CONTRATTO DI ASSICURAZIONE contro i danni ai veicoli … · FIN-NET e, in ogni aso, orredando...

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MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE contro i danni ai veicoli in locazione finanziaria (in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 077) FASCICOLO INFORMATIVO Edizione 201701IFISL in vigore dal 1 gennaio 2017 Ultimo aggiornamento 01/01/2017 Il presente Fascicolo Informativo contenente: 1. la Nota Informativa, comprensiva del Glossario 2. le Condizioni di Assicurazione 3. Fac-simile Modulo di Adesione deve essere consegnato all’Assicurato e al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

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MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

contro i danni ai veicoli in locazione finanziaria (in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 077)

FASCICOLO INFORMATIVO Edizione 201701IFISL in vigore dal 1 gennaio 2017 Ultimo aggiornamento 01/01/2017

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

1. la Nota Informativa, comprensiva del Glossario

2. le Condizioni di Assicurazione

3. Fac-simile Modulo di Adesione

deve essere consegnato all’Assicurato e al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

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MOD. 201701IFISL NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 4

NOTA INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n.209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, e del Regolamento IVASS N. 35 del 6 maggio 2010). La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla pre-ventiva approvazione dell’ IVASS. L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE A1. Informazioni generali MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: covea-affinity.com, email: [email protected], iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 440 048 882e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolu-tion - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris. MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: covea-affinity.com, email: [email protected], iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II.00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris. Le Società assumono il medesimo rischio in coassicurazione rispettivamente MMA IARD S.A. al 99,9%, che riveste il ruolo di de-legataria, e MMA IARD Assurances Mutuelles all’0,1% (v. art. 1 lettera m). A2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

MMA IARD S.A.: Capitali propri 2.179.610.343,26 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 952.836.432,92 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 474% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margi-ne di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

MMA IARD Assurances Mutuelles: Fondi propri 1.308.127.020,50 euro di cui per riserve 754.266.445,86 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 5.511% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibi-le e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO B1. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicura-zione, purché sia stata perfezionata l’operazione di locazione finanziaria, e scadranno alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certifi-cato e comunque si intenderanno risolte contestualmente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria o alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato. (v. art. 1 lettera h). B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli oggetto di un contratto di locazione finanziaria stipulato con IFIS Leasing S.p.A. L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ad uno dei seguenti programmi, alternativi:

A. PROGRAMMA LEASE&GO BASE (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), copre i danni totali o parziali a seguito di FURTO o di INCENDIO;

B. PROGRAMMA LEASE&GO CLASSIC (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione) oltre alle coperture del programma A. BASE, comprende le GARANZIE: ATTI VANDALICI- CALAMITÀ NATURALI- CRISTALLI e include prestazioni di ASSISTENZA (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione) per Autovetture;

C. PROGRAMMA LEASE&GO TOP (vedi artt. 3 e 4 e 6 delle Condizioni di assicurazione) oltre alle coperture del programma B. CLASSIC comprende la garanzia KASKO.

Avvertenza: non sono assicurabili i Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato (vedi art. 6 ultimo comma, art. 7 e art. 9 delle Condizioni di Assicurazione) Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono franchigie, scoperti e massimali o limiti di risarcimento la cui applicazione può ridurre l’ammontare del risarcimento (vedi art. 1 lettera j), artt. 8 e 9, art. 14 delle Condizioni di Assicurazione). “Franchigia” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato.

Ad esempio: danno 1.000,00 franchigia 100,00 risarcimento 900,00

“Scoperto” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% 150,00 risarcimento 850,00

Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato.

Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% col minimo di 300,00 300,00 risarcimento 700,00

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“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno. Ad esempio: danno 1.000,00 limite di risarcimento 450,00 risarcimento 450,00

B3. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potreb-bero comportare effetti sulle prestazioni assicurative (vedi art. 1 lettera e) delle Condizioni di Assicurazione). B4. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (ad esempio in base all’art. 1 lettera j) delle Condizioni di Assicurazione costituisce aggravamento o diminuzione del rischio il trasferimento della resi-denza o della sede legale dell’Assicurato, o il subentro di altro assicurato al contratto di locazione finanziaria del veicolo, con la conseguenza che, in caso di Sinistro, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento di cui all’art. 8 delle Con-dizioni di Assicurazione previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede). B5. Premi Il premio per l’intera durata dell’assicurazione è pagato in rate mensili tramite il Contraente mediante bonifico bancario. Costi Il premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione e alla gestione del contratto di assicurazione. La quota parte percepita in media dal Contraente in qualità di Intermediario è pari al 8,08% del premio lordo pagato dall’Assicurato per il pacchetto LEASE&GO BASE, il 10,40% per LEASE&GO CLASSIC ed il 10,51% per LEASE&GO TOP mentre le spese di gestione percepite dall’Impresa (compresa la gestione dei contratti e dei sinistri) è pari al 19,21% del premio lordo pagato dall’Assicurato per il pacchetto LEASE&GO BASE, il 18,65% per LEASE&GO CLASSIC ed il 18,62% per LEASE&GO TOP. Esempio LEASE&GO CLASSIC zona 4: premio unico anticipato comprese imposte € 1.709,08, quota parte percepita dall’intermediario € 180,70 spese di gestione (compresa la gestione dei contratti e dei sinistri) € 285,50. Avvertenza: Qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto satellitare Viasat e il relativo valore assicurato sia inferiore a €50.000 se in Area 1, oppure inferiore a €100.000 se in Area 2, 3, 4 (v. definizioni di Aree all’art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazio-ne), l’Impresa applicherà uno sconto del 10% sui premi. B6. Diritto di recesso Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte dell’Assicurato nel caso di polizza poliennale o per quello dell’Assicurato e del-l’Impresa in caso di Sinistro, nonché per gli effetti che ne conseguono, vedi art. 1 lettere f) e i) delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: In caso di estinzione anticipata del finanziamento il contratto si intende automaticamente risolto alla sua prima ri-correnza mensile, salvo che l’Assicurato abbia richiesto all’Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza con-trattuale, pagandone il premio (v. art. 1.f delle Condizioni di Assicurazione). B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art. 2952 c.c. e art. 1.b) delle Condizioni di Assicurazione). B8. Legge applicabile al contratto Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizio-ni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata come opzione l’applicazione della Legge Italiana (vedi art. 1 lettera a) delle Condizioni di Assicurazione). B9. Regime fiscale. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipen-denti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa (vedi art. 1 lettera l) delle Condizioni di Assicurazione). L’aliquota di imposta applicata al premio della garanzia Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI C1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: I Sinistri debbono essere denunciati entro tre giorni, con le modalità indicate agli artt. 11 e 12 delle Condizioni di As-sicurazione. Le procedure di liquidazione sono indicate in dettaglio negli artt. 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. La gestione dei Sinistri “Assistenza” è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA. Per maggiore dettaglio si rinvia all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste immediatamen-te, con le modalità indicate agli artt. 6 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. C2. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assi-stenza Mach1 Via Vittor Pisani 13, 20124 MILANO, Numero verde 800-178047 (dall’estero +39 02/00638060) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax +39 0289015828 – email: . PEC: [email protected] Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all’IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.

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In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che perma-ne la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. C3. Arbitrato L’arbitrato è previsto per la valutazione del danno (v. art. 15 lettera D delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenza: è comunque possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles sono responsabili della veridicità e della completezza di dati e notizie con-tenuti nella presente Nota Informativa.

MMA IARD S.A. Il rappresentante legale Hervé FRAPSAUCE

MMA IARD Assurances Mutuelles Il rappresentante legale Hervé FRAPSAUCE

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GLOSSARIO

(nel testo di polizza i seguenti termini ricorrono in Maiuscolo)

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’As-

sicurazione a fronte della presente Polizza.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Carglass: convenzionata con la Società per servizi di riparazione e sostitu-

zione Cristalli.

Centrale operativa (per il Servizio Assistenza) è la struttura costituita da

personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’avente diritto e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. CERT201701IFISL) che

riporta:

i dati contenuti nel Modulo di Adesione;

la sottoscrizione per conferma dell’attivazione delle garanzie da parte della Società.

