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Consultazione pubblica sulla revisione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale In deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede, all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), che gli aiuti di Stato destinati a promuovere lo sviluppo regionale, possono, a talune condizioni, considerarsi compatibili con il mercato interno. I criteri di compatibilità che tali aiuti devono soddisfare sono stabiliti dalla Commissione europea e figurano in diversi testi: gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in appresso "gli orientamenti") 1 , che fissano le disposizioni in base alle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato notificati destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea; la comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in appresso "la comunicazione sui criteri di valutazione") 23 ; le pertinenti disposizioni 4 del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, in appresso "il regolamento generale") 5 , il quale fissa, tra l'altro, le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno senza necessità di notifica preventiva alla Commissione. Gli orientamenti e il regolamento generale scadono il 31 dicembre 2013. In questo contesto, la presente consultazione pubblica offre alle parti interessate l'opportunità di inviare contributi alla Commissione in una fase precoce del processo decisionale. Si invitano gli Stati membri e le altre parti interessate ad esprimere le loro opinioni sulle norme dell'UE attualmente applicabili agli aiuti di Stato a finalità regionale e a proporre eventuali modifiche a tali norme (brevemente illustrate nell'allegato). La Commissione esaminerà attentamente l’esito della presente consultazione prima di decidere entro che limiti è necessario apportare modifiche alla normativa in vigore, e presentare, se opportuno, una proposta di modifica. 1 GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 2 GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3 3 Ai sensi del punto 68 degli orientamenti, la valutazione dettagliata si applica qualora a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25% dopo l'investimento, oppure b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5% del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo. 4 Articoli 13 e 14 del trattato CE. 5 GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

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Consultazione pubblica sulla revisione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

In deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede, all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), che gli aiuti di Stato destinati a promuovere lo sviluppo regionale, possono, a talune condizioni, considerarsi compatibili con il mercato interno. I criteri di compatibilità che tali aiuti devono soddisfare sono stabiliti dalla Commissione europea e figurano in diversi testi:

– gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in appresso "gli orientamenti")1, che fissano le disposizioni in base alle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato notificati destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea;

– la comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in appresso "la comunicazione sui criteri di valutazione")23;

– le pertinenti disposizioni4 del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, in appresso "il regolamento generale")5, il quale fissa, tra l'altro, le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno senza necessità di notifica preventiva alla Commissione.

Gli orientamenti e il regolamento generale scadono il 31 dicembre 2013. In questo contesto, la presente consultazione pubblica offre alle parti interessate l'opportunità di inviare contributi alla Commissione in una fase precoce del processo decisionale. Si invitano gli Stati membri e le altre parti interessate ad esprimere le loro opinioni sulle norme dell'UE attualmente applicabili agli aiuti di Stato a finalità regionale e a proporre eventuali modifiche a tali norme (brevemente illustrate nell'allegato).

La Commissione esaminerà attentamente l’esito della presente consultazione prima di decidere entro che limiti è necessario apportare modifiche alla normativa in vigore, e presentare, se opportuno, una proposta di modifica.

1 GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 2 GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3 3 Ai sensi del punto 68 degli orientamenti, la valutazione dettagliata si applica qualora a) le vendite

del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25% dopo l'investimento, oppure b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5% del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo.

4 Articoli 13 e 14 del trattato CE. 5 GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

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La presente consultazione è circoscritta, in linea di principio, ai tre testi sopramenzionati (per quanto riguarda il regolamento generale, solo alle parti riguardanti gli aiuti a finalità regionale). Ciononostante, i servizi della Commissione sono disposti a valutare qualsiasi altra questione pertinente in materia di aiuti di Stato al fine di promuovere lo sviluppo di determinate zone svantaggiate all'interno dell'UE. Saranno prese in considerazione eventuali altre osservazioni e informazioni su altre questioni attinenti agli aiuti di Stato a finalità regionale, ad esempio relazioni o studi in materia.

Le risposte possono essere formulate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, dati i possibili ritardi dovuti alla traduzione delle osservazioni da alcune lingue, la formulazione delle risposte in inglese, in francese o in tedesco consentirebbe un’elaborazione più rapida da parte della Commissione.

Le risposte devono essere presentate entro il 26/04/2012.

Le risposte devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea Consultazione pubblica sugli aiuti a finalità regionale DG COMP Unità H-1 1049 Bruxelles BELGIQUE/BELGIË

o, di preferenza, tramite posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], recando in entrambi i casi la dicitura "HT.3127 Consultazione pubblica aiuti a finalità regionale ".

