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CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 C084 CATTLOGO50J.jpg Cattolica&Agricoltura CATTLOGOBIGJ.jpg CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CAGR 2 - ED. 25/02/2014 sono parte integrante della Nota Informativa MOD. CAGR 5

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CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 C084 CATTLOGO50J.jpg Cattolica&Agricoltura CATTLOGOBIGJ.jpg

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di AssicurazioneMOD. CAGR 2 - ED. 25/02/2014sono parte integrante della Nota InformativaMOD. CAGR 5

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INDICE

DEFINIZIONI....................................................................................................................................... 3

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE A TUTTI I SETTORI............................... 9

INCENDIO E ALTRE GARANZIE...................................................................................................... 13

Garanzia base .................................................................................................................................... 13

Garanzie aggiuntive ........................................................................................................................... 16

Garanzia aggiuntiva per le aziende ortofrutticole ................................................................................22

Garanzia aggiuntiva per le aziende vitivinicole ...................................................................................22

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche ................................................................................22

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - INCENDIO.................................................................... 24

FURTO E RAPINA ............................................................................................................................. 28

Garanzia base .................................................................................................................................... 28

Garanzie aggiuntive ........................................................................................................................... 29

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche ................................................................................29

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO E RAPINA ....................................................... 31

RESPONSABILITA' CIVILE ............................................................................................................... 34

Garanzia base .................................................................................................................................... 34

Garanzie aggiuntive ........................................................................................................................... 37

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche ................................................................................39

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TUTELA GIUDIZIARIA ....................................................................................................................... 41

Garanzia base .................................................................................................................................... 41

Garanzie aggiuntive ........................................................................................................................... 43

DENUNICA E GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA ...................................................46

ASSISTENZA ..................................................................................................................................... 48

Garanzia base .................................................................................................................................... 48

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE ................................................................................................. 53

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DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

Assicuratoil soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione o contrattoil contratto di assicurazione.

ContraenteLa persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento delpremio.

FranchigiaLa parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistrorimane a carico dell'assicurato.

IndennizzoLa somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Polizzail documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

PremioLa somma dovuta dal contraente alla società.

RischioLa possibilità che si verifichi il sinistro.

ScopertoLa percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a caricodell'assicurato.

Sinistroil verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SocietàL'impresa assicuratrice.

Definizioni relative a tutti i settori

Apiario abitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in unastruttura lignea a forma di casetta destinata ad accogliere i favi per costituire l'alveare.

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Arredamento dell'azienda agricolaMobilio ed arredamento in genere dei locali ad uso abitazione ed uffici, compreso tutto quantodestinato ad uso domestico e personale, nonché – se mobili – gli apparecchi di riscaldamento, diaerazione, di condizionamento d'aria. si intendono inoltre inclusi: personal computer, registratori dicassa, strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferichedi trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria.

AttrezzatureSi intendono gli attrezzi di vario genere, portati ed accessori alla trattrice quali ad esempio: aratri,estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatori portati. siintendono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attivitàagricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale,apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili,contenitori oltre la capacità di 100 litri.

Azienda agricolaEsercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre redditoconsiderato agrario ai sensi del d.p.r. n° 597 del 29.9.1973, del d.p.r. n° 917 del 22.12.1986 e del d.lgs. n° 228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'azienda agricola le aree, anche se fra loro separatepurché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibitoad abitazione dell'assicurato, anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa alfondo stesso; scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi,reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivodella stessa. sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite nonchél'attività agrituristica.

BestiameSi considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, gli animali domestici e da cortile, leapi.

CoseGli oggetti materiali e gli animali.

CristalliLastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo evetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili;comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artisticoo di affezione.

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che siautopropaga ad elevata velocità.

Fabbricati dell'azienda agricolaLa costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione odinterrate, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, di comunicazione, perilluminazione e riscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenticaratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono,in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. nelle paretiesterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25%della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni inmateriali combustibili.

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È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali combustibiliper una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricatiassicurati.

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI:

TIPO 1: Fabbricato o complesso di fabbricati, separati dai fabbricati tipo 2 e 3, ad uso esclusivo di:· abitazione, anche con rimessa per autoveicoli;· uffici;· cantine – per attività vinicola;· silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o trincea;· vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, ladestinazione d'uso dei fabbricati di tipo 2.

TIPO 2: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a:· granai;· rimesse per attrezzi e macchine agricole;· porticati e barchesse;· magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili);· porcilaie, stalle – scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero),

sale di mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili;tutti separati da fabbricati di tipo 3 e/o fabbricati di tipo 1 da essi non separati.

TIPO 3: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a:· fienili;· ovili;· molini, frantoi, pile da riso;· essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco);· cabine elettriche;come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essinon separati.

Fenomeni elettricisono manifestazioni di fenomeno elettrico:· corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente

funzionanti a potenziale diverso;· variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali

previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;· sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica

rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nellarete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

· arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione dialimentazione di rete.

FermentazioneLa decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microorganismi.

ForaggioForaggio ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione delbestiame, comprese paglia, stramaglie e simili.

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IncendioCombustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che puòautoestendersi e propagarsi.

IncombustibilitàSi considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°c non danno luogo amanifestarsi di fiamma né a reazione esotermica. il metodo di prova è quello adottato dal centro studiesperienze del Ministero dell'interno.

InfiammabiliSi considerano infiammabili:· gas combustibili;· sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °c, ad eccezione delle

soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;· sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al d.M. del 17 dicembre 1977 –allegato v.

Impianti e macchinari fissiComplesso degli impianti e macchinari presenti in azienda agricola e fissi per destinazione.Si comprendono in tale raggruppamento le bilance, le pese elettroniche, gli impianti fissi perl'approvvigionamento idrico (pozzi sotterranei e relative pompe e filtri), gli impianti di raffreddamentodei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili compreseincastellature e basamenti etc.A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:· per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: gli impianti di raffreddamento, di svuotamento

contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio elavorazioni in genere;

· per le aziende che svolgono attività vitivinicola: coclee e tramogge per carico/ scarico, diraspatrici,presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio evetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori,impianti di imbottigliamento;

· per le aziende che svolgono attività zootecnica: i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari(anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, lesale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per lalavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).

Macchine agricoleComplesso delle macchine agricole a ruote o a cingoli, semoventi o trainate, destinate ad essereimpiegate nelle attività agricole, come definite all'art. 57 del d. lgs. n° 285 del 1992 (nuovo codicedella strada).Ad esempio, si intendono compresi trattori, carri raccolta, escavatori, vendemmiatrici, mietitrebbie,elevatori, falciatrici, rimorchi a due o più assi, carro unifeed, botti per antiparassitari e diserbanti,sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione (rotoloni, pivot e ranger), rotoimballatrice epressaforaggi in genere.

Muro pienoÈ il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore noninferiore a 13 cm, o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore noninferiore a 20 cm. sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo conla muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle conduttureelettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purchépresidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

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Porta mortaÈ il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenzasoltanto del piano terreno.Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per il ricovero dei ruotabili,macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. se il vanoè tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a “porta morta” soltanto se il tramezzo ècostituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo“muro pieno” nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

PreziosiGioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure oartificiali o sintetiche, se montate su metallo prezioso. per metalli preziosi si intendono esclusivamenteoro e platino.

Rischio separatoÈ il rischio – o l'insieme di più rischi coesistenti – disgiunto da altri mediante “muro pieno” o spaziovuoto uguale o superiore a un metro, o “porta morta”.

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto adesplosione. gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.

ScorteScorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, esclusi: foraggio, tabacco, prodotti radicatial suolo e frutti pendenti. sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, ifertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabilie gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:· per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: i prodotti raccolti e conservati in azienda,

imballaggi, confezioni e contenitori in genere;· per le aziende che svolgono attività vitivinicola: l'uva raccolta e conservata, mosti, concentrati,

materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere, quali bottiglie,damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;

· per le aziende che svolgono attività zootecnica: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimi edintegratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per la lavorazione etrasformazione.

Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

SolaioIl complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato;pavimentazioni e soffittature sono ininfluenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

TettoL'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagliagenti atmosferici.

ValoriDenaro, ogni carta rappresentativa di valori e titoli di credito in genere.

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Definizioni valide per il settore tutela giudiziaria

Caso assicuratoLa controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società GestionariaARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercion° 59 - 37135 Verona, Tel 045 8 290 411 - Fax 045 8 290 449, e di cui la Società si avvale per lagestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con arag per tutto quanto attiene allagestione dei sinistri.

Tutela giudiziariaL'assicurazione tutela giudiziaria ai sensi del d. lgs. n° 175 del 1995 – art. 44 e seguenti.

Unico sinistro o unico caso assicuratoIl fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Definizioni valide per il settore assistenzaAbitazioneFabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativaÈ la struttura di Mapfre Warranty – strada trossi, 66 – 13871 verrone (biella), costituita da tecnici eoperatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specificaconvenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonicocon l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le spese di assistenzapreviste in polizza.

PrestazioniI servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

SinistroL'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Definizione delle forme di garanziaPrimo rischio assoluto (PRA)La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codicecivile. ll valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di dannoche eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla società.

Valore intero (VI)La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore deibeni stessi. se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta laparte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONERELATIVE A TUTTI I SETTORI

Art. 1 – Operatività del contrattoCon il presente contratto cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i danni determinati daglieventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate in polizza.Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicate le sommeassicurate e/o massimali e i relativi premi.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze cheinfluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894del codice civile.

Art. 3 – Assicurazione per conto altruiSe la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contrattodevono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiutida parte del solo assicurato.

Art. 4 – Cessazione di una o più garanzieLa cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, noncomporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premidevono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente allaSocietà.L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la primarata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamentoeffettivo.Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno delpagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premiscaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 6 – Durata dell'assicurazioneLa durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione delcontratto stesso e viene indicata in polizza.

Art. 7 – Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 – Aggravamento del rischioIl contraente o l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso alla società mediante letteraraccomandata dei mutamenti che aggravino il rischio in modo tale per cui, se il diverso stato di cosefosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la società nonavrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della assicurazione, ai sensi di quantoprevisto dall'articolo 1898 del codice civile.

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Art. 9 – Diminuzione del rischioIl contraente è tenuto a comunicare alla società le eventuali diminuzioni del rischio. in tale evenienzala società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione aisensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 – Recesso in caso di sinistroLa Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dipagamento dell'indennizzo conseguente ad avviso di sinistro. Il recesso deve esserecomunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In casodi recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile, esclusi i diritti,corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 11 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intendetacitamente prorogato per un anno.Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato losconto come previsto dall'art. 1899 del Codice Civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dalcontratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

• scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (piùeventuale rateo);

• scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purchésiano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla finedell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anchesuccessivamente, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione deglialtri contratti stipulati.In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando aciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo ilrispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratoreeventualmente insolvente – superi l'ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto lasua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusacomunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detrattisuccessivamente dall'importo così calcolato.

Art. 13 – Limitazioni di garanzia

Arredamento dell'azienda agricola.Il denaro, i gioielli e preziosi, le raccolte e collezioni, le carte valori e titoli di credito in genere ele macchine fotografiche sono compresi in garanzia col limite del 10% della sommaassicurata; è escluso tutto ciò che è destinato all'attività agrituristica.

Bestiame.Le api, gli animali domestici e da cortile, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenzamassima di euro 2.000,00 (duemila).

Fabbricati dell'azienda agricola.Sono sempre esclusi dalla garanzia:· i fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività

agricola;· le serre in genere;

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· i fabbricati adibiti ad allevamenti di avicoli e cunicoli;· fabbricati o porzione di fabbricato adibiti ad attività agrituristica in genere;· i fabbricati adibiti a deposito e ad essicazione del tabacco.

Art. 14 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 – Adeguamento garanziaSe è richiamata la dicitura “SI” nella casella “indicizzazione”, le somme assicurate, imassimali, i premi, le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, relativialle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono collegati agli indici dei “prezzi alconsumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, inconformità a quanto segue:a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli

aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;b) alla scadenza di ogni rata annua, la somma assicurata, i massimali, i premi, le franchigie e

gli altri limiti di garanzia, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazionedell'indice; non si effettueranno ulteriori adeguamenti qualora, per effetto della presenteclausola, si raggiunga uno dei seguenti limiti massimi di esposizione della Società :· il totale delle somme assicurate di tutte le partite del settore incendio sarà pari a euro

20.000.000,00;· il totale delle somme assicurate di tutte le partite del settore furto e rapina pari a euro

250.000,00;· per il settore responsabilità civile sarà pari a euro 2.500.000,00;

c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio alcontraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarealmeno 60 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed imassimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguitodell'applicazione della presente clausola. In tal caso la clausola cessa di avere vigore,restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.In caso di eventuale ritardo od interruzione della pubblicazione degli indici, la Societàproporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzicorrenti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, laSocietà ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuatooppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 16 – Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Ispezione delle cose assicuratealla società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraentee l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica.in caso di sinistro la società ha inoltre il diritto di prendere visione dei libri contabili, registri efatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 18 – Riduzione delle somme assicurate nelle forme a P.R.A.In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti diindennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo diassicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamenteindennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzionedi premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dalcontratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste inessere.

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Sarà tuttavia in facoltà del contraente di chiedere il reintegro della somma assicurata, chepotrà avvenire – previo esplicito consenso della Società – mediante apposito atto scritto e conla corresponsione del relativo premio.

Art. 19 – Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo da essi portato prima delle

rispettive scadenze, se previste;b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per

effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenutiinefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito chel'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azionecambiaria.

Art. 20 – Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tregiorni da quando ne ha avuto conoscenza.L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 delcodice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè laperdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o lariduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissionecolposa di tale obbligo.

Art. 21 – Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenzaLa società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra,legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato,entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale siriferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra lasocietà e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non sianostati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

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INCENDIO E ALTRE GARANZIE

Garanzia base

Art. 22 – Oggetto dell'assicurazioneLa società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle coseassicurate, anche se di proprietà di terzi, di cui alle partite indicate in polizza, in conseguenza di:· incendio;· fulmine (escluso fenomeno elettrico);· esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;· caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;· urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato.Sono inoltre garantiti:· i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormalefunzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, dacolaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito lecose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;

· i danni causati alle cose assicurate per ordine delle autorità e/o dell'assicurato allo scopo diimpedire o di arrestare l'incendio;

· le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e appropriatadiscarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile atermini di polizza.

Art. 23 – FabbricatoRelativamente alle partite fabbricati o delle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'azienda agricola,l'assicurazione è prestata per le somme che l'assicurato dichiara corrispondenti al valore a nuovo deifabbricati stessi e cioè al loro costo di ricostruzione, escluso il valore dell'area.Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzionerelativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 – ArredamentoL'assicurazione copre l'arredamento dei locali e – se dichiarati inclusi in polizza – anche i dannimateriali e diretti, col limite del 20% della somma assicurata, causati da correnti, scariche o da altrifenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, agli apparecchi elettrodomestici ed altreapparecchiature elettriche ed elettroniche, posti nei locali ad uso di abitazione ed uffici.Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termojoniche, ed alle resistenzeelettriche scoperte, nonché quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.Eventuali danni di fenomeno elettrico verranno indennizzati sotto deduzione di uno scopertodel 10% col minimo di euro 150,00 (centocinquanta) che rimarrà sempre a caricodell'assicurato.Sono inoltre comprese le spese di ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di eventogarantito con la presente polizza con il limite del 5% della somma assicurata, fino ad unmassimo di euro 10.000,00, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessaannualità assicurativa.

Art. 25 – Macchine agricole e attrezzatureL'assicurazione di cui alla partita macchine agricole e attrezzature copre i danni materiali ediretti alle stesse, sia sottotetto che in azione, entro i confini dello Stato Italiano e Repubblicadi S. Marino.

