CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE...

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1 CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE E I SOGGETTI ADERENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. La SUAM, codice fiscale 80008630420, avente sede in Ancona, via Palestro, 19, rappresentata dal proprio Direttore Dott. Ing. Michele Pierri, nato a Salerno, il 6 dicembre 1956, codice fiscale PRRMHL56T06H703R e domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede della SUAM; L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424, avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29 aprile 1950, codice fiscale CCCPRI50D29E783S e domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40; L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, codice fiscale 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca, 71 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Galassi, nato a Macerata, il 27 settembre 1953, codice fiscale GLSPLA53P27E783B e domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, avente sede a Ancona in via Conca, 71; L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale 02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Ricci, nato a Fano (PU), il 26 agosto 1952, codice fiscale RCCLDA52M26D488S e domiciliato ai fini del

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CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA

REGIONE MARCHE E I SOGGETTI ADERENTI DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE.

La SUAM, codice fiscale 80008630420, avente sede in Ancona, via

Palestro, 19, rappresentata dal proprio Direttore Dott. Ing. Michele

Pierri, nato a Salerno, il 6 dicembre 1956, codice fiscale

PRRMHL56T06H703R e domiciliato ai fini del presente atto presso la

suddetta sede della SUAM;

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424,

avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40, rappresentata dal

Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29 aprile

1950, codice fiscale CCCPRI50D29E783S e domiciliato ai fini del

presente atto presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede

a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40;

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona,

codice fiscale 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca, 71

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Galassi, nato a

Macerata, il 27 settembre 1953, codice fiscale GLSPLA53P27E783B e

domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Ospedaliero

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, avente sede a Ancona in via

Conca, 71;

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale

02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata

dal Direttore Generale Dott. Aldo Ricci, nato a Fano (PU), il 26 agosto

1952, codice fiscale RCCLDA52M26D488S e domiciliato ai fini del

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presente atto presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche

Nord, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4;

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, codice

fiscale 00204480420, avente sede a Ancona in via Santa Margherita,

5, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli,

nato a Ravenna, il 14 luglio 1944, codice fiscale

ZCCGPP44L14D548Q e domiciliato ai fini del presente atto presso

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, avente

sede a Ancona in via Santa Margherita, 5;

PREMESSO CHE

- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia, stabilisce che con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere

l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti

(SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità

della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di

infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

- la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste

dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato

dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un

ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare

condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio

dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino

delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un

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costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di

gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

VISTO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n.

55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

CONSIDERATO CHE

- l’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 dispone che sono fatte salve le

normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di

raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle

attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire

l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni,

attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente;

- l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30

giugno 2011, n. 55214 stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente

aderente sono regolati da convenzioni che prevedono, in particolare:

- l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento

ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base

degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne

chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di

comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi

dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed

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il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge

7 agosto 1990, n. 241;

- le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

- gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della

SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

- l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco

dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede

l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di

trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile

relativa all’esecuzione dei medesimi contratti;

- l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti

intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;

PRESO E DATO ATTO CHE

- con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo

SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano

straordinario contro le mafie);

- nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti

pubblici che esercita anche le funzioni di Sezione regionale

dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come delegate dall’Autorità per la

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vigilanza sui contratti pubblici;

- l’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti

ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la

realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro

e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila

euro, gli enti del Servizio sanitario regionale;

- per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM esercita anche le

funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre

2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010);

- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della

Regione Marche ha, tra l’altro, costituito la SUAM a decorrere dal

1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne

l’operatività in fase di prima sperimentazione per il periodo dal

1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014;

- la SUAM, nella fase di prima sperimentazione, deve, tra l’altro,

curare la gestione delle procedure contrattuali per l’acquisizione di

beni o servizi da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nei

limiti definiti dal citato articolo 4 della legge regionale n. 12/2012;

- gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dotati di personalità giuridica,

nel prosieguo “enti aderenti”, sono l’Azienda Sanitaria Unica

Regionale, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di

Ancona, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, l’Istituto

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA;

- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano,

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rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad

avvalersi della SUAM;

- la SUAM, tra l’altro:

- deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la

possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle

procedure contrattuali;

- deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la

procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione

e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri

di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;

- deve redigere gli atti da porre a base della procedura

contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;

- deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;

- deve adottare il provvedimento di avvio della procedura

contrattuale;

- deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della

procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione

efficace;

- deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso

giudiziale e stragiudiziale;

- deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;

- deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed

implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

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2004/18/CE);

- deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e

all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore

ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e

superiore a centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi;

- deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del

prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la

pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei

programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una

banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione

degli stessi dati;

- deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo;

- i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti

propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi

all’esecuzione del contratto e, in particolare:

- redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;

- comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico

del procedimento;

- inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i

progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo

all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura

contrattuale;

- stipulano ed eseguono il contratto;

- effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle

attività della SUAM;

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VISTI

- l’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190 -

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione – “Le stazioni appaltanti

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il

mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”;

- l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto

legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE – “1.Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e

servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono

stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale. 2… Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente

allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna

situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la

dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359

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del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la

dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al

concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi

di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica

e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste

contenenti l'offerta economica.”;

- l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006

n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – “La stazione

appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato

adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal

regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di

non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da

far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il

principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non

possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette

prescrizioni sono comunque nulle.”;

- l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela

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della concorrenza e del mercato – “ 1. Sono considerati intese gli

accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni,

anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di

consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono

vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di

impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della

concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte

rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare

direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero

altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli

sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o

il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di

approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri

contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni

equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella

concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione

da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro

natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con

l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni

effetto.” ;

RITENUTO CHE

- per il regolare svolgimento delle attività innanzi descritte sia

necessario disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della

SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersene;

VISTA

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- la Deliberazione 28 ottobre 2013, n. 1468 con la quale la Giunta

della Regione Marche ha, tra l’altro, approvato, in forma di schema, la

presente convenzione ed ha incaricato il Direttore della SUAM alla

relativa sottoscrizione ;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Tutto quanto innanzi premesso, considerato, visto, ritenuto, preso e

dato atto costituisce parte integrante e sostanziale della presente

convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30

giugno 2011, n. 55214.

2. La presente convenzione regola i rapporti tra la SUAM e gli enti

aderenti, relativamente all’espletamento delle procedure contrattuali

per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione

di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a

centomila euro, al netto dell’IVA, in attuazione della legge regionale 14

maggio 2012, n. 12 e della deliberazione della Giunta della Regione

Marche 26 novembre 2012, n. 1670, alle quali si rinvia per quanto non

espressamente disciplinato in questa sede.

3. La SUAM si impegna ad espletare esclusivamente le procedure

preventivamente individuate dalla commissione tecnico sanitaria di cui

alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 26 novembre

2012, n. 1670 e formalmente approvate dalla Giunta stessa.

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4. Gli enti aderenti si impegnano ad inserire negli atti contrattuali

conseguenti alle procedure gestite dalla SUAM le clausole

impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e nei

disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente

convenzione.

5. Gli enti aderenti si impegnano alla trasmissione, su richiesta della

SUAM, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti

stipulati a seguito delle procedure gestite dalla SUAM.

6. Gli enti aderenti dovranno approvare e trasmettere alla SUAM i

documenti propedeutici all’espletamento della procedura contrattuale

in termini compatibili con gli atti programmatori di cui alla presente

convenzione.

7. Gli enti aderenti si impegnano a stipulare i contratti conseguenti a

procedure gestite dalla SUAM in conformità alla specifica disciplina

descritta negli atti posti a base delle procedure stesse.

8. Gli enti aderenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il

documento denominato “patto di integrità e disposizioni in materia di

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione” che si allega al presente atto sotto le lettera

“A” per formarne parte integrante e sostanziale.

9. La SUAM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi

nell'avvio delle procedure contrattuali in caso di incompletezza o

erroneità della documentazione di competenza degli enti aderenti.

10. Il flusso informativo di cui sopra avviene attraverso il sistema

informativo di cui al presente atto.

