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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE TESSILI ED AFFINI Testo Ufficiale CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa A.L.A.R. CIU CONFLAVORATORI – Confederazione dei Lavoratori Roma, 04 Marzo 2005 1

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE TESSILI ED AFFINI

Testo Ufficiale CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa A.L.A.R. CIU CONFLAVORATORI – Confederazione dei Lavoratori

Roma, 04 Marzo 2005

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE TESSILI ED AFFINI Addì, quattro del mese di Marzo anno duemilacinque in Roma, presso la Sede della Confterziario, le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Artigiane Tessili ed Affini, all’atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa – rappresentata dal Presidente

Nazionale Fausto Perazzolo Marra e dai Vice Presidenti Giorgio Ferro e Giancarlo Badalin, dai Consiglieri Nazionali Gabriele Bolognesi, Cesare Fontana, Enzo Munaro, Roberto Paperini, Giuseppina Pilo, Ivonne Poli, Paola Zaniboni, Roberto Saiani, Manuel Del Bandecca, Maurizio Benedetto componenti il Consiglio Nazionale e dalla Commissione Contrattuale, coordinata da Giorgio Ferro e composta dai Soci Paolo Belleggia, Antoniana Carollo, Luisito Cazzanti, Roberto Semplici, Fiorenzo Tremolada, Angela Ilgrande, Alfredo D’Abrosca, Gianluigi De Santis, Paolo Frighetto, Roberto Lucchina, Enzo Aldo Priolo, Donatella Ravaglioli, Vittorio Rinaldin, Daniela Rocatello, Daniele Tarchi, Marzia Tassinari, Andrea Tezza, Rolando Visintainer, con l’assistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni Industriali ed Istituzionali della Confterziario

- Con la partecipazione dell’associata ALAR rappresentata da Rino Rossetto – e dal Comitato di Settore dell’Artigianato da Paolo Apostolo, Rolando Casonato, Michele Marchetto, Armando Soncin, Franco Zaccaron, Fabio Battiston, Angelo Mario Ministrini, Gianni Marchetti, Dovetto Paola, Giunchi Lorenzo, Apostolo Paolo, Sergio Ingraito, Gloria Torchio, Antonino Adamo, Roberto Rossetti, Graziana Tagliaferri, Serena Anceschi, Agus Diana Maria, Giannini Maria Teresa, Ricci Bruno, Patrizia Carlini, Alessandro Della Posta.

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- CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende, rappresentate dal loro Presidente Nazionale Corrado Rossitto, dai Signori

Giuseppe Janne, Mario Guida, Maurizio Zambon, Edoardo Costa, Pietro Micheli, Enrico Pazzelli, Elena Biscu, Romana Di Febo, Eugenia Duca, Reginaldo Urciolo, Alessandro Tarissi.

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- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal suo Segretario Generale Giuseppe

Carbone, dal Presidente Nazionale Domenica Bagalà e dai Signori Ignazio Amato, Marco Cardia, Giuseppe Alfio Scuderi, Antonio Paladino, Salvatore Strano, Antonino Basile, Giuseppe Liberato, Enrico De Vizia, Gianfranco Maliardo, Carlo Guarneri, Diego De Gaetano.

Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende artigiane Tessili ed Affini il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.

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Premessa

CONFTERZIARIO - ALAR - CIU - CONFLAVORATORI

(Da allegare al testo a cura del Comitato di Redazione)

TITOLO I Validità e sfera di Applicazione

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Art. 1 (Validità) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende artigiane Tessili ed Affini. Altresì il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della legge 30/03. Art. 2 (Sfera di applicazione) A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro: Aziende di Occhiali. Aziende di penne affini e spazzole; Aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.); valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione. Aziende Tessili: cotoniera; della lana, del feltro-tessuto, del feltro battuto ed articolo da caccia; della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo; della tintoria, stamperie e finitura tessile per conto proprio e conto terzi; della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta; della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiciai; biancheria personale e da casa; confezione in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere; della maglieria calzetteria e tessuti a maglia; - dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura-scardassi-amianteri (compreso gruppo freni) - tappeti- interfodere; della iuta; - delle tende da campo-teli e copertoni impermeabili-manufatti indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare; del feltro e cappello di pelo-feltro e cappello di lana, pelo per cappello; dei berretti e copricapo diversi (non di lana e di feltro) e di fodere e marocchini; - delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie; affini da intreccio e delle trecce meccaniche del tessuto e non tessuto; dei bottoni ed articoli affini; Art. NUOVO ( Definizione di impresa artigiana) Le Parti, richiamando la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: Aziende con lavorazioni non in serie

- 18 dipendenti con apprendisti in numero minore a 9 - 22 dipendenti a condizione che almeno 18 unità non siano apprendisti.

Aziende con lavorazioni in serie

- 9 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 - 12 dipendenti a condizione che almeno 9 unità non siano apprendisti.

TITOLO II Assunzione

Art. 3 (Modalità di assunzione) L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all’ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.

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L’assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: Data di assunzione; Durata del periodo di prova; Qualifica di inquadramento; Trattamento economico; Indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro. Art. 4 (Documenti per l’assunzione) Per l’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: Numero di Codice fiscale; Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso; Libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione; Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso; Eventuale attestazione sanitaria per quelle qualifiche ove questa è richiesta dalla vigente normativa; Documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; Accettazione della lettera di assunzione; Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo; Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere; Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge; Permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari). NOTA A VERBALEle Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l’assunzione; le documentazioni richieste possono essere sostituite , ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neoassunto autocertifichi. Art. 5 (Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari) Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dell’attuale attività degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonché l’arrivo nei paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalità extracomunitari. A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva Comunitaria e del suo successivo recepimento da parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente ed i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma. NOTA A VERBALE Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell’ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di Ente Bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall’avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

TITOLO III

Lavoro Part-Time Art. 6 (Definizione) Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilità della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. Art. 7 (Adempimenti) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - la data di assunzione; - la durata del periodo di prova; - la qualifica e livello di inquadramento; - il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità all’entità delle prestazioni; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

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Art. 8 (Minimo orario) L’orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato in 18 ore settimanali. L’orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore. Art: 9 (Part-time verticale) I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.

TITOLO IV Apprendistato

Art. 10 (Campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata in quattro anni per tutte le tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero. Art. 11 (Rapporto numerico) Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di cui all’articolo NUOVO. Per l’età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in trenta giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l’assunzione diventa definitiva fino al termine dell’apprendistato. Art. 12 (Adempimenti) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di legge al competente Centro per l’Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l’Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa. Art. 13 (Retribuzione degli apprendisti) La retribuzione degli apprendisti è quella riportata nelle seguente tabella percentuale: Livello 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 6° Livello 80% 80% 90% 90% 5° livello 80% 80% 90% ------- 4° livello 80% 80% 90% ------- 3° livello 80% 80% ------- ------- 2° livello ------ ------ ------ ------

Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: Livello 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 6° Livello € 1.080,00 € 1.080,00 € 1.215,00 € 1.215,00 5° livello € 1.040,00 € 1.040,00 € 1.170,00 ------ 4° livello € 960,00 € 960,00 € 1.080.00 -------

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3° livello € 920,00 € 920,00 ------- ------- 2° livello € 800,00 € 800,00 ------- -------

TITOLO V Contratto di Inserimento

Art. 14 (Definizione) Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Art. 15 (Beneficiari) Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: Disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni; Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; Portatori di handicap. Art. 16 (Aziende eleggibili) Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti. NOTA A VERBALE Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo. Art. 18 (Progetto formativo) Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure: Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo; Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; La certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo. Art. 19 (Durata del progetto) La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18. La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento l’azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato. Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap) Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Art. 21 (Norme contrattuali) Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate. Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.

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In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello. Art. 22 (Modelli formativi) I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter: liberamente elaborati dall’azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando – nominalmente – le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore; utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda. Art. 23 (Ente Bilaterale) L’Ente Bilaterale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo. Art. 24 (Rimando alla normativa) Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale. NOTA A VERBALE Le Parti demandano all’Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

TITOLO VI

Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Art. 25 (Premessa) Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL. Art. 26 (Richiami normativi) Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30; - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32; - per il lavoro ripartito: art. 33. Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:

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punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale. Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; per servizi di pulizia, custodia, portineria; per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL. Art. 29 (Obblighi di informazione) L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale: il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi; ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale. Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati) Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda. I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice. Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l’esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l’impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Art. 31 (Lavoro intermittente)

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Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65; in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL. Successivamente l’aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell’Ente bilaterale. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s’intende: per “fine settimana” il periodo che va dall’apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica; per “ferie estive” il periodo che va dall’ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre; per “vacanze natalizie” il periodo che va dal sabato precedente all’8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio; per “vacanze pasquali” il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale. Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente) Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Art. 33 (Lavoro ripartito) Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.

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Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale. Art. 34 (Soglie numeriche) I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 1 contratti flessibili da 6 a 9 2 contratti flessibili da 10 a 12 4 contratti flessibili da 13 a 18 6 contratti flessibili da 19 a 22 8 contratti flessibili

La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Art. 35 (Gestione delle controversie) In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue: per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dal locale UPLMO; per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale. NOTA A VERBALE A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all’Ente bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

TITOLO VII

Classificazione del Personale Art. 36 (Declaratoria) Le declaratorie sono suddivise per tipologia merceologica delle aziende: PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE DELL’ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO – CAMICIERIE – BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA – CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI – DIVISE E ABITI DA LAVORO – CORSETTERIA – CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS – ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO – OGGETTI CUCITI IN GENERE – BOTTONI E ARTICOLI AFFINI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIENE DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E ARTICOLI DA CACCIA 8° livello. Declaratoria.

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Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile del servizio amministrazione e/o finanza; - responsabile del servizio del personale, selezione formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali; - responsabile della produzione, anche di unità operative autonome; - product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto); - responsabile del servizio commerciale; - responsabile del servizio EDP; - responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo; - responsabile del magazzino totalmente automatizzato. 6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio controllo di gestione; - capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera; - capo ufficio amministrazione del personale; - capo ufficio programmazione della produzione;

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- brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto); - capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing); - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - capo ufficio marketing; - analista EDP; - capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche; - gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e, D.lgs. n. 114/98) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI AI SETTORI ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE E ABITI DA LAVORO - CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO - OGGETTI CUCITI IN GENERE - BOTTONI E ARTICOLI AFFINI 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori; - addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - analista chimico/fisico di laboratorio; - programmatore EDP; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative. Confezioni esterne maschili e femminili, confezione di abiti casual-sportwear: - collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, casual, con riscontro dei difetti e individuazione delle origini degli stessi in lavorazione. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti: - capo magazziniere; - capo squadra area manutenzione;

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- capo sezione; - aiuto modellista; - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello. Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei, impermeabili, abiti da lavoro, biancheria uomo e donna: - studio della composizione del disegno con ricerca di ottimizzazione del consumo. Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei: - segnatura su tessuti con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello; - segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie. Confezioni maschili e femminili: - sarto finito che confeziona il capo completo. Confezioni in pelle e succedanei: - addetti/e allo sviluppo dei modelli; - addetti/e alla formazione partite colori con autonomia operativa. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto contabilità clienti/fornitori; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto all'aggiornamento del sito web; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore EDP; - addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti: - aiuto capo squadra area manutenzione;

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- capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla guida esecutiva di un gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi; - operatori di modellistica. Confezioni di abiti casual-sportswear, impermeabili, biancheria uomo e donna, busti e reggiseni, cravatte: - segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello; - segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie. Busti e reggiseni: - studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modello già preparato. Cravatte: - Studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetti allo sviluppo delle taglie e/o piazzamento con applicazione di regole predefinite; - campionaristi che confezionano il capo spalla completo (cucito e stiro); - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochisti patentati; - autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati. Confezione in pelle e succedanei: - sceglitori di pelli; - addetti/e al taglio e al piazzamento. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear: - addetti/e al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (dopo 18 mesi di permanenza al 3° livello). Bottoni e articoli affini: - incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto; - stampatori specializzati; - tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte; - addetti alla guida e al controllo dei lavoratori della borlonatura; - addetti alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa; - fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (dopo 18 mesi di permanenza al 3° livello). 3° livello Declaratoria.

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Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super". OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetti/e in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual-sportswear: - macchiniste confezionatrici del capo completo; - addetti alla stiratura finale completa del capo. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini, divise militari e civili per Enti e Organizzazioni, abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione in pelle e succedanei: - addetti/e al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura; - addetti/e all'attaccatura della manica senza preventiva imbastitura. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche: - addetti/e alla confezione completa del capo-spalla con operazioni effettuate prevalentemente a mano; - addetti/e all'imbastitura e alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata con attaccatura del rollino. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche: - addetti/e al ripasso completo (tessuto e fodere) del capo finito con ferro da stiro; - campionarista confezionatrice del capo spalla completo (solo cucitura); - campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (cucito e stiro). Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc. Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc. Confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards: - addetti/e al taglio che operino indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore. Bottoni e articoli affini: - addetti alle disposizioni delle lavorazioni. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello.

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IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci); - addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione; - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual-sportswear. Confezione in pelle e succedanei: - piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel settore taglio); - addetti/e al taglio di fodere o interni; - addetti alla tranciatura; - rifilatura al taglio; - addetti/e alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione; - collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual-sportswear: - stenditura tessuti; - campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (solo cucito); - addetti alla confezione completa del pantalone; - addetti/e ad operazioni di stiro intermedio con esclusione delle operazioni di semplice apertura delle cuciture; - addetti/e alla stiratura finale. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione in pelle e succedanei: - addetti/e alla riparazione a macchina o a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo. Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:

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- visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto; - addetti/e all'imbastitura e alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata; - addetti/e alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri o a righe; - addetti/e all'attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o addetti/e a procedimento analogo per le tasche; - addetti/e all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento; - addetti/e alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento; - addetti/e all'imbastitura delle paramonture; - addetti all'attaccatura tasche a toppa a quadri; - addetti all'attaccatura del taschino su tessuti rigati e/o a quadri con riscontro delle righe e dei quadri al taglio; - mansione speciale: utilitari o volanti (10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale). Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear. Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards: - addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico. Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc. Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc.: - segnatura su tessuto con modello o sagome già predisposte, con possibilità di spostamento del modello. Confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards: - segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche e adattamenti. Mansioni relative al comparto dei bottoni e articoli affini: - fresista; - foratore specialista. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Mansioni identificate come "2° super" OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetti alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro; - addetti alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura; - addetti all'imbastitura della tela; - addetti alla sorfilatura del davanti del pantalone con o senza tasche eseguite con applicazione contemporanea della fodera senza preventiva imbastitura o fissaggi diversi;

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- addetti alla cucitura delle cinture al pantalone classico con inserimento dei laccini (passanti) senza riferimenti determinati; - addetti alla cucitura cavallo pantaloni in unica soluzione (dal davanti al dietro) con rimessa sul dietro in vita e senza segnatura indicativa della cucitura stessa; - addetti alle impunture con l'esecuzione di puntini a mano; - addetti alle rifiniture ornamentali a mano (ricamo); - campionarista che confeziona parti consistenti e importanti del capo; - addetti alla confezione a mano degli occhielli aperti. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/ receptionist. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; - addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci; - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto al servizio mensa e ristoro; - fattorini; - portinai, guardiani, uscieri; - infermiere generico; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia; - ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per Enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. - personale che compie lavori od operazioni in produzione non compreso nel 3° livello: per la mansione speciale degli utilitari o volanti è previsto il 10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale. Confezione di abiti casual-sportswear; confezioni in pelle e succedanei: - personale che compie lavori od operazioni in produzione non compresi nei livelli superiori. Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa): - segnatura su tessuto con modello e sagome già predisposte; - addetti/e ad operazioni semplici di taglio; - taglio su segnato; - addetti/e alla cucitura; - stiratura e piegatura del capo; - imballaggio e spedizioni. Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; pigiama, ecc.: - addetti/e ad operazioni semplici di taglio;

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- tranciatura colli, polsi e varie; - confezione; - stiratura e piegatura del capo; - imballaggio e spedizioni. Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.: - segnatura su tessuto con modello o sagome già preparate (cartoni); - addetti/e ad operazioni semplici di taglio; - confezione del capo completo; - ricamo a macchina; - stiratura e piegatura del capo; - imballaggio e spedizioni. Confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini: - addetti/e al controllo metrico dei tessuti; - addetti/e alla faldatura; - addetti/e ad operazioni semplici di taglio; - addetti/e alla divisione e alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione; - addetti/e alla preparazione degli accessori per la confezione; - confezione; - stiratura e piegatura del capo; - imballaggio e spedizioni. Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards: - addetti/e al controllo metrico dei tessuti; - addetti/e ad operazioni semplici di taglio; - cucitura; - confezione; - stiratura; - imbustatura; - imballaggio e spedizioni. Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi e affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere: - operazioni di taglio o tranciatura; - imballaggio e spedizioni. Mansioni relative al comparto dei bottoni e articoli affini: - addetti alla cernita dei colori; - addetti alla cernita della 2a scelta; - addetti al confezionamento, imballaggio e spedizioni. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. OPERAI

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Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici; - addetto a mansioni di manovalanza. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate; - analista chimico/fisico di laboratorio; - programmatore EDP; - addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti: - capo magazziniere; - capo squadra area manutenzione; - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;

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- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. Mansioni relative al comparto maglieria: - collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, con riscontro dei difetti e individuazione delle origini degli stessi in lavorazione. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto contabilità clienti/fornitori; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto all'aggiornamento del sito web; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore EDP; - addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti. - aiuto capo squadra area manutenzione; - aiuto assistente. Mansioni relative al comparto maglieria: - segnatura su tessuto a maglia con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione e l'appiombo del modello, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia; - segnatura su tessuto a maglia o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia; - addetti alla campionatura, che sulla base del disegno o del tracciato eseguono per intero e autonomamente il prototipo sulla macchina rettilinea e della tessitura (settore maglieria); - addetti alla campionatura, che tagliano il prototipo ed eseguono tutte le operazioni della confezione apportando le eventuali correzioni o modifiche (settore maglieria). Mansioni relative al comparto calzetteria: - addetto allo sviluppo del prodotto nella fase produttiva. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - personale addetto all'addestramento e alla sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino; - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);

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- addetti alle operazioni di distribuzione, consegna e accettazione del lavoro esterno, con verifica dei controlli qualitativi secondo gli standard predefiniti; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochisti patentati; - autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super". Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito. Mansioni relative al comparto maglieria: - addetti alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo; - addetti alle macchine rettilinee a mano di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio eseguono in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie; - addetti alle macchine rettilinee elettroniche; - addetti alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia; - addetti al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o tranche) su materassi di diverso spessore o su teli da rettilinee o circolari con programmazione; - addetti ai telai elettronici cotton. Mansioni relative al comparto calzetteria: - addetto alla verifica del colore: sceglie le miscele dei colori tra quelle già elaborate, in base agli articoli, alle taglie e alle fibre, anche a campione, effettuando la verifica finale; - addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto con controllo del filato. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali. Mansioni relative a tutti i comparti:

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- ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci); - addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione; - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi. Mansioni relative al comparto maglieria: - addetti alle macchine rettilinee a motore; - addetti alle macchine circolari (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetti alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici o automatici (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetti alle operazioni di taglio su segnato per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia; - addetti in modo prevalente alla rammendatura tessuti in greggio; - addetti al ricamo a mano; - coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra); - addetti ai telai cotton. Mansioni relative al comparto calzetteria: - conduttori di macchine circolari che eseguono le operazioni relative senza intervento in caso di guasti meccanici e che oltre alle normali operazioni eseguono almeno una delle seguenti: sostituzione platine, sostituzione jaks, sostituzione uncino bordo, cambio aghi, eliminazione barrature verticali; - conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetto al funzionamento e alla movimentazione delle macchine circolari con normali operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura, sfilatura, rovesciamento ecc. e con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetto al funzionamento e alla movimentazione dei telai rettilinei con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto smacchinato; - addetti al rimaglio tradizionale a mano; - addetto alla movimentazione e al carico dei filati, raccolta e cartellinatura sacche, distribuzione dello smacchinato (manualmente o in automatico); - coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra); - addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto; - addetti al controllo taglie. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Mansioni identificate come "2° super": OPERAI Mansioni relative al comparto maglieria:

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- confezionatori del capo completo (camicie da uomo); - addetti alla confezione di parti staccate di valore equivalente all'espletamento congiunto di almeno 3 delle seguenti operazioni: preparazione e attaccatura colli - ribattitura dei colli - preparazione e attaccatura di tasche e taschini tagliati e profilati - confezione degli orli - preparazione e attaccatura dei polsi, attaccatura fodera al capo; - ricamatori con programmazione della macchina; - addetti alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo su capo calato, su capo finito e/o accessori; - addetti alle macchine rimagliatrici; - addetti alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fasi intermedie. Mansioni relative al comparto calzetteria: - addetti alle cuciture di qualità (4 aghi/2aghi); - addetti alla scelta in greggio o in tinto; - addetti al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione; - addetti alla preparazione bollini e codici a barre. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/receptionist. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; - addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci; - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto al servizio mensa e ristoro; - fattorini; - portinai, guardiani, uscieri; - infermiere generico; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia. Mansioni relative al comparto maglieria: - dipanatori, stracannatori, torcitori, roccatori, ribobinatori o spalatori; - montapettini telai; - ricamatori senza programmazione della macchina; - faldatori a mano e a macchina del tessuto; - segnatori; - addetti alle operazioni semplici di taglio; - addetti alla confezione; - addetti alla raccolta e alla distribuzione del lavoro; - addetti al prefissaggio; - addetti alle macchine automatiche di piegatura, imbustatura, scatolatura del prodotto finito con controllo finale; - addetti all'attaccatura a mano dei bottoni. Mansioni relative al comparto calzetteria:

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- addetti alle cuciture normali e/o automatiche; - addetti all'orlatura e alla finta cucitura; - addetto alla stiratura a vapore: fissa il capo in greggio o in tinto, a seconda del ciclo produttivo; - addetti alla raccolta e inscatolamento; - addetti al carico e scarico forme di fissaggio; - addetti al pattugliamento macchine di spilaratura, roccatura, incannaggio, torcitura; - conduttori di macchine tubolari a 1 o più cilindri ausiliari degli incannatoi; - addetti al carico e scarico delle macchine per il prefissaggio; - addetti alle macchine di testurizzazione e falsa torsione; - addetti al controllo Down Stream o statistico di qualità; - addetti alle macchine tingi-fissa; - addetti ai telai rettilinei da elastici e jacquard; - addetti alle macchine rettilinee; - montapettini; - addetti alle operazioni di carico, infilatura e scarico delle macchine; - addetti al carico delle cantre; - addetti alle macchine da taglio; - addetti al taglio manuale; - addetti alle macchine da controllo o stiro in greggio; - addetto agli armadi tintoriali, agli apparecchi ad impacco, rotativi e a tamburo, alle centrifughe e agli essiccatoi; - addetti alla preparazione bagni; - addetti all'asciugatura; - addetti alla confezione, a mano o automatica, del prodotto finito effettuando un controllo formale (piegatura, imbustatura, scatolatura). Mansioni relative al comparto tintoria: - addetti alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici; - addetto a mansioni di manovalanza. Mansioni relative al comparto maglieria: - addetti al recupero filato a mano e a macchina. DECLARATORIE ED SEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E ARTICOLI DA CACCIA 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che

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richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI Mansioni relative a tutti i comparti. - addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori; - addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - programmatore EDP; - analista chimico/fisico di laboratorio; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti: - capo magazziniere; - capo squadra area manutenzione; - assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello. Mansioni relative a tutti i comparti: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DELLA LANA 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto contabilità clienti/fornitori;

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- addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto all'aggiornamento del sito web; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore EDP; - addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio. INTERMEDI Mansioni relative a tutti i comparti. - aiuto capo squadra area manutenzione; - aiuto assistente. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochisti patentati; - autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati. Mansioni relative al comparto pettinatura: - addetto alla classificazione con selezione della lana succida; - personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni; - regolazione e registrazione linee di pettinatrici con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo. Mansioni relative al comparto filatura a pettine: - personale addetto alla regolazione e registrazione di linee di mescolatura, ripettinatura, preparazione e/o macchine di filatura, roccatura (anche se collegate) compresi i loro automatismi e accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: - personale addetto alla registrazione e regolazione delle macchine dei cicli di tessitura e dei relativi automatismi e/o accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi (regolatori telai). 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super". Mansioni relative a tutti i comparti: - personale addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura degli ingredienti e delle relative prove di controllo;

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- addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino; Mansioni relative al comparto pettinatura: - personale addetto alla conduzione di linea o linee di lavaggi di lane succide con o senza asciugatoio con responsabilità della dosatura degli ingredienti e dello standard qualitativo. Mansioni relative al comparto tintoria: - personale addetto alla pesatura di coloranti anche con l'utilizzo di impianti di pesatura e distribuzione automatica e/o alla preparazione feltrino. Mansioni relative al comparto ritorcitura: - personale addetto a operazioni di regolazione e registrazione di macchine di binatura e/o ritorcitura con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: - personale addetto al cambio catena (carico, scarico e/o annodatura) con messa a punto del telaio fino all'inizio del tessimento; - personale addetto al controllo delle testane d'inizio catena con ricerca e individuazione difetti a telaio. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci); - addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione; - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi; - personale addetto alle macchine di registrazione pesi; - personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc. con relativi calcoli e annotazioni; - personale addetto ai rilievi statistici. Mansioni relative al comparto pettinatura:

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- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo pettinatura; - personale addetto al caricamento delle carde e alla gestione delle relative celle di stoccaggio. Mansioni relative al comparto filatura a pettine: - personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo filatura a pettine; - personale addetto alla conduzione e messa a punto delle apparecchiature semiautomatiche per le levate ai filatoi; - personale addetto al laboratorio controllo qualità. Mansioni relative al comparto filatura cardata: - personale addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio con responsabilità della dosatura degli ingredienti; - personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo filatura cardata compresi loro automatismi e accessori; - personale addetto alla preparazione delle mischie con pesaturaomponenti e dosatura additivi. Mansioni relative al comparto tintoria: - personale addetto alla conduzione del ciclo di stampa vigoreux con preparazione e pesatura coloranti e additivi; - personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo tintoria; - personale addetto alle macchine di tintura in pezza. Mansioni relative al comparto finissaggio: - personale addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo pezze con responsabilità della dosatura degli ingredienti; - personale addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti con regolazione e registrazione macchina; - personale addetto alla conduzione di lavaggi a secco con regolazione e registrazione del ciclo; - personale addetto alla conduzione di macchine bruciapelo con regolazione e registrazione macchina; - personale addetto alla conduzione del ciclo completo di decatissaggio in autoclave; - personale addetto alla conduzione di asciugatoi con responsabilità della dosatura degli additivi e appretti; - personale addetto alla conduzione di cimatrici e/o garzatrici anche in linea con regolazione e registrazione macchina; - personale addetto alla regolazione e registrazione macchine del ciclo apparecchio; - personale addetto alla stima dei difetti pezze. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: - personale addetto alla conduzione di imbozzimatrici con responsabilità della dosatura degli ingredienti; - personale addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo; - personale addetto alla conduzione di macchine per agofeltratura con regolazione e registrazione del ciclo; - personale addetto alla assegnazione e distribuzione filati; - personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo orditura e tessitura compresi gli automatismi e gli accessori; - personale addetto alla realizzazione di provini e/o campioni tessuti con relativi controlli e registrazione di macchina; - personale addetto alla lettura e/o messa in carta disegni anche con l'uso di sistemi informatizzati; - personale addetto alla conduzione degli orditoi con sviluppo dei calcoli di portata; - personale addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - personale addetto alla stima dei difetti pezze in greggio. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

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Mansioni identificate come "2° super". OPERAI Mansioni relative al comparto filatura a pettine: - personale addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse. Mansioni relative al comparto filatura cardata: - personale addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse. Mansioni relative al comparto tintoria: - personale addetto alle macchine lisciatrici con responsabilità di verifica e correzione bagno. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: - personale addetto al magazzino filati con compiti di alimentazione ai reparti di preparazione alla tessitura e tessitura e gestione dei ritorni di lavorazione. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/receptionist. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; - addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci; - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto al servizio mensa e ristoro; - fattorini; - portinai, guardiani, uscieri; - infermiere generico; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia. Mansioni relative al comparto pettinatura: - personale addetto alle macchine di lavaggio di lane succide con o senza asciugatoio; - personale addetto alle macchine centrifughe per estrazione dei grassi di lana; - personale addetto alle macchine di pettinatura, lisciatura, intersecting, vuota vasi; - personale addetto alle macchine converter e/o seydel; - personale addetto alle macchine di carderia; - personale addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana succida e/o apritoi fiocco; - personale addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde;

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- personale addetto alle operazioni di preparazione e riparazione pettini e spazzole con eventuale saldatura di parti. Mansioni relative al comparto filatura a pettine: - personale addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e operazioni di pesatura; - personale addetto alle macchine di mescolatura, ripettinatura, preparazione, filatura pettinata, roccatura, accoppiatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico; - personale addetto alle macchine di filoraccatura; - personale addetto alle macchine converter e/o seydel; - personale addetto alle macchine stirovap; - personale addetto alle macchine di testurizzazione e/o elasticizzazione; - personale addetto alle operazioni di rettifica e rivestimenti cilindri; - personale addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse; - personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati. Mansioni relative al comparto filatura cardata: - personale addetto alle macchine di carbonizzo stracci e/o lana; - personale addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o oliatura e operazioni di pesatura; - personale addetto alle macchine di preparazione, mischia e di filatura cardata e "open end", accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico; - personale addetto alle macchine di filoraccatura; - personale addetto alle macchine di carderia; - personale addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana; - personale addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde; - personale addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse; - personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati. Mansioni relative al comparto tintoria: - personale addetto alle macchine di essicazione, centrifugazione; - personale addetto alle macchine di tintura matasse, tops, fiocco e rocche e/o stampa vigoreux; - personale addetto alle macchine di tintura e vaporizzazione tessuti agofeltrati; - personale addetto alle macchine intersectings, melangeuses e/o lisciatrici; - personale addetto alle operazioni ausiliarie di tintura e/o stampa; - addetti alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue. Mansioni relative al comparto ritorcitura: - personale addetto al vaporizzo, condizionamento, umidificazione, oliatura e/o operazioni di pesatura; - personale addetto alle macchine di binatura, ritorcitura ed eventuale ritoccatura. Mansioni relative al comparto finissaggio: - personale addetto alle macchine di carbonizzo pezze; - personale addetto alle macchine di follatura e/o lavatura panni; - personale addetto alle macchine di lavaggio a secco; - personale addetto alle macchine bruciapelo; - personale addetto alle macchine centrifughe aspiratrici e asciugatoi; - personale addetto alle macchine di arricciatura, rameuses, calandre,ecatissaggio, vaporissaggio, alzatrici, spazzolatrici, fissatrici,resse, rosolatura; - personale addetto alle macchine cimatrici e/o garzatrici; - personale addetto alle operazioni ausiliarie di decatissaggio in autoclave; - personale addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto finito con relativa annotazione del peso e del metraggio; - personale addetto alle operazioni di preparazione emulsioni, soluzioni, additivi, saponi; - personale addetto alle operazioni di pinzatura, smacchiatura e debarratura; - personale addetto alle operazioni di marcatura e segnatura difetti; - personale addetto alle operazioni di cucitura, scucitura pezze;

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- personale addetto alle operazioni di nastratura, orlatura, frangiatura, taglia panni e coperte e altre operazioni similari di finitura; - personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni tessuti e/o coperte; - addetti ai lavaggi in largo o alle continue di preparazione alla tintoria; - addetti al lavaggio in cesto; - addetti alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue; - addetti alle macchine apri pezza. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: - personale addetto alle macchine per agofeltratura; - personale addetto alle operazioni di annodatura a mano e/o a macchina; - personale addetto alle operazioni di carico, scarico e/o pulizia del telaio; - personale addetto alle macchine selettrici e/o porgifilo, alle orditrici e/o alle incorsatrici; - personale addetto alle operazioni di incollaggio e imbozzimatura; - personale addetto alle operazioni di preparazione di licciate e pettini e/o alle armature di tessitura e lavori similari; - personale addetto alle operazioni di scaricamento degli orditoi con svolgimento ordito e incannatura; - personale addetto alle operazioni di incorsatura a mano e/o a macchina; - personale addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio; - personale addetto alle macchine per la divisione e/o assemblaggio del filato a servizio del reparto (riroccatura); - personale addetto al dissemblaggio licci e/o pulizia maglie lamelle. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici; - addetto alla manovalanza. Mansioni relative al comparto pettinatura: - personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi; - personale addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole; - personale addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura. Mansioni relative al comparto filatura a pettine: - personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi; - personale addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole; - personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni. Mansioni relative al comparto filatura cardata: - personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi; - personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni. Mansioni relative al comparto orditura e tessitura:

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- personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. Mansioni relative a tutti i comparti: - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino. Mansioni relative al comparto filatura cardata: - personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo di filatura cardata e semipettinata; - personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni. Mansioni relative al comparto tessitura: - personale addetto alla regolazione e registrazione iniziale con avviamento di qualsiasi tipo di telaio per la produzione di qualsiasi tessuto. Apparecchio: - addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita. Agofeltratura: - addetti alla regolazione e registrazione iniziale del ciclo di agofeltratura. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni. Follatura: - personale addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti. Tessitura: - personale addetto alla conduzione di qualsiasi tipo di telaio;

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- personale addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). Rammendatura e giuntura: - addetti a qualsiasi operazione di rammendo con autonoma capacità di ricostruire porzioni complete di tessuto e di giuntura a mano e/o a macchina e/o a clipper con grado di competenza che consenta di iniziare autonomamente la lavorazione. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni. Rammendatura e giuntura: - rammendatura (personale che esegue tutti i lavori di rammendatura di feltri e di essiccatori cotone); - giuntura (personale che esegue tutti i lavori di giuntura di feltri e di essiccatori cotone). Nota. Per tutti gli altri dipendenti non addetti alle prestazioni sopra richiamate, dovrà essere applicata, in relazione alle mansioni singolarmente svolte, la classificazione e relativo trattamento salariale previsto per il personale addetto all'industria della lana. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DEL FELTRO BATTUTO 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale Esemplificazioni. - addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni.

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Feltro battuto: - personale addetto alla composizione di dischi, filtri e tubi (dipendenti con diretta responsabilità circa le dimensioni e la compattezza del manufatto); - follatura (personale con la responsabilità del gruppo di folloni); - tornitura di dischi (personale in grado di effettuare la sagomatura). Feltro sintetico: - quadrista CTE e servizi; - 1° operatore conduttore trattamento acque; - addetto preparazione coloranti e additivi; - conduttore ciclo tintura; - conduttore linea impregnazione ed estrazione; - addetto taglio; - quadrista recupero solventi; - conduttore ciclo polimero. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni. Feltro battuto: - spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione); - personale macchinista alla valadora; - personale macchinista al macchinone; - follatura (personale responsabile di macchina); - personale macchinista alle feltratrici; - personale macchinista responsabile degli essiccatoi; - tornitura di dischi; - rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuses, calandre, presse, cimatrici); - personale addetto alla turbinatura; - sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi (personale con almeno 12 mesi d'anzianità nel reparto). Feltro sintetico: - operatore ciclo vapore; - operatore servizi; - operatore trattamento acque; - operatore preparazione additivi e analisi; - operatore preparazione greggio; - operatore stoccaggio greggio e prodotto finito; - operatore finissaggio; - operatore settaggio; - operatore confezionamento prodotto finito; - addetto preparazione soluzioni; - operatore linea impregnazione collante; - operatore linea estrazione componente di base fibra; - operatore molatura; - operatore agugliatura; - operatore esterno recupero solventi; - operatore polimero e analisi.

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1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni: - personale addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura; - personale addetto ai lavori di cardatura; - spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione); - personale addetto ai lavori di pressatura; - personale addetto ai lavori di ramatura; - personale addetto ai lavori di tintoria; - personale addetto ai lavori di tranciatura; - personale addetto alla rifilatura al tavolo. Nota. Per tutto il personale ausiliario dovrà essere fatto riferimento all'inquadramento e alla retribuzione stabilite per lo stesso personale ausiliario appartenente all'industria della lana. DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DEGLI ARTICOLI DA CACCIA 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni: - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni: - personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno 12 mesi d'anzianità e sia idonea a tutti i lavori del reparto. Nota.

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Tutto il personale operaio di 1a assunzione per le mansioni e prestazioni lavorative sopra elencate al 2° livello e fino ad un'anzianità di 12 mesi sarà retribuito con la paga mensile contrattuale di cui alla corrispettiva nota inserita nella tabella salariale. Chiarimento a verbale. Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO II Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DEL COTONE, DEL LINO E DELLE FIBRE AFFINI E PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile della produzione, anche di unità operative autonome; - responsabile del servizio commerciale; - responsabile del servizio amministrazione e/o finanza; - responsabile del servizio gestione, formazione e selezione delle risorse umane e delle relazioni industriali; - product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto); - responsabile del servizio EDP; - responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo; - responsabile del magazzino totalmente automatizzato. 6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi

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allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio programmazione della produzione; - capo ufficio contabilità; - capo ufficio controllo di gestione; - capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno 1 lingua estera; - capo ufficio amministrazione del personale; - brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto); - capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing); - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - capo ufficio marketing; - analista EDP; - capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche; - gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e, D.lgs. n. 114/98) o superiori, con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico. 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori; - addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - programmatore EDP; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate. Mansioni relative al comparto nobilitazione: - ricettista di tintoria che determina la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di tintura, dispone per la correzione, corregge e approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio); - ricettista di stampa che determina la ricetta passando indifferentemente dall'uno all'altro tessuto con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di stampa, dispone per la correzione, corregge e approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio).

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INTERMEDI - capo magazziniere; - capo squadra area manutenzione; - assistente tessile (ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello). OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. Mansioni relative al comparto nobilitazione suddivise per reparto: Stampa: - capo macchina da stampa che opera indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà d'iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali: a) preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione; b) ripristino delle racle. Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa: - addetto all'incisione dei cilindri in rame con rilevazione del disegno tramite elaboratore elettronico e incisione per mezzo di pantografo elettronico. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto contabilità clienti/fornitori; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto all'aggiornamento del sito web; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore EDP; - addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio. INTERMEDI - aiuto capo squadra area manutenzione.

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OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - aiuto assistente tessile; - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochista patentato; - autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati. Mansioni relative al comparto filatura: - personale addetto a tutte le operazioni di manutenzione e riparazione delle carde: pulizia, smontaggio, rettifica e sostituzione delle guarnizioni, rimessa in moto, ecc. Mansioni relative al comparto tessitura: - tessitore a mano; - addetto registrazione e regolazione centralina lancio telai con responsabilità dello standard qualitativo. Mansioni relative al comparto nobilitazione suddivise per reparto: Tintoria: - capo macchina di tintoria in continuo; - colorista che tinge a campione filati e tessuti e che passa indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'uno all'altro colore. Stampa: - capo macchina di stampa piana o rotativa a più colori. Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa: - addetto all'incisione dei cilindri con procedimento laser. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super". OPERAI Mansioni relative al comparto filatura: - addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, colore, lunghezza, regolarità, resistenza, maturità, ecc. sul cotone sodo. Mansioni relative al comparto lino canapa: - conduttore delle macchine per candeggio con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti; - conduttore delle macchine per tintura con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti.

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Mansioni relative al comparto filati cucirini: - meccanico di reparto, addetto tenters rocchetti. Mansioni relative al comparto tessitura: - addetto all'annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio; - addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino. Mansioni relative al comparto nobilitazione: - addetto all'impianto di depurazione delle acque, che effettua i controlli e le relative correzioni. L'elencazione delle mansioni identificate come 3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/addetto alla vendita negli spacci aziendali. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci); - addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., sul prodotto finito o su semilavorati; - personale addetto ai servizi di manutenzione (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi. Mansioni relative al comparto filatura: - capo squadra di pulizia delle macchine. Mansioni relative al comparto lino canapa: - addetto alla fresatura cilindri per la filatura a umido; - conduttore per le macchine di candeggio; - conduttore delle macchine per tintura. Mansioni relative al comparto tessitura: - conduttore dell'imbozzimatrice e cucinatore di bozzima; - addetto all'orditura che sviluppa i calcoli di portata e/o opera continuativamente su orditi contenenti note di colore;

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- addetto all'incorsatura automatica a ciclo completo; - addetto all'annodatura (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - caricatelaio che, oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti, effettua in autonomia le regolazioni necessarie all'avvio del telaio; - addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura (anche con l'uso di strumenti informatici), preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento; - conduttore di cimatrice; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione. Mansioni relative al comparto velluto: - tessitore di velluti operati e quadrettati (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - tessitore di velluti di ordito o lisci (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetto al taglio del velluto liscio con affilatura dei coltelli; - conduttore di macchine di stabilizzazione dimensionale del velluto; - conduttore di cimatrici per tessuti a pelo o operati, che esegue la regolazione, taratura e affilatura dei cilindri. Mansioni relative al comparto nobilitazione suddivise per reparto: Preparazione: - conduttore di macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.). Tintoria: - conduttore di macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo digger, flue, barche, foulard, ecc.). Stampa: - conduttore di macchine per la stampa a tavolo di tessuti (produzione e campionatura); - aiuto capo macchina di stampa, piana e rotativa, a più colori. Finissaggio: - conduttore di macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, ecc.). Operazioni accessorie e complementari: - conduttore di macchine per operazioni complementari e accessorie della tintoria e stampa (vaporizzo, lavaggio, asciugatura, in corda e in largo, continuo e discontinuo, ecc.); - ordinatore di quadri e cilindri da stampa in magazzino. Preparazione dei colori e ausiliari: - addetto alla cucina colori e/o ausiliari e/o prodotti di finissaggio (impianto automatizzato e manuale); - campionatore e provinatore di colori. Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa: - addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ghieratura dei cilindri; - addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ritocco dei quadri; - addetto all'impressione, spoglio, provinatura e correzione dei quadri; - addetto al ritocco di quadri e cilindri. Controllo qualità: - verificatore di pezze al tavolo di spedizione o comunque per l'ultimo controllo; - addetto al ritocco di pezze stampate.

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2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Mansioni identificate come "2° super". OPERAI Mansioni relative al comparto filatura: - addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie, con funzioni di controllo della rispondenza delle indicazioni qualitative ricevute; - addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche o delle matasse; - addetto a una delle mansioni del ciclo di filatura esemplificate al 2° livello, chiamato continuativamente a collaborare alla formazione tecnico-pratica di altro personale. Mansioni relative al comparto lino canapa: - addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura, pallettizzazione del filato, che effettua anche la pesatura e/o il controllo visivo dell'uniformità del colore. Mansioni relative al comparto filati cucirini: - meccanico di reparto, addetto tenters tubetti. Mansioni relative al comparto tessitura: - addetto alla cernita a mano dei fili, in preparazione alla incorsatura/annodatura; - addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai. Mansioni relative al comparto nobilitazione: - addetto alla spalmatura di tessuti; - addetto alla calandra con più di 5 cilindri; - addetto al mercerizzo con prelavaggio (bagnato su bagnato). L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.); - addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/receptionist. Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti; - addetto all'imballaggio e alla confezione di merci; - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanico, elettricista, saldatore, tornitore, fresatore, lattoniere, falegname, idraulico, attrezzista, muratore);

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- aiuto fuochista; - addetto al servizio mensa e ristoro; - fattorino; - portinaio, guardiano, usciere; - infermiere generico. Mansioni relative al comparto filatura: - addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie; - addetto alle macchine di apertura e cardatura; - addetto agli stiratoi; - addetto alla preparazione pettinatura; - addetto alla pettinatura; - addetto ai banchi a fusi; - addetto ai filatoi; - addetto ai filatoi a rotore o turbina; - addetto alle roccatrici; - addetto alle filoroccatrici; - addetto alle macchine condizionatici filati, che effettua anche l'inserimento e il ritiro del semilavorato; - addetto all'aspatura; - addetto alla binatura; - addetto alla ritorcitura ad anello; - addetto alla ritorcitura a doppia torsione; - addetto alla riroccatura; - addetto alla gasatura; - addetto alle dipanatrici matasse; - addetto alla mercerizzazione filati; - addetto alla tintura filati; - addetto alle vaporizzatrici; - addetto alle binatrici per elastomero ricoperto; - addetto alla ritorcitura doppia torsione con elastomero ricoperto; - addetto alle binatrici per elastomero nudo; - addetto ai torcitoi per elastomero nudo; - addetto ai filatoi per la produzione di filati "core spun"; - addetto ripasso fusi e rocche "core spun" e "core twist" con o senza lampada di Wood; - addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione delle rocche o delle matasse. Mansioni relative al comparto lino canapa: - addetto alla pulizia delle macchine che effettua anche il montaggio e lo smontaggio delle parti da pulire; - addetto alla mischia; - addetto al carico/scarico macchina imballo automatico; - addetto alle carde; - addetto alla pettinatura; - addetto alla ripettinatura; - addetto agli stiratoi; - addetto agli stiroriunitori; - addetto al banco a fusi; - addetto alle macchine per candeggio; - addetto alle macchine per tintura; - filatore a umido; - filatore a secco; - addetto alle roccatrici/riroccatrici; - addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura e pallettizzazione del filato; - addetto al carico e scarico dell'essiccatoio. Mansioni relative al comparto filati cucirini: - addetto alla confezione, imballo, etichettatura, dopo i primi 12 mesi di permanenza al 1° livello; - conduttore di macchine automatiche per rocchetti, tubetti, gomitoli, matasse, ecc.; - addetto alla mercerizzazione filati; - addetto alla tintura filati.

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Mansioni relative al comparto tessitura: - addetto alla cucinatura di bozzima; - addetto all'imbozzimatrice; - addetto carica cantre; - addetto all'orditura; - addetto porgifili all'incorsatura; - addetto all'incorsatura semiautomatica; - addetto all'annodatura (per i primi 18 mesi); - addetto dispensa rocche di trama; - tessitore (per i primi 18 mesi); - caricatelaio: addetto alle normali operazioni, secondo parametri predefiniti, di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza; - addetto alla arrotolatura, faldatura, piegatura, doppiatura, misurazione del tessuto; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia; - addetto alla confezione delle pezze (incellofanatura, legatura, marcatura, applicazione etichette, imballaggio, ecc.); - addetto ai servizi ausiliari di reparto (levapezze, oliatura, pulizia telai, manutenzione pettini, preparazione licci, ecc.); - addetto alle macchine di finissaggio (es.: cimatrice, spazzolatrice, ecc.); - addetto alla preparazione di campioni; - addetto alla roccatura; - addetto alla foratura e doppiaggio cartoni per disegni ratiere; - addetto alla confezione di articoli di biancheria per la casa (cucitura, orlatura, ecc.); - addetto alla incellofanatura, inscatolatura, imballaggio, applicazione etichette, ecc., di articoli di biancheria per la casa. Mansioni relative al comparto velluto: - addetto al carico/scarico della macchina per il taglio dei velluti; - addetto alla piegatura, faldatura, misurazione dei velluti, a mano e a macchina; - addetto alla tagliatura del velluto liscio con cucitura della pezza; - addetto alla tagliatura del velluto a coste con cucitura della pezza; - addetto alla cimatura di tessuti piani e velluto; - tessitore di velluti in genere (per i primi 18 mesi); - addetto alle macchine di finissaggio in genere dei velluti: cardatura, spazzolatura, cimatura, vaporizzo, polimerizzazione, ecc. Mansioni relative al comparto materiale da medicazione: - addetto alla confezione, imballo, etichettatura, dopo i primi 12 mesi di permanenza al 1° livello; - addetto alle carde; - addetto alle macchine per materiale idrofilo e cotoni; - addetto ai battitoi; - addetto agli essiccatoi, compreso il carico e scarico; - addetto alla lavorazione delle garze; - addetto alla lavorazione del materiale da sutura; - addetto alla cucitura; - addetto alla taglierina. Mansioni relative al comparto nobilitazione suddivise per reparto: Preparazione: - addetto alle macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.). Tintoria: - addetto alle macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.).

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Stampa: - addetto al rifornimento e riattrezzaggio delle macchine da stampa piana, rotativa, tavolo (lavaggio quadri, rifornimento colori, stesura pezze, ecc.). Finissaggio: - addetto alle macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, ecc.). Operazioni accessorie e complementari: - addetto alle operazioni accessorie e complementari alla tintoria e alla stampa (stendaggio, roccatura, incannatura, ecc.). Servizi alla produzione: - addetto ai servizi di produzione (cucitura pezze, lava gamelle, arrotolatura, montaggio dei quadri o dei cilindri, ecc.); - addetto alle movimentazioni interne (es: trasporto quadri e cilindri); - addetto alla preparazione e all'archivio del campionario e dei disegni. Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa: - addetto alla preparazione del telaio del quadro o del cilindro; - addetto alla tracciatura al pantografo. Laboratorio: - aiuto di laboratorio. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici; - addetto ai servizi ausiliari alla produzione (es.: distribuzione e pulizia tubetti, distribuzione spole, ritiro e cernita dei cascami, ecc.); - addetto a mansioni di manovalanza. Mansioni relative al comparto filati cucirini: - addetto alla confezione, imballo, etichettatura, per i primi 12 mesi. Mansioni relative al comparto materiale da medicazione: - addetto alla confezione, imballo, etichettatura, per i primi 12 mesi.

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Chiarimento a verbale. Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO III Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto alla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile del servizio amministrazione e/o finanza; - responsabile del servizio gestione, formazione e selezione delle risorse umane e delle relazioni industriali; - responsabile della produzione, anche di unità operative autonome; - product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto); - responsabile del servizio commerciale; - responsabile del servizio EDP; - responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo; - responsabile del magazzino totalmente automatizzato. 6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi

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allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni - capo ufficio contabilità; - capo ufficio controllo di gestione; - capo ufficio acquisto cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno 1 lingua estera; - capo ufficio import/export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno 1 lingua estera; - capo ufficio amministrazione del personale; - capo ufficio programmazione della produzione; - brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto); - capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing); - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - capo ufficio marketing; - analista EDP; - capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche; - Gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e, D.lgs. n. 114/98) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATII - addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori; - responsabile amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - programmatore EDP; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate. INTERMEDI - capo magazziniere; - capo squadra area manutenzione; - assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di pari livello.

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OPERAI - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto contabilità clienti/fornitori; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto all'aggiornamento del sito web; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore EDP; - addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio. INTERMEDI - aiuto capo squadra area manutenzione. OPERAI - aiuto assistente (s'intendono i lavoratori che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del caricatelaio); - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochisti patentati; - autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati; - registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo; - tessitura a mano. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super". OPERAI

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- addetto alla annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali; - cronometrista non analista. OPERAI - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci); - caricatelaio che oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti effettua in autonomia le regolazioni necessarie all'avvio del telaio; - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - addetti a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione; - personale addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata; - addetti alla incorsatura automatica a ciclo completo; - personale addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento; - tessitura di velluti operati o a bacchetta; - tessitura di tessuti tecnici speciali; - tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - esecuzione messincarta; - cimatura; - imbozzimatura; - ripassatura pettini. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Mansioni identificate come "2° super". OPERAI - addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai.

