COMUNE DI BARLETTA - Portale Istituzionale · anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,...

23
1 COMUNE DI BARLETTA CAPITOLATO D'ONERI Per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria, di gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche, della tassa rifiuti e servizi giornaliera, anche nelle eccezioni di canoni se stabiliti dall’Ente e nell’eccezione di IMUS (imposta municipale secondaria) come stabiliti dalle norme legislative, nonché la gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà pubblica. Articolo 1 Oggetto Il presente capitolato disciplina i rapporti contrattuali dell’affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, di accertamento, di liquidazione, delle attività di riscossione volontaria e coattiva dei seguenti tributi comunali nonché del contenzioso tributario e/o civile in tutti i gradi: 1. imposta comunale sulla pubblicità; 2. diritti sulle pubbliche affissioni; 3. tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche; 4. tassa rifiuti e servizi giornaliera Le entrate interessate dalla suddetta concessione si riferiscono agli anni di durata della concessione ed a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, non siano decaduti o prescritti secondo le norme tributarie vigenti. Si precisa che rientrano nella competenza del concessionario tutte le procedure inerenti la riscossione degli atti emesse e notificati dai precedenti gestori. Rientra altresì nell’ambito della presente concessione lo svolgimento nel territorio comunale del servizio delle pubbliche affissioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti nel Comune di Barletta, giusto Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 19/10/2005 e s.m.i.. Articolo 2 Durata La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di 6 (sei) anni, decorrenti dal 01.06.2013 e scadenti il 31/12/202019. L’Amministrazione si riserva di dare comunque avvio al decorso della concessione a far data dall’ 01.06.2013, sotto le riserve di legge, anche qualora non fosse nel frattempo intervenuta la stipulazione del relativo contratto di concessione in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

Transcript of COMUNE DI BARLETTA - Portale Istituzionale · anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,...

1

COMUNE DI BARLETTA

CAPITOLATO D'ONERI

Per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria, di gestione delle attività di accertamento,

liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti

sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche, della tassa rifiuti e

servizi giornaliera, anche nelle eccezioni di canoni se stabiliti dall’Ente e nell’eccezione di IMUS

(imposta municipale secondaria) come stabiliti dalle norme legislative, nonché la gestione e

manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà pubblica.

Articolo 1 Oggetto

Il presente capitolato disciplina i rapporti contrattuali dell’affidamento in concessione del servizio di

gestione ordinaria, di accertamento, di liquidazione, delle attività di riscossione volontaria e

coattiva dei seguenti tributi comunali nonché del contenzioso tributario e/o civile in tutti i gradi:

1. imposta comunale sulla pubblicità;

2. diritti sulle pubbliche affissioni;

3. tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche;

4. tassa rifiuti e servizi giornaliera

Le entrate interessate dalla suddetta concessione si riferiscono agli anni di durata della

concessione ed a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione,

anche coattiva, non siano decaduti o prescritti secondo le norme tributarie vigenti.

Si precisa che rientrano nella competenza del concessionario tutte le procedure inerenti la riscossione

degli atti emesse e notificati dai precedenti gestori.

Rientra altresì nell’ambito della presente concessione lo svolgimento nel territorio comunale del servizio

delle pubbliche affissioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le pubbliche

affissioni esistenti nel Comune di Barletta, giusto Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche

Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 19/10/2005 e s.m.i..

Articolo 2

Durata La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di 6 (sei) anni, decorrenti dal 01.06.2013 e scadenti il 31/12/202019. L’Amministrazione si riserva di dare comunque avvio al decorso della concessione a far data dall’ 01.06.2013, sotto le riserve di legge, anche qualora non fosse nel frattempo intervenuta la stipulazione del relativo contratto di concessione in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo

di preventiva disdetta da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

2

� far cessare la concessione prima della scadenza, qualora decidesse di gestire tale servizio

direttamente con propria organizzazione, previa comunicazione al Concessionario da

trasmettere al suo domicilio, mediante raccomandata a.r. almeno tre mesi prima;

� prorogare, qualora la normativa vigente lo consenta, per il tempo necessario alla consegna del

servizio al nuovo Concessionario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, il contratto

agli stessi patti e alle stesse condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione

al Concessionario da trasmettere al suo domicilio, mediante raccomandata a.r. o per posta

certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Il concessionario si impegna ad

accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

La concessione si intenderà risolta di diritto, qualora, nel corso della gestione, fossero emanate

disposizioni legislative comportanti la cessazione della concessione stessa.

E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla

scadenza del servizio. Nel caso in cui si verifichino versamenti su conti intestati al Concessionario,

quest’ultimo è obbligato ad effettuare urgentemente il riversamento di tali importi comprensivi degli

interessi legali maturati al Comune, con le stesse modalità e tempi previsti dall’art. 24 del presente

capitolato di oneri. Al termine dell'incarico il concessionario dovrà comunque consegnare al Comune

o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli

stessi.

Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio e

subentra al Concessionario uscente (o al Comune) in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione, ivi

inclusi gli atti e i procedimenti insoluti e i ricorsi pendenti.

Articolo 3 Norme che regolano la gestione e l’affidamento della concessione

L’affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

� D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; � D.M. 11 novembre 2000, n. 289 e s.m.i.; � D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; � D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e s.m.i.; � D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i.; � D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 e s.m.i.; � D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.; � D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.; � D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.; � D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; � Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; � D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.; � Regolamento vigente ICP e diritti affissioni; � Regolamento vigente TOSAP; � Regolamento vigente entrate comunali; � Regolamento vigente dei contratti; � Regolamento vigente delle sanzioni; � Deliberazioni di C.C. e di G.C. relative alle entrate oggetto della concessione ed alle

attività ad esse connesse e correlate; � Deliberazione di C.C. n. 3 del 19/01/05 e s.m.i.(piano generale degli impianti);

� Normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

3

Articolo 4 Luogo di esecuzione

Tutte le attività di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dal concessionario in una sede ubicata nel territorio comunale da allestire e rendere operativa entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, a totale carico e spese del concessionario, dall’inizio del contratto e per tutta la sua durata. In caso di difficoltà nel reperire sul territorio comunale una sede adeguata, alla società concessionaria può essere concessa una proroga massima di ulteriori 30 giorni. In attesa di rendere operativa la sede definitiva, il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la data fissata nei contratto quale termine di inizio delle attività. All'interno della sala dovrà essere esposta una bacheca con affisse le tariffe applicate dal Comune per ogni singola imposta ed i vigenti Regolamenti comunali che ne disciplinano l'attività.

