Corso di formazione per la prevenzione delle aggressioni ... · e che non si è presentata a...

84
1 Corso di formazione per la prevenzione delle aggressioni ARES 118 A cura di Roberta Biaggi

Transcript of Corso di formazione per la prevenzione delle aggressioni ... · e che non si è presentata a...

1

Corso di formazione per la prevenzione delle aggressioni

ARES 118

A cura di Roberta Biaggi

2A cura di Roberta Biaggi

•Acquisire padronanza nella capacità di lettura dello scenario e dei criteri ed indicatori che sono prodromi dell’aggressione.

•Avere la capacità di mettere in atto tecniche di gestione e prevenzione dell’ evento aggressivo

3

•Acquisire la capacità di lettura dei segni di aggressività dello scenario e delle persone

•Acquisire la capacità di gestire la comunicazione in modo efficace per ridurre il rischio aggressione

•Acquisire la capacità di gestire l’aggressività verbale e usare tecniche di de-escalation

A cura di Roberta Biaggi

4A cura di Roberta Biaggi

Popolazione delle postazioni maggiormente esposte

Psicologi, formatori esperti, personale esperto in tecniche di autodifesa

5A cura di Roberta Biaggi

•Le aggressioni rappresentano 10% degli infortuni sul lavoro in ARES118 (terza causa di infortunio) nell’anno 2008 e il 7% nell’anno 2009 (quarta causa di infortunio)

•Nel settore sanità il dato complessivo è al 2%

•In letteratura non esistono dati nazionali ed internazionali relativi all’emergenza extraospedaliera

Dati

6

E’ interessante notare nel 2008 che ben 4 episodi (il 14,3% del totale)

riguardano aggressioni tra colleghi e producono complessivi 28 gg di assenza dal lavoro

Anche nel 2009, ben 4 episodi (il 20% del totale)hanno riguardato atti di violenza tra colleghi.

7

categoria 2008 2009

Infermieri 39% 40%

Autisti 29% 35%

Categorie più a rischio rispetto al n° totale di infortuni

8

Rispetto al numero totale di dipendenti ARES

infermieri 1,2%

Autisti-

barellieri

1,4%

Rispetto al genere

•Il 40% degli infortuni sono subiti da donne

•Il 62,5% delle quali sono infermiere

•Rappresentano l’1,5% del totale delle lavoratrici

ARES118

9

Nel 2009, abbiamo assistito ad una riduzione di circa il 28% del numero complessivo di infortuni sul lavoro relativi

ad atti di violenza

1. Scheda e procedura di segnalazione dell’aggressione

2. Registro atti di violenza

3. Campagna di informazione capillare agli operatori ARES118

4. Corso obbligatorio

Misure adottate

10

Situazione nel 2010

Su 269 infortuni totali 23 ovvero l’8,5% sono relativi ad attidi violenza.

Di questi solo 2 (l’8,69%) coinvolgevano lavoratori provenientidal gruppo degli operatori formati all’inizio dell’anno, peraltrosenza subire danni fisici né giorni di assenza dal lavoro.

Il 61% delle segnalazioni effettuate provenivano da operatori formati

Si sono registrati due episodi relativi ad atti di violenzatra colleghi sia con che senza infortunio (il 3,38% del complesso degli episodi di violenza),

11

•Le postazioni che hanno partecipato al corso sulla “Prevenzione delle aggressioni” non sono più tra quelle a rischio nel documento di valutazione rischi aziendale fatta eccezione per una, che però passa da un rischio alto ad un rischio basso

•Sono stati formati complessivamenten. 112 lavoratori provenienti da alcunedelle postazioni territoriali più a rischio,secondo la valutazione effettuata neglianni precedenti, e da postazioni nelle qualisi erano manifestati episodidi aggressione tra operatori

Effetti della formazione

12

Una delle postazioni che nel 2009 presentava un rischio alto

e che non si è presentata a frequentare il corso,anche

per il 2010 risulta essere la postazione con il rischio più alto

13A cura di Roberta Biaggi

Tipologia aggressore N°episodi %

Trattamento paziente con farmacodipendenza 2 2,4%

Trattamento paziente etilista 4 4,7%

Aggressione occasionale non legata ad attività di soccorso 4 4,7%

Aggressore non identificato 7 8,2%

Trattamento paziente psichiatrico (180) 8 9,4%

Aggressione/colluttazione con altro componente equipaggio/postazione 8 9,4%

Trattamento di paziente - aggressione da terze persone 10 11,8%

Non specificata 10 11,8%

Trattamento paziente in stato di agitazione da causa d.n.d.d. 11 12,9%

Trattamento di paziente per cause non specificate - aggressione da parte del paziente 21 24,7%