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L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/ receptionist. OPERAI - caricatelaio: addetto a normali operazioni, secondo parametri predefiniti di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza; - addetto all'incorsatura semiautomatica; - addetto alla movimentazione dei carichi; - addetto all'imballaggio e alla confezione di merci; - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto al servizio mensa e ristoro; - fattorini; - infermiere generico; - addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia; - battitura disegni Jacquard e ricopiatura disegni; - montatura di disegni nella macchina; - aiuto imbozzimatura; - lettura disegni a lisage e a matrice; - provinatura e controllo titoli; - battitura disegni per ratières con mansioni esclusive; - pulitura pettini; - orditura; - rimettaggio; - preparazione e ripassatura remisse di cotone; - intorcitura. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. OPERAI - addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici; - addetto a mansioni di manovalanza; - campionatura (**); - introduzione catene macchine incollaggio (**);

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- eguagliatura di montature con mansioni esclusive (**); - incannatura (**); - spolatura (**); - preparazione remisse metalliche (**); - porgitura (**); - resubbiatura nello stabilimento (**); - posa delle lamelle (**); - marcatura pezze (**); - caricacantre (**); - legatura e incarto pezze. Chiarimento a verbale. Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate. (*) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con asterisco passeranno nel livello superiore (2°) dopo 9 mesi di permanenza al 1°. PRECISAZIONI SU ALCUNE PRESTAZIONI LAVORATIVE E MANSIONI Tessitura tessuti tecnici speciali. Riguarda la tessitura a mano e a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo. Esecuzione messincarta. Riguarda il personale che, non essendo disegnatore, esegue la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori, del disegno già predisposto da disegnatori. Cimatura. Riguarda il personale addetto alla condotta della macchina cimatrice con effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa e all'affilatura dei cilindri. Conduttori carrelli. Riguarda il personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore - lavoro fisso - addetto a mezzi per l'uso dei quali è richiesta, o non richiesta, la patente prevista dal Codice della strada. Fuochisti. Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di (I oppure II) grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore il tempo impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie entra a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro. Ausiliari specializzati. Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori, autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampa, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, compositore tipografo.

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Ausiliari qualificati. Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc. Aiutanti degli ausiliari. Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO IV Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DEL PASSAMANI; DEGLI SCARDASSI; DEI TAPPETI; DEI NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE; DELLE TRECCE E STRINGHE; DEI TULLI, PIZZI, VELI ANDALUSIA, TENDE; DEI RICAMI A MACCHINA; DEI PIZZI USO TOMBOLO; DEGLI ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA; DELLE INTERFODERE; DELL’AMIANTO; DELLA JUTA; DELLE TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI E AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE; DEL FELTRO E CAPPELLO DI PELO; DEL FELTRO E CAPPELLO DI LANA; DEL PELO PER CAPPELLO; DEI BERRETTI E COPRICAPO DIVERSI (NON DI PAGLIA NE’ DI FELTRO) E DI FODERE E MAOROCCHINI; DELLE TRECCE E CAPPELLI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO E DI ALTRE MATERIE AFFINI DA INTRECCIO E DELLE TRECCE MECCANICHE; DEL TESSUTO NON TESSUTO; DEGLI SPAGHIERI 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale. Esemplificazioni. - responsabile di servizio amministrazione e/o finanza; - responsabile del servizio del personale, selezione, formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali; - responsabile di servizio produzione, anche di unità operative autonome; - product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto); - responsabile di servizio commerciale; - responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo; - responsabile di servizio EDP;

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- responsabile del magazzino totalmente automatizzato. 6° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio controllo di gestione; - capo ufficio acquisti e/o vendite, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno 1 lingua estera; - capo ufficio amministrazione del personale; - capo ufficio programmazione della produzione; - brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto); - capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing); - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - capo ufficio marketing; - analista EDP; - capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche; - gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e, D.lgs. n. 114/98) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico. 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto all'ufficio acquisti, responsabile per gruppi di fornitori, incaricato di tutte le operazioni relative; - responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - programmatore EDP; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate.

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INTERMEDI - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello; - capo squadra area di manutenzione; - capo magazziniere. OPERAI - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina; - ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - operatore EDP; - addetto all'aggiornamento del sito web; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto alla contabilità clienti/fornitori; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio. INTERMEDI - aiuto assistente; - aiuto capo squadra area di manutenzione. OPERAI - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo, smistamento e spedizione dei prodotti di magazzino (prodotti finiti e materie prime) con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici; - personale ausiliario specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - fuochisti patentati; - autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati. 3° livello.

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Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali. OPERAI - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino; - addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con riscontro tempestivo in produzione; - addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino su capo finito; - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/receptionist. OPERAI - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto ai servizi di mensa e ristoro; - fattorini; - guardiani, portinai e uscieri;

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- infermiere generico; - addetto alla movimentazione dei carichi; - addetto all'imballaggio e alla confezione di merci; - addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. - addetto alla movimentazione di merci senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia dei reparti e/o uffici; - personale di manovalanza e pulizia. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI PASSAMANI 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - tessitori a mano. 3° livello. OPERAI - preparazione e cucitura appretti e bozzime; - tintoria e preparazione colori; - lettura disegni; - distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; - tessitura telai a calcolo e ricami a macchina; - tessitura telai meccanici (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). 2° livello. OPERAI - addetti a: orditura - incorsatura - preparazione merci in partenza - apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi; - produzione cordoni a macchina - incannatura - spolatura - piegatura - intorcitura - binatura - roccatura - confezione - reparto metallico - annodatura - misuratura - aiuto apprettatura tessuti bassi. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEGLI SCARDASSI 4° livello. OPERAI

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- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - montaggio specializzato guarnizioni e registrazioni carde. 3° livello. OPERAI - regolatori; - preparazione - addetti alle punte e alle molle. 2° livello. OPERAI - refilatura - autoregolatura - molatura - preparazione di 2a categoria - fresatura ferri cappelli - molatura cappelli montati - taglio di guarnizioni per cappelli - ripassatura e cucitura a macchina - apprettatura - tempera del dente a sega per sfilacciatrici - addetti alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile - incollatura di cinghie - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore; - taglio di nastri e placche - montaggio guarnizioni cappelli - ripassatura e cucitura a macchina comune - lavorazione del cuoio - imballaggio - addetti alle trance; - ripassatura nastri e doghe - fresatura di pettini di ottone - foratura doghe blindate. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - addetti alle macchinette e alle altre lavorazioni in genere - operai comuni con funzioni di aiuto ai qualificati. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI TAPPETI 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni; - regolazione e registrazione di più macchine con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo. 3° livello. - pesatura di coloranti - preparazione e cucinatura di bozzime e similari - molatura carde e tondeggiatrici - registrazione macchine jacquard - conduzione macchine di stampa - riparazione pettini - tessitura su telai jacquard a doppia pezza e a bacchetta - addetti al secting; - addetti al controllo qualità produzione; - operatore macchina taglio moquette; - foratura e lettura disegni jacquard; - tessitura su telai comuni uniti (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). Tappeti tuft, velluti incollati: - operatori alla macchina tufting oltre 50 aghi - operatori schiumatrice e gommatrice - operatori cimatura e rasatura; - 1° operatore macchina finissaggio (Artos); - operatori incollatrice per velluti in doppia pezza; - addetti al controllo qualità produzione;

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- conduzione macchine di stampa; - operatori macchina taglio moquettes. 2° livello. OPERAI Tappeti jacquard: - stampa a macchina o a mano Imballo tappeti - assortitura tappeti - imbozzimatura e apprettatura - distribuzione filati al magazzino - addetti agli apparecchi di tintoria - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - cimatura - rasatura - rammendo; - taglio tappeti e moquettes; - addetti allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes; - addetti al magazzino (pesatura, annotazione, smistamento e prelievo); - aiuto alle macchine di tintoria e lavaggi - addetti alle mischie e battitoi - addetti alla sfilacciatura - aiuto imbozzimatura e aiuto apprettatura - carica subbi - addetti alle macchine di finissaggio non contemplate nei livelli precedenti - addetti al grattafloscio a mano o a macchina - oliatura - preparazione fiocco per essiccatoi; - rifilatura tappeti oltre i m. 2 - cardatura; - campionaristi tagliatori con responsabilità di lavoro; - fattorini per servizio fuori stabilimento; - orditura - passa licci - passa pettine - piegatura - addetti alle macchine per bordi e frange (cucitura e orlatura) - lavorazione tappeti a macchina - attacca fili al settore; - porgifili a telaio (cambiarocche); - ispezione tappeti; - preparazione filati per essiccatoi - rifilatura tappeti fino a m. 2 compresi - annodatura frange a mano - incannaggio - stracannaggio - attacca fili rings - accoppiatura - ritorcitura - aspatura - roccatura - spolatura - dipanatura - molatura lamette; - preparazione pettinato - confezione e imballo filati. Tappeti tuft, velluti incollati: - addetti alla doppiatura - taglio tappeti e moquettes - addetti al magazzino (pesatura, annotazione, smistamento e prelievo) - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - rammendo; - addetti spalmatura e controllo ingresso pezza (su macchina Artos); - addetti al controllo altezza finita e scarico pezze (su macchina Artos); - addetti allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes; - distribuzione filati ai magazzino; - aiutanti operatori macchina tufting oltre 50 aghi; - spalmatura lattice - addetti all'avvolgimento e allo svolgimento - imballo; - aiutanti operatori incollatrice per velluti in doppia pezza; - addetti alle prove di laboratorio; - addetti alla macchina tufting fino a 50 aghi - ispezione tappeti - addetti alla macchina nastratrice, bordatrice e frangitrice; - campionaristi con responsabilità di lavoro; - aiuto taglio tappeti; - carico - cantra - ponifilo - roccatura. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria. Tappeti jacquard: - aiutanti alle lavorazioni contemplate nelle categorie precedenti - addetti alle levate - cernita cascame e materiali della tessitura - cernita tappeti - cucitura cartoni - cucitura a mano e incollatura etichette; - aiuto campionarista; - finitura campioni; - confezione campioni; - porgifilo a orditoio (dopo 18 mesi di permanenza al 1° livello).

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Tappeti tuft, velluti incollati: - aiuto al magazzino - aiuto campionarista - finitura campioni - imbustatura - etichettatura - confezione campioni. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE 5° livello. OPERAI - responsabile di conformità e qualità. 4° livello. OPERAI - personale per l'addestramento o la sorveglianza della lavorazione; - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - addetto al controllo qualità (colui che apporta modifiche su indicazione del responsabile), 3° livello. OPERAI - tintoria e preparazione colori; - preparazione e cucinatura appretti e bozzime; - apprettatori responsabili della macchina di apprettatura per tessuti alti; - lettura disegni; - tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni; - tessitura nastri e tessuti elastici e rigidi (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello) (oggi normalmente la tessitrice svolge anche la mansione dell'annodatura); - tessitura nastri cappello da uomo (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano; - produzione maglieria elastica su macchine a motore (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - provinatura, distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; - aiuto ricettista; - addetto all'orditura che sviluppa i calcoli di portata e opera continuativamente su orditi contenenti note di colore; - addetti alla rammendatura in modo non continuativo che svolgono anche altre mansioni. 2° livello. OPERAI - imballo - tintoria senza preparazione di colori - aiutanti alla macchina di apprettatura per tessuti alti; - orditura - incorsatura - taglio - rammendo - rimagliatura - apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi; - incannaggio - spolatura - piegatura - intorcitura (normalmente svolta dalla tessitrice) - binatura - aspatura; - roccatura - aiuto apprettatura tessuti bassi - spilaratura gomma - confezione - doppiatura - arrotolatura - orlatura - finitura - infilatura - annodatura (normalmente svolta dalla tessitrici) - trecciatura. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE TRECCE E STRINGHE

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3° livello. OPERAI - preparazione e cucinatura appretti e bozzime; - distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione. 2° livello. OPERAI - messa in macchina per stringhe e trecce - imballo; - cernita e preparazione merci in partenza - lavorazione ciniglia - apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi; - incannatura - spolatura - piegatura - intorcitura - binatura - roccatura - confezione - puntalaggio - misuratura - lucidatura; - preparazione e dipanatura filato lucido - addetti alle macchine da treccia e da crochet - aiuto apprettatura tessuti bassi; - addetti alla messa in cantra. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI TULLI, PIZZI, VELI ANDALUSIA, TENDE 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - tessitori tulli a bobina e pizzi valenciennes. 3° livello. OPERAI - lettura disegni, tende e Johnson - apprettatori responsabili della macchina di appretto per tessuti alti; - addetti alla foratura e ricopiatura di qualsiasi tipo di disegno; - tessitura tulli, tende leavers e Johnson (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - tessitura telai raschel (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). 2° livello. Mansioni identificate come "2° super" OPERAI - addetti all'orditura a catena. L'elencazione delle mansioni identificate come "2 super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello: - addetti alla lettura e verifica disegni leavers - apprettatura con responsabilità di lavoro - ripassatura pezze; - addetti alla pressatura e aggiustatura bobine - pesatura - imballo - aiutanti alla macchina di apprettatura per tessuti alti; - addetti alla fornitura di combs - aggiustatura cariages - foratura e ricopiatura disegni;

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- addetti al carica bobine a macchina - rammendo - finissaggio - stendaggio. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - carica bobine al tavolo - orditura subbini leavers - addetti macchine Cornely - magazzino - incannaggio - lavanderia - tintoria - stracannatura - campionatura. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI RICAMI A MACCHINA 5° livello. OPERAI - battitori con esperienza che eseguono la punciatura su qualsiasi disegno, elaborazione cad ed elaborazioni su strumenti informatici e/o telematici; - creatori disegni. 4° livello. INTERMEDI - responsabile di conformità e qualità; - addetto allo studio dei fondi, colori e applicazioni. 3° livello. OPERAI - battitura disegni e montaggio a macchina; - ricamatrice che esegue interventi di sostituzione e immissione del tessuto e di modifiche del ricamo; - addetto al controllo qualità; - addetto al prelievo dei materiali necessari al regolare andamento della lavorazione, quando è richiesta la scelta di colori diversi; - addetto all'infilatura delle macchine automatiche. 2° livello. Mansioni identificate come "2° super": - addetto al prelievo dei materiali necessari al regolare andamento della lavorazione; - addetto alla regolazione della tensione di scorrimento del filo della bobina nella navetta, in presenza di tessuti elastici. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. OPERAI - addetto all'imballaggio; - ricamo - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore; - taglio e confezione a macchina di indumenti; - addetto al caricamento dei tessuti sui macchinari;

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- addetto alla specula del tessuto in entrata; - addetto al caricamento dei tessuti sui macchinari; - addetto alla preparazione di cartelle campioni con numerazioni e specifiche colori. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - infilatura macchine a pantografo - allestimento e finissaggio - incannaggio - bobinatura - giunta pezze e stacca pezze - addetti alle navette. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI PIZZI A FUSELLI MECCANICI 3° livello. OPERAI - addetto alla messa in macchina (preparazione della macchina per il caricamento; - addetto al controllo qualità e misurazione. 2° livello. OPERAI - imballaggio; - misuratura a mano e a macchina; - addetti al caricamento e/o alimentazione dei telai; - addetti alle macchine di spolatura, ritorcitura e roccatura (preparazione dei filati per il caricamento telai); - addetti alla mondatura/sfilatura anche con l'ausilio di strumenti automatizzati; - addetti alla stiratura del prodotto finito; - addetti alla preparazione di prototipi sulla base di ricette prestabilite; - addetto alla preparazione del campionario. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - binatura - allestimento - stiratura - piegatura - finissaggio. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEGLI ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - montatore specialista di più macchine. 3° livello. Mansioni identificate come "3° super" OPERAI

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- montatori e regolatori di macchine di tipologie diverse (avvolgimento, stampatura, raschiatura, taglio, essiccazione, finitura, felpatura, ordatura, rigatura, foratura, confezionamento e inscatolamento di tubetti conici e cilindrici). L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. OPERAI - montatori e regolatori di 1 o più macchine (di una sola tipologia) per la fabbricazione di tubetti e tubi di carta - regolatore di 1 o più macchine (della stessa tipologia) per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, pettini di preparazione e/o tessitura, produzione licci; - regolatori di macchine per il finissaggio dei tubetti - uguagliatura pettini - lettura e montaggio corpi - modellatura e tornitura a mano; - addetti alla conduzione di impianti Maxel (bachelizzazione); - lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici. 2° livello. Mansioni identificate come "2° super": - addetti controllo per certificazione di prodotto. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. OPERAI - aiuto regolatori - conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione - conduzione forni di essiccazione carta - preparazione resine e aiuto conduzione impianto bachelizzazione - taglio rotoli di carta - addetti ai forni di ossidazione ed essiccazione; - saldatura autogena ed elettrica ad arco - laminatura - trafilatura - molatura - appretto - segatura - alesatura - torchiatura a macchina - pressatura - piallatura - lavoro su macchine a fare maglie di acciaio - limatura - fresatura - pressofusione - fabbricazione pettini a macchina - conduzione forni di tempera e rinvenimento accessori - nichelatura e cromatura - trapanatura - smerigliatura - verniciatura - tranciatura - sbavatura - fabbricazione a macchina di accessori per spole, ecc. - cernita legname; - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore; - addetti alle macchine per la fabbricazione di tubetti, tubi e bastoni di stendaggio - avvolgimento con macchine automatiche di carta per tubi e bastoni di stendaggio cilindrici e conici; - impregnatura in bagno d'olio - resine e lacca - imballaggio e conteggio - lavoro al banco a mano di tubetti - lavorazione di finitura di tubetti - applicazione di guarnizioni metalliche su tubetti e tubi - preparazione colla - foratura articoli di carta - preparazione inchiostri; - lucidatura - pulitura - incartatura - applicazione di guarnizioni metalliche su spole - infilatura normale di maglie di acciaio - foratura articoli di legno e metallo. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE INTERFODERE 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare).

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3° livello. Mansioni identificate come "3° super": - addetto alla preparazione dei colori. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. OPERAI Stabilimento di finissaggio - tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello); - addetto alle macchine di preparazione (lavaggio, bruciapelo); - addetto alla tintoria; - operatore rameuse e macchine di finissaggio chimico; - addetto alle macchine di finissaggio meccaniche; - addetto alla resinatura; - addetto alle macchine ispezionatrici e confezionatrici. Stabilimento di tessitura. - tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). 2° livello. OPERAI Addetti a: - orditura; - rimettaggio; - roccatura e filatura; - spolatura; - verifica greggi; - carica telai. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - portaspole. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI MATERIALI DI ATTRITO 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare) 3° livello.

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Mansioni identificate come "3° super". OPERAI - addetti al controllo di linee di produzione; - collaudatore su strada. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. OPERAI - impregnazione; - addetti alle presse a caldo o a freddo, idonee allo stampaggio di pastiglie o ceppi per freni (dopo 18 mesi di esperienza al 2° livello); - conduttori di macchine attrezzate che eseguono con piena responsabilità il controllo qualità (tornitori, fresatori, rettificatori, molinatori, radialisti); - addetti al collaudo finale. 2° livello. OPERAI - preparazione mescole - pressatura a caldo e a freddo, idonee allo stampaggio di pastiglie o ceppi per freni* - addetti ai forni - imballaggio - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - sgrossatura e rettifica - aiutanti alle macchine in genere - addetti al magazzino; - marcatura - etichettatura; - trecciatura - foratura senza responsabilità della macchina; - addetti alla preparazione di supporti metallici; - addetti ai trattamenti superficiali; - addetti alla verniciatura; - addetti alle presse di tranciatura. (*)I lavoratori assunti per le mansioni contrassegnate con asterisco o di nuova assegnazione ad esse verranno mantenuti al 2° livello per un periodo di 18 mesi decorrente dall'assunzione o dall'assegnazione, al fine di conseguire la qualificazione necessaria per accedere al livello superiore. Ai fini del raggiungimento dei 18 mesi non si computano le aspettative a qualsiasi titolo usufruite. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA JUTA 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). 3° livello. OPERAI - personale addetto alla registrazione dei telai; - personale a capo di 1 o più macchine di orditura; - personale addetto alla registrazione di produzione; - personale addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata; - addetti alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;

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- personale addetto ai telai (dopo 18 mesi di permanenza al 2° livello). 2° livello. OPERAI - personale addetto alla registrazione di presenze, ecc.; - personale addetto alla scelta del greggio e alla preparazione dell'emulsione per il bagno - personale addetto all'oliatura delle macchine di preparazione e di filatura - personale addetto alla pesatura di filato - personale con mansioni di vice capi macchina di orditura - personale addetto alla misurazione, calandratura, manganatura e rasatura - personale addetto alla distribuzione di magazzino; - personale addetto all'apertura delle balle - personale addetto alle ammorbidatrici - personale addetto al lupo e al teaser - personale addetto all'alimentazione delle carde in grosso con rulli - personale addetto alla riparazione dei pettini di preparazione - personale addetto all'impaccatura filati - personale addetto all'oliatura macchine di tessitura - personale addetto alla bagnatura, piegatura, arrotolatura, doppiatura pezze - personale in aiuto al calandro e al mangano - personale addetto taglio sacchi - personale addetto rovesciatura sacchi - personale addetto imballatura e pressatura; - addetti ai carrelli trasportatori o elevatori a motore; - personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre - personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale - personale distenditore di mannelle alle carde in grosso - personale addetto ai filatoi - personale addetto alla provinatura filati - personale addetto alla preorditura e orditura - personale addetto alla cottura bozzime - personale addetto alla orlatura e cucitura - personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici; - personale addetto alle carde in fino e agli stiratoi - personale attaccafili - personale addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici - personale addetto alla allicciatura - personale addetto alla ripassatura pezze - personale addetto alla piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti) - personale aiuto taglio sacchi automatico - personale sostituto all'orlatura e cucitura - personale aiuto all'imballo e alla pressatura; - personale addetto ai torcitori e alle spolatrici; - personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti); - addetti cambio punte delle tavolette per carde - addetti alla pulitura degli impianti di aspirazione polvere; - orditori; - incorsatori. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - addetti ai vasi - addetti allo scarico delle macchine di preparazione e filatura - addetti all'annodatura e raccolta sacchi. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI E AFFINI PER USO INDUSRIALE, CIVILE E MILITARE 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). 3° livello. OPERAI - altre mansioni di produzione non inquadrabili in 1a o 2a categoria (esempio: cucitura di singole parti staccate di indumenti, impermeabili, copertoni e tende);

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- assiemaggio di 3 o più parti già preparate per indumenti e impermeabili; - piazzamento e segnatura di tessuti per impermeabili e indumenti; - taglio sul segnato di tessuti per impermeabili e indumenti; - tintori; - impermeabilizzatori; - finitori; - stiratura a mano o a macchina di indumenti e impermeabili; - rivista pezze; - stenditura con faldatura a mano di tessuti; - lavori a mano di selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, imbustatura, il tutto riferito alla produzione di zaineria, buffetterie, tende da campeggio e altri similari. 2° livello. Mansioni identificate come "2° super". OPERAI - addetti all'attaccatura e confezione del collo e delle maniche per indumenti impermeabili. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. OPERAI - assiemaggio di più parti già preparate per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie; - piazzamento e segnatura di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie; - taglio su segnato di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie; - lavori a mano su selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, piegatura, imbustatura, il tutto riferito alla produzione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili; - iscrizioni su copertoni; - imballatori; - stenditura a macchina di tessuti; - altre mansioni di produzione non inquadrabili al 3° livello (es. cucitura di singole parti staccate di indumenti, impermeabili, copertoni e tende). ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL FELTRO E CAPPELLO DI PELO 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - addetti alla verifica del feltro dopo la follatura; - addetti alla lavorazione dei cilindri. 3° livello. OPERAI - addetti alla verifica del cappello informato; - addetti alla verifica del cappello finito (parte feltro); - addetti alla mischia e alla soffiatura del pelo con regolazione della macchina e con mansioni anche di carico e scarico;

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- addetti alla follatura a mano; - addetti alla informatura a mano; - addetti alla inclosciatura a mano; - addetti alla inconicatura a mano; - addetti alle rollettine, o macchinette, o folloncini, o americane; - addetti alla informatura di 1a a macchina; - addetti alla informatura di 2a con macchina non automatica; - addetti alla spianatura di 2a; - addetti alla raffinatura o rasatura a mano; - addetti alla bridatura finale a mano o a macchina; - addetti alla sabbionatura, o cerchiatura o oittonatura; - addetti alla rifilatura finale a mano; - addetti alla bissonatura (lustrotti o renditori); - addetti alle operazioni di tintoria con preparazione e pesatura delle dosi dei colori su ricetta predisposta; - addetti alla informatura a bloccaggio a mano o a macchina, di cappelli da donna; - addetti allo scarico delle macchine imbastitrici; - addetti allo stacco ripiegatura delle imbastiture. 2° livello. OPERAI - addetti allo scarico delle macchine imbastitrici (campane); - addetti alle operazioni di tintoria con esclusione delle operazioni di pesatura e preparazione delle dosi di colore; - addetti alla allargatese (cupolino); - addetti alla inclosciatura a macchina; - addetti alla spianatura di 1a; - addetti alla pressatura; - addetti alla stampatura con macchina litografica; - addetti all'imballaggio per la spedizione; - addetti alla sbridatura (battiala); - addetti alle centrifughe dei reparti in bianco; - addetti alla disacidatura; - addetti ai folloni o martellose; - addetti al carico e scarico degli apparecchi di tintoria; - addetti alla aggiustatura delle imbastitrici; - addetti alla vellutatura a mano o con macchina automatica; - addetti alla raffinatura testa e ala con macchina non automatica; - addetti alla cardinatura a mano o a macchina a secco; - addetti alla sorgettatura e balenatura dei marocchini; - addetti alla confezionatura dei nodi, o gasse, o galle; - addetti alla confezione delle fodere; - addetti alla bordatura a mano o a macchina; - addetti alla guarnizione a mano o a macchina; - addetti alla verifica o visitaggio del cappello rasato o raffinato; - addetti alla verifica del cappello guarnito; - addetti alla rifilatura di 2a finale a macchina; - addetti alla stiratura delle fodere a mano; - addetti all'attaccatura cinte e nodi a macchina; - addetti alla stampatura in oro dei marocchini e fodere con composizione; - addetti alla rassodatura o marciatura a mano o a macchina; - addetti alla verifica o visitaggio delle imbastiture o slanaggi; - addetti alla pomiciatura a mano o con macchine non automatiche; - addetti al solo carico e scarico delle soffiatrici; - addetti alla sola mischia a mano dei feltri; - addetti alla pesatura del pelo sulle imbastitrici; - addetti al carico del pelo nelle macchine imbastitrici; - addetti allo stacco e piegatura delle imbastiture; - addetti alla sola scrociatura dei feltri alle americane, folle coq, mezzere e multiroller; - addetti alla sola spazzolatura del feltro greggio; - addetti alla marcatura e pesatura feltri; - addetti alla cardinatura a secco di preparazione alla vellutatura;

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- addetti alla slanatura o bagnaggio; - addetti alla apprettatura o ingommatura; - addetti alla pomiciatura con macchina automatica; - addetti alla raffinatura testa e ala con macchina automatica; - addetti alla tagliatura a rasatura velour (gilette); - addetti alla informatura di 2a con macchina plurima automatica; - addetti alla rifinitura di 1a sommaria a macchina; - addetti alla 1a bridatura sommaria a macchina; - addetti alla stiratura delle fodere a macchina; - addetti ai lavori del magazzino marocchini; - addetti ai lavori del magazzino fodere; - addetti alla confezione dei fiocchetti o nodini; - addetti al taglio e alla giuntura dei marocchini; - addetti al taglio, stiratura e centinatura delle cinte; - addetti alla giuntura, fermatura e spiluccatura dei nodi; - addetti alla centrifuga di un solo cappello nei reparti in nero; - addetti alla spolveratura; - addetti all'incarto e inscatolamento dei cappelli e delle cloches; - addetti alla stampatura in oro dei marocchini e delle fodere senza composizione; - addetti all'attaccatura delle etichette; - addetti alle macchine da cucire per la confezione di materiale ausiliario vario (plotte, mussole, pezze, cuffie ecc.); - addetti alla colorazione con stampo di feltro. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL FELTRO E CAPPELLO DI LANA 4° livello. OPERAI ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); responsabile della cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio. 3° livello. OPERAI - addetti alla sodatura; - addetti alla pomiciatura a mano; - addetti alla apprettatura e catramatura a mano; - addetti alla informatura a mano; - addetti alla pressatura; - addetti alla roulè a mano; - addetti alla rifilatura a mano; - addetti alla informatura al cerchio; - addetti alla passatura teste; - addetti alla passatura ali sabbieuse; - addetti alla ficconatura; - addetti all'aggiustatura e passatura bastiture; - addetti alla closciatura in bianco e nero; - addetti alla lucidatura ali a pezza e ferro; - addetti alla battiola a cono; - addetti alla rifinitura e verifica del cappello; - addetti alla cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio; - addetti alla incavatura a mano; - addetti al degodrenaggio.