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Qualora il macchinario si trovi obbligatoriamente garantito tramite Enti di Stato o Consorzi esimili, le somme assicurate s'intendono a valere per il residuo eventualmente non copertodalla garanzia obbligatoria.

Art. 26 – Impianti fissiL'assicurazione di cui alla partita impianti fissi copre i danni materiali e diretti agli stessi, sottotetto aifabbricati e ovunque entro i confini aziendali.

Art. 27 – BestiameL'assicurazione di cui alla partita bestiame copre i danni materiali e diretti, relativi al bestiame,avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, nonché all'aperto durante il periodo dipermanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, esclusi tutti idanni da trasporto.

Art. 28 – ScorteL'assicurazione di cui alla partita scorte copre i danni materiali e diretti relativi alle scorte ed ai prodottidell'azienda, anche all'aperto su fondi dell'azienda agricola sui quali l'assicurato esercita la sua attività.La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili e gli infiammabili esclusivamenteposti all'esterno per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico, sono compresiper un valore non superiore al 5% della somma assicurata per le scorte con il massimo di euro7.000,00 (settemila).

Art. 29 – ForaggioL'assicurazione di cui alla partita foraggio copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio,nell'ambito dell'azienda agricola anche all'aperto, compresi quelli da fermentazione e conseguenteautocombustione incluse, fino ad un importo massimo pari al 20% del valore assicurato per ciascuncumulo di foraggio, le spese che l'assicurato sostenga per provvedere allo smassamento deicumuli colpiti da fermentazione anormale al fine di limitare tale fermentazione e laconseguente autocombustione.Il premio relativo alla partita foraggio è calcolato sulla dichiarazione dell'assicurato riferita ai quintaliindicati in polizza, denominati “cumulo”.Agli effetti della presente clausola, per “cumulo” si intende l'insieme di enti posti all'aperto eseparati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 m oppure posti sottotetto di uno stessofabbricato (o di più fabbricati comunicanti) in locali non separati tra di loro da muro pieno o daporta morta distanti fra loro meno di 10 m.I danni da fermentazione e conseguente autocombustione verranno indennizzati sottodeduzione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 150,00 (centocinquanta) cherimarranno sempre a carico dell'assicurato.

Art. 30 – Ricorso terziLa società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato inpolizza, alla partita ricorso terzi, per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione, di quantoegli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensidi legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 22 – “oggettodell'assicurazione”.L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dibeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sinoalla concorrenza del 10% del massimale stesso.

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L'assicurazione non comprende i danni:a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i

veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovveroin sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzitrasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.Non sono comunque considerati terzi:c) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui

convivente;d) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dicui al punto precedente;

e) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabilicome controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cuialla Legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avràfacoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Art. 31 – Rischi esclusiSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, scioperi, tumulti popolari,

sommosse, di occupazione militare, di invasione;b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti

da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocatedall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, dei rappresentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti,frane e calamità naturali in genere;

f ) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per iquali è prestata l'assicurazione;

g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento èdeterminato da usura, corrosione o difetti di materiale;

h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiticompresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per iquali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 24 – “Arredamento”;

i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione odistribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti adeventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo le deroghe espressamente pattuite;

l) indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i cambiamenti di costruzione,mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensionedi lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

m) alle colture e agli impianti ad esse connessi: di protezione (come reti antigrandine e/oombreggiatura) di sostegno, di irrigazione ed altro – salvo quanto previsto nelle Definizionidelle Macchine Agricole relativamente ai Ranger e Pivot –.

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Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 32 – Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da:· fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura,

corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per laproduzione di calore facenti parte di fabbricato, purché detti impianti siano collegati medianteadeguate condutture ad appropriati camini;

· onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;· uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando detti

eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralitàdi enti, assicurati o non.

Per i fabbricati assicurati ed i loro contenuti, l'assicurazione copre i danni materiali provocati dabagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato, purché direttamente causato dalla caduta dipioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramentidalla violenza degli eventi stessi.Viene inclusa inoltre l'asfissia e/o intossicazione del bestiame di cui agli eventi sopra indicati.La Società non risponde dei danni:a) causati da:

1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;2) mareggiata e penetrazione di acqua marina;3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di

scarico;4) gelo, neve;5) cedimento o franamento del terreno;6) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od

antenne e consimili installazioni esterne;3) enti all'aperto, cose e beni mobili, come arredamento, attrezzature, bestiame, foraggio,

macchine agricole e scorte, che non si trovassero al momento dell'evento atmosfericosotto tetto dei fabbricati assicurati, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi pernatura e destinazione;

4) fabbricati aperti da uno o più lati;5) le seguenti strutture e loro contenuti:

· tettoie comunque costruite;· fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in

tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastredi fibrocemento;

· capannoni pressostatici e simili;· baracche in legno o plastica;· fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee

esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) ;6) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni

subite dal tetto o dalle pareti;7) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;

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8) danni da bagnamento alle scorte, verificatisi all'interno dei fabbricati, la cui base diappoggio sia ad una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati oseminterrati;

9) foraggi.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro.A parziale deroga del precedente punto b) n°4, previa esplicita indicazione in polizza dei fabbricatitipo 2 e 3, la garanzia viene estesa ai fabbricati aperti da uno o più lati, alle seguenti condizioni:1) l'indennizzo massimo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato

aperto, al 20% del valore assicurato nella forma a valore intero e al 30% nella forma a primorischio assoluto col limite massimo di euro 30.000,00;

2) fermo lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato, la somma minima non indennizzabileviene elevata a euro 1.000,00 (mille).

Art. 33 – Tumulti e atti vandalici (B)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 31 punto a) e b), – “rischi esclusi”, la società risponde:· dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio,

esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi inconseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi;

· degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche amezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte atumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, attivandalici o dolosi.

Per la partita Foraggi la garanzia è prestata esclusivamente per il foraggio posto sottotetto aifabbricati assicurati. Sono pertanto esclusi i cumuli collocati all'aperto.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00(duecento).La Società non risponde dei danni causati da terrorismo e da sabotaggio.

Art. 34 – Indennità aggiuntiva (E)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 31 punto l) – “rischi esclusi”, l'indennizzo liquidato atermini di polizza verrà aumentato del 15% per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività,fermo in ogni caso quanto indicato all'art. 58 – “Limite di indennizzo”.

Art. 35 – Acqua condotta e ricerca del guasto (F)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua –esclusa acqua piovana – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.La Società non risponde:a) dei danni dovuti ad umidità o stillicidio;b) dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;c) dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;d) danni causati da rotture originate da gelo.Solo ed esclusivamente quando questa garanzia aggiuntiva è concessa alle partite fabbricato,sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte delfabbricato ed impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origineallo spargimento di acqua, con i seguenti limiti di indennizzo per singola partita: euro 7.000,00(settemila) quale massimo annuo.

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Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro200,00 (duecento).

Art. 36 – Sovraccarico neve (G)La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato dasovraccarico di neve sul tetto.La Società non risponde dei danni:a) da valanghe e slavine;b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia

ininfluente ai fini della causazione del danno);e) alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;f) a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili

installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il lorodanneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito alsovraccarico di neve.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 250,00(duecentocinquanta). L'indennizzo massimo per sinistro e per anno si intende fissato, persingolo fabbricato, al 30% del valore assicurato nella forma a valore intero e al 40% nella formaa primo rischio assoluto.

Art. 37 – Fenomeno elettrico (H)A parziale deroga dell'art. 22 – “Oggetto dell'assicurazione” e dell'art. 31 “Rischi esclusi lettera h” , laSocietà risponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche edaltri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate, a:1) Fabbricati (tipo 1-2-3): intendendosi per tali i danni all'impianto elettrico fisso dei fabbricati

assicurati, compresi gli impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, nonché alle antenneradio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per l'esclusivoapprovvigionamento idrico ad uso domestico, apertura cancelli, saracinesche e simili, altri impiantielettrici come riportato nella definizione dei fabbricati, ed in generale alle apparecchiatureelettroniche.

