Contratto di Assicurazione INFORTUNI

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Divisione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it Contrao di Assicurazione INFORTUNI Modello 1031 - Ed. 01.06.2014 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Prima della sooscrizione leggere aentamente la Nota Informativa.

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divisione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Contratto di Assicurazione

INFORTUNIModello 1031 - Ed. 01.06.2014

Il preSente FAScIcolo InFormAtIvo contenentea) Nota Informativa comprensiva del glossariob) Condizioni di assicurazionec) Informativa privacy

deve eSSere conSegnAto Al contrAente prImA dellA SottoScrIzIone del contrAtto.prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.

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Nota informativa Pagina

• A. IN FORMAZIONI SULL’IMPRESA Dl ASSICURAZIONE 2 di8 1. Informazionigenerali 2di8 2. Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa 2di8

• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 di8 3. Copertureassicurative-Limitazioniedesclusioni 2di8 4. Periodidicarenzacontrattuali 3di8 5. Dichiarazionidell’Assicuratoinordineallecircostanzedelrischio QuestionarioSanitario 3di8 6. Aggravamentoediminuzionedelrischioevariazionedellaprofessione 4di8 7. Premi 4di8 8. Adeguamentodelpremioedellesommeassicurate 4di8 9. Dirittodirecesso 4di8 10.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto 4di8 11. Legislazioneapplicabile 4di8 12.Regimefiscale 4di8

• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 5di8 13.Sinistri-Liquidazionedell’indennizzo 5di8 14.Reclami 5di8 15.Arbitratoirrituale 5di8

• Glossario 6di8

Condizioni di assicurazione Pagina

• Normecheregolanoilcontrattoingenerale 2di20• Cosafareincasodisinistro 4di20• NormecheregolanolesingoleSezioni 9di20 • Sezioneinfortuni 9di20 • Sezionemalattia 12di20• CondizioniParticolari 14di20• Normedileggerichiamateinpolizza 18di20

Informativa privacy Pagina

InformativaalClientesull’usodeiSuoidatiesuiSuoidiritti 2di2

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

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NOTA INFORMATIVA

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione “Infortuni”

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Nota informativa relativa al contratto di assicurazio-ne “Infortuni” (Regolamento Isvap n. 35 del �6 maggio �0�0)

GentileCliente,siamolietidifornirLealcuneinformazionirelativeaUni-polSaiAssicurazioniS.p.A.edalcontrattocheLeistaperconcludere.Permaggiorechiarezza,precisiamoche:- la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche-

ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;

- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico delContraenteedell’Assicurato,nullità,decadenze,esclusio-ni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, non-ché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sonostampatesufondocolorato,inquestomodoevidenziateesonodaleggereconparticolareattenzione.

PerconsultaregliaggiornamentidelleInformazionisull’Im-presadiassicurazionecontenutenellapresenteNotain-formativa,sirinviaallink:http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSaiAssicurazioniS.p.A.comunicheràperiscrittoalContraentelealtremodifichedelFascicoloinformativoequellederivantidafutureinnovazioninormative.

Perognichiarimento,ilSuoAgente/Intermediarioassicu-rativodifiduciaèadisposizioneperdarLetuttelerispo-stenecessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFOR-MAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONEB. INFORMAZIONI SUL CONTRATTOC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU-RAZIONE

�. Informazioni generalia)UnipolSaiAssicurazioniS.p.A.,inbreveUnipolSaiS.p.A.,

societàsoggettaall’attivitàdidirezioneedicoordina-mento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facenteparte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’AlbodeiGruppiAssicurativipressol’IVASSaln.046.

b)Sede Legale:Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Ita-lia).

c)Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349,siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, in-dirizzodipostaelettronica:[email protected].

d)È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativacon D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemen-to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e conD.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Im-

presediAssicurazionepressol’IVASSaln.1.00006.

�. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im-presaIn base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’eser-cizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pariad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad€1.977.533.765,65etotaledelleriservepatrimonialipariad€2.765.037.497,82.L’indicedisolvibilità(daintendersiqualeilrapportotral’ammontaredelmarginedisolvibilitàdisponibileel’ammontaredelmarginedisolvibilitàrichie-stodallanormativavigente)riferitoallagestionedeiramidannièparia1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Siprecisacheilcontrattoèstipulatoconclausoladita-citorinnovo.Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad unanno, in mancanza di disdetta, mediante lettera racco-mandata o telefax, spediti almeno trenta giorni primadella scadenza dell’assicurazione, è prorogato per unanno e così successivamente. Si rinvia all’articolo 1.10“Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione”delle “Norme che regolano il contratto in generale” pergliaspettididettaglio.Selepartihannoinvecepattuitola non rinnovabilità della polizza, il contratto cessa allascadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all’artico-lo 1.13 “Pattuizione della non rinnovabilità della polizza”delle “Norme che regolano il contratto in generale” pergliaspettididettaglio.

3. Coperture assicurative -Limitazioni ed esclusioniLe coperture offerte dal contratto, con le modalità edesclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazioneedifferenziateinbaseallescelteeffettuatedalContra-ente,sonoleseguenti:

a) INFORTUNI: la Società indennizza gli infortuni cheprovochinolamortedell’Assicurato,unainvaliditàper-manente,unainabilitàtemporaneae/ounadellealtreconseguenzeprevistedallecondizionidiassicurazio-ne.Pergliaspettididettagliosirinviaall’articolo3.9“Garanzie prestate”- alle lettere A) B) C) O) E) delle“Norme che regolano le singole Sezioni - Sezione in-fortuni”.

b) MALATTIA:laSocietàindennizzalemalattie,manife-statesi successivamente alla data di effetto dellapolizzaeprimadellasuacessazione,chedetermininoper l’Assicurato il ricovero in istituto di cura. Per gliaspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 4.1 “Garanzieprestate”-letteraA)-indennitàperricoveroasegui-to di Malattia - delle “Norme che regolano le singoleSezioni-SezioneMalattia”.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggettea limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanziache possono dar luogo alla riduzione o al mancato pa-gamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si

NOTA INFORMATIVAFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NOTA INFORMATIVA

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rinviaagliarticolidelle“Normecheregolanoilcontrattoin generale”, “Norme che regolano la liquidazione dei si-nistri”,“NormecheregolanolesingoleSezioni-SezioneInfortuni e Sezione Malattia” e “Condizioni Particolari”.Sirinviainoltrealleeventualiulterioriclausole,espres-samentepattuitetralepartialmomentodellastipulaeriportateinpolizzaerelativiallegati,cheintegranoe/oderoganoalcontratto.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate conspecifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assi-curateperildettagliodeiqualisirinviaagliarticolidelle“Normecheregolanolaliquidazionedeisinistri”,“NormecheregolanolesingoleSezioni-SezioneInfortunieSe-zioneMalattia”e“CondizioniParticolari”.Sirinviainoltrealleeventualiulterioriclausole,espressamentepattuitetralepartialmomentodellastipulaeriportateinpolizzaerelativiallegati,cheintegranoe/oderoganoalcontrat-to.

PerfacilitarnelacomprensionedapartedelContraente,di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento difranchigie,scopertiemassimaliIsommeassicurateme-dianteesemplificazioninumeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su in­dennizzo per Invalidità Permanente:�° esempioSomma assicurata per Invalidità Permanente Totale(100%):€100.000,00Franchigia:3%InvaliditàPermanenteaccertata:7%Indennizzo da liquidare: 7% (l.P. accertata) - 3% (fran-chigia)=4%x€100.000,00=€4.000,00

�° esempioSomma assicurata per Invalidità Permanente Totale(100%):€100.000,00Franchigia:3%InvaliditàPermanenteaccertata:2%Indennizzodaliquidare:nessuno,inquantolafranchigia3%risultasuperioreallal.P.accertata.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su In­dennità giornaliera per Inabilità Temporanea�° esempioIndennità giornaliera assicurata per Inabilità Tempora-nea:€50,00Franchigia:10giorniGiornidiInabilitàTemporaneaaccertati:15Importo da liquidare: 15 giorni (di inabilità accertati)- 10 giorni (franchigia) = 5 giorni x € 50,00 al giorno =€250,00

�° esempioIndennità giornaliera assicurata per Inabilità Tempora-nea:€50,00Franchigia:10giorniGiornidiInabilitàTemporaneaaccertati:7Importo da liquidare: nessuno, in quanto il numero dei

giornidifranchigiaèsuperioreaquellodeigiornidiIna-bilitàTemporanea.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limi­te della somma assicurata su garanzia Rimborso Spese Mediche:�° esempioSomma assicurata per Rimborso Spese Mediche:€5.000,00SpeseeffettivamentesostenuteperRimborsoSpeseMe-diche:€300,00Scoperto 10% con il minimo di € 40,00 ed il massimo di€250,00.Rimborsodaliquidare:€300,00-€40,00=€260,00(per-chéloscopertodel10%deldannoèinferiorealminimononindennizzabile)

�° esempioSommaassicurataperRimborsoSpeseMediche:5.000,00SpeseeffettivamentesostenuteperRimborsoSpeseMe-diche:€4.000,00Scoperto 10% con il minimo di € 40,00 ed il massimo di€250,00.Rimborsodaliquidare:€4.000,00-€250,00=€3.750,00(perchéloscopertodel10%deldannoèsuperiorealmas-simononindennizzabile)

3° esempioSomma assicurata per Rimborso Spese Mediche:€5.000,00SpeseeffettivamentesostenuteperRimborsoSpeseMe-diche:€7.000,00Scoperto 10% con il minimo di € 40,00 ed il massimo di€250,00.Rimborsodaliquidare:€5.000,00,inquantol’importodellespesesostenutedetrattoloscopertoprevisto(€7.000,00-€250,00=€6.750,00)risultasuperioreallasommaassi-curatainpolizza

Avvertenza: le coperture Infortuni e Malattia sono pre-state fino alla scadenza annuale del premio successiva alcompimentodapartedell’Assicuratodelsettantacinquesi-moannodietàodelmanifestarsidellegraviaffezionipre-vistedall’articolo1.11“Personenonassicurabiliecessazio-nedell’assicurazione”delleNormecheregolanoilcontrattoingenerale,alqualesirimandapergliaspettididettaglio.

4. Periodi di carenza contrattualeAvvertenza:lacoperturaIndennitàperricoverodaMalat-tiaèprestataconiterminidicarenzaprevistidall’articolo4.2“Terminidiaspettativaedecorrenzadellagaranzia”del-le“NormecheregolanolesingoleSezioni-SezioneMalat-tia”,alqualesirimandapergliaspettididettaglio.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario SanitarioAvvertenza:leeventualidichiarazionifalseoreticentidelContraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischioreseinsedediconclusionedelcontrattopotrebberocom-portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1.1

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NOTA INFORMATIVA

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4 di 8 NOTA INFORMATIVA

“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delleNormecheregolanoilcontrattoingeneralepergliaspettididettaglio.

Avvertenza: la Società presta la garanzia Indennità perricovero da Malattia sulla base delle dichiarazioni resedall’AssicuratonelQuestionarioSanitario,chedeveesserecompilatoinmanieraprecisaeveritieraeformeràpartein-tegrantedelcontratto.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professioneIl Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazionescrittaallaSocietàdeimutamentichediminuisconooag-gravano il rischio e delle variazioni nella professione. Sirinviaagliarticoli1.5“Aggravamentodelrischio”e1.6Dimi-nuzionedelrischio”delle“Normecheregolanoilcontrattoingenerale”.

Diseguitosiillustranoinformaesemplificativaalcuneipo-tesi di circostanze rilevanti che determinano la modificadelrischio.

�° esempio (Aggravamento del rischio)Al momento della stipula del contratto il Contraente di-chiarachegliAssicuratisvolgonol’attivitàprofessionaledi“Addettoalcall-center”(riconducibilealle“AttivitàaBassaRischiosità”)diunadittaditrasporti.Successivamente,nelcorsodelcontratto,adalcunidegliAssicurativienerichie-sto di svolgere anche la mansione di Addetti alla guida diautocarrisenzacaricoescaricodellamerce”(riconducibilealle“AttivitàaMediaRischiosità”)pressolastessaditta.Seil Contraente non comunica alla Società questa modificadelrischio,incasodisinistrochecolpiscaunodegliAssicu-ratichehacambiatolapropriaoccupazioneprofessionale,la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione al maggiorepremiocheavrebbeavutodirittodiesigereseavesseco-nosciutotalecircostanza.

�° esempio (Diminuzione del rischio)Al momento della stipula del contratto il Contraente di-chiarachegliAssicuratisvolgonol’attivitàprofessionaledi“Autotrasportatoriconcaricoescarico”(riconducibilealle“AttivitàadAltaRischiosità”).Successivamente,nelcorsodelcontratto,unodegliAssicuratidecidedi interromperela propria attività e di andare in pensione (“Pensionato”riconducibile alle “Attività a Bassa Rischiosità”). In questocasolaSocietàprocederà,adecorreredallascadenzadelpremioodellaratadipremiosuccessivaallacomunicazio-nedapartedelContraente,adunariduzionedelpremioinproporzioneall’avvenutadiminuzionedelrischio.

7. PremiIlpremiodeveesserepagatoperinteroedinviaanticipataadogniannualitàassicurativaall’Agenzia/Intermediarioas-sicurativoalqualeèassegnatoilcontrattooppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinarimezzidipagamentoenelrispettodellanormativavigente.LaSocietàpuòconcedereilpagamentofrazionatodelpre-mioannuale.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 1 .3 “De-correnza della garanzia e pagamento del premio” e 1 .4“Frazionamento del premio” delle Norme che regolano ilcontrattoingenerale.

Avvertenza: laSocietàol’intermediarioassicurativopos-sonoapplicarescontisulpremiodipolizzaqualoravenganopattuiteconilContraentelimitazionidellagaranziaprevi-stadalleCondizionidiAssicurazionee/osullabasedispe-cifichevalutazionidicaratteretecnico/commerciale.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurateLe somme assicurate ed il relativo premio, non sono sog-gettiadadeguamentoautomatico.

9. Diritto di recessoAvvertenza: qualora il contratto non preveda la garanziaMalattia, la Società e il Contraente possono recedere dalcontratto,epertuttaladuratadellostesso,dopoognisini-stro,comedefinitoaterminidipolizza,efinoalsessantesi-mogiornodalpagamentoorifiutodell’indennizzo,dandonepreventivacomunicazione,medianteletteraraccomandataall’altraParte.QualorainveceilcontrattoprevedaanchelagaranziaMa-lattiaesiadiduratapoliennale, ilrecessopersinistropo-tràessereesercitatodallaSocietàedalContraenteentrounperiodomassimodidueannidalladatadieffettodellapolizza.Sirinviaall’articolo1.8“Recessopersinistro”delle“Normecheregolanoilcontrattoingenerale”pergliaspettididettaglio.Nelcasoincuilapolizzaabbiaduratapoliennale,laSocietàeilContraenteavrannocomunquefacoltàdirecederesen-zaoneridalcontrattoalterminediogniricorrenzaannuale,mediante invio di lettera raccomandata o telefax, speditialmenotrentagiorniprimadellascadenza.Tuttaviaqualo-rasiastataresaoperantelagaranziaMalattia,talefacoltàpotràessereesercitataesclusivamentedalContraente.Sirinviaall’articolo1.10“Prorogadell’assicurazioneeperiododiassicurazione”delle“Normecheregolanoilcontrattoingenerale”pergliaspettididettaglio.

�0. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con-trattoIdirittiderivantidalcontrattoassicurativosiprescrivonoindueannidalgiornoincuisièverificatoilfattosucuiildirit-tosifonda(articolo2952,comma2,delCodicecivile).

��. Legislazione applicabileAlcontrattosaràapplicatalaleggeitaliana.

��. Regime fiscaleGlionerifiscalieparafiscalirelativiall’assicurazionesonoacaricodelContraente.Il contrattoprevedeunapluralitàdigaranzie,perciascunadelle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulleassicurazionisecondoleseguentialiquoteattualmenteinvigore:a)Infortuni:2,50%;b)Malattia:2,50%;c) Infortuni con estensione alla Responsabilità Civile del

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5 di 8NOTA INFORMATIVA

Contraente:4,38%(serichiamataedoperanteinpolizzalaclausola 14 “Assicurazione per l’infortunio del quale sia ci-vilmenteresponsabileilContraente”delleCondizioniPar-ticolariacuisirinviapergliaspettididettaglio).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI-QUIDATIVE E SUI RECLAMI

�3. Sinistri -Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza:• Coperture Infortuni Aifinidelladenunciailmomentodiinsorgenzadelsini-

stroèilgiornodell’infortunio.IlContraenteol’Assicuratooisuoiaventidirittodevonodarneavvisoscrittoall’Agen-ziaallaqualeèassegnatalapolizzaoppureallaSocietàentrotregiornidalsinistroodaquandonehannoavutolapossibilità.Ilfattodeveesseredenunciatoindicandoconprecisioneilluogo,ilgiorno,l’oradell’eventoelecau-se che lo hanno determinato, allegando alla denuncia icertificatimedici.

