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Area Legale e Reti di Impresa

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 066852229 fax: +39 066852307

e-mail: [email protected]

sito web: www.confagricoltura.it

LINEE GUIDA

CONTRATTI DI FILIERA

A cura di:

Maria Cristina D’Arienzo

Data, 17 marzo 2017

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CONTRATTI DI FILIERA

COSA SONO E A COSA SERVONO

Il decreto MIPAAF 8 gennaio 2016 stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per

l’attuazione dei contratti di filiera e specifica le tipologie di agevolazioni messe a disposizione

per la realizzazione dei programmi. Si tratta di un provvedimento di attuazione di quanto

stabilito all’art. 66 della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria per il 2003), la quale istituisce il

regime di aiuto a favore dei contratti di filiera e distretto, prevedendo l’applicazione di tali

dispositivi sull’intero territorio nazionale.

I Contratti di Filiera sono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero

delle Politiche agricole e forestali (di seguito MIPAAF), al fine di realizzare un programma di

investimenti integrato, a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale.

Ai sensi della definizione il programma deve partire dalla produzione agricola e svilupparsi

lungo i diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multi regionale: in sostanza

deve interessare, oltre alle imprese di produzione primaria, anche quelle di raccolta,

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché quelle

che forniscono servizi e mezzi di produzione.

Con il termine filiera, infatti, si intende l’insieme delle tappe del processo produttivo, cioè

tutte le aziende che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e

fornitura di un prodotto agroalimentare (per esempio la filiera della carne è costituita dal

mangimificio, dall’allevamento, dal macello, dalla lavorazione, dal confezionamento ed

etichettatura, dalla distribuzione fino al consumatore).

In sostanza, i contratti di filiera favoriscono i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i

differenti soggetti della filiera, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i

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soggetti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente

ricadute positive sulla produzione agricola (un po’ come i contratti di rete).

La relazione sinallagmatica di cui si parla rientra nella c.d. “contrattazione programmata”,

ovvero in quella particolare regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e parti

private introdotta, a livello generale, dalla legge 662/96 (legge finanziaria 1997) ed estesa al

settore agricolo dalla Delibera CIPE n. 127/1998. Tale forma contrattuale è senza dubbio

caratterizzata dalla particolarità di uno dei due soggetti – parte del negozio giuridico: la

Pubblica Amministrazione. Questa, negoziando con la controparte il contenuto della

prestazione scende, per così dire, dall’alto della sua tradizionale autorità adottando una

tecnica peculiare dell’istituto privatistico quando invece, i suoi, sono atti di “diritto pubblico”

per definizione.

Il contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera, sottoscritto dai diversi soggetti della

filiera, operanti in un ambito territoriale multi regionale. L’Accordo individua il soggetto

proponente, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci

dei soggetti beneficiari.

Possono partecipare all’Accordo sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati

direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel

programma che contribuiscono al conseguimento degli obbiettivi di filiera. In ogni caso, il

contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’accordo di filiera che sono

beneficiari delle agevolazioni, in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del

programma.

SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI BENEFICIARI

Passando ad esaminare i soggetti partecipanti, la controparte del MIPAAF può

personalizzarsi in una delle forma organizzative operanti nel settore agricolo ed

agroalimentare. In particolare, il soggetto proponente, quale unico interlocutore del

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Ministero all’interno del costituendo rapporto, è rintracciabile nelle seguenti categorie

indicate dal decreto.

Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:

società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di

produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli

riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e

agroalimentare;

società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese

commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per

cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative

agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della

normativa vigente;

associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto

della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della

presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi

dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono soggetti beneficiari del contratto di filiera:

imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società

cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che

operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori

agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese

commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per

cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole

e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa

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vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non

superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Per quanto concerne i contenuti della proposta, possiamo dire che la parola d’ordine è

innovazione. Potrebbe trattarsi di un’innovazione di prodotto oppure di processo al fine di

consentire un miglior posizionamento del risultato finale sui mercati, sia in termini di valore

aggiunto che di rispondenza agli standard della distribuzione, nonché di un maggior livello di

garanzia del prodotto in relazione alla sicurezza alimentare.

In particolare le iniziative ammissibili riguardano le seguenti tipologie di investimento:

investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla

produzione agricola primaria;

investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di

prodotti agricoli;

investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non

agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione dei criteri;

costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e

misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;

progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso

beneficiario e devono essere realizzati entro quattro anni dalla sottoscrizione del Contratto

di filiera.

Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi

alla produzione agricola primaria.

L’investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda

un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

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L’investimento deve perseguire almeno uno degli obiettivi indicati:

migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in

particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento

e la riconversione della produzione;

migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere

animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme

dell’Unione;

creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e

all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la

ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio

energetico e idrico;

garantire il rispetto delle norme in vigore, in particolare:

- nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in

un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al

fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola,

inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo

massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;

- qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese

attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per

investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo

massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per

l’impresa interessata. L’aiuto è limitato alle PMI.

Non possono essere concessi aiuti per:

acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali;

impianto di piante annuali;

acquisto di animali;

investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore, ad eccezione dei

casi di cui sopra;

capitale circolante;

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costi diversi da quelli elencati nella tabella allegata al DM dell'8 gennaio 2016,

connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di

rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della

commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Ue e dell’Italia in

materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione

dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/Ue, gli aiuti sono concessi a

condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e

abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle Regioni

nei quali sono realizzati e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data

del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi

per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore. Esclusi

anche gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture

alimentari.

Partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure

promozionali a favore dei prodotti agricoli.

I regimi di qualità ammessi sono:

quelli istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: parte II, titolo II,

capo I, sezione 2, del regolamento Ue n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore

vitivinicolo; regolamento Ue n. 1151/2012; regolamento CE n. 834/2007;

regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento

Ue n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

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i regimi di certificazione delle aziende agricole e dei prodotti agricoli riconosciuti dagli

Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: la specificità del prodotto finale

tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono

caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione,

oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli

animali o tutela ambientale; il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i

produttori; il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il

cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di

controllo indipendente; il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una

tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri

in quanto con formi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione

'Orientamenti Ue sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione

per i prodotti agricoli e alimentari'.

L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche

dei prodotti agricoli o ad incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il

prodotto in questione mediante campagne promozionali. La campagna deve essere

incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a

vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.

RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO

Le misure di aiuto si riferiscono all’intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica

dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto.

Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico

settore o comparto agricolo e i suoi risultati devono restare a disposizione su Internet per un

periodo di almeno cinque anni dalla data di chiusura delle attività.

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AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale, con intensità

variabili a seconda della tipologia e della localizzazione dell'investimento, e del

finanziamento agevolato, fino al 100% delle spese ammissibili, come segue:

investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:

- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti

ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le Regioni il cui prodotto

interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre

2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento,

ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli

investimenti ammissibili nelle altre regioni (FESR - Regolamento UE 1301/2013);

- nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili,

articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento

bancario;

investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della

commercializzazione di prodotti agricoli:

- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti

ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le Regioni il cui PIL pro capite

nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della

media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media

del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;

- nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili,

articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento

bancario;

per gli investimenti di cui sopra proposti da grandi imprese che non soddisfano i

criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensità

dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della

proporzionalità dell'aiuto;

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spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di

qualità, misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e ricerca e sviluppo nel

settore agricolo:

- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;

- nella forma del finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato

nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario.

Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con

un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che

il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione Europea

ed è stata presentata una domanda debitamente compilata.

IL RUOLO DELLE BANCHE

Presso il Ministero è tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti

previsti dal decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive, di istruttoria delle

richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione

sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo.

Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da Cassa

Depositi e Prestiti, sono autorizzate a:

rilasciare l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario;

concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario;

effettuare la valutazione economico finanziaria;

svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei Finanziamenti.

LE RISORSE

Le risorse sono messe a disposizione:

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a valere su disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome e del Fondo

Sviluppo e Coesione nel caso delle agevolazioni concesse nella forma del contributo

in conto capitale;

a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

(FRI) nel caso dei finanziamento agevolati.

Per quanto riguarda le risorse a valere sul FRI, dopo i 40 milioni e i 200 milioni di euro già

assegnati, rispettivamente, con le Delibere CIPE n. 57/2014 e n. 74/2015, con Delibera del 1

maggio 2016 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha destinato

altri 200 milioni di euro al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il

finanziamento del regime agevolativo dei contratti di filiera.

I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DEL MIPAAF

Con il decreto del 3 agosto 2016 il MiPAAF ha stabilito le condizioni economiche e le

modalità di concessione del finanziamento agevolato di competenza del Ministero, cui deve

essere associato un finanziamento bancario.

Innanzitutto, l'intervento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in

modo unitario il finanziamento agevolato e quello bancario.

Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso

di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo.

La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e un massimo di 15

anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi

del progetto di investimento e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di

stipula del contratto di finanziamento.

Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al

finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

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La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata,

affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, verrà

stabilita all'interno dei singoli provvedimenti di attuazione del regime di aiuto e comunque in

relazione alla percentuale di cofinanziamento.

In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a quella del

finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario

non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento

del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento

bancario.

Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani

di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30 giugno e il 31

dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle stesse

scadenze.

PROCEDURE

Con successivi provvedimenti il MIPAAF definirà le ulteriori condizioni di ammissibilità dei

soggetti e degli interventi, insieme ai termini e alle modalità per la presentazione delle

domande, che saranno valutate con procedura a sportello.

A tal riguardo, si provvederà a monitorare e a comunicare ogni eventuale successivo

aggiornamento.

In linea generale, il decreto ministeriale dell'8 gennaio prevede che il soggetto proponente

trasmetta preventivamente al Ministero la domanda di accesso al regime di aiuto.

Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda di accesso alle agevolazioni e, in caso di valutazione positiva, approva il

programma, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle Regioni o Province

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autonome in cui sono localizzati i progetti, per l'eventuale cofinanziamento nella forma del

contributo in conto capitale.

Entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, occorre presentare la proposta

definitiva di Contratto di filiera o di distretto al MIPAAF che provvede all'istruttoria entro i

successivi 60 giorni e, una volta acquisita l'eventuale delibera di concessione del

finanziamento dalla banca, procede ad approvare definitivamente il Contratto e il relativo

programma di investimento.

L'approvazione viene comunicata al soggetto proponente, alla banca finanziatrice e, in caso

di cofinanziamento regionale, alle Regioni o Province autonome interessate, oltre che a CDP

per la concessione del finanziamento agevolato. Una volta acquisite le delibere del

finanziamento agevolato, il MIPAAF trasmette al soggetto proponente lo schema di

Contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione.

Le quote del contributo in conto capitale e del finanziamento sono erogate per stato di

avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli

interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto

capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di

fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo

pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

Fonti

legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria per il 2003)

D.M. 8 gennaio 2016

Allegato “A” al D.M. 8 gennaio 2016

Decisione della Commissione Europea Aiuto di Stato-Italia SA.42821 Contratti di filiera (514.61 KB)

D.M. 3 agosto 2016

link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327

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ELENCO DEI CONTRATTI DI FILIERA APPROVATI DAL CIPE

Proponente Delibera CIPE Contratto Decreti di

approvazione

GOLDEN RICE Delibera CIPE n. 8

del 14.02.2014.

Contratto del

21/03/2016.

D.M. n. 26120 del

01/04/2016.

CEREALI NAZIONALI DI

QUALITA' Delibera CIPE n. 7

del 14.02.2014.

Contratto del

11/02/2016.

D.M. n. 11045 del

16/02/2016.

ATI FILIERA

GORGONZOLA DOP Delibera CIPE n. 6

del 14.02.2014.

Contratto del

15/03/2016.

D.M. n 25818 del

31/03/2016.

ASSOAVI Delibera CIPE n. 5

del 14.02.2014.

Contratto del

24/02/2016.

D.M. n. 17089 del

07/03/2016.

ATI NATURA VERDE Delibera CIPE n. 9

del 14.02.2014.

Contratto del

15/03/2016.

D.M. n. 25827 del

31/03/2016.

OROGEL Delibera CIPE n. 10

del 14.02.2014.

Contratto del

09/09/2015.

D.M n. 63744 dl

24/09/2015.

FILIERA

FLOROVIVAISTICA Delibera CIPE n. 68

del 10.11.2014.

FILIERA ZOOTECNICA Delibera CIPE n. 64

del 10.11.2014.

FILIERA AFE-SALVI

UNACOA Delibera CIPE n. 62

del 10.11.2014.

Contratto del

28/10/2015.

D.M. n. 73256 del

29/10/2015.

TERRE DA VINO Delibera CIPE n. 61

del 10.11.2014.

FILIERA LATTE Delibera CIPE n. 60

del 10.11.2014.

Contratto del

23/02/2016.

D.M. n. 17091 del

07/03/2016

Fonte: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6134

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SCHEDA

STRUMENTI CONTRATTUALI /CONVENZIONALI

Denominazione Descrizione Fonte

Accordo

di Filiera

È un accordo sottoscritto da diversi soggetti della filiera

agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito

territoriale multiregionale che individua il soggetto

proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i

tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei

soggetti beneficiari.

D.M.8/01/2016

Contratto

di Filiera

È un contratto tra i Ministeri e i soggetti beneficiari che

hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla

realizzazione di un Programma integrato a carattere

interprofessionale e avente rilevanza nazionale che,

partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi

segmenti della filiera in un ambito territoriale multi

regionale.

L. 289/2002

D.M.8/01/2016

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SCHEDA

CONTRATTO DI FILIERA

Argomento Definizione, Significato, Funzionamento

Contratti di filiera Contratto tra soggetti della Filiera e il MIPAAF, finalizzato ad un programma di

investimenti a carattere interprofessionale, di rilevanza nazionale che, partendo,

dalla produzione agricola, si sviluppi in un ambito territoriale multi regionale

Soggetti proponenti Cooperative, consorzi , organizzazioni di produttori, società con il 51% di

capitale agricolo, associazioni temporanee di imprese, reti di impresa.

Soggetti beneficiari Piccole e Medie Imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e

loro consorzi, le reti di impresa, le organizzazioni di produttori e le società con il

51% di capitale agricolo.

Limiti investimenti

ammissibili

Compresi tra 4 e 50 milioni di euro:

a) investimenti nelle aziende agricole (prod. agri. primaria); b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli; c) investimenti per la pubblicità di prodotti agricoli di qualità; d) investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Agevolazioni

concedibili

- Contributo in conto capitale: max. 50% degli investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti nelle altre Regioni (a e b);

- Contributo in conto capitale: max. 50% delle spese ammissibili (c e d) - Finanziamento agevolato (articolato nelle due componenti di

finanziamento agevolato e finanziamento bancario) fino al 100% degli investimenti ammissibili (a,b,c,d).

Durata e tasso del

finanziamento

agevolato

Dalla firma del contratto minimo 4 anni, massimo 15 anni.

Tasso agevolato pari allo 0,50%.

Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al

finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

Fasi delle procedure

di approvazione e

finanziamento

- Presentazione al MIPAAF delle domande valutate con procedura a sportello;

- Istruttoria dell’ammissibilità entro 30gg. dal ricevimento della domanda. In caso di valutazione positiva dell’approvazione viene data comunicazione al soggetto proponente e alle Regioni o Provincie autonome ove sono localizzati i progetti, per l’eventuale cofinanziamento;

- Presentazione al MIPAAF della proposta di contratto di filiera entro 90

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LA FILIERA

Fonti

D.M. MIPAAF 8 gennaio 2016; D.M. 3 agosto 2016

link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327

gg. dal ricevimento della suddetta comunicazione; - Valutazione tecnico – amministrativa entro i successivi 60gg. e, acquisita

l’eventuale delibera di concessione del finanziamento dalla banca, approvazione definitiva del contratto e programma di investimento;

- Comunicazione della approvazione al soggetto proponente, alla banca finanziatrice e nel caso di cofinanziamento alle regioni o provincie autonome interessate, oltre che a CDP per la concessione del finanziamento agevolato;

- Trasmissione del MIPAAF al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sottoscrizione.