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CONDOMINIO
INTRODUZIONE
Un condominio è un fabbricato con più unità
immobiliari ( appartamenti, negozi, uffici, garage
ecc. ) appartenenti a due o più persone. Le diverse
unità immobiliari sono strutturalmente e
funzionalmente connesse, e questo, fa sì che in un
condominio ci siano parti di proprietà individuali e
parti di proprietà comune nei confronti delle quali i
condomini assumono la veste di comproprietà per
quote con proporzionali diritti e doveri.
Le parti comuni sono elencati nell’articolo 1117 del c.c. e
sono:
a) Tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti e
lastrici solari, gli anditi, i portoni d’ingresso, le scale i
portici, i cortili, le facciate,i pilastri e le travi portanti,
ecc.
b) Le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune: locali di portineria e alloggio
portiere, lavanderia, autoclave, stenditoi ecc.
c) Gli impianti di uso comune: ascensori, i pozzi e
cisterne, gli acquedotti, le fognature e i canali di
scarico, impianti per l’acqua, gas, energia elettrica,
riscaldamento, ecc.
Le parti, le aree e gli impianti comuni
richiedono delle spese ( per esempio, per i
lavori di manutenzione, pulizia) che devono
essere suddivisi in modo proporzionale tra i
proprietari degli immobili di proprietà
esclusiva.
Ci sono diversi tipi di condominio:
• Condominio minimo
•Supercondominio o condominio orizzontale
•Condominio parziale
Inoltre non bisogna confonderlo con la
comproprietà e con la multiproprietà
Stime condominiali
I problemi estimativi inerenti al condominio
riguardano la determinazione dei millesimi
necessari per la gestione del fabbricato. I
millesimi sono di due tipi:
•Di proprietà generale: che rappresentano il
diritto di proprietà di ogni condomino sulle parti
comuni
•D’uso: rappresentano la misura del contributo
per la ripartizione di alcune particolari spese.
Viene stimata pure l’indennità che il proprietario
dell’ultimo piano, o chi ne ha diritto, deve pagare
agli altri condomini in caso di sopraelevazione.
L’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO
Per la necessita di far funzionare il condominio come ente di
gestione, il codice civile stabilisce che:
a) Se i condomini sono più di otto, è obbligatoria la nomina
di un amministratore ( art. 1129 );
b) Se i condomini sono più di dieci, è obbligatoria la
formazione di un regolamento di condominio (art.
1138, comma 1° ).
La vita del condominio è dunque disciplinata, oltre che dalla
legge, anche dal regolamento di condominio.
Lo scopo del regolamento è quello di disciplinare l’uso delle
cose comuni, di stabilire i criteri particolari per la
ripartizione delle spese, di indicare le norme per la tutela
del decoro dell’edificio e per l’amministrazione dello
stabile. Fanno parte del regolamento condominiale le
tabelle millesimali
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Assembleare(o interno)
E’ formato secondo la volontà dei condomini riuniti in assemblea, con la maggioranza stabilita dall’art.1136c.c., e deve essere allegato sul registro dei verbali delle assemblee (art.1138c.c.) con la stessa maggioranza può essere modificato. In genere contiene norme che regolamentano l’uso delle parti comuni (orario del gioco dei bambini, modalità di stendere i panni per asciugare….)
Contrattuale (o esterno)
E’ formulato, secondo la sua volontà, dal costruttore dell’immobile o dall’unico proprietario originario, è parte integrante dell’atto di compravendita e viene contrattualmente accettato da ogni acquirente e risulta così implicitamente approvato da tutti i condomini e potrà essere modificato dall’assemblea all’unanimità. Tale modifiche devono essere trascritte alla conservatoria dei registri immobiliari dove è stato registrato l’atto di compravendita. Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo
di sanzione, il pagamento di una
somma fino a 200€ e, in caso di
recidiva, fino a 800€
ORGANI DI GESTIONE DEL CONDOMINIO
• Amministratore
Nominato dall’assemblea, dura in carica 2 anni (rinnovo tacito
dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca)
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
• che hanno il godimento dei diritti civili, che non sono stati condannati,
che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, il
cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
• che non sono interdetti o inabilitati
• che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• che hanno frequentato un corso di formazione iniziale di 72 ore e
svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale di 15 ore. (questi due ultimi requisiti non sono
richiesti qualora l’amministratore venga nominato tra i
condomini dello stabile)
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le
società.
