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CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI SIENA Il giorno 19 luglio 2004 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena. Tra l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Giuseppe Bicocchi Vice Presidente Riccardo Maria Valentini, assistito dal Direttore Guido de’Giusti e dal Vice Direttore Gianluca Cavicchioli; la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Giacomo Beninati, assistito dal Direttore Andrea Pazzi, dal Vice Direttore Stefano Serafini e dal Sig. Gian Luca Montesi; la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata da Presidente Roberto Bartolini,dal Vice Presidente Roberto Benigni, dai Sigg. Enrico Giannini e Mirko Morrocchi; e la Flai-C.G.I.L. rappresentata da Franci Claudio, Poggioni Fabio, Trabalzini Michele, Esposito Mario, Baiocchi Sara, Bernardini Samuele e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Billi Giordan, Capacci Cristina, Cherubini Moreno, Donnini Antonella, Ferrucci Giancarlo, Ganozzi Giampiero, Magini Carlo, Meiattini Vasco, Mori Gianfranco, Pasqui Rizieri, Piccinetti Graziano, Pistolesi Renato, Poligheddu Mario, Raspollini Vincenzo, Soldani Ivano; la Fai-C.I.S.L. rappresentata da Iose Coppi, Massimo Umiliati, Ronaldo Fabbrini, Antonio Capocchi e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Daniela Cherubini, Michele Leoni, Fabio Pizzetti, Giuliano Sbrilli, Francesco Picconi, Marco Pieri, Daniele Maffei, Fernando Gatti, Matjia Spiranek; la Uila-U.I.L. rappresentata da Pedichini Gaetano e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Bisconti Fabio, Contorni Daniele e Saletti Nada

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CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI

E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 19 luglio 2004 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena. Tra l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Giuseppe Bicocchi Vice Presidente Riccardo Maria Valentini, assistito dal Direttore Guido de’Giusti e dal Vice Direttore Gianluca Cavicchioli; la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Giacomo Beninati, assistito dal Direttore Andrea Pazzi, dal Vice Direttore Stefano Serafini e dal Sig. Gian Luca Montesi; la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata da Presidente Roberto Bartolini,dal Vice Presidente Roberto Benigni, dai Sigg. Enrico Giannini e Mirko Morrocchi; e la Flai-C.G.I.L. rappresentata da Franci Claudio, Poggioni Fabio, Trabalzini Michele, Esposito Mario, Baiocchi Sara, Bernardini Samuele e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Billi Giordan, Capacci Cristina, Cherubini Moreno, Donnini Antonella, Ferrucci Giancarlo, Ganozzi Giampiero, Magini Carlo, Meiattini Vasco, Mori Gianfranco, Pasqui Rizieri, Piccinetti Graziano, Pistolesi Renato, Poligheddu Mario, Raspollini Vincenzo, Soldani Ivano; la Fai-C.I.S.L. rappresentata da Iose Coppi, Massimo Umiliati, Ronaldo Fabbrini, Antonio Capocchi e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Daniela Cherubini, Michele Leoni, Fabio Pizzetti, Giuliano Sbrilli, Francesco Picconi, Marco Pieri, Daniele Maffei, Fernando Gatti, Matjia Spiranek; la Uila-U.I.L. rappresentata da Pedichini Gaetano e dai componenti la delegazione trattante composta dai Signori Bisconti Fabio, Contorni Daniele e Saletti Nada

Articolo. 1 (Oggetto del contratto collettivo provinciale di lavoro) Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro si applica a tutte le prestazioni lavorative svolte nella provincia di Siena e disciplina il rapporto di lavoro degli operai di imprese, singole ed associate, agricole, florovivaistiche, agri-turistiche, faunistico-venatorie, delle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, unitamente a quelle citate nell’articolo 1 del C.C.N.L,della provincia di Siena. Non trova invece applicazione per le prestazioni diversamente disciplinate dalle vigenti norme di legge. Articolo. 2 (Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali) Le parti costituiscono a livello provinciale l’Osservatorio previsto dall’art. 6 del vigente CCNL degli operai agricoli e florovivaisti con le seguenti funzioni: · fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo; · fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; · individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interveneti pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area; · esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e riqualificazione professionale; · esaminare la qualità e le quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura; · concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità; · esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze individuali e collettive di lavoro demandate dalle Organizzazioni delle parti provinciali, secondo le procedure previste dall’art. 42 del CPL; · esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali; · richiedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, anche tramite le Organizzazioni datoriali, le informazioni inerenti il fabbisogno di manodopera in relazione ai piani colturali, con l’indicazione dell’eventuale ricorso a prestazioni di terzi, specificando la natura della prestazione, e sulle esigenze di formazione del settore. Successivamente, prima dell’inizio dei lavori, saranno fornite informazioni relative al nome, alla ragione sociale e sede legale dell’azienda incaricata, unitamente alla durata dei lavori. · attivare le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalle amministrazioni locali, nazionali e comunitarie, per la realizzazione delle attività formative necessarie a sopperire alle esigenze emerse dai dati e dalle informazioni pervenute all’Osservatorio stesso.

L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da sei membri designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale si rinvia al Regolamento allegato al C.C.N.L. Articolo. 3 (Assunzioni) Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione della manodopera agricola è comunque regolate dalle vigenti disposizioni di legge. L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale, o di breve durata, utilizzando quanto previsto dagli articoli 10, 19 e 20 del C.C.N.L. (allegati A e B), o ricorrendo all’istituto delle convenzioni, annuali o poliennali, previste dalle vigenti norme di legge. Il contratto in convenzione non comporta, in quanto tale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie o attività agrarie della provincia. A titolo esplicativo, tra le attività agrarie della provincia di Siena, si elencano le seguenti:

cerealicoltura

1. aratura 2. semina 3. mietitrebbiatura

viticoltura 1. potatura secca e ricaccio sarmenti 2. lavori colturali del terreno (una lavorazione alla volta) 3. legatura 4. potatura verde 5. trattamenti fitosanitari (un trattamento alla vota) 6. raccolta.

ortofrutticoltura 1. lavorazione e preparazione del terreno 2. messa a dimora di piante e talee 3. potatura secca 4. trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta) 5. irrigazione; 6. raccolta, selezione ed incassettamento

olivicoltura

1. potatura secca 2. raccolta. 3. trattamenti fitosanitari 4. lavorazione terreno 5. concimazione

tabacco

1. lavorazione e preparazione del terreno 2. trapianto

3. cure colturali ed accrescimento 4. cernita e raccolta 5. prima lavorazione e conservazione del tabacco verde e secco.

agriturismo

1. preparazione alloggi pre stagione 2. lavorazione alta stagione (secondo la tabella predisposta dalla C.C.I.A.A) 3. sistemazione a fine stagione

allevamento ovini 1. mungitura 2. pascolo greggi 3. tosatura 4. lavorazione formaggio

bieticoltura

1. aratura 2. semina 3. diradamento 4. trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta) 5. raccolta (estirpatura)

lavori boschivi

1. taglio del bosco e smacchio 2. accatastamento 3. spedizione

aree verdi

1. taglio erba, raccolta e smaltimento 2. concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina ed irrigazione 3. piantagione piante 4. potatura

Nota a verbale “Aree verdi” Non appena sarà raggiunto l’accordo a livello nazionale si procederà immediatamente al suo recepimento sostituendo integralmente la classificazione in precedenza riportata. Agli operai assunti per le lavorazioni di cui sopra, sarà garantita l’occupazione ed il salario per tutta la durata della fase lavorativa con l’eccezione dei seguenti casi: 1) avversità atmosferiche che non consentano la prestazione d’opera; 2) rientro di personale assente con diritto alla conservazione del posto; 3) assenze per malattia e infortunio; 4) assenze volontarie; 5) avverse condizioni di mercato che saranno portate a conoscenza dei lavoratori e/o del delegato aziendale, le quali non consentono una idonea collocazione del prodotto. Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato. Può inoltre costituirsi rapporto di lavoro a tempo determinato per lavorazioni di breve durata, saltuarie e in sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. In quest’ultimo caso il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell’assenza dell’operaio che si sostituisce. Articolo 4 (Riassunzione)

