COMUNE DI CODROIPO · art. 34 - Servitù di acquedotto art. 35 – Smaltimenti provvisori di acque...

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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CODROIPO REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE LEGGE 10 maggio 1976, n. 319 LEGGE 24 dicembre 1979, n. 650 LEGGE 17 maggio 1995, n. 172 D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. Codroipo, giugno 1997

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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE

LEGGE 10 maggio 1976, n. 319

LEGGE 24 dicembre 1979, n. 650 LEGGE 17 maggio 1995, n. 172

D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.

Codroipo, giugno 1997

I N D I C E

Parte Prima

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1 - Oggetto del Regolamento art. 2 - Obbligo di osservanza art. 3 – Terminologia art. 4 - Tipi di utenze art. 5 - Proprietà dei manufatti art. 6 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura art. 7 - Autorizzazioni allo scarico art. 8 - Spese per l'autorizzazione

Parte Seconda

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

art. 9 - Scarichi di insediamenti civili abitativi art. 10 - Scarichi di insediamenti civili ed assimilabili al civile art. 11 - Scarichi di insediamenti produttivi art. 12 - Scarichi di acque meteoriche e di pozzi artesiani art. 13 - Scarichi di acque di raffreddamento art. 14 - Scarichi industriali di sostanze pericolose art. 15 - Scarichi indiretti da insediamenti civili tramite autobotte art. 16 - Ammissibilità degli scarichi art. 17 - Ammissibilità degli scarichi indiretti tramite autobotte art. 18- Scarichi ammessi sotto condizione art. 19 - Disinfezione degli scarichi infettivi art. 20 - Scarichi in fognatura tassativamente vietati art. 21 - Norme aggiuntive di sicurezza

Parte Terza

NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO

art. 22 – Allacciamenti in sede stradale art. 23 – Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti art. 24 – Allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti preesistenti art. 25 – Allacciamenti a carico del Comune art. 26 – Allacciamenti di insediamenti produttivi art. 27 – Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento art. 28 – Prescrizioni tecniche costruttive art. 29 – Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura art. 30 – Ventilazione dei collettori fognari art. 31 – Prescrizioni edilizie art. 32 – Prescrizioni tecniche per le reti fognarie interne art. 33 - Scarichi sotto il livello dell’asse orizzontale della rete di pubblica fognatura art. 34 - Servitù di acquedotto art. 35 – Smaltimenti provvisori di acque reflue

art. 36 - Strade private art. 37 – Sgrassatura e disoleatura art. 38 - Visita tecnica

Parte Quarta

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

art. 39 - art. 40 -

Domanda di allacciamento e di scarico in pubblica fognatura per insediamenti civili Domanda di autorizzazione allo scarico indiretto in pubblica fognatura per insediamenti civili

art. 41 - Domanda di allacciamento e di scarico in pubblica fognatura per insediamenti produttivi: a - Domanda di allacciamento

b - Domanda di scarico art. 42 - art. 43 - art. 44 -

Rilascio delle autorizzazioni Autorizzazioni provvisorie allo scarico Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura

art. 45 - Autorizzazione allo scarico indiretto in pubblica fognatura di insediamenti civili art. 46 - art. 47 - art. 48 - art. 49 - art. 50 - art. 51 - art. 52 - art. 53 -

Limite dell'autorizzazione allo scarico Limite dell’autorizzazione allo scarico indiretto Variazioni degli o negli insediamenti Trasferimenti di autorizzazioni di scarico Cessazione dell'autorizzazione allo scarico Negazione e revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Denuncia periodica delle caratteristiche qualitative degli scarichi Approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto

Parte Quinta

NORME FINANZIARIE art. 54 - Spese di allacciamento - Deposito cauzionale art. 55 - Canoni o diritti art. 56 - Tariffa per insediamenti civili art. 57 - Tariffa per insediamenti produttivi art. 58 – Accertamento, riscossione e contenzioso della tariffa

Parte Sesta

ISPEZIONI E CONTROLLI

art. 59 - Autorità preposta ai controlli art. 60 - Ispezioni e controlli art. 61 - Controlli qualitativi degli scarichi

Parte Settima

SANZIONI

art. 62 – Canoni art. 63 - Mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento art. 64 – Risarcimento danni

Parte Ottava

DISPOSIZIONI FINALI

art. 65 – Risanamento dell’abitato - Poteri del Sindaco art. 66 - Poteri del Sindaco - Opere interne private di allacciamento art. 67 - Norma di rinvio art. 68 – Abrogazioni disposizioni precedenti art. 69 - Revisioni ed aggiornamenti

Parte Nona

ALLEGATI

allegato 1 Facsimile di domanda di autorizzazione per allacciamento e scarico di un insediamento

civile in pubblica fognatura allegato 2 Facsimile di domanda di autorizzazione per l' allacciamento di