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2° livello. OPERAI - addetti alle rollettine o americane o mezzere; - addetti ai coni; - addetti alla informatura a macchina; - addetti alla decatizzatura con cerchio e sbiella; - addetti alla roulè a macchina; - addetti alla stiratura; - addetti alla catramatura e apprettatura a macchina; - addetti alla plottatura; - addetti alla pulitura delle macchine di carderia; - addetti alla passatura in bianco; - addetti alla follatura a finire; - addetti alla spazzolatura; - addetti alla refilatura a macchina; - addetti alla bafatura (nero); - aiutanti alla informatura a macchina; - addetti ai folloni; - addetti alla tintoria; - addetti alle stufe; - addetti alla carbonizzatura; - addetti alla allargatese; - addetti alla battiala a macchina; - addetti alla rigatura; - addetti alla rasatura; - addetti alla vellutatura; - addetti alla orlatura dorsè a macchina; - addetti all'applicazione marocchini a macchina; - addetti alla guarnitura di marocchini e cinte a cappelli di pelo; - addetti alle multiroller; - addetti alla passatura bastiture; - addetti alla cernita dei feltri destinati all'appropriaggio o alla vendita (solo personale femminile); - addetti ai battipolvere; - addetti alla guarnitura lana; - addetti alle cinturine lana; - addetti alla tagliatura marocchini; - addetti alla pesatura in bianco; - addetti all'applicazione delle fodere; - addetti alla stiratura delle fodere; - addetti alla materassa; - addetti alla rifilatura in bianco; - addetti alle tavolette e alla pinzettatura. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL PELO PER CAPPELLO 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). 3° livello. OPERAI - addetti alla secretatura a mano.

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2° livello. OPERAI - addetti alla spuntatura; - addetti alla sbarbatura o ripassatura; - addetti alla scelta delle pelli; - addetti alla soffiatura; - addetti alla miscelatura; - addetti alle taglierine; - addetti alla secretatura a macchina; - addetti alla spaccatura delle pelli; - addetti alla preparazione (bagnatura, spazzolatura, bottolatura, scodatura); - addetti alla impaccatura (confezione polpette). ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEI BERRETTI E COPRICAPO DIVERSI (NON DI PAGLIA NE’ DI FELTRO) E DI FODERE E MAROCCHINI 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare) 3° livello. Mansioni identificate come "3° super" OPERAI - addetti al taglio a mano e alla confezione di bozze di campioni; - addetti allo sviluppo proporzionale dei modelli. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. OPERAI - addetti al taglio e alla confezione del capo completo. 2° livello. Mansioni identificate come "2° super" OPERAI - addetti al taglio di tessuti e materiali affini esterni; - addetti alla cucitura del capo completo. L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello.

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OPERAI - addetti alla stiratura a mano del capo completo; - magazziniere addetto all'imballaggio e alla spedizione; - addetti alla stiratura del capo completo di serie e/o con pressa idraulica; - addetti allo stiro intermedio (sfumatura a vapore); - addetti al taglio delle fodere; - addetti alla cucitura di parti staccate; - addetti alla guarnitura fine a mano; - addetti allo stampaggio in oro e colore di fodere e marocchini con o senza composizione; - addetti alle operazioni di apertura delle cuciture; - addetti alla tranciatura degli accessori e interni; - addetti alla cucitura di accessori e interni; - addetti alla stiratura con sabbieuse o sacco; - addetti alla guarnitura comune a mano o a macchina; - addetti a lavori leggeri di magazzino e alle operazioni di preparazione per la confezione. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE TRECCE E CAPPELLI DI PAGLA, DI TRUCIOLO E DI ALTRE MATERIE AFFINI DA INTRECCIO E DELLE TRECCE MECCANICHE 4° livello. OPERAI - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). 3° livello. Mansioni identificate come "3° super". OPERAI - addetti alla pressatura e apprettatura delle qualità extrafini (panama Montecristi - treccia finissima); - addetti cucitura treccia di qualità extrafine; - addetti ai rapporti esterni per il controllo qualità merci rientrate da lavorazioni c/o terzi. L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. OPERAI 1° gruppo. Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche. - tintori. 2° gruppo. Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio: - addetti alla selezionatura e attigliatura di trecce e cappelli; - addetti alla tiratura e stiratura a mano di cappelli sulla forma; - addetti alla informatura di cappelli capaci di eseguire qualsiasi operazione di pressatura.

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2° livello. OPERAI 1° gruppo Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche: - cellorighisti, racellisti e articoli simili; - fissaggio e appretto; - addetti alla tintoria; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma, di paglia e di altre materie. 2° gruppo. Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio: - addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni richiedenti una specifica o normale preparazione; - addetti alla informatura di cappelli che eseguono operazioni semplici o parziali di pressatura; - addetti alla ricezione di trecce e cappelli; - addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni che non richiedono una specifica né normale preparazione; - addetti all'apprettatura, incollatura e tuffatura; - addetti alla centrifuga e agli essiccatoi esclusi i lavoratori adibiti al trasporto del materiale; - addetti alla smarcatura, lavatura e zeccolatura di cappelli nostrali; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma, di paglia e di altre materie; - addetti alla confezione del campionario su modelli predisposti; - addetti alla guarnitura eseguita interamente a mano di cappelli esotici fini quali, ad esempio, panama, balibuntal e simili. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria. 1° gruppo. Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche: - nastrificazione; - ranellama e simili; - tagliatura; - trecciatura; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine e media su forme normali, in paglia e altre materie simili; - asciugatura (*); - aspatura (*); - bobinatura, rocchettatura, spolatura (*); - goffratura (*); - incannaggio (*); - pettinatura (*); - ritorcitura (*); - addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie 2° gruppo. Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio:

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- addetti alla guarnitura eseguita a mano e a macchina di cappelli e altri lavori di paglia e di materie simili, di qualità fine e media; - addetti alla aggiustatura e sottomettitura di cappelli nostrali; - addetti alla cucitura di cappelli e lavori diversi di qualità fine e media su forme normali in paglia e altre materie simili; - addetti all'applicazione a mano di guarnizioni mediante incollatura e punti metallici (*); - addetti alla addozzinatura di trecce e cappelli (*); - addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*); - addetti all'avviatura a mano di cappelli (*); - addetti alla guarnitura eseguita a macchina di cappelli e altri lavori ordinari di paglia, truciolo, raffia, ecc. (*); - manovalanza in genere. (*)I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con un asterisco passeranno nel livello superiore dopo 18 mesi di permanenza nel 1° livello. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL TESSUTO NON TESSUTO 4° livello: - ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare); - regolazione e registrazione di più macchine di produzione del tessuto non tessuto con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo. 2° livello. OPERAI - addetti alla conduzione delle macchine di produzione del tessuto non tessuto. ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEGLI SPAGHI, CORDAMI E FIBRE DURE 3° livello. OPERAI - addetti a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci; - capi macchina estrusori; - conduttori vasche candeggio e tintoria; - capo macchina corderia all'aia e automatica; - fresatori cilindri per la filatura a umido; - tornitori cilindri legno per la preparazione e filatura a secco; - personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., con relativi calcoli e annotazioni. 2° livello. OPERAI - addetti al candeggio e tintoria (senza responsabilità specifica della lavorazione); - addetti ai magazzini; - addetti alla riparazione Gills e pettini; - aiutanti di capomacchina di corderia all'aia; - assortitori; - buscolai e fiscolai; - breakeratori; - ammorbidatori;

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- imballatori; - impaccatori; - lucidatori spaghi; - personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore; - capolevate (preposti all'effettuazione delle levate con operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori); - rampinatori carde; - addetti agli essiccatoi e trasporti relativi; - strappatori e tagliatori; - trasportatori bobine, rocchetti e vasi; - addetti all'estrusione; - addetti ai banchi e fusi; - addetti alle Goods; - addetti alla corderia automatica e trecce; - addetti ai filatoi automatici di fibre dure; - aspatori; - addetti alle carde; - combinatori di assortimento; - filatori a umido; - filatori a secco; - gomitolatori; - impaccatori gomitoli con controllo; - legatori matasse; - manellanti; - operatori alle macchine di provinatura; - pesatori; - pettinatori a macchina; - squadratori; - stenditori; - torcitori; - trasportatori addetti ai reparti; - trecciatori per refe calzaturificio; - addetti agli stiratoi; - addetti alle roccatrici. 1° livello. Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria: - scaricatori; - sbattitori; - smagliatori; - spolatori; - stopparoli. Chiarimento verbale. Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.

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Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO V Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI E PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA E DELLA TRATTURA DELLA SETA 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile di servizio amministrazione e/o finanza; - responsabile del servizio del personale, selezione, formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali; - responsabile di servizio produzione, anche di unità operative autonome; - product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto); - responsabile di servizio commerciale; - responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo; - responsabile di servizio EDP; - responsabile del magazzino totalmente automatizzato. 6° livello. Declaratoria.

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Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio controllo di gestione; - capo ufficio acquisti e/o vendite, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno 1 lingua estera; - capo ufficio amministrazione del personale; - capo ufficio programmazione della produzione; - brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto); - capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing); - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - capo ufficio marketing; - analista EDP; - capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche; - gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e, D.lgs. n. 114/98) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico. 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. IMPIEGATI - addetto all'ufficio acquisti, responsabile per gruppi di fornitori, incaricato di tutte le operazioni relative; - responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni; - analista tempi e metodi; - addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative; - addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno; - web manager; - segretaria di direzione; - programmatore EDP; - coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo; - assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato; - addetto alla programmazione della logistica; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate. INTERMEDI - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello; - capo squadra area di manutenzione; - capo magazziniere.

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OPERAI - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine. 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni. IMPIEGATI - operatore EDP; - addetto all'aggiornamento del sito web; - addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate; - addetto alla contabilità clienti/fornitori; - coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale; - operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio. INTERMEDI - aiuto assistente; - aiuto capo squadra area di manutenzione. OPERAI - personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni; - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo, smistamento e spedizione delle merci di magazzino (prodotti finiti e materie prime) con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici; - personale ausiliario specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - fuochisti patentati; - autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Mansioni identificate come "3° super"

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OPERAI - addetto al reparto cernita (colui che apporta modifiche su indicazioni del responsabile). L'elencazione delle mansioni identificate come "3° super" è tassativa. Esemplificazioni relative al 3° livello. IMPIEGATI - addetto al servizio amministrazione; - addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici; - addetto all'inserimento di testi nel sito web; - addetto al servizio commerciale; - centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua estera; - commesso/a addetto/a alla vendita negli spacci aziendali. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi; - ordinatore e smistatore delle merci in magazzino; - addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva; - conduttore in genere di impianti termici a vapore; - autista addetto al trasporto merci; - autista non addetto al trasporto merci; - infermiere professionale. INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA - addetti alla molatura delle carde; - personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., con relativi calcoli e annotazioni. TESTURIZZI - addetto congiuntamente alla preparazione polimeri, filiere, enzimaggio. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Mansioni identificate come "2° super" OPERAI - addetto alla provinatura e controllo filati con autonomia decisionale di conformità.

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L'elencazione delle mansioni identificate come "2° super è tassativa. Esemplificazioni relative al 2° livello. IMPIEGATI - addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione fax e posta in genere, ecc.); - addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali; - centralinista/receptionist. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - aiuto fuochista; - addetto ai servizi di mensa e ristoro; - fattorini; - guardiani, portinai e uscieri; - infermiere generico; - addetto alla movimentazione dei carichi; - addetto all'imballaggio e alla confezione di merci. INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA - addetti alla provinatura e titolazione, alla resistenza e stagionatura, al controllo finale dei fiocchi e dei filati, alla scelta dei falsi e alla pesatura; - scelta cascami; - pettinatori a mano; - personale addetto ai rulli o alle macchine di macerazione; alla sgrassatura; - personale addetto alla preparazione ingredienti, alla manutenzione macchine, alla pulizia delle carde; - personale addetto ai bagni, alle centrifughe, alla carbonizzazione, all'imballo del fiocco e del pettinato; - personale addetto al magazzino greggi, macerati, pettinati; - personale addetto alla battitura; agli apritoi (crygtons); - personale addetto all'imballo del roccadino e dei filati; - cordellisti; - personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore; - segnarotture; - addetti nei reparti al controllo dei fiocchi e dei filati; - addetti ai lavaggi agli essiccatoi allo scarico degli apritoi (crygtons), alle nappatrici, all'imbocchettatura delle fillings, agli spreaders della pettinatura automatica, all'imbozzimatura, ai banchi a fusi; - attaccafili di filatura - addetti alle levate di filatura e torcitura, agli incannatoi di binatura, di torcitura; alla garzatura, al raclaggio, alle aspatrici, alle cannettatrici, e rocchettiere; - addetti allo scarico di circolari, alle PAS; - addetti alla repeigneuses, ai frottatori; - attaccafili di binatura - mondamano filati; - addetti agli spreaders di pettinatura a mano - addetti alla battitura e taglio gallette, agli spreaders di filatura, agli stiratoi di preparazione; - attaccatrame di filatura e torcitura - attaccafili di torcitura - addetti al controllo meccanico; - addetti all'impacchettatura, all'incassatura e alla forchettatura - addetti alla cernita del macerato; - addetti agli stiratoi di pettinatura - addetti alle carde; - addetti alla monda del fiocco di pettinatura; - personale addetto alla cucitura di bisacce, con o senza pulitura; - personale addetto al ripopolamento pettini; - personale addetto al carico delle fillings; - personale addetto al rifacimento del piastrons;

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- personale addetto al cambio degli anellini; - personale addetto alla verniciatura dei cilindri; - personale addetto all'apertura delle mannelle. INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA - scopinatrici alle macchine di trattura automatica; - altre addette alle macchine di trattura automatica e alla sorveglianza al macero; - filatrici; - provinatrici - passatrici - annodatrici fisse - piegatrici - torcitrici - distributrici di bozzoli - aspatrici - addette al filatoio (dipanatrici di matasse, roccatrici) - recottine - sguscine - cernitrici di filanda. TORCITORI DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI - addetti alla provinatura e controllo filati; - addetti alle macchine di binatura - addetti alle macchine di torcitura; - addetti al caricamento dagli aspoini (cargarine), alla bobinatura, alla piegatura e ripassatura dei filati; - addetti alle operazioni di stracannatura, di rimenaggio, di aspatura; addetti al bagno dei filati; - addetti all'incannaggio, alla cappiatura, alla confezione; - addetti alla brovatura. TESTURIZZI - addetto all'estrusione; - addetto alla bobinatura; - addetto alle cantre; - addetto alla testurizzazione. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazioni. OPERAI Mansioni relative a tutti i comparti: - addetto alla movimentazione di merci senza la guida di mezzi motorizzati; - addetto alla pulizia dei reparti e/o uffici; - personale di manovalanza e pulizia. Mansioni, suddivise per settori, cui si applica il comma 2 della declaratoria. INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA - personale addetto alla raccolta e cernita dei cascami di pettinatura e filatura INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA - strusine - cernitrici bigattine. TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI

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- addetti alla cernita e pesatura della strazza e altri sottoprodotti; - addetti alla cernita e/o pulizia dei tubetti, rocchetti e altri supporti; - addetti alla preparazione dei cartoni e alla chiusura degli stessi; addetti alla cernita e/o pulizia della scatole. Chiarimento a verbale. Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO VI Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI TRECCE E CAPPELLI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO E DI ALTRE MATERIE AFFINI DA INTRECCIO E DELLE TRECCE MECCANICHE 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile di servizio amministrazione; - responsabile di servizio commerciale; - responsabile di servizio produzione; - responsabile servizio EDP. 6° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.

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Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio acquisti; - capo ufficio marketing; - capo ufficio reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - analista EDP; - capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera; - interprete e traduttore; - capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche. 5° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni; - programmatori EDP; - analista tempi e metodi - cronotecnico analista; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori e clienti, incaricato di tutte le operazioni relative. b)Esemplificazioni relative al personale intermedio: - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello; - capo squadra area di manutenzione. c)Esemplificazioni relative al personale operaio: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina; - ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati. 4° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - operatore EDP; - addetto alla disposizione delle lavorazioni;

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- addetto al controllo fido clienti; - operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio. b)Esemplificazioni relative al personale intermedio: - aiuto assistente; - aiuto capo squadra area di manutenzione. c)Esemplificazioni relative al personale operaio: - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino; - ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). OPERAI AUSILIARI - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - fuochisti patentati; - autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati. 3° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - addetto alla fatturazione; - operatore contabile; - addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - cronomestrista non analista; - segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni. b)Esemplificazioni relative al personale operaio: 1° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche - tintori. 2° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio - addetti alla selezionatura e attigliatura di trecce e cappelli; - addetti alla tiratura e stiratura a mano di cappelli sulla forma; - addetti alla informatura di cappelli capaci di eseguire qualsiasi operazione di pressatura. AUSILIARI - autisti; - ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti e macchine; - infermieri professionali. ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE

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- autisti non addetti al trasporto merci. 2° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - stenodattilografo/a; - addetto mansioni semplici di segreteria; - addetto controllo fatture; - addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; - addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede; - centralinista; - addetto registrazione dati. b)Esemplificazioni relative al personale operaio: - ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili.; - addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri; - infermieri. 1° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche - cellorighisti, racellisti e articoli simili; - fissaggio e appretto; - addetti alla tintoria; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma di paglia e di altre materie. 2° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e di cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio - addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni richiedenti una specifica o normale preparazione; - addetti alla informatura di cappelli che eseguono operazioni semplici o parziali di pressatura; - addetti alla ricezione di trecce e cappelli; - addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni che non richiedono una specifica né normale preparazione; - addetti all'apprettatura, incollatura e tuffatura; - addetti alla centrifuga e agli essiccatoi esclusi i lavoratori adibiti al trasporto del materiale; - addetti alla smarcatura, lavatura e zeccolatura di cappelli nostrali; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma di paglia e di altre materie; - addetti alla confezione del campionario su modelli predisposti; - addetti alla guarnitura eseguita interamente a mano di cappelli esotici fini quali, ad esempio, panama, balibuntal e simili. 1° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

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Esemplificazioni relative al personale operaio: - mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria 1° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche - nastrificazione; - ranellama e simili; - tagliatura; - trecciatura; - addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine e media su forme normali, in paglia ed altre materie simili; - asciugatura (*); - aspatura (*); - bobinatura, rocchettatura, spolatura (*); - goffratura (*); - incannaggio (*); - pettinatura (*); - ritorcitura (*); - addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*). (*)Tali lavoratori passeranno al livello superiore dopo 18 mesi di permanenza nel 1° livello. 2° gruppo: Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio - addetti alla guarnitura eseguita a mano e a macchina di cappelli ed altri lavori di paglia e di materie simili, di qualità fine e media; - addetti alla aggiustatura e sottomettitura di cappelli nostrali; - addetti alla cucitura di cappelli e lavori diversi di qualità fine e media su forme normali in paglia ed altre materie simili; - addetti all'applicazione a mano di guarnizioni mediante incollatura e punti metallici (*); - addetti alla addozzinatura di trecce e cappelli (*); - addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*); - addetti all'avviatura a mano di cappelli (*); - addetti alla guarnitura eseguita a macchina di cappelli e altri lavori ordinari di paglia, truciolo, raffia, ecc. (*); - manovalanza in genere. (*)Tali lavoratori passeranno al livello superiore dopo 18 mesi di permanenza nel 1° livello.

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ALLEGATO VII DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FINIMENTO SERICO 8° livello Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° Livello Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile di servizio amministrazione; - responsabile di servizio commerciale; - responsabile di servizio produzione; - responsabile servizio EDP. 6° livello Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio acquisti; - capo ufficio marketing; - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - analista EDP; - capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera; - interprete e traduttore;

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- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche. 5° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengo inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. a)Esemplificazioni impiegati: - responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni; - addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative; - cronotecnico analista - Analista tempi e metodi; - analista chimico-fisico di laboratorio; - programmatori EDP; - fotografi, selezionatori cromisti, retinatori, disegnatori-lucidisti finiti, che sappiano eseguire qualsiasi tipo di disegno e di lucido. b)Esemplificazioni intermedi: - assistente tessile (con trattamento economico e normativo di impiegato); - capo squadra meccanico area di manutenzione. c)Esemplificazione di operai: TINTORIA - ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinando il ciclo di tintura, correggono ed approvano i colori con responsabilità dei risultati; - tintori a tazza che svolgono autonomamente l'intero ciclo di tintoria, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra e portando a conclusione di tintura tessuto con più fibre sintetiche e naturali e che inoltre passano da un colore all'altro con responsabilità ed autonomia assimilabile al ricettista di tintoria. STAMPA - capi macchina a stampa che operano indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà di iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali: a) riparazione di quadri, cilindri e ritocco a pennelli; b) preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione; c) ripristino delle racles. - coloristi di stampa che determinano la ricetta, correggono ed approvano i colori con responsabilità di risultati e verificano sulle macchine e colori a campione. FOTOINCISIONE - INCISIONE - incisori di cilindri in rame; - responsabile della messa a punto della corrosione dei cilindri di rame. AUSILIARI - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;

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- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina. 4° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. a)Esemplificazioni impiegati: - operatore EDP; - addetto alla disposizione delle lavorazioni; - addetto al controllo fido clienti; - operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio. b)Esemplificazioni intermedi: - intermedio di 2ª; - aiuto capo squadra meccanico area di manutenzione. c)Esemplificazione operai: TINTORIA E PURGA - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino; - ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare; - capi macchina per la tintura in continuo; - tintori a tazza che svolgono in maniera autonoma e con piena responsabilità l'intero ciclo di tintura. STAMPA - stampatore a tavolo con capacità di addestramento di altri lavoratori che svolge, con piena autonomia e responsabilità dei risultati, su tutti i tipi di disegno, di colore e di tessuto, compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze della lavorazione ed esegue il controllo della rispondenza del quadro rispetto al disegno originale in funzione della realizzabilità degli effetti sul tessuto; - titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori. FOTOINCISIONE - INCISIONE - incisori di qualsiasi disegno su molette, su placche di metallo; - molettatori su cilindri di rame o di acciaio; - rilevatori da qualunque moletta; - pantografisti; - lucidisti o rappotisti. AUSILIARI - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - fuochisti patentati; - personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti); - autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.

