Corso di formazione per la prevenzione delle aggressioni ... · e che non si è presentata a...
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2A cura di Roberta Biaggi
•Acquisire padronanza nella capacità di lettura dello scenario e dei criteri ed indicatori che sono prodromi dell’aggressione.
•Avere la capacità di mettere in atto tecniche di gestione e prevenzione dell’ evento aggressivo
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•Acquisire la capacità di lettura dei segni di aggressività dello scenario e delle persone
•Acquisire la capacità di gestire la comunicazione in modo efficace per ridurre il rischio aggressione
•Acquisire la capacità di gestire l’aggressività verbale e usare tecniche di de-escalation
A cura di Roberta Biaggi
4A cura di Roberta Biaggi
Popolazione delle postazioni maggiormente esposte
Psicologi, formatori esperti, personale esperto in tecniche di autodifesa
5A cura di Roberta Biaggi
•Le aggressioni rappresentano 10% degli infortuni sul lavoro in ARES118 (terza causa di infortunio) nell’anno 2008 e il 7% nell’anno 2009 (quarta causa di infortunio)
•Nel settore sanità il dato complessivo è al 2%
•In letteratura non esistono dati nazionali ed internazionali relativi all’emergenza extraospedaliera
Dati
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E’ interessante notare nel 2008 che ben 4 episodi (il 14,3% del totale)
riguardano aggressioni tra colleghi e producono complessivi 28 gg di assenza dal lavoro
Anche nel 2009, ben 4 episodi (il 20% del totale)hanno riguardato atti di violenza tra colleghi.
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categoria 2008 2009
Infermieri 39% 40%
Autisti 29% 35%
Categorie più a rischio rispetto al n° totale di infortuni
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Rispetto al numero totale di dipendenti ARES
infermieri 1,2%
Autisti-
barellieri
1,4%
Rispetto al genere
•Il 40% degli infortuni sono subiti da donne
•Il 62,5% delle quali sono infermiere
•Rappresentano l’1,5% del totale delle lavoratrici
ARES118
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Nel 2009, abbiamo assistito ad una riduzione di circa il 28% del numero complessivo di infortuni sul lavoro relativi
ad atti di violenza
1. Scheda e procedura di segnalazione dell’aggressione
2. Registro atti di violenza
3. Campagna di informazione capillare agli operatori ARES118
4. Corso obbligatorio
Misure adottate
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Situazione nel 2010
Su 269 infortuni totali 23 ovvero l’8,5% sono relativi ad attidi violenza.
Di questi solo 2 (l’8,69%) coinvolgevano lavoratori provenientidal gruppo degli operatori formati all’inizio dell’anno, peraltrosenza subire danni fisici né giorni di assenza dal lavoro.
Il 61% delle segnalazioni effettuate provenivano da operatori formati
Si sono registrati due episodi relativi ad atti di violenzatra colleghi sia con che senza infortunio (il 3,38% del complesso degli episodi di violenza),
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•Le postazioni che hanno partecipato al corso sulla “Prevenzione delle aggressioni” non sono più tra quelle a rischio nel documento di valutazione rischi aziendale fatta eccezione per una, che però passa da un rischio alto ad un rischio basso
•Sono stati formati complessivamenten. 112 lavoratori provenienti da alcunedelle postazioni territoriali più a rischio,secondo la valutazione effettuata neglianni precedenti, e da postazioni nelle qualisi erano manifestati episodidi aggressione tra operatori
Effetti della formazione
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Una delle postazioni che nel 2009 presentava un rischio alto
e che non si è presentata a frequentare il corso,anche
per il 2010 risulta essere la postazione con il rischio più alto
13A cura di Roberta Biaggi
Tipologia aggressore N°episodi %
Trattamento paziente con farmacodipendenza 2 2,4%
Trattamento paziente etilista 4 4,7%
Aggressione occasionale non legata ad attività di soccorso 4 4,7%
Aggressore non identificato 7 8,2%
Trattamento paziente psichiatrico (180) 8 9,4%
Aggressione/colluttazione con altro componente equipaggio/postazione 8 9,4%
Trattamento di paziente - aggressione da terze persone 10 11,8%
Non specificata 10 11,8%
Trattamento paziente in stato di agitazione da causa d.n.d.d. 11 12,9%
Trattamento di paziente per cause non specificate - aggressione da parte del paziente 21 24,7%
Totale 85 100,0%
ANALISI REGISTRO INFORTUNI anno 2008
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Violenza sul posto di lavoro
….“ogni aggressione fisica,comportamento minaccioso o abusoverbale che si verifica nel posto dilavoro”
(National Institute of OccupationalSafety and Health - NIOSH)
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Violenza sul posto di lavoro
Gli atti di violenza consistono nellamaggior parte dei casi in eventi conesito non mortale, ossia aggressione otentativo di aggressione, fisica overbale, quale quella realizzata conuso di un linguaggio offensivo
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Dove?
