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I BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO • CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO COMUNE DI IMOLA Sindaco Daniele Manca Segretario Comunale Simonetta D’Amore Assessore all’Urbanistica Andrea Bondi Dirigente di settore Fulvio Bartoli Adozione Delibera C.C. Controdeduzioni Delibera C.C. Approvazione Delibera C.C. RUE NORME TECNICHE ATTUATIVE STRUMENTI E PROCEDURE TOMO I RESPONSABILE DI PROGETTO Arch. Ivano Serrantoni UFFICIO DI PIANO FEDERATO Arch. Ivano Serrantoni Dott.ssa Raffaella Baroni Dott. Lorenzo Diani CONSULENTI DI PROGETTO Arch. Franco Capra Arch. Piergiorgio Mongioj Arch. Mario Piccinini

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BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO • CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO

COMUNE DI IMOLA

Sindaco Daniele Manca

Segretario Comunale Simonetta D’Amore

Assessore all’Urbanistica Andrea Bondi

Dirigente di settore Fulvio Bartoli

Adozione Delibera C.C. Controdeduzioni Delibera C.C. Approvazione Delibera C.C.

RUE NORME TECNICHE ATTUATIVE

STRUMENTI E PROCEDURE

TTOOMMOO

I

RESPONSABILE DI PROGETTO Arch. Ivano Serrantoni

UFFICIO DI PIANO FEDERATO Arch. Ivano Serrantoni Dott.ssa Raffaella Baroni Dott. Lorenzo Diani

CONSULENTI DI PROGETTO Arch. Franco Capra Arch. Piergiorgio Mongioj Arch. Mario Piccinini

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GRUPPO DI LAVORO RUE

COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL 31.12.2012 Geom. Carlo Arcangeli, Comune di Borgo Tossignano Arch. Alessandro Costa, Comune di Casalfiumanese

Geom. Maurizio Bruzzi, Comune di Castel del Rio

Arch. Vittorio Giogoli, Comune di Castel Guelfo Arch. Ivano Serrantoni, Comune di Castel San Pietro Terme Ing. Susanna Bettini, Comune di Dozza Ing. Andrea Tommasoli, Comune di Fontanelice Ing. Fulvio Bartoli, Comune di Imola Ing. Giulia Angelelli, Comune di Medicina Geom. Alfonso Calderoni, Comune di Mordano

COLLABORATORI E CONTRIBUTI Arch. Nicola Cardinali, Comune di Castel Guelfo Arch. Davide Antonio Pasquale Carluccio, Ufficio di Piano Federato Dott.ssa Emanuela Casari, Comune di Medicina Roberto Cenni, Comune di Imola

Arch. Manuela Mega, Comune di Castel San Pietro Terme

Geom. Stefania Mongardi, Comune di Castel San Pietro Terme

Dott.ssa Catia Nanni, Comune di Imola Saverio Orselli, Comune di Imola

Arch. Roberta Querzè, Comune di Imola Ing. Morena Rabiti, Comune di Castel Guelfo Ing. Laura Ricci, Comune di Imola

Arch. Serena Simone, Ufficio di Piano Federato Dott.ssa Valeria Tarroni, Comune di Imola

Arch. Francesca Tomba, Ufficio di Piano Federato Geom. Tiziano Trebbi, Comune di Medicina Arch. Francesca Vassura, Comune di Medicina Dott. Geol. Lucietta Villa, Comune di Imola

Arch. Fausto Zanetti, Comune di Castel San Pietro Terme

CONTRIBUTI SPECIALISTICI Analisi della potenzialità archeologica: Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro Dott. Giacomo Orofino

Classificazione acustica: AIRIS

ValSAT: GEA Progetti A++ associati - Progetti Sostenibili

Geologia e Morfologia: Studio Quintili e associati

Sismica: Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio:

Si ringrazia per la collaborazione: AITE – Associazione Indipendente Tecnici Edilizi AREA BLU ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese ASL Imola – Dipartimento Salute Pubblica (UOC: Igiene e Sanità Pubblica - Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia - Romagna

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III IIINNNDDDIIICCCEEE

I

INDICE TITOLO 1 – IL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO

CAPO 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1.1 OGGETTO E CONTENUTO DEL RUE ……………………………………………………………………….………...…….…….Pag. 1

Art. 1.1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ………………………………….………...………….Pag. 2

Art. 1.1.3 ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE …………………………………………………………………………………..…...….…….Pag. 2

CAPO 1.2 – RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 1.2.1 RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI ……………..………………………………….………...………. Pag. 4

Art. 1.2.2 TITOLI EDILIZI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI …………………………….……...……………..……..…... Pag. 4

Art. 1.2.3 SALVAGUARDIA ….………………………………………………………………………….……...……………….…….......…..Pag. 4

Art. 1.2.4 ENTRATA IN VIGORE ……………………………………………………………………………….………………………....…Pag. 5

Art. 1.2.5 VARIANTI – TESTO COORDINATO …………………………………….…………………….……...………………….…..… Pag. 5

Art. 1.2.6 ATTIVITÀ EDILIZIA IN AMBITI ASSOGETTATI A POC E A SEGUITO DELLA SCADENZA DEI VINCOLI…………………….……... .Pag. 6

Art. 1.2.7 VARIANTI DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE LIMITATE AREE EDIFICABILI …………………….………………….……...……….... Pag. 6

TITOLO 2 – DEFINIZIONI E PARAMETRI CAPO 2.1 – CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 2.1.1 CATEGORIE D’INTERVENTO …………………………………………….……...………………………………….…………… Pag. 7

Art. 2.1.2 MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) …………………………………………………….……………….……....…..…………. Pag. 7

Art. 2.1.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) ……………….……………………………….……………….……....…..…………. Pag. 7

Art. 2.1.4 RESTAURO SCIENTIFICO (RS) ……………….…………………………………………………………….……...……………. Pag. 8

Art. 2.1.5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC) ….………………………………….……….….……………….……... Pag. 8

Art. 2.1.6 RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT) ……………….…………………………………………………….………...….……..….……. Pag. 8

Art. 2.1.7 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA (REC) ….…………….………………………..………………….…..…...…… Pag. 9

Art. 2.1.8 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE) ……………….……………………………………………….……...……………...……… Pag. 9

Art. 2.1.9 NUOVA COSTRUZIONE (NC) ……………….…………………………………………………….……....…………...………. Pag. 10

Art. 2.1.10 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (DR) ……………….……………………………………….……….....………….…………. Pag. 10

Art. 2.1.11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU) ………….……………………………….………………….….…...…………..……. Pag. 10

Art. 2.1.12 DEMOLIZIONE (D) ……………….…………………………………………………………….……...…….…….………….…. Pag. 10

Art. 2.1.13 RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE (RAL) ……………….…………..……………………………….……...…………… Pag. 11

Art. 2.1.14 SIGNIFICATIVO MOVIMENTO DI TERRA (SMT) ……………….…………..……………………………………...……………….Pag. 11

CAPO 2.2 – DESTINAZIONI D’USO E LORO VARIAZIONI Art. 2.2.1 DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI …………….………………….……………………………….……...………..……. Pag. 12

Art. 2.2.2 USO ESISTENTE …….……………….………..………………………….……………………………….…….…...…….……. Pag. 12

Art. 2.2.3 CAMBIO D’USO (CD) ….……………….………..………………………….……………………………….…….…...…….…….Pag. 12

CAPO 2.3 – PARAMETRI E INDICI URBANISTICI DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA (art.16, comma 2, lettera c, LR 20/2000, art.23, comma 3, LR 31/2002, Atto di coordinamento delibera CR 279 del 4.02.2010 con integrazioni specifiche previste dal PSC e RUE del NCI)

Art. 2.3.1 DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO RURALE ………………………………………………………………….…….... Pag. 13

Art. 2.3.2 DIRITTO EDIFICATORIO - CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE ……………………..…………….….……...……..………. Pag. 13

Art. 2.3.3 SUPERFICIE TERRITORIALE (St) ……………….………………………………………..………..……….……………….…….... Pag. 13

Art. 2.3.4 SUPERFICIE FONDIARIA (SF) ………………….………………………………………...……………….……...……..…..……. Pag. 13

Art. 2.3.5 INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) …………………………………………………………..……………….……... Pag. 14

Art. 2.3.6 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf) …......……………………………….……...………………………………………. Pag. 14

Art. 2.3.76 CAPACITÀ EDIFICATORIA D?AMBITO (CEA) …………………………………………………..………..……………….……... Pag. 14

Art. 2.3.8 INDICE DI UTILIZZAZIONE SOSTENIBILE (UtS) …………………………………………………………..……………….……... Pag. 14

Art. 2.3.9 CAPACITÀ EDIFICATORIA PRIVATA (CEP) ……….……………………………………………………….…………….…….... Pag. 15

Art. 2.3.10 INDICE DI UTILIZZAZIONE PRIVATA (Ut(p)) …....……………………………………………………….….…………..….……... Pag. 15

Art. 2.3.11 CAPACITÀ EDIFICATORIA COMUNALE (CEC) …...…………………………………….………………….…………….…….... Pag. 15

Art. 2.3.12 INDICE DI UTILIZZAZIONE COMUNALE (Ut(c)) …………………………………………………………….…………….…….... Pag. 15

Art. 2.3.13 SCHEDA DI VALUTAZIONE E INDIRIZZO PROGETTUALE (SCHEDA VIp) ………………………………………………….……....Pag. 15

Art. 2.3.14 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA QUALITÀ URBANA (DPQU) ……………………………………………..….…….... Pag. 15

Art. 2.3.15 DISEGNO URBANISTICO CONCERTATO (DUC) ……………………………………………………………………………...… Pag. 16

Art. 2.3.16 AMBITO ……………….………………………………………………….…………………………...……………………….... Pag. 16

Art. 2.3.17. COMPARTO …………….……………………………………………………..........................……………………….……...… Pag. 16

Art. 2.3.18 LOTTO ……………….……...…………….………………………………………………………………………….………… Pag. 16

Art. 2.9.19 SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (SMI) …….……………….……....……….………………………………………..…… Pag. 16

Art. 2.9.20 CARICO URBANISTICO ……………….………………………………………………….……...………………….…………. Pag. 16

CAPO 2.4 – PARAMETRI E INDICI EDILIZI

Art. 2.4.1 AREA DI SEDIME ……………….……………………………………….……...………………………………..………………. Pag. 17

Art. 2.4.2 SUPERFICIE COPERTA (SQ) ……………….…………………………………………………….……...……..………………… Pag. 17

Art. 2.4.3 RAPPORTO DI COPERTURA (Q) ……………….………………………………………..…………….………………….……... Pag. 17

Art. 2.4.4 SUPERFICIE PERMEABILE (SP) ……………….……………………………………………..…………………………….…….... Pag. 17

Art. 2.4.5 SUPERFICIE UTILE (Su) ………………….….…….………….………………………………..……………………….…….....… Pag. 17

Art. 2.4.6 SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa) ……….…………………………………………..……….…….………………………….….... Pag. 18

Art. 2.4.7 SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DI Su E Sa ……….……………….………..………………..…………………….……... Pag. 18

Art. 2.4.8 SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc) ……………….…………………………………………………..…………………….…….... Pag. 19

Art. 2.4.9 PARTI COMUNI E/O CONDOMINIALI ……………….……………………………………..…..………..……………….……....Pag. 19

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II

Art. 2.4.10 SUPERFICIE DI VENDITA (SdV) ……………….………………………………………….………….…….……………….……...Pag. 19

Art. 2.4.11 SAGOMA PLANIVOLUMETRICA ……………….………………….……...…………………..…….……………………..…… Pag. 20

Art. 2.4.12 VOLUME TOTALE O LORDO ……………………………………………..………………….……...…..………………….…….Pag. 20

Art. 2.4.13 VOLUME UTILE (Vu) ……………………………………………………..………………….……...…..………………….……. Pag. 20

Art. 2.4.14 PIANO DI UN EDIFICIO ……………….………………………………..……..…………………………….…….…...…….…….Pag. 20

Art. 2.4.15 PIANO FUORI TERRA ……………….…………………………………..…………………….…………………….……...……. Pag. 20

Art. 2.4.16 PIANO SEMINTERRATO ……………….………………………………………….……...……………….……………………. Pag. 21

Art. 2.4.17 PIANO INTERRATO ……………….………………………………………………….………………….………...……………. Pag. 21

Art. 2.4.18 SOTTOTETTO …………………………….…………………………………………….…………………….……….……...…. Pag. 21

Art. 2.4.19 SOPPALCO ……………….………………………………………………………………..…………………….…….……...….Pag. 21

Art. 2.4.20 ALTEZZA DEI FRONTI (Hf) ……………….………………………………………………….………………….…….……...…. Pag. 21

Art. 2.4.21 ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H) ……………….……………………………………………………...…………….…….……...…. Pag. 22

Art. 2.4.22 ALTEZZA UTILE DEI VANI (Hu) ……………….……………………….…………………………..…………….…….……...…. Pag. 22

Art. 2.4.23 DISTANZE DAI CONFINI ……………….………………….…………….……………………………………….…….……...….Pag. 22

Art. 2.4.24 DISTANZE DAI CONFINI STRADALI ……………….………………………..……………………………………….….……...….Pag. 22

Art. 2.4.25 DISTANZE TRA EDIFICI (DE) ……………….…………………………………..…………………………………….….……...….Pag. 23

Art. 2.4.26 INDICE DI VISUALE LIBERA (IVL) ……………….………………………………….……………………………….….……...…. Pag. 23

Art. 2.4.27 COSTRUZIONE ……………….………………………………………………………………..…………………….…….……..Pag. 23

Art. 2.4.28 SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI ……...…………….………………………………….……………………………….….……...….Pag. 23

CAPO 2.5 – ALTRE DEFINIZIONI

Art. 2.5.1 EDIFICIO O FABBRICATO ……………….………………………………………………………………………….…….……....Pag. 24

Art. 2.5.2 EDIFICIO UNIFAMILIARE/MONOFAMILIARE ……………….………………..…………………………………….……...…….…Pag. 24

Art. 2.5.3 VOLUME TECNICO ……………….……………………………………….……...…………………….………………………. Pag. 24

Art. 2.5.4 VUOTO TECNICO ……………….……………………………………….……...…………………….………………………. Pag. 24

Art. 2.5.5 UNITÀ IMMOBILIARE (UI) ……………….………………………………………………………….…….…….....………………Pag. 24

Art. 2.5.6 ALLOGGIO ……………….……………………………………………….………………………………….………….……... Pag. 24

Art. 2.5.7 UNITÀ EDILIZIA (UE) ……………….……………………………………………………………………………….…….…….... Pag. 25

Art. 2.5.8 PERTINENZA (SPAZI DI PERTINENZA) ……………….…………………….………….………………………………….……...…Pag. 25

Art. 2.5.9 BALCONE ……………….……………………………………………………….……………………………………….……....Pag. 25

Art. 2.5.10 BALLATOIO ……………….………………………………………………………….………………………………….…….... Pag. 25

Art. 2.5.11 LOGGIA/LOGGIATO ……………….…………………………………………………….…………………………….…….... Pag. 25

Art. 2.5.12 LASTRICO SOLARE ……………….……………………………………………………..……….…………………….……...… Pag. 25

Art. 2.5.13 PENSILINA ……………….……………………………………………………………..…………….………………….…….... Pag. 25

Art. 2.5.14 PERGOLATO …………….……………………………………………………………..………………….…………….…….... Pag. 26

Art. 2.5.15 GAZEBO ……………….……………………………………………………….……………………………………….…….... Pag. 26

Art. 2.5.16 PORTICO/PORTICATO ……………….……………………………………………………….……………….………….……....Pag. 26

Art. 2.5.17 TERRAZZA ……………….………………………………………………………………………………………….…….……....Pag. 26

Art. 2.5.18 TETTOIA ……………….…………………………………………………………….……………………………….….………....Pag. 26

Art. 2.5.19 VERANDA ……………….……………………………………………………………..…….…………………….……....….… Pag. 26

Art. 2.5.20 TETTO VERDE ……………….………………………………………………………….…………………………….……..….….Pag. 26

TITOLO 3 – GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO

CAPO 3.1 – ORGANISMI FUNZIONALI

Art. 3.1.1 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE …….……………….…………………….………..………… Pag. 27

Art. 3.1.2 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO .…………… ….……………….…………..………… Pag. 28

CAPO 3.2 – INTERVENTI EDILIZI LIBERI

Art. 3.2.1 TIPOLOGIA E REQUISITI DEGLI INTERVENTI …….……………………………….…….………………….…………………… Pag. 30

Art. 3.2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ………………………………………………………….…….………………… Pag. 30

Art. 3.2.3 INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE …………………………….…….………………. Pag. 30

Art. 3.2.4 OPERE TEMPORANEE DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO ……………………………………...…………….……….…………….Pag. 31

Art. 3.2.5 MOVIMENTI DI TERRA AI FINI AGRICOLI ……………………………………………………………….……………..………. Pag. 31

Art. 3.2.6 SERRE MOBILI STAGIONALI ……………………………………………………………………………….…………….……….Pag. 31

Art. 3.2.7 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI LIBERI ………………………………………………………………….…………………….… Pag. 32

CAPO 3.3 – INTERVENTI SOGGETTI A CIL ASSEVERATA (CILA)

Art. 3.3.1 TIPOLOGIE E REQUISITI …………………………………….…………………………………………….……………………. Pag. 33

Art. 3.3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI …………………………………………….……………….Pag. 33

CAPO 3.4 –INTERVENTI ED ILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)

Art. 3.4.1 TIPOLOGIE EREQUISITI ……………….……….………………………………………….………………………………..… Pag. 35

Art. 3.4.2 OPERE TEMPORANEE ……………………………….………………………………………….…………………………………Pag. 35

Art. 3.4.3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE E FINITURA DI SPAZI ESTERNI ……………………………………………………..………………Pag. 35

Art. 3.4.4 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ………………….……………………………….…… Pag. 36

Art. 3.4.5 AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI …………………………………………………….………Pag. 37

Art. 3.4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI ……………………………………………………………. Pag. 37

CAPO 3.5 –DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A CIL E CILA

Art. 3.5.1 VALIDITA’ ………………………………………………………………………….…………………………….……………... Pag. 38

Art. 3.5.2 VERIFICHE COMUNALI …………………….………………………………………………………………….………….…….. Pag. 38

Art. 3.5.3 VARIANTI ………………………………………………………………………….…………………………….……………... Pag. 38

Art. 3.5.4 AGGIORNAMENTO CATASTALE ……………………………………………………………………………….………….……..Pag. 38

Art. 3.5.5 SANZIONE PECUNIARIA …………………………………………………..………………………………….…………………..Pag. 39

Art. 3.5.6 SANZIONI DI CUI ALLA LR 23/2004 ………………………………………………………………….………………...……… Pag. 39

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III

Art. 3.5.7 SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE ………………………………………………………….……………….Pag. 39

Art. 3.5.8 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI LIBERI, CON CIL O CILA …………….………………………….…………….Pag. 39

CAPO 3.6 –TITOLI EDILIZI

Art. 3.6.1 GENERALITÀ ……………….…………………………………………………………………………………………...….……. Pag. 40

Art. 3.6.2 SOGGETTI LEGITTIMATI A CONSEGUIRE IL TITOLO ABILITATIVO .………………………………………………………….… Pag. 40

Art. 3.6.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA ……………….……………………..………………………………………………………………Pag. 41

Art. 3.6.4 PARERI, NULLA-OSTA E DEPOSITI PREVENTIVI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ……………………………………………. Pag. 42

Art. 3.6.5 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ……………….……………………..………………………………………………………Pag. 43

Art. 3.6.6 PRE-PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO …………………………………… Pag. 45

Art. 3.6.7 CONFORMITÀ STATO DI FATTO – STATO AUTORIZZATO Pag. 45

Art. 3.6.8 FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI NON VERITIERE Pag. 46

CAPO 3.7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Art. 3.7.1 INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA) …………………………………………Pag. 47

Art. 3.7.2 DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ …………..…………………………………….…… Pag. 47

Art. 3.7.3 OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEGLI ONERI ……………………………………………………………….……….…Pag. 48

Art. 3.7.4 ALLEGATI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ ………………………………………..…………………Pag. 49

Art. 3.7.5 CONTROLLO DELLA SCIA ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO ………………………………..………………………….…… Pag. 49

Art. 3.7.6 CONTROLLO SCIA DECORSI 30 GIORNI DAL DEPOSITO …………………………………………………………….……..… Pag. 50

CAPO 3.8 – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (cd. SUPERDIA)

Art. 3.8.1 INTERVENTI SOGGETTI A DIA ………………………………………….…………………….……….………..……………… Pag. 51

CAPO 3.9 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 3.9.1 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE ……………….………………….……….……………………………… Pag. 52

Art. 3.9.2 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ………………………..……….…………………………… Pag. 52

Art. 3.9.3 AUDIZIONE ……………….…………………………….……………………………..…………….……………….………… Pag. 53

Art. 3.9.4 RILASCIO O DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ……………….……………………..………………………….…………Pag. 53

Art. 3.9.5 PERMESSO DI COSTRUIRE PER PROGETTI COMPLESSI ……………….……………………..………………………….……… Pag. 54

Art. 3.9.66 CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ………………………………..………………………….……Pag. 54

Art. 3.9.7 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ……………….……………………….……………..………………………….………Pag. 54

Art. 3.9.8 PERMESSO DI COSTRUIRE A TERMINE ……………….……………………….……………..………………………….……… Pag. 55

Art. 3.9.9 ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ……………….…..…………………..………………………….……Pag. 55

Art. 3.9.10 CAMBIO DI INTESTAZIONE (VOLTURA) ……………….……………………….……………..………………………….………Pag. 55

Art. 3.9.11 CONTROLLO SULLE OPERE ESEGUITE ………………..……………………………………..…………………….………….… Pag. 56

CAPO 3.10 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3.10.1 IRRICEVIBILITA’ E IMPROCEDIBILITA’ PRATICHE EDILIZIE……………………………………………………………………… Pag. 57

Art. 3.10.2 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI …………………………………………………………….……………………………. Pag. 57

Art. 3.10.3 VARIAZIONE DEGLI OPERATORI ………………………………………………………………….……………………………. Pag. 57

Art. 3.10.4 PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE ………………………………………………………………….……………………………. Pag. 57

Art. 3.10.5 OCCUPAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DI SUOLO PUBBLICO ……..………………………………………………………… Pag. 58

Art. 3.10.6 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI ……..………………………………………………… Pag. 59

Art. 3.10.7 MODIFICHE PROGETTUALI SOGGETTE A ULTERIORE TITOLO EDILIZIO ……………………..…….…………….……………. Pag. 59

Art. 3.10.8 VARIAZIONI ESSENZIALI ……………….…………………………….……………………………..…………….………………Pag. 60

Art. 3.10.9 VARIAZIONI MINORI IN CORSO D’OPERA ……………….……………………………………..………………………….……Pag. 60

Art. 3.10.10 ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI VARIANTE ALLA SCIA O AL PDC ………..…………………..……………………………..………Pag. 61

Art. 3.10.11 VISITA DI CONTROLLO ……………….…………………………….……………………………..…………….……………… Pag. 61

Art. 3.10.12 CONCLUSIONE DEI LAVORI – SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA – FASCICOLO DEL FABBRICATO ……………………………. Pag. 61

Art. 3.10.13 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ ……………….………………………………………………….…..… Pag. 62

Art. 3.10.14 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ E CONTROLLO A CAMPIONE … Pag. 63

Art. 3.10.15 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ PARZIALI ……………………………………………………….……..… Pag. 63

Art. 3.10.16 ACCESSO AGLI ATTI-PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA RIESAME …………………………………………………Pag. 64

Art. 3.10.17 MANUTENZIONE E OPERE ESEGUIBILI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI ………………………Pag. 64

Art. 3.10.18 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ ………………………………………………………………………………………..……… Pag. 65

CAPO 3.11 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Art. 3.11.1 DEFINIZIONE ……………….………………………………………………………………..……………….………..…….… Pag. 66

Art. 3.11.2 PRESENTAZIONE PUA DI INIZIATIVA PRIVATA……………………………………………………..…………………….…… Pag. 66

Art. 3.11.3 CONTENUTI DEI PUA ……………….………………………………………………..………………….……………..………. Pag. 66

Art. 3.11.4 ACQUISIZIONE PARERI …………………………………………………..……………………..……………………………. Pag. 67

Art. 3.11.5 APPROVAZIONE E ATTUAZIONE .…………………………………………..………………………..………………………… Pag. 67

CAPO 3.12 – PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO DELL’ ATTIVITÀ AGRICOLA (PRA)

Art. 3.12.1 DEFINIZIONE ……………….………………………………………………………………….…………………….…..…….…Pag. 68

Art. 3.12.2 INTERVENTI SIGNIFICATIVI ……….………………………………………………………………………………………...……Pag. 68

Art. 3.12.3 CONTENUTI ……………………………………………….……………………………………………………………..…… Pag. 68

CAPO 3.13 – INTERVENTI DIRETTI CONVENZIONATI (IDC)

Art. 3.13.1 DEFINIZIONE ……………….…………………………………………….………………..…….……………………..……… Pag. 69

Art. 3.13.2 INTERVENTI SOGGETTI A INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO ……………….…………………………………………Pag. 69

Art. 3.13.3 PROCEDURE ……………….…………………………………………………………………..……………………………..… Pag. 69

CAPO 3.14 – VIGILANZA E SANZIONI E TOLLERANZE

Art. 3.14.1 VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE ……………………………………………………………………….….…Pag. 70

Art. 3.14.2 SISTEMA SANZIONATORIO ……………….…………………………………………….………………..…….…………………Pag. 70

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III IIINNNDDDIIICCCEEE

IV

Art. 3.14.3 PROCEDIMENTI PER LE SANATORIE …………………………………………………………………………………………… Pag. 70

Art. 3.14.4 TOLLERANZE IN SEDE DI COSTRUZIONE ……………………………………………………………………………………… Pag. 71

Art. 3.14.5 CONTROLLI SU SEGNALAZIONE DI PRIVATI ………………………………………………………….……………………… Pag. 71

Art. 3.14.6 PRESCRIZIONE DI ABUSI EDILIZI MINORI ……………………………………………………………………………………… Pag. 71

CAPO 3.15 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 3.15.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL RUE …………………………………………………………………..…… Pag. 72

SCHEDA 1- ABBREVIAZIONI …………………………………………………………………………………………………. Pag. 73

SCHEDA 2- INTERVENTI COMPLETAMENTE LIBERI……………………………………………………………………………. Pag. 75

SCHEDA 3- INTERVENTI SOGGETTI A CIL……………………………………………………………………………………. Pag. 76

SCHEDA 4- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI EDILIZI…………………………………………………………. Pag. 77

SCHEDA 5- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DEI PUA………………………………………….. Pag. 84

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...111 ––– DDDIII SSSPPPOOOSSS IIIZZZIIIOOONNNIII GGGEEENNNEEERRRAAALLL III

1

TITOLO 1 GENERALITÀ

CAPO 1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1.1 – OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO URBANI-STICO EDILIZIO (RUE)

1. Il Regolamento Urbanistico Edilizio, di seguito indicato in breve RUE, è redatto ai sensi della LR 20/2000 smi e contiene la disciplina generale degli interventi nonché delle destinazioni d’uso ammissibili. Contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli ele-menti architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elemen-ti che caratterizzano l’ambiente urbano ed extraurbano in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC).