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di attrezzature

informatiche (computers, fotocopiatrici, scanner……..) nonché di tutti i servizi necessari alla

facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare

di collegamenti telematici sia per l’accesso alle banche dati utili all’attività di affidamento che per

consentire lo scambio dei flussi di informazione con la ripartizione finanziaria dell’ente e con i

cittadini.

Il concessionario dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge

presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione (lettera, invito, diffida, intimazione,

ecc.) o notificazione fatta presso il predetto ufficio si intenderà fatta alla società concessionaria.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente deve essere tempestivamente comunicata

all'Amministrazione comunale di Barletta.

Deve essere, altresì, tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale di Barletta

ogni variazione riguardante i recapiti telefonici /fax e posta elettronica.

Le variazioni non comunicate non avranno effetto nei confronti dell’Ente.

L'Ufficio dovrà essere operativo almeno dal lunedì al venerdì, per un totale di minimo 36 ore

settimanali distribuiti tra mattina e pomeriggio, secondo l'articolazione oraria prevista per gli uffici

comunali. Articolazioni diverse degli orari potranno essere concordate con il Dirigente del Settore

Programmazione Economico Finanziaria in prossimità delle scadenze per il pagamento dei tributi.

Articolo 5

Requisiti di partecipazione Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio: - le imprese singole, raggruppate o consorziate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; - le società commerciali e gli altri soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; I suddetti soggetti devono risultare iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e del D.M. n 289/2000 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che alla data di pubblicazione del bando di gara siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno tre anni alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E. per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; b) che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia)

4

c)di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze passate in giudicato relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; e) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazioni per mancata esecuzione della fornitura; f) di non essere inclusi nelle banche dati Sic (sistema di informazioni creditizie) tra gli eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati; g) essere in regola con il versamento contributivo relativo ad adempimenti INPS, INAIL e in genere verso qualsiasi istituto previdenziale e/o assicurativo. Tale regolarità deve essere attestata con DURC da presentarsi prima dell’aggiudicazione del servizio. h) aver svolto o avere in corso di esecuzione, con regolarità e senza contestazioni, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, il servizio di accertamento e/o riscossione dei tributi oggetto di gara in almeno tre Comuni di classe IV o superiore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 la dichiarazione dovrà essere documentata da relative attestazioni che dovranno indicare, pena l’esclusione o la revoca dell’aggiudicazione provvisoria:

• Il n° degli abitanti dell’ente committente rilevati al 31/12/2010 secondo dati ISTAT

• Il tipo di servizio svolto e cioè servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità , diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche, tassa rifiuti giornaliera, canone di posteggio su aree mercatali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le pubbliche affissioni

i) di aver conseguito, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti alla data di pubblicazione del bando 2010-2011-2012, un fatturato specifico relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, intendendosi per servizi analoghi quelli di accertamento e/o riscossione sui tributi comunali, complessivamente nel triennio pari ad almeno ad €. 3.000.000,00 al netto dell’IVA se dovuta; m) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06; l) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure che si è avvalso di piani individuali di emersione della citata Legge, ma che il periodo di emersione si è concluso; m) essere in possesso della dichiarazione di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 che garantiscono il possesso della capacità economica e finanziaria sulla affidabilità del concorrente partecipante. La dichiarazione deve fare esplicito riferimento all’oggetto della concessione. In caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti di imprese o consorzi ogni singolo soggetto componente il raggruppamento o il consorzio dovrà essere in possesso, attestandoli, dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m),n) o). Il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto interamente dal soggetto mandatario. Il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto interamente dal soggetto mandatario e nella misura di almeno € 500.000,00 di fatturato da almeno uno dei mandanti. Il requisito di cui al punto m) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Articolo 6

Modo di aggiudicazione

La gara sarà espletata mediante procedura aperta con aggiudicazione alla società in base al

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art.81- 83 del D.Lgs. n.

163/2006, dell’art. 120 DPR 207 del 05.10.2010 e dei regolamenti di attuazione.

Alla determinazione del punteggio finale partecipa:

5

1. quanto totalizzato in seguito all’offerta proposta sull’aggio al massimo ribasso (l’aggio verrà

corrisposto esclusivamente sul riscosso);

2. quanto totalizzato relativamente alla presentazione del progetto tecnico presentato

seguendo le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.

Ulteriori informazioni saranno specificate dal bando di gara approvato, dal Settore

Programmazione, Gare, Appalti e Contratti con apposito provvedimento.

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta pervenuta, purché ammessa e valida.

Articolo 7

Stipulazione del contratto II Concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva, della garanzia accessoria e della polizza assicurativa di cui agli articoli 9 e 10, entro il termine assegnato dal Settore Appalti e Contratti.

La sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

1. perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti,

degli atti amministrativi e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dei

tributi di cui al presente capitolato;

2. accettazione dei servizi oggetto del presente contratto per quanto attiene alla loro perfetta

gestione ed esecuzione.

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto,

il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, con la qualifica anche di

Funzionario Responsabile del tributo ai sensi degli articoli 11, 54 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507,

anche ai fini dello svolgimento degli eventuali contenziosi tributari, civili ed amministrativi conseguenti

a ricorsi i cui oneri sono ad esclusivo suo carico.

