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  • CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

    PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO ED AFFINI

    Testo Ufficiale CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa A.L.A.R. CIU CONFLAVORATORI Confederazione dei Lavoratori

    Roma,04 Marzo 2005

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  • CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO ED AFFINI

    Add, quattro del mese di Marzo anno duemilacinque in Roma, presso la Sede della Confterziario, le

    sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Artigiane del Legno ed Affini, allatto della stipula sono presenti:

    - Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa rappresentata dal Presidente Nazionale Fausto Perazzolo Marra e dai Vice Presidenti Giorgio Ferro e Giancarlo Badalin, dai Consiglieri Nazionali Gabriele Bolognesi, Cesare Fontana, Enzo Munaro, Roberto Paperini, Giuseppina Pilo, Ivonne Poli, Paola Zaniboni, Roberto Saiani, Manuel Del Bandecca, Maurizio Benedetto componenti il Consiglio Nazionale e dalla Commissione Contrattuale, coordinata da Giorgio Ferro e composta dai Soci Paolo Belleggia, Antoniana Carollo, Luisito Cazzanti, Roberto Semplici, Fiorenzo Tremolada, Angela Ilgrande, Alfredo DAbrosca, Gianluigi De Santis, Paolo Frighetto, Roberto Lucchina, Enzo Aldo Priolo, Donatella Ravaglioli, Vittorio Rinaldin, Daniela Rocatello, Daniele Tarchi, Marzia Tassinari, Andrea Tezza, Rolando Visintainer, con lassistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni Industriali ed Istituzionali della Confterziario

    - Con la partecipazione dellassociata ALAR rappresentata da Rino Rossetto e dal Comitato di Settore della Piccola e Media Industria rappresentata da Enzo Passarella, Rolando Casonato, Michele Marchetto, Armando Soncin, Franco Zaccaron, Fabio Battiston, Angelo Mario Ministrini, Gianni Marchetti, Dovetto Paola, Giunchi Lorenzo, Apostolo Paolo, Sergio Ingraito, Gloria Torchio, Antonino Adamo, Roberto Rossetti, Graziana Tagliaferri, Serena Anceschi, Agus Diana Maria, Giannini Maria Teresa, Ricci Bruno, Patrizia Carlini, Alessandro Della Posta.

    E

    - CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende, rappresentate dal loro Presidente Nazionale Corrado Rossitto, dai Signori

    Giuseppe Janne, Mario Guida, Maurizio Zambon, Edoardo Costa, Pietro Micheli, Enrico Pazzelli, Elena Biscu, Romana Di Febo, Eugenia Duca, Reginaldo Urciolo, Alessandro Tarissi.

    E

    - Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal suo Segretario Generale Giuseppe

    Carbone, dal Presidente Nazionale Domenica Bagal e dai Signori Ignazio Amato, Marco Cardia, Giuseppe Alfio Scuderi, Antonio Paladino, Salvatore Strano, Antonino Basile, Giuseppe Liberato, Enrico De Vizia, Gianfranco Maliardo, Carlo Guarneri, Diego De Gaetano.

    Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione

    dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende artigiane del Legno ed Affini il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.

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  • Premessa

    CONFTERZIARIO - ALAR - CIU - CONFLAVORATORI

    (Da allegare al testo a cura del Comitato di Redazione)

    TITOLO I

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  • Validit e sfera di Applicazione Art. 1 (Validit) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende artigianali del Legno ed Affini. Altres il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libert delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della legge 30/03. Art. 2 (Sfera di applicazione) A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

    Imprese artigiane del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.

    Segherie facenti parte delle aziende di 2a lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi gi abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi cos acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attivit complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - il trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerei del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno e altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, placcati, pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura e altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette e altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie e altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc., fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili e articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - attivit dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa e il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti -

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  • fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, abs, pvc, poliestere rinforzato, polipropilene, ecc. Art. NUOVO ( Definizione di impresa artigiana) Le Parti, richiamando la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: Aziende con lavorazioni non in serie

    - 18 dipendenti con apprendisti in numero minore a 9 - 22 dipendenti a condizione che almeno 18 unit non siano apprendisti.

    Aziende con lavorazioni in serie

    - 9 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 - 12 dipendenti a condizione che almeno 9 unit non siano apprendisti.

