CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS … · CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ......

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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected] MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICI Definizioni e normava di riferimento ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente, istuita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Avazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elerica il Contrao è materialmente eseguito e la relava fornitura è posta in carico al Fornitore; Bollea 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 oobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contrao di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disavazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elerica per il proprio consumo domesco escluse le avità commerciali o professionali; Clien non disalimentabili: sono i Clien per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contrao rientrano in questa categoria i Clien domesci di energia elerica tolari di bonus sociale per disagio fisico; Clien tolari di bonus sociale: sono i Clien domesci che risulno in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come defini all’arcolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG; Codice di condoa commerciale: è il Codice di condoa commerciale per la vendita di energia elerica e di gas naturale ai clien finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 oobre 2005 come successiva- mente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei da personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Contrao: è il contrao di fornitura di energia elerica concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presen Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggeo che svolge il servizio di distribuzione di energia elerica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Documentazione contrauale: è l’insieme dei documen che formano parte integrante del Contrao e consta delle presen Condizioni generali di fornitura e almeno di: - modulisca per la conclusione dell’offerta PLACET; - informazioni preliminari alla conclusione del contrao, ai sensi dell’Arcolo 9, comma 9.1, leere da a. a g. del Codice di condoa commerciale; - nota informava per il Cliente finale; - modulisca recante le condizioni economiche; - scheda di confrontabilità; - informazioni sul mix energeco; - informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; - modulisca per l’esercizio del dirio di ripensamento per i soli Clien finali domesci; - modulo per la presentazione dei reclami; - modulo per la presentazione dei reclami per faurazione di impor anomali; - informava sul traamento per i da personali; - ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normava vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione ule alla conclusione del contrao. Faura di chiusura: è la faura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elerica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Faura di periodo: è la faura, diversa dalla faura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrauale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contrao; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle par, che rende in tuo o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elerica prelevato presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elerica; Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate disntamente con riferimento al seore dell’energia elerica e al seore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/com e s.m.i; Par: sono il Cliente e il Fornitore; Potenza contraualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contra, reso disponibile dal Fornitore ove siano presen disposivi a a limitare la potenza prelevata; per movi di sicurezza o di connuità di servizi di pubblica ulità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza; Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal tolare del punto di prelievo, ridoa rispeo a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal tolare del punto di prelievo e fissata contraualmente; Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mee a disposizione l’energia elerica; Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elerica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clien finali domesci e ai clien finali non domesci interamente connessi in bassa tensione aven meno di 50 dipenden e un faurato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; SII: è il Sistema Informavo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sistema indennitario: è il sistema che garansce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relavo a faure che contabilizzano consumi e oneri relavi agli ulmi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elerica prima della data di effeo dello switching per il servizio prestato, istuito con deliberazione dell’ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni; Supporto durevole: è ogni strumento che permea al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono desnate e che permea la riproduzione idenca delle informazioni memorizzate; rientrano tra de suppor, a tolo di esempio, documen su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta eleronica; Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo avo o l’aribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disavato; Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elerica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicave dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clien domesci disagia per le forniture di energia elerica e gas naturale; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clien o uten finali e operatori o gestori nei seori regola dall’ARERA per l’energia elerica il gas e il sistema idrico; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di faurazione del servizio di vendita al deaglio per i clien di energia elerica e di gas naturale; TIMOE: è il Testo integrato morosità elerica; TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elerica per il periodo di regolazione 2016-2023; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elerica e di gas naturale; TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elerica di maggior tutela e di salvaguardia ai clien finali; Tue le deliberazioni che approvano i tes integra dell’ARERA cita nel presente Contrao sono pubblicate sul sito www.arera.it. Oggeo Il Contrao ha per oggeo esclusivo la somministrazione di energia elerica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presen Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET. È esclusa la fornitura di servizi o prodo aggiunvi, anche mediante la sooscrizione di pa aggiunvi e integravi del Contrao. Il Fornitore conclude, direamente o indireamente, i necessari contra di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessa, secondo le disposizioni di cui all’Arcolo 7. Il Cliente ha l’obbligo di ulizzare l’energia elerica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contrao. Al Cliente è fao divieto di ulizzare l’energia elerica per usi differen da quelli dichiara, oltre i limi della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indica nel Contrao. È inoltre fao divieto al Cliente di cedere l’energia elerica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Conclusione del Contrao Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contrao, una proposta di contrao irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sooscrizione. Entro quest’ulmo termine il Fornitore comunica per iscrio su Supporto durevole al Cliente l’acceazione o il rifiuto della proposta. Decorso inulmente il predeo termine, la proposta di Contrao si intende revocata. Il Contrao si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’acceazione del Fornitore. Faa salva prova contraria, la suddea comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effevo da parte del Fornitore. Al momento della conclusione del Contrao o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documenta- zione contrauale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavoravi dalla conclusione e comunque prima dell’Avazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmeerà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrauale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. Qualora il Contrao sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contrao firmato o la conferma del Contrao su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’arcolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contra telefonici, nel caso di qualsiasi contrao a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contrao concluso su Supporto durevole, prima dell’Avazione della fornitura. Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostuire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle leere da f) a j) della Documentazione contrauale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso direo dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

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Page 1: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS … · CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ... Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e ... CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS

Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected]

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICIDefinizioni e normativa di riferimentoARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all’articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successiva-mente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: - modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET;- informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; - nota informativa per il Cliente finale; - modulistica recante le condizioni economiche;- scheda di confrontabilità;- informazioni sul mix energetico;- informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;- modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;- modulo per la presentazione dei reclami;- modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;- informativa sul trattamento per i dati personali;- ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/com e s.m.i;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell’ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

OggettoIl Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 7.Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Conclusione del ContrattoIl Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore.Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documenta-zione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

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mezzo PEC o racc.ta a/r, entro 30 gg. dal ricevimento dalla comunicazione di cui al punto 5.2, tale comunicazione varrà quale formale recesso come previsto all’art. 13, in mancanza di ciò, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione.

20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed “Ore fuori picco” tutte le restanti ore dell’anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l’energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, é attribuita ai singoli mesi con le

-tivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in

-ni. Qualora presso un sito, l’installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l’inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente

riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori interventi dell’ARERA

contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CPF non comprendono i costi delle perdite

modalità ed i criteri stabiliti dall’ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente. 6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere

stabilito dall’ARERA) per l’impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati

fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornalie-ra, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai

stimati dal Fornitore in base all’uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all’andame-nto climatico dell’anno in corso.6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi. 6.7 Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura

terzultimo mese dal termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell’energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all’art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni

periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.Art. 7 Oneri a carico del cliente7.1 Per la fornitura di EE saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri: a) oneri di dispacciamento, nella misura stabilita dall'ARERA Del. n. 48/04 e n. 111/06, questi oneri sono riferiti anche alle perdite di

1 della Del. ARERA 350/07; b) oneri di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le componenti A, UC e MCT di cui al TIT; c) i costi relativi alla remunerazione delle attività commerciali di un operatore sul mercato libero stabiliti dal TIV, Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) oneri di sistema e le maggiorazioni di sistema nella misura stabilita dall’Autorità di settore, e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un’ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’ art. 33; e) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas, f ) oneri amministrativi per €.2,90 POD/mese. Sarà inoltre facoltà di ECO addebitare un tantum al cliente l’importo

15,00 €/POD per i contratti domestici.

a) componente relativa al servizio di trasporto (QTi); b) componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali (CPR); c) componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del GAS all’ingrosso (CCR); d) componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD); e) componenti

cui al TIVG, h) oneri amministrativi per €.2,90 PdR/mese. Sarà, inoltre, facoltà di ECO addebitare un

per i contratti altri usi ed 15,00 €/PdR per i contratti domestici.7.3 Al Cliente Altri Usi sarà, inoltre, applicato un ulteriore corrispettivo per rimborso costi assicurativi direttamente proporzionale rispetto al suo rating Cribis Failure, aggiornato mensilmente: Rating 91-100 pari a 0,000 €/KWh, Rating 76-90: 0,005 €/KWh, Rating 61-75 0,010 €/KWh, Rating 45-60: 0,015 €/KWh, Rating 32-44: 0,020 €/KWh, Rating 19-32: 0,025 €/KWh, Rating 6-8: 0,030 €/KWh, Rating 1-5: 0,035 €/KWh.Ai clienti domestici che sottoscrivono un Listino Silver sarà inoltre applicato un Contributo Ecologico di €.2,50 POD/mese. Art. 8 Imposte