Per gli aspetti di dettaglio delle modalità e termini perladenunciaedelleprocedurediaccertamentoeliquida-zione del danno si rinvia all’articolo 2.1 Obblighi in casodisinistro”delleNormecheregolanolaliquidazionedeisinistri.

• Copertura Indennità per Ricovero a seguito di Malattia Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del si-

nistro in caso di indennità per ricovero è considerato ilprimogiornodiricovero.

IlContraenteol’AssicuratodevedenunciareallaSocietàlamalattiaentrotregiornidaquandonehaavutolapos-sibilità;ladenunciadeveesseresottoscrittadall’Assicu-ratoo,incasodiimpedimentoperleconseguenzeripor-tate,daisuoiaventidiritto,edeveesserecorredatadacertificazionemedicacomprovantelecauseeladuratadelricovero.

Per gli aspetti di dettaglio delle modalità e termini perladenunciaedelleprocedurediaccertamentoeliquida-zionedeldannosirinviaall’articolo2.1“Obblighiincasodisinistro”delleNormecheregolanolaliquidazionedeisinistri.

Incasodisinistroinfortuniomalattial’Assicuratoète-nuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite econtrolli medici disposti dalla Società e a fornire tuttala documentazione sanitaria in originale, sciogliendo atalfinedalsegretoprofessionaleimediciegliIstitutidicura.L’inadempimentodegliobblighisopraindicatipuòcomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’in-dennizzo.Lespeserelativeaicertificatimedicieadognialtradocumentazionemedicarichiestarimangonoaca-ricodell’Assicurato.

�4. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattua-le o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati periscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicu-razioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via del-

la Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese(MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica:[email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esitodel reclamo o in caso di assenza di riscontro nel terminemassimodi45giornipotràrivolgersiall’IVASS,ServizioTu-teladegliUtenti,ViadelQuirinale21,00187Roma,telefono(+39)06-421331.Ireclamiindirizzatiall’IVASSdevonocontenere:a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con even-

tualerecapitotelefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la-

mental’operato;c) brevedescrizionedelmotivodilamentela;d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even-

tualeriscontrofornitodallastessa;e) ognidocumentoutileperdescriverepiùcompiutamen-

telerelativecircostanze.Le informazioni utili per la presentazione dei re-clami sono riportate sui siti internet della Societàwww.unipolsai.com-www.unipolsai.it.In relazione alle controversie inerenti la quantificazionedelle prestazioni si ricorda che permane la competenzaesclusivadell’AutoritàGiudiziaria,oltreallafacoltàdiricor-rereasistemiconciliativioveesistenti.Perlarisoluzionedellelititransfrontaliere,controversietrauncontraenteconsumatorediunoStatomembroeun’im-presa con sede legale in un altro Stato membro, il recla-manteaventedomicilioinItaliapuòpresentarereclamo:-all’IVASS,cheloinoltraalsistema/organoesterodisetto-

recompetenteperlarisoluzionedellecontroversieinviastragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comuni-candoglipoilarisposta;

-direttamente al sistema/organo estero competente del-loStatomembrooaderentealloSEE(SpazioEconomicoEuropeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (si-stemaindividuabiletramite ilsitohttp://www.ec.europa.eu/fin-net),richiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET,retedicooperazionefraorganisminazionali.

NelcasoincuiilClienteelaSocietàconcordinodiassog-gettareilcontrattoallalegislazionediunaltroStato,l’Orga-noincaricatodiesaminareireclamidelClientesaràquelloprevistodallalegislazionepresceltael’IVASSsiimpegneràafacilitarelecomunicazionitral’Autoritàcompetentepre-vistadallalegislazionepresceltaedilClientestesso.

�5. Arbitrato irritualeIl contratto prevede che la Società e l’Assicurato possanodemandarelarisoluzionedellecontroversiedinaturame-dica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conse-guenzeaduncollegioditremedici,cherisiedenelcomune,sedediIstitutodimedicinalegale,piùvicinoalluogodiresi-denzadell’Assicurato.Pergliaspettididettagliosirimandaall’articolo2.13“Arbitratoirrituale”delleNormecheregola-nolaliquidazionedeisinistri.

Avvertenza: restacomunquefermoildirittodellaSocietàedell’Assicuratodirivolgersiall’AutoritàGiudiziaria.

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Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti lanormativacontrattuale,lePartiattribuisconoilsignificatodiseguitoprecisato:

Aeromobili: siintendonosiaquelliadalafissa(monomotorieplurimotori),siaadalarotante(monomotorieplurimotori),alianti,motoalianti,aerostatiedirigibili.

Anno: periododitempopariatrecentosessantacinquegior-ni,oatrecentosessantaseigiorniincasodiannobisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’as-sicurazione.

Assicurazione:contrattodiassicurazione.

Atto di Terrorismo: azioneintenzionalmentepostainessereoanchesolominacciatadaunaopiùpersoneespressionedigruppiorganizzati,alfinediintimidire,condizionareodesta-bilizzareunoStato,lapopolazioneounapartediessa.

Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l’in-dennizzoincasodimortedell’Assicurato.

Classe di rischio: insiemedelleattivitàche,aifinidell’assicu-razionedeirischiprofessionali,presentanolostessogradodipericolositàdelrischio.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicu-razione.

Convalescenza: ilperiodosuccessivoadunricoveroneces-sarioperilrecuperodellostatodisalute,compromessodauninfortunioaterminidipolizza.

Corpi speciali: intendendosipertaliiCorpiMilitarie/odelle Forze dell’Ordine che tra le loro mansioni prevedonounaopiùdelleseguentiattività:-paracadutismo-attivitàsubacqueeingenere-scalatadirocceodighiacciai-pilotaomembrodell’equipaggiodiaeromobili-speleologia

Day Hospital: leprestazionisanitarierelativeaterapiechi-rurgicheemedichepraticateinIstitutodiCurainregimedidegenzadiurnaedocumentatedacartellaclinicaconsche-da di dimissione ospedaliera per prestazioni di caratterediagnostico,terapeuticooriabilitativochenonrichiedonolanecessitàdiricoveroma,perloronaturaecomplessitàl’esi-genzadiunregimediassistenzamedicaedinfermieristicacontinua.

Difetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovveroverificatosinelcorsodellosviluppofisiologico,chesianotooevidenteodiagnosticatoinepocaantecedenteallastipuladelcontratto.

Documentazione sanitaria: glioriginalidellacartellaclinica

e/odituttalacertificazionemedica,costituitadadiagnosi,pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esamistrumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa(compreselenotuleericevutedeifarmaci).

Ebbrezza alcolica: lacondizionedialterazionedeterminatadalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a0,8grammi/litro.

Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione in-formativadaconsegnarealpotenzialecliente,compostoda:Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni diAssicurazione,InformativaPrivacy.

Franchigia: la parte di danno che è esclusa dall’indennizzo,espressainpercentualidi invaliditàpermanenteo ingiorniperleindennitàeleinabilitàtemporaneeoinimportoperilrimborsospese.

Gare di regolarità pura: manifestazioni, comportanti l’usodiveicolionatantiamotore,nellequaliilrispettodeitempiprestabilitienonlavelocitàperpercorrereidiversisettoriincuideveesseresuddivisoilpercorso(controlliorari)ede-terminatitrattidellostesso(provediclassifica)costituisceilfattoredeterminanteperlaclassifica.

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica,totaleoparziale,asvolgereleproprieoccupazioniacausadifratturescheletricheolesionicapsulolegamentosecheri-chiedono,aseguitodiprescrizionemedica,l’applicazionediunmezzodicontenzioneinamovibile,rigidoedesterno,co-stituitoda:fasce,docce,apparecchigessatioaltrotutoredicontenzione comunque immobilizzante, la cui applicazioneerimozionesiaeffettuataesclusivamenteinIstitutidicuradapersonalemedico.Rimangonopertantoesclusiimezzidicontenzioneamovibilietuttiitutoripreconfezionati.

Inabilità temporanea: perditatemporanea,inmisuratotaleoparziale,dellacapacitàfisicadell’Assicuratoadattendereall’attivitàdichiaratainpolizza.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all’Assicurato incasodisinistro.

Infortunio:eventodovutoacausafortuita,violentaedester-na,cheproducalesionifisicheoggettivamenteconstatabilicheabbianoperconseguenzalamorte,unainvaliditàperma-nente, una inabilità temporanea e/o una delle altre presta-zionigarantitedallapolizza.

Intervento chirurgico: attomedicoaventeunadirettafina-lità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazionedeitessuti,ovveromediantel’utilizzodisorgentidienergiameccanica,termicaoluminosa,nonchéleriduzioniincruentedi fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirur-gicianchegliaccertamentidiagnostici invasivi, intendendocometaliquellichecomportanoilprelievocruentoditessutiperindaginiistologicheequellichecomportanounacruen-tazionedeitessutiperl’introduzionediidoneostrumentarioall’internodell’organismo.

GLOSSARIOFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NOTA INFORMATIVA

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Invalidità permanente: perditadefinitivaedirrimediabile,inmisuratotaleoparziale,dellacapacitàfisicadell’Assicuratoallo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentementedallasuaprofessione.

Invalidità Permanente specifica: perdita definitiva ed irri-mediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisicadell’Assicuratoall’eserciziodellapropriaprofessionedichia-ratainpolizza.

Istituto di Cura: gliospedali,lecliniche,lecasedicuraegliistitutiuniversitari,pubblicioprivati,regolarmenteautoriz-zati all’assistenza ospedaliera. Per essere considerati tali,gliIstitutidiCuradevonoinoltreesserepermanentementesottoladirezioneedilcontrollodiunmedico,devonodispor-re di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche edevono svolgere la loro attività secondo metodi scientificiriconosciutiesullabasediunadocumentazioneclinicacom-pletacomprensivadellaSchedadiDimissioneOspedaliera.Aglieffetticontrattuali,nonsonoconsideratiIstitutidiCura:glistabilimentitermali;lestrutturecheprestanoprevalente-mentecureconfinalitàdietologicheedimedicinanoncon-venzionale;gliospedali,leclinicheelecasedicurapercon-valescenzaoperlungadegenza;lestrutturedisoggiornoperanzianioperlacuradimalaticronici.

IVASS:IstitutoperlaVigilanzasulleAssicurazioni,denomi-nazioneassuntadaISVAPdal1°gennaio2013.

Lavoro aereo e attività pericolose di volo: intendendosipertalileattivitàdivolocomunquesvolteper:volidiambulanzaconalafissa-addestramento-passaggiomacchina-lancioparacadutisti - traino alianti - traino striscioni - riprese ae-ree,cinefotogrammatiche-osservazionesenzaimpiantifis-si- lanciomanifestini-radiomisure-calibrazioneapparatidi terra per navigazione aerea - presentazione, esibizione,dimostrazionecollaudo-voliprova-sorveglianzalineeelet-triche/condotte-soccorsoesalvataggioancheconutilizzodelverricello-eliambulanza-gareacrobatiche-tentatividiprimato-trasportocosealganciobaricentrico-posamate-riali-Off-shore-supportopesca-appontaggionavi-spegni-mentoincendi.

Lavoro manuale: personaleedirettapartecipazionedell’As-sicuratoallamaterialeesecuzionedilavori.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipen-dentedainfortunio.

Malformazione: deviazionedalnormaleassettomorfologicodiunorganismoo(parti)disuoiorganiconorigineopredi-sposizioneprenatale.Haoriginegeneticaoppureambienta-lecomeanomaliadellosviluppoembrionale.

Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa:-incasodipolizzadiduratainferioreatrecentosessantacin-

quegiorni,èilperiodocheiniziaalleore24delladatadieffet-todellapolizzaeterminaallascadenzadellapolizzastessa;

-in caso di polizza di durata superiore a trecentosesanta-cinquegiorni,ilprimoperiodoiniziaalleore24delladatadi

effettodellapolizzaeterminaalle24delgiornodellaprimaricorrenzaannuale.Iperiodisuccessiviavrannodurataditre-centosessantacinquegiorni(trecentosessantaseinegliannibisestili)apartiredallascadenzadelperiodocheliprecede.

Polizza: documentocheproval’esistenzadelcontrattoassi-curativo.

Premio: sommadovutadalContraenteallaSocietàacorri-spettivodell’assicurazione.

Questionario sanitario: ildocumentocheraccoglieledichia-razioni dell’Assicurato sul suo stato di salute. Deve esserecompilatoesottoscrittodall’Assicuratoodachineesercitalapatriapotestà,primadistipularelapolizza. lìquestiona-riosanitariofaparteintegrantedelcontrattoedèsullabasedelledichiarazioni,inessorilasciate,chelaSocietàdàilcon-sensoallacoperturaassicurativa.

Retribuzione: tutto quanto, al lordo delle ritenute, il di-pendente effettivamente riceve a compenso delle sue pre-stazioni oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese leprovvigioni,ipremidiproduzioneedognialtrocompensoedindennità,anchesenondiammontarefisso,conesclusionediquantocorrispostoatitolodirimborsospeseediemolumen-tidicarattereeccezionale.Fapartedellaretribuzioneanchel’equivalentedelvittoedell’alloggioeventualmentedovutialdipendentenellamisuraconvenzionalmenteconcordata.

Ricovero: degenza,documentatadacartellaclinica,compor-tantepernottamentoinIstitutodicura.

Rischio: probabilitàchesiverifichiunsinistro.

Sci alpinismo: la pratica dello sci con ascensioni ed escur-sioni in montagna - senza l’utilizzo degli impianti di risalita- caratterizzate da notevole dislivello e discese fuori pistadistantidallepistebattute,esclusoquantoprevistodall’at-tivitàdisciestremo.

Sci alpino: lapraticadelloscianchecondiscesefuoripistapurché effettuate nelle zone immediatamente adiacenti lepistebattuteservitedaimpiantidirisalita.

Sci estremo: la discesa con sci, comunque effettuata, supendiisuperioria55gradidipendenza.

Scoperto: percentualeapplicabileall’ammontaredell’inden-nizzocheperognisinistrorimaneacaricodell’Assicurato.

Sforzo: impiegodienergiemuscolari,concentrateneltem-po, messe in atto dall’Assicurato - anche volontariamente -cheesorbitanoperintensitàdalleproprieordinarieabitudinidivitaedilavoro.

Sinistro: verificarsidiunfattodannosoperilqualeèpresta-tal’assicurazione.

Snowboard:attivitàsportivacheprevedeladiscesadiuna

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NOTA INFORMATIVA

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pista innevata su di una tavola che viene direzionata pie-gando le ginocchia e spostando il peso; anche se praticatafuoripista - purché effettuata nelle zone immediatamenteadiacentilepistebattuteservitedaimpiantidirisalita.Lapraticadellosnowboardsidividein:-DisciplinaHard,intendendosipertaleladiscesaeffettuatain

campolibero,nonchéloslalompraticatonellevarieforme.-DisciplineSoft,intendendosipertali:-HalfPipe:gliatletisimisuranoconun“canalone”artificiale

eseguendovaritipidifigureruotandosiasull’asseverticalechesuquellaorizzontale.

-Snowboardcross: gli atleti scendono in gruppo su un per-corsocomunecontraddistintodaostacoliqualisalti,gob-be, cunette, curve paraboliche e in alcuni casi da oggetticomepiscine.

-Freeridingestremo:gliatletiscendonodapendiiconincli-nazionisuperioria55gradi.

Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai AssicurazioniS.p.A.

Sport ad alto rischio: intendendosipertaliquellidiseguitoindicati:alpinismoconscalatadirocceodighiacciaioltreil terzo grado della scala di Monaco, pugilato, lotta e artimarzialicheprevedanocombattimenticoncontattofisico,footballamericano,freeclimbing,discesadirapide,rafting,sollevamento pesi, salti dal trampolino con sci od idrosci,sciacrobatico,scialpinismo,sciestremo,disciplinesoftdisnowboard,bob,bob-sleigh(guidoslitta),skeleton(slittino),rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleolo-gia,bungeejumping(saltoconl’elastico),kite-surf.