Conduttore/Locatario: chi ha sottoscritto con IFIS Leasing S.p.A. un con-

tratto di locazione finanziaria per il veicolo oggetto della presente copertura assicurativa.

Contraente: IFIS Leasing S.p.A. – via Vecchia di Cuneo 136, 12084 Mondovì

(CN) che ha stipulato la polizza collettiva n°7 610 077.

Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del

Veicolo al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 14.1.

Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Socie-

tà presta la garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovu-

to a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta,

che resta a carico dell’Assicurato.

Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detie-

ne. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato fun-

zionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni norma-li. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi,

di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale de-

rivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società all’avente

diritto in caso di Sinistro.

Interpartner Assistance S.A. Rappresentanza per l’Italia: gesto-

re dei sinistri Assistenza per conto della Società tramite la Centrale Operativa.

Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la qua-

le può essere risarcito il Danno.

Mach1: MACH1 s.r.l., via Vittor Pisani 13, 20124 Milano (numero verde 800

196920), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

Modulo di Adesione: Il documento sottoscritto dall’Aderente che ripor-

ta: i dati anagrafici di chi chiede di essere ammesso in copertura dalla Polizza, i dati identificativi del veicolo da assicurare, le garanzie prestate e la durata, il premio di assicurazione.

Parti: Il Contraente, l’Assicurato e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti

da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 077 sti-pulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Fascicolo Informativo.

Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società tramite il Contraente.

Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura.

Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobili-

stico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla

persona che le detiene.

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 75% del valore del Veicolo al

momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Conduttore del Veicolo ha stabilito la residenza

anagrafica o la sede legale.

Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le ripara-

zioni (autofficina o carrozzeria) nonché, per quanto riguarda la fornitura del Veicolo sostitutivo di cui all’art. 6.4., la società di noleggio convenzionata con la Società.

Scoperto: La parte dell’ammontare del Danno, espressa in percentuale, che

resta a carico dell’Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione in-

terna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono conside-rati scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del

Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Utilizzatore: colui che utilizza il veicolo oggetto dell’Assicurazione, essendo

a ciò autorizzato dal Conduttore.

Valore d’acquisto: Il valore riportato sulla fattura di acquisto.

Valore assicurato: Il valore assicurato del Veicolo deve corrispondere al

prezzo di acquisto come documentato in fattura.

Veicolo: Il Veicolo oggetto dell’Assicurazione. Si considerano parte integran-

te del Veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optio-nal/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto anti-furto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

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MOD. 201701IFISL CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 7

LEASE & GO ASSICURAZIONE contro i danni ai veicoli in locazione finanziaria

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 7 610 077

Condizioni relative al contratto

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria non-ché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente re-golato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenta-ri vigenti in Italia.

b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Con-traente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891 c.c. per conto dei titolari dei contratti di locazione finanziaria (Conduttori) e anche nell’interesse proprio. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato.

d. L’Assicurazione vale per Sinistri verificatisi in Europa, salvo per alcune coperture della garanzia ASSISTENZA, quando prevista, nel cui titolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia (art. 6).

e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessa-zione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

f. Recesso dal contratto. In caso di durata poliennale della polizza, l’Assicu-rato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunica-zione alla Società mediante raccomandata AR con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. L’Assicurato potrà inoltre recedere ad ogni ricorrenza annuale del contratto previo consenso del Contraente. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia inerente la singola applicazione di polizza colpita da Sinistro mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio versato, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.

g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. Il Locatario, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni di Assicu-razione tramite il Contraente, che ha stipulato con lui il contratto di loca-zione finanziaria, potrà aderire al programma assicurativo prescelto sot-toscrivendo il Modulo di Adesione e ricevendo il Certificato di Assicura-zione sottoscritto dalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Contraente e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato.

h. Durata del contratto. Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, purché sia stata perfezionata l’operazione di locazione finanziaria, e scadranno alle ore 24:00 del giorno indicato nello stesso certificato e comunque cesseranno contestualmente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria o alla perdita totale e definitiva del veicolo assicurato.