-ni richieste non saranno applicate. 8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il

8.3 Il Cliente che richiede l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l’obbligo di comunicare per iscritto a ECO, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque

o PEC a ECO, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la data di decorrenza delle stesse. 8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da ECO all’Amministrazione Finanziaria a seguito d’inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ECO. Tasse imposte

esistenti saranno gestite secondo legge.Art. 9 Rilevazione dei consumi9.1 L’unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell’EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C. ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all’art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all’anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l’anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/ anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei

dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e agevolare l’accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest’ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l’autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile

raccolta della misura dell’energia elettrica: a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibi-le non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell’Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L’Autolettura sarà

conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L’Autolettura se comunicata

di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la

possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l’Autolettura

di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per

-to a seguito dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a

Art. 10 Fatturazione e pagamenti10.1 La fatturazione dell’EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE,

eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e

10.3 Per la fornitura di EE, ECO emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi

comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo

fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l’autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il periodo di consumo di cui al

calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventua-

periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, ECO emetterà fattura, secondo la periodicità stabilite dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadrimestrale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.10.5 Il pagamento dovrà essere eseguito con le modalità previste nella RDF; altre eventuali modalità di pagamento saranno comunicate al Cliente in fattura. ECO non applicherà nessun costo per la spedizione in formato elettronico delle fatture di pagamento, mentre nel caso di loro invio a mezzo del servizio postale, ECO addebiterà al cliente un costo di €.2,50 per ogni spedizione. 10.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di ECO applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002,

moratori saranno pari al tasso convenzionale dell’9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica pari a 28,00 €/PdP (ventotto/00) per le utenze altri usi e di 15,00€/PdP per le utenze domestiche.10.7 E’ facolta di ECO addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.7,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali

agenti e/o società di recupero del credito). 10.8 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, ECO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i

accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.10.10 Per la fornitura di GAS, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all’autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS

Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected]

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICILa Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.

Conclusione del ContrattoIl Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore.Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.

Procura a recedereIn caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Ecoenergia S.r.l. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Diritto di ripensamentoQualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati: Ecoenergia S.r.l. Via Nazario Sauro, 4/B 06034, Foligno (PG) [email protected] | PEC: [email protected]; - mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente. Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.Le Parti prendono atto che:- se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;- se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di maggior tutela. Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Revoca della richiesta di switching Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:- se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;- se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di

indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;- il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela- le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; - le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazio-ne, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: - ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; - confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.Conclusione dei contratti con il Distributore e con TernaPer le offerte di energia elettrica, ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Attivazione della fornituraL’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella comunicazione di accettazione della fornitura.La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

Condizioni EconomicheLe Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Durata del contratto, rinnovo e recessol Contratto è a tempo indeterminato. Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura. Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi

Page 3: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS … · CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ... Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e ... CONDIZIONI GENERALI

10.11 Fermo quanto disposto nei precedenti punti, le parti si danno vicendevolmente atto che il Distributore è l’unico responsabile delle misure della fornitura, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente le misure, solo nei confronti di quest’ultimo.10.12 E’ facoltà di ECO cedere in tutto e in parte i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente Contratto, in tale caso il Cliente con la sottoscrizione dello stesso presta sin d’ora la propria accettazione a tale cessione.Art. 11 Garanzie di pagamento 11.1 Il cliente è tenuto a versare a ECO a titolo di garanzia un deposito cauzionale pari all’importo previsto ai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale. Tale importo sarà addebitato al cliente nella prima fattura utile.11.2 In deroga a quanto innanzi previsto, per i soli clienti domestici dell’energia elettrica e del gas naturale, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al capo 11.1.11.3 Qualora nel corso dell’erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale è restituito al cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale e

di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. -

ne bancaria escutibile a prima richiesta ovvero un deposito cauzionale. In tal caso l’esecuzione del contratto da parte di ECO è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della

quattro (4) mesi di fornitura di EE e quattro (4) mesi di fornitura di GAS con riferimento ai consumi dell’anno precedente ovvero in mancanza del consumo annuo dichiarato nel Contratto.11.5 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l’importo da garantire, il

11.1, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia agli art. 1944, 1945, 1955, 1957 del Codice Civile a garanzia delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da primario Istituto di credito. In caso di mancato

e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione scritta rilasciata da ECO.

a ricostruirne l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazio-

riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Art. 12 Sospensione per morosità12.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, è facoltà di ECO procedere alla sospensione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal TIMOE per quanto concerne le forniture di EE nonché dal TIMG per quanto concerne le forniture di Gas. 12.2 Pertanto, in difetto di pagamento, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza prevista nel documento di fatturazione, ECO potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo Raccomanda-

termine perentorio di giorni 15 (quindici) dall’avvenuto invio della raccomandata di comunicazione di sospensione e di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione di avvenuta consegna della PEC. Nel caso in cui ECO non sia in grado di documentare la data d’invio della predetta comunicazione, il termine perentorio per provvedere al pagamento s’intenderà di giorni 20 dalla data di emissione della costituzione in mora.12.3 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a ECO, mediante fax e/o PEC, l’avvenuto pagamento

(tre) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’Art. 12.2, senza che il Cliente abbia comunicato l’avvenuto pagamento, ECO procederà alla sospensione della fornitura di EE/GAS per uno o più PdP nella titolarità del Cliente.12.4 Nel caso in cui ECO non rispetti i termini di cui ai precedenti articoli, non potrà richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e dovrà corrispondere al Cliente Finale un indennizzo automatico per un importo pari a: 1) Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A/R; 2) Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: I) Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data d'invio; III) Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. ECO corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora". La corresponsione dell'indenniz-zo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.12.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopracitata.

per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi del c. 79.1, l. B della Del. ARERA 333/07, ECO si riserva la facoltà di richiedere al Distributore l’esecuzione della sospensione anche sotto forma di lavoro comples-

12.7 In caso di sospensione e/o riattivazione per morosità saranno a carico del Cliente tutte le spese e gli oneri relativi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Per la fornitura di GAS tali oneri

12.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del

fornitura di EE ovvero nei confronti del Cliente titolare di uno o più punto di riconsegna non disalimenta-bili ai sensi del TIMG in caso di fornitura GAS. In tale caso ECO, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del Cliente interessati dall’inadempimento per quanto concerne la fornitura di EE ovvero alla risoluzione del contratto di fornitura ed alla risoluzione del contratto e alla successiva Cessazione mministrativa per morosità relativa al PdR non disalimentabile per quanto riguarda la fornitura GAS.12.9 ECO rende noto che può non essere utente del trasporto e del dispacciamento, sia relativamente alla fornitura di EE/GAS, pertanto, solo nel caso in cui non lo sia, il presente contratto, così come stabilito dal

medesimo testo normativo. In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art.5 della Del. ARERA 42/08, mentre la fornitura di EE verrà comunque garantita

medesime condizioni per la fornitura di GAS troverà applicazione l’art 27 bis della Del. ARERA 138/04.12.10 Nel caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione

dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione

contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del

Art. 13 Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta13.1 Le Parti non sono considerate inadempienti nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente contratto sia dovuto a cause di forza maggiore. 13.2 Sono considerate, tra le altre, cause di forza maggiore per le quali nessuna delle PARTI sarà responsa-

naturali, provvedimenti del governo, leggi, regolamenti di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a ECO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale o di categoria, con esclusione degli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore, o ogni altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti. In tal senso sono da intendersi anche eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura da parte di ECO o dei prelievi da parte del Cliente dovute a inadempienze riconosciute da parte di Terna, del Distributori o Trasportatori del GAS, ovvero di altro organismo competente in merito, per le quali non si darà luogo né all’addebito di corrispettivi, né a risoluzione del presente Contratto.13.3 La Parte la cui prestazione viene impedita, parzialmente o totalmente da una situazione di forza

