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CONOSCERE LA SICUREZZA CORSO DI FORMAZIONE GENERALE secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 PARTE PRIMA Docente: Perocchi Pietro (R.S.P.P.) Redazione: Studio Tecnico “Si.En.A.” - Per. Ind. Perocchi Pietro -R.S.P.P. della scuola Via Serrata 32, 00118 Roma - Tel/Fax. 067900421 – 3735403981 -e.mail:[email protected] (Aggiornato il 12 10. 2017)

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CONOSCERE LA SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011

PARTE PRIMA

Docente: Perocchi Pietro (R.S.P.P.)

Redazione: Studio Tecnico “Si.En.A.” - Per. Ind. Perocchi Pietro -R.S.P.P. della scuola Via Serrata 32, 00118 Roma - Tel/Fax. 067900421 – 3735403981 -e.mail:[email protected] (Aggiornato il 12 10. 2017)

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SICUREZZA

CONOSCENZA, RISPETTO DELLE REGOLE

E COMPORTAMENTI ADEGUATI, PER

PREVENIRE, RIDURRE O ELIMINARE UN

RISCHIO (che puo’ causare un danno a persone e cose ed in alcuni casi puo’ condurre alla distruzione, all’inabilita’ ed alla morte).

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LEGISLAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - QUADRO NORMATIVO

Costituzione, Codice Penale e Civile LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)

_Art. 1 - L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro

_Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività

_Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione sociale dei lavoratori.

_Art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera.

(Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana)

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CODICE PENALE

_ ART. 589 – (omicidio colposo) • Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni • Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni

_ ART. 590 –(lesioni personali colpose) • Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a seicentomila lire. • Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 123,95 a 619,75 euro (240.000 a 1.200.000 lire); se gravissima, reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309,87 a 1239,50 euro (600.000 a 2.400.000 lire)

• Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da 247,90 a 619,75 euro (480.000 a 1.200.000 lire); per lesioni gravissime reclusione da 6 mesi a 2 anni o multa da 619,75 a 1239,50 euro (1.200.000 a 2.400.000 lire)

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CODICE CIVILE

_ ART. 2087– (tutela delle condizioni di lavoro)

• L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro.

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LA SVOLTA EUROPEA (1989 – 1990)

LE 8 DIRETTIVE SOCIALI EMANATE DALLA COMUNITA’ EUROPEA A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

• 391/89 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

• 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • 655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro • 656/89 Dispositivi di Protezione Individuale • 269/90 Movimentazione Manuale dei Carichi • 270/90 Sicurezza sul lavoro ai Videoterminali • 394/90 Protezione da Agenti Cancerogeni • 679/90 Protezione da Agenti Biologici L’Italia recepisce le direttive il 19 settembre 1994 mediante l’emissione del D.Lgs. 626/94 che inserisce in un solo testo le 8 principali direttive sociali europee sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Si tratta di un sistema basato sulla partecipazione attiva e la collaborazione di diversi soggetti che operano nell’ambiente di lavoro.

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IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 Il decreto 626/94 segna il passaggio da una logica prevalentemente assicurativa, basata sul risarcimento del danno, ad un’azione che mette al primo posto, nella sicurezza sul lavoro, la prevenzione. Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali.

I LAVORATORI sono stati portati al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, al posto delle macchine.

Obiettivo del D. Lgs. 626 / 94: ◦ Politica della sicurezza ◦ Valutazione dei Rischi ◦ Verifica e misure da attuare ◦ Individuazione dei soggetti e loro responsabilità Difficoltà e limiti: - Continue modifiche - Permanenza delle vecchie leggi - Nuove direttive europee adottate con altri decreti

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IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Il “Testo Unico sulla Sicurezza” D.lgs. 81/2008 va a sostituire il vecchio D. Lgs. 626/94 e comporta l’unificazione di tutte le leggi previgenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro in: 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati.