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QUESTIONARIO

NB: non è obbligatorio rispondere a tutte le domande. In caso di una domanda non pertinente, contrassegnare la casella con "non pertinente".

1. RECAPITI /RISERVATEZZA

(1) Inserire i dati richiesti.

Nome COGNOME: Gian Angelo Bellati Impresa/organizzazione: Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto Paese: Italia Indirizzo e-mail: [email protected];

[email protected] Attività principali: Servizi alle imprese La Commissione ha intenzione di pubblicare le risposte al questionario sul suo sito Internet6. In mancanza di risposta alle domande poste di seguito, la Commissione ne deduce che il presente questionario non contiene informazioni confidenziali e può essere pubblicato integralmente.

(2) L'identità del rispondente deve rimanere riservata?

Sì X No

(3) Le risposte fornite ai quesiti del questionario sono soggette alle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione7?

Sì X No

In caso di risposta affermativa, si prega di indicare esplicitamente le parti da non divulgare, giustificando la necessità del trattamento confidenziale e fornendo una versione non riservata del questionario che potrà essere pubblicata sul sito Internet della Commissione.

6 Per le norme sulla tutela dei dati si rinvia al seguente indirizzo sul sito EUROPA: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata. 7 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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2. DOMANDE DI CARATTERE GENERALE

(4) Avete partecipato a progetti che hanno ricevuto aiuti di Stato a finalità regionale (es. in qualità di autorità che concede l'aiuto, beneficiario dell'aiuto, investitore in un progetto sovvenzionato, ecc.)?

X Sì No

In caso di risposta affermativa, specificare la propria funzione.

Organismo che concede l’aiuto Beneficiario dell'aiuto

Investitore nel progetto sovvenzionato X Altro (specificare): come Sistema Camere di Commercio partecipiamo ai Tavoli di partenariato e ai Comitati di sorveglianza dei programmi operativi dei fondi strutturali europei gestiti dalla Regione Veneto; inoltre verifichiamo che gli aiuti che concediamo alle imprese rispettino le regole sugli aiuti di Stato; come Rete EEN della Commissione Europea diamo assistenza e consulenza istituzionale sull’applicazione della normativa aiuti di Stato agli enti locali e alle imprese e inviamo nostre osservazioni sugli effetti della normativa alla Commissione (feedback informativo richiesto alla Rete EEN dalla CE).

Concorrente del beneficiario dell'aiuto Non pertinente

In caso di risposta affermativa, evidenziare i risultati principali, le difficoltà e le questioni che si ritengono importanti ai fini della modifica delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Se del caso, precisare, in base all'esperienza maturata con l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale, quali si ritiene siano i punti di forza e le debolezze principali dell'attuale normativa.

1) Difetti nel sistema di individuazione delle aree oggetto degli aiuti regionali: i parametri risultano spesso inadeguati (ad es: - a causa di sistemi statistici insufficienti, i dati sul PIL non tengono in adeguata considerazione fenomeni quali l’economia sommersa e l’evasione fiscale che possono configurarsi con intensità fortemente diversa all’interno dello stesso Paese a seconda della regione presa in esame; - il tasso di disoccupazione non tiene conto della situazione di aree subregionali in cui la popolazione emigra per mancanza di lavoro lasciando una situazione apparente di soddisfacente occupazione, ma provocando lo spopolamento di intere aree come la montagna, quartieri di città, centri storici -si veda il caso del centro storico di Venezia- ; i criteri utilizzati non tengono in adeguata considerazione parametri importanti come, ad esempio, la distanza dai target di Europa 2020).; - in contraddizione con il principio di sussidiarietà, non viene riservato un adeguato grado di autonomia decisionale agli enti locali, riservando un eccessivo potere discrezionale agli enti nazionali; non è possibile individuare le microaree di crisi, ma esclusivamente macroaree (con eccezione, a dir il vero, dei quartieri di città in crisi); insufficiente dialogo diretto tra autorità UE e autorità regionali; 2) I difetti sopra riportati impediscono un’azione politica congiunta e coordinata delle energie anche di natura finanziaria da parte degli enti europei-nazionali-locali-regionali per realizzare il medesimo obiettivo. Tale problematica emerge anche in altri ambiti collegati a quello degli aiuti di Stato, come ad esempio quello

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della politica di coesione: : gli obiettivi e le modalità di attuazione delle politiche redistributive promosse a livello nazionale possono non essere assimilabili a quelli della politica di coesione europea. Infatti, anziché cercare di realizzare la coesione promuovendo lo sviluppo delle regioni più deboli attraverso azioni a sostegno della formazione, della ricerca, dell’innovazione ecc., spesso i trasferimenti effettuati a livello nazionale si limitano quasi esclusivamente a finanziarne la spesa corrente. Inoltre, tali trasferimenti avvengono spesso in maniera incondizionata, in assenza di un quadro basato su criteri di efficienza e di qualità dei servizi erogati, finendo così per alimentare un elevato spreco di risorse, penalizzando le regioni virtuose senza riuscire a promuovere lo sviluppo e la competitività di quelle più deboli.