-te necessarie, secondo gli standard di good industry practice, per ritornare nella condizione di poter adempiere ai propri impegni.13.4 La Partei cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.13.5 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per ECO, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ECO ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata. In caso di impossibilità sopravvenuta, le PartiI avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto secondo principi di lealtà e buona fede contrattuale, ferma restando la facoltà per ECO di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese o richiesta di indennizzi o risarcimenti. 13.6 Qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per ECO la fornitura di EE/GAS oggetto del Contratto, ECO ne darà comunicazione al Cliente. Ove l’impossibi-lità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea ECO potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 15 (giorni) giorni comunicato mediante raccomandata. Qualora ECO non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l’applicazione dell’art. 1464 codice civile. 13.7 Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell’EE oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a ECO. Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l’articolo 1464 codice civile. Art. 14 Diritto di recesso e clausola penale14.1 Ai sensi della del. ARERA 783/2017/R/com, il Cliente, domestico o alimentato in bassa tensione, per l’EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, ha facoltà di recedere unilateralmente

comunicazione, tramite idonea comunicazione del portale SII, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data prevista per swicthing.

tensione, per l’EE, e/o con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, potrà essere esercitato anche per solo una delle forniture e per singolo POD/PdR. In tal caso, il Cliente avrà l’onere di indicare espressa-mente per quale delle forniture ed utenze il diritto viene esercitato. La fornitura non oggetto di recesso, continuerà nel rispetto delle disposizioni contrattuali all’epoca vigenti. 14.3 Ai sensi della del. ARERA n.783/2017/R/com è riconosciuta, altresì, a ECO la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione medesima.14.4 Nel caso in cui il Cliente abbia, nel medesimo contratto, anche uno solo dei punti di prelievo connessi in media o alta tensione, ovvero con consumi annui di GAS, riferiti alla somma dei singoli PdR,

punti alimentati in BT.

cambiare esercente, potrà recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a ECO, a mezzo raccomandata a/r o pec. In tal caso ECO procederà alla cessazione del POD/PdR entro e oltre gg. 30 dalla data indicata nella richiesta di cessazio-ne.14.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso, al Cliente sarà applicata, una penale da calcolarsi per ogni mese di preavviso non dato, ovvero nel caso di mancata comunicazione del

del Cliente: per l’utenza domestica €.40,00, altri usi BT €.25,00, altri usi MT €.15,00 per ogni KW di potenza

€.1.500,00.14.7 Nel caso in cui un POD/PdR di pertinenza del Cliente sia attivato tramite il servizio di connessione successivamente alla scadenza del Contratto e venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto

riconosciuta a quest’ultima la facoltà di applicare al Cliente, relativamente al citato POD/PdR, per la EE un

€./kWh per le utenze domestiche e per il GAS del Pfor maggiorato di 0,7 €/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle

legislativo o regolamentare di riferimento, cosi come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ECO per la formulazione delle condizioni economiche o contrattuali.15.3 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, ECO ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10

mezzo PEC o racc.ta a/r, entro 30 gg. dal ricevimento dalla comunicazione di cui al punto 5.2, tale comunicazione varrà quale formale recesso come previsto all’art. 13, in mancanza di ciò, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione.

20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed “Ore fuori picco” tutte le restanti ore dell’anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l’energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, é attribuita ai singoli mesi con le

-tivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in

-ni. Qualora presso un sito, l’installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l’inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori interventi dell’ARERA

contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CPF non comprendono i costi delle perdite

modalità ed i criteri stabiliti dall’ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente. 6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere

stabilito dall’ARERA) per l’impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati

fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornalie-ra, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai

stimati dal Fornitore in base all’uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all’andame-nto climatico dell’anno in corso.6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi. 6.7 Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura

terzultimo mese dal termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell’energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all’art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni

periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.Art. 7 Oneri a carico del cliente7.1 Per la fornitura di EE saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri: a) oneri di dispacciamento, nella misura stabilita dall'ARERA Del. n. 48/04 e n. 111/06, questi oneri sono riferiti anche alle perdite di

1 della Del. ARERA 350/07; b) oneri di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le componenti A, UC e MCT di cui al TIT; c) i costi relativi alla remunerazione delle attività commerciali di un operatore sul mercato libero stabiliti dal TIV, Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) oneri di sistema e le maggiorazioni di sistema nella misura stabilita dall’Autorità di settore, e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un’ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’ art. 33; e) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas, f ) oneri amministrativi per €.2,90 POD/mese. Sarà inoltre facoltà di ECO addebitare un tantum al cliente l’importo

15,00 €/POD per i contratti domestici.

a) componente relativa al servizio di trasporto (QTi); b) componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali (CPR); c) componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del GAS all’ingrosso (CCR); d) componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD); e) componenti

cui al TIVG, h) oneri amministrativi per €.2,90 PdR/mese. Sarà, inoltre, facoltà di ECO addebitare un

per i contratti altri usi ed 15,00 €/PdR per i contratti domestici.7.3 Al Cliente Altri Usi sarà, inoltre, applicato un ulteriore corrispettivo per rimborso costi assicurativi direttamente proporzionale rispetto al suo rating Cribis Failure, aggiornato mensilmente: Rating 91-100 pari a 0,000 €/KWh, Rating 76-90: 0,005 €/KWh, Rating 61-75 0,010 €/KWh, Rating 45-60: 0,015 €/KWh, Rating 32-44: 0,020 €/KWh, Rating 19-32: 0,025 €/KWh, Rating 6-8: 0,030 €/KWh, Rating 1-5: 0,035 €/KWh.Ai clienti domestici che sottoscrivono un Listino Silver sarà inoltre applicato un Contributo Ecologico di €.2,50 POD/mese. Art. 8 Imposte

-ni richieste non saranno applicate. 8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il

8.3 Il Cliente che richiede l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l’obbligo di comunicare per iscritto a ECO, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque

o PEC a ECO, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la data di decorrenza delle stesse. 8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da ECO all’Amministrazione Finanziaria a seguito d’inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ECO. Tasse imposte

esistenti saranno gestite secondo legge.Art. 9 Rilevazione dei consumi9.1 L’unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell’EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C. ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all’art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all’anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l’anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/ anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei

dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e agevolare l’accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest’ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l’autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile

raccolta della misura dell’energia elettrica: a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibi-le non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell’Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L’Autolettura sarà

conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L’Autolettura se comunicata

di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la

possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l’Autolettura

di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per

-to a seguito dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a

Art. 10 Fatturazione e pagamenti10.1 La fatturazione dell’EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE,

eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e

10.3 Per la fornitura di EE, ECO emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi

comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo

fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l’autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il periodo di consumo di cui al

calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventua-

periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, ECO emetterà fattura, secondo la periodicità stabilite dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadrimestrale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.10.5 Il pagamento dovrà essere eseguito con le modalità previste nella RDF; altre eventuali modalità di pagamento saranno comunicate al Cliente in fattura. ECO non applicherà nessun costo per la spedizione in formato elettronico delle fatture di pagamento, mentre nel caso di loro invio a mezzo del servizio postale, ECO addebiterà al cliente un costo di €.2,50 per ogni spedizione. 10.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di ECO applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002,

moratori saranno pari al tasso convenzionale dell’9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica pari a 28,00 €/PdP (ventotto/00) per le utenze altri usi e di 15,00€/PdP per le utenze domestiche.10.7 E’ facolta di ECO addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.7,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali

agenti e/o società di recupero del credito). 10.8 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, ECO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i

accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.10.10 Per la fornitura di GAS, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all’autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS

Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected]

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICIdel presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata A/R Ecoenergia S.r.l. Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno PG – e-mail [email protected] – PEC [email protected]; Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

FatturazioneDisposizioni generaliLa quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.18. Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.Le fatture consistono nella “bolletta sintetica” redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: e-mail [email protected] – PEC [email protected] ;Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.ecoenergia.com la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso posta elettronica all’inidirizzo [email protected]. Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite Sistema di Interscambio. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura. Il livello dello sconto di cui al comma 11.8 è pari a -6,00 euro/Punto di fornitura/anno.Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura. Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: SDD- SEPA DIRECT DEBIT – Bonifico Bancario – Bollettino Postale. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD.In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra.