2) Macchine agricole ed attrezzature ed impianti fissi: intendendosi per tali i danni a macchine edimpianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

La Società non risponde dei danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione;b) verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o

revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei

quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costidi intervento e di sostituzione di componenti relativi a:d) controlli di funzionalità;e) manutenzione preventiva;

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f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatesidurante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto finoalla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per singolo sinistro e annualità assicurativa,previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 150,00(centocinquanta).

Art. 38 – Fenomeno elettrico – garanzia estesa (H4)A parziale deroga dell'art. 22 – “Oggetto dell'assicurazione” e dell'art. 31 “Rischi esclusi lettera h” , laSocietà risponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche edaltri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate, alle macchine agricole ed attrezzature edimpianti fissi, intendendosi per tali i danni alle macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiticompresi, apparecchiature e componenti elettroniche.La Società non risponde dei danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione;b) verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o

revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei

quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costidi intervento e di sostituzione di componenti relativi a:d) controlli di funzionalità;e) manutenzione preventiva;f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatesi

durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.La presente garanzia si intende prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto finoalla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per le macchine agricole ed attrezzature e dieuro 15.000,00 (quindicimila) per gli impianti fissi, per singolo sinistro e per annualitàassicurativa, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo dieuro 200,00 (duecento).

Art. 39 – Scorte in refrigerazione (I)La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle scorte in refrigerazione, poste in celle,armadi e banchi frigoriferi, col limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro2.500,00 (duemilacinquecento), a causa di:· mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;· fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all' art. 22 – “Oggetto dell'assicurazione”;2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di

controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzionedell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata ed ha effetto se la mancata odanormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24ore per le celle e a 12 ore per gli altri contenitori.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo dieuro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

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Art. 40 – Dispersione di liquidi (L)La società risponde dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentaledei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata dacrollo parziale o totale di fabbricati.La Società non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri (limitatamente ai

contenitori per olio d'oliva: 100 litri);c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per sinistroe per anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con ilminimo di euro 200,00 (duecento).

Art. 41 – Folgorazione (M)La società indennizza i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del bestiame, a seguito difolgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, nei limitidella somma assicurata alla partita bestiame.Tale garanzia è valida nell'ambito dell'azienda assicurata nonché all'aperto durante il periodo dipermanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

Art. 42 – Consistenza Variabile Foraggio (N)La somma indicata alla partita foraggio, rappresenta il valore medio mensile, su base annua, delforaggio di proprietà dell'azienda assicurata. La somma assicurata, per ogni mese, è il prodottorisultante tra il predetto valore medio mensile moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Mese CoefficenteGennaio 1Febbraio 0,8Marzo 0,6Aprile 0,4Maggio 0,3Giugno 0,7Luglio 1Agosto 1,3Settembre 1,6Ottobre 1,6Novembre 1,5Dicembre 1,2

Le somme assicurate mensili come sopra determinate valgono anche per gli effetti degli artt.56”assicurazione parziale”, 57 “parziale deroga alla proporzionale” e 58 “Limite di indennizzo”.Resta convenuto quanto previsto dall'art. 29 “Foraggio”, di indicare in polizza il massimo cumuloannuo, espresso in quintali.

Art. 43 – Vetri e cristalli (O)La società risponde dei danni materiali e diretti di rottura a causa accidentale o per fatto di terzi(escluse le semplici rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzo cristallo ovetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti porte, vani scala efinestre.

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si intendono incluse anche le cabine – doccia, nonché gli specchi di arredamento.La garanzia vale anche per i danni di rottura:a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti;b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferme le altre

esclusioni previste, dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasione diinsurrezione;

c) causate da onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocitàsupersonica.

La società rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00(cinquanta).La Società non indennizza i danni:a) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;b) avvenute in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari,

terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni,grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioniatomiche;

c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazionidi trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre od ai relativisupporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sonocollocate;

d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato.La Società non liquiderà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualitàassicurativa un importo superiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento).Per la presente condizione particolare non è operante il disposto all'art. 56 – “Assicurazioneparziale”.

Art. 44 – Altri danni da acqua (P)La società risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento dalla fuoriuscita di acqua daapparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni dicollegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con il massimo indennizzopari al 10% della somma assicurata alla partita arredamento.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00(cinquanta).

Art. 45 – Valore a nuovo (Q)Relativamente alle partite arredamento, macchine agricole ed attrezzature ed impianti fissi, a parzialederoga dell'art. 54 – “valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, al punto relativo alle“altre cose assicurate”, in caso di sinistro, verrà riconosciuto da la società per tutte le cose assicurateil valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuoveuguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.Si intendono esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione seinferiore al costo di rimpiazzo.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo.

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Garanzia aggiuntiva per le aziende ortofrutticoleArt. 46 – Scorte in refrigerazione – Azienda Ortofrutticola (I1)La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti ortofrutticoli in refrigerazione, postiin celle, col limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 10.000,00 (diecimila), acausa di:· mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;· fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all'art. 22 – “Oggetto dell'assicurazione”;2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di

controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzionedell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata ed ha effetto se la mancata odanormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24ore.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo dieuro 500,00 (cinquecento) per sinistro.

Garanzia aggiuntiva per le aziende vitivinicoleArt. 47 – Dispersione di vino – Azienda Vitivinicola (L2)La Società risponde dei danni di dispersione del mosto e del vino causata unicamente da rotturaaccidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura siaprovocata da crollo parziale o totale di fabbricati.La Società non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori aventi capacità inferiore a 100 litri;c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 60% della sommaassicurata alla partita scorte e, comunque, non oltre l'importo di euro 150.000,00(centocinquantamila), per sinistro e per anno assicurativo.La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo dieuro 1.000,00 (mille).

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecnicheArt. 48 – Scorte in refrigerazione – Azienda Zootecnica (I3)La Società risponde dei danni subiti da latte e latticini in refrigerazione, senza limiti temporaliall'interruzione, col limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 5.000,00(cinquemila), a causa di:· mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;· fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all'art. 22 – “Oggetto dell'assicurazione”;

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2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi dicontrollo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzionedell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo dieuro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Art. 49 – Dispersione di latte – Azienda Zootecnica (L3)La Società risponde dei danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentale deicontenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crolloparziale o totale di fabbricati.La Società non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori di latte aventi capacità inferiore a 50 litri;c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) persinistro e per anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al20% dell'indennizzo con il minimo di euro 50,00 (cinquanta).

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - INCENDIO

Art. 50 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e

comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamentodella perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per laconservazione dei residui;

c) denunciare alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si èverificato o egli ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenerel'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entitàapprossimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistrostesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5

giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, inparticolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suopossesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno,nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve esseretrasmessa alla Società ;

e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti almomento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizionedella Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare leindagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire.

L'inadempimento all'obbligo di avviso ed all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinatirispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile., determina le conseguenze previstedall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissionedolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudiziosofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Società inproporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro,anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la sommaassicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le stesse sono statefatte inconsideratamente.

Art. 51 – Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cosedistrutte che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cosesalvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteradolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il dirittoall'indennizzo.

Art. 52 – Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui

designata;oppure, a richiesta di una delle parti;

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b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, surichiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punticontroversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenirenelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidentedel Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite ametà.

Art. 53 – Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire

se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fosserostate comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cuiall'art. 50 – “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che lecose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 54 –“Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 52 – “Procedura per lavalutazione del danno”, lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in appositoverbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'oraa qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali,impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 54 – Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partitadella polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte –avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:· FABBRICATI : si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato

assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito inrelazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione,alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; si determina il supplementoche, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base alvalore a nuovo.A gli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita,qualora la somma assicurata risulti:

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1) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplementomedesimo;

2) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risultaassicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”,viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;

3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque esserecorrisposto, per ciascun fabbricato un importo superiore al triplo del relativo valoredeterminato in base alla stima di cui al punto I, sopraindicato.Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata laricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nellaquale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo.· ALTRE COSE ASSICURATE : si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove

eguali od equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamentoin relazione allo stato di manutenzione ed ad ogni altra circostanza concomitante.

