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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 1 Stefano Massera Daniela De Santis Corrado Silla Supporti per la formazione CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l’Accordo Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011 Nel CD-Rom allegato: 185 diapositive in PowerPoint personalizzabili Note e istruzioni per il docente Test di apprendimento ed attestati di partecipazione

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 1

Stefano MasseraDaniela De Santis

Corrado Silla

Supporti per la formazione

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.e l’Accordo Stato-Regioni

per la formazione del 21 dicembre 2011

Nel CD-Rom allegato:185 diapositive in PowerPoint personalizzabili

Note e istruzioni per il docenteTest di apprendimento ed attestati di partecipazione

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 3

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1INTRODUZIONE ...................................................................................................... 5

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008 ......................................................................... 51.2 Descrizione dell’opera ..................................................................................... 81.3 Modalità di conduzione delle lezioni ............................................................. 91.4 Definizioni .........................................................................................................101.5 Acronimi ............................................................................................................14

CAPITOLO 2ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE ............................................................... 15

CAPITOLO 3QUESTIONARI DI VALUTAZIONE ............................................... 215

3.1 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale ....................................... 2153.2 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni

del sistema di prevenzione ......................................................................... 2163.3 Definizione e individuazione dei fattori

di rischio ......................................................................................................... 2163.4 Incidenti e infortuni mancati ...................................................................... 2173.5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori,

in particolare neoassunti, somministrati, stranieri ................................ 2173.6 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento

al contesto in cui il preposto opera ......................................................... 2183.7 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali

di prevenzione e protezione ...................................................................... 2193.8 Modalità di esercizio della funzione di controllo

sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ............................. 2193.9 Soluzioni ......................................................................................................... 220

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4 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

CAPITOLO 4ATTESTATI ............................................................................................................... 221

CAPITOLO 5USO E PERSONALIZZAZIONE DELLE DIAPOSITIVE ...................................................................................... 223

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 5

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

A quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli opera-tori del settore l’enorme portata delle modifiche introdotte rispetto al precedenteD.Lgs. 626/94.Tra le principali “novità” introdotte è senz’altro da menzionare l’importanza attribuitaalle attività di sorveglianza e controllo per la Salute e Sicurezza e Lavoro – SSL nella ca-tena organizzativa e operative aziendale. In questa attività di controllo un ruolo fonda-mentale è proprio giocato dal ruolo di preposto che, per la sua assidua presenza esupervisione delle attività produttive, assume una veste chiave per il successo delle po-litiche di prevenzione. Il legislatore ha sottolineato l’importanza attribuita a tale figuracon una significativa serie di obblighi, opportunità di crescita, diritti e, infine, sanzioni.Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tuttigli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione del preposto assume unafunzione importantissima.La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda l’importanza attribuita alla crescita dellecompetenze e ci permette, al comma 7, di ricordare l’obbligo ex lege riservato allaspecifica formazione per il preposto.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei

luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e

del medico competente.2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e

le disposizioni aziendali in materia;

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6 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schededei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, letterea), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-lare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-

dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-

venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definitimediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede èdefinita mediante l’accordo di cui al comma 2.4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze

e preparati pericolosi.5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetutain relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], un’adeguata e specifica for-mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-curezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-tici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-tori di lavoro o dei lavoratori.8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 7

mente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione eun aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministrodell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare inmateria di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitala propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche dicontrollo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione dellemisure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normatividell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durataminima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguentimisure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazionecollettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui duratanon può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione congli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore dilavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verificadella comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui alpresente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, com-ma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il conte-nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione dellaformazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi dicui al presente decreto.

__________________ *** __________________

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare nel dettaglio questo obbligo neiconfronti di Lavoratori, dirigenti e preposti è stato oggettivamente travagliato ed hacoperto un periodo che, ammesso che sia concluso, ammonta a più di 4 anni:

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8 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

- Ad aprile del 2008 il testo sopra riportato ha stabilito l’obbligo e rimandato a unaccordo della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga ilcomma 2 dell’art. 37 nel riquadro);

- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato l’accordo 221/esr che ha indicato deipercorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti e preposti (pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012);

- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposalinea guida interpretativa dell’accordo di cui al punto precedente con 23 pagine dinecessari chiarimenti e puntualizzazioni.

E’ bene sottolineare che tutto il percorso stabilito dagli ultimi due atti non è neces-sario e sufficiente per dimostrare la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/08. Tra le premesse dell’accordo pubblicato a gennaio del 2012 que-sto è definito come “facoltativo” ed è chiaramente specificato (cfr riquadro) che per-corsi differenti da quello indicato, per esempio progettati e costruiti applicando la ISO100151, possono essere ugualmente ritenuti validi a patto che garantiscano una for-mazione “adeguata e specifica”.

