CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI · 2019. 5. 19. · FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIUNTIVA PER PREPOSTI ai...

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CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI NELLE SCUOLE (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) Dott.ssa Valentina D’Amico Progetto Sicilia in…Sicurezza

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CORSO DI FORMAZIONE

PREPOSTI NELLE SCUOLE

(D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

Dott.ssa Valentina D’Amico

Progetto Sicilia in…Sicurezza

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FORMAZIONE OBBLIGATORIA

AGGIUNTIVA PER PREPOSTI

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e

disciplinato nei contenuti dall’Accordo

Stato Regioni in vigore dal 21.12.2011

CHE DETTA

I CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE

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1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,

obblighi e responsabilità

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di

prevenzione

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio

4. Incidenti e infortuni mancati

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in

particolare neoassunti, somministrati, stranieri

6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al

contesto in cui il preposto opera

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione

8.Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da

parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia

di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e individuali messi a loro disposizione

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D.Lgs. 81 del 30.04.2008

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009,

n. 106

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

13 TITOLI

306 articoli

51 allegati

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ORGANIZZAZIONE DEL D.Lgs. 81/08

Titolo I Principi comuni

Titolo II Luoghi di lavoro

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII Agenti fisici

Titolo IX Sostante pericolose

Titolo X Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII Norme transitorie e finali

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PRINCIPALI SOGGETTI

DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

AZIENALE

(COMPITI, OBBLIGHI E

RESPONSABILITA’)

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I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

(art. 2 d.lgs 81/08)

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE

PREPOSTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIONE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTO AL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

LAVORATORE

RAPPRESENTANTE DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ADDETTI ALL’EMERGENZA E LOTTA

ANTINCENDIO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

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Chi è il LAVORATORE?

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine

di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari. ………………. l’allievo degli istituti

di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro

in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in

cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai

laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°

agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il

lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

successive modificazioni

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EQUIPARATI…

Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di

fatto)

• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)

• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento

• Allievi che fanno uso di laboratori,

attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT

• Volontari (L.266/91, VVF,

Protezione Civile, per servizio civile)

• Lavoratori socialmente utili

(LSU)

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Chi è il DATORE DI LAVORO?

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,

il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i

poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165(N) , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i

poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica

dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio

avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle

singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa

individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra

indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

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Chi sono DIRIGENTE e PREPOSTO?

dirigente: persona che, in ragione delle competenze

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del

datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa;

preposto: persona che, in ragione delle competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa;

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Chi sono RSPP e ASPP? responsabile del servizio di prevenzione e

protezione: persona in possesso delle capacità e

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32

designata dal datore di lavoro, a cui risponde,

per coordinare il servizio di prevenzione e

protezione dai rischi;

addetto al servizio di prevenzione e protezione:

persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32,

facente parte del servizio di cui alla lettera l);

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Chi sono MC e RLS?

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

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CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)

SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E

PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

L’applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità

in cui operano:

• Forze Armate e di Polizia, VVF, addetti al Soccorso

Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie,

penitenziarie;

• Università, scuole;

• Organizzazioni di volontariato;

• Mezzi di trasporto aerei e marittimi;

• Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli

di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

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CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3) 4. La normativa si applica inoltre a tutti i lavoratori sia

subordinati che autonomi nonché ai soggetti ad essi

equiparati 5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (ex

interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione sono a

carico dell’utilizzatore

6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli

obblighi di formazione e informazione del distaccatario

7. Per i lavoratori a progetto, i Co.Co.Co., la normativa è

applicata nei luoghi di lavoro del committente 8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la

normativa si applica con l’esclusione di piccoli lavori

domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare.

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CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)

9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita una

adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei

necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III

10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e

telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo

VII.

11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08

12. Per le imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci

delle società semplici del settore agricolo si applicano le

norme specifiche riportate nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08

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Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da

cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati: (art.4)

• i collaboratori familiari

• i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai

corsi di formazione professionale

• i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri

lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto • i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo

accessorio

• i lavoratori a domicilio, se l’attività non è svolta in forma esclusiva

per il datore di lavoro committente

• i volontari

• i lavoratori autonomi, i co.co.co e i lavoratori a progetto, se

l’attività non è svolta in forma esclusiva per il committente

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DELEGA DI FUNZIONI (art. 16)

è ammessa nei seguenti casi:

Risulti da atto scritto recante data certa

Il delegato possieda tutti i requisiti di

professionalità ed esperienza richiesti

Si attribuiscano al delegato tutti i poteri di

organizzazione, gestione e controllo richiesti

Si attribuisca al delegato autonomia di spesa

Sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

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La delega di funzioni non esclude

l’obbligo di vigilanza in capo al datore

di lavoro in ordine al corretto

espletamento da parte del delegato

delle funzioni trasferite, anche attraverso i

sistemi di verifica e controllo

previsti dai modelli organizzativi (art. 30)

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OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (art. 17)

IL DATORE DI LAVORO NON PUO’

DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA’

La valutazione di tutti i rischi

con la conseguente elaborazione del documento

La designazione del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dai Rischi

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DIRIGENTE (art. 18) Nomina il medico competente

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme

Garantisce l’accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori

informati ed addestrati

Richiede al Medico Competente l’osservanza degli obblighi;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DIRIGENTE (art. 18) Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa

tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed

addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di

persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori attraverso l’RLS di verificare le misure

di salute adottate

Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione

Rischi

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DIRIGENTE (art. 18) Comunica all’INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Consulta l’RLS nei casi previsti

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Comunica all’INAIL il nominativo dell’RLS

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DIRIGENTE (art. 18)

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:

Descrizione degli impianti

Dati sugli infortuni e malattie professionali

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e l’attuazione delle misure

I provvedimenti dell’Organo di Vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico,

comprese le scuole, sono a carico dell’Amministrazione tenuta

alla loro fornitura e manutenzione.

Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico

dell’Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi

di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi

a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,

informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un

rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in

caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto

di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un

pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni

prese o da prendere in materia di protezione;

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui

persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le

deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base

della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto

dall’articolo 37.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e

di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni

o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai

mezzi forniti

Contribuire all’adempimento degli obblighi a tutela della salute e

sicurezza

Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione

collettiva e individuale

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di

trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art. 20)

Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi

direttamente in caso d’urgenza, nell’ambito delle proprie

competenze e possibilità, con l’obbligo di non rimuovere i dispositivi

di sicurezza

Non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro

competenza

Partecipare alla formazione e all’addestramento

Sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono

esporre la tessera di riconoscimento

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(art. 25) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla

predisposizione delle misure per la tutela della salute e della

integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione,

informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Consegna al DDL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione

sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all’ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(art. 25)

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a

richiesta dello stesso ne rilascia copia

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL

all’RSPP e all’RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria

Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei

lavoratori

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER

LA SICUREZZA(art.47)

E’ istituito l’RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)

L’RLS è eletto o designato in tutte le aziende

Designazione

° Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel

territorio o nel comparto

° > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in

assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno

-n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti…sono stabiliti dalla

contrattazione collettiva

-E’ previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali

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ATTRIBUZIONI DELL’RLS (art.50)

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO..

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive,

purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite

che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel

"rispetto delle esigenze produttive“.

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ATTRIBUZIONI DELL’RLS (art.50)

CONSULTAZIONE DELL’RLS…

E’ consultato preventivamente in ordine a:

-valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione

- designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di

prevenzione,

- designazione degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori

- nomina del Medico competente

- organizzazione della formazione dei lavoratori

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E ancora l’RLS…..

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

- riceve una formazione adeguata

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei

lavoratori

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

- partecipa alla riunione periodica

- fa proposte in merito all'attività di prevenzione

- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso

della sua attività

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ATTRIBUZIONI..

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga

che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate

dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

- il RLS deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari

per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione

nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà

riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici

che saranno comunicati all’INAIL per via informatica

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ATTRIBUZIONI.. Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della funzione,

riceve copia del documento di valutazione dei rischi

Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte

appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento delle funzioni, ricevono copia del documento di valutazione dei

rischi da “interferenza”

Il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente

alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei

rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui

vengono a conoscenza.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP.

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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti

(ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

- individuare e valutare i fattori di rischio;

- definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai

rischi rilevati;

- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni

operative per le diverse lavorazioni;

- proporre sia programmi di informazione e formazione che

addestramento dei lavoratori.

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IL RAPPRESENTANTE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE (responsabilità)

Il RSPP….

non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08

non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al

dirigente o al preposto

può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso,

anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in

esame sia scaturito da una omissione o valutazione

colposamente errata.

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L’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

L’ Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali, facente parte del servizio di prevenzione e

protezione;

L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti del SPP.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 28 ORE OGNI 5 ANNI

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I LAVORATORI

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

rispettare le norme e le prescrizioni;

utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;

segnalare le anomalie;

collaborare all’attuazione delle misure preventive e protettive

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;

ha l’obbligo di utilizzo dei DPI.

se si rifiuta di utilizzarli può essere legittimamente licenziato

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ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO Addetti alle emergenze e alla lotta antincendio

lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) [8 ore di formazione] con lettera circolare n. 0012653 del 23.02.2011 il Dipartimento VV.FF. del soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi provinciali dei Vigili de Fuoco indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento. Si ritiene necessario un aggiornamento di 5 ore ogni tre anni.

Addetti al primo soccorso

lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso [12 ore di formazione con aggiornamento di 4 ore ogni tre anni]

Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi.

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A grandi linee le Responsabilità

possono essere così suddivise

Datore di Lavoro

• Gestione

• Organizzazione

• Controllo

• Vigilanza

• Attuazione

Dirigente

• Organizzazione

• Controllo

• Vigilanza

• Attuazione

Preposto

• Controllo

• Vigilanza

• Attuazione

Lavoratore

• Attuazione

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RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI

INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

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DL

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

ADDETTI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

MEDICO

COMPETENTE RSPP

RLS ASPP

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CHI COSA DESTINATARIO

DL

Individua – forma -

sorveglia

PREPOSTO

Sorveglia, forma LAVORATORE

Nomina RSPP

Forma – consulta RLS

Nomina MC

Nomina – forma ADDETTI EMERGENZE E

PRIMO SOCCORSO

Informa ASL e (Odc)

Relazioni….. Il DL

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CHI COSA DESTINATARIO

PREPOSTO segnala

DL

LAVORATORE segnala

RSPP assiste

RLS Segnala-assiste

MC assiste

ASL e (Odc) controlla (sanziona)

Relazioni….. Il DL

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CHI COSA DESTINATARIO

DL Individua-sorveglia-

forma

PREPOSTO

LAVORATORE segnala

ASL sanziona

Relazioni….. Il PREPOSTO

CHI COSA DESTINATARIO

PREPOSTO

segnala DL

Controlla/richiama LAVORATORE

segnala RSPP

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CHI COSA DESTINATARIO

DL sorveglia-forma-richiama

LAVORATORE

DIRIGENTE Sorveglia-richiama

PREPOSTO Controlla-richiama

ASL Controlla-sanziona

RLS rappresenta

Relazioni….. Il LAVORATORE

CHI COSA DESTINATARIO

LAVORATORE

segnala DL

segnala DIRIGENTE

segnala PREPOSTO

segnala RSPP/MC

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CHI COSA DESTINATARIO

DL nomina

RSPP

DIRIGENTE segnala

PREPOSTO segnala

RLS segnala

Relazioni….. Il RSPP

CHI COSA DESTINATARIO

RSPP

Assiste DL

Si interfaccia DIRIGENTE

Si interfaccia PREPOSTO

Si interfaccia LAVORATORI

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CHI COSA DESTINATARIO

DL nomina

MC

DIRIGENTE segnala

PREPOSTO segnala

RLS segnala

ASL Controlla(sanziona)

Relazioni….. Il MC

CHI COSA DESTINATARIO

MC

Assiste DL

Si interfaccia DIRIGENTE

Si interfaccia PREPOSTO

Si interfaccia LAVORATORI

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CHI COSA DESTINATARIO

DL Forma-consulta-informa

RLS LAVORATORE elegge-designa-segnala

Relazioni….. Il RLS

CHI COSA DESTINATARIO

RLS

segnala DL

segnala PREPOSTO

segnala RSPP/MC

segnala ASL

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LA RIUNIONE PERIODICA…

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano

periodicamente in una riunione nella quale sono

esaminate vari aspetti della gestione di igiene e

sicurezza dell’azienda.

