CONSIDERAZIONI SUL PROTOCOLLO DINTESA TRA Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento...

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CONSIDERAZIONI SUL PROTOCOLLO D’INTESA TRA Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica E C.R.U.I. – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Comunicazione di Franco Meloni, Dirigente Area Organizzazione dell’Università di Cagliari VII WORKSHOP FORMATORI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE Co.In.Fo. - Università di Cagliari 12-14 giugno 2002

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CONSIDERAZIONI SUL PROTOCOLLO D’INTESA

TRAPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Funzione PubblicaE

C.R.U.I. – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Comunicazione di Franco Meloni, Dirigente

Area Organizzazione dell’Università di Cagliari

VII WORKSHOP FORMATORI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANECo.In.Fo. - Università di Cagliari

12-14 giugno 2002

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PREMESSE- la conoscenza e l’innovazione contribuiscono allo sviluppo economico di un Paese e alla sua competitività nel contesto internazionale;- la formazione superiore qualificata, la ricerca scientifica e le sinergie tra studio e lavoro sono fattori strategici per il progresso sociale e per la crescita umana, culturale e professionale di un individuo;- riveste rilievo particolare promuovere iniziative che favoriscano scelte professionali informate e consapevoli da parte degli studenti universitari e che completino il percorso formativo;- costituisce strumento essenziale per l’attuazione del processo di riforma della pubblica amministrazione statale e di riordino della dirigenza pubblica statale la creazione di figure professionali e nuove competenze altamente qualificate;- le università possono concorrere allo sviluppo di un rapporto collaborativo con le pubbliche amministrazioni statali attraverso l’assunzione di iniziative di comune interesse

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RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione;- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;- Decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;- Direttiva 13 dicembre 2001 del Ministro per la Funzione Pubblica sulla formazione e valorizzazione del personale della pubblica amministrazione

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Finalità il Dipartimento della Funzione Pubblica e la C.R.U.I.

si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione volto a promuovere l’interazione tra università e pubblica amministrazione attraverso il potenziamento di attività comuni descritte negli articoli seguenti.

si impegnano altresì a favorire la sinergia e la complementarietà tra studio e lavoro, al fine di far conoscere a studenti laureandi e laureati realtà lavorative pubbliche e private e ad agevolare scelte professionali consapevoli anche mediante tirocini formativi e di orientamento.

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Attività di informazione e di orientamento Il Dipartimento e la C.R.U.I. concordano nel

promuovere e sviluppare interventi di informazione e orientamento sulle potenzialità dei nuovi percorsi formativi, in particolare di quelli ritenuti strategici e funzionali a una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e orientata alla cultura del servizio e della soddisfazione dell’utente.

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso azioni comuni, mirate e capillari

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Attività didattica (1)Le parti si impegnano a contribuire all’adeguamento dell’offerta

formativa universitaria alle nuove e moderne esigenze del mondo del lavoro e a migliorare l’aderenza dei corsi universitari all’evoluzione delle esigenze professionali delle amministrazioni pubbliche.

Sarà, pertanto, posta particolare attenzione da parte delle università alla domanda di formazione proveniente dal settore pubblico, diversificando l’offerta formativa e introducendo elementi di flessibilità dei percorsi didattici.

Sarà, inoltre, sostenuto il coinvolgimento delle amministrazioni nella programmazione dei corsi di studio e nella partecipazione alle attività formative, facilitando interventi di docenza teorico-pratici da parte dei dirigenti pubblici.

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Attività didattica (2)

In tale contesto, il Dipartimento provvederà a emanare annualmente una nota di indirizzo per la definizione degli obiettivi e per l’adeguamento delle attività formative dei corsi universitari finalizzati alle carriere professionali nella pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto ministeriale 3 nov.1999, n. 509.

La collaborazione tra il Dipartimento e la C.R.U.I. verterà anche sulla promozione e realizzazione di tirocini formativi e di orientamento svolti presso uffici delle pubbliche amministrazioni statali e rivolti a studenti laureati, prossimi alla laurea e alla laurea specialistica, individuati dalle università secondo criteri di parità di condizioni.

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Attività di ricerca presso le p. a.Le parti ritengono particolarmente importante realizzare un

collegamento stabile delle attività tra p. a. e università per la sperimentazione di programmi innovativi e di progetti pilota, espressione di esperienze ed esigenze comuni.