Fatturazione di periodoLa Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza Bimestrale.La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: - 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;- l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacin-que) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: - 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; - 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Fatturazione di periodoLa Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.23, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:- 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23;

- l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23.Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

RateizzazioneIl Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:1) qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; 2) qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; 3) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11; 4) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);- nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora;- qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;- la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; - il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso

Garanzie a carico del cliente finaleSalvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle:

tabella

L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2

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15.4 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.15.5 In caso di dissenso, il Cliente, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali, potrà recedere senza oneri dal presente contratto, tramite apposita comunica-zione a mezzo Raccomandata A/R, che dovrà pervenire a ECO entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari

dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. 15.6 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s’intenderanno da quest’ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.

16.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e

16.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di

risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, né ECO potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ECO qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno. In tal caso, ECO, comunicherà al Cliente se la suddetta variazione

16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per

pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzio-ne del Misuratore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa e le eventuali irregolarità

-chi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati, previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), ECO, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.16.5 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamen-to non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a ECO un importo pari al costo addebitato dal Distributore per l’intervento.

ed ogni necessaria riparazione e/o sostituzione. Sin dal momento della segnalazione, ECO potrà operare la fatturazione sulla base dei consumi presunti. Nel caso in cui il malfunzionamento del Misuratore risulti accertato, la fatturazione sulla base dei consumi presunti potrà venire estesa anche al periodo anteriore alla segnalazione, a decorrere dalla data di verosimile inizio dell’irregolare o mancato funzionamento, così come determinata anche sulla base di elementi presuntivi, salva in ogni caso la prova contraria. Ogni conseguente conguaglio avverrà con la prima fatturazione utile. La ricostruzione dei consumi è comunque di esclusiva competenza del Distributore. Resta salva la facoltà sia del Cliente che della Società di fornire prova di un consumo diverso da quello di cui ai consumi presunti. Qualora il Cliente richieda interventi del Distributore per i casi in oggetto, sarà previamente informato circa le modalità ed

al Cliente sarà addebitato un importo pari al costo sostenuto per l’intervento, come previsto dal RQDG per la fornitura di GAS e dal TIME per la fornitura di EE.

Art. 17 Responsabilità del Fornitore17.1 Ai sensi dell’Art. 2 del D. Lgs. 79/99, in quanto persona giuridica che acquista e vende i predetti beni senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono svolte da altri soggetti, ECO non risponde di eventuali danni arrecati da EE/GAS, non è responsabile dell’eventuale inadeguatez-za degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi e normative, anche antinfortunistiche ed a

ritenuta responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da problemi tecnici

tensione o pressione, interruzione di continuità o sospensioni della fornitura, interruzioni e microinterru-zioni o, comunque, ogni eventuale problema derivante dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete di distribuzione EE/GAS. Tali interruzioni o sospensioni riguardano esclusivamente l’attività di distribuzione dell’energia svolta dal distributore locale competente non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, né al risarcimento danni o indennizzi in favore del Cliente, né alla risoluzione del presente Contratto17.2 Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manuten-zione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità di ECO né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno ivi comprese sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore. 17.3 In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni e/o microinterruzioni, non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile a ECO.17.4 Pertanto, ECO non risponde di eventuali danni arrecati dalla fornitura a valle del misuratore anche se originati a monte dello stesso, nonché dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto

Art. 18 Cessione dei diritti

siano in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate, tutti i diritti relativi al presente contratto.18.2 E’ fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto, in qualsivoglia modo e per mezzo di qualsiasi strumento, salvo previa accettazione scritta di ECO. Tale limitazione troverà applicazione anche

essere realizzate dal Cliente, sotto qualsivoglia forma.

parte del Cliente quest’ultimo non sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di ECO ai sensi del presente Contratto.Art. 19 Clausola risolutiva espressa19.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di ECO risolvere, su semplice dichiarazione scritta, il presente Contratto nei seguenti casi: a. In caso di morosità del Cliente, ancorché sanata con riattivazione della fornitura; b. Mancata costituzione

escussione anche parziale della medesima; c. Mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e ECO ovvero tra il Cliente e una qualunque altra

da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a ECO; e. Anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti delle condizioni economiche di fornitura o in altre parti del presente Contratto; f. Mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della

Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; i. Trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri; j. Il Cliente non ponga rimedio all’inadempimento di uno

all’ altra Parte; k. Revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);19.2 Le Parti convengono che il contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sotto elencate poste nell’interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, fermo il disposto dell’articolo 1360 c.c., comma II e ferma la facoltà di ECO di non avvalersi della condizione, il contratto, sarà risolto: a) Inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; b) Iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. C)Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; d) Iscrizione nel registro

esaustivo, il deposito presso il Tribunale territorialmente competente della domanda di concordato preventivo, con o senza continuità, con ai sensi della Legge fallimentare e delle vigenti normative; e) Qualora i dati forniti dal Cliente a ECO fossero mendaci o comunque non risultassero veritieri; f ) Cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di ECO; g)

impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura; i) Impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione o alterazione dei gruppi di misura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, prelievi

comunicazione a ECO in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori; k) Impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a ECO, senza che ciò

risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a ECO; m) Interruzione o sospensione dell’attività produttiva;Art. 20 Legge applicabile e foro esclusivo20.1 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e la risoluzione del presente contratto, sarà compente in via

titolare di una utenze domestica, sarà invece competente il Giudice del luogo in cui risiede il Cliente.Art. 21 Dichiarazione delle parti21.1 Le parti dichiarano che quanto previsto nel presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente contratto. Pertanto, in ragione di quanto sopra, tutta la eventuale corrispondenza intercorsa tra ECO ed il Cliente, ovvero tra eventuali agenti e/o procacciatori di ECO e il Cliente si intende superata.Art. 22 Spese di registrazione

del DPR del 26 aprile 1986, n. 131. Art. 23 Comunicazioni, Richiesta Informazioni e Reclami23.1 Le comunicazioni tra le PARTI, inerenti il presente Contratto, devono essere formulate per iscritto e recapitate: i) al CLIENTE come indicato nelle Richiesta di fornitura, ii) a ECO all’indirizzo: Ecoenergia Foligno 06034 (PG) Via Nazzario Sauro 4B, o tramite mail: [email protected] o PEC: [email protected] Per i reclami relativi al servizio vendita di energia elettrica e/o fornitura gas naturale, il Cliente può presentare, ai sensi di quanto previsto dalla Del. ARERA n. 164/08, reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ai recapiti indicati al punto 23.1. Il reclamo scritto può essere presentato tramite l’apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore sul proprio Sito Internet. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede - contenga almeno

l’invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).23.3 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Cliente può inoltrare direttamente la segnalazione al Distributore, ovvero per il tramite di ECO. Il Distributore è tenuto ad inviare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, risposta motivata direttamente al Cliente nel primo caso, ovvero, nel secondo caso, a ECO che provvede a trasmetterla successivamente al CLIENTE.Art. 24 Consenso trattamento dati personali 24.1 Le Parti, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dal GDPR Regolamento ue 2016/679 e di esprimere con la sottoscrizione del presente contratto il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. 24.2 Il CLIENTE inoltre con la sottoscrizione del presente contratto presta il proprio consenso al Fornitore al trattamento dei dati personali, raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, per la formulazione

CLIENTE, nonché alla comunicazione dei dati raccolti o trattati a Terzi incaricati di attività strumentali all’esecuzione del contratto, ivi comprese le attività di trasporto, dispacciamento, nonché dello svolgimento di singole operazioni di trattamento.