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3° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. a) Esemplificazioni impiegati: - addetto alla fatturazione; - operatore contabile anche con l'ausilio di macchine contabili elettroniche; - addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - cronometrista non analista; - segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni. b)Esemplificazioni operai: TINTORIA E PURGA - addetto alla cucina colori; - operai che tingono a campione anche su di una sola barca, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'una all'altra tonalità di colore; - conduttori di bruciapelo; - conduttori di macchine a goffrare il greggio; - conduttori di macchine continue di purga in largo; - capi barca o capi tino preposti alle lavorazioni e tempi di purga, carica ed operazioni affini; - preposti alle macchine di fosfataggio (carica); - preposti al candeggio al cloro e all'acqua ossigenata; - tintori responsabili della tintura a ricetta su barche, jiggers, stelle. - conduttori di apparecchi automatici di tintura; - conduttori di apparecchi a pressione per la tintura di filati e tessuti; - conduttori di macchine per mercerizzare; - conduttori di macchine a cavigliare, lucidare e brillantare filati; - conduttori e responsabili di macchine per ossidazione del nero di analina e nero fisso; - ricevitori, verificatori, numeratori di greggio (filati e stoffe); - addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito. STAMPA - caporali di stampa a macchina; - stampatori al quadro, responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura, impressione e rientranti); - stampatori alla stampa a quadro; - stampatori a carrello manuale o meccanizzato con responsabilità del tavolo; - preposti al vaporissaggio in tino e autoclavi, responsabili del caricamento sulle aste o stelle per vaporissaggio, conduttori vaporissaggio continuo; - preposti allo scioglimento, cottura, miscela e taglio, peso e misura di colori e spessimenti; - campionatori e provinatori di quadri e di colori; - preposti alla mandrinatura dei cilindri di stampa; - conduttori di camere ad aria calda; - conduttori di macchine di lavaggio di pezze stampate in largo o in corda; garanze, con preparazione di bagni; - archivisti di cilindri, quadri, responsabili controllo incisioni, ritoccatori di cilindri e finitori di incisioni incomplete, ritoccatori a pennello per correzione di quadri e cilindri; - addetti al ritocco di pezze stampate; - coadiutori del capo macchina di stampa. FOTOINCISIONE - INCISIONE - fotoincisori; - ritoccatori di cilindri di fotomeccanica e finitori di incisioni incomplete; - responsabili all'impressione, albuminazione, divisione a rapporto e spoglio dei cilindri; - responsabili alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi comprese le operazioni di bitumatura e fusione; - responsabili all'impressione, spoglio, provinatura e correzione di quadri;

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- preposti ai bagni galvanici di ramatura e cromatura; - responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisi; - preposti al montaggio dei quadri; - impressionisti; - ritoccatori a pennello per quadri e per cilindri; - campionatori e provinatori di colori e quadri; - aiuto fotografi. FINITURA - preposti alla specola delle pezze prima dell'apparecchio; - preposti alle alzatrici (rameuses) o a macchine di asciugamento; - conduttori di foulards di appretto, calandre a feltro, calandre a bacinella, mangani, bates, presse continue a carta calda, calandre a silk, macchine a decatire, macchine stampatrici, rasatrici, garzatrici, felpatrici; - tracciatori per marezzatura; - preposti all'appretto al regolo; - conduttori delle macchine spalmatrici; - conduttori di presse a cartone, di macchine rompiappretto; - conduttori di macchine a goffrare; - conduttori di smerigliatrici; - conduttori di cimatrici (esclusi i cimatori di sole cimosse); - preposti alle cucine di appretto che preparano i vari bagni di finissaggio secondo ricette prestabilite; - cardatori in genere e spazzolatori a macchina e a mano di velluti; - preposti alle macchine per impressione a secco, a spazzola, alle taglierine, autoclavi di finissaggio o stufe polimerizzatrici di resine per velluti; - visitatori di pezze per rilevazione difetti di lavorazione; - conduttori di macchine doppiatrici; - conduttori di macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto; - collaudatori della stabilità dimensionale del tessuto al lavaggio (bollitura prima e dopo la sanforizzazione); - conduttori di essiccatoi rapidi sotto pressione per filati in rocche, tops, subbi; - responsabili della preparazione dei colli secondo le disposizioni dell'ufficio spedizioni. AUSILIARI - autisti; - ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine; - infermieri professionali. 2° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza, e/o un corso professionale. a)Esemplificazioni impiegati: - stenodattilografia; - addetto mansioni semplici di segreteria; - addetto controllo fatture; - addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; - addetto alla semplice perforazione e/o verifica schede; - centralinista; - addetto registrazione dati. b)Esemplificazioni operai: TINTORIA E PURGA - cilindratori di greggio; - coadiutori al bruciapelo; - verificatori e riconoscitori di greggio;

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- coadiutori alla purga, sbianca, carica, mercerizzazione, incollaggio ed operazioni affini a mano e a macchine (in largo e in corda); - conduttori di singole macchine centrifughe, macchine assorbitrici e macchine di asciugamento ad aria e a tamburo; - conduttori di singole barche, vasche, jiggers o stelle di tintura, senza responsabilità del campione e del colore; - coadiutori alle macchine di ossidazione del nero di anilina e del nero fisso; - addetti alle faldatrici e arrotolatrici di tessuti greggi; - addetti al finissaggio di filati tinti e incollati (stiratura, manellatura); - archivisti di campioni; - addetti alla preparazione di filati e tessuti greggi (cucitura, orlatura, misurazione, aspatura, puntatura di pezze e mannelle, allargatura di pezze umide in corda); - addetti in genere all'asciugamento; - personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso. STAMPA - archivisti di campioni referenze e disegni; - operai coadiutori alle macchine da asciugare e con incarico di passa- pezze per macchie, buchi e strappi; - specolatori dopo asciugamento; - cucitori di panni di macchine da stampa; - coadiutori alla macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro; - coadiutori degli stampatori a quadro e a tampone; - coadiutori alla mandrinatura dei cilindri; - coadiutori alle macchine da lavaggio di pezze stampate; - coadiutori clâpot per lavaggio di sottopezze tela; - coadiutori di asciugatoi a tamburo per sottopezze e teli; - addetti in genere allo stendaggio pezze per asciugamento; - coadiutori di autoclavi e tini di vaporissaggio; - coadiutori alle operazioni di scioglimento, cottura, miscela e taglio, peso e misura della cucina a colori (esclusi lava-mastelli e trasportatori); - coadiutori degli archivisti di cilindri, quadri; - attaccapezze a spillo, a gomma e a colla; - cucitori, stenditori, sgommatori di tavoli; - addetti al caricamento e scaricamento di tessuti greggi e finiti (con responsabilità); - addetti alla preparazione del campionario commerciale (taglio e confezione campioni); - personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore, a lavoro fisso. FOTOINCISIONE - INCISIONE - coadiutori nella preparazione di cilindri e quadri; - coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi; - archivisti di disegni a lucido; - smontatori di quadri vecchi da stampa; - tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri; - tracciatori al pantografo; - cucitori per buratti e canape per quadri; - personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso. FINITURA - conduttori di macchine arrotolatrici, misuratrici, stampigliatrici, quintatrici, imbarchettatrici; - orlatori e rammendatori, frangiatori a mano e a macchine; - addetti alla preparazione delle etichette dei greggi e dei fogli di lavorazione; - addetti alla rotolatura su subbio; - addetti allo spruzzo umidificatore all'acqua; - addetti all'introduzione ed uscita delle alzatrici, calandre a feltro, calandre pluricilindriche; - addetti alle macchine spalmatrici; - operai addetti alla preparazione di colli e pacchi; - operai che coadiuvano gli specializzati nelle lavorazioni e trattamenti sulle macchine o manipolazione dei velluti; - addetti alle macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto; - personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso. AUSILIARI

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- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione o modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili; - addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia; - autisti non addetti al trasporto merci; - portinai, guardiani; - uscieri. 1° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti ai lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO VIII Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE AZIENDE FABBRICANTI PELO PER CAPPELLO 8° livello (Quadro) Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabile di servizio amministrazione; - responsabile di servizio commerciale; - responsabile di servizio produzione; - responsabile servizio EDP. NORMA TRANSITORIA La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro. In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1/7/1987. 6° livello Declaratoria.

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Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità; - capo ufficio acquisti; - capo ufficio marketing; - capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti; - analista EDP; - capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera; - interprete e traduttore; - capo ufficio di analisi chimiche e chimico-fisiche. 5° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni; - programmatori EDP; - analista tempi e metodi - cronotecnico analista; - analista chimico/fisico di laboratorio; - addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative. b)Esemplificazioni relative al personale intermedio: - assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello. c)Esemplificazioni relative al personale operaio: - saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione; - specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina; - ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati. 4° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale.

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a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - operatore EDP; - addetto alla disposizione delle lavorazioni; - addetto al controllo fido clienti; - operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio. b)Esemplificazioni relative al personale intermedio: - aiuto assistente; - aiuto capo squadra area di manutenzione. c)Esemplificazioni relative al personale operaio: - personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione; - personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino; - ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare). OPERAI AUSILIARI - personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento; - personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, frasatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori); - fuochisti patentati; - autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati. 3° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - addetto alla fatturazione; - operatore contabile; - addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe; - cronometrista non analista; - segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie di fatturazioni. b)Esemplificazioni relative al personale operaio: - addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito; - addetti alla secretatura a mano. AUSILIARI - autisti; - ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine; - infermieri professionali. ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE - autisti non addetti al trasporto merci.

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2° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. a)Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - stenodattilografo/a; - addetto mansioni semplici di segreteria; - addetto controllo fatture; - addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; - addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede; - centralinista; - addetto registrazioni dati. b)Esemplificazioni relative al personale operaio: - ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili; - addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia; - infermieri; - addetti alla spuntatura; - addetti alla sbarbatura o ripassatura; - addetti alla scelta delle pelli; - addetti alla soffiatura; - addetti alla miscelatura; - addetti alle taglierine; - addetti alla secratatura a macchina; - addetti alla spaccatura delle pelli; - addetti alla preparazione (bagnatura, spazzolatura, bottolatura, scodatura); - addetti alla impaccatura (confezione polpette). 1° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AL PERSONALE OPERAIO: - personale addetto a lavori di manovalanza e/o pulizia e ai trasporti a mano. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO IX Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL SETTORE CALZATURIERO 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazioni. - responsabile servizio amministrazione; - responsabile servizio commerciale; - responsabile servizio organizzazione di produzione; - responsabile servizio ricerche; - responsabile servizio della creazione esclusiva interna di disegni e modelli; - responsabile servizio elaborazione dati; - responsabile programmatore EDP; - responsabile di gruppi di progettazione complessivamente preposti aealizzare le collezioni di modelli e/o di stampi con CAD tridimensionalescarponi da sci). 6° livello. Declaratoria.

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Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni. - responsabile di reparto di produzione; - responsabile ufficio amministrazione del personale; - responsabile ufficio programmazione; - responsabile contabilità generale; - responsabile contabilità industriale; - responsabile analisi tempi e metodi; - programmatore EDP; - responsabile officina di manutenzione; - realizzatore di modelli su CAD-CAM; - progettista sviluppatore di modelli e/o stampi completi con CAD tridimensionale e capacità di modifica e adattamento del software (scarponi da sci). 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni. - responsabile di Sezione o di più fasi di produzione nell'ambito del reparto; - capo squadra area di manutenzione; - cronometrista analista; - operatore modellista su CAD-CAM addetto alla preparazione e/o modifica modelli o parte di modelli; - addetto all'ufficio acquisti e vendite responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato delle operazioni relative; - interprete e traduttore; - progettista sviluppatore di taglie o di parti di modelli e/o stampi con CAD tridimensionale e software predefinito (scarponi da sci); - addetti alle pratiche del personale con sviluppo contabile delle paghe; - operatore di centro elaboratore dati; - traduttore corrispondente con completa conoscenza di una lingua estera. 4° LIVELLO Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni.

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- operatori che svolgono normalmente una pluralità di mansioni inquadrate nel 3° livello; - addetti all'adattamento dei modelli su forma; - addetti all'orlatura completa dei prototipi di modelleria; - addetti al taglio a mano o a macchina delle parti principali della tomaia in pelli pregiate; - addetti alla tresatura della suola applicata; - addetti alla premontatura e simultanea montatura di scarpe in pelli pregiate; - addetti alla premontatura ed eventuale simultanea montatura a mano di scarpe in pelli pregiate; - addetti alla cucitura del guardarolo e della suola nella lavorazione good-year e/o alla cucitura della suola nella lavorazione blake con capacità di regolazione della macchina; - addetti alla fresatura, vetratura e smerigliatura delle suole e del tacco nella lavorazione good-year; - addetti con continuità alla complessiva operazione di doppia fresatura di suole con predisposizione e regolazione della macchina e vetratura e smerigliatura di suole e tacchi nella lavorazione del prefinito; - attrezzista o manutentore con capacità d'intervento sulle singole macchine; - responsabile conduzione carosello o giostra di schiumatura per materiale plastico negli scarponi da sci e/o tempo libero e/o calzature di sicurezza; - conduttore prese a iniezione con responsabilità per l'attrezzamento e la regolazione delle macchine, la qualità e il colore negli scarponi da sci, escluso settore accessori; - responsabile della conduzione di rotativa o giostra di iniezione di suole in materiale plastico o gomma per le calzature sportive e/o tempo libero e/o di sicurezza e/o pantofoleria; - addetti al controllo delle pelli e delle tomaie tagliate in pellame pregiato; - addetti al controllo qualitativo della calzatura finita con capacità di valutazione in proprio della conformità allo standard qualitativo aziendale (esclusi scarponi da sci); - addetti alla limatura, aggiustatura e sviluppo della cima di base nei suolifici; - conduttore di trancia a controllo numerico computerizzato, con responsabilità per la programmazione, regolazione ed attrezzamento dell'impianto; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - conduttore di macchina saldatrancia colletti, con responsabilità per la regolazione dei parametri di lavoro, l'attrezzamento dell'impianto, l'ottimizzazione dei consumi e della qualità; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - conduttore di macchina saldatrancia BZ marcatrice, con responsabilità per la regolazione dei parametri di lavoro, l'attrezzamento dell'impianto e l'ottimizzazione della qualità; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - addetto al controllo del prodotto finito e dell'assemblaggio esterno; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - manutentore elettromeccanico con capacità d'intervento sugli impianti elettrici, meccanici, pneumatici ed idraulici; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - addetto alla riparazione dei resi con responsabilità di verifica ed eliminazione dei difetti e annotazione statistica dei medesimi; 4° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 3° (scarponi da sci); - operatore modellista su CAD-CAM addetto alla preparazione e/o modifica modello o parti di modello. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni. 3° livello super - addetti al taglio delle parti principali della tomaia; - addetti alla ripiegatura a mano di tomaie in pellame pregiato; - addetti alla ripiegatura a macchina di tomaie in pellame pregiato e in modelli che presentano difficoltà operative e in grado di eseguire anche raccordi a mano; - addetti alla complessiva operazione di scarnitura di tomaia in pellame pregiato e di fodere e di rinforzi e di puntali con regolazione delle macchine e determinazione dei vari tipi di smussatura;

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- addetti alla giuntatura completa della tomaia; - addetti alla riprofilatura di tomaie in modelli fantasia e in pelli pregiate; - addetti alla cucitura strobel di pelli pregiate; - addetti alla premontatura ed eventuale simultanea montatura di calzature; - addetti alla rettifica a mano della premontatura; - addetti all'incisione e spianatura incrine nelle lavorazioni blake e good-year; - addetti alle riparazioni 3° livello. - operatori che svolgono normalmente almeno 2 fra le mansioni classificate al 2° livello e contrassegnate con asterisco; - addetti al taglio delle parti principali della toma; - addetti alla ripiegatura a mano di tomaie in pellame pregiato; - addetti alla ripiegatura a macchina di tomaie in pellame pregiato e in modelli che presentano difficoltà operative e in grado di eseguire anche raccordi a mano; - addetti alla complessiva operazione di scarnitura di tomaia in pellame pregiato e di fodere e di rinforzi e di puntali con regolazione delle macchine e determinazione dei vari tipi di smussatura; - addetti alla giuntatura completa della tomaia; - addetti alla cucitura delle parti principali della tomaia in pelle; - addetti alla profilatura di tomaie in modelli fantasia e in pelli pregiate; - addetti alla messa in misura della tomaia con fodera non preventivamente incollata; - addetti alla cucitura strobel; - addetti alla premontatura ed eventuale simultanea montatura di calzature; - addetti al montaggio della cava, dei fianchi, della boetta, delle punte; - addetti alla ribattitura della montatura; - addetti alla rettifica a mano della premontatura; - addetti all'incisione e spianatura increne nelle lavorazioni blake e good-year; - addetti alla cucitura del guardolo o della suola; - addetti alla tranciatura del cuoio per suola e/o sottopiedi; - addetti alla sfibratura per lavorazione saldata; - addetti all'applicazione delle suole anche prefabbricate; - addetti alla refilatura codette; - addetti alla prefissatura del tacco; - addetti alla ritoccatura delle suole prefinite; - addetti alla fresatura, vetratura e smerigliatura tacchi; - addetti alle riparazioni; - addetti alle macchine per estrusione, iniezione e schiumatura di materiale plastico; - addetti alla fresatura e rifilatura profili di scafi, gambetti e pattelle degli scarponi da sci; - segantino abbozzatore di legname in tronchi per fondi in legno di calzature; - addetti al controllo finale di qualità e della scatolatura esclusivamente nel settore suolifici; - addetti alla composizione dei lotti (ordini) di spedizione e alla determinazione delle relative priorità; - addetti alla calandratura di fogli di gomma con cilindri anche stampatori e/o gommatura per l'accoppiatura di tessuti; - addetti al montaggio della boetta e cava con macchina automatica programmata; - addetti alla stiratura a caldo di mocassino pre-perforato tubolare cucito a mano; - addetti alla rolettatura del guardolo nel fondo chiuso e marcatura del punto; - addetto al controllo intermedio della qualità e della confezione in scatola nel settore delle calzature sportive e/o tempo libero e/o sicurezza e/o pantofoleria; - addetti all'applicazione del guardolo di suole prefinite; - operatori che svolgono normalmente almeno 3 mansioni fra quelle classificate al 2° livello per i suolifici; - addetti all'alimentazione della manovia di montaggio del prodotto finito, con responsabilità di controllo del caricamento della linea, sulla base di programmi di produzione predefiniti; 3° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 2° (scarponi da sci); - addetti alla preparazione dei lotti di materiali tagliati per i lavoratori esterni; - addetti all'applicazione delle borchie con responsabilità per la regolazione della macchina e la qualità; 3° livello dopo 6 mesi di addestramento operativo al 2° (scarponi da sci); - ausiliari (autista, meccanico, meccanici e elettricisti di manutenzione); - steno-dattilografi/e diplomati/e; - addetti a mansioni di segreteria; - addetti alla perforazione e/o operatori su videoterminali che svolgono anche altre mansioni impiegatizie;

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- addetti alla fatturazione; - operatori contabili; - addetti alle pratiche del personale e/o statistiche; - cronometrista non analista; - operatore terminale su CAD-CAM per immissione dati e copia modelli; - operatore in formazione CAD tridimensionale 3° livello (scarponi da sci). 2° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni. 2° livello super - addetti alla scarnitura tomaia; - addetti alla ripiegatura tomaia; - addetti alla giuntatura o messa in fodera della tomaia, comprese le cuciture di costure, applicazione listini e a zig-zag; - addetti allo sviluppo modelli a macchina; - addetti al taglio di parti secondarie delle tomaie in pelle, di croste, di succedanei di tessuti per tomaia e di pelle per fodere; - addetti alla tranciatura di materiali vari e di parti secondarie del cuoio e/o preparazione del sottopiede e della suola; - addetti al magazzino, aiuto-meccanici, autista, carrellista, fattorino, guardiano e custode; - centralinisti; - addetti al finissaggio 2° livello * Asterisco (per pluralità di mansioni): - * addetti alla scarnitura tomaia; - * addetti alla ripiegatura tomaia; - * addetti alla giuntatura o messa in fodera della tomaia, comprese le cuciture di costure, applicazione listini e a zig-zag; - addetti allo sviluppo modelli a macchina; - addetti al taglio di parti secondarie delle tomaie in pelle, di croste, di succedanei di tessuti per tomaia e di pelli per fodere; - addetti a semplici operazioni preliminari della giuntatura; - addetti alla refilatura delle fodere e delle ornamentazioni; - addetti alla appaiatura tomaie finite; - addetti alla tranciatura di materiali vari e di parti secondarie del cuoio e/o preparazione del sottopiede e della suola; - addetti alla stenditura e/o fissaggio delle fodere e/o stiratura della tomaia montata; - addetti alla puntatura di sandali su sottopiedi segnati; - addetti alle operazioni sulla boetta e sulla suola applicata e/o levata forme; - addetti al finissaggio e alla scatolatura; - addetti all'applicazione collanti; - addetti all'applicazione leve, ganci, para acqua, gambetti, pattelle negli scarponi da sci; - addetti all'applicazione calze o tomaie doposci nella schiumatura; - segantino addetto al taglio di pannelli, listelli con appoggio e legno in tavole; - addetti alla graffettatura e/o inchiodatura di calzature in legno o plastica;

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- addetti alla smerigliatura e/o levigatura di calzature in legno; - addetti all'applicazione di tacchi su calzature in legno; - addetti al carico manuale per l'alimentazione di macchine automatiche o transfer, a programmi prestabiliti, senza responsabilità per l'attrezzamento e la regolazione della macchina stessa, ad esclusione degli scarponi da sci; - addetti all'applicazione sottopiedi alla forma e refilatura del sottopiedi; - addetti all'applicazione di accessori nel settore delle calzature per lo sport e/o tempo libero e/o di sicurezza e/o pantofoleria o su suole prefinite: tasselli, tacchetti (da avvitare), ganci, targhette, leve e quanto di analogo sia necessario per la confezione in scatola; - addetti alla rifilatura con forbice elettrica delle suole in plastica o gomma; - addetti sulla base di programmi di produzione predefiniti e con macchina messa a punto, alle macchine di stampaggio od iniezione con eventuale inserimento di particolari in differenti materiali; - addetti alla smussatura del gradolo su suole prefinite; - addetti alla fresatura di pacchi o serie di suole con modelli (dime) già predisposti; - addetti alla vetratura, smerigliatura e spazzolatura suole o monoblocchi prefiniti; - addetti alla timbratura a mano e/o in automatico delle suole; - addetti alla cardatura della suola; - addetti alla coloritura tacco e suola; - addetti alla garbatura delle suole; - addetti alla coloritura della lissa; - addetti alla spaccatura della coda nella lavorazione L. XV; - addetti all'esecuzione dello scavino o canalino; - addetti al magazzino, aiuto - meccanici, autista, carrellista, fattorino, guardiano e custode; - stenodattilografo, addetto a mansioni semplici di segreteria, addetto alla perforazione e/o verifica schede, addetto al controllo fatture e documenti contabili dei materiali, addetti alla registrazione dati; - centralinisti. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti. Dichiarazione a verbale. Le parti concordano che con la dizione "pelli o pellami pregiati" s'intendono oltre le pelli di coccodrillo, serpente, lucertola, tartaruga e rettili in genere, anche altri pellami fra i quali i vitelli anilina, i capretti anilina, i vitelli scamosciati, il lama, il peccary, il canguro e ritenuti tali nelle normali scelte commerciali. In considerazione della peculiarità delle mansioni espletate dagli addetti ai videoterminali, le parti si danno atto di ricercare all'interno dei turni di lavoro diverse collocazioni operative, al fine di provvedere ipotesi di permanenza al videoterminale inferiore al normale turno.

