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1 CORPO VIGILI URBANI MESSINA REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE Adottato con le deliberazioni n° 1060 del 7 ottobre 1933, n° 217 del 24 gennaio 1934, n° 752 del 30 marzo 1934, ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934 sentito il parere del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa.

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CORPO VIGILI URBANI

MESSINA

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MUNICIPALE

Adottato con le deliberazioni n° 1060 del 7 ottobre 1933, n° 217 del 24

gennaio 1934, n° 752 del 30 marzo 1934, ed approvato dalla Giunta Provinciale

Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934 sentito il parere del Consiglio

Provinciale dell’Economia Corporativa.

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REGOLAMENTO

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NOTA

Con Delibera n° 24/C del 27/5/2002 l’Amministrazione Comunale ha

determinato le somme da pagarsi in via breve dai contravventori per le

infrazioni al Regolamento di Polizia Municipale. Tali somme sono riportate a

fianco di ciascun articolo.

Per le infrazioni agli articoli contrassegnati da (N.C.) non è ammessa la

oblazione in via breve.

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TITOLO I

OCCUPAZIONE DI SPAZIO E SUOLO PUBBLICO

ART. 1

DIVIETO OCCUPAZIONE (€. 51,64)

E’ proibita qualunque occupazione di spazio, suolo e sottosuolo

pubblico senza il permesso dell’Autorità comunale.

Per spazio e suolo pubblico ai fini del presente regolamento si intende:

a)Le piazze, le vie, i portici, i giardini Pubblici ed i letti dei

torrenti;

b) Qualunque area o spazio di proprietà privata

sottoposta anche temporaneamente a servitù di uso pubblico;

ART. 2 (€. 51,64)

CONCESSIONI

E’ facoltà dell’Autorità comunale di permettere occupazioni di spazio e

suolo pubblico sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente

regolamento od in altri regolamenti comunali, e di quelle altre particolari che

fossero prescritte all’atto di ogni singola concessione.

ART. 3

PAGAMENTO TASSA

Qualsiasi concessione di occupazione è subordinata al pagamento di una

tassa nella misura determinata dall’Autorità comunale.

ART. 4

(abrogato con Delibera n° 196/6 del 21/1/77)

ESENZIONI

Non sono soggetti a tassa gli ingombri di suolo pubblico inerenti alla

ricostruzione, riparazione e demolizione e demolizione di fabbricati danneggiati

o distrutti dal disastro del 28 dicembre 1908 ed alla costruzione di comparti ed

isolati del P.R. per il tempo determinato dalle singole concessioni. Trascorso il

termine stabilito per tali occupazioni di suolo dovrà essere corrisposta la

relativa tassa.

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ART. 5

PUBBLICI MERCATI

Le occupazioni di suolo nei pubblici mercati sono regolate da particolari

disposizioni.

ART. 6

REVOCHE

Le concessioni di occupazioni sono precarie,e potranno essere sospese o

revocate ogni qualvolta l’Autorità comunale lo ravvisi opportuno, senza che il

concessionario ad indennità o compensi di sorta.

ART. 7 (€. 51,64)

ESPOSIZIONE DI MERCATI SUL SUOLO

E’ vietato di occupare con merci e con qualsiasi altro oggetto, anche in

minima parte, il suolo pubblico all’esterno delle botteghe, dei depositi e delle

fabbriche.

E’ però riservato all’Autorità comunale di concedere i, permesso ad

esercenti, rivenditori e negozianti, di esporre oggetti dell’industria del

commercio o dell’arte da loro esercitati, in quello spazio che sarà determinato e

nei modi che verranno prescritti, contro pagamento della rispettiva tassa.

ART. 8 (€. 51,64)

ESPOSIZIONE DI MERCI SU EDIFICI

E’ vietato senza speciale permesso del Podestà esporre merce qualsivoglia

altro oggetto sui muri, davanzali, gradinate di monumenti e di edifici pubblici e

privati

ART. 9 (€. 51,64)

TENDE SULLE PORTE E FINESTRE

E’ vietato mettere innanzi le botteghe tende con aste fisse o conficcate a

terra.

Le tende ad aste mobili dovranno essere sempre elevate almeno mt. 2 dal

suolo, e le aste, situate orizzontalmente, non devono oltrepassare la linea del

marciapiede.

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ART. 10 (€. 51,64)

LUSTRINI

I permessi per lustrini saranno limitati alla sola occupazione del suolo con

la cassetta e sedia e non potranno comprendere la vendita di giornali o di altri

oggetti.

E’ fatto obbligo ai lustrini di portare un camice oscuro sul quale è

disegnato il numero del posto. Per copricapo è prescritto il berretto di panno

nero, con visiera e con la scritta “lustrino”.

ART. 11 (€. 51,64)

BARS – CAFFE’ E RISTORANTI

La concessione di suolo per collocamento di tavoli, sedie, palchetti di

musica, fanali e piante potrà essere accordata solo quando i locali di esercizio si

aprono direttamente sul suolo occupabile.

In casi speciali i tavoli, le sedie, i fanali, i palchetti e le piante si potranno

collocare anche sulla carreggiata alle condizioni e con le modalità che saranno

stabilite nella concessione.

ART. 12 (€. 51,64)

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

L’occupazione di suolo per spettacoli o trattenimenti all’aperto dovrà

essere caso per caso concessa dall’Autorità Comunale.

Nessun palco o tribuna o elevazione qualsiasi per feste, spettacoli, giuochi,

orchestre o rappresentazioni potranno essere fatti su suolo pubblico, o su suolo

privato esposto al pubblico, senza preventiva licenza dell’Autorità Comunale,

alla quale è riservato il giudizio insindacabile in ordine alla decenza e al decoro.

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TITOLO II

DECORO E NETTEZZA

ART. 13 (€. 51,64)

ATTI PROIBITI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico è proibito:

a) Gettare, spandere, lasciar cadere o deporre rottami, ceneri, immondizie

e qualsiasi materia liquida o solida;

b) Lavare, strigliare, tosare o ferrare animali;

c) Lavare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle

e nelle rimesse;

d) Spaccare la legna, vagliare o trebbiare granaglie;

e) Compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la

decenza pubblica;

f) Soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;

g) Eseguire giuochi di qualsiasi genere;

h) Disegnare o scrivere a scopo di pubblicità.

ART. 14 (€. 51,64)

DISTRIBUZIONE O GETTITO DI MANIFESTI OD ALTRO

E’ vietata nelle strade, piazze e spazi pubblici, e dei locali aperti su essi, la

distribuzione od il gettito di opuscoli, foglietti od altri oggetti.

Resta salvo al Podestà il diritto di concedere deroghe alla presente

disposizione in base al regolamento per le affissioni.

ART. 15 (€. 51,64)

SPOLVERAMENTO DI ABITI O ALTRO

E’ vietato scuotere o spolverare dai balconi, finestre ed altri luoghi

prospicienti le strade, oggetti di biancheria, abiti, tappeti etc.. Per le abitazioni

che non hanno prospetti in cortili od anditi interni lo scuotimento o

spolveramento di sui sopra sarà tollerato sino alle ore 7 del mattino.

