamente le misure di sicurezza;
- verificare la conformità di macchinari e
attrezzature e impedirne gli usi pericolosi;
- istruire adeguatamente i lavoratori per lo
svolgimento in sicurezza dei loro compiti;
- sorvegliare i lavoratori affinché non
adottino comportamenti a rischio;
- segnalare ai superiori (DL) le anomalie,
arrivando a impedire le lavorazioni nei casi
più gravi.
Per Approfondire…
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n.
22118 del 3 giugno 2008 - Pres. De Maio –
Est. Lombardi – P. M. Izzo – Ric. D. L. C.
sulla figura del PREPOSTO
IL PREPOSTO È COLUI CHE:
- Sovrintende al lavoro altrui, con potere di
impartire ordini ed istruzioni operative;
- È subordinato al datore di lavoro;
- Non ha una specifica qualifica e può coprire
tutte le posizioni comprese tra il DL ed i
lavoratori;
- Si identifica con chi è in posizione tale da
coordinare e sorvegliare l’attività di altri
lavoratori ai suoi ordini
- Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno
capo al suo settore
PREPOSTO «EFFETTIVO»
- Elemento qualificante: “le assunzioni di
fatto delle responsabilità”
- La prima dimostrazione del ruolo di
preposto sta nel fatto che qualcuno è
subordinato
pertanto DEVE esistere una SUPREMAZIA
(formale o di fatto)
Una delega da preposto?
Il ruolo di preposto è assegnato “in
automatico” ma:
- Una formalizzazione del ruolo
concorre a una corretta gestione
- La formalizzazione aiuta a definire
ruoli e responsabilità
Il Preposto, pur avendo ridotte autonomie
decisionali, coopera alla attivazione delle
misure di prevenzione e protezione necessarie
per la sicurezza dei lavoratori.
I preposti possono essere individuati a seconda
dei loro incarichi (come da elenco seguente) o
possono essere nominati dal dirigente a cui
rispondono del loro operato.
Preposto nella scuola Figura scolastica - Preposto Soggetti nei confronti dei quali viene
esercitato il ruolo di Preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici
che insegnano discipline tecniche o
tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei
laboratori
Allievi della propria classe, limitatamente
alle condizioni nelle quali questi sono
equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante
l’utilizzo di laboratori o di aule attrezzate
Allievi della propria classe, limitatamente
alle condizioni nelle quali questi sono
equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale
ausiliario (se presente nell’organizzazione
della scuola)
Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio,
capoufficio
Personale del proprio ufficio
IL PREPOSTO
DEVE SEGNALARE LA MANCATA OSSERVANZA DI
OBBLIGHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AL PROPRIO DIRIGENTE…
..ed il DIRIGENTE che intende nominare
i preposti…...
DEVE COMUNICARE AL SPP I NOMINATIVI CON LETTERA CHE INCLUDE
L’ACCETTAZIONE DEGLI STESSI
ED INDICARE CON PRECISIONE LA
FUNZIONE O GLI SPAZI NEI QUALI IL PREPOSTO
È CHIAMATO A
SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA E CONTROLLO.
Un lavoratore cade dalle scale
e si infortuna.
Cosa occorre verificare per
individuare le eventuali colpe?
1.Funzione del potere di spesa
2.Delega delle funzioni di controllo
3.Ruolo delle diverse figure
Cioè si deve porre attenzione sulla ricostruzione
dell’organigramma per l’individuazione delle figure che
hanno competenza nell’evento adottato come esempio.
Si devono individuare le possibili anomalie che possono aver
portato all’infortunio:
-Difetti strutturali della scala
-Errata disposizione del superiore
-Mancata segnalazione di anomalia
Sanzioni per il preposto
Art. 56
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE
DEI FATTORI DI RISCHIO
Pericolo e rischio
Pericolo:
rappresenta il modo in cui un oggetto o una situazione può essere nociva (dannosa)
Concetto generale: molte cose (marciapiedi sconnessi, macchinari non sorvegliati, strade ghiacciate, fughe improvvise di gas tossici, etc ..) rappresentano un pericolo.
