CORSO di AGGIORNAMENTO LAVORATORI - STUDIO 60 · Aggiornamento Rischio basso 6h Quinquennale...
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CORSO di AGGIORNAMENTO LAVORATORI D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Approfondimenti
giuridico-normative
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Sommario
Modulo normativo-giuridico
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità
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Sommario
Gestione e organizzazione della sicurezza
I criteri e gli strumenti per individuare e valutare i rischi
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e
metodologie)
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
La gestione della documentazione tecnico amministrativa
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso
e della gestione delle emergenze
Infortuni e incidenti mancati
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Sommario
Individuare e valutare i rischi e rischi specifici del
settore
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Il rischio da stress lavoro-correlato
Videoterminali
La tutela della gravidanza
Movimentazione Manuale dei Carichi
Rischio biologico
DPI
La sorveglianza sanitaria
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Introduzione
Prima di passare alla trattazione degli argomenti del
Modulo 1 vediamo cosa prevede il D.Lgs 81/08 sulla
Informazione/Formazione/Addestramento a cui sono
obbligati i datori di lavoro e i lavoratori.
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Introduzione
Art. 36 comma 1
informazione ai lavoratori
1) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 45 e 46 (1^ soccorso e antincendio);
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 36, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
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Introduzione
Art. 37 comma 1
formazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 37, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
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Introduzione
Art. 20 comma 2 lett. h)
Obblighi dei lavoratori
(L’art. 20 impone ai lavoratori una serie di obblighi sanzionati penalmente)
2) I lavoratori devono in particolare:
h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
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Sanzioni per i lavoratori
• Art. 37, co. 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
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Informazione/formazione/addestramento
Alcuni esempi di obblighi formativi normati:
Accordi CSR 21/12/2011:
• formazione dei lavoratori generale e specifica
• formazione di dirigenti e preposti
D.Lgs. 81/08 Art. 77:
• addestramento per DPI di terza categoria e otoprotettori
Accordo CSR 22/02/2012:
• abilitazione per operatori di attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 All. XXI:
• formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
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D.Lgs. 81/2008
Accordo 22/02/12
Accordo 21/12/11
D.Lgs. 81/2008
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Formazione dei lavoratori
Form. specifica
Rischio basso 4h Uffici e servizi,
Commercio,
Artigianato, Turismo
Form. specifica
Rischio medio 8h Agricoltura, Pesca, P.A.,
Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio
Form. specifica
Rischio alto 12h Costruzioni, Industria,
Manifatturiero, Energia,
Raffinerie, Chimica, Sanità
Formazione generale
4h
Aggiornamento formazione specifica
6h Quinquennale
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Formazione dei datori di lavoro RSPP
Rischio basso 16h Uffici e servizi,
Commercio,
Artigianato, Turismo
Rischio medio 32h Agricoltura, Pesca, P.A.,
Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio
Rischio alto 48h Costruzioni, Industria,
Manifatturiero, Energia,
Raffinerie, Chimica, Sanità
Aggiornamento
Rischio basso 6h Quinquennale
Aggiornamento
Rischio medio 10h Quinquennale
Aggiornamento
Rischio alto 14h Quinquennale
Modulo 1
Giuridico‐
normativo
Modulo 2 Gestione ed
organizzazione
della sicurezza
Modulo 3 Individuazione
e valutazione
dei rischi
Modulo 4 Formazione e
consultazione
dei lavoratori
Programma formativo:
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Formazione dei datori di lavoro RSPP
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEL
DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI RSPP
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1) Aziende artigianali e industriali* fino a 30 lavoratori
2) Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3) Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4) Altre aziende fino a 200 lavoratori
* Escluse le aziende industriali di cui al DPR 175/1988
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Formazione dei dirigenti
Formazione dirigenti
16h
Aggiornamento formazione dirigenti 6h Quinquennale
Modulo 1
Giuridico‐
normativo
Modulo 2 Gestione ed
organizzazione
della sicurezza
Modulo 3 Individuazione
e valutazione
dei rischi
Modulo 4 Comunicazione
formazione e
consultazione
Programma formativo:
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Formazione dei preposti
Formazione particolare aggiuntiva preposti
8h
Aggiornamento formazione preposti 6h Quinquennale
Quella del preposto è una formazione aggiuntiva rispetto a
quella già prevista per tutti i lavoratori.