La riunione è obbligatoria nelle aziende che

coinvolgono oltre 15 lavoratori ed è una

fondamentale occasione di confronto i cui

argomenti sono dettati dal D.Lgs. 81/08.

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LA RIUNIONE PERIODICA…

Ordine del giorno della riunione periodica:

Esame del documento di valutazione dei rischi;

andamento degli infortuni e delle malattie

professionali e della sorveglianza sanitaria;

criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e

l’efficacia dei DPI;

programmi di informazione e formazione dei

dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della

sicurezza e della protezione della loro salute

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A SCUOLA DI SICUREZZA…

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UNO SGUARDO AL PREPOSTO…

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Il PREPOSTO nella

SCUOLA…

SOVRINTENDE ALLA

ATTIVITÀ…

GARANTISCE

L’ATTUAZIONE DI

DIRETTIVE..

..e ne CONTROLLA

L’ESECUZIONE

RESPONSABILE DI

LABORATORIO

-INSEGNANTE DI

LABORATORIO

-INSEGNANTE TECNICO

PRATICO

-ASSISTENTE TECNICO

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L'obbligo di vigilanza sui minori, sia

quando accedono ai laboratori, sia

quando utilizzano semplicemente le

strutture e gli arredi dell'edificio

scolastico è da sempre compito delle

figure professionali ausiliarie,

dell'insegnante, ed in primis, del

Dirigente Scolastico chiamato ad

organizzare il "Sistema di Prevenzione"

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in altri termini:

• I preposti sono le interfacce tra DL e i

lavoratori

• I preposti hanno obblighi di vigilanza

e controllo

• Se il preposto viene a conoscenza di

situazioni che possono mettere a

rischio i lavoratori ha l’obbligo di

intervenire, segnalare o interrompere

le lavorazioni a seconda dei casi

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Pertanto, ancora, gli obblighi del preposto sono:

- verificare che i lavoratori adottino

adeguatamente le misure di sicurezza;

- verificare la conformità di macchinari e

attrezzature e impedirne gli usi pericolosi;

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- istruire adeguatamente i lavoratori per lo

svolgimento in sicurezza dei loro compiti;

- sorvegliare i lavoratori affinché non

adottino comportamenti a rischio;

- segnalare ai superiori (DL) le anomalie,

arrivando a impedire le lavorazioni nei casi

più gravi.

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Per Approfondire…

Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n.

22118 del 3 giugno 2008 - Pres. De Maio –

Est. Lombardi – P. M. Izzo – Ric. D. L. C.

sulla figura del PREPOSTO

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IL PREPOSTO È COLUI CHE:

- Sovrintende al lavoro altrui, con potere di

impartire ordini ed istruzioni operative;

- È subordinato al datore di lavoro;

- Non ha una specifica qualifica e può coprire

tutte le posizioni comprese tra il DL ed i

lavoratori;

- Si identifica con chi è in posizione tale da

coordinare e sorvegliare l’attività di altri

lavoratori ai suoi ordini

- Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno

capo al suo settore

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PREPOSTO «EFFETTIVO»

- Elemento qualificante: “le assunzioni di

fatto delle responsabilità”

- La prima dimostrazione del ruolo di

preposto sta nel fatto che qualcuno è

subordinato

pertanto DEVE esistere una SUPREMAZIA

(formale o di fatto)

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Una delega da preposto?

Il ruolo di preposto è assegnato “in

automatico” ma:

- Una formalizzazione del ruolo

concorre a una corretta gestione

- La formalizzazione aiuta a definire

ruoli e responsabilità

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Il Preposto, pur avendo ridotte autonomie

decisionali, coopera alla attivazione delle

misure di prevenzione e protezione necessarie

per la sicurezza dei lavoratori.

I preposti possono essere individuati a seconda

dei loro incarichi (come da elenco seguente) o

possono essere nominati dal dirigente a cui

rispondono del loro operato.

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Preposto nella scuola Figura scolastica - Preposto Soggetti nei confronti dei quali viene

esercitato il ruolo di Preposto

Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici

che insegnano discipline tecniche o

tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei

laboratori

Allievi della propria classe, limitatamente

alle condizioni nelle quali questi sono

equiparati a lavoratori

Insegnanti di area scientifica, durante

l’utilizzo di laboratori o di aule attrezzate

Allievi della propria classe, limitatamente

alle condizioni nelle quali questi sono

equiparati a lavoratori

Coordinatore o caposquadra del personale

ausiliario (se presente nell’organizzazione

della scuola)

Personale ausiliario

Capo Ufficio Tecnico Personale assegnato al proprio ufficio

Responsabile del magazzino Personale addetto al magazzino

Coordinatore della biblioteca Personale addetto alla biblioteca

Responsabile di ufficio,

capoufficio

Personale del proprio ufficio

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IL PREPOSTO

DEVE SEGNALARE LA MANCATA OSSERVANZA DI

OBBLIGHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

AL PROPRIO DIRIGENTE…

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..ed il DIRIGENTE che intende nominare

i preposti…...

