Consiglio Nazionale dei Geologi · Esemplare l'alluvione dell'ottobre 2011 nella Lunigiana durante...

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Consiglio Nazionale dei Geologi 27 settembre 2017

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Geologi

27 settembre 2017

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QUOTIDIANO DI SICILIA

L'analisi di Bernardo Gozzini, ricercatore dell'Istituto di biometeorologia del Cnr

Emergenza idrica e bombe d'acqua

"Fenomeni strettamente collegati" "Necessario progettare interventi preventivi per non sprecare le piogge"

ROMA - "Quelle che si definiscono 'bombe d'acqua' non sono altro che temporali molto intensi, concentrali in poche ore e altamente localizzati", spiega Bernardo Gozzini, ricercatore dell'Istituto di biometeorologia del Cnr. "Quando si verificano eventi di questo tipo l'acqua che cade è pari alla quantità di pioggia di qualche m ese che, invece di distribuirsi in un arco di tempo lungo, si esaurisce in pochissimo tempo, generando fenomeni estremi: grandine dai grandi chicchi e

violente raffiche di vento (downburst)".

1 temporali si generano dal I' interazione tra masse d'aria calda provenienti dai bassi strati dell'atmosfera e aria fredda presente negli strati più alli; maggiore è la differenza di temperatura (gradiente termico) tra le due masse, più intenso sarà il temporale provocato dal loro incontro. "In un contesto come quello attuale, caratterizzalo dal riscaldamento globale, il gradiente termico tra gli strati dell'atmosfera tende ad aumentare ed è più

facile che si verifichino eventi temporaleschi particolarmente intensi", prosegue Gozzini.

"Dopo l'estate, a causa del giuba/ ,varming, i mari e i suoli impiegano molto tempo a raffreddarsi cosicché in autunno alla piovosità naturalmente più intensa si aggiungono fenomeni come le 'bombe d'acqua'. Esemplare l'alluvione dell'ottobre 2011 nella Lunigiana durante la quale sono caduti più di 500 millimetri d'acqua in poche ore, una quantità di pioggia che in quelle zone si rag-

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L'esempio del lago di Bilancino a Firenze: "Ad agosto era pieno

per 1'80 per cento"

giunge in sei mesi". Durante i mesi di luglio e agosto

appena trascorsi, l'allarme siccità ha colpilo molle citlà della Penisola, costringendo in alcuni casi le autorità locali a 1icorrere al razionamento dell'acqua. Il fenomeno delle 'bombe d'acqua e quello della crisi idrica, apparentemente opposti, sono in realtà' strettamente legati. ''Se la pioggia che

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in passato cadeva nell'arco di diversi mesi si riversa in poche ore, l'acqua, seppur molto abbondante, finisce direttamente nei fiumi o in mare e non ricarica la falda acquifera della zona", aggjunge il ricercatore.

"E quindi necessario progettare interventi preventivi che ci permettano di utilizzare quest'acqua e non sprecarla. Il principio deve essere quello di trattenere e regimentare l'acqua, così da creare delle riserve idriche da utilizzare con cautela al momento del bisogno''.

Gozzini ripo1ia l'esempio del lago di Bilancino a Firenze, un bacino artificiale inaugurato nel 1999 con lo scopo di limitare i rischi di alluvione nella piana del!' Arno e sopperire al fabbisogno dell'area: "Ad agosto, nonostante le scarse piogge invernali e primav�rili, il lago era pieno per 1'80%. E una risorsa di acqua idropotabile per tutta la Toscana del centronord e non fa temere la carenza dei mesi più caldi e siccitosi".

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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

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27/9/2017 Bonus edilizi, il governo prepara il potenziamento nella legge di bilancio

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27 Set 2017

Bonus edilizi, il governo prepara ilpotenziamento nella legge di bilancioGiorgio Santilli

Il “bonus casa” per i lavori edili sarà non solo confermato dalla prossima legge di bilancio, maanche potenziato e allargato in varie direzioni. L'obiettivo di Palazzo Chigi, d'accordo con iministri interessati, a partire da Graziano Delrio e Gian Luca Galletti, è rafforzare le finalitàambientali, energetiche e antisismiche dell'incentivo e al tempo stesso cominciare quellatrasformazione del “bonus casa” in “bonus città” - quindi adatto ad agevolare anche forme diriqualificazione urbana - che da anni viene indicata come potenziale sviluppo dell'incentivofiscale. Le modifiche dovrebbero riguardare tutti e tre i crediti di imposta esistenti:ristrutturazioni semplici al 50%, ecobonus per il risparmio energetico al 65%, sismabonus conpunte di agevolazione all'85%.

Tra i primi passi in direzione “urbana” ci saranno l'estensione del bonus 50% agli interventi diverde urbano finanziati da privati, il potenziamento in chiave condominiale per favorire ilrifacimento delle facciate dei palazzi (Gentiloni ben ricorda il successo dell'analoga operazioneincassato dalla giunta Rutelli in occasione del Giubileo romano del 2000), l'allargamentodell'ecobonus e del sismabonus all'edilizia popolare che soprattutto nelle periferie delle grandicittà rappresenta porzioni urbane consistenti, la possibilità anche per i capannoni delle impresedi sfruttare il sismabonus. Tutte opzioni sul tavolo e al vaglio del Mef, come al vaglio del Tesoroci sono le norme che dovrebbero favorire la bancabilità e la cessione del credito di imposta, inmodo da garantire, soprattutto nei condomini, una maggiore adesione alle agevolazioni, ancheda parte di incapienti.

L'aggiornamento dei numeri sulle agevolazioni utilizzate dagli italiani, che arriva dalla nuovaedizione del rapporto condotto dal Servizio studi della Camera con il Cresme e da un quadernodedicato al tema dei bonus da Symbola, conferma che anche il 2017 si attesterà ai livelli massimistorici di investimenti incentivati: 28.030 milioni di lavori, sostanzialmente in linea con i dueanni record, il 2014 (28.457 milioni) e il 2016 (28.243 milioni). I bonus lavori continuano a tirare,tanto è che lo studio Camera-Cresme ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo dei 16milioni di domande dal 1998 a oggi già entro la fine dell'anno dopo che è stato centrata la uovadi 15 milioni (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto scorso). Tutto questo mentre ancora non decollail sismabonus che resta tuttavia una priorità del governo.

«Una modifica importante da fare - dice il presidente della commissione Ambiente dellaCamera, Ermete Realacci - è l'estensione del bonus antisismico anche alle spese necessarie perla certificazione statica ad opera di professionisti». Un passo che potrebbe sbloccare gliinterventi e andare nella direzione del “fascicolo del fabbricato” ma partendo dall'agevolazioneper usufruire delle consulenze professionali e non da nuovi obblighi per famiglie e imprese. Unribaltamento che, secondo Realacci, potrebbe contribuire notevolmente a diffondere la culturadella prevenzione sismica necessaria al Paese e le informazioni sullo stato effettivo delpatrimonio edilizio italiano.

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Realacci, che si muove in coordinamento con i ministri competenti e negli ultimi anni hacompattato larghissime maggioranze intorno a risoluzioni che impegnavano il governo apotenziare i bonus, punta, oltre che al verde urbano e alla certificazione statica, su altre duebattaglie storiche: l'allargamento dell'ecobonus allo smaltimento dell'amianto e l'inclusionedegli edifici pubblici e dei capannoni delle imprese nel sismabonus. Domani è previstal'audizione del ministro delle Infrastrutture Delrio che dovrebbe indicare le sue priorità più neldettaglio.

Proprio Delrio, nel corso di un convegno organizzato ieri dall'Ance, ha annunciato altrelimature: «Riprenderemo il tema della diagnosi degli edifici pubblici. Una ricognizione era stataaffidata qualche anno fa alla Protezione civile ma si è fermata. Bisogna ripartire». Mentre, dallato delle diagnosi, bisogna «arrivare alla detraibilità totale». Altre correzioni sono state chiestedal presidente dell’Ance, Giuliano Campana. Come la proroga fino al 2020 della detrazione del50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. Sul fronte delsismabonus, invece, bisognerebbe allargare la detrazione sul prezzo di vendita per caseantisismiche in zona 1: andrebbe estesa anche alle zone 2 e 3. Qualche intervento, poi, sarànecessario sul tema della cessione dei crediti. Lo ha detto Delrio, ma lo ha confermato anche ilviceministro dell’Economia, Enrico Morando.

E c’è un altro tema da evidenziare: la differenza di utilizzo fra Nord e Sud. «È la conferma - diceancora Realacci - di come nel centro-Nord il credito di imposta abbia dato un enorme contributoantievasione e di come invece al Sud, dove è più forte l'evasione totale, questo sfondamento nonsia ancora avvenuto. È necessario lavorare per sfruttare questo potenziale enorme anche nelMezzogiorno».