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Articolo 3 (Atti da porre a base delle procedure gestite dalla

SUAM)

1. Gli atti tecnici, estimativi ed amministrativi da porre a base delle

procedure contrattuali oggetto della presente convenzione sono redatti

nel pieno rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel seguito indicato come

“Codice”, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Decreto legislativo n.

163/2006 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nel seguito

indicato come “Regolamento”.

2. Gli enti aderenti redigono ed approvano nelle forme previste dalle

citate disposizioni legislative e regolamentari, nonché nel rispetto delle

disposizioni concernenti il proprio ordinamento, tutti gli elaborati di tipo

tecnico ed estimativo, ivi compresi quelli contenenti particolari

disposizioni contrattuali peculiari del lavoro, del servizio o della

fornitura oggetto della procedura e, nel caso di aggiudicazione con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, forniscono

elementi per l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte,

della ponderazione o dell’ordine decrescente di importanza dei criteri

individuati, dei criteri motivazionali cui deve attenersi la commissione

giudicatrice per assegnare a ciascun criterio di valutazione il punteggio

tra il minimo ed il massimo previsto.

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3. Nel caso di procedure avente ad oggetto servizi o forniture la

redazione degli elaborati di competenza degli enti aderenti deve

avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche e dei costi unitari

preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

4. La SUAM redige gli atti amministrativi residuali, ivi compresi bandi e

avvisi, disciplinari dello svolgimento della procedura, moduli per la

partecipazione alla procedura o per la formulazione dell’offerta.

5. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM dovranno

prevedere espressamente l’obbligo dell’aggiudicatario di dare

immediata comunicazione all’ente aderente delle violazioni, da parte

del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM e il conseguente

contratto dovranno prevedere una clausola che disciplini la possibilità

per l’ente aderente di procedere alla risoluzione del contratto qualora

emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a

forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Articolo 4 (Avvio della procedura)

1. La SUAM provvede all’avvio della procedura entro 60 giorni dal

ricevimento del provvedimento esecutivo di approvazione degli

elaborati di cui al precedente articolo 3 da parte degli enti aderenti.

2. Il provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati da parte

degli enti aderenti deve contenere, altresì:

a) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo

10 del codice, individuato nell’ambito degli enti aderenti. Nel caso in

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cui sia prevista la stipulazione di distinti contratti da parte dei singoli

enti aderenti, possono essere individuati altrettanti responsabili del

procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice;

b) il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa per

l’esecuzione del contratto e per l’espletamento della procedura, ivi

comprese quella relativa al contributo da versare all’Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici e quella relativa all’eventuale quota pari

all’uno per cento dell’importo posto a base della procedura

contrattuale per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM;

c) l’impegno della spesa complessiva derivante dal quadro economico

d) il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11

della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

e) le capacità tecnico-professionali necessarie per l’eventuale

costituzione della commissione e l’attestazione della disponibilità o

meno di funzionari o dirigenti in possesso delle suddette capacità cui

potere conferire l’incarico di commissario da espletare nel rispetto dei

termini procedimentali determinati in sede di avvio della procedura.

Articolo 5 (Responsabili del procedimento)

1. Il provvedimento di avvio della procedura deve contenere, tra l’altro,

il nominativo del responsabile del procedimento della SUAM ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel seguito indicato come

“responsabile del procedimento di affidamento”.

2. La SUAM, attraverso il responsabile del procedimento di

affidamento, provvede all’acquisizione del CIG, al versamento del

contributo previsto, all’abilitazione al sistema “AVCPass” dei soggetti

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interessati ed agli oneri di comunicazione all’Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici fino a quelli concernenti la scheda di

aggiudicazione.

3. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì:

a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e

quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al codice,

nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di

avvio della procedura stessa;

b) all’adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla precedente

lettera a);

c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione dei

candidati idonei a ricevere l’invito a presentare offerta o a partecipare

al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il

numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche alla

apertura delle buste delle offerte presentate. Dette attività sono svolte

alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e

nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; detto

termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento

di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari

per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti;

d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla precedente lettera

c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere

unitamente ai due testimoni;

e) alla predisposizione e all’invio della lettera di invito, per tutte le

procedure in cui essa è prevista dal codice, nel termine indicato nel

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provvedimento di avvio della procedura;

f) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici

di cui all’articolo 13 del codice. Qualora, per ragioni strettamente

connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i

concorrenti debbano effettuare sopralluoghi, nonché nel caso in cui il

contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco degli operatori

economici aventi diritto all’effettuazione del sopralluogo è trasmesso, a

cura del responsabile del procedimento di affidamento, al

responsabile del procedimento degli enti aderenti, che è tenuto agli

adempimenti connessi all’effettuazione dei sopralluoghi ed alla

conseguente attestazione, garantendo la segretezza dell’elenco;

g) all’adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui

all’articolo 79 del codice;

h) all’adempimento degli oneri finalizzati all’efficacia

dell’aggiudicazione definitiva;

i) agli adempimenti inerenti la verifica delle offerte anormalmente

basse.

4. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 10

del codice nell’ambito degli enti aderenti, provvede all’acquisizione di

un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità

“CIG derivato”, alla compilazione della “scheda adesione” del SIMOG,

a tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell’Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici, nonché a tutti i compiti e le

attribuzioni assegnatigli dal codice e dal regolamento ad eccezione,

unicamente, di quelli innanzi elencati svolti dal responsabile del

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procedimento di affidamento.

Articolo 6 (Attività di affidamento)

1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio

del prezzo più basso, le relative attività sono presiedute dal direttore

della SUAM ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente

delegato. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due

dipendenti in qualità di testimoni.

2. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le relative attività sono

presiedute dal presidente della commissione giudicatrice di cui al

presente atto.

3. L'autorità che presiede le attività di affidamento dichiara

l'aggiudicazione provvisoria.

Articolo 7 (Commissione giudicatrice)

1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione

giudicatrice è nominata dal direttore della SUAM.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti,

la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alla

motivata esigenza dedotta nel provvedimento stesso con riferimento

alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della

commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.

3. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte da un

dirigente della SUAM.

4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell’articolo 29,

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commi 7 e 8, del codice, è possibile nominare commissioni distinte per

ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la

carica di presidente o di commissario di più commissioni. Le ragioni

della necessità di nominare distinte commissioni ai sensi del presente

comma devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di

nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento

definiti dal provvedimento di avvio della procedura.

5. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra funzionari

della SUAM o degli enti aderenti. La carenza organica di adeguate

professionalità di cui all’articolo 84, comma 8, del codice viene

accertata dal responsabile del procedimento di affidamento della

SUAM e dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del

codice individuato nell’ambito degli enti aderenti. La SUAM provvede

agli adempimenti conseguenti al suddetto accertamento.

6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte

da un commissario individuato dal presidente in sede di prima seduta.

Articolo 8 - (Sistema informativo)

1. La SUAM provvede ad approntare un sistema informatizzato, anche

implementando quello finalizzato all’esercizio delle funzioni delegate

dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’articolo 7,

comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che consenta il costante flusso

informativo ai sensi della presente convenzione, tra la SUAM

medesima, e gli enti aderenti ai quali saranno garantiti specifici

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accessi riservati.

Articolo 9 - (Contenzioso relativo alle procedure contrattuali)

1. Il contenzioso derivante dall’espletamento delle procedure affidate

alla SUAM è dalla stessa gestito, attraverso le competenti strutture

della Giunta regionale delle Marche.

2. La SUAM e gli enti aderenti convengono che le spese relative alla

gestione del contenzioso siano cosi distribuite:

a) la Regione Marche risponde, per conto della SUAM, degli eventuali

oneri connessi alla materiale gestione della fase di espletamento delle

procedure contrattuali affidatele, con esclusivo riferimento ad errori

nella redazione dei propri atti posti a base delle procedure stesse o

nell’adempimento di obblighi normativamente previsti a proprio carico;

b) gli enti aderenti rispondono degli oneri cagionati da errori o

omissioni progettuali, con particolare riferimento agli elaborati tecnici,

estimativi e amministrativi di propria competenza, ovvero da errori,

omissioni o insufficienti informazioni rese alla SUAM.