DEVE COMUNICARE AL SPP I NOMINATIVI CON LETTERA CHE INCLUDE

L’ACCETTAZIONE DEGLI STESSI

ED INDICARE CON PRECISIONE LA

FUNZIONE O GLI SPAZI NEI QUALI IL PREPOSTO

È CHIAMATO A

SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI

SORVEGLIANZA E CONTROLLO.

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Un lavoratore cade dalle scale

e si infortuna.

Cosa occorre verificare per

individuare le eventuali colpe?

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1.Funzione del potere di spesa

2.Delega delle funzioni di controllo

3.Ruolo delle diverse figure

Cioè si deve porre attenzione sulla ricostruzione

dell’organigramma per l’individuazione delle figure che

hanno competenza nell’evento adottato come esempio.

Si devono individuare le possibili anomalie che possono aver

portato all’infortunio:

-Difetti strutturali della scala

-Errata disposizione del superiore

-Mancata segnalazione di anomalia

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Sanzioni per il preposto

Art. 56

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

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DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE

DEI FATTORI DI RISCHIO

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Pericolo e rischio

Pericolo:

rappresenta il modo in cui un oggetto o una situazione può essere nociva (dannosa)

Concetto generale: molte cose (marciapiedi sconnessi, macchinari non sorvegliati, strade ghiacciate, fughe improvvise di gas tossici, etc ..) rappresentano un pericolo.

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Pericolo e Esposizione

Esposizione:

Rappresenta il grado di pericolo al quale è esposta la potenziale vittima o del quale può subire gli effetti

La presenza di un potenziale pericolo in una determinata area e la relativa distanza da esso determinerà il livello di rischio.

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Pericolo e rischio

Rischio:

Probabilità che un danno si verifichi

effettivamente.

Il rischio può essere elevato o

irrilevante.

I rischi sono quotidianamente attorno a

noi.

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Pericolo e rischio

Rischio:

Ma, affinché il rischio sia reale, ovvero

possa verificarsi, concretamente un

danno, devono essere presenti SIA il

pericolo SIA l’esposizione a tale

pericolo; in assenza di

contemporaneità, il rischio non sussiste.

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Definizione del rischio

Il rischio è la combinazione tra la

probabilità (P) che si manifesti un certo

evento dannoso e la gravità (Magnitudo,

M) associata all’evento stesso.

R = P x M

Si tratta di una indicazione generica che

va associata al numero dei lavoratori

esposti.

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Prevenzione

La prevenzione consiste nelle

operazioni messe in atto per ridurre la

probabilità che si verifichi un

determinato evento dannoso

R = (P x M)

Ad es. il divieto di fumare è un intervento di

prevenzione contro il rischio incendi.

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Protezione

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

R = (P x M) • Una maschera è un intervento di protezione per il

rischio chimico.

• Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore.

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.

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Valutazione dei rischi

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

individuare i pericoli (fattori di rischio);

individuare le persone potenzialmente esposte;

valutare (stimare) i rischi;

individuare i possibili effetti sulle persone;

individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

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Priorità degli interventi

A seguito della valutazione (VDR),

sono individuate le misure di

prevenzione e protezione

A questo sono associate delle

priorità di intervento

Le misure sono verificate con gli

aggiornamenti della VDR

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Documento di Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi e le relative misure di

miglioramento sono indicate nel DVR, il

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 co. 1

del D.Lgs. 81/2008).

Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al

RLS.

Il DVR è il documento fondamentale per la

gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda

(deve essere custodito presso l’unità produttiva).

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Contenuti essenziali del DVR

Il DVR deve contenere:

una relazione sulla VDR, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure;

individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

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Misure di tutela e attuazione

Secondo il D.Lgs. 81/08 per ogni misura di

prevenzione/protezione conseguente alla VDR

devono essere individuate le risorse per

l’attuazione.

La sede per la discussione e pianificazione delle

misure conseguenti alla valutazione è la riunione

periodica DL, RSPP, RLS, MC da effettuare almeno

una volta l’anno (art. 35 ).

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Esempio di metodologia per la VDR

Il rischio risulta calcolato come prodotto P x M = R

con una rappresentazione a matrice.

Elevato = 12-16

Notevole = 8-9

Accettabile = 3-6

Basso 1-2

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INDICE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI

4 ALTAMENTE PROBABILE L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi

di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi.

3 PROBABILE L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di

eventi sfavorevoli che si sono già verificati.

2 POCO PROBABILE L'evento dannoso è poco probabile ma

possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.

1 IMPROBABILE L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili.

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INDICE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI

4 GRAVISSIMO Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della

capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte.

3 GRAVE Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile

solo dopo un certo periodo di prognosi.

2 MEDIO Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa.

1 LIEVE Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro.

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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

Rischi da interferenza:

Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno

dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

La titolarità di stesura del DUVRI è del DL Committente che nella scuola può

essere individuato, a seconda della tipologia di intervento, nell’Ente

proprietario dell’edificio oppure nel DS.

Si precisa che se la durata dei lavori è complessivamente inferiore ai due

giorni, non è necessario elaborare il DUVRI.

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PREVENZIONE e FORMAZIONE

L’incendio è un tipico esempio

di rischio trasversale: in

qualunque ambiente di lavoro

esiste la probabilità che si

creino le condizioni favorevoli

all’innesco di una fiamma

L’incendio è caratterizzato da

tempi di sviluppo rapidi, che

richiedono interventi e azioni

veloci: bisogna essere preparati

ad affrontare l’emergenza per

non mettere a repentaglio la

propria e l’altrui incolumità

Importanza della

PREVENZIONE Importanza della FORMAZIONE

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INCIDENTI E

INFORTUNI MANCATI

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Due infortuni diversi

Un collaboratore scolastico sta usando la macchina idropulitrice, in condizione di scarsa visuale, e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea.

Un altro addetto dello stesso reparto inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea.