Sport aerei: intendendosipertaliquellieffettuatiancheinqualitàdipilotacon:-aeromobili di peso non superiore a MTOM (Kg) 2700 sia

conalafissa,siaconalarotante;-alianti,motoalianti,aerostatiedirigibili;-apparecchiperilVoloULM(ultraleggeri);-apparecchie/oattrezziperilVolodaDiportoSportivoo

VoloLibero(qualiatitoloesemplificativoenonlimitativodeltaplani,paramotorieparapendii).Einoltreconsideratosportaereolapraticadelparacadutismo.

Sport agonistici: intendendosipertaliquellieffettuatisot-tol’egidadelleFederazionioAssociazioniriconosciutedalCONIlacuipraticaprevedaallenamentioprovefinalizzate

alla partecipazione, saltuaria o continuativa, a gare, com-petizioni o manifestazioni sportive, purché non rientrantinell’ambitodisportprofessionisti-ci.Intaleclassificazionediattivitàsportiva,l’eventualepresenzadiremunerazione-inpremioindenaro-èammessapurchénoncostituiscafontediredditoesclusiva,néricorrentee/ocontinuativaecomunquedaconsiderarsideltuttomarginaleadaltrafon-tediredditoprincipaleevengaperciòerogataatitologra-tuito,senzaalcunobbligocontrattualedapartedichiunqueed esclusivamente a titolo di “una tantum” e/o rimborsodellespesesostenute.

Sport del tempo libero: intendendosipertaliquelliaventifinalità strettamente ricreative anche se effettuati sottol’egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dalCONI. L’infortunio verrà considerato come avvenuto nel-l’ambito della pratica di sport del tempo libero qualora sisia verificato durante allenamenti o prove non specifica-tamente finalizzati alla partecipazione, saltuaria o conti-nuativa,agare,competizionioaqualsiasimanifestazionesportivadicarattereagonistico.

Sport motonautici: intendendosi per tali quelli praticaticonmotod’acqua,idromoto,motoscafiobarcheamotoreconformialleregolestabilitedallaUIM(UnioneInternazio-naleMotonautica)odall’autoritànazionaleesclusecomun-quelegarediOff-shore.

Sport motoristici: intendendosipertaliquellipraticaticonautoveicoliomotoveicolisupista,circuitiocomunquedu-rante lo svolgimento di gare e/o allenamenti con l’utilizzodei predetti veicoli. Sono escluse le gare Sprint e Gras-strack,nonchéquelleeffettuateconMonoposto,Prototipi,DragstereStock-car.

Sport professionistici: intendendosipertaliquellisvoltiinmanieracontinuativa,conqualsiasitipodiremunerazionee/ocontributodiqualunquenaturachecostituiscafontediredditoenell’ambitodidisciplineregolamentatedalCONI.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crostaterrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registratenelle72oresuccessiveadognieventochehadatoluogoalsinistroindennizzabilesonoattribuiteadunmedesimoepi-sodiotelluricoedirelatividannisonoconsideratipertanto“singolosinistro”.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed.01/06/2014UnipolSaiAssicurazioniS.p.A.

L’AmministratoreDelegato(CarloCimbri)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UnipolGruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.1.00006efacentepartedelGruppoAssicurativoUnipoliscrittoall’Albodeigruppiassicurativialn.046www.unipolsai.com-www.unipolsai.it

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALEFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1.NORMECHEREGOLANOILCONTRATTOINGENERALE

Art. �.� - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio LedichiarazioniinesatteolereticenzedelContraentee/odell’Assicuratorelativeallecircostanzecheinfluisconosul-la valutazione del rischio, possono comportare la perditatotaleoparzialedeldirittoall’Indennizzoelastessacessa-zionedell’assicurazioneaisensidegliArticoli1892,1893e1894delCodiceCivile.

Art. �.� -Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modifiche dell’assicurazione devono essereprovateperiscritto.

Art. �.3 -Decorrenza della garanzia e pagamento del pre-mioL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicatonella polizza se il premio o la prima rata di premio sonostati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giornodelpagamento.Senonvengonopagatiilpremiooleratedipremio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore24delquindicesimogiornodopoquellodellascadenzaeri-prendevigoredalleore24delgiornodelpagamento,fermelesuccessivescadenze(Art.1901delCodiceCivile).Ipremidevonoesserepagatiall’Agenziaallaqualeèasse-gnatalapolizzaoppureallaDirezionedellaSocietà.

Art. 1.4 -Frazionamento del premioPremessocheilpremioannuoèindivisibile,laSocietàpuòconcederneilpagamentofrazionato.Incasodimancatopa-gamentodelleratedipremio,trascorsiquindicigiornidallarispettivascadenza,laSocietàèesoneratadaogniobbligoadessaderivante,fermoedimpregiudicatoognidirittoalrecuperointegraledelpremio.L’assicurazioneavràeffettodalleore24delgiornoincuiverràeffettuatoilpagamentodelpremioarretrato.

Art. �.5 - Aggravamento del rischio (valido per garanzie infortuni)IlContraente,ol’Assicurato,devedarecomunicazionescrit-taallaSocietàdiogniaggravamentodelrischio.LaSocietàpuònonaccettareilrischioaggravato;intalcasolastessanedàcomunicazionealContraenteesiriservalafacoltàdirecederedalcontrattodalgiornoincuihaavutoconoscen-zadell’aggravamento.InognicasogliaggravamentidirischiononnotiallaSocietàpossonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzononchélastessacessazionedell’assicurazio-neaisensidell’Articolo1898delCodiceCivile.

Art. �.6 - Diminuzione del rischio (valido per garanzie in-fortuni)NelcasodidiminuzionedelrischiolaSocietàètenutaari-durreilpremio,oleratedipremiosuccessiveallacomunica-zionedelContraenteodell’Assicurato,aisensidell’Articolo1897delCodiceCivileerinunciaalrelativodirittodirecesso.

Art. �.7 - Forma delle comunicazioniTuttelecomunicazioniallequaliilContraente,l’Assicuratoe la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera

raccomandataoaltromezzocerto.

Art. �.8 -Recesso in caso di sinistro• Contratti che non prevedono la garanzia Malattia Dopoognisinistro,comedefinitoaterminidipolizza,e

finoalsessantesimogiornodalpagamentoorifiutodel-l’indenizzo,ciascunadellePartipuòrecederedall’assicu-razionedandonepreventivacomunicazionescrittaall’al-traPartemedianteletteraraccomandataconpreavvisodialmenotrentagiornirispettoalladatadiefficaciadelrecesso.LaSocietà,entroitrentagiornisuccessivialladatadiefficaciadelrecesso,rimborsaalContraentelapartedipremiorelativaalperiododirischiononcorso,al netto degli oneri fiscali. L’eventuale incasso dei pre-mi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro nonpotràessere interpretatocomerinunciadaparte dellaSocietàallafacoltàdirecesso.

• Contratti che prevedono la garanzia Malattia Qualora il contratto sia di durata poliennale e preveda

anche la garanzia Malattia, ciascuna delle Parti - entrodueannidalladatadieffettodellapolizza-avràfacoltàdi recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro, cosìcomedefinitoaterminidipolizza,efinoalsessantesimogiornodalpagamentoorifiutodell’indennizzo,dandonepreventivacomunicazioneall’altraPartemediantelette-raraccomandata.IlrecessodapartedelContraentehaeffettodalladatadiinviodellacomunicazione,salvodi-versaindicazione,mentreilrecessodapartedellaSocie-tàhaeffettodecorsitrentagiornidalladatadiricevimen-todellacomunicazione.LaSocietà,entroitrentagiornisuccessivialladatadiefficaciadelrecesso,rimborsalapartedipremio,alnettodell’imposta,relativaalperiododirischiononcorso.Inoltre,qualoralapresentepolizzane sostituisca un’altra della stessa Società nella qualenon risulti completamente esaurito il predetto periododiosservazionedidueanni,quest’ultimoèripristinato:

• integralmente per le nuove garanzie e/o per gli incre-menti di somme garantite alle persone già preceden-tementeassicurateconlapolizzasostitutiva;

• perunperiodopariaquellonecessarioperl’esaurimentodelperiododiosservazionedellapolizzasostituita,perlepersone,legaranzieelesommeassicuratepreceden-tementegarantiteconquest’ultima.

Art. �.9 -Altre assicurazioniIl Contraente, o l’Assicurato, deve comunicare per iscrittoallaSocietàl’esistenzaolasuccessivastipulazionedialtreassicurazioniperlostessorischio.L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa condolo, determina la decadenza del diritto all’indennizzo. Inogni caso la Società può, tuttavia, recedere dal contrattoentrosessantagiornidalladenunciaconpreavvisodigiornitrenta.IlContraente,ol’Assicurato,èesoneratodall’obbligodico-municarel’esistenzaolasuccessivastipuladialtreassicu-razioniperlostessorischioneicasidi:• polizzestipulateafavoredeglistessiassicuratidalda-

toredilavoroinadempimentoacontrattidilavoroazien-dali,nazionaliodintegrativi,amenocheilContraentedi

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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

talipolizzesiailContraentedelpresentecontratto;• garanzieInfortuni/Malattieprovenientiautomaticamen-

tedallatitolaritàdicartedicredito,conticorrentiban-cariodaaltrecopertureprovenientidaacquistidibenioservizinonassicurativi.

IncasodisinistroilContraente,ol’Assicurato,devedarneavvisoatuttigliassicuratori,indicandoaciascunoilnomedeglialtri,aisensidell’Art.1910delCodiceCivile.

Art. �.�0 -Proroga dell’assicurazione e periodo di assicu-razioneInmancanzadidisdetta,medianteletteraraccomandataotelefaxspeditidaunadellePartialmenotrentagiornipri-madellascadenza,ilcontratto,sediduratanoninferioreaunanno,èprorogatoperunaduratapariadunanno,ecosìsuccessivamente.Per icasineiquali la leggeodilcontrattosiriferisconoalperiodo di assicurazione, questo si intende stabilito nelladuratadi1anno,salvochel’assicurazionesiastipulataperunaminordurata,nelqualcasoessocoincideconladuratadelcontratto.Nelcasoincuiilcontrattosiadiduratapoliennale,laSocie-tà ed il Contraente avranno comunque facoltà di recederesenzaoneridalcontrattoalterminediogniperiododiassi-curazionemedianteinviodiletteraraccomandataotelefaxspeditaalmenotrentagiorniprimadellascadenzaannuale.Tuttavia qualora sia stata resa operante la garanzia Ma-lattia,talefacoltàpotràessereesercitataesclusivamentedalContraente.

Art. �.�� -Persone non assicurabili e cessazione dell’assi-curazioneA) Per limite d’età L’assicurazione cessa alla scadenza annuale del pre-

mio successiva al compimento del settantacinquesimoannodietàdell’Assicuratorelativamenteaquest’ultimo.L’eventualeerroneoincassodeipremi,scadutisuccessi-vamente, da parte della Società, non costituisce dero-gaaquantosoprastabilitoedàdirittoalContraentedirichiederne la restituzione, con la maggiorazione degliinteressilegali,inqualunquemomento.

B) Per gravi affezioni Premessochenonsonoassicurabili,indipendentemente

dalla concreta valutazione dello stato di salute, le per-soneaffetteda:alcolismo,tossicodipendenza,sindromiorganiche cerebrali, A.I.D.S. conclamato, schizofrenia,formemaniaco-depressiveostatiparanoici,siconvienechelasopravvenienzaditalemalattiedurantelavaliditàdelcontrattocostituiscecausadiautomaticacessazio-ne dell’assicurazione alla prima scadenza annuale suc-cessiva al loro manifestarsi per l’Assicurato affetto datalipatologie.

L’eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti suc-cessivamente, da parte della Società, non costituisce de-rogaaquantosoprastabilitoedàdirittoalContraentedirichiedernelarestituzione,conlamaggiorazionedegliinte-ressilegali,inqualunquemomento.

Art. �.�� -Variazioni nelle persone assicurateL’assicurazionevaleperlepersonedesignateinpolizza.Le

variazioni delle persone assicurate devono essere comu-nicateperiscrittoallaSocietà,laqualeneprendeattoconappendice.L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore24delgiornodelperfezionamentodell’appendice,conpa-gamentodelmaggiorepremiocherisultidovuto.La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sosti-tuzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio apartire dalla scadenza annuale successiva alla data di co-municazione.

Art. �.�3 -Pattuizione della non rinnovabilità della polizzaQuandoèpattuitalanonrinnovabilitàdellapolizza,questacesseràautomaticamenteallascadenzacontrattualesen-zaobbligodidisdetta.

Art. �.�4 -Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico delContraente.

Art. �.�5 - Assicurazioni obbligatorieLapresenteassicurazionenonèsostitutivadieventualiassi-curazioniobbligatorieperleggemaoperainaggiuntaadesse.

Art. �.�6 - Assicurazioni per conto altruiQualora la presente assicurazione sia stipulata per contoaltrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essereadempiutidalContraente,salvoquellicheperloronaturanonpossonoessereadempiutichedall’Assicurato,asensidelledisposizionidell’Art.1891delCodiceCivile.

Art. �.�7 -Responsabilità del ContraentePoiché la presente assicurazione è stipulata dal Contra-ente anche nel proprio interesse quale possibile respon-sabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o,incasodimorte,ibeneficiari(osoltantoqualcunodiessi)dicuiall’Art.2.4(Liquidazioneaibeneficiariperlamortedel-l’Assicurato) non accettino a completa tacitazione dell’in-fortuniol’indennizzodovutoaisensidellapresentepolizzaed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolodiresponsabilitàcivile,dettoindennizzonellasuatotalitàvieneaccantonato,destinandoloall’ammontaredelrisarci-mentocheilContraentefossetenutoacorrisponderepersentenzaotransazione.Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedanodall’azionediresponsabilitàcivile,orimanganoinessasoc-combenti,l’indennizzoaccantonatovieneaglistessipaga-tosottodeduzione,afavoredelContraente,dellespesedicausadaluisostenute.Le disposizioni contenute nel presente articolo potrannonon essere applicate su richiesta scritta alla Società dapartedelContraente.

Art. �.�8 -Validità territorialeL’assicurazioneèvalidaintuttoilmondo.

Art. �.�9 -Foro competentePerognicontroversiailforocompetenteèquellodelluogodiresidenzaodomicilioelettivodelContraenteodell’Assi-curatoodell’aventediritto.

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COSA FARE IN CASO DI SINISTROFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE / COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.NORMECHEREGOLANOLALIQUIDAZIONEDEISINI-STRI

Norme comuni a tutte le Sezioni

Art. �.� -Obblighi in caso di sinistroIncasodisinistro,ilContraenteol’Assicuratoo i suoiaventidirittodevonodarneavvisoscrittoall’AgenziaallaqualeèassegnatalapolizzaoppureallaSocietàentrotregiornidaquandonehannoavutolapossibilità.La denuncia del sinistro deve essere corredata da certi-ficato medico e deve contenere l’indicazione del luogo,giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descri-zionedellesuemodalitàdiaccadimento.Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ul-terioricertificatimedici.L’Assicuratoo,incasodimorte,ibeneficiaridesignatioglieredi,deveconsentireallaSocietàleindagini,levalutazioniegliaccertamentiritenutinecessaridallaSocietà.L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli ac-certamenti,visiteecontrollimedicidispostidallaSocietàe a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale,sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici egliIstitutidicura.L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può com-portarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzo.

Norme relative alla Sezione Infortuni

Art. �.� - Condizioni patologiche preesistenti - criteri di indennizzabilitàLa Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenzedirette,esclusiveedoggettivamenteconstatabilidell’infor-tunio,chesianoindipendentidaminorazioniedacondizionipatologichepreesistenti.Incasodiperditaanatomicaori-duzionefunzionalediunorganoodiunartogiàminorato,lepercentualidicuiall’Art.2.5(Determinazionedell’invaliditàpermanente)sonodiminuitetenendocontodelgradodiin-validitàpreesistente.

Art. �.3 -Determinazione dell’indennizzo per il rischio pro-fessionaleIncasodisinistrooccorsonell’esecuzionediun’attivitàpro-fessionale,l’indennizzosaràcorrisposto:•integralmente,seillavorosvoltoalmomentodelsinistro

rientra nella classe di rischio dichiarata dal Contraente/Assicuratoedindicatainpolizza,orientrainunaclassediminorrischiorispettoaquellaindicata;

•con una riduzione percentuale, se il lavoro svolto al mo-mentodelsinistrorientrainunaclassedimaggiorrischiorispettoallaclassedichiaratainpolizza.

Inrelazioneaquantosopral’indennizzospettanteaterminidipolizzasaràliquidatosecondolaseguenteTabella.