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ALLEGATO X Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI LAVORAZIONI CONTO TERZI A “FACON” 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. Esemplificazione: 1) responsabile di servizio amministrativo; 2) responsabile di servizio commerciale; 3) responsabile di servizio di produzione; 4) responsabile di servizio EDP; 5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 7° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazione: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale e legale; 2) capo EDP, analista sistemista; 3) capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti - capo e/o esperto di sviluppo organizzativo; capo e/o coordinatore di prodotto nelle aziende o ricerca di mercato; 4) capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di uffici studi;

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5) tecnico programmatore di macchine elettroniche; 6) altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 6° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazione: 1) vice capo ufficio; 2) impiegati con laurea o titolo equipollente; 3) chimico di laboratorio; 4) addetto all'esecuzione di progetti; 5) supervisore di processo e supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerca di mercato; 6) specialista di controllo di qualità; 7) revisore contabile; 8) analista di procedure organizzative; 9) stilista; modellista; figurinista; 10) tecnico programmatore di macchine elettroniche; 11) confezioni maschili; confezioni femminili; confezioni in pelle e succedanei. impermeabili; abiti da lavoro; biancheria uomo; biancheria donna. Addetti a: cronotecnico analista, tempi e metodi; collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne casual, con riscontro dei difetti e individuazione delle origini degli stessi in lavorazione; capo squadra meccanico; sarto finito che confeziona il capo completo; stilista; modellista; figurinista, tecnico programmatore di macchine elettroniche; 12) confezione trecce e cappelli di paglia; confezione berretti e cappelli. Addetti a: stilista, modellista, figurinista; tecnico programmatore di macchine elettroniche; 13) maglieria; bottoni; ombrelli. Addetti a: stilista, modellista, figurinista: tecnico programmatore di macchine elettroniche; 14) calzaturieri. Addetti a: modellista creativo; tecnico programmatore macchine elettroniche; 15) operai specializzati super; 16) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 5° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Esemplificazione: 1) impiegato di concetto con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; 2) stenodattilografico in lingue estere; 3) disegnatore tecnico; 4) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazione commerciale, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi; 5) addetto alle pratiche doganali;

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6) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerca di mercato; 7) operai specializzati; a) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone ed in fibre sintetiche; b) confezioni di abiti casual-sportwear; c) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica; d) confezione in pelle e succedanei; e) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia e pigiama, ecc.; f) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria domestica, fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.; g) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini; h) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards; i) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi e affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli e affini, oggetti cuciti in genere. Addetti a: taglio e confezione del prototipo con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome e cartoni), studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modelli già preparati; personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti in magazzino; sceglitori di pelli; addetti al taglio e al piazzamento delle pelli e succedanei; giuntura delle pelli per messa in opera, confezione completa del capo di sfilata; 9) confezioni trecce e cappelli di paglia. Addetti a: meccanico montatore dei reparti di trecciatura, campionatura, esecutore del prototipo; 10) confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: campionista, esecutore del prototipo; sviluppo professionale dei modelli, modellatura cappelli feltro (presse e similari); 11) maglieria. Addetti a: campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio); tessitura con qualsiasi tipo di filato di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinei con capacità di messa a punto delle macchine; addetti al taglio con capacità di determinare i consumi (sviluppo taglie e/o disegni - preparazione sagome di cartone); 12) calzaturieri. Addetti al taglio delle parti principali della tomaia in pelle; orlatura completa della tomaia in pelle; montaggio completo della calzatura in pelle; frasatura di suole applicate sulla tomaia; modellista (sviluppo modello) tecnico; 13) bottoni e articoli affini. Addetti a: incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto; stampatori specializzati; tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte; addetto alla guida e al controllo dei lavori della borlonatura; fresatori con compiti di fabbricazione degli utensili prototipo; addetti alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa; 14) ombrelli. Addetti a: taglio capace di sviluppare qualsiasi modello; lavorazione fusti capaci di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo; tagli su tessuti fantasia; 15) lavanderie. Addetti a: tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di coloranti; conduttore di caldaia con patente; stiratura completa su pressa; 16) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 4° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazione: 1) impiegato d'ordine; 2) dattilografo anche con uso di videoscrittura; archivista; schedarista; codificatore; operatore di macchine perforatrici e verificatrici; operatore meccanografico; addetto all'ufficio postale; fatturista; preparatore di commissioni; magazziniere; disegnatore lucidisti; 3) operai qualificati;

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a) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti od organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone e in fibre sintetiche; b) confezioni di abiti casual-sportwear; c) confezioni in serie di indumenti da lavoro e fatica; d) confezioni in pelle e succedanei; e) confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia e pigiama in genere; ecc.; f) confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine, neonati, biancheria domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria; ecc.; g) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini; h) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards; i) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi e affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli e affini, oggetti cuciti in genere. Addetti a: piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (settore taglio), visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto; stenditura tessuti; addetti al taglio segnato; addetti al taglio fodere interne; tranciatura al taglio; addetti alla tranciatura del davanti e/o del collo; addetti al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore; rifilatura al taglio; addetti alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione; addetti alla riparazione a macchine o a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo; addetti alla confezione completa del capo spalla; macchiniste confezionatrici capo completo; confezione completa del pantalone; addetti alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura; addetti all'applicazione del fondo, polsi e collo in maglia nei giubbotti e giacche a vento; addetti all'imbastitura e alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata; addetti al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura; addetti alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri o a righe, addetti all'attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o addetti a procedimento analogo per le tasche senza imbastitura di riferimento, addetti alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento; addetti all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento, addetti alla imbastitura delle paramonture; addetti ad operazioni di stiro intermedio con presse; addetti alla stiratura finale; addetti al ripasso completo del capo finito con ferro da stiro; collaudo intermedio di giacche, cappotti, mantelli ecc., su riferimenti obbligati con riscontro e semplice segnalazione dei difetti, addetti al collaudo finale su riferimenti obbligati, con riscontro semplice e segnalazione dei difetti. 5) confezione di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: tintorie; nastrificazione; selezionatura; confezione cappello; stiratura e tiratura a mano di cappelli sulle forme; informatura dei cappelli; cellorighisti, racellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura e alle vasche di tintoria e candeggio; 6) confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: taglio a mano; cucitura del cappello; stiratura finale; 7) maglieria. Addetti a: confezione capo completo; segnatura e taglio con sagome già predisposte; tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate; rammendo; stiratura finale; 8) bottoni. Addetti a: fresisti e foratori; 9) ombrelli. Addetti a: taglio a matassa su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento obbligato; montatori impugnatura fini; cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con riferimento obbligati); 10) lavanderia. Addetti a: stiratura completa con ferro di "capospalla", abiti maglieria e camiceria maschile e femminile in genere puliti a secco o ad acqua, ivi comprese le stirerie con macchine automatiche, addetti alla conduttura di macchine di lavaggio ad acqua o a secco, in grado di preparare e immettere miscele in base ai dosaggi indicati; addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla numerazione degli stessi, che operano in autonomia; 11) conducente di autovetture. Conducente di automezzi leggeri fino a q. 35; conduttore di carrelli elevatori; 12) addetto/a alle vendite al pubblico; 13) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella predetta elencazione. 3° livello Declaratoria.

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Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazione: 1) impiegato/a addetto/a a: mansioni di semplice segreteria; al controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; centralinista; 2) operaio comune; usciere; imballatore; impaccatore; conducente di motofurgone; guardiano di deposito; fattorino; portapacchi con o senza facoltà di esanzione; custode; portiere; ascensorista; addetto al carico e scarico; addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici; addetto generico di supporto alla produzione al e/o servizi, addetto al magazzino; 3) a) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti od organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone e fibre sintetiche; b) confezione di abiti casual-sportwear; c) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica; d) confezione in pelle e succedanei; e) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie e pigiama; ecc. f) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.; g) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini; h) confezioni in serie di cravatte, sciarpe, foulards; i) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle; spalline imbottite; accessori sportivi in tessuto; vele; bandiere; gagliardetti, uose; piume e fiori per ornamento; ventagli e affini; oggetti cuciti in genere; l) personale addetto a: cucitura di parti semplici e lineari; taglio su segnato; tranciatura colli polsi e varie; alla faldatura; ad operazioni di semplice taglio; lavori di inchiodatura e lavori semplici; alla divisione e alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione; alla preparazione degli accessori per la confezione montaggio cerniere, serrature, rivettature; scarnitura parti secondarie dei manufatti; stiratura e piegatura del capo; imbustatura; imballaggio e spedizione; 2° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazione: 1) confezioni di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma; incollatura e tuffatura di centrifughe di smarcatura; guarnitura; nastrificazione; racellatura; tagliatura; tranciatura; asciugatura, aspatura; bobinatura; groffatura; incannaggio, pattinatura; ritorcitura; imballaggio e spedizione; 2) confezione di berretti e cappelli. Addetti a: stiro intermedio, cucitura parti seccate; taglio foderami e accessori interni; guarnitura semplice; stampaggio delle fodere e marocchini con o senza composizione; imballaggio e spedizione; 3) maglieria. Addetti al taglio accessori e parti secondarie; cuciture semplici; stiratura; imbustatura; imballaggio e spedizione; 4) calzaturieri. Addetti a: taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo; tranciatura sottopiede; taglio delle parti secondarie della tomaia delle calzature in succedanei o tessuto; orlatura delle parti secondarie della tomaia; confezioni tacchi e suole; spalmatura collanti; ribattitura a macchina; spazzolatura; sfibratura della suola, imbustatura; imballo e spedizione; 5) bottoni. Addetti a: bollonatura; pesatura e conteggio; preparazione campionari; stampaggio resine; taglierine semiautomatiche; composizione pani resine e lastre di plastica; imballaggio e spedizione;) ombrelli. Addetti a: montaggio impugnatura correnti; montaggio puntine; pezzuole; montaggio rosetta, graffature; imballaggio e spedizione;

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6) lavanderie. Addetti a: stiratura parziale, a mano o mediante l'uso di manichini, topper e cabinet di indumenti maschili, femminili in genere e/o stiratura di indumenti casual e denim; addetti alla stiratura e piegatura a mano e/o a macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria in genere o alla numerazione e relativo confezionamento, addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento, imballaggio e spedizione; 7) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. Esemplificazione: 1) fattorino; guardiano diurno e/o notturno; custode; usciere; imballatore; portapacchi con o senza facoltà di esazione; 2) conducente di motofurgone; 3) addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti; si applica la deroga di cui all'art. 1, comma 4, legge 9.12.77 n. 903; 4) altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO XI Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL SETTORE GIOCATTOLI 8° Livello Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazione. - analista con responsabilità di conduzione del centro EDP (capo centro); - responsabile di settori tecnici o amministrativi. 6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazione. - analista EDP;

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- disegnatore progettista di prodotto e/o impianti e/o attrezzature che sviluppa un progetto in modo tecnicamente autonomo, con facoltà decisionale sulle metodologie e tecnologie disponibili avvalendosi anche di personale tecnico assegnato al progetto; - capo reparto di produzione; - capo reparto magazzini con responsabilità amministrativa e di coordinamento delle spedizioni. 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - disegnatore di progetti; - programmatore di produzione che partecipa alla formazione e alla ottimazione dei programmi; - analista di processi, cicli e metodi che opera in base a istruzioni e metodologie in uso; - grafico; - approvvigionatore che opera sulla base di indicazioni e metodologia in uso; - segretario/a di Direzione; - amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e industriale; - tecnico con particolare specifica competenza nella esecuzione di prove e sperimentazioni; - programmatore centri elettronici; - disegnatore lucidista in grado di industrializzare il prodotto. Esemplificazioni relative al personale intermedio: - capo turno con mansioni di guida di operai e/o gruppi di operai anche in assenza del superiore diretto (capo reparto). 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. 4° livello super. Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche con adeguata autonomia operativa nei limiti delle procedure e norme previste per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza. I lavoratori che compiono, con autonomia esecutiva e con l'apporto di conoscenze acquisite anche tramite la frequenza di corsi teorico-pratici, operazioni che richiedono una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie. La sottostante elencazione di profili è da considerarsi esaustiva ai fini della individuazione dei lavoratori da inquadrare sul presente livello:

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- impiegato con conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta; - manutentore e tecnico di macchine a controllo numerico, sistemi computerizzati e automatismi di manipolazione in grado di intervenire anche sulla parte elettronica; - prototipista con ampia autonomia esecutiva e creativa. 4° livello. Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - addetti amministrativi o tecnici che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni di particolare rilievo; - operatore centro elettronico. Esemplificazioni relative al personale intermedio: - intermedio di seconda. Esemplificazioni relative al personale operaio: - modellatore che esegue lavori anche senza l'ausilio di schemi predeterminati; - specialista in lavori al banco o su macchine utensili complesse che lavora rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina, operando anche senza l'ausilio di disegni o schemi predeterminati; - specialista di manutenzione generale impianti o macchine, che esegue lavori individuando guasti ed effettuando riparazioni risolutive con profonda conoscenza di schemi costruttivi e funzionali; - conduttore patentato di impianti termici; - preparatore di macchine e impianti che provvede autonomamente al cambio degli stampi o all'attrezzatura e alla relativa messa a punto; - autista che esegue anche interventi di manutenzione meccanica straordinaria sull'automezzo; - addetto a lavori complessi per il collaudo qualitativo delle caratteristiche dei prodotti e/o semilavorati anche di provenienza esterna, con la scelta degli idonei strumenti di misura. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - addetto uffici amministrativi o tecnici, addetto a registrazioni contabili, dattilografi, stenodattilografi, addetto alla perforazione, registrazione e verifica schede meccanografiche e dischi, centralinista telefonico, addetto al controllo fatture e documenti contabili, disegnatore lucidista, addetto di segreteria. Esemplificazioni relative al personale operaio: - addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede anche al cambio degli stampi e alla loro regolazione; - addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede all'attrezzatura e alla relativa regolazione; - addetto a complesse operazioni di premontaggio e montaggio; - addetto a operazioni di verniciatura e/o serigrafia; - addetto a complesse operazioni di cucitura e similari; - addetto ad operazioni di decorazione a mano libera; - conduttore di metalizzatore continuo;

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- addetto ad operazioni di controllo di qualità e quantità che richiedono la conoscenza di schemi e/o modelli prestabiliti; - personale addetto alla produzione o ai magazzini che su precise indicazioni provvede alla preparazione dei materiali in lavorazione o in deposito e alla loro distribuzione; - addetto ai trasporti interni ed esterni con automezzi o similari (muletti); - personale dei reparti ausiliari addetto al banco o alle macchine utensili; - personale dei reparti ausiliari addetto alla manutenzione generale di impianti o macchine; - tagliatore e preparatore di modelli su schemi predeterminati; - modellatore che provvede all'esecuzione dei modelli con l'ausilio di schemi predeterminati; - addetto alla preparazione di miscele su dosaggi predeterminati; - addetto all'operazione di acconciatura di bambole fini; - addetto alla radicatura per pettinature complesse (frange, righe e/o toupet); - addetto alla pettinatura complessa di bambole (acconciatura con trecce e taglio); - operatore all'aerografo a mano libera. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni relative al personale impiegatizio: - aiuto archivista, addetto alle fotocopie. Esemplificazioni relative al personale operaio: - addetto a semplici operazioni di premontaggio e montaggio eseguite anche con l'ausilio di attrezzature; - addetto alle operazioni semplici su macchine o impianti per i quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto, e che richiedono al lavoratore semplici interventi per la regolazione; - addetto ai miscelatori di materie plastiche; - addetto alle macchine per semplici operazioni di cucitura e similari; - addetto a semplici operazioni di verniciatura e/o serigrafia; - addetto alla pettinatura semplice di bambole (es. spazzolatura); - addetto alle macchine automatiche e semiautomatiche per tranciatura, filettatura, rifilatura, trapanatura, rivettatura, stampaggio e similari; - addetto a elementari operazioni di controllo delle quantità e qualità del prodotto con semplici interventi correttivi; - addetto alle macchine smerigliatrici per operazioni semplici; - addetto ai trasporti interni e nei magazzini; - addetto alle operazioni di carico e scarico merci; - addetto alla sorveglianza e/o custodia; - personale dei reparti ausiliari che opera in operazione di aiuto ai lavoratori dei livelli superiori; - operatore all'aerografo; - addetto alla radicatura semplice (es. caschetto capelli lisci o semplice riempimento capelli ricci). 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

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DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO XII Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (APPLICATO ANCHE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI PULITURA A SECCO, TINTORIA DI ABITI, SMACCHIATORIA E STIRERIA IN GENERE) 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. 6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. 5° livello S.

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Nell'ambito del presente livello sono identificati profili da considerare esaustivi ai fini dell'individuazione dei lavoratori che vi appartengono: - addetto alla conduzione, riparazione e manutenzione degli impianti di depurazione con capacità di prelievo, misurazione e programmazione e con responsabilità dei cicli di depurazione; - addetto al lavaggio ad acqua di ogni genere di tessuto, con responsabilità di programmazione delle macchine ed esecuzione dei cicli di lavaggio; - conduttore responsabile di centrale termica che richieda patente di 1° grado. 5° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Esemplificazione. a) Appartengono a questo livello i seguenti profili impiegatizi: - impiegato addetto all'assistenza clienti con funzioni amministrativo- commerciali che opera con notevole autonomia esecutiva nel rispetto delle direttive ricevute ed è in possesso di specifica preparazione professionale e approfondita esperienza; - impiegato che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso anche con riferimento alla documentazione in atto, effettua prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali e dimensionali di sostanze chimiche, tecnologiche, funzionali e dimensionali di sostanze chimiche e di materiali, definendo le operazioni, le formule, la strumentazione da utilizzare e le relative modalità d'impiego; - impiegato addetto al centro elaborazione dati che provvede in base arocedure standardizzate alla raccolta e verifica del materiale input,ll'inoltro dello stesso alla sala operativa, al ricevimento dei documentilaborati, alla verifica degli stessi e al successivo inoltro agli utenti; impiegato traduttore corrispondente in una o più lingue estere conompleta padronanza delle stesse. b) Appartengono infine a questo livello i lavoratori che guidano e controllano il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica. c) Appartengono infine a questo livello i seguenti profili operai: - tintori a campione; - addetti alla tintura con qualsiasi procedimento; - addetti alla formatura e finitura cappelli; - addetti alla guarnitura, montatura marocchini, nastri e fodere; - addetti al rammendo a mano con ricostruzione dell'ordito e/o della trama; - personale ausiliario specialista di reparto o di officina che, con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali, esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchinari (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti). 4° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai

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quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni: - addetti alle macchine a secco con formulazione di uso dei prodotti chimici e dei cicli di lavorazione e di selezionatura delle varie fibre; addetti alla smacchiatura o pulitura a mano e a macchina che distinguono le varie fibre e trattano le varie macchie con prodotti chimici più idonei; - addetti al funzionamento delle macchine per il lavaggio a secco, presso i recapiti dell'azienda, con specifica capacità di formulazione di uso dei prodotti chimici e dei cicli di lavorazione e di selezionatura delle varie fibre; - addetti alla stiratura e plissettatura, di ogni genere di indumenti compresi quelli di biancheria fine e di pieghettato, a mano e a macchina; - addetti al lavaggio ad acqua - con macchine - di ogni genere di tessuto, con responsabilità di esecuzione del ciclo di lavaggio assegnato; - addetti al lavoro di riconfezione in sartoria; - addetto al controllo di qualità nell'ambito del ciclo di lavorazione tessile; - commessa lavorante presso recapiti (dopo 18 mesi di servizio al 3° livello). Ausiliari: - conduttori di caldaie a vapore patentati; - autisti che eseguono la manutenzione straordinaria e/o interventi meccanici sull'automezzo; - autisti addetti al ritiro e consegna di materiale con responsabilità del controllo, conteggio e compilazione della relativa documentazione; - infermieri patentati; - ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine. 3° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. a) Appartengono a questo livello gli impiegati che, nel rispetto di procedure prestabilite, compiono operazioni che richiedono conoscenze eventualmente acquisibili in seguito a frequenza di corsi specifici o a pratica di ufficio. Esemplificazioni: - stenodattilografo; - addetto a mansioni semplici di segreteria; - addetto controllo fatture; - addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; - addetto alla perforazione e/o verifica schede; - centralinista; - addetto registrazione dati. b) Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di normale complessità e/o variabilità effettuati con una relativa discrezionalità operativa, comportanti conoscenze delle macchine e/o del materiale. Appartengono altresì a questo livello gli operai che svolgono mansioni di una certa delicatezza e precisione comportanti l'applicazione di determinate metodologie. Esemplificazioni: - addetti alla tintura con solo alcune tinte e con colori semplici;

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- addetti alle macchine per lavaggio a secco con controllo del funzionamento e responsabilità di esecuzione del ciclo di lavaggio assegnato; - addetti al lavaggio di lana sucida da materasso; - addetti alla stiratura a mano dei capi fini (tovaglie e tende) in qualsiasi fibra; - addetti allo smistamento con controllo e verifica delle varie lavorazioni; - addetti presso i recapiti dell'azienda con raccolta e distribuzione senza specifica responsabilità tecnica, anche con l'utilizzo di supporti informatici; - addetti al lavaggio ad acqua con macchine lavatrici e/o lavacontinua; - addetti alla cernita dei capi sporchi nel lavaggio a secco con scelta del programma di lavaggio; - commessa lavorante presso recapiti (i primi 18 mesi di servizio); - addetto controllo selezione/piegatura teleria e confezioni camici S.O.; - addetto composizione confezionamento kit sterile (dispositivo medico); - addetto alla sabbiatura, spazzolatura, graffiatura e lavorazioni speciali varie dei capi di abbigliamento nuovi. Ausiliari: - elettricisti qualificati addetti alla manutenzione; - meccanici qualificati addetti alla manutenzione; - autisti addetti al carico e scarico. Discontinui: - autisti non addetti al carico e scarico ma unicamente alla guida del mezzo. Dopo 18 mesi di servizio prestato in azienda nel 2° livello: - aiuto presso i recapiti numeristi; - addetti al lavaggio a mano; - addetti alla stiratura comune a macchina (manichini-presse) e stiratura a mano di fodere; - addetti alle operazioni di finissaggio (cucitura, sbastitura) ripiegatura a mano o con ferro di indumenti già stirati; - addetti alla cernita di capi sporchi e alla spedizione; - addetti alle riparazioni comuni a mano o a macchina; - addetti allo smistamento; - aiuto al magazzino e addetti alla marcatura; - addetti al mangano; - addetti a carico e scarico di biancheria da carrelli, essiccatoi, condizionatori; - addetti a piegatura e impaccatura della biancheria; - addetti a sciacquatura, lisatura, centrifugazione, stendaggio, sciorinatura; - addetti a qualsiasi operazione di preparazione della biancheria per le presse e il mangano; - addetti a spazzolatura e pulizia in genere. Discontinui: - portinai, custodi, uscieri. 2° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni: - aiuto presso i recapiti numeristi; - addetti al lavaggio a mano; - addetti alla stiratura comune a macchina (manichini-presse) e stiratura a mano di fodere;

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- addetti alle operazioni di finissaggio (cucitura, sbastitura) ripiegatura a mano o con ferro di indumenti già stirati; - addetti alla cernita di capi sporchi e alla spedizione; - addetti alle riparazioni comuni a mano o a macchina; - addetti allo smistamento; - aiuto al magazzino e addetti alla marcatura; - addetti al mangano; - addetti a carico e scarico di biancheria da carrelli, essiccatoi, condizionatori; - addetti a piegatura e impaccatura della biancheria; - addetti a sciacquatura, lisatura, centrifugazione, stendaggio, sciorinatura; - addetti a qualsiasi operazione di preparazione della biancheria per le presse e il mangano; - addetti a spazzolatura e pulizia in genere; - addetto controllo selezione/piegatura teleria e confezioni camici S.O.; - addetto composizione confezionamento kit sterile (dispositivo Medico); - addetto alla sabbiatura, spazzolatura, graffiatura e lavorazionipeciali varie dei capi di abbigliamento nuovi. Discontinui: - portinai, custodi, uscieri. Dopo 18 mesi di servizio prestato in Azienda nel 2° livello, i lavoratori saranno inquadrati al 3° livello. 1° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

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ALLEGATO XIII Premesso che l'art. del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni: PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL SETTORE MANIFATTURIERO DELLE PELLI, DEL CUOIO E DEI RISPETTIVI SUCCEDANEI 8° livello. Declaratoria. Appartiene a questo livello con qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità e importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali. Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda. Nota a verbale. Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190. Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. 7° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale. Esemplificazioni: - responsabili del servizio amministrazioni; - responsabili del servizio commerciale; - responsabili del servizio organizzazione di produzione; - responsabili del servizio ricerche; - responsabili del servizio creazione esclusiva interna dis. mod.; - responsabili del servizio elaborazione dati; - coordinatore e/o analista EDP. 6° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi

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allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Esemplificazioni: - responsabile di reparto di produzione; - responsabile ufficio amministrazione del personale; - responsabile ufficio programmazione; - responsabile contabilità generale; - responsabile contabilità industriale; - responsabile analisi tempi e metodi; - ex intermedi di 1a categoria; - programmatori EDP. 5° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Esemplificazione. - traduttore corrispondente con completa conoscenza di almeno 2 lingue; - operatore di sistema EDP che sovrintende alla gestione e manutenzione dei terminali collegati all'utenza; - operatore modellista CAD-CAM addetto alla preparazione e/o modifica dei modelli o parte di essi; - responsabile di area manutenzione con compiti di guida, controllo e supervisore di altri; - cronometrista analista, con completa conoscenza delle fasi di lavorazione; - responsabile del controllo finale di qualità; - addetti al taglio di parti primarie in rettile, serpenti e struzzo. 4° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Esemplificazioni: - ex intermedi di 2a categoria; - operatori di centro elaborazione dati; - traduttore corrispondente con completa conoscenza di una lingua straniera; - cronometrista analista; - addetti al taglio di parti primarie in pelli pregiate (es.: vitelli e capretti pieno fiore); - confezionatore provetto in grado di eseguire automaticamente e al completo qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata; - operatori che svolgono normalmente una pluralità di mansioni inquadrate nel 3° livello;

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- manutentore attrezzista finito con capacità di qualsiasi intervento su macchine e impianti; - macchinista in grado di eseguire ogni tipo di cucitura su ogni tipo di macchina, capace di svolgere autonomamente e al completo lavori di notevole complessità su oggetti in pelle o tessuto pregiato; - addetti alla sbozzatura di gropponi o schiappe non segnate (selleria); - falegnami completi di produzione (valigie e bauli); - operatori che preparano e attrezzano autonomamente macchine omogenee ad alta tecnologia per cartotecnica. SETTORE SELLE E SEDILI - attrezzista meccanico che esegue stampi completi per la lavorazione della lamiera; - fabbro di banco finito; - addetto alla confezione su modello di campioni di qualsiasi tipo. SETTORE SELLERIA IN GENERE E BUFFETTERIA DI ARTICOLI SPORTIVI - sellai di finimenti e selle per cavallo (da tiro, da carrozza e da equitazione); - addetti alla cucitura a mano capaci di eseguire qualsiasi cucito. 3° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Esemplificazioni: a) SETTORE PELLETTERIA - CARTELLE - SOTTOBRACCI. - borsetterie che eseguono lavoro in cuoio o pelli di qualsiasi tipo o tessuto pregiato; - confezionisti di pelletterie come: portafogli, portasigarette, sottobracci, cartelle, astucci e servizi toeletta, albo per fotografie ed oggetti simili, eseguiti in cuoio o pelle di qualsiasi tipo o tessuto pregiato; - addetti a lavoro in cuoio massello di qualsiasi articolo; - stampatori a pressa o bilanciere (di pelle, cuoio o succedanei); - addetti alla filettatura o piegatura a mano; - addetti al taglio di parti primarie in pelle o tessuto pregiato; - addetti alla doratura, alla decorazione a mano e punzonatura a mano; - addetti alla scarnitura; - addetti alla cucitura completa a macchina del manufatto in pelle o tessuto pregiato; - addetti all'applicazione di cerniere complesse e/o serrature complesse su borse di pellame pregiato; - addetti alla rifinitura che intervengono con autonomia e capacità professionale a correggere ed eliminare gravi difetti del manufatto; - operatori che eseguono lavori a mano e/o a macchina in cartotecnica. b) SETTORE VALIGIE E BAULI - addetti al taglio di cuoio, pelli, tessuti, fibra o fibrone non segnati; - confezionatori di valigie, sacche da viaggio, valigette e simili, nonché di valigie-armadio, bauli-armadio, bauli sagomati per automobili, a struttura rigida; - addetti a cuciture complesse a macchina del manufatto in pelle e cuoio e tessuti pregiati guarniti in pelle; - addetti all'applicazione di cerniere complesse e/o serrature complesse su valigie di pellami o tessuti pregiati guarniti in pelle; - addetti alle macchine per stampaggio ad iniezione di macchine per formatura sottovuoto, in grado di attrezzare ed eseguire la messa a punto. c) SETTORE SELLE, SEDILI, CUSCINI, BORSETTE PER CICLI E MOTOCICLI - addetti al taglio di cuoio, pelli e cuoietti non segnati; - addetti alla cucitura a mano o a macchina di selle, sedili o cuscini;