Le modifiche piu’ rilevanti, rispetto al D.Lgs. 626/94, riguardano:

1. Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto; 2. 4. Formazione obbligatoria per tutti i soggetti con aggiornamento periodico; 5. Definizione e valorizzazione della figura del “Preposto”, 6. Rafforzamento del ruolo del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); 7. Il Documento della Valutazione dei Rischi (D.V.R.) deve essere organizzato come un sistema di gestione; 8. Considerazione dello stress lavoro-correlato nella Valutazione dei Rischi; 9. Ruolo del Medico competente nei processi di valutazione dei rischi. 10. Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;

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D. LGS. 81 / 08 Il D. Lgs. 81/08 prevede (consiglia) che la Sicurezza

sul Lavoro sia gestita attraverso un modello

organizzativo (S.G.S.L.= Sistema di Gestione della

Sicurezza sul Lavoro) in grado di definire ed attuare

una politica aziendale che tuteli la Salute e la

Sicurezza dei Lavoratori, applicando tutte le norme

in esso contenute, al fine di prevenire i reati

commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche

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D. LGS. 81 / 08 • Il D. Lgs. 81/08 si applica a tutte le aziende,

pubbliche e private.

• Il D. Lgs. 81/08 vuole proteggere tutti i lavoratori, con

e senza retribuzione.

• Il D. Lgs. 81/08 viene definito «Testo Unico» in

materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Possono esistere requisiti legislativi specifici e

applicabili in particolari casi (Scuole, Carceri, etc)

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Organizzazione Aziendale della Sicurezza

Le domande che ci dobbiamo sempre porre quando siamo nei luoghi di lavoro :

1. Chi sono i soggetti che si occupano di Salute, Sicurezza

e Prevenzione in azienda e quali sono i loro compiti

2. Quali sono gli adempimenti previsti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

3. Quali sono gli obblighi che ogni lavoratore deve rispettare sui luoghi di lavoro

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Organizzazione Aziendale della Sicurezza

FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

PER LA SICUREZZA

1. DATORE DI LAVORO

2. DIRIGENTE

3. PREPOSTI

4. LAVORATORI

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CHI SI «OCCUPA» DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Datore di lavoro E’ il titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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DETTAGLI SUL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro deve: • Effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare

il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); • Designare il Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione dai rischi(R.S.P.P.); • Nominare il Medico Competente (se necessario) • Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

• Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed il medico competente, ove presente;

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DETTAGLI SUL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro deve inoltre: • Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori

che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle

norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

• Nominare (e Formare) le persone addette a svolgere le

azioni di protezione in caso di emergenza o di prestare soccorso in caso di infortunio.

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad esempio il Capo Reparto; il Capo Ufficio; il DSGA; il Capo Cantiere, ecc).

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Chi e’ di fatto il Preposto ? Detto che il Preposto e’ la figura che sovrintende all’attivita’ lavorativa di piu’ lavoratori, eseguendo direttive emanate dal datore di lavoro, lo possiamo identificare, nella pratica delle attivita’ lavorative, nelle seguenti figure: Capo Reparto (nell’Industria, Commercio, Servizi), Capo Ufficio (nelle Amministrazioni Pubbliche e Private) Capo Cantiere (nell’Edilizia, Costruzioni) ed in genere in tutti coloro che nell’attivita’ lavorativa si trovano ad impartire ordini ad altri lavoratori che da questi vengono recepiti ed assolti.

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Lavoratore: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

“Persona eletta o designata dai Lavoratori per rappresentarli e garantirli su quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nel luogo dove lavorano”

COMPITI • Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come

protagonisti • Vigila sull’attuazione delle misure di sicurezza • Partecipa al processo del miglioramento

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Aziende fino 15 lavoratori: viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell’ambito territoriale Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Quanti R.L.S. devono essere eletti nelle aziende?

1 RLS fino a 200 lavoratori 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori 6 RLS oltre i 1000 lavoratori

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (R.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08, designata dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Puo’ essere persona interna o esterna all’organizzazione aziendale

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DETTAGLI SUL R.S.P.P.

Requisiti professionali per svolgere l’attivita’: • Titolo di studio minimo (diploma o laurea) • Frequenza a corsi di formazione (con aggiornamenti

quinquennali) E’ il Coordinatore del Servizio di Prevenzione e

Protezione - Collabora nell’analisi dei Rischi - Collabora alla stesura del Documento di

Valutazione dei Rischi

E’ di fatto il Consulente del Datore di Lavoro

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

MEDICO COMPETENTE Medico in possesso dei titoli e dei requisiti professionali e formativi, indicati agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 81 / 08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi, ed è nominato dallo stesso Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ad essa collegati.

Collabora strettamente con il R.S.P.P.

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DETTAGLI SUL MEDICO COMPETENTE

Effettua la sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali è richiesta, in funzione dell’analisi dei rischi - Visita i luoghi di lavoro con il RSPP - Determina l’idoneità dei lavoratori - Può identificare delle restrizioni a seguito della visita Il lavoratore non può astenersi dalla sorveglianza sanitaria, laddove sia riscontrato un rischio per la sua salute!