2. Il presente RUE è stato elaborato in termini associati tra i 10 Comuni che compongono il Nuovo Circondario Imolese. Le varianti al RUE rela-tive alla sua struttura e ai contenuti di interesse generale sono sog-getti a un’elaborazione condivisa tra tutti i Comuni, mentre elementi specifici di ciascun Comune possono essere modificati in autonomia.

3. In particolare il presente RUE disciplina: • gli interventi diffusi e le trasformazioni edilizie sul patrimonio edili-

zio esistente nei centri storici e negli ambiti consolidati; • gli interventi in ambiti specializzati per attività produttive esistenti; • le trasformazioni edilizie nel territorio rurale; • gli interventi nel sistema delle dotazioni esistenti. • gli interventi ammissibili negli ambiti di PSC in assenza (o deca-

denza) delle previsioni del POC.

4. Il RUE disciplina inoltre: • la definizione dei parametri edilizi/urbanistici e i metodi di calcolo; • le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimen-

ti del processo edilizio; • i diritti edificatori relativi agli ambiti urbanizzati, al territorio rurale

e agli ambiti urbanizzabili in assenza di POC vigente. • le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di

interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli inter-venti alle dotazioni stesse;

• la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; • le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali; • i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti i-

gienici di particolare interesse edilizio; • i requisiti prestazionali (TOMO 2) e quelli relativi alla componente

energia e qualità ambientale delle costruzioni.

5. Il RUE si articola in contenuti regolamentari (Tomi I, II, III parte) soggetti a iter modificativo ai sensi dell’art. 33 LR 20/2000 smi, e in contenuti pianificatori (Tomo III parte e cartografia) soggetti a iter modificativo ai sensi dell’art. 34 LR 20/2000 smi. La distinzione dei contenuti nel Tomo III è indicata all’inizio di ogni capo di tale tomo con apposita sigla (R=REGOLAMENTARE, P=PIANIFICATORIO).

6. Le seguenti parti del RUE, in quanto non aventi rilevanza urbanistico-

CONTENUTI

ELABORAZIONE CONDIVISA

DISCIPLINA

ULTERIORE DISCIPLINA

CONTENUTI REGOLA-MENTARI E PIANIFICA-TORI

MODIFICHE AL RUE

Art. 1.1.1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL RUE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...111 ––– DDDIII SSSPPPOOOSSS IIIZZZIIIOOONNNIII GGGEEENNNEEERRRAAALLL III

2

edilizia: • Tomo I Titolo 3 “Governo locale del territorio” • Tomo I Allegato 1 “Disciplina del contributo di costruzione”

(comprensivo dei valori delle monetizzazioni), • Tomo III Allegato 5 “Regolamento del verde”, • Tomo III Allegato A “Disciplinare delle opere di urbanizzazione”

si modificano con atto di C.C. o di G.C. a secondo della rispettiva competenza e quindi non seguono il procedimento di cui agli artt. 33 e 34 L.R. 20/2000.

7. Chiunque abbia titolo a effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale d’immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente RUE.

ESCLUSE DAGLI ARTT. 33 E 34 LR 20/2000

Art. 1.1.2 – AMBITO APPLICAZIONE ED EFFICACIA DISPOSIZIONI RUE

1. Il RUE deve intendersi conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal PSC. In caso di non conformità fra disposizioni del RUE e disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque preva-lenti.

2. Il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell’intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto al comma 3 del precedente articolo, ferme restando le misure di salvaguardia nel periodo tra l’adozione e l’approvazione.

3. I Piani Urbanistici Attuativi relativi a tutti gli interventi di nuova urba-nizzazione e di riqualificazione sono individuati dal POC. Le disposizio-ni del RUE riguardano gli interventi ammessi negli ambiti urbanizzabili solo in assenza delle determinazioni previste dal POC e dei relativi Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

4. A seguito dell’approvazione del RUE, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le previgenti disposizioni urbani-stiche emanate dal Comune e quelle regolamentari, se ricomprese nelle presenti NTA.

DISPOSIZIONI PREVA-LENTI

EFFICACIA PUA ENTRATA IN VIGORE

Art. 1.1.3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE

1. Il RUE è composto da: • RELAZIONE

• TAVOLE GRAFICHE: - Tav. 1a “Ambiti e dotazioni territoriali” - Tav. 2a “Disciplina particolareggiata dei centri storici” - altre eventuali tavole specifiche di ogni Comune

• NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - TOMO I - Strumenti e procedure; - TOMO II – Requisiti tecnici e prestazionali; - TOMO III –Disciplina urbanistica ed edilizia (sez. intercomunale e

comunale) • VAS-VALSAT Nella sezione comunale del Tomo III è riportato l’elenco degli elaborati specifici di ogni Comune.

2. Nel caso di eventuali non corrispondenze tra elaborati grafici del RUE a scale diverse fa testo l’elaborato a scala più dettagliata. Nel caso di non corrispondenze tra gli elaborati grafici e le presenti norme, pre-

ELABORATI

PREVALENZA

Art. 1.1.1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL RUE Art. 1.1.2 –AMBITO DI APPPLICAZIONE ED EFFICACIA DISPOSIZIONI RUE Art. 1.1.3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...111 ––– DDDIII SSSPPPOOOSSS IIIZZZIIIOOONNNIII GGGEEENNNEEERRRAAALLL III

3

valgono le presenti norme.

3. Per gli edifici e le altre grafie riportate nelle basi cartografiche (CTR – Carta Tecnica Regionale, o Vettoriale), il RUE non costituisce certifica-zione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizione, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.

RAPPORTO CON CTR

Art. 1.1.3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...222 ––– RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO CCCOOONNN GGGLLL III AAALLLTTTRRR III SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII

DDDEEELLLLLLAAA PPP IIIAAANNNIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE

4

CAPO 1.2 RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI

DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 1.2.1 - RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Oltre alle prescrizioni del presente RUE, del PSC e del POC, si applica-no le disposizioni degli altri strumenti urbanistici vigenti nel Comune (PRG, Regolamento Edilizio e di Igiene) fatte salve le norme di salva-guardia, fino alla definitiva approvazione degli strumenti di cui alla LR 20/2000.

2. La deroga alle prescrizioni del RUE è ammessa nei casi specificati dallo stesso e in quelli espressamente consentiti dalla legge, in particolare nei casi di opere pubbliche e/o di interesse pubblico, così come indica-to all’ art. 3.9.7 del presente Tomo.

3. Il RUE si integra con gli eventuali Piani e Regolamenti di Settore co-munali e/o intercomunali aventi incidenza sull’attività edilizia.

4. Alla approvazione del RUE si procede ad una contestuale approvazione del Regolamento di Igiene che completa le disposizioni del RUE con specifiche indicazioni igienico-sanitarie relative alle specifiche attività. Nel periodo di salvaguardia valgono le norme più restrittive tra quelle del RUE e quelle del Regolamento edilizio e di Igiene previgenti.

DISPOSIZIONI

DEROGA

PIANI E REGOLAMENTI DI SETTORE

Art. 1.2.2 - TITOLI EDILIZI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI

1. Tutti i titoli edilizi rilasciati e/o depositati anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stes-so strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori siano già i-niziati prima dell’entrata in vigore del RUE e nei limiti previsti dal titolo edilizio e siano completati entro il termine stabilito dal titolo abilitativi (art.14 comma 6 LR 31/2002). Sono tuttavia consentite varianti non essenziali a tali titoli edilizi.

2. I PUA (ossia PEEP, PIP, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero) con-venzionati, gli interventi edilizi convenzionati e gli accordi ex Art. 18 LR 20/2000 sottoscritti, rimangono in vigore nei termini e alle condi-zioni previste dall’art.1.1.3 del PSC. Dopo la scadenza si applica la di-sciplina specifica di ogni ambito stabilita nel Tomo III sezione comuna-le.

TITOLI ABILITATIVI

PUA, ACCORDI E IDC

Art. 1.2.3 – SALVAGUARDIA

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.2.2, dalla data di adozione del RUE e fino alla sua entrata in vigore trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’Art. 12 LR 20/2000 e smi.

2. Al tal fine l’Amministrazione Comunale: a) sospende ogni determinazione in merito all’approvazione di tutti

gli atti amministrativi, strumenti di pianificazione urbanistici o set-toriali che siano in contrasto con le previsioni del RUE adottato o

SALVAGUARDIA

EFFETTI

Art. 1.2.1 – RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI Art. 1.2.2 – TITOLI EDILIZI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI Art. 1.2.3 – SALVAGUARDIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...222 ––– RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO CCCOOONNN GGGLLL III AAALLLTTTRRR III SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII

DDDEEELLLLLLAAA PPP IIIAAANNNIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE

5

tale da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione; b) sospende ogni determinazione in merito alle domande di permesso

di costruire e di autorizzazione unica per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, di cui al DPR n. 447/1998 e smi, che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE;

c) notifica al soggetto che ha depositato DIA (cosiddetta “Super-DIA”) in contrasto con le previsioni del presente RUE e per la qua-le non siano ancora trascorsi i 30 giorni dal deposito l’ordine moti-vato di non effettuare il previsto intervento;

d) richiede che i titoli abilitativi presentati dopo l’adozione del RUE siano accompagnati da asseverazione sulla conformità del titolo agli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

e) notifica al soggetto che ha depositato la SCIA dopo l’adozione del RUE, in contrasto con le previsioni in esso contenute, il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dan-nosi, salvo che non sia possibile la conformazione;

f) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata a esprimere il proprio pare-re, autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, l’eventuale contrasto con il presente RUE adottato, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche/ integrazioni.

3. È fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del titolo abilitativo, o dell’autorizzazione unica di cui al DPR n.447/98, alle previsioni del presente RUE adottato.

ADEGUAMENTO AL RUE ADOTTATO

Art. 1.2.4 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bolletti-no Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta approvazione ai sensi degli artt. 33 e 34 LR 20/2000 e smi.

Art. 1.2.5 – VARIANTI – TESTO COORDINATO

1. Le varianti al presente RUE sono soggette ad approvazione secondo le procedure dell’art. 33 LR 20/2000 e smi in relazione ai contenuti rego-lamentari (Tomi I, II e III parte) e secondo le procedure dell’art. 34 LR 20/2000 e smi in relazione ai contenuti di carattere pianificatorio (Cartografia e Tomo III parte).

2. A seguito di approvazione di modifica del RUE è redatto il nuovo testo integrale coordinato con le norme oggetto di modifica.

3. Le varianti riguardanti elementi della cartografia comunale e alla se-zione comunale del Tomo III possono essere apportate singolarmente da ciascun Ente; le norme di valenza urbanistica strutturale del RUE e dei suoi contenuti disciplinari complessivi saranno condivise in forma associata tra i Comuni del NCI.

4. La modifica alla delimitazione dei centri abitati, nel rispetto del Codice della Strada, non comporta variante al RUE ed è operata tramite ade-guamento cartografico delle categorie delle strade e delle relative fa-sce di rispetto.

APPROVAZIONE

MODIFICHE

DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI

Art. 1.2.3 – SALVAGUARDIA Art. 1.2.4 – ENTRATA IN VIGORE Art. 1.2.5 – VARIANTI – TESTO COORDINATO

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 111 ––– IIILLL RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO EEEDDD EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIOOO CCCAAAPPPOOO 111...222 ––– RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO CCCOOONNN GGGLLL III AAALLLTTTRRR III SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII

DDDEEELLLLLLAAA PPP IIIAAANNNIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE

6

Art. 1.2.6 – ATTIVITÀ EDILIZIA E VINCOLI ESPROPRIATIVI IN AMBITI ASSOGGETTATI A POC

1. Negli ambiti individuati dal PSC e assoggettati a POC, fino all’approvazione del medesimo strumento e del relativo PUA sono con-sentiti, negli edifici esistenti, gli interventi previsti nelle relative sche-de ValSAT e Indirizzo progettuale (Vip) e/o nel Tomo III del RUE art. 3.7.1.

2. Gli interventi previsti dal comma precedente sono altresì consentiti qualora, a seguito della scadenza del termine di efficacia del POC, non si sia provveduto alla adozione dei PUA (se di iniziativa pubblica) o alla presentazione dei PUA (se di iniziativa privata).

3. Non si concretizza la decadenza dei vincoli espropriativi quando entro il termine di validità del POC, si sono avviati i procedimenti di appro-vazione di uno degli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.

INTERVENTI CONSEN-TITI FINO APPROVA-ZIONE POC

SCADENZA POC (ART. 30 L.R. 20/2000)

VINCOLI ESPROPRIA-TIVI

Art. 1.2.7 – VARIANTI DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE LIMITATE AREE EDIFICABILI

1. Il POC, in conformità e nei limiti di quanto previsto dal PSC (art. 5.3.3 comma 3 lettera a), può assegnare nuove limitate quantità edificatorie di tipo residenziale, disciplinandone le modalità di attuazione.

2. Per lo sviluppo delle attività produttive insediate nel territorio urbaniz-zato trova applicazione l’art.A-14 bis L.R.20/2000.

INCREMENTO QUANTITÀ EDIFICA-TORIE RESIDENZIALE

SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Art. 1.2.6 – ATTIVITÀ EDILIZIA IN AMBITI ASSOGETTATI A POC E A SEGUITO DELLA SCADENZA DEI VINCOLI Art. 1.2.7 – VARIANTI D’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE LIMITATE AREE EDIFICABILI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

7

TITOLO 2 DEFINIZIONI E PARAMETRI

CAPO 2.1 CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 2.1.1 –CATEGORIE DI INTERVENTO

1. Gli interventi significativi dal punto di vista urbanistico-edilizio e delle procedure di controllo edilizio sono classificati in categorie di interven-to definite negli articoli del presente Capo.

2. Gli interventi di variazione della destinazione d’uso sono ammessi nei limiti e nelle modalità previste dalle norme del presente RUE.

3. Le categorie d’intervento e le sigle utilizzate nel presente RUE sono: - MO Manutenzione Ordinaria; - MS Manutenzione Straordinaria; - RS Restauro Scientifico; - RRC Restauro e Risanamento Conservativo; - RT Ripristino Tipologico; - REC Ristrutturazione Edilizia Conservativa; - RE Ristrutturazione Edilizia; - NC Nuova Costruzione; - DR Demolizione e Ricostruzione; - RU Ristrutturazione Urbanistica; - D Demolizione; - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere; - SMT Significativi Movimenti di Terra.

CATEGORIE

SIGLE

Art. 2.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)

1. Costituiscono intervento di manutenzione ordinaria (MO) gli inter-venti edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)

1. Costituiscono intervento di manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igie-nico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le su-perfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.1 – CATEGORIE DI INTERVENTO Art. 2.1.2 – MANUTENZIONE ORDINARIA Art. 2.1.3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

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Art. 2.1.4 - RESTAURO SCIENTIFICO (RS)

1. Gli interventi di restauro scientifico (RS) riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territo-riale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

3. Il tipo di intervento prevede: a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alte-

rate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni e interni, il re-stauro o ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite, la conser-vazione o il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo ori-ginale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: • Murature portanti sia interne che esterne; • Solai e volte; • Scale; • Tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) l’eliminazione di superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico/sanitari essenziali.

DEFINIZIONE

CONTENUTO DELL’INTERVENTO

Art. 2.1.5 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC)

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RRC) sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli ele-menti tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consen-tono destinazioni d’uso compatibili. Gli interventi comprendono il con-solidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edifi-cio, l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esi-genze d’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.6 – RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT)

1. Gli interventi di ripristino tipologico (RT) riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria, indivi-duabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

2. Il tipo di intervento prevede il ripristino di: • collegamenti verticali o orizzontali collettivi (androni, blocchi scala,

portici); • il mantenimento della forma, dimensioni e rapporti fra Unità Edilizie

preesistenti e aree scoperte quali corti, chiostri, etc.; • tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali partiture delle fine-

stre, ubicazione degli elementi principali e particolari delle finiture.

DEFINIZIONE CONTENUTO DELL’INTERVENTO

Art. 2.1.4 – RESTAURO SCIENTIFICO Art. 2.1.5 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Art. 2.1.6 – RIPRISTINO TIPOLOGICO

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

9

3. Nei diversi sistemi del territorio rurale nel Nuovo Circondario Imolese il RT può essere declinato in termini conformi ai caratteri di ciascun si-stema

Art. 2.1.7 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA (REC)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (REC) costi-tuiscono un sottotipo dell’intervento di ristrutturazione edilizia e ri-guardano immobili con elementi di valenza storico-culturale, architet-tonica e/o testimoniale, il cui recupero e riuso può necessitare di una rifunzionalizzazione e riorganizzazione anche complessiva degli spazi.

2. L’intervento REC non può comportare la demolizione dell’edificio pree-sistente e la sua ricostruzione, ancorché fedele.

3. Il tipo di intervento è finalizzato a conservare e valorizzare gli elemen-ti caratteristici e stilistici dell’immobile, e prevede: - il restauro e ripristino delle parti esistenti (in particolare solai lignei

e solai voltati) e degli ambienti interni ancora consistenti di partico-lare valore stilistico;

- il restauro e ripristino dei fronti interni ed esterni per le parti origi-narie e ancora conservate, sulle quali sono consentite parziali modi-fiche purchè sia mantenuta l’unitarietà dei prospetti e la configura-zione dei corpi edilizi;

- la ricostruzione di elementi crollati o demoliti la cui preesistenza sia documentata;

- la parziale sostituzione e modifica (dimensionale e tecnologica) degli elementi strutturali e/o l’inserimento di nuovi elementi;

- la riorganizzazione distributiva interna e dei collegamenti verticali nel rispetto dei principali aspetti stilistici, anche al fine dell’a-deguamento degli edifici alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

- l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; - l’inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari

DEFINIZIONE CONTENUTO

Art. 2.1.8 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) sono rivolti a trasfor-mare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele-menti costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per le installazioni o la revisione di impianti tecnologici.

3. L’intervento di RE può avvenire anche per demolizione integrale dell’edificio preesistente e successiva fedele ricostruzione di un fabbri-cato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime a quello pree-sistente. Sono fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di im-pianti tecnologici. Per volumi si intendono sia il volume totale che il vo-lume utile come da definizioni di cui al Capo 2.4.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.6 – RIPRISTINO TIPOLOGICO Art. 2.1.7 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA Art. 2.1.8 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

10

Art. 2.1.9 – NUOVA COSTRUZIONE (NC)

1. Costituisce intervento di nuova costruzione (NC) la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientrante nelle categorie pre-cedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero

l’ampliamento di quelli esistenti, all’esterno della sagoma esisten-te, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto al punto f) e g);

b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

c) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici ser-vizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo i-nedificato;

d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

e) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strut-ture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, am-bienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

f) la realizzazione di pertinenze su immobili sottoposti alle tutele di cui al Dlgs. 42/2004 nonchè su immobili classificati Beni culturali nel presente RUE.

g) la realizzazione di pertinenze che comportino incrementi di volume > 20% del volume dell’edificio principale;

h) la realizzazione di depositi di merci/materiali e di impianti per atti-vità produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2. Costituisce nuova costruzione la realizzazione di una o più costruzioni su un’unità di suolo precedentemente inedificata o che ospitava co-struzioni demolite (anche all’interno di interventi di “Demolizione e Ri-costruzione”).

DEFINIZIONE

Art. 2.1.10 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (DR)

1. Costituisce intervento di demolizione e ricostruzione (DR) quello composto da un intervento di Demolizione (cfr.) e da un conseguente intervento di Nuova Costruzione (cfr.) previsti all’interno di un unico ti-tolo abilitativo.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.11 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU)

1. Costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica (RU) un insieme di interventi intesi a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso. L’intervento comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.12 – DEMOLIZIONE (D)

1. Gli interventi di demolizione prevedono l’eliminazione di costruzioni preesistenti e il recupero, la sistemazione ed eventuale bonifica di tut-ta l’area scoperta di pertinenza .

DEFINIZIONE

Art. 2.1.9 – NUOVA COSTRUZIONE Art. 2.1.10 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Art. 2.1.11 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Art. 2.1.12 – DEMOLIZIONE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

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2. Si riconducono a questa tipologia di intervento le eliminazioni di parti incongrue e/o delle superfetazioni incompatibili con la struttura dell’insediamento. In tal caso la loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale dell’intervento principale.

Art. 2.1.13 – RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE (RAL)

1. Gli interventi di recupero e risanamento di aree libere (RAL) ri-guardano le aree e gli spazi liberi. Il tipo di intervento concorre all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree stesse.

2. L’intervento prevede l’eliminazione di opere incongrue esistenti e l’esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzio-nale e formale delle aree e degli spazi liberi.

3. Il tipo di intervento concorre con le proprie specifiche finalità all’opera di risanamento funzionale e formale degli interventi principali.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.14 – SIGNIFICATIVO MOVIMENTO DI TERRA (SMT)

1. Costituiscono interventi di significativo movimento di terra (SMT), le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti di una porzione di suolo, senza edificazione e non connesse ad attività agricole (scavi, livellamenti, riporti di terreno, sbancamenti).

2. Si considerano comunque significativi i movimenti di terra quando eccedono l’altezza di 1 m in più o in meno rispetto all’esistente piano di campagna, anche per finalità agricole.

3. I movimenti di terra non possono in alcun modo prefigurare le escavazioni di materiali che sono soggette alle norme del PAE.

DEFINIZIONE

Art. 2.1.12 – DEMOLIZIONE Art. 2.1.13 – RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE Art. 2.1.14 – SIGNIFICATIVO MOVIMENTO DI TERRA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...888 ––– DDDEEESSSTTT IIINNNAAAZZZIIIOOONNNIII DDD’’’UUUSSSOOO EEE LLLOOORRROOO VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

12

CAPO 2.2 DESTINAZIONI D’USO E LORO VARIAZIONI

Art. 2.2.1 – DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI

1. Le utilizzazioni ammesse per gli immobili nei vari ambiti del territorio comunale sono definite e normate al Tomo III del presente RUE.

RINVIO AL TOMO III RUE

Art. 2.2.2 – USO ESISTENTE

1. Si considera uso esistente di un immobile o unità immobiliare l’uso risultante dal più recente titolo edilizio, oppure, in assenza o indeter-minatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti (autorizzazioni commerciali, versamenti ai fini ICI, verifiche della residenza, etc.).

2. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come “fabbricato rurale”, in mancanza di altri documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l’uso residenziale, oppure l’uso di pro-servizio, in relazione alla tipologia originaria dell’immobile.

DEFINIZIONE FABBRICATI RURALI

Art. 2.2.3 – CAMBIO D’USO (CD)

1. Il cambio d’uso (CD), con opere o senza opere, è la modifica dell’uso in atto nell’immobile come definito all’art. 2.2.2.

2. Non costituisce cambio d'uso ed è attuato liberamente la variazione dell'uso in atto nell'unità immobiliare in diverso uso tra quelli ammessi nell’ambito di appartenenza, entro il limite del 30% della superficie u-tile dell'unità stessa e comunque compreso entro il limite di 30 mq di Su.

3. Non costituisce inoltre cambio d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq.

DEFINIZIONE VARIAZIONE LIBERA SU

VARIAZIONE LIBERA SdV AZIENDA AGRI-COLA

Art. 2.2.1 – DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI Art. 2.2.2 – USO ESISTENTE Art. 2.2.3 –CAMBIO D’ USO

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...999 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII EEE IIINNNDDDIIICCCIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTT IIICCCIII

13

CAPO 2.3 PARAMETRI E INDICI URBANISTICI

[DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA (art.16, c. 2, lett. c, LR 20/2000, art.23, c. 3, LR 31/2002, Atto di coordinamento del. CR 279/2010) con integrazioni specifiche previste dal PSC e dal RUE del NCI]

Art. 2.3.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO RURALE

1. Le definizioni relative al territorio rurale sono contenute nel Tomo III Titolo 4.

Art. 2.3.2 – DIRITTO EDIFICATORIO: CRITERI E METODI DI DETERMI-NAZIONE

1. Il “diritto edificatorio” è costituito dall’entità di edificazione potenziale che lo strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce a una determinata area o immobile o insieme di aree od immobili; non ne-cessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L’entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie Utile (Su), espressa in valore assoluto o come indice al mq di St o Sf.

DEFINIZIONE

Art. 2.3.3 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

1. Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la Superficie Fondiaria e le dotazioni territoriali.

2. Nel caso si dimostri a seguito di rilevazione topografica che la superfi-cie reale non è coincidente con la superficie catastale si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale da accertarsi con perizia giurata da parte di tecnico abilitato e con il conseguente aggiornamen-to degli atti catastali o su richiesta del Comune, previo aggiornamento frazionamento catastale da effettuarsi prima della presentazione del ti-tolo edilizio o dello strumento urbanistico attuativo.