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- addetti al montaggio di copertine in pelle su telai; - addetti alla saldatura. d) SETTORE CINTURE IN GENERE - addetti al taglio di pelli non preparate. e) SETTORE SELLERIE IN GENERE E BUFFETTERIE DI ARTICOLI SPORTIVI - sellai di finimenti e selle per cavallo (da tiro da carrozza e da equitazione); - addetti alla segnatura del cuoio; - addetti al taglio del cuoio o pelli non segnate; - addetti alla cucitura a mano capaci di eseguire qualsiasi cucitura. f) SETTORE GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO - addetti alla selezionatura; - addetti al taglio di groppini e schiappe non segnati; - addetti alla preparazione di stampi o modelli; - addetti alla tornitura; - attrezzisti di guarnizioni ed articoli tecnici. g) SETTORE CINGHIE DI TRASMISSIONE - addetti al taglio di gropponi nelle misure o spessore o larghezza indicati nella tabelle; - addetti alla preparazione o selezione di bande o tagli per la preparazione delle cinghie semplici, doppie, triple; - addetti al collaudo di cinghie finite. h) PER TUTTI I SETTORI 1) addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia: - autisti meccanici; - infermieri patentati; 2) ausiliari: - meccanici attrezzisti; - addetti alla manutenzione degli impianti e delle macchine (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.). 2° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale. Esemplificazioni: a) SETTORE PELLETTERIE CARTELLE SOTTOBRACCI - borsettai addetti ai lavori semplici o correnti; - addetti al taglio di parti secondarie in pelle e di parti primarie di succedanei e fibre e fodere in pelle o tessuto; - addetti alla coloritura di articoli stampati; - addetti alla montatura di cerniere e serrature; - addetti alla cucitura a macchina; - addetti alla preparazione a mano di confezioni;

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- addetti alla scarnitura di sottoprodotti o surrogati del cuoio o della pelle; - addetti a lavori di aiuto alle mansioni di livello superiore; - addetti alla preparazione a mano di confezioni per lavori semplici o correnti; - addetti al taglio di cartoni; - addetti alla cucitura a mano per lavori semplici; - addetti alla lucidatura, stiratura di oggetti finiti; - addetti alle macchine di lavori in pelletterie purché tutti adibiti a lavori semplici o correnti; - addetti esclusivamente a lavori accessori come: impastare, suppanare, lavare, incollare; - addetti all'applicazione di serrature e parti metalliche e guarnizioni su cartelle di sottoprodotti e surrogati del cuoio; - addetti alle varie fasi delle confezioni di cartelle e sottobracci in sottoprodotti o surrogati del cuoio e della pelle. b) SETTORE VALIGIE E BAULI - addetti al taglio su segnato o con modello di sottoprodotti, surrogati, tessuto, fibre, fibrone, carta o cartone e fodere; - confezionatori a mano o a macchina di manufatti semplici e di lavorazioni correnti; - addetti alla rivettatura a punto libero; - addetti alla piegatura; - addetti alla scarnitura a macchina (con macchina preparata) di cuoio e pelli; - addetti alla cucitura a macchina di parti singole o staccate di pelli e cuoio; addetti alla cucitura completa a macchina della valigia in altri materiali; - addetti alla macchina per stampaggio ad iniezione e formatura sottovuoto; - falegnami scheletristi di bauli comuni di casse e gabbie da imballo; - addetti ai lavori di aiuto alle mansioni di livello superiore; - addetti all'applicazione di guarnizioni; - addetti alla foderatura in carta o tela di bauli e/o parti accessorie; - addetti alla rivettatura a punto obbligato o segnato. c) SETTORE SELLE E SEDILI CUSCINI E BORSETTE PER CICLI E MOTOCICLI - addetti alla montatura delle copertine su telai; - addetti al taglio di feltro, feltro-gomma, finte pelli o succedanei non segnati, di pelli, cuoio, o cuoietti segnati; - addetti a saldature semplici; - addetti alla cucitura a macchina di parti; - addetti alla stampatura, marcatura e smussatura; - addetti a lavori di aiuto di mansioni a livello superiore; - addetti alla montatura delle pelle o finta pelle sul feltro; - addetti alla refilatura, alla foratura, rivettatura applicazione dei ganci o targhette; - addetti a lavori di saldatura a punto. d) SETTORE CINTURE IN GENERE - addetti alla cucitura a macchina di cinturini fantasia o rimboradati; - addetti al taglio di pelli preparate; - addetti alla scarnitura; - addetti alla cucitura a macchina di cinturini semplici; - addetti alle varie fasi della confezione di cinture e cinturini. e) SETTORE SELLERIA IN GENERE E BUFFETTERIE DI ARTICOLI SPORTIVI - addetti al taglio di cuoi o pelli o tela, già segnati; - addetti alla preparazione, alla cucitura a mano di parti secondarie, allo stampaggio; - addetti alla cucitura a macchina di articoli con preminenza di cuoi o pelle; - addetti a lavoro di aiuto alle mansioni di livello superiore; - addetti al taglio di recuperi di cuoio o tela; - addetti alla cucitura a macchina di parti semplici. f) SETTORE GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO - addetti al taglio; - addetti alla stampatura di guarnizioni e articoli tecnici; - addetti alla tornitura di guarnizioni;

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- addetti alla ceratura; - addetti alla lucidatura, fustellatura, cernita di materiale di recupero. g) SETTORE CINGHIE DI TRASMISSIONE - addetti alle smussature; - addetti alla confezione di corde massicce o ritorte; - addetti alla ribattitura a mano di cinghie trapezoidali o anelli omogenei per frizione; - aiutanti taglio; - addetti alla raffinatura di bande o tagli smussati; - addetti all'incollatura; - addetti alla cernita di sottoprodotti; - addetti al taglio di lacciuoli; - addetti alla preparazione delle colle; - stiratori di corde alla trafila; - addetti a lavori semplici. h) PER TUTTI I SETTORI - addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia; - autisti, motocarristi; - guardiani; - addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia; - fattorini, portinai, custodi, infermieri. 1° livello Declaratoria. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. DEFINIZIONE DI JOLLY Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti. Art. 37 (Distinzione tra Quadri, Impiegati ed Operai) All’interno dell’articolo 36 le mansioni previste dal presente CCNL sono suddivise, come da legge, in profili per Quadri, Impiegati ed Operai. La distinzione è resa mediante l’indicazione per ogni gruppo della categoria di appartenenza.

TITOLO VIII Quadri

Art. 39 (Declaratoria)

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Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dell’Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti. Art. 40 (Orario Part-time) Per i Quadri, in deroga al successivo art. 105, è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part-Time con il limite minimo di 20 ore mensili. L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 5 ore. Art. 41 (Formazione ed aggiornamento) Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri. Art. 42 (Assegnazione della qualifica) L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Art. 43 (Polizza assicurativa) Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Art. 44 (Indennità di funzione) A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50.00 (Cinquanta/00 uro) lordi per 13 mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; modalità d’esercizio della formazione continua; incentivazione della mobilità professionale e di carriera Art. 45 (Orario Flessibile) Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile. Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali. Nel caso di applicazione dell’orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione. L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell’utilizzo del presente strumento. Art. 46 (Orario annuale) I quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con l’orario di apertura al pubblico,potranno determinare l’articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua. Tale libera articolazione dell’orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida: numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale; comunicazione scritta dell’articolazione dell’orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario dell’anno successivo; accettazione da parte dell’azienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderà accettata la proposta con la formula del silenzio-assenso;

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per le donne quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c). Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell’utilizzo del presente strumento.

TITOLO IX Ricercatori e Quadri ad alto contenuto Tecnologico-Professionale

Art. 47 (Premessa) Come specificato all’art. 5 del presente CCNL le Parti stipulanti intendono, con il presente titolo, definire un quadro generale normativo che consenta, al momento dell’entrata nell’ordinamento nazionale delle norme per l’assunzione di ricercatori stranieri ed extracomunitari, di fornire subito alle imprese un primo strumento applicativo. Le Parti delegano all’Ente Bilaterale contrattuale la verifica che le norme qui introdotte siano compatibili con il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva europea e la definizione di eventuali altre norme che si rendessero necessarie. Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall’ Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente, saranno recepite nel testo contrattuale al suo primo rinnovo. Art. 48 (Definizione di Ricercatore) Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua intera attività lavorativa nel campo della ricerca senza alcuna altra mansione o compito che lo colleghi in qualsiasi modo all’attività produttiva dell’azienda. La partecipazione ad attività di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non è configurata come ostativa alla qualifica di ricercatore purchè non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi all’anno. Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale) Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della sua attività di lavoro e/o coordinamento dell’attività di un ufficio/reparto quelle competenze professionali che caratterizzino, in senso esclusivo, la validità del processo produttivo svolto. Art. 50 (Periodo sabbatico) E’ facoltà dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di aggiornamento e/o riqualificazione. L’utilizzo di questo arco temporale potrà avvenire secondo le seguenti modalità: comunicazione scritta all’azienda almeno 90 giorni prima dell’inizio del periodo di aspettativa; non contestuale presenza di altri ricercatori/quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale già in aspettativa per analogo motivo, nelle aziende con più di 10 ricercatori /quadri il numero degli utilizzatori contemporanei è elevato a due; consegna all’azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15 giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dei corsi in Italia o all’estero. La concessione dell’aspettativa da parte dell’Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il periodo di astensione dal lavoro non vi sarà retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà l’anzianità di servizio. Art. 51 (Norme di salvaguardia) L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno. Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri) I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle nozioni di base della lingua italiana avranno diritto a tre cicli di formazione linguistica: un primo ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso base ed intensivo per il raggiungimento di un livello elementare di comprensione della lingua italiana; un secondo ciclo della durata di 150 ore lavorative, da svolgersi entro il primo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso medio teso al

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raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana capace di garantire la normale interrelazione tra i colleghi; un terzo ciclo della durata di ulteriori 300 ore lavorative, da svolgersi entro il terzo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso avanzato teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana sufficiente ad ogni esigenza lavorativa e personale del ricercatore. I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo determinato avranno accesso solo ai corsi di cui ai punti a) e b) del comma precedente. I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione o degli Affari Esteri. I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore. E’ facoltà della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dell’assunzione prevedere che la totalità o parte dei costi dei corsi siano posti a carico dell’azienda. Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa legittima per la risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 53 (Proprietà intellettuale) I contratti di esclusività connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facoltà del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie. L’eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietà intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarà di esclusivo godimento del ricercatore stesso. Art. 54 (Brevetti) In deroga a quanto previsto nell’articolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso dell’attività di lavoro e/o ricerca effettuate per conto ed a carico dell’azienda, potrà essere regolato da specifici accordi tra l’Azienda ed il ricercatore che stabiliscano le rispettive quote di competenza. Art. 55 (Lavoro ciclico) In deroga alla norma generale sui lavoratori a tempo determinato e sul limite posto ai rinnovi dei contratti, le Parti stabiliscono che ai Ricercatori extracomunitari, assunti con contratto a tempo determinato, che per mantenere il loro livello di conoscenze necessitino di frequentare ulteriori corsi di aggiornamento e/o formazione presso centri nei loro paesi di origine o in paesi terzi, potrà, sino ad un massimo di cinque rinnovi, essere proposto un ulteriore contratto a tempo determinato che abbia decorrenza dalla conclusione dei corsi di formazione e/o aggiornamento.

TITOLO XI Periodo di Prova

Art. 61 (Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri: giorni 180 Primo livello: giorni 150 Secondo livello: giorni 120 Terzo livello: giorni 90 Quarto livello: giorni 60 Quinto livello: giorni 45 Sesto e settimo livello: giorni 30 I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario. Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilità. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio. Art. 62 (Sospensione del periodo di prova) Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, l’eventuale malattia/infortunio, interromperà il computo dei giorni per il periodo di prova.

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TITOLO XII Orario di Lavoro

Art. 63 (Orario di lavoro settimanale) La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. Art. 64 (Esposizione orario di lavoro) Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda o del CST, all’Ispettorato del Lavoro.

TITOLO XIII Lavoro Straordinario

Art. 65 (Lavoro straordinario) Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue. Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: per le prestazioni di lavoro fino alla 48a ora settimanale il 15%; per le prestazioni di lavoro che eccedono la 48a ora settimanale il 20%; per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione le maggiorazioni indicate in appresso: lavoro straordinario diurno e festivo 20%; lavoro straordinario notturno 30%; lavoro straordinario notturno festivo 40%. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro. Articolo NUOVO (godimento straordinari) Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri: - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore; - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda. Art. NUOVO (Banca Ore.) Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni previste dal CCNL che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno e per iscritto, la sua volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex-festività del presente contratto. Sono escluse da tali disposizioni le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex- festività o che le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggior utilizzo degli impianti. Art. 66 (Lavoro supplementare) Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:

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compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo. Art. 67 (Registro lavoro supplementare) Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell’Azienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata. Art. 68 (Registro lavoro straordinario) Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari. Art. 69 (Lavoro ordinario notturno) Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.

TITOLO XIV Telelavoro

Art. 70 (Definizione) Si definisce telelavoro l’attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali. Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio: - autisti; - operatori di vendita; - lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti - ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali. Art. 71 (Campo di applicazione) Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non siano incompatibili con l’assenza dal luogo di lavoro o con l’attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa. La concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro. Art. 72 (Dotazioni strumentali) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale. Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro. Art. 73 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)

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In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l’orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale. Art. 74 (Furto di dotazioni strumentali) In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall’azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l’autorità di Polizia giudiziaria. Art. 75 (Orario di lavoro) L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l’orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore. L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa. Art. 76 (Durata) L’accordo tra l’Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che potrà essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa. Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall’azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative. Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall’azienda. Art. 77 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni) L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare. Art. 78 (Infortuni) In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti. Art. 79 (Santo patrono) Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azienda, il giorno di festività connesso con la solennità del Santo Patrono resterà sempre quello del comune ove opera l’Azienda. Art. 80 (Comunicazione dell’Accordo di telelavoro) L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al CST competente per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità. La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato al CST competente che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003. Art. 81 (Ricercatori delocalizzati) La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all’attività lavorativa in favore dell’azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili. In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato sin dall’instaurazione nella modalità del telelavoro l’eventuale sua modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore. Art. 82 (rimando alla normativa) Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.

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TITOLO XV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi

Art. 83 (Riposo settimanale) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno come per le attività stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale. Art. 84 (Festività nazionali) Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: 1 Gennaio - Capodanno 6 Gennaio - Epifania Il giorno del lunedì dopo Pasqua 15 Agosto - Festa dell’Assunzione 1 Novembre - Ognissanti 8 Dicembre - Immacolata Concezione 25 Dicembre - Natale 26 Dicembre - Santo Stefano La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le Giornate del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, del 2 Novembre, Commemorazione dei Morti, e del 4 Novembre, Anniversario della Vittoria, saranno retribuite come festive. Art. 85 (Ferie) Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate. Le ferie sono irrinunciabili. Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e quelle dei lavoratori è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari e due settimane nei periodi di meno affluenza da parte dei consumatori. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute. Le ferie non potranno avere inizio né di domenica, né di giorno antecedente la domenica, né tanto meno nel giorno festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell’anno. Art. 86 (Permessi ) Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato. Su richiesta, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi da usufruirsi in blocchi da 4 o da 8 ore, riparametrate per i part-time, sino ad un massimo di 40 ore annue. Le ore di permesso non godute non saranno pagabili ne usufruibili nell’anno successivo.

TITOLO XVI Congedo Matrimoniale - Servizio Militare

Art. 87 (Congedo matrimoniale) Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo il lavoratore dipendente avrà diritto alla normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali, con un anticipo di 10 giorni. La celebrazione dovrà essere documentata con il certificato di matrimonio entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo.

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Art. 88 (Servizio militare) In caso di chiamata alle armi, obblighi di leva, di servizio civile o richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi in vigore. Il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in mancanza, il rapporto è risolto. Il periodo trascorso durante il periodo di leva va computato nell’anzianità di servizio a soli effetti dell’anzianità. I periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra, per i periodi eccedenti la durata normale del servizio di leva.

TITOLO XVII

Missioni e Trasferimenti Art. 89 (Missioni) Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda. NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui. Art.90 (Trasferimenti) I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 89 ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio per se e per le persone di famiglia; il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. Art. 91 (Disposizioni per i trasferimenti) A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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TITOLO XVIII

Sospensione dal Lavoro Art. 92 (Sospensione del lavoro) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.

TITOLO XIX

Anzianità di Servizio Art. 93 (Aumenti per anzianità) L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte. Gli importi dovuti dagli scatti di anzianità saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del biennio, fino ad un massimo di cinque bienni. Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente

Livello Importo

Quadri € 20,00 1° livello € 18,00 2° livello € 16,00 3° livello € 14,00 4° livello € 12,00 5° livello € 10,50 6° livello € 9,00 7° livello € 7,50

Art. 94 (Anzianità convenzionale) Si richiamano le vigenti normative di Legge per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal legislatore, si vedranno riconosciuta la maggiorazione di anzianità convenzionale.

TITOLO XX Congedi - Diritto allo Studio

Art. 95 (Congedi retribuiti) In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che,in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le Aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova). Art. 96 (Diritto allo studio) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

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I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

TITOLO XXI Gravidanza e Puerperio

Art. 97 (Astensione dal lavoro della lavoratrice ) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c). Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato: a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza; c) per i quattro mesi dopo il parto. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo

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le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. i della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903. Art. 98 (Astensione dal lavoro del lavoratore) Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 97 è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 legge 9 dicembre 1977, n.903, e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 42 è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. Art. 99 (Permessi per assistenza) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903. I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n 1204, e al trattamento di fine rapporto. Art. 100 (Normativa) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 154. Ai sensi della legge 31 mazzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO XXII

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Malattie ed Infortuni

Art. 101 (Malattia) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale. Art. 102 (Normativa) Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 103 (Obblighi del lavoratore) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto. Art. 104 (Periodo di comporto) Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Art. 105 (Trattamento economico di malattia) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga: ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore industria, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33;

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ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111 Art. 106 (Infortunio) Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 134Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 104 e 110. Art. 107 (Trattamento economico di infortunio) Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 75% (cento per cento) per i giorni dal quarto in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Art. 108 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio) Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL. Art. 109 (Festività) Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Art. 110 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio) Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

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I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 104; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Art. 111 (Tubercolosi) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni. Art. 112 (Rimando alla vigente normativa) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO XXIII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza

Art. 113 (Definizione) Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari. A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi. Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo. Art. 114 (Durata temporale del Part-Time temporaneo) I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi – cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate. Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r.r.. Art. 115 (Beneficiari) Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie: malati oncologici; Assistenza agli anziani; genitore o tutore legale di minore di anni 3; genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap. Art. 116 (Malati Oncologici) Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione. Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

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Art. 117 (Assistenza Anziani) Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con anziani – legati da vincolo di parentela – che risultino non più autosufficienti. Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che ha in assistenza l’anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione – della effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano. Art. 118 (Assistenza minori di anni 3 a carico) Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la patria potestà sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore, intenda assisterlo sino al compimento dell’età per l’iscrizione nelle scuole materne. Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre l’atto di nascita del minore, la certificazione inerente e la documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a titolo esemplificativo: atto di morte dell’altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per i tutori legali, certificazione comprovante la fattispecie del padre ignoto. Art. 119 (Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap) Per assistenza di minore di anni 14 portatore di handicap, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che intenda assistere un minore portatore di handicap su cui eserciti la patria potestà o comunque la tutela legale sino al compimento del quattordicesimo anno di età per l’iscrizione nelle scuole materne. Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettivo del minore. Art. 120 ( Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo) Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano. Art. 121 (Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo) In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell’azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti. Art. 122 (Deleghe all’Ente Bilaterale) Le Parti delegano l’Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

TITOLO XXIV Trattamento Economico

Art. 123 (Voci retributive) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam. Art. 124 (Divisore orario e giornaliero) La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l’importo mensile per il seguente divisore convenzionale: 168. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26. Art. 125 (Paghe contrattuali)

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Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti

LIVELLO PAGA BASE CONTRATTUALE

Quadri € * 1.550,00 I € 1.420,00 II € 1.350,00 III € 1.300,00 IV € 1.200,00 V € 1.150,00 VI € 1.100,00 VII € 1.050,00

* + Indennità Funzione Quadro pari a € 75,00 Art. 126 (Indennità cassa) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa e con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 1.5% della paga base nazionale. Art. NUOVO ( Elementi aggiuntivi della retribuzione) Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti dal contratto nazionale, le maggiorazioni per: - lavoro a squadre; - lavoro notturno; - lavoro domenicale e festivo; - flessibilità; - turni a scacchi; - eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale; - ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale; - ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale. Art. 127 (Modello di cedolino paga) Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga che sia conforme per contenuti ed intelligibilità al modello fac-simile che le Parti hanno concordato e che è allegato al presente contratto collettivo.

TITOLO XXV

Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari Art. 128 (Condizioni di miglior favore) Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “assegno ad personam”. Art. 129 (Procedure di prima applicazione del presente contratto) In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura: comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto; consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno; comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che andranno così a comporsi: paga base prevista per il livello di inquadramento; eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo, andranno pagate quale assegno ad personam non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;

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eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi nazionali/territoriali/aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di rinnovi, mediante il presente contratto ed i suoi contenuti, in analoghe causali.

TITOLO XXVI Tredicesima Mensilità

Art. 130 (Tredicesima) In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.

TITOLO XXVII

Fondo Pensioni Integrativo Art. 132 (Adempimenti Legge 335/95) Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilità ad intraprendere un percorso per l’attivazione di idonei strumenti pensionistici a livello contrattuale o interconfederale. In ottemperanza della legge 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente CCNL potranno richiedere l’attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi personali. Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni. Art.133 (Competenze) Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Nazione della Piccola e Media Impresa la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

TITOLO NUOVO Lavoro a domicilio

Art. 64 - Lavoro a domicilio. A - Definizione del lavoro a domicilio. È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di 1 o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità d'esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza

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dello stesso imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. B - Limiti e divieti. Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1 anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività. C - Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. D - Responsabilità del lavorante a domicilio. Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro le responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute. E - Retribuzioni. 1) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale previsto, dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. 2) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza nella misura fissata per i lavoranti adulti e indennità accessorie. Indennità di contingenza e indennità accessorie dovranno essere tradotte in quote orarie sulla base di 8 ore giornaliere. 3) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacità per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato. 4) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e dell'indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c). 5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, s'intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate. 6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base d'idonea documentazione. F - Maggiorazione della retribuzione. 1) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo d'indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. 2) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavorante a domicilio, in conformità con la legge, un'indennità sostitutiva del TFR nella misura del 5% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. A far data dall'1.1.90 tale percentuale passerà al 7,50% in applicazione alla legge n. 297/82. 3) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavorante a domicilio, in conformità con la legge, una percentuale del 2% sull'ammontare delle retribuzioni dovute al lavorante stesso a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia e accessori.

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4) A far data dall'1.1.96 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio un'indennità nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita, a titolo d'indennità forfettaria per periodi d'incapacità lavorativa. G - Lavoro notturno e festivo. I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera di una vigilia di festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attività lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in un giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni e festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni. H - Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni. I - Fornitura materiale. Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro. L - Norme generali. Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.

TITOLO XXVIII

Doveri del Personale e Norme Disciplinari Art. 134 (Obbligo del prestatore di lavoro) Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa. Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi. E’ altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi. Art. 135 (Divieti) E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto. Art 136 (Giustificazioni delle assenze) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione di possibili sanzioni maggiori.

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Art. 137 (Rispetto orario di lavoro) I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 139. Art. 138 (Comunicazione mutamento di domicilio) E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi. Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda. Art. 139 (Provvedimenti disciplinari) La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio. utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo; utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134; infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94; l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo; l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. Art. 140 (Codice disciplinare) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Art. 141 (Normativa provvedimenti disciplinari) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

TITOLO XXIX Composizione delle Controversie

Art. 142 (Campo di intervento) Per tutte le controversie individuali e collettive relative all’applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successiva 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione. Tutte le eventuali controversie inerenti il presente C.C.N.L. potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui all’art. 58 e 59 del presente contratto. Art. 143 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale) La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori. La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali. La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende. Le vertenze di carattere generale riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all’esame della commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo. Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull’oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale. Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale. Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l’accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l’intervento del Ministero del Lavoro. La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l’attività conciliativa. Art. 144 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali) Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso. Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto. La commissione è convocata dall’associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate. La richiesta deve essere motivata indicando l’oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione. In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie del verbale presso l’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano. Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il C.C.N.L. devono essere comunicate all’E.P.M.I. per includerli nell’archivio dei contratti.

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TITOLO XXX

Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.) Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo; il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale; l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso; l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi; l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro; il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 154. Art. 147 (Normativa) Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 66 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Art. 148 (Nullità del licenziamento) Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Art. 149 (Nullità del licenziamento per matrimonio) Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2, legge 30 dicembre 1971, n.1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

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Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alla normativa vigente. Art. 150 (Licenziamento simulato) Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Art. 151 (Periodo di preavviso) I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono:

Qualifica/Anzianità – 5 anni +5 – 10 anni + 10 anni Quadri 75 120 180 I Livello 60 90 150 II Livello 45 75 120 III Livello 30 60 90 IV Livello 30 45 60 V Livello 20 30 45 VI Livello 15 20 30 VII Livello 10 -- --

Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, con il congedo matrimoniale e la malattia. Il periodo di preavviso si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese. Art. 152 (Preavviso per dimissioni) In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso sarà pari al 50% della durata di cui al precedente articolo. Art. 153 (Decorrenza del periodo di preavviso) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R.. Art. 154 (Indennità sostitutiva del preavviso) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Art. 155 (Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 95; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dalle imposte; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

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Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo. Art. 156 (Decesso del dipendente) In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto. Art. 158 (Dimissioni) In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del presente contratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 154. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 159 (Dimissioni per matrimonio) In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'ufficio del lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 155 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 151 e confermate, a pena di nullità, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese. La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo. Art. 160 (Dimissioni per maternità) Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 97 del presente contratto.

