Con atto di citazione regolarmente notificato, D ., D- conveniva in … · 2018-09-20 ·...

3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con attodi citazioneregolarmentenotificato,D ., D- convenivain giudizioJ S. esponendodi aver sempreabitatoin via Orfeoin Bolognavicino alla famigliaS, . , e' diesse stata legata unitamente a tutta la sua famiglia da un profondo legame di amicizia con 1vicini; di re essere andata in data 5/7/98 in S. Martino in Contese su invito del convenuto insieme a suo fratello minore e con il pieno consenso dei suoi genitori, così come era avvenuto in passato quando aveva l'età di 14 anni; di essere stata invitata dal convenuto a recarsi con lui in bagno e successivamente a spogliarsi; di essere stata chiusa in.bagno dal S. e di essere stata indotta a lavare la schiena al convenuto; di essere uscita con il convenuto dal bagno; di aver fatto al convenuto un massaggio al convenuto su sua ricniesta; di essere stata spogliata, accarezzata sul seno e aver subito l'introduzione di un dito in vagina da parte del convenuto, di aver ascoltato da parte del convenuto durante tali pratiche discorsi relative a pratiche sessuali; di essere rimasta profondamente turbata dall'esperienza, di averne parlato prima con la figlia del S . sua intima amica e successivamente con sua madre e suo padre. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno morale subito, precisando che il convenuto aveva subito un procedimento penale per sequestro di persona e abusi sessuali che si era chiusa con un patteggiamento. Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo di non aver limitato alcun modo la libertà dell'attrice e di non aver chiuso la porta del bagno; di non aver toccato i genitali dell'attrice, di essersi limitato ad un massaggio al senso in quanto tra le due famiglie c'era la pratica dei massaggi rilassanti; di aver offerto 5164,57 alla parte attrice. Chiedeva in conclusione che venisse ritenuta satisfattiva la somma sopraindicata. Veniva espletato l'interrogatorio libero della parte attrice e l'interrogatorio formale di parte convenuta. Venivano escussi testi di entrambe le parti. All'esito la causa veniva ritenuta in decisione per la data del 6 ottobre 2005. La corretta ricostruzione dei fatti accaduti il 5 luglio 1998 tra le parti. E' necessario in primo luogo procedere ad una corretta ricostruzione dei fatti accaduti nel pomeriggio del 5 luglio 1998 nella casa di montagna del convenuto mentre quest'ultimo si trovava esclusivamente in compagnia dell'attrice. Incontestata l'assiduità della frequentazione tra le due famiglie e il clima di totale affidamento reciproco desumibile agevolmente proprio dal pieno consenso dei genitori dell'attrice, allora quattordicenne, alla gita in montagna con il convenuto e i suoi figli. Era normale tra le due famiglie, l'hanno riferito tutti i testimoni di entrambi i nuclei familiari, che i bambini dell'una e l'altra famiglia potessero trascorre del tempo affidati ad uno solo o due dei genitori. Incontestato che quando il convenuto e D rimangono soli il convenuto decide di fare la doccia eD è con lui in bagno (sulla soglia riferisce il S, nell'interrogatorio formale). Incontestato che il S esce dalla doccia nudo poi si copre e chiede a D' di fargli un massaggio. Incontestato che il S . chieda aDe' . di massaggiarla, le tolga la maglietta e le tocchi il seno. (cfr. int. formale S~ ) Le versioni delle parti sono sostanzialmente coincidenti fino a questo punto. Differiscono su due circostanze di fatto: la chiusura a chiave del bagno; la masturbazione vaginale della quattordicenne DI' . da parte del convenuto giunta fino all'introduzione di un dito in vagina. Su tali circostanze deve pertanto concentrarsi l'attenzione in ordine alla ricostruzione dei fatti. In ordine alla prima, l'istruzione orale svolta ha messo in evidenza che la chiave della porta del bagno in quel periodo era rotta e pertanto non era possibile chiudere a chiave. Va perciò non ritenuta provata la circostanza e la conseguente configurabilità del sequestro di persona. Rimane la ben maggiore ricchezza di fatti e comportamenti del S. descritta da D' rispetto alle più modeste ammissioni dello stesso. Al riguardo prima di affrontare il problema

Transcript of Con atto di citazione regolarmente notificato, D ., D- conveniva in … · 2018-09-20 ·...

