CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE C.R.I. MOD...

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Conseguimento Obblighi Conversione (senza esame) Conseguimento Obblighi Conversione (senza esame) Tipo 1 per esame o conversione età > 14 anni (consenso tutore) automatica, solo età > 18 anni, solo se si possiede o si consegue altro tipo di patente CRI ======= ======= ======= Tipo 2 per esame o conversione età > 18 anni automatica, se il titolare è in possesso di patente civile o militare (tipo 3) che abilita alla conduzione di motocicli, mai sospesa negli ultimi 3 anni (*) ======= ======= ======= Tipo 3 per esame o conversione età > 18 anni automatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 4, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*) ======= ======= ======= Tipo 4 per esame o conversione età > 18 anni automatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 5, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*) ======= ======= ======= Tipo 5 solo per esame età > 21 anni età < 65 anni NON POSSIBILE ======= ======= ======= Tipo 5 b solo per esame età > 21 anni età < 65 anni NON POSSIBILE ======= ======= ======= Tipo 6 NO età > 21 anni età < 65 anni ======= per esame o conversione Possesso Tipo 4 Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI, mai sospesa (*) Tipo 7 NO età > 21 anni età < 65 anni ======= per esame o conversione Possesso Tipo 4 Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO QUATTRO ANNI, mai sospesa (*) Tipo 8 NO età > 21 anni ======= per esame o conversione Possesso Tipo 6 o 7 Conversione, solo con patente civile o militare Tipo 9 NO età > 18 anni ======= per esame o conversione Possesso Tipo 4 Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI (*) N.B. Ai fini del rilascio senza esame, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l’allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest’ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall’amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell’Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta “SCUOLA GUIDA” conformi alle disposizioni del secondo comma dell’articolo 334 del Reg CDS CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE C.R.I. MOD 138/05 E' sufficiente autodichiarazione, con assunzione di responsabilità del dichiarante, in caso di dichiarazioni mendaci. Salvo quanto previsto dall’articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di servizio presso l’Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l’esercitazione Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli Quando l’aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6 e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l’impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo PRIMO RILASCIO di Patente CRI RILASCI SUCCESSIVI di Patente CRI

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Conseguimento Obblighi Conversione (senza esame) Conseguimento Obblighi Conversione (senza esame)

Tipo 1per esame o conversione

età > 14 anni (consenso tutore)

automatica, solo età > 18 anni, solo se si possiede o si consegue altro tipo di patente CRI

======= ======= =======

Tipo 2per esame o conversione

età > 18 anniautomatica, se il titolare è in possesso di patente civile o militare (tipo 3) che abilita alla conduzione di motocicli, mai sospesa negli ultimi 3 anni (*)

======= ======= =======

Tipo 3per esame o conversione

età > 18 anniautomatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 4, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*)

======= ======= =======

Tipo 4per esame o conversione

età > 18 anniautomatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 5, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*)

======= ======= =======

Tipo 5 solo per esameetà > 21 anni età < 65 anni

NON POSSIBILE ======= ======= =======

Tipo 5 b solo per esameetà > 21 anni età < 65 anni

NON POSSIBILE ======= ======= =======

Tipo 6 NOetà > 21 anni età < 65 anni

=======per esame o conversione

Possesso Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI, mai sospesa (*)

Tipo 7 NOetà > 21 anni età < 65 anni

=======per esame o conversione

Possesso Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO QUATTRO ANNI, mai sospesa (*)

Tipo 8 NO età > 21 anni =======per esame o conversione

Possesso Tipo 6 o 7

Conversione, solo con patente civile o militare

Tipo 9 NO età > 18 anni =======per esame o conversione

Possesso Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI

(*)

N.B. Ai fini del rilascio senza esame, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l’allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora inservizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest’ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare daattestazione rilasciata dall’amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stessoLe abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell’UnioneEuropea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli

Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta “SCUOLA GUIDA” conformi alle disposizioni del secondocomma dell’articolo 334 del Reg CDS

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE C.R.I. MOD 138/05

E' sufficiente autodichiarazione, con assunzione di responsabilità del dichiarante, in caso di dichiarazioni mendaci.

Salvo quanto previsto dall’articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di serviziopresso l’Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengonoPer le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente diservizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dalDirettore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l’esercitazionePer le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente diservizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoliQuando l’aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l’impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo

PRIMO RILASCIO di Patente CRI RILASCI SUCCESSIVI di Patente CRI

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Allegato 19 /05 (VEI)

OFM – art. 27 comma 1 Reg. – Allegato 19 /05 (VEI) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 1

ANAGRAFE NAZIONALE C.R.I. DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA L'anagrafe nazionale C.R.I. degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione l’Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, contiene i dati relativi alle abilitazioni di guida della CRI, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della CRI in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

1. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.

2. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere

conseguito l'abilitazione alla guida CRI.

3. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.

4. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione

amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.

5. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il

conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.

Le sezioni, interattive fra loro, sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della CRI e vengono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici, per il tramite del collegamento informatico integrato fra i sistemi informativi. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe; con livelli differenziati di competenza e di responsabilità, avverrà con le modalità fissate con provvedimento dell’Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

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_______________________________________________________________________________________________________ OFM – art. 50 Reg. – Allegato 20 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

Allegato 20/05 (su carta bianca)

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Provinciale/Regionale di (1)............................................ Protocollo n°________

Autorizzazione a condurre i veicoli C.R.I. in caso di necessità

Il Presidente C.R.I., visto il possesso della patente civile (o equipollente) n°

______________________ rilasciata da ___________________________, con validità

fino al ______________, conseguita da almeno 5 anni,

autorizza:

Cognome ___________________________ Nome _____________________________

nato a __________________________________ il __________________ residente a

_______________________ (_____) in via ___________________________n° ______

alla guida dei veicoli C.R.I., delle categorie per le quali la patente è rilasciata.

Prescrizioni: 01 Correzione e/o protezione della vista 02 Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione (eventuali) 03 Protesi per arti 05 Usi limitati: ____________________

La validità della presente autorizzazione è subordinata esclusivamente alle finalità per cui la autorizzazione è concessa ed al possesso di regolare patente civile o equipollente, di idonea categoria, conseguita da almeno 5 anni, in corso di validità. L’autorizzazione non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività di soccorso o di trasporto di persone. La presente autorizzazione ha validità fino al _________ (massimo 30 giorni dalla data del rilascio). Data ______________

Il Presidente

__________________________

(1) Denominazione Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. di appartenenza

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Allegato 21 B /05 (PAT)

OFM – art. 51 comma 1 Reg. – Allegato 21 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 1

CROCE ROSSA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA CRI MODELLO 138/05

La nuova patente di guida CRI è realizzata in cartoncino pesante di colore rosa e stampata su due fronti. Ha dimensioni 210 x 99 mm.. ed è strutturata in sezioni. In particolare sono previste due sezioni, riguardanti rispettivamente i rinnovi ed i provvedimenti di sospensione della patente. Le sezioni relative ai dati personali e di esame vengono completate dei dati, tramite stampa.

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Allegato 21 /05 (PAT)

OFM – art. 24 Reg. – Allegato 12B/ 05 (VEI) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 2

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OFM – art. 51 Reg. – Allegato 21 A al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 1 di 3

Allegato 21 A /05 (PAT)

(Foglio provvisorio)

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale/Regionale di (1)............................................

