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Implementazione delle funzioni e del ruolo del farmacista in riferimento all'attuazione della farmacia dei servizi.

 

Indice

PRIMA PARTE

Introduzione alla farmacia dei servizi La gestione della farmacia dei servizi e lo sviluppo del Counseling in farmacia La legge 69/2009 e introduzione dei servizi in farmacia

Prestazioni analitiche di prima istanza

Definizione di Test autodiagnostici

Indicazioni tecniche relative all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di

secondo livello erogabili in farmacia

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Obblighi e responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile e del

personale sanitario

Obblighi informativi

Aziende sanitarie territorialmente competenti Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi Erogabilità delle prestazioni a carico del cittadino Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali

L’introduzione dei servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali in

farmacia

Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali Prestazioni professionali

Operatori abilitati all’attuazione dei servizi in farmacia

Competenze e attività dell’infermiere Servizi infermieristici erogabili in farmacia dall’Infermiere

Servizi infermieristici erogabili al domicilio del paziente

Servizi infermieristici erogabili In farmacia e al domicilio del paziente

Competenze e attività del fisioterapista Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi Regime delle prestazioni Trattamento fiscale delle prestazioni professionali previste dalla L 69/2009

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Prenotazione delle prestazioni specialistiche Organizzazione del CUP in farmacia

Consigli utili per la gestione del CUP in farmacia

La responsabilità del farmacista nel nuovo ruolo della farmacia dei servizi Farmacia dei servizi a confronto in Europa

SECONDA PARTE ADI Assistenza Domiciliare Integrata L’ADI in Italia

L'assistenza domiciliare integrata e SSN

Assistenza Domiciliare Integrata semplice

Assistenza Domiciliare Integrata complessa

L’ospedalizzazione domiciliare

Il ruolo del farmacista Profilo del Farmacista Counselor

Competenze del Farmacista Counselor

La formazione del Farmacista Counselour

Organizzazione logistica della farmacia dei servizi La comunicazione

Il Layout della farmacia dei servizi

TERZA PARTE

APPENDICE Articolo 11, Legge 18 giugno 2009, n. 69 – G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95. "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in

materia di processo civile"

Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - G.U. n. 257, del 4 novembre 2009. Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario

nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie

rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

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Decreto Ministeriale16 dicembre 2010 – G.U. n. 57 del 10 marzo 2011. Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti

nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni

tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del

decreto legislativo n. 153 del 2009.

Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 – G.U. n. 90 del 19 aprile 2011. Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 - G.U. n. 229 del 1 ottobre 2011 Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazioni delle prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione

alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale.

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 128/E del 20 dicembre 2011. Consulenza giuridica applicabilità IVA alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie – Art.

10, n. 18, del DPR 26 ottobre 1972,n. 633.

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale

dell’infermerie

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.

Bibliografia

Note biografiche

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PRIMA PARTE

Introduzione alla farmacia dei servizi Introduzione La Legge del 18 giugno 2009, n. 69 e il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2009, n. 153, il

Governo e il Parlamento hanno restituito alla farmacia italiana la funzione sanitaria in parte

sottratta con l’emanazione della Legge di riforma sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833,

indicando e individuando nella farmacia uno snodo fondamentale territoriale del SSN.

La farmacia si apre ai servizi e all’integrazione a pieno titolo nel SSN passando da una

forma di convenzione e fornitore di beni ad una funzione di coordinamento e di riferimento

sul territorio per il cittadino che vuole accedere ai servizi erogati dal SSN e, all’uopo,

disciplinati dai seguenti decreti attuativi:

a) Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011

(Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza,

rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai

dispositivi strumentali).

b) Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011

(Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali).

c) Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011

(Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di

partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale).

La farmacia diventa un punto nevralgico sul territorio, di riferimento per la comunità, si

trasforma in agenzia di servizi sanitari, del Sistema Sanitario Nazionale, consentendo una

maggiore intesa e collaborazione con gli altri operatori sanitari (medico, pediatra,

infermiere e fisioterapista). Il cittadino sarà preso in carico da questi professionisti che

costituiranno le micro unità territoriali di riferimento per il decentramento dell’assistenza

sanitaria sul territorio con l’obiettivo di curare il paziente a casa, nel suo habitat e tra i suoi

affetti, decongestionando gli ospedali e sgravando il SSN di costi non monitorabili.

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La gestione della farmacia dei servizi e lo sviluppo del Counseling in farmacia

Al fine di realizzare e rendere operative tali indicazioni è necessario ampliare e adeguare

le conoscenze del farmacista verso un nuovo modello professionale, integrando la

formazione accademica con nuovi insegnamenti adeguati al nuovo ruolo di cui egli è

chiamato ad espletare1, attraverso l’introduzione del counseling in farmacia e il farmacista

che assume la funzione di Counselor.2

Significa da una parte adeguare la formazione accademica rivolta principalmente alla

conoscenza e preparazione del farmaco verso una conoscenza implementata di contenuto

salutistico, di benessere e di comunicazione. In altri termini il farmacista dovrà trasformarsi

da cugino del medico e fratello del chimico, a fratello del medico e cugino del chimico.

In aderenza a quanto detto, lo scenario in cui il farmacista sarà coinvolto porteranno a

sviluppare tre aree di nuove competenze:

I. Gestione, coordinamento e compartecipazione con altri operatori alla realizzazione

dell’assistenza domiciliare integrata; gestione delle patologie croniche e servizi di

cui alla L. 69/2009;

II. Gestione, coordinamento e monitoraggio delle nuove professioni non organizzate in

ordini e collegi professionali, dì cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4;

III. Gestione delle nuove richieste di wellness e fitness e del benessere dell’ambiente

ed ecologia, per una popolazione sempre più esigente e informata.

