Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro IMPRESE ARTIGIANE ... · AGENZIE SERVIZI ORGANIZZAZIONE...

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELL'AREA DELLA COMUNICAZIONE ARTI GRAFICHE, EDITORIA, CARTOTECNICA GRAFICA PUBBLICITARIA FOTOGRAFIA, VIDEOFOTOGRAFIA E AFFINI ELIOGRAFIE, COPISTERIE INFORMATICA, ICT RICERCHE DI MERCATO, TELEMARKETING, CALL CENTER AGENZIE SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI INTERPRETARIATO SERVIZI INNOVATIVI, MULTIMEDIALI E DI RETE COMMERCIO ELETTRONICO Roma, 28 marzo 2007 INDICE COSTITUZIONE DELLE PARTI SFERA DI APPLICAZIONE I PARTE - COMUNE Art. 1 - Decorrenza e durata Art. 2 - Sistema di informazioni Rapporti sindacali Osservatori Sviluppo e investimento Governo del mercato del lavoro Formazione e aggiornamento professionale Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità Art. 6 - Assemblea Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 9 - Versamento contributi sindacali Art. 10 - Diritto allo studio Art. 11 - Lavoratori studenti Art. 12 - Congedi per formazione Art. 13 - Formazione continua Art. 14 - Aggiornamento professionale Art. 15 - Ambiente di lavoro Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 17 - Assunzioni Art. 18 - Visita medica Art. 19 - Periodo di prova Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva Art. 21 - Nomenclatura Art. 22 - Classificazione professionale unica Art. 23 - Orario di lavoro Art. 24 - Lavoro a turni

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DELLE

IMPRESE ARTIGIANE DELL'AREA DELLA COMUNICAZIONE

ARTI GRAFICHE, EDITORIA, CARTOTECNICA

GRAFICA PUBBLICITARIA

FOTOGRAFIA, VIDEOFOTOGRAFIA E AFFINI

ELIOGRAFIE, COPISTERIE

INFORMATICA, ICT

RICERCHE DI MERCATO, TELEMARKETING, CALL CENTER

AGENZIE SERVIZI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

INTERPRETARIATO

SERVIZI INNOVATIVI, MULTIMEDIALI E DI RETE

COMMERCIO ELETTRONICO

Roma, 28 marzo 2007

INDICE

COSTITUZIONE DELLE PARTI

SFERA DI APPLICAZIONE

I PARTE - COMUNE

Art. 1 - Decorrenza e durata

Art. 2 - Sistema di informazioni

Rapporti sindacali

Osservatori

Sviluppo e investimento

Governo del mercato del lavoro

Formazione e aggiornamento professionale

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale

Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità

Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità

Art. 6 - Assemblea

Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali

Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali

Art. 9 - Versamento contributi sindacali

Art. 10 - Diritto allo studio

Art. 11 - Lavoratori studenti

Art. 12 - Congedi per formazione

Art. 13 - Formazione continua

Art. 14 - Aggiornamento professionale

Art. 15 - Ambiente di lavoro

Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli

Art. 17 - Assunzioni

Art. 18 - Visita medica

Art. 19 - Periodo di prova

Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva

Art. 21 - Nomenclatura

Art. 22 - Classificazione professionale unica

Art. 23 - Orario di lavoro

Art. 24 - Lavoro a turni

Art. 25 – Lavoro straordinario, notturno, festivo

Art. 26 – Banca ore

Art. 27 – Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66

Art. 28 – Flessibilità dell‘orario di lavoro

Art. 29 – Gestione dei regimi di orario

Art. 30 – Ferie

Art. 31 – Incrementi retributivi

Art. 32 – Corresponsione della retribuzione e delle indennità

Art. 33 – Conteggi perequativi

Art. 34 – Passaggio di qualifica

Art. 35 – Mutamento mansioni

Art. 36 – Apprendistato professionalizzante

Art. 37 – Tirocinio

Art. 38 – Contratto a tempo determinato

Art. 39 – Lavoro a tempo parziale (part-time)

Art. 40 – Contratto di inserimento

Art. 41 – Assenze

Art. 42 – Permessi

Art. 43 – Servizio militare

Art. 44 – Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio

Art. 45 – Tutela della maternità

Art. 46 – Congedo matrimoniale

Art. 47 – Disciplina del lavoro

Art. 48 – Rapporti in azienda

Art. 49 – Molestie sessuali

Art. 50 – Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda

Art. 51 – Trattamento fine rapporto

Art. 52 – Lavoro esterno

Art. 53 – Telelavoro

Art. 54 – Trasferte

Art. 55 – Regolamento del lavoro a domicilio

Art. 56 – Previdenza complementare

Art. 57 – Inscindibilità delle disposizioni del contratto

Trattamenti di miglior favore

Art. 58 – Norme complementari

II PARTE - OPERAI

Art. 59 – Aumenti periodici di anzianità

Art. 60 – Riposi e festività

Art. 61 – Determinazione della retribuzione oraria

Art. 62 – Tredicesima mensilità – Gratifica natalizia

Art. 63 – Trattamento economico per malattie e infortuni

Art. 64 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

III PARTE - IMPIEGATI

Art. 65 – Riposo settimanale e giorni festivi

Art. 66 – Quota oraria

Art. 67 – Tredicesima mensilità – Gratifica natalizia

Art. 68 – Aumenti periodici di anzianità

Art. 69 – Indennità di maneggio denaro – Cauzione

Art. 70 – Malattia e infortunio

Art. 71 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Art. 72 – Norme particolari per i Quadri

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Allegato 1) – ACCORDO APPLICATIVO D.LGS. N. 626/94

Allegato 2) – ACCORDO INTERCONFEDERALE 17 MARZO 2004

Allegato 3) – ACCORDO INTERCONFEDERALE 9.6.04 SUL TELELAVORO

Allegato 4) – INTESA APPLICATIVA ACCORDO INTERCONFEDERALE 17.3.04

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Roma, 28 marzo 2007

Associazione Nazionale Grafici di CONFARTIGIANATO,

CONFARTIGIANATO Fotografi

Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie

di CONFARTIGIANATO

CNA Unione Comunicazione e Terziario Avanzato

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani CASARTIGIANI

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica alle imprese artigiane aventi i requisiti

richiesti dalla legge n. 443/85 e successive modificazioni e integrazioni

operanti nei settori:

arti grafiche:

prestampa

stampa (tradizionale e digitale)

legatoria

serigrafia

editoria

cartotecnica

grafica pubblicitaria

grafinformatica

studi di progettazione tecnico-grafica

fotografia, videofotografia e affini

eliografie, copisterie

servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e

sviluppo di software, implementazione e manutenzione di ‗hardware‘

(rientrano in tale attività quelle nelle quali la implementazione e

manutenzione di ‗hardware‘ risulta strumentale all‘erogazione di servizi

informatici);

la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza

di ‗software‘ di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di

comunicazione, WEB e affini);

l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di

apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in

tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti

risulta strumentale alla erogazione di servizi informatici);

i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza

(informatica, organizzativa, direzionale, qualità e affini), fatta

eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi

professionali;

le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e

‗telemarketing‘, ‗call center‘, agenzie certificati e disbrigo pratiche,

organizzazione eventi, interpretariato;

la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della

relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Per i settori della informatica e dei servizi innovativi le Parti

convengono che le normative di riferimento entreranno in vigore a partire

dall‘1.6.07.

I PARTE - COMUNE

Art. 1 - Decorrenza e durata.

Il presente CCNL ha vigenza dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2008

(salvo particolari decorrenze indicate nei singoli articoli). Esso si

intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da

una delle parti contraenti, 6 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera

raccomandata.

Art. 2 - Sistema di informazioni.

Rapporti sindacali.

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l‘autonomia della

attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte

responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani,

delle loro organizzazioni e del sindacato, le Parti, valutata l‘importanza

che lo sviluppo della imprenditoria artigiana ha assunto con le sue

articolazioni produttive e di servizio nell‘economia generale del settore

e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite

esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più

approfondita conoscenza delle problematiche che investono l‘artigianato,

finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli

occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e

qualificazione delle imprese artigiane, l‘acquisizione di tecnologie più

avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro

autonomia.

Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si

traducano in accordi o intese fra le Parti saranno proposte alle

istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle

imprese.

Osservatori.

Le Parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti

di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla

acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-

produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il

sistema delle imprese artigiane dell'area della comunicazione.

Pertanto le Parti individuano nella costituzione dell‘‖Osservatorio

nazionale‖ e degli ―Osservatori regionali‖ strumenti utili a favorire

anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente

CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità

partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.

Quando le Parti a livello regionale ne ravvedano l‘esigenza, gli

Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale

allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e

occupazionali (aree sistema).

Compiti degli Osservatori saranno:

l‘acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di

politica economica per l‘artigianato, con dati disaggregati per

comparto;

l‘acquisizione di informazioni sull‘andamento del mercato del lavoro,

sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento,

occupazione femminile, lavoro a domicilio etc.;

l‘attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il

flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici,

Istituti di ricerca pubblici o privati etc.;

lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a

qualificare il settore e sviluppare l‘occupazione;

la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la

qualificazione e la formazione professionale;

l‘esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione

professionale, finalizzato a un diretto intervento a livello regionale

delle Parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del

lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche

all‘uopo destinate;

l‘esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di

innovazione tecnologica;

ambiente;

struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;

struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;

andamento della produttività e redditività delle imprese;

pari opportunità;

verifica relativa alle possibili problematiche eventualmente insorte in

merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale.

Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare

la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,

definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse

necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a

quelle pubbliche. L‘Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi

dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini

paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e avrà

sede in Roma, presso EBNA.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.

Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la

definizione del regolamento relativo al funzionamento.

All‘atto della prima riunione i componenti l‘Osservatorio definiranno la

programmazione dell‘attività. A livello regionale le Parti si

incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli

Osservatori regionali.

Sviluppo e investimenti.

Le Parti si impegnano al confronto e all‘esame congiunto a livello

regionale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle

imprese artigiane del settore presenti nel territorio, anche in rapporto a

un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sul problema

dell‘artigianato. Le associazioni artigiane forniranno i piani e i

programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da

finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali;

le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla

localizzazione degli investimenti e alla loro suddivisione per comparti

produttivi.

Le Parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano

effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano

principalmente indirizzati al sostegno e allo sviluppo della autonomia

produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture

per la qualificazione e l‘eventuale riconversione della produzione.

A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare

un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni

fornite dalle Associazioni artigiane.

Governo del mercato del lavoro.

Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i

dati in loro possesso anche sulla base dell‘attività conoscitiva di cui

alle leggi regionali per l‘artigianato, relativi alla consistenza numerica

delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per

provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età,

sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica

occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì

comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi alla entità e

alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all‘insieme delle

imprese presenti nel territorio.

Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle

esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per

costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - le

forme di inserimento al lavoro indicate nel presente CCNL e/o corsi di

formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno

scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica

sull‘andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi alla

organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all‘orario

di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività

ambientali interne ed esterne.

Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità

di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali

iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una

logica di ricomposizione del mercato del lavoro.

Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta

scritta di una delle Parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile

situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.

Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di

assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello

territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze

produttive e occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e

accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione

professionale, mobilità.

Formazione e aggiornamento professionale.

Le Parti, nella consapevolezza che la continua innovazione tecnologica

richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali per un

ottimale utilizzo di processi tecnologici, convengono che a livello

regionale/territoriale si possono definire iniziative formative

utilizzando tutti i supporti legislativi comunitari, nazionali, regionali

e fondi interprofessionali (FONDARTIGIANATO) destinati alla formazione

professionale.

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale.

Per quanto attiene relazioni sindacali e sistema contrattuale si fa

riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali

dell'artigianato.

Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità.

Le Parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al

reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori

di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro,

che si terrà entro giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto

interconfederale in atto in materia.

Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità.

A livello nazionale le Parti convengono di affrontare i problemi inerenti

l‘occupazione femminile e l‘applicazione della legge n. 125/91 e

successive modificazioni e integrazioni sulle pari opportunità nei settori

artigiani dell‘area della comunicazione.

A livello regionale e territoriale, in applicazione dell‘Accordo

interconfederale 21.7.88, le Parti convengono che i Comitati paritetici,

nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari

opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori.

Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle Parti il

percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.

Art. 6 – Assemblea.

vengono riconosciute a titolo di diritto d‘assemblea 10 ore annue di

permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi

collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell‘ambito dell‘orario di lavoro;

le assemblee si terranno all‘inizio o alla fine dello stesso.

L‘assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell‘impresa ma in

presenza di locali idonei può svolgersi anche all‘interno, previo accordo

tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

In via sperimentale, per la durata del presente CCNL, la richiesta di

Assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai rappresentanti

sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai rappresentanti

territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL,

con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con

l‘indicazione specifica dell‘orario di svolgimento.

Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in

materia.

Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.

I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali,

regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti

usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun

dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue.

I permessi verranno usufruiti quando l‘assenza venga espressamente

richiesta per iscritto, con 2 giorni di anticipo, dalle Organizzazioni

predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri

lavoratori.

Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali.

Le Parti, in attuazione della legge n. 108 dell‘11.5.90 (Disciplina dei

licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le

norme in essa contenute nell‘intento di favorire la soluzione di eventuali

vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa,

utilizzando le sedi permanenti istituite dall‘Accordo interconfederale

intercategoriale 21.7.88 o, nella fase di realizzazione di queste,

attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per

le quali le Parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a

livello territoriale.

Art. 9 - Versamento contributi sindacali.

L‘imprenditore opererà, previo rilascio di delega individuale firmata

dall‘interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura

dell‘1% sui salari base contrattuali e sulla indennità di contingenza.

Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore

mensili.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà

rilasciarne una nuova. Le quote sindacali trattenute dalla azienda

verranno versate mensilmente a ciascun sindacato tramite banca.

Art. 10 - Diritto allo studio.

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei

lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai

commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che

intendono frequentare corsi di studio compresi nell‘ordinamento scolastico

e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti.

Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di 5 dipendenti,

compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un

ammontare di ore retribuite conteggiate a livello aziendale nel triennio e

corrispondenti a 10 ore annue per ogni dipendente.

Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150

ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempre che il corso

al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore

doppio rispetto a quelle richieste come permesso retribuito.

Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui

sopra, escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino

a 10 dipendenti, 2 lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti.

In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla impresa

almeno 1 mese prima dell‘inizio del corso specificando il tipo di corso,

la durata, l‘istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di

frequenza mensile con l‘indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite

sopraindicato, sarà seguito l‘ordine di precedenza delle domande.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione

o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni

salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui

al presente articolo.

Art. 11 - Lavoratori studenti.

In base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i

lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in

scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione

professionale statale, o legalmente riconosciuto o comunque abilitato al

rilascio di titoli legati allo studio, saranno immessi, su loro richiesta,

in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione

degli esami.

I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere

prove d‘esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti

per tutti i giorni di esame.

A richiesta della azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le

certificazioni necessarie all‘esercizio dei diritti di cui al presente

articolo.

Ai giovani apprendisti che, in accordo col datore di lavoro,

frequenteranno e conseguentemente documenteranno la partecipazione a corsi

professionali in scuole riconosciute da Enti pubblici statali, regionali o

locali, saranno concessi permessi utili alla frequenza che saranno

retribuiti regolarmente.

Art. 12 - Congedi per formazione.

Ai sensi dell‘art. 5, legge 8.3.00 n. 53, il dipendente con almeno 5 anni

di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per

formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11

mesi per l‘intera vita lavorativa.

Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola

dell‘obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del

diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività

formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di

lavoro.

La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate

esigenze organizzative mentre potrà essere negata nei seguenti casi:

oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;

mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione

comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità

produttiva per l‘esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:

1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo

tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri

di computo i lavoratori apprendisti e i lavoratori assunti con contratto

di inserimento.

Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è

consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.

Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese

coincidente con il mese solare.

La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata alla

azienda con un preavviso di almeno 60 giorni. Durante il congedo il

dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio e non è

cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi

previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.

Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del DM

21.7.00 n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è

interrotto.

Art. 13 - Formazione continua.

1)Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori hanno diritto di

proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per

accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e

gli Enti locali assicurano una offerta formativa articolata sul territorio

e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni

dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni e

integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta

formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e

riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La

formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero

essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali,

territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con

quanto previsto dal citato art. 17, legge n. 196 e successive

modificazioni e integrazioni.

2)Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente

saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di 2° livello

come definita dall'Accordo interconfederale di febbraio 2006.

3)Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di

sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle

integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la

disciplina di cui al presente articolo.

Art. 14 - Aggiornamento professionale.

1)Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore

retribuito pari a 20 annue, da usufruirsi all'interno dell'orario di

lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.

2)Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle

ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di

lavoro.

3)Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori

dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

Le Parti concordano nell'individuare FONDARTIGIANATO quale strumento da

utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione

continua.

Art. 15 - Ambiente di lavoro.

I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse alla applicazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie

professionali e della attuazione delle misure idonee a tutelare la salute

e l‘integrità fisica nell‘ambiente di lavoro così come previsto dalla

legge n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e dagli accordi

interconfederali in materia di cui in allegato al presente CCNL.

Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.

L‘ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle

disposizioni di legge o dagli accordi interconfederali.

Art. 17 – Assunzioni.

Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL

e alle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi

dell'art. 1, comma 1), D.lgs. n. 152/97, il datore di lavoro nella lettera

di assunzione deve indicare:

(a) l'identità delle parti; (b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o

predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi

diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

(c) la data di inizio del rapporto di lavoro; (d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto

di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

(e) la durata del periodo di prova, se previsto; (f) l'inquadramento, il livello della qualifica attribuiti al lavoratore,

oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

(g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi

costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

(h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

(i) l'orario di lavoro; (l) i termini del preavviso in caso di recesso.

Per l'assunzione dell'apprendista si faccia riferimento a quanto previsto

nell'art. 36 del presente CCNL.

Prima della assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita

medica.

Art. 18 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita

medica da parte del sanitario di fiducia della azienda per l‘accertamento

di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l‘espletamento del

lavoro cui è destinato.

Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da

gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o

universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare

nell‘espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non

siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità

fisica.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l‘idoneità fisica del

lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di

diritto pubblico.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche

obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 19 - Periodo di prova.

L‘assunzione del lavoratore può essere fatta nell‘ambito della

qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova

- che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può

essere superiore a:

livelli 1A e 1B: 6 mesi

livello 2: 3 mesi

livello 3 impiegati: 2 mesi – operai: 1 mese

livello 4 impiegati: 2 mesi – operai: 1 mese

livelli 5 e 5bis: 1 mese

livello 6: 1 mese

apprendisti: 2 mesi

Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti

durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro

l‘integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da

entrambe le Parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso.

In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita,

spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, TFR etc.) previsti. I

periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per

l‘anzianità dei lavoratori e per la durata dell‘apprendistato.

Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva.

Ai sensi del comma 2), art. 25, legge n. 223/91 non sono computabili, ai

fini della determinazione della riserva:

le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica

ricompresa nei livelli 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 bis, nonché 5 a condizione che

questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o

che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da

istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere.

Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di

custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie

riservatarie del comma 5), art. 25, legge n. 223/91, saranno computabili

ai fini della copertura della aliquota di riserva di cui ai commi 1) e 6),

art. 25 citato, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche

precedentemente individuate.

Art. 21 – Nomenclatura.

Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente

contratto la dizione ―lavoratore‖ si intende indicativa delle categorie

quadri, impiegati e operai.

Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono

usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.

Art. 22 - Classificazione professionale unica.

I lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono

inquadrati in una classificazione unica articolata in 8 livelli

retributivi.

La presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali

vengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli

livelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i

contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.

L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di

classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in

sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della

professionalità e una ulteriore valorizzazione delle capacità

professionali, anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme

di polifunzionalità/competenze coerenti con l'organizzazione del lavoro

delle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato

evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della

produttività.

Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più

livelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione,

si farà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore

e alle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse

declaratorie.

Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,

nel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure

professionali eventualmente non indicate e/o non previste e prevedibili

attualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il

riferimento al livello professionale di appartenenza.

Livello 1A:

lavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri

nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni,

e con responsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati;

lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle

strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano

gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di

rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e

progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa;

profili:

Quadri

livello 1B:

lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a

esplicare in modo prevalente mansioni di coordinamento, di uomini o

risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle

direttive loro impartite con autonomia gestionale e decisionale;

profili:

impiegati amministrativi;

impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore;

impiegati tecnici;

capotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del

servizio clienti (account manager), del servizio creativo (art

director), di produzione (anche multimediali di casa editrice), dei

mezzi (media planner), di ricerca e sviluppo, della formazione, del

‗marketing‘, della sicurezza informatica, del sistema qualità, delle

vendite, analista programmatore;

livello 2:

lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a

esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di

responsabilità e di eventuale coordinamento nell'ambito di direttive

loro impartite intervenendo direttamente, con alto livello di

specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione;

profili:

impiegati amministrativi;

impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti,

fornitori);

impiegati tecnici;

grafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore

litografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini);

responsabili del coordinamento di più reparti e/o servizi esterni

(video-fotografici), di ‗call center‘, di ‗telemarketing‘, di rete, di

‗hardware‘ e ‗software‘, di sistemi e sistemi di rete, di operatori su

sistemi elettronici per il trattamento di testi e immagini; capi

progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (CPO); ‗channel manager‘;

consulenti: ERP, ‗e-learning‘, ‗data-base‘, gestione applicazioni,

programmatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza

clienti; ‗web-master‘;

operai: capo macchina stampa ‗offset‘ piana quadricolore e oltre e

capomacchina rotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi

di prestampa anche con funzioni di coordinamento; in cartotecnica:

responsabile produzione; cromista finito;

livello 3:

lavoratori che con piena e completa responsabilità svolgono attività che

richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione,

anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli

impianti utilizzati, ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro

professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia

e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento

qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato

amministrativo che abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia,

la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle

procedure e notevole pratica d'ufficio;

profili:

impiegati amministrativi;

impiegato di concetto, contabile;

impiegati tecnici;

grafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale,

illustratore, disegnatore); redattore testi pubblicitari, operatore di

computergrafica, coordinatore di servizi di ripresa e sala di posa,

correttore di bozze; in cartotecnica: addetto ala organizzazione di più

reparti, addetto sicurezza informatica; assistenti ai responsabili:

commerciale, ‗marketing‘, sicurezza informatica, sistemista e sistemista

di rete, di vendita, al capo progetto (anche di eventi), ERP, ‗channel

manager‘, ‗e-learning‘, ‗data-base‘, applicazioni; integratore

voce/dati; progettista di rete; analista, responsabile di ‗call center‘;

operai: addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione e incisione

lastre ctp; operatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo

e immagini; capo macchina stampa ‗offset‘ piana e/o rotativa

quadricolore e oltre; legatore con responsabilità di conduzione e

controllo della catena completa di allestimento; lavoratore che opera su

macchine da stampa il cui capo macchina sia classificato a livello

superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente specializzato che

conduce e controlla macchine e impianti muniti di calcolatore di

processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore altamente

specializzato addetto ala installazione, manutenzione e riparazione di

gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di

coordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e/o

registrazioni audio anche in esterni; stampatore che esegue

autonomamente tutte le operazioni di sviluppo e stampa (anche manuale);

ritoccatore; operatore di impianto complesso di sviluppo e stampa;

addetto con responsabilità ala conduzione di impianti di riproduzione

complessi con compiti di coordinamento degli addetti; tecnico riparatore

di ‗hardware‘;

livello 4:

lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici

gradi di specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che

siano in grado di predisporre il lavoro impostando e utilizzando le

attrezzature o gli impianti preposti e che, all'interno delle fasi

lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di

risultato degli obiettivi prefissati.

Profili:

impiegati amministrativi;

impiegato di concetto, responsabile di magazzino;

impiegati tecnici;

addetto ala organizzazione di uno o più reparti; disegnatore

(visualizer), illustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico

pubblicitario, ideatore di testi, operatore di computer grafica, ‗web

master‘, ‗software engineering‘, addetti: audio-video, coordinamento

servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,

operatore di copisteria completo (sbobinature, correzione bozze,

battitura testi); specialista di prodotto, formazione clienti,

‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘, operatore data-base; addetto con

responsabilità di segreteria di eventi; responsabile agenzie certificati

e disbrigo pratiche; operatore di ‗call center‘ che, con piena

professionalità, tramite canali telefonici e/o telematici svolge, con

capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di

informazione generale e/o supporto commerciale ala clientela;

operai:

litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di

complessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore,

fotoincisore, compositore a mano, lavoratore in grado di operare con

elevata professionalità nei campi specifici di attività, fotolitografo,

restauratore di libri, conduttore di macchine automatiche di legatoria,

responsabile conduttore di macchine ‗bobst‘, addetto a una catena

completa di allestimento; addetto manutenzione e riparazione macchine e

impianti; operatore con responsabilità delle attività di spedizione e

ricevimento merci e materie prime; tecnico installatore ‗hardware‘ e

sistemi operativi; operatore che realizza riprese video-fotografiche e

registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di

sviluppo e stampa, addetto al montaggio, ala sincronizzazione, alle

luci, responsabile allestimento per le riprese, foto-ceramista;

livello 5 bis:

lavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo

quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per

le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e

corrispondente esperienza;

profili:

impiegati amministrativi;

impiegato d'ordine, commesso;

impiegati tecnici;

disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti,

impaginatore e ideatore di testi, operatore di computer grafica; ‗web

master‘, ‗software engineering‘; addetti: audio-video, coordinamento

servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,

addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista

di: prodotto, formazione clienti, ‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘;

operatore di data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi;

addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di ‗call

center‘ che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo

procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione

generale e/o supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di

permanenza al livello 5);

operai:

litografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali,

linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a

mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo,

restauratore di libri, legatore e/o allestitore, fattorino/autista;

conduttore di macchine o impianti cartotecnici, addetto alla lavorazione

di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine,

lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale

prodotto, lavoratore addetto alla manutenzione, legatore qualificato di

cartotecnica, conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista;

addetto ala produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore;

addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al

montaggio video e/o fotomontaggio; alla sincronizzazione, alle luci,

‗artbuyer‘ (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore,

fotoceramista; conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice

anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di

manutenzione; addetto alla posa in opera di cavi, finitura e cablaggio

delle reti;

livello 5:

lavoratori qualificati con formazione professionale che presuppone

l'acquisizione dei richiesti gradi di qualificazione;

impiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le

quali è richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza;

Ad eccezione degli addetti al magazzino e/o dei lavoratori che svolgono

semplici e generiche operazioni complementari, la permanenza dei

lavoratori a questo livello è fissata in anni 2 (ridotta ad anni 1 per

quelli provenienti dall'apprendistato), dopodiché saranno inquadrati al

livello 5 bis;

profili:

impiegati amministrativi;

impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso;

impiegati tecnici;

disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti,

impaginatore e ideatore di testi, operatore di computer grafica; ‗web

master‘, ‗software engineering‘; addetti: audio-video, coordinamento

servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,

addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista

di: prodotto, formazione clienti, ‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘;

operatore data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi;

addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di ‗call

center‘ che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo

procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione

generale e/o supporto commerciale ala clientela;

operai: litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali

di minore tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore,

fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori

su macchina, fotolitografo, tiraprove, legatore e/o allestitore, addetto

al magazzino; conduttore di macchine o impianti cartotecnici senza

preparazione, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico,

aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad

alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore

addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione, lavoratore

addetto a lavorazioni di allestimento, lavoratore addetto al magazzino

(imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di carrelli o

mezzi simili, fattorino/autista su automezzi inferiori a q. 35 di

portata; addetto ala produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico

installatore, addetto alle riprese video-fotografiche e registrazioni

audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e

stampa, addetto al montaggio, ala sincronizzazione, alle luci, a

sviluppo e stampa, foto-ceramista;

livello 6:

appartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di

alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non

richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica. Dopo 1 anno di

permanenza in questo livello, i lavoratori passano al livello 5, ad

eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune.

Art. 23 - Orario di lavoro.

L‘orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme

legislative è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.

Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l‘orario per il 3° turno è di

36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Nel caso in cui la distribuzione dell‘orario settimanale sia articolata in

6 giorni l‘orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.

Diverse distribuzioni dell‘orario settimanale potranno essere definite a

livello aziendale.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e

infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine

del raggiungimento dell‘orario di lavoro settimanale.

Le Parti convengono che a partire dall‘1.7.90 ogni lavoratore avrà diritto

a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.

Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e

lavoratori, singolarmente o collettivamente.

I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno

in 12simi considerando 1/12 la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell‘anno. La parte

eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore

entro il 31 gennaio dell‘anno successivo.

Art. 24 - Lavoro a turni.

a)In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una

maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3°

turno la maggiorazione è del 24%.

Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezzora

di intervallo retribuito. In caso di turni non avvicendati è esclusa la

maggiorazione per il 1° turno, purché questo inizi dopo le ore 6, termini

entro le ore 14 e comprenda l‘intervallo meridiano retribuito di 30

minuti.

Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una

maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.

b)Non si applica la mezzora di intervallo retribuita per i turni di lavoro

fino a 6 ore.

c)Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del

turno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30

minuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della

maggiorazione sia al 1° che al 2° turno.

La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli

adolescenti fissato dalla legge 17.10.67 n. 677 (per la tutela del lavoro

minorile) potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell‘art. 20,

comma 22) della legge stessa, a mezzora.

Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.

E‘ considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro

eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è

svolto nell‘arco di 6 giornate settimanali o l‘orario giornaliero

stabilito) o le 40 settimanali.

Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore

a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma

restando la maggiorazione prevista.

Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli

accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore, che di norma verranno

assunti al momento della decisione delle prestazioni d‘orario

straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi.

Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra

tutti i lavoratori.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del

mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei

giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 60 e 65

salvo quello che termina il 3° turno.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai

lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della

settimana fatta salva la maggiorazione.

Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le

seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione

oraria:

lavoro straordinario: 35%

lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%

lavoro straordinario festivo: 50%

lavoro straordinario festivo notturno: 65%

lavoro notturno: 40%

lavoro festivo: 45%

lavoro notturno festivo: 60%

lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%

Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà

da parte dei lavoratori.

Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di

esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo

impedimento da parte dei lavoratori.

Art. 26 - Banca ore.

In alternativa a quanto previsto dall‘art. 25 del presente CCNL è

possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario

svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative

maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 25,

purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l‘impresa e il

lavoratore.

Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi

dall‘inizio dell‘accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto

conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del

lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-

produttive od organizzative della impresa.

Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore

supplementari o straordinarie ha diritto al riconoscimento di una

ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore

accumulate come previsto dal comma precedente.

Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l‘importo

corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore

della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.

Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e

straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle

relative maggiorazioni e ulteriore quota di ore di permesso maturata.

Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad

evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati

ivi indicati.

Per il suo carattere innovativo le Parti, in sede nazionale e di

Osservatori regionali, procederanno a verificare l‘efficacia della

presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto

regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di

costituzione e di recupero del monte ore accumulato dei singoli

lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore

territoriale, come indicato nell‘art. 29.

Art. 27 - Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/03, art. 4, comma 4), la durata media

dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto, è calcolata con

riferimento a un periodo di 6 mesi.

In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive le Parti,

nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare

l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.

Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.

Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo

di contenere l‘entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del

lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità

dell‘orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di

intensità dell‘attività lavorativa dell‘azienda o di parti di essa,

l‘azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari

periodi, con il superamento dell‘orario contrattuale sino al limite delle

48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue.

A fronte del superamento dell‘orario contrattuale corrisponderà, di norma

nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una

pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima

della effettuazione delle ore eccedenti l‘orario normale previsto. I

lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all‘orario

contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di

corrispondente riduzione dell‘orario contrattuale. Per le ore prestate

oltre l‘orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da

calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di

superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto

previsto dall‘art. 25.

Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2) del presente

articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai

tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite

congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l‘azienda e i

lavoratori.

L‘attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori

interessati, salvo deroghe individuali motivate.

La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese

del settore delle attività fotografiche e affini.

Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati,

con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.

Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità

superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l‘anno in cui viene

effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi

retribuiti aggiuntivi.

Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia,

diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti

alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno

essere armonizzate a livello regionale.

Art. 29 - Gestione dei regimi di orario.

Le Parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei

regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti

che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a

necessità organizzative e/o riorganizzative dell‘attività produttiva e del

lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese

interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel

mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo

conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della

crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti

strumenti.

Tra questi le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o

calendari diversi dell‘orario di lavoro, nonché modalità di costituzione

di modelli di ―banca-ore‖, cui far affluire le ore corrispondenti alle

assenze del lavoro retributive, contrattualmente e legislativamente

disciplinate.

In tale ambito le Parti a livello regionale definiranno gli istituti le

cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire

l‘accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche

delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le

modalità e i tempi di liquidazione dei residui.

Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di

utilizzo della ―banca-ore‖ con i possibili interventi di natura bilaterale

a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 30 - Ferie.

I lavoratori che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la

stessa azienda hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie, con la

retribuzione commisurata all‘orario contrattuale pari a 180 ore a far data

dall‘1.7.90.

Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il

diritto alle ferie intere, spetteranno tanti 12simi di ferie quanti sono i

mesi interi di anzianità.

Ai fini della maturazione di cui sopra la frazione di un mese superiore a

15 giorni sarà considerata come mese intero.

Si computano, nella anzianità, agli effetti della maturazione del diritto

alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e

puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze

giustificate per un periodo non superiore a 3 mesi complessivi nell‘anno.

L‘epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di

norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane, mentre il

godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al

di fuori di tale periodo.

Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra

le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato

periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel

corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza

prolungamento del periodo feriale.

Art. 31 - Incrementi retributivi.

Visto l‘Accordo interconfederale 17.3.04 e l'Intesa applicativa 14.2.06 le

Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella

allegata, a partire dall‘1.5.07 e dall‘1.2.08 sulla base dei seguenti

tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente

misura: 2005: 2,0% - 2006: 2,1% - 2007: 2,4% - 2008: 2,5%.

Ad integrale copertura del periodo 1.1.05-30.4.07 ai soli lavoratori in

forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto

un importo forfettario ‗una tantum‘ pari ad E 380,00 lordi, suddivisibile

in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel

periodo interessato.

L‘importo ‗una tantum‘ di cui sopra verrà erogato in 3 rate pari a:

E 130,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa a giugno 2007,

di cui E 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare

di settore secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi

interconfederali e secondo le indicazioni che entro tale data verranno

fornite dalle parti sociali;

E 115,00 verranno corrisposti con la retribuzione relativa ad aprile

2008;

E 135,00 verranno corrisposti con la retribuzione relativa a giugno

2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo

saranno erogati a titolo di ‗una tantum‘ gli importi di cui sopra nella

misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di ‗una tantum‘ saranno inoltre ridotti proporzionalmente per

i casi di servizio militare, assenza facoltativa ‗post partum‘, ‗part-

time‘, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L‘importo della ‗una tantum‘ è stato quantificato considerando in esso

anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di

origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

La ‗una tantum‘ è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Nota a verbale delle Parti.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi

eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti

contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli

importi di ‗una tantum‘ indicati nel presente accordo. Pertanto, tali

importi dovranno essere detratti dalla stessa ‗una tantum‘. In

considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti

con la retribuzione relativa a maggio 2007.

La detrazione dalla 'una tantum‘ degli importi erogati verrà effettuata in

occasione dell'erogazione della II tranche di ‗una tantum‘.

La presente dichiarazione è parte integrante del presente accordo.

Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, di seguito si riporta

la tabella relativa agli incrementi retributivi e ai nuovi minimi

retributivi e le relative decorrenze:

liv. minimo

retributivo

2005

incremento

al 1.5.07

minimo

retributivo

al 1.5.07

incremento

al 1.2.08

minimo

retributivo

al 1.2.08

1A 1.718,22 77,30 1.795,52 77,30 1.872,82

1B 1.497,51 67,37 1.564,88 67,37 1.632,25

2 1.404,84 63,20 1.468,04 63,20 1.531,24

3 1.317,59 59,27 1.376,86 59,27 1.436,14

4 1.222,57 55,00 1.277,57 55,00 1.332,57

5 bis 1.118,33 50,31 1.168,64 50,31 1.218,95

5 1.069,24 48,10 1.117,34 48,10 1.165,44

6 1.006,87 45,30 1.052,17 45,30 1.097,46

Nota a verbale delle Parti.

I minimi retributivi indicati in tabella sono comprensivi di: paga base,

ex indennità di contingenza e EDR; inoltre, per il livello 1, l'importo

indicato in tabella è comprensivo di indennità di funzione Quadri (E 51,65

mensili).

Le Parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza, per

ciascuna delle categorie professionali di cui all‘art. 22, a decorrere

dall‘1.7.94, sono i seguenti:

livello

contingenza

1A 538,64

1B 532,05

2 528,91

3 524,53

4 521,57

5 bis 516,58

5 514,68

6 512,21

Il valore dell'EDR è di E 10,33 per 13 mensilità, erogata a partire da

gennaio 1993, è considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali

alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla legge n.

38/86.

Art. 32 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo.

La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti al

lavoratore per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una

busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli

elementi delle spettanze e delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella

indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà

essere fatto all‘atto del pagamento.

Art. 33 - Conteggi perequativi.

Le maggiorazioni per lavoro a turno del presente contratto, salvo i casi

in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali,

saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione

delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:

per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse

prestato servizio;

per la 13a mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media

maturata nell‘anno ai titoli di cui sopra.

Art. 34 - Passaggio di qualifica.

Nel caso di passaggio di qualifica l‘anzianità trascorsa nella qualifica

di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del

trattamento di malattia.

Art. 35 - Mutamento mansioni.

Ai sensi dell‘art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore deve essere

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle

corrispondenti al gruppo professionale a livello retributivo superiore che

abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al

trattamento corrispondente all‘attività svolta, e l‘assegnazione stessa

diviene definitiva trascorso il periodo di 3 mesi nel disimpegno delle

mansioni superiori, a meno che non si tratti di sostituzione di un altro

lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 36 - Apprendistato professionalizzante.

Premessa.

Le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione

all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente

applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in

quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica

regolamentazione.

1) Norme generali.

Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche

regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del

vigente CCNL.

2) Età di assunzione.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con

soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

3) Forma e contenuto del contratto.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è

necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel

quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine

del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la

retribuzione, il periodo di prova e ogni altra indicazione contrattuale

utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello

stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere

instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi e impiegati dei

livelli dal 1° al 5° e per le relative mansioni.

4) Periodo di prova.

Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di

assunzione, non superiore ai 2 mesi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere

dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa

indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro

effettivamente prestate.

In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha

diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1

mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le

modalità del comma precedente.

5) Apprendistato presso altri datori di lavoro.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri

datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda,

sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi

non sia superiore ai 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento di detti

cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto della

assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno

proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da

svolgere.

6) Durata dell'apprendistato professionalizzante.

La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base

delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:

gruppo

livello durata

1° 3, 2, 1B, 1A 5 anni

2° 4, 5 bis 5 anni

3° 5 4 anni

Chiarimento a verbale.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti il

cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2,

1B e 1A, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione

che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio

(diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità

da conseguire.

7) Retribuzione.

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalla

applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione

contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di

inquadramento finale di uscita del contratto.

La retribuzione dell‘apprendista non potrà superare - per effetto delle

minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non

apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore

ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime

contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

gruppi

I

sem.

II

sem.

III

sem.

IV

sem.

V

sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

sem.

IX

sem.

X

sem.

1 66 66 73 73 85 85 2 liv. 2 liv. 1 liv. 1 liv.

2 66 66 73 73 80 80 2 liv. 2 liv. 1 liv. 1 liv.

3 66 66 77 77 90 90 1 liv. 1 liv.

Chiarimento a verbale.

Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva

degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione ―2 liv.‖

determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza

+ EDR) di 2 livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine

del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione ―1 liv.‖ si

intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + EDR) di 1 livello

inferiore rispetto al livello di destinazione dell‘apprendista. Resta

inteso che in conseguenza del passaggio dal sistema della retribuzione

percentualizzata a quello del sottoinquadramento, la retribuzione

dell‘apprendista non potrà in alcun modo essere inferiore a quella erogata

con il sistema della percentualizzazione.

8) Piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del

lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla

qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute

dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione

della formazione, nonché il nome del ‗tutor‘ nell'ambito del contratto di

apprendistato.

Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di

concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del

tutor.

9) Formazione dell‘apprendista.

Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e

certificabile, secondo la normativa vigente volto alla acquisizione di

conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali. Le Parti, in via

esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione

formale:

(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del

rapporto di lavoro; sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione

dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della

formazione);

(2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione

alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del

lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e

scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle

tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure

di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle

innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa

alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche

collegate alla realtà aziendale/professionale.

La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno

dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti

specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando

modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a

distanza, seminari, esercitazioni di gruppo etc.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le

iniziative formative esterne e o interne all'azienda.

Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno

registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.

Dichiarazione a verbale delle Parti sulla capacità formativa:

In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle

imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di

lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a livello

regionale alo scopo di determinarne le modalità formative.

Ai fini della erogazione della formazione formale, la capacità formativa

interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi

e deriva dalla:

disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione

da erogare;

presenza di ‗tutor‘, come da DM 28.3.00, con esperienza o titolo di

studio adeguati, in grado di trasferire competenze.

Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi

avvalendosi anche di strutture formative esterne.

Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.

10) Tutor.

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza

di un ‗tutor‘. Le competenze e le funzioni del ‗tutor‘ aziendale sono

quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il

‗tutor‘ potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un

familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e

nelle imprese artigiane.

11) Attribuzione della qualifica.

Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuito il

livello contrattuale per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo,

salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla

possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con

preavviso ai sensi dell'art. 2118 CC.

Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato

verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli

istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati

dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

12) Profili formativi apprendistato.

(seguono le tabelle relative ai 3 gruppi di apprendistato).

1° GRUPPO

competenze

generali

competenze

specifiche

amministrative

e commerciali

competenze

specifiche

tecniche

competenze

specifiche

operative

conoscenza

della sicurezza

generale

relazione

cliente/fornitore

conoscenza

funzionamento

impianti e/o reti

e terminologia

specifica

conoscenza

funzionamento

impianti e/o reti

e terminologia

specifica

conoscenza

della sicurezza

specifica

di lavorazione

comprensione

del

‗business‘

impiantistica conoscenza

caratteristiche

dei materiali

/tecnologie

utilizzati

nell‘ambito

della lavorazione

conoscenza

dei dispositivi

di protezione

individuale,

sistema

di qualità

e ambientale

processo

di

‗budget‘

principi

di informatica

generale

conoscenza

funzionamento

impianti

e terminologia

specifica

conoscenza orientamento principi impiantistica

del contesto

di riferimento

dell‘impresa

al

risultato

di informatica

specifica

conoscenza

del processo

produttivo

e dei principali

prodotti usati

valutazione

costo

prodotto

gestione

e coordinamento

risorse umane

principi

di informatica

generale

conoscenza

degli elementi

fondamentali

della disciplina

del rapporto

di lavoro

contabilità

aziendale,

gestione

coordinamento

risorse umane,

analisi e soluzione

dei problemi,

‗marketing‘,

principi

di informatica

generale,

principi

di informatica

specifica

principi

di miglioramento

continuo,

procedure

gestione scarti

(controllo

qualità),

analisi

e soluzione

dei problemi

principi

di informatica

specifica,

analisi

e soluzione

delle anomalie,

controlli

strumentali,

avviamento,

utilizzo, fermata

impianti/macchine,

utilizzo

impianti/macchine

ausiliarie

comune a tutte

le figure

del gruppo

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

ad eccezione

di quelle tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure operaie

2° GRUPPO

competenze

generali

competenze

specifiche

amministrative

e commerciali

competenze

specifiche

tecniche

competenze

specifiche

operative

conoscenza

della sicurezza

generale

contabilità

aziendale

conoscenza

funzionamento

impianti e/o reti

e terminologia

specifica

conoscenza

funzionamento

impianti

e terminologia

specifica

conoscenza

della sicurezza

specifica

di lavorazione

principi

di

‗marketing‘

conoscenza

caratteristiche

dei materiali

utilizzati

nell‘ambito

della lavorazione

conoscenza

caratteristiche

dei materiali

utilizzati

nell‘ambito

della lavorazione

conoscenza processo principi principi

dei dispositivi

di protezione

individuale,

sistema

di qualità

e ambientale

di

‗budget‘

di informatica

generale

di informatica

generale

conoscenza

del contesto

di riferimento

dell‘impresa

rapporto

clienti/fornitori

principi

di informatica

specifica

principi

di informatica

specifica

conoscenza

del processo

produttivo

e dei principali

prodotti usati

principi

di informatica

generale

controlli

strumentali

controlli

strumentali

conoscenza

degli elementi

fondamentali

della disciplina

del rapporto

di lavoro

principi

di informatica

specifica

avviamento,

utilizzo,

fermata

impianti/macchine,

gestione

delle anomalie,

utilizzo

impianti/macchine

ausiliarie

avviamento,

utilizzo,

fermata

impianti/macchine,

gestione

delle anomalie,

utilizzo

impianti/macchine

ausiliarie

comune a tutte

le figure

del gruppo

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

ad eccezione

di quelle tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure operaie

3° GRUPPO

competenze

generali

competenze

specifiche

amministrative

e commerciali

competenze

specifiche

tecniche

competenze

specifiche

operative

conoscenza

della sicurezza

generale

tecniche

e modalità

di archiviazione

/reperimento

documenti

conoscenza

funzionamento

impianti

e terminologia

specifica

conoscenza

funzionamento

impianti

e terminologia

specifica

conoscenza

della sicurezza

specifica

di lavorazione

nozioni

di

contabilità

conoscenza

dei materiali

utilizzati

nell‘ambito

della lavorazione

conoscenza

dei materiali

utilizzati

nell‘ambito

della lavorazione

conoscenza

dei dispositivi

tecniche

e modalità

principi

di informatica

principi

di informatica

di protezione

individuale,

sistema

di qualità

e ambientale

di fatturazione generale generale

conoscenza

del contesto

di riferimento

dell‘impresa

principi

di informatica

generale

principi

di informatica

specifica

principi

di informatica

specifica

conoscenza

del processo

produttivo

e dei principali

prodotti usati

principi

di informatica

specifica

avviamento,

utilizzo fermata

impianti/macchine

avviamento,

utilizzo fermata

impianti/macchine

conoscenza

degli elementi

fondamentali

della disciplina

del rapporto

di lavoro

utilizzo

macchinari

e/o

attrezzature

di lavoro

utilizzo

macchinari

e/o

attrezzature

di lavoro

comune a tutte

le figure

del gruppo

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

ad eccezione

di quelle tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure

impiegatizie

tecniche

fanno riferimento

a questa colonna

tutti i profili

relativi a tutte

le figure operaie

13) Malattia e infortuni.

Il trattamento per malattia e infortunio extraprofessionale e infortunio

sul lavoro e malattia professionale degli apprendisti è regolamentato in

base a quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato,

operaio, quadro) di destinazione, per i quali è svolto l'apprendistato

stesso.

14) Decorrenza.

La presente disciplina decorre dal 28.3.07 e si applica ai rapporti di

lavoro instaurati a partire da quella data.

Norma transitoria.

Gli apprendisti assunti prima del 28.3.07 continueranno a seguire nella

sua interezza quanto previsto dall'ipotesi di Accordo 1.7.98 (CCNL 1997-

2001).

Norme finali.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di

apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso

e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 64 e 71 del presente

contratto.

Art. 37 – Tirocinio.

I lavoratori assunti ai sensi dell‘art. 22, legge n. 56/87 percepiranno

per un periodo di 6 mesi un trattamento economico pari all‘80% della

retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal

presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel livello 5.

Art. 38 - Contratto a tempo determinato.

Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE 99/70,

riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e

continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano

altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una

caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività,

atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.

a)In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a

tempo determinato nelle seguenti casistiche:

(1) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio malattia, maternità, aspettativa, ferie etc.);

(2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;

(3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la

quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

(4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di

consegna tassativi;

(5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

(6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle

disponibili in relazione alla esecuzione di commesse particolari.

Nella ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai

precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento tra

sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia

successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il

passaggio delle consegne.

b)Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia

i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i lavoratori

assunti con contratto di inserimento, è consentita l‘assunzione di 2

lavoratori a termine.

Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è

consentita l‘assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato

nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità

superiore.

Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo

determinato di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del presente articolo.

Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3) e 4) è consentita

l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive

di dipendenti.

c) A livello regionale potranno essere individuate tra le Parti ulteriori

casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.

Art. 39 - Lavoro a tempo parziale (part-time).

Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto

‗part-time‘) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra

la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di

flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un

equo regime lavorativo concordano quanto segue.

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di

attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario

previsto nel presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per

il personale in servizio può essere di tipo:

orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per

tutti i giorni della settimana lavorativa;

verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni

giorni della settimana, del mese o dell'anno;

misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle

modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno

alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

a)L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla

volontarietà di entrambe le parti (Azienda e lavoratore), risultante da

atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione

lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla

settimana, al mese e all'anno.

Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono

proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario

ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a

tempo pieno.

b)Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del

lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di

variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time

orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento

la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o

misto).

Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di

almeno 5 giorni lavorativi.

E‘ fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la

facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione

originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa

comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata,

una maggiorazione retributiva dell'8%.

c)In considerazione delle particolari caratteristiche che

contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte

di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,

esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del

lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento

del 50% del normale orario di lavoro annuo.

Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior

favore, con la maggiorazione del 10%.

Nel caso di ‗part-time‘ verticale è consentito, limitatamente ai giorni in

cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di

prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero

originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori

a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto

previsto dall'art. 25 del CCNL.

d)La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti; a questo proposito

l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a

‗part-time‘ o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto

ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.

e)L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi

motivi familiari e/o personali.

Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti

i dati sui contratti ‗part-time‘ stipulati, sulle professionalità

interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.

f)I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una

ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle

terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il

Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale

o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere

trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del

lavoratore.

Art. 40 - Contratto di inserimento.

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,

mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze

professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,

l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale

all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie

individuate all'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03.

Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato,

alle seguenti condizioni:

forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di

forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a

tempo indeterminato;

durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi; eventuali

proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla

legge;

periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento

attribuito;

per i lavoratori riconosciuti affetti da grave ‗handicap‘ fisico,

mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;

durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà

inferiore di 2 livelli a quella spettante per le mansioni per il cui

svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata

complessiva del contratto di inserimento e inferiore di 1 livello per il

restante 50% di durata del contratto;

definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale

di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze

professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno

indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il

progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e

le modalità della formazione;

il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita

tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e

accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite

eventualmente anche con modalità di ‗e-learning‘ in funzione

dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La

formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e

sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita

nella fase iniziale del rapporto;

la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro

deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo

delegato, nel libretto formativo.

L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito

per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei

lavoratori dalla utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e

trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive

eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato,

nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche

della effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (lavoro

a turni, notturno, festivo etc.).

E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un

periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni 70, da

computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell‘ambito

di detto periodo l‘azienda erogherà un trattamento economico eguale a

quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e

impiegati).

Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo

indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di

servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto con

esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della

progressione automatica di carriera.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a

quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo

interconfederale 11.2.04.

Art. 41 – Assenze.

Tutte le assenze devono essere giustificate.

Le giustificazioni devono essere presentate entro il più breve tempo

possibile e comunque non oltre il giorno successivo al 1° giorno di

assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Per la comunicazione e la giustificazione dell‘assenza per malattia e

infortunio si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 44 e 70.

Art. 42 – Permessi.

Con riferimento e in attuazione dell'art. 4, legge n. 53/00, al lavoratore

che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto

(genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente ‗more

uxorio‘) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni

lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1), art. 4

della suddetta legge e all'art. 1, DPCM 21.7.00 n. 278.

Al lavoratore saranno inoltre concessi brevi permessi non retribuiti per

improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere

concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per

giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative

dell‘azienda. Per i permessi di cui sopra le ore perdute potranno essere

recuperate.

Art. 43 - Servizio militare.

In conformità al DL 13.9.46 n. 303 la chiamata alle armi per adempiere

agli obblighi di leva o servizio civile sostitutivo sospende il rapporto

di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

La norma di cui sopra si applica subordinatamente alla osservanza

dell‘obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore

di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o

dall‘invio in licenza illimitata.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo

trascorso in servizio è computato agli effetti della anzianità.

Art. 44 - Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio.

In caso di malattia all‘apprendista non in prova e al lavoratore sarà

conservato il posto con decorrenza della anzianità a tutti gli effetti

contrattuali per un periodo di 12 mesi.

L‘obbligo di conservazione del posto cesserà per l‘azienda ove nell‘arco

di 21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie.

Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi

precedenti si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare

l‘evento per il quale sono indicate. In caso di prolungamento della

assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi il

datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere la risoluzione

del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di

anzianità maturata e alla indennità sostitutiva del preavviso.

Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno

conservati il posto di lavoro e l‘anzianità fino alla guarigione clinica,

intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del

certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero

quando cessa da parte dell‘istituto assicuratore l‘erogazione della

indennità temporanea economica secondo la legge in vigore.

L‘assenza per malattia e le prosecuzioni, devono essere comunicate alla

impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e

il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire

entro 3 giorni dall‘inizio dell‘assenza stessa.

Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,

né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti

periodi di conservazione del posto.

Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non

si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.

Art. 45 - Tutela della maternità.