3) Difficile applicazione della relativa normativa a livello locale come conseguenza della deresponsabilizzazione per i difetti di cui sopra.

(5) Che valutazione generale viene data alla politica e all'azione della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale?

X Insufficiente X Media Buona Eccellente

Non pertinente

(6) L'impostazione generale delle attuali norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale è sufficiente ai fini dell'obiettivo dello sviluppo regionale?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

Per le ragioni esposte, le deroghe risultano essere eccessivamente limitate, non tenendo conto delle sostanziali differenze, anche storiche, di sviluppo economico fra i vari territori; inoltre è grave che i fondi europei non vengano utilizzati come sgravi fiscali per favorire nuovi investimenti.

(7) Le norme attuali garantiscono un sufficiente equilibrio tra la promozione dello sviluppo economico delle zone assistite e la limitazione delle distorsioni degli scambi e della concorrenza che potrebbero derivare dagli aiuti di Stato?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

A causa di controlli carenti e di applicazione insufficiente delle norme, soprattutto in riferimento agli aiuti erogati a livello nazionale e locale. Ad esempio. nessuno considera l’enorme “fiscal deficit”- residuo fiscale esistente fra le regioni europee e, in particolare, fra le Regioni del Nord Italia e quelle del Sud Italia che esercita un grave effetto di freno nello sviluppo economico di tutto il Paese. I flussi finanziari a beneficio delle regioni del Mezzogiorno negli ultimi decenni non hanno tuttavia contribuito ad accrescere il grado di competitività di questi territori; di converso, le aree del Nord (che generano un residuo fiscale positivo)

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mantengono la leadership della competitività in Italia ma vengono altresì penalizzate nel confronto con le altre regioni leader in Europa. La problematica descritta trae origine anche dal fatto che la raccolta dei dati su base regionale a livello Eurostat è insufficiente. L’inadeguatezza del sistema statistico europeo (SEC95) non è destinata ad essere sanata a breve termine, poiché nell’ambito della riforma dello stesso gli Stati membri hanno già manifestato il loro rifiuto ad introdurre l’obbligo per gli istituiti statistici nazionali di trasmettere i dati relativi ai livelli territoriali intermedi in riferimento ad elementi fondamentali come ad esempio la spesa delle pubbliche amministrazioni.

(8) L'attuale regime di controllo dell'UE sugli aiuti a finalità regionale si concentra sui casi che determinano maggiori distorsioni?

Sì X No Non pertinente

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In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

I controlli non colpiscono i residui fiscali (la differenza, cioè, tra quanto lo Stato ha incamerato da cittadini e imprese e quanto invece ha speso sul territorio regionale sotto forma di servizi, stipendi dei dipendenti pubblici, investimenti) che tendenzialmente alterano le condizioni della concorrenza .

(9) Le norme attuali garantiscono sufficiente certezza giuridica o prevedibilità delle decisioni della Commissione?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare in quali settori e perché:

E’ un problema generale riguardante la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; infatti essa si basa ampiamente sulla giurisprudenza della Corte, che quindi può cambiare l’interpretazione delle norme. Per risolvere tale problematica sarebbe sufficiente promuovere un dialogo più forte UE-Istituzioni locali.

(10) L'ottemperanza alle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale comporta un maggiore onere amministrativo?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, quantificare tale onere e precisare quali aspetti delle norme in particolare comportano un maggiore onere amministrativo. Comunicare inoltre eventuali altri ambiti in cui si ritiene possibile una semplificazione.

Si, ma in forma ridotta e quindi non problematica; non si ritiene di proporre modifiche.

(11) Si ritiene che le norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dovrebbero tener maggiormente conto degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare in che modo. Indicare anche in che misura gli obiettivi di efficienza delle risorse della strategia Europa 20208, come l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, dovrebbero essere rafforzati nelle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale:

E’ stato esposto nelle precedenti osservazioni. Specialmente nel settore ambientale, si ritiene che si debba far riferimento, con maggiori deroghe, alla relativa normativa in deroga sugli aiuti di Stato. Inoltre, si segnala l’opportunità di

8 Una delle tappe previste dalla comunicazione della Commissione intitolata "Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM (2011) 571) consiste nel graduale abbandono delle sovvenzioni dannose per l’ambiente entro il 2020.