I compiti dell’amministratore sono:
• convocare l’assemblea almeno una volta all’anno per
l’approvazione del rendiconto;
• eseguire le delibere dell’assemblea;
• fare osservare il regolamento condominiale;
• riscuotere i contributi condominiali
• eseguire gli obblighi fiscali;
• curare la tenuta del registro contenente l’anagrafica dei
condomini;
• curare i registri previsti dalla legge (registro dei verbali,
registro di nomina dell’amministratore, registro della
contabilità);
• conservare tutta la documentazione inerente la propria
gestione;
• compiere gli atti conservativi;
• rendere conto del proprio operato all’assemblea;
• rappresentare legalmente il condominio;
• aprire un conto corrente ed eseguire movimenti tracciati.
• per lavori di manutenzione di notevole importanza
l’amministratore deve far eseguire un capitolato dei lavori in base al
quale saranno richiesti i preventivi alle ditte. (gara d’appalto)
L’assemblea deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale per tali
opere e poi sceglierà a chi affidare l’esecuzione dei lavori.
In seguito all’approvazione dei lavori, l’amministratore deve nominare
un direttore dei lavori al quale sarà affidato il compito di vigilare
sull’esecuzione delle opere a regola d’arte e in conformità al contratto
d’appalto stipulato.
• contro il condomino moroso l’amministratore può ottenere un decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo, che serve a far rispettare il
regolamento di condominio.
• se il condomino moroso dopo l’ingiunzione non salda il proprio debito
con il condominio (comprese le spese legali), l’amministratore dà avvio
all’azione legale che può portare all’esecuzione dell’espropriazione
forzata dell’immobile.
COMPENSO AMMINISTRATORE
E’ di circa 50-80 € per ogni unità immobiliare di media
dimensione (80-90 m²).
Dal compenso ordinario sono escluse le spese per
fotocopie, postali, cancelleria ecc. per la gestione di
opere straordinarie il compenso richiesto è pari di solito
al 2% dell’importo dei lavori.
•Assemblea dei condomini
L’assemblea è costituita da tutti i condomini, viene convocata al
fine di svolgere le seguenti funzioni:
• Nomina, riconferma e revoca dell’amministratore e decisioni in
merito alla sua retribuzione;
•Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
•Deliberazione in merito a eventuali opere di manutenzione
straordinaria
•Approvazione del regolamento di condominio ed eventualmente
delle tabelle millessimali
•Conferimento all’amministratore di maggiori poteri rispetto
a quelli stabiliti dalla legge
•Disporre l’esecuzione di innovazioni dirette al miglioramento o
all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
•Nomina, oltre dell’amministratore di un consiglio di condominio
( viene nominato solo se le unità immobiliari sono più di 12) composto
almeno da tre condomini , con funzioni di controllo e consultive.
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
ORDINARIA
Essa deve essere
convocata una volta
all'anno per approvare
il rendiconto di
gestione e il
preventivo delle spese.