Totale 85 100,0%

ANALISI REGISTRO INFORTUNI anno 2008

14

Indicazioni ministeriali, procedure

aziendali, eventi sentinella

A cura di Roberta Biaggi

15

Violenza sul posto di lavoro

….“ogni aggressione fisica,comportamento minaccioso o abusoverbale che si verifica nel posto dilavoro”

(National Institute of OccupationalSafety and Health - NIOSH)

A cura di Roberta Biaggi

16

Violenza sul posto di lavoro

Gli atti di violenza consistono nellamaggior parte dei casi in eventi conesito non mortale, ossia aggressione otentativo di aggressione, fisica overbale, quale quella realizzata conuso di un linguaggio offensivo

A cura di Roberta Biaggi

17

Dove?

Più frequentemente in:

- servizi di emergenza-urgenza

- strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali

- luoghi di attesa

- servizi di geriatria

- servizi di continuità assistenziale

A cura di Roberta Biaggi

18

Chi?

Gli operatori a rischio più alto sono quelli acontatto diretto con il paziente, chedevono gestire rapporti caratterizzati dauna condizione di forte emotività evulnerabilità del paziente

A cura di Roberta Biaggi

19

Alcuni fattori che incrementano il rischio• l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e

cronici

• la diffusione dell’abuso di alcol e droga

• lunghe attese nelle zone di emergenza, con possibilità difavorire nei pazienti o accompagnatori uno stato difrustrazione per ’impossibilità di ottenere subito leprestazioni richieste

• ridotto numero di personale durante alcuni momenti dimaggiore attività

• presenza di un solo operatore a contatto con il pazientedurante la gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sulterritorio ed isolati, quali i presidi territoriali diemergenza o continuità assistenziale

• mancanza di formazione del personale nel riconoscimentoe controllo dei comportamenti ostili e aggressivi

A cura di Roberta Biaggi

20

L’escalation della violenza

Il comportamento violento avviene spessosecondo una progressione che, partendodall’uso di espressioni verbali aggressive,arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio.

Uso di

Espressioni

Verbali

aggressive

Impiego di

Gesti

violenti

Minaccia SpintaContatto

fisicoUso di arma

A cura di Roberta Biaggi

Lesione o morte

21

Come intervenire?

Raccomandazione del Ministero della

Salute n. 8 del novembre 2007

A cura di Roberta Biaggi

22

AzioniCiascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare unprogramma di prevenzione degli atti di violenza che prevedala costituzione di un gruppo di lavoro aziendale che:

•analizzi gli episodi e faccia emergere le criticità

•valuti le possibili azioni di contrasto sia strutturaliche organizzative

•preveda trattamento e sostegno agli operatori vittimedi violenza

•formi gli operatori sui rischi specificiconnessi con l’attività svolta, inclusii metodi di riconoscimento di segnalidi pericolo o di situazioni che possonocondurre ad aggressione, metodologieper gestire i pazienti aggressivi e violenti

A cura di Roberta Biaggi

23

Procedura ARES

Un “atto di violenza sul posto di lavoro” può:

comportare il verificarsi di un “infortunio

sul lavoro”

non comportare il verificarsi di

un “infortunio sul lavoro”

A cura di Roberta Biaggi

24

Procedura ARESIl lavoratore che, durante l’eserciziodella propria attività lavorativa,subisca un “atto di violenza sulposto di lavoro”, con o senza ilverificarsi di un “infortunio sul

lavoro”, deve compilare la

“Scheda di registrazione di

atti di violenza sul posto di

lavoro”

A cura di Roberta Biaggi

25

Procedura ARES

Il lavoratore consegna la scheda:

1.al/la Caposala se afferente alleU.O.C. C.O. Roma Capitale e C.O.Provincia di Roma;

2.all’addetto/a per la tenuta del

Registro Infortuni della segreteriadella rispettiva U.O.C. se afferentialle C.O. Frosinone, Latina, Rieti,Viterbo, Elisoccorso, Regionale