10.11 Fermo quanto disposto nei precedenti punti, le parti si danno vicendevolmente atto che il Distributore è l’unico responsabile delle misure della fornitura, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente le misure, solo nei confronti di quest’ultimo.10.12 E’ facoltà di ECO cedere in tutto e in parte i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente Contratto, in tale caso il Cliente con la sottoscrizione dello stesso presta sin d’ora la propria accettazione a tale cessione.Art. 11 Garanzie di pagamento 11.1 Il cliente è tenuto a versare a ECO a titolo di garanzia un deposito cauzionale pari all’importo previsto ai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale. Tale importo sarà addebitato al cliente nella prima fattura utile.11.2 In deroga a quanto innanzi previsto, per i soli clienti domestici dell’energia elettrica e del gas naturale, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al capo 11.1.11.3 Qualora nel corso dell’erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale è restituito al cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale e

di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. -

ne bancaria escutibile a prima richiesta ovvero un deposito cauzionale. In tal caso l’esecuzione del contratto da parte di ECO è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della

quattro (4) mesi di fornitura di EE e quattro (4) mesi di fornitura di GAS con riferimento ai consumi dell’anno precedente ovvero in mancanza del consumo annuo dichiarato nel Contratto.11.5 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l’importo da garantire, il

11.1, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia agli art. 1944, 1945, 1955, 1957 del Codice Civile a garanzia delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da primario Istituto di credito. In caso di mancato

e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione scritta rilasciata da ECO.

a ricostruirne l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazio-

riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Art. 12 Sospensione per morosità12.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, è facoltà di ECO procedere alla sospensione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal TIMOE per quanto concerne le forniture di EE nonché dal TIMG per quanto concerne le forniture di Gas. 12.2 Pertanto, in difetto di pagamento, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza prevista nel documento di fatturazione, ECO potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo Raccomanda-

termine perentorio di giorni 15 (quindici) dall’avvenuto invio della raccomandata di comunicazione di sospensione e di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione di avvenuta consegna della PEC. Nel caso in cui ECO non sia in grado di documentare la data d’invio della predetta comunicazione, il termine perentorio per provvedere al pagamento s’intenderà di giorni 20 dalla data di emissione della costituzione in mora.12.3 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a ECO, mediante fax e/o PEC, l’avvenuto pagamento

(tre) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’Art. 12.2, senza che il Cliente abbia comunicato l’avvenuto pagamento, ECO procederà alla sospensione della fornitura di EE/GAS per uno o più PdP nella titolarità del Cliente.12.4 Nel caso in cui ECO non rispetti i termini di cui ai precedenti articoli, non potrà richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e dovrà corrispondere al Cliente Finale un indennizzo automatico per un importo pari a: 1) Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A/R; 2) Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: I) Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data d'invio; III) Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. ECO corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora". La corresponsione dell'indenniz-zo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.12.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopracitata.

per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi del c. 79.1, l. B della Del. ARERA 333/07, ECO si riserva la facoltà di richiedere al Distributore l’esecuzione della sospensione anche sotto forma di lavoro comples-so. 12.7 In caso di sospensione e/o riattivazione per morosità saranno a carico del Cliente tutte le spese e gli oneri relativi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Per la fornitura di GAS tali oneri

12.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del

fornitura di EE ovvero nei confronti del Cliente titolare di uno o più punto di riconsegna non disalimenta-bili ai sensi del TIMG in caso di fornitura GAS. In tale caso ECO, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del Cliente interessati dall’inadempimento per quanto concerne la fornitura di EE ovvero alla risoluzione del contratto di fornitura ed alla risoluzione del contratto e alla successiva Cessazione mministrativa per morosità relativa al PdR non disalimentabile per quanto riguarda la fornitura GAS.12.9 ECO rende noto che può non essere utente del trasporto e del dispacciamento, sia relativamente alla fornitura di EE/GAS, pertanto, solo nel caso in cui non lo sia, il presente contratto, così come stabilito dal

medesimo testo normativo. In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art.5 della Del. ARERA 42/08, mentre la fornitura di EE verrà comunque garantita

medesime condizioni per la fornitura di GAS troverà applicazione l’art 27 bis della Del. ARERA 138/04.12.10 Nel caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione

dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione

contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del

Art. 13 Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta13.1 Le Parti non sono considerate inadempienti nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente contratto sia dovuto a cause di forza maggiore. 13.2 Sono considerate, tra le altre, cause di forza maggiore per le quali nessuna delle PARTI sarà responsa

naturali, provvedimenti del governo, leggi, regolamenti di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a ECO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale o di categoria, con esclusione degli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore, o ogni altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti. In tal senso sono da intendersi anche eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura da parte di ECO o dei prelievi da parte del Cliente dovute a inadempienze riconosciute da parte di Terna, del Distributori o Trasportatori del GAS, ovvero di altro organismo competente in merito, per le quali non si darà luogo né all’addebito di corrispettivi, né a risoluzione del presente Contratto.13.3 La Parte la cui prestazione viene impedita, parzialmente o totalmente da una situazione di forza

te necessarie, secondo gli standard di good industry practice, per ritornare nella condizione di poter adempiere ai propri impegni.13.4 La Partei cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.13.5 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per ECO, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ECO ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata. In caso di impossibilità sopravvenuta, le PartiI avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto secondo principi di lealtà e buona fede contrattuale, ferma restando la facoltà per ECO di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese o richiesta di indennizzi o risarcimenti. 13.6 Qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per ECO la fornitura di EE/GAS oggetto del Contratto, ECO ne darà comunicazione al Cliente. Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea ECO potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 15 (giorni) giorni comunicato mediante raccomandata. Qualora ECO non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l’applicazione dell’art. 1464 codice civile. 13.7 Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell’EE oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a ECO. Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l’articolo 1464 codice civile. Art. 14 Diritto di recesso e clausola penale14.1 Ai sensi della del. ARERA 783/2017/R/com, il Cliente, domestico o alimentato in bassa tensione, per l’EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, ha facoltà di recedere unilateralmente

comunicazione, tramite idonea comunicazione del portale SII, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data prevista per swicthing.

tensione, per l’EE, e/o con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, potrà essere esercitato anche per solo una delle forniture e per singolo POD/PdR. In tal caso, il Cliente avrà l’onere di indicare espressamente per quale delle forniture ed utenze il diritto viene esercitato. La fornitura non oggetto di recesso, continuerà nel rispetto delle disposizioni contrattuali all’epoca vigenti. 14.3 Ai sensi della del. ARERA n.783/2017/R/com è riconosciuta, altresì, a ECO la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione medesima.14.4 Nel caso in cui il Cliente abbia, nel medesimo contratto, anche uno solo dei punti di prelievo connessi in media o alta tensione, ovvero con consumi annui di GAS, riferiti alla somma dei singoli PdR,

punti alimentati in BT.

cambiare esercente, potrà recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a ECO, a mezzo raccomandata a/r o pec. In tal caso ECO procederà alla cessazione del POD/PdR entro e oltre gg. 30 dalla data indicata nella richiesta di cessazione.14.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso, al Cliente sarà applicata, una penale da calcolarsi per ogni mese di preavviso non dato, ovvero nel caso di mancata comunicazione del

del Cliente: per l’utenza domestica €.40,00, altri usi BT €.25,00, altri usi MT €.15,00 per ogni KW di potenza

€.1.500,00.14.7 Nel caso in cui un POD/PdR di pertinenza del Cliente sia attivato tramite il servizio di connessione successivamente alla scadenza del Contratto e venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto

riconosciuta a quest’ultima la facoltà di applicare al Cliente, relativamente al citato POD/PdR, per la EE un

€./kWh per le utenze domestiche e per il GAS del Pfor maggiorato di 0,7 €/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle

legislativo o regolamentare di riferimento, cosi come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ECO per la formulazione delle condizioni economiche o contrattuali.15.3 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, ECO ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10

mezzo PEC o racc.ta a/r, entro 30 gg. dal ricevimento dalla comunicazione di cui al punto 5.2, tale comunicazione varrà quale formale recesso come previsto all’art. 13, in mancanza di ciò, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione.

