CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA SCOLASTICA A TERMINE FISSO CON BONUS FINALE, A PREMIO ANNUO COSTANTE ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI ANCHE IN CASO DI INVALIDITA’ DEL PARENTE-ASSICURATO E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI OPEN BRAVO (Tariffa 36AB) Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; d) Glossario; e) Modulo di proposta; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA SCOLASTICA A TERMINE FISSO CON BONUS FINALE, A PREMIO ANNUO COSTANTE ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI

ANCHE IN CASO DI INVALIDITA’ DEL PARENTE-ASSICURATO E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI

OPEN BRAVO (Tariffa 36AB)

Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della

gestione separata; d) Glossario; e) Modulo di proposta; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

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SOMMARIO Scheda sintetica Nota Informativa Condizioni contrattuali comprensive di: - Regolamento della gestione separata - Documentazione da presentare per le richieste di pagamento Glossario Informativa privacy Proposta

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SCHEDA SINTETICA (ultimo aggiornamento: maggio 2012)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a Euro 977.710.929, con capitale sociale pari a Euro 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari a Euro 604.028.328. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 275,1%. 1.c) Denominazione del contratto “Open Bravo - Assicurazione di previdenza scolastica a termine fisso con bonus finale, a premio annuo costante ed Esonero dal pagamento dei premi anche in caso di Invalidità del Parente-assicurato e con rivalutazione annua delle prestazioni” (tariffa 36AB). 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall’assicurazione sulla vita qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi. 1.e) Durata L’assicurazione è destinata a Ragazzi che, nell’anno solare di decorrenza del contratto, compiano un’età non superiore ai 12 anni. La durata contrattuale risulterà compresa fra 8 e 20 anni e verrà fissata in modo da stabilire la scadenza del contratto nell’anno solare in cui il Ragazzo compirà i 20 anni di età. L’età del Parente-assicurato, alla decorrenza del contratto, deve essere compresa fra i 18 e i 53 anni e, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 65 anni. In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto: è possibile esercitare il diritto di riscatto dopo il pagamento dei primi tre premi annui. 1.f) Pagamento dei premi L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto, fermo restando l’Esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di morte o di Invalidità del Parente-assicurato. Il premio annuo non deve essere inferiore a Euro 1.000,00, ma può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili, previa maggiorazione del suo importo per costi di frazionamento. Inoltre, alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale - previo accordo con la Società e purché il Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi annui - il Contraente può versare un premio unico aggiuntivo, purché di importo non inferiore a Euro 500,00, né superiore a due volte il premio annuo. In aggiunta a ciascun premio (annuo o unico aggiuntivo) o rata di premio annuo devono essere corrisposti i diritti di quietanza pari a Euro 1,00.

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2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L’assicurazione è finalizzata a garantire ad un minorenne (Ragazzo), una volta raggiunti i 20 anni di età, un adeguato sostegno economico per la sua istruzione universitaria o per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro, premiando la sua dedizione allo studio e tutelandolo in caso di Invalidità o di decesso della persona (Parente-assicurato) da cui dipende economicamente (grazie all’Esonero dal pagamento dei premi). La suddetta finalità è ottenibile designando lo stesso Ragazzo quale Beneficiario delle prestazioni; tuttavia è anche possibile designare come Beneficiario una persona diversa dal Ragazzo. La facoltà di versare premi unici aggiuntivi consente di impiegare il risparmio eventualmente accumulato per integrare con un capitale aggiuntivo le prestazioni assicurate con l’assicurazione principale. Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio sopra richiamate; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 5.1.1 della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita:

in caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto: il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati; il pagamento di un bonus (a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), pari al 10% del capitale

suddetto; il bonus raddoppia se, alla scadenza, il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano.

b) Prestazioni in caso di decesso: in caso di decesso del Parente-assicurato nel corso della durata contrattuale: il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati, ma solo alla scadenza del contratto; il pagamento di un bonus (a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), pari al 10% del capitale

suddetto; il bonus raddoppia se, alla scadenza, il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano;

l’Esonero dal pagamento dei premi residui relativi all’assicurazione principale. c) Prestazioni in caso di invalidità:

in caso Invalidità del Parente-assicurato (riconosciuta dalla Società), l’Esonero dal pagamento delle rate di premio dell’assicurazione principale che hanno scadenza successiva alla data della denuncia dell’Invalidità.

d) Prestazione aggiuntiva alla scadenza del contratto (mediante l’assicurazione accessoria “Versamenti aggiuntivi”, su richiesta del Contraente e a fronte del pagamento dei relativi premi unici aggiuntivi): il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo alle prestazioni dell’assicurazione principale; in caso di premorienza del Parente-assicurato, il capitale aggiuntivo è maggiorato del 10%.

e) Opzioni contrattuali: corresponsione del capitale pagabile a scadenza mediante una delle seguenti modalità: differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 5 anni; frazionamento del capitale in 10 quote semestrali anticipate (“Borsa di studio”).

Il capitale assicurato e l’eventuale capitale aggiuntivo si rivalutano ogni anno in funzione del rendimento della Gestione separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni vengono definitivamente acquisite dal contratto (consolidamento annuale). Fino alla scadenza del contratto la Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Dopo la scadenza, durante l’eventuale periodo di differimento del pagamento del capitale o di corresponsione della Borsa di studio, l’interesse annuo minimo del 2% viene comunque mantenuto sotto forma di misura annua minima garantita di rivalutazione. Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, il contratto si risolve e i premi annui versati restano acquisiti dalla Società.