DEFINIZIONE

Art. 2.3.4 - SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

1. Superficie di un’area classificata in modo omogeneo dal RUE e destina-ta all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territo-riali pubbliche.

2. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.

3. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superfi-cie fondiaria (Sf) comprende le eventuali superfici di dotazione territo-riale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento.

4. Nel caso si dimostri a seguito di rilevazione topografica che la superfi-cie reale non è coincidente con la superficie catastale si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale da accertarsi con perizia giurata da parte di tecnico abilitata e con il conseguente aggiornamen-

DEFINIZIONE AREE PRIVATE CON SERVITÙ USO PUBBLI-CO SUPERFICIE CATA-STALE E SUPERFICIE REALE

Art. 2.3.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO RURALE Art. 2.3.2 – DIRITTO EDIFICATORIO . CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE Art. 2.3.3 –SUPERFICIE TERRITORIALE Art. 2.3.4 – SUPERFICIE FONDIARIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...999 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII EEE IIINNNDDDIIICCCIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTT IIICCCIII

14

to degli atti catastali o su richiesta del Comune, previo aggiornamento frazionamento catastale da effettuarsi prima della presentazione del ti-tolo edilizio o dello strumento urbanistico attuativo.

5. Nel caso di Superfici Fondiarie edificate sulle quali si sia proceduto a frazionamenti dopo la data di adozione del PRG previgente i calcoli re-lativi all’indice edificatorio Uf devono essere ricondotti alla Sf alla data di adozione del RUE al fine di proporzionare correttamente l’edificato e le aree libere

Art. 2.3.5 – INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

1. È il rapporto tra la Su realizzabile e la St, espresso in mq/mq. Permet-te di calcolare la quantità massima di superficie utile (Su) realizzabile su una determinata Superficie Territoriale (St).

Art. 2.3.6 – INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

1. È il rapporto tra la Su realizzabile e la Sf, espresso in mq/mq. Permet-te di calcolare la quantità massima di superficie utile (Su) realizzabile su una determinata Superficie Fondiaria (Sf) o Superficie Agricola Uti-lizzata (SAU).

Art. 2.3.7 - CAPACITÀ EDIFICATORIA D’AMBITO (CEA)

1. È la superficie utile realizzabile espressa in mq per ogni Ambito o loca-lità previsto dal PSC.

2. La CEA si articola in una quota di Capacità Edificatoria Privata (CEP) e in una quota di Capacità Edificatoria Comunale (CEC).

3. Non è compresa nella CEA la percentuale di Su ammessa, nelle Sche-de VIp, per le destinazioni d’uso compatibili con la residenza, che può essere o meno realizzata dal privato e che rimane nella complessiva disponibilità dello stesso.

Art. 2.3.8 – INDICE DI UTILIZZAZIONE SOSTENIBILE (Ut(s))

1. Espresso in mq di Su per un mq di St. Nelle presenti NTA, essendo data per ogni Ambito previsto dal PSC la Capacità Edificatoria d’Ambito (CEA) di Su realizzabile, l’Ut(s) permette il calcolo della quan-tità di St destinata in ogni Ambito e ai comparti da inserire nei POC. Questa quota di St è in funzione della densità urbanistica sostenibile che il Comune prevede per un certo Ambito.

2. La Scheda VIp di ogni Ambito riporta un range di Ut(s) che il POC può modulare rispetto ai propri assunti e alle proprie determinazioni, asse-gnando definitivamente l’indice Ut(s) prescritto.

La composizione dell’Ut(s) è la seguente: Ut(s) = Ut(p) + Ut©

Art. 2.3.4 – SUPERFICIE FONDIARIA Art. 2.3.5 – INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE Art. 2.3.6 – INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA Art. 2.3.7 – CAPACITÀ EDIFICATORIA D’AMBITO Art. 2.3.8 - INDICE DI UTILIZZAZIONE SOSTENIBILE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...999 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII EEE IIINNNDDDIIICCCIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTT IIICCCIII

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Art. 2.3.9 - CAPACITÀ EDIFICATORIA PRIVATA (CEP)

1. È la superficie utile realizzabile dal privato espressa in mq per ogni Ambito (o località )previsto dal PSC.

2. È espressa mediante un range di indici Ut(p) previsti nelle Schede VIp. L’indice Ut(p) da applicare è definitivamente assegnato dal POC.

Art. 2.3.10 – INDICE DI UTILIZZAZIONE PRIVATA (Ut(p))

1. Espresso in mq di Su a disposizione del privato per un mq di St desti-nata in ogni Ambito o località ai comparti da inserire nei POC. Ut(p)= Ut(s) – Ut(c)

Art. 2.3.11 – CAPACITÀ EDIFICATORIA COMUNALE (CEC)

1. È la superficie utile a disposizione del Comune espressa in mq di Su e calcolata come differenza tra la CEA e la CEP (CEC = CEA - CEP).

2. Alla CEC derivante dalle previsioni di fabbisogno insediativo del PSC si sommano le seguenti ulteriori quote che potranno essere localizzate negli ambiti di PSC all’interno del range degli Ut(s) previsti dallo stes-so: a) la capacità edificatoria derivante dall’attuazione della perequazio-

ne finalizzata; b) le quote di capacità edificatoria che il PSC definisce per i particola-

ri interventi ammessi nella disponibilità del POC; c) le eventuali altre quote derivanti da Accordi di Programma.

3. Il Comune dispone della CEC per obiettivi di pubblico interesse.

Art. 2.3.12 – INDICE DI UTILIZZAZIONE COMUNALE (Ut(c))

1. Espresso in mq di Su a disposizione del Comune per un mq di St de-stinata in ogni Ambito (o località) ai comparti da inserire nei POC. Ut©= Ut(s) - Ut(p)

Art. 2.3.13 – SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIRIZZO PROGETTUALE (SCHEDA Vip)

1. Scheda del PSC che determina per ogni Ambito di trasformazione le destinazioni d’uso ammesse, i contenuti e gli obiettivi della trasforma-zione.

Art. 2.3.14 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA QUALITÀ UR-BANA (DPQU)

1. Documento funzionale alla elaborazione dei POC, che individua priorità e valori da perseguire nell’attuazione dello stesso POC (art. 30 comma 2 LR 20/2000 smi).

Art. 2.3.9 – CAPACITÀ EDIFICATORIA PRIVATA Art: 2.3.12 - INDICE DI UTILIZZAZIONE COMUNALE Art. 2.3.10 – INDICE DI UTILIZZAZIONE PRIVATA Art.: 2.3.13 – SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIRIZZO PROGETTUALE Art. 2.3.11 – CAPACITÀ EDIFICATORIA COMUNALE Art. 2.3.14 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA QUALITÀ URBANA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...999 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII EEE IIINNNDDDIIICCCIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTT IIICCCIII

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Art. 2.3.15 – DISEGNO URBANISTICO CONCERTATO (DUC)

1. Elaborato propedeutico alla richiesta di inserimento nel POC delle aree previste nella scheda VIp, da redigersi da parte dei privati interessati sulla base di avvisi e/o bandi emanati dal Comune (Art. 5.5.2 PSC).

CONTENUTO DUC

Art. 2.3.16 – AMBITO

1. Parte di territorio definita dal PSC con caratteri propri e obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di tra-sformazione omogenee attraverso parametri urbanistici ed edilizi, cri-teri, modalità d’intervento e norme d’attuazione.

2. Per ogni Ambito oggetto di scheda Vip è prevista, all’atto del primo inserimento nei POC, la formazione di un Disegno Urbanistico Concer-tato (DUC) relativo all’intero Ambito. Un Ambito può essere realizzato in più POC e, per ciascun POC, con più comparti e relativi PUA.

Art. 2.3.17 – COMPARTO

1. Porzione di ambito in cui si opera tramite PUA.

2. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non conti-gue, sottoposte ad un unico PUA.

Art. 2.3.18 – LOTTO

1. Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, com-prensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.

2. Si definisce “lotto libero o inedificato” l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.

Art. 2.3.19 – SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (SMI)

1. Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.

Art. 2.3.20 - CARICO URBANISTICO

1. Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza.

2. L’incremento del carico urbanistico, ai sensi dell’art. 28 della LR 31/2002, si ha in funzione di: a) un aumento delle superfici utili degli edifici; b) un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili comportante

aumento delle dotazioni territoriali (cfr. Tomo III Capo 6.1); c) un aumento delle unità immobiliari.

INCREMENTO DEL CARICO URBANISTI-CO

Art. 2.3.15 – DISEGNO URBANISTICO CONCERTATO (DUC) Art. 2.3.18 – LOTTO Art. 2.3.16 – AMBITO Art. 2.3.19 – SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO 1Art. 2.3.17 – COMPARTO Art. 2.3.20 – CARICO URBANISTICO

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TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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CAPO 2.4 PARAMETRI EDILIZI

Art. 2.4.1 – AREA DI SEDIME

1. Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.2 – SUPERFICIE COPERTA (SQ)

1. Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio, con esclusione delle parti aggettanti senza sovrastanti corpi chiusi e con aggetto inferiore a 1,50 m.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.3 – RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

1. Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SQ/Sf).

2. Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.

SQ/Sf

Art. 2.4.4 – SUPERFICIE PERMEABILE (SP)

1. Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimenta-zione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impedi-scano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e diretta-mente la falda acquifera.

2. Nel caso di aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità, la superficie viene computata permeabile al 50%.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.5 – SUPERFICIE UTILE (Su)

1. La Su, per tutte le funzioni, è costituita dalla superficie di pavimento delle singole unità immobiliari, misurata al netto della superficie ac-cessoria e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre ed eventuali scale interne alle unità immobiliari.

2. La Su di un’Unità Edilizia è data dalla somma delle Su delle singole Unità Immobiliari che la compongono, anche ai fini della congruità con gli indici edificatori previsti. Si computano comunque nella Su i sotto-tetti con accesso diretto a una unità immobiliare con altezza utile me-dia superiore a m 2,40.

3. Per le destinazioni d’uso non residenziali si computano altresì nella Su: - i locali destinati al titolare, personale di servizio e di custodia, ivi

comprese le parti residenziali anche ad uso foresteria, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;

DEFINIZIONE

CALCOLO Su

Art. 2.4.1 – AREA DI SEDIME Art. 2.4.2 – SUPERFICIE COPERTA Art. 2.4.3 – RAPPORTO DI COPERTURA Art. 2.4.4 – SUPERFICIE PERMEABILE Art. 2.4.5 – SUPERFICIE UTILE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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- le autorimesse quando costituiscano strumento essenziale della atti-vità economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati);

- le tettoie, i porticati e le gallerie commerciali;

- le pensiline con sporto superiore a 1,5 m.

4. L’eliminazione o lo spostamento di pareti o parti di esse interne alle U.I. non costituisce aumento di Su.

Art. 2.4.6 – SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa)

1. Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di un’unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. Si computano le parti con altezza interna utile ≥ a 1,80 m.

3. Per tutte le funzioni si computano in via esemplificativa nella superficie accessoria: - Spazi aperti (coperti o scoperti) quali portici e gallerie pedonali (se

non gravati da servitù d’uso pubblico), ballatoi, logge, balconi, ter-razze;

- tettoie per usi residenziali con profondità superiore a 1,5 m (si com-puta l’intera tettoia);

- cantine, lavanderie, tavernette esclusivamente se di servizio alla re-sidenza e poste al piano interrato e seminterrato purchè di altezza ≤2,50 m e nel piano sovrastante siano presenti tutte le funzioni abi-tative primarie. Tali vani possono anche essere posti al primo piano fuori terra purchè non accessibili direttamente dalla UI residenziale;

- sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare sotto-stante e che hanno altezza media ≤2,40 m nel piano sottostante siano presenti tutte le funzioni abitative primarie; si escludono dal conteggio le parti con altezza utile < 1,80 m;

- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edili-zia, per la porzione con altezza utile ≥1,80 m;

- autorimesse e posti auto coperti con altezza ≤2,50 m qualora poste al primo piano fuori terra; con altezza ≤ 3,00 m qualora in piani in-terrati o seminterrati;

- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione o-rizzontale una sola volta;

- le parti comuni per gli usi residenziali, quali i locali di servizio con-dominiali in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento oriz-zontale come ballatoi o corridoi di accesso alle abitazioni o alle can-tine, esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale;

- pergolati, gazebo e casette per attrezzi se di dimensioni superiori ai limiti di cui al capo 3.2 del Tomo III;

- vani tecnici per la superficie eccedenti il limite di cui all’art.2.4.7.

4. Per gli usi produttivi inoltre si computano nella Sa i locali destinati a servizi sociali, associativi e ricreativi dei dipendenti (mensa, auditorium, spazi per la formazione, uffici sindacali, nursery, etc…).

5. L’eliminazione o lo spostamento di pareti o parti di esse interne alle U.I. non costituisce aumento di Su.

DEFINIZIONE ALTEZZE INTERNE

Art. 2.4.7 – SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DI Su e Sa

1. Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

Art. 2.4.5 – SUPERFICIE UTILE Art. 2.4.6 – SUPERFICIE ACCESSORIA Art. 2.4.7 – SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DI Su E Sa

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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- porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico, escluse le gal-lerie commerciali;

- spazi scoperti fino a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;

- parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e pia-nerottoli) e gli androni condominiali;

- corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;

- pensiline con aggetto inferiore a 1,5 m; - tettoie con profondità inferiore a m 1,50; - tetti verdi; - lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo

da spazi comuni; - pergolati, gazebo e casette per attrezzi nei limiti di cui all’art. 3.2.2

del Tomo III; - spazi con altezza inferiore a m 1,80 purchè non abbiano autonomia

funzionale; - vani tecnici e spazi praticabili, strettamente dimensionati per la loro

funzione, che ospitino impianti tecnologici per l’edificio. Tra tali vani rientrano:

○ centrali termiche; ○ vani motori di ascensori; ○ canne fumarie e di aerazione; ○ condotte; ○ serre solari nei limiti di cui alla Tematica 6 del Tomo II;

- intercapedini tecniche (scannafossi); - arredi da giardino.

2. Non sono ammessi vani coperti inaccessibili di altezza massima uguale o superiore a 1,80 m.

Art. 2.4.8 – SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc)

1. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa), utilizzabile ai fini della determinazione del costo di costruzione.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.9 – PARTI COMUNI E/O CONDOMINIALI

1. Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.10 – SUPERFICIE DI VENDITA (SdV)

1. Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali fre-quentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati di-rettamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendi-ta quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti a esposizione.

2. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad ogget-to esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamen-

DEFINIZIONE

Art. 2.4.7 – SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DI SU E SA Art. 2.4.8 – SUPERFICIE COMPLESSIVA Art. 2.4.9 – PARTI COMUNI E/O CONDOMINIALI Art. 2.4.10 – SUPERFICIE DI VENDITA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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te amovibili o a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia, di mobili e oggetti usati) è compu-tata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2500 mq (nei restanti Comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente.

Art. 2.4.11– SAGOMA PLANIVOLUMETRICA

1. Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di cam-pagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decora-tive e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicu-rezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.12 – VOLUME TOTALE O LORDO

1. Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma plani-volumetrica. Sono previste eventuali definizioni specifiche discendenti da norme di PRG previgenti riconfermate nel RUE nella sezione comu-nale.

Art. 2.4.13 – VOLUME UTILE (Vu)

1. Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili. Il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

Art. 2.4.14 – PIANO DI UN EDIFICIO

1. Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.15 – PIANO FUORI TERRA

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perime-trale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area.

2. Si considera piano fuori terra anche quello il sui pavimento si trovi a una quota inferiore a quella del terreno circostante fino a un massimo di 30 cm.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.10 – SUPERFICIE DI VENDITA Art. 2.4.11 – SAGOMA PALNIVOLUMETRICA Art. 2.4.12 – VOLUME TOTALE O LORDO Art. 2.4.13 – VOLUME UTILE Art. 2.4.14 – PIANO DI UN EDIFICIO Art. 2.4.15 –PIANO FUORI TERRA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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Art. 2.4.16 – PIANO SEMINTERRATO

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (an-che solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al ter-reno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio.

2. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto soprae-levata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.

3. Sono assimilati a piani fuori terra: - i seminterrati il cui pavimento sia almeno su un fronte, a una quota

uguale o superiore a quella del terreno circostante; - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o su-

periore a m 0,30 rispetto a quella del terreno circostante.

DEFINIZIONE

PIANI ASSIMILATI AI FUORI TERRA

Art. 2.4.17 – PIANO INTERRATO

1. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferio-re a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio.

2. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i semin-terrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

DEFINIZIONE

PIANI ASSIMILATI AGLI INTERRATI

Art. 2.4.18 – SOTTOTETTO

1. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.19 – SOPPALCO

1. Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulte-riore piano nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita: in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio.

2. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.20 – ALTEZZA DEI FRONTI (Hf)

1. Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote: - quota media dell’intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che

determina Su; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio

di copertura, per edifici con copertura inclinata fino a 45°;

DEFINIZIONE

Art. 2.4.16 – PIANO SEMINTERRATO Art. 2.4.17 – PIANO INTERRATO Art. 2.4.18 – SOTTOTETTO Art. 2.4.19 – SOPPALCO Art. 2.4.20 – ALTEZZA DEI FRONTI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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- estradosso della linea di colmo per edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;

- sommità di parapetti in muratura piena aventi altezza superiore a m 1,20 rispetto all’estradosso delle coperture piane che delimitano;

- media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture con volta a padiglione.

2. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: - i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza mino-

re o uguale a 1,20 m o se i vuoti prevalgono sui pieni; - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, cimi-

niere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

ESCLUSIONI DAL COMPUTO ALTEZZE

Art. 2.4.21 – ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H)

1. Altezza massima tra quella dei vari fronti. Ai fini del calcolo delle al-tezza non vengono computati i dislivelli generati da corsie di manovra interrate o seminterrate.

2. Nel caso di altezza massima definita in piani fuori terra, per stabilire l’altezza massima in metri, un piano si considera pari a 3,30 m.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.22 – ALTEZZA UTILE DEI VANI (Hu)

1. Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o delle strutture diffuse sottoemergenti dal soffitto (travetti), ma senza tener conto delle irregolarità, dei punti singolari e/o di strutture posizionate a distanza superiore a 1 m.

2. Nei locali con soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calco-lando l’altezza virtuale data dal rapporto tra il Volume utile e la super-ficie netta sottostante.

3. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a 1,80 m), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici.

4. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (al-tezza utile netta).

DEFINIZIONE MISURAZIONE AL-TEZZA UTILE

Art. 2.4.23 – DISTANZE DAI CONFINI (D)

1. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confi-ne dell’ambito urbanistico e/o di proprietà, con esclusione degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi fino a uno sbalzo di 1,5 m.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.24 – DISTANZE DAI CONFINI STRADALI

1. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine stradale, così come definito dal Nuovo CdS con esclusione degli agget-ti senza sovrastanti corpi chiusi fino a uno sbalzo di 1,5 m.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.20 – ALTEZZA DEI FRONTI Art. 2.4.21 – ALTEZZA DELL’EDIFICIO Art. 2.4.22 – ALTEZZA UTILE DEI VANI Art. 2.4.23 – DISTANZE DAI CONFINI Art. 2.4.24 – DISTANZE DAI CONFINI STRADALI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111111 ––– PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII DDDEEELLLLLLEEE EEEDDDIII FFF IIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII

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Art. 2.4.25 – DISTANZE TRA EDIFICI (De)

1. Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi gli spigoli (rotazione con centro nello spigolo), e gli aggetti con sovra-stanti corpi chiusi fino a uno sbalzo di 1,5 m.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.26 – INDICE DI VISUALE LIBERA (Vl)

1. Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali e l’altezza dei medesimi fronti.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.27 – COSTRUZIONE

1. Ai fini dell’osservanza delle distanze per costruzione si intende qual-siasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri del-la solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante ap-poggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato.

2. In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale e-sterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, qualora superino l’aggetto di 1,5 m, devono essere considerati ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti.

3. Non sono da considerarsi “costruzioni” gli elementi che per dimensioni e funzioni rientrano nell’arredo per esterni o arredo urbano (cfr. anche art. 3.4.5 del presente Tomo) e i bauletti di alloggiamento dei conta-tori

Art. 2.4.28 – SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Per “spazi interni agli edifici” si intendono le aree scoperte circondate da parti dell’edificio per una larghezza superiore ai 3/4 del perimetro; in particolare: PATIO: spazio scoperto, interno di un edificio a un solo piano o all’ultimo piano di un edificio a più piani, avente la caratteristica di es-sere circondato da ambienti coperti ad esso direttamente accessibili; CHIOSTRINA: spazio scoperto interno ad un edificio che consente di dare luce ed aria alle scale o ai servizi; CAVEDIO: spazio interno per la ventilazione dei bagni o dei locali di servizio e il passaggio delle canalizzazioni interne sul quale non si a-prono luci e finestre.

DEFINIZIONE

Art. 2.4.25 – DISTANZE TRA EDIFICI Art. 2.4.26 – INDICE VISUALE LIBERA Art. 2.4.27 – COSTRUZIONE Art. 2.4.28 – SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111222 ––– AAALLLTTTRRREEE DDDEEEFFF IIINNNIIIZZZ IIIOOONNNIII

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CAPO 2.5 ALTRE DEFINIZIONI

Art. 2.5.1 – EDIFICIO O FABBRICATO

1. Costruzione stabile, totalmente o parzialmente fuori terra, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

2. Per edificio residenziale si intende l’edificio tipologicamente confor-mato per destinazioni prevalentemente residenziali.

3. Per edificio non residenziale o specialistico si intende l’edificio tipo-logicamente conformato per destinazioni specialistiche non abitative.

4. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, tettoie autonome, tensostrutture e simili.

DEFINIZIONE

EDIFICIO RESIDEN-ZIALE

ED. NON RESIDENZIA-LE/SPECIALISTICO

Art. 2.5.2 – EDIFICIO UNIFAMILIARE/MONOFAMILIARE

1. Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.3 – VOLUME TECNICO

1. Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destina-to agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.4 – VUOTO TECNICO

1. Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80.

Art. 2.5.5 – UNITÀ IMMOBILIARE (UI)

1. Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, o area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale merca-to immobiliare, secondo le norme catastali.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.6 – ALLOGGIO

1. Unità Immobiliare destinata ad abitazione.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.1 – EDIFICIO O FABBRICATO Art. 2.5.4 – VUOTO TECNICO Art. 2.5.2 – EDIFICIO UNIFAMILIARE/MONOFAMILIARE Art. 2.5.5 – UNITÀ IMMOBILIARE Art. 2.5.3 – VOLUME TECNICO Art. 2.5.6 - ALLOGGIO

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TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111222 ––– AAALLLTTTRRREEE DDDEEEFFF IIINNNIIIZZZ IIIOOONNNIII

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Art. 2.5.7 – UNITÀ EDILIZIA (UE)

1. Unità tipologico-funzionale consistente in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale anche per l’accesso e la di-stribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari.

2. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinen-ze collocate nel lotto.

3. In caso d’un insieme di più edifici in aderenza, ogni porzione funzio-nalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto alle contigue è identifi-cabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

DEFINIZIONE

COMPOSIZIONE EDIFICI IN ADERENZA

Art. 2.5.8 – PERTINENZA (SPAZI DI PERTINENZA)

1. Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.

2. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio princi-pale già completo ed utile di per sé.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.9 – BALCONE

1. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.10 – BALLATOIO

1. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di di-stribuzione (es. tra unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.11 – LOGGIA/LOGGIATO

1. Spazio praticabile coperto compreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapet-to, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.12 – LASTRICO SOLARE

1. Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.13 – PENSILINA

1. Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone/cose.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.7 – UNITÀ EDILIZIA Art. 2.5.11 – LOGGIA/LOGGIATO Art. 2.5.8 – PERTINENZA Art. 2.5.12 – LASTRICO SOLARE Art. 2.5.9 – BALCONE Art. 2.5.13 - PENSILINA Art. 2.5.10 – BALLATOIO

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TTTIIITTT... 222 ––– DDDEEEFFFIIINNNIIIZZZIIIOOONNNIII EEE PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRIII PPPEEERRR LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCAAA CCCAAAPPPOOO 222...111222 ––– AAALLLTTTRRREEE DDDEEEFFF IIINNNIIIZZZ IIIOOONNNIII

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Art. 2.5.14 –PERGOLATO

1. Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti traversi, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e/o utiliz-zata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sui pergolati non sono ammesse coperture impermeabili.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.15 – GAZEBO

1. Struttura autoportante in legno o metallo, priva di fondazione, dotata di copertura leggera (tessuto, pvc, etc…), aperta su tutti i lati.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.16 – PORTICO/PORTICATO

1. Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell’edificio.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.17 – TERRAZZA

1. Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edifi-cio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.18 – TETTOIA

1. Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.19 – VERANDA

1. Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di log-giato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetra-te o comunque trasparenti e impermeabili.

DEFINIZIONE

Art. 2.5.20 – TETTO VERDE

1. Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristi-che della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manu-tenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

DEFINIZIONE

Art. 2.5.14 – PERGOLATO Art. 2.5.18 – TETTOIA Art. 2.5.15 – GAZEBO Art. 2.5.19– VERANDA Art. 2.5.16 – PORTICO/PORTICATO Art. 2.5.20 – TETTO VERDE Art. 2.5.17 – TERRAZZA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.1 ––– ORGANISMI FUNZIONALI

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TITOLO 3 GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO

CAPO 3.1 ORGANISMI FUNZIONALI

Art. 3.1.1 – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. La responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi sugli immobili e sul territorio è demandata allo Sportello Unico per l'Edilizia e allo Sportello per le Attività Produttive, anche in forma associata.

2. Lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive associato svolge sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia (Art. 2 L.R. 31/2002) sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR 447/1998 smi). In relazione alle determinazioni del presente RUE, si intende riferito a questo servizio ogni riferimento allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Allo Sportello Unico per l’Edilizia, qualora non associato al SUAP, è attribuita la gestione dei subproce-dimenti di propria competenza in materia di attività produttive, con ri-ferimento a quanto previsto dal DPR 20/20/1998 n. 447.