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ART. 16 (€. 51,64)

ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA OD ALTRO AD ASCIUGARE

E’ vietato tenere distesi od appesi in luogo pubblico o fuori delle finestre e

sui terrazzi prospicienti su piazze o strade pubbliche o su luoghi comunque

aperti al pubblico, biancheria e panni per asciugarli ed aerearli.

Tale divieto non è esteso a balconi o finestre che siano prospicienti su

cortili esterni:

In questi casi gli oggetti di cui sopra devono essere sciorinati in modo:

1. Da non causare il benché minimo stillicidio;

2. da non impedire la libera circolazione dell’aria e della luce e da non

arrecare in qualsiasi altro modo incomodo o fastidio ai vicini.

ART. 17 (€. 51,64)

ADDOBBI, LUMINARIE, FIORI E PIANTE SUI BALCONI

Sui prospetti delle case non si possono collocare addobbi, festoni, lumi o

simili se non col permesso dell’Autorità Comunale.

E’ consentito addobbare balconi, finestre e terrazze con vasi di piante e di

fiori,. Salve le cautele di cui all’art. 43 e purché sia evitata la caduta di acqua

sulla pubblica via.

ART. 18 (€. 51,64)

DECORO DELLE PERSONE

E’ vietato allontanarsi dalle latrine ed orinatoi senza avere ricomposto gli

abiti completamente.

ART. 19 (N.C.)

MANOMISSIONI AL SUOLO E AI FABBRICATI

E’ proibito manomettere il suolo pubblico, di guastare o comunque

imbrattare i monumenti, i muri esterni e gli androni di accesso dei fabbricati, di

coprire, spostare, rompere o insudiciare le tabelle portanti le denominazioni

delle vie, i numeri delle case, od altre consimili indicazioni, e, in generale, di

recare in qualsiasi modo pregiudizio alla proprietà pubblica e privata o di

compiere atti ché tornino non solo di danno, ma anche di pubblico disdoro.

I contravventori saranno tenuti a riparare prontamente i danni arrecati, e ciò

senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle

comminate dalle leggi.

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ART. 20 (€. 51,64)

NETTEZZA DELLE CASE

I proprietari di case sono tenuti a mantenere pulite e in buono stato le

serrande, le tende delle porte e delle finestre, le insegne e le porte esterne.

L’Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche le

sostituzioni.

Le vetrine e le porte tinte o verniciate di fresco dovranno essere

convenientemente segnalate ……………….

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi come pure le strade

praticabili, anche private, e i luoghi d’uso comune a più inquilini devono essere

tenuti puliti e sgombri da ogni immondizia e da ogni materia putrescibile.

Art 21 (€. 51,64)

MANOMISSIONI NEI GIARDINI

ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI

Nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo pubblico è vietato di

manomettere le piante, di cogliere erbe fiori, di salire sugli alberi, di sfrondarli,

inciderne la corteccia o in qualunque modo danneggiarli.

E’ vietato altresì di sedersi, coricarsi nei siti erbosi e dormire sui sedili.

ART. 22 (€. 51,64)

PULIZIE DELLE FONTANE ED ACQUE PUBBLICHE

E’ proibito di occupare i lavatoi pubblici in modo da impedire l’uso cui

sono destinati, di imbrattare l’acqua delle fontane e vasche pubbliche, ed

introdurre negli scoli e nelle fogne qualsiasi materia che possa cagionare

ostruzione.

ART. 23 (€. 51,64)

FONTANE PUBBLICHE

E’ proibito recare guasti in qualsiasi modo all’acquedotto, alle fontanelle

che servono al pubblico ed agli idranti per gli incendi.

Chiunque usi dell’acqua dalle fontane pubbliche ha l’obbligo di chiudere i

rubinetti non appena abbia preso la quantità necessaria.

E’ vietato di lavare o risciacquare alle pubbliche fontane biancheria,

erbaggi, recipienti od altro, abbeverare e lavare animali.

E’ vietato bere direttamente alle fontane pubbliche appoggiando la bocca al

rubinetto.

ART. 24 (€. 51,64)

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AFFISSIONI MURALI ED ALTRO

Nei muri esterni e nelle colonne di stabili pubblici e privati, non

espressamente dal Comune assegnati, non espressamente dal Comune assegnati,

è vietato di collocare cartelli od insegne, di affiggere stampati o manoscritti.

Comunque le insegne ed i cartelli devono essere compilati in forma decorosa.

L’Autorità Comunale potrà apporre ai fabbricati anche di proprietà privata

fanali, orinatoi, quadri per la pubblicità, cartelli per la denominazione delle

strade, od altre indicazioni al pubblico, nei luoghi giudicati più convenienti od

adatti.

Art. 25 (€. 51,64)

DANNI ALLE AFFISSIONI

E’ vietato alterare, coprire, lacerare od in qualsivoglia modo distruggere gli

scritti e gli stampati affissi per ordine o per concessione dell’Autorità in genere.

ART. 26 (€. 51,64)

ACQUE PLUVIALI E TUBI

Le acque pluviali provenienti dai tetti e terrazze debbono essere condotte

con tubi verticali sino al suolo pubblico ed allacciati alla fognatura comunale.

Gli eventuali guasti dei tubi debbono essere prontamente riparati dai

proprietari.

ART. 27 (€. 51,64)

ESIBIZIONE

E’ vietato sdraiarsi comunque alla pubblica vista; mostrare nudità, piaghe o

deformità ributtanti.

ART. 28 (€. 51,64)

BAGNI

E’ vietato di bagnarsi e di circolare in costume da bagno fuori dai luoghi a

ciò destinati.

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ART. 29 (€. 51,64)

SUONATORI AMBULANTI

E’ vietato l’esercizio ed il mestiere di suonatore, cantastorie, saltimbanco

senza permesso dell’Autorità Comunale.

ART. 30 (€. 51,64)

GIUOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Tutti i giuochi sul suolo pubblico, compresi quelli della palla, delle bocce,

delle carte, delle piastrelle, del calcio, sono vietati.

E’ proibito salire sulle ringhiere, sui monumenti, sui sostegni dei fanali e

sugli alberi delle strade.

ART. 31 (€. 51,64)

DIVIETO DI LEGARE GLI ANIMALI

E’ proibito di legare animali ai fanali, alle ringhiere, agli alberi ed a

qualsiasi sporto.

ART. 32 (€. 51,64)

FANCIULLI – CIECHI – INVALIDI

Nelle strade e piazze i fanciulli di età inferiore a sei anni, devono essere

accompagnati e custoditi.

Similmente devono essere accompagnati i ciechi e gli invalidi di qualunque

età.

