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Normativa europea Sulla scia di leggi europee e nazionali, numerose norme regionali rendono oggi obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi negli edifici con impianti di riscaldamento centralizzati, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, già a partire dai prossimi mesi. Il presente documento ha lo scopo di mettere in luce il quadro legislativo e normativo attualmente in vigore. -20% -20% +20% Contabilizzazione dei consumi idrotermici QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 La nuova Direttiva 2012/27/Ue, entrata in vigore il 4 dicembre 2012, chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica basati sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica. Il Parlamento Europeo ha infatti approvato il “pacchetto clima-energia” volto a conseguire gli obiettivi che l’UE si è fissata per il 2020: Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra Portare al 20% il risparmio energetico Aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. E vuole gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica oltre tale data. In particolare, facendo riferimento al caso di edifici esistenti, la Direttiva, all’interno dell’Articolo 9, specifica la necessità di installare sistemi di contabilizzazione che in prima istanza dovrebbero essere sempre di tipo diretto e che, solo se tale tipologia di strumenti non fosse “tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi”, potrà essere di tipo indiretto. Citando la Direttiva 2012/27/UE Articolo 9 “Entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/ raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”

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Normativa europea

Sulla scia di leggi europee e nazionali,

numerose norme regionali rendono oggi

obbligatoria l’installazione di sistemi di

termoregolazione e di contabilizzazione

dei consumi negli edifici con impianti

di riscaldamento centralizzati, anche se

alimentati da reti di teleriscaldamento,

già a partire dai prossimi mesi.

Il presente documento ha lo scopo

di mettere in luce il quadro legislativo

e normativo attualmente in vigore.

-20% -20% +20%

Contabilizzazionedei consumi idrotermiciQUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO

Direttiva 2012/27/UE

del 25 ottobre 2012

La nuova Direttiva 2012/27/Ue, entrata in

vigore il 4 dicembre 2012, chiede agli Stati

membri di risparmiare energia fissando

obiettivi nazionali indicativi di efficienza

energetica basati sul consumo di energia

primaria o finale, sul risparmio di energia

primaria o finale o sull’intensità energetica.

Il Parlamento Europeo ha infatti approvato il

“pacchetto clima-energia” volto a conseguire

gli obiettivi che l’UE si è fissata per il 2020:

Ridurre del 20%le emissioni di gasa effetto serra

Portare al 20% ilrisparmio energetico

Aumentare al 20%il consumo di fonti rinnovabili.

E vuole gettare le basi per ulteriori

miglioramenti dell’efficienza energetica oltre

tale data.

In particolare, facendo riferimento al caso

di edifici esistenti, la Direttiva, all’interno

dell’Articolo 9, specifica la necessità di

installare sistemi di contabilizzazione che in

prima istanza dovrebbero essere sempre di

tipo diretto e che, solo se tale tipologia di

strumenti non fosse “tecnicamente possibile

o non sia efficiente in termini di costi”, potrà

essere di tipo indiretto.

Citando la Direttiva 2012/27/UE

Articolo 9

“Entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”

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Legislazione nazionale

Decreti

LEGGE 10

“Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.del 9 gennaio 1991

Definisce le maggioranze per le delibere nell’adozione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale.

Articolo 26, comma 5, Legge 10 (comma così modificato dall’art. 28, comma 2, legge n. 220 del 2012)

“Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo1120 del Codice Civile.”

Articolo 1120, comma 2, Codice Civile

“I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) […omissis…]

2) le opere e gli interventi previsti …omissis…, per il contenimento del consumo energetico degli edifici […omissis…], nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi […]”

Articolo 1136, comma 2, Codice Civile

[…omissis…]

“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”

Scontata invece la prescrizione per edifici di nuova costruzione: Articolo 26, comma 6, Legge 10

“Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.”

D.P.R. 551

“Regolamento recante modifiche aldecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini

del contenimento dei consumi di energia.”del 21 dicembre 1999

All’interno del DPR 551 viene ulteriormente ribadita la obbligatorietà di dotare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione gli edifici di nuova costruzione.

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“Articolo 5Termoregolazione e contabilizzazione [...]

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare. ”

D.P.R. 59

“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” (Regolamento attuativo del dlgs. 192/2005) del 2 aprile 2009

Ribadisce (art. 3) l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni, oggi disponibili nella Parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) e Parte 2 (Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizza zione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e stabilisce:

• installazione di un sistema di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatori di calore:

“Articolo 4, comma 6

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di

comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;”

• mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti (*):

“Articolo 4, comma 9

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; […]”

• contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa in caso di ristrutturazione o di installazione dell’impianto termico (*):

“Articolo 4, comma 10

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.”

“Articolo 4, comma 11

Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura , nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento , con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.”

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(*) le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa e gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica, così come specificata al comma 25 del medesimo articolo

D.P.R. 74

“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192”Del 16 aprile 2013 (Regolamento attuativo del dlgs. 192/2005)

In funzione delle regioni geografiche, il decreto ha stabilito i nuovi valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive e invernali negli edifici da climatizzare (art. 3, comma 1, 2 e art. 4, comma 2, 3, 4).

Le disposizioni riportate all’art. 4, commi 2,3, e 4 limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano in alcuni casi e, tra questi, nel caso di:

Articolo 4, comma 6, lettera f )

“Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.”

Con il Decreto legislativo n. 102/2014 è stata definitivamente recepita anche in Italia la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

D. Lgs 102

“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)”Del 04 Luglio 2014

Art 9, comma 5

“5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:[…]

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, […]Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. […] d) […] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi

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volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.”

D. Lgs 141Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153) (GU n.172 del 25-7-2016)Del 18 luglio 2016

Articolo 5Modifiche all’articolo 9 del D. Lgs 102/2014

All’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5: la lettera c), è sostituita dalla seguente: “nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corri-spondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condo-mini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459”

la lettera d), è sostituita dalla seguente:

“quando i condomini o gli edifici polifunzio-nali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento,

il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e succes-sive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia ter-mica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizionidi cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivi-sione delle spese.”

Articolo 11Modifiche all’articolo 16 del D. Lgs 102/2014

All’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

e) il comma 6 è sostituito dal seguente comma: “Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato

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risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.”

f) il comma 7 è sostituito dal seguente comma: “Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per

ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.”

g) il comma 8 è sostituito dal seguente comma: “Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.”

Norme tecniche nazionali

UNI 10200

“Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. del 2013

La nuova UNI 10200:2013 è indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonché agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria.

La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Essa fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi, salvaguardando comunque la qualità della vita. La norma fornisce inoltre una sintesi delle diverse soluzioni impiantistiche, una linea guida per la progettazione e conduzione dei sistemi di contabilizzazione, nonché indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria al fine

di favorire la trasparenza nei confronti dell’utilizzatore finale dei servizi medesimi.

La nuova UNI 10200:2013 introduce una maggior trasparenza nella gestione della ripartizione delle spese di cui tratta. I condomini non devono ricevere infatti informazioni solo sul funzionamento dell’impianto di contabilizzazione e sul suo corretto utilizzo ma anche, nel dettaglio, sui consumi e sulle relative voci di spesa, sulle potenze termiche installate, sui millesimi e sulle prestazioni energetiche.

La norma definisce anche gli attori per la fase di progettazione e conduzione dell’impianto termico centralizzato e di contabilizzazione del calore e i loro compiti

• Questa sancisce che il progetto dell’impianto di contabilizzazione debba essere redatto a opera di un tecnico abilitato alla progettazione degli impianti termici

“APPENDICE B - PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO E DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

B.1 Generalità

L’ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico che la legislazione vigente si propone è subordinato alla corretta progettazione degli interventi sugli edifici. A tal fine, la firma dei progetti degli impiantidi climatizzazione invernale è riservata ai soggetti abilitati dalle vigenti leggi. […]”

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• E che tale progetto consiste nel:1) rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati per la determinazione di:- potenza nominale UNI 442-2, secondo UNI 10200;- nuova tabella millesimale “di fatto”;2) determinazione di:- tipo di valvole termostatiche e di sensore;- diametro delle valvole termostatiche e dei detentori, nonché il tipo di raccordo alle tubazioni;- posizione di installazione dei ripartitori;- tipo di ripartitore e di sensore;- curva della temperatura di mandata ai fini della precisione di regolazione e della temperatura di ritorno;3) diagnosi energetica dell’insieme edificio-impianto finalizzata principalmente alla determinazione dei parametri richiesti dalla norma stessa. Tale diagnosi consente inoltre di valutare la contabilizzazione in un insieme organico di misure di risanamento energetico e rende disponibili, con un minimo di lavoro aggiuntivo, le certificazioni energetiche dei singoli appartamenti (attraverso un programma che consente di calcolare l’edificio come somma di zone);4) mappatura dell’impianto (codici apparecchi, nome utente, dati di programmazione etc.) da aggiornare ad ogni intervento che ne modifichi i contenuti;5) stesura delle istruzioni per l’uso.