TITOLO XXXI Sicurezza sul Lavoro

Art. 161 (Premessa) Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori. Le Parti, altresì, riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme. Art. 162 (Richiami normativi) Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.

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Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda. Art. 163 (Adempimenti preliminari) Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti. Art. 164 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS) Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70. Art. 165 (Disposizioni finali) Le Parti, richiamando il secondo comma dell’articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità. NOTA A VERBALE Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all’articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa. CHIARIMENTO A VERBALE Le Aziende che applicano il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla Legge 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela ed alla applicazione della normativa sulla Sicurezza. TITOLO XXXI Tutela della Dignita' e Parita' dei Lavoratori Art. 166 (Tutela delle lavoratrici madri) Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria. Art. 167 (Pari Opportunità) In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro. Art. 168 (Azioni Positive) Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile. Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro. Art. 169 (Molestie sui luoghi di lavoro) Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali. Art. 170 (Lavoratori di lingua non italiana)

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Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana. Art. 171 (Lavoratori stranieri) Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine. Art. 172 (Aspettativa per tossicodipendenza) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a tre anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dal servizio sanitario dalle altre strutture sopra indicate. Art. 173 (Aspettativa per alcolismo) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di alcolismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a un anno. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. I lavoratori familiari di un alcolista, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate. Art. 174 (Salubrità degli ambienti di lavoro) Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro. Art. 175 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap) Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro. Art. 176 (Mobbing) Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. A tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti. NOTA A VERBALE Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompresa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso..

TITOLO XXXIII Relazioni Sindacali

Art.177 (Relazioni Nazionali) Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.

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A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali. Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione. Art. 178 (Relazioni Territoriali) Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende della Piccola e Media Impresa e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio, salvo richiesta delle OO.SS. di incontrarsi a livello provinciale. Art. 179 (Rappresentanze Sindacali Unitarie) Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181. Art. 180 ( Clausola di salvaguardia) Ai sensi dell’ Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70. Art. 181 (Regolamento elettorale RSU) Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato alla lettera B, che costituisce parte integrante del presente contratto. Art. 182 (Contrattazione aziendale) Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; eventuali forme di flessibilità; part-time; determinazione dei turni feriali; contratti a termine; accesso alla formazione; tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70; erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa; La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente. Art. 183 (Assemblea) Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo. Art. 184 (Referendum) Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata. Art. 185 (Delegato Provinciale)

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Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST). Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Azinede con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente. La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale. Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle 00.SS. firmatarie del presente CCNL. Art. 186 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale) L’attivazione di quanto disposto dall’articolo precedente avverrà a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti firmatarie in ambito di Ente Bilaterale. Art. 187 (Deleghe Sindacali) I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano. Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno. L'importo delle deleghe sarà pari all' 1% della paga base conglobata, per quattordici mensilità, salvo diversa disposizione della O.S. titolare della delega. Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili. L’assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l’azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa. Art. 188 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori) Per tutte le aziende in cui si opererà l’attivazione delle RSU, si dovrà garantire la presenza tra i dirigenti eletti di almeno un componente per tutte le categorie presenti in azienda. A titolo solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella generalità dei lavoratori dipendenti, abbiano specificità rispetto alla maggioranza dei dipendenti. Art. 189 (Dirigenti sindacali) Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto collettivo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: degli organi direttivi o collegiali nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; di RSU costituite ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 e del protocollo allegato al presente contratto collettivo, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e al rispettivo CST competente, per quanto riguarda i dirigenti di cui al punto. a), mentre per i dirigenti eletti in base al punto b) valgono le norme del citato Accordo interconfederale sulle RSU. Art. 190 (Permessi sindacali ex punto a) dell’artic. 181) I componenti dei Consigli o Comitati di cui al punto a) dell’art. 181 hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui al precedente punto. a) dell’art. 181, potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Art. 191 (Permessi retribuiti RSU) I componenti delle RSU di cui al punto lett. b), art. 181, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende con più di 200 dipendenti e di 1 ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende con meno di 200 dipendenti. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la RSU. Art. 192 (Permessi non retribuiti RSU)

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I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 118, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite la RSU. Art. 193 (Aspettativa per incarichi sindacali) I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Art. 194 (COVELCO) Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0.10% a carico del datore di lavoro e per lo 0.10% a carico del lavoratore, che dovrà essere versata presso un Ente incaricato della riscossione. Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Lavoro Collettive (COVELCO). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote COVELCO l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata r.r. al CST competente. NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore. Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.

TITOLO XXXIV Ente Bilaterale

Art. 195 (Ente Bilaterale) Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: gestire i contratti di formazione e lavoro; incrementare l'occupazione; realizzare corsi di formazione professionali; svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; realizzare iniziative di carattere sociale; istituire comitato di vigilanza nazionale; promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

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L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne. Art. 196 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale) Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente. L’EBAA non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative. NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore. Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.

TITOLO XXXV

Fondo per la Formazione Art. 197 (Fondo per la Formazione) Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale e l’attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro (Task Force), denominato Fondo per la Formazione Industria ed Artigianato in sigla “Fo.Fo.I.Art.”, teso a creare una rete di supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all’aggiornamento professionale. Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL. Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al primo comma, la Task Force dedicata, ferma restando la sua appartenenza all’Ente Bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa. Le nomine nella Cabina di Regia della Task Force saranno di competenza dell’Ente Bilaterale. Art. 198 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “Fondo per la Formazione Industria ed Artigianato- Fo.Fo.I.Art.“) Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento. Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità: con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l’1% a carico dei lavoratori; con il versamento a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione al Fondo per la Formazione pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00 (venti/00 Euro) a carico delle aziende e € 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL . La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione al Fondo di Formazione Industria ed Artigianato”. Del mancato pagamento delle quote Fondo di Formazione Industria ed Artigianato – Fo.Fo.I.Art. l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente.

TITOLO XXXVI Archivio Contratti

Art. 199 (Deposito contratto collettivo)

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In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’Organizzazione dell’Archivio della Contrattazione Collettiva ed ai sensi dell’art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni

TITOLO XXXVII

Decorrenza e Durata Art. 200 (Decorrenza e durata) Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2004 e avrà scadenza il 31 ottobre 2008 ed il 31 ottobre 2006 rispettivamente per la parte normativa e per la parte economica, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze contrattualmente stabilite. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo.

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Allegati al contratto collettivo a) Minimi Tabellari b) Regolamento RSU c) Regolamento 626/94 d) Statuto Ente Bilaterale e) Statuto Fo.Fo.I.Art. f) Accordo attuativo per l’apprendistato g) Modulistica e fac-simile del cedolino paga

Allegato A

(Paghe contrattuali in vigore dal 1 novembre 2004)

Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti

LIVELLO PAGA BASE CONTRATTUALE

Quadri € * 1.550,00 I € 1.420,00 II € 1.350,00 III € 1.300,00 IV € 1.200,00 V € 1.150,00 VI € 1.100,00 VII € 1.050,00

* + Indennità Funzione Quadro pari a € 75,00

(Retribuzione degli apprendisti)

La retribuzione degli apprendisti è quella riportata nelle seguente tabella percentuale: Livello 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 6° Livello 80% 80% 90% 90% 5° livello 80% 80% 90% ------- 4° livello 80% 80% 90% ------- 3° livello 80% 80% ------- ------- 2° livello ------ ------ ------ ------

Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: Livello 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 6° Livello € 1.080,00 € 1.080,00 € 1.215,00 € 1.215,00 5° livello € 1.040,00 € 1.040,00 € 1.170,00 ------ 4° livello € 960,00 € 960,00 € 1.080.00 ------- 3° livello € 920,00 € 920,00 ------- ------- 2° livello € 800,00 € 800,00 ------- -------

Allegato B

REGOLAMENTO R.S.U. ______________________________________________

AVVERTENZA

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Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli,pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi,in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.

PARTE PRIMA Premessa

Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 e recepito dalla Confterziario e Conflavoratori in 24 luglio 2004. Modalità di costituzione e di funzionamento Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Art. 2 Composizione Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari Opportunità. Art. 3 Numero dei componenti Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a: 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 100 dipendenti; 3 componenti ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti; 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b). Art.4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziario, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970. Art.5 Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico

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I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Art. 7 Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Art. 8 Clausola di salvaguardia Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.

PARTE SECONDADISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.

Art. 1 Modalità per indire le elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno. Art. 2 Quorum per la validità delle elezioni Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva. Art. 3 Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l'eleggibilità dei dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato. Art. 4 Presentazione delle liste All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: associazioni sindacali firmatarie dei diversi CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO; associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio. Art. 5 Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

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Art. 6 Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di: ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; verificare la valida presentazione delle liste; costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. Art. 7 Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Art. 8 Scrutatori È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni. Art. 9 Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera ne per interposta persona. Art. 10 Schede elettorali La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. Art. 11 Preferenze L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. Art. 12 Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Art. 13 Composizione del seggio elettorale Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

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Art. 15 Riconoscimento degli elettori Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Art. 16 Compiti del Presidente Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo. Art. 17 Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. Art. 18 Attribuzione dei seggi Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, 1° comma, parte prima, del presente accordo. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda. Art. 20 Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Art. 23 Clausola finale Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

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ALLEGATO (C REGOLAMENTO ELETTORALE PER I

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ____________________________________________________________

AVVERTENZA

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Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi,in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

NORME PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 PROTOCOLLO SINDACALE PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DEL

DECRETO LEGISLATIVO 626/94

TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI - Art. 1 Sfera di applicazione L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno. Art. 2 Elezioni del RLS L' RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 3 Durata del mandato Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni. Art 4 Formazione RLS Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III. Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione. Per la formazione basica l' RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni l' RLS non potrà usufruire del presente articolo. Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS. Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso. Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale E' prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio. Art 8 – Applicazione Dlgs 626/94 L' RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla Confterziario. Accedono all' OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo. Art. 9 Dimensioni del territorio L' OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese. Art. 10 Durata del mandato La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni. Art. 11 Clausola estensiva E' concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all' OP.

TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO - Art. 12 – Costituzione L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e dalla CONFTERZIARIO. Art. 13 - Territorialità

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L' OP si articola su due livelli : nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale. Art. 14 – Funzionamento OP Il funzionamento dell' OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico. Art. 15 Retribuzione RLST L' OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70. Art. 16 – Notifica nominativi RLST L' OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all' UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI - Art. 17 Sfera di applicazione Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva. Art. 18 Numero degli RLS Il numero degli RLS da eleggere sarà di: - aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS; - aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS; - aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS. Art. 19 Monte ore per RLS Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a: - aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS; - aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS. Art. 20 Garanzie per gli RLST Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA. Art. 21 Modalità di elezione Per l'elezione dell' RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all’accordo interconfederale.

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST - Art. 22 Formazione RLS/RLST La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP. E' prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall' OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima. Art. 23 RLST La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati. Art. 24 RLS La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22. Art. 25 Permessi per la formazione Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica. Qualora allo scadere del proprio mandato l' RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

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TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO -

Art.26 Materie formative La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive : normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio. Art. 27 Criteri valutativi L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST. Art. 28 Riconoscimento RLS Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all' RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST Art.29 Accesso ai luoghi di lavoro I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia. Art.30 Modalità di consultazione Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST. Art.31 Informazione Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori. Art.32 Documentazione aziendale Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza. E' fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato. Art.33 Norme di salvaguardia ed estensive La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI - Art. 34 Sostituzione RLS In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35. Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni. Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti

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In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25. Art. 37 Sostituzione RLST L' OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l' OP seguirà la procedura di cui all'art. 16. Art. 38 Clausola di salvaguardia Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L.300/70 con retribuzione a cura dell’ OP sino alla scadenza dell'anno solare. Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita. Art. 39 Decorrenza e durata Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

Allegato D

EBAA

Ente bilaterale contrattuale nazionale Aziende Artigiane

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* * * * *

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE Art. 1 - COSTITUZIONE In applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da che svolgono attività nel

settore delle aziende artigiane è costituito l'Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale delle Aziende Artigiane (di seguito denominato E.B.A.A.) ai sensi della vigente normativa civile, e pertanto esso ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, ed ha carattere assistenziale e mutualistico.

Sono soci fondatori: la Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa, in sigla Confterziario, l’Associazione Lavoratori Autonomi Riuniti in sigla ALAR, per la parte datoriale, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Confederazione dei Lavoratori, in sigla Conflavoratori e la CIU, dall'altra.

Art. 2 - SEDE L' E.B.A.A. ha sede in Roma, Via Satrico, 47 – 00181, presso la sede nazionale della Confterziario. Art. 3 - DURATA La durata dell'E.B.A.A. è illimitata. Art. 4 - SOCI

Possono essere soci dell'E.B.A.A. le Associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in quanto sottoscrittrice dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore dell’Artigianato di cui al precedente art. 1, le quali potranno essere ammesse a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni. I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - SCOPO E FINALITÀ L' E.B.A.A. ha i seguenti scopi:

a) istituire l’Osservatorio Nazionale ai sensi delle previsioni contrattuali; b) gestire i contratti di primo inserimento e di formazione on the job (apprendistato ed inserimento), anche in

collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti; c) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,

garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;

d) ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;

e) fornire il parere di conformità, ovvero la certificazione – nei casi previsti dalla vigente normativa sui contratti di cui al punto b) presentati dalle aziende;

f) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL;

g) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;

h) assolvere altri compiti espressamente previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; i) realizzare iniziative a carattere sociale; j) promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali;

175

k) adempiere alle previsioni di cui alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni; l) adempiere alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 626/94 e sue successive modificazioni; m) costituire la Commissione Paritetica Nazionale; n) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente; o) promuovere mediante il Fo.Fo.I.Art. l’erogazione di servizi nel settore della formazione continua. p) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale,

decideranno congiuntamente di attribuire all' E.B.A.A.. q) aderisce al “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei Lavoratori” di

previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro in applicazione dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 all’uopo costituito dalle associazioni di cui all’articolo 1 del presente, in data trenta novembre duemilaquattro dal Notaio Marco Pinardi raccolta n.10508 repertorio n. 6041;

TITOLO II

FUNZIONALITA’ INTERNA Art. 6 - ORGANI Sono Organi dell' E.B.A.A..: - l'Assemblea dei soci; ed inoltre - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Direttore Generale - il Collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. In caso di dimissioni o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente, su richiesta del socio

interessato, convoca il Consiglio Direttivo per procedere alla nomina di un sostituto, la nomina dovrà essere ratificata successivamente alla prima assemblea dei soci utile.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, senza che intervenga alcuna segnalazione da parte del socio che lo esprimeva, il Presidente provvede alla convocazione immediata dell’Assemblea dei soci per l’elezione ai sensi dell’articolo 9.

I sostituti rimangono in carica sino al naturale termine del quadriennio in corso. Art.7 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali o da un loro delegato, delle Organizzazioni socie. L'assemblea è convocata dal Presidente dell' E.B.A.A.. a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori

dei Conti e comunque almeno una volta l'anno. L’Assemblea dei Soci si riunisce sempre presso la sede legale dell’Ente. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10

(dieci) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’E.B.A.A. o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la Presidenza dell’adunanza, senza diritto di voto, sarà svolta dal Direttore Generale dell’Ente.

In ottemperanza al principio della pariteticità, alla Confterziario è assegnata la titolarità di due voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri due Soci.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole di tutti gli associati presenti.

Art.8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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L'Assemblea dei Soci: - riceve ed esamina i rendiconti di cui all'articolo 18, del presente Statuto. - nomina ,ai sensi dell'art. 9, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei

conti , ai sensi dell'art. 14, nomina, su proposta del Pesidente, il diretore generale ai sensi dell’articolo 13 - dispone, alla unanimità, le eventuali modifiche statutarie, salva la possibilità di recesso attribuita agli associati,

sentito il parere non vincolante del Consiglio Diettivo; - delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'E.B.A.A.. e ne nomina i liquidatori.

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della

seguente ripartizione paritetica: • 2 (due) su proposta della Confterziario; • 2 (due) su proposta di ALAR; • 2 (due) su proposta della CIU; • 2 (due) su proposta della Conflavoratori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 (quindici) giorni prima della riunione, ovvero, con posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento, al parere sulle modifiche statutarie e ad eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti. Art. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

ed inoltre: - elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell' E.B.A.A.. - fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali; - redige, su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; - determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del direttore generale, dopo la sua approvazione

da parte dell’Assemblea dei Soci - approva il regolamento dell' E.B.A.A.., su proposta del Presidente; - esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell’approvazione delle

medesime da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, alternativamente tra i Consiglieri

rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i Consiglieri rappresentanti l’Associazione datoriale. Il Presidente ha:

la legale rappresentanza dell'Ente; sovrintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'Ente esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;

stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari; In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Art 12 - IL VICE PRESIDENTE

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Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.

Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'art. 11. Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati

dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Art. 13 - IL DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale nominato dall’Assemblea, ha le seguenti competenze e titolarità: - cura il corretto andamento di tutte le attività degli organismi statutari dell’Ente; - sovrintende alla corretta gestione amministrativa e burocratica delle attività istituzionali dell’Ente. - è legato all’Ente da un contratto di collaborazione quadriennale rinnovabile. - può operare in vece del Presidente solo con delega scritta. - partecipa con diritto di parola a tutte le riunioni degli organismi statutari dell’Ente. Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti:

• 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’Assemblea (su proposta della parte che non esprime il Presidente dell'Ente);

• 1 (uno) effettivo ed 1(uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta congiunta di CIU e Conflavoratori); • 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta della Confterziario).

Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi. Art. 15 - POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la

corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri sociali, alle scritture contabili ed allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici

giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per la predisposizione del suddetto documento contabile consuntivo.

Art. 16 - FINANZIAMENTO In via ordinaria, , l' E.B.A.A. è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dall’articoli dei

Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle aziende artigiane, in merito al finanziamento dell’Ente Bilaterale E.B.A.A. e successive modificazioni.

La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73.

In sede di attivazione dell’Ente e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, l'E.B.A.A. potrà utilizzare forme di riscossione diretta.

Art.17 - PATRIMONIO SOCIALE Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a

qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro di cui all’art. 1 del presente statuto e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

178

riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti dalla legge.

Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto preventivo

per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Al rendiconto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale delle Aziende Artigiane (di seguito

denominato E.B.A.A.) o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.Lgvo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 20 - REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal

Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione. Art. 21 - PERSONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI La funzionalità operativa dell’Ente è garantita dal personale e dalle dotazioni strumentali fornite

dall’Associazione di cui all’Articolo 2 del presente Statuto. Tale fornitura di personale e servizi sarà regolata da apposita convenzione tra l’Associazione ospitante e

l’Ente. Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI I soci possono modificare all'unanimità il presente Statuto, con la forma della struttura privata autenticata

registrando le modifiche nei libri sociali dell’ E.B.A.A.. Art. 23 - RINVIO ALLE LEGGI Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di

associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Allegato E

FO.FO.I.ART

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FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PICCOLA INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE Art. 1 - COSTITUZIONE In applicazione ai rimandi contrattuali sulla formazione professionale continua dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le piccole imprese industriali e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le Aziende Artigiane sottoscritti delle sotto elencate Confederazioni/Associazioni, è costituito il Fondo per la Formazione Professionale Piccola Impresa Industriale e dell’Artigianato (di seguito denominato Fo.Fo.I.Art) ai sensi della vigente normativa civile, e pertanto esso ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico. Sono soci: la Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa, in sigla Confterziario per la parte datoriale, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Confederazione dei Lavoratori, in sigla Conflavoratori e CIU, dall'altra. Art. 2 - SEDE Il Fo.Fo.I.Art ha sede in Via Satrico 47 – 00181 Roma, presso la sede nazionale della Confterziario. Art. 3 - DURATA La durata dell’associazione Fo.Fo.I.Art è illimitata. Art.4 - SOCI Sono soci del Fo.Fo.I.Art le Associazioni di cui all’art. 1 del presente Statuto, in quanto sottoscrittrici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro richiamati all’articolo 1 dello Statuto del Fondo. Il socio o i soci della parte datoriale hanno il 50% della rappresentanza; i soci che rappresentano la parte delle organizzazioni sindacali hanno l’altro 50%. E’ escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso. Art .5 - SCOPO E FINALITÀ Il Fo.Fo.I.Art ha i seguenti scopi: Fornire gli strumenti per la formazione continua secondo i bisogni formativi evidenziati dagli Enti E.B.A.A.. e E.P.M.I. Promuovere forme di collaborazione e/o partenariato con Enti di Formazione o Società operanti nella Formazione per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto a); Svolgere attività di ricerca sui bisogni formativi della piccola impresa industriale e per le aziende artigiana; Sviluppare una rete condivisa di conoscenze tra gli operatori delle Associazioni di cui all’Articolo 1 del presente Statuto sulle politiche della formazione continua e della riqualificazione professionale; Svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente; Il tutto nei limiti consentiti dall’attuale legislazione in materia ed escluse tutte quelle attività riservata per legge a soggetti muniti di particolari requisiti posseduti dall’Associazione.

TITOLO II

FUNZIONALITA’ INTERNA Art. 6 - ORGANI Sono Organi dell’Associazione - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Direttore Generale - il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni. In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione. In caso di dimissioni o di revoca dal Consiglio direttivo di un componente, il Presidente, su richiesta del socio interessato, convoca il Consiglio direttivo per procedere alla nomina di un sostituto; la nomina dovrà essere ratificata successivamente nella prima assemblea dei Soci utile.

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Nel caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo senza che intervenga alcuna segnalazione da parte del socio che lo esprimeva, il Presidente provvede alla convocazione immediata dell’Assemblea dei Soci per l’elezione ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto. I sostituti rimangono in carica sino al naturale termine del quadriennio in corso. Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è composta dai tre rappresentanti legali o da un loro delegato, delle Organizzazioni socie. L'assemblea è convocata dal Presidente del Fo.Fo.I.Art a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l'anno. L’Assemblea dei soci si riunisce sempre presso la sede legale dell’Ente. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fo.Fo.I.Art o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la presidenza dell’adunanza sarà svolta dal Direttore Generale del Fondo, senza diritto di voto. L’assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati, e delibera con il voto favorevole di tutti gli associati presenti. Art. 8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci: - riceve ed esamina i rendiconti di cui all'articolo 18, del presente Statuto. - nomina ,ai sensi dell'art. 9, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 14, nomina su proposta del Presidente il Direttore Generale ai sensi dell’articolo 13; - dispone, all’unanimità, le eventuali modifiche statutarie, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti; - delibera, all'unanimità, lo scioglimento del Fo.Fo.I.Art e ne nomina i liquidatori. Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della seguente ripartizione paritetica: 2 (due) su proposta della Confterziario 2 (due) su proposta ALAR; 2 (due) su proposta della CIU; 2 (due) su proposta della Conflavoratori. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 (quindici) giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti. Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento, al parere sulle modifiche statutarie e dagli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 (sessanta) giorni. In caso di ulteriore parità di voti, l’argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 (sessanta) giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti. Art. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; ed inoltre: elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente del Fo.Fo.I.Art; fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali; redige ogni anno su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; approva il regolamento del Fo.Fo.I.Art., su proposta del Presidente; determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del Direttore Generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea dei Soci. Art. 11 - IL PRESIDENTE

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Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, alternativamente, tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i Consiglieri rappresentanti l’Associazione datoriale. Il Presidente ha: la legale rappresentanza dell’Ente; sovraintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'Ente esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti e dal Consiglio Direttivo; convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione; stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari; In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Art 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente. Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'art. 11. Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Art. 13 - IL DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale è nominato dall’Assemblea, ha le seguenti competenze e titolarità: - cura il corretto andamento di tutte le attività degli organismi statutari del Fondo; - savraintende gestione amministrativa e burocratica delle attività istituzionali del Fondo; - è legato al Fondo da un contratto di collaborazione quadriennale rinnovabile; può operare in vece del Presidente solo con delega scritta. Partecipa con diritto di parola in tutte le riunioni degli organi statutari dell’Ente Il Direttore Generale partecipa con diritto di parola a tutte le riunioni degli organismi statutari del Fondo. Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti: 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’assemblea su designazione della parte che non esprime il Presidente del Fondo; 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (designati congiuntamente da CIU e Conflavoratori); 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (designati congiuntamente da Confterziario e ALAR). Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi. Art. 15 - POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri sociali, alle scritture contabili ed allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione del suddetto documento contabile consuntivo. Art. 16 - FINANZIAMENTO In via ordinaria, il Fo.Fo.I.Art è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dall’articoli dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei dipendenti della piccola industria e delle aziende artigiane, in merito al finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “Fondo di Formazione Professionale alle Piccole Imprese Industriali e Artigiane - Fo.Fo.I.Art” e successive modificazioni.La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73. In sede di attivazione del Fondo e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, il Fo.Fo.I.Art potrà utilizzare forme di riscossione diretta. Art. 17 - PATRIMONIO SOCIALE Tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti nazionali di lavoro di dei settori della piccola industria e dell’artigianato e suoi rinnovi,, cui all’art.1, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità del Fondo.

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Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo diretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione salva che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato annualmente dall’Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Al rendiconto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE In caso di scioglimento del Fondo per la Formazione Professionale delle Piccola Industria e dell’Artigianato, o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.lgv 4 dicembre 1997 n. 460 Art. 20 - REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione. Art. 21 - PERSONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI La funzionalità operativa del Fondo è garantita dal personale e dalle dotazioni strumentali fornite dall’Associazione di cui all’Articolo 2 del presente Statuto. Tale fornitura di personale e servizi sarà regolata da apposita convenzione tra l’Associazione ospitante ed il Fondo. Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI I soci possono modificare all'unanimità il presente Statuto, registrando le modifiche nei libri sociali del Fo.Fo.I.Art oppure attraverso atto notarile. Art. 23 - RINVIO ALLE LEGGI Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Allegato F Accordo attrattivo per l’apprendistato

(da definirsi tra le parti)

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Allegato G Modulistica fac-simile del cedolino paga

(da definirsi tra le parti)

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