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica

delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel

precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere

licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare

certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al

comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro durante il periodo di

astensione obbligatoria dal lavoro stesso e comunque per un periodo di 5

mesi.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma

precedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del

trattamento corrisposto dall‘istituto assicuratore fino a garantire il

100% della retribuzione di fatto netta.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della

anzianità di servizio della gratifica natalizia e delle ferie.

Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi

dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al comma

2) del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà

loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell‘INPS una

indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 46 - Congedo matrimoniale.

Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio,

un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.

Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale

retribuzione di fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno diritto

al pagamento di quanto avrebbero percepito durante il congedo.

Per questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto

dalla azienda in via anticipata ed è comprensivo dell‘assegno INPS.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi

eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del

matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine

del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.

Art. 47 - Disciplina del lavoro.

Per infrazioni disciplinari l‘impresa potrà applicare i seguenti

provvedimenti:

rimprovero verbale o rimprovero scritto

multa sino a 3 ore di lavoro normale

sospensione dal lavoro fino a 3 giorni

licenziamento senza preavviso

Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il

rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei

casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già

punite con la multa nei 6 mesi precedenti.

Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità,

anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente

inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:

(a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza

giustificato motivo oppure non comunichi l‘assenza o la prosecuzione

della stessa secondo la procedura prevista dall‘art. 41, salvo il caso

di impedimento giustificato;

(b) ritardi l‘inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; (c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua

con negligenza;

(d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai

materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo

capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti

irregolarità nell‘andamento del macchinario stesso;

(e) sia trovato addormentato; (f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza

autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;

(g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto

l‘effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l‘operaio

verrà allontanato;

(h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa; (i) proceda alla lavorazione o costruzione nell‘interno dello stabilimento,

senza autorizzazione della impresa, di oggetti per proprio uso o per

conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve

rilevanza;

(l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento

interno all‘azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio

alla morale o all‘igiene.

Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:

(1) lavorazione o costruzione all‘interno dello stabilimento senza

autorizzazione della impresa di oggetti per proprio uso o per conto

terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il

diritto della azienda di operare sulla indennità, e fino alla

concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di

risarcimento danni;

(2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare

permesso della impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto

abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno

applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;

(3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella

identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;

(4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del

rapporto di lavoro;

(5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato, o comunque esercitare attività in

concorrenza diretta con la medesima;

(6) insubordinazione grave ai superiori; (7) furto; (8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello

stabilimento o del materiale in lavorazione;

(9) risse nell‘azienda; (10)reati di cui al punto 4) commessi nell‘ambito aziendale;

(11)trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di

lavorazione o di fabbricazione o di riproduzione degli stessi;

(12) assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, salvo che la

giustificazione della assenza non sia potuta pervenire all‘azienda in

tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 48 - Rapporti in azienda.

I rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella

organizzazione aziendale saranno improntati al rispetto integrale degli

artt. 2043, 2104, 2105, 2106 CC.

Art. 49 - Molestie sessuali.

Le Parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono una

offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e

di ricatto sul lavoro.

Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a

connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne

nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o

verbale.

I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare

comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o

ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal

pieno rispetto della dignità di donne e uomini.

Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di

promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di

sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i

singoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 50 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.

Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o

liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata)

il periodo di preavviso di cui all‘art. 64 sarà portato a 4 settimane.

Nel trapasso o nella trasformazione di azienda il lavoratore che resta

alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa

tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato

di tutto quanto gli spetta.

Art. 51 - Trattamento fine rapporto (TFR).

Dall‘1.1.90, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al

lavoratore un TFR da calcolarsi ai sensi della legge 29.5.82 n. 297.

Per l‘anzianità maturata precedentemente al 31.12.89 valgono, in ogni

caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle

dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del Lavoro etc.)

oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le Parti, a

quella data in vigore.

Art. 52 - Lavoro esterno.

Le Parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso

da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei

contratti.

Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore

applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:

(1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti

nel territorio nazionale l‘impegno all‘applicazione del CCNL di loro

pertinenza e delle leggi sul lavoro;

(2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle Parti, si procederà a un confronto per una valutazione globale dei

processi di decentramento produttivo, della articolazione del lavoro

esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della

tipologia di tali fenomeni.

Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata

gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali

fenomeni.

L‘utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro

elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata, sempre

nel rispetto della autonomia delle Parti, ad iniziative tendenti a portare

e a mantenere i processi sopra indicati nell‘ambito del rispetto delle

leggi e dei contratti.

Art. 53 – Telelavoro.

Viene recepito l'Accordo Quadro per il telelavoro, che viene allegato al

presente CCNL di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 54 - Trasferte.

Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso

delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di

trasporto, nonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a

piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a

incontrare tali spese.

Inoltre al lavoratore comandato in trasferta viene riconosciuto un importo

pari ad E 10,00 giornalieri, per un massimo di 10 giornate lavorative al

mese, a titolo di rimborso spese non documentate. Ai soli fini del comma

precedente, per trasferta si intende il comando di un lavoratore a recarsi

a una destinazione ubicata ad una distanza superiore a km. 50 dalla sede

aziendale e comunque fuori dal territorio comunale.

Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio.

1) DEFINIZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO

E‘ lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue

nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con

l‘aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma

con l‘esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro

retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime

o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se

fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il

lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive

dell‘imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i

requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella

esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di

prodotti oggetto della attività dell‘imprenditore committente. Non è

lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella

condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza

dello stesso imprenditore, anche se per l‘uso di tali locali corrisponde

al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) NON AMMISSIBILITA‘ DEL RICORSO AL LAVORO A DOMICILIO

Non è ammessa l‘esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali

comportino l‘impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la

salute o l‘incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. E‘ fatto

divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,

riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o

sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1

anno rispettivamente dall‘ultimo provvedimento di licenziamento e della

cessazione delle sospensioni.

E‘ fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi

dell‘opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali,

unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono

considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per

conto e nell‘interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge

12.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell‘imprenditore, di uno

speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A

richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro,

quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro

egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto

dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per

le assicurazioni sociali.

4) RESPONSABILITA‘ DEL LAVORATORE A DOMICILIO

Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la

responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella

per l‘esatta tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità

alle istruzioni ricevute.

5) RETRIBUZIONE

(a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico

salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente

contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione

del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi;

(b) il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione

degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione

per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità

accessorie. L‘indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote

minuto tramite l‘applicazione della seguente formula:

quota oraria operaio interno

---------------------------- = quota minuto

60

le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota

minuto tramite divisore 480,

(c) base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente

necessario a un lavoratore di normale capacità per eseguire

l‘operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. L‘anzidetta

tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote

orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi

indicato;

(d) tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal

variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie, faranno

luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all‘aggiornamento

delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c);

(e) la compilazione e l‘approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle

Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d‘opera

ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,

tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il

trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che

svolgono analoghe mansioni all‘interno dell‘azienda o delle aziende

interessate.

Queste saranno definite entro 9 mesi dall‘entrata in vigore del

presente contratto.

A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle

Parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche,

che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la

determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.

Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni

sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di

formazione e di funzionamento di tali Commissioni.

Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello

provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le

Parti.

Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le Parti idonee a fornire

tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle

tariffe di cottimo pieno.

Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la

costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una

delle Parti, dopo aver avvertito l‘altra, potrà richiedere alle

Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire

al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito

l‘attuazione di quanto sopra previsto.

6) MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

(a) Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque

consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa nell‘ambito

delle 8 ore giornaliere un guadagno minimo del 7%, oltre la normale

retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni

della stessa categoria;

(b) a ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a

titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie

annuali e delle festività nazionali e infrasettimanali - una

maggiorazione del 22% da computarsi sull‘ammontare complessivo della

retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del

periodo considerato;

(c) in applicazione della legge n. 297/82 l‘indennità sostitutiva del TFR viene determinata dall‘1.1.90 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla

retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto

a). Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine

del rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge;

(d) la percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l‘uso di macchine, locali, energia e accessori viene stabilita nella misura del 3%

dell‘ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui

al precedente punto 5).

Chiarimento a verbale.

Le maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza,

da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.

Art. 56 - Previdenza complementare.

Per quanto riguarda la previdenza complementare si fa riferimento

all'Accordo istitutivo, allo Statuto e al Regolamento (allegati al

presente CCNL) di ARTIFOND - Fondo per la Previdenza Complementare dei

dipendenti delle aziende Artigiane.

Art. 57 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto

- Trattamenti di miglior favore.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili fra

loro, pertanto non è consentita l‘applicazione di singole parti del

contratto stesso.

Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti

agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la

formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla

CEE, sia compreso l‘impegno da parte dell‘impresa alla applicazione delle

norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.

Ferma tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che con

il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più

favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate

‗ad personam‘.

Gli eventuali trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dalla

applicazione di accordi stipulati fra le Parti a livello territoriale

saranno oggetto di verifica a livello regionale o dalla UE.

Art. 58 - Norme complementari.

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di

legge e degli accordi interconfederali.

Nota a verbale.

Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare

eventuali controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a

livello territoriale.

II PARTE - OPERAI

Art. 59 - Aumenti periodici di anzianità.

Agli operai per l‘anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda

indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni

biennio e fino a un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa

differenziata per ciascun livello retributivo.

L‘importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:

- livello 2: E 14,20

- livello 3: E 13,43

- livello 4: E 12,65

- livello 5 bis: E 11,88

- livello 5: E 11,36

- livello 6: E 10,33

Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono

considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro a incentivo.

Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente

successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Tuttavia, per gli operai che, sulla base del presente CCNL, seguono iter

professionali predeterminati ai sensi dell‘art. 22, l‘anzianità utile ai

fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del

mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio

iter professionale. Poiché l‘anzianità valida per la maturazione degli

scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi

di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione

degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la

frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l‘attribuzione

dello scatto al valore del nuovo livello.

Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i

passaggi di livello che avvengono nel corso dell‘iter professionale.

Norma transitoria.

Ai lavoratori che all‘1.7.90 avessero maturato, in seguito alla

applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici

di anzianità tali cifre verranno congelate, ‗ad personam‘, e concorreranno

al raggiungimento dell‘importo massimo previsto dal CCNL per il livello

nel quale sono inquadrati.

Per l‘aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà

riconosciuto alla normale scadenza prevista precedentemente alla data di

stipula del presente CCNL con la corresponsione dell‘importo previsto, per

il livello di appartenenza, dal presente articolo.

Art. 60 - Riposi e festività.

a)Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei

casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali

maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in

altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle

ferie.

b)Altri giorni festivi sono:

- 1° gennaio

- 6 gennaio

- 1° maggio

- 25 aprile

- 2 giugno

- 15 agosto

- 1° novembre

- 8 dicembre

- 25 dicembre

- 26 dicembre

- lunedì di Pasqua

- ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede l‘impresa

Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo spostamento ad altro

giorno della settimana del godimento delle festività relative al 26

dicembre e al S. Patrono.

c)A decorrere dall‘1.1.85 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo

compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6

ore e 40 minuti per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione

rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di

cui alla legge n. 54/77.

d)Le festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo

saranno retribuite nella misura di 1/6 dell‘orario settimanale

contrattuale.

e)Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore,

purché la ragione rientri nei seguenti motivi:

infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale,

ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre

festività;

sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla

volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui

al punto b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2

settimane.

Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,

l‘azienda integrerà il trattamento degli Istituti mutualistici e

infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che

per detta festività l‘operaio avrebbe percepito se non fosse stato

ammalato o infortunato.

Art. 61 - Determinazione della retribuzione oraria.

La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile

per 173. In caso di orario settimanale di 36 ore la retribuzione oraria si

ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.

Art. 62 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.

La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è

stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non

inferiore a 173 ore di retribuzione).

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno

computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo

matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio,

nell‘ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di

assenza per gravidanza e puerperio, a integrazione delle quote erogate

dagli istituti preposti. La corresponsione deve avvenire, normalmente,

alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di

lavoro durante il corso dell‘anno, il lavoratore non in prova ha diritto a

tanti 12simi dell‘ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di

servizio prestati presso l‘azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese

intero.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo

dei 12simi di cui sopra.

Art. 63 - Trattamento economico per malattie e infortuni.

A) INFORTUNI E MALATTIE EXTRA-PROFESSIONALI

Al lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a

quanto il lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative,

fino al raggiungimento della paga globale di fatto. Questo dal 4° al 180°

giorno.

Se la malattia - o l‘infortunio - hanno una durata certificata superiore

ai 7 giorni il trattamento economico di cui al comma 1) decorre dal 1°

giorno.

Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il

trattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto

dalle vigenti norme di legge.

In presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle

esigenze aziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di

aspettativa non retribuita pari a 4 mesi. Tale richiesta dovrà essere

presentata al datore di lavoro almeno 2 settimane prima della scadenza del

precedente periodo di aspettativa non retribuita.

B) INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1)Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo pari a

quello per il quale l‘INAIL corrisponde l‘indennità di invalidità

temporanea.

2)Gli spetta altresì l‘integrazione - a partire dal 1° giorno - fino a

raggiungere la paga globale di fatto.

3)Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai

singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli

Istituti mutualistici.

Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai

lavoratori apposita delega, d‘accordo con gli Enti assicurativi.

4)In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso il

datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia

stessa ai sensi dell‘art. 6, legge 20.5.70 n. 300, corrisponderà la

normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di

quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall‘INPS.

Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il licenziamento dell‘operaio non in prova e non ai sensi dell‘art. 47, o

le sue dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso:

livello

durata preavviso

(giorni lavorativi)

2 40

3 30

4 20

5 bis 15

5 10

6 10

Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l‘ultimo giorno della

settimana lavorativa e avere decorrenza dal 1° giorno della successiva.

In caso di dimissioni senza preavviso l‘azienda ha diritto di trattenere

sulle competenze dovute all‘operaio l‘equivalente del preavviso da questi

non dato.

L‘azienda può anche esonerare l‘operaio dalla prestazione del lavoro

corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento

del preavviso.

L‘operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di

lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione

relativa al periodo lavorato.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di

indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione

annua ai fini del TFR.

III PARTE – IMPIEGATI

Art. 65 - Riposo settimanale e giorni festivi.

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le

eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni

prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:

a) festività nazionali:

25 aprile

1° maggio

b) altre festività:

Capodanno

Epifania

lunedì successivo alla Pasqua

2 giugno (festa della Repubblica)

15 agosto (Assunzione della B.M.V.)

1° novembre (Ognissanti)

8 dicembre (immacolata Concezione)

25 dicembre (S. Natale)

26 dicembre (S. Stefano)

ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento

(per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno SS. Pietro

e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da

stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del

S. Patrono coincida con altra festività retribuita.

In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende

che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione

mensile percepita dall‘impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna

variazione del normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro

spetterà all‘impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente

prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le

festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre alla

normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.

In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n.

54/77, così come modificata dal DPR 28.12.85 n. 792, vengono riconosciute

4 giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.

Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla

domenica, l‘impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività

che coincidono con la domenica.

Art. 66 - Quota oraria.

Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la

retribuzione mensile per 173 e, per l‘orario collegato al turno notturno,

per 156.

Art. 67 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.

La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è

stabilita nella misura di 1 mensilità globale di fatto.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel

caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell‘anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi

dell‘ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati

presso l‘azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese

intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il

calcolo dei 12simi di cui sopra.

Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità.

Agli impiegati per l‘anzianità di servizio maturata presso la stessa

azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto

per ogni biennio e fino a un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa

differenziata per ciascun livello retributivo.

L‘importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:

- livello 1A: E 16,01

- livello 1B: E 16,01

- livello 2: E 14,20

- livello 3: E 13,43

- livello 4: E 12,65

- livello 5 bis: E 11,88

- livello 5: E 11,36

- livello 6: E 10,33

Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente

successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

L‘anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento

del 20° anno di età. Tuttavia, per gli impiegati che, sulla base del

presente CCNL, seguono iter professionali predeterminati ai sensi

dell‘art. 22, l‘anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti

periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il

lavoratore avrà completato il proprio iter professionale. Poiché

l‘anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in

caso di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione degli

scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la

frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l‘attribuzione

dello scatto al valore del nuovo livello.

Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i

passaggi di livello che avvengono nel corso dell‘iter professionale.

Norma transitoria.

Agli impiegati che all'1.7.90 avessero maturato, in seguito ala

applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici

di anzianità tali cifre verranno congelate 'ad personam' e concorreranno

al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal CCNL per il livello

nel quale sono inquadrati.

Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà

riconosciuto ala normale scadenza (prevista precedentemente ala data di

stipula del presente CCNL) con la corresponsione dell'importo previsto,

per il livello di appartenenza, dal presente articolo.

NORME APPLICATIVE PER GLI IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 1979

Gli impiegati in servizio all'1.1.79 hanno diritto ala maturazione di un

importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.

PASSAGGI DI LIVELLO

Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei

nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di

anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra

con diritto ala maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli

importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo

complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.

PASSAGGI DA OPERAIO A IMPIEGATO

In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti

maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente

articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto

alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo,

riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.

Art. 69 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione.

L‘impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per

riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario,

ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 7% della

retribuzione base del livello di appartenenza e della indennità di

contingenza.

Le somme eventualmente richieste all‘impiegato a titolo di cauzione

dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito

presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi

matureranno a favore dell‘impiegato.

Art. 70 - Malattia e infortunio.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non

determinato da eventi gravemente colposi imputabili all‘impiegato verrà

accordato all‘impiegato non in prova il seguente trattamento:

(1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi;

(2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della

metà di essa per altri 4 mesi.

Uguali diritti spetteranno all‘impiegato in periodo di preavviso e sino

alla scadenza del periodo stesso.

Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche

l‘infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia

determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.

In caso di prolungamento della assenza al di là del limite massimo

stabilito nei precedenti capoversi il datore di lavoro potrà effettuare e

il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni

caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata e alla indennità

sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia

professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e

l‘anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la

stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione

alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell‘istituto

assicuratore l‘erogazione della indennità temporanea economica secondo la

legge in vigore.

L‘assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate alla

impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e

il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire

entro 3 giorni dall‘inizio dell‘assenza stessa.

Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,

né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti

periodi di conservazione del posto.

Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non

si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l‘azienda proceda al

licenziamento dell‘impiegato, gli corrisponderà il TFR, ivi compresa

l‘indennità sostitutiva del preavviso.

Per quanto concerne i controlli valgono le leggi in vigore.

Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il licenziamento dell‘impiegato non in prova e non ai sensi dell‘art. 47,

o le sue dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:

(a) per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:

(1) 2 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B

(2) 1 mese e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 1 mese per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6

(b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:

(1) 3 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B (2) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 1 mese e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6

(c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:

(1) 4 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B (2) 2 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 2 mesi, per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6

I termini di disdetta decorrono dal 1° al 15° di ciascun mese.

La Parte che risolve il rapporto senza l‘osservanza dei predetti termini

di preavviso deve corrispondere all‘altra una indennità pari all‘importo

della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di

indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione

annua ai fini del TFR.

E‘ in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1), di

troncare il rapporto, sia all‘inizio, sia nel corso del preavviso, senza

che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso

non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro

concederà all‘impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione;

la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal

datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell‘azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per

iscritto.

Art. 72 - Norme particolari per i Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 ha qualifica di Quadro il personale

con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei

dirigenti, per l‘alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa

attribuito e per l‘elevata preparazione specialistica conseguita, è

chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli

obiettivi della impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di

rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali

obiettivi.

Ai lavoratori con qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso

apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l‘assistenza

legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da

colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con

l‘esercizio delle funzioni svolte.

L‘azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro

contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa

nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la

partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento

professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in

riferimento alle specifiche attività svolte.

Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di

brevetti e diritti di autore è riconosciuta al Quadro, previa espressa

autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di

effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento

alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell‘art. 4, legge 13.5.85 n.

190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni e

invenzioni, si richiamano le disposizioni dell‘art. 2590 CC e del RD

29.6.32. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non

sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto

della conservazione del posto, l‘attribuzione della qualifica di Quadro

sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dall‘1.9.90 al personale con qualifica di Quadro sarà

riconosciuta una indennità di funzione di E 51,65 con assorbimento del

superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al

generale trattamento economico riconosciuto al Quadro a livello aziendale.

Norma transitoria.

La determinazione di requisiti di appartenenza ala qualifica di Quadro è

stata effettuata dalle Parti con la stipula del presente CCNL.

In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la

qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1.9.90.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per

l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina,

per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla

legge 13.5.85 n. 190.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

CONTRIBUTO SPESE CONTRATTUALI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL, in quanto parti stipulanti del presente

CCNL, chiedono ai lavoratori non iscritti alle medesime una ―quota

contratto‖, quale contributo per le spese sostenute dalle stesse

Organizzazioni sindacali per la preparazione e la trattativa del rinnovo

del CCNL, pari ad E 15,00 da trattenere sulla retribuzione relativa a

giugno 2007.

Le aziende aderenti a CNA Comunicazione — CONFARTIGIANATO Federazione

Comunicazione — CASARTIGIANI — CLAAI comunicheranno tramite affissione

nell'ultima decade di maggio 2007 o mediante comunicazione allegata alla

busta-paga relativa alla retribuzione di maggio 2007 ai lavoratori non

iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che i sindacati medesimi

richiedono una ―quota contratto‖ quale contributo per le spese sostenute

dalle Organizzazioni sindacali per la preparazione e la trattativa del

rinnovo del CCNL pari ad E 15,00 da trattenere sulla retribuzione relativa

a giugno 2007.

I lavoratori che non intendono versare la quota di cui sopra devono darne

avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro e non oltre il 20.6.07.

La trattenuta per il contributo spese contrattuali non è applicabile nei

confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali

stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo

(malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare,

aspettativa, CIG, trasferta etc.) nell'intero periodo intercorrente tra la

comunicazione di cui al comma 2) e il 20.6.07.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali

nazionali SLC-CGIL - FIStel-CISL e UILCOM-UIL del numero delle trattenute

effettuate.

Le quote verranno versate in un conto corrente che le Organizzazioni

sindacali stipulanti sopra indicate comunicheranno unitariamente.

ALLEGATI

Allegato 1)

ACCORDO APPLICATIVO DEL D.LGS. N. 626/94

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Roma, 3 settembre 1996

considerato che

- il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e

di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di

occupazione di cui, a partire dall‘ambito locale, si avvantaggia l‘intero

Paese;

- il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e

territorio comporta tra le Parti sia una comunanza di problematiche

relativamente alla lotta all‘inquinamento, sia la condivisione che

l‘ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della

vita, di sviluppo economico e sociale, nonché di opportunità di

qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi e organizzativi e di

miglioramento della competitività;

- le stesse problematiche dell‘ambiente di lavoro e della sicurezza,

coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità,

il titolare della impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro

sempre più sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell‘attività

produttiva e dell‘associazionismo sindacale e imprenditoriale;

- le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema

di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti

i livelli della politica dell‘ambiente e dello sviluppo, soprattutto in

sede istituzionale; gli atti fondamentali della Unione Europea impegnano

gli Stati e le Parti sociali a collaborare in materia di ambiente di

lavoro;

- le Parti si impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e

iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l‘azione sul piano

della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto

sottoscrivono il presente Accordo interconfederale di attuazione del

D.lgs. n. 626/94, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in

termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di

ricorso alla bilateralità, di mutualità, così come sancito nell‘Accordo

interconfederale 3.8.92-3.12.92.

Parte I - ORGANISMI PARITETICI

1) Organismi paritetici territoriali (OPTA).

1.1)A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del

presente accordo, ai sensi dell‘art. 20, D.lgs. n. 626/94, specifici

Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e

nella lettera dell‘Accordo 3.8.92-3.12.92.

1.2)A livello regionale le Parti definiscono l‘ambito territoriale e le

relative modalità di costituzione degli Organismi paritetici. Questi

ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di

bacino, di cui all‘Accordo interconfederale 21.7.88, ferma restando la

successiva verifica e armonizzazione a livello regionale.

1.3)Sempre a tale livello le Parti definiscono, in coerenza con quanto

disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento

dell‘attività degli Organismi territoriali.

1.4)Tali Organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche

con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti

produttivi. Gli stessi Organismi hanno funzioni di orientamento e di

promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori ed, eventualmente, dei datori

di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli

obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti

successivi.

1.5)Gli Organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono alla analisi

del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e

dagli Osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di

categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza

numerica dei comparti, alla analisi dei dati infortunistici e delle

malattie professionali.

1.6)Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità

previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione

ai sensi del presente accordo, applicativo del D.lgs. n. 626/94; al fine

di facilitare l‘esercizio degli obblighi da parte delle imprese adottano

gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla

base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori

contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione

interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni aziendali.

Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3), potrà

fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.

1.7)Gli Organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle

USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza

e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento

dell‘intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad essere assegnati,

tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e

degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per

agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e

protezione.

1.8)In particolare, l‘Organismo paritetico territoriale riceve, con

relativa comunicazione, l‘elenco dei responsabili, e degli addetti (del

servizio, della evacuazione, dell‘antincendio, del pronto soccorso),

nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); riceve le

designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo

l‘OPTA si procurerà l‘elenco dei medici competenti dalla Regione e quello

dei medici convenzionati con le Organizzazioni aziendali.

1.9)Per i servizi esterni promossi dalle Organizzazioni aziendali

territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all‘OPTA

circa la composizione di tali servizi.

1.10)Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi

dalle associazioni territoriali, l‘Organismo paritetico riscontra la

conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla

composizione e dalla qualificazione di tale servizio.

1.11)Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa

comunicazione all‘Organismo paritetico direttamente o attraverso

l‘Associazione territoriale di appartenenza.

1.12)L‘Organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in

merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di

legge regolamentate dal presente accordo.

2) Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).

2.1)Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro 2

mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato

(CPRA).

Il CPRA ha sede presso l‘Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la

Segreteria tecnica.

2.2)Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della

salute nelle imprese, avrà il compito di:

promuovere, monitorare e coordinare l‘attività degli Organismi

paritetici territoriali;

individuare in ambito regionale, con l‘apporto sistematico degli

Organismi paritetici territoriali e degli Osservatori regionali

categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario

titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno

effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli Organismi bilaterali di

cui sopra;

raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione,

sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;

raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;

raccogliere e archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli

altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione

del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA), dovessero

decidere;

promuovere e programmare l‘attività formativa degli OPTA e delle

rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni

di carattere generale del CPNA di cui al punto 3);

proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;

interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e

qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno

economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la

sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per

favorire l‘adozione di criteri omogenei di intervento, compresa

l‘attività di vigilanza;

effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa

in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del

CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non

composte a livello territoriale, sottoposte dall‘OPTA o da una delle

parti componenti l‘OPTA (l‘intera componente datoriale o sindacale) in

merito alla applicazione in ambito regionale delle norme di legge

regolamentate dal presente accordo;

attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela

della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono

di demandare.

2.3)Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di

categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione

delle particolarità settoriali.

3) Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA).

3.1)Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato Paritetico

Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3.2)Il CPNA ha sede presso l‘Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la

Segreteria tecnica.

3.3)Compiti del CPNA sono:

promozione della costituzione degli Organismi paritetici, monitoraggio e

coordinamento della loro attività;

proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli

Organismi paritetici;

raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute

e alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa e

alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;

proposizione di linee-guida e di posizioni comuni in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro;

proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo

della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi

comunitari nel settore della sicurezza, dell‘igiene e della salute nei

luoghi di lavoro; collaborazione con Organismi e Istituzioni comunitarie

al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed

esperienze in tale campo;

promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura

nel campo dell‘igiene e della sicurezza del lavoro tramite l‘attivazione

di canali di finanziamento da parte della UE e di altri enti pubblici

nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli

appositi Fondi all‘interno del sistema degli Enti Bilaterali;

proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte

di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione

di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al

Parlamento e alle amministrazioni competenti;

individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso

l‘apporto dei CPRA e degli Osservatori di categoria, i fabbisogni

nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;

sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà

interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al

fine di promuovere la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;

valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione e igiene e

sicurezza del lavoro;

attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le

Parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;

effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle

controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati

Paritetici Regionali;

effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione della presenta

intesa; indicare e valutare in collaborazione con l‘Ente Bilaterale

Nazionale la disponibilità di Fondi pubblici in campo di igiene e

sicurezza del lavoro e promuoverne l‘utilizzo.

3.4)Entro 60 giorni dalla costituzione il CPNA approva e adotta un proprio

regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.

3.5)Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di

categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione

delle particolarità settoriali.

Parte II - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

4) Rappresentante territoriale per la sicurezza

(imprese fino a 15 dipendenti).

4.1)Vengono istituiti, per imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti

territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle Organizzazioni sindacali

stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le

Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di

categoria. Nell‘ambito territoriale definito per gli OPTA i rappresentanti

territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai

lavoratori dipendenti delle imprese interessate.

In coerenza con le disposizioni legislative vigenti gli apprendisti e i

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono

alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando

nell‘ambito del sistema di rappresentanza dei lavori delle imprese che

occupano fino a 15 dipendenti così come definito tra le Parti, non può

essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione

di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell‘Accordo

interconfederale 21.7.88.

4.2)In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo

ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione

del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede

dell‘Organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione

cui l‘impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso

affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di

soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

4.3)L‘esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1), art.

19, D.lgs. n. 626/94, avviene alla presenza della Associazione cui

l‘impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il

rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto

alla componente datoriale dell‘OPTA le aziende interessate, in modo da

consentire quanto previsto al seguente punto.

A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.

4.4)L‘Associazione a cui l‘impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà

confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per

l‘accesso all‘impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il

rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque

nell‘esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei

termini temporali di cui al punto precedente.

4.5)Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei

casi di pericolo grave e immediato, i termini complessivi delle precedenti

procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al

pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

4.6)

Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico,

ai sensi di quanto previsto all‘art. 19, comma b), D.lgs. n. 626/94, i

servizi di prevenzione promossi dalle Organizzazioni aziendali presentano

preventivamente in sede di Organismo paritetico territoriale i criteri e

le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove

diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con

la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le

indicazioni nazionali.

4.7)Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati

inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi, nonché i

risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono

trasmessi presso la sede degli Organismi paritetici anche tramite i

servizi di prevenzione, al fine dell‘esercizio da parte della

rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti

di informazione, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti

previsti dall‘art. 19, comma e) e ss., D.lgs. n. 626/94, secondo schemi o

progetti concordati a livello regionale.

4.8)I rappresentanti di cui al punto 4.1) verranno messi in condizioni di

espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui

al punto 4.12). Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese

interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5

dipendenti.

4.9)Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1) siano scelti tra i

lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in

via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di

aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l‘intera

durata del loro mandato, su richiesta delle Organizzazioni sindacali che

li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.

Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque

garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in

ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l‘impresa di appartenenza.

Gli eventuali oneri saranno comunque assunti ‗in toto‘ dal Fondo Regionale

di cui al punto 4.11).

Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in

sostituzione del lavoratore distaccato.

4.10)Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sono

impegnate affinché i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano

in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e

capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi

durano in carica 3 anni.

4.11)In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un

Fondo Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in

forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini

contabili dette quantità saranno ragguagliate a L. 10.000 annue per

dipendente, di cui L. 8.000 per l‘attività della rappresentanza di cui al

punto 4.1).

4.12)A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento

di cui al punto 7.6), le Parti all‘interno di programmi decisi

congiuntamente determinano, fermo restando i costi della agibilità del

rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della

rimanente quota (L. 2000) tra formazione-informazione del rappresentante e

programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra

rappresentante alla sicurezza e l‘Organismo paritetico territoriale.

4.13)Ai fini della gestione dell‘accantonamento e della ripartizione delle

risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata,

nell‘ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui

all‘Accordo interconfederale 21.7.88, gestito dalle Organizzazioni

aziendali e controllato dalle Organizzazioni sindacali. Al fine di

verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene

costituita all‘interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.

A livello nazionale le Parti costituiranno, a loro volta, una Commissione

alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche di controllo

faranno pervenire ogni dato e informazione utili a verificare i flussi

delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l‘effettiva destinazione

delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.

4.14)Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti

tra gli ambiti territoriali individuali congiuntamente come sopra

specificato.

4.15)Il fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di

appartenenza e per settore merceologico.

4.16)Le Parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e

comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione

iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della

distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati e

ai soggetti interessati.

A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le

stesse Parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che

adeguino il criterio della provenienza territoriale.

4.17)L‘erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla

formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle Organizzazioni

sindacali firmatarie alle Organizzazioni aziendali firmatarie.

4.18)Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11) entro il

30.6.96, secondo modalità definite entro il 29.2.96 in apposita

convenzione.

In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.96, dovranno essere

stabilite le modalità operative per l‘effettuazione dei versamenti.

Norma transitoria.

In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all‘avvenuta

riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL

indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza

che, ‗pro tempore‘, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i

proncìpi e le modalità stabilite dal presente accordo.

5) Rappresentante aziendale per la sicurezza

(imprese fino a 15 dipendenti).

5.1)Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema

di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole

imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi

in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15

dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la

sicurezza.

5.2)Le modalità di elezione o designazione, nonché le condizioni

necessarie per l‘esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e

nell‘ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno

definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti

firmatarie.

Entro il 30.4.96 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le

trattative qualora, almeno 1 mese prima, una delle parti categoriali

nazionali ne abbia fatto richiesta.

6) Rappresentante aziendale per la sicurezza

(imprese con più di 5 dipendenti).

6.1)Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la

sicurezza è eletto dai lavoratori nell‘ambito delle rappresentanze

sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.

6.2)L‘elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio

segreto.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti

espressi.

Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del

seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede

a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza

ritardo al datore di lavoro.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all‘OPTA,

per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e

possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a

tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell‘azienda o unità

produttiva.

La durata dell‘incarico è di 3 anni.

6.3)Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a

livello regionale su iniziativa delle Organizzazioni sindacali, in assenza

di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad

intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente

accordo. Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero

stipulare una intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di

15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.

6.4)Per l‘espletamento dei compiti previsti dall‘art. 19, D.lgs. n. 626/94

al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi

retribuiti pari a 40 ore annue. L‘utilizzo di tali permessi deve essere

comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi

i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze

tecnicoproduttivo-organizzative della impresa.

Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per

l‘espletamento degli adempimenti previsti dall‘art. 19, D.lgs. n. 626/94,

lett. b), d), e), g), i), l).

Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto

allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni

sede stipulati.

6.5)In applicazione dell‘art. 19, comma 1), lett. e) e f), D.lgs. n.

626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le

informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più

proficuo espletamento dell‘incarico.

Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di

cui all‘art. 4, comma 2), custodito presso l‘azienda ai sensi dell‘art. 4,

comma 3). Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga

comunque a conoscenza il rappresentante è tenuto a farne un uso

strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto

industriale. Laddove il D.lgs. n. 626/94 preveda a carico del datore di

lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si

deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il

datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su

tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un

intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della

consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare

proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione

secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve

riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per

la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma della

avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

6.6)In applicazione all‘art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche

previste dal comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di

preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della

riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di

rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in

azienda. Della riunione viene redatto verbale.

Parte III – FORMAZIONE

7) Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza

(imprese fino a 15 dipendenti).

7.1)Per i rappresentanti territoriali gli Organismi paritetici regionali

specificano i programmi di formazione di cui agli artt. 18, comma 7), e

22, commi 4) e 7), D.lgs. n. 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire

indicazioni.

Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale,

del versamento di cui al punto 4.12), secondo i piani formativi decisi

dalle parti regionali.

La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che

alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all‘Ente

bilaterale regionale ai sensi dell‘Accordo interconfederale 2.2.93. Le

Regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza

alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in

collaborazione con il CPNA.

7.2) Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza

(imprese con più di 15 dipendenti).

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista

all‘art. 19, comma 1), lett. g), D.lgs. n. 626/94.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza i cui oneri sono a

carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi

rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale

programma deve comprendere:

conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in

materia di igiene e sicurezza del lavoro;

conoscenze generali sui rischi dell‘attività e sulle relative misure di

prevenzione e protezione;

metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di

comunicazione.

Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria

può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in

tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri

comparti.

Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che

abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

7.3) Formazione dei lavoratori.

I lavoratori ricevono una formazione sufficiente e adeguata con

riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale

formazione è a carico dei datori di lavoro e i suoi contenuti rispondono

ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in

materia. Gli OPTA, nel promuovere l‘adozione da parte delle imprese di

tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende

materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di

formazione per gruppi di lavoratori a rischio.

7.4)Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti

definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle

attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.

7.5) Formazione dei datori di lavoro.

Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per

i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai

lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.

7.6) Finanziamento delle attività formative.

Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3), 7.4) e

7.5) si provvede attraverso l‘individuazione di forme di finanziamento

pubblico, secondo fabbisogni e obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.

Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a

livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse

riservate ai datori di lavoro nell‘ambito del Fondo per la tutela del

patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale di

cui all‘Accordo interconfederale 21.7.88 e successive modificazioni.

Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla

costituzione dei servizi per la prevenzione.

Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate possono essere

definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le

iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.

Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la

formazione, costituito in seno all‘Ente bilaterale regionale ai sensi

dell‘Accordo interconfederale 2.2.93. Tali versamenti mantengono, in ogni

caso, una contabilità separata all‘interno del Fondo, in relazione alla

specifica finalità formativa cui sono destinati.

Laddove il Fondo per la formazione non sia stato ancora costituito, si

procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle

risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.

Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle

risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate

allo stesso CPRA e agli OPTA. La realizzazione delle iniziative di

carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e

finanziariamente sostenute dal Fondo per la Formazione, è, in ogni caso,

affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle Parti a livello

regionale.

La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere

realizzata nell‘ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.

Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresì garantita, ove

richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o

dai CPRA.

Le Parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di

partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la

sicurezza.

8) Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza.

8.1)Nell‘ambito degli OPTA sarà costituito l‘Albo dei Rappresentanti

Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno

definite a livello regionale.

Campo di applicazione.

Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell‘edilizia,

nelle aziende o unità produttive a CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e/o

che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle

parti firmatarie del presente accordo.

Norma transitoria.

Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per

i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle

Confederazioni artigiane firmatarie.

Durata e verifiche.

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 1997 e, se non

disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti

firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.

in caso di modifica del D.lgs. n. 626/94, entro 1 mese le Parti si

incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al

presente accordo.

Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro il 30.11.96 al fine

di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.

Roma, 3 settembre 1996

Nota a verbale all'Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94

nel testo definitivo concordato in sede ministeriale.

Il punto 5.2) dell‘accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto

dall‘art. 18, commi 1) e 2), D.lgs. n. 626/94.

La data indicata al comma 2), punto 5.2) è posposta al 15.9.96 e la

richiesta delle Organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non

oltre il 10.9.96.

Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente,

la data del 30.4.96, prevista al punto 4.18) è spostata al 31.10.96,

termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote

previste al punto 4.11).

La convenzione nazionale di cui al punto 4.18), che sarà definita entro il

30.9.96, sarà utilizzata in quelle Regioni nelle quali non sia stata

definita specifica convenzione regionale.

Allegato 2)

VERBALE DI ACCORDO

Il 17 marzo 2004, presso il CNEL,

tra

Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO

IMPRESE, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e

Media Impresa (CNA), Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

(CASARTIGIANI), Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane

Italiane (CLAAI)

e

CGIL, CISL, UIL,

ACCORDO INTERCONFEDERALE

PREMESSA

Premesso che le Parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione

di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato,

costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti

lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori

specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno e all'esterno

dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e

delle piccole imprese, favorisca l'innovazione e una formazione di qualità

nell'arco dell'intera vita lavorativa;

- visto l'Accordo interconfederale 20.5.02, il quale prevedeva di

sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento

del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato

entro il 31.12.02;

- considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono

oggi urgenti e indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato

Accordo 20.5.02 e i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL

intervenute nei diversi settori negli ultimi 3 anni;

- vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee-guida certe

per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

A) CCNL SCADUTI

1)A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le categorie

interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e

sospesi al 31.3.02 o 30.6.02 relativamente alla sola parte economica,

completando la copertura contrattuale fino al 31.12.04, confermando la

vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL.

2)I rinnovi di cui al punto 1) verranno effettuati entro il 31.3.04 con le

seguenti modalità:

per quanto riguarda il 2002 il rinnovo terrà conto dell'inflazione

effettivamente misurata da parte dell'ISTAT (2,5%);

per il 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%;

per il 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%;

gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex

contingenza ed EDR attualmente in vigore;

dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere

corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale;

per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere a una

unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla

razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate

potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti

medesimi fino al 31.12.04, sulla base dei parametri sopra individuati.

B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1)A partire dall'1.4.04 è avviata in tutte le Regioni, relativamente ai

CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31.12.04, la

contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti

modalità:

per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata

avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base

di parametri congiuntamente concordati fra le Parti a livello regionale;

per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse

a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli

non disponibili per la trattativa a livello regionale:

regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative);

diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto

allo studio, congedi parentali);

inquadramento;

salario nazionale;

disciplina generale orario di lavoro.

Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al 2°

livello negoziale.

C) RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE - Linee guida.

1)Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase

sperimentale basata sulla riconferma di 2 livelli di contrattazione

precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le

rispettive competenze, al soggetto confederale e al soggetto di categoria,

articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

2)I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza.

3)Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione

delle retribuzioni avviene nell'ambito dei 2 livelli contrattuali.

La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni

nazionali alla inflazione stabilita attraverso la concertazione

triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si

farà riferimento a un tasso concordato fra le parti sociali sulla base

degli indicatori disponibili.

La contrattazione di 2° livello avrà il compito di redistribuire la

produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati

tra le parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela

del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra

l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli

accordi regionali.

4)Le Parti stabiliscono sin d'ora che, entro la fine della vigenza

contrattuale, verrà garantita, dalle parti nazionali, la tutela del potere

di acquisto alle Regioni che, in assenza di accordi decentrati, non

abbiano provveduto all'eventuale riallineamento, con modalità che saranno

definite entro il 31.12.04, anche in rapporto alla durata dei CCNL.

5)A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il

negoziato proseguirà al fine di:

stabilire le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di

razionalizzare il sistema e di dare copertura contrattuale ai settori

scoperti;

stabilire un nuovo e adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori,

anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi;

stabilire materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale e di

quella di 2° livello.

6)Le Parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale

della contrattazione decentrata.

7)A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31.12.04, le Parti

verificheranno altresì l'andamento del percorso stabilito con il presente

accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello

contrattuale.

8)A partire dall‘1.1.05 i CCNL e i CCRIL verranno stipulati sulla base

delle regole del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo.

D) BILATERALITA'

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire

dall'Accordo interconfederale 21.7.88 che ha portato alla costituzione di

una forte rete di Organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche

più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni

alle imprese e lavoratori.

Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica e

aggiornamento dell'Accordo interconfederale 21.7.88 che rilanci,

attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità

adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai

nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera

rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse

sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso

essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei

contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della

bilateralità.

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere a imprese e lavoratori

dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree

tematiche:

sistemi di rappresentanza

tutela in materia di salute e sicurezza

sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese

formazione

previdenza

welfare integrativo

attività di indagine e ricerca

sviluppo delle pari opportunità

mercato del lavoro

Le Parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con

il compito di determinare, entro il 31.12.04, i cardini del nuovo sistema

bilaterale.

E) AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nel

riconfermare i principi base per la riforma degli ammortizzatori sociali

così come sottoscritti il 20.5.02, concordano su una azione congiunta da

attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare,

nell'ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto al quale

concorrano contestualmente risorse pubbliche e private per il sostegno al

reddito dei lavoratori dell'artigianato a fronte di sospensioni o

riduzioni dell'attività lavorativa per periodi di breve o media durata.

Il modello già oggi in vigore nell'artigianato è fondato:

sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

sulla integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali,

ad opera del sistema degli enti bilaterali.

Al fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è

necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come

regolamentata dal D.lgs. n. 297/02, alle esigenze delle imprese e dei

lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l'accesso al

trattamento sulla base dei seguenti principi:

erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti

dal D.lgs. n. 297, in costanza di rapporto di lavoro;

in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS

solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti

bilaterali;

garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o

riduzione dell'attività lavorativa;

mantenimento dell'intera prestazione a seguito di interruzione del

rapporto di lavoro;

erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in

costanza di rapporto di lavoro;

erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di

superamento di eventuali limiti di reddito.

Le Parti concordano sull'avvio immediato di un confronto per definire una

proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e

Parlamento.

F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Confederazioni imprenditoriali dell‘artigianato CONFARTIGIANATO

IMPRESE, Confederazione Generale Italiana dell‘Artigianato; CNA,

Confederazione Nazionale dell‘Artigianato e della Piccola e Media Impresa;

CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI,

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e le

Confederazioni sindacali CGIL, Confederazione Generale Italiana del

Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione

Italiana del Lavoro, riconfermano l'esigenza di assicurare la previdenza

complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il

territorio nazionale.

Per superare le difficoltà riscontrate nella organizzazione delle attività

promozionali del Fondo pensione negoziale interconfederale-

intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di

seguito Parti) si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il

sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR.

dell‘artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per

promuovere una maggiore informazione fra le imprese e i lavoratori del

settore sulla previdenza complementare.

La bilateralità può consentire l‘utilizzo di disponibilità e convenienze

altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture

e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti bilaterali

(nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi

specifici di sostegno.

L'elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del

dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta

propulsiva delle parti istitutive per l‘attuazione di ARTIFOND.

Per ripristinare l‘impegno delle parti sociali e un patto di mutualità tra

tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire

dalla modifica della Intesa 8.9.98 poiché, questa, decreta una scala di

gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il

processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.

Sulla base delle precedenti considerazioni le Confederazioni

imprenditoriali nazionali dell'artigianato, CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e

UIL stabiliscono di:

(a) abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell‘Accordo nazionale istitutivo di ARTIFOND, adeguandolo alla realtà del dato associativo

raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l'avvio

della operatività di ARTIFOND, attraverso l'indizione delle elezioni

della assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di

Amministrazione, al fine di ottenere l‘autorizzazione all‘esercizio

della attività, da parte della COVIP;

(b) fermo restando l'avvio del Fondo nazionale rivedere i termini e le

modalità applicative dell‘Intesa 8.9.98, per la costituzione di Fondi

pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i prossimi

3 mesi, l‘eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di

forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove

sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le

rappresentanze regionali delle parti istitutive di ARTIFOND;

(c) rendere più agevoli le adesioni ai Fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali Fondi regionali) sulla base di un accordo tra le

Parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del

silenzio-assenso salvaguardando comunque l'espressione della

volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio

di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle

imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in

materia.

Le Parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le

strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti

del presente accordo.

Verbale di accordo.

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con

riferimento alla lett. F), Accordo interconfederale sottoscritto il

3.3.04, si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella regione Veneto

sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un

Fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto

dalla lett. b) del citato accordo, e invitano le parti regionali ad

avviare ogni conseguente iniziativa.

Dichiarazione a verbale.

Per quanto riguarda la CGIL il presente verbale rientra in quanto già

previsto al punto b), lett. F) (Previdenza complementare).

Allegato 3)

ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 SUL TELELAVORO

Accordo interconfederale per il recepimento dell‘Accordo-quadro europeo

sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES

Addì 9 giugno 2004

tra

CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI,

CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI,

COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO,

CONFINTERIM,LEGACOOP,UNCI

e

CGIL, CISL, UIL

- visto l‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il

16.7.02 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a

seguito dell‘invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle

Comunità europee – nell‘ambito della seconda fase della consultazione

relativa alla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro -

ad avviare negoziati in tema di telelavoro;

- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti

l‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che alla

attuazione di tale Accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti

allo Spazio Economico Europeo, nonché nei Paesi candidati, provvederanno

le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi

e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;

- considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro

costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione

che consente di modernizzare l‘organizzazione del lavoro e per i

lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di

conciliare l‘attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro

maggiore autonomia nell‘assolvimento dei compiti loro affidati;

- considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite

nella Società della informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di

organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e

sicurezza, migliorando la qualità del lavoro e offrendo anche alle persone

disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;

- considerato che l‘Accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a

livello europeo;

le Parti in epigrafe riconoscono che

(1) il presente Accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, par. 2) del Trattato che istituisce la Comunità europea,

dell‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il

16.7.02 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella

traduzione in lingua italiana così come concordata fra le Parti in

epigrafe;

(2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia e in rapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato

nell‘Accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare

diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;

(3) l‘Accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle

Parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e

procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;

(4) l‘applicazione dell‘Accordo non deve costituire valido motivo per

ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo

di applicazione dell‘Accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua

applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e

medie imprese.

Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:

Art. 1 - Definizione e campo di applicazione.

1)Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento

del lavoro che si avvale delle tecnologie della informazione nell‘ambito

di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l‘attività lavorativa,

che potrebbe anche essere svolta nei locali della impresa, viene

regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

2)Il presente Accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui

che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.

Art. 2 - Carattere volontario.

1)Il telelavoro consegue a una scelta volontaria del datore di lavoro e

del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione

iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un

successivo impegno assunto volontariamente.

2)In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al

telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla

Direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al CCNL

applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità

del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte

relative alla unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo

superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può

rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le

modalità cui fare riferimento.

3)Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale

della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la

possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o

respingere tale offerta.

4)Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come

telelavoratore, l‘imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.

5)Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente

l‘adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide,

di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di

optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione

del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di

lavoro del lavoratore medesimo.

6)Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale

della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è

reversibile per effetto di accordo individuale e(o collettivo. La

reversibilità può comportare il ritorno all‘attività lavorativa nei locali

del datore di lavoro su richiesta di quest‘ultimo o del lavoratore.

Art. 3 - Condizioni di lavoro.

1)Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce

dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto

collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge

attività nei locali dell‘impresa.

Art. 4 - Protezione dei dati.

1)Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,

in particolare per quel che riguarda il ‗software‘, atte a garantire la

protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini

professionali.

2)Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a

tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla

protezione dei dati.

3)Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.

4)Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare,

in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l‘uso di

apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali Internet e alle

eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla

contrattazione collettiva.

Art. 5 - Diritto alla riservatezza.

1)Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del

telelavoratore.

2)L‘eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve

risultare proporzionata all‘obiettivo perseguito e deve essere effettuata

nel rispetto del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva

90/270/EE relativa ai videoterminali.

Art. 6 - Strumenti di lavoro.

1)Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve

essere chiaramente definita prima dell‘inizio del telelavoro in conformità

a quanto previsto dalla legge e dai CCNL, così come ogni questione in

materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal

successivo comma 5).

2)Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della

installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un

telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso

di strumenti propri.

3)Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro

provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti

dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.

4)Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici

necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

5)Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla

legislazione e dai CCNL, nonché in base a quanto concordato ai sensi del

comma 1) del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla

perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati

utilizzati dal telelavoratore.

6)In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il

telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali

competenti.

7)Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli

e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet.

Art. 7 - Salute e sicurezza.

1)Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della

sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla Direttiva

89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla

legislazione nazionale e ai CCNL, in quanto applicabili.

2)Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali

in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine

alla esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le

direttive aziendali di sicurezza.

3)Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina

applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le

rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al

luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa

nazionale e dei CCNL. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel

proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso e al suo

consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei CCNL.

4)Il telelavoratore può chiedere ispezioni.

Art. 8 - Organizzazione del lavoro.

1)Nell‘ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle

direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce

l‘organizzazione del proprio tempo di lavoro.

2)Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono

essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono

attività nei locali dell‘impresa.

Il datore di lavoro garantisce l‘adozione di misure dirette a prevenire

l‘isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della

azienda, come l‘opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e

di accedere alle informazioni dell‘azienda.

Art. 9 – Formazione.

1)I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla

formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che

svolgono attività nei locali dell‘impresa e sono sottoposti ai medesimi

criteri di valutazione di tali lavoratori.

2)Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i

telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti

tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma

di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore e i suoi

colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento

professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.

Art. 10 - Diritti collettivi.

1)I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che

operano all‘interno della azienda. Non deve essere ostacolata la

comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

2)Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità

alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste

sono previste.

3)I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per

gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla

legislazione e ai contratti collettivi.

4)L‘unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine

di esercitare i suoi diritti collettivi è precisata fin dall‘inizio.

5)I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito

alla introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione

nazionale, alle direttive europee come recepite e ai contratti collettivi.

Art. 11 - Contrattazione collettiva.

1)Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali

interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al

livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi e i

criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti

salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.

2)La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale

redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell‘art. 2, comma 6),

la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione

delle relative modalità.

3)Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro si

potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva

e/o individuale.

Art. 12 - Applicazione e verifica dell'Accordo.

1)In caso di controversie relative alla interpretazione e alla

applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate

potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie

richiamate in epigrafe.

Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa

l‘attuazione in sede nazionale dell‘Accordo-quadro europeo e alla sua

eventuale revisione prevista per luglio 2007, le articolazioni

territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza

delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a

CGIL, CISL, UIL provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle

parti in epigrafe la conclusione di accordi e contratti collettivi in

materia di telelavoro e ogni utile informazione circa l‘andamento di tale

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Allegato 4)

INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DELL'ARTIGIANATO

DEL 17 MARZO 2004

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Roma, 14 febbraio 2006

1) PRINCIPI GENERALI

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, in attuazione delle

linee-guida e dei criteri direttivi stabiliti dell'Accordo

interconfederale 17.3.04, confermano un modello articolato su 2 livelli di

contrattazione, precisando che la titolarità della contrattazione

appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale e al

soggetto di categoria articolati, a loro volta, a livello nazionale e

regionale.

Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione

delle retribuzioni avviene nell'ambito dei 2 livelli contrattuali.