1) La prima area di competenza è riferita all’espletamento dei servizi introdotti con la

legge 69/2009 e relativi decreti attuativi, in particolare, le competenze, si rivolgono

principalmente ai servizi erogabili in farmacia e alle figure professionali che possono

coadiuvare e collaborare per la realizzazione dell’assistenza integrata sul territorio. In

questo ambito la farmacia è promossa e viene reintegrata nel SSN; ma, se esaminiamo a

fondo la legge suddetta, si evidenzia che il farmacista non è menzionato e non viene

esaltato il proprio ruolo e funzione. Ovviamente lo spirito della legge 69/2009 va oltre la

specificità della funzione sociale della farmacia orientando questa trasformazione verso

una fruibilità dei servizi sanitari estesi al territorio e più accessibili all’utenza. Pertanto, la

                                                            1 Carbone R. L’evoluzione della professione. Farmacia news. Anno XVIII- num. 3 - marzo 2009, Milano. 2 Carbone R. Slide presentazione Counseling in farmacia e il farmacista counselour. Utifar, Farmaday’s, Verona 2012.

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competenza del farmacista dovrà interagire con gli altri operatori sulla sicurezza, efficacia

e aderenza della terapia. Inoltre, per raggiungere gli scopi citati, potrà integrare la terapia

tradizionale con rimedi naturali per ridurre il carico tossinico, riequilibrare l’omeostasi

corporea e favorire una migliore (vis medicatrix naturae) risposta soggettiva.

Quindi, ai fini dell’applicabilità della norma, il farmacista, è tenuto ad allargare il suo spettro

di conoscenze accademiche con una formazione integrativa, non formale (vedi

approfondimento), per poter svolgere il nuovo ruolo. Infine dovranno essere realizzate le

linee guida di intervento del farmacista e dei protocolli di consiglio3 necessari sia ai fini

dello standard di erogazione del consiglio e sia ai fini delle responsabilità soggettive.

2) La seconda area di competenza riguarda il coordinamento e il monitoraggio delle

nuove professioni istituite dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4 recante “Disposizioni in

materia di nuove professioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.22 del

26 gennaio, in vigore dal 10 febbraio c.a. Questa legge regolamenta e discipline tutte le

professioni non organizzate in ordini e collegi professionali e, tra l’altro, legittima e

riconosce diverse professionalità nell’ambito del benessere e della salute, già operanti in

Italia in regime di vacatio legis. Si annoverano da 30.000 a 50.000 di questi professionisti

operanti in Italia; tra queste figure professionali ci sono osteopati, kinesiologi, iridologi,

riflessologi, floriterapeuti, naturopati e altri. Questi professionisti, costituiscono e

costituiranno sempre di più i futuri “prescrittori” e consiglieri di rimedi naturali, integratori

alimentari, di tecniche corporee e olistiche. In particolare la figura del naturopata è stata

oggetto di regolamentazione e attenzione da parte dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità, pubblicando nel 2010, con codice ISBN 978 92 4 15996 5 8, le linee guida della

formazione in naturopatia: Benchmarks for training in naturopathy 4.

La società evolve e i bisogni della gente5 si manifestano sempre di più orientandosi verso

il benessere e il concetto di salute nella sua dimensione olistica anima-mente-corpo; la

farmacia non può restare inerme e insensibile a queste richieste e cambiamenti.

Soprattutto, per la sua capillarità di diffusione sul territorio e per le competenze del

farmacista, assume una importante funzione di monitoraggio delle attività di questi

operatori e dei rimedi che essi diffondono e consigliano.

                                                            3 http://naturafelicitas.it/index.php/pubblicazioni/category/Schede%20di%20Naturopatia/C57 4 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17553en/s17553en.pdf 5 Fonte: indagine FBM ‐ Censis 2002‐ Si stima che il 23% degli italiani ricorre a visite e terapie naturali, non rimborsate dal SSN, movimentando oltre 40 milioni di euro, dati di Omeoimprese. 

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La farmacia deve necessariamente evolvere e seguire i cambiamenti di un’azienda non

più a cliente unico (lo stato, il SSN), fornitrice di beni (il Farmaco), ma, verso un’attività

integrata col SSN, orienta alla fornitura di servizi sul territorio e monitoraggio di tutti i

rimedi naturali non assoggettati a prescrizione medica e diversamente monitorabili. Inoltre,

la farmacia, deve essere caratterizzata da un’identità legata alla professionalità del

farmacista ed al recupero del suo ruolo di sanitario di primo livello, introducendo quelle

attività che il farmacista potrà esercitare in farmacia senza incorrere in conflitti e

interferenze.

3) La terza area di competenza riguarda le nuove richieste di wellness e benessere di

una popolazione sempre più attenta a percepire lo stato di salute legato al benessere

psico-fisico6 attraverso il movimento, attività fisiche, la cura del corpo, la socializzazione, il

compiacimento e il piacere verso uno stile di vita in armonia con le leggi della natura, nel

rispetto dell’ambiente e dell’ecologia. La cura e l’attenzione verso il proprio corpo ha fatto

sviluppare palestre, centri benessere e di fitness, nei quali oltre alle attività fisiche vengono

spesso proposti integratori e sostanze coadiuvanti la stessa attività fisica. È necessario ed

urgente, anche in questo settore, monitorare l’uso e gli effetti indesiderati legati all’uso

incontrollato di questi rimedi. Un altro campo di interesse, e di improrogabile attivazione, è

l’area relativa al benessere legato all’equilibrio ambientale ed ecologico, in particolare

partendo dai fitofarmaci impiegati in agricoltura, agli additivi contenuti negli alimenti che

provocano reattività individuali agli alimenti e sostanze chimiche7, secondo un nuovo

modello di interpretazione e rivisitazione del concetto di intolleranze alimentari, ed infine,

al monitoraggio e valutazioni delle interferenze elettromagnetiche e delle energie sensibili

(rilevabili con fiale test e sistemi EAV, elettro-agopuntura di Voll e VEGA) che siamo

quotidianamente esposti e che sono causa di disturbi definiti geopatici.

