Coordinamento finanza pubblica - cr.piemonte.it · espressione di un principio fondamentale diretto...

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COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ANNO 2013 .....................................................................................................3 Sentenza n. 79 del 03/05/2013.....................................................................3 Sentenza n. 138 del 13/06/2013 ................................................................... 5 Sentenza n. 256 del 31/10/2013.................................................................... 7 ANNO 2012 .................................................................................................... 8 Sentenza n. 33 del 23/02/2012.................................................................... 8 Sentenza n. 51 del 09/03/2012 ................................................................... 10 Sentenza n. 91 del 18/04/2012 ................................................................... 12 Sentenza n. 121 del 10/05/2012 .................................................................. 14 Sentenza n. 139 del 04/06/2012................................................................. 16 Sentenza n. 144 del 06/06/2012................................................................. 19 Sentenza n. 148 del 07/06/2012 ................................................................. 21 Sentenza n. 161 del 27/06/2012..................................................................24 Sentenza n. 198 del 20/07/2012 .................................................................26 Sentenza n. 215 del 30/07/2012 .................................................................29 Sentenza n. 217 del 13/09/2012 .................................................................. 32 ANNO 2011.................................................................................................... 35 Sentenza n. 69 del 23/02/2011 ................................................................... 35 ANNO 2010 .................................................................................................. 38 Sentenza n. 52 del 18/07/2010 ...................................................................38 Sentenza n. 57 del 24/02/2010................................................................... 41 Sentenza n 156 del 06/05/2010.................................................................. 43 Sentenza n. 326 del 17/11/2010 .................................................................. 45 Sentenza n. 333 del 24/11/2010 ................................................................. 47 ANNO 2009 ................................................................................................. 49 Sentenza n. 237 del 24/07/2009 ................................................................49 Sentenza n. 284 del 06/11/2009................................................................. 54 Sentenza n. 297 del 20/11/2009 ................................................................. 57 Sentenza n. 341 del 30/12/2009 ................................................................. 59 ANNO 2008 .................................................................................................. 61 Sentenza n. 133 del 14/05/2008 ................................................................. 61 Sentenza n. 159 del 20/05/2008 ................................................................ 65 ANNO 2007 ................................................................................................... 67 Sentenza n. 82 del 16/03/2007 .................................................................. 67 Sentenza n. 95 del 21/03/2007...................................................................69 Sentenza n. 169 del 17/05/2007 ................................................................. 71 Sentenza n. 412 del 05/12/2007 ................................................................. 77 ANNO 2005.................................................................................................. 80 Sentenza n. 30 del 26/01/2005 ................................................................. 80 Sentenza n. 35 del 27/01/2005 .................................................................. 82 ANNO 2004 .................................................................................................. 87 Sentenza n. 04 del 03/01/2004 .................................................................. 87

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COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

ANNO 2013 .....................................................................................................3

Sentenza n. 79 del 03/05/2013.....................................................................3Sentenza n. 138 del 13/06/2013 ...................................................................5Sentenza n. 256 del 31/10/2013....................................................................7

ANNO 2012 .................................................................................................... 8

Sentenza n. 33 del 23/02/2012.................................................................... 8Sentenza n. 51 del 09/03/2012...................................................................10Sentenza n. 91 del 18/04/2012 ................................................................... 12Sentenza n. 121 del 10/05/2012.................................................................. 14Sentenza n. 139 del 04/06/2012................................................................. 16Sentenza n. 144 del 06/06/2012................................................................. 19Sentenza n. 148 del 07/06/2012................................................................. 21Sentenza n. 161 del 27/06/2012..................................................................24Sentenza n. 198 del 20/07/2012.................................................................26Sentenza n. 215 del 30/07/2012 .................................................................29Sentenza n. 217 del 13/09/2012..................................................................32

ANNO 2011....................................................................................................35

Sentenza n. 69 del 23/02/2011...................................................................35

ANNO 2010 .................................................................................................. 38

Sentenza n. 52 del 18/07/2010 ...................................................................38Sentenza n. 57 del 24/02/2010................................................................... 41Sentenza n 156 del 06/05/2010..................................................................43Sentenza n. 326 del 17/11/2010 ..................................................................45Sentenza n. 333 del 24/11/2010 .................................................................47

ANNO 2009 ................................................................................................. 49

Sentenza n. 237 del 24/07/2009 ................................................................49Sentenza n. 284 del 06/11/2009.................................................................54Sentenza n. 297 del 20/11/2009 ................................................................. 57Sentenza n. 341 del 30/12/2009.................................................................59

ANNO 2008 .................................................................................................. 61

Sentenza n. 133 del 14/05/2008................................................................. 61Sentenza n. 159 del 20/05/2008 ................................................................65

ANNO 2007...................................................................................................67

Sentenza n. 82 del 16/03/2007 ..................................................................67Sentenza n. 95 del 21/03/2007...................................................................69Sentenza n. 169 del 17/05/2007 ................................................................. 71Sentenza n. 412 del 05/12/2007 ................................................................. 77

ANNO 2005.................................................................................................. 80

Sentenza n. 30 del 26/01/2005 ................................................................. 80Sentenza n. 35 del 27/01/2005.................................................................. 82

ANNO 2004 ..................................................................................................87

Sentenza n. 04 del 03/01/2004..................................................................87

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Sentenza n. 241 del 07/05/2004 ............................................................... 88Sentenza n. 414 del 23/12/2004................................................................ 90

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ANNO 2013

Sentenza n. 79 del 03/05/2013

Massima sentenza

Su queste premesse, si è anche più volte ribadito che l’art. 1, comma 796, lettera b), dellalegge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato. Legge finanziaria 2007) – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, delle legge n. 191del 2009, invocati dal ricorrente come parametri interposti – può essere qualificato «comeespressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblicasanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanzapubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Talinorme hanno, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventiindividuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Leggefinanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed aripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato(sentenza n. 91 del 2012).4.4.2.− Le norme impugnate, prevedendo l’istituzione di nuovi uffici e sopratutto dotandolidi aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto conl’obiettivo del rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’Accordo sulPiano di rientro e con il Piano medesimo.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte , a seguito di ricorso governativo, dichiara l’illegittimità costituzionaledell’articolo 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 6, 7 e 8; dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6,comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania).Alla dichiarazione di illegittimità di tali disposizioni, che prevedono in una regionesottoposta ad un piano di rientro dal disavanzo della sanità, l’istituzione di nuove struttureall’interno delle Asl e la nomina dei relativi responsabili, la Corte perviene osservando che:- le norme impugnate interferiscono con le funzioni e le attività del commissario ad acta;esse dunque devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell’art.120, secondo comma, Cost1.;- la normativa regionale, prevedendo l’istituzione di nuovi uffici e sopratutto dotandoli diaggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l’obiettivodel rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’Accordo sul Piano di

1 Il comma 2 dell’art. 120 Cost recita:“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nelcaso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolograve per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica odell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantireche i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di lealecollaborazione.”

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rientro e con il Piano medesimo, con conseguente violazione dei principi di coordinamentodella finanza pubblica di cui art.117, comma 3 Cost.

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Sentenza n. 138 del 13/06/2013

Massima sentenza

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la contabilizzazione nel bilancio consuntivodi una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto,tra l’altro, dall’art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000.Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere,iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell’avanzo d’amministrazione,è, nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza aiconcetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestioneeconomica e finanziaria. Alla luce di tale principio, la definizione dei residui attivi –contenuta nell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 – come «somme accertate e nonriscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha volutoche del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte.La disposizione così interpretata assume pertanto, sicuramente, il ruolo di normainterposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzocomma, Cost.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della RegioneMolise per l’esercizio finanziario 2011).La Corte osserva che il rendiconto finanziario della Regione Molise non fornisce alcunagiustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed alla relativa contabilizzazione di unnumero rilevante di residui attivi, pari ad euro 1.286.613.416,17, di cui molti di anticagenesi, come si evince dal confronto con le risultanze dell’esercizio precedente (artt. 7 e 9della legge reg. Molise n. 1 del 2012).Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione avente per oggetto l'accertamentodei residui attivi per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamentodella finanza pubblica di cui art.117, comam 3 Cost., la Corte perviene osservando che:- la determinazione dell'ammontare dei residui attivi è avvenuta in assenza dei requisitiminimi dell’accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, ilsoggetto debitore, l’entità del credito e la sua scadenza (sulla indefettibilitàdell’accertamento contabile delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze n.309, n. 192 e n. 70 del 2012). In tal modo vengono assunte quali attività del bilancioconsuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un’aggregazioneapodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua voltadeve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamatefinalità di coordinamento della finanza pubblica.- l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 ( nel definire i residui attivi – come «sommeaccertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che illegislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo sommeaccertate e non presunte. La disposizione così interpretata assume pertanto, sicuramente,il ruolo di norma interposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cuiall’art. 117, terzo comma, Cost. La Corte ricorda infine che a far data dall’esercizio 2014

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l’accertamento delle partite attive provenienti da esercizi precedenti dovrà essere ancorapiù limitato e rigoroso1 di quanto previsto dall’art. 21 della legge quadro sulla finanzaregionale n. 76 del 2000, per effetto dell’obbligatoriaistituzione di una posta correttiva in diminuzione, cosiddetto “fondo svalutazione crediti”,proporzionale «alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti,alla loro natura eall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapportotra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)» .

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Sentenza n. 256 del 31/10/2013

Massima sentenza

In conclusione, il censurato art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valled’Aosta/Vallée d’Aoste n. 30 del 2012, sottraendo gli enti locali della Regioneall’applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanzapubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisognofinanziario dello Stato ordinamento e dell’unità economica nazionale (sentenza n. 311 del2012), così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agliobiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previstidal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamentopatrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), cheaveva sottratto gli enti locali della Regione all’applicazione del sistema di tesoreria unicaprevisto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012 (Disposizioni urgenti per laconcorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) , conv. con mod. dalla legge27/12.A tale decisione la Corte perviene osservando che:- il sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzionedel sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e all’art. 35, comma 8, deldecreto-legge n. 1 del 2012, è «uno strumento essenziale per assicurare il contenimento delfabbisogno finanziario dello Stato ordinamento», che consente di «emettere una minorequantità di titoli di Stato»: la relativa disciplina «rientra tra le scelte di politica economicanazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si collocanell’ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cuideterminazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazionianche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete al legislatorestatale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema» (sentenza n. 311 del 2012);- questa Corte ha perciò accertato la natura di principio fondamentale in materia dicoordinamento della finanza pubblica di quanto disposto dall’art. 35, comma 8, deldecreto-legge n. 1 del 2012, il quale introduce una disciplina di «carattere transitorio e nonincide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono comunque tenuti acontribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato»(sentenza n. 311 del 2012).La disposizione introdotta dal legislatore regionale lede un principio fondamentale dicoordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini delcontenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell’unità economicanazionale (sentenza n. 311 del 2012), così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

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ANNO 2012

Sentenza n. 33 del 23/02/2012

Massima sentenza

Esso è illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Statola competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanzapubblica, perché, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìolal’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni giàsottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto della gestionecommissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmioperativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario adacta.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’illegittimità di due diverse disposizioni della legge della regione Molisen. 2 del 2011 (Legge finanziaria regionale 2011)Alla dichiarazione di illegittimità dell’art.1, comma 13, lettera c) della l.r. 2/112, che prevedenuove assunzioni in campo sanitario pubblica, la Corte perviene osservando che:la disciplina è illegittima , perché, consentendo il reclutamento di nuove unità di personalesanitario, vìola l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per leRegioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto dellagestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondoprogrammi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dalcommissario ad acta con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia dicoordinamento della finanza pubblica di cui art. 117, comma 3 Cost..Alla dichiarazione di illegittimità dell art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n.2 del 20113 che ha per oggetto l’istituzione di un nuovo contributo regionale per la ricerca eraccolta dei tartufi la Corte perviene osservando che:

2 L’art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, che sostituisce il comma 5dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 ((Legge finanziaria regionale 2010),, con ilseguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato deifarmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo diprofili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente»,Il comma 5 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, originariamente stabiliva che la Giunta regionalepotesse promuovere e disciplinare le funzioni dell’informatore medico scientifico aziendale.Con la sentenza n. 77 del 2011, LA Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma, rilevando che essa istituivauna nuova professione (quella dell’informatore medico scientifico aziendale), rinviando ad una disciplina dirango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione,invadendo così la competenza legislativa concorrente statale in materia di professioni.2 L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 ha previsto che, ai fini del rilascio e dellaconvalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa diconcessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli interventi di sostenibilitàambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo che esso può essere assolto da parte dei residenti nellaRegione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio afinalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite condeliberazione della Giunta regionale.

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la Regione Molise ha ecceduto dai limiti imposti dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, ilquale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per ilrilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme diimposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia disistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera e),della Costituzione.L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l’art.23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista perlegge.

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3 L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 ha previsto che, ai fini del rilascio e dellaconvalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa diconcessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli interventi di sostenibilitàambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo che esso può essere assolto da parte dei residenti nellaRegione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio afinalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite condeliberazione della Giunta regionale.

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Sentenza n. 51 del 09/03/2012

Massima sentenza

Premesso che questa Corte ha già precisato che tutte le Regioni sono soggette ai vincolilegislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica(sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 120 del 2008), va sottolineato che lagiurisprudenza costituzionale ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazionedei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,in quanto le stesse perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specificosettore del personale (ex plurimis, sentenze n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011). È stato altresìprecisato che tra le norme espressive di un principio di coordinamento della finanzapubblica, volto al contenimento della spesa, è senz’altro da ascrivere l’art. 17, comma 10,del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009(sentenze n. 30 del 2012, n. 310 e n. 69 del 2011).L’art. 11, comma 10, delle legge regionale del Molise n. 6 del 2011, disponendo ladestinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere una stabilizzazione generalizzatadi personale precario – senza procedure concorsuali o selettive e/o attitudinali di alcuntipo, né limiti a tale tipo di assunzione – difformemente da quanto previsto dall’art. 17,comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, è costituzionalmente illegittimo, in quanto lesivo dellacompetenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanzapubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l’illegittimità costituzionale di duedisposizioni in materia di stabilizzazione personale precario introdotte dalla RegioneMolise (articolo 11, commi 1 e 10, della l.r. 24 marzo 2011, n. 6 “Norme sull’organizzazionedell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione dellecomunità montane”.L’art. 11, comma 1 della l.r. 6/11 stabililendo che «L’amministrazione regionale e gli enti daessa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendonei presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempoindeterminato e LSU delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell’articolo 30del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinantil’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili» si pone in contrasto sia con l’art.97 cost checon la competenza esclusiva del legislatore statale di cui art. 117, comma 2 lett.l) in quanto:- la giurisprudenza costituzionale ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime,per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., disposizioni regionali che prevedevanoprocedure di stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili senza porrelimiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione (sentenze n. 108, n. 68 e n. 67 del2011) e «senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammetterederoghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che ilpersonale svolge (sentenze n. 267 e n. 195 del 2010, n. 293 del 2009) o specifiche necessitàfunzionali dell’amministrazione» (sentenza n. 68 del 2011).- la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratoriLSU in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, «incide sulla regolamentazione del

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rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata delrapporto) e determina, al contempo la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapportodi lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto dellastabilizzazione). Una simile disposizione è inquadrabile, quindi, nella materia disciplinatadall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza esclusiva dellegislatore statale.

L’art. 11, comma 10, della l.r 6/ 11, disponendo la destinazione di risorse finanziarie al finedi promuovere una stabilizzazione generalizzata di personale precario – senza procedureconcorsuali o selettive e/o attitudinali di alcun tipo, né limiti a tale tipo di assunzione –difformemente da quanto previsto dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, ècostituzionalmente illegittimo, in quanto lesivo della competenza legislativa stataleconcorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, comma3 Cost (sen. n. 30 del 2012, n. 310 e n. 69 del 2011), in quanto: tutte le Regioni sonosoggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento dellafinanza pubblica (sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 120 del 2008), e ledisposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari esprimono principifondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono lafinalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (ex plurimis,sentenze n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011).

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Sentenza n. 91 del 18/04/2012

Massima sentenza

L’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed inparticolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla lucedegli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un«quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità dicontenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007);

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materiadi Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice edisposizioni urgenti in materia sanitaria» per violazione dei principi fondamentali dicoordinamento della finanza pubblica di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost..Il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 5/11 prevedendo che i parametri fissati dall’art. 41 della leggedella Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizisociali), in materia di posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delleResidenze sociosanitarie assistenziali (RSSA), non costituiscono limite per ladeterminazione di quelli da attivare nell’ambito delle stesse strutture, che risultino dallariconversione di posti letto di ricovero per acuti, si pone in contrasto con quanto previstonel «Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», che ha recepito il citato art. 41 e che è stato oggetto dell’Accordo stipulato dallaRegione Puglia il 29 novembre 2011, approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2(Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).Alla dichiarazione di illegittimità della deroga introdotta dal legislatore pugliese la Corteperviene osservando che.- l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed inparticolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla lucedegli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un«quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità dicontenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007);- la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 20064, «può esserequalificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento dellaspesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamentodella finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010).- la disciplina introdotta dalla Regione Puglia nella parte in cui prevede che gli specificiparametri inerenti ai posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro,possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure individuare entro quali

4 Tale norma ha, infatti, reso vincolanti –per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuatinegli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare ilcontenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributifinanziari dello Stato.