    TITOLO II Assunzione

    Art. 3 (Modalit di assunzione) Lassunzione del personale sar effettuata secondo le norme di legge in vigore. Lassunzione pu essere sia a tempo indeterminato che determinato, dellavvenuta assunzione deve essere data comunicazione allufficio di collocamento il giorno successivo non festivo. Lassunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovr risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: - Data di assunzione; - Durata del periodo di prova; - Qualifica di inquadramento; - Trattamento economico; - Indicazione del CST che eseguir gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del

    rapporto di lavoro. Art. 4 (Documenti per lassunzione) Per lassunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - Numero di Codice fiscale; - Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso; - Libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione; - Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso; - Eventuale attestazione sanitaria per quelle qualifiche ove questa richiesta dalla vigente normativa; - Documenti e dichiarazioni necessari per lapplicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - Accettazione della lettera di assunzione; - Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo; - Altri documenti e certificati che la ditta riterr opportuno richiedere; - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge; - Permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari). NOTA A VERBALE1. le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli

    articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per lassunzione; 2. le documentazioni richieste possono essere sostituite , ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte

    che il lavoratore neoassunto autocertifichi. Art. 5 (Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari) Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dellattuale attivit degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonch larrivo nei paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalit extracomunitari. A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva Comunitaria e del suo successivo recepimento da parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente ed i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma.

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  • NOTA A VERBALE Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dellordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di Ente Bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altres le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dallavvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verr recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

    TITOLO III Lavoro Part-Time

    Art. 6 (Definizione) Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilit della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attivit nellambito della giornata, della settimana o dellanno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. Art. 7 (Adempimenti) Linstaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovr risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - la data di assunzione; - la durata del periodo di prova; - la qualifica e livello di inquadramento; - il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalit allentit delle prestazioni; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalit. Art. 8 (Minimo orario) Lorario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time fissato in 18 ore settimanali. Lorario minimo giornaliero fissato in 3 ore. Art: 9 (Part-time verticale) I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.

    TITOLO IV Apprendistato

    Art. 10 (Campo dazione) La disciplina dellapprendistato regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. considerato apprendista il lavoratore, in et ed ai sensi della legge, che venga assunto dallazienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato fissata in quattro anni per tutte le tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero allapprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attivit e non siano intercorse tra luno e laltro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata delladdestramento o del tirocinio sar di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dellindirizzo didattico specifico rispetto allattivit esplicata nellapprendimento. Per quanto si riferisce allassunzione, allorario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sar riconosciuto, per un massimo di 15 giorni lanno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dellapprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dellanno non daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica. In caso di ricovero ospedaliero lazienda corrisponder il 60% del trattamento economico giornaliero dellapprendista per tutto il periodo del ricovero. Art. 11 (Rapporto numerico)

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  • Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potr superare la proporzione prevista dallarticolo NUOVO del presente CCNL. Per let di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente. Il periodo di prova per gli apprendisti fissato in trenta giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova lassunzione diventa definitiva fino al termine dellapprendistato. Art. 12 (Adempimenti) Il datore di lavoro tenuto a comunicare, entro i termini di legge al competente Centro per lImpiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per lImpiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa. Art. 13 (Retribuzione degli apprendisti) La retribuzione degli apprendisti quella riportata nelle seguente tabella percentuale: Livello/anzianit 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno Livello B 65% 75% 85% 92% Livello C 65% 75% 85% ----- Livello D 65% 75% ----- -----

    Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: Livello 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno Livello B 923,00 1.065,00 1.207,00 1.306,40 Livello C 747,50 862,50 977,50 ------ Livello D 715,00 935,00 ------ -------

    TITOLO V Contratto di Inserimento

    Art. 14 (Definizione) Il contratto di inserimento lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dellart. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita linserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Art. 15 (Beneficiari) Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: Disoccupati di lunga durata, con pi di 12 mesi di disoccupazione, e con unet compresa tra 29 e 32 anni; Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con pi di 50 anni; Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attivit lavorativa per un

    periodo maggiore di 24 mesi; Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione

    femminile; Portatori di handicap. Art. 16 (Aziende eleggibili) Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti. NOTA A VERBALE Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo. Art. 18 (Progetto formativo) Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure: Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dellallegato progetto formativo; Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione

    e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalit del loro svolgimento, le coperture assicurative che lazienda riconoscer al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;

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  • La certificazione da parte dellEnte Bilaterale del suddetto progetto formativo.