Questo necessario chiarimento non toglie, però, nulla all’importanza dell’atto appro-vato a dicembre 2011 che, allo stato, risulta il riferimento più condiviso a livello na-zione e sta ormai dettando lo standard applicativo italiano.Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione per prepo-sti sull’igiene e la sicurezza sul lavoro costruito sulle indicazioni dell’Accordo sopracitato. Proprio per garantire la coerenza con tali indicazioni, è bene sottolineare chealcune delle slide proposte nell’opera dovranno essere integrate e personalizzate acura dell’utente.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per preposti per unadurata complessiva di circa 8 ore di lezione. Il corso è concepito in forma modulare in modo che l’utente possa adattarne il con-

1. Norma ISO 10015:2001 - Quality management - Guidelines for training.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quantofacoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel casovenga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimo-strare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 9

tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate conil software Microsoft Power Point®, sono strutturate in 8 sezioni riferite a:

1. Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati;

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neo-assunti, somministrati, stranieri;

6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cuiil preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e pro-tezione;

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni in materia di si-curezza sul lavoro.

Ogni sezione comprende:● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce l’argomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumerei temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a rispostamultipla su ognuno degli argomenti trattati.

Il CD allegato comprende:● i file delle diapositive in formato power point

● i file dei questionari in formato rtf

● un modello di attestato.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (l’ideale sarebbe di-stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avrannomodo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.

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10 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

1.4 Definizioni

Nella lettura e spiegazione delle diapositive che seguono si considerino le definizionidell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che si riportano integralmente in tabella 1.1.

Tab. 1.1 - Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU

Lettera Termine Definizione

a) Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeun'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoropubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di appren-dere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizidomestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il sociolavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la suaattività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipa-zione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggettobeneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cuiall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifichedisposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti dialternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli isti-tuti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro ingenere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiaturefornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effetti-vamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ilvolontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontaridel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volon-tario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cuiambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilitàdell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita ipoteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perdatore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri digestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solicasi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiagestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazionitenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici neiquali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e dispesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non con-forme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo divertice medesimo;

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 11

c) Azienda Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico oprivato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze profes-sionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incaricoconferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivitàlavorativa e vigilando su di essa;

e) Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttivericevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratoried esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) Responsabile del servizio di preven-zione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cuiall'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordi-nare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cuiall'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professio-nali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'arti-colo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione deirischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria eper tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) Rappresen-tante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto con-cerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finaliz-zati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori;

m) Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicu-rezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischioprofessionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la par-ticolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire irischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'inte-grità dell'ambiente esterno;

o) Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistentesolo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU

Lettera Termine Definizione

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12 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

p) Sistema di promozione della salute e sicurezza

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipa-zione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di interventofinalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicu-rezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell'organizzazione in cui essiprestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misuredi prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misureatte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il poten-ziale di causare danni;

s) Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condi-zioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agenteoppure alla loro combinazione;

t) Unità produttiva

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazionedi servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) Norma tecnica

Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazio-nale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normaliz-zazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) Buone prassi Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente econ le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate apromuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la ridu-zione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate eraccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-rezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'arti-colo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'arti-colo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarnela più ampia diffusione;

z) Linee guida Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa inmateria di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano;

aa) Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altrisoggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze eprocedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento insicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla ridu-zione e alla gestione dei rischi;

bb) Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identifica-zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU

Lettera Termine Definizione

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 13

A queste definizioni vanno inoltre aggiunte quelle di cui alla tabella 1.2.

cc) Addestra-mento

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso cor-retto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche diprotezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) Modello di organizza-zione e di gestione

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di unapolitica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a preve-nire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladella salute sul lavoro;

ee) Organismi paritetici

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività forma-tive e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; losviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenzaalle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ognialtra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettividi riferimento;

ff) Responsabi-lità sociale delle imprese

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delleaziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rap-porti con le parti interessate.

Tab. 1.2 - Ulteriori definizioni adottate nel testo non comprese tra quelle dell’art. 2 comma 1 del TU.

Termine Definizione

Certificazione (di unsistema)

Processo con il quale viene verificata e certificata la conformità di un certosistema (azienda) alle indicazioni contenute in una specifica o in una normaadottata come riferimento.

Gruppo omogeneo Insieme di lavoratori che, per le lavorazioni svolte, e/o per i luoghi fre-quentati, possono essere considerati omogenei dal punto di vistadell’esposizione ai rischi.

Norme speciali Disposizioni specifiche dettate per un certo fattore di rischio nei vari titolidel TU successivi al primo. Si differenziano dalle norme generali che sonoquelle dettate dal titolo I. Il principio di specialità sancito nell’art. 298 delTU stabilisce che “Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione previ-sta dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica ladisposizione speciale”.