Art. �.�0 -ProvaÈacaricodichidomandal’indennizzodiprovarechesussi-stonotuttiglielementichevalgonoacostituireilsuodirittoaiterminidipolizza.

Art. �.��- Rinvio alle norme di leggePertuttoquantononèquidiversamenteregolato,valgonolenormedellaleggeitaliana.

Attività professionale svolta al momento

dell’infortunio

Attività professionale Dichiarata

AttivitàaBassarischiosità

AttivitàaMediarischiosità

AttivitàadAltarischiosità

AttivitàaBassarischiosità Nessunariduzione Nessunariduzione Nessunariduzione

AttivitàaMediarischiosità -20% Nessunariduzione Nessunariduzione

AttivitàadAltarischiosità -50% -30% Nessunariduzione

Tabella correlata all’articolo �.3

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COSA FARE IN CASO DI SINISTROFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. �.4 -Liquidazione ai beneficiari per la morte dell’As-sicuratoSel’infortuniohacomeconseguenzalamorte,secondolaprevisionedell’Art.3.9(Garanzieprestate)- letteraA), laSocietàcorrisponderàlasommaassicurataaibeneficiaridesignatio,indifettodidesignazione,aglieredidell’Assi-curatoinpartiuguali.Sedopoilpagamentodiunindennizzoperinvaliditàper-manenteedinconseguenzadell’infortuniosubitol’Assicu-ratomuore,laSocietàcorrisponderàaibeneficiarisoltan-toladifferenzatral’indennizzopermorte,sesuperiore,equellogiàpagatoperinvaliditàpermanente.Qualoral’Assicuratosiascomparsoaseguitod’infortunioindennizzabileaterminidipolizzae,inapplicazionedegliArtt.60comma3)e62delCodiceCivileodell’Art.211delCodice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbiadichiarato la morte presunta e di tale evento sia statafattaregistrazionenegliattidellostatocivile, laSocietàcorrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per ilcasodimorte.Sedopoilpagamentodell’indennizzoèprovatal’esistenzainvitadell’Assicurato,laSocietàhadirittodiagireneicon-fronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per larestituzionedellasommacorrisposta.

Art. �.5 -Determinazione dell’invalidità permanenteSe l’infortunio ha come conseguenza una invalidità per-manente,secondolaprevisionedell’Art.3.9(Garanziepre-state)-letteraB),perlavalutazionedellemenomazionisifaràriferimentoalla“TabellaA”(oallaclausola3-“TabellaINAIL”delleCondizioniParticolari-qualoraespressamen-terichiamata).Nelcasodiunainvaliditàpermanentedefinitivaparziale,nondeterminabilesullabasedeivaloriprevistidalla“Ta-bellaA”,sifaràriferimentoaicriteridiseguitoindicati:•perleminorazioni,anzichéleperditediunartoodiunor-

ganoenelcasodimenomazionidiversedaquelleelenca-tenella“TabellaA”,lepercentualiiviindicatesonoridotteinproporzioneallafunzionalitàperduta;

•per le menomazioni di uno o più dei distretti anatomicie/oarticolaridiunsingoloarto,siprocederàallavaluta-zioneconsommamatematicafinoaraggiungerealmas-simoilvalorecorrispondenteallaperditatotaledell’artostesso;

•nel caso di invalidità permanente non specificata nella“TabellaA”,l’indennizzoèstabilitoinriferimentoaivaloriecriterisopraindicati,tenendocontodellacomplessivadiminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgi-mento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dallasuaprofessione.

Laperditaanatomicaofunzionaledipiùorgani,artioloroparti comporta l’applicazione di una percentuale d’inva-lidità,calcolatasullabasedeivalori indicatinella“Tabel-la A” e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma dellesingolepercentualicalcolateperciascunamenomazione,finoaraggiungerealmassimoilvaloredel100%.Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditivesi procederà alla quantificazione del grado di invaliditàpermanente tenendo conto della applicabilità di presidicorrettivi.

Tabella “A” correlata all’articolo �.5Perditaanatomicaofunzionaledi:•unartosuperiore........................................................................... 70%•unamanoounavambraccio.................................................... 60%•unpollice.............................................................................................18%•unindice..............................................................................................14%•unmedio............................................................................................... 8%•unanulare............................................................................................ 8%•unmignolo.......................................................................................... 12%•unafalangeunguealedelpollice.............................................. 9%•unafalangedialtroditodellamano..................................................... 1/3delvaloredeldito•unartoinferiorealdisopradellametàdellacoscia....................................................................................... 70%•unartoinferiorealdisottodellametàdellacosciamaaldisopradelginocchio.......................... 60%•unartoinferiorealdisottodelginocchiomaaldisopradelterzomediodigamba............................50%•unpiede............................................................................................. 40%•ambedueipiedi............................................................................100%•unalluce.................................................................................................5%•unaltroditodelpiede.....................................................................1%•lafalangeunguealedell’alluce............................................... 2,5%

Perditatotale,anatomicaofunzionale,di:•unocchio............................................................................................ 25%•ambeduegliocchi........................................................................100%

Perditaanatomica:•diunrenesenzacompromissionisignificativedellafunzioneurinaria.................................................................. 15%•dellamilzasenzacompromissionisignificativedellacrasiematica.......................................................................... 8%

Stenosinasaleassoluta:•monolaterale..................................................................................... 4%•bilaterale.............................................................................................10%

Anchilosi:•dellascapolaomeraleconartoinposizionefavorevole,conimmobilitàdellascapola.......................... 25%•delgomitoinangolazionecompresafra120°e70°conprono-supinazionelibera..................................................20%•delpolsoinestensionerettilineaconprono-supinazionelibera............................................................10%•dell’ancainposizionefavorevole........................................... 35%•delginocchioinestensione...................................................... 25%•dellatibio-tarsicaadangoloretto.........................................10%•dellatibio-tarsicaconanchilosidellasottoastragalica.................................................................. 15%

Bloccodellapronosupinazioneinsemipronazionedell’avambraccioedellamano.................. 7%

Paralisicompletadelnervo:•radiale ................................................................................................ 35%•ulnare ................................................................................................20%•sciaticopopliteoesterno........................................................... 15%

Esitidifratturascompostadiunacosta...................................1%

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Esitidifratturaamielicasomaticacondeformazioneacuneo:•diunavertebracervicale............................................................ 12%•diunavertebradorsale..................................................................5%•delladodicesimadorsale............................................................10%•diunavertebralombare..............................................................10%

Postumiditraumadistorsivocervicaleconcontratturamuscolareelimitazionedeimovimentidelcapoedelcollo..............................................2%

Esitidifrattura:•delmeniscolateralebrachialedelginocchioindipendentementedaltrattamentoattuabile.................3%•delmeniscomedialedelginocchioindipendentementedaltrattamentoattuabile.................2%•diunmetamerosacrale.................................................................3%•diunmetamerococcigeoconcallodeformeedolente...............................................................................................5%

Lesionecompletadellegamentocrociatoanterioredelginocchio.................................................................... 9%

Esitidirotturasottocutanea:•deltendinediAchille...................................................................... 4%•diuntendinedelbicipitebrachiale..........................................5%•diunqualsiasialtrotendine........................................................2%

Sorditàcompletadi:•unorecchio.........................................................................................10%•ambeduegliorecchi.................................................................... 40%

Perditadellavoce.............................................................................30%

Art. �.6 - Liquidazione dell’indennizzo per invalidità perma-nente e relative franchigieLaliquidazioneperinvaliditàpermanenteverràdeterminataconlemodalitàcheseguono:• sullapartedisommaassicuratasinoa€150.000,00,l’in-

dennizzoverràliquidatoinrelazionealgradodiinvaliditàpermanente accertato, con deduzione della franchigiadel3%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel3%;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€150.000,00efinoa€250.000,00,l’indennizzoverràli-quidatoinrelazionealgradodiinvaliditàpermanenteac-certato,condeduzionedellafranchigiadel5%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodi invaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel5%;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€ 250.000,00 e fino a € 500.000,00, l’indennizzo verràliquidato in relazione al grado di invalidità permanenteaccertato,condeduzionedellafranchigiadel10%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel10%;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione algradodiinvaliditàpermanenteaccertato,condeduzionedella franchigia del 15%; non si farà luogo ad indennizzo

qualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallapre-vistafranchigiadel15%.

Quando in conseguenzadi infortunio indennizzabilea ter-minedipolizza,l’invaliditàpermanenteaccertatarisulti:• digradopariosuperioreal25%dellatotale,laSocietà

liquida l’indennità senza deduzione di franchigie sullapartedisommaassicuratafinoa€150.000,00;

• digradopariosuperioreal50%dellatotale,laSocietàliquidal’indennitàsenzadeduzionedifranchigie;

• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquidal’indennitàal100%.

Art. �.7 -Liquidazione delle ernie traumatiche o da sforzoPerleerniedeterminatedasforzosiconvienequantose-gue:• qualora l’ernia non risulti - secondo giudizio medico -

operabile, la Società corrisponderà un indennizzo perinvaliditàpermanenteinbasealgradoeventualmenteresiduato, valutabile - in ogni caso - in misura non su-perioreal10%dellatotale;

• qualora l’ernia risulti - secondo giudizio medico - ope-rabile e la stessa non abbia residuato una InvaliditàPermanente, la Società corrisponderà una Indennitàgiornaliera pari ad 1/1000 della somma assicurata perInvaliditàPermanente,conilmassimodi€100,00gior-naliero,perunadurataparialperiododiricoveroneces-sarioalrelativointerventochirurgico.TaleIndennitàècumulabileconl’indennitàdisoloricoveroe/oricoveroeconvalescenza-purchéprevistainpolizza.

Restanocomunquefermiicriteridiliquidazionedicuiall’Art.2.6.

Art. �.8 - Anticipo dell’indennizzoA richiesta dell’Assicurato, la Società, quando abbia pre-ventivatoungradodiinvaliditàpermanente,hafacoltàdianticipare1/3(unterzo)delpresumibilegradodiinvalidi-tà,conilmassimodi€15.000,00.

Art. �.9 - Liquidazione dell’inabilità temporanea e re-lative franchigieSe l’infortunio ha come conseguenza una inabilità tem-poranea, secondo la previsione dell’Art. 3.9 (Garanzieprestate)- letteraC), laSocietàcorrisponderàlasommaassicurata:• integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è

trovatonellatotaleincapacitàfisicaadattendereall’at-tivitàdichiaratainpolizza;

• al50%perognigiornoincuil’Assicuratononhapotutoattendereancheinparteall’attivitàdichiaratainpoliz-za.

L’indennizzo per inabilità temporanea sarà corrispostoperunperiodomassimoditrecentosessantacinquegiorniperogni infortunioedecorredalleore24delgiornodel-l’infortunioregolarmentedenunciatoo,incasodiritardo,dalleore24delgiornodelladenunciaecessaalleore24dell’ultimogiornodiinabilità.Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successi-vi certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo saràeffettuata considerando data di guarigione quella pro-gnosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato.

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La liquidazione dell’indennizzo sarà calcolata con l’ap-plicazionedellaseguentefranchigia:• settegiorniincasodisommaassicuratadiimportofinoa

€25,00• dieci giorni in caso di somma assicurata di importo su-

periorea€25,00efinoa€50,00• quindicigiorniincasodisommaassicuratadiimportosu-

periorea€50,00

L’inabilitàtemporaneaaldifuoridell’Europaèindennizzabilelimitatamentealperiododiricoveroospedaliero.Talelimita-zionecessadalleore24delgiornodirientroinEuropa.

Art. �.�0 -Liquidazione del rimborso spese mediche da in-fortunio e relativa franchigiaSel’infortuniohacomeconseguenzaspesemediche,secon-dolaprevisionedell’Art.3.9(Garanzieprestate)-letteraD),laSocietàrimborseràlestesseall’Assicurato,nellimitedelmassimalepattuitoperciascuninfortunio.Ilrimborsovieneeffettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle re-lative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale,debitamentequietanzate,previadeduzionediunoscopertodel10%conilminimodi€40,00econilmassimodi€250,00perogniinfortuniocherimaneacaricodell’Assicurato.La Società non applica deduzioni quando l’infortunio com-porti:a) ilricoveroinIstitutodicura;b) unDayHospitaldialmenoduegiorniconsecutivi;c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per almeno

ventigiorni.Sonoammessearisarcimentolespesesostenutenonoltredueannidalladatadell’infortunio,salvoperleprotesiden-tarie,seindennizzabili,perlequalirestafermoilterminediunanno.Quando l’Assicurato fruisca di altre forme di assistenzasanitariaanchemutualistica,lapresentepolizzaassumeràlafunzionedigaranzia integrativa,percui laSocietàsaràtenutaadeffettuareilrimborsodellespesesoloperl’even-tualeeccedenzafinoaconcorrenzadellasommaassicura-taesenzaapplicazionedellaprecitatafranchigia.Glioriginalidellericevutepresentatidall’Assicurato,asuarichiesta,vengonorestituitipreviaapposizionedelladatadiliquidazioneedell’importorimborsato.Qualoral’Assicuratoabbiapresentatoaterzil’originaledel-le notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, laSocietà effettua il pagamento di quanto dovuto a terminidel presente contratto dietro dimostrazione delle speseeffettivamente sostenute al netto di quanto a carico deipredettiterzi.Per le spese sostenute all’estero il rimborso sarà effet-tuatoinitaliaedinEuro,alcambiomediodellasettimanaincuilaspesaèstatasostenutadall’Assicuratoricavatodallequotazionidell’UfficioitalianodeiCambi.

Art. �.�� -Liquidazione della indennità per ricovero a se-guito di infortunioSel’infortuniohacomeconseguenzaunricoveroinistitutodicura,secondolaprevisionedell’Art.3.9(Garanziepresta-te)-letteraE),laSocietàcorrisponderà:• incasodiricovero,l’indennitàgiornalieraindicatainpo-

lizzaperognigiornodidegenza;• in caso di Day Hospital, purché la degenza si sia pro-trattaalmenoperduegiorniconsecutivi,unaindennitàparial50%dellasommaindicatainpolizza,perognigiornodidegenzadiurna.Siconviene,inoltre,tralePartiche:a) laduratamassimadelperiodoindennizzabilenonpotrà

superare, in ogni caso, trecentosessantacinque giorniperinfortunio;

b) l’indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigioneclinica ultimata, su presentazione da parte dell’Assi-curato dei documenti giustificativi comprovanti la du-ratadelricoveroodelDayHospitalelacausa;

c) ilgiornodientrataequellodiuscitadall’istitutodicurasonoconsideratiunasolagiornata,qualunquesiastatal’oradell’accettazioneinrepartoedelladimissione;

d) ladomandaperottenerel’indennizzo,corredatadeido-cumenti giustificativi di cui sopra, deve essere presen-tataallaSocietàentroiltrentesimogiornosuccessivoaquelloincuièterminataladegenza.

Art. �.�� - Rinuncia al diritto di surrogazioneLaSocietàrinuncia,afavoredell’Assicuratoodeisuoiaven-tidiritto,aldirittodisurrogazionedicuiall’Art.1916delCo-diceCivileversoiterziresponsabilidell’infortunio.

Art. �.�3 -Arbitrato irritualeLecontroversiedinaturamedicasull’indennizzabilitàdel-l’infortunio,sullesueconseguenze,nonchésull’applicazionedell’Art. 2.5 (Determinazione dell’invalidità permanente),possono essere demandate - in alternativa al ricorso al-l’Autorità giudiziaria ordinaria - con apposito atto scritto,affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza,aduncollegioditremedici,nominatiunoperparteeilterzodicomuneaccordoo,incasocontrario,dalPresidentedelConsigliodell’OrdinedeimediciaventesedenelluogodovedeveriunirsiilCollegiodeimedici.IlCollegiomedicorisiedenelcomune,sedediIstitutodime-dicinalegale,piùvicinoalluogodiresidenzadell’Assicurato.CiascunadellePartisostienelepropriespeseeremunerailmedicodaessadesignato;l’oneredellespeseecompeten-ze per il terzo medico rimane sempre a carico della partesoccombente.ÈdatafacoltàalCollegiomedicodirinviare,oveneriscontril’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per-manenteadepocadadefinirsidalCollegiostesso,nelqualcaso il Collegio può intanto concedere una provvisionalesull’indennizzo.LedecisionidelCollegiomedicosonopreseamaggioranzadivoti,condispensadaogniformalitàdilegge,esonovin-colantiper leParti, lequalirinuncianofind’oraaqualsiasiimpugnativasalvoicasidiviolenza,dolo,erroreoviolazio-nedipatticontrattuali.I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccoltiinappositoverbale,daredigersiindoppioesemplare,unoperognunadelleParti.LedecisionidelCollegiomedicosonovincolantiperlePartiancheseunodeimedicirifiutidifirmareilrelativoverbale;talerifiutodeveessereattestatodaglialtriarbitrinelver-baledefinitivo.