STRAORDINARIA
Ogni volta in cui
l'amministratore lo
ritiene opportuno o ne
è fatta richiesta da un
minimo di due
condomini che
rappresentino almeno
1/6 dei millesimi
dell'edificio
L'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI I condomini devono essere avvisati 5 giorni prima della data di convocazione è regolarmente costituita se sono presenti almeno 2/3 dei condomini e i presenti rappresentano almeno 2/3 dei millesimi dell'edificio (maggioranza) altrimenti si provvede a una seconda convocazione per il giorno successivo, ove è indispensabile che sia presente almeno 1/3 dei condomini in rappresentanza di almeno 1/3 dei millesimi dell'edificio Delega (l’amministratore non può essere delegato) Esistono due tipi di maggioranza: Semplice che prevede la maggioranza degli intervenuti nell’assemblea e almeno 1/3 dei millesimi Qualificata che prevede la maggioranza degli intervenuti e almeno ½ dei millesimi. Alla fine di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere in un apposito registro tenuto dall’amministratore. E’ obbligo dell’amministratore inviarne una copia ai condomini assenti. I condomini compresi quelli assenti possono impugnare entro 30 giorni le deliberazioni e chiederne l’annullamento, mediante ricorso all’autorità giudiziaria, qualora fossero contrari al regolamento condominiale o alla normativa in vigore. Uno dei compiti più importati dell’amministratore è la stesura del rendiconto annuale
MILLESIMI DI PROPRIETÀ GENERALE
I problemi estimativi inerenti i condomini sono: la costituzione delle tabelle millesimali necessarie per la gestione del condominio.
Tabelle millesimali: tabelle allegate al regolamento del condominio che controllano la ripartizione delle spese (rappresentano il diritto-dovere dei proprietari sulle parti comuni).
Il valore per ogni unità immobiliare deve essere espresso in millesimi.
Tabelle millesimali Esse si distinguono in: millesimi di proprietà
generale(tabella A ), millesimi di proprietà particolare (tabelle per la ripartizione delle spese che riguardano solo una parte dei condomini) e millesimi d’uso ( che si riferiscono ad impianti o servizi usati dai condomini in modo non proporzionale alle quote di proprietà ).
DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI PROPRIETA’ GENERALE:
I millesimi di proprietà esprimono i rapporti fra
proprietà esclusiva e proprietà comune. L’art. 1118 del c.c. afferma che ogni condomino ha diritto di proprietà sulle parti comuni in misura proporzionale al valore della sua proprietà rapportato al valore dell’intero edificio ed espresso in millesimi.
Per calcolare le quote millesimali delle unità
condominiali occorre:
1. stimare i valori delle singole unità
condominiali (Sᵥ¡ );
2. calcolare il valore dell’intero condominio
(ΣSᵥ¡) come somma dei valori delle unità
condominiali;
3. risolvere, per ciascuna unità, la proporzione:
ΣSᵥ¡ : 1.000= Sᵥ¡ : M¡ ; M¡ = 1000/ ΣSᵥ¡
x Sᵥ¡
I valori delle unità condominiali vanno stimati con riferimento al
mercato, ma tenendo conto soltanto delle loro caratteristiche
costituzionali originarie.
I valori da considerare si distinguono pertanto da quelli normali di
mercato e sono denominati valori condominiali.
La determinazione dei millesimi potrà, a seconda dei casi, farsi:
➢ sulla base dei valori condominiali espressi in moneta;
➢ sulla base di grandezze fisiche virtuali atte a rappresentare i
valori condominiali. Il criterio di determinazione dei millesimi
sulla base di grandezze fisiche delle unità condominiali è il più
adottato. Tra le grandezze, la più usata è la superficie. Perché le
superfici delle unità immobiliari rappresentino i valori
condominiali, esse debbono essere rese omogenee ed equivalenti,
cioè tali che a parità di superficie corrisponda parità di valore.
Questa equivalenza non sussiste per le superfici reali ma potrà
aversi fra le superfici virtuali, cioè le superfici modificate con
l’applicazione di opportuni coefficienti di correzione.
La fase estimativa dell’operazione sta nell’accertare i
coefficienti di correzione che, applicati alle superfici reali,
le trasformano in virtuali.
Le possibili caratteristiche differenziali sono: destinazione
d’uso, livello di piano, orientamento, prospetto, luminosità,
funzionalità globale dell’alloggio.