Pericolo e Esposizione
Esposizione:
Rappresenta il grado di pericolo al quale è esposta la potenziale vittima o del quale può subire gli effetti
La presenza di un potenziale pericolo in una determinata area e la relativa distanza da esso determinerà il livello di rischio.
Pericolo e rischio
Rischio:
Probabilità che un danno si verifichi
effettivamente.
Il rischio può essere elevato o
irrilevante.
I rischi sono quotidianamente attorno a
noi.
Pericolo e rischio
Rischio:
Ma, affinché il rischio sia reale, ovvero
possa verificarsi, concretamente un
danno, devono essere presenti SIA il
pericolo SIA l’esposizione a tale
pericolo; in assenza di
contemporaneità, il rischio non sussiste.
Definizione del rischio
Il rischio è la combinazione tra la
probabilità (P) che si manifesti un certo
evento dannoso e la gravità (Magnitudo,
M) associata all’evento stesso.
R = P x M
Si tratta di una indicazione generica che
va associata al numero dei lavoratori
esposti.
Prevenzione
La prevenzione consiste nelle
operazioni messe in atto per ridurre la
probabilità che si verifichi un
determinato evento dannoso
R = (P x M)
Ad es. il divieto di fumare è un intervento di
prevenzione contro il rischio incendi.
Protezione
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso
R = (P x M) • Una maschera è un intervento di protezione per il
rischio chimico.
• Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore.
Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.
Valutazione dei rischi
Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:
individuare i pericoli (fattori di rischio);
individuare le persone potenzialmente esposte;
valutare (stimare) i rischi;
individuare i possibili effetti sulle persone;
individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.
Priorità degli interventi
A seguito della valutazione (VDR),
sono individuate le misure di
prevenzione e protezione
A questo sono associate delle
priorità di intervento
Le misure sono verificate con gli
aggiornamenti della VDR
Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi e le relative misure di
miglioramento sono indicate nel DVR, il
Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 co. 1
del D.Lgs. 81/2008).
Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al
RLS.
Il DVR è il documento fondamentale per la
gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda
(deve essere custodito presso l’unità produttiva).
Contenuti essenziali del DVR
Il DVR deve contenere:
una relazione sulla VDR, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure;
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
Misure di tutela e attuazione
Secondo il D.Lgs. 81/08 per ogni misura di
prevenzione/protezione conseguente alla VDR
devono essere individuate le risorse per
l’attuazione.
La sede per la discussione e pianificazione delle
misure conseguenti alla valutazione è la riunione
periodica DL, RSPP, RLS, MC da effettuare almeno
una volta l’anno (art. 35 ).
Esempio di metodologia per la VDR
Il rischio risulta calcolato come prodotto P x M = R
con una rappresentazione a matrice.
Elevato = 12-16
Notevole = 8-9
Accettabile = 3-6
Basso 1-2
INDICE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI
4 ALTAMENTE PROBABILE L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi
di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi.
3 PROBABILE L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di
eventi sfavorevoli che si sono già verificati.
2 POCO PROBABILE L'evento dannoso è poco probabile ma
possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.
1 IMPROBABILE L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili.
INDICE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI
4 GRAVISSIMO Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della
capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte.
3 GRAVE Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile
solo dopo un certo periodo di prognosi.
2 MEDIO Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa.
1 LIEVE Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro.
DUVRI
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA
Rischi da interferenza:
Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno
dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
La titolarità di stesura del DUVRI è del DL Committente che nella scuola può
essere individuato, a seconda della tipologia di intervento, nell’Ente
proprietario dell’edificio oppure nel DS.
Si precisa che se la durata dei lavori è complessivamente inferiore ai due
giorni, non è necessario elaborare il DUVRI.