                                                            6  Dichiarazione di Alma Ata, del 1978, della conferenza Internazionale sull'Assistenza Primaria, organizzata dall’OMS, che introdusse la seguente definizione: ".....la salute, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità, è un diritto umano fondamentale e riafferma che il raggiungimento del maggior livello di salute possibile è un risultato sociale estremamente importante in tutto il mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di molti altri settori economici e sociali in aggiunta a quello sanitario....." 

7 Carbone R. Reattività individuali agli alimenti e alle sostanze chimiche. (Rivisitazione del concetto di intolleranze alimentari). Dibuono edizioni srl, Villa d’Agri (PZ), 2012.

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In questa area la farmacia può offrire i supporti necessari e il Farmacista Counselor i

consigli per seguire uno stile di vita corretto a favore di una sana prevenzione e in

equilibrio con l’ambiente.

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La legge 69/2009 e introduzione dei servizi in farmacia

Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell'8

luglio sulla "farmacia dei servizi", che hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni

professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie.

Già il 18 novembre 2010 il ministro Fazio aveva raccolto il parere favorevole della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

riguardo la possibilità di introdurre nuove prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali.

Tre i Decreti attuativi dell'Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

• Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza,

rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai

dispositivi strumentali ...

Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo

2011

• Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali

Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile

2011

• Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di

partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011

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4. dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e

dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati

dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

5. dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele

cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle

Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Spetterà al ministero della Salute, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni,

adottare le linee guida sull'utilizzo dei dispositivi elencati nel decreto; le farmacie saranno

tenute ad adeguarsi entro sessanta giorni dall’emanazione delle stesse linee guida.

La spirometria è un esame, indolore e poco invasivo, ha la durata di 3-5 minuti e viene eseguito attraverso un apparecchio composto da un sensore collegato a un boccaglio, che valuta la funzionalità respiratoria.

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Tele cardiologia ECG-HOLTER

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Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Oltre ai dispositivi per i test autodiagnostici, nelle farmacie potranno essere disponibili per

l’utilizzo anche “dispositivi semiautomatici per la defibrillazione”, nel rispetto della

normativa in materia. L'elenco delle prestazioni analitiche e dei dispositivi strumentali sarà

periodicamente aggiornato con decreto del ministro della Salute (sempre previa intesa con

la Conferenza Stato-Regioni).

Condizioni di applicazione Nell'articolo 4 sono descritte le condizioni di applicazione: ''le farmacie pubbliche e private

per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono

delle prestazioni'', utilizzano ''spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano

l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di

sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali''.

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Le attività erogate ''devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali,

nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi

regionali''. Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami ''deve

essere in possesso delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le

operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale

manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di

aggiornamento professionale relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza

almeno triennalè'.

Le farmacie pubbliche e private che forniranno agli utenti le prestazioni e l'assistenza

previste dal decreto attuativo, dovranno attendere all'osservanza della normativa in

materia di protezione dei dati personali, in base a linee guida fissate dalla Regione”.

Obblighi e responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile e del personale sanitario

L’articolo 5 stabilisce gli obblighi e responsabilità che spetterà al farmacista titolare o al

direttore responsabile della farmacia (pubblica o privata che sia) la predisposizione di un

apposito documento (conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Asl

territorialmente competente) nel quale sono indicati “i compiti e le responsabilità degli

infermieri o degli operatori socio sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle

strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi, nel rispetto dei rispettivi profili

professionali”.

Sempre sul farmacista o sul direttore responsabile ricade l’obbligo della “corretta

installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal

fabbricante”. Le stesse due figure sono chiamate a rispondere “dell’inesattezza dei risultati

analitici” nel caso in cui questa sia dovuta “a carenze nell’installazione e manutenzione

delle attrezzature utilizzate”.

Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami dovrà possedere “le

conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un

corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale

delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi

all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale”.

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Obblighi informativi

L’articolo 6 illustra gli obblighi informativi del farmacista: “esporre nei locali della farmacia,

in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili

agli utenti, erogabili nell’ambito degli accordi regionali”. Si ricorda che queste indicazioni

non possono richiamare “espressamente o indirettamente” esami di laboratorio non

eseguibili presso le farmacie.

Il farmacista, nel mettere a disposizione dell’utente il dispositivo per “test autodiagnostico”

deve anche fornire “i suggerimenti idonei all'impiego” e, in particolare, deve indicare

all'utente, prima dell'esecuzione dell'esame, “la differenza tra un test di prima istanza ed

un'analisi svolta normalmente in un laboratorio autorizzato”. Inoltre deve informare il

cittadino “che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che

indicherà le opportune iniziative terapeutiche”. Il farmacista titolare della farmacia effettua,

ove necessario, nell'ambito delle procedure di vigilanza sui dispositivi medici, la

comunicazione sugli incidenti prevista dal comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 8

settembre 2000, n. 332 (disfunzioni, incidenti o malfunzionamenti che abbiano indotto al

ritiro dal mercato del dispositivo ecc.).