ART. 33 (€. 51,64)

MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

E’ vietato di maltrattare gli animali e sottoporli a fatiche eccessive. E’ pure

vietato farne uso quando siano affetti da piaghe o difetti ributtanti, oppure non

siano in condizioni fisiche da potere prestare il lavoro ad essi impsto.

ART. 34 (€. 51,64)

VENDITA DIRETTA DEL LATTE

E’ proibita in genere la circolazione delle vacche e delle capre per la

vendita del latte nell’abitato.

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E’ però in facoltà del Potestà di stabilire con apposita ordinanza,

sempreché speciali condizioni lo consiglino, le vie nelle quali potrà permettersi

il transito e la sosta per la vendita del latte.

ART. 35 (€. 51,64)

LAVATURA DELLE MOSTRE E VETRINE

La lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei

fabbricati, non potrà essere eseguita di giorno oltre le ore nove.

ART. 36 (€. 51,64)

RECINZIONE DI TERRENI NELL’ABITATO

I proprietari di terreni confinanti col pubblico suolo entro i limiti del Piano

Regolatore, dovranno recingere i terreni stessi con muretti di mattoni, della

altezza di metri due sormontati da cordolo in cemento.

ART. 37 (€. 51,64)

TRASPORTO DI CASSE MORTUARIE

E’ vietato il trasporto delle casse mortuarie dai negozi e dai laboratori,

quando non siano convenientemente coperte in modo da essere sottratte alla

vista del pubblico.

ART. 38 (€. 51,64)

ORARIO DELLA VUOTATURA DEI POZZI NERI

La vuotatura dei pozzi dovrà essere fatta dalle ore ventidue alle ore sei nei

mesi da Novembre a Marzo e dalle ore ventiquattro alle ore cinque dall’Aprile

ad Ottobre.

ART. 39 (€. 51,64)

ANIMALI DA CORTILE

E’ proibito lasciare vagare animali da cortile su strade pubbliche od aperte

al pubblico. E’ altresì vietato occupare il suolo pubblico con gabbie per la

custodia di detti animali.

Tale divieto è esteso ai luoghi privati, ma di comune o di altrui uso.

Per i depositi a scopo di industria o di commercio di pollame o di altri

animali da cortile, valgono le speciali norme di cui all’art. 7 dell’ordinanza 20

maggio 1928 del Capo del Governo in esecuzione della legge 23 marzo 1928 n.

858 per la lotta contro le mosche.

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TITOLO III

QUIETE – SICUREZZA – INCOLUMITA’

ART. 40 (€. 51,64)

RUMORI MOLESTI ED INCOMODI

E’ vietato nelle case fare rumori molesti od incomodi al vicinato ed uso

eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle ore ventiquattro alle

sette.

ART. 41 (€. 51,64)

RIVENDITORI DI GIORNALI

E’ proibito ai rivenditori di giornali di gridare fatti e notizie di qualunque

specie: essi debbono limitarsi ad annunziare il titolo dei giornali.

La vendita dei giornali è vietata a chi non sia decentemente vestito.

ART. 42 (€. 51,64)

GRIDA E SCHIAMAZZI DI RIVEMDITORI

Salvo le maggiori sanzioni della legge penale, sono considerati atti contrari

al buon ordine ed alla pubblica quiete e però vietati, le grida, gli schiamazzi

nelle piazze e vie pubbliche, ed i canti tanto di giorno che di notte, le grida

smodate dei venditori di qualsiasi merce od oggetto.

ART. 43 (€. 51,64)

PIANTE E FIORI NEI BALCONI

I vasi di piante e di fiori sulle finestre, sui balconi e su qualsiasi altro sporto

prospiciente le vie o i cortili dovranno essere convenientemente assicurati

contro ogni pericolo di caduta.

ART. 44 (€. 51,64)

CANI ED ALTRI ANIMALI

E’ proibito tenere cani ed in genere animali, anche se domestici, che

rechino disturbo alla quiete pubblica.

E’ proibito tenere a guardia delle case cani in libertà.

E’ proibito condurre o lasciar vagare in luogo pubblico animali di qualsiasi

specie, i quali non siano tenuti da persone capaci di custodirli.

I cani vaganti senza museruola debbono essere accalappiati, salvo il

riscatto da parte del proprietario entro sei giorni.

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Per il riscatto è dovuto oltre l’ammenda, la spesa di mantenimento.

Trascorsi i sei giorni il Comune dispone liberamente dell’animale accalappiato,.

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani debbono essere

muniti di museruola.

Nei giardini pubblici i cani oltre ad essere muniti di museruola devono

essere muniti di guinzaglio.

Nel caso in cui il territorio del Comune sarà dichiarato infetto per casi di

rabbia, i cani possono essere portati in giro solo se muniti di museruola e tenuti

al guinzaglio.

ART. 45 (€. 51,64)

DIVIETO DI INTRALCIARE LA REQUISIZIONE DI CANI

E’ vietato impedire in qualsiasi modo agli accalappiatori dei cani

l’esercizio delle loro funzioni.

ART. 46 (€. 51,64)

ANIMALI AFFETTI DA RABBIA

I proprietari o detentori di cani o di altri animali che dimostrino sintomi

sospetti di rabbia o quelli morsicati da cani rimasti sconosciuti devono farne

immediatamente denunzia all’ufficio d’igiene per i provvedimenti di cui all’art.

51 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1914

n° 533.

Qualunque animale riconosciuto affetto da rabbia sarà immediatamente

ucciso; per la carogna sarà usato quel trattamento previsto dall’art. 7 n: 6 del

regolamento sopraccitato.

La stalla o la località ove trovasi l’animale verrà disinfettata a cura

dell’Ufficio d’Igiene, e, se del caso a spese del proprietario o detentore

dell’animale arrabbiato.

ART 47

ANIMALI SOSPETTI DI RABBIA

I cani e i gatti, che, pur non presentando alcun sintomo sospetto di rabbia,

abbiano morsicato persone o animali, saranno tenuti almeno dieci giorni in

osservazione nel canile municipale, a spese del proprietario ovvero se lo crederà

opportuno l’Ufficio d’Igiene, presso il detentore, che ne sarà responsabile e

sotto la sorveglianza sanitaria municipale.

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ART. 48 (€. 51,64)

LANCIO DI SASSI OD ALTRI OGGETTI

E’ proibito lanciare sassi od altri oggetti nelle pubbliche vie.

ART. 49 (€. 51,64)

STECCATI O RIPARI PER ESECUZIONE DI OPERE

Chiunque abbia ottenuto il permesso di eseguire un lavoro qualsiasi sul

suolo pubblico, o che fronteggi il suolo pubblico, deve recingere l’area

occupata con steccato, inoltrando particolare domanda alla divisione di Polizia

Municipale e sottostando al pagamento delle eventuale tassa di occupazione.

Gli steccati, ripari o barriere, devono essere decenti, muniti agli angoli di

una lanterna a vetri rossi che possa vedersi a distanza e che dev’essere

mantenuta accesa dal tramonto al sorgere del sole.

ART. 50 (€. 51,64)

PONTI DI SERVIZIO PASSATOIE ECC.