i. Cessazione dell’Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente per sostituzione, demo-lizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita del Veicolo, estinzio-ne del finanziamento, la Società rimborserà al contraente il premio impo-nibile versato e relativo al periodo di rischio non corso; nel caso in cui l’Assicurazione debba cessare anticipatamente a seguito di Danno totale garantito dalla copertura, resterà in ogni caso acquisito dalla Società il di-ritto all’incasso del Premio relativo all’annualità in corso.

j. Aggravamento/Riduzione del rischio: In caso di variazione della residenza o della sede legale del Locatario (o di subentro di altro Assicurato al con-tratto di locazione finanziaria del Veicolo), questi è tenuto a dare imme-diata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residen-za o di sede. In caso di Sinistro si applicano gli scoperti e le franchigie (di cui all’art.8) previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede al momen-to del Sinistro.

k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell’Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

m. Clausola di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle ine-renti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ul-tima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantifica-zione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri. L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote: MMA IARD S.A.: 99,9% MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1% Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente respon-sabili

2. CONDIZIONI RELATIVE AL VEICOLO ASSICURATO

Sono assicurabili tutti i veicoli, sia nuovi che usati (questi ultimi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione) oggetto di un piano di locazione finanziaria con IFIS Leasing. Sono esclusi Veicoli concessi in locazione finanziaria a società che svolgono attività di noleggio a breve termine senza conducente. In particolare i Veicoli commerciali di peso a pieno carico superiore a 35 q.li sono assicurabili se appartenenti alle seguenti categorie: Autoveicoli per il trasporto promiscuo (destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso il conducente); Autocarri (destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse); Autoarticolati; Autotreni; Rimorchi/semirimorchi. Il valore di un Veicolo non può essere superiore a €

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100.000 o € 200.000 in funzione dell’ “Area Territoriale” così come definito agli artt. 5.1 e 10.1. In ogni caso sui Veicoli dell’Area 1 di valore assicurato superiore a € 50.000, così come per i Veicoli delle Aree 2, 3, 4 di valore assicurato superiore a € 100.000, è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare. Quando il Veicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l’antifurto, se esistente.

Garanzie disponibili e combinazioni

3. GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del Veicolo indicato nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dal programma richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie sono così definite:

a) FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati al Veicolo dai ladri in occasione del Furto o del tentativo di Furto di cose non assicurate poste all’interno del Veicolo. La garanzia opera a condizione che al momento del furto il Veicolo sia stato regolarmente chiuso a chiave.

b) INCENDIO Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nel Veicolo.

c) ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

d) CALAMITÀ NATURALI Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, terremoti e altre calamità naturali.

e) CRISTALLI Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), li-mitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di €1.500,00.

f) KASKO Scontro con altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

4. PROGRAMMI E COMBINAZIONI DI GARANZIE

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o il danneggiamento dei veicoli oggetto di un piano di locazione finanziaria con IFIS Leasing S.p.A. L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ad uno dei seguenti programmi, alternativi:

A. PROGRAMMA LEASE & GO BASE in base al quale sono prestate le garanzie (vedi art. 4 delle Condizioni di Assicurazione), per danno totale e parziale a seguito di: a) FURTO b) INCENDIO;

B. PROGRAMMA LEASE & GO CLASSIC in base al quale sono prestate le garanzie (vedi art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) per danno totale e parziale a segui-to di:

a) FURTO b) INCENDIO; c) ATTI VANDALICI d) CALAMITÀ NATURALI

e) CRISTALLI + ASSISTENZA per Autovetture (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione);

C. PROGRAMMA LEASE & GO TOP, in base al quale sono prestate le garanzie (vedi art. 4 delle Condizioni di assicurazione) per danno totale e parziale a seguito di: a) FURTO b) INCENDIO; c) ATTI VANDALICI d) CALAMITÀ NATURALI

e) CRISTALLI f) KASKO + ASSISTENZA per Autovetture (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione);

5. VALORE ASSICURABILE

5.1. Il massimo valore assicurabile per ogni Veicolo è in funzione della Provin-cia di residenza del Locatario secondo l’ “Area territoriale” così come defi-nite nel successivo art. 10 e secondo le seguenti distinzioni:

- AREA TERRITORIALE 1: massima somma assicurabile: € 100.000,00 (per valori superiori a € 50.000,00 la garanzia è prestata alla condizione che sul Veicolo sia installato un antifurto satellitare);

- AREA 2, 3, 4: massima somma assicurabile: € 200.000,00 (per valori su-periori a € 100.000,00 la garanzia è prestata alla condizione che sul Veicolo sia installato un antifurto satellitare);

5.2. Il valore assicurato del Veicolo deve corrispondere al prezzo di acquisto

come documentato in fattura, con i seguenti limiti:

- per i veicoli nuovi (o di prima immatricolazione in Italia) con il mas-simo aumento oltre il 10% calcolato sul valore di listino in vigore al-la data di decorrenza del contratto di locazione;

- per i veicoli usati con il massimo del 10% calcolato sul valore com-merciale di riferimento indicato dal mensile Eurotax giallo rilevabile alla data di decorrenza del contratto di locazione.

Detto valore dovrà essere comprensivo di aliquota IVA se l'Assicurato non è un soggetto in grado di recuperare l'imposta.

6. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (incluse nei PROGRAMMI LEASE&GO CLASSIC e TOP per sole autovetture)

Le prestazioni che seguono devono essere richieste a Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, nei termini indicati all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazio-ne.

6.1. Soccorso stradale, riparazioni in loco e traino. Nel caso in cui

l’autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza fran-

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chigia) inviare un mezzo di soccorso per effettuare sul posto piccoli inter-venti di urgenza oppure, se la causa dell’immobilizzo non viene risolta, or-ganizzerà il traino dello stesso autoveicolo fino alla più vicina officina. E’ fa-coltà dell’Utilizzatore richiedere che l’autoveicolo venga trasportato presso un’officina autorizzata della Casa costruttrice o convenzionata con la Cen-trale operativa, purché ubicata entro un raggio di 150 km dal luogo di fer-mo. Sono incluse le operazioni di recupero per permettere all’autoveicolo assicurato di essere trainato se effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedasi anche successiva prestazione 6.3. “Recupero difficolto-so dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale”). Qualora l’Utilizzatore per obiettive difficoltà non abbia potuto contattare la Centrale Operativa e abbia provveduto in autonomia a reperire il mezzo di soccorso, la Società rimborserà le spese sostenute con il limite di € 255,00. Restano sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

6.2. Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici (prestazio-

ne fornita in Europa). Qualora l’autoveicolo assicurato risulti immobilizzato per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione dei percorsi fuori strada, la Centrale Operativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino all’officina più vicina. Sono incluse le operazioni di recupero per permette-re all’autoveicolo assicurato di essere trainato se effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

6.3. Recupero difficoltoso dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stra-dale. Nel caso in cui l’autoveicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale a causa di uno degli eventi previsti all’art. 6.1. precedente e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l’autoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 255,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli even-tuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

6.4. Autoveicolo in sostituzione in Italia. Qualora l’autoveicolo assicurato

risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppu-re se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo dell’autoveicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa mette-rà a disposizione dell’Utilizzatore presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di categoria C (classificazione delle Società di autonoleg-gio), senza autista, per il periodo strettamente necessario alle riparazioni e comunque per un massimo di:

a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita presso un centro non convenzionato;

b) 14 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita pres-so un centro convenzionato;

c) 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di Danno totale del Veicolo, previsto dal contratto.

A carico dell’Utilizzatore restano le spese di carburante, pedaggio, tra-ghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe

preferenziali.

6.5 Riconsegna dell’autoveicolo assicurato. Qualora l’Autoveicolo assicu-

rato venga ritrovato, a seguito di Furto o Rapina, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza dell’Assicurato o sia immobilizzato per una della cause coperte dalle garanzie previste dal contratto di Assicurazione e, se riparabile, ri-chieda oltre otto ore di manodopera (certificate dal riparatore alla Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla sua residenza. A carico dell’Assicurato restano le eventuali spese di carburante, pedag-gio, e traghetto. In caso di ritrovamento successivo a Furto, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell’au-toveicolo alla propria residenza purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato. In alternativa, su richiesta dell’Utilizzatore, la Centrale Operativa provvede a procurargli, tenendo il costo a carico della Società, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, turistica in aereo) per recarsi egli stesso sul luogo dove è stato riparato l’autoveicolo per ricondurlo alla propria residenza.