PREVENZIONE e FORMAZIONE
L’incendio è un tipico esempio
di rischio trasversale: in
qualunque ambiente di lavoro
esiste la probabilità che si
creino le condizioni favorevoli
all’innesco di una fiamma
L’incendio è caratterizzato da
tempi di sviluppo rapidi, che
richiedono interventi e azioni
veloci: bisogna essere preparati
ad affrontare l’emergenza per
non mettere a repentaglio la
propria e l’altrui incolumità
Importanza della
PREVENZIONE Importanza della FORMAZIONE
INCIDENTI E
INFORTUNI MANCATI
Due infortuni diversi
Un collaboratore scolastico sta usando la macchina idropulitrice, in condizione di scarsa visuale, e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea.
Un altro addetto dello stesso reparto inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea.
INFORTUNIO
E’ l’evento lesivo che avviene per causa violenta -
rapida, concentrata nel tempo - in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità
permanente al lavoro o una inabilità temporanea
assoluta.
INFORTUNIO Causa violenta: si intende l’azione che produce il danno in modo
rapido e concentrato nel tempo, cioè che non supera il turno giornaliero di lavoro. Può essere di natura traumatica, termica, elettrica, etc.
Occasione di lavoro: l’infortunio deve avere un nesso eziologico con il lavoro. Non deve solamente essere accaduto nell’ambiente di lavoro, ma per il lavoro (finalità lavorativa). L’occasione di lavoro si estende, oltre le connotazioni topografiche (il luogo di lavoro) e cronologiche (orario e lavoro), a qualunque altra circostanza di esposizione al rischio comunque dipendente dal lavoro (ad es. l’infortunio in itinere).
Inabilità: si intende la menomazione della capacità lavorativa del soggetto assicurato, strettamente legata alla persona fisica del lavoratore e non ad altri fattori economici o sociali. Si classifica in temporanea o permanete e assoluta o parziale.
Perché accadono gli infortuni?
• Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura
• Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)
• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
• Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)
• Diminuzione della attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza)
• Mancato rispetto delle procedure
• Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)
• Rischio proprio della macchina (movimenti alternativi, avviamento imprevisto, arresto precario)
• Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)
Cause infortuni sul lavoro
Cause degli infortuni in ambito lavorativo
Fattore umano
Organizzazione sistema sicurezza non presente
Mancanza o non rispetto delle procedure
Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura
Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)
Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)
Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)
Diminuzione della attenzione nel lavoro (stanchezza - distrazione)
Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)
Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente
Cause degli infortuni in ambito lavorativo
Fattore
accidentale
Rischio proprio della macchina (movimenti
alternativi, avviamento imprevisto, arresto
precario)
Cause degli infortuni in ambito lavorativo
Fattore
tecnico
Macchinari, impianti, attrezzature, strutture,
ambienti di lavoro, etc..
«non idonei e/o non a norma»
Quanti sono gli infortuni?
Nel 2013 in Italia si sono verificati 660 infortuni
mortali sul lavoro;
Complessivamente nello stesso anno sono stati
denunciati circa 695.000 infortuni sul lavoro;
A questi si aggiungono circa 51.900 malattie
professionali denunciate
Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia
circa 1.000 persone ogni anno
Dati 2013 rapporto annuale INAIL 2013
Quali sono i loro effetti?
Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme;
E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti;
E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno;
Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno;
Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo.
Si stima che almeno il 60% dei costi ricada sulla collettività.
Il collaboratore scolastico, mentre lava le finestre,
cade dalla scala a pioli e si sloga una caviglia.
Slogatura caviglia
Operazione
autorizzata
NO SI
Mancata
comunicazi
one delle
operazioni
interdette
Mancata verifica
dell’ottemperanza
delle indicazioni
impartite
Mancata
formazione
sulle procedure
di lavoro
Scala non
a norma
Scarpe
non
adeguate
Stato
psicofisico
non idoneo
Mancata
informazione
sui rischi
Mancata fornitura
di scarpe
antinfortunistiche
Mancata
definizione
delle
procedure di
lavoro
Mancata
valutazione
del rischio
Mancata verifica
dell’adeguatezza
delle calzature
indossate
Mancata
manutenzione
Mancata
valutazione
del rischio
Mancata
formazione
dei preposti
Il collaboratore scolastico, mentre lava le finestre,
cade dalla scala a pioli e si sloga una caviglia.