3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia fornisce un’adeguata e continua infor-mazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi, gestisce l’anagrafe delle trasformazioni edilizie ed aggiorna il sito web relativo alla strumentazione urbanistica ed alla modulistica relativa vincolante ai fini della presentazione delle pratiche edilizie.

4. Le richieste ed i depositi relativi ai titoli abilitativi vanno inoltrati allo Sportello Unico per l'Edilizia che rilascia apposita copia con timbro con la data d’arrivo.

5. In particolare lo Sportello Unico per l'Edilizia, provvede: a) alla ricezione delle CIL, CILA, SCIA, DIA e delle domande per il ri-

lascio di Permessi di Costruire e di ogni altro atto di assenso o cer-tificato in materia di attività edilizia, ivi compreso il Certificato di agibilità e conformità edilizia;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a) anche con la predisposizione di un archivio informatico accessibile ai cittadini;

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse nonché delle relative normative comunali;

d) al rilascio dei Permessi di Costruire, dei Certificati di agibilità e conformità edilizia, nonché delle certificazioni attestanti le prescri-zioni normative e le determinazioni e i provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale ed edilizio.

6. È compito del SUE convocare le Conferenze di Servizi con le Ammini-strazioni chiamate a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi, al fine di garantire il rispetto dei tempi delle procedure.

7. Il SUE acquisisce i necessari pareri o nullaosta degli Enti esterni (ob-bligatori per Legge) e costituisce l’unico punto d’accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio.

8. I progetti inerenti la disciplina antisismica devono essere recapitati al Servizio Sismico presso il Nuovo Circondario Imolese che svolge la

COMPITI E FUNZIONI .

CONVOCAZIONE CONFERENZE SERVIZI

Art. 3.1.1 – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.1 ––– ORGANISMI FUNZIONALI

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funzione di SUE associato dei Comuni per le pratiche sismiche. Il SUE del Comune, trasmette al Servizio Sismico la documentazione even-tualmente pervenuta.

Art. 3.1.2 – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)

1. Alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo, esclusivamente tecnico, spetta l'emanazione di pa-reri, obbligatori e non vincolanti, esclusivamente in materia di: a) interventi su beni paesaggistici, interventi di restauro e risana-

mento conservativo, abbattimenti di barriere architettoniche in immobili per i quali compete all’AC il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;

b) riduzione in pristino o applicazione di sanzione pecuniaria in caso di interventi abusivi in edifici situati nel sistema insediativo storico o in edifici soggetti a vincolo di conservazione su cui non debba esprimersi la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici;

c) progetti edilizi ed urbanistici su richiesta del Responsabile del Pro-cedimento.

2. La Commissione si compone di cinque membri di norma esterni all’Amministrazione: un Presidente e altri quattro membri, di cui uno eventualmente nominato Vicepresidente, con specifiche competenze nei settori della Pianificazione urbanistica ed ambientale, dell’Architettura e della Conservazione dei beni architettonici e pae-saggistici.

3. La Giunta comunale sceglie i membri su base fiduciaria e con scadenza non superiore al termine del proprio mandato amministrativo, tra pro-fessionisti iscritti agli Albi o Collegi in possesso di curricula adeguati ai compiti della Commissione stessa.

4. È facoltà dei Commissari recedere dal mandato e facoltà della Giunta procedere in ogni momento alla revoca e sostituzione dei membri.

5. La Commissione dovrà esprimere, una sola volta per ogni progetto, il proprio parere sulla base dei seguenti principi: a) le motivazioni dei pareri sono di carattere esclusivamente tecnico

– disciplinare, formulate sulla base della competenza e specializ-zazione dei membri;

b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architet-tonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

c) la commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida (o dichiarazione di indirizzi) sui principi e sui cri-teri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pare-ri, da approvarsi da parte della Giunta comunale.

6. La Commissione è costituita validamente con la presenza del Presiden-te e di almeno due membri; essa formula pareri a maggioranza moti-vati da esplicita espressione da parte di ciascun membro; in caso di parità prevale il voto del Presidente

7. Le determinazioni conclusive del Dirigente del SUE non conformi, an-che in parte, al parere della Commissione sono immediatamente co-municate al Sindaco che entro il termine perentorio di 30 giorni riesa-mina il titolo edilizio sulla base dei puntuali rilievi mossi in merito al contrasto con leggi, regolamenti o norme urbanistiche, esprimendo il provvedimento del riesame.

COMPITI

COMPOSIZIONE PARERI

MAGGIORANZE

DETERMINAZIONI SUE E PARERE COMMISSIONE

Art. 3.1.1 – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Art. 3.1.2 – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

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TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.1 ––– ORGANISMI FUNZIONALI

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8. Ai commissari viene attribuito forfettariamente un gettone di presen-za, a titolo di compenso e di rimborso spese, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali.

9. I Comuni aderenti al NCI possono costituire una CQAP associata aven-te le caratteristiche e funzioni sopra descritte.

Art. 3.1.2 – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

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CAPO 3.2 INTERVENTI EDILIZI LIBERI

Art. 3.2.1 – TIPOLOGIA E REQUISITI DEGLI INTERVENTI

1. Sono interventi liberi: - Interventi di manutenzione ordinaria; - Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispet-

to delle condizioni di cui all’art. 3.2.3; - Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo; - Movimenti terra a fini agricoli; - Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzio-

nali allo svolgimento dell’attività agricola; - Altri interventi minori di cui alla allegata scheda 2.1.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono eseguiti senza titolo edilizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Tomo III del RUE e di quanto indicato al punto 3.2.7.

INTERVENTI LIBERI

NO TITOLO ABILITA-TIVO EDILIZIO

Art. 3.2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Interventi edilizi relativi alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e alle opere necessarie a inte-grare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 1)

2. Rientrano in questa categoria d’intervento, a titolo esemplificativo: - la sostituzione del manto di copertura del tetto a condizione che non

vi sia alcuna alterazione dell’aspetto o caratteristiche originarie; - il rifacimento dei pavimenti; - la sostituzione dei serramenti; - il ripristino degli intonaci; - l’installazione di sanitari; - la riparazione delle controsoffittature.

Art. 3.2.3 – INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 1).

2. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati unicamente nel caso in cui siano a favore di portatori di handicap il cui stato di invalidità sia certificato alla data dell’avvio dei lavori così come la difficoltà di accedere alla propria abitazione.

3. A solo titolo esemplificativo, rientrano tra questi interventi la realizza-zione di rampe o scivoli interni per superare modesti dislivelli e la mo-difica dell’organizzazione degli ambienti di vita (bagno, camera, cuci-na) per migliorarne la fruibilità da parte del disabile.

CERTIFICAZIONE HANDICAP

Art. 3.2.1 – TIPOLOGIA E REQUISITI DEGLI INTERVENTI Art. 3.2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA Art. 3.2.3 – INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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Art. 3.2.4 – OPERE TEMPORANEE DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO

1. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (escluse le attività di ricerca di idrocarburi e di acque termali) e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 1).

2. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi finalizzati alla raccolta di elementi conoscitivi circa le caratteristiche fisiche, geologiche, geo-morfologiche, etc. del suolo, al di là della finalità perseguita (scientifi-ca o preliminare alla pianificazione/progettazione di una costruzione).

3. Dalle ipotesi costituenti l’attività edilizia libera sono escluse esplicita-mente le attività di ricerca nel sottosuolo all’interno del perimetro del territorio urbanizzato. Per queste due tipologie di intervento occorre pertanto acquisire un apposito titolo abilitativo secondo la normativa vigente.

NO RICERCA IN TU

Art. 3.2.5 – MOVIMENTI DI TERRA AI FINI AGRICOLI

1. Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 1).

2. Vengono inclusi in questa tipologia tutti i movimenti di terra e le si-stemazioni idraulico agrarie legate all’utilizzazione agricola e pastorale del fondo.

3. Sono esclusi i movimenti di terra legati ad attività di cantiere, per la realizzazione di opere edilizie (scavi di sbancamento, fondazione, etc.) e quelli di cui all’art. 4.1.9 del Tomo III.

4. In relazione a questa categoria di opere esentate dal titolo edilizio, si evidenzia che per la loro esecuzione può essere necessaria, laddove ri-chiesta, l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, fermo re-stando il rispetto, oltre che delle eventuali previsioni di piano, del re-golamento forestale e degli altri regolamenti e normative di settore.

NO MOVIMENTI PER CANTIERI O REALIZZA-ZIONE OPERE EDILIZIE

EVENTUALE AUTO-RIZZAZIONE VINCO-LO IDROGEOLOGI-CO

Art. 3.2.6 – SERRE MOBILI STAGIONALI

1. In tale categoria d’intervento rientra la realizzazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgi-mento dell’attività agricola (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 1).

2. Le caratteristiche che devono essere presenti contemporaneamente affinché la serra possa essere realizzata in assenza di titolo abilitativo riguardano i seguenti caratteri: - mobile, ovvero non ancorata al suolo in modo permanente; - stagionale, in quanto la sua realizzazione e utilizzazione devono es-

sere strettamente connesse alla stagionalità delle colture, così che la serra sia smontata al cessare della necessità colturale;

- sprovvista di struttura in muratura.

3. Si possono quindi realizzare senza titolo edilizio le serre per uso agri-

CARATTERISTICHE

Art. 3.2.3 – INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 3.2.4 – OPERE TEMPORANEE DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO Art. 3.2.5 – MOVIMENTI DI TERRA AI FINI AGRICOLI Art. 3.2.6 – SERRE MOBILI STAGIONALI

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colo costituite da strutture in metallo, legno o altri materiali, le quali abbiano comunque carattere di provvisorietà e siano facilmente smontabili.

4. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 2 dovesse mancare, per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire il titolo abilitativo richiesto dalla legge (Permesso di Costruire).

MANCANZA DI UN REQUISITO

Art. 3.2.7 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI LIBERI

1. Per tutti gli interventi completamente liberi non è richiesto alcun a-dempimento da svolgersi da parte del soggetto interessato prima dell’inizio dei lavori. Tali interventi possono essere eseguiti, infatti, non solo senza alcun titolo edilizio ma anche senza una comunicazione da presentare all’amministrazione comunale per l’inizio dei lavori. So-no fatte salve le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denomi-nati, necessari secondo le normative di settore, che gli interessati de-vono acquisire prima dell'inizio dei lavori per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia.

2. Gli interventi devono comunque osservare la seguenti prescrizioni: a) devono risultare conformi alle prescrizioni degli strumenti urbani-

stici comunali (PSC, POC e RUE); b) devono osservare le altre prescrizioni previste dalle normative di

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, quali, ai soli fini esemplificativi, le norme antisismiche, di sicurezza an-tincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica non-ché le disposizioni contenute nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al DLgs 42/2004.

3. Dai commi precedenti consegue l’obbligatorietà dell’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla legge e dalle norme per cia-scuna casistica occorrente.

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE

Art. 3.2.6 – SERRE MOBILI STAGIONALI Art. 3.2.7 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMPLETAMENTE LIBERALIZZATI

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CAPO 3.3 INTERVENTI SOGGETTI A CIL ASSEVERATA (CILA)

Art. 3.3.1 – TIPOLOGIE E REQUISITI

1. Sono eseguiti previo deposito della comunicazione di inizio lavori asse-verata (CILA): a) interventi di manutenzione straordinaria ivi comprese opere inter-

ne alle costruzioni, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio e non rechino comunque pregiudizio alla statica dello stesso, non comportino aumento del numero delle unità immobilia-ri e non implichino aumento dei parametri urbanistici. (DPR 380/2001 smi art.6 c. 2 lettera a). Rientrano tra questi interventi: l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13mc; la realizzazione di “cappotti” finalizzati al miglioramento del contenimento energetico;

b) realizzazione di recinzioni, cancellate e muri di cinta privi di rile-vanza strutturale;

c) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (DPR 380/2001 e smi, art.6 comma 2 lettera e-bis).

TIPOLOGIE INTER-VENTI

Art. 3.3.2 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI

1. La realizzazione degli interventi di cui al precedete articolo 3.3.1 ri-chiede la preventiva trasmissione al Comune di: a) una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sottoscritta

dal proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento o da altro soggetto avente titolo;

b) una serie di elaborati predisposti da un tecnico abilitato; c) l’eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore.

2. Gli elaborati di cui al precedente comma 1 lettera b) devono essere predisposti da tecnico abilitato, nel rispetto delle norme vigenti e con-sistono in: a) una relazione tecnica descrittiva dell’intervento da realizzare; b) gli elaborati idonei a fornire una sufficiente descrizione

dell’intervento (stato di fatto e di progetto) e l’elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso);

c) una dichiarazione del tecnico che inerisca alla circostanza di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa esecutrice dei lavori e con il committente e all’asseverazione, ai sensi dell’art. 481 CP: • che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai

regolamenti edilizi vigenti; • che le opere da eseguire corrispondono alla categoria della ma-

nutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, e che non comportano aumento delle unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici, che non riguardano la parte strutturale dell’edificio oppure che le stesse, pur riguardando la parte strutturale dell’edificio, sono pri-ve di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

3. Alla Comunicazione di Inizio Lavori devono essere allegati gli atti auto-

Art. 3.3.1 – TIPOLOGIE E REQUISITI Art. 3.3.2 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI

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rizzativi, i nullaosta e gli altri atti d’assenso comunque denominati, che la legge di settore individua come presupposto per l’inizio dei lavori.

4. Devono essere, inoltre, allegati alla CILA gli elaborati progettuali non-ché le attestazioni e certificazioni relative agli adempimenti ammini-strativi che le leggi di settore prescrivono prima dell’inizio dei lavori (quali i depositi, le denuncie, le comunicazioni, etc.)

Art. 3.3.2 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI

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CAPO 3.4 INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

(CIL)

Art. 3.4.1 – TIPOLOGIE E REQUISITI

1. Sono eseguiti previo deposito della comunicazione di inizio lavori (CIL): a) opere temporanee; b) opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni; c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; d) aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali; e) altri interventi di cui alla allegata scheda 2.2.

Art. 3.4.2 – OPERE TEMPORANEE

1. Sono attuate con CIL, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al ces-sare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 gg compresi i termini di montaggio e smontaggio delle strutture.

2. Rientrano in tale categoria tutti i manufatti necessari per soddisfare le più svariate esigenze per un periodo di tempo limitato, ad esempio depositi temporanei, coperture per la fruizione di spazi aperti (sia pri-vati che pubblici) a servizio di pubblici esercizi, per lo spettacolo, e-sposizioni, etc. Rientrano in tale categoria anche i manufatti leggeri, prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e si-mili qualora soddisfino esigenze meramente temporanee.

3. La mancata immediata rimozione entro il termine di cui al comma 1, comporta l’abusività del manufatto per mancanza di Permesso di co-struire, in quanto non più configurabile come opera temporanea.

CARATTERISTICHE MANCATA RIMOZIONE

Art. 3.4.3 – OPERE DI PAVIMENTAZIONE E FINITURA SPAZI ESTERNI

1. Sono attuate con CIL le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, com-presa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non ac-cessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, tra i quali: - i condotti per l’alloggiamento di canalizzazioni interrate per fluidi

(es. in stabilimenti industriali); - le trincee perimetrali vuote di fabbricati, anche esistenti, per isolare

dall’umidità del terreno o per coibentazione; - i locali sotterranei o a filo terreno, ove alloggiare parti di impianti

(es. piattaforme di pesatura per veicoli); - i pozzetti per pompe di sollevamento, cabine per stazioni di tra-

smissione dati, per gruppi di riduzione della pressione del gas e si-mili (in impianti industriali);

- condotte fognarie, pozzetti, sottoservizi a servizio degli immobili e realizzati nelle loro aree di pertinenza.

CARATTERISTICHE

Art. 3.4.1 – TIPOLOGIE E REQUISITI Art. 3.4.2 – OPERE TEMPORANEE Art. 3.4.3 – OPERE DI PAVIMENTAZIONE E FINITURA SPAZI ESTERNI

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Art. 3.4.4 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. Sono attuati con CIL: a) impianti solari e fotovoltaici a servizio di edifici, aventi le seguenti

caratteristiche: � realizzati al di fuori della Zona A di cui al D.I. per i lavori pub-

blici 2/4/1968 n. 1444 e degli immobili tutelati ai sensi del Ti-tolo I del D.Lgs.42/2004;

� realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; � una capacità di generazione compatibile con il regime di

scambio sul posto (di massima kW 200); b) Impianti biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas aventi le seguenti caratteristiche: � realizzati in edifici esistenti, senza alterazioni ai volumi e su-

perfici, che non modifichino le destinazioni d’uso, non riguar-dino le parti strutturali, non comportino aumento del numero unità immobiliari e non implichino incrementi dei parametri urbanistici;

� una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (di massima kW 200);

c) Impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche: � operanti in assetto cogenerativo � una capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (mi-

cro-generazione); d) Impianti eolici e micro-eolici aventi le seguenti caratteristiche:

� impianti singoli, installati sui tetti degli edifici esistenti aventi h. max di m. 1,5 e diametro max di m. 1;

� che non interessino edifici ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 42/2004;

e) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: � realizzate mediante strutture mobili semifisse o comunque

amovibili; � installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizio-

ne che vi sia il consenso del proprietario del fondo; � sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi � entro 1 mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto ti-

tolare rimuova le suddette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

f) Impianti ad energia idraulica e geotermica aventi le seguenti ca-ratteristiche: � impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esi-

stenti che non alterino i volumi e le superfici, che non modifi-chino le destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero unità immobiliari e non implichino incrementi dei parametri urbanistici;

� una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (di massima kW 200).

2. Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o ad autoriz-zazione unica gli impianti non ricompresi nel presente articolo (si veda art. 6 del D.lgs. 28/2011).

CARATTERISTICHE PAS

Art. 3.4.4 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

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Art. 3.4.5 – AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI

1. Sono attuate con CIL le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e i pergolati, gazebo e casette per attrezzi nei limiti di cui al capo 3.2 del Tomo III.

2. Rientrano in questa categoria le aree adibite a campi “da gioco” di uso privato e le aree dei circoli e di altre attività ludiche senza fini di lucro. Non rientrano in questa tipologia le piscine, le quali presuppongono ri-levanti opere di trasformazione del suolo.

3. Non rientra in nessun modo nella disciplina edilizia, e dunque neppure tra le attività liberalizzate, in quanto non costituisce “opera edilizia”, l’arredamento da esterno (sedie e tavoli da giardino, divani a dondolo, panchine, ombrelloni e fioriere, gli scivoli, le altalene e simili giochi per bambini).

ESCLUSIONE ARRE-DAMENTO DA E-STERNO

Art. 3.4.6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

1. Per gli interventi edilizi descritti nel presente Capo non è richiesto l’apporto professionale di un tecnico abilitato, ma occorre la preventi-va trasmissione al Comune di: - una CIL sottoscritta dal proprietario dell’immobile oggetto

dell’intervento o da altro soggetto avente titolo e redatta in termini analoghi a quelli previsti nel Capo precedente;

- l’eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore; - gli atti autorizzativi, i nulla-osta e gli altri atti di assenso, comunque

denominati, che la legge di settore individua come presupposto per l’inizio dei lavori;

- gli elaborati progettuali nonché le attestazioni e certificazioni relati-ve agli adempimenti amministrativi che le leggi di settore prescrivo-no prima dell’inizio dei lavori (quali i depositi, le denunce, le comu-nicazioni, etc.).

PRESENTAZIONE CIL SENZA TECNICO

Art. 3.4.4 – AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI Art. 3.4.5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORIUNA

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TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.5 ––– ATTIVITÀ LIBERE – DISPOSIZIONI GENERALI

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CAPO 3.5 DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A CIL E CILA

Art. 3.5.1 – VALIDITÀ

1. La CIL e la CILA hanno validità di 3 anni dal deposito e devono essere presentate sulla modulistica predisposta dal SUE e corredata degli al-legati obbligatori nella stessa indicata.

Art. 3.5.2 – VERIFICHE COMUNALI

1. Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) procede a: - verificare la corrispondenza dell’intervento da realizzare alla fatti-

specie descritta; - controllare la completezza e regolarità formale della comunicazione

di inizio dei lavori e della documentazione allegata (eventuali elabo-rati del tecnico abilitato o documentazione richiesta dalla normativa di settore).

2. Il SUE chiede le eventuali necessarie integrazioni entro 30 giorni dal deposito. Qualora la documentazione integrativa non sia trasmessa completa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, troverà applica-zione la sanzione di cui all’art. 3.5.4.

3. Qualora l’intervento sia effettuato in carenza delle autorizzazioni pre-viste dalle norme di settore, il SUE assume i provvedimenti di propria competenza e informa le altre amministrazioni interessate.

4. Nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia, il Comune può eseguire controlli in corso d’opera entro la scadenza del termine di validità di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori ovvero entro la data di fine dei lavori indicata nella stessa comunicazione.

SUE RICHIESTA INTEGRA-ZIONI

CARENZA AUTORIZ-ZAZIONI VIGILANZA DEL COMUNE

Art. 3.5.3 – VARIANTI

1. Qualora nel corso della realizzazione dei lavori oggetto di CIL o CILA si intendano attuare variazioni, occorre presentare al SUE una nuova CIL o CILA in variante a quella originaria. La mancata nuova comunicazio-ne comporta l’applicazione della sanzione prescritta per la mancanza di CIL o CILA oltre alle eventuali sanzioni previste dalle normative di settore.

2. Non è richiesto alcun adempimento nel caso di realizzazione di inter-venti edilizi liberi nel corso di lavori oggetto di comunicazione.

NUOVA PRESENTA-ZIONE

Art. 3.5.4 – AGGIORNAMENTO CATASTALE

1. Per gli interventi soggetti a CIL o CILA occorre provvedere all’aggior-namento catastale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Tale ob-bligo dev’essere assolto entro il termine di 30 gg. dalla fine dei lavori.

AGGIORNAMENTO CATASTALE

Art. 3.5.1 – VALIDITÀ Art. 3.5.2 – VERIFICHE COMUNALI Art. 3.5.3 – VARIANTI Art. 3.5.4 – AGGIORNAMENTO CATASTALE

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Art. 3.5.5 – SANZIONE PECUNIARIA

1. La mancata Comunicazione di Inizio dei Lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata comporta una sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00.

2. Alla medesima sanzione sarà assoggettata la comunicazione inizio lavori carente di documentazione necessaria e non regolarizzata nei termini assegnati con la richiesta di integrazioni (di norma 30 giorni), che quindi è da ritenere priva di efficacia.

3. La sanzione è ridotta di 2/3, venendo quindi ad ammontare a Euro 86,00, nel caso in cui la comunicazione sia presentata al SUE nel cor-so dei lavori, spontaneamente, ossia in assenza di controllo edilizio.

SANZIONE

SANZIONE RIDOTTA

Art. 3.5.6 – SANZIONI DI CUI ALLA LR 23/2004

1. Per tutti gli interventi liberi, con CIL o CILA non trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui alla LR 23/2004 relativa all’assenza del titolo edilizio o alla difformità delle opere realizzate dallo stesso.

ESCLUSIONE LR 23/2004

Art. 3.5.7 – SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE

1. Quando l’intervento edilizio realizzato risulta in contrasto con le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, trovano applicazione le eventuali sanzioni penali e amministrative previste per le singole violazioni riscontrate.

2. Lo Sportello Unico dell’Edilizia che accerti la violazione provvede, a tale scopo, a informare l’amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, se diversa dal Co-mune, nonché alle denunce di legge.

SANZIONI

SUE

Art. 3.5.8 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Tutti gli interventi dovranno comunque rispettare le prescrizioni di cui al Tomo III quando riguardano immobili posti nelle zone storiche o paesaggistiche o classificati di interesse storico-architettonico, cultura-le e testimoniale dal RUE.

2. Gli interventi soggetti a CIL o a CILA, a seconda degli specifici casi, devono essere conformi al decoro urbano e al rispetto del criterio dell’uniformità.

3. Per interventi su immobili soggetti a vincolo di conservazione di tipo storico-culturale e del paesaggio devono essere acquisiti i pareri pre-ventivi o le autorizzazioni prescritte dal DLgs. 42/2004.

RISPETTO DEL DE-CORO URBANO

IMMOBILI CON VIN-COLO CONSERVA-ZIONE STORICO-PAESAGGISTICO

Art. 3.5.5 – SANZIONE PECUNIARIA Art. 3.5.6 – SANZIONI DI CUI ALLA LR 23/2004 Art. 3.5.7 – SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE Art. 3.5.8 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI

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CAPO 3.6 TITOLI EDILIZI

Art. 3.6.1 – GENERALITA’

1. I titoli edilizi devono essere conformi alle leggi, regolamenti e prescri-zioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbani-stica vigenti e/o adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati nell'os-servanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, am-bientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

2. I titoli edilizi sono: • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). • la Dichiarazione di Inizio Attività (c.d. superDIA); • il Permesso di Costruire (PdC);

3. Tali titoli sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. In tal caso ne va data comunicazione al SUE se trattasi della SCIA o DIA, mentre ne va richiesta voltura allo stesso Sportello se trattasi di Permesso di Costruire. I titoli edilizi non incidono sulla tito-larità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori.

4. Il conseguimento di titolo edilizio non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

5. Il titolo abilitativo decade nei casi disciplinati dalla L.R. 31/2002.

6. Il presente RUE stabilisce gli elaborati da presentare a corredo della ri-chiesta o deposito dei titoli edilizi, fatte salve gli elaborati prescritti dalle norme di settore.