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27/9/2017 Bonus edilizi/2. In arrivo l'estensione ai grandi capannoni e la diagnosi sismica autonoma

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27 Set 2017

Bonus edilizi/2. In arrivo l'estensione aigrandi capannoni e la diagnosi sismicaautonomaGiuseppe Latour

Il tetto di spesa per il sismabonus dei capannoni cambierà pelle. Non sarà, cioè, più pari al limiteunico dei 96mila euro ma dipenderà dalla dimensione del fabbricato produttivo. È questa la novità più importante che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio haannunciato ieri nel corso del convegno organizzato dall'Ance, per approfondire i temi legati aglisconti fiscali (si veda il nostro servizio che anticipava la novità).

E non è la sola: «Riprenderemo il tema della diagnosi degli edifici pubblici. Una ricognizione erastata affidata qualche anno fa alla Protezione civile ma si è fermata. Bisogna ripartire». Mentre,sempre sulla diagnosi - ha detto Delrio - bisogna «arrivare alla detraibilità totale, perché c'èevidentemente un interesse pubblico che siano effettuate le verifiche». Oggi infatti è detraibile ladiagnosi sismica solo se abbinata anche all'intervento di migliotamento sismico, mentre seaffido solo l'analisi statica a un ingegnere me la devo pagare tutta.

Sulle correzioni da attivare molti punti importanti sono stati sollevati dal presidente dell'Ance,Giuliano Campana che ha presentato al Governo un pacchetto di possibili emendamenti, dainserire nella manovra: «Chiediamo innanzitutto la proroga fino al 2020 della detrazionecommisurata al 50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B». Losconto, importantissimo per le imprese, è infatti in scadenza alla fine del 2017. Un suo rinnovo èmolto probabile. Così come è probabile che arrivi il consueto allungamento dei tempi perl'attuale assetto del 50 e del 65%: difficile che si torni al vecchio 36%. I costruttori, per la verità,chiedono anche una messa a regime degli sconti, più complicata da attuare.

Sul fronte del sismabonus, invece, bisognerebbe allargare la detrazione del 75-85% sul prezzo divendita per case antisismiche in zona 1: dalla zona 1 andrebbe estesa anche alle zone 2 e 3.L'allargamento a zone a medio rischio avrebbe il pregio di rendere la misura molto più diffusasu scala nazionale. C'è, però, una controindicazione evidente: il coinvolgimento di grandi bacinidi investimento come Roma alzerebbe di parecchio le coperture necessarie.

Ancora, c'è la questione dei capannoni. Come è noto, il tetto per gli investimenti sugli edificiindustriali è, al momento, identico a quello degli immobili residenziali: 96mila euro. Troppopoco per consentire la messa in sicurezza di fabbricati di grandi dimensioni. L'idea, allora, è diagganciare il limite ai metri quadri dell'edificio. Un punto sul quale Delrio si è detto favorevole:«I 96mila euro sono sicuramente insufficienti», ha detto il ministro. E una misura similepotrebbe arrivare anche per gli immobili residenziali di grandi dimensioni «commisurando lapremialità alla superficie e ammettendo anche la possibilità di cumulo tra sismabonus ed

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ecobonus», ha chiesto Campana.

Qualche intervento, poi, sarà necessario sul tema della cessione dei crediti. Lo ha detto Delrioma lo ha confermato anche il viceministro dell'Economia, Enrico Morando: perché le norme suicrediti di imposta siano efficaci è necessario un lavoro di limatura. Per Campana «occorrericonoscere la possibilità di utilizzo della cessione del credito anche per gli interventi su singoleunità immobiliari e per edifici diversi da quelli condominiali, compresi quelli a destinazioneproduttiva». Un aiuto, in questa direzione, potrebbe arrivare dalle piattaforme per la cessione.Diverse sono già allo studio: Ance sta lanciando, proprio in questi giorni, un nuovo sistemapreparato insieme a Deloitte.

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27/9/2017 Bonus edilizi/3. Fino al 31 dicembre con le regole attuali: le guide dell'Agenzia Entrate

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Bonus edilizi/3. Fino al 31 dicembre con leregole attuali: le guide dell'Agenzia EntrateE.T.

Scarica le guide dell'Agenzia delle Entrate per Bonus edilizia (compreso sismabonus) edEcobonus

Riqualificazioni energetiche, aggiornato il vademecum sull'ecobonus delle Entrate

Ristrutturazioni edilizie, aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate

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27/9/2017 Attuazione Codice/1. Consiglio di Stato più severo dell'Anac sugli «illeciti professionali»

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Attuazione Codice/1. Consiglio di Stato piùsevero dell'Anac sugli «illeciti professionali»Laura Savelli

Restyling quasi terminato per le linee-guida Anac n. 6/2017 sul grave illecito professionale. Il 25settembre, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha infatti rilasciatoil parere n. 2042 sullanuova edizione del provvedimento, che si è resa necessaria a seguito della introduzione dialcune modifiche all'interno dell'articolo 80 da parte del decreto correttivo n. 56/2017.

Le condanne non definitive A richiamare l'attenzione dei giudici di Palazzo Spada, è innanzi tutto l'elenco esemplificativodelle fattispecie di reato con riferimento alle quali una condanna definitiva potrebbe costituireun'ipotesi di grave illecito professionale. Nella versione rinnovata del testo, l'Autorità ha infatti incluso in tale ambito, fattispecie qualil'abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta,omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare e ricorso abusivo alcredito), i reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e ilcommercio, i reati urbanistici (con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizidi architettura e ingegneria) ed infine i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

A scomparire rispetto alla prima versione del provvedimento, sono le condanne non definitive peralcuni reati commessi contro la P.a., ossia turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbatalibertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), astensione dagli incanti (art.354 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubblicheforniture (art. 356 c.p.). Ma, è proprio il Consiglio di Stato a richiamare in gioco queste ipotesi. Secondo la consultiva,infatti, tali fatti possono comunque assumere rilievo in termini di grave illecito professionale, sehanno condotto a una condanna non ancora definitiva, fermo restando che - nel caso in cui visia stato il passaggio in giudicato della sentenza - si verifica l'esclusione del concorrente in viaautomatica dalla gara, ai sensi del primo comma dell'articolo 80.

Le false dichiarazioni La seconda osservazione formulata nel parere reso da Palazzo Spada deriva dall'inserimentodella lettera f-bis) all'interno del comma 5 dell'articolo 80 da parte dal decreto correttivo n.56/2017. Con tale previsione, è stato in realtà reintrodotto un motivo di esclusione che il nuovo Codiceaveva omesso di riprodurre nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, cioè il caso dellefalse dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara. Ma, il Consiglio di Stato non ha potuto fare a meno di evidenziare che l'inserimento di questacausa escludente presenta un parallelismo proprio con il contenuto della lettera c) del comma 5che, nell'esemplificare i possibili casi di grave illecito professionale, considera anche il caso del

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27/9/2017 Attuazione Codice/1. Consiglio di Stato più severo dell'Anac sugli «illeciti professionali»

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"fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare ledecisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazionidovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione". La differenza tra le due ipotesi - secondo la Sezione consultiva - è sostanziale: nell'ipotesi dellalettera c), infatti, la valutazione in merito alla rilevanza del fatto e all'eventuale esclusione delconcorrente, è affidata alla discrezionalità della stazione appaltante; nella diversa ipotesi dellalettera f-bis), l'estromissione dalla gara opera in maniera automatica. Ma, aldilà di questo aspetto, resta comunque un alone di incertezza sul contenuto effettivo checontraddistingue i due motivi di esclusione, tanto è vero che lo stesso Consiglio di Stato chiedeall'Anac di riconsiderare quanto affermato nella edizione rinnovata del testo delle linee-guida,nella parte in cui si afferma che "la mancata segnalazione di situazioni astrattamente idonee aconfigurare la causa di esclusione in argomento comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5,lett. f-bis), del codice".

Le misure di self cleaning Nel parere, trova spazio anche una riflessione sulle misure di self cleaning, previste dai commi 7e 8 dell'articolo 80, che consentono agli operatori economici di provare di aver risarcito o diessersi impegnati a risarcire i danni causati dall'illecito o dal reato commesso, ed evitare cosìl'esclusione automatica dalla gara. Anche su questo - che è un meccanismo di origine comunitaria - è stato però evidenziato dallaconsultiva di Palazzo Spada che, proprio di recente, si è fatta strada una giurisprudenza, sullabase della quale non sempre è possibile adottare questo strumento (Consiglio di Stato, Sez. III, 5settembre 2017, n. 4192). E ciò, potrebbe accadere soprattutto nel caso delle dichiarazionimendaci le quali violano, in quanto tali, il principio di lealtà nei confronti della P.a.: ragion percui, in queste ipotesi, la stazione appaltante potrebbe prescindere dall'adozione delle misure diself cleaning, ed escludere automaticamente il concorrente dalla gara.