Nel cortile della scuola media, uno studente riporta trauma cranico venendo
investito, mentre circolava in motorino, da un’auto guidata da un applicato di
segreteria che si stava recando in Municipio.
Trauma cranico
Condizioni
atmosferiche
avverse Motorino non sicuro
Non uso/non
uso corretto
casco
Mancata
formazione sui
rischi
Stato
psicofisico
conducenti
Auto non
sicuraFondo
stradale
sconnesso
Mancata
manutenzione
programmata
Assenza di
segnaletica
orizzontale/verticale
Mancata
manutenzione
Mancata
valutazione
del rischio
Mancata
comunicazione circa
le regole di
circolazione interna
Mancata definizione
delle disposizioni
circa la circolazione
interna
Non rispetto delle
regole di circolazione
interna
Nel cortile della scuola media, uno studente riporta trauma cranico venendo
investito, mentre circolava in motorino, da un’auto guidata da un applicato di
segreteria che si stava recando in Municipio.
Sul sito web www.inail.it è possibile consultare una
banca dati con varie possibilità di interrogazione e
accesso dati
BANCA DATI INFORTUNI
Il DL deve investire sulla sicurezza dei
lavoratori tramite la
FORMAZIONE e la PREVENZIONE
RISCHIO INFORTUNISTICO NELLA SCUOLA
Analisi e Gestione infortuni
L’analisi e la gestione degli infortuni rappresenta un
processo con forte significato preventivo
Rischio infortunistico nella scuola
Analisi e Gestione infortuni
Analizzare gli infortuni studiandone:
• modalità di accadimento
• agente(“cosa” e/o persona) che ha causato l’infortunio
• tipo di conseguenza e gravità
• sede della lesione
• tipo della lesione
• distribuzione oraria/settimanale….
consente di comprendere ciò che non va nel “sistema sicurezza”
dell’Organizzazione, nel nostro caso la scuola, all’interno della quale
l’evento si è verificato
Rischio infortunistico nella scuola
Analisi e Gestione infortuni
Una volta analizzati, e comprese le cause, è possibile discriminare gli
infortuni che derivano da carenze strutturali o insite
nell’organizzazione
•stato di conservazione dei locali (pavimenti, scale, corridoi …)
•utilizzo di attrezzature/strumentazione
•utilizzo di prodotti chimici (detergenti, disinfettanti …)
da quelli che derivano dai comportamenti
• spostarsi scompostamente nelle aree di transito >> studenti
• non attenersi alle regole durante le attività fisiche >> palestra
• disattenzione/superficialità nell’uso dei laboratori
Rischio infortunistico nella scuola
Analisi e Gestione infortuni
La conoscenza dei predetti parametri consente la scelta delle
misure correttive, secondo la scala di priorità che deriva dall’analisi
stessa e, quindi, la corretta gestione del fenomeno infortunistico
È un processo di natura prevenzionale perché fornisce gli elementi
di conoscenza utili ad approntare gli interventi strutturali e/o
educativi finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico
Rischio infortunistico nella scuola
Gestione infortuni
La valenza prevenzionale dell’analisi degli infortuni e della loro
gestione è un concetto recepito dal Dlgs 81/08 e smi che ha
inserito, fra gli argomenti che vanno esaminati durante la riunione
periodica, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali
(art. 35 comma 2b).
Inoltre, sempre il Dlgs 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi
deve essere immediatamente rielaborata, fra l’altro, a seguito di
infortuni significativi (art. 29 comma 3).
Rischio infortunistico nella scuola
Esempi di infortuni connessi all’occasione di lavoro e causati da:
elementi dell’apparato produttivo >> istruttore tecnico pratico che
si ferisce con schegge di vetreria in laboratorio trovandosi lì perché
deve avvisare il docente di Scienze che è atteso urgentemente in
direzione.
situazioni e fattori propri del lavoratore >> docente di scienze che
percorre distrattamente le scale inciampandovi.
situazioni ricollegabili all’attività lavorativa >> docente che si fa
male nel tragitto casa-scuola-casa.