In base all’articolo 18 del C.C.N.L, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato o per fasi lavorative individuate nel presente contratto, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni, presso le stesse aziende dove hanno prestato lavoro nell’anno precedente. Hanno titolo alla riassunzione i lavoratori che abbiano manifestato per iscritto alle imprese, nel termine di tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, la loro disponibilità alla riassunzione. Tra i lavoratori aventi diritto alla riassunzione la precedenza sarà valutata contemperando il criterio dell’anzianità lavorativa maturata dai singoli lavoratori presso la stessa azienda nel triennio precedente, espressa in giornate contributive, con le specifiche professionalità richieste dalla prestazione lavorativa. Articolo 5 Contratti formazione lavoro Nota a verbale. Restano in essere i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003. Articolo. 6 (classificazione operai agricoli e florovivaisti) CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI In applicazione dell’art. 26 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, gli operai agricoli sono classificati in tre “Aree professionali”come di seguito riportate: AREA I° Declaratoria Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Fanno parte della 1a Area, del presente contratto collettivo, divise in tre livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate per le quali sono stati precisati i profili professionali e le rispettive mansioni: 1° livello – Specializzati super (ex specializzati super 1a area 1° gruppo) 2° livello – Specializzati super intermedi (ex specializzati super 1a area 2° gruppo) 3° livello – Specializzati (ex specializzati 1a area 3° gruppo) 1° LIVELLO – Specializzati super Sono inquadrate nel 1° livello le seguenti figure di lavoratori: Cantiniere responsabile L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, si in grado di eseguire, nell’ambito degli stabilimenti enologici, tutte le operazioni pratiche per la lavorazione dell’uva e la riduzione di vini comuni o speciali. In particolare, deve controllare le operazioni di ammostatura, di svinatura, torchiatura delle vinacce e l’immissione del vino nelle botti. Deve, altresì, controllare le operazioni di travasatura ed i trattamenti del vino, dietro indicazione dell’enologo eliminare le alterazioni od i difetti, nonché, curare la manutenzione ordinaria delle macchine e degli impianti enologici. Infine in assenza di personale amministratore, il cantiniere dovrà provvedere all’aggiornamento dei registri di carico e scarico dei prodotti enologici. Può coordinare anche altre figure. Responsabile degli allevamenti zootecnici L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di operare all’interno dei singoli allevamenti (bovini, equini, suinicoli, avicunicoli), espletando tutte le funzioni connesse con la crescita, riproduzione e supporto per la salute degli animali. In particolare, l’operaio deve essere in grado, oltre alla sorveglianza, di assumere la responsabilità della preparazione delle miscele bilanciate e della loro somministrazione, del controllo ed eventuale aiuto nei

parti, degli interventi di ausilio sanitario e quelli di manutenzione ordinaria sulle attrezzature annesse all’allevamento. Nel caso di aziende in cui sono presenti più addetti all’allevamento, l’operaio può assumere la figura del capo stalla. In tal caso è il responsabile diretto dell’organizzazione del lavoro e della sorveglianza sugli altri operai. Responsabile meccanico, responsabile manutentore o manutentore unico L’operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado, oltre alla manutenzione e riparazione ordinaria dei mezzi meccanici ed impianti aziendali di effettuare il montaggio e smontaggio dei motori e degli impianti, garantendo il loro regolare funzionamento e la loro eventuale revisione, anche in aziende agrituristiche. L’operatore, generalmente con più addetti in sub-ordine, deve essere in grado altresì, di valutare e scegliere l’acquisto dei pezzi di ricambio necessari per le attrezzature agricole e impianti esistenti. Responsabile di spedizioni L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, nell’ambito di aziende agricole o florovivaistiche, sia in grado di provvedere alla spedizione dei prodotti aziendali e delle merci in genere, curando il disbrigo delle pratiche relative. Tale operai, ricevuto l’ordine di spedizione, prende in consegna la merce e provvede al inviarla a destinazione con la documentazione necessaria di accompagnamento. E’ responsabile, altresì, della tenuta dei registri di carico e scarico. Responsabile impianti e coltivazioni in serra e/o vivaio L’operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere negli impianti fruttiviticoli, orticoli e floricolo-ornamentali in campo e in serra, la preparazione delle superfici destinate alla produzione vivaistica ed ortofrutticola, il controllo del materiale introdotto nel vivaio e nella serra, nonché provvedere alla selezione delle diverse specie o varietà di portinnesti al fine di garantire l’assortimento necessario del vivaio e della serra. Responsabile di scuderia L’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di espletare le funzioni operative connesse con il governo, la crescita ed il mantenimento del bestiame equino. Nelle scuderie a carattere sportivo od agrituristico ha funzione di istruttore e deve, altresì, curare il selvaggio e dissellaggio dei cavalli ed aver cura e manutenzione dei finimenti. In questo profilo viene altresì inquadrato l’operatore che svolge mansioni di istruttore ippico in aziende agrituristiche, provvisto di patentino F.I.S.E Macellatore responsabile dei processi di lavorazione delle carni L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, sia in grado di provvedere alla macellazione, al sezionamento e al confezionamento delle carni (bovine, suine, ovine ed avicunicole), con responsabilità nella preparazione dei prodotti, nelle aziende in cui si effettuano tali lavorazioni in modo continuativo. Frantoiano responsabile L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di provvedere, mediante apposite macchine, alla pressatura e molinatura delle olive per le estrazioni di oli commestibili o industriali. L’operaio ha, inoltre, la responsabilità del carico e scarico dei prodotti del frantoio, nonché della manutenzione ordinaria degli impianti del frantoio. Responsabile selezionatore delle specie avicole L’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovrintende al funzionamento del centro di incubazione delle specie avicole e concorre alla selezione e valutazione genetica delle suddette specie, con responsabilità operativa inerente al ciclo di lavorazioni assegnatogli. N.B. I responsabili selezionatori delle specie avicole, nei periodi non occupati nelle rispettive specializzazioni, presteranno la loro opera in attività lavorative stabilite dal datore di lavoro, anche se non conformi alla qualifica principale.

Capo cuoco o cuoco unico L’operaio in grado di svolgere attività e funzioni di responsabile di cucina, con conoscenza delle qualità organolettiche dei cibi. In particolare, è addetto alla preparazione e cottura di cibi ed altre vivande destinate al consumo, all’esame del menù giornaliero e relativo prelievo dei generi occorrenti, nonché alla sorveglianza ed alla pulizia delle stoviglie. Il cuoco unico deve essere in grado di svolgere, autonomamente, funzioni operative di coordinamento e controllo della cucina. 2° LIVELLO – Specializzati super intermedi Sono inquadrate nel 2° livello le seguenti figure di lavoratori: Conduttore di macchine agricole complesse semoventi o a traino L’operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere le diverse operazioni colturali necessarie per la produzione, la raccolta e l’immagazzinamento dei prodotti, quali i conduttori di mietitrebbia, di vendemmiatrici, di potatrici o le movimentazioni del terreno, quali i conduttori di ruspe, di escavatrici e di macchine semoventi da scasso e che sia in grado, altresì, di provvedere alla manutenzione ordinaria delle suddette macchine. Conduttore di autocarri, di autotreni o di autoarticolati L’operaio che fornito della patente di guida prescritta, con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida degli automezzi di portata superiore a 75 q.li sia in grado di provvedere alla loro ordinaria manutenzione, effettuabile con le attrezzature messe a disposizione dall’impresa. Conduttore di autobus L’operaio che, fornito della patente di guida prescritta, è addetto alla giuda su strada di autobus, con capienza superiore a 9 posti e che sia in grado, altresì, di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’automezzo, mediante le attrezzature messe a disposizione dall’impresa. Conduttore di caldaie a vapore, elettricista e fabbro Colui che in possesso di apposito certificato di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, oppure controlla e ripara gli impianti elettrici aziendali, o è in grado di effettuare le lavorazioni in ferro, di uso corrente nelle aziende, comunque provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie svolgendo un’attività lavorativa polivalente. Responsabile della linea di imbottigliamento L’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di coordinare autonomamente tutte le fasi del ciclo di lavorazione e nel contempo provvedere al controllo e alla manutenzione ordinaria dei macchinari esistenti. Falegname L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva sia in grado di costruire, montare e riparare attrezzi e arredi in legno, di uso corrente nelle aziende. Muratore L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva sia in grado di effettuare opere murarie in mattoni, pietrame, miste ed in blocchetti di cemento e di costruire strutture murarie di copertura, di uso corrente nelle aziende. Potatore artistico di piante L’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue le operazioni di potatura artistico-figurativa complessa di siepi, di piante ornamentali od alberi di alto fusto.