Rischio residuo Rischio esistente non ostante l’applicazione delle misure di prevenzione eprotezione dettate dalla legge e dalle scelte aziendali.

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU

Lettera Termine Definizione

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14 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

1.5 Acronimi

Potranno inoltre essere introdotti gli acronimi della tabella 1.3.

Tab. 1.3

Acronimo Definizione

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente

ASL Azienda Sanitaria Locale

ATEX Atmosfere esplosive

CDA Consiglio di Amministrazione

CEN Comitato Europeo di Normazione (norme con sigla EN)

CPI Certificato di Prevenzione Incendi

D.Lgs. Decreto Legislativo

DM Decreto Ministeriale

DPC Dispositivi di Protezione Collettivi

DPCM Decreto delle Presidenza del Consiglio del Ministri

DPI Dispositivi di Protezione Individuali

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

FR Fattore di rischio

ISO International Organization for Standardization

ISS Istituto Superiore di Sanità

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

ROA Radiazioni Ottiche Artificiali

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VDR Valutazione dei rischi

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CAPITOLO 2

ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 17

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-pido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza deipreposti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiareil livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia daadottare come esempio. Nel caso dei preposti è particolarmente importante inizia-re la sessione con una descrizione di alcune delle situazioni lavorative tipiche in cuile disposizioni impartite a terzi possono tramutarsi in condizioni di rischio.

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18 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo pro-spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai prepostirelativamente all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:● Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, re-

sponsabilità. Comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema diSSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito delsistema aziendale;

● Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Com-prendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in relazionealle specifiche responsabilità delle diverse figure;

● Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti dibase che sono a fondamento del processo che porta dall’individuazione deipericoli alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni delDVR;

● Incidenti e infortuni mancati. Comprendere l’importanza dell’esame degli infor-tuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e segnalazionealle altre figure della prevenzione;

● Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,somministrati, stranieri. Introdurre concetti base di comunicazione utili alla correttainterpretazione del ruolo del preposto;

● Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 19

il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi relativi agli specifici rischiaziendali;

● Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione eprotezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di programmazioneche conducono alla messa in atto delle misure di riduzione del rischio;

● Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei la-voratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoroe di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.Esaminare casi ed esempi pratici circa le modalità di messa in atto della funzionedi controllo tipica del preposto.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 19, Accordo della Conferenza Stato Regioni21/12/2011 paragrafo 5.

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20 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

3 Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.E’ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in modoche queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del corso.L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere an-notate sulla lavagna per gli approfondimenti.E’ molto importante che venga saggiato il livello di preparazione dell’aula. La forma-zione del preposto è infatti aggiuntiva rispetto quella del lavoratore e quindi ci po-trebbero essere delle aree di sovrapposizione tra i contenuti dei diversi moduli. E’quindi fondamentale che il docente adatti questo primo modulo al livello di prepa-razione che rileva in aula in modo da evitare ripetizioni che potrebbero renderepoco interessante l’intervento.

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 21

4 In questa slide sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestionedella SSL.I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massi-ma e rimandando alle fase successive dell’intervento:● DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro;● RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi;● ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL;● Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del

DL;● RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o

designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL;● Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può es-

sere interno o esterno all’azienda;● Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento

in caso di necessità di primo soccorso;● Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in

caso di emergenze di varia natura;● Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario tito-

lo, danno attuazione alle indicazioni del DL.

Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di:

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22 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

● Attribuzione di specifici compiti;● Competenza necessaria per l’esecuzione del compito;● Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri

compiti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 215

CAPITOLO 3

Questionari di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a rispostamultipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari inquanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-strati.

3.1 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale

a) Il Datore di lavoro in prevenzione in un Ente pubblico:❐ È sempre la carica più alta dell’Ente;❐ È sempre il dirigente dell’ufficio patrimonio perché ha il potere di spesa;❐ Va individuato volta per volta esaminando gli specifici poteri e le attribuzioni.

b) Qual è la definizione che approssima meglio quella di dirigente:❐ Colui che programma e coordina l’attuazione delle direttive del DL;❐ Colui che comanda e ha potere di spesa;❐ Colui che produce il bene/servizio dell’azienda.

c) In caso di pericolo grave e immediato:❐ Il preposto può interrompere le lavorazioni;❐ Il preposto deve comunicare rapidamente con dirigenti e datore di lavoro per avere

indicazioni sul da farsi;❐ Il preposto consulta il piano di emergenza e attua, se ci sono, le indicazioni in questo

contenute.

d) In caso di violazione dei propri obblighi:❐ Il preposto può essere condannato solo se viene condannato anche il Datore di Lavo-

ro;❐ Il preposto può incorrere in arresto e ammende;❐ Il preposto può incorrere in sanzioni economiche.