CONFORMITÀ TITOLI

TITOLI EDILIZI

TRASFERIMENTO

DIRITTI DEI TERZI DECADENZA ELABORATI

Art. 3.6.2 - SOGGETTI LEGITTIMATI A CONSEGUIRE IL TITOLO ABILI-TATIVO

1. Sono legittimati a conseguire titolo abilitativo per interventi edilizi: a) il proprietario dell’immobile (persona fisica o legale rappresentate

della persona giuridica); b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto; c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto; d) l’usufruttuario e il titolare di diritto di uso e di abitazione, per gli

interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento as-similabili;

e) il titolare di servitù prediali, per gli interventi conformi al titolo; f) il locatario, previa autorizzazione della proprietà, per gli interventi

urgenti di manutenzione straordinaria nonché di restauro e risa-namento assimilabili.

g) l’affittuario agrario di cui alla L 11/71 per le opere di semplice mi-glioramento della casa colonica e altri fabbricati rurali;

h) il concessionario di terre incolte di cui alla L 440/1978 per le opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;

i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente l’opera presupposta dal provvedimento;

j) il concessionario di beni demaniali conformemente alla concessione;k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, conformemente alla conven-

zione stipulata con il proprietario o con la persona legittimata a di-

Art. 3.6.1 – GENERALITÀ Art. 3.6.2 – SOGGETTI LEGITTIMATI A CONSEGUIRE IL TITOLO ABILITATIVO

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sporre; l) il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o am-

ministrativo; m) l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per le

parti comuni; n) l’assegnatario di aree PEEP o PIP, conformemente all’atto di asse-

gnazione dell’organo comunale competente; o) il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta

il godimento di un bene immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere il PdC o presentare la SCIA ed ese-guire i relativi lavori.

2. In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere e ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa riferimento ai poteri effettivamente conferiti dalla legge o dal con-tratto.

3. L’elenco di soggetti diversi dal proprietario contenuto al comma n. 1 è esemplificativo e riporta i casi in cui normalmente si può ravvisare la legittimazione in materia di interventi edilizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva ricade nella piena responsabilità del richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di noto-rietà (autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere legittimato ed aver titolo al rilascio degli atti abilitativi richiesti.

4. L’abilitazione allo svolgimento degli interventi deve intendersi rilasciata sempre ed in tutti i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L’AC ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli anche a campione sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato a pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.

RAPPRESENTANZA LEGALE O NEGO-ZIALE

TITOLARITÀ EFFETTIVA

DIRITTI DEL PROPRIE-TARIO E DEI TERZI

Art. 3.6.3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA

1. Il Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA, della DIA o alla richiesta del PdC può chiedere preliminar-mente allo Sportello Unico per l'Edilizia una valutazione sull'ammissibi-lità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un profes-sionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La rela-zione deve permettere un’esauriente valutazione dell’intervento pro-posto e deve obbligatoriamente contenere: • dati nominativi, di sede, di appartenenza a Ordini, Collegi e Albi,

sottoscritti con timbro e firma, del tecnico abilitato; • la collocazione toponomastica dell’intervento; • il riferimento e il dimensionamento catastale; • la zona urbanistica di riferimento; • la modalità ed il tipo dell’intervento; • l’esame delle prescrizioni, dei dimensionamenti e dei vincoli di tute-

la, di quelli edilizi ed urbanistici e di quelli regolamentari; • i calcoli e le previsioni che ne derivano; • le destinazioni d’uso.

2. La Valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edili-zia entro 45 giorni dalla presentazione della Relazione. Il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione stessa, può ri-chiedere chiarimenti ed integrazioni necessarie all’espressione del pa-rere con una comunicazione che interrompe i termini fino al giorno dell’avvenuta integrazione.

CARATTERISTICHE CONTENUTO OB-BLIGATORIO

TEMPISTICA DI RILA-SCIO

Art. 3.6.2 – SOGGETTI LEGITTIMATI A CONSEGUIRE IL TITOLO ABILITATIVO Art. 3.6.3 – VALUTAZIONE PREVENTIVA

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3. Trascorsi i 45 giorni dell’effettivo procedimento valutativo, la Valuta-zione preventiva si intende tacitamente rilasciata secondo quanto indi-cato nella Relazione presentata.

4. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del PdC o del controllo della DIA/SCIA a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva.

5. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed ai Regolamenti.

6. Alla richiesta della valutazione preventiva è allegata la ricevuta del pagamento della somma dei diritti di istruttoria dovuti. In mancanza la richiesta non verrà istruita e non decorreranno i termini per il rilascio della Valutazione preventiva.

TACITO RILASCIO CONTENUTI VINCO-LANIT

VALIDITÀ CONTENU-TI VALUTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA

Art. 3.6.4 - PARERI, NULLAOSTA E DEPOSITI PREVENTIVI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

1. È compito dell’avente titolo all’inizio di attività edilizie verificare la necessità ed assicurare il conseguimento preventivo di pareri, di nulla-osta e di depositi obbligatori per Legge, mediante l’opera di tecnici abilitati alle varie istanze e prima dell’inizio dell’attività edilizia stessa, in materia di: • sicurezza sismica • clima acustico • impianti termoidraulici ed elettrici • rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali (scarichi, emissioni in

atmosfera, etc…) • responsabili della sicurezza in fase di progetto e di intervento • antincendio e sicurezza dell’abitazione e dei luoghi di lavoro • caratteristiche igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro • abbattimento delle barriere architettoniche • vincoli storico-artistici e beni ambientali • autorizzazioni paesaggistiche • vincoli idrogeologici • apertura di passi carrai • ulteriori ed eventuali vincoli specifici previsti da norme di settore.

2. ll SUE sulla base di esplicita richiesta (completa dei necessari elabora-ti) acquisisce i documenti di cui al comma 1. La non completezza della richiesta è sufficiente all’interruzione dei termini per il conseguimento del titolo abilitativo e la sua integrazione deve avvenire non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza del titolo abilitativo stesso.

3. La valutazione previsionale di impatto acustico e/o clima acustico deve essere effettuata come prescritto dalle Norme della Classificazione a-custica comunale, che individuano altresì gli interventi assoggettati.

4. In relazione al Parere igienico-sanitario nel caso di PdC, il SUE acquisi-sce il relativo parere preventivo dei competenti uffici dell’ASL e dell’ARPA, unicamente in relazione agli interventi con significative in-terazioni con l’ambiente sotto elencati (Allegato B DGR 1446/2007): • attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manufatturiero,

comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;

PARERI, NULLA-OSTA E DEPOSITI PREVEN-TIVI CLASSIFICAZIONE A-CUSTICI

PARERE IGIENICO-SANITARIO ASL E ARPA

Art. 3.6.3 – VALUTAZIONE PREVENTIVA Art. 3.6.4 – PARERI, NULLA-OSTA E DEPOSITI PREVENTIVI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

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• attività zootecniche: allevamenti, stalle; • attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private,

strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produ-zione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, labora-tori di analisi;

• artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;

• attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri c/o attivi-tà commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, etc. superiore a 400 mq, scali commerciali, centri di deposito-e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie comples-siva superiore a 300 mq, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (rif. DPR 24.05.1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);

• attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro o alla sosta di persone, e altri insediamenti quali impianti di stoccaggio liquami e/o depurazione di acque reflue, impianti di stoc-caggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri.

5. Nel caso di SCIA e/o di DIA, la pratica deve essere corredata dalle autocertificazioni del progettista, relative anche alla rispondenza alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

6. In particolare, non deve essere richiesto il parere preventivo di tipo igienico–sanitario per le civili abitazioni, gli uffici di superficie inferiore a mq 300, per i ricoveri attrezzi agricoli, per i negozi fino a mq 400 di superficie compresa quella per servizi e depositi.

7. Per l’acquisizione del parere di cui al c. 4, il richiedente fornisce allo Sportello Unico per l’Edilizia la documentazione necessaria sulla base dell’elencazione a tal fine predisposta dall’ASL.

ESCLUSIONI DALLA RICHIESTA DEL PARE-RE

Art. 3.6.5 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. L’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 DLgs. 42/2004 smi è il provvedimento da richiedersi per i progetti comportanti altera-zione dello stato dei luoghi e modifica dell’aspetto estetico delle aree tutelate individuate all’art. 142 DLgs. 42/2004 smi oppure oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi degli artt. 140 e 141 del medesimo decreto.

2. Il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente articolo, preliminarmente alla realizzazione delle o-pere di trasformazione degli stessi, presenta al SUE domanda di auto-rizzazione paesaggistica utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune corredata dagli elaborati nella stessa prescritti.

3. A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione paesag-gistica, il SUE comunica l’avvio del procedimento e il responsabile del-lo stesso ai sensi dell’art.7 L 241/1990 e smi.

4. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta il re-sponsabile del procedimento provvede esclusivamente: - alla verifica dei presupposti di cui all’art. 149 c. 1 DLgs 42/04 sulla

non necessità di autorizzazione paesaggistica; - a verificare la completezza della documentazione presentata; - a verificare la regolare sottoscrizione degli elaborati di progetto e le

dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici, d'uso e

CASISTICA

Art. 3.6.4 – PARERI, NULLA-OSTA E DEPOSITI PREVENTIVI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA Art. 3.6.5 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

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prestazionali dell'opera da parte di un tecnico con abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto.

5. In caso di carenza documentale o irregolarità dei documenti presentati provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. La richiesta produce l’effetto della sospensione del termine di cui al comma precedente, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevi-mento della documentazione integrativa, ovvero fino all’effettuazione degli accertamenti.

6. La richiesta di autorizzazione paesaggistica che non contenga la do-cumentazione prevista è improcedibile. Decorsi inutilmente 60 gg dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizza-zione di cui al comma precedente, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

7. Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data della sua regolarizzazione, il responsabile del procedimento ri-chiede il parere alla CQAP. Entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza viene espletata l’istruttoria tecnica previa: - verifica della compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti

dal vincolo e alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pub-blico e dal piano paesaggistico;

- verifica della congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'a-rea indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.

8. A seguito dell’istruttoria tecnica, delle verifiche di cui al comma prece-dente e dell’acquisizione del parere della CQAP, il responsabile del procedimento entro 40 gg dalla ricezione dell’istanza, trasmette al So-printendente la documentazione presentata dall’ interessato accompa-gnata da una relazione tecnica illustrativa, nonché da una proposta di provvedimento.

9. Dell’inizio del procedimento finalizzato al parere del Soprintendente viene data comunicazione all’interessato ai sensi delle vigenti disposi-zioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

10. Entro 45 gg dal ricevimento della richiesta, completa della documen-tazione necessaria, il soprintendente rende il parere di competenza.

11. Entro 20 giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente lo Sportello Unico per l’Edilizia rilascia l’autorizzazione a esso confor-me oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento di diniego ai sensi Art. 10bis L 241/90 e smi .

12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 10, senza che il soprin-tendente abbia emesso il prescritto parere, lo sportello unico per l’edilizia può convocare una conferenza dei servizi ai sensi del c. 9 art. 146 DLgs 42/2004, che si deve pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del soprintendente, lo sportello unico per l’edilizia provvede comunque alla determinazione in merito alla domanda di au-torizzazione.

13. Decorso il termine di cui al comma precedente, gli interessati possono richiedere l’autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva alla Regione secondo quanto previsto al comma 10 dell’Art. 146 DLgs 42/2004 smi.

14. L’autorizzazione paesaggistica costituisce provvedimento autonomo e presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, o per l’efficacia della SCIA e degli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; es-sa è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati è vincolata al rilascio di una nuova autorizzazione pa-esaggistica.

Art. 3.6.5 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

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15. Ai sensi dell’art. 146 c. 9 DLgs 42/2004, gli interventi di “lieve entità” così come classificati nell’All. I DPR 139/2010, sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica mediante procedura semplificata, con applicazione della disposizioni e delle procedure autorizzative di cui al medesimo DPR, e presentazione dell’istanza mediante la ”Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documen-tazione semplificata”, allegata al DPCM 12 dicembre 2005 e della do-cumentazione in essa prevista.

Art. 3.6.6 – PRE-PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

1. È comunque possibile richiedere da parte dei soggetti interessati, per interventi di particolare complessità e per i PUA, un pre-parere alla CQAP. La documentazione deve permettere ai componenti la CQAP di disporre di tutti gli elementi (documentazione fotografica dell’esisten-te, stato di fatto, progetto, inserimento nel contesto urbano, relazione tecnica di progetto) utili ai fini di una valutazione di merito. La propo-sta progettuale può essere direttamente illustrata dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o del proponente.

2. Qualora gli elaborati presentati per la richiesta degli idonei titoli abili-tativi di cui ai successivi articoli, non differiscano da quelli contenuti nel pre-parere e lo stesso sia stato positivo, la pratica non dovrà tor-nare in CQAP.

3. Il parere è comunicato dallo Sportello unico al richiedente o al proget-tista incaricato entro 15 giorni dalla seduta della CQAP e conserva la propria validità per un anno.

Art. 3.6.7 – CONFORMITÀ STATO DI FATTO - STATO AUTORIZZATO

1. In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti la presenta-zione della domanda o il deposito di titolo abilitativo è subordinata al-la preliminare verifica dello stato di fatto in relazione agli elaborati dei titoli edilizi riguardanti l’immobile (PdC, concessione, autorizzazione, SCIA, DIA o licenza edilizia o domanda di concessione in sanatoria), o, in mancanza di qualsiasi documento autorizzativo.

2. L’accertamento dello stato di fatto in rapporto allo stato autorizzato per l’edificio o le UI oggetto di intervento, deve essere prodotto dal progettista richiamando gli estremi degli atti autorizzativi.

3. In caso siano rilevate difformità urbanistico-edilizie, la domanda/depo-sito di titolo edilizio per i nuovi interventi deve essere preceduta dalla richiesta di sanatoria e dal conseguimento della stessa,anche nell’ambito della domanda o deposito del titolo abilitativo, oppure dal-la eliminazione delle opere abusive, fatta salva la prescrizione degli abusi minori di cui all’art.3.14.6.

4. In caso di assenza della verifica di cui al comma 1 e nei casi previsti al comma 3, il procedimento abilitativo non può aver corso e ove pre-sentato verrà archiviato e dichiarato privo di effetti fino alla regolariz-zazione dell'immobile.

Art. 3.6.5 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 3.6.6 – PRE-PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 3.6.7 – CONFORMITÀ STATO D IFATTO – STATO AUTORIZZATO

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TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.6 ––– GENERALIITÀ SUI TITOLI ABILITATIVI

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Art. 3.6.8 – FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI NON VERITIERE

1. Nel caso di false attestazioni del professionista nella relazione asseve-rata, allegata ai titoli edilizi, il Dirigente del SUE ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente ordine professionale e all’interessato.

2. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà non veritieri, presentate a corredo di un titolo edilizio, il Dirigente del SUE ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e all’interessato.

Art. 3.6.8 – FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI NON VERITIERE

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TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.7 ––– SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ

(((SCIA)

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CAPO 3.7 SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Art. 3.7.1 – INTERVENTI SOGGETTI A SCIA

1. Sono eseguiti con SCIA i seguenti interventi e opere: - manutenzione straordinaria, esclusi i casi soggetti a CILA; - restauro e risanamento conservativo (RRC) e restauro scientifico

(RS), che non comportino il reperimento e/o cessione di standard pubblici;

- eliminazione delle barriere architettoniche esclusi quelli liberi; - ristrutturazione edilizia (RE), inclusa demolizione e ricostruzione fe-

dele, che non comportino reperimento e cessione di dotazioni territo-riali.

- recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla LR 11/1998;

- mutamenti di destinazione d'uso che non comportino opere a ciò preordinate e che non comportino reperimento e cessione di stan-dard pubblici;

- installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

- modifiche progettuali e variazioni in corso d'opera non sostanziali, di cui all’art.23 della LR 31/2002;

- parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari ai sensi del-la L. 122/1989, con esclusione degli immobili siti nei centri storici;

- opere pertinenziali delle abitazioni purché non superino il 20% del volume dell’edificio principale;

- pergolati, gazebo e casette per attrezzi di dimensioni superiori ai li-miti di cui al capo 3.2 del Tomo III;

- significativi movimenti di terra non connessi all'attività agricola e non funzionali alle attività edificatorie quando eccedano di un’altezza pari a un metro in più o in meno rispetto all’esistente piano di campagna;

- realizzazione di sistemi di drenaggio e bacini di accumulo delle acque superficiali

- installazione di insegne e impianti per cartelloni pubblicitari previo conseguimento dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada;

- opere di demolizione (D); - opere per lo scarico e la depurazione di acque reflue; - frazionamenti di Unità Immobiliari che non comportino reperimento e

cessione di dotazioni territoriali ma compresi quelli che ne prevedono la monetizzazione.

INTERVENTI ASSOG-GETTATI A SCIA

Art. 3.7.2 – DISCIPLINA DELLA SCIA

1. Il proprietario dell'immobile o l’avente titolo, presenta la SCIA allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asse-verazioni di tecnici abilitati, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. La SCIA deve richiamare le autoriz-zazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati inerenti i vincoli ambientali, paesaggistici, storico-artistici e la disciplina antisismica, da

MODALITÀ DI PRE-SENTAZIONE AL SUE

Art. 3.7.1 – INTERVENTI SOGGETTI A SCIA Art. 3.7.2 – DISCIPLINA DELLA SCIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.7 ––– SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ

(((SCIA)

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richiedere preventivamente al SUE.

2. L’Amministrazione competente, in caso di carenza di requisiti e pre-supposti, adotta entro 30 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi; in tal caso assegna un termine, non inferiore a 60 giorni, per confor-mare l’intervento alla normativa vigente, decorso il quale, in assenza di conformazione, assume provvedimento di annullamento della SCIA e, ove i lavori siano già stati in tutto o in parte realizzati, applica la di-sciplina degli abusi edilizi.

3. La SCIA è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria, nonché degli im-porti eventualmente dovuti per la monetizzazione delle dotazioni terri-toriali.

4. La SCIA è corredata dall'indicazione del Direttore dei lavori e dalle notizie obbligatorie relative alle imprese a cui si affidano i lavori.

5. La SCIA ha validità massima pari a 3 anni, decorrenti dalla data di presentazione o d’inizio dei lavori indicata nella SCIA stessa, se successiva.

6. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di presenta-zione della SCIA: oltre tale scadenza il titolo abilitativo decade e la SCIA è priva d’effetti.

7. L'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori entro il termine di 15 giorni dalla data di effettiva ultimazione. La ri-tardata o la mancata presentazione della comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista al Capo 3.15 del presente Tomo.

8. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato, con provvedimento moti-vato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato adeguatamente comprovati dall’interessato stesso. In assenza di proroga, la realizza-zione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a SCIA.

9. In caso di trasferimento dell’immobile i successori e gli aventi causa subentrano nel ruolo di titolari della SCIA e sono tenuti a darne comunicazione al Comune.

CARENZA DEI RE-QUISITI

VERSAMENTI DOVUTI

DIRETTORE LAVORI E IMPRESE

VALIDITÀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

PROROGA FINE LA-VORI CAMBIO DI PRO-PRIETA’

Art. 3.7.3 - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. In caso di rideterminazione del contributo di costruzione da parte del SUE il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal-la data di ricevimento della richiesta di pagamento, senza interessi; decorso tale periodo il ritardato pagamento sarà soggetto alle sanzioni e riscossione coattiva previste dall’art. 20 L.R. 23/2004 e s.m..

Art. 3.7.2 – DISCIPLINA DELLA SCIA Art. 3.7.3 – OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.7 ––– SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ

(((SCIA)

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Art. 3.7.4 - ALLEGATI ALLA SCIA

1. La SCIA è sottoscritta dall’avente titolo sull’apposito modulo predispo-sto dall’Amministrazione Comunale che ne riporta i dati nominativi, di residenza e fiscali e presentata al SUE.

2. La documentazione da allegare è quella individuata nella scheda 3 “Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” allegata al presente Tomo.

3. Resta ferma la necessità di acquisire preventivamente eventuali pare-ri, autorizzazioni, nullaosta, concessioni previsti da specifiche norme di settore (Codice della Strada, Regolamento di occupazione suolo pub-blico) o autorizzazioni di carattere condominiale.

SCHEDA 3 RUE

Art. 3.7.5 - CONTROLLO DELLA SCIA ENTRO 30 GIORNI DAL DEPO-SITO

1. Il Responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, provvede a: a) verificare la completezza della documentazione e delle dichiarazio-

ni presentate; b) controllare la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla

normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione dell’intervento;

c) verificare la correttezza del calcolo e l’avvenuto versamento del contributo di costruzione dovuto, della monetizzazione delle dota-zioni territoriali e dei diritti di segreteria.

2. In presenza di violazioni alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi e regolamenti in materia edilizia, lo sportello dell’edilizia, nel termine di 30 giorni, assume l’ordine motivato di divieto di prose-cuzione dell’attività ed assegna un termine, non inferiore a 30 giorni per la conformazione, ove possibile, mediante la presentazione di mo-difica al progetto con variante alla SCIA.

3. In presenza di violazioni alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi e regolamenti in materia edilizia, preclusivi dell’intervento, il SUE vieta la prosecuzione dei lavori ed ordina il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.

4. Entro il medesimo termine di 30 giorni dal deposito, il Responsabile del procedimento può procedere a motivata richiesta di documenta-zione ed atti integrativi qualora gli stessi che non siano già nella di-sponibilità dell’AC ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti au-tonomamente o di altre pubbliche amministrazioni, e che non siano di carattere essenziale all’istruttoria. I lavori se iniziati vengono interrotti e possono essere ripresi solo alla data di ricevimento degli atti neces-sari. Se l’integrazione della documentazione richiesta non avviene nel termine assegnato e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, la SCIA viene dichiarata inefficace. Le opere già realizzate, saranno sanzionate come abusi edilizi.

TERMINE 30 GIORNI DA PRESENTAZIONE SCIA

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

DIVIETO DI PROSE-CUZIONE DECADENZA SCIA PER MANCATA IN-TEGRAZIONE

Art. 3.7.4 – ALLEGATI ALLA SCIA Art. 3.7.5 – CONTROLLO DELA SCIA ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO

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TTTIIITTT... 3 ––– GOVERNO LOCALE DEL TERRITORIO CCCAAAPPPOOO 3.7 ––– SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ

(((SCIA)

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Art. 3.7.6 - CONTROLLO DELLA SCIA DECORSI 30 GIORNI DAL DE-POSITO

1. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, atti di notorietà, asseverazioni, false o mendaci, il decorso del termine di 30 giorni fa salvo il potere dell’amministrazione di assumere, in qualsiasi momen-to, il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi.

2. Il decorso del termine di 30 giorni dal deposito della SCIA, fa salvo, inoltre, il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (artt. 21 quinquies e 21 nonies L 241/90).

3. Al di là dei casi di cui ai commi 1 e 2 e decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, all'AC è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il pa-trimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicu-rezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante confor-mazione dell'attività dei privati alla normativa.

4. Lo sportello unico dell’edilizia effettua controlli sugli interventi realiz-zati ed in corso di realizzazione, selezionando i campioni di pratiche edilizie, nel rispetto della legge regionale n. 31/2002.

5. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio di un pro-gramma informatico che ne assicura la casualità e con la redazione di un Verbale contenente l’esito del sorteggio, a garanzia della traspa-renza, imparzialità e casualità delle pratiche selezionate.

Art. 3.7.6 – CONTROLLO DELA SCIA DECORSI 30 GIORNI DAL DEPOSITO

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...888 ––– DDDEEENNNUUUNNNCCCIIIAAA DDDIII IIINNNIIIZZZIIIOOO AAATTTTTT IIIVVVIII TTTÀÀÀ

(((DDDIIIAAA)))

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CAPO 3.8

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (c.d. SUPERDIA)

Art. 3.8.1 - INTERVENTI SOGGETTI A DIA

1. Sono soggetti a DIA gli interventi che all’atto di approvazione dei rela-tivi strumenti attuativi (PUA) presentano una definizione progettuale di dettaglio. La delibera di approvazione del PUA, deve dare atto della sussistenza dei requisiti planovolumetrici, formali, tipologici e costrut-tivi per la realizzazione con DIA.

2. La disciplina e i controlli sono analoghi a quelli previsti per la SCIA. L’efficacia del titolo decorre dopo 30 giorni dal deposito.

“SUPER DIA”

Art. 3.8.1 – INTERVENTI SOGGETTI A DIA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...999 ––– PPPEEERRRMMMEEESSSSSSOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE

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CAPO 3.9 PERMESSO DI COSTRUIRE (PdC)

Art. 3.9.1 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Esclusi gli interventi liberi, con CIL e con CILA, sono soggetti a Per-messo di Costruire gli interventi non sottoposti a Segnalazione Certifi-cata di Inizio di Attività e/o a Denuncia di Inizio Attività.

2. Sono altresì subordinate a nuovo Permesso di Costruire le modifiche sostanziali a permessi rilasciati (cfr. art. 3.10.7 “Variazioni essenziali”).

INTERVENTI

MODIFICHE SO-STANZIALI A PdC

PRESENTAZIONE DOMANDA AL SUE

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

DOMANDA INCOM-PLETA ISTRUTTORIA

CONFERENZA SERVI-ZI

Art. 3.9.2 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta dall’avente titolo, è presentata al SUE mediante la modulistica predi-sposta dall’AC, corredata dalle dichiarazioni ed elaborati progettuali necessari, individuati nella scheda 3 “Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” allegata al presente Tomo.

2. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abili-tato che assevera la conformità del progetto presentato: - agli strumenti urbanistici adottati e approvati, - alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività

edilizia, tra cui le norme in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, di sicurezza antincendio relative all’efficienza energetica e alle norme antisismiche;

- alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico gravanti sull’immobile;

- alla valutazione preventiva, se acquisita.

3. L’incompletezza della documentazione essenziale determina l’improce-dibilità della domanda, comunicata all’interessato entro 10 gg.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti d’assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il Responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della CQAP ove richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro 60 giorni. Acquisiti tali atti formula una proposta di provvedimento corre-data da una relazione.

5. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le autoriz-zazioni e gli altri atti d’assenso comunque denominati, delle altre am-ministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più ammi-nistrazioni coinvolte nel procedimento, qualora tale dissenso non sia fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell’intervento, il Re-sponsabile del SUE indice la conferenza di servizi a termine degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 sm. Le Amministrazioni che esprimo-no parere favorevole, possono non intervenire alla conferenza di ser-vizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all’art. 14-ter, comma 6-bis della citata L. 241/1990 sm..

Art. 3.9.1 – INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 3.9.2 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...999 ––– PPPEEERRRMMMEEESSSSSSOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE

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6. Il termine dell’istruttoria di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla pre-sentazione della domanda, per la motivata richiesta di documenti e at-ti integrativi della documentazione prodotta, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell’AC o non possano essere dalla stessa ac-quisiti autonomamente. Il termine dell’istruttoria può essere inoltre in-terrotto entro 60 gg dalla domanda qualora il Responsabile di proce-dimento accerti la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla vigente disciplina o per adeguamento al parere della CQAP.

7. Nei casi di cui al comma 6, l’interessato provvede all’integrazione della domanda entro 15 giorni o nei termini concordati e risultanti dall’even-tuale verbale di audizione di cui all’art.3.9.3. La richiesta produce l’effetto dell'interruzione del termine del procedimento che ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.Il provvedimento finale che il SUE notifica all’interessato è adottato dal dirigente o dal responsabile del SUE entro il termine di 15 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento o dall’esito della confe-renza di servizi.

8. I termini sono raddoppiati per progetti particolarmente complessi come individuati all’art. 3.9.6.

9. Decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento conclu-sivo, ove il dirigente o il responsabile del SUE non abbia opposto moti-vato diniego sulla domanda di permesso di costruire si intende forma-to il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambien-tali, paesaggistici o culturali (ai sensi del DLgs 42/2004).

PROVVEDIMENTO FINALE DEL SUE PROGETTI COMPLESSI

SILENZIO ASSENSO

Art. 3.9.3 - AUDIZIONE

1. Qualora il Responsabile del Procedimento, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovve-ro accerti la necessità di modeste modifiche, anche in base al parere della CQAP, può convocare l'interessato per una audizione.

2. Al termine dell'audizione deve essere redatto apposito verbale sotto-scritto dalle parti nel quale sono concordate le modalità per modificare il progetto originario e i termini per la presentazione degli elaborati necessari. Il termine di 60 giorni è sospeso fino alla presentazione del-la documentazione concordata nei termini indicati.

CONVOCAZIONE PROGETTISTA

VERBALE

Art. 3.9.4 – RILASCIO/DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il Permesso di Costruire è rilasciato o negato dal Dirigente o Respon-sabile del SUE entro 15 giorni dalla proposta formulata dal Responsa-bile del procedimento o dalla conclusione della Conferenza di Servizi e deve essere notificato all'interessato.

2. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del Permesso di Costruire e dei soggetti responsabili dell’intervento sono contenuti nel cartello esposto in modo visibile e leggibile presso il can-tiere; in caso di non esposizione si applica la sanzione amministrativa prevista per tale mancanza.

PUBBLICITA’

Art. 3.9.2 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 3.9.3 – AUDIZIONE Art. 3.9.4 – RILASCIO/DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...999 ––– PPPEEERRRMMMEEESSSSSSOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE

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Art. 3.9.5 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER PROGETTI COMPLESSI

1. Ai fini della procedura per il rilascio del Permesso di Costruire si inten-dono “progetti complessi” tutti i progetti che sono soggetti a conven-zionamento con l’AC o la partecipazione all’iniziativa progettuale da parte della stessa Amministrazione.

2. Questi progetti sono soggetti al raddoppio dei termini temporali per il rilascio dello stesso Permesso di Costruire.

CARATTERISTICHE PROGETTI COM-PLESSI

Art.3.9.6 - CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PdC

1. Nel PdC sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comu-ne, corredata dalla documentazione e indicazioni di cui all’art. 3.10.1 del presente Tomo.

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo; quello di ultimazione entro il quale l'o-pera deve essere completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, i termini possono essere prorogati con provvedimento moti-vato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

5. Il PdC è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastan-ti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano ultimati, come indicato al successivo comma 6, entro il termine stabili-to nel Permesso stesso.

6. Ai soli fini dell’applicazione della prescrizione di cui al comma 5, un’edificazione si intende “ultimata” quando sono complete le opere “al grezzo” (compresa la copertura). Qualora entrino in vigore previ-sioni urbanistiche contrastanti con quelle previgenti sono ammessi u-nicamente interventi relativi alle opere di finitura.

TERMINI INIZIO LAVORI DECADENZA NUOVO TITOLO A-BILITATIVO

PdC IRREVOCABILE

EDIFICAZIONE ULTI-MATA

Art.3.9.7 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini previste dal-la pianificazione comunale e dai relativi strumenti attuativi.

3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L n. 241 del 7 agosto 1990.

LIMITI

Art. 3.9.5 – PERMESSO DI COSTRUIRE PER PROGETTI COMPLESSI Art. 3.9.6 – CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 3.9.7 – PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...999 ––– PPPEEERRRMMMEEESSSSSSOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE

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Art. 3.9.8 – PERMESSO DI COSTRUIRE A TERMINE

1. Sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire a termine i seguenti interventi a carattere provvisorio: a) costruzioni su suolo pubblico, in base a una concessione di

occupazione di suolo pubblico: - "permanente" quando la durata è superiore all'anno ed è

espressa in anni; - "temporanea" quando la durata è maggiore di 90 giorni e

inferiore all'anno ed è espressa in giorni; b) costruzioni su aree demaniali; c) costruzioni, anche su suolo privato, per lo svolgimento di servizi

d’interesse pubblico (poste, farmacia, mense pubbliche, pubblici esercizi, etc.) necessari nelle more della ristrutturazione o rico-struzione degli edifici sede delle attività, per un periodo superiore a 90 giorni;

2. L'eventuale rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è sempre accompagnato da fideiussione o deposito cauzionale a garanzia della rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino del sedime; la validità della convenzione, o del titolo abilitativo o della DIA può essere rinnovata al termine del periodo concesso.

3. Il titolo edilizio, nei casi di intervento su suolo pubblico, è rilasciato dopo l'atto di concessione amministrativa.

Art.3.9.9 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI PdC

1. La richiesta di PdC è sottoscritta dall’avente titolo e ne deve riportare i dati nominativi, di residenza e fiscali; deve, inoltre, essere corredata da fotocopia dell’atto comprovante il titolo con la sottoscrizione della dicitura “Copia conforme dell’originale” (con luogo e data) oppure da una dichiarazione sostitutiva in merito (Atto di notorietà).

2. A tutte le richieste di Permesso di Costruire devono essere allegati i documenti e gli elaborati individuati nella scheda 3 allegata al presen-te Tomo “Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”.

3. I suddetti elaborati devono, inoltre, essere sottoscritti dalla proprietà e firmati e timbrati dai progettisti; tali mancanze o quella dei dati richie-sti quali obbligatori comportano l’interruzione dei termini temporali fi-no al reintegro.

CONTENUTI PdC

SCHEDA 3 RUE

VIDIMAZIONE ELA-BORATI

Art.3.9.10 – CAMBIO DI INTESTAZIONE (VOLTURA)

1. In caso di trasferimento dell'immobile o dell'area in relazione al quale è stato presentato o rilasciato il titolo edilizio, il subentrante deve dar-ne comunicazione al SUE. Per il permesso di costruire lo Sportello provvederà a rilasciare atto di voltura del titolo edilizio.

2. Nel caso il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell’istruttoria, prima del rilascio di titolo abilitativo, la comunicazione di acquisizione del titolo ad intervenire sull’immobile o su porzione di esso dovrà es-sere presentata in forma di integrazione alla domanda di titolo abilita-tivo, allegando copia del relativo titolo di proprietà o di altro diritto comprovante il titolo richiesto.

Art. 3.9.8 – PERMESSO DI COSTRUIRE A TERMINE Art. 3.9.9 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 3.9.10 – CAMBIO DI INTESTAZIONE

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...999 ––– PPPEEERRRMMMEEESSSSSSOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE

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Art.3.9.11 – CONTROLLO SULLE OPERE ESEGUITE

1. Il controllo è volto alla verifica del rispetto delle normative urbanisti-che, edilizie, igienico–sanitarie e di sicurezza, sia dell’asseverazione, sia delle opere realizzate e/o in corso di realizzazione.

2. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia, il SUE verifica la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al Permesso di Costruire nell'osservanza dei seguenti criteri: a. il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro 12 mesi

dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro 12 mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro il termine di rilascio del medesimo certificato;

b. il controllo viene effettuato a campione e riguarda una percentuale del 20 % degli interventi edilizi, ivi inclusi tutti gli interventi attuati sulla base di un Permesso di Costruire la cui validità si è formata a seguito di silenzio – assenso.

3. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio di un pro-gramma informatico che assicura la casualità e con la redazione di un verbale contenente l’esito del sorteggio, a garanzia della trasparenza d’effettuazione.

4. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel Permesso, il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

5. Il committente titolare del permesso, il direttore lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, sia delle norme ge-nerali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive fissate nel PdC.

VIGILANZA SCELTA DEL CAM-PIONE

Art. 3.9.11 – CONTROLLO SULLE OPERE ESEGUITE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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CAPO 3.10 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3.10.1 – IRRICEVIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ PRATICHE EDILIZIE

1. Le richieste/depositi di titoli abilitativi e di richiesta di conformità edili-zia ed agibilità presentate al SUE carenti degli allegati obbligatori sono dichiarate irricevibili.

2. Nel caso di richiesta di documentazione di integrativa da parte del SUE che non venga prodotta nei termini assegnati (non superiore a 30 gg), la richiesta/deposito è dichiarata improcedibile con comunicazione, previo preavviso dell’improcedibilità stessa

Art. 3.10.2 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

1. Il titolare del titolo abilitativo deve comunicare al SUE, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la data di inizio degli stessi tramite l’apposita modulistica.

2. Alla comunicazione vanno allegati (se non già depositati, nel qual caso vanno indicati gli estremi dell’avvenuto deposito): - progetto degli impianti tecnologici (DM 37/2008); - progetto dell’impianto termico (DPR 380/2001 Capo V, L.10/91 e DLgs

192/2005 smi); - estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio pratiche sismiche

(DPR 380/01 Capo IV, L. 1086/71, L. 64/74, DM 14/09/05, DGR 1677/05 e LR 19/08 in materia di costruzioni in zona sismica);

- relazione dimostrativa del rispetto dei Requisiti Tecnici relativi ai re-quisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 05/12/1997);

- estremi per la verifica del DURC (dichiarazione di regolarità contri-butiva della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori);

- dichiarazione dell’organico medio annuo della/e impresa/e appalta-trice/i;

- estremi della notifica preliminare di cui all’art.99 DLgs. 81/2008.

3. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le qualifiche dei direttori dei lavori (architettonico, strutturale, im-piantistico, etc.) e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio-ne, denominazione delle imprese esecutrici dei lavori, nonché la sotto-scrizione per accettazione, degli operatori incaricati

ALLEGATI ALLA CO-MUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

INDICAZIONE OPE-RATORI INCARICATI

Art.3.10.3 – VARIAZIONE DEGLI OPERATORI

1. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata tempe-stivamente al SUE.

2. Le dimissioni del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori comportano la sospensione degli stessi che po-tranno essere ripresi con la nuova nomina e relativa accettazione del-l'incarico. La nuova nomina e l'accettazione devono essere tempesti-vamente comunicati al SUE.

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE LA-VORI

Art. 3.10.1 – IRRICEVIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ PRATICHE EDILIZIE Art. 3.10.2 – COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Art. 3.10.3 – VARIAZIONE DEGLI OPERATORI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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Art. 3.10.4 - PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile, in cui siano indicati: - estremi del titolo abilitativo con le date di validità; - nome, cognome del proprietario, se diverso, del committente; - nome, cognome e titolo professionale dei progettisti, dei direttori

dei lavori (architettonico, strutturale, impiantistico, etc.) e del co-ordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- denominazione delle imprese esecutrici dei lavori o eventuale indi-cazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

- nome, cognome e qualifica del direttore tecnico di cantiere.

2. Ogni cantiere è soggetto alle norme di sicurezza previste dalla legge.

3. I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori. Le recinzioni devono essere si-cure, decorose e illuminate in conformità alle indicazioni del Codice della strada sui lati prospicienti la viabilità carrabile e pedonale e ave-re porte apribili verso l’interno munite di serrature/cate-nacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Se la recin-zione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

4. In ogni cantiere deve essere conservata una copia dei titoli edilizi necessari all’intervento e della notifica preliminare all’ASL in materia di sicurezza (art.99 DLgs 81/2008).

5. L’attività di cantiere deve essere svolta in orari compatibili con il tem-po dedicato al riposo. Le deroghe ai limite delle emissioni del rumore, nonché agli orari, sono soggette a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale su richiesta motivata dell’interessato sulla base dei vigenti regolamenti comunali.

6. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili, anche verso ter-si, della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva.

7. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte disegni e immagini pubblicitarie, nel rispetto del Regolamento comunale in materia.

8. I materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagna-tura o per mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il solle-vamento delle polveri e smaltiti in base alla normativa vigente. I re-stauri esterni di qualsiasi genere di fabbricati prospicienti ad aree pubbliche o aperte al pubblico potranno effettuarsi solo con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

9. Gli organi adibiti al controllo dell’attività edilizia che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e di regolamenti in ordine alla tenuta del cantiere, sono tenuti ad infor-mare le autorità competenti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3.10.4 – PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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Art. 3.10.5 - OCCUPAZIONE E RIMESSA PRISTINO SUOLO PUBBLICO

1. In caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta apposita domanda al servizio competente, con indicazione plani-metrica dell’area interessata e la scadenza temporale prevista, com-prensiva dei tempi di montaggio e rimozione delle strutture di cantie-re. La concessione dell’area è rinnovabile secondo le modalità dettate dal Regolamento comunale in materia ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti.

2. Al di fuori delle aree concesse in occupazione, non è ammesso l’accatastamento anche temporaneo di materiali utili o di rifiuto.

3. Il cantiere dev’essere opportunamente segnalato anche per i non ve-denti e per coloro che hanno disabilità motoria e deve essere garanti-to un passaggio pedonale a margine della larghezza minima di 1,20 m.

4. Entro il termine di scadenza dell’occupazione il suolo pubblico deve es-sere reso libero da ogni ingombro o impedimento e rimesso in pristino.

5. In caso di inadempienza il servizio competente ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del titolare della concessione dell’area e salve le san-zioni previste dalle norme vigenti.

6. È facoltà del Comune richiedere idonee garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 3.10.6 - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1. Ferma restando la disciplina per la tutela delle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, il titolare del titolo edilizio, nel caso in cui venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne il SUE e la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ai fini di valutare la necessità di indagini di accertamento archeologico preventivo.

2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, dovranno essere sospesi per lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia (DLgs 42/2004).

Art.3.10.7 – MODIFICHE PROGETTUALI SOGGETTE A ULTERIORE TITOLO EDILIZIO

1. Le modifiche alla SCIA, a PdC o alla DIA che si rendano necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette alla presentazione della SCIA, della DIA o a richiesta di rilascio del PdC coerentemente con la tipolo-gia degli interventi progettuali oggetto di variante.

2. I titoli edilizi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati pre-via acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, de-gli atti di assenso necessari, e nel rispetto della normativa si-smica.

3. Nei casi previsti dal presente articolo la SCIA, la DIA o il PdC costitui-scono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati

MODIFICHE A SCIA O DIA VALIDITA’

Art. 3.10.5 – OCCUPAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO SUOLO PUBBLICO Art. 3.10.6 – CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI Art. 3.10.7 – MODIFICHE PROGETTUALI SOGGETTE A ULTERIORE TITOLO EDILIZIO

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o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. Le opere previste vanno ultima-te entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.

Art. 3.10.8 – VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Le variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio sono quelle definite all’art.23 LR 31/2002 ed in particolare: a) il mutamento della destinazione d'uso comportante una variazione

del carico urbanistico nei casi di (comma 1 art. 28 LR 31/2002): - aumento delle superfici utili degli edifici; - mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazio-

ne delle dotazioni territoriali; - aumento delle unità immobiliari;;

b) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fab-bricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza nonché rispetto alla loca-lizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e comun-que superiori a 300 mc con esclusione di quelli che riguardino sol-tanto le cubature accessorie e i volumi tecnici così come definiti nel presente RUE;

d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.; e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica

con l’esclusione di quelle che attengano a fatti procedurali e delle modifiche al progetto che non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo edilizio, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette nonché su immobili sot-toposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggi-stiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale o ur-banistica.

2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano appli-cazione ai fini della: a. definizione modifiche progettuali soggette a ulteriore tit. abilitativo; b. individuazione delle variazioni in corso d'opera; c. applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.

CASISTICA FINALITÀ

Art.3.10.9 – VARIAZIONI MINORI IN CORSO D’OPERA

1. Sono soggette a SCIA le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti per le variazioni essenziali e non modifichino gli effetti delle azioni si-smiche sulla struttura della costruzione.

2. La SCIA può essere presentata anche successivamente alla realizza-zione di tali variazioni, comunque prima della comunicazione di ulti-mazione dei lavori, e deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Comune.

3. La SCIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativi e non ne modifica i termini di validità.

VARIAZIONI SOG-GETTE A SCIA

Art. 3.10.7 – MODIFICHE PROGETTUALI SOGGETTE A ULTERIORE TITOLO EDILIZIO Art. 3.10.8 – VARIAZIONI ESSENZIALI Art. 3.10.9 – VARIAZIONI MINORI IN CORSO D’OPERA

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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Art. 3.10.10 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI VARIANTE A SCIA O PdC

1. La richiesta di Variante ai titoli edilizi è sottoscritta dall’avente titolo su apposita modulistica predisposta dal Comune.

2. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici e la Relazione tecnica che illustrano le modifiche per tutte le parti soggette a varia-zione. Questi elaborati sono costituiti da una serie di elaborati “so-vrapposti” (con indicazione in rosso degli elementi introdotti ed in gial-lo di quelli eliminati; in caso di elaborati in bianco/nero può essere proposta una diversa legenda purché esplicita e univoca); la docu-mentazione fotografica deve essere integrata per le parti che differi-scano dalla documentazione originaria..

PRESENTAZIONE VA-RIANTE

Art. 3.10.11 - VISITA DI CONTROLLO

1. Le visite di controllo previste dalla legislazione vigente e dal presente RUE, possono essere effettuate in ogni momento dell’esecuzione delle opere da parte dei funzionari comunali preposti.

2. Il titolare del titolo abilitativo deve fornire, a propria cura e spese, ogni strumento, mezzo e mano d’opera necessari agli accertamenti, misure e collaudi ritenuti necessari dai funzionari stessi.

3. Dopo ogni visita viene redatto un apposito verbale in duplice copia, di cui una deve rimanere in cantiere.

Art. 3.10.12 – CONCLUSIONE DEI LAVORI – SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA – FASCICOLO DEL FABBRICATO

1. I lavori si considerano ultimati quando l'opera soddisfa le condizioni per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (ove pre-scritto) ovvero, negli altri casi, quando siano state realizzate tutte le opere previste nel progetto.

2. Al termine dei lavori, il titolare del titolo edilizio, secondo la modulisti-ca predisposta dal SUE, deve depositare: • la comunicazione di fine lavori entro 15 gg dalla fine dei lavori. Nel

caso i lavori non siano ultimati nel tempo di validità del titolo edili-zio, risulta necessario ulteriore titolo per l'esecuzione delle opere;

• la scheda tecnica descrittiva (art.20 LR 31/2002 smi) per gli inter-venti non soggetti al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità con allegata la ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di 516,00 euro (art. 23 comma 7 DPR 380/2001).

• la domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità nei casi in-dicati all'art. 21 LR 31/2002 smi corredata della necessaria docu-mentazione;

• ogni altra attestazione e/o nullaosta previsto dalla normativa vigente

3. La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 LR 31/2002 e smi va redatta o aggiornata, se esistente, per ogni UI oggetto dell'intervento, utilizzando l’apposita modulistica ed è compilata e sottoscritta, anche per gli effetti di cui all'art. 481 del C.P., a cura di un tecnico abilitato.

SANZIONE

SCHEDA TECNICA

Art. 3.10.10 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI VARIANTE A SCIA O PdC Art. 3.10.11 – VISITA DI CONTROLLO Art. 3.10.12 – CONCLUSIONE DEI LAVORI – SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA – FASCICOLO DEL FABBRICATO

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4. Alla scheda tecnica descrittiva sono allegate le dichiarazioni di confor-mità e gli eventuali giudizi sintetici, gli eventuali collaudi ai sensi di legge e la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione o di iscrizione catastale. La scheda tecnica descrittiva è altresì integrata dalla dichia-razione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi energetici e dall’attestato di qualificazione energetica.

5. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'inte-ro fabbricato, secondo le disposizioni emanate dalla Regione ai sensi dell’art. 20 LR 31/2002 e smi.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria, recupero e risanamento aree libere, l’installazione di elementi di arredo, la modificazione morfologi-ca del suolo non contemplano la scheda tecnica descrittiva né la di-chiarazione di conformità.

Art. 3.10.13 – CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

1. Il Certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realiz-zata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, sa-lubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Sono soggetti al Certificato di conformità edilizia e agibilità: a) Interventi di nuova costruzione (NC) b) Interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) c) Interventi di ristrutturazione edilizia (RE) d) Interventi di demolizione e ricostruzione (DR) e) Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità, nei casi di cui al comma 2 il titolare del PdC o il soggetto che ha presentato la SCIA ovvero i loro successori o aventi causa.

4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2, fermo restando che tutti gli edifici devono essere dotati di Certificato di conformità edilizia e di agibilità, il professionista abilitato rilascia una Dichiarazione di conformità relativa alle unità immobiliari oggetto di intervento, che viene allegata alla Scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 LR 31/2002; questa Dichiarazione tiene luogo del Certificato di conformi-tà edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della Dichiara-zione è trasmessa al SUE entro 15 giorni dalla comunicazione di ulti-mazione lavori.

5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al SUE di co-pia della scheda tecnica e della relativa Dichiarazione di conformità, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77 a 464,00 (art. 21 c. 5 L.R. 31/2002)..

INTERVENTI SOG-GETTI

Art. 3.10.12 – CONCLUSIONE DEI LAVORI – SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA – FASCICOLO DEL FABBRICATO Art. 3.10.13 – CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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Art. 3.10.14 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ E CONTROLLO A CAMPIONE

1. Entro 15 gg dalla Comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta al SUE la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sulla modulistica predisposta dal Comu-ne, corredata dai necessari documenti ivi indicati.

2. Il procedimento e i termini per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono disciplinati dalla vigente L.R. 31/2002 art. 22.

3. Il controllo a campione sull'opera eseguita, finalizzato a verificare la rispondenza di quanto realizzato e dichiarato, agli elaborati di progetto approvati o depositati, è svolto in modo da assicurare imparzialità, ca-sualità e trasparenza.

4. Sono effettuati puntuali controlli per le attività con significativi effetti ambientali di cui alla’art. 3.6.4 (allegato B DGR 1446/2007).

5. Ove venga accertata la realizzazione di interventi non conformi al titolo edilizio, trovano applicazione le sanzioni di cui alla L.R. 23/2004. Ove venga accertata la carenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica o degli edifici e degli impianti negli stessi installati, il dirigente del SUE ordina motivatamente all'interes-sato di conformare l'opera alla normativa vigente.

6. La conformità edilizia e l’agibilità comunque attestate non impediscono l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

Art. 3.10.15 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ PARZIALI

1. Sono ammessi la richiesta e il rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità parziali per una o più porzioni funzionali di un’UE nell’ambito di un intervento di NC e DR quando si verifichino le se-guenti condizioni: - l’intera Unità Edilizia sia dotata di Certificazione relativa alla idoneità

statica e sismica ai sensi delle vigenti leggi; - gli accessi dall’esterno, le parti comuni interne, i relativi impianti e le

pertinenze delle “porzioni funzionali” oggetto della richiesta siano ul-timate e dichiarate agibili;

- il pieno utilizzo delle “porzioni funzionali” dell’UE oggetto della ri-chiesta possa avvenire in modo autonomo e indipendente e senza alcuna interferenza con le altre porzioni della stessa UE non ancora ultimate;

- il rispetto delle normative di sicurezza sia assicurato; - la quota di standard urbanistici pubblici di competenza delle porzioni

funzionali oggetto della richiesta sia realizzata, completata e fruibile.

2. Il rispetto integrale di tutte le condizioni previste al comma 1 deve essere certificato da una puntuale dichiarazione sottoscritta dalla Dire-zione Lavori. Il procedimento e i termini di rilascio sono gli stessi che disciplinano il certificato di conformità edilizia e agibilità.

Art. 3.10.14 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ E CONTROLLO Art. 3.10.15 – CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ PARZIALI

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TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

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Art. 3.10.16 –ACCESSO AGLI ATTI - PUBBLICITÀ TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA RIESAME

1. Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può esercitare il diritto di accesso ai titoli abilitativi rilasciati o depositati, compreso tutti gli atti istruttori relativi al tutolo stesso.

2. L’accesso agli atti è subordinato al pagamento dei diritti di ricerca e del costo di riproduzione della documentazione secondo quanto stabilito nelle delibere del Comune.

3. La visione viene effettuata dall’interessato o da persona da lui incarica-ta presso il SUE e sotto la sorveglianza del personale addetto.

4. È vietato asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in visione, tracciare segni su di esse o comunque alterarli in qualsiasi modo. Eventuali violazioni penalmente e civilmente rilevanti saranno perseguite nelle sedi competenti.

5. Prima dell’adozione del provvedimento finale inerente il permesso di costruire, il titolare di un interesse qualificato può prendere visione dei documenti depositati dal richiedente, ma non degli atti istruttori. Suc-cessivamente all’emanazione del provvedimento finale, l’accesso agli atti è consentito anche sugli atti istruttori su cui si fonda il provvedi-mento finale.