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introdurre vantaggi in particolare per chi applica la responsabilità sociale d’impresa e per le regioni coche registrano tassi di evasione fiscale più bassa.

Si ritiene particolarmente importante introdurre un riferimento più forte alla distanza dai target di Europa 2020 nel sistema di individuazione delle aree oggetto degli aiuti regionali.

(12) Si ritiene che una delle seguenti categorie di aiuti a finalità regionale dovrebbe ottenere l'esenzione per categoria?

regimi di aiuti settoriali all’investimento a finalità regionale: X Sì No

Non pertinente

aiuti regionali all'investimento ad hoc: X Sì No Non pertinente

aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche: Sì No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, fornire motivazioni. Precisare inoltre se esistono altre categorie di aiuti che si ritiene debbano ottenere l'esenzione per categoria.

In sintesi occorrono aiuti alle imprese più virtuose (ad es. a quelle che applicano la Responsabilità sociale d’impresa) e aiuti particolari all’ambiente, alla RST, all’internazionalizzazione; nella gestione degli stessi è indispensabile il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle Autorità locali e regionali.

3. PORTATA SETTORIALE

Le attuali norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. punto 8 degli orientamenti e articolo 1, paragrafo 3, del regolamento generale) non si applicano, o si applicano solo parzialmente, a settori9 che si ritiene siano in sovracapacità o in declino strutturale o a settori ai quali si applicano altre norme specifiche in materia di aiuti di Stato.

(13) Si ritiene che l'esclusione di alcuni settori sia adeguata tenuto conto dell'obiettivo dello sviluppo regionale?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare quali settori non dovrebbero essere esclusi e perché:

(14) L'esclusione di alcuni settori attualmente in vigore risulta di difficile attuazione?

Sì X No Non pertinente

9 Tali settori comprendono la pesca e l'acquacoltura, la produzione primaria di prodotti agricoli, l'industria carboniera e siderurgica, la costruzione navale, le fibre sintetiche e i trasporti.

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In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

(15) Gli orientamenti attuali applicano alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli un trattamento analogo a quello riservato alle altre imprese. Si ritiene che questo trattamento debba essere mantenuto?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Per quanto riguarda le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si ritiene che il trattamento debba rimanere analogo a quello delle altre imprese, come attualmente previsto dagli Orientamenti.

(16) Le norme attualmente in vigore riescono ad evitare che i settori in sovracapacità beneficino degli aiuti di Stato a finalità regionale?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

4. ZONE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Attualmente, si possono concedere aiuti di Stato a finalità regionale unicamente ad attività economiche situate in zone svantaggiate (cfr. sezione 3 degli orientamenti), selezionate in base a criteri oggettivi (PIL e disoccupazione a livello NUTS 2 o NUTS 3). Per ogni Stato membro, le zone ammissibili per gli aiuti di Stato a finalità regionale formano la carta nazionale degli aiuti a finalità regionale.

(17) Gli attuali metodi per la determinazione delle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale garantiscono che gli aiuti di Stato a finalità regionale siano destinati in modo adeguato dal punto di vista geografico alle zone svantaggiate?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Si vedano le osservazioni già inserite, in particolare sull’insufficienza dei parametri e sulla riforma SEC95.

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(18) I metodi attuali consentono un sufficiente grado di flessibilità per tener conto delle specifiche caratteristiche delle regioni? Si ritiene che i criteri utilizzati siano indicatori adeguati (PIL e disoccupazione a livello NUTS 2 o NUTS 3)?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Si veda risposta punto 17

(19) I metodi attuali consentono un sufficiente grado di flessibilità per tener conto dei cambiamenti nello sviluppo economico delle regioni?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Si veda risposta punto 17

5. MASSIMALI DI AIUTO

Occorre trovare un buon equilibrio tra l'esigenza di limitare le distorsioni della concorrenza e quella di fornire un incentivo sufficiente per stimolare lo sviluppo economico delle zone ammissibili. In virtù delle norme attualmente in vigore, gli aiuti regionali agli investimenti possono essere concessi solo fino a un importo massimo che dipende dalla spesa per il progetto di investimento e dai massimali di aiuto applicabili a una determinata regione (cfr. punti 42-49 degli orientamenti).

(20) I massimali di aiuto garantiscono che gli investimenti regionali siano proporzionati ai problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

L’applicazione deve essere declinata in modo maggiore, attraverso la collaborazione con gli Enti regionali ed attraverso percentuali di deroga differenziate. In particolare riteniamo che bisognerebbe offrire deroghe più ampie per le Microimprese.