La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni

nazionali alla inflazione stabilita attraverso la concertazione

triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si

farà riferimento a un tasso concordato fra le parti firmatarie del

presente accordo sulla base degli indicatori disponibili.

La contrattazione di 2° livello avrà il compito di ridistribuire la

produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati

tra le parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela

del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra

l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli

accordi regionali.

Entro la fine della vigenza contrattuale verrà garantita dalle parti

nazionali la tutela del potere d'acquisto per le Regioni che, in assenza

di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento

del 1° biennio.

Il livello nazionale, all'atto del rinnovo del CCNL, congloberà nei minimi

contrattuali nazionali l'eventuale riallineamento del 1° biennio e

procederà all'eventuale riallineamento del 2° biennio.

In merito alla articolazione del sistema contrattuale artigiano si

conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile,

articolato attorno a 2 soggetti sindacali titolari della contrattazione,

la confederazione e la categoria, e a 2 livelli di confronto negoziale,

uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La

titolarità nei 2 livelli appartiene rispettivamente alle strutture

nazionali e regionali.

Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere

sperimentale. Entro il 30.9.08 le Parti si impegnano ad incontrarsi per

definirne la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti

firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi,

cesserà di avere validità al 31.12.08.

2) FINALITA‘ E CONTENUTI DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Livello nazionale interconfederale.

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le

politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di

rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali. Il livello nazionale

interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano

sulle seguenti materie:

diritti sindacali

relazioni sindacali (regole e procedure)

sistema di rappresentanza

strumenti operativi bilaterali

struttura contrattuale

struttura retributiva

mercato del lavoro

formazione

ambiente e sicurezza

pari opportunità

altri titoli individuati dalle Parti

Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura

contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del

livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino

variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale

livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per

essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale

livello hanno durata illimitata.

Livello regionale interconfederale.

La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle

Organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di

contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali

nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche

regionali di interesse delle Parti su materie di non esclusiva competenza

interconfederale nazionale. Su mandato del livello nazionale

interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare

materie diverse da quelle proprie.

Il livello regionale interconfederale può delegare le Organizzazioni

interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali

di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino

variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale

livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per

essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale

livello hanno durata illimitata.

3) LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA (CCNL)

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di

trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti

collettivi dei diversi settori artigiani.

In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i

seguenti argomenti a titolo esclusivo:

regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)

diritti sindacali

inquadramento

salario nazionale

altre materie espressamente rinviate dalla legislazione

disciplina generale orario di lavoro

I CCNL hanno durata di 4 anni.

4) LIVELLO REGIONALE DI CATEGORIA (CCRL)

La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle

Organizzazioni regionali di categoria.

Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà

il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di

parametri congiuntamente concordati fra le Parti a livello regionale.

Il livello decentrato di categoria avrà inoltre il compito di integrare la

tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra

l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale relativa al 1°

biennio. L'eventuale quota relativa verrà evidenziata nella retribuzione

con voce separata e sarà conglobata nei minimi contrattuali in occasione

del rinnovo del CCNL.

Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale

di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.

In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di

settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della

titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture

territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi

raggiunti.

I contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata di 4

anni.

I CCRL decorrono di norma dal 25° mese dalla scadenza del precedente CCNL.

5) PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali,

nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al

sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non

ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le

Parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le

procedure e i tempi di seguito descritti. Il rispetto delle successive

norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità

contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti

contratti.

Livello nazionale di categoria:

ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non

oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque

la sua validità fino alla data di scadenza prevista;

la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5

mesi e mezzo prima della scadenza prevista;

entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di

illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del

negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di

illustrazione della piattaforma;

a partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di

tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;

trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente

soddisfacente le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere

il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni

nazionali;

trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna

delle Parti potrà richiedere l'intervento di mediazione del ministro del

lavoro e delle politiche sociali;

trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento

del ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso

in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento

dell'accordo, le Parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il

periodo 1-31 agosto.

Livello regionale di categoria.

La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4

mesi prima della data di decorrenza;

entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di

illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del

negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di

illustrazione della piattaforma;

a partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 3 mesi di

tempo per trovare un accordo;

trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente

soddisfacente le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere

il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze

nazionali;

trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo ciascuna

delle Parti potrà richiedere l'intervento di mediazione dell'assessore

regionale al Lavoro;

trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento

dell'assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio le Parti si

ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il

periodo 1-31 agosto.

6) REGIME TRANSITORIO

Contratti collettivi nazionali di lavoro.

I CCNL definiti sulla base del presente accordo copriranno il periodo

1.1.05-31.12.08.

Per quanto concerne la copertura salariale 2005, in riferimento a quanto

stabilito nell‘Accordo interconfederale 17.3.04, lett. c), punto 3), le

Parti indicano nel 2% l'inflazione concordata, sulla scorta degli

indicatori ad oggi rilevabili, quale parametro di riferimento relativo al

2005 per la definizione dei nuovi minimi contrattuali.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le categorie

nazionali avvieranno i negoziati per la stipula dei nuovi CCNL, ivi

compresa la regolamentazione del contratto di apprendistato

professionalizzante.

Contratti collettivi regionali di lavoro.

Entro il 31.12.06 verranno avviate le trattative in sede regionale per

definire i contratti in tale ambito o rinnovare i contratti regionali

scaduti.

7) RAZIONALIZZAZIONE CCNL – INQUADRAMENTO

Le Parti concordano di costituire, entro marzo 2006, due apposite

Commissioni:

per l‘avvio della razionalizzazione dei CCNL, in rapporto alle

evoluzioni avvenute e alle esigenze di aggregazione e di copertura

contrattuale di settori scoperti;

per la revisione dell‘inquadramento e del sistema classificatorio,

partendo dalle esperienze maturate, dai risultati della ricerca sui

fabbisogni formativi e dalle figure di riferimento che emergono dalla

stessa. In tale contesto occorrerà tener presente che le figure

professionali e i profili di riferimento variano in ragione del modello

organizzativo della impresa, dei mercati di riferimento, delle dinamiche

di apprendimento. La nuova normativa contrattuale dovrà individuare gli

strumenti per cui una normativa e un inquadramento unico siano

applicabili e declinabili nella contrattazione territoriale.

BILATERALITA‘

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire

dall'Accordo interconfederale 21.7.88 e considerano tuttavia necessario un

rilancio della esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento

di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di

funzionamento ai nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui

il comparto opera, rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse

sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso

essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei

contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della

bilateralità.

Le Parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del

sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle

strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti

bilaterali.

SISTEMA DI INTERVENTI

Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti bilaterali regionali

sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle Parti ai vari

livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono

erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente

bilaterale.

Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali

regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri

confederali, categoriali o territoriali.

Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di

tutela, sostegno e sviluppo dell'intero comparto rendono contestualmente

necessaria l'individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello

minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il

territorio nazionale.

In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista

anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le Parti

si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la

piena e tempestiva operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a

fronte di sospensione dell'attività lavorativa.

Nel contempo le Parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del

confronto a livello confederale con il contributo delle categorie

nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena

applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema

di finanziamento della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i

soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.

Al fine di assicurare la massima funzionalità alle strutture regionali le

Parti concordano di attivare la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.

In tale ambito le Parti affidano ad EBNA il compito di assicurare le

modalità di funzionamento della Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali

quale strumento per il monitoraggio, il confronto e la verifica dei

sistemi di funzionamento e finanziamento.

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AL REDDITO

La crisi strutturale che sta investendo il sistema produttivo e, in

particolare, il tessuto delle PMI e dell'artigianato rende necessaria una

ridefinizione delle funzioni e dei compiti del Fondo Nazionale di Sostegno

al Reddito.

I finanziamenti stabiliti con l'Accordo interconfederale 13.2.97 e

l'evoluzione delle prestazioni fornite dagli Enti bilaterali regionali non

consentono il proficuo svolgimento del ruolo di solidarietà e riequilibrio

affidato al livello nazionale.

Le Parti concordano pertanto di utilizzare l'intero ammontare delle

risorse residue per contribuire al finanziamento degli interventi a favore

dei territori secondo criteri, priorità e modalità specificatamente

individuate sulla base delle effettive necessità.

Al termine di tale fase le Parti ritengono necessaria una sostanziale

riorganizzazione del livello nazionale affidando all'Ente bilaterale la

missione di coordinare eventuali interventi di solidarietà a fronte di

eventi eccezionali o calamità naturali.

Le parti sociali entro il 30.6.06 porranno in essere tutte le azioni

propedeutiche allo scioglimento del Fondo.

ENTE BILATERALE NAZIONALE

Nel confermare le caratteristiche di sistema della bilateralità

nell'artigianato vanno individuati i compiti e le funzioni dell'Ente

bilaterale nazionale a garanzia dell'intero sistema.

Le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'EBNA svolgerà

una serie di attività finalizzate a garantire una forte visibilità

dell'intero sistema e un supporto operativo agli Enti bilaterali

regionali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati le Parti, nel

confermare le funzioni e i compiti dell'Ente bilaterale nazionale previsti

dallo Statuto, attiveranno un ulteriore confronto al fine di aggiornare e

specificare la missione dell'EBNA in relazione alle effettive esigenze del

sistema. Tale confronto avverrà con il coinvolgimento delle parti sociali

regionali, sentiti l'EBNA e gli Enti bilaterali regionali.

Per garantire una forte visibilità all'intero sistema della bilateralità

artigiana le Parti concordano inoltre di attivare, presso EBNA, alcuni

strumenti di fondamentale importanza, quali:

Osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di

ammortizzatori sociali;

Osservatorio per il funzionamento della bilateralità;

Osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e

categoriale.

Le parti firmatarie concordano che il finanziamento dell'Ente bilaterale

nazionale avviene attraverso un contributo a carico degli Enti bilaterali

regionali pari all‘1% a partire dall‘1.1.06 (bilancio 2005).

Il contributo sarà calcolato sulle entrate complessive dei singoli Enti

regionali relative al sostegno al reddito.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno a

valere sugli importi presenti nel bilancio relativo all'anno precedente.

I bilanci dei singoli Enti verranno trasmessi all'Ente bilaterale

nazionale contestualmente al versamento della quota di competenza.

In riferimento all'adeguamento delle modalità di calcolo relative al

contributo a favore del livello nazionale le Parti affidano a EBNA il

compito di verificare e concordare con i singoli Enti bilaterali regionali

la corretta contabilizzazione dei versamenti relativi ai bilanci degli

anni 1996-2004 per un totale di 9 annualità.

INDIRIZZI DI GESTIONE

Il governo di un sistema bilaterale al quale partecipano soggetti diversi

a livelli diversi rende necessaria l'individuazione di alcune regole di

‗governance‘ e di funzionamento al fine di garantire omogeneità,

trasparenza ed efficacia all'intero sistema in tutto il territorio

nazionale.

Vanno pertanto separate, a tutti i livelli, le funzioni di indirizzo,

gestione e controllo.

L'indirizzo è affidato alle parti sociali che lo esercitano attraverso la

sottoscrizione di accordi di natura confederale o categoriale.

La gestione è affidata agli Organismi e alle strutture di riferimento

attraverso l'approvazione di specifici regolamenti per le prestazioni e la

redazione delle scritture contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi.

Al fine di assicurare la massima omogeneità al sistema le parti sociali

concordano di affidare a EBNA il compito di definire, in sede di consulta

degli Enti, un modello condiviso di piano dei conti e di redazione formale

dei bilanci.

In ragione del ruolo sempre più importante assegnato alla bilateralità le

Parti auspicano, inoltre, l'adozione di misure condivise finalizzate a

garantire un forte livello di trasparenza nelle singole gestioni:

individuazione dei sindaci revisori all'interno degli specifici albi

separazione fra Collegio dei sindaci e revisione contabile

certificazione dei bilanci

AMBITI DI INTERVENTO

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e

lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise che possono

riguardare le seguenti materie:

sistemi di rappresentanza

tutela in materia di salute e sicurezza

sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese

formazione

previdenza

‗welfare‘ integrativo

attività di indagine e ricerca

sviluppo delle pari opportunità

mercato del lavoro

Operatività.

Al fine di garantire la piena operatività su tutto il territorio nazionale

e assicurare il finanziamento delle prestazioni concordate in sede

regionale le Parti, nel confermare i sistemi di finanziamento previsti

dagli accordi in vigore e la necessità di adeguarne il valore in ragione

del tempo intercorso, affidano alle parti sociali regionali il compito di

adeguare le risorse per il finanziamento di:

Fondo sostegno al reddito

altre prestazioni e attività concordate a livello regionale

Al termine del negoziato sulla bilateralità e, comunque, entro il

31.12.06, le Parti si incontreranno al fine di monitorare lo stato di

attuazione delle intese raggiunte a livello regionale. In tale sede le

Parti verificheranno le condizioni per garantire un livello omogeneo di

prestazioni e l‘effettiva cogenza dei contratti e accordi collettivi

nell'intero territorio nazionale.

A decorrere dall‘1.1.06 le quantità di cui al punto 4.11), Accordo 3.9.96,

sono ragguagliate ad E 9,00 annui per dipendente, così ripartite:

E 5,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 4.1);

E 2,00 per l'attività di cui al punto 4.12)

E 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate

nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di

prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A decorrere dall'1.1.06 le quantità di cui al punto 5), Accordo

interconfederale 21.7.88 — parte ―Relazioni sindacali‖ sono ragguagliate

ad E 10,00 annui per dipendente, così ripartite:

E 6,75 per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);

E 1,25 per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali

(comma 2, punto 1);

E 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate

nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo della contrattazione.

Le Parti si incontreranno entro il 31.3.06 al fine di proseguire il

confronto sui sistemi di rappresentanza del comparto artigiano.

...OMISSIS... la seguente legislazione:

legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

legge 11 maggio 1990 n. 108 (GUN n. 108 dell‘11.5.90)

STATUTO FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO ARTIFOND

Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede.

1)

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) e le

relative articolazioni settoriali verticali;

le Associazioni di mestiere della CNA: AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione

Tessile-Abbigliamento, Associazione podologica italiana, ASPEL,

Associazione nazionale artigianato artistico, ASSOMECCANICA,

ASSOPULIZIE, FEDERACCONCIATORI, FEDERESTETICA, FIAAL, FITA, FNALA,

GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media

impresa (CNA);

Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) e le relative

articolazioni settoriali verticali;

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) e le

relative articolazioni settoriali verticali;

le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL, FILCEA-CGIL,

FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL;

le Federazioni di categoria della CISL: FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-

CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL;

le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL, UILA, UILCEM, UILM,

UILSIC, UILTA, UILTRASPORTI, UILTUCS;

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL);

l‘Unione Italiana del Lavoro (UIL)

vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e

complementare, in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e

dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza

complementare, in attuazione della Intesa interconfederale 8.9.98,

dell'Accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale 11.2.99 e degli

Accordi categoriali 11.2.99 (di seguito denominato ―fonte istitutiva‖),

costituiscono il ―Fondo Pensione intercategoriale nazionale per i

lavoratori dipendenti del settore artigiano ARTIFOND (di seguito, ―Fondo‖

o ―ARTIFOND‖).

ARTIFOND è costituito quale Associazione riconosciuta.

2)

Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento

di cui all'art. 37.

3)

Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica.

1)

Il Fondo ha la forma giuridica di Associazione riconosciuta ed è iscritto

all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo.

1)

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del

pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema

obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla

gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e alla

erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in

materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica.

1)

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni

pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione

effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari.

1)

Sono associati al Fondo:

(a) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle

Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

stipulanti l'Accordo istitutivo, interconfederale 11.2.99, i quali

presentino domanda di associazione;

(b) i dipendenti delle imprese, aderenti alle Associazioni artigiane

firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un Fondo

pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata alla

impresa, ove stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i

quali presentino domanda di associazione;

(c) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dei soggetti sottoscrittori la fonte istitutiva del Fondo e delle Società ed Enti

costituiti, partecipati e/o promossi dai soggetti medesimi ove

stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i quali

presentino domanda di associazione;

(d) i dipendenti delle imprese di cui al presente comma che aderiscono al Fondo a seguito di conferimento, del solo trattamento di fine rapporto

di lavoro (di seguito ―TFR‖), ai sensi dell'art. 8, comma 7), D.lgs. n.

25.2.05 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito,

―Decreto‖).

2)

Conservano la qualità di associati al Fondo i pensionati diretti che

percepiscono il trattamento pensionistico da parte del Fondo.

3)

L'adesione al Fondo è consentita, nel rispetto delle disposizioni

normative vigenti, ai soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori

associati.

Art. 6 - Scelte di investimento.

1)

Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in 2 comparti.

La nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi

profili di rischio e rendimento.

2)

E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento

tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale

conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione

individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di

permanenza di cui al successivo comma.

3)

L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far

confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende

attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo secondo le

modalità previste nella nota informativa. L'aderente può successivamente

variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di

almeno 1 anno.

4)

La descrizione della politica di investimento effettivamente posta in

essere dal Fondo, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione

del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle

attività, è riportata nella nota informativa.

Art. 7 - Spese.

1)

L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

(a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo ‗una tantum‘ in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

(b) spese relative alla fase di accumulo:

(b.1) direttamente a carico dell'aderente;

(b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio

del singolo comparto;

(c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2)

Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati

nella nota informativa. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e

le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella nota

informativa.

3)

L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui

vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese

gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li

indica nel bilancio, nella nota informativa e nella comunicazione

periodica.

Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione.

1)

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di

contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il

conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del

TFR maturando.

2)

La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e

dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in

cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati

all'art. 8, comma 2) del Decreto.

3)

Ferme restando le predette misure minime, riportate nella nota

informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione

a proprio carico.

4)

E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad

eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella nota

informativa.

5)

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR

maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a

carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli

stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il

contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6)

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la

contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo

contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento

del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in

qualsiasi momento.

7)

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il

raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di

appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far

valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza

complementare.

8)

In caso di mancato o ritardato versamento il datore di lavoro è tenuto a

reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità

operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di

lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato

adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.

1)

La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di

ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi

derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e

dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite,

ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2)

Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese

direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1), lett.

b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni

accessorie espressamente esplicitate.