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Formazione e addestramento
Art.2
Art.18
Art.20
Art.37
Art.73 Art.77
Art.78
Art.116
Art.169
Art.227
All. I
All. XXI
All. XXXIII
Quando è necessario l’addestramento?
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Formazione per l’uso di attrezzature
Accordo 22/02/2012 Allegato
Tipologia di attrezzatura
Modulo giuridico-normativo
(ore)
Modulo tecnico
(ore)
Modulo pratico (ore)
Totale (ore)
III Piattaforme di lavoro elevabili
(PLE) 1 3
4 PLE su stabilizzatori 8
4 PLE senza stabilizzatori 8
6 PLE su/senza stabilizzatori 10
IV Gru per autocarro 1 3 8 12
V Gru a torre 1 7
4 rotazione in basso 12
4 rotazione in alto 12
6 rotazione in alto e in basso 14
VI Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo 1 7
4 carrelli semoventi 12
4 carrelli a braccio telescopico 12
4 carrelli rotativi 12
8 carrelli semoventi, telescopici e rotativi
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VII
Gru mobili 1 6 7 14
Gru mobile con falcone brandeggiabile o telescopico
1 6+4 7+4 22
VIII Trattori agricoli o forestali 1 2 5 trattori a ruote 8
5 trattori a cingoli 8
IX
Escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a
cingoli (macchine movimento terra)
1 3
6 escavatori idraulici 10
6 escavatori a fune 10
6 caricatori frontali 10
6 terne 10
6 autoribaltabile a cingoli 10
12 escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
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X Pompe per calcestruzzo 1 6 7 14
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Introduzione
I principi cardine della normativa di
igiene e sicurezza sul lavoro sono di
estrazione europea. È vero?
Obiettivi di questa sezione
Illustrare i principi sui quali si basa la normativa
di SSL
Tracciare l’evoluzione normativa
Approfondire la struttura del D.Lgs. 81/08
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Normativa SSL: schema generale
Costituzione: Artt. 32 e 41
Codice Civile
Artt. 1176 e 2087
“Norme della ricostruzione dopoguerra”
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 128/56 …
Sicurezza macchine – comparto estrattivo - edilizia
Norme di derivazione Europea (D.Lgs.
277/91, 626/94, 624/96 …)
Rumore, amianto, piombo - VDT MMC
D.Lgs. 81/08 - Testo “unico” di SSL
Direttive UE
Codice Penale
Artt. 437, 451, 589, 590
Tutto il
resto…
?
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Principi
generali
Fondamenta
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Il D.Lgs. 81/08
Ad aprile del 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/08 con l’intento di
accorpare tutta la normativa di SSL.
Il D.Lgs. 81/08 è stato fortemente modificato dopo poco più di un anno
dalla pubblicazione con il D.Lgs. 106/2009.
Il D.Lgs. 81/08 prevedeva 35 provvedimenti applicativi ancora in corso
di pubblicazione.
Pubblicato ad Aprile del 2008
È il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
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D.Lgs. 81/2008
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81/08: struttura logica
Titolo I
Principi
comuni
(diviso in capi)
XI Titoli
speciali con
norme
specifiche
per settore o
rischio
(es. edilizia
titolo IV)
51
Allegati
Decreti
attuativi
Circolari
e
interpelli
D.Lgs. 81/08: 13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati
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D.Lgs. 81/2008
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Il D.Lgs. 81/08 – Titolo XII - Poteri direttivi
Titolo XII:
Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Contiene il fondamentale principio dell ’esercizio di fatto dei poteri
direttivi:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), (datore di lavoro, dirigente, preposto)
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti.