3. Gli enti aderenti rispondono della gestione e dei relativi oneri

concernenti tutti i contenziosi nascenti dalla stipulazione e

dall'esecuzione del contratto.

Articolo 10 (Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha

una durata triennale. La stessa può essere rinnovata a ogni scadenza

per un periodo identico a quello iniziale.

2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in

qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione

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dei rispettivi atti della Regione Marche e degli enti aderenti, contenenti

la motivazione condivisa dalle parti.

3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo

il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica,

derivanti dagli obblighi assunti con la sua sottoscrizione.

Articolo 11 (Rendicontazione dell’attività svolta dalla SUAM)

1. La SUAM si impegna a redigere e trasmettere agli enti aderenti il

rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato

in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti e

finanziati dagli enti stessi.

2. La relazione di cui al comma 1 è corredata da copia degli atti posti

in essere dalla SUAM per l’espletamento della procedura.

3. Gli enti aderenti provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento della

suddetta rendicontazione, a versare gli importi delle spese sostenute e

dell’eventuale quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base

della procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi

all’attività della SUAM, secondo le modalità indicate dalla Regione

Marche.

Articolo 12 (Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 gli enti aderenti, con la

sottoscrizione del presente atto, dichiarano il proprio incondizionato

consenso al trattamento dei loro dati per l’esecuzione di tutte le

operazioni connesse all’attività posta in essere dalla SUAM incluse

quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle

Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate

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giornalistiche individuate dalla SUAM, nonché per fini statistici.

Articolo 13 (Controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in

ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla

presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro

competente quello di Ancona.

Articolo 14 (Spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in unico esemplare detenuto dalla

SUAM, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella

allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso,

con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131.

3. La SUAM rilascia copia conforme della presente convenzione agli

enti aderenti che ne facciano richiesta.

Articolo 15 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente

atto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative, statali e regionali, in materia di SUA.

- Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - Direttore

Dott. Ing. Michele Pierri

- Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direttore Generale

Dott. Piero Ciccarelli

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- Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona -

Direttore Generale

Dott. Paolo Galassi

- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Direttore

Generale

Dott. Aldo Ricci

- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA - Direttore

Generale

Dott. Giuseppe Zuccatelli

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ALLEGATO “A”

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: procedura di affidamento ……

PREMESSE

VISTA la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 con la quale è stata

istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel

prosieguo SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica

Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010,

n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

VISTI gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 che

disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei

soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM;

PRESO E DATO ATTO che la SUAM, tra l’altro:

- deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la

possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure

contrattuali;

- deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la procedura di

scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta

economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e

le relative specificazioni;

- deve redigere gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad

eccezione del progetto tecnico ed estimativo;

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- deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;

- deve adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;

- deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della

procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace;

deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e

stragiudiziale;

- deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;

- deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed

implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e

all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un

milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a

centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi;

- deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento

dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito

informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti;

- provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni

e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;

- deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo;

PRESO E DATO ATTO, altresì, che i soggetti tenuti ad avvalersi della

SUAM curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM,

nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:

- redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;

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comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del

procedimento;

- inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti

tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa

per i costi di espletamento della procedura contrattuale;

- stipulano ed eseguono il contratto;

- effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività

della SUAM;

VISTI

- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 -

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le

stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o

lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei

protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di

esclusione dalla gara.”.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il

quale è stato emanato il Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l’articolo 2,

comma 3, del suddetto decreto che dispone che “Le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.

165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai

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titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle

autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi

titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in

favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei

contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei

servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole

di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli

obblighi derivanti dal presente codice.” e il successivo articolo 17 che

dispone che “Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al

presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e

nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri

dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a

qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici

dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche

professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore

dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di

conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi

assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di

comportamento.”.

PRESO E DATO ATTO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557

in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione,

Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione

della Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di

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uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice

rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”.

VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale

la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale

Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione

(PNA).

VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici

di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone

che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.

n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di

incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei

Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo,

per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta

collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte

fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione,

nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso

di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.

VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina

l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage

– revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53,

comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni

di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire

direttive interne affinché:

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche

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mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per

il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei

confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui

al punto precedente”.

VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità

negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le

stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190,

di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di

integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche

amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle

lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del

protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione

dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.

VISTO l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “1. Sono esclusi dalla

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli

appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di

subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si

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trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale. 2… Ai fini del comma 1,

lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la

dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'

articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver

formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di

controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato

l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza

della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'

articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta

autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione

appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di

univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte

dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”.

VISTO l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile

2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che

dispone che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti

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in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal

presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge

vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta

o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura

dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia

stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di

invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di

esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.

VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la

tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “ 1. Sono

considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese

nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni

statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri

organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano

per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera

consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale

o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita

ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la

produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo

sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le

fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con

altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni

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equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella

concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione

da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro

natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con

l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni

effetto.”.

PRESO E DATO ATTO CHE

1.ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così

rappresentate:

a) SUAM ……;

b) committente …..;

c) operatore economico ……;

2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle

precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

2. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte

integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della

procedura in oggetto;

4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta

comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA

RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

atto.

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2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale

obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,

trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire,

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite

intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di

distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

3. La SUAM e il committente si impegnano a rispettare a far rispettare

le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della SUAM e

del committente comunque impiegati nell'espletamento della

procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto

assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito

condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro

carico in caso di mancato rispetto.

4. La SUAM si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la

procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con

le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte

respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per

l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del

rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della

procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico

1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma

3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri

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collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine

l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della

completa e piena conoscenza del “Codice”, la SUAM ha adempiuto

all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013

garantendone l’accessibilità all’indirizzo web OPZIONE. L’operatore

economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta

comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato,

secondo la disciplina del presente atto.

2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo

53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM e del

committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico

dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la

predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di

affidamento in oggetto.

3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non

subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici

partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è,

comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e

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subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.

4. L’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto,

pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi

temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia

singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione

alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base

della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l’operatore

economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede

di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare

l’impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità

dell’associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare

modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque,

fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti

disposizioni in materia.

5. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si

accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di

limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà

dell’offerta. In particolare, l’operatore economico è consapevole ed

accetta che il committente sospenderà immediatamente la procedura

per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente

presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in

ordine a:

a) intrecci personali tra gli assetti societari

b) valore delle offerte in generale

c) distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro

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concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da

scostamenti impercettibili

d) provenienza territoriale delle offerte

e) modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la

documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura

f) modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi

contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata

ai fini della partecipazione alla procedura

Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1,

lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.

163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del

committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto

eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli

eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

ARTICOLO 3 - Sanzioni

1. La SUAM e il committente si impegnano ad esaminare ciascuna

segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni

informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo OPZIONE.

2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla SUAM e al

committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione

nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del

contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto

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interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e,

comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni.

L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare

assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a

danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo

l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. La

SUAM e il committente accertano le fattispecie segnalate nel rispetto

dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti

salvi i principi propri dell’autotutela decisoria.

3. La SUAM e il committente, verificata l’eventuale violazione delle

disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore

economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata

presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento,

comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione

del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4 La SUAM e il committente, accertata la violazione del presente atto

da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto

allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto,

procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi

confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi

alla responsabilità contabile e penale.

5. La SUAM e il committente si impegnano, nell’ipotesi in cui

l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero

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la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori

economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della

nuova procedura di affidamento.

6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di

mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento

saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo

alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti

eventualmente in essere con il committente

b) escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta

e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente

assegnatogli

c) esclusione dalle procedure indette dalla SUAM e dal committente

per un periodo di tre anni

d) penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei

lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa

dell’applicazione delle predette sanzioni.

7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere

sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di

scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e

subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti,

cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente

posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito

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della procedura in oggetto.

2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente

atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub

affidatari di cui al comma precedente.

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce

violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime

sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati

dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti

del committente.

LA SUAM IL COMMITTENTE L’OPERATORE

ECONOMICO