Aziende sanitarie territorialmente competenti

L’articolo 7 attribuisce le competenze territoriali tramite le Regioni che dovranno adottare

“specifiche modalità di controllo, verifica e valutazione periodica della corretta applicazione

del presente decreto”; nelle more questi compiti sono attribuiti all'Azienda sanitaria locale

territorialmente competente.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

L’articolo 8 indica i principi e i criteri per individuare le forme di remunerazione da parte del

servizio sanitario, dell'attività assistenziale indicata dal decreto, da stabilire in sede di

definizione dell’Accordo collettivo nazionale e saranno poi applicati “nei correlati accordi di

livello regionale”.

Lo stesso Accordo collettivo nazionale dovrà definire “i principi e i criteri in base ai quali i

correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel

cui ambito le prestazioni sono erogate”. Fino all'entrata in vigore della convenzione i

requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali

Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all'uso in farmacia di dispositivi

strumentali. In particolare determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello in

farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:

1. dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

2. dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;

3. dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione

percentuale dell'ossigeno;

4. dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e

dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati

dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

5. dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele

cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle

Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

6. Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai

pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che

consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature

dedicate in condizioni di sicurezza.

Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e

leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.

Telemedicina

L’introduzione dei servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali in

farmacia apre alla farmacia la strada verso la semeiotica strumentale con la possibilità di

avere una refertazione specialistica i real time (tempo reale) ponendo la farmacia tra i

fornitori di servizi sanitari di indiscutibile utilità e il farmacista tra i sanitari di primo livello,

grazie alle nuove tecnologie e alla telemedicina.

La telemedicina è l’espressione dell’utilizzo delle tecniche mediche diagnostiche

strumentali applicate all’informatica che permettono la cura di un paziente a distanza o più

in generale di fornire servizi sanitari a distanza.

Nell'ambito della diagnostica clinica, è possibile per un medico effettuare la diagnosi su un

paziente che non è fisicamente nello stesso posto del medico, attraverso la trasmissione a

distanza di dati prodotti da strumenti diagnostici. La second opinion medica è una delle

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applicazioni più comuni nell'ambito della telemedicina: essa consiste nel fornire una

opinione clinica a distanza supportata da dati acquisiti inviati ad un medico remoto che li

analizza e li referta, producendo di fatto una seconda valutazione clinica su un paziente.

L’applicazione della telemedicina consente oltre all’applicazione di tecniche diagnostiche

strumentali specialistiche, anche al formazione a distanza, in cui, il medico remoto può

specializzare i medici che chiedono una second opinion su un caso clinico attraverso

tecniche di e-learning.

Le applicazioni pratiche della telemedicina che può essere utilizzata anche nella farmacia

dei servizi ricopre diversi settori medico specialistici, tra i quali elenchiamo:

• telepatologia: branca della telemedicina che prevede il trasferimento di immagini

digitali macroscopiche e microscopiche a scopo diagnostico o educativo mediante

la tecnologia informatica;

• telecardiologia: trasmissione e refertazione a distanza di un elettrocardiogramma o

dei ECG-Holter e Holter pressorio;

• Teledermatologia, trasmissione di immagini acquisite con dermatoscopio;

• teleconsulto: visite tra medico curante e paziente mediante sistemi di video-

conferenza.

I primi esperimenti di telemedicina sono stati condotti per permettere un'adeguata

assistenza nelle aree geografiche più remote o in situazioni disagiate (perforazioni

petrolifere su piattaforma off-shore, spedizioni artiche o spaziali). In seguito, con la

diffusione di tecniche di compressione dati più efficaci e di reti sempre più veloci, si è

arrivati ad inviare via rete fissa anche dati voluminosi, come ad esempio le immagini di

una tomografia computerizzata (TC).

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Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali

Prestazioni professionali

Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile

2011, regolamenta le 'attività degli operatori sanitari in farmacia.

Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto,

devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di

titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista

titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali

requisiti.

Operatori abilitati all’attuazione dei servizi in farmacia

Esclusivamente gli infermieri e i fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della

vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Verifica

da parte del farmacista titolare o direttore del possesso dei suddetti requisiti, avvalendosi,

laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli

infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come

individuate dal Ministero della salute.

Attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente nel rispetto dei profili

professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o

direttore.

Competenze e attività dell’infermiere

L'assistenza infermieristica che viene offerta a domicilio si rivolge sia al paziente, sia a chi

quotidianamente lo assiste (caregiver). Il suo fine è di migliorare le condizioni di vita del

paziente assicurando nel contempo una continua interazione con l'ambiente familiare.

Questo tipo di assistenza si basa sull'approccio cognitivo completo delle necessità, non

solo sanitarie, dell'utente associate a valutazioni dell'ambiente domiciliare, tenendo conto i

limiti e opportunità che può offrire l'entourage casalingo. L’infermiere domiciliare agisce

non diversamente dai colleghi presenti nei presidi sanitari e ha la responsabilità generale

dell’Assistenza Infermieristica (pianificazione, gestione, e valutazione dell’intervento

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assistenziale infermieristico). Per le attività comprese nella sfera di azione specifica ha

piena autonomia tecnico funzionale. Le aree di intervento sono: prevenzione, cura,

riabilitazione ed educazione. Gli aspetti peculiari e la natura degli interventi infermieristici

sono: tecnici, relazioni ed educativi. L'infermiere a domicilio inoltre assicura la corretta

applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche.

Servizi infermieristici erogabili in farmacia dall’Infermiere

L'infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-

sanitari che lavorino in farmacia:

a) provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

b) offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito

dell'autocontrollo;

c) effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;

d) svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi

di consulting, anche personalizzato;

e) partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di

libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori

prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo

professionale

Servizi infermieristici erogabili al domicilio del paziente

Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi

regionali, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale,

prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da

medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei

servizi erogabili dalle farmacie.

Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a

garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte

esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate

dalle Regioni.

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Servizi infermieristici erogabili In farmacia e al domicilio del paziente

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto

della normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a

domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia

secondo il proprio profilo professionale.

a) Valutazione tecnico professionale dei bisogni di assistenza infermieristica della

persona in funzione della gestione dell'utente a domicilio.

b) Pianificazione dell'assistenza infermieristica con definizione quantitativa, qualitativa e

frequenza degli interventi infermieristici.

c) Esecuzione e valutazione degl'interventi infermieristici domiciliari sia diretti (

assistenza, educazione, relazione), che indiretti ( gestione organizzativa).

d) Interventi terapeutici complessi: terapia infusiva, terapia antalgica, nutrizione, artificiale,

terapia iniettiva.

e) Gestione di prestazioni assistenziali connessi alla gestione di stomie: urostomie,

sondino naso gastrico, P.E.G., tracheostomie, stomie del tratto digerente.

f) Gestione dei rischi di infezioni in presenza di presidi intravascolari (cateteri venosi

centrali e periferici), cateteri vescicali a permanenza, lesioni cutanee (ferite chirurgiche,

lesioni vascolari e neuropatiche, ustioni, lesioni da decubito).

g) Gestioni di pazienti con incontinenza (urinaria e/o fecale) e irregolarità dell'alvo.

h) Monitoraggio di situazioni di medio e alto rischio per l'insorgenza delle lesioni da

pressione.

i) Gestione dei rischio di sindrome da immobilizzazione.

j) Evidenza di carenza di informazione dell'utente e della sua famiglia e Interventi

educativi: educazione per la gestione burocratica delle pratiche assistenziali affidate

alla famiglia; educazione all'uso di presidi, ausili, e altri dispositivi in dotazione alla

famiglia; educazione alla corretta applicazione delle indicazioni terapeutiche e/o

farmacologiche affidate alla famiglia.

Competenze e attività del fisioterapista

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nell’ambito

del suo profilo professionale, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a

domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:

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1. definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto

alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

2. attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie

e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

3. verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero

funzionale.

4. I locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge

stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi L’accordo collettivo nazionale dovrà fissare i principi ed i criteri per la determinazione della

remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi disciplinati dal

decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

L'accordo nazionale definirà, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi

regionali dovranno fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le

prestazioni sono erogate.

Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che

le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e

fisioterapiche.

Regime delle prestazioni Le prestazioni disciplinate dal presente decreto possono essere erogate a carico del

Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali, sotto la vigilanza

dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni

assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del

cittadino che richiede ed usufruisce delle suddette prestazioni.

Trattamento fiscale delle prestazioni professionali previste dalla L 69/2009

Lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 128/E, ricordando come la normativa

preveda l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese dai

professionisti elencati nel Testo unico delle leggi sanitarie e nel DM 29 marzo 2001.

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Le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nell’ambito dei nuovi servizi erogati in

farmacia secondo il decreto legislativo 153/2009 sono esenti dall’Iva. Lo stabilisce

l’Agenzie delle Entrate con la risoluzione 128/E, che precisa come questo valga anche

quando la farmacia si avvalga di una struttura societaria che effettua le prestazioni tramite

propri professionisti sanitari.

Richiamando l’art. 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002, l’Agenzia delle

Entrate sottolinea come questo preveda che siano esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi,

cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o

un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi

sanitarie, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto

ministeriale 29 marzo 2001. Quest’ultimo decreto prevede, all’art. 3, la fattispecie delle

“professioni sanitarie riabilitative”, tra le quali è inclusa la figura del “fisioterapista”, e,

all’art. 5, la fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione”, tra le quali è inclusa

la figura dell’“assistente sanitario”.

Nella risoluzione 128/E l’Agenzia delle Entrate stabilisce: “sia le prestazioni effettuate dai

professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla

farmacia nei confronti del cliente/paziente saranno esenti dall’Iva”.

Inoltre, “stante il carattere oggettivo delle norme richiamate, le medesime conclusioni

devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia, così come prospettato, si

avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una

struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che

effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari”.

Fonte: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=6668

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Prenotazione delle prestazioni specialistiche

Con il Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2011 le farmacie, attraverso una postazione

dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche

e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i

relativi referti.

Organizzazione del CUP in farmacia La modalità di erogazione del servizio di prenotazione è quella di effettuare la

prenotazione in tempo reale, di fronte al paziente, in particolari fasce orarie, ben chiare e

comunicate al paziente. Eventualmente il paziente dovesse venire in fasce orarie differenti

rispetto a quelle indicate la farmacia potrà trattenere la ricetta ed effettuare la prenotazione

in differita, invitando il paziente stesso a ritornare.

Solitamente viene garantita una fascia oraria prestabilita al di fuori della quale non è

possibile effettuare una prenotazione in tempo reale. È tipico degli sportelli pubblici o di

altri servizi offerti ai cittadini. Questa modalità dà la garanzia al paziente di trovare un

addetto disponibile nelle fasce orarie prestabilite, solitamente quelle mattutine, e consente

ai farmacisti di poter dedicare tempo alle prenotazioni.