La rilevanza temporale dei motivi di esclusione Sotto i riflettori, finisce anche il profilo della rilevanza temporale delle cause escludenti, inquanto oggetto di modifica da parte del decreto correttivo n. 56/2017. Con la riforma del Codice, è stato infatti precisato, all'interno del comma 10 dell'articolo 80, chel'interdizione dalla contrattazione con la P.a. ha una durata pari a tre anni decorrenti dalla datadell'accertamento definitivo di uno dei motivi di esclusione elencati dai commi 4 e 5, nel caso incui non sia intervenuta una sentenza di condanna. Da questo punto di vista, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato concorda però su quantoaffermato dal nuovo provvedimento dell'Autorità, rispetto al fatto che - a seguito della novellanormativa - anche il grave illecito professionale debba avere una rilevanza temporale di tre annidecorrenti dalla data di definitivo accertamento del fatto. Con una sola precisazione, che eracomunque desumibile dalla lettura dell'articolo 80: in questo periodo, la P.a. deve tener contodel motivo stesso ai fini della propria valutazione discrezionale in merito alla esclusione delconcorrente dalla gara. Ciò che non viene tuttavia preso in considerazione all'interno del parere, è il disallineamento diquesta modifica normativa rispetto all'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/Ue, cheindividua invece come dies a quo la data del fatto, intesa come accadimento storico, e non quelladell'accertamento definitivo. O meglio, il Consiglio di Stato prende in esame anche tale aspetto,ritenendo però - con una ricostruzione a tratti contraddittoria - che questi due diversi momentisono in realtà coincidenti, dopo avere affermato che la scelta del nostro legislatore è ricadutasulla data dell'accertamento definitivo poiché la data del fatto non assicura l'esigenza diancorare la decorrenza del triennio ad un momento preciso.

L'entrata in vigore

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A chiusura del parere, si osserva infine che - secondo il testo dell'Anac - le nuove linee-guidaentreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione in G.U. Ma, il Consiglio di Stato ricorda all'Autorità il contenuto del comma 17-bis dell'articolo 213 delCodice - introdotto dal decreto correttivo n. 56/2017 - il quale ha stabilito che le linee-guidaacquistano efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sullaGuri.

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27/9/2017 Attuazione Codice/2. Palazzo Spada chiede più dettagli all'Anac sulle linee guida sulla nomina del Rup

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27 Set 2017

Attuazione Codice/2. Palazzo Spada chiedepiù dettagli all'Anac sulle linee guida sullanomina del RupLaura Savelli

Quasi giunta al traguardo anche la nuova edizione delle linee-guida Anac n. 3/2016 sul Rup. Adaggiungere un altro tassello all'iter di approvazione, dopo la chiusura della consultazionesvoltasi durante lo scorso mese di giugno, è il parere n. 2040 del 25 settembre rilasciato dallaSezione consultiva del Consiglio di Stato. Come nei casi paralleli delle linee-guida dell'Autoritàsul grave illecito professionale e sugli affidamenti sottosoglia, anche rispetto alla disciplina didettaglio del responsabile del procedimento la revisione del documento si è resa necessaria acausa delle diverse modifiche introdotte nel Codice dal decreto correttivo n. 56/2017.

Le modifiche apportate dal decreto correttivo In prima battuta, infatti, il Consiglio di Stato prende atto della circostanza che gran parte dellerivisitazioni del testo delle linee-guida sono in realtà dettate da un adeguamento al nuovodettato normativo. Infatti, questa è l'origine, ad esempio, della precisazione effettuata dall'Anac con riferimento almomento di nomina del Rup, che deve avvenire - così come vuole oggi l'articolo 31, comma 1, delCodice - nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avviorelativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione; oppure conriferimento alla possibile sostituzione del Rup a seguito della programmazione, senza che ciòcomporti tuttavia una modifica dell'atto preliminare delle procedure di affidamento, comeprevisto dal comma 5 dell'articolo 31.

I presupposti e le modalità di nomina del Rup Partendo dal fatto che, successivamente alla modifica del comma 5 dell'articolo 31, le linee-guidapossiedono oramai carattere vincolante anche in merito alla definizione dei presupposti e sullemodalità di nomina del Rup, la Sezione consultiva ha ritenuto opportuno suggerire all'Anac lanecessità di integrare alcune previsioni normative. E ciò, ad esempio, con riguardo alla nozione di "necessario livello di inquadramento giuridico"del Rup, utilizzata nell'ambito del comma 1 dell'articolo 31. Spiega infatti il Consiglio di Stato chel'Autorità potrebbe intervenire, attraverso le linee-guida, a precisare se tale presupposto sussistecomunque nel caso in cui il dipendente occupi una posizione elevata, ma non riferita allaprofessionalità tecnica posseduta, o possa vantare una rilevante professionalità tecnica, pur seinquadrato in una posizione non elevatissima. Allo stesso modo, potrebbe essere utile - secondo Palazzo Spada - fornire un chiarimento sullarelazione che esiste tra lo stesso comma 1 dell'articolo 31, secondo cui, in caso di carenza inorganico, il Rup viene scelto tra gli altri dipendenti in servizio, e il comma 6, in base al qualeinvece, le funzioni di responsabile del procedimento per i servizi di ingegneria ed architettura

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sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Ancora, rispetto alle indicazioni fornite nel nuovo testo delle linee-guida, l'Autorità dovrebbevalutare l'opportunità di prevedere che, in caso di appalti e di concessioni di lavori di importoinferiore a 150 mila euro, l'incarico di Rup sia attribuito ad un dirigente laureato in materiegiuridiche. Da questo punto di vista infatti - evidenzia il Consiglio di Stato - tale requisito puòrisultare sproporzionato soprattutto negli enti di minori dimensioni. Così come appare inveceriduttiva l'indicazione dell'Anac rispetto al fatto che l'esperienza specifica richiesta al Rup siastata circoscritta ai soli affidamenti di appalti e di concessioni.

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Dissesto Idrogeologico: necessaria la riorganizzazione del processo per il contrasto del fenomeno 27/09/2017

L'Italia trema, si allaga e ogni volta perde pezzi. Dal 2000 ad oggi sono 190 le vittime per alluvioni e inondazioni, e 705 quelle da terremoto. Senza considerare altri rischi idrogeologici in Italia negli ultimi 17 anni sono morte 895 persone.

Nonostante questi numeri, sembrerebbe che a fronte delle rilevanti risorse stanziate per il contrasto al dissesto idrogeologico dell'ultima legislatura, persistano problematiche procedurali che impediscono l'aggiudicazione delle gare di appalto, l'inizio dei lavori e quindi la spesa dei fondi. Ad evidenziarlo è stata l'interrogazione a risposta scritta 4-17890 presentata da Salvatore Matarrese il 21 settembre 2017, che ha evidenziato come il 94% dei 9.230 progetti facenti parte del piano antidissesto siano "non cantierabili".

Appare utile ricordare che nelle procedure di finanziamento di opere pubbliche o cofinanziate con risorse della Comunità europea una delle condizioni quasi sempre richiesta per la presentazione dell'istanza è la cosiddetta cantierabilità dell’opera, ovvero quello stato che garantisce l'effettiva possibilità di procedere in tempi brevi all'espletamento della gara per l'esecuzione dei lavori. Il concetto di cantierabilità sta ad indicare, dunque, lo stato di

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un'opera per la quale sono già state individuate tempi, risorse e autorizzazioni, sono state risolte tutte le problematiche di natura progettuale e non esistono cause ostative all'avvio dei lavori (di qualsiasi natura).

Secondo l'interrogazione del deputato Matarrese "il processo che dovrebbe consentire l'esecuzione dei lavori in tutto il Paese sembrerebbe chiuso in un circolo vizioso: da un lato, si rileva l'incapacità degli enti locali a dotarsi di progetti idonei a consentire la spesa delle risorse stanziate, dall'altro, le stazioni appaltanti pare non possano affidare progettazioni esecutive di opere se queste non risultano debitamente finanziate. Inoltre, gli enti locali lamentano iter procedurali troppo complessi e stringenti che impediscono l'utilizzo dei fondi stanziati".

Nessun risultato apprezzabile nell'avanzamento delle progettualità, nemmeno a seguito dell'istituzione del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" che il Governo ha reso disponibile nel 2015 per favorire l'efficace avanzamento dello stato progettuale relativo alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per renderle immediatamente cantierabili.