Protocollo n°____________

Autorizzazione provvisoria a condurre i veicoli C.R.I. in attesa di rilascio della

Patente di guida C.R.I. mod. 138/05 Il Presidente C.R.I.,

- visto il carteggio, relativo al conseguimento della Patente CRI mod. 138/05, acquisito dal Responsabile del

Procedimento Patenti CRI con prot. n° ______________ del ______________, completo della

certificazione medica riguardante l’idoneità psico-fisica del candidato;

- accertato che sono state esperite tutte le formalità previste dal Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

e successive modifiche ed integrazioni, relative al rilascio della patente CRI mod. 138/05 per:

q Conversione da patente ______________________________ n°_________________ q Rilascio a seguito di esame teorico-pratico ultimato in data _____________________ q _____________________________________________________________________

- in attesa che l’Ufficio Patenti CRI provveda alla stampa della Patente di guida CRI definitiva;

AUTORIZZA

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________ nato a ________________________________________ il ___________________________________ residente a __________________________ (_____) in via ____________________________n° ______ Unità C.R.I. di appartenenza _____________________________ componente C.R.I. ___________________________________ alla guida dei veicoli C.R.I., delle categorie (2):

Tipo 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 (per descrizione Tipo, vedere sul retro) (depennare le voci che NON ricorrono)

01

Correzione e/o protezione della vista 02

Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione Prescrizioni (eventuali) (3):

03

Protesi per arti 05

Usi limitati: ____________________

L’autorizzazione sostituisce temporaneamente la Patente di guida CRI mod. 138/05 a tutti gli effetti di legge (art. 138 del C.d.S.), per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di soccorso e di trasporto di persone e cose, per le categorie di veicoli CRI per cui è rilasciata.

La presente autorizzazione ha validità fino al __________________ (massimo 90 giorni dalla data del rilascio). Data, ______________

IL PRESIDENTE

__________________________

(1) Denominazione Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. di appartenenza (2) Depennare le voci che NON ricorrono, lasciando visibili solo le categorie di validità della patente. (3) Apporre una “X” sul codice delle voci che eventualmente ricorrono.

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OFM – art. 51 Reg. – Allegato 21 A al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 2 di 3

Il presente documento è rilasciato in tre copie delle quali una è consegnata all’interessato, una inserita nel fascicolo del procedimento ed una agli atti dell’Archivio di protocollo C.R.I.. La copia originale del presente documento, rilasciata all’interessato, dovrà essere riconsegnato all’Ufficio patenti C.R.i., al momento del ritiro della Patente C.R.I. definitiva.

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OFM – art. 51 Reg. – Allegato 21 A al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 1 di 3

Allegato 21 A /05 (PAT)

(retro)

Categorie di Patente C.R.I. Mod. 138/05 (Articolo 51 del Testo Unico C.R.I.)

Tipo 1 Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili Tipo 2 Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili Tipo 3 Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri.

A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 4 Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 5 Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.

Tipo 5 b Motomediche Tipo 6 Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli

speciali ad essi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 7 Autobus da trasporto ed operativi A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 8 Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t. Tipo 9 Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed

altri veicoli per movimentazione di merci o per l’effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

Validità e durata delle Patenti C.R.I. Mod. 138/05 (Articolo 52 del Testo Unico C.R.I.)

Modello CRI 138/05

Validità Limite minimo di età Limite massimo di età

Tipo 1 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

14 anni (con consenso dell’eser-cente la potestà del genitore)

80 anni

Tipo 2 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

18 anni 70 anni

Tipo 3 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

18 anni 80 anni

Tipo 4 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 1 anni (dal 65° in poi)

18 anni 70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 5 5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° al 65° anno di età)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 5b 5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° al 65° anno di età)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 6 5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 7 5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 8 5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione

medica)

Tipo 9 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

21 anni 70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato Commissione

medica locale)

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Allegato 22/05 (PAT)

OFM – art. 52 Reg. – Allegato 22(PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 2

CROCE ROSSA ITALIANA

TABELLE DI COMPARAZIONE

(Tabelle di assorbimento fra le categorie della nuova Patente C.R.I.)

Chi consegue il Modello CRI 138/05 di Tipo Ottiene il rilascio automatico anche del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Tipo 1 3 Tipo 2 (se il titolare è in possesso di patente civile o

militare per conduzione dei motocicli) 4 Tipo 3 5 Tipo 3 e 4

(Validità e durata delle Patenti C.R.I. Mod. 138/05) Articolo 52 del Testo Unico C.R.I.

Modello

CRI 138/05 Validità Limite minimo di età Limite massimo di età

1 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

14 anni (con consenso dell’esercente la potestà del genitore)

80 anni

2 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

18 anni 70 anni

3 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

18 anni 80 anni

4 10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 1 anni (dal 65° in poi)

18 anni 70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato

Commissione medica) 5 5 anni (fino al 60° anno di età)

3 anni (dal 60° al 65° anno di età)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato

Commissione medica) 5b 5 anni (fino al 60° anno di età)

3 anni (dal 60° al 65° anno di età)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato

Commissione medica) 6 5 anni (fino al 60° anno di età)

3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato

Commissione medica) 7 5 anni (fino al 60° anno di età)

3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato

Commissione medica) 8 5 anni (fino al 60° anno di età)

3 anni (dal 60° anno in poi)

21 anni 65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato

Commissione medica) 9 10 anni (fino al 50° anno di età)

5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)

21 anni 70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato

Commissione medica locale)

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Allegato 22/05 (PAT)

OFM – art. 52 Reg. – Allegato 22(PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 2

(Tabelle di equipollenza fra nuovi e vecchi modelli di Patente C.R.I.)

Articolo 154 del Testo Unico C.R.I. (Norma transitoria)

Modello CRI 138/93 Modello CRI 138/05

A Tipo 1 e 2 B Tipo 1, 3 e 4 Be Tipo 5 e 5b C Tipo 6 D Tipo 7 E Tipo 8 e 9

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 6

REQUISITI PSICO-FISICI

DISPOSIZIONI MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE

PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE CRI

1. DEFINIZIONI Ai fini delle disposizioni del presente allegato, i conducenti sono classificati in tre gruppi:

• Gruppo 1: per le abilitazioni CRI di tipo 1, 2 e 3 • Gruppo 2: per le abilitazioni CRI di tipo 4, 8 e 9 • Gruppo 3: per le abilitazioni CRI di tipo 5, 5b, 6, 7 2. ESAMI MEDICI

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che sono prescritti dal Testo Unico.

I candidati dei Gruppi 2 e 3, devono essere sempre sottoposti a un esame medico più approfondito se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato. 3. REQUISITI VISIVI Il candidato alla patente di guida CRI dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore CRI. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una

autorità medica competente ai sensi dell’articolo 55 comma 4 del Testo Unico. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con una durata limitata e con obbligo di sottoporsi ad esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

La patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se l'interessato è colpito da un’affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti requisiti visivi: Gruppo 1 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale. Non è ammesso il rilascio o la conferma di validità candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia.

Gruppo 3 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 6

4. REQUISITI UDITIVI Gruppo 1 con parere dell'autorità medica competente, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida CRI i candidati o i conducenti che, per raggiungere una normale capacità uditiva, devono usare apparecchi, protesi acustiche o analoghi dispositivi. L'esame medico, in tali casi, terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non può essere rilasciata o rinnovata al candidato che, senza apparecchi o pretesi, non ha una nomale capacità uditiva.

5. PATOLOGIE CHE NON CONSENTONO IL RILASCIO O LA CONFERMA DELLA PATENTE Le seguenti patologie impediscono il rilascio della patente CRI e la sua conferma di validità. 5.1 MINORAZIONI DELL'APPARATO LOCOMOTORE La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. In particolare: Gruppo 1 La patente di guida, con eventuale prescrizione di condizioni restrittive per quanto riguarda tipi di veicoli e loro cilindrate, può essere rilasciata, previo esame approfondito di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica di funzionalità; deve essere completato con l'indicazione della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata solo quando la minorazione si sia stabilizzata La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.. In nessun caso la patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se la minorazione richiede un adattamento del veicolo che abilita a condurre.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore anche se la loro pericolosità per la guida di un veicolo può essere limitata o corretta con l’ausilio di protesi o analoghi dispositivi.