I ponti di servizio, le passatoie e le scale serventi ai lavori debbono essere

stabiliti solidamente e tali da prevenire qualunque disgrazia e da impedire la

caduta di materiali sulla pubblica via.

E’ proibito di gettare al basso, sia dai ponti di servizio, sia dall’interno

delle fabbriche, materiali di demolizione, che devono essere tolti ed asportati

con le debite cautele ed in modo che rimangano entro il recinto dei lavori, e sia

evitato, per quanto possibile ogni molesto polverio.

ART. 51 (€. 51,64)

LAVORI DEGLI SCALPELLINI

Gli scalpellini, quando lavorano in luogo aperto al pubblico, devono

munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le scheggie

possano offendere i passanti.

ART. 52 (€. 51,64)

ATTI CONTRO LA DECENZA

Sono vietati la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque

aperti al pubblico.

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ART. 53 (€. 51,64)

ACCENZIONE DI FUOCHI

Non si può per qualsiasi motivo accendere in strada, teatri ed altri luoghi

pubblici o sui tetti, terrazze, logge, cortili e finestre delle case, fuochi di

qualunque sorta.

E’ vietato gettare fiammiferi accesi sulla pubblica via.

ART. 54 (N.C.)

FOCOLAI E COMBUSTIBILI

Coloro che per l’esercizio del proprio mestiere od altra causa debbono

valersi del fuoco o di materie incandescenti o di acidi acri o mordenti debbono

lavorare nell’interno delle proprie officine o case, in modo che le faville o i

vapori non possano propagarsi all’esterno.

Le canne ed i tubi da camino, stufe, o forni, debbono elevarsi almeno due

metri al disopra del tetto del fabbricato e non mai ad altezza inferiore di un

metro a quella dei fabbricati ai quali i camini stessi siano contigui.

Quando essi si innalzino vapori acidi o nocivi le canne ed i tubi dovranno

elevarsi ad altezza maggiore di quella dei fabbricati vicini.

Le canne e le ciminiere di forni ad uso industriale, debbono inoltre essere

provviste di cuffie di protezione contro il pulviscolo, i detriti di carbone e le

scintille.

ART. 55 (€. 51,64)

FUOCHI E LANCIO DI PALLONI

E’ proibito innalzare aerostati con fiamme ed in generale provocare

esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati e nelle loro

vicinanze.

ART 56 (€. 51,64)

ARMI DA FUOCO

E’ vietato lo sparo di fucili e di qualunque arma da fuoco entro l’abitato.

I fucili nell’abitato devono essere portati scarichi.

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ART. 57 (N.C.)

SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI

La fabbricazione, il deposito, la lavorazione, il trasporto e l’uso di materiali

e sostanze (solide, liquide ed aeriformi) facilmente combustibili, infiammabili

ed esplosivi o che comunque possono produrre pericolo o danno alle persone ed

alle proprietà pubbliche e private per fatto d’incendio e di scoppio, sono

subordinati a concessione di speciale licenza dell’Autorità Municipale, la quale

stabilirà volta per volta le condizioni di sicurezza da osservarsi.

Qualsiasi innovazione all’impianto originario o ai mezzi di trasporto deve

essere denunziata agli effetti della concessione di nuova licenza.

ART. 58 (N.C.)

INCENDI E DISASTRI IN GENERE

Chiunque abbia notizia di incendi o di altri disastri si sia in luogo pubblico

e privato deve darne immediatamente comunicazione all’Autorità.

Il proprietario o conduttore dello stabile colpito è tenuto a richiedere subito

l’intervento dei Vigili del Fuoco.

In caso d’incendio o di altro disastro nessuno può rifiutare l’ingresso nel

proprio stabile agli Ufficiali ed Agenti del Comune ed ai Vigili del Fuoco, né

può rifiutarsi che essi si giovino delle acque o degli attrezzi di sua proprietà

occorrenti al bisogno.

In caso di necessità i Vigili del Fuoco hanno facoltà di forzare ed abbattere

le porte di quei locali che fossero chiusi o che non si volessero aprire, od i cui

proprietari od inquilini fossero assenti.

ART. 59 (N.C.)

PRESTAZIONE DI LAVORO

IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRI SINISTRI

In caso d’incendio o di altri sinistri, i muratori, falegnami, carpentieri,

bottai, facchini, ed in generale tutte le persone la cui opera può essere

necessaria o utile, potranno essere costretti a prestarla, salvo compenso.

In generale nessun potrà in simili casi rifiutarsi a prestare l’opera propria e

mettere a disposizione dell’Autorità, salvo risarcimento di danni, tutti i mezzi di

cui potrà disporre e che siano atti a contribuire per la pubblica incolumità.

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ART. 60 (N.C.)

REQUISIZIONE DI VETTURE

IN CASI DI INCENDIO ED ALTRI SINISTRI

Ogni vettura o automobile sia pubblica che privata, occorrendo potrà essere

requisita ed il proprietario o conduttore non potrà rifiutarsi di prestare servizio

qualora richiesto.

Il servizio prestato e gli eventuali danni saranno risarciti.

ART. 61 (N.C.)

ILLUMINAZIONE DI CASE PRIVATE IN CASI

D’INCENDIO NOTTURNO O DI ALTRI SINISTRI

Qualora l’incendio o altro sinistro accada di notte gli abitanti delle case

vicine non possono rifiutarsi di illuminare le loro finestre, porte e balconi, ove

ne siano richiesti.

ART. 62

PASSAGGIO PARCO POMPIERISTICO

Al passaggio del parco pompieristico, che sarà segnalato in modo speciale,

deve immediatamente essere lasciata sgombra la carreggiata stradale.

A tal uopo i pedoni devono restare sui marciapiedi, i tramvai fermarsi, e gli

altri veicoli di qualsiasi specie arrestarsi sui margini della strada.

ART. 63 (€. 51,64)

TARGHETTA DETENTORE CHIAVI

Per misurare in caso d’incendio o per ragione di pubblica sicurezza tutti i

commercianti ed industriali devono applicare all’esterno dei magazzini, scrittoi,

negozi ed altri locali d’affari, in posto facilmente riconoscibile una targhetta

metallica con indicazione dell’alloggio e, ove occorresse, anche il nome e

cognome del detentore delle chiavi dell’esercizio, e ciò infra il termine massimo

di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

La targhetta dovrà essere del tipo approvato dal Comune.

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ART. 64 (N.C.)

EDIFICI CHE MINACCIANO ROVINA

Quando un edificio, muro od opera qualsiasi minacci rovina; l’Autorità

Comunale stabilisce un termine perché il proprietario faccia le opportune opere

di demolizione, riparazioni o puntellamento.

Qualora il proprietario non ottemperi all’intimazione del Comune il lavoro

sarà eseguito d’ufficio a carico dell’inadempiente.

Quando il pericolo sia imminente il Comune può senz’altro procedere

all’esecuzione d’Ufficio.