    Art. 19 (Durata del progetto) La durata del contratto di inserimento , a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18. La durata del progetto formativo non pu, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento lazienda pu, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato. Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap) Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dellEnte Bilaterale pu prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Art. 21 (Norme contrattuali) Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicher integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto gi previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potr prevedere diverse durate. Il limite minimo di copertura comunque fissato in 70 giorni di calendario. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello. Art. 22 (Modelli formativi) I modelli formativi, fermo restando lobbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter: a) liberamente elaborati dallazienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la

    formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando nominalmente le risorse umane gi presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;

    b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dallEnte Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico allazienda.

    Art. 23 (Ente Bilaterale) LEnte Bilaterale svolger due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dellarticolo precedente, consistente nellazione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; laltra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo. Art. 24 (Rimando alla normativa) Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per lattuale vigenza quadriennale allEnte Bilaterale. NOTA A VERBALE Le Parti demandano allEnte Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

    TITOLO VI Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro

    Art. 25 (Premessa) Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilit strutturale e organizzativa allimpresa e migliore occupabilit dei lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento pi alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volont conciliativa dei firmatari del presente CCNL. Art. 26 (Richiami normativi) Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:

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  • - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30; - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32; - per il lavoro ripartito: art. 33. Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cos come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dellimpresa, che assume le vesti negoziali di utilizzatore. Il contratto di somministrazione a tempo determinato pu essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dellAlbo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e pu essere concluso quindi ogniqualvolta limpresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivit dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilit dellistituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine pu essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attivit, e comunque nei seguenti casi: punte di intensa attivit alle quali non si pu fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o

    eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificit necessitano di professionalit e specializzazione

    differenti e pi articolate di quelle in forza; per lesecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalit a carattere eccezionale o presenti unicamente

    sul mercato del lavoro locale. Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato pu essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dellAlbo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attivit: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti

    intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e

    merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonch servizi di economato; e) per attivit di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo

    organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attivit di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonch per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui

    al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

    h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivit produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano pi fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

    Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potr essere stipulato per le lavorazioni e/o attivit che saranno dettagliate dallEnte bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL. Art. 29 (Obblighi di informazione) L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale: a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di

    somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessit di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;

    b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

    Analoga comunicazione andr effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provveder ad inoltrarla allEnte bilaterale. Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)

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  • Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso limpresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di secondo livello dovr prevedere la quantificazione e le modalit di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verr riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda. I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libert e di attivit sindacale, nonch a partecipare alle assemblee del personale dipendente dellimpresa utilizzatrice. Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attivit sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante lesecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso limpresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dellimpresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Art. 31 (Lavoro intermittente) Il contratto di lavoro intermittente pu essere stipulato nelle seguenti ipotesi. a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i

    casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65; b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di

    et ovvero da lavoratori con pi di 45 anni di et che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilit e di collocamento;

    c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.

    Successivamente laggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sar competenza dellEnte bilaterale. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) sintende: - per fine settimana il periodo che va dallapertura ordinaria del venerd alla chiusura ordinaria della domenica; - per ferie estive il periodo che va dallultimo luned di maggio al primo sabato di ottobre; - per vacanze natalizie il periodo che va dal sabato precedente all8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio; - per vacanze pasquali il periodo che va dal venerd che precede la domenica delle palme al marted successivo

    alla Pasqua. Il contratto di lavoro intermittente pu essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Il datore di lavoro tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale. Analoga comunicazione andr effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provveder ad inoltrarla allEnte bilaterale.

    Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente) Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente previsto lobbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, altres stabilita la corresponsione di una indennit mensile di disponibilit per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilit al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dellart. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennit di disponibilit esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilit di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalit previste dallart. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilit non matura il diritto alla indennit di disponibilit. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennit di disponibilit per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Il prestatore di lavoro intermittente computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Art. 33 (Lavoro ripartito)

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  • Il contratto di lavoro ripartito uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. I lavoratori hanno la facolt di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonch di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi obbligo di preventiva informazione. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilit di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potr, entro 7 giorni dallevento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dellart. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andr effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provveder ad inoltrarla allEnte bilaterale. Art. 34 (Soglie numeriche) I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso unimpresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unit produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti da 0 a 10 da 11 a 25 da 26 a 50 da 51 a 100 da 101 a 200 da 201 a 250Contratti Flessibili 4 6 10 20 30 40

    La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nellimpresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unit si computano per intero. Art. 35 (Gestione delle controversie) In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sullapplicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue: a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso allEnte Bilaterale e

    successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente nominato dal locale UPLMO;

    b) per controversie sullapplicazione dei contratti stipulati: invio da parte dellattore della vertenza della copia degli atti allEnte Bilaterale, ai fini di consentirne unattivit di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.