6.6 Rimpatrio dell’autoveicolo assicurato dall’estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l’autoveicolo assicu-rato resti immobilizzato all’estero e ad oltre 50 km dal comune di residen-za dell’Assicurato, e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo e/o la riparazione richieda oltre 16 ore di manodopera (certificate dal riparatore alla Centrale Operativa), la Centrale Operativa organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza fino al luogo di residenza dell’Utilizzatore. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia dell’auto-veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’auto-veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

6.7 Obblighi in caso di Sinistro. Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momen-to in cui si verifica il Sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, di-rettamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

6.8 Esclusioni. Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza: a. gli autoveicoli da noleggio a breve termine senza conducente o da trasporto pubblico; b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada; c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli

deve rispondere; d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centra-

le Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od alluci-nogeni;

- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure parteci-pazione a corse, scommesse, gare e competizioni;

- in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli even-ti assicurati con il presente contratto.

Esclusioni e limitazioni

7. DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al Veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accele-

razione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e

agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in-dette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;

4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti

da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo; 6. dolo dell’Assicurato/Utilizzatore e dei suoi famigliari conviventi, del

conducente o dei trasportati; 7. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che

per la garanzia KASKO, se prevista. Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia KASKO, non indennizza i danni:

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8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so-stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;

9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle dispo-sizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e prati-co) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;

10. cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spin-

ta, di circolazione “fuori strada”; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o dai rivestimenti in-

terni del Veicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno in-

dennizzabile.

L’Assicurazione inoltre non è operante: 14. Per appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale: “Appropriazio-

ne indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi ti-tolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclu-sione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se il fatto è commes-so su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumen-tata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61”).

8. SCOPERTI e FRANCHIGIE

8.1. La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti e franchigie che restano a carico dell’Assicurato:

Aree territoriali / PROVINCE (v. art. 10)

Garanzie

FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI,

CALAMITA’ NATURALI

Garanzia

KASKO

intervento in Rete convenzionata

intervento fuori Rete convenzionata

intervento in Rete convenzionata

intervento fuori Rete convenzionata

SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO

BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA

25% € 400,00 25% € 750 15% € 400,00 15% € 750,00

CS, CZ, KR, LE, VV 20% € 400,00 20% € 750 15% € 400,00 15% € 750,00

AG, AV, BN, CA, CT, EN, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO

15% € 200,00 15% € 750 15% € 200,00 15% € 750,00

ALTRE province 10% € 200,00 10% € 750 15% € 200,00 15% € 750,00

In caso di Danno totale gli scoperti e i minimi applicati saranno quelli stabiliti per il caso “intervento fuori Rete convenzionata”.

8.2. Relativamente ai Veicoli dotati di antifurto satellitare Viasat e limita-tamente alla garanzia FURTO, la Società non applicherà alcuno scoper-to a condizione che l’impianto sia effettivamente installato sul Veicolo

e che sia stato attivo (v. art.15.A). Per Sinistri avvenuti nelle zone non presidiate da protezione satellitare o ad antifurto non attivo opereran-no gli Scoperti indicati in tabella.

9. LIMITI DI RISARCIMENTO

Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare indennizzo su-periore

a. al massimo valore assicurabile e/o al valore di acquisto, così come disciplinato dall’art. 5 – Valori assicurabili delle Condizioni di Assicu-razione;

b. ai fini della garanzia “Cristalli” (di cui al precedente art. 3 lettera e)), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro

riparazione o sostituzione, il limite di Indennizzo per sinistro e per anno è pari a € 1.500,00;

c. la mancata restituzione delle chiavi, o altri sistemi di apertura elet-tronica, del Veicolo a seguito di FURTO potrebbe comportare delle limitazioni all’Indennizzo, come disciplinato dall’art. 14.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Calcolo del premio

10. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri: 1. provincia di residenza o sede legale del Locatario, in relazione alle seguenti Aree Territoriali:

Area territoriale 1: BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA; Area territoriale 2: CS, CZ, KR, LE, VV; Area territoriale 3: AG, AV, BN, CA, CT, EN, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO; Area territoriale 4: tutte le restanti province.