Più frequentemente in:
- servizi di emergenza-urgenza
- strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali
- luoghi di attesa
- servizi di geriatria
- servizi di continuità assistenziale
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Chi?
Gli operatori a rischio più alto sono quelli acontatto diretto con il paziente, chedevono gestire rapporti caratterizzati dauna condizione di forte emotività evulnerabilità del paziente
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Alcuni fattori che incrementano il rischio• l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e
cronici
• la diffusione dell’abuso di alcol e droga
• lunghe attese nelle zone di emergenza, con possibilità difavorire nei pazienti o accompagnatori uno stato difrustrazione per ’impossibilità di ottenere subito leprestazioni richieste
• ridotto numero di personale durante alcuni momenti dimaggiore attività
• presenza di un solo operatore a contatto con il pazientedurante la gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sulterritorio ed isolati, quali i presidi territoriali diemergenza o continuità assistenziale
• mancanza di formazione del personale nel riconoscimentoe controllo dei comportamenti ostili e aggressivi
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L’escalation della violenza
Il comportamento violento avviene spessosecondo una progressione che, partendodall’uso di espressioni verbali aggressive,arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio.
Uso di
Espressioni
Verbali
aggressive
Impiego di
Gesti
violenti
Minaccia SpintaContatto
fisicoUso di arma
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Lesione o morte
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Come intervenire?
Raccomandazione del Ministero della
Salute n. 8 del novembre 2007
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AzioniCiascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare unprogramma di prevenzione degli atti di violenza che prevedala costituzione di un gruppo di lavoro aziendale che:
•analizzi gli episodi e faccia emergere le criticità
•valuti le possibili azioni di contrasto sia strutturaliche organizzative
•preveda trattamento e sostegno agli operatori vittimedi violenza
•formi gli operatori sui rischi specificiconnessi con l’attività svolta, inclusii metodi di riconoscimento di segnalidi pericolo o di situazioni che possonocondurre ad aggressione, metodologieper gestire i pazienti aggressivi e violenti
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Procedura ARES
Un “atto di violenza sul posto di lavoro” può:
comportare il verificarsi di un “infortunio
sul lavoro”
non comportare il verificarsi di
un “infortunio sul lavoro”
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Procedura ARESIl lavoratore che, durante l’eserciziodella propria attività lavorativa,subisca un “atto di violenza sulposto di lavoro”, con o senza ilverificarsi di un “infortunio sul
lavoro”, deve compilare la
“Scheda di registrazione di
atti di violenza sul posto di
lavoro”
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Procedura ARES
Il lavoratore consegna la scheda:
1.al/la Caposala se afferente alleU.O.C. C.O. Roma Capitale e C.O.Provincia di Roma;
2.all’addetto/a per la tenuta del
Registro Infortuni della segreteriadella rispettiva U.O.C. se afferentialle C.O. Frosinone, Latina, Rieti,Viterbo, Elisoccorso, Regionale
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Procedura ARES
Il/la Caposala o l’addetto/a alla tenuta del Registro Infortuni:
•verifica che la “Scheda Atti di Violenza” sia stata compilata correttamente (in modo leggibile ed in ogni sua parte);
•invia via fax al SPP copia della “Scheda Atti di Violenza”;
•archivia la ricevuta di trasmissione del fax al SPP;
•consegna al SPP l’originale della scheda; A cura di Roberta Biaggi
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Procedura ARES
L’SPP:
Registra ed archivia le copie della“Scheda Atti di Violenza”ricevute via fax; nonché glioriginali della “Scheda Atti diViolenza” non appena ne entra inpossesso
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Eventi sentinellaUn evento sentinella è un “eventoavverso” di particolare gravità,potenzialmente evitabile, che puòcomportare morte o grave danno alpaziente e che determina una perditadi fiducia dei cittadini nei confronti delservizio sanitario. Il verificarsi di unsolo caso è sufficiente per dare luogoad un’indagine conoscitiva diretta adaccertare se vi abbiano contribuitofattori eliminabili o riducibili e perattuare le adeguate misure correttiveda parte dell’organizzazione”.