5.2. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolari, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. In particolare: Gruppo 1 La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. In generale, la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se l’interessato presenta affezioni che possono provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, anche corrette o limitate con idonee terapie farmacologiche o con protesi di qualsiasi tipo.

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 6

necessario, a un controllo medico regolare.

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 6

5.3. DIABETE MELLITO Gruppo 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito sono con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. Se colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, la patente può essere rilasciata o confermata solo in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito.

5.4. MALATTIE NEUROLOGICHE Gruppo 1 Il candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, può ottenere il rilascio o la conferma della patente CRI solo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere favorevole di un medico autorizzato. L’esame effettuato da un'autorità medica competente deve prevedere un controllo medico regolare e periodico. A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico con sintomi motori sensitivi sensoriali tropici che perturbano l'equilibrio e il coordinamento saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. In rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza che possono costituire un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore devono essere valutate attentamente dall’autorità sanitaria che deve, in particolare, giudicare circa la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave e, in particolare, quando è presenta, anche in fase iniziale per le patologie evolutive, disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento La patente di guida non deve essere mai né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o può presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

5.5 TURBE PSICHICHE Gruppo 1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite

in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

- colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della

senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da: - turbe psichiche congenite o acquisite in seguito a

malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - ritardo mentale; - turbe del comportamento della senescenza - turbe della capacità di giudizio, di comportamento e di

adattamento connessi con la personalità

5.6 ABUSO DI ALCOL Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, deve essere oggetto di una grande vigilanza sul piano medico. Gruppo 1 La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che abusi sistematicamente nel consumo di alcol o che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol.

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 6

periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

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Allegato 23 /05 (PAT)

OFM – art. 55 comma 3 Reg. – Allegato 23 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 6

5.7 ABUSO O DIPENDENZA DA DROGHE E MEDICINALI La patente di guida CRI non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che:

- si trovi in stato di dipendenza nei confronti di droghe o sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso.

- consumi regolarmente droghe o sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

5.8 AFFEZIONI RENALI Gruppo 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile. In caso di insufficienza renale non irreversibile la patente può essere rilasciata o rinnovata solo dalla Commissione Medica Locale, solo in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l’innesto, che attesti la formale e sostanziale “rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida”. e controllo medico regolare.

5.9 TRAPIANTI DI ORGANI O INNESTI ARTIFIALI Gruppo 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida, previo acquisizione preventiva di parere documentato dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l’innesto, che attesti la formale e sostanziale “rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida”, e controllo medico regolare.

Gruppi 2 e 3 La patente di guida non può essere né rilasciata nè rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida. La patente di guida può essere rilasciata e rinnovata, solo dalla Commissione Medica Locale, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida solo previo acquisizione preventiva di una ampia e documentata dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l’innesto, che attesti la formale e sostanziale “rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida”.

6. ALTRE PATOLOGIE In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

7. SICUREZZA PREVENTIVA Il medico incaricato dell’accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, all’insorgenza di dubbi sulla idoneità del candidato o conducente, può richiedere che lo stesso sia sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Locale. 8. OBBLIGHI DEL CANDIDATO O CONDUCENTE DURANTE L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI Il candidato o conducente è tenuto, a sua esclusiva responsabilità, a riferire al medico incaricato dell’accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, sulla propria situazione anamnestica e su eventuali patologie non riscontrabili ad un semplice esame obiettivo, con onestà morale. Eventuali accertamenti su patologie preesistenti non dichiarate, produrrà la revoca immediata della patente di guida.

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per (1) della patente di guida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2)

(apporre una X su ciascun caso che ricorre)

Si certifica che __l__ signor__

il

documento di riconoscimento n.

rilasciato da il

ha statura di m. e peso di Kg.

Possiede

ad occhio nudo

a rifrazione corretta

grado di rifrazione

senso cromatico campo visivo senso stereoscopico

visione binoculare visione notturna

con monocularesenza binoculare

a destra a m. a sinistra m.

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (*) (misura in decili)

stimoli luminosi rapidità regolarità

stimoli acustici rapidità regolarità

è idoneonon è idoneo

osservazioni (6)

(7) - obbligo di lenti durante la guida

(7) - obbligo di apparecchio acustico durante la guida

all. n° generalità, qualifica e firma del sanitario

rilasciato il

(1) Indicare, secondo i casi, il CONSEGUIMENTO oppure la REVISIONE oppure la CONFERMA DELLA VALIDITA'(2) Contrassegnare con una croce ( X ) il caso che ricorre(3) Foto (facoltativa) da applicare solo in caso di primo rilascio della patente(4) Depennare il caso che non ricorre(5) Indicare la categoria della patente per la quale si esprime il giudizio(6) Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato(7) Indicare SI oppure NO

Allegato 23 A /05 (PAT)

della categoria

Modello conforme all'Art. 331 (**) (Modello IV 5) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 16.12.1992), n. 495, aggiornato dagli artt. 182 (*) e 236 (**) del DPR 16.9.1996, n. 610

CROCE ROSSA ITALIANA

all'occhio destro all'occhio sinistro

nat__ a

PROVINCIALEREGIONALE

della patente di guida di categoria (5)

(4)

(esente da bollo)

In conseguenza si giudica che (4) per (1)

Percepisce la voce di conversazione (4) protesi acustica (4)

CERTIFICATO MEDICO

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche od essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possanocomunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Foto 35x42 mm (facoltativa) firmata dal richiedente e

vistata dal medico che rilascia il

documento (3)

COMITATO

Timbro dell'Uffici

o Sanitario

OFM - art. 53 Reg. - Allegato 23 A (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

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Allegato 23 B /05 (PAT)

per (2) della patente di guida C.R.I. (art. 138 C.d.S.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3)

(apporre una X su ciascun caso che ricorre)

Si certifica che __l__ signor__

il

documento di riconoscimento n.

rilasciato da il

ha statura di m. e peso di Kg.

osservazioni (5)

(1) Indicare il capoluogo di provincia. Se nella stessa provincia operano più commissioni, far seguire dal numero romano che la contraddistingue(2) Indicare, secondo i casi, il CONSEGUIMENTO oppure la REVISIONE oppure la CONFERMA DELLA VALIDITA'(3) Contrassegnare con una croce ( X ) il caso che ricorre(4) Foto da applicare solo in caso di primo rilascio della patente(5) Descrivere, ove ricorra il caso, le malattie di cui all'art. 320 del Regolamento, le minorazioni ed il livello di gravità delle stesse(6) Depennare il caso che non ricorre

CERTIFICATO MEDICO

(1)

della categoria

Foto 35x42 mm (facoltativa) firmata

dal richiedente e vistata dal medico

che rilascia il documento (4)

COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI

nat__ a

RILASCIATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'ENTE PUBBLICO

CROCE ROSSA ITALIANAPROVINCIALEREGIONALE

COMITATO

(su carta di colore azzurro)

PER IL CONSEGUIMENTO, LA REVISIONE O IL RINNOVO DELLAPATENTE DI GUIDA NECESSARIA, AI SENSI DELL'ART. 138 DEL C.d.S.,PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO ISTITUZIONALE,SENZA FINI DI LUCRO

(esente da bollo)

(6)

OFM - art. 53 Reg. - Allegato 23 B (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 1 di 2

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Allegato 23 B /05 (PAT)

Possiede

ad occhio nudo

a rifrazione corretta

grado di rifrazione (1)

senso cromatico campo visivo senso stereoscopico

visione binoculare visione notturna

con monoauralesenza binaurale

a destra a m. a sinistra m.