Responsabile di magazzino L’operaio che, con elevata responsabilità ed autonomia esecutiva, sia in grado di assicurare la perfetta conservazione dei prodotti e delle merci depositate e provvedere alla regolare tenuta del registro di magazzino con le annotazioni del carico e scarico dei prodotti e delle merci ricevute o consegnate. Responsabile della riproduzione (ovini, bovini, suini, specie avicole) o fecondatore laico e massaggiatore. L’operaio che, per pratica o per titolo, con elevata competenza, professionalità ed autonomia esecutiva, sia in grado di provvedere alle operazioni relative alle riproduzioni ed ibridazioni degli allevamenti in genere, di provvedere all’estrazione del seme e/o alla fecondazione artificiale. N.B. I fecondatori laici, nei periodi non occupati nelle rispettive specializzazioni, presteranno la loro opera in attività lavorative stabilite dal datore di lavoro, comunque rispondenti al livello d’inquadramento. Ibridatore – Innestatore L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire tutti i tipi di innesto ai fini della produzione agricola, di eseguire incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati ed il miglioramento della varietà dei frutti. In taluni casi, detto operaio, deve essere in grado di ottenere eventuali limitazioni dello sviluppo della pianta. Preparatore di miscele per trattamento a terreni e/o colture in possesso di patentino, in grado di effettuare i dosaggi Addetto agrituristico L’operaio in grado di svolgere tutte le funzioni connesse alla ricezione degli ospiti, dall’arrivo alla partenza, con conoscenza di almeno una lingua straniera. Tale dipendente potrà svolgere il compito di guida dei clienti su itinerari turistici all’interno ed all’esterno dell’azienda, nonché funzioni di animatore. 3° LIVELLO – Specializzati Sono inquadrate nel 3° livello le seguenti figure di lavoratori Addetto alla piscina (bagnino) L’operaio in grado di svolgere la vigilanza e l’assistenza dei clienti in piscina e di provvedere alle operazioni di primo soccorso in caso di incidenti ai bagnanti. Deve, altresì, provvedere alla manutenzione ordinaria della piscina e delle attrezzature relative. Tale dipendente deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnante per acque interne. Addetto alla refezione in aziende agrituristiche con conoscenza di una lingua straniera L’operaio che esplica la sua attività principale nella preparazione e nel servizio di ristorazione diretta o indiretta ai clienti. Nel caso sia presente il bar, tale operaio svolge tutte le funzioni ad esso connesse, compresa la riscossione dei pagamenti. Tale dipendente deve conoscere almeno una lingua straniera. Mungitore L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, negli allevamenti dei bovini da latte, o degli ovini, sia in grado di attendere alla cura, alla custodia e alla salute del bestiame, alla mungitura ed al governo dei vitelli e degli ovini. Nelle stalle con un unico mungitore, questi deve svolgere altresì tutti i lavori della stalla quali la pulizia del bestiame, la sistemazione del letame nella concimaia, e la manutenzione ordinaria sulle attrezzature annesse all’allevamento. Stalliere L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, negli allevamenti specializzati dotati di particolari attrezzature tecniche, sia in grado di attendere alla cura, custodia e sorveglianza del bestiame, nonché accudire alla somministrazione degli,alimenti, svolgere interventi di ausilio sanitario e di manutenzione ordinaria delle anzidette attrezzature annesse all’allevamento. Potatore L’operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire a mano, mediante appositi attrezzi, le operazioni necessarie alla potatura di riforma di olivi e/o frutti, al

fine di garantire un giusto equilibrio tra lo sviluppo vegetativo e la produzione della pianta, nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche. Deve essere, altresì, in grado di effettuare i tagli e le altre operazioni necessarie per dare alla painta la forma richiesta, nell’ambito delle diverse specie, secondo gli schemi dei moderni sistemi di allevamento, nonché per rinvigorire l’albero invecchiato. Trattorista L’operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere tutti i tipi di lavorazioni del terreno, con presse raccoglitrici, seminarici di precisione, scavatrici di bietole ed irroratrici. L’operaio deve mantenere in perfetta efficienza il mezzo affidatogli e provvedere alla manutenzione ordinaria. Giardiniere L’operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere tutte le operazioni colturali relative all’impianto, gestione e manutenzione del giardino e delle aree verdi. In particolare, l’operaio deve essere in grado di provvedere alla preparazione dei terreni, all’impianto e/o al trapianto di alberature, arbusti e piante erbacee, nonché assicurare tutti gli interventi di potatura, la conduzione e manutenzione ordinaria delle macchine impiegate nella cura del giardino (tosaerba, motosega, tosasiepi, ecc.) la messa in funzione di impianti di irrigazione automatici o semiautomatici ed i trattamenti antiparassitari sulle pinte, sugli arbusti e sulle piante erbacee del giardino. Addetto alla portineria diurno e/o notturno L’operaio in grado di svolgere funzioni di portineria e di ricevimento dei clienti, provvedendo alla loro registrazione sull’apposito registro. In particolare, è addetto a consegnare e ricevere le chiavi delle stanze, ad occuparsi dei bagagli dei clienti ed alla distribuzione della posta. Può, anche, essere incaricato di operare al centralino telefonico. Tale operaio deve avere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Responsabile degli allevamenti di selvaggina Responsabile di squadra degli allevamenti specializzati di tipo industriale dia animali di bassa corte Addetto alle incubatrici e agli allevamenti specializzati di tipo industriale di animali di bassa corte Addetto alla essiccazione del tabacco, del mais e della frutta Responsabile degli impianti di irrigazione Addetto meccanico alle macchine agricole e agli eventuali impianti Addetto alla catena di imbottigliamento con responsabilità e competenza sul macchinario affidatogli Responsabile del maneggio, accompagnatore nelle escursioni a cavallo (senza il possesso di patentino F.I.S.E) Cantiniere, addetto alla catena di imbottigliamento L’operaio che, con autonomia esecutiva e competenza professionale, sia in grado di svolgere tutte le attività di cantina. Altresì viene inquadrato in tale profilo l’addetto alla catena d’imbottigliamento con responsabilità e competenza sul macchinario affidatogli. AREA 2° Declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Fanno parte della 2a area del presente contratto collettivo, divise in due livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate, per le quali sono stati precisati i profili professionali e le rispettive mansioni: 4° livello – Qualificato Super (ex qualificato super 1a area 4° gruppo) 5° livello – Qualificato (ex qualificato 2a area 1° gruppo) 4 LIVELLO Qualificato super Sono inquadrate nel 4° livello le seguenti figure dei lavoratori: Cameriere o addetto alla refezione in aziende agrituristiche L’operaio che esplica la sua attività principale nella preparazione e nel servizio di ristorazione diretta o indiretta ai clienti. Nel caso sia presente il bar, tale operaio svolge tutte le funzioni ad esso connesse, compresa la riscossione dei pagamenti. Addetto magazziniere e/o aiuto cantiniere Addetto al maneggio e alla scuderia Addetto alla lavorazione e macellazione di carni Conduttore di motocoltivatore e trattorista (addetto unicamente alle operazioni di trasporto e di traino entro e fuori l’azienda). Il lavoratore che in possesso di idonee conoscenze e capacità professionali svolge l’attività di trattorista, addetto unicamente alle operazioni di trasporto, entro e fuori l’azienda, o è addetto alla conduzione di mezzi meccanici semplici, quali il motocoltivatore. Addetto al frantoio Addetto agli impianti di irrigazione Potatore di arboricoltura da legno e/o potatore in grado di effettuare potatura di riforma sulla vite Aiuto cuoco in azienda agrituristica Autista (mezzi inferiori ai 75 quintali) L’operatore che in possesso della prescritta patente di guida (b o c), è addetto alla guida di mezzi con portata inferiore ai 75 q.li. 5 LIVELLO Qualificati Sono inquadrate nel 5° livello le seguenti figure di lavoratori: Addetto alla piantagione a macchina, alla cimatura e scostolatura a mano del tabacco Vignaiolo L’operaio che, con esclusione di quelle svolte con l’ausilio di mezzi meccanici, svolge tutte le seguenti lavorazioni del ciclo colturale della vite: potatura secca, legatura, stralciatura, legatura verde, potatura verde/diradatura e raccolta selezionata dell’uva. Ortolano

Addetto alla scerbatura e diradatura delle colture ortive Tagliatore di ceduo e alto fusto Addetto al bestiame Addetto al giardino e al vivaio Addetto alla vendita dei prodotti aziendali Addetto al guardaroba, lavanderia e stireria in azienda agrituristica e/o zootecnica Addetto alla legatura, piegatura e potatura delle viti Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari in recipienti Addetto ai lavori di raccolta, cernita e confezionamento di frutta, uva da tavola e ortaggi Addetto alla raccolta e infilzamento del tabacco allo stato verde Addetto alla cernita del tabacco AREA 3° Declaratoria Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Fanno parte della 3a area del presente contratto collettivo le figure dei lavoratori appresso indicate: 6° livello – Comuni (ex comune 2a area 2° gruppo) 7° livello – Addetti alla raccolta (ex 2a area 3° gruppo) 6 LIVELLO Comuni Sono inquadrate nel 6° livello le seguenti figure: Manovale Addetto ai lavori manuali di scasso, vangatura e zappatura Addetto alla vendemmia, alla raccolta e raccattatura delle olive Addetto alla pulizia dei magazzini e ei piazzali Addetto al ripulimento dei fossi di scolo Addetto alla raccolta manuale della frutta, uva ed ortaggi Addetto alla pulitura manuale del vigneto Addetto alla manovalanza nei lavori di invasatura, pulizia e carico/scarico materiali nel vivaio Addetto alle mansioni generiche di manovalanza negli allevamenti Addetto all’allevamento di tipo familiare di animali di bassa corte Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agrituristiche In aziende agrituristiche deve essere in grado di assolvere alle operazioni di riassetto, pulizia delle camere ed ambienti comuni, operando, altresì, nei servizi di ristorazione.