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INFORTUNIO

E’ l’evento lesivo che avviene per causa violenta -

rapida, concentrata nel tempo - in occasione di

lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità

permanente al lavoro o una inabilità temporanea

assoluta.

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INFORTUNIO Causa violenta: si intende l’azione che produce il danno in modo

rapido e concentrato nel tempo, cioè che non supera il turno giornaliero di lavoro. Può essere di natura traumatica, termica, elettrica, etc.

Occasione di lavoro: l’infortunio deve avere un nesso eziologico con il lavoro. Non deve solamente essere accaduto nell’ambiente di lavoro, ma per il lavoro (finalità lavorativa). L’occasione di lavoro si estende, oltre le connotazioni topografiche (il luogo di lavoro) e cronologiche (orario e lavoro), a qualunque altra circostanza di esposizione al rischio comunque dipendente dal lavoro (ad es. l’infortunio in itinere).

Inabilità: si intende la menomazione della capacità lavorativa del soggetto assicurato, strettamente legata alla persona fisica del lavoratore e non ad altri fattori economici o sociali. Si classifica in temporanea o permanete e assoluta o parziale.

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Perché accadono gli infortuni?

• Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura

• Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)

• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo

• Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)

• Diminuzione della attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza)

• Mancato rispetto delle procedure

• Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)

• Rischio proprio della macchina (movimenti alternativi, avviamento imprevisto, arresto precario)

• Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)

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Cause infortuni sul lavoro

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Cause degli infortuni in ambito lavorativo

Fattore umano

Organizzazione sistema sicurezza non presente

Mancanza o non rispetto delle procedure

Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura

Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)

Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)

Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo

Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)

Diminuzione della attenzione nel lavoro (stanchezza - distrazione)

Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)

Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente

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Cause degli infortuni in ambito lavorativo

Fattore

accidentale

Rischio proprio della macchina (movimenti

alternativi, avviamento imprevisto, arresto

precario)

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Cause degli infortuni in ambito lavorativo

Fattore

tecnico

Macchinari, impianti, attrezzature, strutture,

ambienti di lavoro, etc..

«non idonei e/o non a norma»

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Quanti sono gli infortuni?

Nel 2013 in Italia si sono verificati 660 infortuni

mortali sul lavoro;

Complessivamente nello stesso anno sono stati

denunciati circa 695.000 infortuni sul lavoro;

A questi si aggiungono circa 51.900 malattie

professionali denunciate

Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia

circa 1.000 persone ogni anno

Dati 2013 rapporto annuale INAIL 2013

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Quali sono i loro effetti?

Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme;

E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti;

E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno;

Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno;

Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo.

Si stima che almeno il 60% dei costi ricada sulla collettività.

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Il collaboratore scolastico, mentre lava le finestre,

cade dalla scala a pioli e si sloga una caviglia.

Slogatura caviglia

Operazione

autorizzata

NO SI

Mancata

comunicazi

one delle

operazioni

interdette

Mancata verifica

dell’ottemperanza

delle indicazioni

impartite

Mancata

formazione

sulle procedure

di lavoro

Scala non

a norma

Scarpe

non

adeguate

Stato

psicofisico

non idoneo

Mancata

informazione

sui rischi

Mancata fornitura

di scarpe

antinfortunistiche

Mancata

definizione

delle

procedure di

lavoro

Mancata

valutazione

del rischio

Mancata verifica

dell’adeguatezza

delle calzature

indossate

Mancata

manutenzione

Mancata

valutazione

del rischio

Mancata

formazione

dei preposti

Il collaboratore scolastico, mentre lava le finestre,

cade dalla scala a pioli e si sloga una caviglia.

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Nel cortile della scuola media, uno studente riporta trauma cranico venendo

investito, mentre circolava in motorino, da un’auto guidata da un applicato di

segreteria che si stava recando in Municipio.

Trauma cranico

Condizioni

atmosferiche

avverse Motorino non sicuro

Non uso/non

uso corretto

casco

Mancata

formazione sui

rischi

Stato

psicofisico

conducenti

Auto non

sicuraFondo

stradale

sconnesso

Mancata

manutenzione

programmata

Assenza di

segnaletica

orizzontale/verticale

Mancata

manutenzione

Mancata

valutazione

del rischio

Mancata

comunicazione circa

le regole di

circolazione interna

Mancata definizione

delle disposizioni

circa la circolazione

interna

Non rispetto delle

regole di circolazione

interna

Nel cortile della scuola media, uno studente riporta trauma cranico venendo

investito, mentre circolava in motorino, da un’auto guidata da un applicato di

segreteria che si stava recando in Municipio.

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Sul sito web www.inail.it è possibile consultare una

banca dati con varie possibilità di interrogazione e

accesso dati

BANCA DATI INFORTUNI

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Il DL deve investire sulla sicurezza dei

lavoratori tramite la

FORMAZIONE e la PREVENZIONE

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RISCHIO INFORTUNISTICO NELLA SCUOLA

Analisi e Gestione infortuni

L’analisi e la gestione degli infortuni rappresenta un

processo con forte significato preventivo

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Rischio infortunistico nella scuola

Analisi e Gestione infortuni

Analizzare gli infortuni studiandone:

• modalità di accadimento

• agente(“cosa” e/o persona) che ha causato l’infortunio

• tipo di conseguenza e gravità

• sede della lesione

• tipo della lesione

• distribuzione oraria/settimanale….

consente di comprendere ciò che non va nel “sistema sicurezza”

dell’Organizzazione, nel nostro caso la scuola, all’interno della quale

l’evento si è verificato

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Rischio infortunistico nella scuola

Analisi e Gestione infortuni

Una volta analizzati, e comprese le cause, è possibile discriminare gli

infortuni che derivano da carenze strutturali o insite

nell’organizzazione

•stato di conservazione dei locali (pavimenti, scale, corridoi …)