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TITOLO IV

COMMERCIO – ARTI ED INDUSTRIE

ART. 65 (N.C.)

CONDIZIONI PER GLI ESERCENTI

Chiunque voglia aprire un pubblico esercizio di commercio o di industria

deve preventivamente presentare domanda al Comune, indicando: il proprio

nome e cognome, la località dove intende aprire l’esercizio, il personale che

intende assumere.

Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione del pane e delle paste o

tener deposito di farina deve pure indicare il luogo di fabbricazione o di

deposito e le diverse qualità di pane, di paste e di farine che intende smerciare;

deve inoltre munirsi della particolare licenza da rilasciarsi da S.E. il Prefetto ai

sensi del R.D.L. 29 Luglio 1928 n. 1843.

Gli esercenti di vendita di carne fresca debbono altresì uniformarsi alle

prescrizioni del Regolamento sulla vigilanza Sanitaria 20 Dicembre 1928 n.

1352 e 26 Settembre 1930 n. 1458.

Per la produzione e commercio di oli commestibili si osservano le norme

del R.D. 15 Ottobre 1925 n. 2033 e del R.D.L. 30 Dicembre 1929 n. 2316.

Gli esercenti rivendite di generi alimentari devono unire alla domanda di

cui al presente articolo i certificati medici attestanti la esenzione di malattie

infettive contagiose, sia per esercenti che per il personale che si intende adibire.

Tali certificazioni dovranno essere anche presentati nei casi di sostituzione

o di assunzione di personale.

ART. 66 (N.C.)

PESI E MISURE

Gli strumenti di peso e di capacità che servono alla vendita, devono essere

puliti e collocati, in modo che il compratore possa verificare la misurazione.

I pesi e le misure debbono essere muniti di bollo di verifica dell’Ufficio

metrico.

ART. 67 (N.C.)

USO DELLA CARTE NELLE VENDITE

I generi alimentari debbono essere venduti al netto perciò quando sia

possibile senza far uso di carta.

Nel pesare i vari generi alimentari, il cui prezzo di minuta vendita non

superi le L. 2,50 al kg. la carta può essere data per merce dall’esercente.

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Per i detti generi la carta da impegnarsi deve essere in quantità strettamente

necessaria e del peso di gr. 1,50 per ogni decimo quadrato.

Il pane deve essere pesato senza carta, e se richiesta dall’acquirente, con

carta velina bianca.

Il peso della carta per avvolgere lo zucchero e dei sacchetti già in uso, non

deve superare i gr. 3 per ogni 250 grammi di merce.

Nel pesare i vari generi, il cui prezzo di minuta vendita supera L. 2,50 al

Kg., dovrà collocarsi nei due piattelli della bilancia un foglio di carta identica in

formato e qualità in guisa che la merce risulti pesata al netto della carta.

Per i detti generi, la carta deve essere ceduta gratuitamente.

Le carni devono essere pesate con carta impermeabile, igienica e leggera e

di dimensione non superiore a mezzo foglio protocollo per ogni chilogrammo.

Il pesce deve essere pesato senza carta: quella che eventualmente potrà

essere richiesta, è a carico del compratore in ragione di cent.5 al foglio.

Non si deve adoperare per avvolgere generi alimentari , carta che contenga

polveri minerali o altri elementi nocivi alla salute pubblica.

E’ rigorosamente vietato all’esercente, di staccare l’uno dall’altro i fogli

per avvolgere, col dito bagnato di saliva. E’ anche vietato l’uso di carta

stampata o manoscritta che venga a contatto diretto con la merce.

La carta da usarsi per i generi alimentari non rispondente ai requisiti

richiesti, sarà sequestrata e distrutta.

ART.68 (N.C.)

ESALAZIONI ED ALTRO

Tutti i generi che possono facilmente imbrattare, e così pure i generi che

emanino esalazioni disgustose e forti devono mantenersi nell’interno delle

botteghe, od entro i limiti assegnati, se si tratta di pubblici mercati.

ART.69 (N.C.)

VENDITA DI PICCOLE QUANTITA’ DI MERCE

I rivenditori non possono rifiutare la vendita delle merci quando anche ne

sia richiesta una piccola quantità.

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ART.70 (N.C.)

PULIZIA DEGLI ESERCIZI

In tutti gli esercizi si devono osservare la massima nettezza e le

disposizioni di carattere igienico-sanitario che il Podestà, sentito l’Ufficiale

sanitario, potrà emanare.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29

marzo 1928 n.858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro

le mosche.

Le pareti interne delle macellerie, sino all’altezza di due metri, ed il

pavimento debbono essere ricoperti di due metri, ed il pavimento debbono

essere ricoperti di materie impermeabili, facilmente lavabili e tenuti sempre

puliti e sgombri di ogni materiale di facile decomposizione.

Lo stesso dicasi per le rivendite di pesce e simili.

Gli addetti alle macellerie debbono portare un camice bianco mantenuto

pulito.

ART.71 (N.C.)

LIMITAZIONI DI ESERCIZIO

E’ in facoltà del Podestà di proibire l’apertura di esercizi in quelle località

dove egli giudichi che ali esercizi non rispondano al decoro ed alle condizioni

del luogo. Così il Podestà determinerà quali esercizi debbono ritenersi

incomodi, pericolosi od anche dannosi ai terzi; in quale località debba

proibirsene l’apertura od a quale condizione sia da concedere il permesso.

Le domande per tali esercizi dovranno essere pubblicate dal Podestà nei

termini voluti, a spese dell’interessato, assegnando un termine di giorni 15 per

gli eventuali reclami. In tutti i casi alle domande dovrà unirsi la prova del

consenso del proprietario dello stabile in cui si vuole aprire l’esercizio.

ART.72 (N.C.)

CHIUSURA DI ESERCIZI

Di ogni chiusura di esercizio o cessazione di commercio deve essere data

notizia all’Autorità Comunale, prima della chiusura.

ART.73 (N.C.)

VENDITORI AMBULANTI

Nessuno può esercitare il mestiere di venditore ambulante se non abbia

ottenuto il permesso dal Comune e sia esente da malattie infettive contagiose.

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I panchetti, i carrettini, i fondini dei venditori ambulanti debbono essere

decenti.

ART.74 (N.C.)

DIVIETO DI VENDITA VICINO LOCALITA’ STABILITE

A tutti i venditori ambulanti è vietato di fermarsi anche momentaneamente

ad una distanza minore di cento metri dagli Ospedali, dalle scuole o Istituti

pubblici d’istruzione.

E’ vietato al venditore ambulante eseguire la vendita mediante giuochi o

lotterie.

E’ fatto divieto ai venditori ambulanti di sostare in gruppo, ovvero nelle

vicinanze di botteghe ove si vendono congeneri.

E’ di regola proibito ai venditori ambulanti circolare ove siavi molto

concorso di persone e introdursi nei pubblici giardini.