Page 1: Con atto di citazione regolarmente notificato, D ., D- conveniva in … · 2018-09-20 · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ... successive condotte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazioneregolarmentenotificato,D ., D- convenivain giudizioJ S.esponendodi aver sempreabitatoin via Orfeoin Bolognavicinoalla famigliaS, . , e' diessestata legata unitamente a tutta la sua famiglia da un profondo legame di amicizia con 1vicini; di reessere andata in data 5/7/98 in S. Martino in Contese su invito del convenuto insieme a suo fratellominore e con il pieno consenso dei suoi genitori, così come era avvenuto in passato quando aveval'età di 14 anni; di essere stata invitata dal convenuto a recarsi con lui in bagno e successivamente aspogliarsi; di essere stata chiusa in.bagno dal S. e di essere stata indotta a lavare la schienaal convenuto; di essere uscita con il convenuto dal bagno; di aver fatto al convenuto un massaggioal convenuto su sua ricniesta; di essere stata spogliata, accarezzata sul seno e aver subitol'introduzione di un dito in vagina da parte del convenuto, di aver ascoltato da parte del convenutodurante tali pratiche discorsi relative a pratiche sessuali; di essere rimasta profondamente turbatadall'esperienza, di averne parlato prima con la figlia del S . sua intima amica esuccessivamente con sua madre e suo padre.Chiedeva pertanto il risarcimento del danno morale subito, precisando che il convenuto avevasubito un procedimento penale per sequestro di persona e abusi sessuali che si era chiusa con unpatteggiamento.Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo di non aver limitato alcun modo la libertàdell'attrice e di non aver chiuso la porta del bagno; di non aver toccato i genitali dell'attrice, diessersi limitato ad un massaggio al senso in quanto tra le due famiglie c'era la pratica dei massaggirilassanti; di aver offerto 5164,57 alla parte attrice. Chiedeva in conclusione che venisse ritenutasatisfattiva la somma sopraindicata.Veniva espletato l'interrogatorio libero della parte attrice e l'interrogatorio formale di parteconvenuta. Venivano escussi testi di entrambe le parti. All'esito la causa veniva ritenuta indecisione per la data del 6 ottobre 2005.

La corretta ricostruzione dei fatti accaduti il 5 luglio 1998 tra le parti.

E' necessario in primo luogo procedere ad una corretta ricostruzione dei fatti accaduti nelpomeriggio del 5 luglio 1998 nella casa di montagna del convenuto mentre quest'ultimo si trovavaesclusivamente in compagnia dell'attrice.Incontestata l'assiduità della frequentazione tra le due famiglie e il clima di totale affidamentoreciproco desumibile agevolmente proprio dal pieno consenso dei genitori dell'attrice, alloraquattordicenne, alla gita in montagna con il convenuto e i suoi figli. Era normale tra le due famiglie,l'hanno riferito tutti i testimoni di entrambi i nuclei familiari, che i bambini dell'una e l'altrafamiglia potessero trascorre del tempo affidati ad uno solo o due dei genitori.Incontestato che quando il convenuto e D rimangono soli il convenuto decide di fare la docciae D è con lui in bagno (sulla soglia riferisce il S, nell'interrogatorio formale).Incontestato che il S esce dalla doccia nudo poi si copre e chiede a D' di fargli unmassaggio. Incontestato che il S . chieda aDe' . di massaggiarla, le tolga la maglietta e letocchi il seno. (cfr. int. formale S~ )Le versioni delle parti sono sostanzialmente coincidenti fino a questo punto. Differiscono su duecircostanze di fatto: la chiusura a chiave del bagno; la masturbazione vaginale della quattordicenneDI' . da parte del convenuto giunta fino all'introduzione di un dito in vagina.Su tali circostanze deve pertanto concentrarsi l'attenzione in ordine alla ricostruzione dei fatti.In ordine alla prima, l'istruzione orale svolta ha messo in evidenza che la chiave della porta delbagno in quel periodo era rotta e pertanto non era possibile chiudere a chiave. Va perciò nonritenuta provata la circostanza e la conseguente configurabilità del sequestro di persona.Rimane la ben maggiore ricchezza di fatti e comportamenti del S. descritta da D'rispetto alle più modeste ammissioni dello stesso. Al riguardo prima di affrontare il problema