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D.Lgs. 81/2008
Titolo XIII:
Norme transitorie e finali
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D.Lgs. 81/08 – Schema riassuntivo dei titoli
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TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO
TITOLO V
SEGNALETICA DI
SICUREZZA
TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI
TITOLO VII
ATTREZZATURE
MUNITI DI VIDEOTERMINALI
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI
TITOLO IX
SOSTANZE
PERICOLOSE
TITOLO X BIS
PROTEZIONE DA FERITE DA TAGLIO E
DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E
SANITARIO
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I destinatari delle sanzioni
Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL
Datore di lavoro
(potenzialmente sempre)
Dirigenti
(limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti
(limitatamente a incarico e funzioni) Lavoratori
Progettisti Installatori
Fabbricanti Fornitori
Componenti impresa familiare Noleggiatore
Concedente d’uso Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente Azienda nel complesso
(responsabilità D.Lgs. 231/2001)
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La denuncia
Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione?
Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne
vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o in
ragione dell’esercizio che questi svolgono.
L’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che rileva un reato
è tenuto a denunciarlo.
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Il controllo
Quali sono i soggetti titolati alla vigilanza?
Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e
non solo) è la grande frammentazione dell’azione ispettiva.
In prima battuta si consideri che nell’applicazione delle
norme di SSL sono stabilite eccezioni nei confronti di
numerosi soggetti, comparti produttivi e istituti che
provvedono in autonomia a controllare l’attuazione delle
norme o per i quali sono dettate norme “speciali”.
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La vigilanza
Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL
ASL - Aziende Sanitarie Locali DPL - Dipartimenti Provinciali del
Lavoro
Agenzie Regionali Protezione
Ambiente (Non tutte)
ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo) Forze armate e polizia di Stato (si
controllano da soli)
VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei
carabinieri)
VISAG (organismo per il controllo di
SSL nell’amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima
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L’erogazione della sanzione
La sanzione è emessa “in automatico”?
Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento
della situazione rilevata con depenalizzazione della
violazione.
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
27
D.Lgs. 758/1994
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Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94
1° accertamento: Si rileva la violazione
Viene erogata e comunicata al DL la prescrizione con il termine per
adempiere (prorogabile ma non oltre 6 mesi)
2° accertamento Verifica prescrizione
Sì
Comunicazione in procura
notizia di reato. Azione penale
sospesa.
Rispetto della
prescrizione?
No
Pagamento di ¼ della sanzione massima in via amministrativa
Comunicazione al PM e archiviazione
Riattivazione azione penale
Processo penale/oblazione
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L’interruzione dell’attività imprenditoriale
Art. 14 D.Lgs. 81/08
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in
relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle
violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con decreto, […]. In attesa della
adozione del citato decreto, le violazioni […] presupposto per l’adozione
del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono
quelle individuate nell’Allegato I.
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D.Lgs. 81/2008
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ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE
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Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
□ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
□ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
□ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
□ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
□ Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
□ Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
□ Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione
tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
□ Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
□ Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
□ Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
□ Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione ad amianto.
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Il D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle
imprese per una serie di reati, tra i quali:
Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente
Pubblico o Comunità Europea
Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per
conseguimento di erogazioni pubbliche
Concussione
Corruzione
Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale,
aggiotaggio ecc.)
Abusi di mercato
Approfondito nel modulo 2
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Il D.Lgs. 231/2001
La L. 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007,
ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs.
231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Nel 2007 il 231/01 ha “incontrato” la SSL
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D.Lgs. 123/2007
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Schema Organizzazione Aziendale
DIRIGENTI
PREPOSTI
ADDETTI
EMERGENZE
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO MEDICO
COMPETENTE
RLS
LAVORATORI
ASPP
RSPP
DL
33
D.Lgs. 81/2008
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Datore di lavoro DL
Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il
soggetto responsabile dell’attività come titolare dei
poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n.
81/2008);
Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione
del rischio e la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile,
Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei
doveri di igiene e sicurezza.
34
D.Lgs. 81/2008
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Datore di lavoro nella PA
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si
intende il dirigente (nominato dal vertice) al quale spettano
i poteri gestionali, decisionali e di spesa, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale (non nominato
dirigente), nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale”.
In caso di omessa individuazione il datore di lavoro coincide
con l’organo di vertice medesimo.
La conseguenza della eventuale mancata indicazione è la
conservazione in capo all’organo di Direzione politica
(Sindaco) della qualità di Datore di Lavoro.