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Eventi sentinella
Sono individuati come eventi sentinella equindi da segnalare al Ministero:•un accadimento che può essere causa diun danno successivo (ad esempio emboliapolmonare, caduta)•il danno stesso (ad esempio mortematerna)•un indicatore di attività o processo (adesempio triage sottostimato)
•qualsiasi atto di violenza subito daoperatore o paziente.
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Eventi sentinella riconducibili ad atti
di violenza
•Aggressioni che producono un danno fisicoall’operatore (infortunio)
•Aggressioni che producono un danno al mezzo disoccorso
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Come segnalare l’evento
sentinellaDoppia via:•Seguire la procedura per la segnalazione dell’atto di violenza•Inviare tempestivamente copia della scheda dell’atto di violenza in busta chiusa a:
“Registri di Gestione del Rischio Clinico”
UO Risk Management - ARES 118
via Portuense 332 – Osp. C. Forlanini pal. 19 00149 Roma
Oppure al fax 06.55.11.54.64 telefonando prima dell’invio
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Legge 180/78
« Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o
meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi
adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora
sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione;
anche senza la costrizione. »
(Franco Basaglia)
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La Legge 180 è la prima ed unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò iltrattamento sanitario obbligatorio,istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.
La legge 180 voleva anche essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica dell'assistenza psichiatrica, instaurando rapporti umani rinnovati con il personale e la società, riconoscendo appieno i diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche da strutture territoriali.
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TSO
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un procedimentoamministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione,disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette dioperare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicinagenerale o psichiatrica, contro la volontà del paziente,ma nel suo interesse.
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Come viene attivato
Il procedimento che porterà all'esecuzione del trattamento sanitarioobbligatorio viene attivato con specifica richiesta scritta del medicocurante, alla quale segue la visita di un secondo medico, appartenentealla struttura sanitaria pubblica, finalizzata alla verifica dell'esistenzadei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento,che sono:
•l'incapacità del paziente di avere coscienza del proprio stato di malattia;
•l'opposizione del paziente alle necessarie cure;
•la necessità di un intervento terapeutico urgente, nonché la mancanza delle condizioni e delle circostanze atte a consentire di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extraospedaliero.
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Le indicazioni e le caratteristiche di attivazione sopra riportatesono valide tanto per i T.S.O. terapeutici(pazienti con patologie mediche NON psichiatriche)regolati dall'art. 33 della Legge 833/78, quanto per iT.S.O. psichiatrici regolati dall'art. 34 della medesimadisposizione di legge.
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I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimentodel Sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria.
Il Comune conserva uno specifico interesse allacorretta esecuzione della medesima e quindiun“potere-dovere” di vigilanza da attuarsiattraverso il proprio personale, nella fattispecie ilCorpo di Polizia Municipale
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FUNZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
La Polizia Municipale opera in ausilio all'Autorità Sanitaria(Azienda Sanitaria Locale) per l'esecuzione dei T.S.O.,eseguendo un preliminare controllo di legittimità formaledelle richieste.
Predispone la documentazione amministrativa occorrenteed, infine, dopo l'emissionedelle specifiche ordinanze del Sindaco,assicura l'accompagnamento del paziente presso lastruttura sanitaria deputata al ricovero.