    NOTA A VERBALE A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente allEnte bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

    TITOLO VII

    Classificazione del Personale Art. 36 (Declaratoria) I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da 6 categorie e 6 livelli retributivi. L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verr effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria.

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  • Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo e a quelli contigui. A livello aziendale, si dar luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali e il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sar discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie e i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il TFR, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che s'intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento e il trattamento normativo il seguente:

    - Quadri - Livello 1 - A - Livello 2 - B - Livello 3 - C - Livello 4 - D - Livello 5 - E (Quadri) Declaratoria.

    Si definiscono Quadri i lavoratori in possesso di un'elevata capacit e preparazione professionale, che svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e che, quindi, oltre a possedere le caratteristiche previste per la categoria A svolgono quanto segue: - operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa coordinano, organizzano e sviluppano uno o pi

    settori di cui sono responsabili e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo con una discrezionalit contenuta nei soli limiti delle sopra indicate strategie generali;

    - operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono responsabili di attivit di ricerca con alto contenuto tecnologico riguardanti le innovazioni strutturali della tipologia del prodotto o sono responsabili dello studio e della progettazione di nuovi stili che innovino o modifichino in misura determinante le caratteristiche del prodotto.

    1 Livello

    Declaratoria.

    Appartengono a questa categoria:

    - i lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e

    capacit professionale, con discrezionalit di poteri e con facolt di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.

    2 Livello

    Declaratorie.

    Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operative nell'ambito

    delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico e amministrativo, comunque acquisite;

    - i lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo operativo con facolt d'iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e responsabilit di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori d'inquadramento;

    - i lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, sono in grado di iniziare, condurre e portare a termine tutte le fasi del ciclo di produzione avendo acquisito, mediante una completa e specifica esperienza di lavoro teorica e manuale, una preparazione professionale che permette loro lo svolgimento di compiti richiedenti facolt d'iniziativa e capacit di interpretare il disegno operando su di esso i rilievi, gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche per una perfetta esecuzione della mansioni loro affidate.

    Profili:

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  • - lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con particolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o tecnico;

    - lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con apporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere d'iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro competenza;

    - agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilit tecniche; - lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e di tutti i materiali

    inerenti alla propria specializzazione, preparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado di affilare, saldare ferri, lame e coltelli;

    - lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo di lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno impostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi, botti e interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo;

    - lavoratori che, possedendo una completa e elevata conoscenza dei materiali, collaudano e ripartiscono, senza l'ausilio dei macchinari, in funzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari, fibrolegnosi, tranciati;

    - lavoratori che, conoscendo propriet e caratteristiche specifiche dei vari tipi di essenze, scelgono il legname per l'uso pi conveniente, essendo anche in grado di preparare lame, seghe, ecc.;

    - lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei materiali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere;

    - lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali richiesta la patente di 1 grado; - segantini provetti di abbozzi di pipe; - teleferista che abbia la completa conoscenza dell'impianto di teleferiche e sia in grado di assicurare il buon

    funzionamento dell'impianto stesso e il trasporto dei materiali; - lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in completa autonomia la riparazione, la

    manutenzione e la conseguente messa a punto di pi macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le modalit degli interventi relativi e i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale;

    - lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione e alla tipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali emettono la delibera funzionale;

    - lavoratori che, con facolt decisionale e particolare autonomia d'iniziativa operativa e organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessit sia per la forma sia per i materiali di cui sono costituiti nonch scelgono i programmi di elaborazione per l'ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli interventi correttivi richiesti dai parametri tecnologici;

    - lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza dei materiali, individuano la qualit del sughero in pianta, conducono e coordinano l'estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini dell'ottimale trasformazione successiva.

    3 Livello

    Declaratorie.

    Appartengono a questa categoria: - i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale o

    un'adeguata esperienza comunque acquisita; - i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un

    gruppo di lavoratori; - i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria

    specializzazione, compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacit e abilit conseguite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione tecnico-pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.