35
D.Lgs. 81/2008
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Committente nella PA nei contratti di appalto
Nelle pubbliche amministrazioni per committente si intende
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell’appalto.
Va precisato che il committente deve essere una persona
fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili;
pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o
private, tale persona deve essere individuata nel soggetto
legittimato alla firma dei contratti di appalto per
l’esecuzione dei lavori. (Fonte: Formulario INAIL del marzo
2013:Definizioni, pag.4) TRASMISSIONE PSC nota INAIL.pdf
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D.Lgs. 81/2008
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Dirigente
Il dirigente è il soggetto che dirige le attività
produttive pur senza i poteri tipici del DL;
Il dirigente organizza il lavoro, controlla la
conformità, segnala le anomalie e interviene a
correggerle laddove il suo potere di spesa lo
permette;
In un sistema bene organizzato esistono deleghe e
attribuzioni che delineano bene il campo di
attività e i poteri dei vari dirigenti.
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Dirigente – definizione di legge
art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
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D.Lgs. 81/2008
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Dirigente – limiti incarico
Il Dirigente risponde solo nei limiti dell’incarico
conferitogli e nella misura dei mezzi di cui è dotato
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono: […Adempiere a
una serie di obblighi puniti con sanzioni penali e amministrative]
Incarichi e competenze formalizzate
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Obblighi di vigilanza art. 18
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e
25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e
non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro e dei dirigenti.
Preposto Lavoratori Progettisti Fornitori Installatori MC
40
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Dirigenti, preposti ed effettività
Per l’individuazione di
preposti, dirigenti e
DL vale Principio di
Effettività secondo il
quale ai fini della
attribuzione delle
responsabilità valgono i
poteri effettivamente
svolti.(Art. 299) TU-81-08-Ed-
Aprile-2019.pdf
Pag. 207
.
Il ruolo concreto prevale su quello formale
DL
Dirigente Preposto
41
Copyright Studio 60 srls– tutti i diritti riservati, riproduzione vietata
Preposto
I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i
lavoratori
I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
Se il preposto viene a conoscenza di situazioni
che possono mettere a rischio i lavoratori ha
l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere
le lavorazioni a seconda dei casi
Nell’art. 19 sono dettati i compiti dei preposti
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Chi assume una posizione di preminenza tale da poter
impartire ordini
Copyright Studio 60 srls– tutti i diritti riservati, riproduzione vietata
Preposto – definizione del D.Lgs. 81/08
art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
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Preposto - obblighi
Il preposto:
verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le
misure di sicurezza,
verifica la conformità di macchinari e attrezzature e
impedisce gli usi pericolosi,
istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento
in sicurezza dei loro compiti,
sorveglia i lavoratori affinché non adottino
comportamenti a rischio,
segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie
arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.
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Lavoratore
Il lavoratore è:
la “persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle misure preventive e
protettive.
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Addetti compiti speciali
Addetti alle emergenze e alla lotta antincendio
lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la
gestione delle emergenze (incendi ecc.)
Addetti al primo soccorso
lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la
gestione del primo soccorso
Sono designati, ricevono una formazione specifica
e sono addestrati all’uso necessari dei presidi.
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D.Lgs. 81/2008
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Servizio Prevenzione e Protezione
Il servizio prevenzione è un insieme costituito da
soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo
scopo di:
individuare e valutare i fattori di rischio;
definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai
rischi rilevati;
elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni;
proporre e programmi di informazione e formazione e
addestramento dei lavoratori.
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D.Lgs. 81/2008
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RSPP - Responsabilità
Il RSPP
non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
non risponde per i reati imputabili al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto;
può essere comunque coinvolto nelle indagini (e,
nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi
che l’infortunio in esame sia scaturito da una
omissione o valutazione colposamente errata.
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D.Lgs. 81/2008
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ASPP
Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali, facente parte del servizio di
prevenzione e protezione;
L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti
del SPP.
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Medico Competente
Il medico competente (interno o esterno)
è un medico specializzato in medicina del lavoro
con compiti e attribuzioni specifiche sulla
sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione
dell’azienda;
è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano
periodicamente in una riunione nella quale sono
esaminate vari aspetti della gestione di igiene e
sicurezza dell’azienda.