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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI

Art. �.�4 -Limite di indennizzo per sinistro collettivoSiconvienefralepartiche,nelcasodisinistrochecolpiscacontemporaneamentepiùpersoneassicurateconlapresen-tepolizza,inconseguenzadiunicoevento,l’esborsomassi-mocomplessivoacaricodellaSocietànonpotràesseresu-periorea€5.000.000,00.Segliindennizzicomplessivamentedovutieccedesserotaleimporto,laSocietàprocederàallalororiduzioneproporzio-nale.

Norme relative alla Sezione Malattia

Art. �.�5 -Liquidazione della indennità per ricovero a segui-to di malattiaSelamalattiahacomeconseguenzaunricoveroin Istitutodicura,secondolaprevisionedell’Art.4.1(Garanzieprestate)-letteraA),laSocietàcorrisponderà:• incasodiricovero,l’indennitàgiornalieraindicatainpoliz-

zaperognigiornodidegenza;

• incasodiDayHospital,purchéladegenzasisiaprotrattaalmeno per due giorni consecutivi, una indennità pari al50% della somma indicata in polizza, per ogni giorno didegenzadiurna.

Siconviene,inoltre,tralePartiche:a) la durata massima del periodo indennizzabile non potrà

superare,inognicaso,trecentosessantacinquegiorniperognimalattia;

b) l’indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigioneclinicaultimata,supresentazionedapartedell’Assicura-todeidocumentigiustificativicomprovantiladuratadelricoveroodelDayHospitalelacausa;

c) il giorno di entrata e quello di uscita dall’istituto di curasono considerati una sola giornata, qualunque sia statal’oradell’accettazioneinrepartoedelladimissione;

d) ladomandaperottenerel’indennizzo,corredatadeidocu-menti giustificativi di cui sopra, deve essere presentataallaSocietàentroiltrentesimogiornosuccessivoaquelloincuièterminataladegenza.

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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONIFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI

3. SEZIONEINFORTUNI

Art. 3.� - Oggetto dell’assicurazioneLa Società si obbliga, nei limiti delle somme convenute inpolizzanonchéallecondizionicheseguonoedinrelazionealleprestazionidicuiall’Art.3.9(Garanzieprestate)edalleCondizioni Particolari - se rese operanti, ad indennizza-re i danni subiti dall’Assicurato in conseguenza, diretta edesclusiva,diinfortuniinerentiaglieventigarantiti.Qualoravengapredispostountestoaggiuntivocheintegrioderoghiilpresentearticoloinmodotalecheladescrizio-nedell’oggettodell’assicurazionerisultidiversadaquantodisciplinatodagliarticoli3.2e3.5dellaSezioneInfortuni-inquantodelimitataadunparticolareambitodigaranzia-re-staintesochelacoperturaprestatasaràriferitaaglieventispecificiditalerischioedintalcasogliarticolisuindicatidovrannointendersiautomaticamentenonoperanti.

Art. 3.� - Eventi garantiti - infortuni da attività pro-fessionaleLa garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dall’Assi-curato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortunioccorsi:• nell’esecuzione di lavori inerentialleattivitàprofessio-

nalisvolteentroleprevisionidicuialla“classificazionedelleattivitàprofessionali”diseguitoriportata;

• durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro eviceversa, percorrendo il tratto più breve anche con gliordinarimezzidilocomozione.

Ilpremiorelativoèdeterminato,perespressadichiarazioneresa e sottoscritta dall’Assicurato e/o dal Contraente almomentodellastipulazionedellapolizza,inbasealla“clas-sedirischio”incuirientranotutteleattivitàsvoltedall’As-sicuratostesso.

Art. 3.3 - Classificazione delle attività professionali in “classi di rischio”

ATTIVITÀ A BASSA RISCHIOSITÀTutte le attività svolte senza alcuna partecipazione al la-voromanuale,nonchécasalinghe,studenti,pensionati,be-nestanti.

ATTIVITÀ A MEDIA RISCHIOSITÀAttivitàsvolteconlavoromanualeedancheconusodi:• macchineamotoreautomatiche;• macchineamotoresemiautomatichedipotenzanonsu-

periorea2Kw• macchineamotoreconimpiegomanualedipotenzanon

superiorea2Kw;èesclusoillavorochecomporti:• fusionedimetallinonpreziosi;• usodifiammaossidricaeossiacetilenica;• usodisostanzecorrosive;• installazione, manutenzione, riparazione di impianti

di alta tensione (superiore a 400 V. c.a. - superiore a600V.c.c.);

• tagliodialberiadaltofusto;• impiego e/o guida di macchine operatrici semoventi o

macchineagricole;

• guidadiautoveicolidipesocomplessivoapienocaricosuperiorea35quintali,adibitialtrasportodimerci

• caricooscaricodisostanzeinfiammabiliocorrosive• carico o scarico di bestiame non ingabbiato nonché di

altre merci o prodotti effettuato su e da autoveicoli dipesocomplessivoapienocaricosuperiorea35quintali,imbarcazioni,navienatanti

• macellazioneemattanza;• lavoromanualesvoltoadaltezzesuperioria4metrisu

tetti,scale,gru,impalcature,ponteggi,nonchéincaveingenere.

ATTIVITÀ AD ALTA RISCHIOSITATuttelealtreattivitàsvolteconlavoromanuale,senzaalcu-naesclusione,salvoquantoprevistoperleattivitàassicu-rabiliacondizionispecialidicuialsuccessivoArt.3.4.Aifinidellaclassificazionedeirischisiprecisachesonopa-rificateallavoromanuale:• leoperazionidifacchinaggio,dicaricooscaricodimerci

ediprodottisuodaqualsiasimezzoadibitoaltrasportodicose;

• le prestazioni di servizio manuali (quali, a titolo esem-plificativo:puliziaambientiestrade,lavaggiomacchine,cambiooliodiveicoliamotore,addobbi,affissione,ba-rellieri,edattivitàsimilari);

• laguidadiveicoliamotoreperiltrasportodipersoneocose,trannequelladi:

-autovetture; -autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e

cose -autoveicoli immatricolati al P.R.A. come autocarri, pur-

chéconservinolecaratteristichediautovetturediserie -motociclieciclomotoriadusoprivato.

Art. 3.4 -Attività non rientranti nelle “classi di rischio” ed assicurabili a condizioni specialiLe persone che svolgono le attività sottoelencate non ri-entrano nelle previsioni di cui alla “Classificazione delleattività professionali” del precedente Art. 3.3, pertantopossonoessereassicurateesclusivamentemediantepattospecialeedacondizionideterminateperognisingolocaso:• personalechesvolgelavorisubacquei;• personaledibordodimezziaereiemarittimi;• personale specificatamente addetto al collaudo di vei-

coliingenere;• personaledicirchiequestriedartistiacrobati;• personaleaddettoagiostreeparchididivertimento;• personaledigiardinizoologici;• personaleaddettoall’addestramentodianimali;• personaledelleForzeArmate,delCorpodiPolizia,diVi-

gilanzaeVigilidelFuoco;• personale addetto alla lavorazione, manipolazione, tra-

sportoedusoprofessionalediprodottiesplosiviecon-taminanti;

• personalecheaccedee/olavorainminiera;• personalechelavoraingalleria;• personaleaddettoallospurgodipozzineriemanuten-

zionediretifognarie;• personale addetto alla pulizia, riparazione e manuten-

zionedicisterneeserbatoiingenere;

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�0 di �0 NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI

• personale addetto alla disinfezione, disinfestazione ederattizzazione;

• pirotecnici;• istruttori dei seguenti sport: aerei, free-climbing (ar-

rampicatalibera),pugilato,lottaingenerenellesueva-rie forme, atletica pesante, rugby, football americano,immersioni subacquee, speleologia, bob, arti marziali,hockey, sci ed idrosci, snow-board, bungee-jumping,kite-surf,paracadutismo,tuffi,scherma,equestriemo-toristici;

• atletiiscrittiallerispettivefederazioninazionalichepra-ticanoinformaprofessionisticalosport;

• guidealpine.

Art. 3.5 - Eventi garantiti - infortuni da attività extra-professionaleLagaranziaassicurativariguardaidannisubitidall’Assicu-rato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni oc-corsinellosvolgimentodiogniattivitàchenonabbiacarat-tere professionale. Sono pertanto indennizzabili, a titolodescrittivomanonlimitativo,gliinfortunisubiti:• nellosvolgimentodiattivitàdomestiche• nellosvolgimentodilavoridimanutenzione,riparazione,

abbellimento, miglioramento della propria abitazioneabitualeononabitualeedelrelativoarredamentoancheconusodimacchineamotore;

• nello svolgimento di lavori di giardinaggio e di orticol-tura effettuati per hobby, anche con uso di macchine amotoredagiardinoedaorto

• nellosvolgimentodihobbiesancheconusodimacchineamotore;

• alla guida di imbarcazioni da diporto, motocicli, ciclo-motori, biciclette, autovetture, campers, compresi gliautoveicoliimmatricolatialP.R.A.comeautocarripurchéconservino le caratteristiche di autovetture di serie epurchédipesocomplessivoapienocaricononsuperiorea35quintali;

• in qualità di passeggero di tutti i mezzi di locomozionepubblicioprivati,terrestri,marittimi,fluviali,lacustri.

Ancheseilcontrattoèstatostipulatoesclusivamentepergliinfortuniderivantidaattivitàextraprofessionale,laga-ranziaassicurativavaleduranteilpercorsodell’Assicuratodall’abitazionealluogodilavoroeviceversapercorrendoiltrattopiùbreveanchecongliordinarimezzidilocomozio-ne.Inoltre se l’attività professionale dichiarata in polizzadall’Assicurato risulti quella appartenente ai Corpi Mili-tari e/o Forze dell’Ordine, sono esclusi dal rischio extra-professionale gli infortuni occorsi durante gli interventieffettuatidall’Assicuratoinottemperanzaallefunzioniisti-tuzionaliinorarioextraprofessionalequalorailmedesimoprestiserviziopressoilCorpoMilitareindicatoinpolizza.

Art. 3.6 -Parificazione ad infortunioSonoconsideratiinfortuni:a) l’asfissiadioriginenonmorbosa;b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da

assorbimentodisostanze;c) l’annegamento;d) l’assideramentooilcongelamento;

e) icolpidisoleodicalore;f) lafolgorazione;g) leaffezioniedavvelenamenticausatidamorsidianimali

epunturediinsetticonesclusionedellamalariaedellemalattietropicali;

h) lelesionimuscolariqualistiramentiestrappi;i) le ernie determinate da sforzo, limitatamente ai casi e

modalitàdiprestazioneprevistidall’Art.2.7delleNormeperlaliquidazionedeisinistriinfortuni

j) larotturasottocutaneadeitendinilimitatamenteaicasiprevistidallaTabellaAdicuiall’Art.2.5,conesclusionediquelleriguardantilacuffiadeirotatori.Taleestensioneè valida purché l’Assicurato alla data del sinistro risultigarantitoconpolizzainfortunidellaSocietàdaalmeno180giornisenzasoluzionedicontinuità.

I) gliinfortunisubitiinstatodimaloreodiincoscienza.

Art. 3.7 -EstensioniSonoaltresìindennizzabili:a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato,

imperiziaenegligenza,nonchéquellicagionatidatumul-ti popolari, sommosse e atti violenti in genere ai qualil’Assicuratononabbiapartecipatoattivamente;

b) gliinfortunideterminatidalleseguenticalamitànaturali:terremoti,eruzionivulcaniche,alluvioniedinondazioni,aparzialederogadell’Art.1912delCodiceCivile.

Restaconvenutochepericasiditerremotoederuzionivul-caniche:- lapresenteestensioneèoperanteperilsolocasodiMor-

te e che la Società corrisponderà un importo massimoparial50%dell’indennizzodovutoaterminidipolizzaeconillimitedi250.000,00perognipersonaassicurata;

- nelcasodiinfortuniocheriguardicontemporaneamentepiùpersoneassicurateinconseguenzadiununicoeven-to, l’esborso massimo a carico della Società non potràsuperare l’importo di 1.500.000,00 per anno assicura-tivo. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizzaeccedesseronellorocomplessotaleimporto,lestesseverrannoproporzionalmenteridotte.

c) gliinfortunioccorsiduranteilserviziomilitaredilevaintempodipaceoilserviziosostitutivodellostesso,non-ché durante i richiami per esercitazioni. È consideratoservizio militare di leva anche quello prestato volonta-riamenteincorpimilitarioparamilitariperl’assolvimen-todell’obbligodileva.

Questa estensione non comprende gli infortuni subitinello svolgimento delle attività specifiche del serviziomilitare,durantel’arruolamentopermobilitazioneomo-tividicarattereeccezionale,fermoildirittoperl’Assicu-ratodirichiederelasospensionedell’assicurazioneediottenerelaprotrazionedell’assicurazioneperunperio-dougualeaquellodellasospensione;

d) gliinfortunichel’Assicuratosubisca,inqualitàdipasseg-gero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunqueeserciti,esclusi:

•illavoroaereoeattivitàpericolosedivolo; •iviaggiaereisuaeromobiliesercitidaaeroclub; •i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, moto-

alianti,aerostati,dirigibili. Lacoperturainiziadalmomentoincui l’Assicuratosale

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abordodell’aeromobileecessadalmomentoincuineèdisceso.

e) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occu-pazione e invasione militare che l’Assicurato subiscafuoridelterritoriodellaRepubblicaItaliana,delloStatodellaCittàdelVaticanoedellaRepubblicadiSanMarino,perunmassimodiquattordicigiornidall’insorgereditalieventi,seedinquantol’AssicuratorisultisorpresodalloscoppioditalieventimentresitrovinelloStatoestero.

Qualoraleprestazionigarantitesianoriferiteadassicu-ratiappartenentiaiCorpiMilitarie/oForzedell’Ordine,la presente estensione di garanzia non è operante neiperiodiincuiglistessiprestinoserviziofuoridaiconfinidellaRepubblicaItaliana.

f) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nelcasodiinfortunioindennizzabileaterminidipolizza,checomporticonseguenzedicarattereestetico,finoadunimportomassimodi€5.000,00percureedapplicazionieffettuatealloscopodiridurreoeliminareildannoeste-tico,nonchéperinterventidichirurgiaplasticaedeste-tica. Questa somma viene riconosciuta in eccedenza almassimaledellagaranzia“Rimborsospesemediche”,seoperante;

g) gliinfortuniderivantidallapraticadell’attivitàsportiva,comprese le relative prove ed allenamenti, degli sportelencatiall’Art.3.10(Infortuniderivantidallapraticaat-tivitàsportiva)-paragrafo1).

Art. 3.8 - Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazionenonèoperanteper:a) gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati

dall’Assicurato,dallasuapartecipazioneattivaatumultipopolari,sommosse,attiviolentiingenere;

b) gliinfortunioccorsiall’Assicuratoallaguidadiqualsiasiveicoloonatanteamotore,selostessoèprivodell’abili-tazioneprescrittadalledisposizionivigenti,salvoilcasodiguidaconpatentescaduta,maacondizionecheabbia,almomentodelsinistro,irequisitiperilrinnovo;

c) gli infortuni occorsi all’Assicurato alla guida di aero-mobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro del-l’equipaggio;

d) gli infortuni causati da stato di ebbrezza alcolica-dell’Assicurato alla guida di veicoli in genere, nonchéquelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di so-stanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni daesse derivanti, salvo il caso di somministrazione tera-peuticaprescrittadapersonalemedico;

e) le conseguenzedi interventichirurgici,diaccertamentiedicuremedichenonresinecessaridainfortunioinden-nizzabile;

f) gliinfortunicausatidaguerra,insurrezione,occupazionee invasione militare, salvo quanto stabilito all’Art. 3.7(Estensioni)-letterae);

g) attività specifiche del servizio militare, durante l’ar-ruolamento per mobilitazione o motivi di carattere ec-cezionale;

h) le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo svi-luppocomunqueinsortodienergianucleareodiradioat-tività

i) leconseguenzediretteeindirettederivantidasostanze

biologiche o chimiche quando non siano utilizzate perfinipacifici;

j) gliinfortuniderivantidallapraticadell’attivitàsportiva,comprese le relative prove ed allenamenti, degli sportelencatiall’Art.3.10(Infortuniderivantidallapraticaat-tivitàsportiva)-paragrafo2);

I) gliinfarti;m)gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio e

sequestrodipersona,verificatisifuoridalterritoriodel-laRepubblicaItaliana,delloStatodellaCittàdelVatica-noedellaRepubblicadiSanMarino

n) gli infortunioccorsiall’Assicuratoinserviziodurante losvolgimentodiattivitàprevistenelladefinizionedi“Cor-piSpeciali”.