3)

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei

comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come

variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4)

Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono

il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le

plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione

della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo

realizzo.

5)

Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della

posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla

fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di

quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si

sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.

1)

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al

momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni

stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con

almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai

sensi del comma 7), art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il

momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2)

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta

delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di

partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto

totale della posizione individuale.

3)

L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con

un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle

prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione

dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di

tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti

la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.

4)

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione

pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione

individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in

capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le

quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene

convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a

favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti

inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6) e 7),

legge 8.8.95 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale

dell'intera posizione maturata.

5)

L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto

antecedentemente al 29.4.93 ed entro tale data iscritto a una forma

pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore

della legge 23.10.92 n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera

prestazione pensionistica complementare in capitale.

6)

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di

cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a

carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7)

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e

intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione

individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi

delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In

tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5) e 6).

Art. 11 - Erogazione della rendita.

1)

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il

Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste

dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di

assicurazione di cui all'art. 2, D.lgs. 7.9.05 n. 209 e successive

modificazioni e integrazioni.

2)

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il

valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia

di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in

forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione

di una rendita vitalizia immediata.

3)

Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.

1)

L‘aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può

trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica

complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al

Fondo.

2)

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che

perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

(a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma

pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova

attività lavorativa;

(b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di

cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un

periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi

ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di

mobilità, Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

(c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di

lavoro a meno di 1/3 o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa

che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48

mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si

verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di

accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso

vale quanto previsto all'art. 10, comma 3);

(d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5), Decreto 25.2.05;

(e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3)

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla

prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli

eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi

persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al

Fondo.

4)

Al di fuori dei suddetti casi non sono previste altre forme di riscatto

della posizione.

5)

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle

predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro

il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo

oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al 1° giorno di

valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la

sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al

riscatto.

6)

Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale

comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni.

1)

L‘aderente può conseguire una anticipazione della posizione individuale

maturata nei seguenti casi e misure:

(a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al

coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti

dalle competenti strutture pubbliche;

(b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la

realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b),

c) e d), comma 1), art. 3, DPR 6.6.01 n. 380;

(c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2)

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in

materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3)

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono

eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle

anticipazioni percepite e non reintegrate.

4)

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il

diritto alla anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di

iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per

i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della

posizione individuale.

5)

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a

scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6)

Le anticipazioni di cui al comma 1), lett. a), sono sottoposte agli stessi

limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le

pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo.

1)

Sono organi di ARTIFOND:

l'Assemblea dei delegati

il Consiglio di Amministrazione

il presidente e il vicepresidente

il Collegio dei sindaci

Art. 15 — Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione.

1)

L'Assemblea è formata inizialmente da 60 componenti, in rappresentanza dei

lavoratori, di seguito denominati ―delegati‖, eletti sulla base del

Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti

istitutive. Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori

associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale

adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale della Assemblea

immediatamente successivo al superamento della soglia citata. Del

superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione

dell‘Assemblea viene data informazione agli associati in occasione della

prima comunicazione periodica utile.

2)

I delegati restano in carica 3 anni e non possono essere eletti più di 2

volte consecutive.

3)

Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi o decada

dall'incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del

mandato, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo

stabilite dal Regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del

presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica

all'atto della sua elezione.

Art. 16 — Assemblea dei delegati – Attribuzioni.

1)

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2)

L'Assemblea in seduta ordinaria:

(a) elegge i consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci di competenza degli associati e, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, ne determina i compensi;

(b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e

sulla loro eventuale revoca;

(c) varia il numero dei componenti del Consiglio d‘amministrazione su

proposta del Consiglio d‘amministrazione, nel rispetto di quanto

previsto al successivo art. 18, comma 1);

(d) determina l'entità della quota associativa su proposta del Consiglio di amministrazione;

(e) approva il bilancio; (f) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio

di amministrazione.

3)

L'Assemblea in seduta straordinaria:

(a) modifica lo statuto su proposta del Consiglio d‘amministrazione; (b) delibera sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione di Fondo,

relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento

e deliberazioni.

1)

L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio d‘amministrazione in

seduta ordinaria o straordinaria, mediante avviso contenente l'indicazione

del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materia da

trattare - da comunicare a mezzo raccomandata, o via fax, inviata almeno

15 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad

insindacabile giudizio del presidente del Consiglio d‘amministrazione,

sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso

l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da

inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

2)

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno 1 volta all'anno, entro

4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3)

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta

motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno

1/10 dei delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di

amministrazione.

4)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di persona

e per delega della metà più 1 dei delegati e delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati.

5)

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di

persona o a mezzo delega di almeno gli 8/10 dei delegati e delibera con il

voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati quando sia convocata per

decidere modifiche statutarie. Per la delibera di scioglimento del Fondo

l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.

6)

Ogni Delegato ha diritto a 1 voto. Ogni Delegato può, mediante delega

scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato. La delega di

rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con

effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata

con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe

non possono superare il numero di 2.

7)

Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario

ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

8)

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un

notaio.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione

e composizione.

1)

Il Fondo è amministrato da un Consiglio d‘amministrazione formato

inizialmente da 12 consiglieri, di cui metà eletti dall'Assemblea in

rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle

imprese; il Consiglio d‘amministrazione corrispondente all'Assemblea di 90

delegati è formato da 18 consiglieri di cui metà eletti dall'Assemblea in

rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle

imprese.

2)

L'elezione del Consiglio d‘amministrazione avviene, nel rispetto del

principio di pariteticità, con le seguenti modalità.

L'Assemblea dei delegati provvede alla elezione della propria metà dei

consiglieri sulla base di liste elettorali.

I consiglieri che rappresentano le imprese sono designati dalle

Organizzazioni artigiane sottoscrittrici le fonti istitutive sulla base

della effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese

cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto

dall'apposita fonte istitutiva.

Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al

numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che

dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un

supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del

corrispondente supplente.

La lista che ottiene un numero di voti pari o superiore a 2/3 consegue la

totalità dei consiglieri, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il

quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione si procederà al

ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di

voti nella seconda votazione.

Le liste elettorali saranno presentate dai soggetti sottoscrittori le

fonti istitutive in rappresentanza dei lavoratori o dai delegati

rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno

1/3 dei delegati medesimi.

I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle

situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 703/96 (di

seguito DM Tesoro n. 703/96) hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra

delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa subentra il

supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei 15 giorni

successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

3)

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e

professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4)

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di

incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio d‘amministrazione.

5)

Gli amministratori durano in carica per massimo 3 esercizi, scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti, se in

rappresentanza dei lavoratori o nominati, se in rappresentanza dei datori

di lavoro, per non più di 2 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori.

1)

Qualora, nel corso del mandato, uno o più amministratori dovessero cessare

dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il supplente corrispondente,

tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 4, DM Lavoro n. 211/97; qualora

risulti in condizioni di incompatibilità egli può optare fra l'una o

l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e

comunque prima della assunzione delle funzioni. In caso di subentro di un

supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del

corrispondente supplente.

2)

Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono

insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3)

Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta

sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli

amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea

affinché provveda a nuove elezioni.

4)

Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere

convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il

quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria

amministrazione.

5)

Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2

riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si

procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1) del presente

articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni.

1)

Al Consiglio d‘amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal

presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e

opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti

all'Assemblea.

2)

In particolare, il Consiglio d‘amministrazione:

(a) elegge il presidente, alternativamente fra i membri designati in

rappresentanza delle imprese e i membri eletti in rappresentanza degli

associati; il vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il

presidente;

(b) propone all'Assemblea dei delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei sindaci;

(c) individua gli indirizzi per l‘organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli

associati, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di

vigilanza sui Fondi pensione (di seguito, ―COVIP‖) e di quanto indicato

agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto;

(d) predispone e sottopone alla approvazione dell‘Assemblea il bilancio

annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla COVIP;

(e) definisce in dettaglio i contenuti della nota informativa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP;

(f) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti

circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle

disposizioni emanate dalla COVIP;

(g) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;

(h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del

patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;

(i) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

(j) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa

convenzione;

(k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione

amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando

le relative convenzioni;

(l) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando

le relative convenzioni;

(m) vigila sulla insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto

previsto dal presente Statuto;

(n) propone annualmente all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota associativa sulla base del bilancio di previsione;

(o) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dal Regolamento

elettorale, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti

della Assemblea e del Consiglio d‘amministrazione garantendone la

trasparenza e l‘efficienza;

(p) può conferire deleghe a propri membri affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al

perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

(q) nomina il responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

(r) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di

disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza, o da accordi

stipulati dalle fonti istitutive per le parti di competenza, portandolo

a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;

(s) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto; (t) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento,

ai sensi del presente Statuto;

(u) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente

anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;

(v) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere

sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la

salvaguardia dell'equilibrio stesso.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento

e responsabilità.

1)

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con contestuale

trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione

relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata a/r da inviare ai

componenti il Consiglio e ai componenti il Collegio dei sindaci almeno 10

giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o

telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno

5 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua vece,

dal vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a

parità, di maggiore età.

2)

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno e, inoltre, ogniqualvolta

il presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno

1/3 dei suoi componenti.

3)

Il Consiglio d‘amministrazione è validamente costituito con la presenza

della metà più 1 dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide

a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa

maggioranza. In caso di parità al presidente è attribuito un doppio voto.

Per la validità delle deliberazioni di cui all‘art. 20, comma 2), lett.

g), h), j), k), l), m), u) è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei

consiglieri presenti e la presenza di almeno 4 consiglieri, dei quali la

metà in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza dei

datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 2), lett. a)

o b) del Decreto del ministro del lavoro n. 211/97.

Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 20, comma 2), lett.

a), c), r), s) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri

presenti.

Delle riunioni del Consiglio d‘amministrazione è redatto, su apposito

libro, il relativo verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e

dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico

e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso

il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno

che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più

amministratori. Nei confronti degli amministratori si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 2391, comma 1), 2392, 2393, 2394, 2394/bis,

2395 e 2629 bis del CC.

Art. 22 - Presidente e vicepresidente.

1)

Il presidente e il vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di

amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti

rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2)

Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in

giudizio.

3)

Il presidente del Fondo:

(a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e della Assemblea;

(b) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle fonti istitutive;

(c) effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui Fondi

pensione in materia di conflitti di interessi e in materia di andamento

della gestione;

(d) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche

statutarie per la conseguente approvazione;

(e) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti

istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle

variazioni stesse;

(f) riferisce alla COVIP in presenza di vicende che possano incidere

sull'equilibrio del Fondo e comunica preventivamente alla medesima

Autorità i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia

delle condizioni di equilibrio del Fondo;

(g) su esplicito mandato del Consiglio d‘amministrazione, stipula le

convenzioni in nome e per conto del Fondo;

(h) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di amministrazione.

4)

In caso di impedimento del presidente, i relativi poteri e funzioni sono

esercitati dal vicepresidente.

Art. 23 - Responsabile del Fondo.

1)

Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio d‘amministrazione.

2)

Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e

professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3)

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la

decadenza dall'incarico.

4)

Il Consiglio d‘amministrazione deve accertare il possesso in capo al

responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause

di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5)

Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e

indipendente e riferisce direttamente al Consiglio d‘amministrazione sui

risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le

disposizioni di cui all'art. 2396 CC.

6)

Spetta in particolare al responsabile del Fondo:

(a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo

interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché

delle disposizioni del presente Statuto;

(b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del

Fondo;

(c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sulla attività complessiva del Fondo e ogni altra

comunicazione prevista dalla normativa vigente;

(d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interessi e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

(e) supportare il Consiglio d‘amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, attraverso l'elaborazione delle analisi e

valutazioni in ordine alla coerenza degli indirizzi strategici adottati

dal Consiglio d‘amministrazione, nonché alla loro compatibilità con il

quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il

funzionamento del Fondo;

(f) dare attuazioni alle decisioni del Consiglio d‘amministrazione, sulla base delle linee di riferimento dallo stesso impartite;

(g) curare l'efficiente gestione del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali

disponibili, nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di

gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività

operative, ivi comprese quelle affidate in ‗outsourcing‘;

(h) curare la trattazione degli esposti provenienti dagli aderenti, dalle imprese tenute alla contribuzione, dai soggetti sottoscrittori le fonti

istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito

registro.

7)

Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in

presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i

provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di

equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione.

1)

Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2

supplenti, di cui metà eletti dalla Assemblea in rappresentanza dei

lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle imprese.

2)

L'elezione del Collegio dei sindaci avviene, in attuazione del principio

di pariteticità, con le seguenti modalità. L'Assemblea dei delegati

provvede alla elezione della propria metà dei sindaci sulla base di liste

elettorali.

I sindaci che rappresentano le imprese sono designati dalle Organizzazioni

artigiane sottoscrittrici le fonti istitutive sulla base dell'effettiva

rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i

lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dall'apposita fonte

istitutiva.

Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al

numero dei sindaci effettivi più 1 supplente che dovrà essere

specificatamente indicato. In caso di subentro del supplente, si

provvederà alla elezione ovvero alla designazione del corrispondente

supplente.

La lista che ottiene un numero di voti pari o superiore a 2/3 consegue la

totalità dei sindaci, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il quorum

non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio

fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella

seconda votazione.

Le liste elettorali saranno presentate dai soggetti sottoscrittori le

fonti istitutive in rappresentanza dei lavoratori o dai delegati

rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno

1/3 dei delegati medesimi.

I sindaci che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni

di incompatibilità previste dal DM Tesoro n. 703/96 hanno facoltà di

optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di

opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale opzione va

esercitata nei 15 giorni successivi alla elezione e comunque prima

dell'insediamento del Collegio.

3)

Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti

di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di

ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4)

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di

incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5)

I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo di 3

esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere

riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6)

Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il

periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa

componente.

7)

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento

in cui il Collegio è stato ricostituito.

8)

Il Collegio nomina nel proprio ambito il presidente scelto tra i membri

rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il presidente del

Fondo.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni.

1)

Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila

sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo

concreto funzionamento.

2)

Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.

3)

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in

grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti

ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4)

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali

irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta

amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i

verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati

integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che

abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi

dell'art. 2404 CC, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al

Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento

e responsabilità.

1)

Il Collegio è convocato dal suo presidente e si riunisce con periodicità

almeno trimestrale, e ogniqualvolta il presidente ritenga necessario

convocarlo o almeno 2 componenti lo richiedano.

2)

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno,

l'indicazione del luogo, giorno e ora, sono fatte mediante lettera a/r o

fax o telegramma da spedire ai componenti il Collegio dei sindaci.

3)

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del

Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei

sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

presenti. In caso di parità al presidente spetta voto doppio.

4)

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un

esercizio sociale, a 2 riunioni del Collegio, decadono.

5)

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del

Consiglio d‘amministrazione e della Assemblea e sono convocati con le

stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a 2

Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a 2 riunioni

consecutive del Consiglio d‘amministrazione, decadono.

6)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la

diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della

verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e

sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7)

Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le

omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno

non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli

obblighi della loro carica.

8)

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata

dall'art. 2407 CC.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione.

1)

Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono

integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti

gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2)

Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla

normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma

13) del Decreto.

3)

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle

procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da

garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e

modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i

criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione

si attiene alle istruzioni della COVIP.

4)

Il Consiglio d‘amministrazione definisce altresì i contenuti delle

convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del

Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento,

nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5)

Il Consiglio d‘amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori

sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle

disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria.

1)

Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso una unica ―banca

depositaria‖, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa

vigente.

2)

Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto

delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca

depositaria.

3)

Per la scelta della banca depositaria il Consiglio d‘amministrazione segue

la procedura prevista dall'art. 6, comma 6) del Decreto.

4)

Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza

ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del

Fondo.

5)

Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del

Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca

depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interessi.

1)

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in

materia di conflitti di interessi.

Art. 30 - Gestione amministrativa.

1)

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa;

in particolare al Fondo compete:

(a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca

depositaria;

(b) la tenuta della contabilità; (c) la raccolta e gestione delle adesioni; (d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; (e) la gestione delle prestazioni; (f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di

controllo;

(g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

(h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2)

Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate,

in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di

servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di

amministrazione sulla base di criteri di criteri di affidabilità,

esperienza e professionalità.

3)

Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi

amministrativi il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la

riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4)

Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli

aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato

adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore

e del rendimento del patrimonio.

1)

Il Consiglio d‘amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e

dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2)

Il presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della

composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente

al presidente del Collegio dei sindaci.

3)

Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del

patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle

disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.

1)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di

ogni anno.

2)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio d‘amministrazione sottopone

alla approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla relazione

generale e dalla relazione del Collegio dei sindaci.

3)

Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci devono

restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i 15 giorni

che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne

visione.

Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione.

1)

L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo

di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei

lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve

essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione

informativa prevista dalla normativa vigente.

2)

All'atto della adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di

partecipazione.

3)

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle

informazioni fornite al Fondo.

4)

La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il

tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le

norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei

confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per

la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5)

La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di

lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori

delle fonti istitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano

momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori

delle fonti istitutive.

6)

In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla

base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente

l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a

quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti.

1)

Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la

nota informativa, il bilancio e l‘eventuale relazione della Società di

revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2),

e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto

dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili

sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli

interessati.

2)

In conformità alle disposizioni della COVIP viene inviata annualmente

all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione

individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami.

1)

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono

interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami.

Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota

informativa.

Parte VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto.

1)

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria

del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2)

Il Consiglio d‘amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le

modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di

disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,

istruzioni o indicazioni della COVIP.

3)

Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza della

Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo

e modalità di liquidazione del patrimonio.

1)

Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il

Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso

di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo

scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2)

L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del

Fondo a seguito di conforme accordo tra le Parti indicate al precedente

art. 1.

3)

Il Consiglio d‘amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo

di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo, nonché alla

COVIP, tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di

scioglimento del Fondo.

4)

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli

adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti

degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori,

determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa

riferimento alla normativa vigente.