    Profili

    - lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti;

    - lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito delle disposizioni ricevute;

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  • - lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o pi macchine semiautomatiche collegate per l'unica fase di lavorazione, secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse applicando altres i relativi attrezzi;

    - lavoratori che provvedono all'attrezzatura di qualsiasi macchina affidata ad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le relative registrazioni;

    - lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze e all'occorrenza compongono tinte, lacche, ecc. sia per s che per i lavoratori delle categorie inferiori;

    - lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura;

    - lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessit per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi provvedono alla completa installazione e alla messa in servizio di macchine o impianti elettrici;

    - lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti;

    - lavoratori che sulla base del disegno tracciano e preparano il lavoro per gli altri lavoratori; - lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualit della materia prima, eseguono con perizia la

    classifica e la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli; - lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi, avvolgibili o parquet, eseguendo ove

    occorre, i necessari adattamenti; - lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali richiesta la patente di 2 grado; - lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e

    che sono in grado di effettuare la normale manutenzione degli autocarri stessi; - lavoratori che operano normalmente a pi di 2 macchine automatiche provvedendo alla loro messa a punto e alla

    scelta e all'applicazione dei relativi attrezzi; - lavoratori addetti alla scelta e alla selezione, a seconda della qualit, del sughero da pianale; - i lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in

    plancia, sia grezzo che bollito, ai fini dell'ottimale lavorazione successiva.

    4 Livello

    Declaratorie:

    Appartengono a questa categoria:

    - i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali; - i lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacit tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio o

    preparazione conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, sanno eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato.

    Profili:

    - lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi, commerciali e tecnici; - lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono

    lavori su materiali gi preparati, e, ove occorra, cambiano l'attrezzo gi approntato; - lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti; - lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di

    attrezzature di macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attivit ausiliarie nell'attrezzamento di macchinari;

    - lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi gi pronti; - lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carroponte o gru semoventi; - lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio, riparazione manutenzione di macchine e/o

    impianti; - scortecciatore ad ascia; - cavatore di ciocco per pipe; - lavoratori che per l'espletamento di compiti di fattorinaggio e trasporto di piccoli carichi conducono automezzi

    per i quali non sia prevista la patente di guida di tipo C; - lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi gi pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle

    sfogliatrici, addetto alle levigatrici/calibratrici;

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  • - lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e finiti.

    5 Livello

    Declaratorie.

    Appartengono a questa categoria:

    - i lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una generica capacit e una

    generica preparazione pratica.

    Profili: - lavoratori addetti all'esecuzione di lavori semplici su macchine gi attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori; - lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, nonch all'assemblaggio di prodotti d'arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti; - frenatore di teleferiche; - lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedentemente classificati; - lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonch di carico e scarico di materiali; - lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero. Art. 37 (Distinzione tra Quadri, Impiegati ed Operai) Allinterno dellarticolo 36 le mansioni previste dal presente CCNL sono suddivise, come da legge, in profili per Quadri, Impiegati ed Operai. La distinzione resa mediante lindicazione per ogni gruppo della categoria di appartenenza.

    TITOLO VIII Quadri

    Art. 39 (Declaratoria) Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dellAzienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti. Art. 40 (Orario Part-time) Per i Quadri, in deroga al successivo art. 105, consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part-Time con il limite minimo di 20 ore mensili. L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articoler in giornate lavorative di minimo 5 ore. Art. 41 (Formazione ed aggiornamento) Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri. Art. 42 (Assegnazione della qualifica) L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Art. 43 (Polizza assicurativa) Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda tenuta altres ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilit civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Art. 44 (Indennit di funzione)

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  • A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, lazienda corrisponder mensilmente ai lavoratori interessati un'indennit di funzione pari a 100,00 (Cento /00 uro) lordi per 13 mensilit. Per ci che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire lobiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle

    funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialit professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualit, quantit e tempestivit dei flussi informativi; - modalit desercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilit professionale e di carriera

    Art. 45 (Orario Flessibile) Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile. Per orario flessibile si intende la possibilit di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali. Nel caso di applicazione dellorario flessibile la retribuzione rimarr invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione. LImpresa che intenda effettuare lorario flessibile per i quadri dovr darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andr inviata al CST competente che provveder, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere allEnte Bilaterale i dati per la statisticazione dellutilizzo del presente strumento.