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L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. 4) COSTI La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota informativa. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sull’assicurazione, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento dell’assicurazione rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed al lordo dell’imposizione fiscale. Il CPMA è calcolato con riferimento al premio dell’assicurazione principale e non tiene pertanto conto di eventuali premi unici aggiuntivi dell’assicurazione accessoria. Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

Gestione separata “MILASS R.E.” Ipotesi adottate: Premio annuo: ....................................................................................................................................... Euro 1.500,00 Sesso del Parente-assicurato: ……………………………………………………………………………...………. maschio Età del Parente-assicurato: ………….…………………………………………………………………..…………… 45 anni Tasso annuo di rendimento degli attivi della Gestione separata: …………………………………………..……… 4,0%

Anno CPMA

Durata: 10 anni Durata: 15 anni Durata: 20 anni5 11,91% 14,66% 17,82% 10 1,88% 6,75% 8,37% 15 - 1,56% 4,79% 20 - - 1,39%

5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “MILASS R.E.” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno Rendimento realizzato

dalla Gestione separata Rendimento minimo

riconosciuto ai contratti Rendimento medio dei

titoli di Stato Inflazione

2007 5,23% 4,28% 4,41% 1,71% 2008 5,00% 4,10% 4,46% 3,23% 2009 4,52% 3,62% 3,54% 0,75% 2010 4,03% 3,13% 3,35% 1,55% 2011 4,04% 3,14% 4,89% 2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

***** MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il rappresentante legale Dr. Emanuele Erbetta

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NOTA INFORMATIVA (ultimo aggiornamento: maggio 2012)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. Ha sede legale e direzione generale in Italia. Sede Legale e Direzione: 20161 Milano – via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02-64021. Sito Internet: www.milass.it. Email: [email protected]. È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00010. Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite dell’intermediario incaricato dalla Società, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l’elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Vita Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE Fax: (+39) 055-4792024 specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento. B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE 2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte “Open Bravo - Assicurazione di previdenza scolastica a termine fisso con bonus finale, a premio annuo costante ed Esonero dal pagamento dei premi anche in caso di Invalidità del Parente-assicurato e con rivalutazione annua delle prestazioni” (tariffa 36AB) è un’assicurazione sulla vita finalizzata a garantire ad un minorenne (Ragazzo), una volta raggiunti i 20 anni di età, un adeguato sostegno economico per la sua istruzione universitaria o per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro, premiando la sua dedizione allo studio e tutelandolo in caso di Invalidità o di decesso della persona (Parente-assicurato) da cui dipende economicamente. La suddetta finalità è ottenibile designando lo stesso Ragazzo quale Beneficiario delle prestazioni; tuttavia è anche possibile designare come Beneficiario una persona diversa dal Ragazzo. L’assicurazione è destinata a Ragazzi che, nell’anno solare di decorrenza del contratto, compiano un’età non superiore ai 12 anni. La durata contrattuale risulterà compresa fra 8 e 20 anni e verrà fissata in modo da stabilire la scadenza del contratto nell’anno solare in cui il Ragazzo compirà i 20 anni di età. L’età del Parente-assicurato, alla decorrenza del contratto, deve essere compresa fra i 18 e i 53 anni e, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 65 anni. La valutazione preventiva del rischio da parte della Società comporta, oltre alla conoscenza delle abitudini di vita del Parente-assicurato, l’accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. Sono previsti accertamenti sanitari aggiuntivi per la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi nei casi di morte o di Invalidità dovuti ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). A determinate condizioni, la Società può consentire la stipulazione dell’assicurazione con la semplice compilazione di un questionario. In relazione agli accertamenti sanitari effettuati, la garanzia può avere inizialmente un’efficacia limitata (periodo di carenza). Comunque la Società si riserva la facoltà di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi o di rifiutare i rischi stessi. È di fondamentale importanza che il Contraente e il Parente-assicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le avvertenze riportate nella proposta, relative alla compilazione del questionario e che le

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dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni. Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 5.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Di seguito si indicano le prestazioni previste dall’assicurazione, rinviando alle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio. 2.1 Prestazioni in caso di vita In caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato aumentato di una percentuale (bonus finale) del 10%. Il bonus raddoppia (20%) se il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio previste dal contratto; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi, non concorre alla formazione della prestazione assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute e consolidate, di cui al successivo punto 4. La rivalutazione si aggiunge all’attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale stesso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. Alla scadenza del contratto è possibile esercitare una delle seguenti opzioni: il differimento del pagamento del capitale dovuto, o di una sua parte, ad un successivo anniversario per un

massimo di 5 anni di differimento; la riscossione frazionata del capitale dovuto in 10 quote semestrali anticipate (“Borsa di studio”). Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Differimento del pagamento del capitale” e “Borsa di studio” delle Condizioni contrattuali. 2.2 Prestazioni in caso di decesso In caso di decesso del Parente-assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati - ma solo alla scadenza del contratto - del capitale assicurato aumentato del bonus finale come illustrato al precedente punto 2.1. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali. Inoltre il Contraente verrà esonerato dal pagamento delle rate di premio dell’assicurazione principale che scadono successivamente alla data del decesso. A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi, l’assicurazione principale verrà considerata in regola con il pagamento delle rate di premio, via via che queste giungeranno a scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esonero dal pagamento dei premi” delle Condizioni contrattuali. Alla scadenza del contratto è possibile esercitare una delle opzioni già descritte al precedente punto 2.1. Nel caso in cui il Parente-assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi è soggetta ad un periodo di carenza. La garanzia per il decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate) è soggetta ad un periodo di carenza più lungo, operante anche qualora l’Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli appositi accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Limitazioni” delle Condizioni contrattuali. Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni contrattuali. 2.3 Prestazioni in caso di Invalidità In caso di Invalidità del Parente-assicurato (riconosciuta dalla Società) prima della scadenza del contratto, il Contraente verrà esonerato dal pagamento delle rate di premio dell’assicurazione principale che scadono successivamente alla data di ricevimento della relativa denuncia. A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi, l’assicurazione principale verrà considerata in regola con il pagamento delle rate di premio, via via che queste giungeranno a scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli “Esonero dal pagamento dei premi” e “Definizione di Invalidità” delle Condizioni contrattuali. Per il periodo di carenza della garanzia di Esonero dal pagamento dei premi qualora il Parente-assicurato non si sia sottoposto a visita medica o in caso di Invalidità dovuta ad infezione da HIV, nonché per i casi di Invalidità esclusi dalla garanzia, si rinvia agli articoli delle Condizioni contrattuali già richiamati al precedente punto 2.2.