T ale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntivadi cui all'art. 45 – “Valore a nuovo”.

Art. 55 – Anticipo sugli indennizziTrascorsi novanta giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto diottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanza acquisitesino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscrittoall'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte dellaSocietà e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 25.000,00 euro.L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta daparte dell'assicurato.Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia statastipulata in base al valore a nuovo.L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del “supplemento di indennità”.Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momentodella richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro trenta giorni dalla richiesta da partedell'assicurato.L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore ad euro 250.000,00,qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 56 – Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuatesecondo quanto disposto dall'art. 54 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”,risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati ealtre cose assicurate, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momentodel sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valoreassicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 57 – Parziale deroga alla proporzionaleA parziale deroga dell'art. 56 – “Assicurazione parziale”, si conviene tra le parti che non si procederàall'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore

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stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limitedovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 del cod. civ. rimarrà operativo per l'eccedenzarispetto a tale percentuale.Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all'art. 58 – “Limite di indennizzo”.

Art. 58 – Limite di indennizzoLa Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le partial momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza, salvo quantoprevisto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 59 – Pagamento dell'indennizzoLa Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento incui si è raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

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FURTO E RAPINAGaranzia base

Art. 60 – Oggetto dell'assicurazioneLa Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle coseassicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:1) Furto: a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei

seguenti modi:· violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi , uso di

grimaldelli o di arnesi simili;· per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante

impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;· in altro modo, rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

2) Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata o avvenuta neilocali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia venganoprelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai locali (e relativi infissi), contenenti le coseassicurate, esclusi i vetri ed i cristalli, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.La garanzia prestata col presente articolo è valida esclusivamente per beni, di cui alle partiteindicate in polizza, contenuti nei fabbricati adibiti ad abitazione dell'assicurato o in altrifabbricati distanti da quest'ultimo non più di 50 m. Il fabbricato adibito ad abitazione dovràrisultare essere dimora abituale nonché residenza anagrafica dello stesso e/o di persona da luidipendente.La garanzia è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogniapertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale ameno di 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per viaordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida,vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idoneicongegni manovrabili esclusivamente dall'interno.Nelle inferriate sono ammesse luci purché di dimensioni che non consentono l'introduzione dipersone senza effrazione e/o deformazione delle relative strutture.

Art. 61 – ArredamentoL'assicurazione dell'arredamento, come definito in polizza, copre i danni materiali e direttiall'arredamento dell'azienda agricola.

Art. 62 – Macchine agricole ed attrezzature, scorte e bestiameL'assicurazione di cui alle partite macchine agricole ed attrezzature, scorte dell'azienda e bestiame,inteso esclusivamente come bovino, equino e suino, copre i danni materiali e diretti ai predetti beniche si trovino sottotetto ai fabbricati dell'azienda agricola.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata atermini di polizza, sotto deduzione di una franchigia pari al 5% della somma assicurata nellaforma di garanzia a valore intero, del 10 % della somma assicurata nella forma di garanzia aprimo rischio assoluto.

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Art. 63 – Rischi esclusiSono esclusi dall'assicurazione:a) i danni verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni

radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni edaltri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, rivolta, insurrezione, scioperi,tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti perordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato proviche il furto non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) il furto agevolato con dolo o colpa grave dall'assicurato e/o dal contraente, dairappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata, nonché il furto commesso odagevolato con dolo o colpa grave:· da persone che abitano con l'assicurato od occupino i locali contenenti le cose assicurate

o locali con questi comunicanti;· da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'assicurato o da persone di cui lo stesso sia

civilmente responsabile;· da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

c) i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni e scoppi provocati dall'autoredel furto o nel tentativo di commettere il furto;

d) il furto di cose assicurate, qualora i locali rimangano disabitati ed incustoditi per più di 45giorni consecutivi non oltre l'ottavo giorno per quanto riguarda i gioielli, preziosi, denaro,carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni;

e) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 64 – Valore a nuovo (A)In caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, ad eccezione dioggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo dirimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valorericavabile dalle cose danneggiate.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione seinferiore al costo di rimpiazzo.Ai fini della determinazione del valore da indicare alla relativa partita, si dovrà tenere conto dellaseguente regola:a) se il valore del bene allo stato d'uso è uguale od inferiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà

riportare in polizza il doppio del valore allo stato d'uso.b) se il valore del bene allo stato d'uso è superiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà riportare in

polizza l'effettivo valore d'acquisto.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopradefinito.

Garanzia aggiuntiva per le aziende zootecnicheArt. 65 – Stabulazione libera (B)A parziale deroga dell'art. 62 – “Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiame”, la Societàrisponde del furto di animali che si trovino all'aperto a condizione che la tettoia dove si ripara il

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bestiame si trovi entro 50 m dai fabbricati, occupati e destinati ad abitazione dell'assicuratoe/o di persona da lui dipendente, e che la distanza massima della recinzione da questi ultimisia di 200 m.Il perimetro della recinzione deve essere controllabile dal centro aziendale in condizioni di visibilitànormale, così pure nell'area non devono essere presenti ostacoli fissi che impediscano la visibilità.L'area di stabulazione deve essere circondata da idonea recinzione in tubolare di ferro, di altezza paria 1,5 m, solidamente fissata al suolo e, comunque, non superabile autonomamente da parte delbestiame.Resta inteso che eventuali aperture verso l'esterno dovranno essere efficacemente chiuse.La garanzia è operante esclusivamente se avviene lo scasso o l'effrazione delle parti di recinzione e/odei relativi congegni di chiusura.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 15.000,00 (quindicimila) per sinistro eanno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille) per sinistro.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO E RAPINAArt. 66 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la

conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché

esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;c) denunciare alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è

verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve essere completaoltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si èverificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione dellecircostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimonidell'accaduto. L'assicurato dovrà poi fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi,una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione delrispettivo valore;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, inparticolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suopossesso e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della coperturaassicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delleoperazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini delcorretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spesesostenute per conservare quanto sopra indicato;

f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti almomento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizionedella Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare leindagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire pressoterzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso ed all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinatirispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previstedall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissionedolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudiziosofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a) e b), sono a carico della Societàin proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro,anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la sommaassicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le stesse sono statefatte inconsideratamente.

Art. 67 – Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cosedistrutte che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cosesalvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde ildiritto all'indennizzo.

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Art. 68 – Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui

designata;oppure, a richiesta di una delle parti;b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, surichiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punticontroversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenirenelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidentedel Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 69 – Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire

se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fosserostate comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cuiall'art. 66 – “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che lecose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 70 –“Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 68 – “Procedura per lavalutazione del danno”, lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in appositoverbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'oraa qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali,impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Laperizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 70 – Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partitadella polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte –avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo il seguente criterio:si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti stabilito inrelazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato dimanutenzione ed ad ogni altra circostanza concomitante.Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntivadi cui all'art. 64 – “Valore a nuovo”.

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Art. 71 – Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuatesecondo quanto risposto dall'art. 70 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”,risulta che la somma assicurata dal presente contratto, per il contenuto, siano inferiori all'effettivovalore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde del dannoprodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momentodel sinistro.

Art. 72 – Limite di indennizzoLa Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le partial momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza , salvo quantoprevisto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 73 – Pagamento dell'indennizzoLa Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui si èraggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 74 – Recupero delle cose rubateSe le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso allaSocietà appena ne ha avuta notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, sequesta ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'interoimporto riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato ildanno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previarestituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. Inquest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare deldanno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativiconguagli.Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima chesiano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per idanni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'usopersonale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagandol'indennizzo dovuto.