•utilizzo di attrezzature/strumentazione

•utilizzo di prodotti chimici (detergenti, disinfettanti …)

da quelli che derivano dai comportamenti

• spostarsi scompostamente nelle aree di transito >> studenti

• non attenersi alle regole durante le attività fisiche >> palestra

• disattenzione/superficialità nell’uso dei laboratori

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Rischio infortunistico nella scuola

Analisi e Gestione infortuni

La conoscenza dei predetti parametri consente la scelta delle

misure correttive, secondo la scala di priorità che deriva dall’analisi

stessa e, quindi, la corretta gestione del fenomeno infortunistico

È un processo di natura prevenzionale perché fornisce gli elementi

di conoscenza utili ad approntare gli interventi strutturali e/o

educativi finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico

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Rischio infortunistico nella scuola

Gestione infortuni

La valenza prevenzionale dell’analisi degli infortuni e della loro

gestione è un concetto recepito dal Dlgs 81/08 e smi che ha

inserito, fra gli argomenti che vanno esaminati durante la riunione

periodica, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali

(art. 35 comma 2b).

Inoltre, sempre il Dlgs 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi

deve essere immediatamente rielaborata, fra l’altro, a seguito di

infortuni significativi (art. 29 comma 3).

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Rischio infortunistico nella scuola

Esempi di infortuni connessi all’occasione di lavoro e causati da:

elementi dell’apparato produttivo >> istruttore tecnico pratico che

si ferisce con schegge di vetreria in laboratorio trovandosi lì perché

deve avvisare il docente di Scienze che è atteso urgentemente in

direzione.

situazioni e fattori propri del lavoratore >> docente di scienze che

percorre distrattamente le scale inciampandovi.

situazioni ricollegabili all’attività lavorativa >> docente che si fa

male nel tragitto casa-scuola-casa.

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Rischio infortunistico nella scuola COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO

Ipotesi di procedura da adottare a scuola:

1. il preposto, il collega di lavoro, l’insegnante che abbia assistito ad un

infortunio a carico di un lavoratore o di un allievo o lo stesso lavoratore

infortunato, si reca in segreteria dove compila la scheda di segnalazione

di infortunio nella stessa giornata di accadimento

2. la segreteria compila il registro infortuni, utilizzando i dati riportati sulla

scheda, limitatamente ai casi che hanno i requisiti per essere riportati sul

registro, invia la comunicazione o la denuncia all’INAIL

3. la segreteria segnala tempestivamente al SPP i casi d’infortunio ritenuti

significativi secondo criteri precedentemente condivisi

4. il SPP procede all’analisi immediata dei casi d’infortunio segnalati dalla

segreteria

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Rischio infortunistico nella scuola

COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO

Ipotesi di procedura da adottare a scuola:

5. il SPP, a seguito della segnalazione degli incidenti, effettua l’istruttoria e

compila la parte riservata della scheda di segnalazione

6. il SPP prende visione periodicamente delle schede di segnalazione degli

infortuni, effettua l’istruttoria sui casi che ritiene utile approfondire e per

questi compila la parte riservata della scheda

7. il SPP, nel caso di infortuni o incidenti che hanno evidenziato pericoli o

situazioni di rischio, segnala immediatamente al dirigente scolastico il

pericolo e indica le misure da adottare con urgenza e, se del caso,

apporta le corrispondenti modifiche al DVR

8. il SPP periodicamente discute i casi di infortuni e incidenti occorsi e

definisce i provvedimenti di prevenzione da adottare

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Rischio infortunistico nella scuola COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO

Ipotesi di procedura da adottare a scuola:

9. il SPP annualmente elabora i dati riferiti a infortuni occorsi e li presenta in occasione della riunione periodica della sicurezza e agli addetti PS ovvero al loro coordinatore

10. il SPP assicura la massima diffusione circa gli eventi e le misure adottate, prioritariamente a chi li ha segnalati e all’eventuale infortunato

11. il SPP verifica periodicamente il rispetto e l’adesione alle procedure, da parte della segreteria, degli insegnanti, dei preposti, dei referenti di plesso e degli allievi, e inserisce, nell’ambito dei momenti formativi rivolti a tutto il personale all’inizio di ogni anno scolastico e agli allievi in fase di accoglienza, l’informazione e l’addestramento circa le procedure di segnalazione di infortuni e incidenti.

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E le malattie professionali?

• Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.);

• Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione;

• Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto);

• Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.

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MALATTIE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA.. Nella scuola l’esposizione limitata, in termini di entità e di durata, rende poco

probabile l’insorgenza di malattie professionali. Si possono riscontrare casi di

dermatiti da sensibilizzazione a prodotti di pulizia, trattandosi di patologie che

possono insorgere in tempi relativamente brevi, la cui origine professionale però

non è facilmente dimostrabile essendo in causa sostanze di uso diffuso. Non

sono infrequenti patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico tra i

collaboratori scolastici, ma, anche in questo caso, giocano un ruolo rilevante

fattori extra-lavorativi tra cui quelli costituzionali/parafisiologici.

Da sottolineare che eventi acuti (es. strappo muscolare) occorsi a seguito di

movimentazione di carichi si configurano come infortuni e non malattie

professionali.

Una patologia in cui si dimostra una maggiore correlazione con l’attività

lavorativa è la disfonia, che colpisce gli insegnanti.

Un problema emergente è rappresentato dalle sindromi da stress, correlate

all’attività di insegnamento.

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MALATTIE PROFESSIONALI

DISFONIE

Le fonopatie colpiscono dal 30 al 70%, a seconda degli studi, degli

insegnanti. Tale incidenza, in ogni caso significativa, è da correlare alla

necessità di mantenere l’intensità della voce di almeno 15 dB superiore

al rumore ambientale, che, a causa della qualità acustica delle aule e

del rumore di fondo prodotto all’esterno e/o all’interno dell’edificio

scolastico, può superare i 65 dB.