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2.4 Prestazione aggiuntiva alla scadenza del contratto (abbinando l’assicurazione accessoria “Versamenti aggiuntivi”) Questa assicurazione accessoria (VA36) attribuisce al Contraente, mediante il versamento di premi unici aggiuntivi, la facoltà di integrare con un capitale aggiuntivo il capitale garantito dall’assicurazione principale. In caso di morte del Parente-assicurato prima della scadenza del contratto, il capitale aggiuntivo verrà maggiorato del 10%. È possibile versare un premio aggiuntivo ogni anno, alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, previo accordo con la Società e purché il Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi annui (anche se per effetto dell’eventuale Esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di Invalidità). L’importo del premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00, né superiore a due volte il premio annuo dell’assicurazione principale. Il capitale aggiuntivo beneficia della rivalutazione annuale, ma ad esso non si applica la maggiorazione del bonus finale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle relative Condizioni integrative. 3 Premi L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto, fermo restando l’Esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di morte o di Invalidità del Parente-assicurato. L’importo del premio annuo, che non può essere inferiore a Euro 1.000,00, dipende dall’ammontare del capitale assicurato, dalla durata del contratto, dal sesso e dall’età del Parente-assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive) che possono comportare l’applicazione di soprapremi. Il premio annuo, una volta stabilito in base a tali elementi, può essere modificato nel corso della durata contrattuale, se del caso, in conseguenza all’aggravamento del rischio dovuto al cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato. Inoltre il Contraente può versare premi unici aggiuntivi, come specificato al precedente punto 2.4. Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo nella misura indicata al successivo punto 5.1.1. In aggiunta a ciascun premio (annuo o unico aggiuntivo) o rata di premio annuo sono dovuti i diritti di quietanza indicati allo stesso punto 5.1.1. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto – così come il successivo versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita. Purché siano stati versati i primi tre premi annui, il Contraente può sospendere il loro pagamento mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, oppure può esercitare il diritto al riscatto, come illustrato al successivo punto 10. Se, invece, il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, il contratto si risolve e i premi annui versati restano acquisiti dalla Società. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro

rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;

bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.

È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

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4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di performance indicate al successivo punto 5.2. Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, compresa la scadenza. La progressiva maggiorazione delle prestazioni si consolida annualmente e avviene in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 2%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Gli importi di premio indicati nel progetto non tengono conto delle valutazioni del rischio (ad esempio attinenti allo stato di salute, alla professione e alle attività sportive del Parente-assicurato) che la Società può effettuare solo sulla base degli accertamenti sanitari richiesti e delle dichiarazioni rese. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa. 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2. Grava direttamente sul Contraente anche il costo della visita medica (quando richiesta) e degli accertamenti sanitari eventualmente effettuati. La visita medica deve essere di norma effettuata dal medico curante del Parente-assicurato; pertanto il relativo onere non è quantificabile a priori.

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5.1.1 Costi gravanti sul premio Tipologia di costo Onere

Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascun premio o rata di premio: Euro 1,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo: 5,0%

Maggiorazione del premio annuo, se frazionato in rate

semestrali: 2,5% quadrimestrali: 3,5% trimestrali: 4,0% bimestrali: 4,5% mensili: 5,0%

Caricamento in percentuale di ciascun premio unico aggiuntivo: 5,0% (*) Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: Euro 50,00 (*) La percentuale indicata comprende l’onere per il rischio di morte. La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 44,5%. 5.1.2 Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato (3,5% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (2% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. Tipologia di costo Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere

Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto applicato e il tasso tecnico:

1 1,4% 6 7,4% 11 11,9% 16 15,2% 2 2,8% 7 8,5% 12 12,7% 17 15,7% 3 4,0% 8 9,4% 13 13,4% 18 16,2% 4 5,2% 9 10,3% 14 14,0% - - 5 6,4% 10 11,1% 15 14,6% - -

La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%. 5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione separata.

Tipologia di costo Onere Commissione annua base: 0,9% Commissione annua di performance, per ogni punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione):

0,2%

La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 11,1%. 6 Misure e modalità di eventuali sconti Limitatamente all’assicurazione accessoria “Versamenti aggiuntivi”, qualora il Contraente abbia necessità di versare un premio unico aggiuntivo senza attendere il successivo anniversario della decorrenza del contratto, la Società concederà uno sconto sul premio che sarebbe applicabile all’anniversario stesso (0,15% di sconto sul premio per ogni mese intero di anticipo rispetto al suddetto anniversario), fermo restando che le relative garanzie (compresa la rivalutazione) entreranno in vigore solo al raggiungimento dell’anniversario stesso. 7 Regime fiscale 7.1 Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Parente-assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

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7.2 Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - le somme corrisposte in tale forma, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa. D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 8 Modalità di conclusione del contratto Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo “Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali. 9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi La sospensione del pagamento dei primi tre premi annui (anche di una sola rata) determina l’automatica sospensione delle garanzie e, se queste non vengono riattivate (vedi successivo punto 10), l’assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società (fatto salvo il valore di riscatto dei premi aggiuntivi eventualmente versati). La sospensione del pagamento dei premi successivi ai primi tre non determina l’automatica risoluzione dell’assicurazione (vedi successivo punto 10). La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all’incasso dei premi a domicilio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali. 10 Riscatto e riduzione Versati i primi tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto. In situazioni particolari e nel rispetto di condizioni prestabilite, il riscatto potrà essere chiesto anche prima che siano stati versati tre premi annui, ottenendo il valore di riscatto con un minimo garantito (valore di riscatto “speciale”). Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della richiesta (data del riscatto). Il valore di riscatto è gravato da oneri, come indicato al precedente punto 5.1.2. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Riscatto” delle Condizioni contrattuali. Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte. A seguito della riduzione delle prestazioni decade anche il diritto al bonus finale e cessa la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi. Le prestazioni ridotte potrebbero anche risultare inferiori ai premi versati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali. Le garanzie sospese o ridotte a seguito della sospensione del pagamento dei premi possono essere riattivate nel rispetto di modalità e termini prestabiliti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie” delle Condizioni contrattuali. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società:

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Servizio Assistenza Clienti Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE Fax: (+39) 800-371445 e-mail: [email protected] NumeroVerde: (+39) 800-551144 11 Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 12 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1, nonché diminuito di una quota della componente di rischio in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. 13 Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i.. 14 Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo. 14.1 Foro competente Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. 14.2 Trattamento dei dati personali I dati personali del Contraente, del Parente-assicurato, del Ragazzo e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 14.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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14.4 Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Parente-assicurato non rientrano nell’asse ereditario. 15 Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana. 16 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE Fax: (+39) 055-4792044 e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm>) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 17 Informativa in corso di contratto Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Società invierà al Contraente l’estratto conto dell’assicurazione riferito alla suddetta data. L’estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno (dettaglio dei premi versati e della rivalutazione spettante) che abbiano comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti alla data di rivalutazione considerata. La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. 18. Comunicazioni del Contraente alla Società Il Parente-assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società ogni cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato stesso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato” delle Condizioni contrattuali. 19 Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di

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potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI 20 Progetto esemplificativo Le successive elaborazioni sono riferite alla seguente combinazione assicurativa: Periodicità dei versamenti: .............................................................................................................................. annuale Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei versamenti: ............................................................. Euro 1,00 Premio annuo costante (al netto dei diritti): ........................................................................................... Euro 1.500,00 Caricamento applicato: ………………………………................................................................................... Euro 75,00 Età del Parente-assicurato............................................................................................................................... 40 anni Sesso del Parente-assicurato: ........................................................................................................................ maschio Età del Ragazzo.................................................................................................................................................. 0 anni Durata contrattuale: .......................................................................................................................................... 20 anni Capitale inizialmente assicurato: ........................................................................................................ Euro 30.066,15 Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, al lordo degli oneri fiscali, sono stati elaborati sulla base dei due diversi valori che seguono: a) il primo sviluppo è elaborato in base al tasso annuo di rendimento minimo garantito dal contratto, pari al 2%, sotto

forma di tasso tecnico di interesse anticipatamente riconosciuto nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali; b) il secondo sviluppo è elaborato in base a un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’ISVAP e pari, al

momento della redazione del presente progetto, al 4%. Come riportato nei parametri di calcolo utilizzati, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione tiene conto della commissione annua di gestione prevista contrattualmente ed è ottenuta scorporando il tasso tecnico già riconosciuto.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali – a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato – e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c’è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. 20.1 Sviluppo in base al tasso di rendimento minimo garantito Parametri di calcolo: Tasso annuo di rendimento minimo (tasso tecnico): …………………………………………………..……............ 2,0% Misura annua di rivalutazione: ............................................................................................................................. 0,0% (importi in Euro) Anno Premio

(più diritti) Cumulo premi

(più diritti)

Capitale a scadenza in

caso di morte o di Invalidità

Capitale assicurato (fine anno)

Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto

(fine anno)

Capitale ridotto

(fine anno)

Capitale ridotto a scadenza

1 1.501,00 1.501,00 ↓ 30.066,15 - - - 2 1.501,00 3.002,00 ↓ 30.066,15 - - - 3 1.501,00 4.503,00 ↓ 30.066,15 2.512,95 4.509,92 4.509,92 4 1.501,00 6.004,00 ↓ 30.066,15 3.467,86 6.013,23 6.013,23 5 1.501,00 7.505,00 ↓ 30.066,15 4.486,55 7.516,54 7.516,54

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6 1.501,00 9.006,00 ↓ 30.066,15 5.572,30 9.019,84 9.019,84 7 1.501,00 10.507,00 ↓ 30.066,15 6.728,55 10.523,15 10.523,15 8 1.501,00 12.008,00 ↓ 30.066,15 7.958,91 12.026,46 12.026,46 9 1.501,00 13.509,00 ↓ 30.066,15 9.267,15 13.529,77 13.529,77 10 1.501,00 15.010,00 ↓ 30.066,15 10.657,23 15.033,07 15.033,07 11 1.501,00 16.511,00 ↓ 30.066,15 12.133,25 16.536,38 16.536,38 12 1.501,00 18.012,00 ↓ 30.066,15 13.699,55 18.039,69 18.039,69 13 1.501,00 19.513,00 ↓ 30.066,15 15.360,62 19.542,99 19.542,99 14 1.501,00 21.014,00 ↓ 30.066,15 17.121,18 21.046,30 21.046,30 15 1.501,00 22.515,00 ↓ 30.066,15 18.986,17 22.549,61 22.549,61 16 1.501,00 24.016,00 ↓ 30.066,15 20.960,73 24.052,92 24.052,92 17 1.501,00 25.517,00 ↓ 30.066,15 23.050,25 25.556,22 25.556,22 18 1.501,00 27.018,00 ↓ 30.066,15 25.260,36 27.059,53 27.059,53 19 1.501,00 28.519,00 ↓ 30.066,15 27.596,95 28.562,84 28.562,84

20 1.501,00 30.020,00 (a) 33.072,76 (a) 33.072,76

- - - (b) 36.079,37 (b) 36.079,37

(a) Compreso bonus del 10%. (b) Compreso bonus del 20% se, alla scadenza del contratto, il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato conclusivo

del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano. L’operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, alla scadenza. 20.2 Sviluppo in base all’ipotesi di rendimento stabilita dall’ISVAP Parametri di calcolo: Tasso annuo di rendimento: ............................................................................................................................... 4,0% Commissione annua di gestione: ....................................................................................................................... 0,9% Tasso tecnico: .................................................................................................................................................... 2,0% Misura annua di rivalutazione: ........................................................................................................................... 1,08% (importi in Euro) Anno Premio

(più diritti) Cumulo premi

(più diritti)

Capitale a scadenza in

caso di morte o di Invalidità

Capitale assicurato (fine anno)

Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto

(fine anno)

Capitale ridotto

(fine anno)