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RESPONSABILITA' CIVILEGaranzia base

Art. 75 – Oggetto della garanzia(RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – (R.C.T.)Con la presente garanzia la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché isuoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danniinvolontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose edanimali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulatal'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:· Proprietario conduttore;· Proprietario non conduttore;· Affittuario;L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fattodoloso di persone delle quali debba rispondere.L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 dellaLegge n° 222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

Art. 76 – Rischi assicuratiL'assicurazione vale per i rischi inerenti:· alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli

immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali,bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;

· ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazione edalienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D. lgs. n°228 del 2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio dipiante eseguiti in proprio;

· all'esistenza ed all'allevamento di bestiame, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dellostesso ai pascoli (escluso l'alpeggio), ai mercati ed alle fiere, esclusi i rischi della circolazione deiveicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge n° 990 del 24 dicembre1969 e successive modifiche ed integrazioni. Si considera in garanzia l'allevamento che preveda,per ogni ettaro di superficie dell'azienda, un numero di capi di bovini ed equini non superiore a 20 edi ovini, caprini e suini non superiore a 30;

· all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari. Questi ultimi fino al massimo dicinque;

· alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministratidirettamente al consumatore nell�ambitodell'azienda stessa. Relativamente allo smercio ilmassimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodoassicurativo annuo;

· alla proprietà ed all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per iltrasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, all'uso di velocipedi (daparte dell'assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzionedei fondi);

· all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e linee elettriche;

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· all'impiego di macchine agricole, e relativi motori purché usati per le sole necessità dell'azienda;· all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;· alla partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stands di esposizione eseguito

in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti.L'assicurazione vale altresì:· per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non

vietate dalla legge. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo nonindennizzabile di euro 150,00 (centocinquanta);

· per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'internodell'azienda agricola descritta in polizza, per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzionedei lavori, nonché per i danni cagionati a mezzi ed animali sotto carico e scarico, ovvero in sostanell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale garanzia viene prestata con unafranchigia fissa di euro 150,00 (centocinquanta) per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti amancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi;· per l'impiego dei trattori e macchine agricole, definite per conto proprio dalla carta di circolazione,

presso proprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;· per i danni arrecati a condutture ed impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestata con

la franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro e con il massimo di euro 25.000,00 perciascun periodo assicurativo annuo;

· nel caso i trattori e le macchine agricole di cui è dotata l'azienda risultino intestati a personediverse dall'assicurato. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interesse dell'intestatario ilquale assume la figura di assicurato;

· per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danniinvolontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loromansioni.

Art. 77 – Estensione territorialeL'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città delVaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 78 – Rischi esclusi1) Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente,qualsiasi altro parente od affine;

b)quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapportidi cui alla lettera a);

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno inoccasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla naturadel loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loropartecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

d)il conducente delle macchine agricole di proprietà od in uso all'assicurato per le quali èoperante la garanzia della presente polizza e le persone che si trovano con il medesimonei rapporti di cui alla precedente lettera a).

2) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:a)da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui

detenute e, qualora la garanzia sia estesa alle macchine agricole, a cose di terzi causatida incendio determinato dal funzionamento delle macchine stesse e delle macchineoperatrici da esse azionate;

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

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c) da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delledisposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età;

d) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da luidetenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;

e) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelletrasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni ed alle opere in costruzione, sullequali si esplicano i lavori;

g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento ovibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;

h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimentoo deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, digiacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile disfruttamento;

i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali,agricole o di servizi;l) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;m)provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera

questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;n) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di

asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;o) derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;r) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei

fabbricati e degli impianti fissi;s) a fabbricati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a

rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità,stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

t) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulatal'assicurazione;

u) da attività relative all'esercizio di agriturismo;v) causati da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;w) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti

di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidentidovuti a ordigni di guerra;

x) provocati da campi elettromagnetici.Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rottureaccidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigiaassoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.3) Rischi atomiciSono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanzeradioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni, che in

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relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazionedel nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelleatomiche.

Art. 79 – Franchigia e scopertiPer ciascun danno:· a terreni e colture, provocato da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia

assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);· a cose, animali e persone, provocato da cani, la garanzia viene prestata con una franchigia

assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);· a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia

assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);· alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una

franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);· alle cose e alle persone provocato dal bestiame in percorrenza su strade pubbliche e/o

equiparate a tali, viene prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta).

Art. 80 – Non cumulabilitàLe garanzie di responsabilità civile descritte non sono cumulabili con altre coperture prestate,direttamente o indirettamente dalla Società a favore delle stesse persone e sotto qualsiasiforma contrattuale assicurativa.

Art. 81 – Massimo risarcimentoNel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. el'assicurazione R.C.O. il massimale per sinistro R.C.T. rappresenta comunque la massimaesposizione da parte della Società.

Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza

Art. 82 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e infortuni subiti daprestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A)La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purchéquesti sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quantoquesti sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonchédel D. lgs. n° 38 del 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o dalavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati alprecedente punto 1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali sia derivata un'invaliditàpermanente non inferiore al 5%.Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali ed i danni derivanti da:a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto

puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

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c) detenzione o impiego di esplosivi;d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 dellaLegge n° 222 del 12 giugno 1984.La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavorotemporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoroin base a quanto disposto al precedente punto 1).Nel caso in cui invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, aparziale deroga della lettera c) dell'art. 78 – “Rischi esclusi”, sono considerati terzi i prestatori di lavorotemporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'azienda agricolaassicurata.Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiaricoadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

Art. 83 – Mezzi adibiti a lavori non agricoli (B)Relativamente ai trattori e macchine agricole la garanzia vale anche per il loro impiego in lavori nonagricoli compreso il traino di un rimorchio svolti all'interno dell'azienda agricola.

Art. 84- Terzi addetti a lavori occasionali (C)A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 1 lett. c), si conviene che aglieffetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite inoccasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionalidella cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commessodall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049del codice civile.Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole ed operatrici nonché degliordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino alla concorrenzadei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che ilmassimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso dievento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella diresponsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Art. 85 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività (I)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 2, lett. i), l'assicurazionecomprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini dipolizza.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 26.000,00(ventiseimila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro diuno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 2.600,00 (duemilaseicento).

Art. 86 – Danni da incendio (L)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 2, lett. a), l'assicurazionecomprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.La garanzia non è cumulabile con il ricorso terzi incendio.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00(centomila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di unoscoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 87 – Danni da inquinamento (M)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 2, lett. h), limitatamente adaziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 10 per

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ettaro, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o delsuolo.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00(trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di unoscoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 88 – R.C. Apicoltore (N)Ad integrazione di quanto previsto all'art. 76 – “Rischi assicurati”, l'assicurazione è estesa allaresponsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà di più di cinque apiari e fino al numeroindicato in polizza. Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'aziendaagricola assicurata, su fondi di proprietà e/o di terzi.

Art. 89 – Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (P)In deroga a quanto previsto all'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 2, lett. g), la garanzia comprende idanni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno. Questa estensione di garanziasi intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e per annoassicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta di euro250,00 (duecentocinquanta).

Art. 90 – Alpeggio (Q)L'assicurazione comprende i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato quando lo stessosi trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. La garanzia è prestata con una franchigiaassoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro.

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche

Art. 91 – Stazioni di monta per conto terzi compresi i danni agli animali sottoposti alla monta(G)L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suinaper conto terzi, annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali sottoposti alla montadi proprietà di terzi e con esclusione del danno da contagio, con applicazione di una franchigiaassoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ogni sinistro.

Art. 92 – Danni da inquinamento – Azienda Zootecnica (M3)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 – “Rischi esclusi”, punto 2, lett. h), limitatamente adaziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto bovino, suino ed equino nonsuperiore a 20 per ettaro, e/o ovino e caprino non superiore a 30 per ettaro, l'assicurazionecomprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00(centomila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di unoscoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 250,00 (duecentocinquanta).