Ottiene i seguenti tempi di reazione

a stimoli semplici luminosi rapidità regolarità

(misura in decili) acustici rapidità regolarità

presenta reazione della personalità normali - inadeguate (2)

presenta minorazioni invalidanti (3) ascrivibili alla classe (4)

osservazioni

è idoneonon è idoneo

osservazioni (6)

PRESCRIZIONI(3) - obbligo di lenti (a contatto) durante la guida

(3) - obbligo di apparecchio acustico durante la guida

(7) - protesi (ortesi)

(8) - adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi

osservazioni

ritirato il rilasciato il

allegati n°

(1) Deve essere sempre indicato quando sussista l'obbligo di fare uso delle lenti durante la guida(2) Depennare il caso che non ricorre(3) Indicare SI oppure NO(4) Fare riferimento alla classificazione ministeriale o descrivere nelle osservazioni(5) Indicare la categoria della patente per la quale si esprime il giudizio(6) Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato(7) Indicare SI oppure NO. Se SI la protesi deve essere descritta(8) Fare riferimento alla codifica ministeriale, oppure indicare nelle osservazioni i diversi adattamenti previsti, indicandone i motivi

Percepisce la voce di conversazione (2) protesi acustica (2)

Modello conforme all'Art. 331 (*) (Modello IV 6) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 16.12.1992), n. 495, aggiornato dall'art. 236 (*) del DPR 16.9.1996, n. 610

all'occhio destro all'occhio sinistro

a stimoli multipli, a scelta, anche agli effetti delcomportamento in situazione sperimentale diallarme

sufficiente

insufficiente(2)

In conseguenza si giudica che (2)

Firma dell'interessato La Commissione

rapidi e regolari

della patente di guida C.R.I. di categoria (5)

Timbrodella

commissione

OFM - art. 53 Reg. - Allegato 23 B (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 2 di 2

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 1 di 11

Allegato 24 /05 (PAT)

CONVERSIONI PATENTI RILASCIATE DALLE FORZE ARMATE

E DA ALTRI CORPI ED ENTI DELLO STATO

TABELLE DI EQUIPOLLENZA (1)

sono convertibili le patenti rilasciate dalle Forze armate e dagli altri Corpi dello Stato previsti dall’articolo 138 CDS, compresi nel seguente elenco:

• Ministero della Difesa – FF.AA. (compresa Arma dei Carabinieri e Capitaneria di Porto)

• Ministero dell'Interno - Polizia di Stato

• Ministero dell'Interno - Corpo nazionale Vigili del Fuoco

• Ministero delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza

• Ministero di Grazia e Giustizia - Corpo di Polizia Penitenziaria

• Corpo Forestale dello Stato

• Province autonome di Trento e Bolzano

• Dipartimento della Protezione Civile

(1) L'articolo 138 del Codice della Strada prevede la possibilità di convertire in patenti civili i documenti di guida rilasciati dalle Forze Armate e da altri Corpi, espressamente indicati nel medesimo articolo. Anche la nuova normativa di rilascio della patente C.R.I. Mod. 138/05, per il principio di reciprocità e di snellimento delle procedure burocratiche dell’Ente, prevede che molte delle categorie di patente delle FF.AA. e assimilati (ad eccezione della patente Tipo 5 e 5b), possano essere equamente riconosciute e convertite in corrispondenti categorie di patente C.R.I. Di seguito, vengono riportate le tabelle di equipollenza fra i documenti di guida rilasciati dagli Enti autorizzati, la patente civile e la patente C.R.I. Mod. 138/05 e, laddove conosciuto, viene indicato il riferimento alla circolare ministeriale con la quale è stata fornita la tabella di equipollenza ed altre prescrizioni particolari relative alla conversione in patente civile.

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 2 di 11

Ministero della Difesa - FF.AA. – Arma dei Carabinieri

(Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C. prot. n. 2613/4639 M - D.C. IV n. B027 del 27.3.1995)

PATENTE MILITARE

FF.AA. e CC. VEICOLI FF.AA. PATENTE C.R.I.

Mod. 138/05

Mod. 1 motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero (due con side-car) oltre al conducente e massa totale fino a Kg 1.300; autoveicoli non adibiti al trasporto di persone oltre al conducente e per impieghi anche speciali (quali motocarrelli da montagna, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, autospazzatrici, ecc...), comunque con massa totale fino a Kg 1.300;

Tipo 1 Tipo 2

Mod. 2 autoveicoli con massa totale fino a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 9 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di un rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comunque limitate all'80% della massa totale del veicolo trainante; la somma della massa del veicolo e del rimorchio non dovrà eccedere Kg 3.500; motoveicoli ed autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 1, escluse ambulanze, con massa totale fino a Kg 3.500;

Tipo 2 Tipo 3

Mod. 3 autoveicoli con massa totale superiore a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 20 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa; autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 2 (escluso autobus);

Tipo 4 Tipo 6

Mod. 4 autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comprese ambulanze.

Tipo 7

Mod. 5/A autoveicoli compresi nel Mod. 2 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000; Tipo 8

Mod. 5/B autoveicoli compresi nel Mod. 3 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi anche autoarticolati ed autosnodati;

Tipo 8

Mod. 5/C autoveicoli compresi nel Mod. 4 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi autoarticolati ed autosnodati per trasporto persone;

Tipo 8

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 3 di 11

Mod. 6/A autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi;

Tipo 9

Mod. 6/B autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio;

Tipo 9

Mod. 6/C natanti ad uso dei reparti del Genio; non convertibile

Mod. 7 locomotori, su binari di scalo delle stazioni della Soc. FS e/o su raccordi ferroviari militari.

non convertibile

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Ministero dell'Interno - Polizia di Stato (2)

PATENTE DI 1° GRADO (3)

CERTIFICATI

ABILITAZ. P.S.

VEICOLI POLIZIA PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

1 Motoveicoli Tipo 1 Tipo 2

2/B autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t, anche se trainanti rimorchio leggero

Tipo 3 Tipo 4

2 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero

Tipo 6

PATENTE DI 2° GRADO (4)

CERTIFICATI

ABILITAZ. P.S.

VEICOLI POLIZIA PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

1 Motoveicoli Tipo 1 Tipo 2

2 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori ed autobus anche se trainanti un rimorchio leggero

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7

3 veicoli di cui al certificato n. 2 quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati Tipo 8

4 Autoblindo Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7

(2) I certificati di abilitazione della Polizia di Stato sono di due tipi, aventi il medesimo formato di 75 x 115 mm. (3) 1° grado, per conducenti ausiliari, con copertina di tela verde, comprendente due certificati di abilitazione, 1 e 2, rilasciata a seguito di corsi svolti presso le scuole Allievi Guardie di P.S. e di esami superati al termine dell'anno di scuola; il certificato di tipo 2/B viene realizzato mediante modifica del modello 2, facendo seguire il 2 da una barra e dalla lettera B ed aggiungendo, con apposito timbro, la dicitura: "vale fino a 3,51"; (4) 2° grado, per conducenti consegnatari, già in possesso della patente di 1 ° grado, con copertina di tela rossa, comprendente quattro certificati di abilitazione, dall'1 al 4, rilasciata dopo il superamento di appositi corsi di specializzazione della durata di sei mesi svolti presso speciali centri di addestramento. I certificati n° 3 e 4 possono essere conseguiti, dopo un ulteriore corso di perfezionamento, soltanto da elementi che siano già in possesso del certificato n. 2.

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 5 di 11

Ministero dell'Interno - Corpo nazionale Vigili del Fuoco

PATENTE C.N.V.F.

(MOD. VF1) VEICOLI C.N.V.F. PATENTE C.R.I.