Capitale ridotto a scadenza

1 1.501,00 1.501,00 ↓ 30.082,38 - - - 2 1.501,00 3.002,00 ↓ 30.115,03 - - - 3 1.501,00 4.503,00 ↓ 30.164,26 2.567,62 4.608,04 5.531,27 4 1.501,00 6.004,00 ↓ 30.230,27 3.562,51 6.177,35 7.335,77 5 1.501,00 7.505,00 ↓ 30.313,22 4.634,02 7.763,61 9.120,99 6 1.501,00 9.006,00 ↓ 30.413,30 5.786,76 9.367,00 10.887,14 7 1.501,00 10.507,00 ↓ 30.530,70 7.025,58 10.987,70 12.634,41 8 1.501,00 12.008,00 ↓ 30.665,60 8.355,62 12.625,91 14.363,02 9 1.501,00 13.509,00 ↓ 30.818,20 9.782,27 14.281,82 16.073,15 10 1.501,00 15.010,00 ↓ 30.988,68 11.311,23 15.955,60 17.765,01 11 1.501,00 16.511,00 ↓ 31.177,23 12.948,49 17.647,47 19.438,80 12 1.501,00 18.012,00 ↓ 31.384,06 14.700,39 19.357,60 21.094,70 13 1.501,00 19.513,00 ↓ 31.609,36 16.573,57 21.086,21 22.732,91 14 1.501,00 21.014,00 ↓ 31.853,33 18.575,05 22.833,48 24.353,62 15 1.501,00 22.515,00 ↓ 32.116,16 20.712,23 24.599,63 25.957,01 16 1.501,00 24.016,00 ↓ 32.398,07 22.992,87 26.384,85 27.543,27 17 1.501,00 25.517,00 ↓ 32.699,27 25.425,17 28.189,35 29.112,58 18 1.501,00 27.018,00 ↓ 33.019,95 28.017,77 30.013,33 30.665,12 19 1.501,00 28.519,00 ↓ 33.360,33 30.779,73 31.857,02 32.201,08

20 1.501,00 30.020,00 (a) 37.092,68 (a) 37.092,68

- - - (b) 40.464,74 (b) 40.464,74

(a) Compreso bonus del 10%. (b) Compreso bonus del 20% se, alla scadenza del contratto, il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato conclusivo

del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano.

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***** MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale Dr. Emanuele Erbetta

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CONDIZIONI CONTRATTUALI (ultimo aggiornamento: maggio 2012)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 Prestazioni assicurate La presente assicurazione garantisce le seguenti prestazioni. a) Prestazioni in caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto: alla scadenza del contratto la Società

corrisponde ai Beneficiari designati il capitale assicurato aumentato del bonus finale più avanti definito. b) Prestazioni in caso di morte del Parente-assicurato prima della scadenza del contratto:

b.1) raggiunta la scadenza del contratto la Società corrisponde ai Beneficiari designati il capitale assicurato aumentato del bonus finale più avanti definito;

b.2) il Contraente viene esonerato dal pagamento dei premi, secondo quanto stabilito nella successiva sezione IV. c) Prestazioni in caso di Invalidità (come definita all’art. 17 e purché riconosciuta dalla Società) del Parente-assicurato

prima della scadenza del contratto: il Contraente viene esonerato dal pagamento dei premi, secondo quanto stabilito nella successiva sezione IV.

Il bonus finale è pari a una percentuale del capitale assicurato. La percentuale è uguale al 10%, ma raddoppia (20%) se, alla scadenza del contratto, il Ragazzo nominativamente indicato nella scheda contrattuale ha superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all’art. 7 e può essere corrisposto frazionato in 10 quote semestrali anticipate ai sensi dell’art. 14 (“Borsa di studio”). Art. 2 Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, fermo restando l’Esonero dal pagamento dei premi previsto, ai sensi della successiva sezione IV, in caso di morte o di Invalidità del Parente-assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro

rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;

bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.

È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dal Parente-assicurato,

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oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o

altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stata versata la prima rata di premio. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento della prima rata di premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale. Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e del Parente-assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art.

1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando

non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano la professione o l’attività del Parente-assicurato, oppure il suo eventuale cambiamento. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici del Parente-assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Vita Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE Fax: (+39) 055-4792024 Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota della componente di rischio - indicata nella scheda contrattuale - in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 Cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato Il Parente-assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società – mediante raccomandata o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato stesso. Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività del Parente-assicurato, oppure il suo eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

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Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al tasso medio di rendimento della

Gestione separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti: una commissione base pari a 0,9 punti percentuali; una commissione di performance pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della

Gestione separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. b) Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo

in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.

c) Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso l’ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due importi seguenti: l’importo che si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero di anni

trascorsi dalla decorrenza del contratto ed il numero di anni di durata dello stesso; l’importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell’anno precedente e il capitale

inizialmente assicurato. Art. 8 Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione

dell’assicurazione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze: se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di Esonero dal

pagamento dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all’art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell’art. 9;

se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società.

Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero, con eventuali frazioni, dei premi annui pagati ed il numero dei premi annui pattuiti, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - ed il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'art. 7. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art. 9 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 7, all’ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

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La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 10 Riscatto Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il riscatto può essere chiesto a condizione che siano stati versati almeno tre premi annui e il suo valore si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all’art. 8, al tasso annuo del 3,5%, per il periodo che intercorre fra la data del riscatto e la scadenza del contratto. Nei casi di seguito precisati e sempreché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere il riscatto anche prima che siano stati versati tre premi annui, ottenendo il valore di riscatto con un minimo garantito pari alla somma dei premi versati al netto della componente di rischio indicata nella scheda contrattuale e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni (valore di riscatto “speciale”). Il riscatto “speciale” può essere chiesto esclusivamente nei casi di seguito indicati:

a) in caso di decesso del Ragazzo prima della scadenza del contratto, b) nei casi di Invalidità del Parente-assicurato dovuta a:

una causa esclusa dalla garanzia di Esonero dal pagamento dei premi, ai sensi dell’art. 18, una causa, diversa dall’Infortunio (come definito all’art. 18), intervenuta durante il relativo periodo

di carenza previsto per la garanzia stessa, ai sensi dell’art. 19, purché la richiesta sia fatta entro 90 giorni dalla data del decesso (nel caso di cui al punto a) o della comunicazione dell’esito dell’accertamento da parte della Società (nei casi di cui al punto b). Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta (data del riscatto). Art. 11 Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso (anche se per effetto dell’eventuale Esonero dal pagamento dei premi), il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All’atto di concessione del prestito, la Società indica nell’apposita appendice contrattuale le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 12 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 13 Differimento del pagamento del capitale Alla scadenza del contratto il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il pagamento del capitale dovuto - o di una sua parte - venga differito ad un successivo anniversario della scadenza (termine del differimento), ma non oltre il quinto. Ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto, nonché al termine del differimento, il capitale in differimento viene rivalutato, per l’anno o la frazione di anno trascorsa dal precedente anniversario, in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore fra il 2% e il rendimento attribuito definito al punto a) dell’art. 7. In qualsiasi momento del periodo di differimento il Beneficiario, con il consenso del Contraente, può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, di anticipare il termine del differimento, dando luogo al pagamento del capitale.