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TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzia base

(*con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi allegaranzie Tutela Giudiziaria vengono attribuiti al ramo 17 – Tutela Giudiziaria, come daprospetto riportato in polizza)PREMESSALa Società si avvale, per la gestione dei sinistri tutela giudiziaria, di ARAG SE -Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in Viale del Commercio n° 59 - 37135 Verona,tel. 045 8 290 411 - fax 045 8 290 449, in seguito denominata Società Gestionaria. L'assicuratoha facoltà di prendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attienealla gestione di tali sinistri.

Art. 93 – Oggetto della garanzia tutela giudiziariaLa Società garantisce, sino al massimale indicato in polizza per caso assicurato, la Tutela Giudiziaria,compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoiinteressi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all'art. 94 – “Casi assicurati”.Le garanzia comprende:· le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed

incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;· le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna

dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi del successivo art.107 comma 4 – “Gestione del caso assicurato”;

· le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti ingenere;

· le spese processuali nel processo penale di cui al 1° comma dell'art. 535 Codice di ProceduraPenale;

· il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. n. 488 del 23 dicembre 1999 e D.L. n. 28dell'11 marzo 2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Art. 94 – Casi assicuratiLe garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri e lespese indicati all'art. 93 – “Oggetto della garanzia tutela giudiziaria”, nei casi assicurati indicati alsuccessivo punto II ed in riferimento a:1) fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola;2) controversie nell'ambito della vita privata;3) controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente;4) controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propriaabitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;5) controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di proprietario, locatario in base a un contratto dileasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli nonsoggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato,siano coinvolti in incidenti stradali.I casi assicurati di cui al successivo punto n° 1) - 2) - 9) valgono inoltre, in favore dei dipendentidell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per ilcontraente/assicurato.

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Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestateunicamente a favore del contraente/assicurato.Fermo restando quanto previsto al precedente punto I, i casi assicurati sono i seguenti:1) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fattiilleciti di terzi;2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Per la circolazione di veicoli lagaranzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;3) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;4) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quantoprevisto dall'art. 96 – “Rischi esclusi”, punto b), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti,anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR );5) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazionivantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;6) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, semprechéil valore in lite sia superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta);7) controversie relative a diritti reali;8) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito adincidente stradale;9) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro,sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate in seguito adincidente stradale e connesse allo stesso. La Società Gestionaria provvederà, su richiestadell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire allaDirezione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;10) l'assistenza nel procedimento attinente alla cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arrestoo di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa adincidente stradale verificatosi all'estero. La Società Gestionaria, provvederà a corrispondere unanticipo fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00 (undicimila).L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dellasomma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data dierogazione;11) le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzionee/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa adincidente stradale verificatosi all'estero;12) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitricomunque sopportate dall'assicurato.Le garanzie di cui ai punti 8) – 9) – 10) – 11), in deroga all'art. 99 – “Periodo di carenza”, operano peri casi assicurati che iniziano durante il contratto.

Art. 95 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazioneNon sono comprese in garanzia:· le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documentinecessari per la gestione del caso assicurato;· ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;· il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;· le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimentopenale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (art. 541 Codice di Procedura Penale);· i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamente intentati.

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Art. 96 – Rischi esclusiSono escluse dalla garanzia le spese relative a:a) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;b) controversie in materia fiscale ed amministrativa;c) controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari),

eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché dadetenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale,rapporti tra soci e/o amministratori;

e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;f) controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate;g) controversie per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;h) controversie nei confronti della Società e della Società Gestionaria.Le garanzie non sono inoltre valide:a) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in

genere;b) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro ricostruzione

ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto,fornitura e posa in opera di materiali;

c) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato indifformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sullacarta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo chel'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo intale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui allaLegge n° 990 del 24.12.1969 e successive modifiche;

d) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guidasotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o per violazione dell'art. 189, comma 1(comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore erelative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 97 – Insorgenza del caso assicuratoPer insorgenza del caso assicurato si intende:· il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento di danni

conseguenti a responsabilità extracontrattuale;· il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme

di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

Art. 98 – Decorrenza della garanziaLa garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insorti durante ilperiodo di validità della polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 99 – “Periodo di carenza”.In ogni caso la garanzia non opera per i casi assicurati relativi a contratti che, nel momentodella stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cuirescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti.

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Art. 99 – Periodo di carenzaLa garanzia è operante con un periodo di carenza pari a 3 (tre) mesi. Pertanto la garanziaassicurativa viene prestata trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di perfezionamento del contrattoper tutti i casi assicurati ad eccezione delle pretese volte ad ottenere il risarcimento di danniextracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioniamministrative.

Art. 100 – Estensione del periodo di garanziaLa garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presentecontratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o alla Società entro 12 (dodici) mesi dallacessazione del contratto.

Art. 101 – Estensione territorialeLa garanzia vale per le controversie che insorgono in Italia, nella Città Stato del Vaticano enella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.La garanzia vale anche per le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Statiche si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria eTurchia, limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e b) del punto II dell'art. 94 – “Casiassicurati”.

Art. 102 – Unico caso assicuratoSi considerano a tutti gli effetti unico caso assicurato:· le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche econnesse;· le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimoevento o fatto.Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvoltiin tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essisubito.

Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 103 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D. lgs. n° 626 del 1994 e D. lgs. n° 494 del1996) (A)Ad integrazione dell'art. 94 – “Casi assicurati” – si conviene che le garanzie previste all'art. 93 –“Oggetto della garanzia tutela giudiziaria”, vengono prestate al contraente in relazione al D. lgs. n°494 del 1996.La presente garanzia opera in deroga all'art. 96 – “Rischi esclusi” – prima parte lett. b) limitatamentealla materia amministrativa e seconda parte lett. b) per operazioni di costruzione, di trasformazione,ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il contraente, in relazione all'attivitàesercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. lgs. n° 494 del 1996.Le garanzie vengono prestate altresì al contraente, in relazione al D. lgs. n° 626 del 1994, a tutela deidiritti dei propri:· Legali rappresentanti;· Preposti;· Responsabili dei servizi di prevenzione;· Lavoratori dipendenti.

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Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alD. lgs. n° 626 del 1994 – D. lgs. n° 494 del 1996 e delle altre disposizioni normative e/oregolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:· sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;· sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt.

589 – 590 Codice Penale);· proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni

amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato inmisura non inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta).

La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazionedell'opposizione/impugnazione.L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5giorni dalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quantodipendenti del contraente.Insorgenza del caso assicuratoAi fini della presente garanzia aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:· il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di

indagine, amministrativo e/o penale;· il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di

procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo divalidità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante ilperiodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione deisoggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissionidall'impresa assicurata.La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 97 – “Insorgenza del caso assicurato”.

Art. 104 – Sicurezza e igiene alimentare (D. lgs. n° 155 del 1997) (B)Ad integrazione dell'art. 94 – “Casi assicurati” – si conviene che le garanzie previste all'art. 93 –“Oggetto della garanzia Tutela Giudiziaria”, vengono prestate al contraente in relazione al D. lgs. n°155 del 1997 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare inquanto dipendente dell'Azienda.La presente garanzia opera in deroga all'art. 96 – “Rischi esclusi” – par. 1 lett. b), limitatamente allamateria amministrativa.Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alD. lgs. n° 155 del 1997 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igienealimentare per:· sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;· sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt.

589 – 590 Codice Penale);· proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni

amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazionedell'opposizione/impugnazione.L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5giorni dalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i soggetti assicurati sono garantiti se ed in quantodipendenti del contraente.

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Insorgenza del caso assicuratoAi fini delle garanzie previste dalle presenti condizioni aggiuntive, per insorgenza del casoassicurativo si intende:· il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di

indagine, amministrativo e/o penale;· il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di

procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo divalidità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante ilperiodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione deisoggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissionidall'impresa assicurata.La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 96 – “Insorgenza del caso assicurato”.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 105 – Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legaleL'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società ilverificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni attogiudiziale o stragiudiziale a lui notificato.L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Gestionaria il nome di un avvocato di fiduciache risiede nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite letteraraccomandata r.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale.Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da luiprescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, laSocietà Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essereconferito mandato.L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessicon la Società o con la Società Gestionaria.