Art. 3.9 -Garanzie prestate(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda dipolizza le somme assicurate e corrisposto il relativo pre-mio)

A) Morte La garanzia riguarda l’infortunio che ha come con-

seguenzalamorte.L’indennizzoperilcasodimortenonè cumulabile con quello per invalidità permanente. Lagaranziaèprestataancheselamortesiverificasucces-sivamente alla scadenza della polizza, ma comunque,entrodueannidalgiornodell’infortunio.

A �) Commorienza di coniugi -duplicazione della som-ma assicurata a favore dei figli minorenni

LaSocietàliquidaunasecondavolta-maconilmassi-modi€260.000,00-lasommaassicurataperilcasodimorte qualora nel medesimo infortunio che provochilamortedell’Assicuratoperiscaancheilsuoconiuge.

Questo indennizzo supplementare viene corrispostounicamente ai figli di età inferiore ai 18 anni e/o figlimaggiorenni portatori di handicap (intendendosi pertali le persone che per il loro stato fisico o psichicosono impossibilitati a partecipare alla vita sociale olavorativa),inpartiuguali.

B) Invalidità permanente La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenzaunainvaliditàpermanente. La garanzia è prestata anche se l’insorgere della in-

validità permanente si verifica successivamente allascadenza della polizza, ma, comunque, entro due annidalgiornodell’infortunio.

C) Inabilità temporanea La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenzaunainabilitàtemporanea.

D) Rimborso per spese mediche da infortunio Lagaranziariguardailrimborsodellespesesostenutein

conseguenzadiinfortunioper: a)gliaccertamentidiagnostici; b)glionoraripervisitedimedicigenericie/ospecialisti,

nonché,incasodiinterventochirurgico:deichirurghi,degliaiuti,degliassistenti,deglianestesistiediogni

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altrosoggettopartecipanteall’intervento,compresiidirittidisalaoperatoria,ilmaterialediinterventoegliapparecchiprotesiciapplicatidurantel’intervento;

c)i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, lecuretermali(escluseinognicasolespesedinaturaal-berghiera),lecureedapplicazionieffettuateallosco-podiridurreoeliminareundannoesteticononchégliinterventidichirurgiaplasticaedestetica,iltuttonellimitecomplessivodel20%dellasommaassicurata;

d)lerettedidegenza; e)l’acquistooilnoleggio,perunperiodomassimoditre-

centosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche, oaltripresidie/otutoriprescrittidaisanitariperagevo-lareilprocessodiguarigione;

f)il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari speci-ficatamenteadibitialsoccorsomedicodaeall’Istitutodicuraoambulatorioentroil20%dellasommaassi-curata;

g)accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al-l’Art.2.13(Arbitratoirrituale);

h)cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi den-tarienellimitecomplessivodel10%dellasommaas-sicurataeconilmassimodi€1.100,00.

RestacomunqueintesotraleParticheilrimborsodellespeseperleprotesidentarie-sedovuto-saràcomun-que effettuato limitatamente agli elementi dentari ef-fettivamentepersiesemprechélaprotesisiaapplicataentroenonoltreunannodalladatadelsinistro.

E) Indennità per ricovero a seguito di infortunio La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza: • unRicovero; • unDayhospitalpurchéladegenzasisiaprotrattaal-

menoperduegiorniconsecutivi.

Art. 3.�0 -Infortuni derivanti dalla pratica di attività spor-tive (comprese le relative prove ed allenamenti)Aifinidell’operativitàdellagaranziasiconvienequantose-gue:

�) Sport compresia) “Sportdeltempolibero”b) “Sportagonistici” Esclusivamentepergliinfortuniavvenutidurantelapra-

ticadisport agonistici: • lagaranziaèlimitataaisolicasiMorte,InvaliditàPer-

manenteeIndennitàpersoloRicovero; • ilgradodiInvaliditàPermanentevienesempredeter-

minatoinbaseallamodalitàedicriteriindicatiall’Art.2.5 (Determinazione dell'invalidità permanente) delleNormecheregolanolaliquidazionedeisinistri;

• le condizioni particolari 3 - 36 - 75 della SezioneCondizioni Particolari - se richiamate nella Schedadipolizza-devonointendersinonoperanti,el’inden-nizzo per l’InvaliditàPermanenteverrà corrispostosecondo i criteri indicati all’Art. 2.6 (Liquidazionedell’indennizzoperinvaliditàpermanenteerelativefranchigie)delleNormecheregolanolaliquidazionedeisinistri.

Aifinidell’indennizzoqualorailcontrattosottoscrittopre-veda una franchigia per Invalidità Permanente superiore(inrelazioneagliscaglioniindividuatiedindicatiall’Art.2.6sopracitato,distintamenteconsiderati),quest’ultimasaràoperante in sostituzione di quanto previsto nel presentearticolo.

Resta inteso che se in conseguenza di infortunio inden-nizzabile a termini di polizza, l’Invalidità Permanente ac-certatarisulti:• digradosuperioreal25%dellatotale,laSocietàliquida

l’Indennità senza deduzione di franchigie sulla parte disommaassicuratafinoad€150.000,00;

• digradopariosuperioreal50%dellatotale,laSocietàliquidal’indennitàsenzadeduzionedifranchigie;

• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquidal’indennitàal100%.

�) Sport esclusic) • Sportadaltorischio • tuttiquellipraticaticomeSportprofessionistici; • Sportmotoristiciemotonautici,comunquesvolti,sal-

vogarediregolaritàpura; • Sportaerei.

4. SEZIONEMALATTIA

Art. 4.� -Garanzie prestate(operantesoloseespressamenteindicatanellaSchedadipolizza la somma assicurata e corrisposto il relativo pre-mio)A) Indennità per ricovero a seguito di malattia Lagaranzia,prestatainbasealledichiarazioniresenel

QuestionarioSanitario,riguardalamalattiachehacomeconseguenza:

•unRicovero; •unDayhospitalpurchéladegenzasisiaprotrattaalme-

noperduegiorniconsecutivi.

Art. 4.� - Termini di aspettativa e decorrenza della garanziaL’assicurazionedecorredalleore24:• deltrentesimogiornosuccessivoaquellodieffettodel-

lapolizza,perlemalattieinsortedopolastipulazionedelcontratto.Perlemalattiedipendentidagravidanzalaga-ranziaèoperanteacondizionechelastessaabbiaavutoiniziosuccessivamentealladatadieffettodellapolizza;

• del centoottantesimo giorno successivo a quello di ef-fettodellapolizza,perleconseguenzedistatipatologicinonconosciutidall’Assicurato,mainsorti,secondogiudi-ziomedico,anteriormenteallastipulazionedelcontratto;

• del centoottantesimo giorno successivo a quello di ef-fettodellapolizzaperleconseguenzedistatipatologicidiagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati ante-riormente alla stipulazione del contratto, dichiarati dal-l’Assicurato nel questionario sanitario ed accettati dallaSocietà;

• del trecentesimo giorno successivo a quello di effettodellapolizza,perilparto,l’abortoterapeuticoelemalattiedagravidanza.

Qualoralapolizzasiastataemessainsostituzione,senza

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soluzione di continuità di altra polizza emessa dalla So-cietà e riguardante gli stessi assicurati ed identiche ga-ranzie,iterminidiaspettativadicuisopradecorronodalleore24:

• del giorno di effetto della polizza sostituita, per le pre-stazioni e le somme assicurate da questa ultima risul-tanti

• delgiornodieffettodell’assicurazionedicuiallapresentepolizzalimitatamenteallemaggiorisommeedallediver-seprestazionidaessapreviste.

Analogamente,incasodivariazioniintervenutenelcorsodellapresentepolizza,isuddettiterminidicarenzaope-rano dal giorno di effetto della variazione stessa per lemaggiorisommeelediversepersoneoprestazioniassi-curate.

Art. 4.3 -Rischi esclusi dall’assicurazioneLagaranzia“Indennitàperricoveroaseguitodimalattia”,nonèoperanteperiricoveri:a) relativiaconseguenzedirettedimalattie,difettofisico/

malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati ocuratiochehannocausatosintomianteriormenteallasti-pulazione del contratto e non dichiarati alla Società condoloocolpagrave;

b) conseguentiamalattiementaliedisturbipsichiciingene-re,ivicompresilepatologienevrotiche,lesindromiansio-see/odepressive;

c) necessari alla correzione o l’eliminazione di difetti fisicicongeniti;

d) riguardanti terapie della fecondità, della sterilità e/odell’impotenza, nonché l’aborto non terapeutico e le sueeventualiconseguenze;

e) riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lungapermanenza(cronicari,casediriposo,ecc.)ancorchéqua-lificatecomeIstitutidicura;

f) necessari alle cure odontoiatriche e delle paradonto-patie;

g) riguardantiglistatipatologicicorrelatiall’infezioneH.l.V.;h) riguardanti le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi

gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica rico-struttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o diinterventodemolitivoindennizzabileaterminidipolizza);

i) riguardantileprestazionieleterapieingenereconfinalitàdietologicanonchéprestazionieterapienonriconosciutedalla medicina ufficiale (D.M. dell’8/11/1991 pubblicatosullaG.U.262,esuccessivemodifiche)qualiperesempioleomeopatiche,fitoterapicheelecuredimagrantiinge-nere.

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5. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA POLIZZAINGENERALE

- Limitazione dell’assicurazione agli infortuni extra-professionali (cod. �)La garanzia assicurativa è operante esclusivamente pergliinfortuniderivantidaattivitàextraprofessionalecomedescritteall’Art.3.5(Eventigarantiti-infortunidaattivitàextraprofessionale).

- Limitazione dell’assicurazione agli infortuni pro-fessionali (cod. �)La garanzia assicurativa è operante esclusivamente pergli infortuni derivanti da attività professionale come de-scritte all’Art. 3.2 (Eventi garantiti - infortuni da attivitàprofessionale).

- Assicurazione per l’infortunio del quale sia civilmente responsabile il Contraente (cod. �4)La garanzia assicurativa riguarda la copertura del Con-traenteperilcasoincuil’Assicuratoo,nell’ipotesidimor-te,isuoibeneficiariosoltantoalcunidiessinonaccettino,a completa tacitazione dell’infortunio, l’indennizzo liqui-dato ai sensi della presentepolizzaedavanzinoneicon-frontidellostessomaggioripreteseatitolodiresponsa-bilitàcivile.Intalcasoilpredettoindennizzovieneaccan-tonato destinandolo all’ammontare del risarcimento e laSocietàrispondedellamaggioresommacheilContraentefossetenutoapagarefinoallaconcorrenzadiunaulterio-resommapariaquelladell’indennizzostesso.Qualora il Contraente abbia stipulato una polizza di re-sponsabilitàcivile,operanteperilsinistrooccorso,lapre-sentegaranziaèoperantesoloperl’eventualeeccedenzadeldannorispettoalmassimaleassicuratoatitolodire-sponsabilitàcivile.Lapresentegaranzianonèoperantequando:a) l’infortuniononèindennizzabileaisensidipolizza;b) l’infortunioèindennizzabileaisensidellaestensionedi

cuiall’Art.3.7(Estensioni)-letterad);c) gli infortunati sono parenti od affini del Contraente

stabilmenteconviventiconlui;d) ilContraenteèunasocietàaresponsabilitàillimitatae

gli infortunati sono soci od amministratori della stes-sa,ovveroloroparentiodaffinistabilmenteconviventiconloro.

- Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni (cod. ��)Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contra-ente in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallostesso denunciato e costituisce, in ogni caso, il premiominimo; pertanto il Contraente è esonerato dall’obbligodella preventiva denuncia delle generalità delle personeassicurate.Perl’identificazioneditalipersone,perlade-terminazione delle somme assicurate e per il computodelpremiosifariferimentoallerisultanzedeilibridiam-ministrazionedelContraente,librichequestisiobbligaadesibire, unitamente ad ogni altro documento probatorioinsuopossesso,arichiestadellepersoneincaricatedallaSocietàdifareaccertamentiocontrolli.

La somma assicurata ai fini del calcolo dell’indennizzo sideterminaconsiderandoretribuzionequellachel’infortu-natohapercepitonell’annoprecedenterispettoaquellaincuisièverificatol’infortunio,compreselesommerelativearetribuzioninonpagabiliricorrentemente,purchésudiessesiaconteggiatoosiaconteggiabileilpremio.Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non ha rag-giuntoilprimoannodiservizio,laretribuzioneannuaver-ràcalcolatasullabasediquantopercepitofinoalgiornodell’infortunio,moltiplicandopertrecentosessantacinque(otrecentosessantasei incasodiannobisestile) laretri-buzione media giornaliera attribuibile all’infortunato perilperiodocompresofraladatadiassunzioneequelladel-l’infortunio.Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicura-zione, o di minor periodo di durata del contratto, il Con-traente è tenuto a comunicare alla Società l’ammontarecomplessivodelleretribuzionierogatealpersonaleassi-curato,affinchélaSocietàpossaprocederealconteggioperlaregolazionedelpremiodefinitivo.Agli effetti della regolazione del premio la retribuzioneannua denunciata per ogni singolo assicurato non potràsuperare la somma ottenuta dividendo “l’importo massi-mo garantito” per i multipli della retribuzione riportatiinpolizzaper icasidiMortee InvaliditàPermanente.Ledifferenzerisultantidallaregolazionedevonoesserepa-gate entro trenta giorni dalla data della comunicazioneeffettuata dalla Società al Contraente, fermo restando,in ogni caso, il premio minimo anticipato. La mancatacomunicazione dei dati occorrenti per la regolazione co-stituisce presunzione di una differenza attiva a favoredellaSocietà.SeilContraentenoneffettuaneiterminiprescrittilaco-municazionedeidatianzidettioilpagamentodelladiffe-renzaattivadovuta,ilpremioanticipatoinviaprovvisoriaperleratesuccessivevieneconsideratoincontoegaran-zia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per ilquale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamentodelladifferenzaattivael’assicurazionerestasospesadal-leore24delgiornodelmancatoadempimento.Conseguentemente la Società non è obbligata per i sini-stri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancataregolazione,sinoalleore24delgiornoincuiilContraenteabbiaadempiutoaisuoiobblighi,fermoildirittodellaSo-cietàdiagiregiudizialmentee/odidichiarareconletteraraccomandatalarisoluzionedelcontratto.Pericontrattiscaduti,seilContraentenonadempieagliobblighi relativi alla regolazione del premio, la Società,fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbli-gataperisinistriaccadutinelperiodoalqualesiriferiscelamancataregolazione.IlContraenteèesoneratodall’ob-bligodidenunciareinfermità,difettifisicie/omutilazioni,dicuigliAssicuratifosseroaffettialmomentodellastipu-lazioneochedovesseroinseguitosopravvenire,fermoildispostodell’Art.1.11(Personenonassicurabiliecessazio-nedell’assicurazione).Incasodiinfortuniorestacomunqueespressamentecon-fermato il disposto dell’Art. 2.2 (Condizioni patologichepreesistenti - criteri di indennizzabilità) che stabilisce icriteri di indennizzabilità in presenza di preesistenti mi-

CONDIZIONI PARTICOLARI(operanti solo se espressamente pattuite e richiamate nella Scheda di polizza)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente pattuite e richiamate nella Scheda di polizza)

Page 28: Contratto di Assicurazione INFORTUNI

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norazionie/ocondizionipatologiche.IlContraenteèesoneratodall’obbligodidenunciarealtrepolizzeinfortunistipulatedaisingoliAssicuraticonaltresocietà,ciòinderogaaquantoprevistoall’Art.1 .9(Altreassicurazioni).

Estensione agli “sport ad alto rischio” (cod. 35)A parziale deroga dell’Art. 3.10 (Infortuni derivanti dallapraticadiattivitàsportive)-paragrafo2)- letterac)del-laSezioneInfortuni,lagaranziaèestesa-limitatamenteai casi Morte e Invalidità Permanente - agli infortuni de-rivanti dalla pratica di “sport ad alto rischio” purché nonpraticaticome“sportagonisticie/oprofessionistici”.Relativamente alla presente estensione, la liquidazionedell’indennizzoper invaliditàpermanenteavverràinognicasosecondolemodalitàdescrittedallacondizioneparti-colare“Invaliditàpermanenteconfranchigiamaggiorata”(cod.84)dellapresentesezione,anchesenonespressa-menterichiamata.