Mod. 138/05

1^ Categoria

Modello abolito non convertibile

2^ Categoria

Modello abolito non convertibile

3^ Categoria

Modello abolito non convertibile

4^ Categoria

Modello abolito non convertibile

PATENTE C.N.V.F.

(MOD. VF1 MEC)

VEICOLI C.N.V.F. PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

1^ Categoria

Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (peso non superiore a 0,75 t) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; non abilita alla condotta di veicoli in servizio di soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari acustico ed ottico inseriti;

Tipo 3

2^ Categoria

Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1^ in servizio di soccorso; macchine operatrici;

Tipo 4 Tipo 6 Tipo 9

3^ Categoria

Motocicli, autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1^ e 2^ in servizio di soccorso;

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 7

4^ Categoria

Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1^, 2^ e 3^ categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, altri autoarticolati, quelli di categoria 1^, 2^, 3^ e 4^ in servizio di soccorso.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8 Tipo 9

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Ministero delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza

MODELLO G.D.F. VEICOLI G.D.F. PATENTE C.R.I.

Mod. 138/05

1/A Motocicli Tipo 1 Tipo 2

1/B Motocarri Tipo 1 Tipo 2

2/A autovetture, autocarri comuni di portata inferiore a 20 quintali e derivati, a trazione semplice con un solo asse motore

Tipo 3

2/B autovetture da inseguimento Non convertibile

3 di riserva -----

4/A autocarri di portata superiore a 20 quintali con o senza rimorchio

Tipo 4 Tipo 6

Tipo 8 (*)

4/B automezzi a trazione totale Tipo 3 Tipo 4

4/C autobus da 10 a 15 posti Tipo 4

4/D autobus oltre 15 posti Tipo 7

5 istruttore di scuola guida -----

(*) Viene rilasciata la patente se l'abilitazione è "con rimorchio”.

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Ministero di Grazia e Giustizia - Corpo di Polizia Penitenziaria

PATENTE CORPO POLIZIA PENITENZIARIA

VEICOLI POLIZIA PENITENZIARIA

PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

A Motoveicoli Tipo 1 Tipo 2

B Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori (vale fino a 3,5 t)(1)

Tipo 3 Tipo 4

C Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori (1)

Tipo 6

D Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori ed autobus (1)

Tipo 7

E Veicoli di cui al certificato lettera D, quando trainano un rimorchio eccedente i limiti ivi consentiti, autosnodati

Tipo 8

F Mezzi speciali Tipo 9

NOTA:

(1) anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) ovvero, limitatamente agli autoveicoli di cui al tipo 2, un rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei due veicoli non superi le 3,5 t.

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 8 di 11

Corpo Forestale dello Stato

AUTOVEICOLI

CAT. IDON. C.F.S. VEICOLI C.F.S. PATENTE C.R.I.

Mod. 138/05

I motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg Tipo 1 Tipo 2

II autovetture e autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg anche se trainanti un rimorchio leggero, motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg

Tipo 3 Tipo 4

III autocarri e autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg e trattori stradali anche se trainanti un rimorchio leggero

Tipo 6

IV autobus di qualsiasi tipo, autosnodati, autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg trainanti rimorchi pesanti

Tipo 7 Tipo 8

MACCHINE AGRICOLE

CAT. IDON. C.F.S. VEICOLI C.F.S. PATENTE C.R.I.

Mod. 138/05

I macchine agricole Tipo 9

II Carrelli Tipo 9

IlI macchine operatrici Tipo 9

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Province autonome di Trento e Bolzano

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PATENTE DI SERVIZIO

Prov. Aut. Trento

VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

1^ Categoria Motoveicoli, macchine operatrici non eccezionali, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1) , (2)

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

2^ Categoria Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali. Sono esclusi i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di 3^ categoria. (1)

Tipo 6

3^ Categoria Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)

Tipo 7

4^ Categoria Autoveicoli appartenenti alla 1^, 2^, 3^ categoria per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (3)

Tipo 8

5^ Categoria Imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv, per la navigazione fino alla distanza di 12 miglia marine dalla costa.

non convertibile

(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 1,6 ton.

(2) E’ ammesso il traino di un rimorchio non leggero la cui massa complessiva non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante, se la massa complessiva a pieno carico dei due veicoli non è superiore a 3,5 ton.

(3) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della 3^ categoria, oppure, nel caso degli altri autoarticolati, se il conducente ha la patente di 2^ categoria

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 10 di 11

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

PATENTE DI SERVIZIO

Prov. Aut. bOLZANO

VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

I Categoria Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1)

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

II Categoria Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1)

Tipo 6

III Categoria Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)

Tipo 7

IV Categoria Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2)

Tipo 8

V Categoria Imbarcazioni a motore di lunghezza fino a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi, o a 1.000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw.

Valida per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.

non convertibile

(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg.

(2) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se abilitato alla categoria II.

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OFM – art. 58 comma 7 Reg. – Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pagina 11 di 11

Dipartimento della Protezione Civile

PATENTE DIPARTIMENTO PROTEZIONE

CIVILE

VEICOLI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

PATENTE C.R.I. Mod. 138/05

A Tipo 1 Tipo 2

B Tipo 3 Tipo 4

C Tipo 6

D Tipo 7

E Tipo 8

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Allegato 25 /05 (PAT)

OFM – art. 59 Reg. – Allegato 25 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 5

CROCE ROSSA ITALIANA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO C.R.I. Mod. 138/05 ALL’ATTO DELLA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RICHIESTA

• Fascicolo di abilitazione alla guida, completo della domanda (Cartella gialla Allegato 27) • Certificato Medico in corso di validità (Allegato 23) • 4 foto tessera • fotocopia eventuali patenti possedute Il Responsabile del Procedimento per le Patenti del competente Comitato C.R.I., accetterà la domanda solo se corredata dei suddetti documenti.

PER LA CONVERSIONE Il Responsabile del Procedimento per le Patenti provvede all’inserimento dei dati nell’anagrafe nazionale dei conducenti C.R.I. ed emette la Patente di servizio C.R.I..

PER RILASCIO A SEGUITO DI SOLO ESAME Il Responsabile del Procedimento per le Patenti predispone l’autorizzazione provvisoria alla guida (foglio rosa - allegato 20), che sarà consegnato al candidato dopo essere stato sottoscritto dal Presidente C.R.I. competente. Viene attivata la procedura per lo svolgimento dell’esame secondo il:

PROGRAMMA E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI SOLI ESAMI DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI Tipo 5, 5b, 6 , 7, 8 PER IL PERSONALE MUNITO DI PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE (art. 59 comma 2 del Testo Unico).

PROGRAMMA D'ESAME

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI SERVIZIO C.R.I.

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Allegato 25 /05 (PAT)

OFM – art. 59 Reg. – Allegato 25 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 5

1. PROVA TEORICA SCRITTA A. Campo di applicazione: La prova scritta si applica solo per il conseguimento delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7 e 8. La prova scritta non si applica solo per il conseguimento della categoria 9. B. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale: Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica orizzontale - Segnali manuali degli agenti

preposti al traffico - Segnali luminosi di circolazione - Indicazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della segnaletica. Precisazione delle manovre, che in presenza di particolare segnaletica verticale od orizzontale, possono essere effettuate. Modalità di effettuazione delle stesse indicazioni, per tali circostanze, delle manovre vietate. Doveri del conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione dell'ambiente.

Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative, in particolare, a: velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza - mano da tenere - comportamento al crocevia - precedenza - sorpassi arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza - cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei catadiotri - dispositivi di illuminazione della targa.

Comportamento in presenza di convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

C. Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e

penale e sulle garanzie assicurative: Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada - organizzazione del traffico - segnaletica

- conseguenze degli incidenti stradali - controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche - comportamento adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto e documenti assicurativi.

Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato - pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni - ammortizzatori scarichi - freni squilibrati.

Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida prolungata - stato di ebbrezza (alcool, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) - stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o cibi pesanti - mancanza aerazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.)

Fattori e cause più frequenti di incidenti stradali dovuti alle condizioni della strada. Fondo ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo coperto di foglie, di pietrisco

- entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a banchi - abbagliamento da sole - aquaplaning. Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del carico

- carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di sicurezza (escluso patente cat. 1 e 2) - trasporto bambini - uso del casco (patente cat. 1 e 2).

Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso - segnalazione ai veicoli che sopraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti individuazione testimoni.

D. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti

dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:

Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - emorragie (interne, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti)

lesioni dell'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento in presenza di fumo e fiamme - obbligo per i conducenti non coinvolti di prestare soccorso.

E. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli

occupanti: Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi, segnalazione acustica, silenziatori,

organi di traino (escluso patenti cat. 1 e 2).

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Allegato 25 /05 (PAT)

OFM – art. 59 Reg. – Allegato 25 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 3 di 5

Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità del carico, uso, gonfiaggio, battistrada (usura, causa, inconvenienti) - dispositivi di frenatura (funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione (innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) - conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).

Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) sistemi di ritenuta bambini e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) - uso economico del veicolo, risparmio energetico.

Significato delle spie: interventi conseguenti. Per il conseguimento delle patenti 6 – 7 – 8 , il programma è integrato dai seguenti argomenti: F. Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli, per i quali viene chiesta

l'abilitazione alla guida: Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di riposo - Cronotachigrafo - Estintori. G. Conoscenza di funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e

parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza: Freni - trasmissione (frizione, cambio, differenziale) - motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione,

raffreddamento) - sospensioni - organi di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.

2. PROVA TEORICA ORALE A. Campo di applicazione: La prova orale complementare si applica solo per il conseguimento delle categorie 6, 7 e 8. La prova orale sostitutiva (non si effettua la prova scritta) si applica solo per il conseguimento della categoria 9. B. Conoscenza delle normative di riferimento, del funzionamento, della manovrabilità, della manutenzione semplice

degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza: Per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie 6, 7 e 8, è necessario superare anche il colloquio atto ad

accertare la conoscenza approfondita dell’impiego del mezzo, con particolare riferimento al grado di abilitazione alla conduzione dei veicoli per la corrispondente patente richiesta.

Per il conseguimento delle patenti di guida della categoria 9 è necessario superare solo il colloquio atto ad accertare la conoscenza approfondita dell’impiego del mezzo, con particolare riferimento alla speciale tipologia dei veicoli utilizzati (carrelli elevatori, motocarrelli, macchine movimento terra, gru e pedane di sollevamento, ecc…).

3. PROVA PRATICA DI GUIDA A. Padronanza del veicolo: Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti:

Partenza in salita - Veicoli delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9: retromarcia e svolta con retromarcia - frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenatura di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono - Veicoli delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa - inversione di marcia in uno spazio limitato - veicoli della categoria 2 e 5b: su percorso prestabilito delimitato da elementi mobili (coni stradali), a velocità ridotta.

B. Comportamento in circolazione: Ci si deve accertare soprattutto che il candidato:

Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata prevista - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra - Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze - Adatti la velocità alle circostanze - Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi dei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico - Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti che regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i veicoli che circolano parallelamente -

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Allegato 25 /05 (PAT)

OFM – art. 59 Reg. – Allegato 25 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 4 di 5

Esegua correttamente le manovre di sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve essere dotato.

4. ESENZIONE DALLA PROVA DI ESAME

A. Categoria 1 (ciclomotori):

La categoria 1, a richiesta, è rilasciata senza alcuna prova di esame e solo ai titolari di patente delle categorie previste dall’allegato 24.

B. Candidati minori di 18 anni:

Ai candidati minori di 18 anni che, essendo in possesso del “certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori” civile, richiedono il rilascio della patente di categoria 1, la patente è rilasciata senza esame, previo preventiva autorizzazione e sottoscrizione della assunzione di responsabilita (allegato 25 B) di colui che esercita legalmente la potestà del genitore.

PER RILASCIO A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE ED ESAME DI IDONEITA’ PER IL

PERSONALE NON MUNITO DI PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE Il Responsabile del Procedimento per le Patenti predispone l’autorizzazione provvisoria alla guida (foglio rosa - allegato 20), che sarà consegnato al candidato dopo essere stato sottoscritto dal Presidente C.R.I. competente. Viene attivata la procedura per lo svolgimento dell’esame secondo le:

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE E DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ PER IL PERSONALE NON MUNITO DI PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE (art. 59 comma 3 del Testo Unico).

MODALITA’, PROCEDURE ED ADEMPIMENTI

PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI 1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO I corsi per di formazione per gli aspiranti autisti C.R.I., sono autorizzati dal Presidente del Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. competente in materia di rilascio della patente C.R.I., con provvedimento formale che riporti l’elenco di candidati ammessi, le categorie di patente per le quali è autorizzato il corso, i Formatori C.R.I. incaricati dell’organizzazione e svolgimento del corso, con l’indicazione del Direttore del Corso. 2. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche, tenute in idonee strutture C.R.I., o centri qualificati civili disponibili, utilizzando idonei supporti didattici. Il corso sarà articolato in almeno 6 lezioni teoriche con obbligo di frequenza, prevedendo un orario minimo di due ore ciascuna, e di esercitazioni di guida in numero sufficiente a conseguire la piena padronanza del veicolo, con un numero di esercitazioni complessivamente non inferiore alle 8 ore complessive ed a 30 minuti per singola esercitazione, da svolgersi in conformità al programma di esame.

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Allegato 25 /05 (PAT)

OFM – art. 59 Reg. – Allegato 25 al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 5 di 5

3. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE La nomina della Commissione esaminatrice è disposta dal Presidente Provinciale o Regionale con provvedimento formale ed è

composta da: • Presidente: Presidente Provinciale o Suo delegato • Membro: Formatore di guida C.R.I. in possesso di patente di servizio C.R.I. in corso di validità, di pari o

superiore grado rispetto a quello per il quale i candidati sono esaminati • Membro: Socio attivo C.R.I., preferibilmente con attitudine ed esperienza in materia di conduzione e

manutenzione dei veicoli C.R.I. La Commissione d’esame cura tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della sessione d’esame, in particolare alla precisa compilazione della modulistica prevista, con particolare riferimento al verbale d’esame. Gli atti prodotti nella sessione d’esame sono trasmessi senza ritardo, al Responsabile del Procedimento amministrativo per le patenti, allo scopo formalmente incaricato dal Presidente Provinciale o Regionale C.R.I., affinché possa inserire le risultanze dell’esame, finalizzate alla emissione delle patenti di servizio C.R.I., per la conseguente consegna agli interessati in tempi rapidi. 4. SVOLGIMENTO DELL’ESAME La prova di esame è organizzata dalla Commissione esaminatrice incaricata, secondo i criteri di correttezza, trasparenza uniformità e professionalità, nei luoghi e tempi di svolgimento stabiliti. La Commissione ha il dovere di verifica sommaria della documentazione agli atti del fascicolo, e dell’identità di ciascun candidato. L’esito dell’esame, per ciascun candidato, è registrato formalmente mediante la compilazione completa e chiara dei moduli previsti dal Testo Unico, per ciascun candidato, che saranno ultimati e sottoscritti da tutti i membri della Commissione entro il termine della sessione stessa d’esame. L’esito della sessione d’esame sarà riassunto in un verbale di esame, che sarà sottoscritto in calce da tutti i membri della Commissione e consegnato al Responsabile del Procedimento per le patenti, unitamente a tutti i fascicoli ed atti relativi.