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limiti tali deroghe siano consentite, si pone in contrasto con il Piano di rientro e quindi coni principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

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Sentenza n. 121 del 10/05/2012

Massima sentenza

La giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica hachiarito come la competenza statale in questo campo non si esaurisca con l’esercizio delpotere legislativo, ma implichi anche l’esercizio di poteri amministrativi, di regolazionetecnica e – aspetto che riguarda il caso oggetto del presente giudizio – «di rilevazione didati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003; in conformità, sentenze n. 229 e n. 112 del2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008). La previsione di un obbligo generale dicomunicare i dati in questione non si pone pertanto come norma di dettaglio, ma, alcontrario, come principio fondamentale basato sulla indefettibilità del presuppostocognitivo delle singole realtà ai fini della valutazione della coerenza unitaria dell’insieme.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, intervenendo in materia di nuovo patto di stabilità interno, dichiara infondate lequestioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana nei confrontidell’art. 20, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria)5, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge 15 luglio 2011 aventi per oggetto rispettivamente l’obbligo per le regioni diconformarsi, ai fini del coordinamento della finanza pubblica alle decisioni della Cortecostituzionale, anche con riferimento all'attività degli enti strumentali o dipendenti el’esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto di tale vincolo.In particolare per quanto riguarda l’infondatezza della questione di legittimità proposta neiconfronti del comma 14 dll’art. 20 del d.l.98/11 per violazione degli artt. 117, terzo comma,e 119 Cost., la Corte osserva che:- la comunicazione, entro un termine stabilito, dei dati relativi alle attività intraprese edagli atti giuridici posti in essere dalle Regioni per l’esecuzione delle sentenze di questaCorte è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completoed aggiornato della situazione finanziaria complessiva. L’obbligo delle Regioni di fornire idati in questione è imposto – come è precisato dalla norma censurata – ai soli fini delcoordinamento della finanza pubblica, che non potrebbe essere concretamente edefficacemente effettuato senza la preventiva ricognizione dei modi in cui le singole Regioni

5 I commi 14 e 15 dell’art.20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria)5, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 recitano:“14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Cortecostituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesidalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le speseaffrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su propostadel Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regioneinteressata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma,della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

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danno seguito alle sentenze di questa Corte aventi incidenza sull’ambito materiale inesame;l’obbligo generale di comunicare i dati in questione non si pone pertanto come norma didettaglio, ma, al contrario, come principio fondamentale in quanto la giurisprudenzacostituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica ha chiarito come lacompetenza statale in questo campo non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo,ma implichi anche l’esercizio di poteri amministrativi, di regolazione tecnica e – aspettoche riguarda il caso oggetto del presente giudizio – «di rilevazione di dati e di controllo»(sentenza n. 376 del 2003; in conformità, sentenze n. 229 e n. 112 del 2011, n. 57 del 2010,n. 190 e n. 159 del 2008).In merito invece all’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20,comma 15, del d.l. 98/2011 promossa per violazione degli artt. 118 e 120, secondo comma,Cost., nonché del principio di leale collaborazione, la Corte osserva che:- l’art. 120 Cost. pone tra i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo «la tuteladell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Il Governo potrebbe ritenere chel’inerzia di una Regione nell’applicare una sentenza di questa Corte o la sua applicazionedistorta siano idonee a ledere l’unità giuridica della Repubblica o la sua unità economica,determinando disarmonie e scompensi tra i vari territori proprio in relazione a decisionidel giudice delle leggi, che, per definizione, hanno una finalità unitaria, sia quandodefiniscono, sotto specifici profili, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni,sia quando incidono sul contenuto sostanziale delle norme statali o regionali in rapporto asingole fattispecie;- la norma impugnata, con l’inciso «sentito il Presidente della regione interessata»,aggiunge un quid pluris alle forme di coinvolgimento della Regione, destinatariadell’esercizio del potere sostitutivo, previste dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003. Larichiesta del parere del Presidente della Regione si pone come preventiva rispettoall’attivazione del procedimento previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., e dal citatoarticolo della legge ordinaria di attuazione. Essa, pertanto, non sostituisce la previstapartecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio deiministri, in cui si decide sulla proposta di esercizio del potere sostitutivo.

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Sentenza n. 139 del 04/06/2012

Massima sentenza

Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli entiautonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche sequesti si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa deglienti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosidell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo,che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti eobiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del2008 e n. 169 del 2007)…Secondo una costante giurisprudenza, quando la disposizione impugnata costituisceprincipio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma,Cost.), «l’eventuale impatto di essa sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) edorganizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) della ricorrente si traduce in una“circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale”» (daultimo, sentenza n. 40 del 2010, nonché sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’infondatezza delle numerose questioni di legittimità costituzionale chele Regioni hanno sollevato in merito all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.La Corte affronta l’esame di tre distinte discipline che afferiscono rispettivamente:- al contenimento dei costi degli apparati amministrativi;- all’esclusione del rimborso chilometrico in caso di missioni di servizio effettuate conmezzo proprio dal personale contrattualizzato delle p.a.;- alla disciplina del decreto ministeriale che individua le modalità, i tempi e i criteri perl’attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che hanno applicatovolontariamente le riduzioni di spesa previste dal legislatore stataleAlla dichiarazione di infondatezza della impugnazione del primo gruppo di disposizioni6 laCorte perviene operando una loro riconduzione a quei principi di coordinamento delle

6 Le disposizioni censurate dettano misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, ponendo iseguenti vincoli: rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevonofinanziamenti pubblici e limitare a 30 euro l’importo dei gettoni di presenza (comma 2);ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altreutilità corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei componentidegli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici,rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5); ridurre del 10 per cento il compenso deicomponenti degli organi di amministrazione e di controllo di società a totale partecipazionepubblica o inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comma6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le spese per studi edincarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e rappresentanza (comma 8); rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni

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finanza pubblica (art.117, comma 3 Cost.), che, come tali, sono in grado di incidere anchesu ambiti riservati alla potestà esclusiva del legislatore regionale.In particolare la Corte osserva che:Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli entiautonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche sequesti si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa deglienti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011);- lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni connorme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confrontidelle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizionistatali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale»(sentenza n. 182 del 2011);- La disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito conla richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni inesame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, maciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale leRegioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa;- L’art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamentonon atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principiocomune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre lespese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore aquello disposto dall’art. 6 per lo Stato;quando una disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamentodella finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), «l’eventuale impatto di essasull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118Cost.) della ricorrente si traduce in una “circostanza di fatto come tale non incidente sulpiano della legittimità costituzionale”» (da ultimo, sentenza n. 40 del 2010, nonchésentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).Per la sua riconducibilità a un medesimo principio generale di coordinamento dellafinanza pubblica viene dichiarata la legittimità del comma 12, ultimo periodo dell’art. 6 deld.l. 78/107 ,che esclude la corresponsione, da parte delle amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, delle indennitàchilometriche in caso di missioni di servizio effettuate con mezzo proprio dal personalecontrattualizzato.In merito alla legittimità del comma 20, quarto periodo, dell’art. 6 del d.l. 78/10, cheprevede il semplice parere e non l’intesa per l’approvazione del decreto del Ministro

(comma 9); applicare alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione lemisure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiuntonel 2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione (comma 13);ridurre dell’80 per cento rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi ibuoni taxi (comma 14); non effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture dicredito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate in perdita (comma 19). Il comma 20, poi,stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle provinceautonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai finidel coordinamento della finanza pubblica» (primo periodo).7 Il comma 12, ultimo periodo, dell’art. 6, del d.l. 78/10 prevede che «[a] decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».Tale disposizione comporterebbe che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione non possano corrispondere le indennità chilometriche in caso di missioni diservizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio.

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dell’economia e delle finanze, che individua le modalità, i tempi e i criteri per l’attuazionedegli incentivi statali a favore delle Regioni che hanno applicato volontariamente leriduzioni di spesa previste dal legislatore statale all’interno dell’art. 6 del d.l. 78/10, laCorte osserva che.- a disposizione censurata ..deve solo regolare l’impiego di risorse statali e individuare«modalità, tempi e criteri per l’attuazione» del comma 20 dell’art. 6, definendo lecondizioni e la procedura per accertare che venga rispettato il complessivo risparmioindicato dalla legge;- ne discende che l’approvazione del decreto previsto dalla norma impugnata non richiede,per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un’intesa,necessaria quando si debbano «contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di datecompetenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni» (daultimo, sentenza n. 165 del 2011).

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Sentenza n. 144 del 06/06/2012

Massima sentenza

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis sentenze n. 417 del 2005, n. 36 del2004 e n. 376 del 2003), il legislatore statale può legittimamente imporre agli entiautonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indiretteall’autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità dicoordinamento finanziario. Dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicaledei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precettisono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali:

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte intervenendo in materia di utilizzo delle auto di servizio dichiara non fondata laquestione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria nei confrontidell’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgentiper la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma8, e 118 dellaCostituzione, nonché al principio di leale collaborazione.Le disposizioni impugnate prevedono che «La cilindrata delle auto di servizio non puòsuperare i 1600 cc.» (comma 1); che «le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzatesolo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite» (comma3); che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzodelle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo» (comma 4).Il mutamento della posizione governativa che ha previsto, con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 12 gennaio 2012, l’applicabilità di tali disposizioni alle Regioni e aglienti locali, inizialmente esclusa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da partedelle pubbliche amministrazioni)9., inducono la Consulta a pronunciarsi sul merito dellaquestione sottoposta al suo giudizio.In particolare la Corte osserva che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (explurimis sentenze n. 417 del 2005, n. 36 del 2004 e n. 376 del 2003), il legislatore statalepuò legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorchési traducano in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo condisciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario. Dalla collocazione delledisposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava

8 Aventi per oggetto rispettivamente: l’individuazione delle materie su cui lo Stato può esercitare una potestàlegislativa di natura concorrente, la potestà legislativa residuale delle Regioni e il riparto dell’esercizio dellapotestà regolamentare tra Stato e Regioni9 L’art. 1, comma 2, del citato d.P.C.m. statuiva infatti che «Le disposizioni del presente decreto si applicanoalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quantoprevisto dall’articolo 5», (meri obblighi informativi), «le Regioni e gli enti locali».

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in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli entinazionali:- non presentando alcun riferimento alle autonomie territoriali, le norme impugnateintervengono su una singola voce di spesa con un precetto rigido e puntuale, inibitore diqualsiasi margine di discrezionalità per i destinatari. L’ambito applicativo dell’art. 2,commi 1 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 non può dunque essere esteso all’assetto deirapporti tra Stato e Regioni, come delineato nell’art. 117 Cost., poiché dette norme nonrivestono natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;- una esegesi letterale e sistematica dell’art. 2, comma 4, non consente di ricavarnel’attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delleautonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativaesclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l’esercizio di detto potere (art. 117,sesto comma, Cost.).- le norme impugnate non hanno dunque alcun effetto precettivo nei confronti delleRegioni e degli enti locali”.

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Sentenza n. 148 del 07/06/2012

Massima sentenza

La spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del pattodi stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce didettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenzache le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale dellalegislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14,commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misureurgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito,con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dallaRegione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna ePuglia.La pronuncia, pur non avendo ripercussioni sul diritto sostanziale, riveste particolareinteresse perché rappresenta una sintesi di alcuni orientamenti di natura consolidata dellaConsulta in materia di coordinamento della finanza pubblica.In particolare la Corte dichiara la legittimità dei commi 1 e 2 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drasticotaglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro perl’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012» in quanto: talidisposizioni soddisfano i requisiti che presiedono alla individuazione dei principifondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che lo Stato puòlegittimamente introdurre ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost..- la giurisprudenza costituzionale infatti ha riconosciuto la natura di princìpifondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamentodella finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibriodella finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anchese non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti omodalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011e n. 326 del 2010).- le disposizioni impugnate introducono un contenimento complessivo della spesacorrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013), anche se l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioniurgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso «anche agli anni 2014 e successivi» lemisure previste dalle norme censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia esserescrutinate nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ognivalutazione sulla legittimità costituzionale della norma di prorogaIn quanto parimenti riconducibili ai principi fondamentali in materia di coordinamentodella finanza pubblica risulta legittimo l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 201010, che

10 Tale disposizione recita:

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impone una serie di riduzioni delle spese per il personale delle Regioni e degli enti localiper assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti sottoposti alpatto di stabilità interno:la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del pattodi stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce didettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenzache le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale dellalegislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).Discorso analogo vale per la dichiarazione di legittimità:- del comma 9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l’art. 76, comma 7, deld.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per ilpersonale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere adassunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) acarico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;- dei commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 201011 in quanto le sanzioni previstenelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilitàinterno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientranopertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzocomma, Cost.La legittimità invece del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone ildivieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società eobbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne lepartecipazioni, trova un diverso fondamento in quanto tale disposizione, che incide inmodo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i

“7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli entisottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi acarico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo ilcontenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia erivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso

parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondentidisposizioni dettate per le amministrazioni statali.557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione delrapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capoall'ente.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”11 Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità internorelativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art.14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesiantecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il pattodi stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati didiritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali apersonale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, dicollaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’art. 76, comma 4, secondo periodo,del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società econsorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Il titolaredell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alladata di entrata in vigore del presente decreto.

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Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l’idoneità a costituire societàpartecipate, è da ricondurre alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusivadello Stato (art.117, comma 2 lett.l) Cost.)

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Sentenza n. 161 del 27/06/2012

Massima sentenza

La questione sollevata nei confronti dell’art. 11, commi 8 e 9, della legge regionale n. 17 del2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. ed alla norma interposta costituitadall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, è fondata.Quest’ultima disposizione afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità dellapartecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanzepubbliche».Essa si inquadra nelle misure di coordinamento della finanza pubblica ed assume unaposizione autonoma e distinta dalle altre norme di analoga natura contenute nel medesimoart. 6, in ordine alle quali questa Corte ha avuto modo di affermare che l’articolo stesso «alfine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, ha prescritto un taglio, secondopercentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali,stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono statiindicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanzapubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale»(sentenza n. 182 del 2011) e che «Il legislatore statale può, con una disciplina di principio,legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziarioconnesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli allepolitiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indiretteall’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 132 del 2012).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni dellalegge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle IstituzioniPubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche diServizi alla Persona (ASP) in materia di personale e di corresponsione di indennità per lapartecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanzepubbliche.Alla dichiarazione di illegittimità dell’articolo 5 comma 212 e dell’art.15, comma 413 della l.r.17/11 che dispensano le Ipab per violazione dei principi di coordinamento della finanza dicui all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo

12 L’impugnato art. 5, comma 2, della stessa legge regionale prevede una deroga implicita al principioespresso dal comma 1 del medesimo art. 5, secondo cui le Istituzioni sottoposte al riordino, fino allatrasformazione in ASP ovvero in fondazioni o associazioni, non possono procedere all’ampliamento delladotazione organica né all’assunzione di personale a tempo indeterminato per i posti vacanti in organico. Inparticolare, la disposizione riconosce alle IPAB la possibilità di assunzione in presenza di condizioni del tuttodiverse e non compatibili con quelle specificate dalla norma interposta: oltre all’introduzione della fattispeciederogatoria inerente a profili professionali previsti da specifiche normative, collega la menzionata deroga alsemplice presupposto che l’assunzione comporti invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell’esercizioprecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e al fatto che la nuova spesa risulticompatibile con le disponibilità di bilancio.13 l’art. 15, comma 4 prevede che in sede di prima applicazione, e comunque fino all’approvazione delregolamento delle costituende ASP, queste ultime possono procedere a selezioni di personale in presenza dicarenze correlate ad effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie.

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economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica ela perequazione tributaria), convertito in legge n. 133 del 2008, la Corte pervieneosservando che:- la peculiarità delle IPAB non impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole deglienti locali, quanto alla specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella – dicarattere rigido – concernente il personale;- l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, disponeche, quando le spese di personale per gli enti locali e per le camere di commerciosuperano il 50 per cento (al momento della proposizione del ricorso la norma prevedevail 40 per cento) delle spese correnti, gli enti in questione non possono procedere a nuoveassunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; quando invecel’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti,sono consentite deroghe parziali in relazione al turn-over.Alla dichiarazione invece dell’illegittimità dell’art. 11, commi 8 e 9, della l.r, n. 17 del 201114,che prevede la corresponsione di una indennità ai titolari degli organi delle AziendePubbliche di Servizi alla Persona (ASP) per violazione dei principi di coordinamento dellafinanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e della norma interposta costituitadall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazionefinanziaria e di competitività economica), convertito in legge n. 122 del 2010, la Corteperviene osservando che:- l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 afferma in modo incontrovertibile il principiodi gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevonocontributi a carico delle finanze pubbliche inquadrandosi nelle misure dicoordinamento della finanza pubblica ;- deve ritenersi che al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle ASP si applichil’art. 6, comma 2, prima parte, del decreto-legge n. 78 del 2010 e che, pertanto,l’esercizio delle loro cariche sia gratuito, potendosi dar luogo esclusivamenteal rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

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14 I commi 8 e 9 dell’art. 11 della l.r. 17/11 recitano:“8. Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva, determinata dal Regolamento diorganizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su propostadell'Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante aiDirettori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di partecorrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, fattasalva la corresponsione dei rimborsi spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nelRegolamento di organizzazione.9. A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lordaomnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.”