- Limitazione dell’assicurazione agli infortuni “in itinere” (cod. 37)InderogaaquantoprevistodagliArtt.3.2(Eventigarantiti- infortuni da attività professionale) e 3.5 (Eventi garan-titi- infortunidaattivitàextraprofessionale), lagaranziaassicurativa è operante esclusivamente per gli infortunisubitidall’Assicuratomentrecompieiltragittoperviaor-dinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, macomunque durante il tempo necessario a compiere talepercorso.

- Regolazione del premio (cod. 80)IlpremiovieneanticipatoinviaprovvisoriadalContraenteinbaseadelementivariabilidallostessodenunciatiedèregolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuoo della minor durata del contratto secondo le variazioniintervenute durante il medesimo periodo negli elementipresi come presupposto per il conteggio del premio ini-ziale,checostituisce,inognicaso,ilpremiominimo.Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assi-curazione, o di minor periodo di durata del contratto,il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i datinecessariallaregolazione,affinchélaSocietàpossapro-cederealrelativoconteggiodelpremiodefinitivo.Le differenze risultanti dalla regolazione devono esserepagateentrotrentagiornidalladatadellacomunicazioneeffettuatadallaSocietàalContraente,fermorestando,inognicaso,ilpremiominimoanticipato.La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la re-golazionecostituiscepresunzionediunadifferenzaattivaafavoredellaSocietà.SeilContraentenoneffettuaneiterminiprescrittilaco-municazionedeidatianzidettioilpagamentodelladiffe-renzaattivadovuta,ilpremioanticipatoinviaprovvisoriaperleratesuccessivevieneconsideratoincontoegaran-zia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per ilquale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamentodelladifferenzaattivael’assicurazionerestasospesadal-leore24delgiornodelmancatoadempimento.Conseguentemente la Società non è obbligata per i sini-

stri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancataregolazione,sinoalleore24delgiornoincuiilContraenteabbiaadempiutoaisuoiobblighi,fermoildirittodellaSo-cietàdiagiregiudizialmentee/odidichiarareconletteraraccomandatalarisoluzionedelcontratto.Pericontrattiscaduti,seilContraentenonadempieagliobblighi relativi alla regolazione del premio, la Società,fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbli-gataperisinistriaccadutinelperiodoalqualesiriferiscelamancataregolazione.Il Contraente, a richiesta delle persone incaricate dallaSocietàdifareaccertamentiocontrolli,ètenutoafornirechiarimentieadesibiretuttaladocumentazionenecessa-ria.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CASO MORTE

- Raddoppio dell’indennità assicurata in caso di morte da circolazione stradale (cod. 47)La Società, nel limite di esborso massimo complessivodi € 400.000,00 per ogni infortunato, corrisponderà ildoppiodell’indennitàprevistaperilcasodimortepergliinfortunicausatidallacircolazionestradaleesubitidagliassicuratinellaloroqualitàdi:• conducenti,abilitatianormadelledisposizioniinvigo-

re,diqualsiasimezzopubblicooprivato;• trasportati,sumezzidilocomozionepubblicioprivati,

acondizionechetalimezzisianoabilitatialtrasportodipersone;

• pedoni, limitatamente agli infortuni subiti per effettodellacircolazionediveicoli.

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni derivantidalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove.Qualoraildoppiodell’indennità,comprensivodelcapitalebaseedelraddoppio,superi€400.000,00,laSocietànonpotrà corrispondere in ogni caso, per ogni infortunato,sommesuperioriadettacifra.Restafermoinognicasoillimiteprevistoall,Art.2.14(Li-mitediindennizzopersinistrocollettivo).

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA INVALIDITÀ PERMANENTE

- Tabella INAIL (cod. 3)La“TabellaA”correlataall’Art.2.5(Determinazionedell’in-validità permanente) si intende sostituita dalla tabella dicuialD.P.R.n.1124del30/06/1965esuccessivemodifiche.

Franchigia assoluta sulla invalidità permanente (cod. 9)Quantoprevistodall’Art.2.6(Liquidazionedell’indennizzoperinvaliditàpermanenteerelativefranchigie)-vienean-nullatoecosìsostituito:• nonsifaluogoadindennizzoperinvaliditàpermanen-

te quando questa è di grado non superiore alla per-centualedifranchigiaconvenutarisultanteinpolizza.

• se invece essa risulta superiore a tale percentuale,l’indennizzo viene corrisposto soltanto per la parteeccedente.Nelcasoincuil’invaliditàpermanentesiadigradopariosuperioreal50%dellatotalelaSocietàli-quidal’indennitàsenzadeduzionedialcunafranchigia.

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente pattuite e richiamate nella Scheda di polizza)

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- Invalidità permanente con supervalutazione specifica (cod. 36)Fermi i criteri di liquidazione di cui all’Art. 2.5 (Determi-nazione dell’invalidità permanente), in caso di infortunioindennizzabile che comporti all’Assicurato la perdita to-tale,anatomicaofunzionaledegliorganiodartidiseguitoelencati, la “Tabella A” correlata all’Art. 2.5 o la Tabella dilegge (INAIL) se resa operante richiamando la clausola 3dellapresentesezione,siintendeparzialmentemodificatacomediseguitoindicato:Perlaperditatotale- diunbraccioodiunamano..................................................100%- perlaperditatotaledelpollice.......................................... 60%- perlaperditatotaledell’indice.......................................... 60%- perlaperditatotaledelmedio............................................30%- perlaperditatotaledell’anulare......................................... 15%- perlaperditatotaledelmignolo......................................... 15%- perlaperditatotaledipiùditadellastessamano percentualemassima.............................................................. 80%- perlaperditatotaledellafacoltàvisiva diunocchio....................................................................................50%- perlasorditàcompletadiunorecchio............................ 25%- perlasorditàcompletadiambeduegliorecchi.......... 75%- perlaperditatotalediunpiede..........................................50%

Perlaperditadiunafalangeodianchilositotalediunasolaarticolazionel’indennizzosaràpariallametàdiquellaperlaperditatotaledeldito.Si conferma che in caso di minorazione le percentualisopraindicate vengono ridotte in proporzione della fun-zionalità perduta e che rimangono ferme tutte le altre di-sposizioniprevistedalcitatoarticolo.Viene inoltre convenuto e stabilito che la presente pattu-izione cesserà di essere operativa nel caso in cui l’Assi-curatocambiasselapropriaattivitàprofessionaleindicatainpolizza.IntalcasolaSocietàprovvederàarichiestadel-l’Assicurato,allamodificadelpremio.

- Invalidità permanente senza franchigia sui primi € �50.000,00 di somma assicurata (cod. 75)Quanto previsto dall’Art. 2.6 (Liquidazione dell’indennizzoperinvaliditàpermanenteerelativefranchigie)-vienean-nullatoecosìsostituito:• sulla parte di somma assicurata sino a 150.000,00 l’in-

dennizzoverràliquidatoinrelazionealgradodiinvaliditàpermanenteaccertatosenzaapplicazionedifranchigia;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€ 150.000,00 e fino a € 250.000,00, l’indennizzo verràliquidato in relazione al grado di invalidità permanenteaccertato,condeduzionedellafranchigiadel5%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel5%;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€ 250.000,00 e fino a € 500.000,00, l’indennizzo verràliquidato in relazione al grado di invalidità permanenteaccertato,condeduzionedellafranchigiadel10%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel10%;

• sulla parte della somma assicurata eccedente€500.000,00,l’indennizzoverràliquidatoinrelazioneal

gradodiinvaliditàpermanenteaccertato,condeduzionedellafranchigiadel15%;nonsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallapre-vistafranchigiadel15%.

Quando in conseguenzadi infortunio indennizzabilea ter-minedipolizza,l’invaliditàpermanenteaccertatarisulti:• digradopariosuperioreal50%dellatotale,laSocietà

liquidal’indennitàsenzadeduzionedifranchigie;• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida

l’indennitàal100%.

- Invalidità permanente con franchigia maggiorata (cod. 84)Quanto previsto dall’Art. 2.6 (Liquidazione dell’indennizzoperinvaliditàpermanenteerelativefranchigie)-vienean-nullatoecosìsostituito:L’indennizzo dovuto per l’invalidità permanente verrà de-terminatocomesegue:• sullapartedisommaassicuratasinoa€250.000,00l’in-

dennizzoverràliquidatoinrelazionealgradodiinvaliditàpermanente accertato, con deduzione della franchigiadel5%;pertantononsifaràluogoadindennizzoqualo-railgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel5%;

• sullapartedisommaassicurataeccedente€250.000,00efinoa€500.000,00l’indennizzoverràliquidatoinrela-zione al grado di invalidità permanente accertato, condeduzionedellafranchigiadel10%;pertantononsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallaprevistafranchigiadel10%;

• sullapartedisommaassicurataeccedente€500.000,00l’indennizzoverràliquidatoinrelazionealgradodiinva-lidità permanente accertato, con deduzione della fran-chigiadel15%;pertantononsifaràluogoadindennizzoqualorailgradodiinvaliditàsiapariodinferioreallapre-vistafranchigiadel15%.

Quando in conseguenzadi infortunio indennizzabilea ter-minidipolizza,l’invaliditàpermanenteaccertatarisulti:• digradosuperioreal25%dellatotale,laSocietàliquida

l’indennitàsenzadeduzionedifranchigie;• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida

l’indennitàal100%.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA INABILITÀ TEMPORANEA

- Inabilità temporanea in forma integrale e relativa liqui-dazione (cod. 4)A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 (Liquida-zionedell’inabilitàtemporaneaerelativefranchigie),sel’in-fortuniohacomeconseguenzaunainabilitàtemporanea,laSocietàcorrisponderàlasommaassicurataintegralmente,perognigiornoincuil’Assicuratosiètrovatonellatotaleonellaparzialeincapacitàfisicadiattendere,ancheinparte,all’attivitàdichiaratainpolizza.Laliquidazionedell’indennizzosaràcalcolataconunafran-chigiadiquindicigiorni.

-Inabilità temporanea con franchigia assoluta (cod. 7)Aparzialederogadiquantoprevistoall’Art.2.9(Liquidazio-

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente pattuite e richiamate nella Scheda di polizza)

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ne dell’inabilità temporanea e relative franchigie), l’inden-nitàgiornalieraperinabilitàtemporaneavienecorrispostasoltantoperigiornieccedentiilperiododifranchigiacon-venutorisultanteinpolizza.Lafranchigiadecorredalgior-nosuccessivoaquellodell’infortunio.

- Inabilità temporanea in forma integrale con franchigia riassorbibile (cod. 44)A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 (Liqui-dazionedell’inabilitàtemporaneaerelativefranchigie),sel’infortuniohacomeconseguenzaunainabilitàtemporanea,la Società corrisponderà la somma assicurata integral-mente,perognigiornoincuil’Assicuratosiètrovatonellatotaleonellaparzialeincapacitàfisicadiattendere,ancheinparte,all’attivitàdichiaratainpolizza.Laliquidazionedell’indennizzosaràcalcolataconunafran-chigiadiquindicigiorni.Lafranchigia:a) èridottaacinquegiorniquandoleprimecuresianopre-

stateecertificatedaunProntoSoccorsodipendentedaunpresidioOspedaliero;

nonsiapplicaquandol’infortuniocomporti:b) unperiododiricoveropariosuperioreatregiorniinIsti-

tutodicurac) unDayHospitaldialmenoduegiorniconsecutivi;d) unperiododiinabilitàtemporaneanoninferioreaquaran-

tagiorniconsecutivicomprovatidacertificazionemedica;e) unaimmobilizzazione,anchesenzaricoveroperalmeno

ventigiorni.

- Inabilità temporanea senza franchigia per indennità fino a € �5,00 (cod. 76)A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 (Liqui-dazione dell’inabilità temporanea e relative franchigie),l’indennitàgiornalieraperinabilitàtemporaneadecorredalprimogiornosuccessivoaquellodell’infortunio,purchélasommaassicuratanonsiadiimportosuperiorea€25,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO

- Indennità per immobilizzazione a seguito di infortunio (cod. 3�)La garanzia, ad estensione di quanto previsto dell’Art. 3.9(Garanzieprestate)-letteraE),riguardal’infortuniochehacomeconseguenzaunaimmobilizzazione.La Società corrisponderà per ogni giorno di immobiliz-zazione,sinoallarimozionedelmezzodicontenzione-an-cheinassenzadiricovero-unindennizzogiornalieroparial100%dellasommaassicurataperladiariadaricovero.Siconviene,inoltre,tralePartiche:a) laduratamassimadelperiodoindennizzabilenonpotrà

superare, in ogni caso, trecentosessantacinque giorniperinfortunio;

b) l’indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigioneclinica ultimata, su presentazione da parte dell’Assicu-rato dei documenti giustificativi comprovanti la duratadell’immobilizzazioneelacausa;

c) ladomandaperottenerel’indennizzo,corredatadeido-cumentigiustificatividicuisopra,deveesserepresentata

allaSocietàentroiltrentesimogiornosuccessivoaquelloincuièstatorimossoilmezzodicontenzione.

- Indennità per convalescenza a seguito di infortunio (cod. 33)La prestazione, ad estensione di quanto previsto dell’Art.3.9(Garanzieprestate)-letteraE),riguardal’infortuniochehacomeconseguenzaunaconvalescenzasuccessivaadunricoveroinIstitutodicura,indennizzabileaterminidipolizza,perunperiodoparialdoppiodiquellodelladegenzaconilli-miteditrecentosessantacinquegiorniperogniinfortunio.Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e dellaconvalescenza non potrà superare i trecentosessanta-cinquegiorni.L’indennitàperconvalescenzasaràliquidatadallaSocietàaguarigioneclinicaultimatasupresentazionedapartedel-l’Assicuratodicertificazionemedicaattestantelostatodiconvalescenza.

- Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri conseguenti ad infortunio (cod. 77)Sel’infortuniohaperconseguenzaunricoveroinIstitutodiCuradiduratasuperioreaventigiorni,l’indennitàgiornalie-radiricoveroconvenutainpolizza:• èmaggioratadel50%dalventunesimoalquarantesimo

giornoconsecutivodidegenza;• èraddoppiataoltreilquarantesimogiornoconsecutivo

didegenzaefinoalladimissionedall’istitutodiCura.Per ilcasodiricoveroaseguitodi infortunio inrepartodirianimazioneodicuraintensivaesoloperilperiododiper-manenzaindettireparti,l’indennitàgiornalieracorrispostasaràparialdoppiodellasommaconvenutainpolizza.L’indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corri-spostaperunperiodomassimoditrecentosessantacinquegiorniedietropresentazionedellecartellecliniche.

- Franchigia assoluta sull’indennità per ricovero ospeda-liero da infortunio (cod. 78)Aparzialederogadell’Art.3.9(Garanzieprestate)-letteraE), l’indennità per ricovero ospedaliero da infortunio vie-necorrispostasoltantoperigiornieccedentiilperiododifranchigiaconvenutorisultanteinpolizza.

- Franchigia assoluta sull’indennità per immobilizzazione da infortunio (cod. �0�)A parziale deroga di quanto previsto dalla clausola 32 -“Indennitàperimmobilizzazioneaseguitodiinfortunio”-seoperante - l’indennità per immobilizzazione da infortuniovienecorrispostaconapplicazionediunafranchigiaasso-lutadicinquegiorni.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA

- Franchigia assoluta sull’indennità per ricovero ospeda-liero da malattia (cod. 79)Aparzialederogadell’Art.4.1 (Garanzieprestate)- letteraA), l’indennità per ricovero ospedaliero da malattia vienecorrisposta soltanto per i giorni eccedenti il periodo difranchigiaconvenutorisultanteinpolizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente pattuite e richiamate nella Scheda di polizza)

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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZAFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presuntaOltrechenelcasoindicatonell’Articolo58,puòesseredi-chiaratalamortepresuntaneicasiseguenti:1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle

qualihapresoparte,sianeicorpiarmati,siaalseguitodiessi,oallequalisiècomunquetrovatopresente,senzachesiabbianopiùnotiziedilui,esonotrascorsidueannidall’entratainvigoredeltrattatodipaceo,inmancanzadiquesto,treannidallafinedell’annoincuisonocessateleostilità;

2) quandoalcunoèstatofattoprigionierodalnemico,odaquestointernatoocomunquetrasportatoinpaesestra-niero,esonotrascorsidueannidall’entratainvigoredeltrattatodipace,o,inmancanzadiquesto,treannidallafinedell’annoincuisonocessateleostilità,senzachesisianoavutenotiziediluidopol’entratainvigoredeltrat-tatodipaceovverodopolacessazionedelleostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non sihannopiùnotiziedilui,dopodueannidalgiornodell’in-fortunioo,seilgiornononèconosciuto,dopodueannidalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto,dallafinedell’annoincuil’infortunioèavvenuto.