2. tipo di Veicolo (autoveicoli, veicoli commerciali fino od oltre 35 q.li); 3. presenza di antifurto satellitare 4. valore assicurato; 5. durata dell’Assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

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In caso di Sinistro

11. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 - Via Vittor Pisani 13 - 20124 MILANO (Telefono +39 02 00638056; Numero verde 800 196 920 – fax +39 02 89015828 – contatti email: [email protected]) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12. 00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali; Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle i n-combenze burocratiche a carico dell’Assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la ripa razione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CEN-TRO ASSISTENZA CLIENTI per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 6) da parte di chi ne ha diritto. In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Utilizzatore deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Ope-rativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955 (dall’estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742). Alla centrale Operativa l’Utilizzatore deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 7 610 077, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di ass i-stenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH1) per conoscere l’indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere ra pidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.

12. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve: A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio, atto vandali-

co – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con Covéa Fleet. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta a MACH 1 S.r.l., Via Vittor Pisani 13, 20124 Mi-lano (MI), fax +39 02 89015828, e-mail [email protected], fornendo preci-sazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di danno totale, l’Assicurato deve inviare, entro 2 giorni dalla denun-cia telefonica, quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in

cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;

4. tutte le chiavi o altri sistemi di apertura elettronica di dotazione originale del Veicolo;

5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; 6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richie-

sta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del Sinistro il servizio era attivo.

L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere in-viato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato deve presentare la denun-cia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di danno parziale l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avvi-so al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e prov-vedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti ne-cessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il danno, il Veicolo recupera-to verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che Contraente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a titolo di in-

dennizzo per il Veicolo medesimo. Il Contraente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occa-sione del Sinistro.

Calcolo dell’indennizzo

14. COME SI DETERMINA L’INDENNIZZO 14.1 DANNO TOTALE. Si ha danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene calcolato in

maniera forfettaria sulla base del valore assicurato decurtato di un deprezza-mento, in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella degrado:

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Giorni trascorsi dalla data decorrenza del contratto

di leasing alla data del Sinistro

Da 1 a 180

Da 181 a 365

Da 366 a 730

Da 731 a 1095

Da 1095 a 1460

Da 1461 a 1825

% di deprezzamento 0 10% 20% 40% 55% 65%

Valore del Veicolo al momento del Sinistro

100% 90% 80% 60% 45% 35%

Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo.

Qualora il Veicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo va-lore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Re-litto. A richiesta della Società, il Contraente in quanto proprietario del Veicolo dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione

del Veicolo dal PRA rilasciato da ACI, attestante la cessazione della circolazione del Veicolo assicurato per rottamazione. 14.1.2 DANNO TOTALE DA FURTO: Se a seguito di FURTO non vengono ricon-segnate alla Società le chiavi costituenti la dotazione originale del Veicolo, la società prevede delle penalizzazioni rispetto all’importo indennizzabile calcola-to su base imponibile, come da seguente tabella percentuale e per scaglioni:

Penalizzazione per i seguenti scaglioni:

MANCATA CONSEGNA DI TUTTE LE CHIAVI O ALTRI SISTEMI DI APERTURA ELETTRONICA DI DOTAZIONE ORIGINALE DEL VEICOLO:

a seguito di rapina

del veicolo

Nessuna penalizzazione non verrà liquidata l’eventuale quota IVA (integrabile se le chiavi mancanti vengono consegnate successivamente)

a seguito di furto

del veicolo

= - 5 % = - 15 % = - 25 % = - 35 %

≤ 15.000€ 15.001< € ≤ 30.000 30.001 < € ≤ 50.000 > 50.000€

non verrà liquidata l’eventuale quota IVA

CONSEGNA DI UN NUMERO DI CHIAVI O ALTRI SISTEMI DI

APERTURA ELETTRONICA

MINORE RISPETTO A QUELLE DI DOTAZIONE

ORIGINALE DEL

VEICOLO, CON

DENUNCIA RESA ALLE

AUTORITÀ PER

SMARRIMENTO/FURTO

DELLE CHIAVI

MANCANTI:

denuncia

antecedente alla

data di furto/rapina

del veicolo

= - 10 % 15.001< € ≤ 30.000

= - 15 % 30.001 < € ≤ 50.000

= - 20 % > 50.000€

Qualora pervenisse la chiave mancante, la Società a provvederà al reintegro dell’importo

pari alla penalizzazione

denuncia

successiva alla

data di furto/rapina

del veicolo

= - 5 % ≤15.000€

= - 15 % 15.001< € ≤30.000

= - 25 % 30.001 < € ≤ 50.000

= - 35 % > 50.000€

Qualora pervenisse la chiave mancante, la Società provvederà al reintegro dell’importo pari alla penalizzazione

14.2. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni non potrà mai superare il va-lore del veicolo al momento del Sinistro, così come determinato applicando la tabella degrado per i veicoli nuovi, al netto del valore di relitto. Qualora le ripa-razioni vengano effettuati al di fuori della Rete convenzionata, il costo delle riparazioni è determinato applicando al prezzo delle parti sostituite il deprezza-mento dovuto all’età e allo stato del Veicolo, sulla base di quanto indicato per l’art. 14.1. Qualora le riparazioni vengano effettuate nell’ambito della rete con-

venzionata il deprezzamento dovuto all’età non verrà applicato per i veicoli che, alla data della riparazione, non abbiano superato tre anni dalla data di prima immatricolazione.

La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate al Veicolo, né dei danni dovuti al recupero del Veicolo, né dei danni da mancato uso del Veicolo o da suo deprezzamento.

15. COME SI LIQUIDA IL DANNO

A. DANNO TOTALE. In caso di Danno totale, devono essere allegati i seguen-ti certificati: 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso

del Veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

2. Certificato di proprietà del Veicolo, con annotazione della perdita di pos-sesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del docu-mento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

3. Procura a vendere a favore della Società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in

grado di recuperare l’IVA sull’autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;

6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione/tracciato che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.

In ogni caso l’Indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all’art.

14.1., decurtato dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 8.

B. DANNO PARZIALE Non dovranno essere effettuate riparazioni del Veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'of-ficina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del Sinistro, salvo pre-ventivo consenso della Società. Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Società i residui e le tracce del Sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del Veicolo (necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del Sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10 gior-ni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecni-ca (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia

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MOD. 201701IFISL CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 7 di 7

stato definito e concordato l’ammontare del costo delle stesse con chi ha ef-fettuato le riparazioni. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso. L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del Veicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 8 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo al Centro apparte-nente alla Rete. C. Nell’ipotesi di cui agli articoli 15.A. e 15.B. e salvo diversa comunicazione scritta da parte di IFIS Leasing S.p.A., l’Indennizzo sarà corrisposto diretta-mente a quest’ultima essendo la presente Polizza vincolata a favore del Con-traente.

D. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è as-segnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli

atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, deter-

minando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla ba-

se delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti

per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di er-rore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudi-cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabi-lità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

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MOD. 201701IFISL MODULO DI ADESIONE Pagina 1 di 1

MODULO DI ADESIONE (FAC-SIMILE)

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MOD. PRIV INFORMATIVA PRIVACY Pagina 1 di 1

ADDENDUM

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi deri-vanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicura-tivi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trat-tati da MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e da MACH1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trat-tamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in par-te, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfa-zione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione com-merciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraver-so lettere, telefono, posta elettronica, etc.. B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamen-te necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare , nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso av-viene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il con-senso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles/ MACH1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti MMA IARD S.A. /MMA IARD Assurances Mutuelles/ MACH1 S.r.l. – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano – Numero Verde 800 196920.

Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso – per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”, compresi quelli utilizzati da parte di MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e MACH1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale illustrat ivo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati – apponendo la Sua firma nell’apposito spazio sul modulo di Adesione al programma assicurativo Lease & Go.

NOTE 1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e

individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazio-ne di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, tra-sporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il con-trollo delle frodi; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comi-tato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in con-cessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costan-temente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in auto-nomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

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