Addetto alla cucina ed alla lavastoviglie in aziende agrituristiche Addetto alle mansioni di manovalanza generica in cantina 7 LIVELLO Addetti alla raccolta Sono inquadrate nel 7° livello le seguenti figure: Gli operai a tempo determinato, specificamente assunti per le operazioni di raccolta di seguito elencate che, nel corso dell’anno, non abbiano effettuato alcuna giornata di lavoro nella stessa azienda. Operazioni di raccolta: tabacco, uva, olive, frutta e ortaggi. CLASSIFICAZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI Premesso che rimane fermo e valido l’inquadramento e la classificazione degli operai florovivaisti previsti dall’art. 28, lett. B, del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, ad integrazione del richiamato articolato, si stabilisce la seguente integrazione: Area 1° Livello A Conduttore di autobus superiore a nove posti Manutentore L’operaio che, con autonomia, responsabilità e competenza, acquisita per pratica o per titolo, cura la manutenzione degli impianti meccanici, elettrici od elettronici, individuando ed eliminando guasti. Preparatore e nebulizzatore di miscele semplici e complesse L’operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza, acquisita per pratica o per titolo, provvede ai trattamenti fitosanitari. Responsabile di spedizioni L’operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale acquisita attraverso lunga pratica, è in grado, coordinando anche l’attività di altri lavoratori di provvedere alla spedizione dei prodotti aziendali, verificando la corrispondenza del prodotto imballato con l’ordine del cliente nonché l’adeguatezza dell’assemblaggio dei carrelli in spedizione curando altresì il disbrigo delle relative pratiche. Controlla inoltre la resa dei carrelli ed dei pianali sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo. Aiutante di laboratorio L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, alle colture in vitro e ai test sanitari sulle piante. Area 1° Livello B L’addetto alle macchine invasatrici e/o collaterali complesse che con responsabilità e competenza mette a punto e controlla le macchine affidategli. Addetto alle scelte del prodotto finito Lavoratore in possesso di specifiche competenze e capacità professionali che effettua la scelta appropriata delle varietà e qualità richieste con autonomia esecutiva, decisionale, in base ai programmi di spedizione comunicati e diventa responsabile delle scelte operate. Fitoiatra

L’operaio in possesso di specifiche competenze e capacità professionali che, con autonomia esecutiva, effettua i trattamenti fitosanitari specificatamente richiesti prelevando e pesando i prodotti necessari e preparando le singole miscele. Bagnatore specializzato Lavoratore che, in possesso di conoscenze tecniche appropriate acquisite per pratica o per titolo,con autonomia esecutiva prepara i prodotti per irrorare le piante e provvede alla loro distribuzione. Selezionatore di piante innestate Magazziniere L’operaio che, con elevata responsabilità ed autonomia esecutiva, sia in grado di assicurare la conservazione dei prodotti e delle merci depositate e provvedere alla regolare tenuta del registro di magazzino con le annotazioni del carico e dello scarico dei prodotti e delle merci ricevute. Area 2° livello C Addetto al taglio delle talee Lavoratore che, con autonomia esecutiva seguendo le indicazioni ricevute è in grado di individuare autonomamente il lavoro e procedere all’intervento, anche su piante madri. Selezionatore del prodotto semilavorato Area 2° livello D Addetto al taglio delle talee o propagatore Addetto alle macchine invasatrici Invasatore a mano Bagnatore Lavoratore che, sulla base delle indicazioni ricevute, provvede con autonomia esecutiva, alla irrigazione e/o irrorazione delle diverse colture. Taglio e impianto talee Lavoratore che, sulla base delle indicazioni ricevute, opera il taglio delle talee ed il loro invaso. Addetto al confezionamento del prodotto finito Spillatore Operatore addetto alla spillatura ed alla spuntatura delle piante con tutore. Area 3° livello E Appartengono a questo livello tutti quei lavoratori che svolgono mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. Articolo. 7 (orario di lavoro) L’orario ordinario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni considerando la giornata del sabato non lavorativa. Tale orario verrà effettuato privilegiando la riduzione di un’ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi. L’orario medio mensile è di ore 169. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di 6,30 ore. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini-suini-avicunicoli-ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari ad ore 6,30 giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di otto ore in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro. Nel centro aziendale dovrà essere esposto l’orario,di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. In applicazione dell’art. 31 del CCNL, le aziende potranno stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (2 settimane), settembre ed ottobre nel limite di 12 settimane annue. Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali, o in mancanza di questi ai lavoratori, con almeno 7 giorni di anticipo. Il recupero delle ore lavorate in eccedenza dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero terrà conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati aziendali e/o dei lavoratori, concorderà con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni di lavoro. Ai lavoratori che prestano attività in fasce orarie di almeno sette ore lavorative consecutive, è concessa una pausa retribuita di un quarto di ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro potrà essere regolata come segue: l’azienda potrà distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere.

nel corso della settimana, per comprovate esigenze aziendali, sarà possibile maggiorare per un massimo di sei ore l’orario ordinario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei 7 giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con la flessibilità prevista al comma 7 del presente articolo e dovrà essere concordata con i delegati aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori interessati. IMPEGNO A VERBALE Le parti prendono atto della volontà di distribuire in cinque giornate lavorative l’orario settimanale, risolvendo i connessi problemi contributivi e previdenziali. Articolo 8 ( interruzioni, recuperi, sospensioni ) Qualora nella giornata l’orario di lavoro non prestato per volontà non dipendente dal lavoratore sia inferiore a 30 minuti l’azienda corrisponderà il salario per l’intera giornata senza il recupero dei minuti non lavorati. O.T.I. Nel caso in cui la sospensione di lavoro, dovuta alle avverse condizioni meteo o comunque non imputabili al lavoratore sia superiore a 30 minuti nella giornata, fermo restando il pagamento di tutte le ore, il recupero dovrà effettuarsi entro le due settimane successive, in un limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.

O.T.D. Qualora, per cause non dipendenti dal lavoratore, lo stesso giunto al centro aziendale o al posto precedentemente assegnato, non possa iniziare la prestazione lavorativa, dopo il primo evento verificatosi nel periodo di vigenza del contratto di lavoro, l’azienda riconoscerà un rimborso chilometrico commisurato alla distanza fra la residenza del lavoratore ed il luogo di lavoro ove doveva effettuare la prestazione. L’indennizzo chilometrico sarà determinato nella misura di 1/5 del costo del carburante. L’eventuale recupero delle ore non lavorate, esclusi i 30 minuti di cui al primo comma avviene con le stesse modalità degli OTI. Articolo 9 (lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie) Si considera: a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 8;

b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nelle altre festività di cui agli art. 37 e 38 del CCNL; c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 21,00 alle ore 6,00. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 150 ore. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo. Le maggiorazioni da applicarsi sulla retribuzione contrattuale sono le seguenti: · lavoro straordinario 29% · lavoro festivo 44% · lavoro notturno 44% · lavoro straordinario festivo 66% · lavoro festivo notturno 88% Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni del lavoratore si darà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15%. Per turno di lavoro si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale, effettuando l’orario contrattuale. Non si da luogo ad alcuna maggiorazione per il lavoro notturno quando questo riguarda speciali lavori da eseguire di notte, per i quali sia stata convenuta particolare retribuzione alla presenza delle rappresentanza datoriali e dei lavoratori. Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato la percentuale di maggiorazione deve essere calcolata sulla retribuzione contrattuale con l’esclusione del 3° elemento. Agli operai della prima e della seconda area professionale ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico e le mansioni di capo e di controllo e coordinamento di almeno altri due dipendenti sarà corrisposto un compenso pari al 4% del salario contrattuale. Articolo. 10 (Riposo settimanale) Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e coincidenti con la domenica. Ove l’orario settimanale di lavoro per gli addetti al bestiame fosse distribuito su sei giorni lavorativi, devono essere garantiti riposi settimanali di 24 ore, possibilmente coincidenti con la domenica. I