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Quindi, qualora ogni possibile intervento del personale sanitariosi dimostri vano e si renda necessario l’uso della coazione fisicaper vincere la particolare resistenza opposta dalpaziente, subentra la specifica competenza della Polizia Municipaleistituzionalmente chiamata a provvedere alla esecuzionedel provvedimento.
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L’intervento della Polizia Municipale non può ritenersi eventuale esubordinato a quello del personale sanitario bensì contestuale,e tale contestualità deve esplicarsi attraverso ladistinzione chiara dei rispettivi ambiti di intervento.
A tal proposito, si richiama quanto evidenziato dalla circolare delMinistero dell’Interno n.3/2001 del 20.07.01,relativa alle competenze della Polizia Municipalenel corso di trasferimento con autoambulanzadi persone assoggettate al TSO anche al di fuori delterritorio Comunale.
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Che così recita: “ le funzioni di accompagnamento deisoggetti per i quali si rende obbligatorio il TSO debbanoessere svolte dagli operatori diPolizia Municipale per assicurare prioritariamentel’attuazione dei principi generali di tuteladella persona fissati, in particolare dalla Legge 833/78,istitutiva del SSN”
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Nella stessa circolare viene precisato che “i Vigili Urbani devono accompagnare l’infermo di mente fino al luogo di cura,anche se fuori dal Comune, poiché intervengono nell’esercizio del potere di Polizia amministrativa sanitaria, propria dell’autorità locale, e non in quello dell’attività di PubblicaSicurezza” ed in quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il Presidio sanitario “di regola ed in via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, nonescludendo però, in considerazione della peculiarità della malattia, l’uso di qualsiasi automezzo,anche privato…”.
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E’ ovvio però che le ordinanze di ASO e TSO costituiscono un atto sanitario, oltre che amministrativo, e pertanto la loro esecuzionerichiede la presenza contestuale ed attiva del personale sanitario(medici ed infermieri).
Ed ancora, ASO e TSO “devono essere accompagnateda iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato…nel corso del provvedimento obbligatorio, l’infermo hadiritto di comunicare con chi ritenga opportuno…chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento
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Aspetti medico legali
La legge garantisce il diritto all’autodifesa, ma pone
dei limiti oggettivi con i quali tutti devono fare i conti
Il rischio di trovarsi dalla parte del torto a seguito di uno
scontro fisico è tutt’altro che remoto,
La legge pone dei limiti alla reazione che
possiamo avere di fronte ad una minaccia, ribadendo
il concetto di PROPORZIONALITA’
dell’uso della forza
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Tali limiti sono motivati dalla necessità
di salvaguardare in primo luogo la vita
umana, la nostra come quella del
nostro aggressore che è, come noi,
titolare degli stessi diritti di
fronte alla legge.
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a seguito di un combattimento, le cose che
occorre dimostrare sono:
1) Aver tentato in tutti i modi di evitare lo scontro
fuggendo o tentando di sottrarsi al pericolo in
qualsiasi modo
2) Nell’impossibilità di fuggire, motivarne
le ragioni
3) Aver reagito con forza proporzionata alla
minaccia subita
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QUINDI
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È utile ricordare che la legge non considera la provocazione
un’attenuante.
Pertanto, se qualcuno vi insulta per strada e voi reagite
anche solo verbalmente, ciò può comportare un concorso
di colpa che vi priverà del diritto di invocare la legittima difesa
in caso di scontro fisico. ( rischio di incorrere nel reato di rissa)
Sarà difficile difendervi perché:
1) Non è detto che abbiate prove oggettive
( certificati medici, riprese fotografiche etc)
o testimoni a vostro favore
2) Gli avvocati della parte avversa cercheranno di ribaltare
su di voi le accuse
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DIFESA LEGITTIMA. ART 52 CP
“Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
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Per “necessità di difendere” si intende la reazione necessaria
per tutelare un diritto minacciato.
In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia,
della inevitabilità della reazione e dell’impossibilità di non reagire.
In altre parole il giudice tenterà di capire se chi ha reagito poteva
fare altre cose, per es fuggire dalla minaccia stessa, e
perché non lo ha fatto
L’ “offesa ingiusta” si verifica quando un’azione è contro
l’ordinamento giuridico vigente.