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Allegato 25 A /05 (PAT)

OFM – art. 57 comma 2 Reg. – Allegato 25 A (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

CROCE ROSSA ITALIANA

Oggi ___/___/______ il/la sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a _______________________ (____) il ___/___/______ e residente a ____________________________ (____) C.A.P. __________ via ______________________________ n° _____ Codice Fiscale _____________________________, in qualità di esercente la potestà del genitore (di seguito denominato Tutore) nei confronti del Socio C.R.I. minore ___________________________________ nat_ a ______________________________________ (____) il ___/___/______ e residente a ____________________________ (____) C.A.P. __________ via ______________________________ n° _____ Codice Fiscale _____________________________, appartenente alla Componente volontaria Pionieri della Croce e Rossa Italiana, in servizio presso

q il Comitato __________________ C.R.I. di ________________________ (____) q la Delegazione C.R.I. di ________________________________________ (____) q il Gruppo Pionieri C.R.I. di _____________________________________ (____)

consapevole delle responsabilità della propria funzione di Tutore,

DICHIARA q di essere legittimato ad esercitare a pieno titolo le funzioni di esercente la potestà del genitore

(ovvero) q di essere legittimato ad esercitare a pieno titolo le funzioni di esercente la potestà del genitore

congiuntamente al__ sig__ __________________________________________ nat_ a _____________________________________ (____) il ___/___/______ e residente a ____________________________________________ (____) C.A.P. __________ via ______________________________ n° _____ Codice Fiscale _______________________,

CONCEDE il proprio personale (o congiunto) assenso affinché il sopra detto Pioniere C.R.I. presti il proprio servizio presso la C.R.I., anche conducendo Ciclomotori targati C.R.I. in servizio d’istituto,

q su tutto il territorio nazionale q sul territorio regionale q sul territorio provinciale q sul territorio comunale q solo per i seguenti servizi:

____________________________________________________ q _______________________________________________________________________

__ nel rispetto delle relative norme vigenti in materia, che il minore conosce in virtù del possesso della analoga abilitazione civile. Con tale autorizzazione, pertanto, l’esercente la potestà del genitore solleva il Presidente/Delegato C.R.I. e l’Ispettore Pionieri C.R.I. competenti, da ogni responsabilità derivante dalla conduzione del mezzo, che permane pertanto nella piena e totale titolarità dello stesso esercente la potestà del genitore. Sono fatte salve le assicurazioni di legge, che permangono a carico dell’Ente C.R.I. e che il Tutore dichiara di averne preso opportuna visione.

In fede, i Tutori ______________________________

_

_______________________________

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Allegato 25 A /05 (PAT)

OFM – art. 57 comma 2 Reg. – Allegato 25 A (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

Si dichiara che il Tutore (o i tutori) ha sottoscritto il presente atto, in nostra presenza, in tre copie originali, delle quali una viene consegnata al Tutore medesimo, una viene inserita nel fascicolo personale del Pioniere CRI ed una viene allegata alla pratica relativa alla domanda di conseguimento della patente CRI di Tipo 1.

L’Ispettore Pionieri C.R.I. Il Presidente/Delegato C.R.I.

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OFM – art. 62 Reg. – Allegato 26 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 4

Allegato 26/05 (PAT)

(su carta rosa)

CROCE ROSSA ITALIANA

(1)..................................................... Protocollo n°________

Autorizzazione alla guida provvisoria dei veicoli C.R.I.

Il Presidente C.R.I., vista l'idoneità come da certificato medico, autorizza:

Cognome _____________________________ Nome ________________________________

nato a __________________________________ il __________________ residente a

_____________________________ in via _______________________________________

Unità C.R.I. _______________________ Componente C.R.I. _____________________

alla guida di veicoli C.R.I. che abilita a condurre la patente C.R.I. di tipo ____________ in

dotazione dell’Unità C.R.I. di appartenenza, a scopo didattico, finalizzato al conseguimento

della patente C.R.I. modello 138/05

Prescrizioni: 01

Correzione e/o protezione della vista 02

Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione

(eventuali) 03

Protesi per arti 05

Usi limitati: ___________________________

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presenza a fianco del guidatore di un autista C.R.I. appositamente delegato a seguire gli aspiranti autisti, ed in possesso di regolare patente C.R.I. mod. 138/05 in corso di validità. L’autorizzazione non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività di soccorso o di trasporto di persone diverse dai Soci C.R.I.. La presente autorizzazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Data ______________

Il Presidente __________________________

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OFM – art. 62 Reg. – Allegato 26 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 4

(1) Denominazione Unità C.R.I. di appartenenza

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OFM – art. 62 Reg. – Allegato 26 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 4

Allegato 26/05 (PAT) (retro)

Il Sig ._________________________________ data inizio corso di guida ___________

n° di lezione

tipo di lezione teorica/pratica

argomento istruttore Km ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 N.B. Lezioni pratiche minimo 30 minuti Totale ore di lezione teoriche _____ Totale ore di guida _____ Tot. km percorsi ______ Data fine

istruzione _______________

Idoneo ad effettuare esame: r SI r NO

Motivazione ____________________________________________________________

data ___________ Il Docente

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OFM – art. 62 Reg. – Allegato 26 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 4

__________________________

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Mod. 138/05 n°

Emesso il

Intestato a

Unità C.R.I. di

PROVINCIALEREGIONALE

(ai sensi dell’Art. 138 del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni)

PATENTE DI GUIDA C.R.I. Mod. 138/05DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA

UFFICIO PATENTI

Allegato 27 / 05 (PAT)

DI _________________________COMITATO

CROCE ROSSA ITALIANA

OFM – art. 64 comma 3 Reg. – Allegato 27 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005

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CERTIFICATO MEDICO (allegato 23A/05 o 23B/05)

4 FOTO TESSERA (formato cm. 3,6 x 3,6)

FOTOCOPIA PATENTE ________________________ (da entrambi i lati)

________________________________________________________

________________________________________________________

SCHEDA PER LA PROVA TEORICA (allegato 28A/05)

SCHEDA DI ESAME PRATICO DI GUIDA (allegato 28B/05)

COPIA CONFORME DEL VERBALE DI ESAME (allegato 28C/05)

________________________________________________________

________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA PROVVISORIA DEI VEICOLI C.R.I., il giorno ________

________________________________________________________

________________________________________________________

DATA: _______________________ ORE ______________ Progressivo inserimento n° _________

RESP. DEL PROCEDIMENTO: _______________________________________ Firma:______________________

DOCUMENTI CONSEGNATI

DATI INSERITI NEL SISTEMA INFORMATIZZATO C.R.I.

AL CANDIDATO

PROMEMORIA PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOCUMENTI RICEVUTI

A RICEZIONE DELLA PRATICA

AD ESAME SOSTENUTO

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Allegato 28 /05 (PAT)

OFM – art. 64 Reg. – Allegato 28 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 2

CROCE ROSSA ITALIANA

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PATENTE A SEGUITO DI SOLO ESAME

1. PROVA TEORICA SCRITTA

1. La prova scritta si applica solo per il conseguimento delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7 e 8. 2. La prova scritta non si applica solo per il conseguimento della categoria 9. 3. I candidati vengono convocati dal Responsabile del Procedimento per le patenti, con comunicazione formale da

trasmettere, almeno 7 giorni prima della sessione d’esame, all’Unità C.R.I. di appartenenza di ciascuno. 4. Ciascuna Unità C.R.I., alla ricezione della convocazione nominativa ad elenco, provvede ad avvisare direttamente i

candidati, trasmettendo copia della convocazione anche al vertice locale di ciascuna Componente Volontaria C.R.I. 5. Le convocazioni provenienti dai Comitati Regionali, sono trasmesse alle Unità C.R.I. interessate, per il tramite dei

Comitati Provinciali. 6. I candidati si dovranno presentare in data, ora e Sede C.R.I. presso la quale è stata convocata la Commissione

d’esame. 7. Per i candidati che non si presentano per tre volte, senza giustificato motivo, viene disposta l’archiviazione d’ufficio

della relativa pratica. 8. La pratica relativa al rilascio della patente per esame, avrà comunque una validità massima di 6 mesi, trascorsi i quali

la pratica stessa verrà archiviata d’ufficio. 9. Entro i 6 mesi di validità delle pratiche, il competente Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. dovrà organizzare

almeno una sessione d’esame. 10. La prova teorica scritta è svolta mediante utilizzo di Quiz a risposta multipla (vero o falso) utilizzando

esclusivamente le schede d’esame predisposte dal Comitato Centrale C.R.I. – OFM ed allegate al Testo Unico. Non sono ammessi altri modelli di quiz.