Insediamento produttivo in pubblica fognatura allegato 3 Facsimile di domanda di autorizzazione per lo scarico di insediamento

Produttivo in pubblica fognatura allegato 4 Facsimile di domanda di autorizzazione allo scarico indiretto di insediamento civile in

fognatura pubblica presso ll’impianto di depurazione comunale (autotrasportatore) allegato 5 Facsimile di dichiarazione per scarico indiretto di acque da spurgo pozzi neri, vasche e

fosse settiche di insediamenti civili e produttivi in pubblica fognatura presso l’impianto di depurazione comunale

allegato 6 Facsimile di autorizzazione allo scarico di un nuovo insediamento civile in pubblica fognatura;

allegato 7 Facsimile di autorizzazione provvisoria allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica fognatura

allegato 8 Facsimile di proroga di autorizzazione provvisoria allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica fognatura

allegato 9 Facsimile di autorizzazione allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica

fognatura; allegato 10 Facsimile di autorizzazione allo scarico indiretto tramite autobotte di liquami provenienti

dallo spurgo di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili (autotrasportatore);allegato 11 Schemi costruttivi esemplificativi allegato 12 Limiti di accettabilità di scarichi in fognatura comunale allegato 13 Scarichi al di fuori della pubblica fognatura

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi tipo ubicati sul territorio comunale, che recapitano nelle reti fognarie del Comune stesso. È adottato ai sensi della Legge 10/05/1976 n. 319, modificata ed integrata dalla Legge 24.12.1979 n. 650 e dalla Legge 17.05.1995 n. 172, e delle delibere del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento d.d. 4 febbraio 1977, 8 maggio 1980 e 30 dicembre 1980, del d.p.g.r. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e tiene conto di quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994 n.36. In particolare ha lo scopo di: • definire i tipi ed i regimi di scarico degli effluenti ammissibili nella fognatura pubblica ivi compresi,

limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti civili, gli scarichi indiretti tramite autobotte; • stabilire le norme di allacciamento; • fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e di depurazione; • fissare le modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie, rilascio delle

autorizzazioni, etc.; • regolare, in generale, i rapporti tra il Comune e gli utenti; Nel presente regolamento, per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali l’ Autorità locale comunale, non ha potere normativo specifico, vengono riportate le norme nazionali e regionali in materia (allegato 13). I suddetti scarichi devono comunque essere autorizzati e regolamentati dalle autorità comunali sulla base delle norme di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - OBBLIGO DI OSSERVANZA Dalla data di approvazione del presente regolamento, i titolari di scarichi in essere e di futura autorizzazione, di qualsiasi tipo e natura, che si immettono nelle pubbliche fognature comunali, sono tenuti, in base agli artt. 12, 13 e 14 della legge 319/76, modificati dagli artt. 15, 16 e 17 della legge 650/79 e dagli artt. 2 e 6 della Legge 172/95, all'osservanza delle norme, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, stabiliti dall'Amministrazione comunale che gestisce i pubblici servizi di fognatura e di depurazione.

ART. 3 - TERMINOLOGIA Nel presente regolamento si adotta la seguente terminologia: Rete di fognatura: il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare le acque meteoriche e quelle reflue provenienti da attività umane in generale. • fognatura di tipo misto, intesa come unica tubazione che convoglia sia le acque nere e saponate che quelle

bianche e/o meteoriche; Pozzetto di prelievo: il manufatto, di norma all’esterno della proprietà, che consenta il prelievo di campioni, medio o istantaneo, per il controllo della qualità delle acque di scarico. Scaricatori di piena: sono considerati sfioratori o scaricatori di piena quei manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti di fognature urbane di tipo misto, quando le portate superano certi limiti. Canalizzazione interna: la parte della canalizzazione orizzontale di un edificio che raccoglie ed allontana le acque reflue e meteoriche all'interno delle proprietà private, fino al pozzetto di ispezione posto al limite ed all’esterno delle stesse. Canalizzazione esterna: la parte della canalizzazione, necessaria per l'allacciamento, dal pozzetto di ispezione, posto al limite ed all’esterno delle proprietà, fino al collettore fognario comunale e/o comunale. Condotta forzata (o in pressione): un tratto di canalizzazione posto a seguito di un impianto di sollevamento, nel quale non si potranno realizzare allacciamenti e derivazioni, in quanto il regime idraulico

regolato dalle pompe è di “condotta in pressione”, che permette di superare, in contropendenza, dislivelli più o meno accentuati; Acque nere: acque reflue provenienti dai servizi igienici, anche se eventualmente unite alle acque saponate. Acque saponate: acque reflue provenienti dai lavabi, cucine, bagni, docce, lavaggi di pavimenti ecc. Acque bianche o meteoriche: acque di pozzo o piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.). Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti, che non subiscono processi chimici o di contaminazione. Acque di processo: Acque reflue provenienti dai cicli di lavorazione di un insediamento produttivo. Autobotte: Automezzo avente le caratteristiche richieste dalla normativa vigente, regolarmente autorizzato dalla Regione al trasporto di rifiuti speciali non tossici e nocivi ovvero rifiuti urbani ai sensi del D.P.R. 915/82 e successivi nonchè in base alle LL.RR. vigenti sullo smaltimento rifiuti