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Sentenza n. 198 del 20/07/2012

Massima sentenza

La disposizione in esame, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzionedei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al«conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanzapubblica» (primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011). Le letterea) e b) dell’art. 14, comma 1, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori,rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione deiConsigli e delle Giunte regionali. La lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degliemolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per iparlamentari: si tratta di un «limite complessivo», che lascia alle Regioni un autonomomargine di scelta (sentenze n. 182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237del 2009). Anche le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, deldecreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economicodei consiglieri regionali debba essere commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori delConsiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo,pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito dei numerosi ricorsi regionali presentati, affronta la delicata questionedella legittimità delle disposizioni introdotte all’interno dell’art. 14 del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per losviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.Come emerge dalla lettura della rubrica dell’art. 14 del d.l. 138/11 (Riduzione del numerodei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali) la disposizioneintroduce, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento dellafinanza pubblica, una disciplina finalizzata sostanzialmente al contenimento dei costi deiapparati politici regionali (comma 1 dell’art. 14), prevedendo poi che il rispetto di talenormativa diventi un parametro di valutazione per l'applicazione di misure premiali osanzionatorie nei confronti delle Regioni a statuto speciale (comma 2 dell’art.14).Alla dichiarazione di illegittimità del comma 2 dell’art. 14 del d.l.138/11 per violazionedell’art. 116 Cost. la Corte perviene osservando che:La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti ècontenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono leparticolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost.L’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome aiparametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, lamodifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporrelimiti e condizioni.La Corte dichiara invece la legittimità del comma 1 dell’art. 14 del d.l. 138/11 che imponealle Regioni:- un numero massimo di Consiglieri in rapporto alla loro consistenza demografica conl’individuazione del termine entro cui provvedere ai necessari adeguamenti (lett.a),

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un numero massimo degli assessori regionali, pari o inferiore ad un quinto del numerodei componenti del Consiglio regionale (lett.b);- la riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 degli emolumenti e delle utilità, comunquedenominati, dei Consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante aimembri del Parlamento (lett.c);- la commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettivapartecipazione ai lavori del Consiglio regionale (lett.d);- il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 138/11 e con efficacia adecorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso, al sistemaprevidenziale contributivo per i consiglieri regionali (lett. f);- l’ istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, qualeorgano di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delleregioni; che opera, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in raccordo con lesezioni regionali di controllo della Corte dei conti (lett. e);Alla dichiarazione di legittimità delle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’art.14 deld.l.138/11, la Corte perviene osservando che:La lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che nonpossono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari: si tratta di un «limitecomplessivo», che lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta (sentenze n. 182 e n.91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009). Anche le disposizioni di cuialle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo,rispettivamente, che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba esserecommisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamentoprevidenziale debba essere di tipo contributivo, pongono precetti di portata generale per ilcontenimento della spesa.Particolare interesse rivestono invece le argomentazioni sulla cui base la Corte pervienealla dichiarazione di legittimità delle prime due lettere del comma 1 dell’art. 14 deld.l.138/11, che introducono una disciplina di contenimento del numero dei Consiglieri edegli assessori regionali:- la Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri e lemodalità dell’accesso ai pubblici uffici per gli assessori. Vengono in rilievo, per il diritto dielettorato attivo, l’art. 48 Cost., e, per il diritto di elettorato passivo e l’accesso agli ufficipubblici, l’art. 51 Cost. Il primo dispone che «il voto (...) è eguale», il secondo che «tutti icittadini (…) possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni dieguaglianza». Entrambe le norme sono espressione del più generale principio dieguaglianza, del quale rappresentano una specificazione (sentenze n. 166 del 1972 e n. 96del 1968).- La disciplina statale, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello deiconsiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), miraa garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essereegualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino lacomposizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcuneRegioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcatadiseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nelConsiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi,il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamenteponderato da Regione a Regione;- principio analogo vale per gli assessori, sia perché, in base all’art. 123 Cost., «forma digoverno» e «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» debbono essere«in armonia con la Costituzione» sia perché l’art. 51 Cost. subordina al rispetto delle«condizioni di eguaglianza» l’accesso non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «ufficipubblici» (non elettivi).

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Altrettanto legittima risulta secondo la Consulta la previsione (lett. e) del comma 1dell’art.14 del d.l.138/11) di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanzasulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle regioni, che opera,ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in raccordo con le sezioni regionali dicontrollo della Corte dei conti, in quanto:- l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamentodell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), harimesso alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compitodi «verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Cittàmetropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivantidall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;- la disciplina introdotta dal legislatore statale è assimilabile a quel controllo esternoesercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali con l’ausilio dei collegi deirevisori dei conti giudicato pienamente legittimo in quanto «ascrivibile alla categoria delriesame di legalità e regolarità», e riconducibile «alla formazione di una visione unitariadella finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza delpatto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007);- il collegamento introdotto fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlliesterni della Corte dei conti trova diretto fondamento nell’art. 100 Cost ., il quale «assegnaalla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controlloesterno ed imparziale», in quanto il controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» deveintendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme,il bilancio della finanza pubblica allargata.

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Sentenza n. 215 del 30/07/2012

Massima sentenza

La norma impugnata dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l’ammontarecomplessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale diciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche), tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e leProvince, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.Anche l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha natura di principiofondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, è statolegittimamente emanato dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativaconcorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata introduce un limite per un settorerilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi partiin cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quellarelativa alle voci del trattamento accessorio.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte ribadisce la legittimità di alcune disposizioni15 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitàeconomica), conv. in legge con modif. dalla legge 122/10, in materia di contenimento dellespese per il personale delle p.a.Alla conferma della legittimità del comma 1 dell’art.9 del d.l. 78/1016 la corte pervieneosservando che:la disposizione stabilisce un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendentidelle Regioni e degli enti regionali. Il suo effetto finale, quindi, è quello di fissare, per glianni del triennio 2011-2013, l’ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regionia titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata invigore della norma, in misura non superiore a quello dell’anno 2010. Si tratta, pertanto,di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale,legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativaconcorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica

15 Articolo 9, commi 1, 4, 21 e 2-bis, del d.l. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria edi competitività economica)16 Il comma 1 dell’art. 9 del d.l. 78/10 recita“1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche diqualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazionidipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni casoquanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dalcomma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14.”

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La medesima motivazione determina il riconoscimento del comma 2 bis dell’art.9 del d.l.78/1017:- tale disposizione ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento dellafinanza pubblica introducendo un limite per un settore rilevante della spesa per ilpersonale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide iltrattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle vocidel trattamento accessorio.La legittimità invece del comma 4 dell’art. 9 del d.l. 78/1018 trova invece il suo fondamentonella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile (art.117,comma 2 Cost.):- la disposizione è esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamentocivile. Infatti il legislatore, nell’imporre un limite massimo agli aumenti retributivi chepossono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi albiennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto dilavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione.- il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva nonesclude che quest’ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con lefinanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore;-la disciplina statale, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono esseredisposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro chedefinire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l’attività negozialedelle parti.- In maniera speculare la legittimità invece del comma 21 dell’art. 9 del d.l. 78/1019, chericonosce effetti esclusivamente giuridici alle progressioni di carriera del triennio 2011-2013, trova anch’essa il suo fondamento nella competenza esclusiva del legislatore statalein materia di ordinamento civile (art.117, comma 2 Cost.):

17 Il comma 2 bis dell’art. 9 del d.l. 78/10 recita:“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorsedestinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delleamministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puòsuperare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misuraproporzionale alla riduzione del personale in servizio.”18 Il comma 4 dell’art. 9 del d.l. 78/10 recita:“4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimobiennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizionedi cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigoredel presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; adecorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamentiretributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente commanon si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.”19 Il comma 21 dell’art. 9 del d.l. 78/10 recita:“21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunqueluogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica deglistipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti distipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominateeventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamentegiuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi trale aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai finiesclusivamente giuridici.”

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- La disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamentoeconomico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materiadell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell’àmbito dellaquale quest’ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.

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COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Sentenza n. 217 del 13/09/2012

Massima sentenza

Ciò premesso, il parametro interposto (art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) così stabilisce: «Per gli anni 2011, 2012 e2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualificadirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamentidelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi delcomma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanzapubblica), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante perl’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamicaretributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento difunzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo equarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia,missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dalcomma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14».La norma è dunque da ricondurre nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica,posto che essa riguarda il trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e deglienti regionali, con l’effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l’entitàcomplessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico delpersonale in misura non superiore al trattamento economico ordinario, nell’anno 2010,così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale.Ne deriva l’illegittimità costituzionale della denunciata disposizione di cui all’art. 12,comma 33, la quale, in contrasto con la anzidetta norma statale interposta, rideterminauna indennità a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore dellalegge regionale n. 11 del 2011.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito di ricorso governativo, dichiara l’illegittimità di alcune disposizionidella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensidell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) in materia di aiuti di stato, diassunzioni di nuovo personale, di stabilizzazione di personale precario, di incrementodell’ammontare dei indennità dei dipendenti regionali e di accesso alla qualificadirigenziale.- In particolare la Corte dichiara l’illegittimità, per violazione dei vincoli comunitari einternazionali di cui al comma 1 dell’art.117 Cost, del comma 106 dell’art. 2 della l.r. 11/11che introduce un aiuto “sino alla concorrenza di 2 milioni di euro”, ben oltre quindi lasoglia de minimis (come stabilita dal già citato Regolamento CE n. 1998/2006 ), ad unaimpresa individualizzata, dunque con l’obbligo, non rispettato, della comunicazione ex art.108 TFUE .- In materia di personale la Corte dichiara invece l’illegittimità costituzionale, perviolazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dicui all’art .117, comma 3 Cost., del comma 25 dell’art. 10 della l.r. 11/11 in quanto tale

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disposizione, nell’eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che portaall’applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all’art. 12, comma 29, dellalegge regionale n. 17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispettodel patto di stabilità, altera il corretto modo di determinare il rapporto spesacorrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell’osservanza delle norme statali che, infunzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni ealla spesa complessiva per il personale» (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno2008 n. 112 , recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria”,modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successivemodificazioni).- La violazione di quest’ultima disposizione, ovvero del comma 7 dell’art. 76 del d.l.112/08e quindi dei principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cuiall’art. 117, comma 3 Cost determina la dichiarazione di illegittimità anche del comma 28dell’art. 12 della l.r. 11/11 , che estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionalen. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione.Tale disposizione viene dichiarata incostituzionale anche per la violazione dellacompetenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui art.117, comma 2lett.l) e in particolare del parametro interposto di cui art. 36 del d. lgs.165/01(Normegenerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) cheprevede l’assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario dipersonale della pubblica amministrazione, e consente l’assunzione a termineesclusivamente in presenza e in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”.La disposizione introdotta dal legislatore regionale infatti perpetua una modalità diassunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico – e, dunque, asituazione normalmente prevedibile – che fa del contratto a termine un modulo ordinariodi assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattualeriservata, per l’appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.- Un angola violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanzapubblica (art.117, comma 3 Cost.) determina la dichiarazione di illegittimità del comma 33dell’art.12 della lr. 11/11 che introduce una rideterminazione dell’ammontare dell’indennitàdi pronto intervento prevista per il personale regionale non dirigenziale impegnato nelleattività di protezione civile, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall’ art. 9,comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria edi competitività economica) convertito con mod. dalla legge n. 122 del 2010, che preclude,per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’introduzione di aumenti del trattamento economicocomplessivo dei singoli dipendenti regionali rispetto all’ammontare del trattamentoordinariamente spettante per l’anno 2010.- Alla dichiarazione di illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost dell’art. 12, comma 26,che prevede un inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempoindeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempodeterminato di cui all’articolo 10 commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del Bilancio 2009) , la Corte perviene ricordando che:- la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cuiall’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essereconsiderate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamentodell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interessepubblico idonee a giustificarle(sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del2011);- la disposizione regionale viola il principio dell’assunzione tramite pubblico concorsoposto dall’art. 97 Cost., giacché essa ha comunque operato in una logica di riserva assoluta

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di posti, provvedendo a recepire – come affermato dalla stessa Regione – gli esiti diprocedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico.

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ANNO 2011

Sentenza n. 69 del 23/02/2011

Massima della sentenza

Le norme regionali censurate sono, inoltre, illegittime anche con riferimento alla lesionedei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento dellafinanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.L’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuovemodalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio atempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione delpersonale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delleamministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generalisull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successivemodificazioni. Tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. Lalegittimità della stabilizzazione per il personale dirigenziale è, quindi, esclusa. Taleimplicito divieto trova una conferma nell’art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), che, a sua volta, non reca alcuna disposizione diretta a consentirel’attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale.Tali norme si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica in uno specificosettore – quello del personale – e costituiscono princìpi fondamentali nella materia delcoordinamento della finanza pubblica, che è di competenza concorrente, in quanto silimitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza, senza prevedere strumenti emodalità per il perseguimento dei medesimi. Orbene, come ha chiarito questa Corte, laspesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto distabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce didettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenzache le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale dellalegislazione statale (sentenza n. 169 del 2007).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia dipersonale e di smaltimento di rifiuti contenuti nella l.r. 2010, n. 2 (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Leggefinanziaria anno 2010) della Regione Campania.In particolare la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art.1 commi da 55 a 63 della l.r. 2/10per violazione degli art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) e dell’

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art. 117, terzo comma, Cost. (Principi fondamentali della legislazione statale in materia dicoordinamento della finanza pubblica art. 117, terzo comma, Cost in quanto:- la regione Campania introduce una disciplina analoga ad altra già dichiarata illegittimada questa Corte, con sentenza n. 215 del 2009, autorizzando la stabilizzazione delpersonale precario anche con riferimento alla dirigenza di primo livello (con esclusionesolo dei dirigenti delle strutture semplici e complesse);- la disciplina regionale autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformarecontratti di lavoro precario o flessibile di personale dirigenziale di primo livello,attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempoindeterminato. Essa, pertanto, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già inatto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, alcontempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione) conconseguente violazione della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile dicui all’art. 117, secondo comma, lettera l). Come questa Corte ha di recente avuto modo dichiarire (sentenza n. 324 del 2010), infatti, la disciplina della fase costitutiva delcontratto di lavoro, così come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, sirealizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato e, pertanto,appartengono alla materia dell’ordinamento civile.- la disciplina introdotta dalla Regione Campania si pone in contrasto con i principifondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica(art. 117, terzo comma, Cost.)1 n quanto la spesa per il personale, per la sua importanzastrategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevanteentità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregatodella spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suocontenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n.169 del 2007).Sempre in materia di personale la Consulta dichiara l’illegittimità dell’ art. 1, commi da 84a 91, della l.r. 2/10, che introduce incentivi economici alla risoluzione anticipata delrapporto dei dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli entistrumentali della Regione Campania, stabilendone l’importo nella misura massima ditrentasei mensilità per il personale non dirigente e di trenta mensilità per il personaledirigenziale.A giudizio della Corte infatti tali disposizioni, al di là delle possibili intenzioni dicontenimento della spesa pubblica, introducono un istituto economico, ovvero unaindennità, determinandone i criteri per il calcolo e la revoca, che riveste una chiaranatura contrattuale, incidendo direttamente sulla regolamentazione del rapporto dilavoro con i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta e degli enti strumentali dellaRegione Campania ponendosi pertanto in contrasto con la disciplina statale contenutanegli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazionecollettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzatocon le pubbliche amministrazioni, invadono la competenza legislativa esclusiva delloStato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del2007).

In materia di smaltimento di rifiuti la Corte dichiara l’illegittimità dell’ all’art. 1,comma 69 che modifica la competenza relativa alla gestione dell’attività di smaltimentodei rifiuti, stabilendo che i relativi consorzi obbligatori cessino di svolgere le propriefunzioni, trasferite alle Province, solo dal momento dell’avvenuto trasferimento deiservizi al soggetto gestore in quanto:

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- la norma regionale determina uno slittamento temporale dell’effettivo passaggio dellefunzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campaniaindividuando in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l’ente pubblico responsabiledell’intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti con conseguente violazione dellapotestà esclusiva statale in materia ambientale (art.117, comma 2, lett.s).

L’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimentianticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto2009, n. 102, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nellostabilire nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbiaprestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, lastabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale nondirigenziale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche) e successive modificazioni. Tra esse sono compresi anche gli enti del Serviziosanitario nazionale. La legittimità della stabilizzazione per il personale dirigenziale è,quindi, esclusa. Tale implicito divieto trova una conferma nell’art. 2, commi da 71 a 74,della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che, a sua volta, non reca alcunadisposizione diretta a consentire l’attuazione di procedure di stabilizzazione di personaleanche non dirigenziale.

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ANNO 2010

Sentenza n. 52 del 18/07/2010

Massima della sentenza

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere che norme statali chefissano limiti alla spese di enti pubblici regionali sono espressione della finalità dicoordinamento finanziario (da ultimo, sentenze numeri 237 e 139 del 2009). Il legislatorestatale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente perassicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con ilperseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenzan. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devonoprevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddettiobbiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell’ambitodei principio di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dallegislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per suanatura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005).

Scheda descrittiva della sentenza

La disciplina di cui all’art. 62 del d.l. 112/08 (convertito in legge con modificazioni dallalegge 133/08) avente per oggetto l’uso degli strumenti finanziari derivati da parte delleregioni e degli enti locali e finalizzata a contenerne l’indebitamento viene ritenutacostituzionalmente legittima dalla Consulta all’interno di una pronuncia che riveste unparticolare interesse per una pluralità di profili:- la ricostruzione del quadro normativo in cui la disposizione impugnata si colloca;- il rapporto sempre più stretto che si sta instaurando nel nostro ordinamento tracomplessità delle disposizioni introdotte, assenza di meccanismi normativi di risoluzionedi quel concorso di competenze legislative tra stato e regioni che tali disciplinedeterminano, appropriazione da parte della Corte di nuove categorie concettuali (“il nucleoessenziale” di una disciplina) per definire gli spazi di intervento normativo riconosciuti incapo ai due enti dotati di potestà legislativa.La complessità introdotta in un sistema incapace di gestirne tutti gli effetti induce la Cortea utilizzare criteri di risoluzione dei “concorsi di competenze” mutuati anche da disciplinenon giuridiche, come quello avente per oggetto il “nucleo essenziale” di una disposizione.Ricostruiamo brevemente il contenuto della disposizione impugnata per ripercorrerebrevemente il percorso argomentativo seguito dalla Corte per confermarne la legittimità.L’articolo 62 del d.l.112/08 introduce la previsione dell’emanazione di un regolamento delMinistro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionaleper le società e la borsa e d’intesa per i profili d’interesse regionale con la “ConferenzaStato- Regioni”, avente per oggetto:

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- la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che le regioni e gli entilocali possono concludere, nonché gli oneri informativi che devono essere rispettatiall’interno di tali contratti;- una disciplina transitoria che preclude a regioni e enti locali la conclusione di contrattisui derivati fino all’entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’economia e dellefinanze.Rispetto a tale disciplina la regione Calabria deduce diversi profili di illegittimitàcostituzionale aventi per oggetto: gli artt.70-77 Cost., il comma 3 e 6 dell’art.117 Cost. el’art.119 Cost..L’infondatezza della dedotta violazione degli artt. 70-77 viene argomentata dalla Corte neiseguenti termini: La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è direttaa contenere l’esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamentiche, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneriimpropri e non prevedibili all’atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggettoi cosiddetti derivati finanziari.Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza chegiustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime delfenomeno e, dall’altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predettistrumenti finanziari.L’esclusione della violazione da parte dell’62 del d.l. 112/08 della potestà legislativaconcorrente delle regioni si configura come l’esito di un’articolata individuazione degliambiti materiali ai quali la disposizione impugnata è riconducibile che, a fronte dellariconosciuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio della prevalenza,conferma la legittimità di un intervento legislativo statale che si sarebbe limitato amuoversi all’interno della propria competenza esclusiva.Osserva infatti la Corte che: deve, pertanto, ritenersi che la disciplina dei derivati finanziarisi collochi alla confluenza di un insieme di materie, vale a dire quelle relative «ai mercatifinanziari», all’«ordinamento civile» e al «coordinamento della finanza pubblica»: le primedue di competenza esclusiva dello Stato e l’ultima di competenza concorrente. In questicasi la giurisprudenza costituzionale, mancando un meccanismo di composizione delleinterferenze previsto dalla Costituzione, utilizza normalmente il criterio della prevalenza, ilquale presuppone l’inquadramento nell’ambito materiale cui è riconducibile il nucleoessenziale delle norme censurate (da ultimo, sentenza n. 339 del 2009).Senza la pretesa di sezionare i singoli passaggi del ragionamento seguito dalla Corte sisegnala che l’utilizzo del criterio della prevalenza viene configurato prima di avernegiustificato l’esistenza in base a considerazioni di ordine finalistico:Applicando tale criterio per la risoluzione della presente controversia deve rilevarsi, allaluce di quanto sin qui esposto, come la finalità principale della normativa statale in esamesia rappresentata dalla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dalla disciplinadi rapporti privatistici e dei connessi rimedi azionabili in caso di violazione delledisposizioni disciplinatrici del settore.In altri termini, la peculiarità del contenuto della tipologia contrattuale in esame impone,in questo caso, di risolvere il concorso delle plurime competenze legislative riconducibilialle elencazioni contenute nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost. mediantel’inquadramento della normativa censurata in via prevalente nelle materie dei mercatifinanziari e dell’ordinamento civile, di esclusiva spettanza del potere legislativo statale.La configurata violazione dell’art.119 Cost da parte dell’ art.62 del d.l. 112/08 vieneritenuta priva di fondamento, in quanto non risulta sostenibile che tale disposizioneprecluderebbe in radice una possibilità di indebitamento il cui utilizzo l’art.119 Cost. silimita a circoscrivere unicamente per il finanziamento delle spese di investimento.