lavoratori che non godono del riposo festivo e compensativo settimanale, dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste all’art. 10 per le ore di effettivo lavoro prestato. Articolo. 11 (Giorni festivi) Nei giorni di festività infrasettimanali si intende inclusa la festa del patrono dove si svolge il lavoro. Qualora tale festività coincida con un’altra festività retribuita, aziendalmente le parti concorderanno lo spostamento ad altro giorno. A maggiore chiarimento di quanto previsto dal CCNL per tutte le ulteriori 12 festività nazionali e infrasettimanali, ove cadano di domenica, si darà luogo alla maggiorazione di 1/26 della retribuzione mensile. Per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) nel caso in cui vi sia, in dette giornate, prestazione di lavoro, si darà luogo alla corresponsione delle ore effettivamente lavorate in aggiunta alla retribuzione normalmente dovuta, oppure a giornate di riposo compensativo. Per gli operai a tempo determinato il compenso per le festività nazionali ed infrasettimanali è compreso nel 3° elemento di cui all’art. 15. IMPEGNO A VERBALE Per le aziende che effettuano il pagamento ad ore le festività nazionali ed infrasettimanali che coincidono con altro giorno festivo dovranno essere retribuite con la sola eccezione delle quattro festività soppresse. Articolo 12 (congedo matrimoniale) Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contragga matrimonio ha diritto di usufruire di un permesso retribuito di 15 gg. di calendario. Articolo 13 (permessi straordinari non retribuiti) Al personale assunto a tempo indeterminato verranno concessi periodi di aspettativa non retribuita per un massimo di 40 giorni lavorativi, nell’arco di 12 mesi, per assistere parenti di primo grado e il coniuge, in stato di necessità debitamente certificata. Agli operai a tempo determinato sono concessi permessi straordinari, a recupero, in caso di decesso di parenti di 1° grado e assimilati, per un massimo di tre giorni lavorativi per evento. Dette giornate saranno recuperate in corso di vigenza di rapporto. Articolo 14 (permessi retribuiti) Gli operai a tempo indeterminato possono usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 16 ore annue, in caso di visite mediche specialistiche, esami diagnostici, terapie ambulatoriali, day hospital, e particolari trattamenti medici ricorrenti. Gli operai a tempo determinato possono usufruire di permessi retribuiti per le medesime prestazioni, nella seguente misura: rapporto di lavoro da 101 a 151 giornate per un massimo di 4 ore annue; rapporto di lavoro da 152 a 180 giornate per un massimo di 8 ore annue; rapporto di lavoro oltre le 180 giornate per un massimo di 16 ore annue. I permessi saranno giustificati mediante presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuati per le prestazioni ricevute; in caso di esonero dal pagamento, la prestazione dovrà essere comunque certificata Nota a verbale. Le parti convengono che i lavoratori potranno usufruire di detti permessi nelle misure sopra indicate, fatto salvo l’eventuale conguaglio da effettuarsi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Articolo 15 (Retribuzione)

La retribuzione viene corrisposta mensilmente. La paga oraria si calcola dividendo l’importo mensile della retribuzione per 169. La paga giornaliera si ottiene dividendo lo stesso importo per 26. Agli operai a tempo determinato, oltre alla retribuzione oraria, compete un 3° elemento, equivalente degli Istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, quali festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità. Il terzo elemento sarà corrisposto mediante una maggiorazione sul salario contrattuale, nella misura prevista dall’art. 46 del vigente CCNL e dovrà essere sempre disgiunta, non operando sulla indennità medesima le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo, notturno, cottimo, ecc. Agli operai a tempo determinato il t.f.r. sarà corrisposto in base alla norma dell’art. 55 del vigente CCNL. Per il calcolo della tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, eventuale indennità sostitutiva delle ferie da valere per gli operai a tempo indeterminato, la retribuzione giornaliera si determina sulla base dell’orario normale e cioè di 6 ore e 30 minuti. Articolo 16 (Scatti di anzianità) Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto per ogni biennio prestato presso la stessa azienda ad uno scatto di anzianità nella misura prevista dal CCNL. Gli scatti sono stabiliti nel numero massimo di 5. Il passaggio dell’operaio a tempo indeterminato alla qualifica superiore non può determinare il riassorbimento degli scatti d’anzianità eventualmente già maturai, che dovranno essere rivalutati sulla base dei parametri della qualifica riconosciuta, dal momento del passaggio alla qualifica superiore. Articolo 17 (Modalità di pagamento della retribuzione) Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la retribuzione dovrà essere corrisposta in mensilità posticipate e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce il periodo di paga. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione sarà corrisposta entro lo stesso termine previsto per gli operai a tempo indeterminato. Su richiesta dell’operaio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere acconti sulla retribuzione maturata fino ad un massimo del 90%. Anche in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 11/08/1993 n. 375, i datori di lavoro, all’atto del pagamento della retribuzione, dovranno consegnare all’operaio un prospetto paga debitamente compilato in ogni sua parte. Articolo 18 (Integrazione salariale) Per le giornate ammesse a Cassa integrazione il trattamento è quello previsto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 457 e n. 223 del 23 luglio 1991. Le aziende provvederanno alla integrazione della differenza fra quanto corrisposto dalla Cassa e la retribuzione contrattuale di qualifica spettante all’operaio. Per le giornate eventualmente non riconosciute dalla Cassa integrazione, esclusi i casi previsti dall’art. 9 della legge n. 457/1972 per i quali non è riconosciuto alcun trattamento sostitutivo, sarà corrisposta l’intera retribuzione e le aziende provvederanno al recupero delle ore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del presente contratto. Il recupero sarà effettuato a decorrere dalla data di notifica da parte dell’Istituto assicuratore di mancato accoglimento della domanda. A richiesta degli interessati le aziende, in attesa della liquidazione da parte della Cassa integrazione, corrisponderanno adeguati acconti. Articolo 19 (Lavoro a cottimo) Il lavoro a cottimo è ammesso soltanto per il lavori boschivi e la raccolta delle olive. Il lavoro a cottimo tuttavia dovrà essere preceduto da un accordo scritto aziendale, con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali provinciali rappresentative dei lavoratori e dell’azienda.

Articolo 20 (Ferie) Il monte ore annuo di ferie è di ore 169, ovvero 26 giornate lavorative comprensive di 4 sabati. Il datore di lavoro nel programmare il calendario delle ferie di ciascun lavoratore dovrà concordare i periodi tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri dei lavoratori. Le ferie non possono essere disposte in caso di condizioni metereologiche avverse che non consentano l’attività lavorativa. Articolo 21 (Abitazione) Agli operai a tempo indeterminato che alla data del 29 giugno 1993 usufruiscono gratuitamente dell’abitazione o che beneficiano dell’indennità sostitutiva di € 3,70, sarà mantenuto il trattamento acquisito. In caso di licenziamento per giustificato motivo l’uso dell’abitazione sarà consentito per 3 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso di un operaio a tempo indeterminato, che beneficiava dell’uso dell’abitazione, la proprietà consentirà alla sua famiglia la continuazione di quell’uso per un periodo massimo di 7 mesi. I datori di lavoro non hanno l’obbligo di fornire l’abitazione o l’indennità sostitutiva agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del 29 giugno 1993. Le aziende che, disponendo di un patrimonio abitativo, metteranno a disposizione dei loro lavoratori agricoli degli alloggi, anche in regime di comodato; nel caso di lavoratori migranti, riotterranno l’immediata disponibilità di detti immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso. Nota a verbale. Le parti stipulanti si impegnano ad attivare: istituzioni locali, enti pubblici, cooperazione e soggetti imprenditoriali privati affinché il problema abitativo trovi adeguata soluzione onde evitare fenomeni speculativi che rendono difficile il reperimento di manodopera e alimentano fenomeni di sfruttamento sociale. Articolo 22 (Attrezzi ed utensili) Gli attrezzi ed utensili da lavoro saranno forniti dall’azienda. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’azienda fornirà idoneo vestiario in funzioni delle specifiche lavorazioni a cui sono adibiti i lavoratori. Articolo 23 (Trasporti) Per gli spostamenti effettuati nel corso della giornata lavorativa, con mezzi propri dei lavoratori all’interno della superficie aziendale o tra più aziende facenti parte della stessa proprietà o gruppo, saranno corrisposte le seguenti indennità: 1/5 del prezzo della benzina al Km per auto; € 0,13 al Km per moto o motocarro dall’1 gennaio 1994; Identiche indennità saranno corrisposte nel caso in cui il lavoratore sia comandato a raggiungere, con mezzi propri, dal luogo di residenza, un posto di lavoro diverso dal centro aziendale. Tale indennità non spetterà se la distanza fra il posto di lavoro ed il luogo di residenza del lavoratore sia inferiore rispetto alla distanza tra il luogo di residenza ed il centro aziendale. L’indennità prevista dal precedente comma sarà commisurata alla differenza tra i chilometri effettivamente percorsi in più. Articolo 24 (Mensa) Le parti convengono che a livello aziendale possa essere concordata l’istituzione di un servizio mensa.