ART. 4 - TIPI DI UTENZE Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base all'art. 1 - quater, comma a) e b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690, si intende: 1. per "insediamento o complesso produttivo”, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in

un’ area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

2 per "insediamento civile”, uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente punto 1), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. In base al D.P.G.R. 30 settembre 1981, n. 0479/Pres., sono assimilabili agli abitativi gli scarichi degli insediamenti produttivi che provengono esclusivamente da servizi igienici e mense. Nell’ambito delle prestazioni di servizio, sono equiparati agli insediamenti civili gli scarichi provenienti dalle attività elencate all’allegato D del D.P.G.R. 0479/Pres. dd 30.09.81. A norma della Del. 08.05.80 del Comitato dei Ministri, le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale sono considerate insediamenti civili quando sono: • imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla selvicoltura; • imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini avicoli e cunicoli che dispongono, in

connessione con l’ attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

• imprese di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall’ attività di coltivazione del fondo.

• Ai sensi della Del. 28.01.83 del Comitato dei Ministri sono considerati insediamenti civili gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 kg. per mq. di spacchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 l/sec..

ART. 5 - PROPRIETÀ DEI MANUFATTI Sono di proprietà del Comune tutte le tubazioni di fognatura costruite a cura dell'Amministrazione comunale, con o senza finanziamenti pubblici e/o privati. Sono altresì di proprietà comunale le fognature costruite da privati con finanziamenti di qualsiasi forma, nonchè quelle costruite da privati come opere di urbanizzazione. La proprietà delle tubazioni viene determinata esclusivamente da quanto suddetto, indipendentemente dal fatto che le stesse siano posate sotto strade comunali, vicinali, sia pubbliche che private, od aree private.

ART. 6 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA Tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un collettore fognario comunale, debbono venir in esso recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi articoli del presente regolamento. Nel caso di fognature esistenti la richiesta di allacciamento dovrà essere presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, seguendo le norme stabilite nella successiva parte terza. Nel caso di nuove fognature la richiesta di allacciamento dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposito avviso, redatto e notificato dall’ Autorità comunale, contenente modalità e tempi di esecuzione. L'allacciamento, al pozzetto di prelievo predisposto, dovrà essere realizzato entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune a cura del privato autorizzato. L’Amministrazione comunale stabilirà, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto prescritto (360 giorni). L'inosservanza dei termini prescritti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente. L'obbligo di allacciamento, alla fognatura comunale, sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra l'immobile ed il punto di allacciamento alla fognatura, sia esso il pozzetto realizzato dal Comune oppure il punto di condotta indicato dai tecnici preposti, non supera: • i 50 metri per insediamenti civili abitativi di tipo singolo, plurifamiliare e/o condominiale; • i 60 metri per insediamenti assimilabili al civile; • i 70 metri per per insediamenti produttivi; L’Amministrazione comunale stabilirà, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto prescritto (50/60/70 metri). Ciò implica il divieto di effettuare immissioni di acque di scarico in qualsiasi altro recapito diverso dalla fognatura comunale. L’Autorità comunale comunica ai titolari degli insediamenti situati nel territorio del Comune, l'obbligo di allacciamento previsto, con le modalità ed i tempi di esecuzione, fatta salva la possibilità, da parte degli interessati, di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto. La valutazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie verrà espressa dall’Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio Ai soggetti che, scaduti i termini prescritti, non avessero ancora provveduto a detto allacciamento, saranno applicate le sanzioni riportate nella parte settima del presente regolamento. La notifica verrà effettuata mediante messo notificatore del Comune.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Tutti i titolari di scarichi, sia civili che produttivi, di qualsiasi tipo e natura, devono richiedere l’autorizzazione allo scarico all' Autorità comunale, con le modalità ed i tempi fissati dal presente Regolamento. L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è il Sindaco del Comune. I titolari di scarichi esistenti, allacciati alle pubblica fognatura comunale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, privi di autorizzazione, verranno regolarmente autorizzati, qualora lo scarico risulti ammissibile a quanto previsto dal presente regolamento, previa domanda/denuncia della loro posizione e pagamento della visita tecnica e dell’istruttoria della pratica.