ART.75 (€. 51,64)

MESTIERI AMBULANTI ED OCCUPAZIONI DI SUOLO

L’esercizio di mestieri ambulanti che importino occupazione di suolo

pubblico è soggetto a speciale licenza del Comune.

ART.76 (€. 51,64)

DIVIETO DI SOSTA

E’ vietata ai venditori ambulanti la circolazione e la vendita nelle strade e

nelle piazze della Città che saranno determinate dal Padostà.

ART.77 (N.C.)

VISITE MEDICHE PER SPECIALI ESERCENTI

Chiunque eserciti il commercio per la vendita di generi alimentari e

bevande può essere in ogni tempo sottoposto a visita medica da parte di un

sanitario comunale onde constatare l’assenza di malattie facilmente contagiose

o trasmissibili.

In caso di accertata malattia può essere revocata la licenza.

Possono egualmente essere sottoposti a visita medica in ogni tempo i

commessi e gli addetti alla vendita di generi alimentari e bevande.

In caso di accertata malattia debbono essere allontanati immediatamente

dall’esercizio ed ove a ciò non si ottemperi, potrà essere revocata la licenza al

titolare.

ART. 78 (€. 51,64)

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ESPOSIZIONE DI CESTE ED ALTRO

E’ proibito la esposizione di ceste, cassette, sacchi di derrate ecc. all’estero

delle botteghe. Le eventuali concessioni dovranno essere ridotte in modo che

l’occupazione di spazio non rechi danno al movimento e non disdica al decoro

della Città.

ART. 79 (€. 51,64)

MESTIERI PER CUI OCCORRE

L’AUTORIZZAZIONE

I facchini, mediatori, sensali, fattorini, commissionari, fermo restando le

facoltà che nei riguardi loro spettano alla Autorità di P.S. non possono

intraprendere lo esercizio del loro mestiere se non ne sono stati autorizzati dal

Comune.

ART. 80 (€. 51,64)

CONTEGNO DEGLI ESERCENTI

Qualsiasi esercente deve tenere contegno corretto ed educato con gli

acquirenti.

E’ proibito di tenere negli esercizi pubblici cani od altri animali.

ART. 81 (N.C.)

DIVIETO DI NASCONDERE AL PUBBLICO

LA MERCE IN VENDITA

E’ vietato ai rivenditori di tenere generi alimentari conservati nel

retrobottega o nei punti non visibili al pubblico, quando ciò è fatto allo scopo di

sottrarre i generi alla vendita o di esporne per la vendita in minima quantità.

ART. 82 (N.C.)

INDICAZIONE DI GENERI E PREZZI

NEI CAFFE’ RISTORANTI E SIMILI

Nei ristoranti, caffè e simili deve tenersi affisso in prossimità dell’ingresso

ed in maniera facilmente visibile, l’elenco delle pietanze, bevande e liquori che

vi si spacciano, con il relativo prezzo.

Per il caffè e il thè deve inoltre indicarsi se confezionati con pura materia

prima o se trattasi di miscela con surrogati o di semplici surrogati.

ART. 83 (N.C.)

VENDITA PANE

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La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime

l’esercente, se l’acquirente, se l’acquisto lo domandi, dall’obbligo di pesare il

pane all’atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta, al prezzo

unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità e i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una

tabella esposta in modo ben visibile nell’esercizio.

ART. 84 (N.C.)

MERCE VENDUTA IN PACCHI CHIUSI

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi

chiusi, hanno l’obbligo di indicare in modo visibile, sopra ogni pacco, il peso

della merce che esso contiene.

ART. 85 (N.C.)

GABINETTI DI DECENZA NEGLI ESERCIZI

PUBBLICI

Tutti gli esercizi e luoghi al pubblico ritrovo debbono essere provvisti di un

gabinetto di decenza con lavabo convenientemente tenuti.

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TITOLO V

IMPIANTI INDUSTRIALI – MESTIERI RUMOROSI

OD INCOMODI

ART. 86 (N.C.)

IMPIANTI DI MACCHINE E DI APPARECCHI

Chiunque voglia eseguire impianti di macchine o di apparecchi mossi

meccanicamente, o che siano tali da produrre notevoli rumori o vibrazioni ai

fabbricati, anche se l’impianto dovesse essere fatto in laboratori già esistenti,

dovrà conseguire preventivo permesso del Podestà, che potrà negarlo o

subordinarlo caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele, dirette

ad evidenziare che sia recato danno o molestia, con particolare riguardo alla

località, nonché alla prossimità di ospedali, scuole, biblioteche, edifici

monumentali ed uffici pubblici.

ART. 87 (N.C.)

CONCESSIONE DEI PERMESSI

Chiunque voglia conseguire il permesso di cui allo articolo precedente

dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi, con esatta

indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva, e con la

descrizione generale dell’impianto.

La domanda per gli impianti di potenza complessiva superiore ad 1 HP

dovrà essere corredata da una piantina schematica in scala di 1:1000

comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al

fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dai disegni, in scala

conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in

pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni

adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione, con

particolare dettagli per gli impianti di potenza superiore a 50 HP. Il Comune ha

tuttavia facoltà di richiedere che la pianta schematica del terreno intorno la

fabbricato od occupato dal richiedente sia presentata per un raggio fino a 200

metri, precisandone la scala.

Per ogni macchina dovrà essere indicato nel disegno il tipo, la potenza, e le

dimensioni di ingombro.

Eguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva

modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stato

ottenuto il permesso.

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ART. 88 (N.C.)

REVOCABILITA’ DEI PERMESSI

La concessione del permesso di cui all’articolo precedente è fatta restando

salvi e inalterati gli eventuali diritti dei terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal

presente regolamento;

b) non siano state apportate abusivamente modificazioni nell’impianto.

ART. 89 (N.C.)

CONDIZIONI GENERALI DELL’IMPIANTO

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatesi nell’aria

nell’aria, o nei muri, o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti,

o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

ART. 90 (N.C.)

SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi

inadempienti resi inadempienti dalle fondazioni, dai muri del fabbricato, e da

tutte le strutture portanti.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei

luoghi, l’impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione

antivibrante.

L’inserzione di sostanze antivibranti nel blocco di fondazione del

macchinario è obbligatoria per gli impianti di potenza superiore a 50 H.P.

nonché in tutti i casi in cui sia ritenuta necessaria.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate

a muri a comune o a confine con altre proprietà, o con locali abitati da altri

inquilini.

ART. 91 (N.C.)

DENUNZIA DELL’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO

Il richiedente, appena eseguito l’impianto, dovrà farne denuncia al

Comune, il quale oltre a verificare se le norme generali e particolari, prescritte

nell’atto di permesso, siano state osservate, potrà anche imporre ulteriori norme

e cautele cui il concessionario dovrà attenersi nel termine che gli sarà

assegnato.

Trascorso inutilmente questo termine il permesso sarà revocato.

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ART. 92 (N.C.)