A cura di Roberta Biaggi

26

Procedura ARES

Il/la Caposala o l’addetto/a alla tenuta del Registro Infortuni:

•verifica che la “Scheda Atti di Violenza” sia stata compilata correttamente (in modo leggibile ed in ogni sua parte);

•invia via fax al SPP copia della “Scheda Atti di Violenza”;

•archivia la ricevuta di trasmissione del fax al SPP;

•consegna al SPP l’originale della scheda; A cura di Roberta Biaggi

27

Procedura ARES

L’SPP:

Registra ed archivia le copie della“Scheda Atti di Violenza”ricevute via fax; nonché glioriginali della “Scheda Atti diViolenza” non appena ne entra inpossesso

A cura di Roberta Biaggi

28

La scheda di segnalazione

A cura di Roberta Biaggi

29

Eventi sentinellaUn evento sentinella è un “eventoavverso” di particolare gravità,potenzialmente evitabile, che puòcomportare morte o grave danno alpaziente e che determina una perditadi fiducia dei cittadini nei confronti delservizio sanitario. Il verificarsi di unsolo caso è sufficiente per dare luogoad un’indagine conoscitiva diretta adaccertare se vi abbiano contribuitofattori eliminabili o riducibili e perattuare le adeguate misure correttiveda parte dell’organizzazione”.

A cura di Roberta Biaggi

30

Eventi sentinella

Sono individuati come eventi sentinella equindi da segnalare al Ministero:•un accadimento che può essere causa diun danno successivo (ad esempio emboliapolmonare, caduta)•il danno stesso (ad esempio mortematerna)•un indicatore di attività o processo (adesempio triage sottostimato)

•qualsiasi atto di violenza subito daoperatore o paziente.

A cura di Roberta Biaggi

31

Eventi sentinella riconducibili ad atti

di violenza

•Aggressioni che producono un danno fisicoall’operatore (infortunio)

•Aggressioni che producono un danno al mezzo disoccorso

A cura di Roberta Biaggi

32

Come segnalare l’evento

sentinellaDoppia via:•Seguire la procedura per la segnalazione dell’atto di violenza•Inviare tempestivamente copia della scheda dell’atto di violenza in busta chiusa a:

“Registri di Gestione del Rischio Clinico”

UO Risk Management - ARES 118

via Portuense 332 – Osp. C. Forlanini pal. 19 00149 Roma

Oppure al fax 06.55.11.54.64 telefonando prima dell’invio

A cura di Roberta Biaggi

33

Legge 180/78

« Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o

meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi

adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora

sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione;

anche senza la costrizione. »

(Franco Basaglia)

34

La Legge 180 è la prima ed unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò iltrattamento sanitario obbligatorio,istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.

La legge 180 voleva anche essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica dell'assistenza psichiatrica, instaurando rapporti umani rinnovati con il personale e la società, riconoscendo appieno i diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche da strutture territoriali.

35

TSO

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un procedimentoamministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione,disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette dioperare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicinagenerale o psichiatrica, contro la volontà del paziente,ma nel suo interesse.

36

Come viene attivato

Il procedimento che porterà all'esecuzione del trattamento sanitarioobbligatorio viene attivato con specifica richiesta scritta del medicocurante, alla quale segue la visita di un secondo medico, appartenentealla struttura sanitaria pubblica, finalizzata alla verifica dell'esistenzadei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento,che sono:

•l'incapacità del paziente di avere coscienza del proprio stato di malattia;

•l'opposizione del paziente alle necessarie cure;

•la necessità di un intervento terapeutico urgente, nonché la mancanza delle condizioni e delle circostanze atte a consentire di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extraospedaliero.

37

Le indicazioni e le caratteristiche di attivazione sopra riportatesono valide tanto per i T.S.O. terapeutici(pazienti con patologie mediche NON psichiatriche)regolati dall'art. 33 della Legge 833/78, quanto per iT.S.O. psichiatrici regolati dall'art. 34 della medesimadisposizione di legge.

38

I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimentodel Sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria.

Il Comune conserva uno specifico interesse allacorretta esecuzione della medesima e quindiun“potere-dovere” di vigilanza da attuarsiattraverso il proprio personale, nella fattispecie ilCorpo di Polizia Municipale

39

FUNZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale opera in ausilio all'Autorità Sanitaria(Azienda Sanitaria Locale) per l'esecuzione dei T.S.O.,eseguendo un preliminare controllo di legittimità formaledelle richieste.