Solitamente erogare il CUP in orari stabiliti è una prerogativa delle grandi farmacie urbane,

con alto numero di prenotazioni. Offrire il CUP in tutti gli orari potrebbe essere una scelta

rischiosa in quanto vincola la farmacia e i farmacisti ad essere sempre disponibili in

qualsiasi fascia oraria e per qualsiasi tipo di prenotazione. Esistono prenotazioni

relativamente facili da erogare, altre un po’ difficili. Avere il CUP in modalità di libero

servizio potrebbe togliere risorse alla farmacia in orari particolarmente dedicati alla cura

del paziente ed in questo caso diventare un costo, soprattutto nel caso effettuare

un’operazione richieda tempo, considerato che nella maggior parte dei casi la farmacia

offre il servizio CUP senza onere alcuno.

Consigli utili per la gestione del CUP in farmacia

Per la gestione del CUP è opportuno nominare un responsabile del CUP in farmacia con il

compito di studiare la procedura, sia teorica che pratica e di trasferire la stessa, agli altri

collaboratori in farmacia.

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Il responsabile del CUP oltre ad assicurarsi della buona organizzazione del CUP, monitora

le tempistiche di esecuzione delle prenotazioni e facilita le stesse agli operatori che non

riescano ad eseguire la prenotazione.

Il responsabile del CUP ha il compito di seguire l’aggiornamento della piattaforma e

partecipare agli incontri formativi organizzati dall’ASL ed ha la responsabilità di

comunicare le proprie conoscenze a tutti i collaboratori della farmacia, indipendentemente

dal ruolo e qualifica.

Infine, il responsabile del CUP, avrà il compito di effettuare le dovute chiusure riepilogative

di cassa e comunicare le stesse al responsabile della tariffazione che avrà il compito di

decurtarle dalla distinta contabile riepilogativa a fine mese.

La scelta e la definizione della localizzazione della postazione CUP è importante deve

evitare intralci alla regolarità del servizio e garantire un facile accesso e privacy per

l’utente. Per ottimizzare i tempi di erogazione molte farmacie erogano il servizio CUP

direttamente dalla postazione dedicata presente al banco.

Una delle caratteristiche principali della postazione CUP deve essere quella della velocità.

Sconsigliamo l’installazione di software che rallentino l’avvio o che vadano a rendere

complicato l’accesso al CUP stesso. Esempi di software che partono all’avvio potrebbero

essere Messenger, Skype, Acrobat Updater, e tutta la serie di strumenti che, sebbene ci

consentano di operare meglio, possano rallentare la procedura di startup del PC.

La maggior parte delle piattaforme CUP sono erogate via web, di conseguenza avere un

browser performante e ben configurato diviene di fondamentale importanza.

Il browser va configurato ad-hoc in base ai manuali operativi del CUP forniti dalla ASL e va

utilizzato il browser compatibile con la piattaforma CUP. Esistono piattaforme compatibili

solo con particolari browser internet, altre invece possono essere utilizzate con tutti i

principali browser. Nel caso la piattaforma fosse compatibile con tutti i browser

consigliamo di installare Google Chrome. Impostare come pagina predefinita quella del

pannello di accesso al CUP in modo tale da avere subito pronta la schermata di log-in ed

evitare ulteriori attese.

La scelta della linea Internet è fondamentale si consiglia di avere una buona connessione

ad Internet always-on (ADSL). Eventualmente non fosse disponibile una linea ADSL è

consigliabile un ponte radio in 3G. Il ponte radio potrebbe essere utilizzato anche come

linea di backup in caso di cattivo funzionamento dell’ADSL e comunque utile anche per la

spedizione della ricetta elettronica o dematerializzata.

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I lettori ottici, per evitare di perdere tempo prezioso, si sconsigliamo i lettori barcode laser

in quanto potrebbero non leggere per tutta la lunghezza il codice RUR della ricetta e quello

del codice fiscale paziente, si consiglia una penna ottica a CCD (tipo, Datalogic Touch

90).

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La responsabilità del farmacista nel nuovo ruolo della farmacia dei servizi

Affinché possa configurarsi una responsabilità penale è necessario che il fatto

antigiuridico, posto in essere dal soggetto responsabile, sia qualificato come reato e sia

stato commesso volontariamente. Alla luce della legge 8 novembre 2012 n. 189 che

converte in legge il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, per gli esercenti una

professione sanitaria si configura una responsabilità penale in presenza di un danno

cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia e il professionista sanitario, qualora

dimostri di essersi attenuto a Linee Guida, Buone Pratiche ecc, non è responsabile

penalmente in caso di colpa lieve. Pertanto, a tutela dell’atto professionale, per garantire

uno standard di qualità agli utenti, per uniformare le modalità di consiglio e consulenze sul

territorio del servizio erogato è necessario formulare un protocollo di consiglio per il

farmacista counselor.

La responsabilità civile può avere natura contrattuale o extracontrattuale. La

responsabilità civile di natura contrattuale discerne dal mancato o inesatto adempimento di

un’ obbligazione derivante da un contratto o dal qualsiasi altro atto o fatto idoneo (art.

1218 c.c.).

Si ha invece responsabilità extracontrattuale (Art. 2043 c.c.) quando si verifica un danno

ingiusto, direttamente riconducibile ad un fatto colposo o doloso che determina il danno

ingiusto.

La responsabilità professionale in sanità alla luce della legge 8 novembre 2012 n. 189,

sotto il profilo civilistico viene ascritta, agli esercenti una professione sanitaria a

responsabilità extracontrattuale.

L'articolo 3 del decreto legge 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, agevola il

riconoscimento della correttezza professionale mediante l'attinenza a linee guida e buone

pratiche.

