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COMUNICAZIONE - Piccola e media industria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini,
editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico
16 SETTEMBRE 2010
(Decorrenza: 1 luglio 2009 - Scadenza: 30 giugno 2012)
rinnovato
29 LUGLIO 2013
(Decorrenza: 1 luglio 2012 - Scadenza: 30 giugno 2015)
Parti stipulanti
UNIGEC-CONFAPI
UNIMATICA-CONFAPI
USPI (*)
e
Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo (SLC-CGIL
Federazione informazione e spettacolo (FISTEL-CISL)
Unione italiana lavoratori stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, cultura e
cartai (UILCOM-UIL)
----------
(*) La seguente Organizzazione non ha siglato l'ipotesi di accordo 29 luglio 2013.
Testo del contratto
Parte prima
Norme generali
Art. 1
(Validit e limiti di applicabilit)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche
ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta
e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore
fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l. le attivit di seguito
specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale:
- la progettazione grafica;
- l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente
dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia,
tipografia, serigrafia, digitale);
- l'allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l'editoria di libri;
- l'editoria di periodici;
- l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l'editoria elettronica e multimediale;
- gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
- la stampa digitale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio
di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
- i progettisti e documentaristi;
- estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli
imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una
produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato
qualitativo che conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che prevalente sulle
quantit globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico:
- le attivit cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e
bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, ecc.);
- le attivit di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali
cellophane, politene, plastica, ecc.;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati.
Settore informatico e dei servizi innovativi:
- i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software,
implementazione e manutenzione di hardware;
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di
qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature
informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attivit quelle nelle quali la
commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici;
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attivit di consulenza (informatica, organizzativa,
direzionale, qualit ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi
professionali. Per l'applicazione del presente contratto a tali attivit, nell'ambito del settore servizi
innovativi, si far riferimento alla relativa classificazione ISTAT che si riporta in Allegato 15;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call-center;
- settore fotolaboratori per conto terzi.
A tale contratto aderisce anche l'USPI (Unione stampa periodica italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni
di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente c.c.n.l., tali
condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano
rappresentate dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI.
Protocollo di intesa tra UNIMATICA-CONFAPI e
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Le parti, al fine di consentire l'estensione del presente c.c.n.l. al settore informatico e dei
servizi innovativi hanno definito un accordo-quadro in materia per l'armonizzazione delle normative
contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi cc.cc.nn.l. di provenienza (vedasi
Allegato 16).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri
aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalit attuative dell'operazione di armonizzazione, derivante dall'accordo-quadro,
previsto al 1 comma del presente Protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.
Protocollo di intesa aggiuntivo al Campo di applicazione del presente c.c.n.l.
In relazione all'estensione del presente c.c.n.l. all'area dei servizi, le parti convengono che il
presente c.c.n.l. potr essere applicato ai rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti delle
organizzazioni datoriali firmatarie del presente c.c.n.l., nonch ai lavoratori dipendenti delle
organizzazioni Confederali datoriali a cui aderiscono Unigec e Unimatica ai vari livelli, provinciale,
regionale e nazionale nonch ai dipendenti degli enti strumentali, indipendentemente dalla loro forma
costitutiva, delle rispettive associazioni e confederazioni datoriali ai vari livelli. Tale norma decorre a
far data dall'8 aprile 2011.
Le modalit attuative dell'operazione di armonizzazione derivante dall'applicazione del
presente c.c.n.l. saranno quelle richiamate nell'allegato 16 del presente c.c.n.l.
Resta confermato che l'operazione di armonizzazione, secondo la procedura prevista e
riportata nell'allegato 16, non dovr comportare reciprocamente oneri aggiuntivi alla disciplina in
essere.
----------
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 29 luglio 2013 prevede quanto segue:
Protocollo di intesa aggiuntivo al campo di applicazione del presente c.c.n.l.
In relazione all'estensione del presente c.c.n.l. all'area della microimpresa, la Raccomandazione n.
03/361/CE definisce e qualifica come PMI un'impresa che soddisfa tre criteri: finanziario, numero
dei dipendenti, autonomia.
Secondo tale raccomandazione si considerano Microimprese le aziende con le seguenti
caratteristiche: meno di 10 persone occupate, un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro
ed un bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.
Le Microimprese cos come definite dalla Raccomandazione n. 03/361/CE su loro richiesta possono
applicare il presente c.c.n.l. del sistema Confapi.
Le Parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2013 nell'ambito di un apposito comitato
paritetico bilaterale la parte economica specifica nonch la parte relativa alla classificazione
professionale dei dipendenti.
Art. 2
(Decorrenza e durata del c.c.n.l.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il c.c.n.l. ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, fatte salve le
decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1 luglio 2009 e scadr alla data del
30 giugno 2012.
Riguardo la parte economica, il rinnovo viene effettuato con adeguamento all'indice di
inflazione individuato dalle parti.
La disdetta del contratto e la richiesta per il rinnovo saranno presentate dalle OO.SS. in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte imprenditoriale dar riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro venti giorni
dal ricevimento delle proposte di modifica.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del c.c.n.l., e comunque
per un periodo di sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato
entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sar determinata una copertura economica
dei mesi di vacanza contrattuale.
Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e
quella reale giudicato significativo e comunicato dall'Organismo competente nel mese di maggio, le
parti si incontrano per valutare la ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la
vigenza del contratto, utilizzando