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D.Lgs. 81/2008
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RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una
figura eletta o designata in tutte le aziende o unità
produttive per rappresentare i lavoratori in materia di salute
e sicurezza.
Le attribuzioni specificate per l’RLS
comprendono, oltre alla consultazione
su una serie di temi quali la
valutazione dei rischi e le
nomine, la formulazione di proposte
e la segnalazione dei rischi che l’RLS
individua in prima persona o dei quali
è portato a conoscenza dai lavoratori
rappresentati.
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Sistema delle relazioni aziendali
In quali casi il datore di lavoro deve prendere decisioni in
materia di sicurezza?
La scelta dei DPI!
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
4. Il datore di lavoro:
d) destina ogni DPI ad un uso personale
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge
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Sistema delle relazioni aziendali
1) Il DDL effettua la
valutazione dei rischi
2) Dalla VdR deriva
necessità di DPI per i
piedi
3) Il DDL acquista DPI e
lo fornisce ai lavoratori
4) I lavoratori reputano
“scomode” le calzature
5) I lavoratori non
indossano il DPI
6) Il preposto
richiama i lavoratori
7) Risultato? Lavoratori
• non protetti
• sanzionati
• scontenti
Obiettivo non
raggiunto!
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Sistema delle relazioni aziendali
Come risolveremmo il “pasticcio”
combinato nella scelta errata delle
calzature antinfortunistiche?
Datore di
lavoro RSPP RLS
Medico
competente
Lavoratori Preposti
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Funzioni dell’RLS
L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il numero minimo dei rappresentanti indicato dal Decreto è:
• 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 lavoratori;
• 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1.000 lavoratori;
• 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità
produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Num. RLS: 0 15 200 1000
1 (o RLST) 1 3 6
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Funzioni dell’RLS
Le attribuzioni del’RLS comprendono:
• la consultazione su una serie di temi (valutazione dei
rischi, le nomine, formazione);
• la formulazione di proposte;
• la segnalazione dei rischi che l’RLS individua in prima
persona o dei quali è portato a conoscenza dai lavoratori
rappresentati.
Si identificano quindi 4 ruoli:
1. Ruolo consultivo
2. Ruolo di verifica
3. Ruolo di promozione
4. Ruolo di ricorso
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Funzioni dell’RLS
Ruolo consultivo:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione
dei lavoratori.
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Funzioni dell’RLS
Ruolo di verifica:
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze
ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni
ed alle malattie professionali;
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Art. 50 c. 2: Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli…
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Funzioni dell’RLS
Ruolo di promozione:
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni alle autorità competenti;
• partecipa alla riunione periodica;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Ruolo di ricorso:
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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Consultazione e partecipazione RLS
La consultazione dell’RLS è prevista da diversi articoli del
D.Lgs. 81/08:
• Art. 15 c. 1 - Misure generali di tutela
• Art. 18 c. 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 29 c. 2 - Modalità di effettuazione della valutazione
dei rischi
• Art. 30 c. 1 - Modelli di organizzazione e di gestione
• Art. 33 c. 1 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
• Art. 50 c. 1 – Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
• Art. 55 c. 4 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
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Consultazione e partecipazione RLS
Consultare: interrogare una persona o un collegio di persone
per averne un parere, un giudizio, una risposta su
determinate questioni.
Consultare NON significa:
• informare…
• comunicare decisioni già assunte…
• co-decidere…
• far firmare verbali…
Consultare significa fare domande per
acquisire notizie e conoscenze così da
prendere una decisione più affidabile.
Significa acquisire nuovi punti di vista.
In che modo il
capitano consulta
l’osservatore posto
sull’albero della
nave?
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Consultazione e partecipazione RLS
Consultare per…
… convincere!
Consultare qualcuno in merito a una decisione che lo
riguarda farà in modo che accetti meglio la decisione
presa, perché se ne è sentito partecipe.
… documentare!