L'interrogazione fa l'esempio della Puglia (ma potrebbero essere prese in considerazione molte altre Regioni) in cui la difficoltà degli enti locali di elaborare i progetti si unisce alle lungaggini burocratiche che complicano ancor di più la loro definizione. I 100 milioni di euro stanziati dalla Regione nell'ambito del "Patto per il Sud", potrebbero essere persi perché i comuni pugliesi non sono in grado di predisporre i progetti da mandare in gara. Affinché la progettazione esecutiva sia finanziata, infatti, le proposte "...devono essere inserite nel Registro nazionale per la difesa del suolo, sottoposte ad una fase di istruttoria dell'Autorità di distretto, poi a quella amministrativa del Ministero dell'Ambiente, quindi a quella dell'appaltistica e della cantierabilità della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi a quella dell'ISPRA...".

Come indicato nell'interrogazione "le difficoltà che devono affrontare gli enti locali nell'ambito della definizione dei loro progetti non risultano compatibili con i tempi entro i quali è possibile acquisire i fondi disponibili; si tratta di tempi che appaiono insufficienti: nel caso dei Patti per il Sud per la Puglia, infatti, hanno un limite fissato al 31 dicembre 2019 per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti".

Con tali motivazioni, è stato richiesto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se non sia necessario adottarere iniziative di competenza, anche normative, volte a definire una riorganizzazione complessiva dell'intero processo amministrativo che disciplina l'accesso alle risorse stanziate per il contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico al fine di garantirne lo snellimento, la semplificazione ed il miglioramento della funzionalità, nonché al fine di contribuire ulteriormente all'accelerazione delle procedure necessarie alla cantierizzazione dei progetti, considerato che resta fermo l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di progetti idonei allo scopo e conformi alle disposizioni di legge.

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Interrogazione

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ANCE: Una guida pratica sull’Econonus e sul Sismabonus 27/09/2017

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha predisposto una interessante guida pratica alle agevolazioni Ecobonus e Sismabonus che approfondisce ed illustra, anche attraverso delle slides riepilogative, la disciplina fiscale e le modalità operative per accedere ai benefici, aggiornata con le più recenti novità normative e di prassi. La guida è stata presentata al Convegno “Ecobonus e sismabonus, la grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa”, a cui hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e il viceministro dell’Economia,Enrico Morando. Aprendo il convegno il presidente dell’Ance, Giuliano Campana ha affermato “Abbiamo a disposizione una serie di strumenti fiscali che possono innescare quel grande piano di

manutenzione e riqualificazione che auspichiamo da tempo, ma servono

miglioramenti per renderli sempre più efficienti e duraturi”.

Nella guida è ricordato che la legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha introdotto importanti novità sui cosiddetti “bonus fiscali”, prevendendone, oltrealla proroga, anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gliinterventi dirisparmio energetico, e di riduzione del rischio sismico, estesi ad interi condomini oltreche a singole unità e porzioni immobiliari.

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Nello specifico, oltre alla proroga per un ulteriore anno del potenziamento al 50%della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio delle abitazioni, è stato previsto, da quest’anno:

la proroga della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica, fino a 5 anni in caso di interventi effettuati su edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione degli incentivi con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. “Ecobonus”);

la proroga quinquennale della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch’essa accompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell’edificio e per interventi su edifici condominiali (cd. “Sismabonus”).

Per entrambi i bonus, inoltre, in caso di interventi condominiali, viene estesa la disciplina della “cessione del credito” a favore dei contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”.

Si tratta, nella sostanza, dell’estensione della norma in vigore già dal 2016 (che consente, per i soggetti “incapienti” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro - di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati1.

Le modalità operative della suddetta cessione sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti n. 108572 dell’8 giugno 2017 per il “Sismabonus condomini” e n. 165110 del 28 agosto 2017 per il “Ecobonus condomini”.

Con l’emanazione di tali atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei “bonus” è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione del credito d’imposta che, ad avviso dell’ANCE, dovrebbe consentire l’attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese necessita.

In allegato la Guida pratica ANCE

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Guida pratica ANCE

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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Linee Guida ANAC: arriva il parere favorevole del Consiglio di Stato 27/09/2017

Parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale del Consiglio di Statoper le Linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni".

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) che ha modificato il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto in consultazione (scaduta il 28 giugno 2017)le linee guida n. 3 e predisposto il nuovo testo delle linee guida, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal correttivo, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP. Per meglio comprenderne le novità avevamo predisposto un testo su due colonne(cosiddetto “testo a fronte”) in cui nella colonna di sinistra abbiamo riportato i vari paragrafi delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 mentre nella colonna di

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destra abbiamo riportato il nuovo testo delle stesse proposto dall’ANAC in cui sono state messe in evidenza le parti abrogate e quelle introdotte (in grassetto) con un evidenziatore giallo.

Successivamente alla consultazione, l’ANAC, con nota del 31 luglio 2017, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle Linee Guida n. 3. La competente commissione speciale istituita presso le sezioni consultive di Palazzo Spada ha compiuto il richiesto esame delle linee guida, predisposte in attuazione dell'art. 31, comma 5 che in tema di RUP (post correttivo) demandava all'ANAC la disciplina di dettaglio sui suoi compiti specifici, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità, in relazione alla complessità dei lavori. Rientrano tra le caratteristiche vincolanti delle Linee guida anche l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.

Con Parere 25 settembre 2017, n. 2040 il Consiglio di Stato è entrato nuovamente nel merito delle Linee Guida aggiornate ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), esprimendo parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale.

Nella nuova formulazione delle Linee Guida, l'ANAC ha superato l'iniziale impostazione (condivisibile pre-correttivo) di suddividere i contenuti tra prescrizioni vincolanti e non. Risulta, inoltre, espunto il richiamo all’art. 213, comma 2 del Codice dei contratti dal paragrafo 2 (relativo alla nomina del responsabile del procedimento) e dal paragrafo 3 (relativo ai compiti del RUP in generale).

Palazzo Spada ha rilevato come, con le modifiche introdotte al Codice dei contratti dal D.Lgs. n.56/2017, resta confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica. A seguito del Correttivo, inoltre, viene imposta una copertura legislativa sulle previsioni delle Linee Guida riferite ai presupposti della nomina e alle relative modalità. Ne consegue che le previsioni già recate dalle Linee Guida del 26 ottobre 2016 su tali ulteriori ambiti disciplinari perdono la loro valenza non vincolante e vengono ascritte a pieno titolo, a decorrere dall’entrata in vigore dell’aggiornamento, all’ambito delle Linee Guida di contenuto vincolante.

Entrando nel dettaglio delle Linee Guida, i giudici di Palazzo Spada hanno espresso alcune osservazioni sui singoli paragrafi di cui si compone il testo, tra le quali:

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Par. 2 – Con il correttivo, viene demandata alle linee guida anche la disciplina relativa ai presupposti e alle modalità di nomina. A tal scopo, per il Consiglio di Stato appare opportuno integrare le previsioni relative alla nomina del RUP attraverso specifici riferimenti a tali presupposti e modalità (ad esempio, potrebbe essere chiarita la nozione di “necessario livello di inquadramento giuridico” laddove il dipendente occupi una posizione elevata ma non riferita alla professionalità tecnica posseduta, o viceversa possa vantare una rilevante professionalità tecnica pur se inquadrato in una posizione non elevatissima).

Par. 2.3 – Sempre in relazione ai presupposti e alle modalità di nomina del RUP, potrebbe essere utile fornire un chiarimento (dalle indubbie ricadute pratiche) circa la relazione che esiste fra l’art. 31, comma 1, penultimo periodo (secondo cui, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, l’incarico di RUP viene assegnato “tra gli altri dipendenti in servizio”) e l’art. 31, comma 6 (secondo cui, in caso di assenza in organico di un tecnico, le funzioni di RUP per i servizi di ingegneria e di architettura sono attribuite “al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”);

Par. 4.2, lett. a) – Per quanto riguarda gli appalti e le concessioni di lavori di importo inferiore a 150mila euro lo schema sottoposto al parere consente, in caso di carenza in organico di un tecnico, che l’incarico di RUP sia affidato “a un dirigente laureato in materie giuridiche”. I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come, soprattutto negli Enti di piccola dimensione, tale requisito potrebbe risultare sproporzionato considerato che tale figura potrebbe non essere presente.

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Parere Consiglio di Stato

Linee Guida ANAC n. 3

Aggiornamento Linee Guida ANAC n. 3

Parere Consiglio di Stato su Prime Linee Guida RUP

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Cause di esclusione dalle procedure di gara: Dal Consiglio di Stato il parere sulle nuove Linee Guida ANAC 27/09/2017

Parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato sulle nuove Linee guida n. 6 dell'ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" poste in consultazione on line il 12 giugno 2017 (leggi notizia)

Per meglio comprenderne le novità abbiamo predisposto un testo su due colonne(cosiddetto “testo a fronte”) in cui nella colonna di sinistra abbiamo riportato i vari paragrafi delle linee guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 mentre nella colonna di destraabbiamo riportato il nuovo testo delle stesse proposto dall’ANAC in cui sono state messe in evidenza le parti abrogate e quelle introdotte (in grassetto) con un evidenziatore giallo.