Predispone la documentazione amministrativa occorrenteed, infine, dopo l'emissionedelle specifiche ordinanze del Sindaco,assicura l'accompagnamento del paziente presso lastruttura sanitaria deputata al ricovero.

40

Quindi, qualora ogni possibile intervento del personale sanitariosi dimostri vano e si renda necessario l’uso della coazione fisicaper vincere la particolare resistenza opposta dalpaziente, subentra la specifica competenza della Polizia Municipaleistituzionalmente chiamata a provvedere alla esecuzionedel provvedimento.

41

L’intervento della Polizia Municipale non può ritenersi eventuale esubordinato a quello del personale sanitario bensì contestuale,e tale contestualità deve esplicarsi attraverso ladistinzione chiara dei rispettivi ambiti di intervento.

A tal proposito, si richiama quanto evidenziato dalla circolare delMinistero dell’Interno n.3/2001 del 20.07.01,relativa alle competenze della Polizia Municipalenel corso di trasferimento con autoambulanzadi persone assoggettate al TSO anche al di fuori delterritorio Comunale.

42

Che così recita: “ le funzioni di accompagnamento deisoggetti per i quali si rende obbligatorio il TSO debbanoessere svolte dagli operatori diPolizia Municipale per assicurare prioritariamentel’attuazione dei principi generali di tuteladella persona fissati, in particolare dalla Legge 833/78,istitutiva del SSN”

43

Nella stessa circolare viene precisato che “i Vigili Urbani devono accompagnare l’infermo di mente fino al luogo di cura,anche se fuori dal Comune, poiché intervengono nell’esercizio del potere di Polizia amministrativa sanitaria, propria dell’autorità locale, e non in quello dell’attività di PubblicaSicurezza” ed in quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il Presidio sanitario “di regola ed in via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, nonescludendo però, in considerazione della peculiarità della malattia, l’uso di qualsiasi automezzo,anche privato…”.

44

E’ ovvio però che le ordinanze di ASO e TSO costituiscono un atto sanitario, oltre che amministrativo, e pertanto la loro esecuzionerichiede la presenza contestuale ed attiva del personale sanitario(medici ed infermieri).

Ed ancora, ASO e TSO “devono essere accompagnateda iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato…nel corso del provvedimento obbligatorio, l’infermo hadiritto di comunicare con chi ritenga opportuno…chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento

45

Aspetti medico legali

La legge garantisce il diritto all’autodifesa, ma pone

dei limiti oggettivi con i quali tutti devono fare i conti

Il rischio di trovarsi dalla parte del torto a seguito di uno

scontro fisico è tutt’altro che remoto,

La legge pone dei limiti alla reazione che

possiamo avere di fronte ad una minaccia, ribadendo

il concetto di PROPORZIONALITA’

dell’uso della forza

A cura di Roberta Biaggi

46

Tali limiti sono motivati dalla necessità

di salvaguardare in primo luogo la vita

umana, la nostra come quella del

nostro aggressore che è, come noi,

titolare degli stessi diritti di

fronte alla legge.

A cura di Roberta Biaggi

47

a seguito di un combattimento, le cose che

occorre dimostrare sono:

1) Aver tentato in tutti i modi di evitare lo scontro

fuggendo o tentando di sottrarsi al pericolo in

qualsiasi modo

2) Nell’impossibilità di fuggire, motivarne

le ragioni

3) Aver reagito con forza proporzionata alla

minaccia subita

A cura di Roberta Biaggi

QUINDI

48

È utile ricordare che la legge non considera la provocazione

un’attenuante.

Pertanto, se qualcuno vi insulta per strada e voi reagite

anche solo verbalmente, ciò può comportare un concorso

di colpa che vi priverà del diritto di invocare la legittima difesa

in caso di scontro fisico. ( rischio di incorrere nel reato di rissa)

Sarà difficile difendervi perché:

1) Non è detto che abbiate prove oggettive

( certificati medici, riprese fotografiche etc)

o testimoni a vostro favore

2) Gli avvocati della parte avversa cercheranno di ribaltare

su di voi le accuse

A cura di Roberta Biaggi

49

OGNI COMBATTIMENTO EVITATO E’ UN

COMBATTIMENTO VINTO!

A cura di Roberta Biaggi

PERTANTO!!