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le nozioni di «indebitamento» e di«investimento» non possono essere determinate a priori in modo assolutamente univoco(sentenza n. 425 del 2004).Nella fattispecie ora in esame, il legislatore, con il divieto, sia pure temporaneo, di stipularecontratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, ha evidentemente ritenuto che taleattività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamentealeatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento. Non si presenta,dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l’altro in via transitoria, ilricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità perl’equilibrio della finanza regionale e locale.

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Sentenza n. 57 del 24/02/2010

Massima della sentenza

Questa Corte ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle disposizionistatali che impongono alle pubbliche amministrazioni «obblighi di trasmissione di datifinalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni edenti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanzapubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”» (sentenzan. 417 del 2005; ma anche sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003). La finalità dicoordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo allaCorte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità (sentenze n. 285 e n. 170 del2007, n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995), di disporre delle necessarieinformazioni. Le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essereconsiderate invasive delle competenze regionali.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito ad un ricorso di legittimitàcostituzionale – promosso dalla Regione Toscana - di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazionetributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, tra queste, inparticolare dell’articolo 67, commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 117 e 119 dellaCostituzione.La parte ricorrente lamentava che le disposizioni impugnate, avendo introdotto uncontrollo di merito non previsto nella Costituzione, volto a sindacare le decisionidell’amministrazione regionale sull’adeguatezza delle misure definite con la contrattazioneintegrativa, avrebbero invaso le competenze legislative regionali e l’autonomia finanziariadelle Regioni.La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alle censurerelative all’art. 67, comma 10, secondo periodo (“La Corte dei conti […] propone, in caso diesorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzigenerali assunti in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livellodi comparto o di singolo ente”) e terzo periodo (“Fatte salve le ipotesi di responsabilitàpreviste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli lecorrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo direcupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”), del decreto-legge n. 112 del2008, in quanto, “da un lato, le prescrizioni dell’art. 67, comma 10, secondo periodo, sonostate abrogate e non sono state riprodotte in successive disposizioni, dall’altro, quelledell’art. 67, comma 10, terzo periodo, sono state abrogate e sostituite da una norma (l’art.40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 54 del d.lgs. n.150 del 2009) che persegue analoghe finalità in modi diversi: in primo luogo, essa prevedela nullità delle clausole contrastanti con i vincoli finanziari, anziché la sospensione dellestesse; in secondo luogo, contempla, tra i soggetti attivi, oltre alla Corte dei conti, ilDipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze. Tali

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differenze, pertanto, non consentono di trasferire la questione di legittimità costituzionalealla nuova disposizione”.Con riferimento alla disciplina contenuta nel comma 9 ed a quella contenuta nel primoperiodo del comma 10, la quale ultima dispone che”la Corte dei conti utilizza taliinformazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro”, la Corte rileva che esse sonostate riprodotte, con formulazione sostanzialmente identica, dal comma 3 dell’art. 40-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, epronunciandosi su tali nuove formulazioni, ritiene le questioni sollevate dalla RegioneToscana non fondate, in quanto non viene introdotto un nuovo controllo di merito, ma siprevede una procedura con finalità meramente conoscitiva: tali informazioni sonoutilizzate dalla Corte dei Conti esclusivamente ai fini del referto sul costo del lavoro.La Corte vanta di aver “costantemente affermato la legittimità costituzionale delledisposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasmissionedi dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza diregioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento dellafinanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”.

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Sentenza n 156 del 06/05/2010

Massima della sentenza

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme statali recanti principi fondamentalidi coordinamento della finanza pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio dellamedesima», non debbono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per ilperseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009) e debbonolasciare alle Regioni «la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti dautilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione del comma 3 dell’art.117Cost., dell’art.9 bis dell’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102 che recita:“1 bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti diun’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento deltesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codicecivile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito daparte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanzadell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da partedella pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto neitermini di cui all’istanza.”Tale disposizione, riguardando il pagamento di somme da parte di pubblicheamministrazioni, vale a dire l’ultima delle quattro fasi generalmente previste per laprocedura di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento), deve essereinquadrata, a giudizio della Corte, nell’ambito del bilancio e della contabilità delle Regioni,riconducibile alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento dellafinanza pubblica», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117,terzo comma, Cost..La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.9, comma 1-bis, del d.l. 78/091 sipone come una diretta conseguenza della violazione da parte del legislatore statale deicanoni che presiedono all’esercizio della sua potestà legislativa concorrente, in quanto taledisposizione non detta principi, ma prevede modalità di pagamento delle spese dettagliatesia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa trasforma il tesorierein ordinatore del pagamento, modifica la sequenza delle fasi del procedimento di spesa einserisce in questa un atto dell’amministrazione creditrice: regola, quindi, in modoesaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia strumenti, senza lasciarealcuna scelta alla Regione. Ne discende la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost..Ribadendo il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Consultaricorda che le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanzapubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima», non debbono prevedere

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

«in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»(sentenze n. 284 e n. 237 del 2009) e debbono lasciare alle Regioni «la possibilità discegliere in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegliobiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009).

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Sentenza n. 326 del 17/11/2010

Massima della sentenzaPeraltro, come la stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare propriocon riguardo alle comunità montane (citata sentenza n. 237 del 2009), non costituisceostacolo all’esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia dicoordinamento della finanza pubblica, attraverso la fissazione dei relativi principifondamentali, la circostanza che si incida su un ambito materiale, quale quello relativo allecomunità montane, rimesso alla potestà legislativa residuale delle Regioni.D’altronde, in un contesto di carattere più generale, questa Corte ha posto in rilievo chelimiti finanziari per le Regioni e gli enti locali, volti al perseguimento degli obiettivi dellafinanza pubblica e del contenimento della spesa, sono in linea con la più recenteinterpretazione della nozione di «coordinamento della finanza pubblica» fatta propriadalla giurisprudenza costituzionale, ormai «costante nel ritenere che norme statali chefissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità dicoordinamento finanziario», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alleRegioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanzapubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali,condizionati anche da obblighi comunitari» (così sentenza n. 52 del 2010, nonché sentenzen. 237 e n. 139 del 2009).

Scheda descrittiva della sentenza

La Consulta, a seguito di un ricorso di legittimità costituzionale della Regione Calabria,dichiara l'illegittimità della soppressione dei finanziamenti di fonte statale alle comunitàmontane all'interno di una interessante pronuncia, che si segnala per i nuovi limiti ai qualiviene subordinato l'esercizio della potestà legislativa statale in materia di coordinamentodella finanza pubblica.In particolare la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 187,della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010)1, nella parte in cui:a) nel primo periodo sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunitàmontane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti,b) nel medesimo primo periodo, contiene l’inciso «e dalle altre disposizioni di leggerelative alle comunità montane»,c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunitàmontane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale pergli investimenti,d) nel secondo periodo, contiene l’inciso «e alle citate disposizioni di legge relative allecomunità montane».La Consulta perviene a questa decisione osservando che:- le disposizioni impugnate trovano collocazione nella materia dell’armonizzazione deibilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, prevista tra quelle dicompetenza concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.;

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- norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possonoqualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguenteduplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio dellamedesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se nongenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivostrumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (tra le molte, sentenza n.237 del 2009).- come già affermato all'interno della sentenza 237/09 non costituisce ostacoloall’esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia di coordinamento dellafinanza pubblica, attraverso la fissazione dei relativi principi fondamentali, la circostanzache si incida su un ambito materiale, quale quello relativo alle comunità montane, rimessoalla potestà legislativa residuale delle Regioni; - il legislatore statale può «legittimamenteimporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario dellafinanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali,condizionati anche da obblighi comunitari» (così sentenza n. 52 del 2010, nonché sentenzen. 237 e n. 139 del 2009), ma tale disciplina non deve ledere il generale canone dellaragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato.- il comma 187 dell'art.2 della legge 191/10 per quanto attiene al fondo nazionale ordinarioper gli investimenti non contiene alcuna indicazione, che pure sarebbe stata necessaria, inordine al pagamento delle rate di ammortamento sui mutui pluriennali ancora in essere,stipulati dalle comunità montane con il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo aqueste ultime un legittimo affidamento;- la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane palesa pertanto unairragionevolezza che viola la autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali comeridisegnata dall’art. 119 Cost., lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di unaregolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimentistrutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutuioriginariamente “garantiti” dal finanziamento statale;in quanto non consentendo diverificare la fonte e la destinazione delle risorse statali soppresse, viola i principi dicertezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubblicheall’esercizio delle quali esse sono preordinate, palesando un’intrinseca irragionevolezzadella normativa impugnata, oltre ad impedire una realistica valutazione degli effetti dellanormativa stessa sull’autonomia finanziaria delle Regioni.1 Il comma 187 dell’art.2 della legge 191/09 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) recita:“187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa diconcorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’ articolo 34 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative allecomunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 percento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato aicomuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto delMinistero dell’interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensidell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

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Sentenza n. 333 del 24/11/2010

Massima della sentenza

La disposizione impugnata non rispetta i principi fondamentali in materia dicoordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del2006, e dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.In base a tali principi, concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti del serviziosanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie agarantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell’anno2004 diminuito dell’1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al2012).La legislazione statale, in particolare, individua un fine, indica un mezzo per raggiungerlo eprevede un meccanismo di controllo. Il fine consiste nella riduzione della spesa per ilpersonale sanitario, nella misura dell’1,4 per cento rispetto all’anno 2004, a partire dal2007 fino al 2012 (art. 1, comma 565, lettere a) e b), della legge n. 296 del 2006, e art. 2,comma 71, della legge n. 191 del 2009). Il mezzo è rappresentato dalla individuazione dellaconsistenza organica e dal programma di revisione della medesima, finalizzato allariduzione della spesa complessiva (art. 1, comma 565, lettera c), della legge n. 296 del2006, e art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009). Il controllo, infine, è costituito dalmeccanismo di verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi, nell’ambito del «Tavolotecnico» per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005,approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 565, lettera e), della legge n. 296del 2006, e art. 2, comma 73, della legge n. 191 del 2009).

Scheda descrittiva della sentenza

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della leggedella Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione edotazioni organiche).L’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 riguarda le assunzioni e le dotazioniorganiche relative al servizio sanitario regionale. In particolare, il comma 1 prevede che,«nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma 565, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), come modificato dall’art. 3, comma 115,lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero deidipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziendesanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivantidalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livelloregionale nella misura del 40 per cento». Il comma 2 dispone che «la Giunta regionale conapposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui alcomma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi». Ilcomma 3 stabilisce che «il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 èdestinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico

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del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformitàalle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale». Ilcomma 4, infine, prevede che, per dare attuazione alla suddetta legge, «le aziende ed entipubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni,approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale».Alla dichiarazione di illegittimità dei primi 4 commi dell'art.1 della l.r. per violazione deiprincipi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art.117, comma 3 Cost.)stabiliti dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, e dall’art. 2, comma 71, dellalegge n. 191 del 2009. la Consulta perviene osservando che:- in base a tali principi, concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti del serviziosanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie agarantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell’anno2004 diminuito dell’1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al2012);- i principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali non sono rispettati dalla normacensurata, in quanto essa non prevede riduzioni di organico e dispone che, a partire dal2009, i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sianointegralmente utilizzati per spese relative al personale sanitario. Tali minori costi sonomessi a disposizione: 1) per il 60 per cento, degli enti del servizio sanitario per l’assunzionedi personale (commi 1 e 3); 2) per il 40 per cento, della Giunta regionale, che procede alladistribuzione nel settore sanitario «sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuoveattività e/o nuovi servizi» (commi 1 e 2).

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ANNO 2009

Sentenza n. 237 del 24/07/2009

Massima della sentenza

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, nel caso in cui una normativainterferisca con più materie attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativastatale e, dall’altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuarel’ambito materiale che possa considerarsi nei singoli casi prevalente. E, qualora non siaindividuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenzadi competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l’applicazionedel principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso,permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.Da ciò consegue che unadisposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, qualequella del coordinamento della finanza pubblica, può incidere su una o più materie dicompetenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale,compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative eamministrative delle Regioni (ex multis, sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417del 2005). In tal caso, il vaglio di costituzionalità dovrà verificare il rispetto del rapportotra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel senso chel’una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione deglistrumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (citata sentenza n. 181 del2006).In proposito, la Corte ha anche affermato che la specificità delle prescrizioni, di per sé,neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata alprincipio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione(sentenza n. 430 del 2007).

Scheda descrittiva della sentenza

La sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009 in materia di riordino dellecomunità montane:1. fornisce alcune precisazioni in ordine al rapporto fra la legislazione regionale e ledisposizioni statali di principio qualora queste ultime riguardino anche materie rientrantinella competenza regionale residuale: in tal caso si determina una, sia pure parziale,compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative eamministrative delle Regioni;2.individua i limiti che la legislazione statale deve osservare precisando che la medesimanon può spingersi fino a privare di efficacia la legge regionale nel caso in cui quest’ultimanon abbia applicato quanto previsto dalla legge “cornice”;3.stabilisce che la disciplina delle comunità montane, pur in presenza della loroqualificazione come enti locali, contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nellacompetenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma,Costituzione;

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

4. osserva che l’art. 114 Cost. non contempla le comunità montane nell’elenco tassativo deisoggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto: dunque non è possibiledelineare, a livello costituzionale, alcuna equiordinazione tra comuni e comunità montane;5. afferma che le comunità montane «contribuiscono a comporre il sistema delleautonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamentenecessari» e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicchérientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, lasoppressione;6. esclude espressamente e sulla base del vigente sistema costituzionale che il legislatorestatale, rispetto alle leggi regionali (così come quello regionale rispetto alle leggi statali),utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile una legge regionale cheritenga costituzionalmente illegittima anziché agire in giudizio dinnanzi alla CorteCostituzionale.In particolare, la sentenza decide i ricorsi presentati dalla Regione Toscana e dalla RegioneVeneto, con riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sestocomma, 118, 119 e 127 della Costituzione, oltre che al principio di leale collaborazione. Lericorrenti denunciavano la violazione tra l’altro, nell’insieme, dell’art. 2, commi da 17 a 22,della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che hanno ad oggetto il riordino dellecomunità montane, con finalità di riduzione, a regime, della spesa corrente per ilfunzionamento di tali enti per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondoordinario assegnata per l’anno 2007 alle comunità montane presenti nella Regione.In via preliminare, la Corte costituzionale osservava che, successivamente allaproposizione dei ricorsi, il comma 17 ed il comma 21 erano stati modificati dall’art. 4-bis,commi 5 e 6, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia dimonitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché inmateria fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto2008, n. 129, rilevando, di conseguenza, che per decidere la questione dovevano tenersi indebita considerazione gli effetti del ius superveniens.La disposizione sopravvenuta modificava i termini fissati dal legislatore statale alle Regioniper procedere, da un lato (art. 2, comma 17), al riordino della disciplina delle comunitàmontane e, dall’altro (art. 2, comma 21), all’accertamento dell’effettivo conseguimentodelle riduzioni di spesa di cui al comma 17.Ed infatti, il testo originario delle norme censurate stabiliva in sei mesi dall’entrata invigore della legge finanziaria il primo termine e riferiva al 31 luglio 2008 il secondo. Lanovella, invece, fissava al 30 settembre 2008 il primo termine e al 31 ottobre 2008 ilsecondo.Considerato che le modifiche attenevano soltanto ai termini relativi all’entrata in vigoredella legge la Corte desumeva che le disposizioni legislative sopravvenute erano normesostanzialmente coincidenti con quelle originarie, oggetto di impugnativa, per cui lequestioni di costituzionalità – in forza del principio di effettività della tutela costituzionaledelle parti nei giudizi in via di azione –dovevano intendersi trasferite sulle nuove normenella parte in cui esse modificavano quelle originarie.La Corte, sulla base delle su citate argomentazioni, ha preso in esame le numerose censurealla disposizione statale di principio (articolo 2, legge finanziaria 2008), adottata inmateria di legislazione concorrente (coordinamento della finanza pubblica) stabilendo, invia generale, che essa può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche ditipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cuipossono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, citando, exmultis, le proprie sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005.