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DEFINIZIONI DELLE FIGURE E LORO RESPONSABILITA’

LAVORATORE: Definizione di Lavoratore (Art. 2, c.1, lettera a)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …omissis …; l’allievo degli istituti di istruzione in genere ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; …omissis….

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DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI: DIRITTI: Informazione e Formazione adeguate

Art. 36 del D.Lgs. 81/08 1. Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (Lotta all’incendio – Primo Soccorso) d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il Datore di Lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

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Art. 37 del D. Lgs. 81/08 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

inoltre Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, (oppure se impossibilitato a contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo), non può subire pregiudizio alcuno..

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Doveri dei lavoratori: (Art. 20, D. Lgs. 81/08) OGNI LAVORATORE DEVE: _ Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; _ Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; _ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; _ Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; _ Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; _ Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità …. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

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PENE PREVISTE: ◦ Arresto; (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi) ◦ Ammenda: (da 1.000 fino a 40.000 €) ◦ Sanzione amministrativa pecuniaria: (da 500 a 6.000 €) _ SOGGETTI SANZIONABILI: • Datore di Lavoro e Dirigente • Preposti • R.S.P.P. • Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori • Medico competente • Lavoratori SOGGETTI NON SANZIONABILI: ◦ R.L.S. (per la sua funzione di tutela dei lavoratori)

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Concetti di: PERICOLO, DANNO, RISCHIO,

INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE PREVENZIONE E PROTEZIONE

PERICOLO DEFINIZIONE DI PERICOLO: art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il pericolo è una proprietà intrinseca (che appartiene alla situazione, all’oggetto, alla sostanza, ecc.), non legata a fattori esterni, che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone. Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione , di caduta, ecc.

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DANNO • Gravità delle conseguenze che si verificano al

concretizzarsi del Pericolo

RISCHIO • Eventualita’ di subire un Danno (al concretizzarsi

della situazione di Pericolo), che puo’ essere Infortunio o Malattia Professionale

• Altre definizioni di Rischio Il Rischio è un concetto probabilistico:

• è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

• e’ la combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

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INFORTUNIO: Lesione provocata in seguito ad un incidente, che puo’ assumere

vari livelli di gravita’, fino a provocare la morte della persona.

Effetti degli infortuni:

- effetti diretti dovuti ad urti, tagli, scivolamenti e cadute(a livello e/o dall'alto),

investimenti, schiacciamento, fulminazioni, sostanze tossiche, ecc.

- effetti indiretti , dovuti a inadeguatezze di microclima, illuminazione, altri

fattori ambientali, problemi psicologico/organizzativi (stress, flussi informativi,

isolamento ecc.), che contribuiscono ad aumentare frequenza ed entità del

danno;

• Nella maggioranza dei casi un infortunio è la conseguenza di un

mancato rispetto delle norme di sicurezza (anche le più elementari).

• Il corretto comportamento personale ed il rispetto delle regole è la

migliore forma di prevenzione contro gli infortuni.

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CONOSCERE LA SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del

21/12/2011

PARTE SECONDA

Docente: Perocchi Pietro (R.S.P.P.) Redazione: Studio Tecnico “Si.En.A.” - Per. Ind. Perocchi Pietro - R.S.P.P. Via Serrata 32, 00118 Roma - Tel/Fax. 067900421 – 3735403981 -e.mail:[email protected] (Aggiornato il 12 10. 2017)

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AGENTI E SOSTANZE CHIMICHE (artt. 221 – 265.)

Definizioni:

Agenti chimici: • tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia

nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti per

sintesi, utilizzati mediante qualsiasi attivita'

lavorativa o smaltiti (compreso lo smaltimento come

rifiuti), siano essi prodotti intenzionalmente o no e

siano immessi o no sul mercato;

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ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (art. 266 – 281)

Definizione:

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, virus, parassita umano, in grado di provocare infezioni, allergie, intossicazioni.

microrganismo = entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico coltura cellulare = il risultato della crescita “in vitro” di cellule derivate da organismi pluricellulari. virus = agente infettivo che si replica esclusivamente all'interno delle cellule viventi di altri organismi.