Dopo la rettifica del gennaio 2017 (clicca qui), l'ANAC ha disposto l'aggiornamento delle Linee guida ai sensi delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) e inviato il testo al Consiglio di Stato per il consueto parere,

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unitamente alla lettera di accompagnamento a firma del Presidente, relazione illustrativa e contributi pervenuti.

Con Parere 25 settembre 2017, n. 2042 il Consiglio di Stato è entrato nuovamente nel merito delle Linee Guida aggiornate ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), esprimendo parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale.

Le prime osservazioni del Consiglio di Stato riguardano le condanne non definitive e nel parere è precisato che in tali casi, come in altre fattispecie descritte nello stesso art. 80, l’attività della stazione appaltante si presenta come totalmente vincolata, dovendo solo accertare l’oggettiva presenza del presupposto previsto dalla norma per procedere all’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Diversamente, l’ipotesi di esclusione per “grave illecito professionale”, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), richiede che la sussistenza del presupposto in presenza del quale deve essere disposta l’esclusione debba essere valutato dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità. Entrando ne dettaglio nel par. 2.2 dello schema di linee guida, l’ANAC ha specificato che, “in particolare”, rilevano come “illeciti professionali gravi” di cui al par. 2.1 - e, quindi, devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’esclusione dalle gare - le condanne esecutive per determinati reati, indicati a titolo esemplificativo. In tale indicazione non sono contemplati i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p., i quali, invece, erano indicati nei paragrafi 2.1.2.5, 4.3, 4.4 e 4.5 delle precedenti linee guida. I Giudici di Palazzo Spada suggeriscono di aggiungere un capoverso ulteriore al par. 2.2 delle linee guida, che potrebbe avere il seguente tenore: “Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b), del codice”.

Relativamente alle false dichiarazioni il Consiglio di Stato precisa che l’art. 80, comma 5, lett. c), indica tra le fattispecie concrete che possono dare luogo ad un grave illecito professionale “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”. Il d.lgs. n. 56/2017, nell’ambito del comma 5 dell’art. 80, ha inserito la lett. f-bis), in ragione della quale le stazioni appaltanti escludono “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. I Giudici precisano che la differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico. L’Anac è sollecitata dal Consiglio di Stato a valutare se sia il caso di ancorare la fattispecie di cui alla lett. f-bis) ad omissioni di circostanze facilmente e oggettivamente individuabili quali, ad esempio, le sentenze di condanna per qualunque tipo di reato. Inoltre, l’omessa dichiarazione di altri provvedimenti, sebbene in via astratta anch’essi idonei a porre in dubbio l’integrità e l’affidabilità del concorrente, potrebbe essere fatta rientrare nel campo di applicazione del comma 5, lett. b), e, quindi, essere rimessa alla concreta valutazione della stazione appaltante.

Per quanto concerne le misure di self cleaning nel parere è precisato che una recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192) ha specificato, tra l’altro, che il ricorso al contraddittorio e, quindi, la valutazione delle misure di self cleaning, presuppone il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, per cui, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, l’amministrazione aggiudicatrice può prescindervi, disponendo l’immediata esclusione della concorrente. Pertanto, l’ANAC dovrà valutare se sia il caso di chiarire

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nelle linee guida come le misure di self cleaning si configurano a seguito della violazione, da parte dell’operatore economico, del principio di leale collaborazione con l’amministrazione.

Relativamente alla rilevanza temporale dei motivi di esclusione i Giudici di Palazzo Spada precisano che la previsione introdotta del correttivo ha tenuto conto del parere del Consiglio di Stato del 30 marzo 2017 n. 782, con cui è stata evidenziata la necessità di ancorare la decorrenza del triennio ad un momento preciso, specificando che la “data del fatto” non assicura tale esigenza, “in quanto identiche violazioni compiute da due imprese lo stesso giorno, per fattori del tutto casuali, potrebbero anche venire alla luce in momenti differenti, il che conseguentemente finirebbe per limitare ingiustificatamente il triennio, per alcuni e non per altri, per tutto il periodo che va dalla commissione del fatto alla sua rilevanza nell’ambito del medesimo procedimento”. Peraltro - aggiunge il Consiglio di Stato - da un punto di vista sistematico, l’individuazione del dies a quo del triennio può ritenersi coincidente laddove la “data del fatto” sia intesa come data del fatto “definitivamente accertato”, tanto più che la norma nazionale è applicabile solo ove non sia intervenuta sentenza di condanna, definitiva o non definitiva. I giudici di Palazzo Spada, pertanto, suggeriscono di modificare il par. 5.1 delle linee guida nel seguente modo: “La durata del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice, per l’ipotesi in cui non sia intervenuta sentenza di condanna, è stabilita dal comma 10 dello stesso articolo ed è fissata in tre anni, decorrenti dalla data del definitivo accertamento del fatto, durante i quali la stazione appaltante deve tener conto del motivo stesso ai fini della propria valutazione discrezionale circa la sussistenza del presupposto per procedere all’esclusione dalla gara dell’operatore economico”.

Per quanto concerne l’entrata in vigore il Consiglio di Stato chiede che venga modificato il paragrafo 8.1 che dispone l’entrata in vigore delle linee guida lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale mentre l’art. 213, comma 17-bis, introdotto dal d.lgs. n. 56/2017, stabilisce che le linee guida ANAC, di regola, acquistano efficacia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella GURI e che, in casi di particolare urgenza, l’entrata in vigore non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Parere CdS n. 2042/2017

Nuovo testo linee guida n. 6 posto in consultazione

Rettifica Linee Guida n. 6/2016

Linee Guida n. 6/2016

Testo a fronte

Sentenza CdS n. 4192/2017

Parere CdS n. 2286/2016

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Sismabonus, Delrio: ‘proporremo la totale detraibilità della diagnosi sismica’ di Paola Mammarella

Nelle intenzioni del Governo anche il miglioramento dell’Ecobonus e il potenziamento

della cessione del credito

27/09/2017 – Totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici e miglioramento delle detrazioni per gli interventi di messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico degli edifici.

Sono le novità che potrebbero approdare nella Legge di Bilancio secondo quanto anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, durante il convegno “Ecobonus e Sismabonus – La grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa” organizzato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

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“Sismabonus ed Ecobonus - ha affermato Delrio - andranno migliorate con la legge di stabilità prossima, ma sono già disponibili: ci auguriamo che vengano utilizzate specialmente nelle zone sismiche a più alta pericolosità e in tutta Italia”. “Gli italiani – ha aggiunto - devono investire molto su questa misura che il Governo ha messo in campo, perché valorizzerà sia la sicurezza che la casa. Il nostro territorio è molto fragile, perché ci sono case dove non andavano costruite, per la sua conformazione, per la sua storia, con il 75% degli edifici risalenti a prima delle norme sismiche. Insomma, si tratta di un Paese che è in coma e in stato di rianimazione e in cui gli infermieri e i medici lo trattano come un malato che ha l'influenza”. Per stimolare maggiormente gli investimenti si dovrà quindi correggere il tiro.

Sismabonus Secondo Delrio è fondamentale un “salto di qualità”, una sorta di alleanza per risolvere "un tema che non si risolve con le buone iniziative individuali". Dato che una casa a rischio sismico, ha sottolineato, rappresenta un rischio per sé stessi e per gli altri, “noi dobbiamo prima di tutto classificarla”. Parte da questo presupposto la proposta di rendere completamente detraibile la diagnosi sismica degli edifici. Al momento la diagnosi sismica è detraibile solo se contestuale al lavoro di adeguamento o miglioramento antisismico. Se, invece, un proprietario vuole conoscere il livello di rischio del suo immobile, ma rimanda i lavori, non ha diritto a nessuna agevolazione. “Cercheremo – ha aggiunto - di migliorare il fatto che chi non ha tasse da scaricare possa cedere il suo credito ad altri intermediari finanziari e di unire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in maniera da fare unici cantieri nei condomìni”. Allo studio anche l'estensione delle agevolazioni all'edilizia popolare.

Ecobonus Saranno confermate con qualche modifica anche le detrazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. L'intenzione è emersa anche in un intervento del Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che al Cersaie ha

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anticipato che scomparirà la detrazione fissa del 65% e saranno introdotte delle aliquote variabili in base agli obiettivi di risparmio energetico ottenuto. Il Governo proporrà inoltre l’estensione del bonus ai lavori su giardini condominiali e balconi e agli interventi per la rimozione dell’amianto dai tetti.