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Corte ha poi proseguito nell’esame di merito partendo dall’analisi dell’evoluzione dellalegislazione in materia di comunità montane che si caratterizza per il riconoscimento allestesse della natura di ente autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo.In particolare, l’ art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 1,della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia eordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» lequalifica “unioni montane”. Successivamente l’ art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, che reca «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»conferisce loro la seguente qualificazione giuridica : “unioni di comuni, enti locali costituitifra comuni montani”.Tale ultima definizione pone in evidenza l’autonomia di tali enti nei confronti sia delleregioni sia dei comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi dellapotestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131,recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).Tuttavia la Corte precisa che la disciplina delle comunità montane, pur in presenza dellaloro qualificazione come enti locali, contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nellacompetenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.,con la conseguenza, tra l’altro, che non può trovare applicazione la disposizione di cuiall’art. 117, terzo comma, ultima parte, la quale presuppone, invece, che si verta in materiedi legislazione concorrente.La disposizione statale impugnata, pur attenendo al riordino delle comunità montane, sipone quale finalità principale il contenimento della spesa pubblica corrente e, in questosenso, deve essere ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario.A tal proposito, la giurisprudenza costante della Corte costituzionale ha ritenuto che illegislatore statale possa stabilire solo un limite complessivo di spesa che lasci agli entistessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Alcontrario, qualora la legge statale vincolasse Regioni e Province autonome all’adozione dimisure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loroautonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentalidella materiaPer quanto attiene alla controversia in esame si osserva che il comma 17 dell’articolo 2,oggetto di impugnativa, nel suo testo originario, ha previsto che «le Regioni, al fine diconcorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delleautonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione diquanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesacorrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almenoad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l’anno 2007all’insieme delle comunità montane presenti nella Regione».Secondo la Corte attraverso la disposizione su indicata il legislatore statale ha fissato unobiettivo di natura finanziaria per le Regioni, basato sulla riduzione della spesa “storica”erogata nell’anno 2007, indicando alle Regioni stesse, per raggiungere tale obiettivo, ilpercorso del riordino della disciplina normativa relativa alle comunità montane.La Corte precisa poi che la giustificazione di quell’intervento legislativo statale non èriconducibile all’ 117, secondo comma, lettera p), Cost., nella parte in cui assegna allacompetenza esclusiva statale la materia relativa a «legislazione elettorale, organi digoverno e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», atteso che ilriferimento a detti enti deve ritenersi tassativo, mentre nella suddetta elencazione mancaogni riferimento alle comunità montane.

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La Corte osserva altresì che l’art. 114 Cost. non contempla le comunità montane nell’elencotassativo dei soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto: dunque nonè possibile delineare, a livello costituzionale, alcuna equiordinazione tra comuni ecomunità montane.La giurisprudenza costituzionale (sentenza 229/2001) ha anche avuto modo di precisare,pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune comunità montane, che questeultime «contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senzaassurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari» e che esse non sono entinecessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delleRegioni disporne anche, eventualmente, la soppressione.Successivamente la Corte ha preso in esame il comma 18 nella parte in cui afferma che leRegioni, nel perseguire gli obiettivi fissati dalla “legge cornice” «tengono conto» di taluni«princípi fondamentali».Secondo la Corte il legislatore statale, in funzione dell’obiettivo di riduzione della spesacorrente per il funzionamento delle comunità montane, e senza incidere in modoparticolare sull’autonomia delle Regioni nell’attuazione del previsto riordino, si limitalegittimamente a fornire al legislatore regionale alcuni “indicatori” che si presentano nonvincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamentodi massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino.L’espressione “tengono conto” va intesa quindi nel senso della non vincolatività per leRegioni delle suddette indicazioni, le quali, pertanto, pur qualificate formalmente allastregua di «princípi fondamentali», di tale categoria condividono solo la necessità per laloro attuazione dell’intervento del legislatore regionale, ma non l’obbligo per quest’ultimodi conformare la sua azione all’osservanza dei princípi stessi.Il comma 20, anch’esso impugnato, prescrive invece che «in caso di mancata attuazionedelle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguentieffetti:a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, icomuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sonosituati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudinesopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento dellaloro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali ildislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelleregioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui alperiodo precedente, sono di 600 metri;c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quantodisposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi incui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere allacostituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi dirisparmio;d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo dagarantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puòindicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall’assemblea di tutti iconsiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell’organo consiliare con voto limitato. Gliorgani esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l’organoconsiliare».Quest’ultimo è illegittimo in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativache non può essere ricondotta all’alveo dei princípi fondamentali della materia delcoordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio diautonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente la conseguenza della

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soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivipreviste.A ciò va aggiunto che il comma stesso contiene anche una disposizione (quella relativa allagaranzia della presenza delle minoranze negli organi consiliari delle comunità) che esuladalla materia del coordinamento della finanza pubblica, poichè attiene esclusivamenteall’ambito dell’ordinamento dei predetti organismi, che – come si è precisato – rientranella competenza residuale delle Regioni; essa, dunque, è estranea rispetto alle esigenzedel contenimento, a regime, della spesa corrente per il loro funzionamento.Le disposizioni impugnate, pertanto, determinando un vulnus alle prerogative diautonomia costituzionale delle Regioni, sono state dichiarate costituzionalmenteillegittime per violazione dell’art. 117 Cost.Ugualmente incostituzionale è il comma 21 nella parte in cui prevede, da un lato, unmeccanismo di accertamento delle effettive riduzioni di spesa, di cui al comma 17, basatosu un provvedimento amministrativo adottato dal Governo; dall’altro, la caducazione diquanto disposto dalle leggi regionali, qualora ritenute inadeguate a dare attuazione alcomma 17, a far data dalla pubblicazione del provvedimento stesso.Da ciò consegue che è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore statale, rispettoalle leggi regionali (così come quello regionale rispetto alle leggi statali), utilizzi la potestàlegislativa allo scopo di rendere inapplicabile una legge regionale che ritengacostituzionalmente illegittima anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale.Ed invero, già nella sentenza n. 200 del 2008 la Corte costituzionale ribadiva il principioper cui «ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanatiappartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e deigiudici comuni, ordinari e amministrativi».

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Sentenza n. 284 del 06/11/2009

Massima della sentenza

Con riferimento al Patto di stabilità interno ed ai parametri costituzionali prima citati,questa Corte ha posto in rilievo, in primo luogo, che la finalità del contenimento dellaspesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario(sentenze n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), con la conseguenza che «il legislatore statalepuò legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio – anche se questiultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragionidi coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimentodella spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, inconnessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighicomunitari» (sentenza n. 237 del 2009). Tra gli obblighi in questione v'è quello dirispettare il Patto di stabilità e di crescita, come questa Corte ha già ricordato in altreoccasioni (sentenza n. 267 del 2006). I principi di coordinamento della finanza pubblicacomprendono anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto lafinalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità diintervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009, in conformità allasentenza n. 417 del 2005). Quanto ai requisiti delle norme statali recanti principifondamentali di coordinamento della finanza pubblica, questa Corte ha individuato duecondizioni: «in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima,intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, dellaspesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti omodalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009).

Scheda descrittiva della sentenza

La Consulta, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppoeconomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica ela perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n.203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – leggefinanziaria 2009) promosse dalla Regione Calabria sulla base di una pluralità didisposizioni costituzionali e comunitarie1, ha modo di intervenire su alcune delicatematerie quali:- il patto di stabilità interno e la natura dei vincoli che ne derivano per il legislatoreregionale;- l’armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.).Prima di entrare nel merito delle singole questioni sottoposte al suo giudizio la Corte operaun inquadramento generale nel nostro ordinamento del patto di stabilità internoosservando che:- «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche dibilancio – anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomiaregionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare,

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proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanzapubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali,condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009);- tra gli obblighi in questione v'è quello di rispettare il Patto di stabilità e di crescita, comequesta Corte ha già ricordato in altre occasioni (sentenza n. 267 del 20062).- i principi di coordinamento della finanza pubblica comprendono anche «norme puntualiadottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario,che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali»(sentenza n. 237 del 2009, in conformità alla sentenza n. 417 del 2005)3;- quanto ai requisiti delle norme statali recanti principi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica, questa Corte ha individuato due condizioni: «in primo luogo, che silimitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitoriocontenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo,che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento deisuddetti obiettivi» (sentenza n. 237 del 20094).Alla luce di questi principi la Consulta ritiene infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art.77, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 in quanto:- il legislatore statale si è limitato a fissare il tetto massimo della spesa del compartoregionale per il triennio 2009-2011. L'esame della giurisprudenza di questa Corte in temadi coordinamento della finanza pubblica consente, pertanto, di affermare che si tratta diuna norma che può essere ricondotta ai principi fondamentali di siffatta materia, in quantorisponde alle due condizioni di cui alla sent. n.237 del 2009.: essa infatti pone un obiettivodi riequilibrio della finanza pubblica, nel senso di un transitorio contenimento complessivodella spesa corrente del comparto regionale; non prevede invece gli strumenti e le modalitàper il perseguimento del medesimo obiettivo, la cui individuazione resta affidata alle sceltediscrezionali delle Regioni nell'ambito della propria sfera di autonomia;- parimenti infondata è la censura riferita agli artt. 117 e 119 Cost., visti in connessione conil principio di ragionevolezza. Non solo viene in rilievo un principio fondamentale dicoordinamento della finanza pubblica, che risponde ai requisiti richiesti dallagiurisprudenza di questa Corte, ma l'arco temporale di tre anni non è «irragionevolmenteampio», risultando, al contrario, idoneo a consentire una adeguata programmazione deilimiti della spesa corrente;- non fondata è infine la censura basata sull'asserita violazione del principio di lealecollaborazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cuil'esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (explurimis, tra le più recenti, sentenze nn. 249, 232, 225, 107 e 88 del 2009).Pienamente legittimo viene ritenuto dalla Corte l’ 77-ter, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008che prevede che “il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2009, alcorrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell’obiettivoprogrammatico per l’anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011,non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finalidell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno,aumentato dell’1,0 per cento per l’anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l’anno2011. …”, in quanto gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno possono essereconseguiti solo se vengono fissati, con validità per l'intero comparto regionale, precisilimiti, che devono necessariamente tradursi in cifre per acquistare effettività e non ridursia mere indicazioni di massima, inidonee a conseguire i risultati voluti e impostidall'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.La Corte dichiara invece la cessazione della materia del contendere in merito all’. 77-ter,comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, che recita :

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“4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed inconto capitale, al netto delle:a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;b) spese per la concessione di crediti.2.”.Infatti a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 203 del 2008 – il cui art. 2, comma42, ha escluso le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati aifinanziamenti dell'Unione europea dal computo nella base di calcolo e nei risultati delPatto di stabilità interno – la censura della ricorrente, che lamenta la mancata esclusionedi tali finanziamenti dal computo medesimo, rimane priva di oggetto.Viene infine ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte l’ 77-ter, comma 5-bis, deld.l. n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 20085.che nonesclude dal computo, ai fini dell'osservanza dei limiti del Patto di stabilità interno, le quotedi cofinanziamento regionale dei fondi comunitari.La Consulta ritiene infatti che:- l'esclusione delle quote di cofinanziamento regionale rischierebbe di vanificare il rispettodel Patto di stabilità interno, giacché si tratta pur sempre di spese a carico dei bilanci delleRegioni, che ben possono essere programmate e modulate, in relazione ai progetti per iquali si chiede il finanziamento europeo, tenendo conto dei limiti posti dal Patto stesso;- non è ricavabile dai principi comunitari invocati dalla Regione Calabria la conseguenza diuna inscindibilità assoluta ed a tutti gli effetti delle componenti aggregate delfinanziamento, ovvero delle risorse finanziarie con cui le singole regioni intervengono acofinanziare i progetti comunitari.

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Sentenza n. 297 del 20/11/2009

Massima della sentenza

Nel merito, occorre ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in temadi individuazione dei princípi di contenimento della spesa pubblica; e cioè che le «normestatali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsiprincípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplicecondizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima,intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, dellaspesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti omodalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008;analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonché n. 88 del 2006). In altritermini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessiampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenzan. 36 del 2004), e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilancidelle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l’autonomia finanziaria di spesa garantitadall’art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La regione Veneto con proprio ricorso riesce a ottenere la dichiarazione di illegittimitàcomma 600 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) nellaparte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento dellafinanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2.Siamo di fronte a disposizioni di dettaglio che a giudizio della Corte non possonotrasfondersi in quei principi di coordinamento della finanza pubblica che al legislatorestatale sarebbe consentito introdurre nel perseguimento di obiettivi di contenimento dellaspesa pubblica imputabile alle Regioni.Le disposizioni richiamate dal censurato comma 600 stabiliscono che il contenimentodella spesa pubblica deve essere perseguito dalle Regioni attraverso gli specifici strumentidella riduzione della cilindrata media delle autovetture di servizio nonché dell'uso sia dellaposta elettronica, in luogo della corrispondenza cartacea, sia dei servizi internet (VoIP), inluogo delle ordinarie comunicazioni telefoniche. Tali disposizioni non si prestano in alcunmodo, per il loro livello di estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di astrazione,un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limitecomplessivo, anche se non generale, della spesa corrente. Esse sono idonee solo a incideresulle indicate singole voci di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifichemodalità di contenimento della spesa medesima. Di conseguenza, la disposizionecensurata, nella parte in cui afferma che possono essere desunti «principi fondamentali dicoordinamento della finanza pubblica» da norme che, per il loro contenuto, sono inidoneea esprimere tali princípi, realizza un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziariaregionale. Di qui, la sua illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, terzocomma, e 119 Cost.

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La Consulta non esclude che il legislatore statale possa introdurre principi dicoordinamento della finanza pubblica finalizzati a conseguire un contenimento della spesapubblica derivante dalle Regioni, ma ribadisce, confermando i propri orientamenti inmateria, i limiti che devono essere rispettati da tali diposizioni:- le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possonoqualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguenteduplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio dellamedesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se nongenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivostrumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sent.C.C.88/06,sent.C.C.169/07, sent.C.C.412/07, sent.C.C.120/08, sent.C.C. 289/08)1la Consulta ribadisce che legge statale può stabilire:- solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione dellerisorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (sent.C.C. 36/04)- può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e deglienti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.(sent.C.C. 36/04, sent.C.C.417/05, sent.C.C.169/07, sent.C.C.120/08).

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Sentenza n. 341 del 30/12/2009

Massima della sentenza

Le censure proposte in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. possono essere affrontatecongiuntamente. L’intera disciplina impugnata, infatti, in quanto complessivamenterivolta a permettere l’abolizione del ticket, individuando le relative modalità di copertura,ha palesemente una finalità di coordinamento finanziario, in un settore rilevante dellaspesa pubblica come quello sanitario. Di conseguenza, per valutarne la legittimità, tanto inrelazione all’art. 117 Cost., quanto con riferimento all’art. 119 Cost., risulta decisivoverificare se tale disciplina si mantenga sul piano delle norme di principio e dellaindicazione di complessivi obiettivi di riequilibrio finanziario, lasciando alle Regionisufficienti margini di autonomia circa i mezzi necessari per la realizzazione degli obiettivistessi.

Scheda descrittiva della sentenza

All’interno della sentenza n.341 del 2009 la Corte viene nuovamente chiamata avalutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l.112/08 (Disposizioniurgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazionedella finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito dei ricorsi presentati da ben sette Regioni.LaConsulta, nell’affrontare le singole questioni sottoposte al suo giudizio, inizia coldichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art.61 del d.l. 112/081 proposta dalla Regione Veneto in relazione all’art. 119 Cost.TaleRegione ha prospettato questa censura a titolo cautelativo, per l’ipotesi in cui ladisposizione dovesse ritenersi applicabile anche agli incentivi corrisposti dalle Regioniai propri dipendenti, lamentando, in tal caso, che le risorse regionali alle quali fariferimento la norma impugnata confluiscano nel bilancio statale.La Corte, nel ribadirela legittimità della disposizione impugnata, osserva che il comma 7-bis dell’art. 61,conformemente a quanto previsto dal comma 17 dell’articolo 61 del medesimo decreto,non è applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l’obbligo di versare adapposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura(cioè l’1,5 per cento).Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l’obbligo diversare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si producel’effetto lesivo dell’autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti,consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette acompensare attività svolte da dipendenti regionali.Altrettanto infondate risultano lequestioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61, proposte dalleRegioni Toscana e Veneto in relazione all’art. 117 Cost..La Consulta osserva infatti che itrattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono, allosvolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali(in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte da questa Corte allafase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile»(sentenza n. 401 del 2007, in particolare nn. 6.8. e 23.2. del Considerato indiritto).Parimenti infondate vengono ritenute le questioni di legittimità costituzionale

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del comma 9 dell’art. 61 del d.l. 112/082, proposte dalle Regioni Emilia-Romagna eVeneto con riferimento all’art. 119 Cost. Anche in questo caso come in quello relativo alcomma 7-bis dell’art. 61, osserva la Corte, deve escludersi che la norma impugnata abbiaeffetto lesivo dell’autonomia finanziaria regionale in quanto il comma 17 dell’art. 61stabilisce che l’obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalleriduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è dacomprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli entiterritoriali.

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ANNO 2008

Sentenza n. 133 del 14/05/2008

Massima della sentenza

Le disposizioni di cui trattasi si riferiscono, innanzitutto, all’amministrazione dello Stato edegli enti pubblici nazionali e, quindi, rinvengono la loro legittimazione nell’art. 117,secondo comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla potestà legislativaesclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie «ordinamento e organizzazioneamministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativostatistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale». Le normein questione sono suscettibili, tuttavia, di trovare applicazione anche nei confronti delleRegioni e degli enti locali, come risulta dalla previsione di cui al comma 892, che richiede,per l’emanazione del decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il concerto con il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali «per gli interventi relativi alle Regioni e agli Entilocali».Peraltro, questa Corte ha, in proposito, già avuto modo di sottolineare che ledisposizioni che attengono a questo genere di questioni devono essere interpretate nelsenso che le stesse – nella parte riguardante le Regioni e gli enti territoriali – costituisconoespressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del «coordinamentoinformativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale elocale», ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (sentenza n. 31 del 2005

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale, con il ricorso promosso della Regione Lombardia, è statachiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 892, 893, 894 e 895,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in riferimento agli articoli117, 118 e 119 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione (art. 120 Cost.),buon andamento ( art. 97 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.).In particolare, i commi 892, 893, 894 e 895 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevedonomisure per la realizzazione di progetti per la "Società dell'informazione" (comma 892),istituiscono un Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali(comma 893), ne stabiliscono criteri di distribuzione (comma 894) nonchè le prioritàdei progetti da finanziare (comma 895)".La Regione Lombardia, nello specifico, afferma che l'attribuzione al Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali di un potere concertativo nell'emanazione deldecreto di cui al comma 892 e l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'ambito disperimentazione, con la specifica indicazione delle modalità operative e di gestione diquesti progetti, violi le competenze regionali poiché tra i destinatari della previsionedella disposizione rientrano le Regioni e gli enti locali.