50

DIFESA LEGITTIMA. ART 52 CP

“Non è punibile chi ha commesso il fatto

per esservi stato costretto dalla necessità

di difendere un diritto proprio od altrui contro

il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre

che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

A cura di Roberta Biaggi

51

Per “necessità di difendere” si intende la reazione necessaria

per tutelare un diritto minacciato.

In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia,

della inevitabilità della reazione e dell’impossibilità di non reagire.

In altre parole il giudice tenterà di capire se chi ha reagito poteva

fare altre cose, per es fuggire dalla minaccia stessa, e

perché non lo ha fatto

L’ “offesa ingiusta” si verifica quando un’azione è contro

l’ordinamento giuridico vigente.

A cura di Roberta Biaggi

52

Esempio:

Siete stati aggrediti per strada per qualsiasi motivo, avete reagito e avete

provocato lesioni al vostro aggressore, che dopo essersi medicato in

ospedale vi denuncia per LESIONI PERSONALI.

SE LA LESIONE E’ LIEVE L’AGGRESSORE

PUO’ COMUNQUE DENUNCIARVI PER PERCOSSE

(delitto punibile a querela della persona offesa)

A cura di Roberta Biaggi

53

STATO DI NECESSITA’. Art 54 CP

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato

costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale

di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile,

sempre che il fatto sia “proporzionale al pericolo”

A cura di Roberta Biaggi

54

ECCESSO COLPOSO. Art 55 CP

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli art 51, 52,53

e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o

dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità,

si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,

se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Esempio:

Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di una

pistola giocattolo ( ma noi non lo sappiamo)

e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure

provocandogli lesioni permanenti.

( si valuta erroneamente la situazione)

A cura di Roberta Biaggi

55

L’eccesso colposo si verifica anche quando:

Valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per

imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave

di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

Esempio: un rapinatore si presenta da un gioielliere armato di

taglierino e quello lo crivella di colpi con la pistola custodita sotto

il bancone.

A cura di Roberta Biaggi

56

LESIONE PERSONALE. Art 582 CP

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale

deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la

reclusione da 3 mesi a 3 anni,

Se la malattia ha durata non superiore ai 20 gg e non concorre alcuna

delle circostanze aggravanti previste dagli art 583 e 585, il delitto

è punibile a querela della persona offesa.

A cura di Roberta Biaggi

57

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni

quando:

Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della

persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità

di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore

ai 40 gg.

Il fatto produce un indebolimento permanente di

un senso o di un organo

A cura di Roberta Biaggi

58

La lesione personale è GRAVISSIMA e si applica una reclusione fino

a 12 anni quando:

•Dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente

•La perdita di un senso

•La perdita di un arto o una sua mutilazione

•La perdita della capacità di procreare

•La deformazione ovvero lo sfregio del viso permanente

A cura di Roberta Biaggi

59

OMISSIONE DI SOCCORSO ART 593 CP

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di

10 anni, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per

malattia di mente o di corpo o per vecchiaia o per altra causa, omette

di darne immediato avviso all’autorità, è punito con la reclusione

fino a 3 mesi o con la multa.

Alla stessa pena soggiace chi trovando corpo umano che sia o

sembri inanimato ovvero una persona ferita o in pericolo

ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne

immediato avviso all’autorità specifica.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione

personale la pena è aumentata, se ne deriva la

morte la pena è raddoppiata,

A cura di Roberta Biaggi

60

E’ UN OBBLIGO GENERICO

Perché riguarda tutti i cittadini.

Tuttavia poiché con il termine assistenza si intende ciò che l’individuo

sa e può fare si intuisce la maggiore responsabilità di chi ha conoscenze

In ambito medico specie se comprovate da precisi titoli di studio.

A cura di Roberta Biaggi

IL SOCCORRITORE SANITARIO

NON PUO’ ESIMERSI DAL SOCCORSO

Ha il dovere giuridico di esporsi al

pericolo anche al

di fuori della propria attività lavorativa

61

Per il sanitario che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di

Incaricato di pubblico servizio esiste anche:

L’ART 328 CP: omissione o rifiuto di atti d’ufficio

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente

rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di

sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,

deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la

reclusione da 6 mesi a 2 anni

A cura di Roberta Biaggi

62

L’omissione di soccorso è considerata una mancanza gravissima

anche dal punto di vista deontologico, secondo cui l’obbligo di

intervento è tra i doveri generali del sanitario.