Articolo 25 (Lavori pesanti e disagiati) I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati, e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità: prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua;

raccolta manuale dei sassi; utilizzo della motosega; utilizzo del decespugliatore professionale (almeno 30 cc); potatura delle piante con aste. La maggiorazione di cui sopra verrà erogata per le ore di lavoro pesante o disagiato effettivamente svolto. I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e potranno essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l’orario ordinario giornaliero di lavoro verrà impiegato in altri lavori: operazioni di potatura ed eventuale legatura sui nuovi impianti viticoli fino al secondo anno;

raccolta uova a terra; carico e scarico di pesi superiori a 25 Kg; escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100; tutte le operazioni manuali sugli impianti di tipo francese, ad esclusione della vendemmia; zappatura; taleaggio su bancale a terra; invasatura su bancale a terra. In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi, il pagamento della maggiorazione del 15% può essere alternativa al limite delle quattro ore prima richiamato. Articolo 26 (Tutela della salute dei lavoratori) I contenuti dell’accordo per la costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro definito il 16 aprile 1998 fanno parte integrante del presente articolo. Per quanto riguarda i lavori che presentano fattori di nocività, valgono le seguenti norme: 1. Il datore di lavoro dovrà fornire adeguati mezzi protettivi;

2. Non presentano fattori di nocività i lavori effettuati con mezzi (cabine idonee e/o caschi protettivi che abbiano le caratteristiche di cui all’allegato 10 del CCNL) atti a garantire la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati;

3. Per i lavori che presentano fattori di nocività, qualora l’orario giornaliero sia di 8 ore, il periodo lavorativo sarà ridotto a 6 ore, fermo restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 8 ore previste dall’orario giornaliero. Qualora l’orario giornaliero sia di 6 ore e 30 minuti, il periodo lavorativo sarà ridotto ad ore 5, fermo restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 6 ore e 30 minuti previsti dall’orario giornaliero. Qualora l’orario giornaliero sia di 7 ore, il periodo lavorativo sarà ridotto a 5 ore e 15 minuti,ferma restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 7 previste dall’orario giornaliero. In ogni caso dovranno essere effettuate almeno due soste retribuite di mezz’ora ciascuna. La riduzione complessiva di orario di lavoro sarà rispettivamente: di ore 3 giornaliere nelle giornate di 8 ore lavorative; di 2 ore e 30 minuti giornaliere nelle giornate di 6 ore e 30 minuti lavorative e di 2 ore e 45 minuti giornaliere nelle giornate di 7 ore; 4. Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori: trattamenti con insetticidi tossici; spargimento di concimi polverulenti; trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici, nocivi e anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra.

5. Il rientro nelle colture trattate non potrà avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori;

6. E’ vietato fare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento trattato siano presenti altri lavoratori. Le aziende con oltre 5 operai dovranno prevedere per i lavoratori la disponibilità di servizi igienico-sanitari efficienti e adeguati locali adibiti a refettorio. Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende dovranno assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi forniti ai lavoratori e provvedere alla difesa dei lavoratori stessi dalle sostanze chimiche usate. Pertanto per i lavori nocivi le aziende metteranno a disposizione degli operai gli opportuni equipaggiamenti di protezione previsti la presente contratto e dal CCNL. Il datore di lavoro, o chi per esso, dovrà essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall’azione nociva delle sostanze chimiche usate. Il datore di lavoro dovrà immediatamente adottare gli opportuni provvedimenti. Gli addetti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, dovranno essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti, e comunque non meno di due volte l’anno. Le ore non lavorate a tale titolo dovranno essere retribuite. La formazione per i RLS comunque dovrà provvedere un programma base di 30 ore retribuite. In applicazione dell’art. 67 del CCNL, le parti concordano di attuare il libretto sindacale e sanitario ivi allegato, stampato a cura del FIMIAV. Secondo quanto previsto nell’allegato 5 al CCNL, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 9 del decreto legislativo 626/94, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg; 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg; 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Si conviene infine che per il lavori di breve durata (per i quali la formazione-informazione potrà essere svolta attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo) si intendono quelli non superiori 15 giorni. Articolo. 27 (Malattia e infortunio)

L’operaio a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi. Articolo. 28 (FIMIAV – Fondo integrazione malattia, infortunio e assistenza varia) Al fine di integrare l’assistenza di legge per i lavoratori agricoli e florovivaisti in caso di malattia ed infortunio e potenziare i servizi di assistenza, è confermato per il periodo di durata del presente Contratto, il Fondo di integrazione indennità malattia e infortuni agricoli e assistenze varie (F.i.m.i.a.v) già istituito in data 25 giugno 1969. Tale fondo è costituito da un contributo come di seguito ripartito: Settore agricolo 1% a carico del datore di lavoro; 1% a carico del lavoratore, inclusi gli apprendisti Settore florovivaistico 2% a carico del datore di lavoro; 1% a carico del lavoratore, inclusi gli apprendisti. Tali percentuali sono comprensive dello 0,18 destinato al contributo di assistenza contrattuale, gestito all’interno del F.i.m.i.a.v e per il quale sarà redatto apposito regolamento. Dette percentuali per i lavoratori a tempo indeterminato verranno calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dell’indennità di abitazione, dello straordinario, delle festività retribuite in aggiunta al mensile e di eventuali miglioramenti salariali stabiliti a livello aziendale. Per i lavoratori a tempo determinato il contributo sarà calcolato su paga base, contingenza, salario integrativo provinciale, E.D.R. maggiorati del 16,66%. L’adesione al F.i.m.i.a.v è obbligatoria per tutte le aziende e per tutti gli operai agricoli della provincia di Siena. In considerazione dei risultati negativi di bilancio del F.i.m.i.a.v, le parti concordano quanto segue: 1. E’ individuato un periodo di osservazione, che terminerà con il 30 giugno 2005, durante il quale verranno applicati i seguenti correttivi finalizzati al raggiungimento dell’equilibrio finanziario del fondo. 2. Per le malattie inferiori ai 15 giorni le aziende si accolleranno il costo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, per gli operai a tempo indeterminato, determinato e degli apprendisti 3. Verranno posti in essere tutti gli strumenti informatici ed organizzativi volti a realizzare i possibili risparmi di gestione. 4. Le parti concordano di ridurre il numero dei componenti il comitato di gestione: 6 membri effettivi e 6 supplenti (tre nomine parti datoriali e tre nomine parti sindacali), per snellire le procedure decisionali 5.Anche in periodo di malattia il datore di lavoro ed il lavoratore, provvederanno al versamento del contributo F.i.m.i.a.v, sulla retribuzione prevista per la durata dell’evento. I provvedimenti di cui sopra decorreranno a partire dal 1 luglio 2004.

Terminato il periodo di osservazione (1 luglio 2005) nel caso in cui, attraverso i meccanismi sopra esposti non si raggiungesse il sostanziale equilibrio economico del .F.i.m.i.a.v, verranno decurtate, del 10%, le integrazioni per i primi tre giorni per le malattie inferiori ai dieci giorni. IMPEGNO A VERBALE Le parti, su richiesta di una di essere, si riuniranno per valutare le congruità delle quote di contribuzione in relazione ai bilanci di gestione del F.i.m.i.a.v, nonché le norme di funzionamento del fondo. Per il settore florovivaistico le percentuali di contribuzione potranno essere modificate in presenza dell’applicazione dell’art. 59 del CCNL in caso di malattia. Articolo 29 (Integrazione malattia, infortunio, assistenza varia) I lavoratori hanno diritto ai trattamenti economici integrativi previsti e corrisposti dal F.i.m.i.a.v nella misura del 100% della retribuzione gabellare fin dal 1° giorno, compreso il periodo di carenza previsto dalla legge, nei casi di malattia e di infortunio indennizzati dagli Istituti. Detta percentuale verrà raggiunta cumulando la parte a carico del datore di lavoro, le indennità erogate dagli istituti preposti e le integrazioni del F.i.m.i.a.v. Per gli operai con rapporto a tempo determinato, per le sole malattie domiciliari, il trattamento integrativo verrà corrisposto nel limite massimo di 90 giornate nell’anno solare. In caso di maternità intervenuta in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento F.i.m.i.a.v sarà pari al 100% del salario relativo al livello di inquadramento per le OTD, e pari al 100% del salario contrattuale del livello di inquadramento per le OTI. Tale trattamento, integrativo della parte a carico dell’INPS, è dovuto per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti leggi. Per i casi di morte, di TBC con ricovero, in costanza del rapporto di lavoro verrà erogato dal F.i.m.i.a.v un contributo straordinario come previsto dal regolamento del fondo. Al lavoratore che viene licenziato per aver superato il 180° giorno di malattia, verrà erogato un contributo straordinario pari a 2 mensilità tabellari. Nel caso di morte del dipendente in costanza del rapporto di lavoro il F.i.m.i.a.v rimborserà all’azienda due mensilità di mancato preavviso, corrisposto agli eredi. Articolo 30 (Anticipazione trattamento di malattia e/o infortunio) Le parti si impegnano ad introdurre nel regolamento del F.i.m.i.a.v, entro sei mesi dalla stipula del CPL, nel rispetto delle vigenti norme di legge, la regolamentazione dell’anticipo agli operai agricoli e florovivaisti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della indennità di malattia e/o infortunio spettante, in modo che tali lavoratori non subiscano interruzioni nell’erogazione della retribuzione ordinaria. L’anticipo riguarderà sia l’indennità a carico dell’INPS e/o INAIL, di legge, che la quota dovuta dallo stesso F.i.m.i.a.v prevista dall’art. 29 del vigente CPL. In presenza di detta anticipazione, gli operai agricoli e florovivaisti saranno tenuti a restituire al F.i.m.i.a.v le somme da questo fondo anticipate in vece dell’INPS e/o INAIL, secondo le modalità ed i tempi che saranno previsti dal Regolamento F.i.m.i.a.v. Per quanto concerne gli operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato, l’anticipazione da parte del F.i.m.i.a.v per l’indennità di malattia e/o infortuni riguarderà unicamente la quota a carico dello stesso F.i.m.i.a.v. Il datore di lavoro trasmetterà al F.i.m.i.a.v, anche via fax o via telematica, entro 7 giorni dal ricevimento, il certificato che attesti la malattia e/o infortunio del lavoratore. Il datore di lavoro, inoltre, trasmetterà all’INPS, anche via fax o via telematica, entro 10 gironi dal ricevimento del richiamato certificato, i dati retributivi del lavoratore interessato, utilizzando l’apposita modulistica fornita dall’INPS. Il Comitato di Gestione del F.i.m.i.a.v predisporrà le procedure inerenti l’erogazione e l’obbligo di restituzione allo stesso F.i.m.i.a.v delle somme anticipate al lavoratore. Le procedure regoleranno anche le fattispecie relative alla mancata restituzione dell’anticipazione da parte del lavoratore e al mancato