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Esempio:
Siete stati aggrediti per strada per qualsiasi motivo, avete reagito e avete
provocato lesioni al vostro aggressore, che dopo essersi medicato in
ospedale vi denuncia per LESIONI PERSONALI.
SE LA LESIONE E’ LIEVE L’AGGRESSORE
PUO’ COMUNQUE DENUNCIARVI PER PERCOSSE
(delitto punibile a querela della persona offesa)
A cura di Roberta Biaggi
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STATO DI NECESSITA’. Art 54 CP
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia “proporzionale al pericolo”
A cura di Roberta Biaggi
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ECCESSO COLPOSO. Art 55 CP
Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli art 51, 52,53
e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o
dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità,
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Esempio:
Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di una
pistola giocattolo ( ma noi non lo sappiamo)
e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure
provocandogli lesioni permanenti.
( si valuta erroneamente la situazione)
A cura di Roberta Biaggi
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L’eccesso colposo si verifica anche quando:
Valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per
imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave
di quello che sarebbe stato necessario cagionare.
Esempio: un rapinatore si presenta da un gioielliere armato di
taglierino e quello lo crivella di colpi con la pistola custodita sotto
il bancone.
A cura di Roberta Biaggi
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LESIONE PERSONALE. Art 582 CP
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da 3 mesi a 3 anni,
Se la malattia ha durata non superiore ai 20 gg e non concorre alcuna
delle circostanze aggravanti previste dagli art 583 e 585, il delitto
è punibile a querela della persona offesa.
A cura di Roberta Biaggi
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La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni
quando:
Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità
di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore
ai 40 gg.
Il fatto produce un indebolimento permanente di
un senso o di un organo
A cura di Roberta Biaggi
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La lesione personale è GRAVISSIMA e si applica una reclusione fino
a 12 anni quando:
•Dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente
•La perdita di un senso
•La perdita di un arto o una sua mutilazione
•La perdita della capacità di procreare
•La deformazione ovvero lo sfregio del viso permanente
A cura di Roberta Biaggi
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OMISSIONE DI SOCCORSO ART 593 CP
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di
10 anni, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per
malattia di mente o di corpo o per vecchiaia o per altra causa, omette
di darne immediato avviso all’autorità, è punito con la reclusione
fino a 3 mesi o con la multa.
Alla stessa pena soggiace chi trovando corpo umano che sia o
sembri inanimato ovvero una persona ferita o in pericolo
ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all’autorità specifica.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale la pena è aumentata, se ne deriva la
morte la pena è raddoppiata,
A cura di Roberta Biaggi
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E’ UN OBBLIGO GENERICO
Perché riguarda tutti i cittadini.
Tuttavia poiché con il termine assistenza si intende ciò che l’individuo
sa e può fare si intuisce la maggiore responsabilità di chi ha conoscenze
In ambito medico specie se comprovate da precisi titoli di studio.
A cura di Roberta Biaggi
IL SOCCORRITORE SANITARIO
NON PUO’ ESIMERSI DAL SOCCORSO
Ha il dovere giuridico di esporsi al
pericolo anche al
di fuori della propria attività lavorativa
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Per il sanitario che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
Incaricato di pubblico servizio esiste anche:
L’ART 328 CP: omissione o rifiuto di atti d’ufficio
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 2 anni
A cura di Roberta Biaggi
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L’omissione di soccorso è considerata una mancanza gravissima
anche dal punto di vista deontologico, secondo cui l’obbligo di
intervento è tra i doveri generali del sanitario.
Art 18 codice deontologico infermieri
L’infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza,
presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza
necessaria in caso di calamità si mette a disposizione
dell’autorità competente.