(21) Si ritiene che i massimali di aiuto debbano essere ulteriormente adeguati a seconda del tipo di impresa, visto che i problemi delle imprese più grandi potrebbero essere diversi da quelli delle PMI?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

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La differenza di deroga dovrebbe esistere non solo fra PMI, ma anche tenere conto delle particolari difficoltà delle Micro-imprese. Le Micro-imprese non hanno una deroga ad hoc e questo, a parere nostro, è un grave errore che le svantaggia.

(22) I massimali di aiuto garantiscono che gli investimenti regionali siano proporzionati al contributo che il progetto di investimento sovvenzionato dà allo sviluppo economico delle zone ammissibili?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Non riteniamo vi siano modifiche da apportare.

(23) Gli attuali massimali di aiuto forniscono un incentivo adeguato perché le imprese investano e/o creino posti di lavoro nelle zone ammissibili?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Non riteniamo vi siano modifiche da apportare.

(24) Le attuali differenze nei massimali di aiuto tra le diverse regioni provocano distorsioni degli scambi e della concorrenza a livelli incompatibili con l’interesse comune?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

6. INVESTIMENTI INIZIALI ED EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

Per essere compatibili con il mercato interno, gli aiuti di Stato non devono conferire al beneficiario un vantaggio superiore a quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Per evitare ciò, gli aiuti regionali agli investimenti possono di norma essere conferiti unicamente per investimenti iniziali (contro gli investimenti di sostituzione, cfr. punti 33-36, 39 e sottosezione 4.2 degli orientamenti e articoli 12 e 13 del regolamento generale). Un altro requisito è che, in assenza degli aiuti, il progetto sovvenzionato non sarebbe stato attuato in tale forma nella zona ammissibile (effetto di incentivazione). Di conseguenza, ai sensi degli orientamenti, l’aiuto deve essere concordato prima dell’avvio dei lavori del progetto. Oltre a ciò, il regolamento generale prevede che, per gli aiuti alle grandi imprese, bisogna dimostrare che l’aiuto incide sulla natura del progetto o sulla sua ubicazione (cfr. punto 38 degli orientamenti e articolo 8 del regolamento generale).

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(25) Gli aiuti regionali agli investimenti dovrebbero essere limitati a progetti di investimento iniziale per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico delle zone ammissibili?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

(26) Le disposizioni formali e/o sostanziali sull'effetto di incentivazione garantiscono che, senza aiuti regionali, i beneficiari non avrebbero intrapreso il progetto nella stessa zona o non l'avrebbero attuato delle stesse dimensioni/della stessa portata/dello stesso importo totale/allo stesso ritmo?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

7. GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO

Poiché si ritiene che i grandi progetti di investimento siano meno esposti a svantaggi regionali, in questo settore si applicano regole meno rigide. Viene applicato un meccanismo per ridurre i massimali di aiuto che possono essere concessi (per informazioni dettagliate cfr. punto 67 degli orientamenti). Sono state inoltre introdotte norme specifiche particolareggiate (cfr. punti 68-70 degli orientamenti e la comunicazione sui criteri di valutazione), quali l'obbligo della Commissione di avviare un'indagine approfondita per verificare che le condizioni siano soddisfatte (cfr. punto 68 degli orientamenti).

(27) Le attuali norme garantiscono una corretta valutazione degli aiuti a finalità regionale per quei grandi progetti di investimento che rischiano maggiormente di provocare distorsioni degli scambi e della concorrenza?

Sì X No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

(28) Le attuali soglie10 garantiscono che la Commissione si concentri sui progetti sovvenzionati che rischiano maggiormente di provocare distorsioni degli scambi e della concorrenza?

10 Cfr. il punto 68 degli orientamenti.

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X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Riteniamo che le attuali soglie garantiscano contro le distorsioni degli scambi e della concorrenza.

(29) I livelli dei massimali corretti di aiuti a finalità regionale garantiscono che tali aiuti siano proporzionati ai problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

(30) Le attuali norme di riduzione sono facili da applicare?

Sì No Non pertinente

Se si ritiene che vadano semplificate, precisare in che modo:

(31) Si ritiene che la riduzione debba essere completata con l'introduzione di un limite da applicare ai progetti di investimento di notevole entità?

Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

8. AIUTI AL FUNZIONAMENTO

In alcune regioni gli aiuti di Stato destinati a ridurre le spese correnti (es. gli aiuti al funzionamento) potrebbero essere ritenuti necessari per realizzare l'obiettivo perseguito della coesione (cfr. la sezione 5 degli orientamenti). Le disposizioni in materia sono particolarmente pertinenti per le regioni che soffrono di svantaggi strutturali, come le regioni ultraperiferiche o le zone a scarsa densità di popolazione. In queste regioni, ai sensi della normativa attuale, i costi aggiuntivi derivanti da determinati svantaggi possono essere compensati da aiuti al funzionamento.

(32) Gli aiuti al funzionamento costituiscono uno strumento idoneo per promuovere lo sviluppo economico delle zone ammissibili?

Sì X No Non pertinente

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In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

(33) Si ritiene che altri strumenti sarebbero in grado di conseguire lo stesso obiettivo con meno distorsioni del mercato?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, segnalare quali strumenti alternativi si ritengono maggiormente in grado di conseguire gli stessi obiettivi:

Gli aiuti al funzionamento vanno a coprire spese e costi aziendali che vengono comunque sostenuti dall’impresa, allo scopo di sorreggere l’attività ordinaria, in particolare nei periodi di crisi economica. Riteniamo che al fine di sostenere le attività di impresa nelle fasi congiunturali negative, siano più efficaci misure che vanno a incentivare delle ristrutturazioni e riconversioni aziendali e misure che agevolino l’accesso al credito, in quanto, rispetto agli aiuti al funzionamento, sarebbero misure che garantirebbero delle strategie di lungo periodo da parte delle imprese.

(34) Le norme attuali garantiscono che gli aiuti al funzionamento non superino quanto necessario per promuovere lo sviluppo economico delle zone ammissibili?

X Sì No Non pertinente

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In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Riteniamo che le attuali soglie previste siano sufficienti.

(35) Si ritiene che l'attuale impostazione sugli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone a scarsa densità di popolazione debba essere soggetta ad una valutazione approfondita alla luce delle potenziali distorsioni provocate da tali aiuti?

Sì No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

9. AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Gli aiuti di Stato alle piccole imprese di nuova costituzione mirano a compensare fallimenti di mercato nelle zone ammissibili e a promuovere lo sviluppo endogeno. A norma delle disposizioni pertinenti (cfr. la sezione 6 degli orientamenti e l'articolo 14 del regolamento generale), è possibile concedere aiuti al funzionamento per diversi costi di avviamento sostenuti nei primi 5 anni nonché per misure generali di sostegno imprenditoriale. Il massimale degli aiuti di Stato è modulato in base al livello di sviluppo delle zone assistite.

(36) Le disposizioni sugli aiuti alle imprese di nuova costituzione garantiscono una risposta efficace ai fallimenti di mercato legati alla prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite? Tali disposizioni sono concepite in modo adeguato?

X Sì No Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Riteniamo che le misure attuali siano sufficienti a sostenere i costi di avvio per le piccole imprese.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

(37) Se del caso, fornire osservazioni o suggerimenti aggiuntivi:

E' inoltre possibile inviare copie di documenti, relazioni, studi, ecc. che potrebbero risultare pertinenti.

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(38) Se necessario, i servizi della Commissione possono contattarvi per chiedere ulteriori dettagli sulle informazioni presentate?

X Sì No

Si ringrazia per la collaborazione.

***

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Allegato – Breve descrizione delle norme in vigore

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli aiuti a finalità regionale mirano a promuovere lo sviluppo di regioni più svantaggiate, mediante un sostegno agli investimenti iniziali e all'occupazione connessa ad investimenti iniziali e a piccole imprese di recente costituzione o, in casi eccezionali, erogando aiuti al funzionamento.

Le zone ammissibili sono individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa a ciascuno Stato membro pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza11. Si possono distinguere due categorie di regioni ammissibili:

- regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a): si tratta di zone in cui il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di disoccupazione (regione di livello II della NUTS con PIL pro capite inferiore al 75% della media UE);

- regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c): si tratta di regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri, fatti salvi un massimale di copertura di popolazione ed il rispetto di alcune condizioni minime per impedire abusi.

Gli orientamenti si applicano agli aiuti agli investimenti, agli aiuti ad imprese di recente costituzione e agli aiuti al funzionamento a favore di stabilimenti nelle regioni ammissibili ad aiuti a finalità regionale. Gli orientamenti non si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, mentre si applicano in generale alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli12. Non si applicano invece al settore della pesca, a quello carboniero e all'industria delle fibre sintetiche. Per i trasporti e le costruzioni navali esistono norme specifiche.

