con M B - ASST-PG232016/02/09  · richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del...

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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo OGGETTO: Convenzione con Mazzini s.r.l. di Bergamo per l’esecuzione di attività di consulenza del dott. Franco Briolini. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario, dal Direttore sociosanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che Mazzini s.r.l. di Bergamo ha comunicato con e-mail prot. A.O. n. 44961 del 21/12/2015 che intende avvalersi della consulenza del dott. Franco Briolini dirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Chirurgia vascolare; Atteso che l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ora ASST Papa Giovanni XXIII) ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 integrata con deliberazione n. 1532 del 09/10/2015, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Chirurgia vascolare in ordine all’attinenza delle attività richieste al dott. Franco Briolini con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi; Ritenuto di dover precisare che: - l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Franco Briolini con un impegno quantificabile in un numero di 6-8 accessi al mese per 15 ore circa, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenza saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Mazzini s.r.l. di Bergamo specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 “Ricavi attività consulenza DELIBERAZIONE N. 74/2016 ADOTTATA IN DATA 26/01/2016

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  • Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione

    FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

    OGGETTO: Convenzione con Mazzini s.r.l. di Bergamo per l’esecuzione di attività diconsulenza del dott. Franco Briolini.

    IL DIRETTORE GENERALE

    Assistito dal Direttore sanitario, dal Direttore sociosanitario e dal Direttoreamministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante;

    Premesso che Mazzini s.r.l. di Bergamo ha comunicato con e-mail prot. A.O. n.44961 del 21/12/2015 che intende avvalersi della consulenza del dott. Franco Briolinidirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Chirurgia vascolare;

    Atteso che l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ora ASST Papa GiovanniXXIII) ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 integrata condeliberazione n. 1532 del 09/10/2015, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per lagestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professioneintramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenzarichieste da soggetti esterni;

    Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Chirurgia vascolare in ordineall’attinenza delle attività richieste al dott. Franco Briolini con l’incarico ricoperto inazienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizionedi assenza di conflitto di interessi;

    Ritenuto di dover precisare che:

    - l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Franco Briolini con unimpegno quantificabile in un numero di 6-8 accessi al mese per 15 ore circa, al difuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della liberaprofessione / consulenza saranno assegnati al professionista secondo quanto previstodal vigente regolamento aziendale;

    - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensividelle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive acarico dell’azienda ove dovute;

    Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;

    DELIBERA

    1. di approvare le premesse e di stipulare con Mazzini s.r.l. di Bergamo specificoaccordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) alpresente provvedimento;

    2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dellaconvenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 “Ricavi attività consulenza

    DELIBERAZIONE N. 74/2016 ADOTTATA IN DATA 26/01/2016

  • Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione

    FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

    sanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c – d, artt. 57 - 58 CCNL”, che identifica proventi inregime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte inpremessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;

    3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delleattività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debitoorario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e lacontabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.

    IL DIRETTORE GENERALEdott. Carlo Nicora

    IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIOdott. Fabio Pezzoli dott.ssa Donatella Vasaturo

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVOdr. Vincenzo Petronella

  • MRK – Convenzione ASST-PG23 / Mazzini srl Pag. 1 di 6

    ALLEGATO A

    CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

    Tra

    ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta

    elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. e Partita IVA n.

    04114370168, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora

    legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

    e

    Mazzini S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Mazzini n. 29, con recapito di posta elettronica

    certificata all’indirizzo [email protected], C.F. e Partita IVA n. 02912880164, rappresentata per la

    firma del presente atto nella persona del dott. Marco Vanoncini, con la qualifica di Direttore

    Sanitario e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della

    convenzione”),

    “Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche

    “Parti”

    PREMESSO CHE

    a) il “Titolare della convenzione”:

    - è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali

    dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

    - nella propria sede sita in Bergamo, via Mazzini n. 29, intende svolgere attività sanitaria a favore

    della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico

    specialista in Chirurgia Vascolare;

    - ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di avvalersi in particolare della

    consulenza specialistica in ambito Chirurgia Vascolare, del dott. Franco Briolini, dipendente

    della “Azienda” con contratto di esclusività (d'ora in poi detto anche il “Professionista”) e

    domiciliato presso la “Azienda” per gli aspetti connessi alla presente convenzione;

    b) la “Azienda”:

    - ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17 ottobre 2013, integrata con deliberazione n.