In caso di contestazioni, violazioni o rimostranze aver
documentato la consultazione dei lavoratori può
costituire un elemento a supporto dell’operato del datore
di lavoro e dello staff del SPP.
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Riunione periodica
Cos’è?
Chi partecipa?
Quali
argomenti?
Quando?
La riunione periodica istituita nell’Art.
35 del D.Lgs. 81/08
Almeno una volta all’anno, a seguito di
significative variazioni dei rischi o su
richiesta dell’RLS
• Datore di lavoro
• RSPP
• Medico Competente
• RLS
• DVR
• Andamento infortuni e M.P.
• Efficacia DPI • Programmi di informazione e formazione
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Riunione periodica: partecipanti
I partecipanti alla riunione periodica sono:
• DATORE DI LAVORO
• RSPP
• MEDICO COMPETENTE
• RLS
Le quattro “anime” della sicurezza!
Potere decisionale e di spesa,
titolare di obblighi di sicurezza,
interesse alla produttività e alla
gestione dei costi
Competenza tecnica e conoscenza dei rischi
Conoscenza del quadro
sanitario e della correlazione
rischi-malattie professionali
“Portavoce” delle richieste e delle esigenze dei
lavoratori
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Riunione periodica: organizzazione
La riunione periodica deve avvenire a scadenze definite e
con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Nell’organizzazione si dovrà assegnare il compito della
verbalizzazione, per esempio ad un altro soggetto non
direttamente partecipante alla riunione. Il verbale sarà poi
messo a disposizione dei partecipanti.
Durante la riunione periodica devono essere analizzati tutti
gli argomenti in ordine del giorno e deve essere, con dovuto
anticipo, fornito il materiale necessario alla discussione.
CONVOCAZIONE
DELLE FIGURE
DEFINIZIONE
ORA E LUOGO
FORNITURA
DOCUMENTAZIONE
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Riunione periodica: argomenti
Nel corso della riunione sono esaminati:
• il documento di valutazione dei rischi;
• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali
e della sorveglianza sanitaria;
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
La riunione periodica è fatta per “confrontarsi”
e non per “lamentarsi”.
Ognuno deve portare il proprio contributo in modo
costruttivo e positivo.
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Riunione periodica: gestione
Una riunione efficace deve avere una gestione efficace.
Il luogo: deve essere idoneo e privo di disturbi e interruzioni
/telefonate, uscite dalla stanza, ecc.)
Le informazioni: i partecipanti, già informati dell’ordine del
giorno, dovrebbero arrivare preparati e con argomenti o
documenti pertinenti da trattare durante la riunione.
Il tempo: i singoli tempi da dedicare durante la riunione a
determinati argomenti vanno definiti per evitare “discussioni
fiume” sui primi argomenti che farebbero trascurare i
successivi.
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Riunione periodica: verbalizzazione
Art. 35 c. 5: “Della riunione deve essere redatto un verbale
che è a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione”
Chi verbalizza? Uno qualsiasi dei partecipanti una
persona diversa (quindi non
impegnata nella conversazione e
più libera).
A cosa serve il verbale? Come promemoria per le attività
da svolgere assegnate a ciascuno e
come prova dello svolgimento
della riunione e delle eventuali
segnalazioni emerse.
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Riunione periodica: obiettivi
Dalla riunione periodica emergeranno:
• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i
rischi di infortuni e di malattie professionali;
• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.
Alla riunione periodica partecipano figure con ruoli diversi,
a volte conflittuali, ma accomunati da un unico obiettivo: la
salute e la sicurezza dei lavoratori!
RIUNIONE
PERIODICA
CONFRONTO
DISCUSSIONE
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
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Articolo 27 - Sistema di qualificazione (SGSL)
Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche
tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il
settore della sanificazione del tessile e dello strumentario
chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con DPR […],
da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto
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D.Lgs. 81/2008
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Per esigenze lavorative si deve iniziare ad
utilizzare una nuova sostanza chimica. Come
datore di lavoro quali passaggi devo seguire?
Aggiornamento valutazione dei rischi;
Consultazione RSPP, RLS e MC;
Adeguamento formazione;
Formazione e addestramento DPI.
Domanda riepilogo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE