Consumatore Informato, Mezzo Salvato LASSICURAZIONE RC AUTO.

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Consumatore Informato, Mezzo Salvato L’ASSICURAZIONE RC AUTO

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Consumatore Informato, Mezzo Salvato

L’ASSICURAZIONE RC AUTO

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Cosa è l’RC Auto?

L’assicurazione RC Auto copre i rischi economici derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione di un veicolo a motore.

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Obbligo di assicurazione

Poiché è possibile che il responsabile non sia in grado di fare fronte con il proprio patrimonio all’obbligo di risarcimento, il legislatore, dal 1969, ha imposto come obbligatoria l’RC Auto. 

La legge prevede il corrispondente obbligo, per le compagnie di assicurazione, di stipulare le polizze RC Auto con chiunque lo richieda, senza possibilità di rifiutarsi.

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Chi è obbligato all’assicurazione?

- Conducente

- Proprietario

- Locatario in leasing

- Acquirente con patto di riscatto

- Usufruttuario

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Contenuto della polizza

Obbligatorio:

- copertura della responsabilità civile per un massimale di: € 2,5 milioni per sinistro con danni alle persone; € 500.000 per sinistro con soli danni alle cose.

Il massimale è la cifra massima che l’assicurazione pagherà ai danneggiati.La legge prevede che i massimali siano raddoppiati dall’11 giugno 2011. Facoltativo:

- massimale superiore al minimo di legge; - furto; - incendio; - atti vandalici; - eventi atmosferici; - danni al conducente responsabile.

Queste coperture assicurative comportano il pagamento di una tariffa supplementare.

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La scelta della compagnia

Dipende da vari fattori, ma ovviamente la tariffa applicata (il “premio”) è spesso l’elemento decisivo.

Il “premio” è determinato da:il modello e le dotazioni della vettura, il luogo di residenza, l’età e la professione dell’assicurato, il numero di sinistri causati in passato, ecc. Per ottenere un preventivo si possono contattare le agenzie di assicurazione o accedere ai siti web delle compagnie.

E’ possibile confrontare i costi delle polizze anchesu www.sviluppoeconomico.gov.ito su www.movimentoconsumatori.it.

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Bonus/malus

E’ la formula tariffaria più diffusa e premia gli automobilisti più disciplinati: a ogni scadenza annuale il premio viene calcolato secondo una “classe di merito”.

Sono previste 18 classi di merito.

La classe di ingresso per i nuovi assicurati è la 14: ogni anno senza avere causato sinistri si sale di una classe (bonus) fino alla 1, con conseguente diminuzione del premio da pagare.

Nel caso si siano provocati incidenti, si scende di due classi (malus) con conseguente aumento del costo annuale della polizza. In caso di concorso di colpa, l’aggravamento della classe di merito potrà riguardare solo il responsabile “principale” (quota di responsabilità superiore al 50% o comunque superiore a quella degli altri automobilisti coinvolti).

In caso di concorso paritario non c’è un peggioramento della classe di merito.

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Classe di merito contrattuale e Classe CU

Ogni impresa assicuratrice ha un proprio meccanismo di calcolo del bonus/malus e di assegnazione delle classi di merito, dette anche “classi di merito contrattuali”.

Per rendere confrontabili le proposte delle diverse compagnie, l’ISVAP ha elaborato una tabella di Conversione Universale (CU), uniforme per tutto il settore assicurativo.

Ogni impresa deve indicare, oltre alle proprie classi di merito contrattuali anche la classe CU di assegnazione, sia nel contratto di assicurazione sia nell’attestato di rischio.

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Il bonus familiare

Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di applicare la medesima classe di merito assegnata al veicolo già assicurato, anche alla polizza relativa a un ulteriore veicolo acquistato dal proprietario o da un componente stabile del suo nucleo familiare (neopatentati inclusi).

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Attestato di rischio

E’ il documento con cui la compagnia di assicurazione attesta: - la storia dei sinistri degli ultimi 5 anni; - la classe di merito di provenienza e quella successiva; - la classe di merito CU.  In caso di cambio di compagnia, occorre presentare l’attestato di rischio al nuovo assicuratore.

Per stimolare la concorrenza e per facilitare la scelta dell’assicurato di cambiare compagnia, quest’ultima ha l’obbligo di inviare l’attestato di rischio al domicilio del cliente almeno 30 giorni prima della scadenza. Il periodo di validità dell’attestato di rischio è stato esteso da un anno a cinque anni, in caso di cessazione del rischio assicurato – vendita, rottamazione o furto del veicolo senza sua immediata sostituzione - sarà possibile, entro cinque anni, stipulare una nuova polizza mantenendo la propria classe di merito.

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Scadenza e rinnovo

La polizza assicurativa ha di regola durata annuale, indipendentemente dalla rateizzazione del versamento del premio. Normalmente il contratto contiene una clausola di tacito rinnovo.

La disdetta deve essere comunicata dall’assicurato alla compagnia entro il termine di preavviso indicato nella polizza con raccomandata a.r. o con fax. Nel caso in cui la compagnia comunichi un aumento del premio superiore al tasso di inflazione programmato, la disdetta può essere inviata in qualunque momento, fino al giorno di scadenza della polizza.

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Il periodo di “comporto”

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Il rinnovo implica l’obbligo di pagare il premio all’assicuratore.

Tuttavia, è previsto un periodo di “comporto”: se l’assicurato non paga alla scadenza, la copertura rimane efficace ancora per 15 giorni. Scaduto questo termine, la copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di comporto non si applica se l’assicurato ha dato disdetta oppure se il contratto non prevede il tacito rinnovo.

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Quando la polizza non opera: la “rivalsa”

In alcuni casi, che devono essere indicati nel contratto, la copertura assicurativa è esclusa. L’assicuratore dovrà comunque risarcire i danneggiati, ma ha poi il diritto di agire in rivalsa verso l’assicurato.

Casi più ricorrenti di rivalsa:

- guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa; - guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; - guida da parte di persona non appartenente alla tipologia autorizzata;- trasporto irregolare di persone o di cose.

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Rinuncia alla “rivalsa”

La rivalsa può essere totale o parziale secondo i casi, in base a quanto previsto dal contratto.

Il contratto peraltro può prevedere apposite clausole di rinuncia alla rivalsa (totale o parziale) da parte dell’assicuratore, di norma verso pagamento di maggiorazione del premio.

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Vendita del veicolo assicurato

In caso di vendita del veicolo, si può scegliere tra diverse soluzioni:

- cedere la garanzia al nuovo proprietario: basta comunicare i suoi dati anagrafici alla compagnia di assicurazione; - trasferire la garanzia a un veicolo di nuovo acquisto (proprio o di un familiare convivente), mantenendo la stessa classe di merito; - ottenere il rimborso del premio relativo al periodo di copertura non utilizzato.

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Il risarcimento diretto

E’ la nuova procedura introdotta per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007.

Il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti alla propria compagnia di assicurazione, anziché a quella del responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento dei danni deve essere consegnata a mano alla propria compagnia oppure inviata mediante:- raccomandata a.r.;- telegramma o telefax; - posta elettronica.

L’invio per posta elettronica può però essere escluso dal contratto.

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Il risarcimento diretto: quando si applica

La procedura è applicabile quando:

- il sinistro è accaduto in Italia fra veicoli immatricolati in Italia;- i veicoli sono assicurati con imprese italiane oppure con imprese straniere stabilite in Italia e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;- nel sinistro non siano coinvolti più di due veicoli;- nel caso sia coinvolto un ciclomotore, questo sia dotato della targa di nuovo tipo;- non ci sia responsabilità di terzi; - le lesioni al conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica (non c’è limite per i danni subiti dai passeggeri).

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Il risarcimento diretto: risposta dell’assicuratore

L’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro (o comunicare i motivi di rifiuto):- entro 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta);- entro 90 giorni per le lesioni del conducente.

I termini si dimezzano se le parti hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.

Se l’offerta viene accettata, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Se la compagnia rispetta i tempi prescritti dalla legge, non sarà tenuta a rimborsare le eventuali spese sostenute per l’assistenza legale.

In caso non si raggiunga l’accordo con la propria compagnia, si potrà agire in giudizio.

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Nei casi in cui non sia applicabile il risarcimento diretto, si dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento e contestuale messa in mora, alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, mediante lettera raccomandata a.r.

E’ sempre consigliabile compilare e allegare il modello di  constatazione amichevole.

La raccomandata deve anche indicare che il mezzo danneggiato viene messo a disposizione per la perizia per almeno 8 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della raccomandata. Nel frattempo potrà comunque iniziare la riparazione del mezzo.

Il risarcimento del danno: la procedura ordinaria

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La procedura ordinaria: risposta dell’assicuratore

L’assicuratore deve inviare al danneggiato una congrua offerta o comunicare i motivi per cui non intende formularla entro:- 60 giorni per i danni a cose;- 90 giorni per le lesioni personali.

Scaduti i termini senza che sia raggiunto un accordo, si potrà procedere in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

Le persone trasportate che abbiano subito danni, devono farerichiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

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Sinistri catastrofali

Sono così definiti quei maxi incidenti in cui diventa difficile individuare la responsabilità dei singoli conducenti. Molte compagnie hanno aderito ad un accordo per cui l’assicurazione si impegna a risarcire entro il limite di € 1.500.000 per ogni veicolo assicurato:

- i danni del proprio assicurato nella misura in cui non ne sia responsabile;

- i danni delle persone trasportate;

- i danni delle persone urtate dal veicolo assicurato (se non trasportate su altri veicoli a motore).

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Incidente con veicolo immatricolato all’estero

Se l'incidente è avvenuto in Italia la richiesta di risarcimento deve essere inviata a: UCI – Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milanoche, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se l'incidente è avvenuto all'estero la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente al responsabile e alla compagnia assicuratrice estera.

In questo caso, se il sinistro è avvenuto in un Paese del sistema Carta Verde, la pratica può essere trattata con una mandataria in Italia della compagnia estera.

Per ulteriori informazioni: www.ucimi.it o www.isvap.it.

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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Quando non è possibile individuare una compagnia assicuratrice come controparte per:

- sinistri causati da veicoli non identificati;- sinistri causati da veicoli non assicurati;- sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa“;- sinistri causati dal ladro alla guida;

interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (nei limiti dei massimali minimi previsti dalla legge). Per attivare il Fondo di garanzia, occorre inviare la richiesta di risarcimento a:

CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma

e all‘impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, reperibile nell’elenco consultabile nel sito della CONSAP - www.consap.it.

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La conciliazione

Se la procedura di risarcimento non si è conclusa in modo soddisfacente, in alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria, è possibile accedere alla Conciliazione paritetica, prevista dal protocollo tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e le principali associazioni dei consumatori.

A condizione che:- la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000;- sia già stato presentato un reclamo senza risultato.

Per l’elenco delle compagnie di assicurazione aderenti: www.ania.itAnche la compagnia UNIPOL, ha sottoscritto autonomamente unprotocollo di conciliazione con le associazioni dei consumatori.

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E per finire… quanto ne sai sull’RC Auto?

- Sai cosa si intende per assicurazione RC Auto?

- Sapevi che assicurarsi per l’RC Auto è obbligatorio?

- Prima di scegliere una compagnia assicuratrice hai la possibilità di confrontare le diverse offerte. Sai a chi ti devi rivolgere?

- Risarcimento diretto e procedura ordinaria. Conosci i casi in cui ti puoi servire dell’una o dell’altra possibilità?

- Il fondo di garanzia per le vittime della strada. A cosa serve?

- La conciliazione paritetica. Cosa è? Sai quando la puoi richiedere?

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ASSICURAZIONE RC AUTO. INFORMATI È MEGLIO!

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