6. Per l’accesso agli atti, si rinvia al Capo V della L. 241/0990 e smi e ai regolamenti in materia.

7. Entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire, chiunque abbia un interesse qualificato può chiedere al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territo-riale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del Per-messo stesso.

8. Il medesimo potere è riconosciuto, con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle con-dizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e del-la conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianifi-cazione territoriale urbanistica.

9. La richiesta di riesame deve essere motivata in ordine a concrete ipotesi normative ritenute non ottemperate.

10. In caso di richiesta di riesame presentata ai sensi del precedente comma, l’AC emana un motivato provvedimento sui punti segnalati en-tro 30 giorni dalla data di deposito della richiesta stessa

Art. 3.10.17 – MANUTENZIONE E OPERE ESEGUIBILI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute da parte dei proprietari nelle condizioni di agibilità prescritte dalle normative vigenti.

2. In caso d’inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione Comunale può ordinare i lavori di risanamento ne-cessari, o, dichiarare l'immobile o parte di esso inabitabile sulla base di motivata proposta dell'ASL, o dei Vigili del Fuoco o di personale tec-nico del Comune.

3. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli im-mobili, a tutela dell'incolumità delle persone, il proprietario procede,

Art. 3.10.16 – ACCESSO AGLI ATTI – PUBBLICITÀ TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA RIESAME Art. 3.10.17 – MANUTENZIONE E OPERE ESEGUIBILI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111000 ––– VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII AAAIII TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII

65

mediante gli interventi urgenti, alla messa in sicurezza, senza preven-tivo titolo abilitativo ma sotto la sua personale responsabilità e previa nomina di un tecnico abilitato. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione (entro 5 gg) del pericolo, degli inter-venti e del tecnico incaricato allo Sportello unico per l’edilizia e di pre-sentare, entro 30 gg dall'inizio degli stessi, il necessario titolo edilizio.

Art. 3.10.18 – DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare l’inagibilità di una costruzione o u-n'unità immobiliare, a norma dell'art. 222 del RD 1265/1934 e può or-dinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati.

2. Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudi-

care l'incolumità degli occupanti; - alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo); - insufficienti requisiti di superficie o di altezza; - insufficienti condizioni d’aerazione (ventilazione e illuminazione); - mancata disponibilità di acqua potabile; - assenza di servizi igienici; - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro ido-

neo sistema di trattamento delle acque reflue.

3. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art. 3.10.17 – MANUTENZIONE E OPERE ESEGUIBILI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI Art. 3.10.18 – DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111111 ––– PPP IIIAAANNNIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTTIIICCCIII AAATTTTTTUUUAAATTT IIIVVVIII (((PPPUUUAAA)))

66

CAPO 3.11 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Art. 3.11.1 – DEFINIZIONE

1. Costituiscono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione e, in consi-derazione degli interventi previsti, possono assumere i valore e gli ef-fetti dei seguenti piani o programmi: • piani particolareggiati o piani di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28

L. 1150/42; • piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/62; • piani per aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all’Art. 27

della legge 865/71; • piani di recupero di cui alla legge 457/78; • programmi integrati d’intervento di cui all’Art. 16 L. 179/92; • programmi di recupero urbano di cui all’Art. 11 del D.L. 398/93,

convertito dalla legge 493/93.

2. I programmi di riqualificazione urbana di cui all’art. 4 LR 19/1998 e ulteriori strumenti attuativi disciplinati da specifiche leggi regionali e nazionali assumono altresì valore e producono gli effetti del PUA.

3. I piani urbanistici attuativi sono normati dalla LR. 20/2000. e smi art.31, fatto salvo il caso in cui il POC assuma valore di PUA (art.30 L.R. 20/2000).

TIPOLOGIE

Art. 3.11.2 – PRESENTAZIONE PUA DI INIZIATIVA PRIVATA

1. La richiesta di approvazione dei PUA di iniziativa privata, secondo le previsioni dei POC, è presentata dall’avente titolo e ne deve riportare i dati nominativi, di residenza e fiscali; deve, inoltre, essere corredata da fotocopia dell’atto comprovante il titolo con la sottoscrizione della dicitura “Copia conforme dell’originale” (con luogo e data) oppure da una dichiarazione sostitutiva (Atto di notorietà).

MODALITA’

Art. 3.11.3 - CONTENUTI DEI PUA

1. I Piani Urbanistici Attuativi devono essere presentati secondo la modu-listica comunale ed essere corredati dagli allegati di cui alla scheda 5 e devono contenere in particolare: • l’individuazione di lotti dove realizzare le quote di edificabilità priva-

ta e/o pubblica; • l’individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione gratuita

al Comune per la realizzazione di dotazioni territoriali e/o di altri usi pubblici, oltre alle aree da cedere al Comune per realizzare le quote di edificabilità a disposizione dell’amministrazione comunale per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale (ERS)

• La disciplina attuativa dell’intervento edilizio-urbanistico.

2. I PUA approfondiscono e sviluppano i contenuti del DUC in cui sono inseriti

Art. 3.11.1 – DEFINIZIONE Art. 3.11.2 – PRESENTAZIONE Art. 3.11.3 – CONTENUTI DEI PUA

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111111 ––– PPP IIIAAANNNIII UUURRRBBBAAANNNIII SSSTTTIIICCCIII AAATTTTTTUUUAAATTT IIIVVVIII (((PPPUUUAAA)))

67

Art. 3.11.4 – ACQUISIZIONE PARERI

1. Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e l’acquisizione dei pareri dei soggetti e uffici che devono esprimersi, anche mediante l’indizione di conferenza dei servizi nel caso risulti più funzionale alla conclusione del procedimento nei termini.

3. Per il progetto delle opere di urbanizzazione presentato nell’ambito di un Piano Urbanistico Attuativo già approvato e per il quale siano già stati espressi i pareri Arpa ed Ausl, e qualora non siano intervenute modifiche alle aree destinate a funzioni di servizio (parcheggi, isole ecologiche, ecc.), e dell’assetto delle reti tecnologiche (tracciati e ma-nufatti principali e recapiti degli scarichi) o non siano presenti prescri-zioni per le quali è specificata la richiesta di verifica in sede di progetto delle opere di urbanizzazione, è ritenuto valido il parere rispettiva-mente già espresso dagli enti citati.

Art. 3.11.5 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE

1. I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata sono approvati dal Co-mune con le procedure di cui all’Art. 35 della L.R. 20/2000.

2. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati al precedente articolo, a cura e spese del soggetto attuatore. All’atto del-la stipula devono essere presentate le garanzie fideiussorie previste nella convenzione.

3. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati i titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione e/o interventi edilizi previsti dal piano stesso.

4. Gli interventi edilizi sono soggette a DIA (superDIA), qualora lo stesso strumento urbanistico individui in modo specifico, per ciascun lotto o unità minima d’intervento i seguenti elementi:

� allineamenti planimetrici degli edifici; � altezza degli edifici; � edificabilità massima ammessa; � piante e prospetti indicativi degli edifici e tipologia delle coperture; � numero dei piani previsti; � caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici.

5. Sono parimenti soggette a superDIA le opere di urbanizzazione qualo-ra il PUA contenga già il progetto esecutivo delle stesse, ferma restan-do la necessità di produrre tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti e interessati.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai comma precedente che ri-guardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata comunque al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs 22 gennaio 2004 n° 42.

APPROVAZIONE CONVENZIONE FIDEJUSSIONE

Art. 3.11.4 – ACQUISIZIONE PARERI Art. 3.11.5 – APPROVAZIONE E ATTUAZIONE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111222 ––– PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMIII DDDIII RRR IIICCCOOONNNVVVEEERRRSSSIIIOOONNNEEE EEE///OOO

AAAMMMPPPLLL IIIAAAMMMEEENNNTTTOOO DDDEEELLLLLL’’’AAATTTTTT IIIVVVIII TTTÀÀÀ AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLAAA (((PPPRRRAAA)))

68

CAPO 3.12 PROGRAMMI DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO

DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA (PRA)

Art. 3.12.1 - DEFINIZIONE

1. Il Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agrico-la (PRA) previsto dalla L.R. 20/2000 art. A-19 comma 3, è finalizzato alla dimostrazione che gli “interventi significativi” previsti in zona agri-cola siano coerenti con l’obiettivo di miglioramento della competitività dell’attività agricola e di sostenibilità ambientale. Il PRA deve attestare il rapporto di funzionalità tra attività agricola e intervento edilizio o modificativo.

2. Il PRA costituisce un allegato della richiesta del titolo edilizio necessa-rio per la realizzazione dell’intervento previsto. È facoltà del Comune avvalersi in fase istruttoria, delle competenze del preposto ufficio pro-vinciale, per la valutazione del PRA.

Art. 3.12.2 - INTERVENTI SIGNIFICATIVI

1. Il PRA è obbligatorio ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei se-guenti interventi considerati significativi ai sensi della DGP 572/ 2008: a) nuova costruzione di edifici residenziali (esclusi gli ampliamenti); b) nuova costruzione di servizi agricoli in caso di intervento realizzato

da soggetto non avente la qualifica di IAP: c) nuova costruzione di servizi agricoli e ampliamenti di nuova Su>

300 mq, in caso di intervento realizzato da soggetti aventi qualifi-ca di IAP;

d) nuovi allevamenti intensivi (compresi gli ampliamenti degli esi-stenti);

e) bacini di accumulo delle acque per l’irrigazione.

Art. 3.12.3 - CONTENUTI

1. Il PRA deve illustrare, utilizzando la modulistica predisposta dal SUE: a) Situazione aziendale prima della realizzazione degli investimenti,

con riferimento all’ubicazione, alla dimensione dell’azienda, al tipo di conduzione, al numero di coadiuvanti/collaboratori presenti in azienda, al modello organizzativo, alla dotazione di fabbricati a-ziendali e relativo uso, alle strutture fondiarie disponibili con rela-tive caratteristiche infrastrutturali, all’indirizzo produttivo, etc…

b) Strategia di sviluppo dell’azienda con indicazione delle trasforma-zioni che l’azienda intende perseguire legate al miglioramento e-conomico, tecnico, organizzativo, di mercato, imprenditoriale, am-bientale, evidenziando la coerenza con il requisito di miglioramen-to del rendimento globale dell’azienda e di miglioramento della competitività aziendale;

c) Descrizione degli investimenti previsti, compresi quelli edilizi, indi-cando per ciascuno la tipologia, il costo, le caratteristiche tecniche, le finalità, il settore produttivo cui è asservito, gli elementi di in-novazione introdotti.

d) Descrizione degli interventi di mitigazione e/o miglioramento am-bientale e paesaggistico.

SITUAZIONE AZIEN-DALE STRATEGIA DI SVI-LUPPO

INVESTIMENTI MITIGAZIONI

Art. 3.12.1 – DEFINIZIONE Art. 3.12.2 – INTERVENTI SIGNIFICATIVI Art. 3.12.3 - CONTENUTI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111333 ––– IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTT III DDDIIIRRREEETTTTTT III CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNAAATTT III

69

CAPO 3.13 INTERVENTI DIRETTI CONVENZIONATI (IDC)

Art. 3.13.1 - DEFINIZIONE

1. Si definisce “Intervento Diretto Convenzionato” (IDC) l’intervento edili-zio attuabile con Permesso di Costruire convenzionato in ambiti disci-plinati dalle Norme del RUE o dal POC senza necessità dell’approvazione di un PUA.

Art. 3.13.2 - INTERVENTI SOGGETTI A INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO

1. L’IDC è di norma previsto in caso l’intervento edilizio comporti il repe-rimento e cessione al Comune di opere di urbanizzazione, la destina-zione a edilizia convenzionata, l’assunzione di altre obbligazioni con-nesse agli interventi e comunque in tutti i casi previsti dalla sezione comunale del RUE e/o dal POC.

Art. 3.13.3 - PROCEDURE

1. Il rilascio del Permesso di Costruire è effettuato previa approvazione, stipula e trascrizione della Convenzione che regola l’attuazione degli interventi e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria in re-lazione agli eventuali impegni inseriti nella Convenzione stessa.

2. Il comune indicherà quali elaborati, di cui alla scheda 3.2, dovranno accompagnare la richiesta dell’IDC

3. Per i contenuti della convenzione si rimanda all’art. 3.11.4.

4. L’IDC costituisce un “progetto complesso” di cui all’art. 3.9.6 ai fini dei termini per il rilascio del titolo edilizio.

RILASCIO PdC

Art. 3.13.1 – DEFINIZIONE Art. 3.13.2 – INTERVENTI SOGGETTI A INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO Art. 3.13.3 - PROCEDURE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111444 ––– VVVIIIGGGIII LLLAAANNNZZZAAA,,, SSSAAANNNZZZIIIOOONNNIII EEE TTTOOOLLLLLLEEERRRAAANNNZZZEEE

70

CAPO 3.14 VIGILANZA, SANZIONI E TOLLERANZE

Art. 3.14.1 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DI OPERE

1. Il titolo edilizio, comprensivo di copia degli elaborati tecnici rilasciati e timbrati dall'amministrazione comunale, devono essere depositati in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.

2. Il cantiere deve essere provvisto di apposito cartello come disciplinato all’art. 3.10.3.

3. L’accesso in cantiere degli incaricati delle verifiche non richiede nessu-na preventiva comunicazione.

4. Il titolare del titolo edilizio deve fornire, a propria cura e spese, ogni strumento, mezzo e manodopera necessari agli accertamenti e misure ritenuti necessari dal personale che effettua il controllo.

5. Dopo ogni visita viene redatto un apposito verbale di sopralluogo in duplice copia, di cui una deve rimanere in cantiere.

6. Qualora i controlli accertassero la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni minori in corso d'opera e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il Dirigente del SUE assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale.

TITOLO IN CANTIERE CARTELLO DI CAN-TIERE CONTROLLI E SAN-ZIONI

Art. 3.14.2 – SISTEMA SANZIONATORIO

1. La realizzazione di opere che comporti violazione urbanistico-edilizia sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

2. La presentazione d’istanza di accertamento di conformità, entro i ter-mini indicati dalle normative richiamate nel comma che precede, so-spende i termini del procedimento sanzionatorio fino alla comunicazio-ne dirigenziale dell'esito dell'istanza. In caso di inammissibilità della sanatoria i termini decorrono nuovamente dalla notifica del diniego.

Art. 3.14.3 - PROCEDIMENTI PER LE SANATORIE

1. L’accertamento di conformità è rilasciato a seguito delle verifiche di conformità urbanistico-edilizia del titolo edilizio in sanatoria presentato o depositato, nei termini indicati dalla legge (art. 36 e 37 comma 4 DPR 380/2001 e art.17 L.R. 23/2004).

2. Per opere in corso iniziate senza previo deposito di SCIA, la presenta-zione di SCIA in sanatoria, prima che siano effettuati i controlli da par-te del SUE, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della sanzione minima prevista.

3. Qualora l’intervento non risulti sanabile, dopo il rigetto della sanatoria il SUE attiverà il procedimento sanzionatorio previsto dalle normative vigenti.

ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’

Art. 3.14.1 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DI OPERE Art. 3.14.2 – SISTEMA SANZIONATORIO Art. 3.14.3 – PROCEDIMENTI PER LE SANATORIE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

TTTIIITTT... 333 ––– GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO LLLOOOCCCAAALLLEEE DDDEEELLL TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO CCCAAAPPPOOO 333...111444 ––– VVVIIIGGGIII LLLAAANNNZZZAAA,,, SSSAAANNNZZZIIIOOONNNIII EEE TTTOOOLLLLLLEEERRRAAANNNZZZEEE

71

Art. 3.14.4 - TOLLERANZE IN SEDE DI COSTRUZIONE

1. Sono da considerarsi nella tolleranza e non costituiscono pertanto né variante né parziale difformità del titolo abilitativo edilizio il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie co-perta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole UI entro il limite del 2% di ciascuna delle misure previste nel titolo.

2. La tolleranza non si applica in fase progettuale.

VARIAZIONI I FINO AL 2% PER OGNI UI

ESCLUSIONI

Art. 3.14.5 – CONTROLLI SU SEGNALAZIONE DI PRIVATI

1. Il SUE dà corso ai controlli di eventuali abusi edilizi segnalati in forma scritta da privati, se contengono elementi o indizi sufficienti dai quali si possa evincere la fondatezza di quanto denunciato..

Art. 3.14.6 - PRESCRIZIONE DI ABUSI EDILIZI MINORI

1. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie , di volume, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzio-ne, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si proce-de pertanto all’applicazione delle relative sanzioni.

2. Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di 5 anni. L’esistenza dei pre-supposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitu-tivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con do-cumentazione probatoria per gli altri casi.

3. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli art. 10 e 11 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il bene-stare della Soprintendenza dei Beni Culturali e ambientali; l’esistenza dei presupposti della prescrizione dovrà essere dimostrata con specifi-ca documentazione.

4. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 a condizione che sia stato ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004; l’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà.

5. E’ comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sana-toria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle san-zioni previste dalla legge

AMBITO D’APPLICAZIONE REGOLARIZZAZIONE

Art. 3.14.4 – TOLLERANZE IN SEDE DI COSTRUZIONE Art. 3.14.5 – CONTROLLI SU SEGNALAZIONE DI PRIVATI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

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CAPO 3.15 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 3.15.1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL RUE

1. Alle violazioni del presente RUE, nonchè a quelle di seguito elencate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00: a) omessa o ritardata comunicazione di Fine lavori; b) omessa o ritardata comunicazione di Inizio lavori con PdC; c) omessa o ritardata comunicazione della Direzione Lavori e/o

dell’Impresa esecutrice; d) omessa esposizione del Cartello di cantiere o esposizione del Car-

tello di cantiere privo delle indicazioni obbligatorie; e) omessa tenuta in cantiere di copia del titolo edilizio completo degli

elaborati;

2. L’omessa o ritardata presentazione della Dichiarazione di conformità e della Scheda tecnica o della domanda di conformità edilizia ed agibilità comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 77 a euro 464; per l’eventuale parametrazione potrà essere definita con appositi provvedimenti comunali

3. I criteri per la determinazione della sanzione per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e la parametrazione delle sanzioni per gli abusi edilizi potranno essere definiti con appositi provvedimenti comu-nali

4. Per l’omessa o ritardata ottemperanza alle ordinanze emesse per le violazioni al presente RUE verrà applicata la sanzione di euro 500

5. L’applicazione delle sanzioni di cui sopra non esonera dall’obbligo per cui la sanzione stessa è stata prevista, pena la reiterazione della san-zione stessa.

VIOLAZIONI CHE PREVEDONO SAN-ZIONE PECUNIARIA

Art. 3.15.1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL RUE

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 111 AAABBBBBBRRREEEVVVIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

73

SCHEDA 1

ABBREVIAZIONI

INTERVENTI

MO Manutenzione Ordinaria MS Manutenzione Straordinaria

RS ….……. Restauro scientifico RRC ………. Restauro e Risanamento conservativo RT …………. Ripristino tipologico REC ..……. Ristrutturazione edilizia conservativa RE …………. Ristrutturazione Edilizia NC ….……. Nuova costruzione DR…………. Demolizione e Ricostruzione RU …..……. Ristrutturazione Urbanistica RAL ………. Risanamento delle aree libere SMT Significativi movimenti di terra CD ….……. Cambio d’uso

ORGANISMI FUNZIONALI

AC Amministrazione Comunale CQAP……. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio SUE … Sportello Unico per l’Edilizia SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PSC Piano Strutturale Comunale

RUE Regolamento Urbanistico Edilizio

POC Piano Operativo Comunale PUA ………. Piano Urbanistico Attuativo NTA Norme Tecniche di Attuazione VAS Valutazione Ambientale strategica VALSAT Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI

St …………. Superficie Territoriale Sf …………. Superficie Fondiaria Ut …………. Indice di utilizzazione Territoriale Uf …………. Indice di utilizzazione Fondiaria CEA Capacità edificatoria d’ambito

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 111 AAABBBBBBRRREEEVVVIIIAAAZZZIIIOOONNNIII

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Ut(s) Indice di utilizzazione sostenibile CEP Capacità edificatoria privata Ut(p) Indice di utilizzazione privata CEC Capacità edificatoria comunale Ut(c) Indice di utilizzazione comunale Vip Valutazione indirizzo progettuale DPQU Documento programmatico della qualità urbana DUC Disegno urbanistico concertato SMI Superficie Minima di Intervento

PARAMETRI E INDICI EDILIZI

SQ Superficie coperta Q …………… Rapporto di copertura SP …………. Superficie permeabile Su ………… Superficie utile Sa ………… Superficie accessoria Sc …………. Superficie complessiva, edificata o edificabile SdV Superficie di vendita

PARAMETRI DELLE EDIFICAZIONI

Vu ………… Volume utile Hf …………. Altezza dei fronti H ………….. Altezza dell’edificio Hu …………. Altezza utile dei vani D Distanza dai confini De …………. Distanze tra edifici Vl …………. Indice di Visuale Libera

ALTRE DEFINIZIONI

UI …………. Unità Immobiliare UE …………. Unità edilizia

TITOLI EDILIZI

CIL Comunicazione di inizio lavori CILA Comunicazione di inizio lavori asseverata PAS Procedura abilitativa semplificata SCIA Segnalazione certificata di inizio attività DIA Dichiarazione di inizio attività PdC Permesso di Costruire

PRA Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell’attività agricola

IDC Intervento Diretto Convenzionato

SCHEDA n. 1 - ABBREVIAZIONI

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 444 DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIAAA PPPEEERRR III TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII EEEDDDIII LLL IIIZZZIII

75

SCHEDA 2

INTERVENTI COMPLETAMENTE LIBERI (devono comunque essere rispettate le prescrizioni specifiche di cui al Tomo II e III del RUE)

1. Allacciamenti degli edifici alle reti di distribuzione dei servizi quali acquedotto, gas, elettricità, fognatura, teleriscaldamento, telecomunicazioni, purché questi non si configurino come inter-venti di potenziamento ed estensione delle esistenti reti di distribuzione principale, ferme re-stando le disposizioni in merito all’occupazione del suolo pubblico, il rispetto del regolamento del verde pubblico e degli standard relativi al ripristino delle sedi stradali;

2. Antenna parabolica e televisiva;

3. Bagni e cucine:sostituzione di pavimenti e rivestimenti, sanitari, lavelli e relativi impianti idrau-lici;

4. Condizionatori esterni (con esclusione degli edifici del Centro Storico e degli edifici classificati

”beni culturali”, nel qual caso occorre la CIL);

5. Doppi vetri;

6. Impianti di riscaldamento senza obbligo di progetto;

7. Impianti elettrici senza obbligo di progetto;

8. Griglie sulle pareti per adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli impianti;

9. Impianti di allarme e di sorveglianza (con esclusione degli edifici del Centro Storico e degli edifi-

ci classificati ”beni culturali”, nel qual caso occorre la CIL);

10. Inferriate, cancelletti, zanzariere estensibili su finestre e porte;

11. Predisposizione dei cantieri in presenza di avvenuto deposito di SCIA o di richiesta di PdC e con esclusione di ogni volume agibile (anche di tipo amovibile) fino all’efficacia del titolo edilizio;

12. Prove, saggi e prelievi per indagini su parti strutturali o meno degli edifici, quando sono chiara-mente limitati a tale finalità;

13. Riprese, demolizioni e rifacimenti di intonaci esterni (con esclusione degli edifici del Centro Sto-

rico e degli edifici classificati ”beni culturali”, nel qual caso occorre la CIL);

14. Sostituzione di infissi;

15. Sostituzione di insegne esistenti conformi al Codice della Strada senza alcuna variazione di mi-sure, sagoma e posizione – con esclusione degli edifici del Centro Storico e degli edifici vincolati dal PRG);

16. Sostituzione di elementi delle finiture esterne (lattonerie, cornicioni, etc…) (con esclusione degli

edifici del Centro Storico e degli edifici classificati ”beni culturali” nel qual caso occorre la CIL);

17. Sostituzione di pavimentazioni interne;

18. Targhe professionali e aziendali;

19. Tende parasole, capottine, tendaggi su balconi, (con esclusione degli edifici del Centro Storico e

degli edifici classificati ”beni culturali” nel qual caso occorre la CIL);

20. Tinteggiature interne ed esterne (con esclusione degli edifici del Centro Storico e degli edifici

classificati ”beni culturali” nel qual caso occorre la CIL);

21. Caminetti interni in presenza di canne fumarie esistenti, barbecue;

22. Pozzi ornamentali e fontanelle;

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 444 DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIAAA PPPEEERRR III TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII EEEDDDIII LLL IIIZZZIII

76

SCHEDA 3

INTERVENTI SOGGETTI A CIL (devono comunque essere rispettate le prescrizioni specifiche di cui al Tomo III del RUE)

1. Condizionatori esterni su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni culturali”.

2. Impianti di allarme e di sorveglianza su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni culturali”.

3. Riprese, demolizioni e rifacimenti di intonaci esterni su edifici del Centro Storico ed edifici clas-sificati ”beni culturali”.

4. Sostituzione di insegne esistenti conformi al Codice della Strada, su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni culturali”.

5. Sostituzione di elementi delle finiture esterne (lattonerie, cornicioni, etc…) su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni culturali”.

6. Casette per attrezzi da giardino, gazebo e pergolati privi di rilevanza strutturale, nei limiti di cui all’art. 3.2.2 TOMO III.

7. Tende parasole, capottine, tendaggi su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni cul-turali”.

8. Tinteggiature interne ed esterne su edifici del Centro Storico ed edifici classificati ”beni cultura-li”.

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

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SCHEDA 4

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (art. 6, comma 4, LR 31/2002, Atto di Coordinamento delibera C.R. n.279 del 4 febbraio 2010)

SCIA

ATTO O ELABORATO QUANDO OCCORRE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

1.1. Titolo ad intervenire (1) Per tutti gli interventi.

1.2. Documentazione catastale (1) Per tutti gli interventi.

1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria Per tutti gli interventi.

1.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell’ impresa cui si inten-dono affidare i lavori

Per tutti gli interventi.