    Art. 46 (Orario annuale) I quadri che non hanno responsabilit di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con lorario di apertura al pubblico,potranno determinare larticolazione della loro prestazione lavorativa su base annua. Tale libera articolazione dellorario annua dovr rispettare tre criteri per essere valida: a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale; b) comunicazione scritta dellarticolazione dellorario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario

    dellanno successivo; c) accettazione da parte dellazienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intender accettata la proposta con la

    formula del silenzio-assenso; d) per le donne quadro con figli minori in et scolare si deroga al punto c). Il quadro dovr inviare copia della comunicazione al CST competente che provveder, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere allEnte Bilaterale i dati per la statisticazione dellutilizzo del presente strumento.

    TITOLO IX

    Ricercatori e Quadri ad alto contenuto Tecnologico-Professionale

    Art. 47 (Premessa) Come specificato allart. 5 del presente CCNL le Parti stipulanti intendono, con il presente titolo, definire un quadro generale normativo che consenta, al momento dellentrata nellordinamento nazionale delle norme per lassunzione di ricercatori stranieri ed extracomunitari, di fornire subito alle imprese un primo strumento applicativo. Le Parti delegano allEnte Bilaterale contrattuale la verifica che le norme qui introdotte siano compatibili con il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva europea e la definizione di eventuali altre norme che si rendessero necessarie. Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente, saranno recepite nel testo contrattuale al suo primo rinnovo.

    Art. 48 (Definizione di Ricercatore) Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua intera attivit lavorativa nel campo della ricerca senza alcuna altra mansione o compito che lo colleghi in qualsiasi modo allattivit produttiva dellazienda. La partecipazione ad attivit di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non configurata come ostativa alla qualifica di ricercatore purch non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi allanno.

    Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale) Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della sua attivit di lavoro e/o coordinamento dellattivit di un ufficio/reparto quelle competenze professionali che caratterizzino, in senso esclusivo, la validit del processo produttivo svolto.

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  • Art. 50 (Periodo sabbatico) E facolt dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di aggiornamento e/o riqualificazione. Lutilizzo di questo arco temporale potr avvenire secondo le seguenti modalit: a) comunicazione scritta allazienda almeno 90 giorni prima dellinizio del periodo di aspettativa; b) non contestuale presenza di altri ricercatori/quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale gi in aspettativa

    per analogo motivo, nelle aziende con pi di 10 ricercatori /quadri il numero degli utilizzatori contemporanei elevato a due;

    c) consegna allazienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15 giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante leffettivo svolgimento dei corsi in Italia o allestero.

    La concessione dellaspettativa da parte dellAzienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il periodo di astensione dal lavoro non vi sar retribuzione ordinaria e differita e non decorrer lanzianit di servizio.

    Art. 51 (Norme di salvaguardia) Laccesso allistituto del periodo sabbatico non potr avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianit di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovr essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dellattivit lavorativa. La concessione dell aspettativa per aggiornamento professionale potr avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e lanno.

    Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri) I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle nozioni di base della lingua italiana avranno diritto a tre cicli di formazione linguistica: a) un primo ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il

    ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso base ed intensivo per il raggiungimento di un livello elementare di comprensione della lingua italiana;

    b) un secondo ciclo della durata di 150 ore lavorative, da svolgersi entro il primo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso medio teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana capace di garantire la normale interrelazione tra i colleghi;

    c) un terzo ciclo della durata di ulteriori 300 ore lavorative, da svolgersi entro il terzo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso avanzato teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana sufficiente ad ogni esigenza lavorativa e personale del ricercatore.

    I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo determinato avranno accesso solo ai corsi di cui ai punti a) e b) del comma precedente. I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia riconosciuto dal Ministero dellIstruzione o degli Affari Esteri. I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore. E facolt della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dellassunzione prevedere che la totalit o parte dei costi dei corsi siano posti a carico dellazienda. Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa legittima per la risoluzione del rapporto di lavoro.

    Art. 53 (Propriet intellettuale) I contratti di esclusivit connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facolt del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie. Leventuale sfruttamento dei diritti sulla propriet intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sar di esclusivo godimento del ricercatore stesso.

    Art. 54 (Brevetti) In deroga a quanto previsto nellarticolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso dellattivit di lavoro e/o ricerca effettuate per conto ed a carico dellazienda, potr essere regolato da specifici accordi tra lAzienda ed il ricercatore che stabiliscano le rispettive quote di competenza.