20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed “Ore fuori picco” tutte le restanti ore dell’anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l’energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, é attribuita ai singoli mesi con le

-tivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in

-ni. Qualora presso un sito, l’installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l’inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori interventi dell’ARERA

contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CPF non comprendono i costi delle perdite

modalità ed i criteri stabiliti dall’ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente. 6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere

stabilito dall’ARERA) per l’impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati

fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornalie-ra, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai

stimati dal Fornitore in base all’uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all’andame-nto climatico dell’anno in corso.6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi. 6.7 Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura

terzultimo mese dal termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell’energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all’art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni

periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.Art. 7 Oneri a carico del cliente7.1 Per la fornitura di EE saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri: a) oneri di dispacciamento, nella misura stabilita dall'ARERA Del. n. 48/04 e n. 111/06, questi oneri sono riferiti anche alle perdite di

1 della Del. ARERA 350/07; b) oneri di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le componenti A, UC e MCT di cui al TIT; c) i costi relativi alla remunerazione delle attività commerciali di un operatore sul mercato libero stabiliti dal TIV, Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) oneri di sistema e le maggiorazioni di sistema nella misura stabilita dall’Autorità di settore, e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un’ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’ art. 33; e) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas, f ) oneri amministrativi per €.2,90 POD/mese. Sarà inoltre facoltà di ECO addebitare un tantum al cliente l’importo

15,00 €/POD per i contratti domestici.

a) componente relativa al servizio di trasporto (QTi); b) componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali (CPR); c) componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del GAS all’ingrosso (CCR); d) componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD); e) componenti

cui al TIVG, h) oneri amministrativi per €.2,90 PdR/mese. Sarà, inoltre, facoltà di ECO addebitare un

per i contratti altri usi ed 15,00 €/PdR per i contratti domestici.7.3 Al Cliente Altri Usi sarà, inoltre, applicato un ulteriore corrispettivo per rimborso costi assicurativi direttamente proporzionale rispetto al suo rating Cribis Failure, aggiornato mensilmente: Rating 91-100 pari a 0,000 €/KWh, Rating 76-90: 0,005 €/KWh, Rating 61-75 0,010 €/KWh, Rating 45-60: 0,015 €/KWh, Rating 32-44: 0,020 €/KWh, Rating 19-32: 0,025 €/KWh, Rating 6-8: 0,030 €/KWh, Rating 1-5: 0,035 €/KWh.Ai clienti domestici che sottoscrivono un Listino Silver sarà inoltre applicato un Contributo Ecologico di €.2,50 POD/mese. Art. 8 Imposte

-ni richieste non saranno applicate. 8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il

8.3 Il Cliente che richiede l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l’obbligo di comunicare per iscritto a ECO, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque

o PEC a ECO, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la data di decorrenza delle stesse. 8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da ECO all’Amministrazione Finanziaria a seguito d’inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ECO. Tasse imposte

esistenti saranno gestite secondo legge.Art. 9 Rilevazione dei consumi9.1 L’unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell’EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C. ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all’art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all’anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l’anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/ anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei

dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e agevolare l’accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest’ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l’autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile

raccolta della misura dell’energia elettrica: a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell’Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L’Autolettura sarà

conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L’Autolettura se comunicata

di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la

possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l’Autolettura

di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per

to a seguito dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a

Art. 10 Fatturazione e pagamenti10.1 La fatturazione dell’EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE,

eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e

10.3 Per la fornitura di EE, ECO emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi

comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo

fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l’autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il periodo di consumo di cui al

calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventua

periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, ECO emetterà fattura, secondo la periodicità stabilite dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadrimestrale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.10.5 Il pagamento dovrà essere eseguito con le modalità previste nella RDF; altre eventuali modalità di pagamento saranno comunicate al Cliente in fattura. ECO non applicherà nessun costo per la spedizione in formato elettronico delle fatture di pagamento, mentre nel caso di loro invio a mezzo del servizio postale, ECO addebiterà al cliente un costo di €.2,50 per ogni spedizione. 10.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di ECO applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002,

moratori saranno pari al tasso convenzionale dell’9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica pari a 28,00 €/PdP (ventotto/00) per le utenze altri usi e di 15,00€/PdP per le utenze domestiche.10.7 E’ facolta di ECO addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.7,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali

agenti e/o società di recupero del credito). 10.8 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, ECO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i

accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.10.10 Per la fornitura di GAS, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all’autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS

Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected]

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICIeventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmen-te alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

Interessi di moraQualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Inadempimento del ClienteIn caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazio-ne di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamentodel corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 15.5, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 15.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela.In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII. Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; - euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata

effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora; c) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. Nei casi di cui al comma 15.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo − identificato in fattura come Corrispettivo CMOR − nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura. Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’energia elettrica. Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo de i suoi incaricati.

Forza maggioreLe Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

ResponsabilitàLe caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamen-te, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Clausola risolutiva espressaAi sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) In caso di morosità del cliente; b) Mancata costituzione della fideiussione bancaria da parte del cliente e/o mancata ricostituzione della garanzia in caso di escussione anche parziale della medesima;c) Mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e una qualunque altra società collegata a ECO;d) Modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a ECO;e) Anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti delle condizioni economiche di fornitura o in altre parti del Contratto;f) Mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denomina-zione sociale, ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;

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15.4 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.15.5 In caso di dissenso, il Cliente, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali, potrà recedere senza oneri dal presente contratto, tramite apposita comunica-zione a mezzo Raccomandata A/R, che dovrà pervenire a ECO entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari

dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. 15.6 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s’intenderanno da quest’ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.

16.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e

16.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di

risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, né ECO potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ECO qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno. In tal caso, ECO, comunicherà al Cliente se la suddetta variazione

16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per

pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzio-ne del Misuratore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa e le eventuali irregolarità

-chi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati, previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), ECO, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.16.5 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamen-to non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a ECO un importo pari al costo addebitato dal Distributore per l’intervento.

ed ogni necessaria riparazione e/o sostituzione. Sin dal momento della segnalazione, ECO potrà operare la fatturazione sulla base dei consumi presunti. Nel caso in cui il malfunzionamento del Misuratore risulti accertato, la fatturazione sulla base dei consumi presunti potrà venire estesa anche al periodo anteriore alla segnalazione, a decorrere dalla data di verosimile inizio dell’irregolare o mancato funzionamento, così come determinata anche sulla base di elementi presuntivi, salva in ogni caso la prova contraria. Ogni conseguente conguaglio avverrà con la prima fatturazione utile. La ricostruzione dei consumi è comunque di esclusiva competenza del Distributore. Resta salva la facoltà sia del Cliente che della Società di fornire prova di un consumo diverso da quello di cui ai consumi presunti. Qualora il Cliente richieda interventi del Distributore per i casi in oggetto, sarà previamente informato circa le modalità ed

al Cliente sarà addebitato un importo pari al costo sostenuto per l’intervento, come previsto dal RQDG per la fornitura di GAS e dal TIME per la fornitura di EE.

Art. 17 Responsabilità del Fornitore17.1 Ai sensi dell’Art. 2 del D. Lgs. 79/99, in quanto persona giuridica che acquista e vende i predetti beni senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono svolte da altri soggetti, ECO non risponde di eventuali danni arrecati da EE/GAS, non è responsabile dell’eventuale inadeguatez-za degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi e normative, anche antinfortunistiche ed a

ritenuta responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da problemi tecnici

tensione o pressione, interruzione di continuità o sospensioni della fornitura, interruzioni e microinterru-zioni o, comunque, ogni eventuale problema derivante dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete di distribuzione EE/GAS. Tali interruzioni o sospensioni riguardano esclusivamente l’attività di distribuzione dell’energia svolta dal distributore locale competente non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, né al risarcimento danni o indennizzi in favore del Cliente, né alla risoluzione del presente Contratto17.2 Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manuten-zione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità di ECO né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno ivi comprese sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore. 17.3 In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni e/o microinterruzioni, non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile a ECO.17.4 Pertanto, ECO non risponde di eventuali danni arrecati dalla fornitura a valle del misuratore anche se originati a monte dello stesso, nonché dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto

Art. 18 Cessione dei diritti

siano in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate, tutti i diritti relativi al presente contratto.18.2 E’ fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto, in qualsivoglia modo e per mezzo di qualsiasi strumento, salvo previa accettazione scritta di ECO. Tale limitazione troverà applicazione anche

essere realizzate dal Cliente, sotto qualsivoglia forma.

parte del Cliente quest’ultimo non sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di ECO ai sensi del presente Contratto.Art. 19 Clausola risolutiva espressa19.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di ECO risolvere, su semplice dichiarazione scritta, il presente Contratto nei seguenti casi: a. In caso di morosità del Cliente, ancorché sanata con riattivazione della fornitura; b. Mancata costituzione

escussione anche parziale della medesima; c. Mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e ECO ovvero tra il Cliente e una qualunque altra

da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a ECO; e. Anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti delle condizioni economiche di fornitura o in altre parti del presente Contratto; f. Mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della

Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; i. Trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri; j. Il Cliente non ponga rimedio all’inadempimento di uno

all’ altra Parte; k. Revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);19.2 Le Parti convengono che il contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sotto elencate poste nell’interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, fermo il disposto dell’articolo 1360 c.c., comma II e ferma la facoltà di ECO di non avvalersi della condizione, il contratto, sarà risolto: a) Inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; b) Iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. C)Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; d) Iscrizione nel registro

esaustivo, il deposito presso il Tribunale territorialmente competente della domanda di concordato preventivo, con o senza continuità, con ai sensi della Legge fallimentare e delle vigenti normative; e) Qualora i dati forniti dal Cliente a ECO fossero mendaci o comunque non risultassero veritieri; f ) Cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di ECO; g)

impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura; i) Impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione o alterazione dei gruppi di misura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, prelievi

comunicazione a ECO in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori; k) Impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a ECO, senza che ciò

risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a ECO; m) Interruzione o sospensione dell’attività produttiva;Art. 20 Legge applicabile e foro esclusivo20.1 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e la risoluzione del presente contratto, sarà compente in via

titolare di una utenze domestica, sarà invece competente il Giudice del luogo in cui risiede il Cliente.Art. 21 Dichiarazione delle parti21.1 Le parti dichiarano che quanto previsto nel presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente contratto. Pertanto, in ragione di quanto sopra, tutta la eventuale corrispondenza intercorsa tra ECO ed il Cliente, ovvero tra eventuali agenti e/o procacciatori di ECO e il Cliente si intende superata.Art. 22 Spese di registrazione

del DPR del 26 aprile 1986, n. 131. Art. 23 Comunicazioni, Richiesta Informazioni e Reclami23.1 Le comunicazioni tra le PARTI, inerenti il presente Contratto, devono essere formulate per iscritto e recapitate: i) al CLIENTE come indicato nelle Richiesta di fornitura, ii) a ECO all’indirizzo: Ecoenergia Foligno 06034 (PG) Via Nazzario Sauro 4B, o tramite mail: [email protected] o PEC: [email protected] Per i reclami relativi al servizio vendita di energia elettrica e/o fornitura gas naturale, il Cliente può presentare, ai sensi di quanto previsto dalla Del. ARERA n. 164/08, reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ai recapiti indicati al punto 23.1. Il reclamo scritto può essere presentato tramite l’apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore sul proprio Sito Internet. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede - contenga almeno

l’invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).23.3 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Cliente può inoltrare direttamente la segnalazione al Distributore, ovvero per il tramite di ECO. Il Distributore è tenuto ad inviare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, risposta motivata direttamente al Cliente nel primo caso, ovvero, nel secondo caso, a ECO che provvede a trasmetterla successivamente al CLIENTE.Art. 24 Consenso trattamento dati personali 24.1 Le Parti, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dal GDPR Regolamento ue 2016/679 e di esprimere con la sottoscrizione del presente contratto il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. 24.2 Il CLIENTE inoltre con la sottoscrizione del presente contratto presta il proprio consenso al Fornitore al trattamento dei dati personali, raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, per la formulazione

CLIENTE, nonché alla comunicazione dei dati raccolti o trattati a Terzi incaricati di attività strumentali all’esecuzione del contratto, ivi comprese le attività di trasporto, dispacciamento, nonché dello svolgimento di singole operazioni di trattamento.

10.11 Fermo quanto disposto nei precedenti punti, le parti si danno vicendevolmente atto che il Distributore è l’unico responsabile delle misure della fornitura, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente le misure, solo nei confronti di quest’ultimo.10.12 E’ facoltà di ECO cedere in tutto e in parte i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente Contratto, in tale caso il Cliente con la sottoscrizione dello stesso presta sin d’ora la propria accettazione a tale cessione.Art. 11 Garanzie di pagamento 11.1 Il cliente è tenuto a versare a ECO a titolo di garanzia un deposito cauzionale pari all’importo previsto ai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale. Tale importo sarà addebitato al cliente nella prima fattura utile.11.2 In deroga a quanto innanzi previsto, per i soli clienti domestici dell’energia elettrica e del gas naturale, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al capo 11.1.11.3 Qualora nel corso dell’erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale è restituito al cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale e

di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. -

ne bancaria escutibile a prima richiesta ovvero un deposito cauzionale. In tal caso l’esecuzione del contratto da parte di ECO è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della

quattro (4) mesi di fornitura di EE e quattro (4) mesi di fornitura di GAS con riferimento ai consumi dell’anno precedente ovvero in mancanza del consumo annuo dichiarato nel Contratto.11.5 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l’importo da garantire, il

11.1, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia agli art. 1944, 1945, 1955, 1957 del Codice Civile a garanzia delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da primario Istituto di credito. In caso di mancato

e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione scritta rilasciata da ECO.

a ricostruirne l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazio-

riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Art. 12 Sospensione per morosità12.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, è facoltà di ECO procedere alla sospensione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal TIMOE per quanto concerne le forniture di EE nonché dal TIMG per quanto concerne le forniture di Gas. 12.2 Pertanto, in difetto di pagamento, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza prevista nel documento di fatturazione, ECO potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo Raccomanda-

termine perentorio di giorni 15 (quindici) dall’avvenuto invio della raccomandata di comunicazione di sospensione e di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione di avvenuta consegna della PEC. Nel caso in cui ECO non sia in grado di documentare la data d’invio della predetta comunicazione, il termine perentorio per provvedere al pagamento s’intenderà di giorni 20 dalla data di emissione della costituzione in mora.12.3 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a ECO, mediante fax e/o PEC, l’avvenuto pagamento

(tre) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’Art. 12.2, senza che il Cliente abbia comunicato l’avvenuto pagamento, ECO procederà alla sospensione della fornitura di EE/GAS per uno o più PdP nella titolarità del Cliente.12.4 Nel caso in cui ECO non rispetti i termini di cui ai precedenti articoli, non potrà richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e dovrà corrispondere al Cliente Finale un indennizzo automatico per un importo pari a: 1) Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A/R; 2) Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: I) Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data d'invio; III) Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. ECO corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora". La corresponsione dell'indenniz-zo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.12.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopracitata.

per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi del c. 79.1, l. B della Del. ARERA 333/07, ECO si riserva la facoltà di richiedere al Distributore l’esecuzione della sospensione anche sotto forma di lavoro comples-so. 12.7 In caso di sospensione e/o riattivazione per morosità saranno a carico del Cliente tutte le spese e gli oneri relativi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Per la fornitura di GAS tali oneri

12.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del

fornitura di EE ovvero nei confronti del Cliente titolare di uno o più punto di riconsegna non disalimenta-bili ai sensi del TIMG in caso di fornitura GAS. In tale caso ECO, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del Cliente interessati dall’inadempimento per quanto concerne la fornitura di EE ovvero alla risoluzione del contratto di fornitura ed alla risoluzione del contratto e alla successiva Cessazione mministrativa per morosità relativa al PdR non disalimentabile per quanto riguarda la fornitura GAS.12.9 ECO rende noto che può non essere utente del trasporto e del dispacciamento, sia relativamente alla fornitura di EE/GAS, pertanto, solo nel caso in cui non lo sia, il presente contratto, così come stabilito dal

medesimo testo normativo. In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art.5 della Del. ARERA 42/08, mentre la fornitura di EE verrà comunque garantita

medesime condizioni per la fornitura di GAS troverà applicazione l’art 27 bis della Del. ARERA 138/04.12.10 Nel caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione

dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione

contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del

Art. 13 Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta13.1 Le Parti non sono considerate inadempienti nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente contratto sia dovuto a cause di forza maggiore. 13.2 Sono considerate, tra le altre, cause di forza maggiore per le quali nessuna delle PARTI sarà responsa

naturali, provvedimenti del governo, leggi, regolamenti di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a ECO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale o di categoria, con esclusione degli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore, o ogni altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti. In tal senso sono da intendersi anche eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura da parte di ECO o dei prelievi da parte del Cliente dovute a inadempienze riconosciute da parte di Terna, del Distributori o Trasportatori del GAS, ovvero di altro organismo competente in merito, per le quali non si darà luogo né all’addebito di corrispettivi, né a risoluzione del presente Contratto.13.3 La Parte la cui prestazione viene impedita, parzialmente o totalmente da una situazione di forza

te necessarie, secondo gli standard di good industry practice, per ritornare nella condizione di poter adempiere ai propri impegni.13.4 La Partei cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.13.5 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per ECO, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ECO ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata. In caso di impossibilità sopravvenuta, le PartiI avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto secondo principi di lealtà e buona fede contrattuale, ferma restando la facoltà per ECO di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese o richiesta di indennizzi o risarcimenti. 13.6 Qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per ECO la fornitura di EE/GAS oggetto del Contratto, ECO ne darà comunicazione al Cliente. Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea ECO potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 15 (giorni) giorni comunicato mediante raccomandata. Qualora ECO non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l’applicazione dell’art. 1464 codice civile. 13.7 Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell’EE oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a ECO. Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l’articolo 1464 codice civile. Art. 14 Diritto di recesso e clausola penale14.1 Ai sensi della del. ARERA 783/2017/R/com, il Cliente, domestico o alimentato in bassa tensione, per l’EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, ha facoltà di recedere unilateralmente

comunicazione, tramite idonea comunicazione del portale SII, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data prevista per swicthing.