Efficienza energetica e antisismica, le richieste di Ance Gli edili hanno sottolineato che su 12,2 milioni di edifici abitativi, il 70% è energivoro, mentre 11,1 milioni di edifici (di tutte le destinazioni d’uso) sono a rischio sismico. Per invertire la rotta l’Ance ha chiesto la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef del 50% dell’Iva sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B e la proroga fino al 2021 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli edifici esistenti. L'Ance ha affermato inoltre che sarebbe necessario estendere il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche (oggi riconosciuto solo nelle zone 1) alle zone sismiche 2 e 3 e agli edifici produttivi. Per quanto riguarda i capannoni industriali, gli edili hanno chiesto di elevare il tetto del sismabonus, che al momento è di 96mila euro, come per le abitazioni, ma è considerato troppo basso.

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Approfondimenti

Sismabonus e adeguamento antisismico

Ecobonus 65 riqualificazione energetica

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Abusivismo edilizio, la Campania propone una legge nazionale di Alessandra Marra

Cancellazione dagli albi professionali e dal registro delle imprese per i tecnici e le aziende

che lavorano in cantieri abusivi

27/09/2017 – Bloccare la costruzione di nuove case abusive attraverso l’inasprimento delle pene per gli autori degli abusi e per professionisti, imprese e funzionari pubblici coinvolti.

Questa la sintesi della proposta di legge che la Campania ha fatto al Governo e al Parlamento per bloccare il fenomeno dell'abusivismo, presentata lo scorso 25 settembre in conferenza stampa dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Lotta all’abusivismo: cosa prevede la proposta La proposta prevede l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti degli autori di abusi edilizi, elevando la qualifica dei reati edilizi ed urbanistici da

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‘contravvenzione’ a ‘delitti’, con pene fino a 5 anni. Inoltre, si propone il prolungamento dei termini di prescrizione (non inferiore ai sei anni) e la sospensione e riduzione della pena solo in caso di abbattimento dell'opera oggetto di abuso. Pene severe sono previste anche per tutti gli attori coinvolti nell’abuso: sospensione dagli albi professionali da 2 a 5 anni per i professionisti che fanno direzione lavori o svolgono prestazioni professionali in cantieri abusivi, cancellazione, dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per le imprese che realizzano casa abusive, sospensione per due anni dei funzionari pubblici che autorizzano gli allacciamenti di gas, luce e altri servizi senza le dovute autorizzazioni. Infine, si propone di realizzare un’Agenzia nazionale presso la Presidenza del Consiglio che, utilizzando i poteri del Genio militare e della Protezione Civile, sia incaricata di eseguire le demolizioni.

Bloccare l’abusivismo, De Luca: ‘si può’ "La Regione Campania ritiene necessario ed urgente introdurre misure legislative idonee a rendere più efficace e concreta l’azione di contrasto alla costruzione di immobili abusivi. Per questo abbiamo formalizzato una proposta di legge a Governo, partiti ed associazioni ambientaliste" ha dichiarato il Presidente De Luca. "La proposta della Regione, se tramutata in legge dello Stato, ci consentirà di bloccare nell'immediato l'abusivismo e successivamente di ragionare sulla gestione degli scempi e dei ritardi del passato. Combattere l'abusivismo si può. Basta volerlo” ha concluso De Luca.

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Approfondimenti

Condono edilizio

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Catasto del suolo, dopo due anni inizia l’esame della riforma di Paola Mammarella

Ferma al palo la riforma del Catasto fabbricati che sta cercando di sostituire i vani con i

metri quadri

27/09/2017 – Rivedere i valori catastali dei terreni agricoli, considerati troppo alti rispetto all’effettiva produttività. È l’obiettivo del disegno di legge delegaper l’istituzione del Catasto del suolo, che dovrebbe sostituire il vecchio catasto terreni istituito nel 1886.

Quando si parla di Catasto, però, i tempi si dilatano. Il disegno di legge è stato presentato a marzo del 2015 e questa settimana inizierà per la prima volta l’esame in Commissione Finanze alla Camera.

Nel 2015 i deputati decisero di presentare un disegno di legge dedicato al Catasto del suolo perché la precedente legge delega sulla riforma del Catasto (L. 23/2014) trattava esclusivamente la revisione della stima dei fabbricati, non occupandosi invece dei terreni.

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Catasto del suolo, obiettivo tassazione più equa Come spiegato nell’introduzione, oggi i valori catastali sono enormemente più alti rispetto alla capacità reddituale dell'attività agricola. La situazione si è aggravata con la L. 34/2015 che ha previsto l’esenzione dall’Imu solo per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e per i terreni dei comuni delle isole minori. La norma, si legge nell’introduzione, ha causato delle disparità di trattamento fiscale tra aziende che, pur trovandosi nello stesso territorio ed essendo confinanti, sono tassate in modo diverso perché ricadenti in territori comunali differenti.

Catasto fabbricati, riforma al palo La riforma del catasto fabbricati, lo ricordiamo, sta vivendo una nuova stasi. Le legge delega del 2014, che prometteva di basare la stima del valore degli immobili sui metri quadri e non più sui vani, non è mai stata attuata. A marzo 2017 è stato presentato un nuovo disegno di legge delega. In base al testo, ad ogni immobile dovrà essere attribuito un valore patrimoniale medio ordinario. Per gli immobili a destinazione catastale ordinaria il valore sarà determinato utilizzando il metro quadro come unità di consistenza e funzioni statistiche in grado di esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, il processo estimativo si baserà sui valori di mercato. Pel caso in cui questi valori siano inutilizzabili, per gli immobili a prevalente destinazione strumentale si userà il criterio del costo. Il criterio reddituale sarà utilizzato per gli immobili per cui la redditività costituisce l’aspetto prevalente. Previsto inoltre un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, saranno previste riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità. Al momento, però, l’esame non è ancora iniziato.

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Ecobonus e Sismabonus: la guida pratica ANCE del 27/09/2017

La guida pratica istruisce alle agevolazioni previste dall'Ecobonus e dal Sismabonus sia ordinari che per i condomini, con focus sull'acquisto di case antisisimiche e cessione del credito

L'ANCE, a margine del convegno "Ecobonus e Sismabonus, la grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa", ha reso disponibile una guida pratica dedicata alle due agevolazioni fiscali, con dettagli sulle varie tipologie (ordinario, per i condomini, cessione del credito, acquisto case antisisimiche). Il vademecum approfondisce ed illustra, anche attraverso delle slides riepilogative, la disciplina fiscale e le modalità operative per accedere ai benefici, aggiornata con le più recenti novità normative e di prassi.

Nell'introduzione alla guida si ricorda che, oltre alla proroga per un ulteriore anno del potenziamento al 50% della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio delle abitazioni, è stato previsto, da quest’anno:

la proroga della detrazione potenziata per gli interventi diriqualificazione energetica, fino a 5 anni in caso di interventi effettuati suedifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione degli incentivi conmaggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. “Ecobonus”);

la proroga quinquennale della detrazione riconosciuta per interventi diprevenzione sismica, anch’essa accompagnata da premialità crescenti incaso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell’edificio e perinterventi su edifici condominiali (cd. “Sismabonus”).

Per entrambi i bonus, inoltre, in caso di interventi condominiali, viene estesa la disciplina della “cessione del credito” a favore dei contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”. Di fatto, è stata estesa la norma in vigore già dal 2016 (per i soggetti “incapienti” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro - è possibile cedere il credito fiscale alle impreseche hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

SCARICA LA GUIDA PRATICA DELL'ANCE SU ECOBONUS E SISMABONUS

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Nuovi bonus edilizi: potenziamento ecobonus e diagnosi sismica autonoma detraibile del 27/09/2017

Sismabonus e Ecobonus 2018: nella nuova Legge di Bilancio previste importanti novità allo studio dei tecnici, tra le quali la rimodulazione delle aliquote di incentivazione per promuovere di più le misure a maggior risparmio energetico e a maggior impatto sulle emissioni. Estensione sismabonus ai capannoni e diagnosi sismica autonoma

Nella prossima Legge di Bilancio ci sarà sicuramente una rivistazione sia dell'ecobonus che del sismabonus: il ministro dell'Ambiente Galletti ha dichiarato in merito all'Ansa che la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici è "uno strumento che è servito molto, che ha permesso grandi investimenti nel settore dell'efficientamento energetico. Noi ci crediamo, continuiamo a crederci e vogliamo investire ancora di più in questo strumento".

Ecobonus Il nuovo ecobonus punterebbe a legare la percentuale di detrazione agli obiettivi energetici dei diversi interventi. Il ministero dell'Ambiente starebbe lavorando sugli incentivi per l'incremento del verde privato, di giardini, giardini condominiali e balconi, e rimozione dell'amianto sui tetti. Più in generale, sarebbe allo studio una rimodulazione delle aliquote di incentivazione per promuovere di più le misure veramente ecologiche, ossia a maggior impatto sulle emissioni e a maggior risparmio energetico.