Rischio infortunistico nella scuola COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO
Ipotesi di procedura da adottare a scuola:
1. il preposto, il collega di lavoro, l’insegnante che abbia assistito ad un
infortunio a carico di un lavoratore o di un allievo o lo stesso lavoratore
infortunato, si reca in segreteria dove compila la scheda di segnalazione
di infortunio nella stessa giornata di accadimento
2. la segreteria compila il registro infortuni, utilizzando i dati riportati sulla
scheda, limitatamente ai casi che hanno i requisiti per essere riportati sul
registro, invia la comunicazione o la denuncia all’INAIL
3. la segreteria segnala tempestivamente al SPP i casi d’infortunio ritenuti
significativi secondo criteri precedentemente condivisi
4. il SPP procede all’analisi immediata dei casi d’infortunio segnalati dalla
segreteria
Rischio infortunistico nella scuola
COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO
Ipotesi di procedura da adottare a scuola:
5. il SPP, a seguito della segnalazione degli incidenti, effettua l’istruttoria e
compila la parte riservata della scheda di segnalazione
6. il SPP prende visione periodicamente delle schede di segnalazione degli
infortuni, effettua l’istruttoria sui casi che ritiene utile approfondire e per
questi compila la parte riservata della scheda
7. il SPP, nel caso di infortuni o incidenti che hanno evidenziato pericoli o
situazioni di rischio, segnala immediatamente al dirigente scolastico il
pericolo e indica le misure da adottare con urgenza e, se del caso,
apporta le corrispondenti modifiche al DVR
8. il SPP periodicamente discute i casi di infortuni e incidenti occorsi e
definisce i provvedimenti di prevenzione da adottare
Rischio infortunistico nella scuola COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO
Ipotesi di procedura da adottare a scuola:
9. il SPP annualmente elabora i dati riferiti a infortuni occorsi e li presenta in occasione della riunione periodica della sicurezza e agli addetti PS ovvero al loro coordinatore
10. il SPP assicura la massima diffusione circa gli eventi e le misure adottate, prioritariamente a chi li ha segnalati e all’eventuale infortunato
11. il SPP verifica periodicamente il rispetto e l’adesione alle procedure, da parte della segreteria, degli insegnanti, dei preposti, dei referenti di plesso e degli allievi, e inserisce, nell’ambito dei momenti formativi rivolti a tutto il personale all’inizio di ogni anno scolastico e agli allievi in fase di accoglienza, l’informazione e l’addestramento circa le procedure di segnalazione di infortuni e incidenti.
E le malattie professionali?
• Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.);
• Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione;
• Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto);
• Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.
MALATTIE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA.. Nella scuola l’esposizione limitata, in termini di entità e di durata, rende poco
probabile l’insorgenza di malattie professionali. Si possono riscontrare casi di
dermatiti da sensibilizzazione a prodotti di pulizia, trattandosi di patologie che
possono insorgere in tempi relativamente brevi, la cui origine professionale però
non è facilmente dimostrabile essendo in causa sostanze di uso diffuso. Non
sono infrequenti patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico tra i
collaboratori scolastici, ma, anche in questo caso, giocano un ruolo rilevante
fattori extra-lavorativi tra cui quelli costituzionali/parafisiologici.
Da sottolineare che eventi acuti (es. strappo muscolare) occorsi a seguito di
movimentazione di carichi si configurano come infortuni e non malattie
professionali.
Una patologia in cui si dimostra una maggiore correlazione con l’attività
lavorativa è la disfonia, che colpisce gli insegnanti.
Un problema emergente è rappresentato dalle sindromi da stress, correlate
all’attività di insegnamento.
MALATTIE PROFESSIONALI
DISFONIE
Le fonopatie colpiscono dal 30 al 70%, a seconda degli studi, degli
insegnanti. Tale incidenza, in ogni caso significativa, è da correlare alla
necessità di mantenere l’intensità della voce di almeno 15 dB superiore
al rumore ambientale, che, a causa della qualità acustica delle aule e
del rumore di fondo prodotto all’esterno e/o all’interno dell’edificio
scolastico, può superare i 65 dB.