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Art. 14 Borsa di studio Alla scadenza del contratto il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il capitale dovuto venga frazionato in 10 quote semestrali anticipate (“Borsa di studio”). L’importo iniziale della quota di capitale si ottiene dividendo per 10 il capitale dovuto alla scadenza del contratto e sottraendo dal risultato una commissione di Euro 15,00 per spese. Ad ogni scadenza semestrale successiva alla prima, la quota di capitale in pagamento viene rivalutata, per i 6 mesi trascorsi, in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore fra il 2% e il rendimento annuo attribuito definito al punto a) dell’art. 7. In qualsiasi momento del periodo di pagamento della Borsa di studio il Beneficiario, con il consenso del Contraente, può interrompere la Borsa di studio chiedendo alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del capitale residuo, ottenuto moltiplicando l’importo dell’ultima quota di capitale scaduta per il numero delle quote di capitale residue. Art. 15 Duplicato di polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

IV) ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ

Art. 16 Esonero dal pagamento dei premi La Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio relative alla presente assicurazione, che scadono successivamente alla data del decesso del Parente-assicurato o della denuncia, ai sensi dell’art. 20, dell’Invalidità del medesimo, come definita all’art. 17, purché riconosciuta dalla Società e ferme restando le esclusioni e le limitazioni descritte agli art. 18 e 19. In caso di denuncia dell’Invalidità del Parente-assicurato, il Contraente deve comunque continuare il pagamento dei premi fino al riconoscimento dell’Invalidità stessa da parte della Società; a seguito del riconoscimento, la Società rimborsa le rate di premio pagate per la presente assicurazione aventi scadenza successiva alla data della denuncia. A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi, la presente assicurazione viene considerata in regola con il pagamento delle relative rate di premio, via via che queste giungono a scadenza. Art. 17 Definizione di Invalidità L’Invalidità è determinata dall’assoluta e permanente impossibilità del Parente-assicurato - comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti. Art. 18 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia di Esonero dal pagamento dei premi, i casi di decesso e di Invalidità derivanti direttamente o indirettamente da: un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all’organismo da

causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione del contratto o prima dell’eventuale riattivazione delle garanzie accordata dalla Società;

dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva del Parente-assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona del Parente-assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione

sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;

atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva del Parente-assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;

atti di terrorismo;

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contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;

terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da

documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se il Parente-assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con

pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso del Parente-assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto della componente di rischio indicata nella scheda contrattuale e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto. In caso di Invalidità del Parente-assicurato dovuta ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il Contraente non ha diritto all’Esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto “speciale” secondo quanto stabilito all’art. 10, risolvendo il contratto. Art. 19 Limitazioni La piena efficacia della garanzia di Esonero dal pagamento dei premi è subordinata alla circostanza che il Parente-assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. a) Nel caso che il Parente-assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica,

a.1) la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi in caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite

anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

shock anafilattico; Infortunio, come definito all’art. 18;

a.2) la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità dovuta ad una causa diversa dall’Infortunio (come definito all’art. 18), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall’entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità dovuti a malattie neurologiche.

Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso o di Invalidità dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

b) Nel caso che il Parente-assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli accertamenti sanitari richiesti per escludere eventuali infezioni – inclusa la sieropositività - da virus di immunodeficienza umana o sindrome da immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi per i casi di morte o di Invalidità dovuti a tali cause è soggetta ad un periodo di carenza di sette anni.

La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è espressamente richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi si intende pienamente efficace. In caso di morte del Parente-assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto della componente di rischio indicata nella scheda contrattuale e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto. In caso di Invalidità del Parente-assicurato dovuta ad una causa, diversa dall’Infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, il Contraente non ha diritto all’Esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto “speciale” secondo quanto stabilito all’art. 10, risolvendo il contratto.

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Art. 20 Denuncia del sinistro e accertamento dell’Invalidità Qualora si verifichi il decesso o l’Invalidità del Parente-assicurato, come definita all’art. 17, deve esserne fatta denuncia alla Società entro i 60 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere l’Esonero dal pagamento dei premi. A tal fine è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione all’evento accaduto; qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire le verifiche necessarie, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta. Relativamente al caso di Invalidità, il Parente-assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento dell’Invalidità e delle relative cause. Inoltre, su richiesta della Società, il Parente-assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società. La Società si impegna ad accertare l’Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici. Il decesso del Parente-Assicurato intervenuto durante l’accertamento equivale ad avvenuto riconoscimento dell’Invalidità da parte della Società. Art. 21 Rivedibilità dello stato di Invalidità Durante il periodo di Esonero dal pagamento dei premi conseguente ad Invalidità, il Parente-assicurato riconosciuto invalido è obbligato a sottoporsi - su richiesta e a spese della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. Il Parente-assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più l’Invalidità o, comunque, nel caso che il Parente-assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica la decadenza dell’Esonero dal pagamento dei premi al Contraente ed egli è tenuto a riprendere il versamento delle rate di premio che hanno scadenza successiva alla data della suddetta comunicazione. Se, invece, il Contraente non riprende il versamento dei premi, si applica quanto stabilito all’art. 8. Art. 22 Controversie: arbitrato irrituale Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell’Invalidità del Parente-assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Parente-assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

V) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 23 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al

potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

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dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere

del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 24 Pagamenti della Società Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento conseguente alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c..