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Quanto, poi, al comma 893, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio deiministri, il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", di15 milioni di euro, la Regione ricorrente afferma che il Fondo di cui trattasi, avendocome obiettivo quello di finanziare progetti che investono l'organizzazioneamministrativa degli enti locali, abbia travalicato l'ambito delle materie di competenzaesclusiva dello Stato, debordando in quello della competenza residuale regionale.La Regione lamenta, altresì, che le violazioni sono aggravate dalla assenza della "benchéminima forma di collaborazione con i soggetti destinatari degli interventi" e che,pertanto, appare troppo debole, il coinvolgimento delle Regioni, consistente nellasemplice consultazione non vincolante con la Conferenza unificata, prevista dal comma894, nel momento della definizione dei criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo.La Regione ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 2005- che pur avendo attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto rientrantenell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, la materia oggettodella disposizione impugnata, fa presente che, quando l'esercizio della potestà legislativastatuale presenti "un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenzasull'esercizio concreto delle funzioni" in materia di organizzazione amministrativa delleRegioni e degli enti locali, "la previsione del mero parere della Conferenza unificata noncostituisce una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di lealecollaborazione".Infine, la Regione ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale anche del comma895, nella parte in cui stabilisce "norme tecniche e di dettaglio sulle caratteristiche daprivilegiare nella valutazione dei progetti da finanziare idonee ad avere sicureripercussioni sulle modalità di organizzazione delle amministrazioni che leadotteranno", senza prevedere neanche la semplice consultazione con la Conferenzaunificata.Con sentenza n. 133 del 14 maggio 2008, la Corte dichiara:-- inammissibili le questioni prospettate in riferimento agli artt. 3 e 97 dellaCostituzione. Secondo il costante orientamento della Corte20[1], infatti, le Regionipossono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive dicompetenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali,mentre nel caso specifico, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sonoprospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametricostituzionali una compressione dei poteri delle Regioni;- non fondate le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 892, 893, 894 e 895,della legge n. 296 del 2006.In particolare con riferimento alle disposizioni contenute nei commi 892 e 895, la Corteprecisa che:1. Le disposizioni si riferiscono, innanzitutto, all'amministrazione dello Stato e degli entipubblici nazionali e, quindi, rinvengono la loro legittimazione nell'art. 117, secondocomma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla potestà legislativa esclusivadello Stato, rispettivamente, le materie "ordinamento e organizzazione amministrativadello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "coordinamento informativo statistico einformatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale";2. le norme in questione sono suscettibili di trovare applicazione anche nei confronti delleRegioni e degli enti locali, ma come la Corte in proposito ha già avuto modo di sottolinearenella sentenza n. 31 del 2005, richiamata anche dalla Regione Lombardia, le disposizioniche attengono a questo genere di questioni devono essere interpretate nel senso che lestesse, nella parte riguardante le Regioni e gli enti territoriali, costituiscono espressionedella potestà legislativa esclusiva statale nella materia del "coordinamento informativo

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statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", ex art. 117,secondo comma, lettera r), della Costituzione. In particolare, nei primi tre commi dell'art.26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), oggetto della sentenza n. 31 del2005, si prevedeva un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologicanella pubblica amministrazione, nonché incisivi interventi del Ministro per l'innovazione ele tecnologie che potevano riguardare "l'organizzazione e la dotazione tecnologica delleRegioni e degli enti territoriali" al "fine di assicurare una migliore efficacia della spesainformatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generaresignificativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le miglioripratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologieinformatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia". Si trattava,quindi, di interventi che, anche se ascrivibili ad una materia di competenza esclusiva delloStato, ai sensi della lettera r del secondo comma dell'art. 117 Cost., avevano un contenutoprecettivo che veniva ad incidere su competenze regionali, relative, nelle fattispeciepreviste dai primi tre commi dell'art. 26 della legge n. 289 del 2002, alla "materiadell'organizzazione amministrativa delle Regioni". Nel caso in esame, invece, in cui ledisposizioni legislative censurate non incidono su specifiche competenze delle Regioni, maindividuano queste ultime semplicemente come aree territoriali su cui può svolgersi lasperimentazione e come possibili soggetti interlocutori dei progetti per i quali vieneautorizzata una spesa d'importo non particolarmente significativo, non si ravvisanoesigenze che rendano necessarie forme di coinvolgimento.3. Anche l'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazionedigitale), ha affrontato la questione dell'esatta identificazione, in questa materia, deirapporti, tra Stato e Regioni, ed in particolare, del confine e dei limiti del potere dicoordinamento. Detta disposizione si prefigge, infatti, l'esplicita funzione di definire unassetto organico dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di informatica cherisulti conforme al dettato della lettera r) del secondo comma dell'art. 117 Cost., comeprecisato dalla giurisprudenza costituzionale. Il primo comma dell'art. 14 identifica illimite della competenza esclusiva dello Stato, individuando il concretizzarsi delcoordinamento nella definizione di regole tecniche, che possono anche investire aspetti dicarattere organizzativo, allorché gli stessi siano "ritenuti necessari al fine di garantire laomogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati" (sentenza n. 31 del 2005). Neconsegue che la citata disposizione deve essere intesa nel senso che lo Stato disciplina ilcoordinamento informatico, oltre che per mezzo di regole tecniche, anche quandosussistano esigenze di omogeneità ovvero anche "profili di qualità dei servizi" e di"razionalizzazione della stessa", funzionali a realizzare l'intercomunicabilità tra i sistemiinformatici delle amministrazioni. Non può essere, inoltre, evocata una violazione delprincipio di leale collaborazione, in quanto lo stesso risulta rispettato proprio in base aldettato del citato art. 14 del Codice, che assolve la funzione di superare possibiliconflittualità in ordine al contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito in viaesclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;Con riferimento, invece, alle disposizioni contenute nei commi 893 e 894, la Corte precisache:1. I commi sopra richiamati, oltre a rientrare nella competenza esclusiva dello Stato, dicui alla lettera r), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione, trovano fondamentonella lettera p) dello stesso secondo comma che attribuisce alla legislazione esclusiva delloStato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. IlFondo, infatti, ha la finalità di finanziare "progetti degli enti locali relativi agli interventi didigitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda iprocedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese";

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2. non risulta neanche contraddittorio che il comma 894 conferisca ad un decreto delMinistro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro pergli affari regionali e le autonomie locali il potere di stabilire " i criteri di distribuzione ederogazione del Fondo", dato che, avendo questi interventi la finalità di sviluppare le piùidonee tecnologie che permettano all'intero sistema degli enti locali di svolgere al meglio lesuddette funzioni fondamentali, vi è la necessità che sia assicurato un esercizio unitariodella sperimentazione. Da ciò la giustificazione dell'intervento in sussidiarietà da partedello Stato che viene, in questa fattispecie, effettuato con riferimento a materie rientrantinella sua competenza legislativa esclusiva.

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Sentenza n. 159 del 20/05/2008

Massima della sentenza

Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblicariferito alle Regioni, e cioè nell’àmbito di una materia di tipo concorrente, è naturale che nederivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi lecompetenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in temadi organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessaautonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del2007; n. 353 e n. 36 del 2004).L’incidenza delle misure prefigurate dalle norme impugnate sull’autonomia organizzativa edi spesa della ricorrente non è pertanto risolutiva della questione di legittimitàcostituzionale, ove tali disposizioni siano state legittimamente poste dallo Statonell’esercizio della propria competenza a dettare princípi fondamentali in materia dicoordinamento della finanza pubblica.Nel caso di specie, è rispettato il limite, che questa Corte ha costantemente ribadito, che ledisposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e glienti locali nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loroprecetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del2005 e n. 390 del 2004).

- Peraltro – come espresso al punto precedente – ciò non esclude che una disposizionestatale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ovecostituzionalmente legittima, possa incidere su una materia di competenza della Regione edelle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), comel’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione regionale e provinciale.

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza del 20 maggio 2008 n. 159, la Corte Costituzionale è intervenuta nei giudizidi legittimità costituzionale aventi ad oggetto le censure di diversi commi dell'articolo 1,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), promossi in viaprincipale con due separati ricorsi presentati dalla Regione Veneto e dalla Provinciaautonoma di Bolzano, riuniti in un'unica pronuncia, dichiarando:-l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della Legge n. 296/2006;-l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della Legge n.296/2006, nella parte in cui si applicano agli enti locali delle Province autonome di Trentoe Bolzano;- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006, nella partein cui esso riguarda le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano;- l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 721 e 722,della Legge n. 296/2006, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117,terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.;-l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 725, 726,727, 728, 729, 730,733,734 e 735, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in

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riferimento agli articoli 3, 81, 97, 116, 117, secondo comma, lettere g) e l) Cost., nonchéall'art. 4, n. 3) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;-l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 735, dellalegge n. 296/2006, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agliarticoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost, agli articoli 8, n. 1), 80 e 81 del d.P.R. n. 670del 1972, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.268.In relazione a quanto ora indicato, in via preliminare la Corte Costituzionale ha dichiaratol'inammissibilità di alcune delle censure avanzate dalla ricorrente Provincia di Bolzano,rilevandone la palese estraneità alla sfera di competenza provinciale, nonché l'assolutagenericità della loro formulazione.Con riguardo agli aspetti più rilevanti della pronuncia in esame il Giudice delle leggi, nelmerito, ha ritenuto che l'intervento legislativo statale di coordinamento della finanzapubblica riferito alle Regioni, nell'ambito di una materia di tipo concorrente comenell'ipotesi considerata, abbia rispettato il limite costantemente ribadito, che "ledisposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e glienti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loroprecetti specifici e puntali" e, sulla base di tali argomentazioni, ha dunque escluso laviolazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 lamentata dalla RegioneVeneto nel ricorso in epigrafe.Venendo poi al profilo di legittimità costituzionale del comma 730 dell'art. 1, Legge n.296/2006 denunciato sia dalla Regione Veneto che dalla Provincia autonoma di Bolzanoper contrasto con l'art. 117, quarto comma in quanto lesivo di una materia di competenzaresiduale, definita "società partecipata dalle Regioni" e, conseguentemente, con l'art. 118 e119 Cost., la Corte Costituzionale ha accolto il suddetto ricorso, stabilendo che:"quand'anche la norma impugnata venga collocata nell'area del coordinamento dellafinanza pubblica, è palese che il legislatore statale, vincolando Regioni e Provinceautonome all'adozione di misure analitiche di dettaglio, ne ha compromessoillegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soliprincipi fondamentali della materia".Procedendo nell'ottica di un'indebita invasione di competenza da parte dello Stato nellematerie riservate alle Regioni, la Corte Costituzionale ha poi ritenuto fondata la censuradel comma 734 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 in ordine alla disciplina dell'autonomiaorganizzativa ed amministrativa delle Regioni e delle Province, attribuita alla potestàlegislativa residuale regionale a norma dell'art. 117, quarto comma Cost., nonché dellespeciali disposizioni statutarie posto che, diversamente, anche a voler considerare talenorma attinente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, resta comunquefermo l'insuperabile rilievo, peraltro già ribadito anche in questa pronuncia, che talidisposizioni di principio non possono imporre vincoli specifici e puntuali.

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ANNO 2007

Sentenza n. 82 del 16/03/2007

Massima della sentenza

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è contestabile «il poteredel legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamentofinanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, inlimitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», e che, «in via transitoria e in vistadegli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatorestatale», possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente deglienti autonomi (sentenza n. 36 del 2004).Tali vincoli, come questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire, devono ritenersiapplicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale dipartecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all’azione dirisanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche senon con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 enn. 353, 345 e 36 del 2004).Un tale obbligo, però, deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia inmateria finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti. In taleprospettiva, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la previsione normativadel metodo dell’accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell’economia e dellefinanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativipagamenti, deve considerarsi un’espressione della descritta autonomia finanziaria e delcontemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dalcosiddetto “patto di stabilità” (sentenza n. 353 del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale con sentenza 16 marzo 2007 n. 82 ha dichiarato la legittimitàcostituzionale della norma contenuta nella legge finanziaria 2006 che prevedel’applicabilità del regime previsto dal c.d. "patto di stabilità" per le Regioni ordinarie anchealle Regioni a statuto speciale ove non sia raggiunto un accordo di queste ultime con loStato entro il 31 marzo di ciascun annoNella pronuncia in rassegna la Consulta ha affermato che:a) sussiste il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni dicoordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagliobblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono inlimitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti;b) in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblicaperseguiti dal legislatore statale, possono anche imporsi limiti complessivi alla crescitadella spesa corrente degli enti autonomi21.

21 Cfr. Corte cost., sentenza n. 36/2004.

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La sentenza ha quindi chiarito che i vincoli alle politiche di bilancio previsti dalle leggifinanziarie con il cd. "patto di stabilità" devono ritenersi applicabili anche alle Regioni astatuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazionedell’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statutospeciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica22. L’obbligo delle Regioni astatuto speciale di conformarsi ai vincoli alle politiche di bilancio previsti dalle leggifinanziarie, deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materiafinanziaria di cui godono le Regioni stesse, in forza dei loro statuti.In tale ottica, la previsione normativa del metodo dell’accordo tra le Regioni a statutospeciale e il Ministero dell’economia e delle finanze, per la determinazione delle spesecorrenti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsiun’espressione della descritta autonomia finanziaria e del contemperamento di taleprincipio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto distabilità"23.La sentenza dichiara, quindi, che non è fondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il qualeprevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze,entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchédei relativi pagamenti e che in caso di mancato accordo si applichino le disposizionistabilite per le Regioni a statuto ordinario.La Corte ha infatti chiarito che ha carattere ordinatorio il termine del 31 marzo di ciascunanno entro il quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e diBolzano debbono concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello dellespese correnti e in conto capitale.La mancata conclusione dell’accordo entro tale termine non comporta pertanto ladefinitiva applicazione del regime di spesa delle Regioni a statuto ordinario, dovendosiinvece ritenersi che, in caso di mancata tempestiva definizione dell’accordo entro iltermine del 31 marzo, si applicano i limiti di spesa previsti per le Regioni a statutoordinario, ma ciò solo in via provvisoria, fino alla conclusione dell’accordo, che puòintervenire anche successivamente.

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22 Cfr. Corte cost., sentenza n. 416/1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alleRegioni a statuto speciale, le sentenze n. 417/2005 e nn. 353, 345 e 36 del 2004.

23 Cfr. Corte cost., sentenza n. 353/2004.

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Sentenza n. 95 del 21/03/2007

Massima della sentenza

Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, laprevisione, da parte della legge statale, di un limite all’entità di una singola voce di spesadella Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia diarmonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensidell’art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entitàdella spesa e si risolve, di conseguenza, in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art.119 Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può soloprescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporrenel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegliobiettivi (ex multis, sentenze n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del2004).

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza n. 95, depositata il 21 marzo 2007, la Corte Costituzionale si è pronunciata sucinque ricorsi proposti, in via principale, dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania,Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, con i quali sono state promosse questioni dilegittimità costituzionale relative ai commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato– legge finanziaria 2006).La Corte, mentre ha dichiarato non fondate le questioni concernenti il comma 214 dell’art.1 della legge n. 266/2005, ha accolto le questioni relative al successivo comma 216,dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica al personale delleRegioni e degli enti locali.Il comma 216 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, era stato censurato dalle regioni ricorrentinella parte in cui prevedeva che “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personaleappartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizioall'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per laclasse economica”.La Corte ha ritenuto che, “nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classisuperiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, talenorma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisceun parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntualesull'entità di questa”.La Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante, ha affermato che la previsione, daparte della legge statale, di un limite all'entità di una singola voce di spesa della Regionenon può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione deibilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzocomma, della Costituzione, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità dellaspesa e si risolve, di conseguenza, in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119Cost. all'autonomia finanziaria delle Regioni. Ne consegue che la legge statale può solo, neiconfronti delle regioni, prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa

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pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzareper raggiungere quegli obiettivi (si segnalano in tal senso, fra le tante, le sentenze n. 88 del2006, n. 449 e n. 417 del 2005 e n. 390 e n. 36 del 2004).Infine, la Corte ritiene irrilevante, contrariamente a quanto osservato dalla Avvocaturadello Stato, la restrizione dell'ambito di applicazione della norma censurata introdotta dalcomma 468 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (il quale prevede che “Ledisposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non siapplicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e allecategorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore”). Talerestrizione, infatti, non è generalizzata, non opera retroattivamente e, in ogni caso, nonmuta la natura del vincolo posto dalla norma censurata.La Corte conclude quindi nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del denunciato comma216, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione., non solo,nella parte in cui esso si applica al personale delle Regioni, ma anche nella parte in cui siapplica anche agli enti locali.

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Sentenza n. 169 del 17/05/2007

Massima della sentenza

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l’orientamento per il quale illegislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli entiautonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche sequesti si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa deglienti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsirispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l’entitàdel disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista deglispecifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» –la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale puòstabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazionedelle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n.417 del 2005, n. 36 del 2004).La norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto non prescrive ai suoidestinatari alcuna modalità per il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesaper il personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal fine necessarie.Essa ha, pertanto, un contenuto diverso da quello delle disposizioni di precedenti leggifinanziarie dichiarate illegittime da questa Corte con le sentenze richiamate dalle ricorrentia sostegno delle loro censure. A differenza del comma 198, dette disposizioni stabilivano,infatti, limiti puntuali a specifiche voci di spesa quali quelle per viaggi aerei (sentenza n.449 del 2005), per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del2004), per studi e incarichi di consulenza, missioni all’estero, rappresentanza, relazionipubbliche e convegni, acquisti di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005.