tensione, per l’EE, e/o con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, potrà essere esercitato anche per solo una delle forniture e per singolo POD/PdR. In tal caso, il Cliente avrà l’onere di indicare espressamente per quale delle forniture ed utenze il diritto viene esercitato. La fornitura non oggetto di recesso, continuerà nel rispetto delle disposizioni contrattuali all’epoca vigenti. 14.3 Ai sensi della del. ARERA n.783/2017/R/com è riconosciuta, altresì, a ECO la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione medesima.14.4 Nel caso in cui il Cliente abbia, nel medesimo contratto, anche uno solo dei punti di prelievo connessi in media o alta tensione, ovvero con consumi annui di GAS, riferiti alla somma dei singoli PdR,

punti alimentati in BT.

cambiare esercente, potrà recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a ECO, a mezzo raccomandata a/r o pec. In tal caso ECO procederà alla cessazione del POD/PdR entro e oltre gg. 30 dalla data indicata nella richiesta di cessazione.14.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso, al Cliente sarà applicata, una penale da calcolarsi per ogni mese di preavviso non dato, ovvero nel caso di mancata comunicazione del

del Cliente: per l’utenza domestica €.40,00, altri usi BT €.25,00, altri usi MT €.15,00 per ogni KW di potenza

€.1.500,00.14.7 Nel caso in cui un POD/PdR di pertinenza del Cliente sia attivato tramite il servizio di connessione successivamente alla scadenza del Contratto e venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto

riconosciuta a quest’ultima la facoltà di applicare al Cliente, relativamente al citato POD/PdR, per la EE un

€./kWh per le utenze domestiche e per il GAS del Pfor maggiorato di 0,7 €/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle

legislativo o regolamentare di riferimento, cosi come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ECO per la formulazione delle condizioni economiche o contrattuali.15.3 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, ECO ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10

mezzo PEC o racc.ta a/r, entro 30 gg. dal ricevimento dalla comunicazione di cui al punto 5.2, tale comunicazione varrà quale formale recesso come previsto all’art. 13, in mancanza di ciò, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione.

20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed “Ore fuori picco” tutte le restanti ore dell’anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l’energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, é attribuita ai singoli mesi con le

-tivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in

-ni. Qualora presso un sito, l’installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l’inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori interventi dell’ARERA

contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CPF non comprendono i costi delle perdite

modalità ed i criteri stabiliti dall’ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente. 6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere

stabilito dall’ARERA) per l’impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati

fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornalie-ra, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai

stimati dal Fornitore in base all’uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all’andame-nto climatico dell’anno in corso.6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi. 6.7 Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura

terzultimo mese dal termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell’energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all’art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni

periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.Art. 7 Oneri a carico del cliente7.1 Per la fornitura di EE saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri: a) oneri di dispacciamento, nella misura stabilita dall'ARERA Del. n. 48/04 e n. 111/06, questi oneri sono riferiti anche alle perdite di

1 della Del. ARERA 350/07; b) oneri di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le componenti A, UC e MCT di cui al TIT; c) i costi relativi alla remunerazione delle attività commerciali di un operatore sul mercato libero stabiliti dal TIV, Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) oneri di sistema e le maggiorazioni di sistema nella misura stabilita dall’Autorità di settore, e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un’ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’ art. 33; e) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas, f ) oneri amministrativi per €.2,90 POD/mese. Sarà inoltre facoltà di ECO addebitare un tantum al cliente l’importo

15,00 €/POD per i contratti domestici.

a) componente relativa al servizio di trasporto (QTi); b) componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali (CPR); c) componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del GAS all’ingrosso (CCR); d) componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD); e) componenti

cui al TIVG, h) oneri amministrativi per €.2,90 PdR/mese. Sarà, inoltre, facoltà di ECO addebitare un

per i contratti altri usi ed 15,00 €/PdR per i contratti domestici.7.3 Al Cliente Altri Usi sarà, inoltre, applicato un ulteriore corrispettivo per rimborso costi assicurativi direttamente proporzionale rispetto al suo rating Cribis Failure, aggiornato mensilmente: Rating 91-100 pari a 0,000 €/KWh, Rating 76-90: 0,005 €/KWh, Rating 61-75 0,010 €/KWh, Rating 45-60: 0,015 €/KWh, Rating 32-44: 0,020 €/KWh, Rating 19-32: 0,025 €/KWh, Rating 6-8: 0,030 €/KWh, Rating 1-5: 0,035 €/KWh.Ai clienti domestici che sottoscrivono un Listino Silver sarà inoltre applicato un Contributo Ecologico di €.2,50 POD/mese. Art. 8 Imposte

-ni richieste non saranno applicate. 8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il

8.3 Il Cliente che richiede l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l’obbligo di comunicare per iscritto a ECO, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque

o PEC a ECO, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la data di decorrenza delle stesse. 8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da ECO all’Amministrazione Finanziaria a seguito d’inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ECO. Tasse imposte

esistenti saranno gestite secondo legge.Art. 9 Rilevazione dei consumi9.1 L’unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell’EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C. ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all’art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all’anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l’anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/ anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei

dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e agevolare l’accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest’ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l’autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile

raccolta della misura dell’energia elettrica: a) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell’Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L’Autolettura sarà

conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L’Autolettura se comunicata

di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la

possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l’Autolettura

di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per

to a seguito dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a

Art. 10 Fatturazione e pagamenti10.1 La fatturazione dell’EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE,

eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e

10.3 Per la fornitura di EE, ECO emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi

comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo

fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l’autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il periodo di consumo di cui al

calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventua

periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, ECO emetterà fattura, secondo la periodicità stabilite dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadrimestrale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.10.5 Il pagamento dovrà essere eseguito con le modalità previste nella RDF; altre eventuali modalità di pagamento saranno comunicate al Cliente in fattura. ECO non applicherà nessun costo per la spedizione in formato elettronico delle fatture di pagamento, mentre nel caso di loro invio a mezzo del servizio postale, ECO addebiterà al cliente un costo di €.2,50 per ogni spedizione. 10.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di ECO applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002,

moratori saranno pari al tasso convenzionale dell’9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica pari a 28,00 €/PdP (ventotto/00) per le utenze altri usi e di 15,00€/PdP per le utenze domestiche.10.7 E’ facolta di ECO addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.7,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali

agenti e/o società di recupero del credito). 10.8 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, ECO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i

accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.10.10 Per la fornitura di GAS, ferma restando la competenza dell’impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all’autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA OFFERTA BUSINESS

Ecoenergia Srl Via Torino, 2 - 20123 Milano N. REA MI - 2070553 - P.IVA/C.F. 09118690966 - Tel. 02 80886873 - Fax 02 87183553 - [email protected]

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI NON DOMESTICIg)Impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto;h) Violazione, sei il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;i) Trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri;j) Il cliente non ponga rimedio all’inadempimento di uno dei principali impegni previsti dal presente contratto e non già disciplinati, entro 60 giorni dalla notifica all’altra Parte;k) Revoca/Sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto).

Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioniIl Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo www.ecoenergia.comIl Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.

Integrazione del contrattoSono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.

Cessione del contrattoIl Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell’esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunica-zione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ComunicazioniTutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: All’indirizzo Ecoenergia Foligno 06034 (PG) Via Nazario Sauro 4/B, tramite mail [email protected] o PEC [email protected] .Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Legge applicabile e foro competenteLa legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Risoluzione extra-giudiziale delle controversieIl Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: /L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Dati personaliI dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.