Se l’uso eccessivo della voce rappresenta la causa determinante, vanno

comunque considerati fattori predisponenti di natura costituzionale quali

facile stancabilità vocale, deficit uditivo anche modesto, errata

coordinazione pneumo-fonatoria, abitudini voluttuarie (alcol, caffè,

fumo), nonché la coesistenza di disfunzioni organiche quali il reflusso

gastroesofageo o squilibri ormonali e situazioni di stress.

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MALATTIE PROFESSIONALI

DISFONIE

Le misure di prevenzione che la scuola può assicurare sono innanzitutto

collegate alla bonifica acustica delle aule e palestre per aumentare

l’isolamento da rumori esterni e per ridurre il riverbero, ma devono riguardare

anche l’informazione dei docenti circa le norme di igiene vocale, dal controllo

fonatorio alla correzione di fattori favorenti. Nei casi conclamati, è opportuno,

infine, intervenire sull’orario dei docenti, in modo da garantire intervalli tra una

lezione e l’altra, e introdurre strumenti di amplificazione vocale.

La realizzazione di tali iniziative, la cui regia spetta al SPP, deve

necessariamente coinvolgere l’Ente locale per gli aspetti strutturali, e il medico

competente, o comunque figure esperte, per la formazione.

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MALATTIE PROFESSIONALI

Fermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di

provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria, e che il Documento di

valutazione deve descrivere per quali rischi e per quali mansioni è

prevista, vengono di seguito riportati i fattori e le situazioni di rischio

presenti frequentemente nella scuola e le relative condizioni che ne

determinano l’OBBLIGO:

utilizzo di videoterminale (VDT)

movimentazione manuale di carichi

prodotti chimici

rumore

rischio infettivo

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Near miss – Quasi incidenti

Il near miss o quasi incidente è un qualsiasi evento,

correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare

un danno alla salute e, per qualche motivo da

indagare, non lo ha fatto.

I near misses sono

i «campanelli d’allarme»

della prevenzione.

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Near miss – Quasi incidenti

Quasi Infortuni

• si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie;

Quasi Incidenti

• si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto.

“E’ inciampato ma è riuscito a non cadere” è un quasi infortunio.

“Ha sbandato con l’automobile, ma è riuscito a riprenderla” è un quasi incidente.

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Near miss – Quasi incidenti

Devono essere analizzati non soltanto gli

"incidenti", intesi come eventi che producono

danni a cose, ma anche:

la messa in atto di comportamenti pericolosi,

il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure

di lavoro,

carenze strutturali, organizzative e tecniche.

La definizione di near miss è molto ampia e

comprende i comportamenti umani.

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Near miss – Comunicazione

Il soggetto che più frequentemente può rilevare i

near miss è il preposto perché supervisiona (e analizza) il lavoro in prossimità della produzione.

Le segnalazioni di near miss vanno inoltrate, per il

tramite del superiore, al RSPP e al MC affinché le

esaminino per adottare le opportune azioni.

I near miss vanno rilevati, raccolti ed esaminati a

fini prevenzionali.

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Near miss – AC e AP

Il modo ottimale di gestire un near

miss prevede, da parte dei soggetti

titolati a farlo, l’adozione di:

-AC - Azioni correttive: azioni messe

in atto per gestire nell’immediato

l’evento in esame;

-AP - Azioni preventive: azioni

messe in atto per evitare che

l’evento in esame si ripeta nel

futuro.

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PERCEZIONE DEL RISCHIO TRA I

GIOVANI E NORME COMPORTAMENTALI

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CADUTE E URTI

I rischi maggiori nelle scuole derivano dalle cadute e

dagli urti.

Ciò risulta dalle statistiche degli infortuni.

Durante gli spostamenti sono vietati:

1° le spinte e gli sgambetti;

2° l’andatura di corsa

Durante la ricreazione sono vietati:

1° i giochi violenti: lotta, spinte

2° l’andatura di corsa su terreno accidentato o pavimentato

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IMPATTO CON OGGETTI

La seconda causa di rischio a scuola è dovuta

ad impatto con oggetti lanciati o con palla.

E’ sempre vietato il lancio di oggetti.

I giochi con palla (calcio, pallavolo, pallacanestro ecc.) vanno

regolamentati:

1° se non è permesso il gioco, i palloni non devono essere disponibili o

accessibili;

2° se è permesso il gioco bisogna:

- delimitare un’area del cortile riservata al gioco;

- permettere l’accesso all’area di gioco solo ai giocatori;

- impedire che vengano impiegati più palloni.

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INCIDENTI IN PALESTRA

Molti incidenti accadono durante le lezioni in

palestra (in genere cadute e impatti)

Il regolamento

Gli insegnanti esporranno in palestra un regolamento contenente le

disposizioni e le procedure riguardanti la sicurezza al quale tutti

dovranno attenersi. Gli insegnanti dovranno altresì informare gli alunni su

tali disposizioni e procedure accertandosi che siano comprese da tutti.

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ED IN PARTICOLARE…

1° Indossare calzature adatte alle attività svolte

2° E’ vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta

ed in presenza dell’insegnante o dell’istruttore. Al termine delle

attività, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 3° Usare mezzi di protezione individuale quando il tipo di sport o il

ruolo lo richieda, in particolare impiegare:

- ginocchiere nella pallavolo;

- ginocchiere e guanti e per il portiere nel calcetto

4° Durante le attività di gioco con palla bisogna: - impiegare un solo pallone;

- che i non giocatori sostino il più lontano possibile dall’area di

gioco;

- non colpire il pallone con i piedi quando il gioco non lo preveda

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RUMORE

Nella ricreazione in corridoio e nelle mense

spesso il rumore ha un livello che disturba i

presenti

Al fine di ridurre il rumore:

1° limitare il numero di alunni che fanno la ricreazione in corridoio

in modo che vi siano almeno 1,4 mq per persona

2° se lo spazio in mensa è minore di 1,4 mq/persona o comunque

se l’ambiente risulta rumoroso:

- Ridurre la permanenza in mensa al tempo strettamente

necessario per consumare i pasti

- organizzare la sorveglianza in modo da diminuire il rumore, ad

esempio gli insegnanti si siedono nei tavoli degli alunni

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USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

I rischi connessi all’uso di dispositivi elettrici o di

altro tipo non sono numerosi, ma possono risultare

di elevata gravità

Nell’uso dispositivi elettrici o di altro genere bisogna:

1° leggere attentamente il libretto di istruzioni allegato al

dispositivo 2° attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative

all’installazione del dispositivo, al suo uso, all’impiego di eventuali

mezzi di protezione individuali e alla dismissione (smaltimento).