Sono a carico del concessionario le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, etc.) e quant'altro

dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Articolo 8 Documenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il presente capitolato;

2. l’offerta economica ed il progetto tecnico presentato in sede di gara;

3. il provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 9

Cauzione principale

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi,

derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, il

Concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una

cauzione per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad euro € 2.120.721,89

determinato sulla base della media delle Entrate oggetto della concessione con riferimento al periodo

dal 2006 al 2011, così calcolato:

€ 1.178.178,83 * 30% = € 353.453,65 (aggio medio annuo)

€ 353.453,65 * 6 anni = € 2.120.721,89 (importo contrattuale complessivo)

€ 2.120.721,89 *10% = € 212.072,19 (cauzione)

6

Essa può essere costituita da:

� contanti;

� titoli di Stato o garantiti dallo Stato (essi saranno valutati al corso medio del semestre anteriore

a quello in cui ha luogo il contratto, ridotto a 9/10);

� fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da società iscritte

nell’elenco tenuto dalla Banca di Italia, ai sensi dell’articolo 107 (elenco speciale) del D.Lgs.

385/1993 (Testo Unico leggi bancarie e creditizie).

A tal proposito, qualora la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza

assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all’articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

3. la sua operatività entro e non oltre 15 giorni, a semplice richiesta del Comune.

La garanzia fideiussoria ha durata di 7 anni , pari a quella della concessione aumentata di un anno,

ed è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione

del contratto di concessione.

In caso di mancato e/o ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune

precede ad esecuzione sulla cauzione definitiva.

II Concessionario, entro il termine di 15 ( quindici ) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è

tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata

parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro,

l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di

recedere dal contratto per colpa del concessionario.

A richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale

della cauzione ogni qualvolta, durante la vigenza contrattuale, si verifichino variazioni in

aumento delle tariffe in percentuale superiore al 10%.

La cauzione prestata è restituita o svincolata al termine de biennio successivo al termine del

rapporto concessorio, mediante adozione di apposito provvedimento, solo successivamente alla

consegna delle banche-dati con i relativi tracciati, degli atti relativi alla gestione dei servizi oggetto del

presente capitolato nonché alla verifica dell’inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto

rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

Articolo 10 Polizza assicurativa e garanzia accessoria

Il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, pena

la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto:

1. una garanzia accessoria per un importo pari a € 100.000,00 costituita da fideiussione bancaria o

polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da società iscritte nell’elenco tenuto dalla Banca di

Italia, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, e valida per la durata della convenzione per

responsabilità civili e/o penali derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del

presente Capitolato d'Oneri, nonché ad ulteriore garanzia del mancato riversamento delle somme

riscosse e del fedele adempimento degli oneri ed obblighi.

Il Comune, in caso di inadempimento contrattuale da parte del concessionario, potrà indifferentemente

attivare la cauzione definitiva e/o la garanzia accessoria.

7

II Concessionario, entro il termine di 15 ( quindici ) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è

tenuto al reintegro della garanzia, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata

parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro,

l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di

recedere dal contratto per colpa del concessionario;

2. polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa, da sottoporre al benestare

de Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria, che preveda:

- il soggetto assegnatario quale contraente;

- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata in

concessione;

- un massimale non inferiore € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila).

Tale polizza dovrà tutelare l’Amministrazione relativamente alla responsabilità della ditta

aggiudicataria relativamente:

1. all’ esatta e puntuale realizzazione del servizio affidatole e dell'operato dei propri

dipendenti;

2. ai casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in

dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il

contratto.

Per quanto detto, l'impresa medesima esonera il Comune da qualsiasi responsabilità inerente

l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarlo da ogni azione o molestia, nessuna esclusa,

che eventualmente potesse venire proposta contro di essa. L'impresa è tenuta ad adottare, a

sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento

degli stessi, quando abbiano a verificarsi, e a suo completo carico, senza alcun indennizzo da

parte del Comune. L’Ente trasmetterà all'impresa le eventuali richieste di risarcimento danni

connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'impresa provvederà,

non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Ente da ogni

responsabilità. Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Ente dovesse sostenere per i

danni provocati dall’impresa, sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta

prontamente a rimborsarle su semplice richiesta. Qualora il concessionario non provvedesse ai

pagamenti delle spese giudiziali e ai risarcimenti danni, l’Amministrazione comunale tratterrà

la spesa presumibilmente occorrente per tali risarcimenti a spese del credito del

concessionario dipendente dal contratto, ovvero, non bastando, sulla cauzione principale e sulla

garanzia accessoria da reintegrarsi immediatamente. Al fine di poter garantire altresì il ristoro

dei danni provocati

Articolo 11 Riduzione cauzione

L’importo della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 9, si intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, purché riferita alle attività indicata nell’art. 1 presente capitolato.

Articolo 12

Modalità di esecuzione del servizio

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuta a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

8

La ditta ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell’Ente.

Le attività in cui si articola l’appalto devono essere svolte dal concessionario utilizzando non

meno di n. 5 unità con specifica professionalità di cui il concessionario è tenuto a garantire

la competenza, l'esperienza e la capacità professionale. In particolare la società

concessionaria, all’interno della sede ubicata nel territorio comunale, dovrà garantire almeno la

presenza dei seguenti profili:

� n. 2 accertatori;

� n. 1 ufficiale della riscossione;

� n. 4 attacchini (di cui n. 2 anche con contratto part-time);

� n. 2 addetti allo sportello (di cui n. 1 anche con contratto part-time);

Gli addetti al servizio dovranno essere adeguatamente formati, qualificati e comunque idonei

allo svolgimento dell'incarico.

Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto.

L'impresa concessionaria dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per

comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta responsabile: le

richieste dell'Amministrazione Comunale, in questo senso, saranno impegnative per l'impresa

concessionaria. Dovrà inoltre essere assicurata costantemente la presenza di un numero di

addetti sufficiente a garantire una gestione del servizio efficace e rispettosa delle prescrizioni

di cui al presente capitolato. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa

concessionaria sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla Ripartizione Economico-

Finanziaria del Comune, in via preventiva e tempestiva e comunque a fronte di reali

necessità dell'Amministrazione Comunale, l'impresa concessionaria dovrà garantire un

servizio minimo per 1'espletamento dell'appalto.

Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni

previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria, dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo

dove si svolge il servizio nonché le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi

dell'art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68 e s.m.i.. Inoltre, dovrà garantire il mantenimento in servizio del

personale del concessionario uscente per le unità sopra riportate, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n.

112/99, come successivamente integrato dall’articolo 52, comma 61 della Legge n. 448/2001 e s.m.i..

A tal proposito, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti

contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le

forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato

il Comune.

La società concessionaria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i

dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata

dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

Tutto il personale addetto dovrà essere munito dal prescritto tesserino con dati anagrafici e

fotografia. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno

essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile e comunque entro i termini previsti dalla

normativa vigente.

Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi

danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni

responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

9

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che

intervengono tra la società concessionaria ed il personale assunto. Nessun diritto potrà essere

fatto valere verso il Comune se non espressamente previsto da disposizioni di legge.

Il concessionario dovrà, entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio,

designare:

1. un funzionario responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. nonché un

coordinatore ai quali l'Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità

relative all'espletamento del servizio.

2. il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

3. il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In caso di assenza o impedimento la concessionaria dovrà individuare i sostituti e comunicarne

tempestivamente i nominativi all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel

pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d'appalto e secondo i migliori

criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, assicurando permanentemente la

continuità del servizio.

In particolare l'impresa concessionaria si impegna ad adottare misure tali da garantire la corretta gestione della documentazione trattata, al rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, della legge 241/90 e s.m.i. (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.Inoltre è tenuta, in solido con i suoi dipendenti, ad assicurare la riservatezza sui contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l'espletamento del servizio ed e obbligata a consegnare al Comune, alla scadenza dell'appalto, tutta la documentazione che l'impresa stessa ha redatto in ragione del servizio affidatole o che le è stata fornita dall'Ente appaltante.

Articolo 13

Oneri e obblighi a carico della società concessionaria

Oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nell'art. 1 del presente capitolato, sono a carico

della società concessionaria tutte le spese relative:

• alla fornitura delle attrezzature, degli impianti e degli strumenti tecnologici;

• ai softwares per la gestione delle attività affidate;

• all'acquisizione e all’utilizzo di banche dati informatiche;

• ai servizi di collegamento telematico a banche dati informatiche;

• al costo del personale necessario per l’espletamento delle attività;

• all’allestimento, al mantenimento, al funzionamento e alla gestione dei locali

destinati a sede dell'attività;

• all’istituzione di un numero verde gratuito a disposizione dei cittadini;

• all’attivazione di un servizio telematico tramite rete internet, che consenta all’ente di

accedere ad ogni utile informazione sulle attività oggetto della presente concessione, sui dati

relativi alla riscossione e di estrarre tutti i dati in formato excel o altro programma similare;

• alle attività oggetto di affidamento.

Sono, altresì, a carico della concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei

servizi di cui al presente capitolato d'oneri. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

sono a carico della ditta le spese del servizio inerenti la modulistica, gli stampati, la cancelleria, le

spese di spedizione e/o di notifica degli avvisi di pagamento. E' fatto assoluto divieto di ricaricare i

10

costi postali e di stampa al contribuente, ad eccezione delle spese di notificazione degli avvisi di

accertamento, liquidazione ed esecuzione, nell'importo stabilito dalle vigenti disposizioni ministeriali.

Il Concessionario è tenuto altresì a: - osservare ed applicare i vigenti Regolamenti Comunali sull’imposta di pubblicità e sui diritti

sulle pubbliche affissioni, sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulla TARSU giornaliera;

- osservare e applicare il PGI (Piano Generale degli Impianti), completandolo eventualmente per la parte non ancora attuata con oneri e spese a proprio carico;

- osservare le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

- applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale; - informare costantemente l’utente / contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e

quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente / contribuente;

- subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso, assumendo anche il ruolo di Funzionario Responsabile;

- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;

- fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l’estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali, l’ente deve essere in grado di effettuare una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;

- deve effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario dell’Ente preposto ai rapporti tra Comune e Concessionario, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all’ammontare dell’entrata;

- deve fornire all’ente, gratuitamente, oggi 6 mesi, con date da concordare con il funzionario dell’ente, le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line secondo specifiche tecniche e tracciati forniti dal comune;

- comunicare entro 10 giorni lavorativi, ai settori comunali di competenza,la conoscenza delle situazioni rilevate, nel corso delle sue attività di accertamento , che possono essere in violazione dei regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni;

- entro il 31/01/ di ogni anno presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta nel corso dell’annualità precedente da cui emerga una valutazione generale sull’andamento della gestione con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. quadro generale di tutte le riscossioni effettuate nell’anno, separatamente per singolo tributo con indicazione di tributo, sanzioni ed interessi;

2. numero accertamenti effettuati; 3. numero di rimborsi effettuati; 4. numero dei ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi; 5. recuperi effettivi del tributo; 6. eventuali altre problematiche inerenti la gestione; 7. proposte da sottoporre al comune per le future programmazioni

- mettere a disposizione dell’utenza un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune, che verrà riposto direttamente dall’utente in un contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al Comune;

- realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta tecnica di gara, coordinandone le specificità con il Comune;

- designare un rappresentate munito di apposita procura il quale deve avere i requisiti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11.9.2000 N. 289;

- stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti le attività svolte e relative ai servizi oggetto del presente capitolato ex art. 10 del d.lgs. 546/92 e art. 52 del d.lgs.446/97 anche per le annualità pregresse;

- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., nel caso di subappalto di cui all’art. 16 del presente capitolato, il

11

concessionario, nel caso in cui abbia notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante.

Tutti gli archivi cartacei ed informatizzati devono essere custoditi presso la sede delle attività di

cui all'art. 4, con divieto di trasferirli in altre unità locali.

