Controlli comunitari sugli aiuti pubblici alle imprese e oneri di servizio pubblico

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Dott.ssa Silvia Marino 1 Controlli comunitari sugli aiuti pubblici alle imprese e oneri di servizio pubblico Trieste, 14 novembre 2006

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Trieste, 14 novembre 2006. Controlli comunitari sugli aiuti pubblici alle imprese e oneri di servizio pubblico. Argomenti trattati. Nozione di aiuto Concetto di impresa incaricata di pubblico servizio Applicazione delle norme sugli aiuti alle imprese incaricate di pubblico servizio. - PowerPoint PPT Presentation

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Controlli comunitari sugli aiuti pubblici alle imprese e oneri di

servizio pubblico

Trieste, 14 novembre 2006

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Argomenti trattati

1. Nozione di aiuto

2. Concetto di impresa incaricata di pubblico servizio

3. Applicazione delle norme sugli aiuti alle imprese incaricate di pubblico servizio

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Nozione di aiuto (art. 87 TCE)

Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.concorrenza.

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Aiuto concesso da uno Stato o tramite risorse statali

• Enti pubblici territoriali

• Enti pubblici economici (es.: ENI, IRI)

• Società controllate dallo Stato

• Enti incaricati di gestire fondi pubblici

- Contributi obbligatori- Tasse- Disponibilità di danaro

pubblico

inclusi provenienza

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Forma e motivi

• Non necessario materiale trasferimento di risorse

• Rinuncia a un introito (agevolazione fiscale; contratto a condizioni favorevoli)

• Partecipazione pubblica

• Irrilevanti(salvo obblighi di

servizio pubblico)

Principio dell’investitore privato

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La selettività

Talune imprese Talune produzioni

Escluse SOLOSOLO misure di carattere generale di cui beneficiano TUTTETUTTE le imprese, indipendentemente dall’attività economica

che esercitano (es.: riduzione generalizzata delle tasse, contributi all’occupazione)

ECCEZIONE: beneficio accordato a DISCREZIONE dell’ente erogante

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• Difficili da distinguere• Dati generalmente per

scontati

• Aiuti de minimis (reg. n. 69/2001)

Rafforzamento posizione impresa

Impresa operante sul mercato

Mercato aperto alla concorrenza

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Incompatibilità salvo deroghe

Aiuti cd. automaticamente compatibili (art. 87, par. 2, TCE; calamità naturali, carattere sociale)

Aiuti cd. esentabili, compatibili a seguito dell’autorizzazione della Commissione (art. 88 TCE, reg. 659/99; regioni con tenore di vita anormalmente basso, progetto di comune interesse europeo)

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1. Notifica progetto aiuti

2. Valutazione preliminare Commissione

3. Indagine formale (intervento dello Stato, contraddittorio, audizioni)

Non è aiuto

E’ aiuto compatibile

Decisione di apertura di indagine formale

Non è aiuto

E’ aiuto compatibile

Decisione negativa (e recupero)

Decisione condizionale

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Impresa incaricata di pubblico servizio(art. 86, par. 2 TCE)

Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (…) sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Cosa è un pubblico servizio? Nessuna definizione

Esempi tratti dalla giurisprudenza: servizio televisivo, costruzione della rete di telecomunicazione nazionale, servizio postale, fornitura di energia elettrica, servizio ormeggio navi; esclusa attività bancariaIncarico: qualsiasi atto della pubblica autorità, anche provvedimento di concessione

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Come si conciliano il divieto dell’art. 87 TCE e l’art. 86, par. 2?

Non ostacolare l’esercizio del servizio affidato

Concessione di un’esclusiva

Finanziamento

1. Partecipazione dei costi da parte di privati

2. Aiuti di Stato

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1. Partecipazione dei costi da parte di privati:

un esempio

Caso Caso PreussenelktraPreussenelktra (Corte di giustizia delle Comunità europee, 13/3/2001, causa C-379/98)

In D obblighi di acquisto a prezzo minimo di energia prodotta da fonti rinnovabili con successiva ripartizione del costo

Si tratta di un finanziamento privato a società di produzione di energia “pulita”, anche se imposta dalla legge

E’ recuperata parte dei costi supplementari, ma NON è un aiuto, perché non sono usate risorse pubbliche

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2. Aiuti di Stato: un esempio

Caso FerringFerring (CGCE, 22 novembre 2001, causa C-53/00)

Legge francese impone degli obblighi di servizio pubblico ai grossisti di farmaci (assortimento farmaci, pronta consegna…); i laboratori

farmaceutici devono corrispondere una tassa

L’esenzione fiscale costituisce aiuto?

No, in applicazione dell’art. 86, par. 2.

Il beneficio NON è aiuto di Stato se compensa i maggiori costi sopportati dall’impresa per effettuare il servizio pubblico

NON si applica la disciplina sugli i aiuti di Stato (es.: notifica)

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Si precisa

(sent. AltmarkAltmark, CGCE, 24 luglio 2003, causa C-280/00)

l’impresa deve essere effettivamente incaricata di un servizio pubblico e gli obblighi ad essa incombenti devono essere chiaramente definiti

i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere espressi in modo obiettivo e trasparente per evitare che essa

comporti un vantaggio economico

la compensazione non può eccedere i costi supplementari sostenuti dall’impresa

l’aggiudicazione del servizio dovrebbe avvenire mediante una procedura di evidenza pubblica, o il livello della sovvenzione deve essere calcolato sulla base dei costi medi di un’impresa gestita in modo efficiente e con

buone dotazioni

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