    Art. 55 (Lavoro ciclico) In deroga alla norma generale sui lavoratori a tempo determinato e sul limite posto ai rinnovi dei contratti, le Parti stabiliscono che ai Ricercatori extracomunitari, assunti con contratto a tempo determinato, che per mantenere il loro livello di conoscenze necessitino di frequentare ulteriori corsi di aggiornamento e/o formazione presso centri nei

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  • loro paesi di origine o in paesi terzi, potr, sino ad un massimo di cinque rinnovi, essere proposto un ulteriore contratto a tempo determinato che abbia decorrenza dalla conclusione dei corsi di formazione e/o aggiornamento.

    ITOLO XI

    Periodo di Prova

    Art. 61 (Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potr superare i seguenti limiti:

    - Quadri: giorni 180 - Primo livello: giorni 150 - Secondo livello: giorni 120 - Terzo livello: giorni 90 - Quarto livello: giorni 60 - Quinto livello: giorni 45 - Sesto livello: giorni 30 - Settimo livello giorni 30

    I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario. Durante il periodo di prova la retribuzione non potr essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potr essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilit. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, lassunzione del lavoratore si intender confermata ed il periodo stesso sar computato nellanzianit di servizio. Art. 62 (Sospensione del periodo di prova) Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, leventuale malattia/infortunio, interromper il computo dei giorni per il periodo di prova.

    TITOLO XII

    Orario di Lavoro

    Art. 63 (Orario di lavoro settimanale) La durata normale del lavoro effettiva fissata in 40 ore settimanali. Al datore di lavoro consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede unapplicazione assidua e continuativa. Art. 64 (Esposizione orario di lavoro) Gli orari di lavoro praticati nellazienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dellazienda o del CST, allIspettorato del Lavoro.

    TITOLO XIII Lavoro Straordinario

    Art. 65 (Lavoro straordinario) Il lavoro straordinario quello eccedente lorario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, facolt del datore di lavoro richiedere prestazioni dopera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue. Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: Tipologia Impiegati Operai fino alla 48a ora settimanale 25% 25% eccedono la 48a ora settimanale 30% 30% Festivo 50% 40% Notturno 50% 50% Notturno festivo 70% 60% Art. 66 (Lavoro supplementare) Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

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  • Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessit di

    intensificazione dell'attivit lavorativa aziendale; - particolari difficolt organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ. Ferma restando l'applicabilit della presente norma, mantengono validit gli accordi aziendali gi esistenti. Saranno valide altres intese a livello aziendale o di unit che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantit superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo. Art. 67 (Registro lavoro supplementare) Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dellAzienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al presente articolo pu essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata. Art. 68 (Registro lavoro straordinario) Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta obbligatoria, e che dovr essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al precedente capoverso pu essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilit informatizzata presso il CST. La liquidazione del lavoro straordinario dovr essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro stato prestato. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari. Art. 69 (Lavoro ordinario notturno) Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.

    TITOLO NUOVO Attivit produttive delocalizzate dagli stabilimenti

    Art NUOVO (Regolamento del lavoro a domicilio)

    1. Definizione del lavoratore a domicilio. lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilit, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o pi imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC ricorre quando il lavoratore a domicilio tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalit di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivit dell'imprenditore committente. Non lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

    2. Divieti. Non ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attivit le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumit del lavoratore e dei suoi familiari. fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1 anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

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  • fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attivit.

    3. Libretto personale di controllo. Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l'operaio comunicher al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonch quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ci ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

    4. Responsabilit del lavorante a domicilio. Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilit di tutto il materiale che riceve in consegna, nonch quella per l'esatta esecuzione del lavoro.

    5. Retribuzione. a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai

    successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. b) Il trattamento di cui sopra si concreter in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che

    compongono la retribuzione degli operai interni e cio: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennit di contingenza e indennit accessorie. Indennit di contingenza e indennit accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di 8 ore giornaliere.

    c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sar la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un lavorante di normale capacit per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risulter cos dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.

    d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, del variare della paga base, delle eventuali indennit accessorie e dell'indennit di contingenza faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).

    e) Su richiesta di una delle parti contraenti potr essere predisposto un incontro a livello territoriale, tra le rispettive Organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa di cui sopra.

    6. Maggiorazione della retribuzione. a) Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con ferie o con le festivit natalizie, sar corrisposta al lavorante

    a domicilio - a titolo d'indennit sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festivit nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.

    b) Con le stesse modalit sar corrisposta al lavorante a domicilio, in conformit con la legge, un'indennit sostitutiva del TFR nella misura del 5% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.