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza n. 169, depositata il 17 maggio 2007, la Corte Costituzionale si pronuncia suigiudizi di legittimità costituzionale promossi da sei Regioni a statuto ordinario (Toscana,Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna), da quattro Regioni a statutospeciale (Valle d’Aosta, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) e dalle Provinceautonome di Trento e Bolzano, giudizi che hanno per oggetto vari commi dell’art. 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra i quali, per quanto analizzato dallaCorte in questa sentenza, i commi da 198 a 206.La Corte dichiara non fondate o inammissibili le questioni sollevate, ad eccezione di quelleconcernenti il comma 202 dell’art. 1 della legge impugnata, che viene ritenuto illegittimo.Limitando l’analisi che segue alle questioni di legittimità sollevate dalle regioni a statutoordinario, la Corte ha dichiarato:l’illegittimità costituzionale del comma 202 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005;non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203,204 e 205 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse: in riferimento agli articoli 117 e119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria,Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte;

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non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della leggen. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamentodella finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stessoarticolo, promosse: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto,Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte;inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della leggen. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamentodella finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo,promosse: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta,Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte.Tutte le ricorrenti censurano il comma 198, il quale dispone che «Le amministrazioniregionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando ilconseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblicaadottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneririflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 percento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, concontratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre formedi rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».Le Regioni a statuto ordinario censurano il comma 198 in riferimento agli artt. 117, terzocomma, e 119 della Costituzione, perché tale comma, ponendo per il triennio 2006-2008un limite alla spesa per il personale (in misura pari a quella dell’anno 2004, ridottadell’uno per cento), avrebbe un contenuto specifico e puntuale e non costituirebbe unprincipio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, così da lederel’autonomia finanziaria regionale.La Regione Piemonte deduce anche la violazione degli artt. 3, 97, 114 e 118 Cost.; laRegione Veneto, pur senza evocare espressamente l’art. 3 Cost., denuncia la irrazionalitàdel vincolo alla spesa per il personale, in quanto esso riguarda tutte le tipologie di rapportodi lavoro; le Regioni Liguria, Campania ed Emilia-Romagna, denunciando il contrasto delcomma 198 con gli artt. 117 e 119 Cost., evidenziano l’incidenza del limite imposto suldimensionamento del personale e, quindi, sulla materia dell’organizzazione regionale edegli enti regionali, attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delleRegioni.La Corte afferma che le questioni di legittimità costituzionale del comma 198 promossedalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario (ma anche quelle proposte dalle regioni astatuto speciale) non sono fondate.La Corte osserva come ormai è consolidato nella propria giurisprudenza l’orientamento peril quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente«imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse adobiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche dibilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indiretteall’autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Perché dettivincoli possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, essidebbono riguardare l’entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in viatransitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblicaperseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Inaltri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli entistessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»(sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).

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Da tali pronunce può desumersi che, perché norme statali che fissano limiti alla spesa delleRegioni e degli enti locali possano qualificarsi princípi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica, è necessario che esse soddisfino i seguenti requisiti:in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesianche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, dellaspesa corrente;in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento deisuddetti obiettivi.Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione censurata risponde adetti requisiti.Con il comma 198, il legislatore ha infatti perseguito l’obiettivo di contenere entro limitiprefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dallaspesa complessiva per il personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale obiettivo, pur nonriguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai finidell’attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa,bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complessodegli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell’ultima parte del comma 198,quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o conconvenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dallacitata giurisprudenza della Corte Costituzionale, risulta poi dal fatto che dettocontenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008),periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell’art. 1, comma 557, dellalegge n. 296 del 2006.La norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto non prescrive ai suoidestinatari alcuna modalità per il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesaper il personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal fine necessarie.Essa ha, pertanto, un contenuto diverso da quello delle disposizioni di precedenti leggifinanziarie dichiarate illegittime dalla Corte con le sentenze richiamate dalle ricorrenti asostegno delle loro censure. A differenza del comma 198, dette disposizioni stabilivano,infatti, limiti puntuali a specifiche voci di spesa quali quelle per viaggi aerei (sentenza n.449 del 2005), per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del2004), per studi e incarichi di consulenza, missioni all’estero, rappresentanza, relazionipubbliche e convegni, acquisti di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005).In conclusione, la disposizione di cui al comma 198, rispondendo ai suddetti requisiti, vaqualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Devono,pertanto, essere dichiarate non fondate le questioni concernenti il comma 198, in relazionealla denunciata lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.Non fondate sono altresì le ulteriori censure proposte dalle Regioni Liguria, Campania edEmilia-Romagna con riguardo al comma 198, sotto il profilo della sua incidenza su unamateria – quella della organizzazione degli uffici regionali e degli enti regionali – dicompetenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.Il comma 198 pone, infatti, un principio fondamentale di coordinamento della finanzapubblica, la cui fissazione è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Nérileva in contrario che la disposizione denunciata possa avere influenza sull’organizzazionedegli uffici regionali e degli enti da essi dipendenti, risolvendosi detta influenza in unamera circostanza di fatto, come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale(sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004, n. 36 del 2004).Non fondate sono anche le censure proposte dalla Regione Piemonte in riferimento agliartt. 3 e 97 Cost. e dalla Regione Veneto in riferimento al solo art. 3 Cost., con le quali vienededotta la irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dal comma 198,sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale,

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senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti, a giudizio della Corte,muovono dall’erroneo presupposto interpretativo secondo cui ad esse non sarebbeconsentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di detto obiettivo adeguandolealle peculiarità dei vari tipi di rapporto di lavoro. Al contrario, proprio l’accertata natura diprincipio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere essestesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimentodell’indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settoridell’amministrazione regionale. Il comma 198 è dunque immune, pertanto, dal denunciatovizio di irragionevolezza.La Regione Piemonte ha altresì rilevato, in riferimento ai medesimi parametri, il fatto cheil comma 198 abbia stabilito la riduzione dell’uno per cento sulla spesa dell’anno 2004, peril triennio 2006-2008, senza prevedere contestualmente per le Regioni alcuna possibilitàdi “manovra” nell’arco del medesimo triennio. Anche tale censura non è fondata, perchénon è irragionevole che il legislatore del 2005, nella sua discrezionalità, abbia assunto ariferimento i dati relativi alla spesa dell’anno 2004, sul presupposto che tale anno è quellopiù prossimo al triennio oggetto della nuova regolamentazione.La Regione Piemonte sostiene, infine, che il comma 198 viola sia l’art. 114 Cost., in quantocomporterebbe «il detrimento complessivo degli enti regionali e locali», sia l’art. 118 Cost.,in quanto inciderebbe «sull’autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverseattività regionali». Tali censure, genericamente argomentate, ripropongono nella sostanzale medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt.117 e 119 Cost. Esse, pertanto, non sono fondate per le stesse considerazioni già svolte neiprecedenti punti 8 e 8.1.Dalla riconosciuta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanzapubblica della disposizione di cui al comma 198 discende la non fondatezza anche dellequestioni promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario riguardo ai commi 199,203, 204 e 205, che, secondo tali ricorrenti, conterrebbero anch’essi norme di dettagliolesive della loro autonomia finanziaria. La natura di principi fondamentali di tali normederiva, infatti, dal rilievo che esse si limitano o a integrare il contenuto del comma 198(commi 199, 203 e 204), o a concorrere al raggiungimento dell’ulteriore obiettivo del«miglioramento dei […] saldi (comma 205)», e cioè di un obiettivo ancor più generale diquello perseguito dal comma 198.Le Regioni Veneto, Piemonte e Campania censurano anche i commi 200 e 201, perché essi,in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., conterrebbero norme di dettagliolesive della loro autonomia finanziaria.Le questioni non sono fondate, in quanto le norme impugnate, al fine dell’attuazione delprincipio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatarie, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni. Entrambe, infatti,abilitano le Regioni e gli enti locali ad adottare alcune misure di riduzione della spesa.La Regione Piemonte, pur non evocando esplicitamente l’art. 3 Cost., ha lamentato inoltreche il censurato comma 201 non annovera le Regioni tra gli enti che possono avvalersidelle misure di contenimento consentite agli enti locali. La questione non è fondata,perché, pur in assenza di una esplicita norma statale che le autorizzi, le Regioni,nell’esercizio della loro autonomia, sono libere di adottare misure di riduzione della spesaanaloghe a quelle previste dal comma 201.Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Veneto eToscana in relazione all’art. 1, comma 202, della legge n. 266 del 2005, per violazione degliartt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione nonconterrebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma una norma didettaglio, come tale lesiva della loro autonomia finanziaria.Il comma 202, prevedendo che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come

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individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», non ècorrelato al comma 198 ed impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse propriedelle Regioni, cosí da risolversi in una specifica prescrizione di destinazione di detterisorse. La Corte lo dichiara illegittimo perché esso, non ponendo un principiofondamentale di coordinamento della finanza pubblica, esula dalla competenza legislativariservata allo Stato dall’art. 117, terzo comma, Cost. e lede l’autonomia finanziaria garantitaalle Regioni dall’art. 119 Cost.La Corte dichiara in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalleregioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna, laddove censurano in viaautonoma anche il comma 206, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,perché qualifica come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ledisposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di norme didettaglio.E’ costante l’orientamento della Corte secondo cui, ai fini del giudizio di legittimitàcostituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una naturadiversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis,sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Ciò comporta, con riferimento al caso dispecie, che la natura dei commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data dalcomma 206, ma resta quella data da questa Corte in sede di scrutinio delle relativequestioni.Quanto ai commi 198, 199, 203, 204, 205, le relative questioni sono state dichiarate daquesta Corte non fondate, in considerazione del fatto che essi esprimono princípifondamentali. Ne consegue l’infondatezza delle questioni relative al comma 206, nellaparte in cui esso richiama detti commi.Quanto ai commi 200 e 201, le relative questioni sono state dichiarate non fondate, perchériguardanti disposizioni prive di efficacia vincolante e di attitudine lesiva. Non sussiste,quindi, alcun interesse delle ricorrenti a censurare una norma che, come il comma 206,attribuisce natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica adisposizioni che hanno un siffatto contenuto non lesivo. Di qui, l’inammissibilità, percarenza di interesse, delle questioni riferite al comma 206, nella parte in cui esso richiamadetti commi.Quanto infine al comma 202, la sua accertata incostituzionalità comporta il venir menodelle questioni relative al comma 206 nella parte in cui si riferisce a detto comma e,conseguentemente, l’inammissibilità delle stesse questioni per mancanza di oggetto.

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Sentenza n. 275 del 13/07/2007

Massima della sentenza

In altri termini, l’introduzione da parte dello Stato di un limite complessivo alla crescitadella spesa corrente degli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziarioconnesse ad obiettivi nazionali e comunitari (si vedano le sentenze n. 390 del 2004, n. 37del 2004, n. 36 del 2004, n. 4 del 2004, n. 376 del 2003), è certamente legittima ma nonpuò comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delleRegioni, ad esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa. Neiprincipi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (si veda in talsenso la sentenza n. 417 del 2005) non possono rientrare, cioè, limiti al poterediscrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, perquali tipologie di spese e di investimenti. Questo potere di scelta, in ultima analisi, includeanche quello di decidere se avvalersi in tutto o in parte delle disponibilità concesse e diritoccare al ribasso i limiti massimi, non spendendo, o spendendo meno, rispetto al tettostabilito da parte dello Stato.

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Sentenza n. 412 del 05/12/2007

Massima della sentenza

Né sono utilmente invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle Regioni ricorrenti, lepronunce con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità di norme di leggi finanziarie chestabilivano limiti specifici alle assunzioni da parte delle Regioni (sentenze n. 88 del 2006 en. 390 del 2004). L’art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, invece, non imponealcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesaper il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato queilimiti generali e pertanto, a differenza delle disposizioni censurate dalle sentenze dellaCorte richiamate per ultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali inmateria di coordinamento della finanza pubblica.

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza 5 dicembre 2007 n. 412, la Corte Costituzionale ha dichiarato:non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 204, primo periodo,della legge n. 266 del 2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall’art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per ilcontenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia dientrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle RegioniVeneto e Toscana;non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevatadalla Regione Veneto;estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 come sostituito dall’art. 30 del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per ilcontenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia dientrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzocomma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3,primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statutospeciale per la Valle d’Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d’Aosta;cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionaledell’art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituitodall’art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.248 del 2006 –, e dell’art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallostesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all’art. 117, terzocomma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tral’altro, gli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioniurgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della

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spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.In particolare, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimitàcostituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006, denunciando laviolazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesimaRegione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così comeconvertite dalla legge.Si ricorda comunque che la Regione Toscana e la Regione Valle d’Aosta hanno propostoquestione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 convertito inlegge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt.116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma,lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).Le Regioni Veneto e Toscana hanno evidenziato, innanzitutto, che il divieto di assunzioniprevisto dal testo dell’art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005introdotto dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost.(ad avviso della Regione Veneto anche con l’art. 118 Cost.), perché violerebbe l’autonomiaregionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa24[1].La Corte, nel dichiarare la questione non fondata, ha rilevato di avere già affermato “chenon è illegittima l’imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessiva delpersonale previsto dall’art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiché trattasi di unprincipio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (materiaoggetto di potestà legislativa concorrente) e perché una simile disposizione può dar luogo,nell’organizzazione degli uffici, ad inconvenienti di mero fatto, come tali non incidenti sulpiano della legittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2007, che ha escluso infattispecie analoghe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione)”.Sempre con la sentenza n. 169/2007 la Corte ha dichiarato non fondata la questione dilegittimità costituzionale dell’originario comma 204 dello stesso art. 1 (che prevedeva unperiodico monitoraggio al fine di controllare l’effettivo rispetto del limite previsto dalcomma 198), in quanto disposizione che si saldava direttamente con il precedente comma198. Inoltre, più in generale, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionaledelle norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure dicoordinamento finanziario (sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).Infine, con la sentenza n. 4 del 2004, la Corte ha escluso che contrastasse con gli artt. 117,118 e 119 Cost. una norma statale che prevedeva la sanzione del divieto di nuove assunzionia carico degli enti locali che avessero violato il patto di stabilità interno.Secondo i giudici costituzionali questi principi sono applicabili anche alla presentequestione.Infatti, il primo periodo del comma 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nel testointrodotto dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, non fa altro che prevedere, al fine diassicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, unasanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale.L’art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, invece, non impone alcun divieto diassunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale.Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali epertanto, a differenza delle disposizioni censurate dalle sentenze della Corte richiamate perultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia dicoordinamento della finanza pubblica.

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La Regione Veneto impugna anche l’art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 e lamentache la norma, aggiungendo all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche), un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l’individuazione deitrattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livellogenerale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e diuniformità e perequazione, viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta unprincipio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente allegislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio.Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte osserva come la ricorrente trascura diconsiderare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d. lgs. n. 165 del 2001 (tra lequali è compreso anche l’art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d. lgs. n.165 stabilisce che «le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestàstatutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’eserciziodella propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e delpresente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità».Conseguentemente la doglianza della Regione Veneto non ha ragion d’essere. Infatti, icriteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicherannoesclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delleamministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.

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ANNO 2005

Sentenza n. 30 del 26/01/2005

Massima della sentenza

L’art. 25 della legge n. 289 del 2002 disciplina il pagamento e la riscossione dei crediti dimodesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria ed il suo oggetto rientra nellamateria “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, cheè di legislazione concorrente, per l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre è da disattendere laprospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di ricollegabilità della normaimpugnata ad ambiti appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato. L’inquadramentoin una materia piuttosto che in un’altra deve riguardare la ratio dell’intervento legislativonel suo complesso e nei suoi aspetti fondamentali, non anche aspetti marginali o effettiriflessi dell’applicazione della norma. Parimenti non condivisibili sono le ipotesi dicollegamento: sia all’ordinamento civile, in quanto lo scopo non è di intervenire nelladisciplina di diritti, bensì di garantire l’efficienza, la semplificazione ed il risparmio delleentrate e delle uscite dei bilanci pubblici; sia ai livelli essenziali delle prestazioniconcernenti diritti civili e sociali, posto che l’effetto indiretto di rinuncia alsoddisfacimento coattivo dei crediti nei confronti di soggetti privati, non contribuisce certoa determinare lo status fondamentale del cittadino come soggetto di diritti e di obblighi;sia all’ordinamento processuale, giacché l’esclusione di qualsiasi azione cautelativaingiuntiva ed esecutiva, oltre a riguardare le sole poste attive della disciplina, è lostrumento (eventuale) per conseguire gli obiettivi di semplificazione contabile ed efficienzaamministrativa. Non pertinente è, poi, il riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e),Cost. che riguarda la potestà legislativa nel sistema tributario e contabile dello Stato,giacché, ove siano interessati tributi e bilanci degli altri enti, non può che venire inconsiderazione la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento dellafinanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale con la sentenza n. 30 depositata il 26 gennaio 2005 ha dichiarato laparziale incostituzionalità dell’art. 25 della legge n.289/02 (Finanziaria 2003) “nella partein cui prevede che, con uno o più decreti, il ministro dell’economia e delle finanze adottidisposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modestoammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni”, ritenendo chetale disciplina rientri nella materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamentodella finanza pubblica”, che è di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo commaCost.Nei ricorsi presentati dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto si denuncia infatti che, conla norma menzionata, lo Stato ha formulato disciplina di dettaglio in materia di potestàconcorrente in cui può dettare solo principi fondamentali e le censure non sono limitatealla sola modalità mediata di disciplina, attraverso i regolamenti, ma anche alla disciplinapositiva direttamente dettata.