PROFESSIONI, INDUSTRIE, MESTIERI RUMOROSI

O INCOMODI

L’esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri rumorosi o incomodi è

permesso soltanto:

dalle ore 06.00 alle 21.00 – dal 1^ aprile a tutto il 30 settembre;

dalle ore 07.00 alle 20.00 dal 1^ ottobre a tutto il 31 marzo.

L’uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è consentito solo

nei limiti dell’orario sopra indicato, per regolare l’entrata e l’uscita degli operai

dal lavoro.

Nonostante l’orario sopra stabilito, il Podestà potrà sempre vietare o

subordinare a speciali cautele l’esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri

rumorosi o incomodi.

ART. 93

ZONA INDUSTRIALE

Per gli impianti di macchine o di apparecchi nella zona industriale o in

zone particolarmente destinate alle industrie con provvedimento del Podestà,

potrà essere derogato caso per caso alle norme contenute nel presente titolo.

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TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VILLAGGI

ART. 94

APPLICAIZONE DEL REGOLAMENTO

PER I VILLAGGI

Le disposizioni precedenti sono estese a tutto il territorio del Comune in

quanto applicabili.

ART. 95 (N.C.)

ACCENSIONE DI FUOCHI

Salvo quanto disposto da provvedimenti di altre Autorità non si può dare

fuoco all’aperto nelle campagne a distanza minore di 50 metri dall’abitato, dagli

edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno,

biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l’osservanza delle predette disposizioni il fuoco deve essere acceso

con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni all’altrui proprietà e

con la assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

ART. 96

DIVIETO DI PASCOLO

E’ vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli,

le scarpe ed i fossi laterali alle strade.

ART. 97 (N.C.)

PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame, sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi

comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in

custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fermo restando le

disposizioni dell’art. 713 del codice civile e fatta salva l’adozione delle misure,

di spettanza dell’Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno

patito dall’ente o dai privati.

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ART. 98 (€. 51,64)

CUSTODIA DEL BESTIAME

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace

ed in numero sufficiente in modo da impedire che, lo sbandamento, rechi danno

ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

ART. 99

GREGGI E MANDRIE

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere

segnalate a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 100 (N.C.)

MANUTENZIONI DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo

da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante

che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di inadempienza vi provvederà l’Amministrazione a spese del

proprietario.

ART. 101 (N.C.)

DIVIETO DI ALTERARE IL CORSO

DELLE ACQUE

E’ vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle

acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e

scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d’invito alle

derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili, possono tuttavia

alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori o possono

determinare focolai di anofelismo.

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ART. 102 (N.C.)

DERIVAIZONI ABUSIVE DI ACQUE

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro

gli alvei, lo sradicamento e lo bruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle

sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi di acqua,

la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso

dell’acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i

passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART. 103 (N.C.)

CANDOTTI SCARICATORI

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati,

le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 104 (N.C.)

ABBEVERATOI

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E’ vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi

specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la

pulizia ed il lavaggio di veicoli.

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TITOLO VII

PENALITA’ E PROCEDURE

ART. 105

SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento saranno punite e

trattate a norma degli articoli 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale

e Provinciale approvato con R.D: 3 marzo 1934 n. 383, salve le pene

comminate dal Codice penale e da altre leggi e regolamenti in vigore.

ART. 106

CONTESTAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

Gli agenti del Comune che accertino qualche fatto od omissione contro le

prescrizioni del presente regolamento e dei vari regolamenti comunali devono

contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della

omissione. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la

contravvenzione sia stato o meno personalmente contestata al contravventore.

ART. 107

IDENTIFICAZIONE DEI CONTRAVVENTORI

Qualora sia sorpresa in contravvenzione una persona sconosciuta o che non

possa dare sufficienti notizie di se, gli agenti comunali hanno l’obbligo di

accompagnarla all’Ufficio comunale per essere ivi identificata.

ART. 108

OBBLIGHI DEI CONTRAVVENTORI

La contestazione di una contravvenzione, salve le sanzioni incorse, importa

l’obbligo di cessare immediatamente dall’atto abusivo, e di procedere al

ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza l’autorizzazione o la

concessione dell’Autorità od altrimenti contrarie alle disposizioni comunali,

ovvero alla esecuzione dell’opera od al compimento dell’atto che sia stato

omesso.

In ogni caso, quando non si ottemperi alla ingiunzione fatta dall’Autorità

Comunale a norma delle leggi e dei regolamenti, il Comune può ordinare la

esecuzione di Ufficio rimanendo a carico del contravventore, oltre alla pena

incorsa, le spese all’uopo sostenute.

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ART. 109

SEQUESTRI

Tutto ciò che ha servito a commettere una contravvenzione o ne ha formato

oggetto, può essere immediatamente sequestrato.

Gli oggetti sequestrati possono essere restituiti se il contravventore versi

cauzione in denaro ritenuta dallo Ufficio comunale sufficiente a garantire il

danno o l’ammenda, ovvero se il contravventore giustifichi di essere stato

assolto dalla contravvenzione o dimostri di avere scontato la pena inflittagli o

versata l’oblazione.

Il Podestà potrà, anche subito, far vendere gli oggetti sequestrati quando

essi non possono essere conservati, ritenendo in deposito il prezzo ricavato.

Non si fa luogo alla restituzione quanto l’Autorità giudiziaria che giudica

del fatto, o della contravvenzione, abbia ordinato la confisca degli oggetti

sequestrati.

ART.110

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il Podestà può costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzioni al

presente regolamento.

ART. 111

CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora non ostino, per la natura speciale della contravvenzione, altre

disposizioni di legge e regolamenti, od ordinanze del Podestà, il colpevole è

ammesso a pagare all’atto della contestazione della contravvenzione nelle mani

dell’agente o del funzionario che ha accertata la contravvenzione una somma

nei limiti previamente determinati dal Podestà. L’agente rilascerà una ricevuta

della somma pagata, distaccandola da apposito bollettario a madre e figlia

vidimato dal Podestà.

Quando tale pagamento non si sarà verificato, il contravventore cui sia stata

contestata personalmente la contravvenzione, senza altro avviso od invito potrà

nel termine perentorio di giorni 10 all’Ufficio di polizia urbana per la

conciliazione amministrativa.

Trascorso tale termine il verbale di contravvenzione sarà trasmesso al

Pretore per gli atti conseguiti.

Quando la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, il

verbale di accertamento è notificato al colpevole con l’avvertenza che egli può

presentarsi entro dieci giorni dalla notificazione innanzi al Podestà per la

conciliazione amministrativa.

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ART. 112

FACOLTA’ DEGLI AGENTI

Gli agenti del Comune, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno libero

accesso nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti

ed in genere in qualsiasi locale pubblico o sottoposto alla vigilanza

dell’Autorità Comunale.

Essi per potersi introdurre nei cortili interni od in luoghi chiusi al fine di

contestare se le disposizioni del presente regolamento e le prescrizioni

dell’Autorità Comunale siano osservate ed accertate, ove ne sia il caso, le

relative contravvenzioni, debbono essere munite di un ordine scritto dal

Podestà.