Art 18 codice deontologico infermieri

L’infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza,

presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza

necessaria in caso di calamità si mette a disposizione

dell’autorità competente.

A cura di Roberta Biaggi

63

UN SOGGETTO PUO’ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVISTO

COME REATO SOLO SE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE NEL

MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO

IMPUTABILITA’

SE TALE CAPACITA’ MANCA DEL TUTTO O E’

LIMITATA NEL MOMENTO IN CUI VIENE COMMESSO

IL FATTO, IL SOGGETTO NON E’ IMPUTABILE

64

CAPACITA’ DI INTENDERE

E’ LA CAPACITA’ DI VALUTARE IL SIGNIFICATO E GLI EFFETTI

DELLA PROPRIA CONDOTTA E A RENDERSI CONTO DEL

VALORE SOCIALE DELLA PROPRIA AZIONE

CAPACITA’ DI VOLERE

E’ L’ATTITUDINE AD AUTODETERMINARSI IN

RELAZIONE AI NORMALI IMPULSI CHE MOTIVANO

L’AZIONE

65

IMPUTABILITA’ DEL MINORE DI 14 ANNI

E’ SEMPRE CONSIDERATO NON IMPUTABILE

SI PRESUPPONE CHE NON SI ABBIA ANCORA LA MATURITA’

INTELLETTIVA E CARATTERIALE NECESSARIA PER LA

COMPRENSIONE DI SIGNIFICATO MORALE E GIURIDICO:

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI INCAPACITA’

66

SOGGETTO DI ETA’ COMPRESA TRA 14 E 18 ANNI

•E’ IMPUTABILE SE AVEVA CAPACITA’ DI INTENDERE E

VOLERE AL MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO

LA CAPACITA’ NON E’ PRESUNTA

•IL GIUDICE E’ CHIAMATO AD ACCERTARE LA

SUSSISTENZA

•DI VOLTA IN VOLTA SE IL MINORE RISULTA IMPUTABILE

LA PENA E’ COMUNQUE DIMINUITA

67

INFERMITA’ DI MENTE

•VIZIO TOTALE : E’ ESCLUSA L’IMPUTABILITA’ PER CHI PER

INFERMITA’ IN TALE STATO DI MENTE NON E’ IN GRADO DI

INTENDERE E DI VOLERE

•VIZIO PARZIALE: NON E’ ESCLUSA L’IMPUTABILITA’ MA VIENE

DIMINUITA LA PENA PER CHI ERA PER INFERMITA’ IN UNO STATO

DI MENTE CHE RIDUCEVA FORTEMENTE LA SUA CAPACITA’ DI

INTENDERE E VOLERE

•VANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE: MALATTIE PSICHIATRICHE,

ANOMALIE PSICHICHE NON CLASSIFICATE , DEFICIENZA PSICHICA

( IDIOZIA, IMBECILLITA’ E GRACILITA’ MENTALE), MALATTIE FISICHE

CHE INTENDONO SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE

( DISTURBI ENDOCRINI…)

•ACCERTATA L’INFERMITA’ E LA SUA EVENTUALE INCIDENZA

SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE SI DEVE VERIFICARE

SE IL VIZIO SUSSISTEVA NEL MOMENTO IN CUI IL SOGGETTO

COMMETTEVA IL FATTO

68

STATI EMOTIVI E PASSIONALI

•NON ESCLUDONO NE DIMINUISCONO LA CAPACITA’ DI INTENDERE

E VOLERE QUINDI L’IMPUTABILITA’

•SALVO CHE NON SIANO ESPRESSIONE DI UNO STATO PATOLOGICO

69

UBRIACHEZZA E INTOSSICAZIONE DA STUPEFACENTI

•UBRIACHEZZA ACCIDENTALE: E’ QUELLA CHE DERIVA

DA CAUSA FORTUITA O FORZA MAGGIORE ESCLUDE

IMPUTABILITA’ E PREVEDE DIMINUZIONE DELLA PENA

•UBRIACHEZZA VOLONTARIA, COLPOSA O PREORDINATA:

NON ESCLUDE NE’ DIMINUISCE L’IMPUTABILITA’ ANZI E’