11. Ciascun candidato riceverà una scheda quiz a risposta multipla (vero o falso), scelta in modo casuale dalla Commissione fra le 40 schede predisposte.

12. La prova dovrà concludersi nel tempo massimo di 20 minuti. 13. In caso di candidati no di madre lingua, il limite potrà essere raddoppiato, e potrà essere richiesto l’ausilio di un

membro della Commissione per la sola comprensione delle domande. 14. Non è ammesso l’esame orale in alternativa a quello scritto, salvo nei casi previsti dalla presente normativa. 15. La prova risulta superata qualora il candidato abbia risposto con correttezza ad almeno 25 risposte su 30. (10

domande con 3 risposte ciascuna). 16. Al superamento della prova teorica, il candidato è ammesso a svolgere la prova pratica di guida, a seguire la prova

teorica oppure, se diversamente organizzato e comunicato nella convocazione, in diversa e successiva data. 17. Qualora il candidato venga respinto per due volte alla prova teorica, la pratica sarà archiviata d’ufficio.

2. PROVA TEORICA ORALE

1. La prova orale complementare si applica solo per il conseguimento delle categorie 6, 7 e 8. 2. La prova orale sostitutiva (non si effettua la prova scritta) si applica solo per il conseguimento della categoria 9. 3. I candidati che dovranno sostenere anche (o soltanto, nel caso della categoria 9) la prova teorica orale saranno

ammessi a sostenere detta prova, nella stessa sessione d’esame, appena conclusa la prova teorica scritta. 4. La prova teorica orale è svolta, per singolo candidato, alla presenza della Commissione d’esame. 5. Al superamento della prova teorica, il candidato è ammesso a svolgere la prova pratica di guida, a seguire la prova

3. PROVA PRATICA DI GUIDA

1. La prova pratica di guida è svolta su veicolo C.R.I. di idonea categoria, alla presenza del Formatore C.R.I. membro della Commissione d’esame.

2. Qualora il candidato venga respinto una prima volta alla prova pratica di guida, potrà ripresentarsi a sostenere nuovamente la sola prova pratica di guida, nella prima sessione disponibile, trascorsi almeno 15 giorni.

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Allegato 28 /05 (PAT)

OFM – art. 64 Reg. – Allegato 28 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 2 di 2

3. Qualora il candidato venga respinto per due volte alla prova pratica di guida, la pratica sarà archiviata d’ufficio. 4. ESENZIONE DALLA PROVA DI ESAME

1. La categoria 1 (ciclomotori), a richiesta, è rilasciata senza alcuna prova di esame e solo ai titolari di patente delle

categorie previste dall’allegato 24. 2. Ai candidati minori di 18 anni che, essendo in possesso del “certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”

civile, richiedono il rilascio della patente di categoria 1, la patente è rilasciata senza esame, previo preventiva autorizzazione e sottoscrizione della assunzione di responsabilità (allegato 25 B) di colui che esercita legalmente la potestà del genitore.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PATENTE A SEGUITO DI CORSO ED ESAME

1. Si applica la stessa procedura per il rilascio della patente di servizio C.R.I. prevista a seguito di solo esame, sempre

che i candidati abbiano frequentato il previsto Corso teorico di istruzione di guida.

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Allegato 29 /05 (PAT)

OFM – artt. 66 e 80 Reg. – Allegato 29 /05 (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005 Pag. 1 di 1

CROCE ROSSA ITALIANA

ADESIVO PER IL RINNOVO PATENTE DI SERVIZIO

Mod. CRI 138/05 n. 000000000 (timbro)

Validità fino al gg mmmm aaaa

Prescrizioni Nessuna Il Presidente

1. L’etichetta adesiva di aggiornamento è rilasciata dal competente Ufficio del Comitato Provinciale o Regionale C.R.I., a seguito di ricezione del modulo di rinnovo (allegato 31 A /05), al quale sarà allegata copia del certificato medico di rinnovo, trasmesso all’Ufficio Patenti del Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. competente, dal medico che ha eseguito la visita medica di idoneità o dalla competente Unità C.R.I. ove svolge servizio il conducente C.R.I. al momento del rinnovo, anche se diverso da quello di servizio abituale,

2. l’etichetta può essere rilasciata solo dopo che sia stato effettuato l’aggiornamento dell’anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida di veicoli C.R.I. a cura del competente Responsabile del Procedimento per le patenti.

3. Al conducente C.R.I. interessato è rilasciato l’originale del certificato medico (allegato 31), che

deve essere da quest’ultimo ben conservato (ed eventualmente esibito) unitamente alla patente di servizio C.R.I., fino alla ricezione (e conseguente applicazione sulla patente stessa) dell’adesivo di rinnovo.

4. Il certificato medico originale, al momento della ricezione dell’etichetta adesiva di

aggiornamento, è riconsegnato al competente Ufficio Provinciale e Regionale C.R.I., per il tramite dell’Unità C.R.I. competente.

5. L’onere di applicazione dell’adesivo ricevuto è esclusivamente del conducente C.R.I. interessato.

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Sig.(cognome) (nome)

nato a ( ) il / / (giorno / mese / anno)

nazionalità codice fiscale

residente in ( )(comune) (sigla provincia)

via n. C.A.P.

con visita effettuata in data / /

con le seguenti prescrizioni (1)

- NESSUNA PRESCRIZIONE (N)

- OBBLIGO LENTI (L)

- OBBLIGO LENTI A CONTATTI (C)

- OBBLIGO PROTESI ACUSTICA (U)

annotazioni:

della patente C.R.I. di categoria numero rilasciata dal

di il / / (giorno / mese / anno)

Allega copia certificato medico (l'originale è consegnato all'interessato) generalità, qualifica e firma del sanitario

Qualifica e nominativo del sanitario

Sede C.R.I. presso la quale ha svolto l'accertamento

via n°

comune

RICEVUTO DAL COMITATO _________________________ (3) C.R.I. DI ______________________________

protocollo di arrivo data di arrivovisto:

(1) Barrare con una "X" la casella che interessa(2) Cancellare la parte che NON interessa(3) Aggiungere "PROVINCIALE" oppure "REGIONALE"

(2)

E' IDONEO ALLA CONFERMA DI VALIDITA'

CROCE ROSSA ITALIANAAllegato 31 A / 05 (PAT)

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 331 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1662, N. 495(da compilare a macchina o a stampatello)

Modello conforme all'art. 236 del D.P.R. 16.9.1996 che sostituisce l'art. 331 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495

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DA INVIARE AL COMITATO PROVINCIALE O REGIONALE C.R.I. COMPETENTENEL TERMINE DI 5 GIORNI DECORRENTE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA

prov. C.A.P.

Resp. del Procedimento

Comitato ProvincialeRegionale

OFM - art. 73 comma 2 Reg. - Allegato 31 A (PAT) al Testo Unico O.C. n° 261/05 del 17.05.2005