Citando la norma

“B.3 Progettazione dell’impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione indiretta

La contabilizzazione indiretta è utilizzabile preferibilmente negli impianti esistenti con distribuzione a colonne montanti […]. In ogni caso è necessario effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio eseguita in conformità alla UNI/TS 11300 (parti 1,2 e 4) […].

Nel caso di contabilizzazione indiretta, il progetto dovrebbe contenere almeno:

- il rilievo di tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della potenza termica installata nelle diverse utenze (appendice D);

- il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpo scaldante, tipo di sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza);

- i rilevi del tipo di attacco del radiatore

(rame, ferro, materiale plastico) e della sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o ad angolo);

- il tipo di termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

- il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione;

- il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata;

- la certificazione delle potenze memorizzate nei sistemi di contabilizzazione;

- la formulazione del prospetto di ripartizione delle spese

Il progettista dovrebbe inoltre provvedere alla stesura delle istruzioni per l’uso dei diversi componenti e ai consigli per una corretta gestione del sistema. […]

B.5 Calcolo dell’ampiezza della banda proporzionale di regolazione, utilizzando valvole termostatiche:

Per una corretta progettazione del sottosistema di regolazione si dovrebbe:

- determinare l’autorità di progetto, definita dal salto termico di progetto e dalla banda proporzionale di regolazione […]”

UNI 10200:2015 Aggiornamenti.

La norma UNI 10200, che rimane in fase di revisione, è stata aggiornata per non entrare in contrasto con la UNI EN 834riguardante i ripartitori.

30 Giugno 2015l’11 Giugno 2015 è stato pubblicato un aggiornamento della norma UNI 10200 relativa agli “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria”.

La norma è stata aggiornata perché la sua precedente versione, risalente al 2013, elevata a norma cogente, determinata dall’art.9 del D.Lgs 102/2014, richiedeva un intervento per ovviare a eventuali problemi interpretativi relativi all’applicazione della norma UNI EN 834, intitolata “Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori.

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D - Quanto si risparmia con la contabilizzazione e la termoregolazione?

R - A livello condominiale si può stimare un risparmio medio sull’esercizio che va dal 15% al 25% all’anno*. A livello individuale, l’applicazione di un diverso criterio di ripartizione basato sugli effettivi consumi e “non a millesimi”, produrrà un risparmio consistente a coloro che prelevano meno calore dai radiatori e/o che hanno una bassa potenza installata.

D - È’ possibile continuare a ripartire le spese in millesimi?

R - Per la corretta suddivisione delle spese

Domande frequenti

inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo le percentuali concordate.I consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato) vanno ripartiti in base alle letture fornite dai dispositivi di contabilizzazione del calore (contatori e/o ripartitori); i consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni

- Apparecchiature ad alimentazione elettrica”.

La UNI 10200, dunque, è stata aggiornata in modo da non entrare in contrasto con la norma europea riguardante i ripartitori. Le modifiche apportate sono le seguenti:

• Punto 5.1.3, terzo capoverso: è stata eliminata la prima frase, che recitava “I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati”.

Questa parte è stata eliminata per chiarire che tutte le tipologie di ripartitori possono essere utilizzati, sia quelli programmabili, che quelli non programmabili;

• Appendice D, punto D.1, è stata eliminata la seguente frase: “la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell’impianto di contabilizzazione indiretta”, in modo da consentire la scelta della metodologia per determinare la potenza termica dei corpi scaldanti in base a ciò che era stato definito dalla UNI EN 834.

Criteri di ripartizionedelle voci di spesa

Di seguito viene riportato uno schema che riassume brevemente i criteri di ripartizione delle voci di spesa.

MANUTENZIONE/GESTIONE

MANUTENZIONESTRAORDINARIA

RISCALDAMENTOPER SPAZI COMUNI

MILLESIMIDI PROPRIETA’

CONTATORI /RIPARTITORI

MILLESIMIDI RISCALDAMENTO

PRELIEVOINVOLONTARIO

(dispersioni)

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di calore della rete di distribuzione, vanno invece ripartiti in base ai “millesimi di riscaldamento”. I “millesimi di riscaldamento” sono, a seconda dei casi, i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno termico (ma mai quelli di proprietà!).Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, si utilizzeranno i millesimi di fabbisogno (calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 - parte 1 e parte 2). Se al contrario la termoregolazione è assente, i consumi involontari saranno ripartiti in base ai millesimi di potenza termica installata (determinati secondo quanto indicato dall’appendice D della UNI 10200). È fatta salva inoltre la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione pos-sa avvenire ancora in base solo ai millesimi.