Al termine della concessione, la società concessionaria dovrà consegnare all'Ente, nei

successivi 15 giorni - termine essenziale -, senza alcun corrispettivo:

1. banca dati cartacea completa ed aggiornata;

2. banca dati in formato elettronico, speculare in ogni sua parte a quella cartacea;

3. archivi di tutta la documentazione relativa al periodo di concessione.

A tal proposito, la società concessionaria dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio

carico, alla correzione di eventuali anomalie tra le due banche dati.

Articolo 14

Oneri e obblighi a carico del Comune

Il Comune, per consentire al concessionario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna, prima dell’inizio dei lavori, a mettere a disposizione i supporti informatici e/o cartacei contenenti gli archivi relativi ai tributi oggetto dell'attività, nonché a fornire su richiesta della società concessionaria, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico.

Articolo 15

Controlli e vigilanza

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione Comunale attinente le

procedure adottate dalla società in materia di riservatezza, protezione dei dati e programmi e

altri obblighi assunti.

L'impresa concessionaria dovrà altresì espletare il servizio affidatogli in piena autonomia ma

sotto il controllo e con la collaborazione del Settore Programmazione Economico Finanziaria.

In particolare l'Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà:

� di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di

accertare che il servizio affidato sia svolto nel rispetto delle prescrizioni di cui al

presente Capitolato e del contratto d'appalto e relativi allegati e valutare il livello

qualitativo del servizio stesso e la sua rispondenza alle finalità della stazione appaltante;

� di esaminare, in genere e sempre a mezzo di propri incaricati, l’andamento del servizio

in relazione ai tempi previsti dalla normativa tributaria di riferimento.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in

evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonchè le proposte e le

indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune. Le verifiche e le

ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a

controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi del presente articolo nonché l'alta sorveglianza

esercitata dal Settore Programmazione Economico Finanziaria su tutta l'attività del

concessionario non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza

derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

12

Articolo 16

Richiami e diffide

L'impresa che, durante l'esecuzione del servizio, dà motivo a più rilievi per negligenze ed

inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffide e/o a

richiami. Detti atti devono essere notificati presso la sede legale dell'impresa.

La stessa potrà rispondere entro e non oltre venti giorni dalla notifica salvo diversa indicazione,

anche inferiore, nella comunicazione di addebito.

Esaminate le controdeduzioni del concessionario, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i

presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che

riterrà adeguati.

Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente del Settore

Programmazione Economico Finanziaria.

Articolo 17

Divieti ed eventuali ricorsi a terzi

E' vietato il subappalto del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:

1. Attacchinaggio;

2. Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;

3. Stampa e spedizione.

II ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1° può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto. La società concessionaria è responsabile dell'operato del subappaltatore.

Articolo18 Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 11- 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289 (cancellazione dall’albo). 2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione; inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; 3. Il mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio entro 15 gg dalla richiesta comporta la decadenza dalla gestione.; 4 .gravi abusi o irregolarità nella gestione, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del comune, comporta la decadenza dalla gestione; 5. il fallimento o liquidazione coatta amministrativa comportano la decadenza dalla gestione In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, l’Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione verrà dichiarata, con atto dell'Amministrazione stessa, la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti. La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento totale della cauzione e l’acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in

13

proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Resta stabilito che il Concessionario decade ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Articolo 19

Risoluzione del contratto

Si precede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del

contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'impresa ha diritto alla restituzione

della cauzione definitiva e della garanzia accessoria;

b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa

per causa ad essa non imputabile: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva

e della garanzia accessoria;

c) mancato riversamento delle somme incassate;

d) frode, cessazione di attività;

e) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide;

f) mancata autorizzazione alla cessione del contratto e/o cessione dell'azienda, il Comune

incamera la parte restante della cauzione e della garanzia accessoria;

g) la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

h) mancato inizio della concessione alla data fissata dal Comune;

i) violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso

j) grave inadeguatezza del programma informatico;

k) qualora l'ammontare delle penali, a fronte dei reiterati inadempimenti, superi il dieci per

cento del valore del contratto;

l) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

In tutti i casi di risoluzione nei quali non è diversamente specificato la risoluzione comporterà l’incameramento della cauzione principale e l’acquisizione degli impianti installati dal Concessionario che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dirigenziale del Settore Programmazione

Economico Finanziaria.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati, ai sensi dell’articolo

7 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Articolo 20

Atti successivi alla scadenza della concessione 1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

14

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all’atto della scadenza della concessione, l’archivio informatico aggiornato dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Articolo 21

Motivi per l’applicazione delle penalità

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità in caso di

irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle

disposizioni vigenti.

Si individuano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie e le relative

penalità:

� In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d’appalto, dalle disposizioni vigenti e dell’inosservanza di quanto indicato in sede di progetto di organizzazione e gestione del servizio, al concessionario possono essere inflitte penali, di importo compreso tra Euro 100,00 (cento/00) ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità dell’inadempienza valutata dall’Amministrazione.

� In caso di una percentuale di annullamento degli avvisi superiore al 15% la penale sarà

pari al 5% della cauzione definitiva;

� In caso di tardivo riversamento delle somme incassate (massima tolleranza 3 giorni

lavorativi) il concessionario deve corrispondere una sanzione pari al 5% dell’importo non

versato;

� In caso di mancata iscrizione a ruolo di posizioni debitorie nei termini stabiliti dalla

normativa di settore nonchè di irregolare iscrizione a ruolo di posizioni debitorie la penale

sarà pari al 10% della cauzione definitiva;

� In caso di mancata elaborazione di atti impositivi nei termini stabiliti dalla vigente

normativa la penale sarà pari al 10% della cauzione definitiva;

� In caso di mancata presentazione del rendiconto contabile come previsto dall’art. 24 del

presente capitolato il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di

ritardo;

� In caso di violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei

dati personali e sensibili la penale sarà da euro 100,00 ad euro 2.000,00 secondo la

gravità della violazione valutata dall’Amministrazione;

� In caso di mancata copertura delle affissione protratte oltre i tre giorni dalla scadenza

indicata dal timbro calendario il concessionario deve corrispondere euro 5,00 per ogni

manifesto e per ogni giorno di ritardo;