La misurazione delle superfici reali deve essere fatta
secondo certe regole: le misure dei vani vengono prese al di
sopra dei battiscopa, escludendo la superficie occupata da
pilastri e muri interni nonché quella dei vani delle porte e
degli sguanci delle finestre, comprendendo però la
superficie degli armadi a muro.
Le misure delle pertinenze (balconi, terrazze, giardini, …)
vengono prese al filo interno dei parapetti o ringhiere,
sempre escludendo l’area occupata da pilastri.
COEFFICIENTI CORRETTIVI DA APPLICARE ALLE SINGOLE
COMPONENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINAZIONE
FUNZIONALE – TABELLA 1
Coefficiente di destinazione funzionale dei vani
Camere, cucine, bagni 1,00
Ingressi, corridoi, ripostigli 0,80
Cantine, soffitte 0,25-0,40
Mansarde 0,60-0,80
Balconi, terrazze 0,30-0,50
Verande 0,30
Giardini e zona di rispetto 0,10-0,15
Autorimesse 0,50-0,80
Posti macchina al chiuso 0,30-0,50
Posti macchina all’aperto 0,20-0,40
Prospicienza su:
coefficienti
Via 1,00
Corso, viale, piazza, giardino 1,00-1,05
Veduta panoramica 1,05-1,10
Cortile 0,85
Officine, depositi e simili 0,80
Nessuna veduta 0,75
PROSPICIENZA (O AFFACCIO)
Questa caratteristica riguarda la veduta di cui si può godere dalle
aperture verso l’esterno dei vani principali. (TABELLA 2)
ORIENTAMENTO (O ESPOSIZIONE)
Dall’orientamento delle aperture esterne dei vani principali
rispetto ai punti cardinali dipende il grado di soleggiamento
di cui possono godere i vani stessi e l’assoggettamento ai
venti. L’orientamento più apprezzato è quello verso
Sud.(TABELLA 3)
Sud 1,00
Sud-Est, Sud-Ovest 0,98
Est, Ovest 0,96
Nord-Est, Nord-Ovest 0,94
Nord 0,92-0,90
Nessun orientamento (*) 0,80
Orientamento dei vani principali
Questa caratteristica riguarda i soli vani dotati di finestre. I
coefficienti derivati dal rapporto K=Sf/Sv partono da un valore di
1,00 fino a un valore di 0,900.(TABELLA 4)
Sf =superficie illuminante
Sv = superficie illuminata
LUMINOSITA’
Valori del rapporto K coefficiente
Per K>=1/6 1,00
Per K=1/7 0,965
Per K=1/8 0,940
Per K=1/9 0,920
Per K<1/9 0,900
SERVITÙ DA RUMORE
Questa caratteristica riguarda il particolare disagio gravante sui vani principali delle unità
immobiliari destinate ad abitazione, che siano adiacenti a spazi condominiali contenenti una
fonte di rumore, quali la centrale termica, l’autoclave, il vano ascensore. Il coefficiente
riduttivo è di 0,98
FORMA E FUNZIONALITÀ DEI VANI
Questa caratteristica si riferisce ai vani principali e agli accessori diretti delle unità abitative.
La forma migliore dei vani principali è quella rettangolare, con un rapporto fra il lato
finestra (a) e la profondità (b) non inferiore a 0,5 e non superiore a 1,6.
COEFFICIENTI CORRETTIVI DA APPLICARE ALLE INTERE UNITÀ IMMOBILIARI
Si applicano al totale della superficie corretta dei vani principali ed accessori diretti i
coefficienti correttivi relativi a: destinazione d’uso, livello di piano, forma e funzionalità
dell’unità immobiliare, comodità d’accesso, altezza interna, vetustà, isolamento termico.