    1532 del 09/10/2015, a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza

    professionale richieste alla "Azienda" da soggetti esterni;

    mailto:[email protected]

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    - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte,

    non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

    - ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte di specifici

    compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto

    precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”;

    - visto il parere del Direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in ordine alla

    attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo

    svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

    c) il “Professionista”:

    - dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi

    previsti dalla normativa vigente;

    d) le “Parti” ed il “Professionista”:

    - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le

    reciproche attività di istituto;

    - danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a favore di propri

    utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione” assume a proprio carico tutti gli

    oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista”

    che accetta di erogare le prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche

    risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in attuazione

    della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della convenzione” manlevando,

    entrambi, la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a

    proprio carico le relative coperture assicurative;

    - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di

    competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni

    sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di

    conflitto di interessi.

    Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

    Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

    Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

    Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

    2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare

    della convenzione” nell’arco di validità del contratto.

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    2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del

    debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso

    la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un n. di circa

    6 - 8 accessi al mese per un impegno orario di circa 15 ore presso le sedi indicate in premessa.

    2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente

    tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per

    accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a

    responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di

    validità del presente contratto.

    Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

    3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un

    corrispettivo di € 400,00 (quattrocento/00) per ora di attività omnicomprensive, tenuto conto che

    tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista

    (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b)

    quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della

    “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

    3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

    3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.

    3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto

    delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista” in relazione alla presente

    convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera professione della “Azienda” che attiverà le

    procedure di fatturazione.

    3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)

    giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “ASST

    PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN IT75Z0569611100000008001X73.

    3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente

    contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della

    sottoscrizione.

    3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40

    (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della

    convenzione”.

    Art. 4 - DURATA

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    4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l’ultima sottoscrizione da

    parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle “Parti” come risultante dalle

    firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico

    rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto

    termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.

    4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del

    contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno

    90 giorni da comunicarsi per iscritto.

    Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

    5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle

    rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle

    norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale,

    a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

    5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento

    degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono

    destinati.

    5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria

    competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia

    di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.

    5.4 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico

    aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le

    eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala

    l’inadempienza.

    5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o

    indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a

    favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la

    copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile

    nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o

    indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa.

    5.6 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata

    copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in

    forza del presente contratto.

    5.7 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,

    relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto

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    deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente

    contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta

    elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica

    trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

    Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

    La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente

    contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria

    competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

    Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza

    nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in

    materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di

    diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze

    relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi

    giustificativi.

    Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo

    ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le

    attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente

    contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà

    stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin

    d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle

    attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

    Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle

    “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.

    Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

    7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico

    della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

    7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione

    delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.

    Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero

    insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,

    interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di

    Bergamo.

    7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta

    virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula

  • MRK – Convenzione ASST-PG23 / Mazzini srl Pag. 6 di 6

    e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della

    convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si

    compone di 170 righi.

    Letto, approvato e sottoscritto

    Data Data Data

    Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE

    Dott. Carlo Nicora

    Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE SANITARIO

    Dott. Marco Vanoncini

    Il “Professionista”

    Dott. Franco Briolini

    firma firma firma

    Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto

    delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,

    II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:

    premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),

    articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE

    PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7

    (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).

    Letto, approvato e sottoscritto

    Data Data Data

    Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE

    Dott. Carlo Nicora

    Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE SANITARIO

    Dott. Marco Vanoncini

    Il “Professionista”

    Dott. Franco Briolini

    firma firma firma

    USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli

    Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705

    Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli

  • CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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    Pubblicata all’albo pretorio on-line

    dell’azienda socio sanitaria territoriale

    “Papa Giovanni XXIII” Bergamo

    per 15 giorni

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