PREVISTO AUMENTO DELLA PENA SE L’UBRIACHEZZA

ERA PREORDINATA AL FINE DI COMMETTERE IL REATO O

PREPARARSI UN ALIBI

70

UBRIACHEZZA ABITUALE E INTOSSICAZIONE ABITUALE

DA STUPEFACENTI:

NON ESCLUDONO L’IMPUTABILITA’. E’ PREVISTO L’AUMENTO

DELLA PENA E LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE LA MISURA DI

SICUREZZA

UBRIACHEZZA CRONICA E INTOSSICAZIONE CRONICA

DA STUPEFACENTI:

INCIDONO SULL’IMPUTABILITA’

POSSONO ESSERE APPLICATE LE NORME RELATIVE AL VIZIO

PARZIALE O TOTALE DI MENTE

IL SOGGETTO PUO’ ESSERE NON IMPUTABILE O RISPONDERA’

CON UNA DIMINUZIONE DELLA PENA

71

SORDOMUTISMO

E’ CONSIDERATA PATOLOGIA IN GRADO DI OSTACOLARE

LO SVILUPPO PSICHICO DEL SOGGETTO, INCIDENDO QUINDI

SULLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE

NON E’ IMPUTABILE SE AL MOMENTO DEL FATTO NON

AVEVA CAPACITA’DI INTENDERE E VOLERE A CAUSA DELLA

SUA INFERMITA’IN QUESTO CASO LA PENA PREVISTA E’ RIDOTTA

72

RESPONSABILITA’ :

E’ L’OBBLIGO GENERICO DI RISPONDERE SOCIALMENTE DELLE

CONSEGUENZE DERIVANTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,

DALLE PROPRIE AZIONI CHE SCATURISCONO DAI RAPPORTI

INTRATTENUTI CON UNO O PIU’ SOGGETTI COMPONENTI

IL TESSUTO SOCIALE.

73

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE:

QUANDO SI E’ CHIAMATI A RISPONDERE GIURIDICAMENTE

DELLE CONSEGUENZE NEGATIVE DEL PROPRIO COMPORTAMENTO

MESSO IN ATTO NEL RAPPORTO TRA SANITARIO E PAZ.

ESSA NASCE DALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEGLI

IMPEGNI DA PARTE DEL PROF SANIT QUANDO DA CIO’

SCATURISCE UN ERRORE PROF CAUSATIVO DI UN DANNO

74

•LA PRESTAZIONE MEDICA E’ BASATA SULL’ACCORDO

CONTRATTUALE TRA SANIT E PAZ CHE RICHIEDE OBBLIGHI

PER ENTRAMBI

•IL SANITARIO SI IMPEGNA AD UTILIZARE AL MEGLIO LE SUE

CONOSCENZE CON DILIGENZA

•IL MALATO SI IMPEGNA AL RISPETTO DEL SANITARIO E

ALL’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E A PAGARE L’ONORARIO

•LA VOLONTARIETA’ ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

IL CONTRATTO PROFESSIONALE CONCERNE:

OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO

E’ BASATO SU PRESUPPOSTI ESSENZIALI

( fiduciarietà i cui corollari sono

coscienza diligente del professionista

e sua diligenza)

COMPORTA OBBLIGHI PER ENTRAMBI I CONTRAENTI

75

TIPI DI RESPONSABILITA’

•LA RESPONSABILITA’ PROF E’ DI TIPO GIURIDICO, PENALE E CIVILE

RESPONSABILITA’ ETICA: LA PROF SANIT SI BASA SU MISSIONE,

FONDAMENTO MORALE, DOVERI DI UMANITA’ INSITI NELLA PROF,

NORME ETICHE DI DIRITTO NATURALE E COSCIENZA

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: QUANDO NON

SI OSSERVANO ORDINI, NORME, REGOLAMENTI CHE

CARATTERIZZANO IL RAPPORTO DI DIPENDENZA IN UNA

STRUTTURA GERARCHICAMENTE ORGANIZZATA.