� In caso di mancata copertura delle affissioni abusive protratte oltre tre giorni il

concessionario deve corrispondere euro 5,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di

ritardo;

� In caso di affissioni di manifesti senza timbro a calendario il concessionario è passibile di un

a penale di euro 160,00 a manifesto, salva la facoltà del Comune di disporre l’immediata

rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano avanzare pretese verso il

Comune;

� In caso di omissione di affissione di manifesti il concessionario deve corrispondere euro 10

,00 per ogni manifesto non affisso senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta

dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;

15

� In caso di manifesti affissi fuori dagli appositi spazi, senza speciale autorizzazione del

Comune, il concessionario dovrà corrispondere un importo pari ad euro 15,00 per ogni

manifesto al giorno;

� In caso di mancata rimozione degli impianti pubblicitari-affissionali abusivi/non

autorizzati/pericolanti segnalati dal comune con custodia dei medesimi a proprio carico, con

le tempistiche e nelle quantità indicate nell’offerta tecnica il concessionario dovrà

corrispondere euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

Il personale di Polizia Municipale nonché il personale del Settore Politiche Attive di Sviluppo,

sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze e della contestuale comunicazione al

Settore Programmazione Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali,

relativamente alle problematiche degli impianti affissionistici.

Per le irregolarità o gli inadempimenti non tipizzati al comma precedente l'applicazione della penale verrà determinata dal Dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art. 15 del presente capitolato. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione che deve essere reintegrata dal Concessionario entro gg. 15 dall’avvenuta escussione.

Le contestazioni, successive alla seconda, verranno comunicate alla Commissione per la

gestione del’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi di cui al D.M.

N. 89 DEL 09.03.2000.

Articolo 22

Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui

esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione principale e sulla garanzia

accessoria; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione e della garanzia accessoria

avviene entro il termine previsto dall'articolo 10. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo

di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nella sede legale

indicata in contratto. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in

cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto

Entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della

liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Articolo 23

Modalità di riscossione

1. Per ogni tipologia di entrata in riscossione devono essere aperti distinti e separati conti correnti postali intestati di cui verrà fornita all’ente una password di visualizzazione. 2. Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l’ammontare delle riscossioni effettuate. 3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni trimestrali di cui al successivo art. 24, trattiene dai versamenti di cui al comma 2 l’aggio di competenza e contestualmente al versamento sarà tenuto a presentare regolare fattura di importo corrispondente all’aggio trattenuto ed un elenco contenente l’indicazione di quanto riscosso per ogni singolo tributo, suddiviso nelle singole componenti, nelle singole annualità nonché gli estremi delle bollettazioni effettuate nel trimestre.

16

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica, oltre alla penalità prevista nell’art. 20, l’interesse legale corrente.

Art. 24

Nomina ad Agente Contabile

Il Concessionario è considerato Agente contabile esterno al Comune ed entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare (e comunque alla chiusura del contratto) dovrà rendere conto delle somme gestite all’Amministrazione secondo il modello allegato 21 al D.P.R. n. 194/1996, integrato dalla documentazione giustificativa, per la successiva presentazione alle competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. In ogni caso, entro venti giorni dalla fine di ogni trimestre , in corrispondenza con il versamento delle rate trimestrali, dovrà presentare le rendicontazioni contabili previste all’art. 24 del presente capitolato.

Articolo 25 Rendiconti contabili e comunicazioni

1. Alla fine di ogni trimestre e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali di cui al comma 2 dell’art. 22, pena le sanzioni previste nell’art. 20, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando: a) L’importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap distinto per ciascuna modalità di incasso: c/c postale,contante etc.) b) L’aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap e Tarsug); c) il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; d) le somme rimborsate specificando nominativi; importi e annualità di riferimento; 2. Il concessionario è tenuto a fornire entro il mese di DICEMBRE di ogni anno le previsioni di gettito per l’anno successivo, motivandole analiticamente. E’ obbligatorio, quindi, fornire dati distinti tra varie tipologie di tassazione (distinguendo tra pubblicità annuale - temporanea; tosap permanente –temporanea; TARSUG) e tra le tipologie di versamenti (ordinari o da controlli/accertamenti). 3. Su richiesta dell’Amministrazione, è altresì tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l’andamento del gettito tributario e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti. 4. Analogamente su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a fornire la rendicontazione analitica delle riscossioni avvenute con l’applicazione di esenzioni e riduzioni ai sensi di legge, distinte per tipologia (indicazione dei singoli beneficiari, della tariffa ridotta, delle percentuali di riduzioni applicate, importo versato e importo da versare senza l’applicazione delle riduzioni/esenzioni, ecc.). 5.il conto delle gestione, secondo il Mod. allegato 21 al D. P. R. n. 194/ 1996 suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto certaceo che elettronico, relativo alle somme riscosse nell’esercizio precedente.

Articolo 26

Il pagamento del corrispettivo all’impresa

Il corrispettivo da corrispondere al concessionario è quello risultante dal verbale di aggiudicazione, in relazione alle attività previste dal presente capitolato.

17

Articolo 27

Esclusione dell’arbitrato

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la

definizione della controversia è attribuita al foro di Trani.

E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto di appalto ad arbitri.