A cura di Roberta Biaggi
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UN SOGGETTO PUO’ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVISTO
COME REATO SOLO SE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE NEL
MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO
IMPUTABILITA’
SE TALE CAPACITA’ MANCA DEL TUTTO O E’
LIMITATA NEL MOMENTO IN CUI VIENE COMMESSO
IL FATTO, IL SOGGETTO NON E’ IMPUTABILE
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CAPACITA’ DI INTENDERE
E’ LA CAPACITA’ DI VALUTARE IL SIGNIFICATO E GLI EFFETTI
DELLA PROPRIA CONDOTTA E A RENDERSI CONTO DEL
VALORE SOCIALE DELLA PROPRIA AZIONE
CAPACITA’ DI VOLERE
E’ L’ATTITUDINE AD AUTODETERMINARSI IN
RELAZIONE AI NORMALI IMPULSI CHE MOTIVANO
L’AZIONE
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IMPUTABILITA’ DEL MINORE DI 14 ANNI
E’ SEMPRE CONSIDERATO NON IMPUTABILE
SI PRESUPPONE CHE NON SI ABBIA ANCORA LA MATURITA’
INTELLETTIVA E CARATTERIALE NECESSARIA PER LA
COMPRENSIONE DI SIGNIFICATO MORALE E GIURIDICO:
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI INCAPACITA’
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SOGGETTO DI ETA’ COMPRESA TRA 14 E 18 ANNI
•E’ IMPUTABILE SE AVEVA CAPACITA’ DI INTENDERE E
VOLERE AL MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO
LA CAPACITA’ NON E’ PRESUNTA
•IL GIUDICE E’ CHIAMATO AD ACCERTARE LA
SUSSISTENZA
•DI VOLTA IN VOLTA SE IL MINORE RISULTA IMPUTABILE
LA PENA E’ COMUNQUE DIMINUITA
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INFERMITA’ DI MENTE
•VIZIO TOTALE : E’ ESCLUSA L’IMPUTABILITA’ PER CHI PER
INFERMITA’ IN TALE STATO DI MENTE NON E’ IN GRADO DI
INTENDERE E DI VOLERE
•VIZIO PARZIALE: NON E’ ESCLUSA L’IMPUTABILITA’ MA VIENE
DIMINUITA LA PENA PER CHI ERA PER INFERMITA’ IN UNO STATO
DI MENTE CHE RIDUCEVA FORTEMENTE LA SUA CAPACITA’ DI
INTENDERE E VOLERE
•VANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE: MALATTIE PSICHIATRICHE,
ANOMALIE PSICHICHE NON CLASSIFICATE , DEFICIENZA PSICHICA
( IDIOZIA, IMBECILLITA’ E GRACILITA’ MENTALE), MALATTIE FISICHE
CHE INTENDONO SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE
( DISTURBI ENDOCRINI…)
•ACCERTATA L’INFERMITA’ E LA SUA EVENTUALE INCIDENZA
SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE SI DEVE VERIFICARE
SE IL VIZIO SUSSISTEVA NEL MOMENTO IN CUI IL SOGGETTO
COMMETTEVA IL FATTO
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STATI EMOTIVI E PASSIONALI
•NON ESCLUDONO NE DIMINUISCONO LA CAPACITA’ DI INTENDERE
E VOLERE QUINDI L’IMPUTABILITA’
•SALVO CHE NON SIANO ESPRESSIONE DI UNO STATO PATOLOGICO
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UBRIACHEZZA E INTOSSICAZIONE DA STUPEFACENTI
•UBRIACHEZZA ACCIDENTALE: E’ QUELLA CHE DERIVA
DA CAUSA FORTUITA O FORZA MAGGIORE ESCLUDE
IMPUTABILITA’ E PREVEDE DIMINUZIONE DELLA PENA
•UBRIACHEZZA VOLONTARIA, COLPOSA O PREORDINATA:
NON ESCLUDE NE’ DIMINUISCE L’IMPUTABILITA’ ANZI E’