Se l’uso eccessivo della voce rappresenta la causa determinante, vanno
comunque considerati fattori predisponenti di natura costituzionale quali
facile stancabilità vocale, deficit uditivo anche modesto, errata
coordinazione pneumo-fonatoria, abitudini voluttuarie (alcol, caffè,
fumo), nonché la coesistenza di disfunzioni organiche quali il reflusso
gastroesofageo o squilibri ormonali e situazioni di stress.
MALATTIE PROFESSIONALI
DISFONIE
Le misure di prevenzione che la scuola può assicurare sono innanzitutto
collegate alla bonifica acustica delle aule e palestre per aumentare
l’isolamento da rumori esterni e per ridurre il riverbero, ma devono riguardare
anche l’informazione dei docenti circa le norme di igiene vocale, dal controllo
fonatorio alla correzione di fattori favorenti. Nei casi conclamati, è opportuno,
infine, intervenire sull’orario dei docenti, in modo da garantire intervalli tra una
lezione e l’altra, e introdurre strumenti di amplificazione vocale.
La realizzazione di tali iniziative, la cui regia spetta al SPP, deve
necessariamente coinvolgere l’Ente locale per gli aspetti strutturali, e il medico
competente, o comunque figure esperte, per la formazione.
MALATTIE PROFESSIONALI
Fermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di
provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria, e che il Documento di
valutazione deve descrivere per quali rischi e per quali mansioni è
prevista, vengono di seguito riportati i fattori e le situazioni di rischio
presenti frequentemente nella scuola e le relative condizioni che ne
determinano l’OBBLIGO:
utilizzo di videoterminale (VDT)
movimentazione manuale di carichi
prodotti chimici
rumore
rischio infettivo
Near miss – Quasi incidenti
Il near miss o quasi incidente è un qualsiasi evento,
correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare
un danno alla salute e, per qualche motivo da
indagare, non lo ha fatto.
I near misses sono
i «campanelli d’allarme»
della prevenzione.
Near miss – Quasi incidenti
Quasi Infortuni
• si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie;
Quasi Incidenti
• si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto.
“E’ inciampato ma è riuscito a non cadere” è un quasi infortunio.
“Ha sbandato con l’automobile, ma è riuscito a riprenderla” è un quasi incidente.
Near miss – Quasi incidenti
Devono essere analizzati non soltanto gli
"incidenti", intesi come eventi che producono
danni a cose, ma anche:
la messa in atto di comportamenti pericolosi,
il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure
di lavoro,
carenze strutturali, organizzative e tecniche.
La definizione di near miss è molto ampia e
comprende i comportamenti umani.
Near miss – Comunicazione
Il soggetto che più frequentemente può rilevare i
near miss è il preposto perché supervisiona (e analizza) il lavoro in prossimità della produzione.
Le segnalazioni di near miss vanno inoltrate, per il
tramite del superiore, al RSPP e al MC affinché le
esaminino per adottare le opportune azioni.
I near miss vanno rilevati, raccolti ed esaminati a
fini prevenzionali.
Near miss – AC e AP
Il modo ottimale di gestire un near
miss prevede, da parte dei soggetti
titolati a farlo, l’adozione di:
-AC - Azioni correttive: azioni messe
in atto per gestire nell’immediato
l’evento in esame;
-AP - Azioni preventive: azioni
messe in atto per evitare che
l’evento in esame si ripeta nel
futuro.
PERCEZIONE DEL RISCHIO TRA I
GIOVANI E NORME COMPORTAMENTALI
CADUTE E URTI
I rischi maggiori nelle scuole derivano dalle cadute e
dagli urti.
Ciò risulta dalle statistiche degli infortuni.
Durante gli spostamenti sono vietati:
1° le spinte e gli sgambetti;
2° l’andatura di corsa
Durante la ricreazione sono vietati:
1° i giochi violenti: lotta, spinte
2° l’andatura di corsa su terreno accidentato o pavimentato
IMPATTO CON OGGETTI
La seconda causa di rischio a scuola è dovuta
ad impatto con oggetti lanciati o con palla.