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216 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

3.2 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esternidel sistema di prevenzione

a) Quali di queste terne approssima meglio il rapporto tra preposti e la-voratori:

❐ Assume, organizza, gratifica;❐ Forma, controlla, richiama;❐ Supervisiona, controlla, richiama.

b) Il preposto, nei confronti del RSPP:❐ Non ha alcun tipo di rapporto;❐ Ha un obbligo indiretto di segnalare le anomalie affinché siano considerate nella VDR;❐ Ha l’obbligo di attenersi alle indicazioni da questo ricevute.

c) La riunione periodica ex art. 35:❐ È una riunione di sicurezza alla quale il preposto non può partecipare per legge;❐ È una riunione di sicurezza alla quale il preposto non è tenuto ad essere convocato;❐ È una riunione di sicurezza alla quale il preposto deve partecipare per legge.

d) Il Datore di Lavoro fa in modo che i preposti siano adeguatamente for-mati:

❐ Se il preposto di rifiuta di partecipare ai corsi automaticamente decade dalla sua caricae dalle sue responsabilità;

❐ Il preposto valuta se partecipare adeguando il suo impegno in aula al carico di lavorodel periodo in esame;

❐ Il preposto è tenuto a partecipare e, in caso di rifiuto, può essere soggetto a sanzioni.

3.3 Definizione e individuazione dei fattori di rischio

a) Gli infortuni a le malattie professionali:❐ Si differenziano per gli indennizzi erogati dall’INPS;❐ Si differenziano tra loro per le modalità di azione delle cause che li originano;❐ Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa.

b) Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra perico-lo e rischio:

❐ Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se si corretroppo con la macchina si corre un pericolo;

❐ I pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infortunio adanni per le macchine e i luoghi, i rischi sono invece tipici delle macchine e delle sostanze;

❐ Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio dipendeinvece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso.

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c) Il DL è tenuto a valutare i rischi:❐ Con il metodo stabilito nelle linee guida dell’INAIL;❐ Adottando metodologie coerenti con l’esperienza operativa della specifica aziendale;❐ Usando sempre e comunque la matrice di rischio.

d) La Valutazione dei rischi:❐ Serve a dimostrare alla ASL l’impegno del Datore di Lavoro;❐ Serve a individuare le misure per la riduzione del rischio;❐ Serve in caso di contenziosi o infortuni gravi.

3.4 Incidenti e infortuni mancati

a) Per il conteggio degli infortuni e la scelta di adeguate politiche prevenzionali:❐ Si conta il numero degli infortuni in un certo periodo e si confronta il risultato con

quello di altri periodi adottati come riferimento;❐ Si usano i dati derivati dalle denunce al pronto soccorso degli ospedali che sono più

affidabili rispetto ai dati ufficiali;❐ È bene adottare indici di frequenza che mettono in relazione il numero di infortuni alle

ore lavorate.

b) Le malattie professionali denunciate:❐ Sono in costante aumento perché sta aumentando la sensibilità per individuarle come tali;❐ Sono in diminuzione grazie alle leggi sulla sicurezza sul lavoro;❐ Sono in diminuzione perché la crisi diminuisce la forza lavoro impiegata nell’industria.

c) Il near miss:❐ È un infortunio che non ha causato lesioni gravi;❐ È la mancata attuazione di disposizioni di legge o aziendali;❐ È un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla

salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto.

d) Lo scopo fondamentale dell’analisi dei near miss:❐ È quello di applicare le sanzioni a chi ha sbagliato;❐ È quello di indagare le cause per modificare le misure di riduzione del rischio;❐ È quello di adeguare il budget dei costi da sostenere per la sicurezza.

3.5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazionedei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

a) La comunicazione:❐ Ha tra i suoi caratteri fondamentali quello di avere un obiettivo, sia che questo avvenga

a livello consapevole che inconsapevole;

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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 223

CAPITOLO 5

Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-lità presentazione.

Le animazioni sono state completamente disattivate ma l’utente può scegliere di in-serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomentitrattati.La diapositiva ha una struttura tipica nella quale le diverse parti rappresentano infor-mazioni diverse e personalizzabili.

Con riferimento alla figura le parti di cui si compone la diapositiva “tipo” sono le se-guenti:

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1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. titolo della diapositiva;

3. area del testo o figura;

4. titolo del corso di formazione che può essere modificato con il comando Inseri-sci>intestazione/piè di pagina;

5. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

6. numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell’illustrazione dei temi trattatie suggeruisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede l’uso della presentazione peril relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottandoquesta modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.

Finito di stampare nel mese di settembre 2012

presso la Tipolitografia Trullo - Pomeziaper conto della EPC srl

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma

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