In particolare, ritengono fondamentale incentivare la ricerca universitaria, coerentemente con le linee indicate nel Piano Nazionale della Ricerca.

Le ricerche saranno concordate tra università e amministrazioni, contribuiranno a promuovere l’innovazione e ad approfondire tematiche di interesse strategico alle nuove esigenze della pubblica amministrazione.

Per facilitare lo svolgimento delle ricerche sarà stimolata la mobilità dei ricercatori tra università e amministrazioni dello stato.

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Formazione del personale universitario

Il Dipartimento e la C.R.U.I. si impegnano a incentivare, progettare e sostenere attività finalizzate al miglioramento delle competenze e delle conoscenze del personale tecnico -amministrativo delle università, al fine di contribuire alla modernizzazione delle strutture universitarie e della pubblica amministrazione in generale.

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Nuove tecnologieLe parti ritengono indispensabile alla competitività della pubblica amministrazione

l'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie.

Pertanto, favoriscono la realizzazione di banche dati per la diffusione di informazioni e per la consultazione dei materiali e degli elaborati prodotti nell'ambito delle ricerche e dei tirocini formativi previsti dal presente Protocollo.

Si impegnano, inoltre, ad attivare sportelli informativi on-line sui servizi di alta formazione offerti ai dirigenti pubblici e sulle opportunità per laureandi e laureati di svolgere tirocini e stage presso pubbliche amministrazioni statali.

Le parti collaborano, infine, a progettare, ed eventualmente sviluppare, percorsi formativi di e-learning e a mettere a punto metodologie di formazione a distanza a favore di pubbliche amministrazioni statali, con particolare attenzione al personale universitario, in attuazione dell'art. 19, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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Coordinamento delle attivitàLe linee programmatiche previste dal presente Protocollo d’intesa e gli

interventi specifici che ne deriveranno saranno realizzati mediante raccordi operativi tra Dipartimento, C.R.U.I., amministrazioni pubbliche statali e altri soggetti pubblici e privati interessati allo svolgimento delle attività.

Le stesse attività dovranno essere raccordate con quelle già avviate autonomamente dalle singole amministrazioni centrali e locali, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni.

Nella fase di realizzazione delle attività, il Dipartimento e la C.R.U.I. potranno avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez, tramite l’utilizzo dell’Osservatorio sulla domanda e offerta di formazione, della Fondazione C.R.U.I. e delle università.

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Durata del protocollo

Il Protocollo ha durata triennale e prevede la verifica dello stato di avanzamento del lavoro entro il mese di aprile di ogni anno.

Il Dipartimento e la C.R.U.I. nomineranno ciascuno un referente, con l’incarico di organizzare e coordinare tali verifiche e promuoverne i risultati.

Roma, 9 maggio 2002

Il Ministro per la Funzione Pubblica Franco Frattini

Il Presidente della Conferenza dei Rettoridelle Università italiane

Luciano Modica

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Dalla Direttiva Frattini del 13 dicembre 2001

UNIVERSITA’ Come indicato nel decreto ministeriale 3

novembre 1999, n. 509, verrà stabilita una collaborazione permanente con le università e con istituti di alta formazione privati preventivamente selezionati, al fine di monitorare i corsi attivati e destinati all’ingresso nelle pubbliche amministrazioni. Questa collaborazione si esplicherà in sede di tavoli di presentazione dei programmi, come previsto dal citato decreto, e in modo permanente attraverso una conferenza per l’analisi dei corsi, la collaborazione sulla ricerca e l’innovazione e la predisposizione di stage.

LA DIRETTIVALA DIRETTIVALA DIRETTIVALA DIRETTIVA

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Art. 19, comma 14, della Legge 28.12.2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n.

285 Le Amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali della amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le Amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al

relativo rimborso.

L. 448/2001L. 448/2001

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Decreto MURST 3.11.1999, n. 509(in GU 4 gennaio 2000, n. 2)

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

didattica degli atenei Art. 5

Crediti formativi universitari 7. Le università possono riconoscere come crediti

formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

D. M. 509/1999D. M. 509/1999

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

(…) b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo

L. 341/1990L. 341/1990

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

ALLEGATOALLEGATOL. 341/1990L. 341/1990

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi 2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitariArt. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11. *

* regolamento didattico di ateneo

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 8.Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

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Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in GU 23 novembre 1990, n. 274)

Riforma degli ordinamenti didattici universitari Art. 8.

Collaborazioni esterne

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione a partecipazione.

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