Per essere ammissibile ad aiuti a norma degli orientamenti, il progetto deve soddisfare le seguenti condizioni:

– gli aiuti a finalità regionale determinano un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite;

– gli attivi acquisiti devono essere nuovi (tranne i casi che riguardano PMI e il rilevamento di stabilimenti altrimenti destinati a chiudere);

– l’investimento nella regione è mantenuto per un periodo minimo di almeno 5 anni (3 anni per le PMI) dopo il suo completamento;

- il contributo finanziario del beneficiario è pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili.

11 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 12 Cfr. anche gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale

2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006).

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2. AIUTI AD UN INVESTIMENTO INIZIALE

Costi ammissibili

L’aiuto a un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell’investimento oppure in percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all’investimento iniziale.

– Investimenti: investimenti materiali (terreni, immobili e impianti/macchinari) e investimenti (spese derivanti da trasferimenti di tecnologia); per le grandi imprese, fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

– Costi salariali: costi salariali lordi previsti e contributi previdenziali obbligatori, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di lavoro creati (creazione netta di posti di lavoro nello stabilimento considerato).

Intensità d’aiuto

PIL regionale in % della media del PIL UE-25

Intensità massime di aiuto per le grandi imprese

Intensità di aiuto nelle regioni ultraperiferiche

> 75% 15% - 10% 40%

<75% 30% 50%

<60% 40% 60%

<45% 50% non pertinente

In tutte le zone assistite, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, purché la spesa ammissibile non superi 50 milioni di euro.

Per i grandi progetti d'investimento il massimale dell'intensità dell'aiuto regionale è ridotto come segue:

- per la parte della spesa ammissibile fino a 50 milioni di euro, al 100% del massimale di aiuto regionale applicabile;

- per la parte della spesa ammissibile compresa tra 50 milioni e 100 milioni di euro, l’intensità è ridotta al 50% del massimale di aiuto regionale applicabile;

- per la parte della spesa ammissibile superiore a 100 milioni di euro, l’intensità è ridotta al 34% del massimale di aiuto regionale.

Il punto 65 degli orientamenti contiene disposizioni sul controllo a posteriori degli aiuti di Stato a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, altresì denominate “meccanismo di trasparenza”. I progetti di aiuto a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica sono progetti il cui importo non supera la soglia di notifica, ossia il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in

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vigore per le grandi imprese nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l’aiuto deve essere concesso.

Cumulo

I massimali di intensità dell'aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all’ammontare complessivo dell’aiuto:

– in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;

– indipendentemente dalla provenienza dell’aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono ammissibili ad aiuti aventi altre finalità (ad esempio ricerca, sviluppo e innovazione), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Valutazione dettagliata

Malgrado la riduzione automatica sopra descritta, determinati aiuti regionali di notevole entità destinati ai grandi progetti di investimento potrebbero in ogni caso incidere in misura significativa sugli scambi e comportare sostanziali distorsioni della concorrenza. Ciò potrebbe avvenire qualora13:

(a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25% dopo l'investimento oppure

(b) la capacità produttiva indotta dal progetto è superiore al 5% del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all’interno dello Spazio economico europeo.

Quando le soglie sono superate, la Commissione deve avviare la procedura di indagine formale per verificare se gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e se i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e agli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano. Prima di verificare un effetto di incentivazione, la Commissione deve verificare che gli aiuti di Stato costituiscano uno strumento appropriato per conseguire l'obiettivo di sviluppo regionale (sezione 2.2 della comunicazione sui criteri di valutazione).

Lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti a finalità regionale hanno effetto di incentivazione (sezione 2.2 della comunicazione sui criteri di valutazione) e contribuiscono a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. Gli aiuti possono modificare il comportamento in due modi: l’aiuto fornisce un incentivo a adottare una decisione positiva in merito all’investimento, in quanto un investimento che per l’impresa non risulterebbe altrimenti redditizio in nessuna area può essere realizzato nella regione assistita (scenario 1) oppure l’aiuto fornisce un incentivo a scegliere di collocare

13 Punto 68 degli orientamenti.

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un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella regione assistita (scenario 2). A dimostrazione di ciò, lo Stato membro dovrà fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui non verrebbe concesso alcun aiuto.

Inoltre, l'aiuto deve essere proporzionato (sezione 2.4 della comunicazione sui criteri di valutazione), il che significa che il suo importo e la sua intensità si limitano al minimo necessario affinché l'investimento venga realizzato nella regione assistita. Nello scenario 1 (decisione di investimento), l'aiuto è proporzionato se il rendimento sul capitale investito risulta in linea con il normale tasso di rendimento applicato dall'impresa in altri progetti di investimento, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con gli utili abitualmente registrati nel settore industriale interessato. Nello scenario 2, l'aiuto è proporzionato se non supera la differenza tra i costi netti che l'impresa beneficiaria sostiene per investire nella regione assistita e i (minori) costi netti necessari per investire in un luogo alternativo, e quindi compensa la minore redditività del progetto nella regione.