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI

CARICHI

La movimentazione dei carichi può causare dei danni.

Riguarda soprattutto il personale ausiliario.

Alcune figure professionali presenti nella scuola, ad esempio il personale ATA delle scuole dell’infanzia, possono essere

soggette a rischi dovuti al sollevamento dei carichi, in questi casi

dovranno conseguire un’adeguata e specifica formazione

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Comunque, nella movimentazione manuale dei carichi, vanno

rispettate le seguenti norme:

1. In caso di sollevamento del carico:

- flettere le ginocchia e non la schiena;

- mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo;

- evitare movimenti bruschi o strappi;

- nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di

vario genere, verificare la stabilità del carico all'interno,

per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o

innaturali;

- assicurarsi che la presa sia comoda e agevole;

- effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.

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2. In caso di spostamento dei carichi:

- evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare Io spostamento di tutto il corpo;

- tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo.

3. In caso di spostamento di mobili o casse, evitare di curvare la schiena in avanti o indietro, è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.

4. In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte, evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena, qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.

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USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nelle scuole, le sostanze potenzialmente pericolose

riguardano essenzialmente i laboratori di chimica e

scienze, i prodotti per dipingere e i materiali per le

pulizie usati dal personale ausiliario.

Disposizioni

1. Ad esclusione delle attività di laboratorio o di pulizia, a scuola

non devono essere usati prodotti pericolosi, ossia non si devono

usare prodotti nella cui etichetta compaia uno dei simboli

riportati nella tabella della pagina seguente ad esclusione dei

prodotti facilmente infiammabili (lettera F) se usati in quantità

limitata.

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2. Eliminare i contenitori senza etichetta che contengono sostanze non identificate. Nel caso si sospetti fondatamente che la sostanza

contenuta nel contenitore sia inquinante, soprattutto se presente in

grandi quantità, rivolgersi ad un laboratorio di analisi prima di effettuare

lo smaltimento

3. Nelle pulizie non impiegare acido muriatico o ammoniaca 4. Nell’uso di una sostanza per pulizia o in laboratorio:

- leggere attentamente l’etichetta che accompagna la sostanza;

- leggere attentamente le schede di sicurezza che accompagnano le

sostanze o che devono essere fornite a richiesta;

- attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative allo stoccaggio, all’uso

e all’impiego dei mezzi di protezione individuali e al comportamento in

caso di incidente contenute nelle schede d’uso delle sostanze.

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INCENDIO

Gli incendi rientrano tra gli eventi disastrosi e

vanno assolutamente evitati. L’eliminazione di

tale rischio richiede la collaborazione particolare

del personale ATA.

Un incendio si innesca da un punto caldo o anche sponta-

neamente e si sviluppa quando trova materiali combustibili.

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Per evitare gli incendi osservare le seguenti indicazioni.

1. Uso di apparecchi elettrici:

- limitare le prese multiple;

- evitare i grovigli di cavi e le riparazioni volanti;

- prevedere la giusta aerazione dei dispositivi elettrici;

- impiegare fornelli elettrici in condizioni controllate;

- dopo l’uso, se possibile, togliere l’alimentazione generale dei dispositivi elettrici (computer o altro).

2. Uso di materiali che possono innescare incendi

- È vietato agli alunni la detenzione e l’uso di fiammiferi o accendini;

- È vietata la detenzione e l’uso di materiali pirotecnici;

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3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili:

- non depositare carta o altri materiali infiammabili in

prossimità di dispositivi o cavi elettrici;

- non depositare carta o altri materiali infiammabili in

prossimità fonti di calore o scintille (stufe, scaldini,

fiamme libere ecc.) ;

- porre la carta e altri materiali infiammabili in modo

ordinato e in quantità limitata

- immagazzinare i materiali altamente infiammabili

come indicato nelle schede di sicurezza. (alcool < 10 l)

4. Rispetto del divieto di non fumare

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VIDEOTERMINALI

Per lavoro ai video terminali si intende il superamento di 20 ore settimanali in tale attività. Il lavoratore ai

videoterminali è soggetto a controllo sanitario con

visita iniziale di idoneità e visite periodiche di

controllo ogni due/cinque anni.

Quando si impiegano i videoterminali bisogna interrompere l’attività per almeno 15 minuti ogni due ore di lavoro

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Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-

scheletrici.

a) posizione con piedi ben poggiati al pavimento e schiena

poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare;

b) porre il video di fronte, lo spigolo superiore dello schermo sia

posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi

dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70

cm;

c) disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo

stesso piano;

d) usare la tastiera e il mouse evitando irrigidimenti delle dita e

del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul

piano di lavoro;

e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per

tempi prolungati.

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Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.

a) illuminare con luce naturale regolata con veneziane, o con

illuminazione artificiale non eccessiva, con fonti luminose poste

al di fuori del campo visivo;

b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto

possibile, riflessi sulla sua superficie;

c) posizionarsi di fronte al video, distanza occhi-schermo circa

50-70 cm;

d) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per

guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;

e) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, non

dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo;

f) curarsi della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;

g) utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista se

prescritti.

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Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.

a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei

programmi e delle procedure informatiche;

b) rispettare la corretta distribuzione delle pause;

c) utilizzare software facile o in cui si è ben informati sull’uso

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott.ssa Valentina D’Amico