I virus possono infettare tutti i tipi di forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi, compresi i batteri

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CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) Possibili effetti sulla salute

• La presenza di Campi Elettromagnetici e’ la conseguenza dell’uso dell’elettricita’ quale fonte di energia per il funzionamento di macchinari, attrezzature, impianti di trasmissione a radio frequenza e tutto cio’ che viene azionato con l’utilizzo dell’energia elettrica.

• La presenza dei CEM e la vicinanza degli stessi al corpo umano, induce in esso correnti elettriche che possono determinare un aumento abnorme della temperatura nelle cellule interne, , modificandone la natura e la composizione, con conseguenze anche gravissime (tumori) per la salute della persona.

• I dati scientifici non dimostrano, in modo assoluto, la loro pericolosita’ ma le evidenze pratiche indicano uno stretto legame fra CEM ed insorgenza di alcuni tumori.

• La raccomandazione, non potendo eliminare i CEM (eliminare l’uso dell’energia elettrica!), e’ di porre la massima attenzione all’uso indiscriminato di apparecchi elettrici/telefonici/cellulari.

• Maggiore e’ la distanza del corpo umano dalle sorgenti di CEM e minori sono le conseguenze per la salute.

• Minore e’ il tempo di esposizione e maggiori sono le possibilta’ di non subire gli effetti nocivi.

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NORME DI COMPORTAMENTO - EMERGENZA INCENDIO

Emergenza a scuola •

Per segnalare un’emergenza incendio verranno emessi due segnali: Segnale preliminare di pericolo: 5 squilli alternati di campanella Segnale di evacuazione: 1 suono prolungato della campanella (oppure sirena o altro dispositivo sonoro)

Cosa fare al segnale di pericolo (5 squilli alternati della campanella): Tutti gli alunni si alzano dalla sedia e la sistemano sotto il rispettivo banco (per non creare ostacoli al deflusso) L’Aprifila (alunno che siede nel banco piu’ vicino alla porta) preleva il cartello con la scritta della propria classe, apre la porta ed attende davanti ad essa che tutti gli altri si mettano in fila dietro di lui/lei. Il Chiudifila (alunno che siede nel banco piu’ lontano dalla porta) provvede nel frattempo alla chiusura delle finestre e si mette in fondo alla fila. Il docente prende il registro della classe (o foglio riassuntivo nel caso di registro elettronico) ed attende che venga emesso il segnale di eva

Cosa fare al segnale di evacuazione (suono ininterrotto della campanella) : L’Aprifila, tenendo bene in vista il cartello della classe, si dirige verso l’uscita di emergenza (o verso la scala che lo condurra’ all’uscita di emergenza) e gli altri lo seguono in modo ordinato, restando vicini e senza correre. Il docente accompagna la classe rimanendo nella posizione che ritiene migliore per un adeguato controllo della situazione. (*)

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segue- Comportamento in caso di emergenza a scuola -Incendio

Cosa fare al segnale di evacuazione (suono ininterrotto della campanella) : L’alunno Chiudifila verifica che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula ed esce richiudendo la porta. Se prima di immettersi su una scala, o prima dell’uscita di emergenza, altre classi ci hanno preceduto si attende il proprio turno senza forzature o spinte. Raggiunto il Punto di Raccolta Sicuro esterno (indicato con P. R. S. sulla planimetria appesa alle pareti), l’Aprifila si colloca nello spazio libero con il cartello della classe bene in vista. La classe si deve posizionare nello stesso ordine di uscita (percio’ rimanendo in fila). Il docente esegue l’appello dei presenti e compila il Modulo di Evacuazione che consegna successivamente al Responsabile del Punto di Raccolta. E’ importante che il Docente annoti sul Modulo di Evacuazione tutte le anomalie, carenze, difetti, ecc, riscontrate durante lo svolgimento della prova al fine di migliorare il risultato finale.

In ogni situazione di emergenza “Non usare mai l’ascensore” •

(*) – Tenere sempre in evidenza!: Nella fase di esodo il flusso verso l’uscita di emergenza deve essere continuo. Se piu’ classi convergono contemporaneamente verso un’uscita (scala; uscita di emergenza, ecc) la classe che sopraggiunge attende che sia completato l’esodo di chi sta davanti, poi si immette. Forzare l’uscita non fa guadagnare tempo ma crea intasamenti e rende difficoltosa l’evacuazione.