Dopo aver verificato che l'aiuto ha un effetto di incentivazione ed è proporzionato, la Commissione procede a soppesare gli effetti positivi (sezione 2.1 della comunicazione sui criteri di valutazione) e negativi (sezione 3 della stessa comunicazione) dell'aiuto. Il principale effetto positivo dell'aiuto è il suo contributo allo sviluppo regionale (sezione 2.1 della comunicazione sui criteri di valutazione). Gli effetti negativi dell'aiuto in termini di distorsioni della concorrenza riguardano l'esclusione degli investimenti privati/dei concorrenti, la creazione o il mantenimento in vita di strutture di mercato inefficienti. Per quanto riguarda gli effetti negativi sugli scambi, si può trattare di situazioni in cui la produzione o gli investimenti in altre regioni dell'UE risentono negativamente della nuova capacità di produzione indotta da aiuti di Stato, oppure allorché gli aiuti di Stato spostano l'ubicazione dell'investimento, provocando una sostanziale perdita di posti di lavoro in altre regioni dell'UE. La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione di questa valutazione comparata.

3. AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi unicamente alle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e solo qualora: i) gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, ii) il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare e iii) siano limitati nel tempo e progressivamente ridotti. Gli Stati membri devono dimostrare l’esistenza e l’entità di tali svantaggi.

Gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultraperiferiche e per quelle a scarsa densità di popolazione. Gli aiuti destinati a prevenire o a ridurre lo spopolamento possono essere concessi su base permanente nelle regioni con una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti/km². Possono essere concessi aiuti su base permanente per compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti).

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4. AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Gli aiuti alle piccole imprese ammontano ad un massimo di 3 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 2 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c). E' prevista una maggiorazione del 5% per le regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 60% della media UE, per le regioni a scarsa densità di popolazione e per le piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo. Intensità massime di aiuto

Anni 1-3 Anni 4-5

Regioni ex art. 107, par. 3, lett. a)

35% 25%

Regioni ex art. 107, par. 3, lett. c)

25% 15%

5. ESENZIONE DALLA NOTIFICA

Il regolamento generale esenta dall’obbligo di notifica alla Commissione i regimi trasparenti di aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione che soddisfano le norme relative alle spese ammissibili e le intensità massime di aiuto definite nella carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti nel settore dei trasporti, tali intensità di aiuto possono essere aumentate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

I regimi di aiuti a finalità regionale destinati a settori specifici non rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale; vi rientrano invece le misure a favore del settore del turismo.

Il regolamento generale non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 13. Secondo tale disposizione, sono del pari esenti da notifica gli aiuti trasparenti ad hoc concessi a una singola impresa (anche grande) purché l’aiuto ad hoc sia utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50% dell’importo complessivo di aiuto.

Anche gli aiuti a favore delle piccole imprese di nuova costituzione sono automaticamente esentati dall’obbligo di notifica.

Sono soggetti all’obbligo di notifica individuale i grandi progetti d’investimento quando l’aiuto supera il 75% dell’importo massimo di aiuto che un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può ricevere nella regione interessata.

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Analogamente, se le condizioni del regolamento generale non sono soddisfatte, gli aiuti devono essere notificati e verranno valutati in base agli orientamenti.

Tipo di misura Aiuto all'investimento

massimo consentito a norma del regolamento

generale

Valutazione standard

(orientamenti)

Valutazione dettagliata

(orientamenti)

Regimi di aiuto (grandi, medie e piccole imprese)

articolo 13: soltanto regioni assistite: 75% del massimale standard di aiuto regionale moltiplicato per 100 milioni di euro

Non per il regime stesso ma soltanto per i casi soggetti a notifica individuale:

Aiuto ad hoc Art. 13 - regioni assistite: solo se ad integrazione di un regime, massimo 50% dell’aiuto totale

Solo per aiuti ad hoc soggetti a notifica

quota di mercato superiore al 25%

aumento della capacità di più del 5% in mercati in declino

Aiuti a piccole imprese di nuova costituzione (solo regimi)

2 milioni di euro per impresa in regioni ex art. 107, par. 3, lett. a)

1 milione di euro per impresa in regioni ex art. 107, par. 3, lett. a)

Importi regionali annui per impresa -

max 33% degli importi di aiuto di cui sopra

Sì Non pertinente