PREVISTO AUMENTO DELLA PENA SE L’UBRIACHEZZA
ERA PREORDINATA AL FINE DI COMMETTERE IL REATO O
PREPARARSI UN ALIBI
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UBRIACHEZZA ABITUALE E INTOSSICAZIONE ABITUALE
DA STUPEFACENTI:
NON ESCLUDONO L’IMPUTABILITA’. E’ PREVISTO L’AUMENTO
DELLA PENA E LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE LA MISURA DI
SICUREZZA
UBRIACHEZZA CRONICA E INTOSSICAZIONE CRONICA
DA STUPEFACENTI:
INCIDONO SULL’IMPUTABILITA’
POSSONO ESSERE APPLICATE LE NORME RELATIVE AL VIZIO
PARZIALE O TOTALE DI MENTE
IL SOGGETTO PUO’ ESSERE NON IMPUTABILE O RISPONDERA’
CON UNA DIMINUZIONE DELLA PENA
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SORDOMUTISMO
E’ CONSIDERATA PATOLOGIA IN GRADO DI OSTACOLARE
LO SVILUPPO PSICHICO DEL SOGGETTO, INCIDENDO QUINDI
SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE
NON E’ IMPUTABILE SE AL MOMENTO DEL FATTO NON
AVEVA CAPACITA’DI INTENDERE E VOLERE A CAUSA DELLA
SUA INFERMITA’IN QUESTO CASO LA PENA PREVISTA E’ RIDOTTA
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RESPONSABILITA’ :
E’ L’OBBLIGO GENERICO DI RISPONDERE SOCIALMENTE DELLE
CONSEGUENZE DERIVANTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,
DALLE PROPRIE AZIONI CHE SCATURISCONO DAI RAPPORTI
INTRATTENUTI CON UNO O PIU’ SOGGETTI COMPONENTI
IL TESSUTO SOCIALE.
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE:
QUANDO SI E’ CHIAMATI A RISPONDERE GIURIDICAMENTE
DELLE CONSEGUENZE NEGATIVE DEL PROPRIO COMPORTAMENTO
MESSO IN ATTO NEL RAPPORTO TRA SANITARIO E PAZ.
ESSA NASCE DALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEGLI
IMPEGNI DA PARTE DEL PROF SANIT QUANDO DA CIO’
SCATURISCE UN ERRORE PROF CAUSATIVO DI UN DANNO
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•LA PRESTAZIONE MEDICA E’ BASATA SULL’ACCORDO
CONTRATTUALE TRA SANIT E PAZ CHE RICHIEDE OBBLIGHI
PER ENTRAMBI
•IL SANITARIO SI IMPEGNA AD UTILIZARE AL MEGLIO LE SUE
CONOSCENZE CON DILIGENZA
•IL MALATO SI IMPEGNA AL RISPETTO DEL SANITARIO E
ALL’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E A PAGARE L’ONORARIO
•LA VOLONTARIETA’ ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
IL CONTRATTO PROFESSIONALE CONCERNE:
OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO
E’ BASATO SU PRESUPPOSTI ESSENZIALI
( fiduciarietà i cui corollari sono
coscienza diligente del professionista
e sua diligenza)
COMPORTA OBBLIGHI PER ENTRAMBI I CONTRAENTI
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TIPI DI RESPONSABILITA’
•LA RESPONSABILITA’ PROF E’ DI TIPO GIURIDICO, PENALE E CIVILE
RESPONSABILITA’ ETICA: LA PROF SANIT SI BASA SU MISSIONE,
FONDAMENTO MORALE, DOVERI DI UMANITA’ INSITI NELLA PROF,
NORME ETICHE DI DIRITTO NATURALE E COSCIENZA
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: QUANDO NON
SI OSSERVANO ORDINI, NORME, REGOLAMENTI CHE
CARATTERIZZANO IL RAPPORTO DI DIPENDENZA IN UNA
STRUTTURA GERARCHICAMENTE ORGANIZZATA.