Abitazione 1,00
Negozio 0,70-2,00
Ufficio, studio professionale 1,00-1,20
Magazzino 0,60-0,90
Laboratorio 0,70-1,10
Box auto 0,50-0,80
DESTINAZIONE D’USO
Questa caratteristica riguarda l’uso funzionale dell’intera unità.(TABELLA 6)
Destinazione d’uso delle unità
Posto auto al chiuso coeff. 0,30-0,50
Posto auto all’aperto coeff. 0,20-0,40
LIVELLO DI PIANO
La collocazione in un piano interrato o seminterrato è poco influente sul valore di
magazzini e box, mentre svalutano variamente le unità immobiliari ad altra
destinazione. L’ubicazione al piano terreno è normale per i negozi e i laboratori e
rappresenta per essi la situazione più apprezzata.
Abitazioni e uffici trovano abituale collocazione nei piani sopraterra e risentono
diversamente del livello di piano. (TABELLA 7)
piano con ascensore senza ascensore
interrato 0,80 0,80
seminterrato 0,90 0,90
rialzato 0,92 0,92
primo 0,94 1,00
secondo 0,96 0,98
terzo 0,98 0,96
quarto 1,00 0,94
quinto 1,00 0,92
successivi 1,00 -
attico 1,02-1,05 -
FORMA E FUNZIONALITÀ DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
Il giudizio sulla funzionalità dell’unità immobiliare nel suo complesso
deve tener conto della razionalità della distribuzione interna in
relazione alla destinazione d’uso, e, per quanto riguarda le abitazioni,
dell’equilibrio fra vani principali e accessori, fra zona giorno e zona
notte.
COMODITÀ DI ACCESSO
Questa caratteristica riguarda la posizione dell’ingresso delle unità
immobiliari rispetto agli spazi aperti circostanti. L’accesso normale si
ha da un atrio rivolto verso la strada, ma possono esservi unità alle
quali si accede dal cortile: questa influisce negativamente sul valore
degli alloggi, uffici e negozi, alla cui superficie deve applicarsi un
coefficiente di riduzione (indicativamente 0,90).
Gli edifici di nuova costruzione hanno unità con altezze interne
uguali, e il problema della correzione non si pone. Negli edifici
d’epoca si possono trovare i cosiddetti piani nobili con altezza
dei vani di 4,50-5,00 e piani ammezzati con altezza dei vani
inferiore a 3,00 m. (TABELLA 8)
ALTEZZA INTERNA
Altezza interna coefficiente
< 2,50 0,70
2,50 0,80
2,60 0,90
2,70 0,95
2,80 0,97
2,90 0,99
3,00 1,00
3,10 1,02
3,20 1,04
3,30 1,06
3,40 1,08
3,50-4,00 1,10
4,00-4,50 1,12
> 4,50 1,15
VETUSTA’
Questo carattere viene preso in considerazione nel caso di condomini che si
costituiscono in stabili sopraelevati, in cui le U.I. hanno età diverse.