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 113

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

E’ abrogato il Regolamento dell’11 luglio 1878 e tutte le disposizioni

relative alle materie contemplate nel presente regolamento.

ART. 114

ALLOGGI DI STATO

Le disposizioni del presente regolamento ed in particolar modo quelle

contenute nel titolo III, sono estese, in quanto applicabili, alle case di Stato in

gestione del Ministero dei LL.PP:, ed in specie agli spazi di isolamento e cortili

di uso comune.

Per tutte le infrazioni alle disposizioni stesse ed a quelle dei vigenti

regolamenti comunali, e per quanto si attiene al patrimonio edilizio sopra

indicato, gli agenti giurati alle dipendenze del locale Ufficio Speciale per la

Gestione Patrimoniale, sono autorizzati a contestare contravvenzioni con eguali

prerogative degli agenti comunali.

ART. 115

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la prescritta

pubblicazione all’albo pretorio da annunziarsi con pubblico manifesto.

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Il Segretario Generale Il R. Commissario Straordinario

A. Polizzy G.A. Vitelli

Il Delegato Commissariale alla Polizia Municipale

Presidente della Commissione per la compilazione del Regolamento

Lodovico Tornatola Fulci

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INDICI DEI TITOLI

TITOLO I occupazione di spazio e suolo Pubblico

…… ………… …. Art. 1 a 12

“ II Decoro e nettezza “ 13 a 29

“ III Quiete – Sicurezza – Incolumità “ 40 a 64

“ IV Commercio - Arti e Industrie “ 65 a 85

“ V Impianti Industriali – Mestieri

rumorosi od Incomodi “ 86 a 93

“ VI Disposizioni speciali per i

villaggi “ 94 a 104

“ VII Penalità e procedure “ 105 a 112

“ VIII Disposizioni generali “ 113 a 115

INDICE PER MATERIA

Abbeveratoi Art. 104

Abrogazioni di norme precedenti “ 113

Accenzione di fuochi “ 53

Accenzioni di fuochi “ 95

Acque pluviali e tubi “ 26

Addobbi, luminarie, fiori e piante sui balconi “ 17

Affissioni murali ed altro “ 24

Alloggi di Stato “ 114

Animali da cortile “ 39

Animali sospetti di rabbia “ 47

Animali affetti da rabbia “ 46

Applicazione del regolamento peri villaggi “ 94

Armi da fuoco “ 59

Atti proibiti sul suolo pubblico “ 13

Atti contro la decenza “ 52

Bagni “ 28

Bar – caffè e ristoranti “ 11

Cani ed altri animali “ 44

Chiusura di esercizi “ 72

Concessioni “ 2

Concessione dei permessi “ 87

Conciliazione amministrativa “ 111

Condizioni per gli esercenti “ 65

Condizione generali degli impianti “ 89

Condotti scaricatori “ 103

Contegno degli esercenti “ 80

Contestazione delle contravvenzioni “ 106

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38

Costituzione di parte civile “ 110

Custodia del bestiame “ 98

Danni alle affissioni “ 25

Decoro alle persone “ 18

Denunzia dell’esecuzione dell’impianto “ 91

Derivazioni abusive di acque “ 102

Distribuzione o gettito di manifesti ed altro “ 14

Divieto di occupazione “ 1

Divieto di legare animali “ 31

Divieto d’intralciare la requisizione dei cani “ 45

Divieto di vendita vicino località stabilite “ 74

Divieto di sosta “ 76

Divieto di nascondere al pubblico la merce

in vendita “ 81

Divieto di pascolo “ 96

Divieto di alterare il corso delle acque “ 101

Edifici che minacciano rovina “ 64

Entrata in vigore del regolamento “ 115

Esenzioni “ 4

Esalazioni ed altro “ 68

Esibizione “ 27

Esposizione di ceste ed altro “ 78

Esposizione di merci su suolo “ 7

Esposizione di merci su edifici “ 8

Esposizione di biancheria od altro ad asciugare “ 16

Facoltà degli agenti “ 112

Fanciulli – ciechi – invalidi “ 32

Focolai e combustibili “ 54

Fontane pubbliche “ 23

Fuochi e lancio di palloni “ 55

Gabinetti di decenza negli esercizi pubblici “ 85

Giuochi sul suolo pubblico “ 30

Greggi e mandrie “ 99

Grida e schiamazzi di rivenditori “ 42

Identificazione dei contravventori “ 107

Illuminazione di case private in casi di sinistri “ 61

Impianti di macchine e di apparecchi “ 86

Incendi e disastri in genere “ 58

Indicazione dei generi e prezzi nei

caffè, ristoranti e simili “ 82

Lancio di sassi od altri oggetti “ 48

Lavatura delle mostre e vetrine “ 35

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Lavori negli scalpellini “ 51

Limitazioni di esercizio “ 71

Lustrini “ 10

Maltrattamenti di animali “ 33

Manomissioni al suolo ed ai fabbricati “ 19

Manomissione nei giardini ed altri luoghi pubblici “ 21

Manutenzione delle siepi “ 100

Merce venduta in pacchi chiusi “ 84

Mestieri ambulanti ed occupazioni di suolo “ 75

Mestieri per cui occorre l’autorizzazione “ 79

Nettezza delle case “ 20

Obblighi dei contravventori “ 108

Orario della vuotatura dei pozzi neri “ 38

Pagamento tasse “ 5

Pascolo abusivo “ 97

Passaggio parco pompieristico “ 62

Pesi e misure “ 66

Piante e fiori nei balconi “ 43

Ponti di servizio, passatoie etc “ 50

Prestazione di lavoro in caso d’incendio

o di altri sinistri “ 59

Professioni, industrie mestieri rumorosi

od incomodi “ 92

Pubblici mercati “ 5

Pulizia fontane ed acque pubbliche “ 22

Pulizia degli esercizi “ 7

Recinzione di terreni nell’abitato “ 36

Requisizione di vetture in casi d’incendio ed altri

sinistri “ 60

Revocabilità dei permessi “ 88

Revoche “ 6

Rivenditori di giornali “ 41

Rumori molesti ed incomodi “ 40

Sanzioni “ 105

Sequestri “ 109

Sistemazione dell’impianto “ 90

Sostanze e materiali pericolosi “ 57

Spettacoli e trattamenti pubblici “ 12

Spolveramento di abiti od altro “ 15

Steccati o ripari per esecuzione di opere “ 49

Suonatori ambulanti “ 29

Targhetta detentore chiavi “ 63

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40

Tende sulle porte e finestre “ 9

Trasporto di casse mortuarie “ 37

Uso della carta nelle vendite “ 67

Vendita del pane “ 83

Vendita diretta del latte “ 34

Vendita di piccole quantità di merce “ 69

Venditori ambulanti “ 73

Visite mediche per speciali esercenti “ 77

Zona industriale “ 93