Art. 106 – Avviso di insorgenza del caso assicurato e mezzi di prova per l'erogazione dellaprestazione della garanziaAl verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un caso assicurato,l'assicurato deve:· informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i

particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cui disponee, su richiesta, metterli a disposizione;

· conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo inmodo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene a conoscenzae fornire ogni possibile informazione utile alla risoluzione della controversia, collaborandoinoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Art. 107 – Gestione del caso assicurato1. R icevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria sì adopera per realizzare un

bonario componimento della controversia.2. O ve ciò non riesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale scelto nei termini dell'art. 105

– “Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale”, se le pretese dell'assicurato risultinofondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale edaccettata dalla Società Gestionaria ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civileche penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazionescritta dello stesso legale ed accettata dalla Società Gestionaria .

4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazionedella vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazionedella Società Gestionaria.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con laSocietà Gestionaria.

6.La Società Gestionaria così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulentitecnici e periti in genere.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra

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l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, conesclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comuneaccordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a normadel codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esitodell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di taleprocedura.

Art. 108 – Recupero di sommeSpettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in generale le somme recuperate ocomunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/ostragiudiziale, spettano invece alla Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute oanticipate.

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ASSISTENZAGaranzia base

Art. 109 – Oggetto della garanzia assistenzaCon la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, leprestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.1. Invio di un idraulico in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza,la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico; la Società terrà a proprio carico l'uscita e lamanodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro. Restanocomunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione nel proprio fabbricato o in quello dei vicini provocato da una rottura,

un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari, provocato da otturazione delle

tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.Sono esclusi:Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, siano glistessi collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpagrave dell'assicurato, nonché i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili deiservizi igienico – sanitari.2. Interventi di emergenza per danni da acquaQualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento diemergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la centraleoperativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura; la Società terrà aproprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta)per sinistro.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura,

un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari del fabbricato, provocato da

otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.La prestazione non è dovuta:per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubaturemobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, etc.), a sinistri dovuti a rotturadelle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazionedelle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari.3. Invio di un elettricista in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di correnteelettrica in tutti i locali del fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti didistribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista;la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00(centocinquanta) per sinistro.Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per lariparazione.

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Sono esclusi gli interventi dovuti a:· corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;· interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;· guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.4. Invio di un fabbro in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento diemergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro; la Società terrà a proprio caricol'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per lariparazione.La prestazione è operante per i seguenti casi:· smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile

l'accesso ai locali del fabbricato;· scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la

funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.5. Invio di un artigiano per interventi ordinariQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento diriparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativaprovvede all'invio dello stesso.Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).6. Invio di un sorveglianteQualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto otentato furto che abbiano colpito il fabbricato dell'assicurato, la sicurezza dello stesso siacompromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare unaSocietà di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza del fabbricatodell'assicurato.La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore.Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'assicurato avesse giàcontattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonandoalla centrale operativa.7. Invio pezzi di ricambioQualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibilisul posto, la centrale operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con ilmezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio,sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di euro 300,00(trecento) per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'assicurato entro30 giorni dall'invio.Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato lafabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.Per poter usufruire della prestazione l'assicurato deve comunicare alla centrale operativa tuttii dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo,modello, anno di costruzione, ecc.).La centrale operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per ilritiro dei pezzi spediti. La centrale operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti allamomentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 18,esclusi i festivi infrasettimanali.

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8. Consulenza veterinariaQualora l'assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni econsulenze relative a:· consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;· consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;· gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di

inseminazione, metodiche di sterilizzazione);· consigli di primo soccorso durante il parto;· consigli per malattie dei cuccioli;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere tutte le informazioni e consulenze richieste.

9. Informazioni sugli operatori di settoreQualora l'assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:· centri di Pronto Soccorso veterinario· centri medici veterinari· negozi di/per animali· pensioni· allevamenti· centri di addestramento;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

10. Informazioni meteorologicheQualora l'assicurato desideri avere informazioni meteorologiche, telefonando alla centrale operativapotrà ricevere le informazioni richieste.

11. Informazioni fiscali immobiliariQualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:imposte dirette· IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello

UNICO· ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili Imposte indirette· I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di

beni immobili· INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare· Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registrotelefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni casospecifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativa erogherà laprestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

12. Informazioni burocraticheQualora l'assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:· certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;· documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione,

passaporto, patente di guida;· varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;· rilascio e variazioni dei suddetti documenti;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

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Art. 110 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni1) Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata

annuale della garanzia.2)Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a)guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale ofenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

b)scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e divandalismo;

c)dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;d)abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e

allucinogeni.3)Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato

interessate dall'intervento di assistenza.4) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è

tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.5) la Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel

quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.6) I l diritto dell'assicurato nei confronti della Società , si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ.,

nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.7)P er tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.8)L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.9) Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi

direttamente alla centrale operativa.10)Il contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono

soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 111 – Delimitazioni territoriali e di usoLa garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione difabbricato dell'assicurato che deve essere:· situato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;· adibito ad espletamento attività agricola.

Art. 112 – Istruzioni per la richiesta di assistenzaDovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa infunzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

Numero Verde800-233412

oppure015 255 95 71 di Biella

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

Mapfre WarrantyStrada Trossi, 66

13871 Verrone (Biella)

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In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1. I l tipo di assistenza di cui necessita2. N ome e Cognome3. N umero di polizza preceduto dalla sigla CATE5. I ndirizzo del luogo in cui si trova6. I l recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.La Società potrà richiedere all'assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulterioredocumentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni caso l'assicurato dovràinviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o nedovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore nonavrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto ilvero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito condolo o con colpa grave.L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voleresercitare l'impugnazione.L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui hadomandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro siverifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare lasomma assicurata.Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o perquelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sonocausa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediantedichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delladichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciutadall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta èridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato sesi fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delledichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizionidegli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischioSe il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio taleche, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato allastipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata dipremio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltàdi recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischioIl contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano ilrischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciutodall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentitol'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro unmese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento delrischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratorenon avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio ètale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

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Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ècomunicata la dichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia delrecesso, l'assicuratore non risponde qualora l�aggravamentodel rischio sia tale che egli non avrebbeconsentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti,la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello chesarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 cod. civ. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o deidipendentiL'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fattodelle quali l'assicurato deve rispondere.Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente,dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degliinteresse comuni all'assicuratore.

Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazioneresta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesadalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, neltermine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corsoed al rimborso delle spese. La presente noma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parzialeSe l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo delsinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a ameno che non siadiversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa graveSe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagarel'indennità.Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913,indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennitàdovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superinol'ammontare del danno.L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale inragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la suaquota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. – Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolariSalvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, daguerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. – Avviso all'assicuratore in caso di sinistroL'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere

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il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avutoconoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione delcontratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere datoentro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggioL'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valoreassicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo,salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.L'assicurazione risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezziadoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzisono stati adoperati inconsideratamente.L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione nonpregiudica i suoi diritti.L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese oconcorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggioL'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il dirittoall'indennità.Se l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurrel'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. – Diritto di surrogazione dell'assicuratoreL'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, neidiritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagliascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro econtro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 cod. civ. – Assicurazione della responsabilità civileNell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato diquanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare aun terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti dafatti dolosi.L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dall'assicurato, di pagare direttamente al terzodanneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Lespese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a caricodell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta aldanneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono traassicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato convenuto daldanneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

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Art. 2049 cod. civ. – Responsabilità dei padroni dei committentiI padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici ecommessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2139 cod. civ. – Scambio di mano d'opera e serviziTra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2359 cod. civ. – Società controllate e società collegateSono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranzarichiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;2) le società con sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote daquesta possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;3) Le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da societàcontrollate da questa.Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del lorocapitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di assicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dalcontratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto ilrisarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questoproposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquidoed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore peril pagamento delle indennità.

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SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVASEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

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