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NORME DI COMPORTAMENTO - EMERGENZA TERREMOTO

Comportamento a scuola A - Emergenza reale: Il terremoto e’ un evento naturale imprevedibile e pertanto non e’ possibile segnalare in anticipo la situazione di emergenza. B - Emergenza simulata: Si concorda l’emissione di un suono continuo e prolungato della campanella (o della sirena, o di una trombetta ),per almeno 30 secondi.

Come comportarsi all’inizio della scossa o al segnale sonoro Per chi si trova all’interno della classe Ripararsi sotto il banco, la scrivania, oppure appoggiarsi contro la parete più solida. Rimanere comunque lontani da finestre, armadi, lavagne mobili, scaffalature e tutto ciò che, essendo fragile o di altezza rilevante, può rompersi o cadere.

Per chi si trova lungo un corridoio, in luogo chiuso o sulle scale Appoggiarsi subito contro una parete solida (sono tali: le pareti perimetrali esterne; gli angoli e gli spigoli determinati dall’unione di due pareti; le travi delle strutture in cemento armato; la parete comunicante con la scala; la parete comunicante con l’ascensore; ecc). Quando la scossa è terminata provare a ritornare in classe; se la cosa fosse impossibile sistemarsi contro la parete e gridare per segnalare la presenza.

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Comportamento in caso di emergenza a scuola -Terremoto • Come comportarsi alla fine della scossa o del segnale sonoro

In caso di reale terremoto: Al termine della scossa, seguendo le indicazioni del docente, mettersi in fila e dirigersi verso il Punto di Raccolta Sicuro esterno (P.R.S. della planimetria) avanzando con circospezione e verificando lo stato della struttura lungo il percorso. Se la situazione strutturale non consente di proseguire (per crolli parziali o totali, per sconnessioni, ecc) si ritorna all’interno dell’aula e ci si dispone contro le pareti più solide o sotto le travi in cemento armato (individuate e selezionate in ogni aula, con la collaborazione di tutti i docenti, già all’inizio dell’anno scolastico). Se non ci sono impedimenti avvicinarsi alla finestra, senza affacciarsi, e gridare in modo da segnalare la propria presenza all’esterno. Chi si trova alla fine della scala, vicino all’uscita, deve cercare di raggiungere la zona del Punto di Raccolta o altra zona aperta sicura. All’esterno dell’edificio non mettersi mai sotto i balconi, le palificazioni, i lampioni! Stare lontani dagli animali, che in situazioni simili possono essere pericolosi. In ogni caso rimanere calmi, per quanto possibile, tenendo presente che avventurarsi in spazi dei quali non si conosce lo stato fisico è più pericoloso che rimanere fermi in vicinanza di una solida protezione In caso di simulazione di un terremoto: Al termine del segnale di emergenza (e non prima!) tutti si mettono in fila e si dirigono verso il Punto di Raccolta Sicuro esterno assegnato (P.R.S. della planimetria), seguendo le indicazioni del docente. Raggiunto il luogo il docente effettua la verifica dei presenti, compila il Modulo di Evacuazione e lo consegna al Responsabile del Punto di Raccolta.

• In ogni situazione di emergenza “Non usare mai l’ascensore”

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SEGNALI DI EMERGENZA

A. EMERGENZA INCENDIO Segnalazione del pericolo :

5 suoni alternati della campanella /sirena / trombetta

Segnalazione dell’inizio evacuazione : Suono continuo e prolungato della campanella (sirena /trombetta), per almeno 30 secondi

A. EMERGENZA TERREMOTO (Segnalazione solo per la prova di evacuazione concordata)

Suono continuo della campanella ( sirena o trombetta) per almeno 40 secondi

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Comportamenti fuori dall’ambiente scolastico - Terremoto Durante la scossa · Se sei all'interno di un edificio riparati sotto una struttura portante, non rimanere al centro di una stanza · Non usare l'ascensore o correre per le scale · Se sei all'esterno allontanati dai fabbricati · non sostare sui ponti · non ripararti sotto alberi isolati · Chiudi il gas e la corrente · Controlla se c'è odore di gas · Non accendere fiamme · Non telefonare alle autorità se non per gravi ragioni · Non usare l'auto · Ascolta la radio e la televisione Terminata la scossa · Assicurati dello stato di salute delle persone intorno a te: non cercare di muovere persone gravemente ferite, potresti peggiorarne la situazione · Esci con prudenza · Raggiungi spazi aperti · Non sostare lungo litorali o spiagge (pericolo tsunami) Se ci sono dei feriti soccorrili e chiama il soccorso sanitario 118