Articolo 28

Gestione e riscossione 1) Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quanto necessario all’espletamento del servizio, ivi compreso l’obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente/utente. A tal fine, presso l’ufficio di cui all’art. 4 dovranno essere esposti: - le tariffe dell’imposta di pubblicità; - le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni; - le tariffe della Tarsug; - l’elenco degli spazi destinati alle affissioni; - le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Le Tariffe da applicarsi sono annualmente deliberate dal Comune. Il pagamento al Concessionario dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme che regolano il pagamento della tassa e della TARSU giornaliera e dai vigenti regolamenti comunali. I pagamenti sono effettuati a mezzo di bollettino di conto corrente postale, come previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DM 26/04/1994, dalle singole leggi e dai regolamenti comunali, con le modalità ivi previste e secondo ogni altra norma e deliberazione emanata in proposito, su modelli conformi a quelli approvati con decreti ministeriali. I pagamenti dovranno avvenire su conti correnti postali appositamente predisposti dal Concessionario o essere eseguiti direttamente presso lo stesso mediante l’utilizzo di moneta e/o moneta elettronica. La gestione contabile del servizio comporta la tenuta di : a) BOLLETTARI: I bollettari prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile del Servizio Tributi. Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni effettuate giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni. Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione: - del nominativo del contribuente, - della causale di pagamento e dell’anno di competenza, - della somma pagata, distinta nelle sue componenti, - della firma dell'incaricato della riscossione. Dovranno essere previsti anche una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile del Servizio Tributi da usare per i rimborsi,che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso e annualità. b) REGISTRI: Il Concessionario dovrà tenere un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di

18

sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.). E' altresì obbligato alla tenuta di un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Responsabile Servizio Tributi. Gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso. Dovrà, inoltre, tenere un registro di carico dei bollettari preventivamente vidimato dal Responsabile Servizio Tributi sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco. c) ELENCHI: Il Concessionario dovrà tenere un elenco dei contribuenti dell'Imposta sulla pubblicità e della Tassa occupazione, sia permanente che temporanea, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta. Oltre ai documenti sopra previsti il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti anche in forma dematerializzata : - denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93; - situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 50, comma 4,del D. Lgs. n. 507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; - situazione dei riversamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze. 2) Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali il concessionario deve compilare in duplice copia situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, al Comune; la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo. 3) Il concessionario deve trasmettere al responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale. I registri e gli atti di cui al presente articolo saranno conservati presso la sede del concessionario. 4) I bollettari, invece, devono essere consegnati all’Amministrazione Comunale alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell’archivio comunale. 5) Al termine della concessione la banca dati cartacea ancora in possesso del concessionario e la banca dati informatica completa di tutti i dati in essa contenuti, deve essere consegnata, nel termine di 30 giorni, al Comune che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di apposito verbale di consegna. 6) Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge. Resta inteso che l’unica prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposte, dei diritti, della tassa e del canone in forma diretta o mediante pagamento a mezzo di bollettino di c/c postale sarà considerato il possesso della bolletta di pagamento, debitamente compilata e recante il bollo del concessionario, ovvero dell’attestazione, recante il bollo dell’Ufficio postale competente. Si applicano comunque tutte le normative di legge che nel corso della concessione dovessero essere emanate. Qualora, per errore del contribuente, il pagamento dovesse pervenire in maniera difforme, il concessionario restituirà al contribuente le somme versate in difformità ai dispostivi di Legge, di

19

Regolamento e del presente capitolato, dando allo stesso notizia delle corrette modalità per il versamento, fatti salvi gli effetti di Legge. Il concessionario è tenuto alla consegna dei bollettari completamente utilizzati e/o inutilizzabili. Ripetute irregolarità alle norme del presente articolo rilevate dall’Amministrazione comporteranno la risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 18 del presente capitolato d’oneri, previa contestazione delle irregolarità e controdeduzioni del Concessionario, fatti salvi i diritti dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 29

Gestione degli impianti delle pubbliche affissioni Il Concessionario prenderà in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche, nelle diverse tipologie esistenti alla data di inizio del servizio, nello stato di fatto in cui si trovano, previa redazione di verbale di consistenza sottoscritto dalle parti, con obbligo di contestuale inventariazione e verifica degli impianti esistenti da sottoscrivere dal Comune. Il Concessionario ha i seguenti obblighi, con oneri e spese a proprio carico: a) dare esecuzione, entro 6 mesi dall’inizio del servizio, al progetto di collocazione dei nuovi impianti sul territorio comunale, senza oneri e spese a carico della stazione appaltante, così come da progetto presentato in sede di gara relativamente alla parte” gestione degli impianti delle pubbliche affissioni”; b) provvedere alla rimozione ed allo smaltimento degli impianti esistenti vetusti; c) sostituire gli impianti vetusti secondo le specifiche tecniche del Settore Politiche Attive di sviluppo del Comune di Barletta; d) effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, sugli impianti esistenti che ne hanno esigenza, secondo le direttive della Ripartizione Tecnica del Comune di Barletta; e) distinguere i singoli impianti pubblicitari con singola numerazione e targa di colorazione diversa a seconda della tipologia di messaggio pubblicitario a cui è destinato; f) provvedere alla creazione di un banca dati degli impianti pubblici esistenti entro 90 gg dalla data di presa in carico con l’obbligo di aggiornarla trimestralmente e trasmetterla all’ente anche su supporto informatico. Gli interventi potranno essere eseguiti d’ufficio o su segnalazione del suddetto Settore. In tal caso il Concessionario si impegna ad effettuare l’intervento richiesto entro 15 giorni dalla segnalazione che potrà avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessi alla sede legale della società concessionaria. Fa fede la data di invio del messaggio fax o posta elettronica. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di cui all’art. 20 da applicarsi, su segnalazione della Ripartizione Tecnica o di altro ufficio del Comune. Al termine della concessione, il Concessionario riconsegnerà al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli eventualmente installati durante il periodo di concessione. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e nella manutenzione degli impianti della pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune. Gli impianti, come sopra forniti e collocati s' intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà esclusiva al Comune senza corresponsione al concessionario di alcun compenso, indennità e/o rimborsi. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione è svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati riferita agli impianti e alla riconsegna degli impianti stessi, previa attestazione in ordine all’assenza di danni da effettuarsi da parte del Settore Politiche Attive di sviluppo in contraddittorio con il Concessionario.