ISOLAMENTO TERMICO
Il problema si pone per condomini vecchi che hanno impianti autonomi. In base a
dove sono ubicati si applicano i vari coefficienti SCHEMA PROCEDURALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
VIRTUALI
1. misurazione delle superfici reali delle singole componenti dell’unità;
2. correzione delle superfici reali di tutte le componenti con l’applicazione dei coefficienti
di destinazione funzionale; le superfici corrette dei vani accessori complementari e delle
pertinenze scoperte non necessitano di altre correzioni e la loro somma costituisce la
superficie virtuale delle pertinenze;
3. ulteriore correzione delle superfici dei singoli vani principali ed accessori diretti con i
coefficienti relativi alle altre caratteristiche degli stessi: prospicienza, orientamento,
luminosità, servitù da rumore, forma e funzionalità;
4. calcolo della superficie totale corretta dei vani principali ed accessori diretti;
5. applicazione alla superficie totale di cui al punto precedente dei coefficienti relativi alle
caratteristiche dell’intera unità condominiale e ottenimento della superficie virtuale
principale;
6. calcolo della superficie virtuale complessiva come somma della superficie virtuale
principale e della superficie virtuale delle pertinenze.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE MILLESIMALE
N° unita' immobiliare: 2 Destinazione: ABITAZIONE Piano: PRIMO Proprietà: COOPERATIVA "LA GIOVIA"
Subalterno: - Accessori: CANTINA Piano: INTERRATO Locatario: BELVEDERE Giuseppe
N°
d'o
rdin
e
Locale
S
up
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Utile
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mq
. Coefficienti particolari
Pro
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Pro
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S
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mill
esim
ale
utiliz
zazio
ne
lu
min
osità
altezza
pro
spett
o
destinazio
ne
pia
no
1
2
3
4
5
Soggiorno
Camera
Cucina
Bagno
Balcone
20,99
15,90
8,59
5,22
3,09
1,00
1,00
1,00
0,95
0,30
0,97
1,00
1,00
0,90
-
1,00
1,00
1,00
1,00
-
0,95
0,95
0,95
0,95
-
0,92
0,95
0,95
0,81
0,30
19,34
15,11
8,16
4,24
0,93
Totale appartamento
53,79
47,77
1,00
1,03
1,03
49,21
6
Cantina
6,82
6,82
0,20
0,85
0,17
1,16
TOTALE
60,61
50,37
I procedimenti di calcolo sono due:
Sintetico : l’attribuzione dei
coefficienti viene effettuata considerando
l’unità immobiliare nel suo complesso
Analitico : l’attribuzione dei
coefficienti viene effettuata considerando
ogni singolo vano
DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI
PROPRIETÀ PARTICOLARE
Il 3° comma dell’art. 1123 c.c. aggiunge che
“qualora un edifico abbia più scale, cortili,
lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell’intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità.” Quando si
verifica tale situazione , diventa utile predisporre
altre tabelle millesimali relative alle sole unità
condominiali che sono servite dalle opere o
impianti di uso particolare. Queste tabelle,
contrassegnate A1, A2, ecc… si ricavano dalla
tabella A: rapportata a 1.000 la somma dei
millesimi di proprietà generale delle sole unità
interessate, si calcolano in proporzione i loro
millesimi di proprietà particolare.
DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI D’SO
I criteri per ripartire le spese sono due:
I millesimi di proprietà : per ripartire le spese generali
I millesimi d’uso : per ripartire i servizi di cui i condomini usufruiscono in
modo diverso
Spese di proprietà Spese d’uso
amministrazione riscaldamento centrale
imposte scale e ascensore
assicurazioni acqua potabile
pulizia antenna comune
illuminazione lastrici solari
manutenzione terrazze
strutture gronde e pluviali
parcheggi
soffitti, volte, solai
ASCENSORE
Dove è obbligatorio
Tipi di spese: di esercizio, di manutenzione
straordinaria e di installazione
MILLESIMI DI ASCENSORE
Art. 1124 c.c. fissa i criteri di ripartizione della spesa per la
manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori.
Questa spesa è ripartita tra i condomini per metà in ragione dei
millesimi di proprietà (dimensione appartamento e quindi numero di
residenti) e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun
piano del suolo (millesimi d’uso).
Se in un piano vi sono più appartamenti, la spesa verrà ripartita per
metà in base ai millesimi di proprietà, e, l’altra metà in base all’uso
calcolata prima per il livello del piano e dopo ripartita fra gli
appartamenti del piano in proporzione ai loro millesimi di proprietà.
• i primi 500 millesimi vengono calcolati in funzione della superficie
virtuale
•I secondi 500 millesimi possono essere calcolati in due modi:
1. Es. nel caso di un edificio a 5 piani, il denominatore è dato dalla
somma: 1+2+3+4+5=15. i numeratori sono gli stessi 1,2,3,4,5 , il
primo pagherà 1/15, il secondo 2/15, il terzo 3/15, il quarto 4/15 ed
il quinto 5/15 della spesa. Gli appartamenti ubicati al piano terra
non pagano la metà della spesa riguardante l’altezza dei singoli
piani, ma solo l’altra metà in ragione ai millesimi di proprietà.