L'innovazione normativa è finalizzata a rendere serena l'azione dei professionisti sanitari

ed evitare, nel caso medico, fenomeni di c.d. medicina difensiva, contrastando richieste di

risarcimento pretestuose. Alla luce di tale novella si mira a stimolare un'attenta e precisa

organizzazione delle strutture sanitarie corredate da procedure e protocolli, linee guida,

buone pratiche e raccomandazioni, indicazioni gestionali ed organizzative che, sembra,

possano bene applicarsi all'organizzazione e gestione delle complesse attività che

verranno ad esercitarsi nella farmacia dei servizi.

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Un problema direttamente riconducibile all’attività del farmacista può ravvisarsi nella

vendita di un prodotto che potrebbe dimostrarsi difettoso che è disciplinata dal D.lvo

206/2005 il cd. Codice del Consumo.

Un ulteriore illecito di natura civilistica, direttamente imputabile al farmacista può rinvenirsi

nell’articolo 2598 c.c. che prevede i casi in cui vengono posti in essere atti di concorrenza

sleale, quali ad esempio la diffusione di notizie su attività di terzi che possano determinare

discredito professionale.

Il successo della farmacia dei servizi, istituto necessario ed inderogabile per una sanità

vicino e al servizio del cittadino, dipenderà dalle azioni di vigilanza degli Ordini Provinciali

Professionali e dei Servizi Farmaceutici Territoriali che all’unisono dovranno prodigarsi

alla diffusione di questi principi e alla vigilanza dei comportamenti degli iscritti e dei titolari

delle farmacie convenzionate. La tipologia dell’esercizio farmaceutico italiano, diversificato

in farmacia urbana (farmacia urbana ad alta densità demografica e farmacia urbana

periferica e di quartieri marginali), farmacia rurale e farmacia rurale sussidiata porrà

sicuramente discrepanze soggettive e oggettive; per cui, le farmacie con grandi risorse

economiche si organizzeranno per proporsi in una logica di competizione con potenzialità

attrattive (marketing oriented) a sfavore di farmacie meno competitive, ma soprattutto a

sfavore di quel cittadino che vive in zona marginali e rurali. Si dovrà necessariamente

garantire che i cittadini residente in zone periferiche e rurali possano avere la loro farmacia

dei servizi di riferimento e dare un supporto e garanzia a queste piccole farmacie di un

minimo bacino di utenza che consenta al titolare della farmacia di assorbire i costi fissi

(break even point) che possa garantire un servizio negli standard previsti. È compito delle

istituzioni (Ordini e ASL) trovare soluzioni e forme di vigilanza, affinché, l’omologazione

del servizio erogato avvenga entro i canoni di comportamenti dell’etica, della deontologia e

della morale. Gli organi predetti dovranno vigliare che comportamenti scorretti che

squalificano l’immagine della professione: accaparramento di ricette e di clienti, plagio

degli stessi con la scusante di effettuare un servizio domiciliare o di fornire servizi

aggiuntivi in accordo con studi medici non possono avere e trovare asilo da parte degli

organi di vigilanza, se vogliamo attuare un’assistenza domiciliare integrata, coordinata ed

erogata dalla farmacia dei servizi. Anche quando il farmacista induce collaboratori e

parenti a mettere in atto siffatti sistemi, rappresentano comportamenti censurabili e

rappresentano attentati minatori per il successo e l’equità di erogazione del servizio per

tutti e uguale per tutti i cittadini. Non ci potrà essere delega a tali comportamenti e gli

organi preposti dovranno essere investiti di responsabilità oggettive di loro competenza.

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La responsabilità amministrativa e gli illeciti di natura amministrativa conseguono, di

norma, alla violazione di un obbligo posto nei confronti della Pubblica Amministrazione. La

legge 689/81 che ha determinato la depenalizzazione di molti reati, cosicché gli illeciti

amministrativi che possono coinvolgere l’attività delle farmacie e dei farmacisti sono

notevolmente aumentati. Essi riguardano principalmente l’attività di dispensazione dei

medicinali soggetti a prescrizione medica, in particolare le irregolarità concernenti sia la

vendita di medicinali senza la presentazione della relativa ricetta che la vendita dietro

presentazione di prescrizione medica non corredata dai relativi formalismi (es.:

apposizione del timbro e/o del prezzo; firma del medico ecc..), con l’introduzione della

farmacia dei servizi tra gli illeciti amministrativi si estendo a tutte le funzioni del pubblico

impiego e ai danni verso la pubblica amministrazione e nei danni soggettivi verso l’utente.

Anche la responsabilità deontologica del farmacista, in quanto professionista sanitario

è tenuto altresì ad ottemperare alle disposizioni normative ed ai principi imposti dal proprio

Ordine Professionale a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della propria professione

e, in particolare egli deve attenersi in primo luogo a quanto disciplinato dal codice

deontologico, alla luce di questi cambiamenti e del nuovo ruolo professionale del

farmacisti, intervengono nuove funzioni, ma soprattutto dovranno inserirsi, nel codice

deontologico, nuove censure a tutela del cittadino che usufruisce di questi servizi e delle

Istituzioni eroganti.

Il mancato rispetto di tali norme può determinare l’applicazione da parte del Consiglio

dell’Ordine di alcune sanzioni disciplinari: avvertimento; censura; sospensione da uno a

sei mesi; radiazione dall’Albo .

La sospensione può inoltre essere pronunciata di diritto nei seguenti casi:

• emissione di un mandato o di un ordine di arresto;

• interdizione dei pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

• applicazione di una delle misure di sicurezza detentive e non previste dall’articolo

125 del codice di procedura penale;

La radiazione dall’Albo viene invece pronunciata di diritto nei seguenti casi:

• commercio fraudolento di sostanze stupefacenti;

• istigazione all’aborto;

• interdizione dei pubblici uffici per una durata superiore ai tre anni;

• applicazione di misure di sicurezza preventiva ex articolo 125 codice di procedura

penale.