VI) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 25 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art. 26 Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art. 27 Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

(assicurazione accessoria VA36) Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria “Versamenti aggiuntivi”, la Società garantisce, alla scadenza del contratto, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo. Se il Parente-assicurato è deceduto, il capitale aggiuntivo viene maggiorato del 10%. Il capitale aggiuntivo si acquisisce mediante versamento di premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta secondo quanto previsto al successivo art. 3. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il premio stesso – al netto dei diritti di quietanza di Euro 1,00 – per l’apposito coefficiente indicato nella scheda contrattuale in funzione dell’epoca del versamento. Al capitale aggiuntivo non si applica la maggiorazione del bonus finale, prevista per il capitale assicurato con l’assicurazione principale. Art. 2 Premio Mediante la presente assicurazione accessoria, previo accordo con la Società per la determinazione delle relative condizioni, il Contraente ha facoltà di versare ogni anno un premio unico aggiuntivo, insieme ai relativi diritti. Il versamento può essere effettuato: alla decorrenza del contratto, purché sia stata pagata la prima rata di premio dell’assicurazione principale; ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale precedente la scadenza del contratto, purché il Parente-

assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi dell’assicurazione principale (anche se per effetto dell’eventuale Esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di Invalidità).

L’importo del premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00, né superiore a due volte il premio annuo dell’assicurazione principale. Art. 3 Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale aggiuntivo in vigore al precedente anniversario (o alla decorrenza contrattuale, nel caso di rivalutazione da effettuarsi al primo anniversario) viene rivalutato nella misura annua di rivalutazione definita al punto b) dell’art. 7 delle Condizioni contrattuali dell’assicurazione principale. Art. 4 Riscatto Il capitale aggiuntivo non è soggetto all’eventuale riduzione del capitale assicurato con l’assicurazione principale conseguente al mancato pagamento dei premi annui, di cui all’art. 8 delle relative Condizioni contrattuali. In tutti i casi in cui l’assicurazione principale si risolve prima della scadenza del contratto, si risolve contemporaneamente anche l’assicurazione accessoria e al Contraente viene corrisposto, insieme al valore di riscatto eventualmente dovuto per l’assicurazione principale, il valore di riscatto del capitale aggiuntivo, ottenuto scontando il capitale aggiuntivo stesso (compresa la maggiorazione del 10% se il Parente-assicurato è deceduto) al tasso annuo del 3,5% per il periodo che intercorre fra la data della risoluzione del contratto e la sua scadenza. Art. 5 Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale.

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REGOLAMENTO DELLA “GESTIONE SPECIALE MILASS R.E.” (in breve “MILASS R.E.”)

Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Gestione Speciale MILASS R.E.”, in breve “MILASS R.E.” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro. Art 3 L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente e, in particolare, investimenti del comparto immobiliare. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito

Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);

Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);

Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale

Azioni negoziate su mercati regolamentati; Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari Depositi bancari; Pronti contro termine; Fondi monetari.

Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

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Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%; Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un

massimo del 2%. Art 4 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art 5 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata . Art 6 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 7 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

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Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.

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Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

Scadenza contrattuale: Corresponsione del capitale assicurato in caso di vita del Parente-Assicurato

Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all’incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo Copia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano. Documento valido comprovante l’esistenza in vita del Parente – Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Scadenza contrattuale: Borsa di Studio

Richiesta del Contraente - mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza – di corresponsione del capitale dovuto al Beneficiario, in forma di Borsa di Studio.

Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che

autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all’incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo

Copia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano.

Documento valido comprovante l’esistenza in vita del Parente - Assicurato alla scadenza, oppure, qualora prima della scadenza si sia verificato il decesso del Parente – Assicurato, la documentazione indicata al successivo paragrafo “Decesso del Parente – Assicurato”, se non fornita in precedenza.

Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Inoltre, per l’interruzione della Borsa di Studio: Richiesta del Beneficiario, avallata dal consenso del Contraente, di corresponsione di

una somma pari all’importo dell’ultima rata scaduta moltiplicato per il numero delle rate residue

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Scadenza contrattuale: Differimento del pagamento del capitale

Richiesta del Contraente - mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza - di differimento del pagamento del capitale ad un successivo anniversario della scadenza (non oltre il quinto).

Assenso al differimento del pagamento del vincolatario o del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Copia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano.

Documento valido comprovante l’esistenza in vita del Parente - Assicurato alla scadenza, oppure, qualora prima della scadenza si sia verificato il decesso del Parente – Assicurato, la documentazione indicata al successivo paragrafo “Decesso del Parente – Assicurato”, se non fornita in precedenza.

Inoltre, per anticipare il termine del differimento: Richiesta del Beneficiario, avallata dal consenso del Contraente, di pagamento del

capitale. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario Codice fiscale del Beneficiario. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio

in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Riscatto totale

Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente.

Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio

in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Vedere anche i paragrafi “Decesso del Ragazzo – Riscatto speciale” e “Invalidità totale e permanente del Parente-Assicurato”

Prestito

Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente.

Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio

in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.

Decesso del Ragazzo – Riscatto speciale

Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 90 giorni successivi al verificarsi del decesso del Ragazzo.

Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Certificato di morte del Ragazzo. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio

in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Decesso del Parente-Assicurato

Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati)

debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi del decesso del Parente-Assicurato.

Certificato di morte del Parente - Assicurato. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a

riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se

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è stato lasciato o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi del Parente – Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi del Parente - Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato.

Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza del Parente – Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota.

Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).

In aggiunta a quanto sopra indicato, per la corresponsione alla scadenza del contratto del capitale dovuto oppure in caso di risoluzione del contratto per decesso dovuto ad una delle cause escluse dalla garanzia di esonero dal pagamento dei premi o per le quali, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza previsto per tale garanzia: Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od

incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Copia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico italiano (solo per la corresponsione alla scadenza del contratto del capitale dovuto).

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Invalidità totale e permanente del Parente-Assicurato

Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell’invalidità del Parente-Assicurato.

Documentazione Sanitaria attestante l’invalidità dell'Assicurato per perdita totale e, presumibilmente permanente, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Si ricorda che su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato d’invalidità. In aggiunta a quanto sopra indicato, per la corresponsione del valore di riscatto “speciale” in caso di invalidità determinata da una causa esclusa dalla garanzia di esonero dal pagamento dei premi o da una causa, diversa dall’infortunio, intervenuta durante il periodo di carenza previsto per tale garanzia: Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati)

debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 90 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’accertamento da parte della Società.

Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio

in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

La Società ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

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GLOSSARIO (ultimo aggiornamento: maggio 2012 )

Appendice (contrattuale): Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato. Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Collettiva: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente. Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Contratto rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata. Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Convenzione: Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria: Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia (Assicurazione) di rischio: Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

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Gestione separata: Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione separata. Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Intermediario incaricato: Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Opzione: Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al premio - si prescrivono nel termine di due anni. Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Progetto personalizzato: Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP. Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata.