ESEMPIO
Si deve ripartire la spesa di manutenzione delle scale
che ammonta a € 2065,83 fra i singoli proprietari di
un condominio costituito da 4 piani più il piano terra.
I millesimi di proprietà sono i seguenti:
A – piano terra 140 millesimi
B – primo piano 180 millesimi
C – secondo piano 200 millesimi
D – terzo piano 200 millesimi
E – quarto piano 280 millesimi
La spesa di € 2065,83 per la manutenzione delle scale
viene ripartita secondo l’art. 1124 C.C. nel seguente
modo:
La metà € 1032,91 in base ai millesimi di proprietà
L’altra metà € 1032,91 in base all’altezza dei piani
(escluso piano terra)
SPESA A CARICO DEI SINGOLI PROPRIETARI
In base ai millesimi In base all’altezza dei piani
Proprietari: A, B, C, D
1032,91:Xa =1000 : 140
1032,91: Xb= 1000 : 180
Ecc..
1032,91/1000 .
TOT. 1032,91
Proprietari: A, B, C, D
1+2+3+4 = 10
A: piano terra non paga
B: 1 piano 1/10 . 1032,91 = 103,29
C: 2 piano 2/10 . 1032,91 = 206,58
D : 3 piano 3/10 .1032,91 = 309,87
E: 4 piano 4/10 . 1032,91 = 413,17
Tot. 1032,91
140=144,61A
180=185,92B
200=206,58D
200=206,58C
280=289,22E
Spesa totale a carico dei singoli proprietari:
A = 144,61 = 144,61
B = 185,92 + 103,29 = 289,22
C = 206,58 +206,58 = 413,17
D = 206,58 + 309,87 = 516,45
E = 289,22 + 413,17 = 702,38
Tot. Spese manutenzione : 2065,83
SECONDI 500 MILLESSIMI (SECONDO
MODO)
Determinando i
millesimi spettanti a
ciascun piano
500: ΣHi = MPi : Hi
MPi = 500/ΣHi x Hi
Ripartendo i millesimi di
ciascun piano tra le relative
unità immobiliari
MHi = MPi x Vi/ ΣVi
MPi = 500/ΣHi x Hi x Vi/ ΣVi
Nei moderni condomini poiché l’ascensore raggiunge di
solito il piano interrato si dovrà tenere conto
dell’utilizzo dell’impianto applicandone un coefficiente
di utilizzo
RISCALDAMENTO
Negli impianti centralizzati di nuova generazione, dotati di
contabilizzatori per ogni U.I. , la spesa di esercizio
dell’impianto di riscaldamento viene suddivisa in due parti:
• 20 – 50% da ripartire in proporzione alla cubatura riscaldata;
• 50 – 80 % da ripartire in proporzione al consumo
contabilizzato.
Per gli impianti centralizzati tradizionali il calcolo dei
millesimi può avvenire:
• cubatura riscaldata
•Superficie radiante ( numero di elementi dei termosifoni ecc.)
•Criterio misto
ACQUA POTABILE
La spesa viene suddivisa:
Se esiste il contatore individuale, in base
all’effettivo consumo
Oppure viene considerata una quota fissa per
ciascuna U.I. e la parte rimanente in base al
consumo
Se non esiste il contatore:
In base al numero dei componenti familiari che
abitano nell’U.I.
In base ai millesimi di proprietà (non equo)
SOLAI E TERRAZZI
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai
vengono ripartite in parti uguali dai proprietari dei due piani
(sopra e sotto), restano a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a quello del piano
inferiore l’intonaco e la tinteggiatura.
Terrazzo a livello
Questo ha una doppia funzione, come terrazzo e come tetto
per tutte le U.I. sottostanti, pertanto la spesa viene
suddivisa per 1/3 a carico di chi ne ha l’uso esclusivo
(funzione terrazzo) mentre i restanti 2/3 (funzione tetto)
spettano a tutti i condomini che usufruiscono della copertura
(da ripartire con i millesimi di proprietà).