Art. 6� - Condizioni eforme della dichiarazione di morte presuntaLa dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dal-l’Articolo60puòesseredomandataquandononsièpotu-toprocedereagliaccertamentirichiestidalla leggeper lacompilazionedell’attodimorte.Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tri-bunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna dellepersoneindicateneicapoversidell’Articolo50.Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza didichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenzadelloscomparso.

Art. �34� - Condizioni generali di contrattoLe condizioni generali di contratto predisposte da unodei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se almomento della conclusione del contratto questi le ha co-nosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinariadiligenza.Inognicasononhannoeffetto,senonsonospecificamenteapprovateperiscritto,lecondizionichestabiliscono,afa-voredicoluichelehapredisposte,limitazionidiresponsa-bilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendernel’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Con-traente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre ec-cezioni,restrizioniallalibertàcontrattualeneirapporticoiterzi,tacitaprorogaorinnovazionedelcontratto,clausolecompromissorie o deroghe alla competenza dell’autoritàgiudiziaria.

Art. �34� - Contratto concluso mediante moduli o formu-lariNeicontratticonclusimediantelasottoscrizionedimodulioformulari,predispostiperdisciplinareinmanieraunifor-me determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte

almodulooalformularioprevalgonosuquelledelmoduloodelformularioqualorasianoincompatibiliconesse,anchesequesteultimenonsonostatecancellate.Siosservainoltreladisposizionedelsecondocommadel-l’articoloprecedente.

Art. �469 Bis - Clausole vessatorie nel contratto tra pro-fessionista e consumatoreNel contratto concluso tra il consumatore e il professio-nista,chehaperoggettolacessionedibeniolaprestazionediservizi,siconsideranovessatorieleclausoleche,malgra-dolabuonafede,determinanoacaricodelconsumatoreunsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivantidalcontratto.In relazione al contratto di cui al primo comma, il consu-matore è la persona fisica che agisce per scopi estraneiall’attività imprenditoriale o professionale eventualmen-te svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica,pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività im-prenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui alprimocomma.Omissis...

Art. �89� - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spettaSel’assicurazioneèstipulatapercontoaltrui(1890)opercontodichispetta,ilContraentedeveadempieregliobbli-ghi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro naturanonpossonoessereadempiutichedall’Assicurato.Idirittiderivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Con-traente,ancheseinpossessodellapolizza,nonpuòfarliva-leresenzaespressoconsensodell’Assicuratomedesimo.All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possonoopporrealContraenteindipendenzadelcontratto.Perilrimborsodeipremipagatiall’assicuratoreedellespe-se del contratto, il Contraente ha privilegio sulle sommedovutedall’assicuratorenellostessogradodeicreditiperspesediconservazione.

Art. �89� - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLedichiarazioniinesatteelereticenzedelContraenterela-tiveacircostanzetalichel’assicuratorenonavrebbedatoilsuoconsensoononloavrebbedatoallemedesimecon-dizioniseavesseconosciutoilverostatodellecose,sonocausadiannullamentodelcontrattoquandoilContraentehaagitocondolooconcolpagrave.L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contrattose, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat-tezzadelladichiarazioneolareticenza,nondichiaraalCon-traentedivolereesercitarel’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di as-sicurazioneincorsoalmomentoincuihadomandatol’an-nullamentoe,inognicaso,alpremioconvenutoperilprimoanno.Seilsinistrosiverificaprimachesiadecorsoilter-mine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto apagarelasommaassicurata.Sel’assicurazioneriguardapiùpersoneopiùcose,ilcon-trattoèvalidoperquellepersoneoperquellecoseallequali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reti-cenza.

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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione “Infortuni”

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Art. �893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le di-chiarazioniinesatteelereticenzenonsonocausadiannul-lamento del contratto,mal’assicuratorepuòrecederedalcontratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’As-sicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’ine-sattezzadelladichiarazioneolareticenza.Seilsinistrosiverificaprimachel’inesattezzadelladichiarazioneolare-ticenzasiaconosciutadall’assicuratore,oprimachequestiabbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma do-vutaèridottainproporzionedelladifferenzatrailpremioconvenutoequellochesarebbestatoapplicatosesifosseconosciutoilverostatodellecose.

Art. �894 - Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questihanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni odellereticenzerelativealrischio,siapplicanoafavoredel-l’assicuratoreledisposizionidegliArticoli1892e1893.

Art. �897 -Diminuzione del rischioSeilContraentecomunicaall’assicuratoremutamenticheproducono una diminuzione del rischio tale che, se fossestataconosciutaalmomentodellaconclusionedelcontrat-to,avrebbeportatoallastipulazionediunpremiominore,l’assicuratore,adecorreredallascadenzadelpremioodel-la rata di premio successiva alla comunicazione suddetta,nonpuòesigerecheilminorpremio,mahafacoltàdirece-deredalcontrattoentroduemesidalgiornoincuièstatafattalacomunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopounmese.

Art. �898 - Aggravamento del rischioIl Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’as-sicuratoredeimutamenticheaggravanoilrischioinmodotaleche,seilnuovostatodicosefosseesistitoefossestatoconosciutodall’assicuratorealmomentodellaconclusionedelcontratto,l’assicuratorenonavrebbeconsentitol’assi-curazioneol’avrebbeconsentitaperunpremiopiùelevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co-municazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dalgiorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modoconoscenzadell’aggravamentodelrischio.Ilrecessodell’assicuratorehaeffettoimmediatosel’aggra-vamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentitol’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggra-vamentodelrischioètalecheperl’assicurazionesarebbestatorichiestounpremiomaggiore.Spettanoall’assicuratoreipremirelativialperiododiassi-curazioneincorsoalmomentoincuièstatacomunicataladichiarazionedirecesso.Seilsinistrosiverificaprimachesianotrascorsiiterminiperlacomunicazioneeperl’efficaciadelrecesso,l’assicu-ratorenonrispondequaloral’aggravamentodelrischiosiatalecheeglinonavrebbeconsentitolaassicurazioneseilnuovostatodicosefosseesistitoalmomentodelcontrat-to;altrimenti,lasommadovutaèridotta,tenutocontodelrapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che

sarebbestatofissatoseilmaggiorerischiofosseesistitoaltempodelcontrattostesso.

Art. �900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendentiL’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati dadoloodacolpagravedelContraente,dell’Assicuratoodelbeneficiano,salvopattocontrariopericasidicolpagrave.L’assicuratoreèobbligatoperilsinistrocagionatodadoloodacolpagravedellepersonedelfattodellequalil’Assicu-ratodeverispondere.Eglièobbligatoaltresì,nonostantepattocontrario,perisi-nistriconseguentiadattidelContraente,dell’Assicuratoodelbeneficiano,compiutiperdoveredisolidarietàumanaonellatuteladegliinteressicomuniall’assicuratore.

Art. �90� -Mancato pagamento del premioSeilContraentenonpagailpremioolaprimaratadipre-mio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesafino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraentepagaquantoèdaluidovuto.SeallescadenzeconvenuteilContraentenonpagaipremisuccessivi,l’assicurazionerestasospesadalleoreventiquat-trodelquindicesimogiornodopoquellodellascadenza.Nelleipotesiprevistedaiduecommiprecedentiilcontrattoèrisolutodidirittosel’assicuratore,nelterminediseimesidalgiornoincuiilpremioolaratasonoscaduti,nonagisceper la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pa-gamentodelpremiorelativoalperiododiassicurazioneincorsoealrimborsodellespese.Lapresentenormanonsiapplicaalleassicurazionisullavita.

Art. �9�0 - Assicurazione presso diversi assicuratoriSeperilmedesimorischiosonocontratteseparatamentepiù assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicuratodevedareavvisoditutteleassicurazioniaciascunassicu-ratore.Sel’Assicuratoomettedolosamentedidarel’avviso,glias-sicuratorinonsonotenutiapagarel’indennità.Nelcasodisinistro,l’Assicuratodevedarneavvisoatuttigliassicuratorianormadell’Articolo1913,indicandoaciascunoilnomedeglialtri.L’Assicuratopuòchiedereaciascunassi-curatorel’indennitàdovutasecondoilrispettivocontratto,purchélesommecomplessivamenteriscossenonsuperinol’ammontaredeldanno.L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso controglialtriperlaripartizioneproporzionaleinragionedellein-dennitàdovutesecondoirispettivicontratti.Seunassicu-ratoreèinsolvente,lasuaquotavieneripartitafraglialtriassicuratori.

Art. �9�� - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolariSalvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per idanni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da in-surrezioneodatumultipopolari.

Art. �9�3 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistroL’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratoreo all’agente autorizzato a concludere il contratto, entrotre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assi-

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curatonehaavutoconoscenza.Nonènecessariol’avviso,sel’assicuratoreol’agenteautorizzatoallaconclusionedelcontrattointervieneentroildettoterminealleoperazionidisalvataggioodiconstatazionedelsinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’av-viso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ven-tiquattroore.

Art. �9�4 -Obbligo di salvataggioL’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare odiminuireildanno.Lespesefatteaquestoscopodall’Assicuratosonoacari-co dell’assicuratore, in proporzione del valore assicuratorispettoaquellochelacosaavevaneltempodelsinistro,ancheseilloroammontare,unitamenteaquellodeldanno,superalasommaassicurata,eanchesenonsièraggiuntoloscopo,salvochel’assicuratoreprovichelespesesonosta-te fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde deidanni materiali direttamente derivati alle cose assicuratedaimezziadoperatidall’Assicuratoperevitareodiminuireidannidelsinistro,salvocheegliprovichetalimezzisonostatiadoperatiinconsideratamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle coseassicurateeperlaloroconservazionenonpregiudicaisuoidiritti.L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se ri-chiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrereinproporzionedelvaloreassicurato.

Art. �9�5 -Inadempimento dell’obbligo di avviso o di sal-vataggioL’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo del-l’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Sel’Assicuratoomettecolposamentediadempieretaleobbli-go,l’assicuratorehadirittodiridurrel’indennitàinragionedelpregiudiziosofferto.

Art. �9�6 -Diritto di surrogazione dell’assicuratoreL’assicuratorechehapagatol’indennitàèsurrogato,finoallaconcorrenzadell’ammontarediessa,neidirittidell’As-sicuratoversoiterziresponsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se ildanno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti,daaltriparentiodaaffinidell’Assicuratostabilmenteconluiconviventiodadomestici.L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pre-giudizioarrecatoaldirittodisurrogazione.Ledisposizionidiquestoarticolosiapplicanoanchealleassicurazionicontrogliinfortunisullavoroecontroledi-sgrazieaccidentali.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. ��� -Conseguenze della scomparizione in mareNeicasidiscomparizionedabordopercadutainmareneiquali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimentodel cadavere previsti nell’Articolo 145 dell’ordinamentodello stato civile e nei casi di scomparizione per naufra-gio,neiqualiagiudiziodell’autoritàmarittimaoconsolarelepersonescomparsedebbanoritenersiperite, ilprocu-ratoredellaRepubblica,ottenutal’autorizzazionedeltri-bunale,provvedeafartrascrivereilprocessoverbalenelregistrodellemorti.Neglialtricasidiscomparizionedabordoopernaufragio,ilprocuratoredellaRepubblica,ottenutal’autorizzazionedel tribunale, trasmette il processo verbale alla compe-tenteautoritàperl’annotazionenelregistrodellenascite.In tali casi le conseguenze della scomparizione sono re-golate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo Il, c.c.,e, decorsi due anni dall’avvenimento, viene dichiarata lamortepresuntaanormadell’Articolo60,n.3,dellostessocodice,suistanzadelpubblicoministeroodialcunadellepersoneaciòlegittimate.

Ed.01/06/2014

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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi dirittiArt. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezionedeidatipersonali

GentileCliente,perfornirLeiprodottie/oiserviziassicurativirichiestioprevistiin Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati cheLariguardano.

Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza,dataeluogodinascita,professione,recapitotelefonicoeindirizzodi posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite;tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2),indispensabiliperfornirLeicitatiservizie/oprodottiassicurativi.Il conferimento di questi dati è in genere necessario peril perfezionamento del contratto assicurativo e per la suagestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge,regolamento,normativacomunitariaodinbasealledisposizioniimpartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità divigilanza(3).InassenzaditalidatinonsaremmoingradodifornirLecorrettamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo dialcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultareutile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. IlSuo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche perinviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionalirelative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quellida Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anchesuccessivamente,allaricezioneditalicomunicazioni(sivedanoleindicazioniriportateinQuali sono i Suoi diritti).

Perché Le chiediamo i datiI Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalitàstrettamente connesse all’attività assicurativa e ai serviziforniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attivitàdi analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondoparametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazionisulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie;ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attivitàamministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essereacquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) esarannoinseritiinunarchivioclientidiGruppo.ISuoidatipotrannoesserecomunicatisoloaisoggetti,pubblicioprivati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione deiserviziassicurativicheLariguardanooinoperazioninecessarieperl’adempimentodegliobblighiconnessiall’attivitàassicurativa(6).PotremotrattareeventualiSuoidatipersonalidinaturasensibile(ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo averottenutoilSuoesplicitoconsenso.

Come trattiamo i Suoi datiISuoidatinonsarannosoggettiadiffusione;sarannotrattaticonidoneemodalitàeprocedure,ancheinformaticheetelematiche,solodalpersonaleincaricatodellestrutturedellanostraSocietàpreposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che Lariguardanoedasoggettiesternidinostrafiduciaacuiaffidiamoalcunicompitidinaturatecnicaodorganizzativa(7).

Quali sono i Suoi dirittiLa normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Legarantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lariguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, larettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, lacancellazione,nonchédiopporsiall’usodeiSuoidatiperl’inviodicomunicazionicommercialiepromozionali.Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai AssicurazioniS.p.A. (www.unipolsai.it) con sede inVia Stalingrado 45 - 40128Bologna(8).

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni piùdettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti aiquali possono essere comunicati i dati o che ne vengono aconoscenzainqualitàdiresponsabilioincaricati,potràrivolgersial “Responsabile per il riscontro agli interessati”, pressoUnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna,[email protected],collegandosialsitowww.unipolsai.itnellasezionePrivacyo presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioniper opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio dicomunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti oserviziassicurativi.

Note1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o

beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (qualiintermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti aiquali,persoddisfarelesuerichieste(ades.dirilascioodirinnovodiunacopertura,diliquidazionediunsinistro,ecc.)richiediamoinformazionicommerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri delsettoreassicurativo,altrisoggettipubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma ancheconvinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni acarattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono consideratiparticolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari,relativicioèasentenzeoindaginipenali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, GarantePrivacy,oppurepergliadempimentiinmateriadiaccertamentifiscalicon le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonchéper gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verificadellaclientelaaisensidellanormativainmateriadiantiriciclaggioedicontrasto al finanziamento del terrorismo(D.Lgs. 231/07),nonchépersegnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF pressoBancad’Italia,ecc.

4)Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi(compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari,nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituitidallaSocietà),per laraccoltadeipremi, la liquidazionedeisinistrio ilpagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione ecoassicurazione;perlaprevenzioneel’individuazione,diconcertoconlealtrecompagniedelGruppo,dellefrodiassicurativeerelativeazionilegali;perlacostituzione,l’esercizioeladifesadidirittidell’assicuratore;perl’adempimentodialtrispecificiobblighidileggeocontrattuali;perl’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllointerno;perattivitàstatistico-tariffarie.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., lesocietàfacentipartedelGruppoUnipolcuipossonoesserecomunicatii dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., UnisaluteS.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle societàdel Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.www.unipol.it.

6)In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati,in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’UnioneEuropea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte dellac.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori eriassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione edaltri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM;Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i FondiPensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di serviziper il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate;nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo,aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighinormativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione deidatièobbligatoria,comeades.ilCasellarioCentraleInfortuni(l’elencocompleto è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per ilRiscontro).

7) Adesempio,societàdiserviziinformaticietelematiciodiarchiviazione;società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed ilpagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestioneivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e diconsulenza;societàdi informazionecommercialeperrischifinanziari;societàdiserviziperilcontrollodellefrodi;societàdirecuperocrediti.

8)Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmenteacquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistrimalattia,UniSaluteS.p.A,consedeinBologna,viaLarga,8.

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