VI E’ UNA SANZIONE DISCIPLINARE A CUI SI PUO’ FARE

RICORSO AGLI ORGANI DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

76

RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA: PER INOSSERVANZA

DELLE NORME DEL CD. SE PUR CORRISPONDENTI A QUELLI

LEGALI I DOVERI DEONTOLOGICI SE NON OSSERVATI NON

PREVEDONO SANZIONI PARTICOLAREGGIATE POICHE’ NON

ESISTE UN ORGANO DISCIPLINARE. SOLO L’ORDINE PUO’

DECIDERE UN PROVVEDIMENTO

77

RESPONSABILITA’ GIURIDICA ELEMENTI COSTITUTIVI:

• CONDOTTA COLPOSA ( ERRORE PROFESSIONALE RILEVANTE

GIURIDICAMENTE)

• DANNO INGIUSTO PATITO DAL PAZ

• RAPPORTO DI CAUSALITA’ TRA IL PRIMO E IL SECONDO

78

LA CONDOTTA COLPOSA E’ GENERICA O SPECIFICA:

CONDOTTA COLPOSA GENERICA: QUANDO IL SANITARIO

DEL TUTTO INVOLONTARIAMENTE COMMETTE UN ERRORE

TECNICO PER:

•IMPERIZIA

•IMPRUDENZA

•NEGLIGENZA

79

LA CONDOTTA COLPOSA SPECIFICA: QUANDO VI E’

L’INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI

E DISCIPLINE

L’ERRORE TECNICO PUO’ AVVENIRE IN FASE DIAGNOSTICA

O IN FASE TERAPEUTICA E PUO’ DERIVARE DA COMPORTAMENTO

COMMISSIVO ( IMPRUDENZA, IMPERIZIA) O OMISSIVO ( NEGLIGENZA)

PIU’ PERICOLOSO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE CAUSALE UN

COMPORTAMENTO OMISSIVO CHE UNO COMMISSIVO

80

IMPERIZIA

NON SAPER FARE, MANCANZA DI PREPARAZIONE E CULTURA,

MANCANZA ESPERIENZA E INCAPACITA’ DI USUFRUIRE DI

ESPERIENZA ALTRUI.

IL MEDICO NON DEVE FARE CIO’ CHE NON SA FARE

IMPRUDENZA

CHI OPERA AGENDO MALE E NON PREVEDENDO

CORRETTAMENTE

LA PRUDENZA E’ QUINDI LA CAPACITA’ DI

PREVEDERE POSSEDENDO LE ADEGUATE CONOSCENZE

I QUADRI CLINICI CHE POSSONO AVERE

EVOLUZIONE NEGATIVA

81

NEGLIGENZA

DERIVA DA TRASCURATEZZA, NONCURANZA E INDIFFERENZA

TRASCURA DI FARE CIO’ CHE DOVREBBE FARE, SENZA ALCUNA

CURA E CHE E’ AD ESSO INDIFFERENTE

E’ UN COMPORTAMENTO OMISSIVO

TROVA SEMPRE MENO COMPRENSIONE NELLE AULE DI GIUSTIZIA

DANNO INGIUSTO

E’ IL DANNO CHE IL PAZ NON AVREBBE DOVUTO

AVERE CONSIDERATA

LA SUA PATOLOGIA, L’ENTITA’ E LA NATURA DELL’INTERVENTO,

LA PREPARAZIONE SPECIFICA DEL SANITARIO

SONO INGIUSTI SOLO QUEI DANNI IN QUANTO EVITABILI

SONO INGIUSTI E RAPPRESENTANO ELEMENTO

COSTITUTIVO DELLA RESPON PROF

82

RAPPORTO DI CAUSALITA’

TRA CONDOTTA COLPOSA E DANNO INGIUSTO

PERCHE’ VI SIA RESPON PROF NON BASTA CHE VI SIA

UNA CONDOTTA COLPOSA O UN DANNO INGIUSTO,

MA E’ NECESSARIO CHE TRA QUESTI VI SIA UNA RAPPORTO

DI CAUSALITA’IL DANNO DEVE DISCENDERE DALLA

CONDOTTA IN VIA ESCLUSIVA

83

CONCORSO DI CAUSE O DI CONCAUSE

E’ L’INSIEME DI PIU’ ELEMENTI CAUSALI AGENTI IN

SUCCESSIONE CRONOLOGICA O CONTEMPORANEAMENTE,

MA TUTTI AVENTI ENERGIA CAUSALE IDONEA ED INDIRIZZATA

ALLA PRODUZIONE DI UNO STESSO DANNO

ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE

SI STABILISCE CON RIGOROSI CRITERI METODOLOGICI

E VALIDE COGNIZIONI SCIENTIFICHE PER RAGGIUNGERE

ALMENO UNA PROBABILITA’ DI GRADO ELEVATO

84