Le modifiche dovrebbero riguardare tutti e tre i crediti di imposta esistenti: ristrutturazioni semplici al 50%, ecobonus per il risparmio energetico al 65%, sismabonus con punte di agevolazione all'85%.

Tra le novità, saranno possibili:

l'estensione del bonus 50% agli interventi di verde urbano; il potenziamento condominiale per favorire il rifacimento delle

facciate dei palazzi; l'allargamento dell'ecobonus (e anche del sismabonus) all'edilizia

popolare; la proroga fino al 2020 della detrazione commisurata al 50% dell'Iva

dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B da partedelle imprese (richiesta ANCE)

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Sismabonus In occasione del convegno di ANCE "Ecobonus e Sismabonus, la grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa", il ministro del MIT Delrio ha annunciato, per la prossima Legge di Bilancio, la totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici e il miglioramento, per chi non ha tasse da scaricare, di poter cedere il suo credito ad altri intermediari finanziari. Inoltre, si cercherà di unire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in maniera da fare unici cantieri nei condomini. Ecco le possibili novità in pillole:

allargaremento della detrazione del 75-85% sul prezzo di vendita per case antisismiche in zona 1, con estensione anche alle zone 2 e 3 (richiesta ANCE);

modifica sul sismabonus capannoni con agganciamento del limite ai metri quadri dell'edificio, superando gli attuali 96 mila euro che non sono sufficienti, ammettendo anche la possibilità di cumulo tra sismabonus ed ecobonus;

introduzione della diagnosi sismica autonoma completamento detraibile a livello fiscale. Al momento, la diagnosi sismica è detraibile solo se contestuale al lavoro di adeguamento o miglioramento antisismico. Se, invece, un proprietario vuole conoscere il livello di rischio del suo immobile, ma rimanda i lavori, non ha diritto a nessuna agevolazione.

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27/9/2017 Sismabonus, Delrio propone la totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici

Mercoledì 27 Settembre 2017

Sismabonus, Delrio propone la totale detraibilità delladiagnosi sismica degli edifici

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Sismabonus, Delrio propone la totale detraibilità della diagnosi sismica degli edificiIl Governo intende unire sempre di più l'ecobonus al bonus sismico in modo da fare unici cantieri nei condomini

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, ha partecipato al convegno “Ecobonus e Sismabonus, lagrande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa” organizzato ieri dall’Ance.

“Ogni anno si spendono più di 3 miliardi di euro per mettere in ordine i danni da terremoti; adesso mettiamo adisposizione centinaia di milioni per la prevenzione. E' un fatto culturale e sociale di grandissima importanza" hadetto il Ministro nel suo intervento.

“L'Ecobonus e il Sismabonus sono già disponibili e gli italiani devono investire molto su questa misura che ilgoverno ha messo in campo, perché valorizza sia la sicurezza che la casa. Questo perché il nostro territorio - haevidenziato il ministro - è molto fragile, in quanto ci sono case dove non andavano costruite, per la suaconformazione, per la sua storia, con il 75% degli edifici risalenti a prima delle norme sismiche: se riusciamo a fardecollare questi strumenti cambiamo la storia di questo Paese. Così come per il bonus per le ristrutturazioni, che èstato usato dal 55% delle famiglie italiane - aggiunge - confidiamo davvero che tanti italiani usino questa misura allostesso modo".

TOTALE DETRAIBILITÀ DELLA DIAGNOSI SISMICA DEGLI EDIFICI. Tra le novità in cantiere per la prossimaLegge di Bilancio, Delrio ha proposto “la totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici” e di migliorare il fattoche chi non ha tasse da scaricare possa cedere il suo credito ad altri intermediari finanziari. Infine, si cercherà diunire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in maniera da fare unici cantieri nei condomini.

L’obiettivo del convegno quello di far conoscere il funzionamento delle agevolazioni e di sensibilizzare l’opinionepubblica sulle rilevanti opportunità che derivano dal rinnovato sistema degli incentivi.

Nel corso del convegno sono state illustrate le esigenze di profondo ammodernamento in termini di sicurezza,efficienza e qualità del patrimonio immobiliare italiano e le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2017 perconsentire un’ampia azione di prevenzione e adeguamento. La legge, infatti, ridefinisce e potenzia, fino al 2021, siale agevolazioni fiscali per interventi edilizi antisismici, sia quelle per l’efficienza energetica degli edifici.

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27/9/2017 Ecobonus e sismabonus: la Guida Pratica dell'Ance

Martedì 26 Settembre 2017

Ecobonus e sismabonus: la Guida Pratica dell'Ancecasaeclima.com /ar_32642__ecobonus-sismabonus-la-guida-pratica-ance.html

Ecobonus e sismabonus: la Guida Pratica dell'AnceAl convegno dei costruttori edili il ministro Delrio ha annunciato interventi di miglioramento dei bonus nella prossimalegge di bilancio

La legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha introdotto importanti novità sui cosiddetti “bonusfiscali”, prevendendone, oltre alla proroga, anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gli interventi dirisparmio energetico, e di riduzione del rischio sismico, estesi ad interi condomini oltre che a singole unità e porzioniimmobiliari.

Nello specifico, oltre alla proroga per un ulteriore anno del potenziamento al 50% della detrazione IRPEF per lespese di recupero edilizio delle abitazioni, è stato previsto, da quest’anno:

- la proroga della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica, fino a 5 anni in caso diinterventi effettuati su edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione degli incentivi con maggioripremialità per gli interventi più incisivi (cd. “Ecobonus”);

- la proroga quinquennale della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch’essaaccompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell’edificio e perinterventi su edifici condominiali (cd. “Sismabonus”).

Per entrambi i bonus, inoltre, in caso di interventi condominiali, viene estesa la disciplina della “cessione del credito”a favore dei contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici o a“soggetti privati”.

Si tratta, nella sostanza, dell’estensione della norma in vigore già dal 2016 (che consente, per i soggetti “incapienti”- pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro - di cedere il creditofiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica), con una modifica che permette lacessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggettiprivati.

Le modalità operative della suddetta cessione sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate, con i Provvedimentin.108572 dell’8 giugno 2017 per il “Sismabonus condomini” e n.165110 del 28 agosto 2017 per il “Ecobonuscondomini”.

Con l’emanazione di tali atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei “bonus” è sostanzialmente completo egli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, ancheutilizzando il meccanismo della cessione del credito d’imposta che, ad avviso dell’ANCE, dovrebbe consentirel’attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese necessita. A tal riguardo, l’ANCE ha messo a punto ilVademecum “Ecobonus e Sismabonus – Guida pratica alle agevolazioni ”, che approfondisce ed illustra, ancheattraverso delle slides riepilogative, la disciplina fiscale e le modalità operative per accedere ai benefici, aggiornatacon le più recenti novità normative e di prassi.

Scarica il Vademecum “Ecobonus e Sismabonus – Guida pratica alle agevolazioni”

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27/9/2017 Ecobonus e sismabonus: la Guida Pratica dell'Ance

CONVEGNO ANCE. “Abbiamo a disposizione una serie di strumenti fiscali che possono innescare quel grande piano di manutenzione e riqualificazione che auspichiamo da tempo, ma servono miglioramenti per renderli sempre più efficienti e duraturi”. E’ quanto ha affermato il presidente dell’Ance, Giuliano Campana, aprendo il convegno“Ecobonus e sismabonus, la grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa”, a cui hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e il viceministro dell’Economia, Enrico Morando.

L’evento, da cui è emersa la fotografia di un patrimonio immobiliare particolarmente fragile e energivoro, ha visto una straordinaria partecipazione da parte delle istituzioni, della politica, dell’economia e di tutta la vasta filiera che ruota intorno al mondo delle costruzioni. Sono intervenuti infatti, tra gli altri, il capo dipartimento di Casa Italia, Roberto Marino, il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, il presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Massimo Sessa, insieme ai rappresentanti dei professionisti, della proprietà edilizia, delle società di ingegneria, del mondo dell’ambientalismo e degli amministratori di condominio.

DELRIO ANNUNCIA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ECOBONUS E DEL SISMABONUS NELLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO . Da parte di tutti è stata espressa la disponibilità a collaborare affinché ci sia il più ampio utilizzo, anche attraverso una maggiore informazione agli utenti, degli incentivi fiscali per la sicurezza sismica e l’efficienza energetica. “Se facciamo decollare queste misure cambiamo la storia del Paese”, ha dichiarato il ministro Delrio, annunciando interventi di miglioramento dei bonus già nella prossima legge di bilancio. Un’istanza condivisa dal presidente dell’Ance, che ha presentato un pacchetto di proposte, su cui si è registrata un’ampia convergenza, che mirano a sfruttare al meglio le potenzialità dell’ecobonus e del sismabonus, prorogando ed estendendo l’azione dei benefici fiscali.