E’ sempre vietato il lancio di oggetti.
I giochi con palla (calcio, pallavolo, pallacanestro ecc.) vanno
regolamentati:
1° se non è permesso il gioco, i palloni non devono essere disponibili o
accessibili;
2° se è permesso il gioco bisogna:
- delimitare un’area del cortile riservata al gioco;
- permettere l’accesso all’area di gioco solo ai giocatori;
- impedire che vengano impiegati più palloni.
INCIDENTI IN PALESTRA
Molti incidenti accadono durante le lezioni in
palestra (in genere cadute e impatti)
Il regolamento
Gli insegnanti esporranno in palestra un regolamento contenente le
disposizioni e le procedure riguardanti la sicurezza al quale tutti
dovranno attenersi. Gli insegnanti dovranno altresì informare gli alunni su
tali disposizioni e procedure accertandosi che siano comprese da tutti.
ED IN PARTICOLARE…
1° Indossare calzature adatte alle attività svolte
2° E’ vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta
ed in presenza dell’insegnante o dell’istruttore. Al termine delle
attività, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 3° Usare mezzi di protezione individuale quando il tipo di sport o il
ruolo lo richieda, in particolare impiegare:
- ginocchiere nella pallavolo;
- ginocchiere e guanti e per il portiere nel calcetto
4° Durante le attività di gioco con palla bisogna: - impiegare un solo pallone;
- che i non giocatori sostino il più lontano possibile dall’area di
gioco;
- non colpire il pallone con i piedi quando il gioco non lo preveda
RUMORE
Nella ricreazione in corridoio e nelle mense
spesso il rumore ha un livello che disturba i
presenti
Al fine di ridurre il rumore:
1° limitare il numero di alunni che fanno la ricreazione in corridoio
in modo che vi siano almeno 1,4 mq per persona
2° se lo spazio in mensa è minore di 1,4 mq/persona o comunque
se l’ambiente risulta rumoroso:
- Ridurre la permanenza in mensa al tempo strettamente
necessario per consumare i pasti
- organizzare la sorveglianza in modo da diminuire il rumore, ad
esempio gli insegnanti si siedono nei tavoli degli alunni
USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE
I rischi connessi all’uso di dispositivi elettrici o di
altro tipo non sono numerosi, ma possono risultare
di elevata gravità
Nell’uso dispositivi elettrici o di altro genere bisogna:
1° leggere attentamente il libretto di istruzioni allegato al
dispositivo 2° attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative
all’installazione del dispositivo, al suo uso, all’impiego di eventuali
mezzi di protezione individuali e alla dismissione (smaltimento).
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
La movimentazione dei carichi può causare dei danni.
Riguarda soprattutto il personale ausiliario.
Alcune figure professionali presenti nella scuola, ad esempio il personale ATA delle scuole dell’infanzia, possono essere
soggette a rischi dovuti al sollevamento dei carichi, in questi casi
dovranno conseguire un’adeguata e specifica formazione
Comunque, nella movimentazione manuale dei carichi, vanno
rispettate le seguenti norme:
1. In caso di sollevamento del carico:
- flettere le ginocchia e non la schiena;
- mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo;
- evitare movimenti bruschi o strappi;
- nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di
vario genere, verificare la stabilità del carico all'interno,
per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o
innaturali;
- assicurarsi che la presa sia comoda e agevole;
- effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.
2. In caso di spostamento dei carichi:
- evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare Io spostamento di tutto il corpo;
- tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo.
3. In caso di spostamento di mobili o casse, evitare di curvare la schiena in avanti o indietro, è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.
4. In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte, evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena, qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.
USO DI SOSTANZE PERICOLOSE
Nelle scuole, le sostanze potenzialmente pericolose
riguardano essenzialmente i laboratori di chimica e
scienze, i prodotti per dipingere e i materiali per le
pulizie usati dal personale ausiliario.