riconoscimento della malattia e dell’infortunio da parte degli Istituti, definendo altresì le modalità di richiesta delle somme indebitamente percepite dai lavoratori, siano essi OTI o OTD. Le parti si impegnano a operare, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, affinché gli enti medesimi rendano praticabili le procedure di trasmissione e ricezione di cui sopra. In riferimento a quanto sopra, le parti concordano che le regolamentazioni prima richiamate non potranno comportare per le aziende ulteriori oneri burocratici ed economici. Art. 31 (Norme disciplinari) Gli operai, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per lui e devono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti fra gli operai dell’azienda e fra questi ed il datore di lavoro o chi per lui devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina del lavoro da parte degli operai dà luogo, a secondo della gravità della mancanza all’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1) trattenuta fino al massimo di due ore di salario; a) nel caso in cui senza giustificato motivo il lavoratore sia assente o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; b) nel caso in cui per negligenza l’operaio rechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine; c) nel caso in cui l’operaio si presenti al lavoro in stato di ubriachezza; 2) trattenuta di quattro ore di salario nei casi di recidiva e maggiore gravità per le mancanze di cui al punto 1. Il datore di lavoro, nell’applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra, deve attenersi alle disposizioni stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Gli importi delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni saranno devoluti al F.i.m.i.a.v. Articolo. 32 (Risoluzione del rapporto individuale di lavoro) La risoluzione del rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo e per disdetta del lavoratore. Sono motivi di giusta causa i seguenti: 1) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro od un suo legale rappresentante; 2) condanne penali per reati infamanti o che comportino lo stato di detenzione; 3) danni rilevanti al patrimonio aziendale; 4) assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi; 5) recidiva all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal precedente articolo, al punto 2. Il datore di lavoro che intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per uno dei motivi sopra indicati deve darne comunicazione scritta con raccomandata A.R. all’operaio ed all’Osservatorio Provinciale che entro 15 giorni deve convocare la parti per l’esame ed il componimento della vertenza. In ricorrenza di dei motivi di cui sopra, la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto immediato e non sussiste obbligo di preavviso. A titolo esemplificativo sono considerati giustificati motivi i seguenti: 1) il compimento del 65° anno di età; 2) incremento del nucleo familiare del conduttore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative attive limitatamente ai figli, generi, nuore e nipoti; 3) cessazione di attività per fine contratto di lavorazione, semprechè sia stato dato all’operaio regolare preavviso nei termini di cui al CCNL; 4) sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico o della superficie aziendale; 5) significative modifiche negli ordinamenti colturali, nella organizzazione aziendale, stalle comprese, sviluppo della meccanizzazione, che comporti la riduzione di impiego della manodopera; 6) adesione dell’azienda a forme associative di conduzione e cooperative di servizi Per i punti 4), 5), 6) del presente articolo, le aziende dovranno dare preventiva comunicazione ai delegati aziendali ed all’Osservatorio Provinciale solo a titolo informativo.

Per i licenziamenti per riduzione di manodopera, l’azienda dovrà dare tempestiva comunicazione ai delegati di azienda e l’eventuale vertenza sarà demandata all’Osservatorio Provinciale il quale emetterà entro 15 giorni il suo parere, sulla legittimità o meno dei licenziamenti. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente alla scadenza del periodo prefissato all’atto della richiesta di assunzione, salvo che non ricorrano le eventualità di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente articolo nel qual caso valgono le procedure previste. Articolo 33 (Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto nella misura di cui appresso. Per il periodo fino al 31 maggio 1982: a) per ogni anno di servizio prestato e con anzianità fino al 31 gennaio 1944 - 3 giornate della retribuzione contrattuale per ogni anno; b) dal 1° febbraio 1944 al 31 gennaio 1963 - 7 giornate della retribuzione contrattuale per ogni anno; c) dal 1° febbraio 1963 al 31 gennaio 1966 – 10 giornate della retribuzione contrattuale per ogni anno; d) dal 1° febbraio 1966 al 31 gennaio 1969 – 12 giornate della retribuzione contrattuale per ogni anno; e) dal 1° febbraio 1969: 1) 14 giornate lavorative per ogni anno fino a 3 anni di anzianità; 2) 16 giornate lavorative per ogni anno da 3 a 6 anni di anzianità; 3) 18 giornate lavorative per ogni anno da 6 a 10 anni di anzianità; 4) 20 giornate lavorative per ogni anno oltre 10 anni di anzianità; f) dal 9 agosto 1972: 1) 18 giornate lavorative per ogni anno fino a 10 anni di anzianità; 2) 20 giornate lavorative per ogni anno oltre 10 anni di anzianità; g) dal 12 luglio 1974: 25 giornate lavorative della retribuzione contrattuale per ogni anno; h) dal 16 agosto 1976 al 31 maggio 1982: 26 giornate lavorative della retribuzione contrattuale per ogni anno. La retribuzione da prendersi a base per determinare la indennità di anzianità è quella alla quale il lavoratore aveva diritto alla data del 31 maggio 1982, aumentata del valore contrattuale dell’abitazione in quanto dovuta e maggiorata dei ratei spettanti per l’incidenza della 13° mensilità e della 14° mensilità. La liquidazione dell’indennità di anzianità deve computarsi per dodicesimi anche per eventuali frazioni di anno. Ai fini di tale indennità, l’anzianità si intende decorrente dalla data di assunzione per gli operai a tempo indeterminato che anteriormente all’entrata in vigore del Contratto provinciale 28 luglio 1971 erano inquadrati nelle categorie dei salariati fissi e degli operai fissi e dal 1° giugno 1971 per quegli operai a tempo indeterminato inquadrati anteriormente a tale data nella categoria degli operai avventizi. Per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si farà riferimento alla legge n. 297 del 29 maggio 1982. In caso di decesso dell’operaio a tempo indeterminato, il trattamento di fine rapporto è dovuto agli aventi diritto in base all’art. 2122 del codice civile. Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è corrisposto in base all’accordo Allegato 8 del vigente CCNL. IMPEGNO A VERBALE Il computo dell’indennità di anzianità successivo al periodo 1° febbraio 1969 verrà calcolato sullo scaglione riferito all’anzianità di servizio maturato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli scaglioni riferiti al periodo precedente. Articolo 34 (Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richiesta sono soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti: 1 dipendente per le aziende fino a 10 dipendenti; 2 dipendenti per le aziende da 10 a 30 dipendenti,

4 dipendenti per le aziende con oltre 30 dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentanti con atto notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Articolo 35 (Delegato di azienda) Nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori dipendenti sarà eletto un delegato di azienda da parte di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupano più di 30 dipendenti saranno eletti due delegati da parte di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupano oltre 40 dipendenti potrà essere eletto oltre ai delegati di azienda un delegato di reparto. I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 79 del vigente CCNL. Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori in azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali. I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto, ai delegati stessi e per conoscenza alle Direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti. Il delegato d’azienda ha i seguenti compiti: a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale; b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igieniche sanitarie e sociali di competenza del conduttore; c) vigilare e intervenire per il pieno rispetto della qualifica dl lavoratore, in rapporto alla mansione svolta e alla retribuzione percepita, nonché la verifica sull’inquadramento degli operai, in presenza di variazioni dell’Organizzazione aziendale che abbiano riflessi sull’inquadramento medesimo; d) esaminare con la direzione aziendale i casi di necessità di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 32 del presente contratto. Inoltre, su richiesta del/i delegato/i, a livello aziendale si potranno effettuare incontri sulle seguenti materie: 1) distribuzione dell’orario di lavoro; 2) programmazione delle ferie. Articolo 36 (Permessi sindacali) Agli operai dipendenti di aziende agricole, che siano membri di organismi direttivi, nazionali, regionali o provinciali ed ai membri effettivi o supplenti delle Commissioni del collocamento agricolo, ai delegati aziendali, devono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a 10 ore mensili per gli operai membri di organismi direttivi provinciali o nazionali e per gli operai che siano delegati aziendali. Per i membri delle Commissioni di collocamento, il permesso retribuito sarà limitato al tempo necessario per le riunioni con il limite massimo di 8 mensili. Tutti i permessi di cui sopra sono cumulabili nel quadrimestre. Gli operai, membri di organismi direttivi nazionali o provinciali e i delegati di azienda, hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a Congressi e Convegni di natura sindacale in misura non superiore a 8 giorni all’anno.