Page 2: Con atto di citazione regolarmente notificato, D ., D- conveniva in … · 2018-09-20 · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ... successive condotte

I

I

I

l

dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni della parte in processi quali quello in oggettocaratterizzato dall'assenza di testimoni dei fatti e dall'appartenenza degli stessi alla sfera più intima,deveesserevalutatala testimonianzadi S, ...S. . J minorennee cara amicadi Dall'epoca dei fatti, la prima alla quale D si è confidata e che è rimasta così colpita dal raccontoda telefonare immediatamente alla madre dell'attrice. E' la sua rivelazione che fa conoscere gliepisodi alle due famiglie. E' la sua condotta a dare impulso alle successive condotte delle parti. Laconfessione di D .l'ha messa fin dall'inizio in una posizione affettiva e di ruolo estremamentecomplessa per la sua età. Da un lato c'è la confidenza di una sua cara amica e il desiderio dicrederle e di sostenerla, dall 'altra c'è la figura paterna fortemente messa in discussione a causa diquesta rivelazione. La difficoltà di conservare equilibrio e equidistanza nel riferire i fatti si rifletteampiamente nell'intrinseca contraddittorietà della deposizione resa in giudizio. S, S: hainfatti riferito in risposta al cap.33 di parte attrice che la circostanza dell'introduzione da parte delconvenuto di un dito nella vagina della quattordicenne D' . S le è stata riferita dallamadre dell'attrice e non direttamente da DI mentre in risposta al cap. 6 di parte convenutarisponde che al stessa circostanza non le è stata riferita da nessuno evidenziando in questo modo iltentativo di non danneggiare eccessivamente il padre e a conservare alla confidenza dell'ex amicacredibilità. Ma la palese ed intrinseca incompatibilità delle due risposte non può far valutare ladeposizionedi S .S: _ comeconfermativadell'assenzadell'abusopiù grave.La versionedifensiva del S. , infine, è confermata esclusivamente da sua moglie che riferisce quantodichiarato le dal convenuto senza conseguentemente fornire alcun riscontro oggettivo di taleversione dei fatti. Gli episodi riferiti da D( invece trovano riscontro nel diario segreto dellaragazzina, scritto nell'immediatezza dei fatti come è confermato dalle date in esso contenute:717198la prima completa confessione al diario; 917198: il racconto della confessione all'amicaS( e ai genitori e i sensi di colpa per aver sconvolto l'equilibrio affettivo tra le due famiglie.Tale "confessione" in senso del tutto atecnico non può essere ritenuta una mera dichiarazione diparte ma costituisce una conferma della veridicità della ricostruzione dei fatti coerentemente econtinuativamente sostenuta dall'attrice sui singoli episodi di abuso. Il diario è un riscontro dotatodi una sua autonoma rilevanza in quanto contiene la diretta ed immediata rivelazione dei fatti. Lacoincidenza degli stessi con quanto successivamente dichiarato ai genitori e nelle sedi giudiziarie,conferma la totale credibilità del suo contenuto. In particolare così D . racconta il fatto piùgrave: "( ) lui mi ha messo il dito nel mio buco un paio di volte. ( ) penso che la mia primamasturbazione mi è stata fatta da una persona che non mi piace. Che schifoso non riesco più aguardarlo in faccia non riesco a smettere di piangere, è colpa mia se mi ha fatto tutto questo (...)"Questo sconfortante resoconto è stato consegnato al diario da D due giorni dopo gli abusisubiti. E' così diretto e preciso che non può ritenersi in parte una costruzione fantastica o comunquenon vera. Una buona parte del racconto di D è confermato dal riconoscimento del convenuto equesta incontestata conclusione porta ad escludere che la narrazione sia inventata o realizzata perscopi diversi dal bisogno di liberarsi da un segreto ingombrante e sofferto.Diventa pertanto cruciale stabilire come conformare i principi relativi all' assolvimento dell' onereprobatorio (ed in particolare quelli riguardanti il rilievo del sapere privato delle parti; l'efficaciaprobatoria dell'interrogatorio libero e delle testimonianze de relato) quando oggetto di prova sianofatti riguardanti lesioni di diritti della persona di rango costituzionale ma attinenti alla sfera intima estrettamente personale delle parti. Va rilevato al riguardo il principio di diritto ripetutamenteespresso dalla Suprema Corte secondo il quale le dichiarazioni della parte rese in sede diinterrogatorio libero disposto ex art. 117 c.p.c (o ex art. 183 c.p.c.) ancorché non siano qualificabilicome elementi di prova, possono costituire la fonte esclusiva del convincimento del giudice ( daultimo Cass.26 maggio 2000 n. 7002) se ritenute attendibili e concludenti. Questo orientamentoevidenzia l'esigenza di adattare il sistema codicistico di valutazione dei mezzi di prova allapeculiarità di alcune fattispecie nelle quali i fatti costitutivi della domanda non possanoontologicamente essere riferiti da terzi ed è conforme al principio che nessuno può essere oneratodi un riscontro probatorio oggettivo che non può in alcun modo fornire. In questa tipologia di fatti