INFILTRAZIONI D’ACQUA
Le spese di riparazione e i danni saranno
addebitati:
al singolo proprietario se la perdita ha
origine da un impianto di proprietà esclusiva
a tutti i condomini in base ai millesimi di
proprietà, se la perdita ha origine da un
impianto di proprietà comune.
Innovazioni
Hanno lo scopo di migliorare o
rendere più comodo l’uso delle cose
comuni. Serve la maggioranza degli
intervenuti e almeno 2/3 del valore
dell’edificio. Tali opere non devono
alterare il decoro architettonico o
limitare l’uso delle parti comuni
anche di un solo condomino. Es.
interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrità degli edifici e
degli impianti, l’installazione di
impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva ecc…
Revisione delle tabelle
millesimali
Possono essere modificate in
caso di errore o per mutare
condizioni dell’edificio.
Gli errori essenziali possono
essere di fatto( errata
misurazione, errori di calcolo
ecc…) o di diritto (errata
interpretazione di leggi)
Per mutate condizioni
s’intende la sopraelevazione
di nuovi piani o le innovazioni
di vasta portata ( es. creazione
di un ascensore in u fabbricato
che ne è privo)
SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO
CONDOMINIALE
È il diritto attribuito dall'articolo 1127 codice civile ad alcuni
condomini (in particolare al proprietario dell’ultimo piano o al
proprietario del lastrico solare) di sopraelevare l’edificio.. Non si
tratta di un diritto assoluto. Anzitutto il diritto di sopraelevazione
deve uniformarsi ai limiti imposti dall'articolo 1127 codice civile. La
nuova opera, quindi, non dovrà pregiudicare l’aspetto architettonico né
la stabilità dell’edificio. L’opera non dovrà, inoltre, privare le
abitazioni sottostanti di aria e di luce. Decoro architettonico e idoneità
statica dell’edificio sono concetti ben precisi, e non di meno
complessi, che devono essere esaminati con l’ausilio di un
professionista prima di iniziare qualsiasi intervento, anche al fine di
evitare opposizioni successive dei condomini. Inoltre la
sopraelevazione non può essere effettuata quando il regolamento non
lo consente. Inoltre vi possono essere pure motivazioni tecniche ,
contenute negli strumenti urbanisti che possono impedire la
sopraelevazione. Quando è possibile eseguirla , chi intende farlo deve
pagare agli altri condomini l’indennità stabilita per legge.
Indennità di sopraelevazione
colui che sopreleva è tenuto a corrispondere a tutti gli altri
condomini una indennità pari al valore dell’area
condominiale su cui insiste il fabbricato, diviso il numero dei
piani compreso quello da edificare e detratto l’importo della
quota a lui spettante (se parte del condominio). (art. 1127
c.c.). Da tale norma si ricava la formula:
Ind = Va/n+1 - Va/n+1 x 1/n
Va = valore attuale dell’area (valore di mercato di tutta l’area
del lotto su cui insiste il condominio)
n = numero dei piani dell’edificio prima della
sopraelevazione
I quesiti estimativi che possono presentarsi al perito sono: il calcolo
dell’indennità e il valore del diritto di sopraelevazione
SOPRAELEVAZIONE DI PIÙ PIANI
Ind = Va / n+s-(Va/n+sxsx1/n)
s= numero di piani edificati in più
Valore del diritto di
sopraelevazione
È calcolato in base al valore di trasformazione,
ovvero è dato dalla differenza tra il valore di
mercato delle nuove unità realizzate con la
sopraelevazione (Vm) e i costi necessari per
eseguirla, rappresentati dal costo della
sopraelevazione (K) e dell’indennità di
sopraelevazione
Vds = Vm – (K+Ind.sopr.)