Disposizioni
1. Ad esclusione delle attività di laboratorio o di pulizia, a scuola
non devono essere usati prodotti pericolosi, ossia non si devono
usare prodotti nella cui etichetta compaia uno dei simboli
riportati nella tabella della pagina seguente ad esclusione dei
prodotti facilmente infiammabili (lettera F) se usati in quantità
limitata.
2. Eliminare i contenitori senza etichetta che contengono sostanze non identificate. Nel caso si sospetti fondatamente che la sostanza
contenuta nel contenitore sia inquinante, soprattutto se presente in
grandi quantità, rivolgersi ad un laboratorio di analisi prima di effettuare
lo smaltimento
3. Nelle pulizie non impiegare acido muriatico o ammoniaca 4. Nell’uso di una sostanza per pulizia o in laboratorio:
- leggere attentamente l’etichetta che accompagna la sostanza;
- leggere attentamente le schede di sicurezza che accompagnano le
sostanze o che devono essere fornite a richiesta;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative allo stoccaggio, all’uso
e all’impiego dei mezzi di protezione individuali e al comportamento in
caso di incidente contenute nelle schede d’uso delle sostanze.
INCENDIO
Gli incendi rientrano tra gli eventi disastrosi e
vanno assolutamente evitati. L’eliminazione di
tale rischio richiede la collaborazione particolare
del personale ATA.
Un incendio si innesca da un punto caldo o anche sponta-
neamente e si sviluppa quando trova materiali combustibili.
Per evitare gli incendi osservare le seguenti indicazioni.
1. Uso di apparecchi elettrici:
- limitare le prese multiple;
- evitare i grovigli di cavi e le riparazioni volanti;
- prevedere la giusta aerazione dei dispositivi elettrici;
- impiegare fornelli elettrici in condizioni controllate;
- dopo l’uso, se possibile, togliere l’alimentazione generale dei dispositivi elettrici (computer o altro).
2. Uso di materiali che possono innescare incendi
- È vietato agli alunni la detenzione e l’uso di fiammiferi o accendini;
- È vietata la detenzione e l’uso di materiali pirotecnici;
3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili:
- non depositare carta o altri materiali infiammabili in
prossimità di dispositivi o cavi elettrici;
- non depositare carta o altri materiali infiammabili in
prossimità fonti di calore o scintille (stufe, scaldini,
fiamme libere ecc.) ;
- porre la carta e altri materiali infiammabili in modo
ordinato e in quantità limitata
- immagazzinare i materiali altamente infiammabili
come indicato nelle schede di sicurezza. (alcool < 10 l)
4. Rispetto del divieto di non fumare
VIDEOTERMINALI
Per lavoro ai video terminali si intende il superamento di 20 ore settimanali in tale attività. Il lavoratore ai
videoterminali è soggetto a controllo sanitario con
visita iniziale di idoneità e visite periodiche di
controllo ogni due/cinque anni.
Quando si impiegano i videoterminali bisogna interrompere l’attività per almeno 15 minuti ogni due ore di lavoro
Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-
scheletrici.
a) posizione con piedi ben poggiati al pavimento e schiena
poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare;
b) porre il video di fronte, lo spigolo superiore dello schermo sia
posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi
dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70
cm;
c) disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo
stesso piano;
d) usare la tastiera e il mouse evitando irrigidimenti delle dita e
del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul
piano di lavoro;
e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per
tempi prolungati.
Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.
a) illuminare con luce naturale regolata con veneziane, o con
illuminazione artificiale non eccessiva, con fonti luminose poste
al di fuori del campo visivo;
b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto
possibile, riflessi sulla sua superficie;
c) posizionarsi di fronte al video, distanza occhi-schermo circa
50-70 cm;
d) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per
guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;
e) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, non
dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo;
f) curarsi della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;
g) utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista se
prescritti.
Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.
a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei
programmi e delle procedure informatiche;
b) rispettare la corretta distribuzione delle pause;
c) utilizzare software facile o in cui si è ben informati sull’uso
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott.ssa Valentina D’Amico