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Il comparaggio farmaceutico è una pratica diffusa che permette a medici, farmacisti o

operatori del settore, di accettare denaro, premi, regali o viaggi, in cambio della

prescrizione di determinati farmaci piuttosto che di altri, allo scopo di massimizzare il

consumo di un prodotto, in molti casi senza che vi sia il bisogno effettivo di ricorrere a

determinate prescrizioni. Spesso il suddetto reato è operato a livello territoriale tra medico

e farmacia ed è considerato una vera e propria forma di concorrenza.

Il comparaggio è sanzionato dal Codice di Deontologia Medica, secondo cui “ogni forma di

comparaggio è vietata. La violazione di tale norma comporta la radiazione dall’albo del

medico condannato in via definitiva“. Nello specifico in Italia il comparaggio è previsto

come reato dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”,

agli artt. 170, 171 e 172, nonché dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Codice del

farmaco”, all’art 147, comma 5.

Concorrenza sleale e accaparramento di ricette

Si intende per accaparramento di ricette ogni iniziativa diretta a far pervenire prescrizioni

mediche di cittadini in una determinata farmacia, anche mediante la pubblicità in studi

medici e accordi con medici proscrittori, senza rispettare la volontà del cittadino8.

L’art. 15 del Codice deontologico dei farmacisti, nell’ambito del titolo IV “rapporti con i

medici veterinari ed altri sanitari” stabilisce che “Il farmacista non deve promuovere,

organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e

dovunque poste in essere”. Inoltre, l’accaparramento di ricette costituisce un atto di

concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598, ultimo comma, del codice civile in base al quale:

“commette atti di concorrenza sleale chiunque si avvale direttamente o indirettamente di

ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a

danneggiare l’altrui azienda”.

                                                            8 cfr. punto 29 della Giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie – Anno 2007.

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Farmacia dei servizi a confronto in Europa

ITALIA - I 1. Consiglio e consulenza; 2. Approvvigionamento, conservazione e dispensazione; 3. Educazione sanitaria; 4. Prevenzione; 5. Campagne informative; 6. CUP; 7. Riscossione ticket; 8. Ritiro referti; 9. Test diagnostici; 10. Ossigeno; 11. Assistenza domiciliare; 12. Preparazioni galeniche; 13. Noleggio app. elettroniche e protesiche; 14. Farmacovigilanza; 15. DPC (distribuzione per conto);; 16. Integrativa; 17. Guardia farmaceutica diurna e notturna; 18. Farmacie di turno (e info sulle farmacie di turno); 19. Controllo del peso; 20. Controllo pressione; 21. Esame tricologico; 22. Telemedicina (elettrocardiogramma, ecc) 23. Analisi udito; 24. Spazi per consulenza, consultori (neonato, mamme, ecc.); 25. Helicobacter pylori; 26. Educazione sanitaria esterna (scuole, circoli, ecc.); 27. Metadone; 28. Analisi dell’acqua; 29. Servizi per benessere: capelli, pelle, fototipo, cellulite; 30. Defibrillatore; 31. Presidi per incontinenti; 32. Aggiornamento professionale; 33. Terapia del dolore; 34. Sostituzione con generico; 35. Fascicolo Sanitario Elettronico; 36. Consulenza e supporto su presidi sanitari per anziani e malati cronici (CCM); 37. Supporto burocratico per richieste presidi; 38. Integrazione con medicine di base;

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39. Prodotti dietetici e per celiaci; 40. Redazione e distribuzione di materiali informativo; 41. Campagne vaccinazione; 42. Scheda paziente; 43. Scadenziario forniture integrative; 44. Cabina cosmetica/benessere; 45. Medicina di relazione (Pharmaceutical care); 46. Robotizzazione; 47. E-commerce; 48. Servizio infermieristico; 49. Fisioterapista.

SVIZZERA - CH 1. Convalida medicine; 2. Convalida trattamento; 3. Servizio di emergenza; 4. Sostituzione con generico; 5. Preparazione blister settimanali per politerapie; 6. Metadone; 7. Mantenimento politerapia; 8. Aggiornamento scheda paziente.

INGHILTERRA - GB Essential (servizi di base)

1. Distribuzione dei farmaci; 2. Repeat dispensing (distribuzione addizionale) 3. Smaltimento farmaci non richiesti; 4. Promozione di stili di vita salutari; 5. Indicazione per il corretto utilizzo dei farmaci; 6. Assistenza a personale disabili; 7. Assistenza all’automedicazione; 8. Clinical governance.

Advanced (servizi avanzati) 1. Medicine review; 2. Servizio elettronico di prescrizione (ETP); 3. Inserimento di tirocinanti in farmacia (ETP).

Enhanced (servizi locali)

1. Gestione dei disturbi minori;

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2. Servizi per cessare di fumare; 3. Supervisione di medicazioni prescritte; 4. Schemi di scambio di aghi e siringhe; 5. Monitoraggio anticoagulante; 6. Controllo dei medicinali e supporto alla cura; 7. Supporto all’assistenza domiciliare; 8. Apertura notturna; 9. Servizio di direzione dei gruppi di pazienti 10. Controllo completo della medicazione; 11. Prescrizione aggiuntiva.

FRANCIA – FR

1. Dossier Pharmaceutique; 2. Continuità delle cure; 3. Sostituzione con generico; 4. Mantenimento a domicilio 5. Legge HPST; 6. Cure di primo soccorso; 7. Cooperazione tra professionisti della scuola; 8. Continuità delle cure; 9. Educazione terapeutica (programma EPT – rischio cardio – vascolare); 10. EHPAD; 11. Consiglio e vigilanza.