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La legge impugnata infatti rinvia alla normazione secondaria (regolamenti didelegificazione) la “disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modestoammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria”, indicando anche il contenutoimprescindibile di tali regolamenti. Con riguardo a questo profilo la Corte afferma che“qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente, è consentital’organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non puòspogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppurepredeterminandone i principi che orientino l’esercizio della potestà regolamentare percircoscriverne la discrezionalità, con la conseguente illegittimità costituzionale della normache prevede l’applicabilità degli emanandi regolamenti anche alle Regioni”.Sotto il profilo inerente la disciplina positiva direttamente dettata, la Consulta precisa cheessa deve essere intesa non soltanto come complesso di direttive per la redazione dellanormativa secondaria, che riguarderà la sola organizzazione statale, ma anche come nucleodi principi fondamentali cui deve ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delleRegioni, non ravvisando pertanto profili di incostituzionalità in merito.

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Sentenza n. 35 del 27/01/2005

Massima della sentenza

Così chiariti i contenuti regolativi della disposizione impugnata, non è difficile rinvenirenella disciplina recata dai primi quattro commi l’espressione della competenza legislativaconcorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”; materia che, come questaCorte ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 36 del 2004), legittima l’imposizione divincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziarioconnesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblicaallargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari.I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta “codificazione” dei daticontabili e delle modalità di invio da parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte deiconti sono, in tal senso, pienamente partecipi della finalità di coordinamento e insieme diregolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione in tema dicoordinamento della finanza pubblica.Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, è stato da questa Corteprecisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anchel’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati edi controllo», e che il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento postula che «alivello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentaliche reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché lafinalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelliterritoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003).

Scheda descrittiva della sentenza

Nella sentenza 27 gennaio 2005 n. 35 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leggefinanziaria 2003), promossa con ricorsi della Regione Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna.La disposizione impugnata stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, alloscopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvedeall’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismipubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Normegenerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),anche con riferimento all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP (comma 1),avvalendosi, anche in caso di mancato o tempestivo riscontro, del collegio dei revisori o deisindaci o ancora dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno (comma 2). Ilcomma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni fissatedall’articolo 104 del trattato istitutivo della Comunità europea, prescrive che debbanoessere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale gli incassi, i pagamenti ei dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui al già citatoart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire tutte le amministrazionidello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, leProvince, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

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universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e leAgenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, anorma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59).Nel successivo comma 4 si impone alle banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa eagli uffici postali che svolgono analoghi servizi un divieto di accettare disposizioni dipagamento prive di tale codificazione. Il comma 5 attribuisce poi al Ministro dell’economiae delle finanze il potere di stabilire con propri decreti, sentita la Conferenza unificata di cuiall’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la codificazione, le modalità e i tempiper l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, nonché di provvedere ad apportare,con propri decreti, modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.Secondo le regioni ricorrenti la disposizione oggetto di impugnazione contravverrebbe:- al criterio di riparto delle potestà legislative definito nell’art. 117 Cost dettandodisposizioni di dettaglio in ambiti riferibili a materie di competenza residuale della Regioneo comunque di legislazione concorrente;- ai commi terzo e sesto dell’art. 117 Cost. nel rinviare a decreti ministeriali in materiaestranea all’ambito della legislazione esclusiva dello Stato- al principio di leale collaborazione nella parte in cui - comma 5 - prevede un mero parere,anziché un’intesa con la Conferenza unificata, ai fini della definizione delle modalità dirilevazione dei dati economici. Analogamente, in ossequio al principio di lealecollaborazione, il decreto ministeriale al quale il comma 6 dell’art. 28 affida ladeterminazione delle modalità di comunicazione per la trasmissione telematica dei datidovrebbe essere emanato previa intesa con la Conferenza unificata, e non, come previsto,con il semplice parere della stessa.Secondo il giudice delle leggi la disposizione censurata racchiude in sé due distinti ambiti didisciplina:

a. i commi da 1 a 4 concernono l’attività di acquisizione, da parte del Ministerodell’economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delleamministrazioni pubbliche. Tale disciplina rientra nella competenza legislativaconcorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, materia chelegittima l’imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessarioragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi,dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagliobblighi comunitari( cfr. sentenza 36/2004 )

b. i commi 5 e 6 abilitano lo Stato, con decreti ministeriali, a determinare lecaratteristiche uniformi nella rappresentazione dei dati contabili delleamministrazioni pubbliche, nonché le modalità di invio dei bilanci da parte degli entilocali alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Tali poteri dideterminazione sono partecipi della finalità di coordinamento e insieme diregolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione intema di coordinamento della finanza pubblica.

Precisa inoltre la Corte che - come già affermato nella sentenza 376/2003- il coordinamentofinanziario “può richiedere, per la sua stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordineamministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo”, e che ilcarattere “finalistico” dell’azione di coordinamento postula che “a livello centrale si possanocollocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, maaltresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», persua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possaessere concretamente realizzata”.

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Riguardo ai citati commi 5 e 6 la Consulta chiarisce che si versa in un ambito riservato allacompetenza legislativa esclusiva dello Stato sotto il profilo del coordinamento statistico edinformatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, primo comma,lettera r, Cost.). Ciò in quanto la disciplina impugnata ha ad oggetto la predisposizione dimodalità uniformi di rappresentazione (comma 5) e di trasmissione (comma 6) di daticontabili (incassi e pagamenti), che vengono resi omogenei al fine di aggregarli per potercosì predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali dellafinanza pubblica.Pertanto, versandosi in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva delloStato, è infondata anche la denunciata violazione del riparto costituzionale della potestàregolamentare, per avere le disposizioni impugnate affidato a decreti ministeriali laconcreta predisposizione delle modalità di “codificazione”. Lo Stato, in una materia rimessaalla propria competenza legislativa esclusiva, può, infatti, esercitare, nelle forme che ritengapiù opportune, la potestà regolamentare.Infine, precisa la Corte, non si può sostenere che, seppur in una materia ascritta allacompetenza legislativa esclusiva, “il rispetto del principio di leale collaborazioneimporrebbe allo Stato di garantire alle Regioni, quando esso regoli attività di queste ultime,una forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell’atto”. Al contrario la previsione,nel comma 5, di un parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata, appare del tuttoidonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto piùin considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamentostatale.Come già precisato nella sentenza 376/2003, inoltre, la previsione di obblighi informativi èdi per sé inidonea a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantita.

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Sentenza n. 449 del15/12/2005

Massima della sentenza

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, laprevisione, da parte della legge statale, di limiti all’entità di una singola voce di spesa dellaRegione non può essere considerata un principio fondamentale in materia diarmonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensidell’art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entitàdella spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost.alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteried obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettagliogli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (v., ex multis, sentenzen. 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 449 del 12 dicembre 2005, dichiara l’illegittimitàcostituzionale dell’art 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nellaparte in cui si applica al personale delle Regioni.Il ricorso era stato promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che, nell'impugnare numerosedisposizioni della legge finanziaria 2004 ha sollevato altresì questione di legittimitàcostituzionale dei commi 43 e 75 dell'art. 3 della suddetta legge. Con riferimento alcensurato comma 75 la Corte ne dichiara l'illegittimità.Ad avviso della Regione, il comma denunciato – il quale stabilisce che, «ai fini delcontenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unioneeuropea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni oa gruppi di lavoro, comunque denominati, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia equalifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classeeconomica» – interverrebbe nella materia del coordinamento della finanza pubblica,recando non un principio fondamentale, ma una «minutissima norma di dettaglio,palesemente lesiva dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni». In virtù dellapotestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbestabilire parametri generali di contenimento della spesa, ma non sostituirsi alla Regione neldeterminare, in relazione alla propria struttura, alla distribuzione delle responsabilità e allasituazione di bilancio, «a quali dipendenti rimborsare quale classe di viaggio nei diversimezzi di trasporto». La norma andrebbe pertanto a ledere l'autonomia amministrativa efinanziaria attribuita alle regioni dagli articoli 117 e 118 e 119 della Costituzione.Sul punto, la difesa erariale evidenzia che esso stabilisce un principio generale di ovviaragionevolezza da applicarsi “a regime” ed a tutte le amministrazioni. Precisa ancora che,«se tutte le amministrazioni pubbliche avessero seguito criteri di normale buongoverno edanche di “stile” rispettoso del danaro prelevato dai contribuenti, la disposizione sarebbestata persino superflua».La Corte ritiene fondata la questione relativa al c. 75 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 inquanto, secondo sua costante giurisprudenza, la previsione, da parte della legge statale, di

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limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata unprincipio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamentodella finanza pubblica (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precettospecifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasionedell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali lalegge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesapubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungerequegli obiettivi (così sul ounto anche la sentenza n. 417 del 2005). Pertanto essa contrastacon gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. e deve essere dichiarata costituzionalmenteillegittima, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.

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ANNO 2004

Sentenza n. 04 del 03/01/2004

Massima della sentenza

La riconduzione, secondo il criterio della prevalenza, della norma censurata alla materiadell’“ordinamento civile” assorbe ogni altro profilo attinente a diverse materie ed inparticolare alla “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa esclusiva statale, e alla“tutela e sicurezza del lavoro”, riservata dal terzo comma dell’art. 117 Cost. alla potestàlegislativa concorrente.

Scheda descrittiva della sentenza

La regione Basilicata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co 7della legge 448/2001 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 Cost. nonché dell’art. 11della legge costituzionale n. 3/2001. La ricorrente ha asserito che l’art. 16 co. 7 della legge448/2001(legge finanziaria 2002) ha inciso irragionevolmente sull’autonomiaorganizzativa regionale precludendo la possibilità di una diversa articolazione delladisponibilità di bilancio.La corte costituzionale premettendo che le regioni sono legittimate a denunciare laviolazione di norme costituzionali solo quando ne deriva una incisione diretta o indirettadelle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni, stabilisce che erroneamente laregione Basilicata riconduce la norma impugnata alla competenza esclusiva della regione,in quanto essa rientra nella competenza concorrente, art. 117 co. 3 Cost., dellaarmonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.Le regioni Marche, Toscana e Umbria hanno invece impugnato l’art. 17 co. 2 della legge448/2001 in riferimento all’art. 117 co. 4 e art. 119 Cost. assumendo che con il prevedereverifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito a materie finanziarie, conl’imporre agli organi di controllo interno l’invio al ministero dell’economia di informazionisui costi della contrattazione integrativa, si sia violato l’art. 117, co. 4 e l’art. 119 co. 1 dellaCost. Ma la Corte Costituzionale ha stabilito che il dettato della la norma in questione, art.17 co. 2 legge 448/2001, disciplina compiti che sono strumentali per l’attività di bilancioderivante dalla programmazione annuale e pluriennale. Pertanto non vi è alcuna violazionedegli artt. 117 co. 4 e 119 dela Cost.La Corte ha dichiarato infondate anche le questioni di legittimità relative all’art. 19 co.1,3,7,8,14 della legge 448/2001 relativo alle assunzioni di personale che limita leassunzioni degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002in quanto norma che persegue il fine di dare effettività al patto di stabilità interno.

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Sentenza n. 241 del 07/05/2004

Massima della sentenza

Inoltre, nel dichiarare infondate le censure delle Regioni su alcune disposizioni della leggefinanziaria 2002, che, pur nella varietà di contenuti, erano tutte attinenti al regimetributario delle entrate degli enti locali (imposta della pubblicità ed altri tributi locali,addizionale comunale e regionale IRPEF e compartecipazione dei Comuni al gettitoIRPEF), questa Corte ha precisato i presupposti necessari affinché il nuovo disegnocostituzionale dell’art. 119 Cost. possa essere attuato. Premessa necessaria è l’interventodel legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrànon solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche definiregli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente diStato, Regioni ed enti locali, definendo, altresì, una disciplina transitoria. Quindi i tributidi cui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, eper i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla lorodisciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come "tributi propri" delleRegioni, nel senso invalso nella applicazione del previgente art. 119 della Costituzione –sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soliaspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali. Ne consegue che, nonessendo ammissibile, in materia tributaria, l’esplicazione di potestà regionali autonome inmancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, si deve riteneretuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche neldettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti. Condizione di legittimitàdell’intervento statale, aggiunge la Corte, è il divieto di procedere in senso inverso a quantoprescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi diautonomia già riconosciuti dalle leggi statali, o configurando un sistema finanziariocomplessivo in contraddizione con l’art. 119 (sentenza. n. 37 del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionaledegli art. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 Aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per lariforma del sistema fiscale statale) sollevata, in riferimento agli art. 117 e 119 dellaCostituzione, dalla Regione Toscana. La Corte ha affermato che l'istituzione dell'IRAP conlegge statale e l'espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie deltributo, di competenze di carattere attuativo, dimostrano che l'imposta non è un tributoproprio della Regione. La disciplina dell'imposta rientra nella esclusiva competenza delloStato in materia di tributi erariali. Il legislatore statale deve fissare i principi su cui ilegislatori regionali devono basarsi e definire gli spazi entro cui dovrà esplicarsi la potestàimpositiva di Stato , Regioni e Enti locali. Spetta tutt'ora al legislatore statale la potestà didettare norme modificative della disciplina dei tributi locali esistenti.

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Sentenza n. 260 del 22/07/2004

Massima della sentenza

Entrambe le parti ricordano che questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sullalegittimità costituzionale di una norma (art. 16, comma 7) della legge finanziaria 2002(legge 28 dicembre 2001, n. 448), a tenore della quale "i comitati di settore, in sede dideliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personaledelle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorsenecessarie per i rinnovi contrattuali"; e ciò dopo aver precisato che "gli oneri per lacorresponsione dei miglioramenti economici …, sono a carico delle amministrazioni dicompetenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci".In relazione a tale norma questa Corte ha osservato che la previsione secondo la quale "icomitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai "criteriindicati per il personale" dipendente dallo Stato" costituisce legittimo esercizio del poteredi "coordinamento della finanza pubblica", in quanto "fissa – in linea con gli impegniassunti dall’Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento dellaspesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale" (sentenza n. 4 del2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 33, comma 4, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), edell'art. 3, comma 49, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni impugnate pongono vincoli ai comitati di settore in sede dideliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali. La previsione secondo la quale i comitati di settore, in sede dideliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai criteri indicati per il personaledipendente dallo Stato costituisce esercizio del potere di coordinamento della finanzapubblica poichè fissa i principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, dicompetenza statale e in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.

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Sentenza n. 414 del 23/12/2004

Massima della sentenza

Questa Corte ha già avuto modo di affermare come non sia contestabile “il potere dellegislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziarioconnesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli allepolitiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indiretteall’autonomia di spesa degli enti”, e come, “in via transitoria e in vista degli specificiobiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale”, possanoanche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi(sentenza n. 36 del 2004).Questa Corte osserva che, pur dovendosi privilegiare il metodo dell’accordo, non si puòescludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, loStato possa imporre qualche limite, analogo a quelli imposti dalla legge alle Regioniordinarie (cfr. art. 29, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002), anche alle Regionispeciali, nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suocomplesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cuiraggiungimento tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale (cfr.sentenze n. 357 del 1993 e n. 416 del 1995), sono chiamati a concorrere.Se però il potere di determinare i flussi di cassa verso gli enti, al fine di limitarneindirettamente la spesa, fosse esercitabile, sia pure transitoriamente, in via amministrativadal Ministro al di fuori di criteri e limiti sostanziali, esso risulterebbe lesivo dell’autonomiafinanziaria degli enti autonomi, risolvendosi in un “anomalo strumento di controllo sullagestione finanziaria regionale”, della specie di quelli di cui questa Corte ha sempre esclusola compatibilità con l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni (sentenza n. 155 del1977; e cfr. inoltre, ad esempio, sentenze n. 62 del 1987, n. 132 del 1993)

Scheda descrittiva della sentenza

La Regione Emilia Romagna impugna in data 7 marzo 2003, con unico ricorso, numerosedisposizioni della legge 289/2002 tra l’altro censurando, in riferimento agli artt. 117,commi 3 e 4, 118 e 119 Cost, l’art. 72 commi 1,2,3 e 4 della legge.Le disposizioni in esame riguardano «le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Statoaventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agliinvestimenti», e prevedono che tali somme confluiscano ad appositi fondi rotativi inciascuno stato di previsione della spesa e siano quindi attribuite ai destinatari deicontributi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo criteri e modalità stabiliti con decretiinterministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi nel termine di cui al comma 3dell’art. 72, sulla base dei principi indicati al comma 2.Ad avviso della ricorrente i primi tre commi della norma impugnata sarebbero lesivi dellecompetenze regionali, in quanto, anziché disporre il mero riparto tra le Regioni dellesomme stanziate dallo Stato quali trasferimenti alle imprese per contributi alla produzionee agli investimenti, prevedono la costituzione di fondi rotativi, gestiti, sulla base deiprincipi dettati dal comma 2, mediante decreti interministeriali di natura sostanzialmenteregolamentare, nonostante che la materia – quella appunto dei contributi all'imprenditoria– debba ritenersi appartenente alla competenza residuale esclusiva delle Regioni.

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il comma 4, che qualifica le precedenti disposizioni (ed in particolare quelle di cui alcomma 2) come norme di principio e coordinamento, cui anche le Regioni devonoadeguare i propri interventi, in relazione a determinati obblighi comunitari, sarebbe a suavolta lesivo dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni stesse, non competendoallo Stato di stabilire le modalità di spesa regionale in un determinato settore.La Corte costituzionale con la sentenza n. 414 del 23 dicembre 2004, nell’esaminare laquestione, così si pronuncia: quanto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 72 della legge n. 289 del2002, la questione è inammissibile.La prospettata lesione delle competenze regionali, che sarebbe in sostanza rappresentatadall'intervento finanziario diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza statale,non è imputabile alla normativa impugnata, ma dovrebbe eventualmente ricondursi allediverse disposizioni di legge in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato,di somme «aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agliinvestimenti».E' tale destinazione imposta alle somme di cui si tratta che la Regione ricorrente ritienecontrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametricostituzionali evocati, posto che le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare lagestione di tali somme secondo modalità che sono coerenti con la loro natura distanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza che da taledisciplina possa derivare alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziariaregionale;- quanto al comma 4 dello stesso art. 72 la questione non è fondata.La funzione di coordinamento della finanza pubblica (di competenza dello Stato), qualoraincida sulla spesa regionale deve limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deveispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla stessa la statuizione delle regole didettaglio della condotta medesima. A detta della Corte, la norma impugnata è sicuramenterispettosa di tale criterio di riparto, in quanto pone esclusivamente limiti massimiall'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria,senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale.

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