~\1tfj

l''~

Page 3: Con atto di citazione regolarmente notificato, D ., D- conveniva in … · 2018-09-20 · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ... successive condotte

lesivi astrattamente riconducibili a fattispecie criminose non può non rilevarsi che ove l'azionecivile fosse stata esercitabile nel procedimento penale la dichiarazione della parte offesa resa sotto ilvincolo dell'impegno sarebbe stata qualificabile come un vero e proprio mezzo di prova. Ma con lascelta dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, alla parte offesa è stata radicalmentenegata tale facoltà processuale ancorché si fosse costituita parte civile. Si può pertanto ritenere chenon poter fondare la decisione sulle dichiarazioni della parte rese all'interrogatorio libero, rese deltutto credibili dalla loro coincidenza con il diario realizzato nell'immediatezza del fatto a causadella loro limitata efficacia probatoria "tipica" determinerebbe un'interpretazione noncostituzionalmente orientato del sistema probatorio del processo civile in quanto produrrebbeun'ingiustificata disparità di trattamento.

In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti accertati va osservato che gli atti sessuali descrittiintegrano il reato di violenza sessuale perché sono commessi su persona infrasedicenne da parte dichi si era assunto con l'invito in montagna il dovere di custodia della minore e che in tale veste e acausa della relazione affettiva e di fiducia derivante dall'assidua frequentazione dei due nucleifamiliari ha abusato dell'affidamento riposto in lui dalla minore.

Non può invece per le ragioni già esposte essere configurato il reato di sequestro di persona.In ordine al quantum non può negarsi l'estrema gravità dei fatti, in considerazione dell'etàdell'attrice, della situazione in cui si sono verificati gli abusi sessuali e della condizione di esclusivapadronanza della situazione da parte del convenuto. La condizione di sofferenza di 0.. è stataampiamente descritta da D nel suo diario e si è fondata su due principali caratteristiche:

/f,

L'iniziazione sessuale con una persona non scelta e in condizioni del tutto diverse da quelle ; /

fantasticate e il forte senso di colpa per la fine dell'amicizia tra le due famiglie oltre che una diretta

/lY'

perdita affettiva per lei di una cara amica e di un nucleo affettivo e familiare così consolidato. Siritiene perciò di dover quantificare il danno morale al valore attuale della moneta e con laricomprensione del danno da ritardato pagamento in 45.000 euro. Le spese legali seguono lasoccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciandoCondanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di E. 45.000 oltre agli interessilegali dalla pubblicazione della sentenza al saldo nonché al pagamento delle spese di lite che liquidain E 464 per spese; 2000 per competenze; 5000 per onorari oltre a112,5% su comp. ed on. ed oltreiva e cpa.