1.5. Estremi per la verifica del DURC (Documento Unico di Rego-larità Contributiva)

Per tutti gli interventi che prevedano l’esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavorato-re autonomo (art. 90 c. 9 lett. c DLgs 81/2008).

1.6. Estremi della notifica preliminare ad ASL e direzione provin-ciale del lavoro, di cui all’ art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)

Per tutti gli interventi qualora previsto dalle norme vigenti (D.Lgs. 81/2008).

1.7. Elenco precedenti edilizi (1) Per tutti gli interventi su manufatto esistente.

1.8. Calcolo contributo di costruzione (1) e ricevuta del versamento Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero .

1.9. Modello Istat Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

1.10. Dichiarazione di possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30 c.1 lett. a LR 31/2002) e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alladisciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale .

DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA STATO DI FATTO E PROGETTO

1.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto (1) Per tutti gli interventi.

1.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) (1) Per tutti gli interventi.

1.13. Relazione tecnico descrittiva (1) Per tutti gli interventi.

1.14a. Asseverazione di conformità (1) Per tutti gli interventi (art. 10, c. 1, LR 31/2002).

1.14b. Dichiarazione di conformità edilizia tra stato di fatto e stato autorizzato

Per tutti gli interventi.

1.15. Elaborati grafici dello stato legittimo (1)

1.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e legittimo (1)

Quando la SCIA consista in (o comprenda) un accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17 LR 23/04 (lo stato legittimo dell’immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non cor-risponde allo stato di fatto).

1.17. Elaborati grafici di progetto (1) Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la SCIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004, e dei cambi di destinazione d’uso senza opere.

1.18. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui la SCIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 e dei cambi di desti-nazione d’uso senza opere.

ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA

1.19a. Elaborati grafici dimostrativi e relazione diconformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989)

Casi di cui all’art. 1 DM 14/6/ 1989 n. 236, art. 24 L 104/1992 e art. 77, DPR 380/2001;

1.19b. Dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla nor-mativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989)

Casi non rientranti tra quelli di cui all’art. 1 DM 14/6/ 1989 n. 236, art. 24 L 104/1992 e di cuiall’art. 77, DPR 380/2001;

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78

1.20 a) Modello Unico Regionale (MUR A.1_D1) – Asseverazione

in materia sismica; b1) Autorizzazione sismica riguardante le strutture, e la relativa

documentazione (art. 10, c. 3 lett. a) LR 19/2008) (vedi il succ. punto 1. 35);

oppure: b2) Dichiarazione del progettista abilitato, contenente

l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipo-tesi (art. 9, c. 3 della LR 19/2008).

• Per gli interventi che non comportano opere strutturali è sufficiente allegare alla SCIA ladocumentazione di cui alla lett. a) del presente punto.

• Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art.9 comma 3 LR 19/08) è sufficiente allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lett. a) e b2)del presente punto. Si veda l’apposito atto di indirizzo assunto dalla GR con delibera n. 121del 01/02/2010 modificata dal DGR 687/2011:

• Per gli interventi che comportano opere strutturali non ricompresse nel precedente punto oc-corre allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lett. a) e b1)del presente punto

1.21. Relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ri-costruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di peri-colosità geologica del territorio.

Nei casi di modificazione della morfologia e idrologia o della portanza dei suoli, se viene deposi-tata la documentazione di cui all’art. 10 c. 3 lett. a LR 19/08, la relazione geologica è contenu-ta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.08 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64 c. 7 LR 06/09. Seviene depositata la documentazione di cui all’art. 10 c-3, lett. b) LR 19/08 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi:

− qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazionedelle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva;

- qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche

eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progetta-zione esecutiva.

1.22. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici Nei casi previsti dal RUE, ai sensi dell’art. 33 LR 31/2002.

1.23. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)

Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999).

1.24. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 – L 46/90)

Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).

1.25. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)

Per gli interventi indicati nell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato condel. dell’Assemblea legislativa regionale 4.03.2008 n. 156.

1.26. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (conle deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)

1.27. Relazione asseverata terre e rocce da scavo Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove siacerto che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sitoin cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs 152/2006).

1.28. Documentazione di impatto acustico Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali poli-funzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).

1.29. Documentazione previsionale del clima acustico Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione oc-corre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 - DGR 673/2004).

1.30. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magneticigenerati da elettrodotti

Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione oc-corre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abi-tativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a4 ore in prossimitàdi linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/03 - DM 29/5/2008).

AUTORIZZAZIONI DA ALLEGARE ALLA SCIA

Le occorrenti autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l’edilizia (SUE) unita-

mente alla SCIA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denomi-

nati, devono essere presentate, unitamente alla SCIA, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Tutte le autorizzazioni di cui sopra, acquisite prelimi-

narmente alla presentazione della SCIA, devono essere presentate agli sportelli di competenza, accompagnate dalla prevista documentazione.

ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

1.31. Autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)

Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 c. 1, lett. d, e art. 157). L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso, in luogo dell’autorizzazione pae-saggistica, nei casi di ammissibilita’ di SCIA in sanatoria

1.32. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competen-za comunale

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di compe-tenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).

1.33. Valutazione d’incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di prevalutazione d’incidenza di interventi) (competenza Co-mune o Ente Parco)

Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007)

1.34. Autorizzazione allo scarico Per tutti gli interventi previsti dal Regolamento delle Fognature

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ATTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1.35. Autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (competenza NCI - ufficio pratiche sismiche)

Ai sensi dell’art. 10 LR 19/2008, i lavori previsti dalla SCIA non possono essere iniziati fino aquando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto ese-cutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 LR19/2008 e dall’art. 5 LR 23/2009: - in tutti i Comuni, siano essi classificati a media o a bassa sismicità, occorre l’autorizzazione

sismica per gli interventi individuati dall’art. 11 LR 19/2008 (cioè: a) gli interventi edi-lizi in abitati da consolidare; b) i progetti presentati a seguito di accertamento di viola-zione delle norme a n t isismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategicoe alle opere infrastrutturali rilevanti; d) le sopraelevazioni) ;

- per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all’art. 9, c. 1, LR 19/2008, occorre l’autorizzazione sismica nei Comuni classificati a media sismicità ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strut-ture nei Comuni a bassa sismicità.

1.36. Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (competenza NCI – settore valorizzazione della montagna)

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell’elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000.

1.37. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (competenza Ente proprietario della strada)

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di compe-tenza provinciale o statale (DLgs 285/ 1992 e DPR 495/1992).

1.38. Parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco) o dichia-razione di intervento non soggetto (DM 16/2/1982 e DPR 37/1998)

- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco di cui al DPR 151/11 e DM del 07/08/2012 dell'allegato A del DM16/2/1982.

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non sog-getto alla normativa sulla prevenzione incendi.

1.39. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004 (competenza Soprintendenza ai Beni Ar-chitettonici e Paesaggistici)

Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004.

1.40. Autorizzazione per interventi su aree sottoposte a vincolo ar-cheologico (competenza Soprintendenza ai Beni Archeologici)

Per tutti gli interventi che prevedono opere soggette a parere della Soprintendenza in aree sog-gette a vincolo archeologico.

1.41 VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)

Per gli interventi previsti dall’articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbiaprevisto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo).

1.42. Parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007) Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007.

1.43. Nulla-osta dell’Ente Parco - Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino trasformazio-ni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona “D” del parco (art. 40 LR 6/2005);

- Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell’ambiente 14/12/1990.

1.44. Autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d’acqua)

Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).

1.45. Nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto di compe-tenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali

Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture ozone militari.

Ogni altra autorizzazione/nulla osta/parere di enti sovraordinati in materia edilizia

SCHEDA n. 3 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

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SEZIONE 2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ATTO O ELABORATO QUANDO OCCORRE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

2.1. Titolo ad intervenire (1 )1 Per tutti gli interventi (art. 13, comma 1, LR 31/ 2002).

2.2. Documentazione catastale (1) Per tutti gli interventi. 2.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria Per tutti gli interventi. 2.4. Elenco precedenti edilizi (1) Per tutti gli interventi su manufatto esistente. 2.5. Calcolo del contributo di costruzione (1) Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all’articolo 30, comma 1,

della LR 31/2002 (at. 27, LR 31/2002).

2.6. Modello Istat Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni I-STAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

2.7. Dichiarazione di possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, c. 1, lett. a, LR 31/2002), e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale.

DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA STATO DI FATTO E PROGETTO

2.8. Documentazione fotografica dello stato di fatto (1) Per tutti gli interventi.

2.9. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) (1) Per tutti gli interventi. 2.10. Relazione tecnico descrittiva (1) Per tutti gli interventi. 2.11a. Asseverazione di conformità (1) Per tutti gli interventi (art. 13, comma 2, LR 31/ 2002). 2.11b. Dichiarazione di conformità edilizia tra stato di fatto

e stato autorizzato Per tutti gli interventi.

2.12. Elaborati grafici dello stato legittimo (1)

2.13. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e legittimo (1)

Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di conformi-tà, ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell’immobile, risultante dai prece-denti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto)

2.14. Elaborati grafici di progetto (1) Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 .

2.15. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui il permesso di co-struire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004.

ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.16a. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989)

Casi di cui all’art. 1 DM 14/6/ 1989 n. 236, art. 24 L 104/1992 e di cui all’art. 77, DPR 380/2001;

2.16b. Dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla nor-mativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989)

Casi non rientranti tra quelli di cui all’art. 1 DM 14/6/ 1989 n. 236, art. 24 L 104/1992 e di cui all’art. 77, DPR 380/2001;

2.17. a) Modello Unico Regionale (MUR A.1_D1) – Asseverazione

in materia sismica; b1) Autorizzazione sismica riguardante le strutture, e la relativa

documentazione (art. 10, c. 3 lett. a) LR 19/2008) (vedi il succ. punto 1. 35);

oppure: b2) Dichiarazione del progettista abilitato, contenente

l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipo-tesi (art. 9, c. 3 della LR 19/2008).

• Per gli interventi che non comportano opere strutturali è sufficiente allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lett. a) del presente punto.

• Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumita’ ai fini sismici (art.9 comma 3 L.R.19/08) è sufficiente allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lett. a) e b2)del presente punto. Si veda l’apposito atto di indirizzo assunto dalla GR con delibera n. 121 del 01/02/2010 modificata dal DGR 687/2011:

• Per gli interventi che comportano opere strutturali non ricompresse nel precedente punto occorre allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lett. a) e b1)del presente punto

2.18. Relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la rico-struzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, i-drogeologici, geomorfologici e, più in generale, di perico-losità geologica del territorio. Nei casi di modificazione della morfologia e idrologia e/o della portanza dei suoli.

Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10 c. 3 lett. a) LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, c. 3, lett. b) LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi:

− qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva,

− qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva.

2.19. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici Nei casi previsti dal RUE, ai sensi dell’art. 33, LR 31/2002 2.20. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli

edifici (DPCM 5/12/1997) Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999).

2.21. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)

Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).

2.22. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)

Per gli interventi indicati nell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 444 DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIAAA PPPEEERRR III TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII EEEDDDIII LLL IIIZZZIII

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2.23. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’in-quinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/03 – DGR 2263/2005)

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi an-che circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006).

2.24. Relazione asseverata terre e rocce da scavo Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello tesso sito in cui èstato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs 152/2006).

2.25. Documentazione di impatto acustico Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).

2.26. Documentazione previsionale del clima acustico Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorreper la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamen-ti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR15/2001- DGR 673/2004)

2.27. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e ma-gnetici generati da elettrodotti

Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione oc-corre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abi-tativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore in prossimità di linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/03-DM 29/5/08).

AUTORIZZAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l’edilizia (SUE)

contestualmente alla richiesta di permesso di costruire. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le richieste di autorizzazio-

ne/nulla osta/valutazione/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla richiesta di permesso di costruire, con domanda unica, allo spor-

tello unico per le attività produttive (SUAP). In tutti i casi è possibile presentare l’eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla

prevista documentazione. Per ogni atto si specifica se esso costituisce condizione per il rilascio del PdC, oppure condizione per l’inizio dei lavori.

ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

2.28. Autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)

Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136,142,143 c. 1, lett. d, e art. 157). L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso, in luogo dell’autorizzazione paesaggistica, nei casi di ammissibilita’ di SCIA in sanatoria

2.29. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di compe-tenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).

2.30. Valutazione d’incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di prevalu-tazione d’incidenza di interventi) (competenza Comune o EnteParco)

Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007)

2.31. Richiesta di autorizzazione allo scarico Per tutti gli interventi previsti dal Regolamento delle Fognature

ATTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

2.32. Autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (competenza NCI - ufficio pratiche sismiche)

Ai sensi dell’art. 10 LR 19/2008, i lavori previsti dalla SCIA non possono essere iniziati fino aquando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto ese-cutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 LR19/2008 e dall’art. 5 LR 23/2009: - in tutti i Comuni, siano essi classificati a media o a bassa sismicità, occorre l’autorizzazione

sismica per gli interventi individuati dall’art. 11 LR 19/2008 (cioè: a) gli interventi edi-lizi in abitati da consolidare; b) i progetti presentati a seguito di accertamento di viola-zione delle norme a n t isismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategicoe alle opere infrastrutturali rilevanti; d) le sopraelevazioni) ;

- per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all’art. 9, c. 1, LR 19/2008, occorre l’autorizzazione sismica nei Comuni classificati a media sismicità ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strut-ture nei Comuni a bassa sismicità.

2.33. Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (competenza NCI – settore valorizzazione della montagna)

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell’elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000.

2.34. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (competenza Ente proprietario strada)

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di compe-tenza provinciale o statale (DLgs 285/ 1992 e DPR 495/1992).

2.35. Parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco) o dichia-razione di intervento non soggetto (DM 16/2/82 e DPR 37/98)

- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco di cui al DPR 151/11 e DM del 07/08/2012

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non sog-getto alla normativa sulla prevenzione incendi.

2.36. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004 (competenza Soprintendenza ai Beni Ar-chitettonici e Paesaggistici)

Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004.

2.37. Autorizzazione per interventi su aree sottoposte a vincolo ar-cheologico (competenza Soprintendenza ai Beni Archeologici)

Per tutti gli interventi che prevedono opere soggette a parere della Soprintendenza in aree sog-gette a vincolo archeologico.

2.38. VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)

Per gli interventi previsti dall’articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbiaprevisto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo).

2.39. Parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007) Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. 2.40. Nulla-osta dell’Ente Parco - Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino trasformazio-

ni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona “D” del parco (art. 40 LR 6/2005);

- Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell’ambiente 14/12/1990.

2.41. Autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di baci-no) o del consorzio di bonifica (a seconda della compe-tenza sul corso d’acqua)

Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).

2.42. Nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto di compe-tenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali

Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture ozone militari.

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 444 DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIAAA PPPEEERRR III TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII EEEDDDIII LLL IIIZZZIII

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Ogni altra autorizzazione/nulla osta/parere di entri sovraordinati in materia edilizia

SEZIONE 3. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI ALCUNI ELABORATI

NUMERAZ.

ELAB. ELABORATO CONTENUTI

1.1. 2.1.

TITOLO AD INTERVENIRE

Concerne la legittimazione dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell’effettiva disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto dell’intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell’immobile eventualmente accompagnata da copia dell’atto comprovante il titolo;

- copia dell’eventuale provvedimento di concessione d’uso di suolo pubblico (qualora l’opera insista su suolo pubblico).

1.2. 2.2.

DOCUMENTAZ. CATASTALE

Estratto di mappa validato dal tecnico progettista. La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell’edificio; la visura catastale, anche storica, può essere richiesta qualora i dati in essa conte-nuti possano risolvere dubbi riguardo la destinazione d’uso o altro.

1.7. 2.4.

ELENCO PRECEDENTI

EDILIZI

Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all’immobile oggetto di intervento. In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto (1939) o altri documenti probatori. È necessa-rio elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati.

1.8. 2.5.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30 LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e seconda-ria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione Eventuale calcolo per la monetizzazio-ne degli standard ove prevista dal RUE

1.11. 2.8.

DOCUMENTAZ. FOTOGRAFICA DELLO STATO

DI FATTO

Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile og-getto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesisten-ze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

1.12. 2.9.

ELABORATI GRAFICI

DELLO STATO DI FATTO

(RILIEVO)

Per interventi di nuova costruzione: planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue in scala adeguata che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli immobili oggetto di intervento dai confini di pro-prietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativa-mente all’area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). Le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta tecnica regionale o dal Data Base Topografico. Per interventi su edifici esistenti: planimetria generale (in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arbo-ree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illumino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell’immobile su cui si interviene.

1.13. 2.10.

RELAZIONE TECNICO

DESCRITTIVA

Deve contenere le seguenti informazioni: - tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.); - tipologia del manufatto; - ubicazione dell'intervento; - classificazione urbanistica; - vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico); - (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili,

accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destina-zioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui;

- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche di-mensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati): - asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, LR 31/2002 (vedi punto successivo); - dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzio-

ne incendi, per la vulnerabilità sismica, etc..

1.14a. 2.11a.

ASSEVERAZIO-NE DI

CONFORMITÀ

Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazionepreventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un accertamento diconformità, ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. “titoli misti”, di “parziale sanatoria” e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell’asseverazione relativi alla normativa tecnica per l’edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attesta-no la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse; Inparticolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, l’asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008: • la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti

dell’azione sismica sulle stesse, • che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, • che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto ai sensi

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Norme Tecniche Attuative TTTOOOMMMOOO III

SSSCCCHHHEEEDDDAAA NNN... 444 DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIAAA PPPEEERRR III TTT III TTTOOOLLL III AAABBBIII LLL III TTTAAATTT IIIVVVIII EEEDDDIII LLL IIIZZZIII

83

della LR 19/2008) per adeguare l’opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.

1.15. 2.12.

ELABORATI GRAFICI

DELLO STATO LEGITTIMO

Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA ese-guibile). Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 01.09.1967 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L.65/1967), tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

1.16. 2.13.

ELABORATI GRAFICI

COMPARATIVI TRA STATO DI FATTO E STA-

TO LEGITTIMO

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la plani-metria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

1.17. 2.14.

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Gli elaborati devono ricomprendere: - Posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico

Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote pla-nimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, del-le pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenza arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

1.17. 2.14.

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Gli elaborati devono ricomprendere: - Posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico - Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote

planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'ar-redo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenza arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

- Planimetria in scala adeguata ( di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all'ester-no dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

- Piante di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero- illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;

- Sezioni di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due;

- Prospetti di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare an-che parte degli edifici contermini;

- Eventuali particolari architettonici in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell’opera pro-gettata.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere li-mitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc

1.18. 2.15.

ELABORATI GRAFICI

COMPARATIVI STATO DI FATTO

E PROGETTO (GIALLO E ROS-

SO)

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad eviden-ziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere eviden-ziati con apposita campitura tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con apposita differente campitura gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre.

SCHEDA n. 3 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

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RUE Nuovo Circondario Imolese Norme Tecniche Attuative

TTTOOOMMMOOO III SSSCCCHHHEEEDDDAAA AAA

CCCOOOSSSTTTOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE

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SCHEDA 5

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DI PUA La documentazione da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione da specifiche norme di settore, del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Comunale, e in conformità con la L.R. 20/2000 e smi, è la seguente: A) Elaborati relativi allo stato di fatto:

1) estratto degli strumenti urbanistici sovraordinati, limitato alla parte interessata dall’intervento, con indicazione dell’area e degli articoli delle relative norme di attuazione;

2) estratto degli strumenti di pianificazione generale comunale (PRG, PSC, RUE, POC); 3) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con proprietà, limiti e superfici; 4) planimetria in scala 1:500 della zona prima dell'intervento, con l'individuazione di un capo-

saldo fisso permanente cui riferire le curve di livello e le quote planoaltimetriche compren-dente: a. rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze arboree;

costruzioni e manufatti di qualsiasi genere; b. elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative

servitù ed altre eventuali infrastrutture; c. viabilità e toponomastica; d. impianti per l’emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile; e. altri eventuali vincoli e/o servitù;

5) sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due); 6) documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa, esaustiva per la rappresen-

tazione di tutta l’area; B) Elaborati di progetto:

1) planimetrie di progetto almeno in scala 1:500 con l’indicazione dei seguenti elementi: - lotti edificabili; - aree di sedime di massima dei fabbricati; - strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, piazze; - spazi di verde attrezzato (pubblico e privato); - eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; - spazi pubblici di sosta e parcheggio; - spazi per servizi di carattere generale o di insediamento; - spazi per isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; - tabella riepilogativa dei dati urbanistico-edilizi di POC e di progetto;

2) sezioni e profili in scala 1:500 dell’area di intervento; 3) sezioni stradali in scala 1:100 riportanti la stratigrafia, i percorsi pedonali e ciclabili con evi-

denziazione del rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architetto-niche;

4) tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze; 5) progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distri-

buzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica e dati, gas, impianto di depurazione, etc.);

6) norme tecniche di attuazione che dovranno contenere di massima i seguenti dati: a) superficie catastale; b) superficie territoriale St: qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione

diversa va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea; c) superficie fondiaria Sf totale e di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata se-

condo l'ordine indicato nella planimetria di progetto; d) superficie utile Su e superficie accessoria Sa totale e di ciascun lotto, distinte secondo le

varie destinazioni d'uso ammesse o indice di utilizzazione fondiaria da applicare ai lotti risultanti dal disegno di PUA;

e) superficie destinata alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture distinte in base alla ti-pologia (strade, verde, parcheggi, etc…);

f) superficie permeabile; g) principali caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione, con speci-

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RUE Nuovo Circondario Imolese Norme Tecniche Attuative

TTTOOOMMMOOO III SSSCCCHHHEEEDDDAAA AAA

CCCOOOSSSTTTOOO DDDIII CCCOOOSSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE

85

ficazione delle modalità d’allacciamento ai pubblici servizi e alla rete pubblica, da con-cordarsi con gli Enti erogatori dei servizi medesimi (Comune, Enel, Hera, Telecom, Boni-fiche, etc.);

h) modalità di attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, etc.);

i) definizione della qualità dell'intervento con riferimento a: - spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale; - verde pubblico e privato; - materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori; - recinzioni; - distacchi dalle strade e dai confini; - materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai,

manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, etc..);

a) numero e caratteristiche degli accessi carrai; b) indicazione delle modifiche non sostanziali che non costituiscono variante al PUA;

C) Relazione geologica – geotecnica – sismica firmata da tecnici abilitati; D) Documentazione in materia acustica a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/1995 ed in

particolare: a) valutazione d’impatto acustico per le opere previste dall’art. 8 c. 2 e 4 L. 447/95; b) valutazione previsionale di clima acustico per gli insediamenti previsti all’Art. 8, c. 3 L.

447/95. La documentazione dovrà essere redatta nel rispetto della delibera GR 673 del 14 aprile 2004 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”) e coerentemente con quanto contenuto nelle norme tecniche della Classificazione Acustica del territorio comunale;

E) Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT sulla proposta proget-tuale (ai sensi del DLgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal DLgs 4/2008 e ai sensi dell’art. 5 LR 20/2000 come modificata ed integrata dalla LR 6/2009);

F) Relazione illustrativa comprendente: a) analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esi-

stenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi, la verifica di eventuali vincoli di carattere idraulico od idrogeologico, di eventuali fonti di inquinamento e di altri elementi di criticità;

b) descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;

c) illustrazione degli eventuali stralci di attuazione del piano; d) computo metrico di massima e quadro economico (comprensivo di imprevisti, IVA e spe-

se tecniche) delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal soggetto attua-tore;

e) relazione sull’impianto di illuminazione pubblica anche in relazione al contenimento dell’inquinamento luminoso ai sensi della LR 19/2003 e Del. GR 2263/05;

f) valutazione sull’orientamento ai fini della ventilazione ed illuminazione naturali degli am-bienti nonché all’esposizione solare ed ai venti dominanti e sui temi energetici;

g) valutazione, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore a 1000 mq, della fattibilità tecnico-economica dell’applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (cfr. art. 5, c. 4 LR 26/2007).

G) Schema di convenzione ai sensi dell’art. 28 L. 1150/1942 e dell’art. 31 comma 6 L.R. 20/2000, che preveda: - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere

di urbanizzazione primaria e secondaria; - la eventuale costituzione delle servitù previste dal Piano Particolareggiato, - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di urba-

nizzazione primaria inerenti il PUA, nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;

- le modalità di collaudo e cessione delle aree;

Page 92: COMUNE DI IMOLA - Nuovo Circondario Imolese...Dott.ssa Catia Nanni, Comune di Imola Saverio Orselli, Comune di Imola Arch. Roberta Querzè, Comune di Imola Ing. Morena Rabiti, Comune

RUE Nuovo Circondario Imolese Norme Tecniche Attuative

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- i termini di ultimazione degli eventuali stralci funzionali di intervento previsti per l’attuazione el comparto;

- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;

- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; - quant’altro possa riguardare patti e condizioni inerenti l’attuazione anche se qui non richiamate.

H) Documentazione necessaria per l’acquisizione dei pareri di competenza di organi diversi dal Comu-ne tra cui : 1) parere preventivo integrato di Arpa ed AUSL ai sensi della lettera h) e h-bis) dell’Art. 19, 1 c.

LR 4/5/1982 n. 19 come sostituita dall’Art. 41, 1 c. LR 25/11/2002 n. 31; 2) autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprinten-

denza ai beni archeologici, da richiedersi ai sensi dell’Art. 16 della L. 17/8/1942 n° 1150 nel caso in cui il piano ricomprenda immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;

3) autorizzazione della Provincia o dell’Ente Nazionale Strade (ex Anas), nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o pre-veda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

4) autorizzazione del 7°Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari in caso il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù o che sia in variante al POC;

5) pareri degli Enti erogatori dei servizi previsti in progetto; 6) parere della Provincia relativo al vincolo sismico; 7) altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e rego-

lamenti specifici (Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino del Reno, Aeronautica militare per opere che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea, etc…).