VI E’ UNA SANZIONE DISCIPLINARE A CUI SI PUO’ FARE
RICORSO AGLI ORGANI DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO
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RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA: PER INOSSERVANZA
DELLE NORME DEL CD. SE PUR CORRISPONDENTI A QUELLI
LEGALI I DOVERI DEONTOLOGICI SE NON OSSERVATI NON
PREVEDONO SANZIONI PARTICOLAREGGIATE POICHE’ NON
ESISTE UN ORGANO DISCIPLINARE. SOLO L’ORDINE PUO’
DECIDERE UN PROVVEDIMENTO
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RESPONSABILITA’ GIURIDICA ELEMENTI COSTITUTIVI:
• CONDOTTA COLPOSA ( ERRORE PROFESSIONALE RILEVANTE
GIURIDICAMENTE)
• DANNO INGIUSTO PATITO DAL PAZ
• RAPPORTO DI CAUSALITA’ TRA IL PRIMO E IL SECONDO
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LA CONDOTTA COLPOSA E’ GENERICA O SPECIFICA:
CONDOTTA COLPOSA GENERICA: QUANDO IL SANITARIO
DEL TUTTO INVOLONTARIAMENTE COMMETTE UN ERRORE
TECNICO PER:
•IMPERIZIA
•IMPRUDENZA
•NEGLIGENZA
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LA CONDOTTA COLPOSA SPECIFICA: QUANDO VI E’
L’INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI
E DISCIPLINE
L’ERRORE TECNICO PUO’ AVVENIRE IN FASE DIAGNOSTICA
O IN FASE TERAPEUTICA E PUO’ DERIVARE DA COMPORTAMENTO
COMMISSIVO ( IMPRUDENZA, IMPERIZIA) O OMISSIVO ( NEGLIGENZA)
PIU’ PERICOLOSO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE CAUSALE UN
COMPORTAMENTO OMISSIVO CHE UNO COMMISSIVO
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IMPERIZIA
NON SAPER FARE, MANCANZA DI PREPARAZIONE E CULTURA,
MANCANZA ESPERIENZA E INCAPACITA’ DI USUFRUIRE DI
ESPERIENZA ALTRUI.
IL MEDICO NON DEVE FARE CIO’ CHE NON SA FARE
IMPRUDENZA
CHI OPERA AGENDO MALE E NON PREVEDENDO
CORRETTAMENTE
LA PRUDENZA E’ QUINDI LA CAPACITA’ DI
PREVEDERE POSSEDENDO LE ADEGUATE CONOSCENZE
I QUADRI CLINICI CHE POSSONO AVERE
EVOLUZIONE NEGATIVA
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NEGLIGENZA
DERIVA DA TRASCURATEZZA, NONCURANZA E INDIFFERENZA
TRASCURA DI FARE CIO’ CHE DOVREBBE FARE, SENZA ALCUNA
CURA E CHE E’ AD ESSO INDIFFERENTE
E’ UN COMPORTAMENTO OMISSIVO
TROVA SEMPRE MENO COMPRENSIONE NELLE AULE DI GIUSTIZIA
DANNO INGIUSTO
E’ IL DANNO CHE IL PAZ NON AVREBBE DOVUTO
AVERE CONSIDERATA
LA SUA PATOLOGIA, L’ENTITA’ E LA NATURA DELL’INTERVENTO,
LA PREPARAZIONE SPECIFICA DEL SANITARIO
SONO INGIUSTI SOLO QUEI DANNI IN QUANTO EVITABILI
SONO INGIUSTI E RAPPRESENTANO ELEMENTO
COSTITUTIVO DELLA RESPON PROF
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RAPPORTO DI CAUSALITA’
TRA CONDOTTA COLPOSA E DANNO INGIUSTO
PERCHE’ VI SIA RESPON PROF NON BASTA CHE VI SIA
UNA CONDOTTA COLPOSA O UN DANNO INGIUSTO,
MA E’ NECESSARIO CHE TRA QUESTI VI SIA UNA RAPPORTO
DI CAUSALITA’IL DANNO DEVE DISCENDERE DALLA
CONDOTTA IN VIA ESCLUSIVA
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CONCORSO DI CAUSE O DI CONCAUSE
E’ L’INSIEME DI PIU’ ELEMENTI CAUSALI AGENTI IN
SUCCESSIONE CRONOLOGICA O CONTEMPORANEAMENTE,
MA TUTTI AVENTI ENERGIA CAUSALE IDONEA ED INDIRIZZATA
ALLA PRODUZIONE DI UNO STESSO DANNO
ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE
SI STABILISCE CON RIGOROSI CRITERI METODOLOGICI
E VALIDE COGNIZIONI SCIENTIFICHE PER RAGGIUNGERE
ALMENO UNA PROBABILITA’ DI GRADO ELEVATO