Secondo il viceministro Morando, infine, è importante che questa grande opera di riqualificazione del patrimonio venga attuata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Per questo motivo ha avanzato la proposta di introdurre un credito d’imposta automatico per le aziende che investono nella formazione.

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27/9/2017 Istruzioni errate del committente, la Cassazione sulla responsabilità dell'appaltatore

Mercoledì 27 Settembre 2017

Istruzioni errate del committente, la Cassazione sullaresponsabilità dell'appaltatore

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Istruzioni errate del committente, la Cassazione sulla responsabilità dell'appaltatoreL'appaltatore è esente da responsabilità soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di esserestato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo

La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 21959/2017 pubblicata il 21 settembre, osserva che "l'appaltatore,dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoroaffidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartitedal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostridi avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per leinsistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.

Pertanto, “in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla suaobbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso dicolpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite daldirettore dei lavori”.

Leggi anche: “Vizi delle opere, l'appaltatore ne risponde anche in caso di ingerenza del committente”

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“ Etna inedita ”: i documenti ministeriali sull’eruzione del 1892 e sulla nascita dell’osservatorio geodinamico di Catania Guglielmo Manitta 26 Settembre 2017

I documenti conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma permettono ora una visione inedita sull’eruzione dell’

Etna del 1892 e sulla costituzione dell’Osservatorio Geodinamico di Catania.

La storia moderna dell’Etna è ricca di avvenimenti di rilevanza nazionale che hanno contribuito a rendere questo vulcano tra i più conosciuti, studiati e osservati del mondo. Eventi molto noti nella sua storia, come la grande eruzione del 1892 e la costruzione della prima rete sismica etnea, nascondono tutt’ora fatti inediti, meritevoli di essere conosciuti e rivalutati. Le ricerche condotte presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma hanno riportato alla luce una ricca documentazione inedita (lettere, relazioni, telegrammi) di estremo valore storico, che testimoniamo una produttiva collaborazione tra gli organi dello stato e gli studiosi del vulcano.

L’idea di creare una rete sismica in senso moderno risale al 1879 e precisamente al fermento scientifico e politico che si instaurò in seguito alla grande eruzione del maggio-giugno dello stesso anno. Le vicende della nascita della sismologia sull’Etna si possono dividere in tre passaggi principali, così cronologicamente classificabili: 1879-1883 costruzione della rete sismica, 1883-1890 inaugurazione e direzione di Orazio Silvestri, 1890-1892 morte di Silvestri e passaggio di gestione all’osservatorio astronomico di Catania con direttore Annibale Riccò.

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La ricostruzione di un evento lungo oltre 10 anni è stata possibile grazie alla visione di numerosissimi documenti contenuti in due corposi fascicoli. Il primo di essi ha come estremi cronologici gli anni 1879-1886 ed è denominato “Catania. Osservatorio principale e dipendenti. Volume I” (con collocazione Maic, Direzione Generale dell’Agricoltura, IV vers., fasc. 4522). In seguito all’eruzione bilaterale del maggio-giugno 1879, una delle eruzioni più importanti della storia del vulcano, lo stato italiano ha finanziato e appoggiato, in collaborazione col vulcanologo Orazio Silvestri, la costruzione di una rete sismica sull’Etna. Nei primi anni la sede centrale dell’Osservatorio Geodinamico fu stabilita a Catania nei locali dell’università. Ritroviamo, inoltre, documenti sulla gestione dell’Osservatorio Bellini che sorgeva a quota 2900 sul versante sud dell’Etna. Risalta il verbale di consegna dell’Osservatorio al custode Antonio Galvagno. In esso di legge: “Ai termini delle disposizioni Ministeriali partecipate a quest’Ufficio dalla Prefettura di Catania con lettera del 16 settembre Div.ne 4 N° 18390 riflettenti la consegna al custode Signor Antonio Galvagno fu Matteo dell’Osservatorio Bellini sull’Etna”.

Il 17 agosto 1890 sopravvenne la morte di Orazio Silvestri. L’osservatorio geodinamico di Catania rimase dunque senza un direttore. Il 24 agosto il direttore dell’Ufficio Centrale di Meteorologia di Roma propone al ministero che l’incarico di Silvestri fosse assegnato al direttore dell’Osservatorio astronomico, l’astrofisico Annibale Riccò. Una lettera autografa del nuovo direttore la ritroviamo cronologicamente il 14 dicembre 1890 nella quale informa lo stato della sistemazione del nuovo osservatorio. In essa scrive: “Ho l’onore di informare la E. V. che per stabilire la nuova sistemazione del R. Osservatorio Geodinamico in Catania, da eseguirsi colle £ 2000 dalla E.V. benignamente accordata, sarebbe necessaria la presenza del Direttore dell’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, Comm. P. Tacchini”.

L’altro evento storico, oltre che fenomeno geologico, del quale ora abbiamo una visione inedita, è la grande eruzione del 1892 che diede origine ai noti Crateri Silvestri sul versante meridionale dell’Etna.

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L’eruzione dell’Etna del 1892 in una cartolina postale d’epoca. (Collezione privata) Il primo documento che ritroviamo in senso cronologico è un telegramma dell’onorevole Carnazza Amari, datato 11 luglio 1892, ovvero due giorni dopo l’inizio dell’eruzione, nel quale chiede al ministero l’invio di un ingegnere minerario sul teatro eruttivo, come era già stato fatto per l’eruzione del 1886. Al giorno dopo risale la risposta del Ministero che conferma di aver inviato l’ingegnere Umberto Cappa. Del menzionato Cappa è necessario citare la relazione che egli trasmesse il 18 luglio 1892 all’ingegnere delle miniere del distretto di Caltanissetta. In essa sono contenute le osservazioni condotte direttamente sul teatro eruttivo, con dettagli sull’evoluzione dei processi eruttivi. Gli ultimi documenti risalgono cronologicamente al mese di novembre del 1893 e sono inerenti al rilevamento del campo lavico dell’eruzione.

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Sisma Centro, 120 indagati: residenze

spostate nei comuni terremotati per accesso a

contributi Martedi 26 Settembre 2017, 14:46

Gli indagati avrebbero spostato la loro residenza da Roma ad Amatrice o Accumoli per intascare i soldi che la

Protezione Civile eroga a favore dei residenti nei Comuni devastati dal terremoto per garantire loro una

sistemazione

Non terremotati, ma sciacalli. 120 persone sono indagate dalla Procura di Rieti perché

avrebbero incassato il Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) senza averne diritto. Si tratta

per lo più di romani che, nei luoghi del terremoto, possiedono una seconda o terza casa. Secondo gli

inquirenti, gli indagati hanno spostato la residenza da Roma ad Amatrice o ad Accumoli per

intascare i soldi che la Protezione Civile eroga a favore dei residenti nei Comuni devastati dal

terremoto affinché provvedano a una sistemazione alternativa. Il Procuratore capo di Rieti

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Giuseppe Saieva ha detto che l'indagine è vicina alla chiusura. Lo ha anticipato

il Messaggero nell'edizione di oggi.

Nei confronti di chi ha effettuato il cambio "sospetto" di residenza potrebbero scattare le accuse di

truffa e falso. Gli inquirenti hanno riscontrato molte anomalie nelle domande di accesso

all'indennità economica, che oscilla da 400 euro al mese, per i nuclei familiari composti da una sola

persona, a 900 per le famiglie numerose. L'indagine è stata condotta con l'aiuto dei sindaci dei Comuni

colpiti dal sisma che hanno il compito di controllare la veridicità delle autocertificazioni presentate

dai cittadini e finalizzate all’erogazione del Cas.

Per accedere al contributo è necessario abitare in modo stabile nella zona colpita ed essere

stati costretti ad abbandonare il proprio alloggio a causa del terremoto. Come si legge sul sito del

Dpc, "possono far richiesta delCas i singoli o le famiglie la cui abitazione si trova in area in cui è vietato

l’accesso (zona rossa), oppure è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata". Per l'accesso

al contributo è necessario aver "provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza

carattere di stabilità". Hanno diritto al Cas anche le persone che dimoravano abitualmente in una

casa andata distrutta o inagibile. "A tale scopo il cittadino

deve presentare adeguata documentazione: contratto di lavoro, contratto di affitto, intestazione di

utenze" si legge sempre sul sito del Dipartimento.

Avvisi di conclusione indagini che preludono alla richiesta di rinvio a giudizio sono già giunti per il crollo del

campanile di Accumoli, che sterminò una famiglia, e per la caduta di due edifici di case popolari in

piazza Sagnotti ad Amatrice (18 morti e 3 feriti). "Abbiamo individuato responsabilità costruttive

e di scelta dei materiali", ha detto Saieva. Su una terza palazzina Ater è in corso la chiusura

indagini.

red/mn

(fonte: Messaggero, Dipartimento Protezione Civile)