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Scheda contrattuale (di polizza): Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Soprapremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Sostituzione (Trasformazione): Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Tassazione separata: Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

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INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario

centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in

essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo

gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di

legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

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L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Dott. Emanuele Erbetta, c/o l’Ufficio Privacy (fax 011.6533613). (*) elenco disponibile sul sito www.milass.it, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo

FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Dr. Emanuele Erbetta

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Proposta di assicurazione sulla vita (ultimo aggiornamento: maggio 2012 )

Proposta N. _________________ Agenzia Generale ____ ___________________________ ASSICURATO Cognome _______________________________________________________ Nome _______________________________________ Sesso _________ Nato il __/__/____ a __________________________ Prov. _________ Cod. fiscale _______________________________________________________ Indirizzo di domicilio ______________________________ C.A.P. ________ Localita' _______________________________________ Prov. _________ Professione _______________________________________________________ Sport _______________________________________________________ CONTRAENTE Cognome _______________________________________________________ Nome _______________________________________ Sesso _________ Nato il __/__/____ a __________________________ Prov. _________ Cod. fiscale _______________________________________________________ Indirizzo di domicilio ______________________________ C.A.P. ________ Localita' _______________________________________ Prov. _________ Documento ___________________________ n. ________________________ Rilasciato il __/__/____ in _________________________ S.A.E. ___ - __________________________________ AT.ECO. ___ - __________________________________ IL RAGAZZO Cognome ________________ Nome ________________ Sesso ______________ Nato il ________________ Cod. Fiscale ________________ BENEFICIARIO CASO MORTE A SCADENZA ____________________________________________ BENEFICIARIO CASO VITA A SCADENZA ____________________________________________ * * * * * * * * * * *

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Proposta N. _____________ TARIFFA 36AB – OPEN BRAVO DURATA DEL CONTRATTO Data di decorrenza __/__/____ Data di scadenza __/__/____ Durata in anni ____ PREMIO Il pagamento del premio è con rateazione __________ alle scadenze del __/__ di ogni anno/ dei mesi _________ Importo dovuto per la prima rata dal __ /__ /____ al __ /__ /____ (Premio + diritti EUR ________ + imposte EUR ________ ): EUR __________ Importo dovuto per le rate seguenti dal __ /__ /_____ (Premio + diritti EUR ________ + imposte EUR ________ ): EUR __________ COMPONENTE DI RISCHIO (vedasi DPR n.917 art.15 lettera f e successive modifiche) Percentuale del premio destinata a rischi che danno diritto alla detrazione dei redditi delle Persone Fisiche nei limiti di legge : ____%. PRESTAZIONI Capitale assicurato iniziale EUR ___________________ (oltre maggiorazione per bonus di capitale) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

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Proposta N. _____________ PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio può essere corrisposto in rate: annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso

all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;

bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta, alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società. E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. Non è consentito incassare il premio su proposta e, comunque, prima della stipulazione del contratto. Concluso il contratto il premio dovrà essere corrisposto secondo le modalità e termini di pagamento riportati nelle Condizioni Contrattuali. RECESSO Il Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di EUR _____ a fronte delle spese sostenute. * * * * * * * *

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Proposta N. _____________ DICHIARAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO. 1) HA MAI PRATICATO ESAMI CLINICI, DAI QUALI SIA EMERSA UNA MALATTIA O CON RISULTATI FUORI DALLA NORMA NEGLI ULTIMI 5 ANNI SI/NO 2) HA SOFFERTO O SOFFRE (OPPURE E'STATO RICOVERATO IN CASE DI CURA, OSPEDALI, ETC.) PER UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE: a) MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO SI/NO b) MALATTIE DELL'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO SI/NO c) MALATTIE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE SI/NO d) MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE SI/NO e) MALATTIE DELL'APPARATO URO-GENITALE SI/NO f) MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE SI/NO g) TUMORI SI/NO h) ALTRO SI/NO 3) ABUSA DI ALCOLICI O TABACCO, HA FATTO O FA USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O ALLUCINOGENE SI/NO 4) GODE DI PENSIONE DI INVALIDITA' O HA PRESENTATO DOMANDA PER OTTENERLA SI/NO 5) HA SUBITO INFORTUNI O HA SOFFERTO DI MALATTIE CHE HANNO CAUSATO POSTUMI TEMPORANEI O PERMANENTI SI/NO 6) MISURE SOMATICHE: ALTEZZA cm.______ PESO Kg._____ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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Proposta N. _________________ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196, acconsentono * al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della

Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Societa' assicuratrice , nonche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;

* al trasferimento degli stessi dati all' estero ( Paesi UE e Paesi extra UE); ___ acconsentono (*) * al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di

profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato;

* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE )per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) ( ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale , nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono" ). Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. IL CONTRAENTE L'ASSICURATO ___________________ ___________________ Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta: * il Fascicolo informativo mod. n._______ edizione _______ di cui al

Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti: Scheda Sintetica Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione

separata Glossario Il presente modulo di fac-simile proposta

di averne preso visione e di accettarne i contenuti; * le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del

Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE _______________ * *

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Proposta N. __________________ DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE La Società emetterà, in base alla presente proposta e ad eventuale altra documentazione, il relativo contratto di assicurazione (sempre che essa ritenga di accettare il rischio). * La Società presta le garanzie indicate nella Proposta alle condizioni della

forma assicurativa tariffa 36AB riportate nel Fascicolo Informativo Mod.______ Ed.___, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto, ben conoscere ed accettare.

* L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice Civile.

* L’Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché le altre persone, Ospedali, Case di Cura ed Istituti in genere ai quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

* Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, prima della conclusione del contratto ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax.

* Relativamente alle “Dichiarazioni sullo stato di salute dell’Assicurato” riportate sulla presente proposta il Contraente e l’Assicurato prendono atto delle seguenti avvertenze:

a)le dichiarazioni non veritiere , inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b)prima della sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c)anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

IL CONTRAENTE L'ASSICURATO ___________________ _____________________ L’AGENTE GENERALE __________________________________ (Certifico le firme apposte sulla presente proposta) * * * * * * * * * * * * * * * *

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