    Chiarimento a verbale. Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente gi concordate per le medesime finalit.

    7. Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione sar effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.

    8. Procedura di informazione. La RSU pu richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione. Per l'effettuazione di tale esame, le RSU potr farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.

    9. Norme generali. Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

    TITOLO XV Riposo Settimanale, Festivit, Ferie, Permessi

    Art. 83 (Riposo settimanale) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

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  • Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma pu cadere anche in giorno diverso per le imprese che hanno la lavorazione continua o per esigenze tecniche, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dellinventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati Art. 84 (Festivit nazionali) Le festivit che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festivit nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro 2 Giugno Festa della Repubblica festivit infrasettimanali: 1 Gennaio - Capodanno 6 Gennaio - Epifania Il giorno del luned dopo Pasqua 15 Agosto - Festa dellAssunzione 1 Novembre - Ognissanti 8 Dicembre - Immacolata Concezione 25 Dicembre - Natale 26 Dicembre - Santo Stefano La solennit del Santo Patrono del Comune dove ha sede limpresa. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le Giornate del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, del 2 Novembre, Commemorazione dei Morti, e del 4 Novembre, Anniversario della Vittoria, saranno retribuite come festive. Art. 85 (Ferie) Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate. Le ferie sono irrinunciabili. Le ferie non potranno essere frazionate in pi di tre periodi. Compatibilmente con le esigenze dellazienda e quelle dei lavoratori facolt del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari e due settimane nel periodo di chiusura dello stabilimento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potr richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute. Le ferie non potranno avere inizio n di domenica, n di giorno antecedente la domenica, n tanto meno nel giorno festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1 o il 16 giorno del mese. In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nellanno. Art. 86 (Permessi ) Durante lorario di lavoro il lavoratore non potr lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potr uscire dallazienda senza essere autorizzato. Su richiesta, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi da usufruirsi in blocchi da 4 o da 8 ore, riparametrate per i part-time, sino ad un massimo di 40 ore annue. Le ore di permesso non godute non saranno pagabili ne usufruibili nellanno successivo.

    TITOLO XVI Congedo Matrimoniale - Servizio Militare

    Art. 87 (Congedo matrimoniale) Al lavoratore non in prova sar concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo il lavoratore dipendente avr diritto alla normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali, con un anticipo di 10 giorni. La celebrazione dovr essere documentata con il certificato di matrimonio entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo. Art. 88 (Servizio militare) In caso di chiamata alle armi, obblighi di leva, di servizio civile o richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi in vigore. Il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in mancanza, il rapporto risolto. Il periodo trascorso durante il periodo di leva va computato nellanzianit di servizio a soli effetti dellanzianit.

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  • I periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra, per i periodi eccedenti la durata normale del servizio di leva.

    TITOLO XVII Missioni e Trasferimenti

    Art. 89 (Missioni) Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dellimporto delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovr essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti limpiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dellazienda. NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dellEnte bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui. Art.90 (Trasferimenti) I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennit: a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

    1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via pi breve; 2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo

    al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente

    art. 89 ovvero un rimborso a pi di lista con le modalit indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cio abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

    1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via pi breve per se e per le persone di famiglia; 2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio per se e per le persone di famiglia; 3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al

    subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a

    carico; per i figli conviventi a carico la diaria ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro pu corrispondere il rimborso a pi di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

    Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avr diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilit di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verr di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sar riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella localit di provenienza. Art. 91 (Disposizioni per i trasferimenti) A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non pu essere trasferito da un'unit aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avr diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purch il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

    TITOLO XVIII

    Sospensione dal Lavoro

    Art. 92 (Sospensione del lavoro) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volont del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamit, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.

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  • TITOLO XIX Anzianit di Servizio

    Art. 93 (Aumenti per anzianit) Lanzianit di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte. Gli importi dovuti dagli scatti di anzianit saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del biennio, fino ad un massimo di 5 bienni. Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente

    Livello Importo Quadri 16,00

    1 livello 14,00 2 livello 12,00 3 livello 10,00 4 livello 9,00 5 livello 8.00

    Art. 94 (Anzianit convenzionale) Si richiamano le vigenti normative di Legge per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal legislatore, si vedranno riconosciuta la maggiorazione di anzianit convenzionale.

    TITOLO XX Congedi - Diritto allo Studio

    Art. 95 (Congedi retribuiti) In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potr concedere in qual