Gli operai che intendano esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori e contemporaneamente per più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 circa la comunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notifica dei nominativi degli operai membri di organismi direttivi o delle Commissioni per il collocamento agricolo, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni dei datori di lavoro, ai dirigenti stessi e per conoscenza alle Direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Articolo 37 (Aspettativa per incarichi sindacali) Le aziende considereranno l’aspettativa per incarichi sindacali in base a quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. Articolo 38 (Assemblee retribuite) In riferimento all’art. 81 del CCNL che sancisce il diritto dei lavoratori a riunirsi nell’ambito dell’azienda per un massimo di 13 ore all’anno, si concorda che tali riunioni potranno tenersi anche fuori dell’azienda per un massimo di 10 ore annue. In tal caso i lavoratori dovranno preventivamente comunicare al datore di lavoro luogo, data e orario dell’assemblea e successivamente, anche il numero ed il nome dei presenti. Articolo 39 (Diritto di affissione) Nelle adiacenze del centro aziendale le rappresentanze sindacali elette possono, in spazi concordati con il datore di lavoro, predisporre un albo per l’affissione di comunicati e notizie sindacali. Articolo 40 (Istituti di patronato) In riferimento all’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli Istituti di Patronato possono svolgere le proprie attività assistenziali all’interno dell’azienda, in tal caso si potrà utilizzare una stanza possibilmente messa a disposizione dell’azienda. Articolo 41 (Quote sindacali per delega) In applicazione dell’art. 84 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sulla paga che sarà effettuata dal datore di lavoro, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare alla propria Organizzazione. Le aziende provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali agli operai che le abbiano autorizzate con apposito modulo di delega debitamente sottoscritto e consegnato all’azienda. Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, sia per OTI che OTD. L’azienda è tenuta a versare mensilmente o bimestralmente, entro 15 giorni dalla data del pagamento, la cifra delle ritenute indicate nella delega, sul c/c il cui numero dovrà essere comunicato all’atto della presentazione della delega stessa dal lavoratore o dall’Organizzazione sindacale. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto potranno riscuotere un contributo di assistenza contrattuale a carico dei medesimi datori di lavoro, secondo le modalità da stabilire con apposito accordo. Articolo 42 (Controversie individuali e collettive)

In caso di controversie individuali e/o collettive in dipendenza del rapporto di lavoro ed all’applicazione della contrattazione collettiva, qualora le parti stesse non raggiungano un accordo direttamente, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali esperiranno il tentativo di amichevole componimento. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia sarà demandata all’Osservatorio Provinciale. Le parti, in ambedue i casi, possono farsi assistere da esperti nominati dalle Organizzazioni Sindacali cui aderiscono ed ai quali abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore. Sia il tentativo di conciliazione sindacale, sia quello presso l’Osservatorio Provinciale, dovranno aver luogo, ciascuno, nel termine di 15 giorni dalla richiesta di una delle parti. Articolo 43 (Efficacia del contratto) Le disposizioni di cui al presente contratto provinciale di lavoro dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le Organizzazioni sindacali contraenti, se necessario, interverranno per la loro piena osservanza. Articolo 44 (Aumenti salariali) Con decorrenza 1° Luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti salariali: 1. gli importi degli stipendi provinciali vigenti per ogni livello di inquadramento vengono incrementati del 6%; il 70% dell’incremento verrà erogato con gli stipendi relativi al mese di luglio 2004 ed il residuo 30% per cento con gli stipendi relativi al mese di gennaio 2005; nel caso di impossibilità per le aziende di pagare la prima tranche di aumento con gli stipendi di luglio, questa verrà corrisposta con gli stipendi del mese di agosto con pagamento dell’arretrato del me se precedente. 2. a copertura del periodo gennaio-luglio 2004 ed a recupero della produttività e della redditività degli anni pregressi, verrà erogato un importo una tantum di € 300,00 per gli operai a tempo indeterminato inquadrati nella 3^ Area, di € 350,00 per quelli inquadrati nella 2^Area, di € 400,00 per quelli inquadrati nella 1^ Area; l’erogazione del predetto importo avverrà nella misura del 60% con gli stipendi relativi al mese di luglio 2004 ed il residuo 40% con gli stipendi relativi al mese di gennaio 2005. 3. gli operai a tempo determinato, in servizio alla data del 1° luglio 2004 o che, non più in servizio, non abbiano ancora percepito le competenze di fine rapporto, riceveranno con queste ultime l’importo della una tantum loro spettante calcolato sulle giornate INPS maturate. 4. viene istituito un premio di partecipazione con gli importi riportati nella tabella allegata per ogni livello di inquadramento; il premio, come dettagliato nell’accordo allegato al C.P.L, è legato ai fattori di flessibilità, produttività e qualità; la sua erogazione sarà legata, quanto alla misura da percepire, alle giornate effettivamente lavorate (100% per le 230 giornate di prestazione previste) ed avverrà in un’unica soluzione con gli stipendi relativi al mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza essere assoggettato a contribuzione, a seguito di riconoscimento da parte dell’INPS. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno l’erogazione avverrà contestualmente a quella del TFR.

Il premio di partecipazione ha carattere sperimentale; durante il periodo di vigenza del nuovo C.P.L., le parti contraenti costituiranno una apposita commissione ristretta con il compito di individuare criteri e strumenti per legare il premio di partecipazione anche ai valori economici di settore provinciali. Solo per l’anno 2004 il premio sopra citato verrà conteggiato in base alle giornate di presenza effettuate nel secondo semestre dell’anno, con un minimo di 22 giornate.

5. Gli operai con contratto di lavoro a tempo determinato percepiranno il premio di partecipazione in funzione delle giornate INPS maturate nella stessa azienda, con un minimo di 45 giornate; l’erogazione dell’importo del premio spettante avverrà con il pagamento del T.F.R. 6. Gli apprendisti sono assimilati ai lavoratori a tempo indeterminato. Con riferimento alla figura di operai “responsabili impianti e coltivazioni in serre e/o vivai”, si conviene che gli aumenti salariali, da aggiungere alla retribuziome della 1° area - livello a), saranno quelli definiti per gli operai agricoli 1° area - livello 1°. Articolo 44 (Condizioni di miglior favore)

Le parti si danno atto che, stipulando il presente contratto provinciale di lavoro, non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dai lavoratori. Articolo 45 (Decorrenza e durata) Il presente CPL decorre dal 1° gennaio 2004 e avrà validità fino al 31 dicembre 2007. Esso può essere disdettato da una delle parti contraenti 6 (sei) mesi prima della scadenza, con le modalità previste all’art. 88 del CCNL. In caso di mancata disdetta esso si intenderà rinnovato di anno in anno. Dichiarazione a verbale Le organizzazioni firmatarie del Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena concordano con l’obiettivo di realizzare, attraverso idonee politiche, l’emersione, la stabilizzazione e lo sviluppo occupazionale, un sistema del lavoro in agricoltura che consenta all’impresa competitività e flessibilità ed al lavoratore migliori opportunità di impiego. Alla luce della nuova situazione per l’agricoltura senese, che potrebbe derivare dalla riforma della P.A.C., le Organizzazioni concordano, inoltre, sulla necessità di sostenere l’ammodernamento delle strutture aziendali e la qualificazione dei livelli professionali degli addetti del settore. Rilevano inoltre l’opportunità di rendere maggiormente praticabile l’ingresso e l’assunzione dei lavoratori extracomunitari. Articolo 46 ( Esclusività di stampa- archivi contratti) Il presente CPL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell’articolo 11 della legge n.963/1988 le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin n.2 Roma, copia del presente Cpl, inoltre ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DL n.318 del 14.06.1996 il presente Cpl, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente Cpl o qualsiasi estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente delle parti medesime. ________________________________________________________________________________

Unione Provinciale Agricoltori FLAI - CGIL

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Confederazione Italiana Agricoltori FAI - CISL

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Federazione Provinciale Coltivatori Diretti UILA - UIL

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