D - Esistono dei coefficienti correttivi nella ripartizione delle spese, per compensare eventuali “svantaggi” insiti in una abitazione rispetto ad un’altra (diversa esposizione, diversa posizione, ecc.)?

R - No, la normativa non li prevede, tuttavia se l’assemblea condominiale volesse suddividere le spese compensando gli alloggi maggiormente sfavoriti in termini di esposizione, è possibile adottare il principio di compensazione, che ha lo scopo di tenere in considerazione situazioni sfavorevoli (es. esposizione a Nord).

D - Valvole e ripartitori vanno installati su tutti i radiatori dell’unità immobiliare?

R - Si, è necessario che il condomino possa impostare la temperatura desiderata su tutti i radiatori e, di conseguenza, paghi gli effettivi consumi.

D - Sono previste sanzioni per coloro che non si attengono alle scadenze prefissate?

R - Si, sono previste sanzioni pecuniarie per coloro che non rispettano l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Le sanzioni potranno essere irrogate solo a seguito di una verifica disposta dall’Autorità Competente.

D - Qual è l’entità delle sanzioni?

R - La sanzione per chi non si adegua alle prescrizioni è definita da 500 a 2500 Euro per ciascuna unità immobiliare che non installa per tempo sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

D - È’ possibile staccarsi dall’impianto centralizzato, rendendosi così “autonomi”?

R - In pratica, no! Il Dpr 59/2009, articolo 4 comma 9, propende per il mantenimento centralizzato degli impianti condominiali. La trasformazione in impianti autonomi è consentita solo per cause tecniche o di forza maggiore dichiarate in apposita relazione. La Riforma del Condominio (Legge 11.12.2012 n. 220), conferma quanto già in essere sul tema del distacco dal riscaldamento centralizzato, sebbene l’argomento non abbia alcuna connotazione di novità e nemmeno, ormai, di fattibilità e convenienza, come ben sanno gli operatori del settore. Essa introduce un ultimo, nuovo comma, all’art. 1118 del Codice Civile, in base al quale il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto che il rinunziante concorra al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.Questo è però in netto contrasto con la riforma sull’efficienza energetica. Si aggiunga, poi, che occorre il rispetto delle normative vigenti sulle canne fumarie, di difficile attuazione pratica negli edifici che sono stati progettati ab origine con un sistema centralizzato di riscaldamento (e comunque con implicazioni non indifferenti sull’estetica del condominio). Le Regioni più virtuose, esercitando la concorrente potestà legislativa loro spettante in materia, hanno introdotto da tempo divieti o limitazioni all’installazione di impianti termici.

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Per quanto riguarda invece la Regione Liguria, il Regolamento regionale n. 6/2012(attuativo della Legge Regionale n. 23/2012) all’art. 3 comma 8 così dispone: “Per gli edifici appartenenti alle categorie E.1 (N.d.R. residenze) ed E.2 (N.d.R. uffici), così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del D.P.R. 412/1993, nel caso di:- edifici di nuova costruzione con un numero di unità abitative superiore a 4;- ristrutturazione integrale del sistema edificio-impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW; è richiesta l’installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione

REGIONE LIGURIA

e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata, per singola unità abitativa, devono essere dichiarate nella relazione così come previsto al comma 25 del D.P.R. 59/2009”.

*il risparmio è calcolato solo in base al consumo effettivo di combustibile per il riscaldamento. Esso non tiene in considerazione gli effetti del consumo di acqua calda sanitaria e non può prescindere da aumenti del costo del combustibile non prevedibili in sede di stima.

La regione Lombardia, con la D.G.R. n. IX/2601 del 30.11.2011, all’art. 6, prevede che, in caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall’impianto centralizzato, è fatto obbligo al responsabile dell’impianto autonomo di realizzare

REGIONE LOMBARDIA

preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. Deve essere poi redatto, a seguito della trasformazione, l’ACE e la relazione di cui all’allegato B della DGR 8745/08 con l’indicazione delle motivazioni della soluzione prescelta.

Il Piemonte (L.R. 13/2007 e D.G.R. 4 agosto 2009 n°46-11968 punto 1.4) e l ‘ Emilia Romagna (con comunicazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio, Turismo in cui si risponde ai numerosi quesiti pervenuti alla Regione in merito alle potenziali interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3

REGIONE PIEMONTE REGIONE EMILIA ROMAGNA

Si distinguono in particolare:

della Legge 11 dicembre 2012, n. 220) che vietano espressamente il distacco. La regione Piemonte, per esempio, impone una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 Euro irrogabile finché permane l’impianto individuale. (art. 20, comma 14 delle legge regionale 13/2007).

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