Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale ... Dispositivi di... · Corso di...

18
Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.lgs 475/92

Transcript of Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale ... Dispositivi di... · Corso di...

Corso di formazione:

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.lgs 475/92

Programma del corso

Definizione di DPI DPI una misura di protezione DPI per la protezione della testa: • Elmetto • Cuffia

DPI per la protezione dell’udito: • Inserti auricolari • Cuffie

DPI per la protezione del viso: • Occhiali, maschere e schermi

La marcatura degli occhiali, maschere e schermi

Programma del corso

DPI per la protezione della braccia e delle mani: • Guanti

La marcatura dei guanti DPI per la protezione dei piedi: • Scarpe antinfortunistiche

DPI per la protezione delle vie respiratorie: • Facciali filtranti • Semi-maschere e maschere • Elettro-respiratori

La manutenzione dei dispositivi per la protezione delle vie aeree DPI Anti-caduta Indumenti ad alta visibilità

Dispositivi di Protezione Individuale D

isp

osi

tivi

di P

rote

zio

ne

Ind

ivid

ual

e

Cosa vuol dire DPI? Quali tipologie di DPI ci sono in

commercio? Quale è il loro corretto utilizzo?

Dispositivi di Protezione Individuale

Articolo 74 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

“per dispositivo di protezione individuale si intende, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

La definizione di DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

Definizione di DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Non costituiscono DPI: d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.”

Definizione di DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

I rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente: • Da misure di prevenzione; • dall'organizzazione del lavoro; • dai dispositivi di protezione

collettiva.

Non possono essere

alternativi

Sono solo integrativi

Dispositivi di Protezione Individuale

Un DPI è quindi un’attrezzatura che il lavoratore tiene o indossa e che ha lo scopo di proteggere da determinati rischi di carattere lavorativo.

I DPI devono essere conformi ai requisiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.

TERZA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA

Dispositivi di Protezione Individuale

DPI di 1° categoria: Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

Dispositivi di Protezione Individuale

DPI di 2° categoria

• le calzature di sicurezza;

• l’elmetto;

• I guanti.

Appartengono alla seconda categoria quei DPI che non rientrano nelle categorie 1 e 3, come per esempio:

Dispositivi di Protezione Individuale

DPI di 3° categoria Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

Dispositivi di Protezione Individuale

DPI di 3° categoria

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

DPI: Obblighi del Datore di Lavoro

Per un corretto approccio all’adozione dei DPI, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una preventiva analisi e valutazione di quei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. Sulla base dei risultati il datore di lavoro sarà tenuto ad individuare i DPI idonei, consegnarli ai lavoratori e ad aggiornarne la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Ciò chiarisce come l’impiego di DPI diventa necessario quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altre misure quali: misure di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Dispositivi di Protezione Individuale

Requisiti DPI

I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

• possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;

• presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua

• comprensibile dal lavoratore; • adeguatezza del DPI al rischio da

prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI

• sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);

• adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

Dispositivi di Protezione Individuale

REQUISITI INFORMATIVI

• Notizie sulle protezioni fornite • Limiti d’uso • Tempo utile prima della scadenza • Istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia

REQUISITI DI SICUREZZA

• Efficienza protettiva • Durata della protezione • Data di scadenza • Innocuità • Assenza di rischi causati dallo stesso DPI • solidità

REQUISITI ECONOMICI • Costo unitario • Prevedibile durata ed efficienza

REQUISITI PRESTAZIONALI

• Disagio ridotto • Limitazione effetti di impedimento • Funzionalità pratica • Compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)

CONFORT

• Leggerezza • Adattamenti alla morfologia • Dimensioni limitate • Trasportabilità • Confort termico

Dispositivi di Protezione Individuale

Corso di formazione specifica: Dispositivi di Protezione Individuale

IL DPI: Una Misura di protezione

Dispositivi di Protezione Individuale

In modo estremamente semplificato il DPI è una misura che ha lo scopo di ridurre un rischio.

Ma che cosa è un rischio?