Articolo 30

Richieste di affissione Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs 507/93 e del richiamato Regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti,

20

esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune. Ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 507/93 è consentita l’affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell’imposta dovuta e/o del canone dovuto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazione all’installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e nel Piano Generale degli Impianti. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico, idoneamente vidimato e bollato da parte del Comune riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all’eseguito versamento. Ogni manifesto, per essere affisso, deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell’ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico. E’ fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi. E’ cura del Concessionario provvedere all' affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l’informazione alla cittadinanza. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 31

Affissione di urgenza I servizi d’urgenza devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all’interno dell’ufficio apposita nota informativa. Per le affissioni di carattere commerciale urgenti, festive e notturne è prevista una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 32

Affissioni scadute Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Entro tre giorni dalla data di scadenza dell’affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Articolo 33

Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi Il Concessionario deve provvedere all’immediata copertura o rimozione delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento comunale, recuperando le eventuali spese di rimozione e custodia, nonché l’imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall’autore della violazione. Nessun compenso è dovuto dal Comune per l’attività di rimozione svolta dal Concessionario. Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Articolo 34

Servizi gratuiti Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune. Provvede altresì, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni esenti dal pagamento del diritto ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 507/93. Il concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza al Settore Programmazione Economico Finanziaria – Servizio Tributi, la nota posizione dei manifesti affissi

21

per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

Art. 35

Attività di controllo e recupero dei tributi minori

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione così come presentato nel progetto in sede di gara con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

Art. 36

Riscossione coattiva Prima di procedere alla riscossione coattiva, il concessionario deve inviare ai contribuente, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di pagamento in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, l’importo dovuto con distinta indicazione delle sanzioni ed interessi, l’ubicazione ed i recapiti telefonici degli uffici del concessionario ed ogni indicazione utile per il contribuente. Nell’avviso dovranno essere specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale. Sia le spese di spedizione degli avvisi di pagamento sia le spese per attivare nuove modalità di pagamento saranno a carico del concessionario. II concessionario provvederà a dare corso alle procedure di riscossione mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 602/1973, del D.Lgs. n. 37/1999, D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i.. In alternativa alla suddetta modalità, la concessionaria potrà attivare le procedure esecutive previste per Legge che iniziano con la notificazione dell'atto d'ingiunzione, e segue come previsto dall'articolo 5 del R.D. 14/4/1910 n. 639, col pignoramento (articoli 491 e seguenti C.P.C.) e le attività di esecuzione secondo a quanto previsto nel titolo 2° del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 al quale esplicitamente rimanda l'articolo 4, comma 2-octies, del D.L. 24/9/2002 n. 209 convertito con modificazioni con la legge 22/11/2002, n. 265.

Sono poste a carico del contribuente escusso, da parte del concessionario, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute per imposte (di bollo, di registro), diritti e per il Contributo unico sulle spese di giustizia di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 115, ove dovuto. Nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendono assolutamente impossibile la riscossione del credito, quali a titolo esemplificativo: insussistenza di attività, irreperibilità assoluta di persona o di beni mobili e/o immobili, precedenti esecuzioni, esistenza di beni impignorabili (articoli 514 e seguenti C.P.C.), 1'impresa concessionaria trasmette al Comune nel termine di tre mesi dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo successivo alla scadenza della concessione, una certificazione dell’impossibilità stessa e la documentazione degli atti compiuti. L'impresa concessionaria dovrà, a proprie spese, attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell’esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: banche dati nazionali relative all’anagrafe tributaria, Camera di Commercio, Catasto, ecc. In tutte le fasi indicate nel presente articolo ed in tutta la convenzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di interagire con l'Ente al fine del pronto ed efficace svolgimento del servizio.

Articolo 37

Spese contrattuali Le spese relative alla stipulazione, registrazione e conseguenti sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 38

Foro Competente Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Trani

22

Articolo 39

Disposizioni generali Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

23

Indice

Articolo 1 – oggetto pag. 1 Articolo 2 – durata pag. 1 Articolo 3 – norme che regolano la gestione e l’affidamento della concessione pag. 2 Articolo 4 – luogo di esecuzione pag. 3 Articolo 5 – requisiti di partecipazione pag. 3 Articolo 6 – modo di aggiudicazione pag. 4 Articolo 7 – stipulazione del contratto pag. 5 Articolo 8 – documenti parte integrante del contratto pag. 5 Articolo 9 – cauzione principale pag. 5 Articolo 10 – polizza assicurativa e garanzia accessoria pag. 6 Articolo 11 – Riduzione cauzione pag. 7 Articolo 12 - modalità di esecuzione del servizio pag. 7 Articolo 13 – oneri e obblighi a carico della società concessionaria pag. 9 Articolo 14 – oneri e obblighi a carico del Comune pag. 11 Articolo 15 – controlli e vigilanza pag. 11 Articolo 16 – richiami e diffide pag. 12 Articolo 17 – divieti ed eventuali ricorsi a terzi pag. 12 Articolo 18 – decadenza pag. 12 Articolo 19 – risoluzione del contratto pag. 13 Articolo 20 – atti successivi alla scadenza della concessione pag. 13 Articolo 21 – motivi per l’applicazione delle penalità pag. 14 Articolo 22 – modalità di applicazione delle penalità pag. 15 Articolo 23 – modalità di riscossione pag. 15 Articolo 24 – nomina ad agente contabile pag. 16 Articolo 25 – rendiconti contabili e comunicazioni pag. 16 Articolo 26 – il pagamento del corrispettivo all’impresa pag. 16 Articolo 27 - esclusione dell’arbitrato pag. 17 Articolo 28 – gestione e riscossione pag. 17 Articolo 29 – gestione degli impianti delle pubbliche affissioni pag. 19 Articolo 30 – richieste di affissione pag. 19 Articolo 31 – affissione di urgenza pag. 20 Articolo 32 – affissioni scadute pag. 20 Articolo 33 – affissioni ed impianti pubblicitari abusivi pag. 20 Articolo 34 – servizi gratuiti pag. 20 Articolo 35 – attività di controllo e recupero tributi minori pag. 21 Articolo 36 – riscossione coattiva pag. 21 Articolo 37 – spese contrattuali pag. 22 Articolo 38 – Foro competente pag. 22 Articolo 39 – disposizioni generali pag. 22