ART. 8 - SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande di autorizzazione e delle denunce di scarico, sono a carico dei titolari dei singoli insediamenti. L'Amministrazione comunale determina, con proprio atto deliberativo, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo, l’importo che il titolare di insediamento è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Nel caso in cui l’ Amministrazione non deliberi entro la suddetta data, rimarranno valide le somme in vigore . L'Autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede al calcolo definitivo delle spese sostenute, richiedendo all’interessato l’eventuale importo a saldo.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 9 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti abitativi, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi, purchè osservino le norme inserite nel presente regolamento, adottato ed approvato dall’Amministrazione comunale, in qualità di gestore della pubblica fognatura. Per quanto concerne le caratteristiche degli scarichi, la loro conformità si presuppone di norma osservata, per cui i controlli verranno effettuati a giudizio dell'Amministrazione comunale, avvalendosi del Presidio Multizonale di Prevenzione territorialmente competente, in casi di particolare e ritenuta necessità. Le spese, di cui all’art. 8 del presente regolamento, occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79).

ART. 10 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ED ASSIMILABILI AL CIVILE

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, classificati "assimilabili ai civili", che recapitano in pubblica fognatura, sono disciplinati esclusivamente dal presente regolamento, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti emanati dall' Amministrazione comunale, o su proposta del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari. L' Amministrazione comunale provvederà, con i mezzi che riterrà opportuni, nel rispetto della normativa di legge vigente e del presente regolamento, a prescrivere eventuali necessarie opere di pretrattamento o di trattamento, prima del recapito nella rete fognaria comunale, al fine di salvaguardare le tubazioni ed il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato. Si dovrà inoltre provvedere alla separazione degli scarichi, diversi da quelli di servizi igienici, spogliatoi e/o mense, provenienti da insediamenti civili (prestazioni di servizio) diversi dagli insediamenti abitativi. Per detti scarichi potrà essere ammesso il superamento dei limiti di cui alla Tab. C della L. 10.05.1976 n. 319 e succ. modifiche ed integrazioni, rispettando (Parametro e concentrazione) ed uniformandosi a quanto previsto alle TAB. 1 e 2 di cui all’art.11 del presente regolamento (scarichi da insediamenti produttivi) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79).

ART. 11 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano, direttamente od indirettamente, nella rete fognaria comunale sono disciplinati esclusivamente dal presente regolamento. L' Autorità comunale vigilerà sull'osservanza del presente regolamento, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, riservandosi la facoltà di prescrivere opere di pretrattamento o di trattamento, e di quant'altro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione centralizzato. Possono essere imposti trattamenti particolari, anche per scarichi parziali, indipendentemente dalle caratteristiche dell'effluente complessivo, qualora tali scarichi contengano sostanze inquinanti. Tutti gli scarichi, anche facenti parte di un unico insediamento, devono essere muniti di singola autorizza-zione rilasciata dall’Amministrazione comunale. Il titolare dello scarico, proveniente dall'insediamento produttivo, è responsabile, verso l'Amministrazione comunale e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate. In base alla legge 319/76 e succ. modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla Legge 650/79 e 172/95, alla circolare n° 10 della Presidenza della Giunta regionale pubblicata sul B.U.R. n° 4427 del 19.07.1995 e recante “Legge regionale 07.09.1987, n° 30 e successive modifiche ed integrazioni. Circolare esplicativa dell’art. 2 - Impianti di smaltimento - in rapporto alla Legge 10.05.1976, n° 319 e dell’art. 24 - competenze dei Comuni ed in relazione alle caratteristiche tecniche, al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell’ impianto di depurazione comunale, su richiesta degli interessati e a seguito di apposita

convenzione ed autorizzazione, potrà essere ammesso il superamento dei limiti di cui alla tab. C allegata alla Legge 10.05.1976 n° 319 e succ. modifiche ed integrazioni. Le concentrazioni di ammissibilità per tali sostanze, compatibili con i processi di depurazione dell’ impianto comunale, saranno tali che l’ effluente finale in uscita dall’ impianto, rispetti i valori previsti dalla Tab. A di cui alla Legge 319/76. Per gli scarichi diretti in pubblica fognatura comunale, le deroghe ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. C non potranno oltrepassare i limiti riportati nella tabella (TAB. 2) evidenziata alla fine del presente articolo. Si precisa inoltre che: • il carico totale depurabile dell’ impianto di depurazione comunale sarà riservato prioritariamente agli

insediamenti civili ed industriali (con limiti inferiori a quanto stabilito dalla Tab. C - L. 319/76) ubicati nel territorio del Comune, secondariamente alla necessità delle aziende site nel territorio comunale di derogare ai limiti di Tab. C - L. 319/76 ed in ultimo alle necessità dei Comuni limitrofi (vedi allacciamento di una parte del Comune di Sedegliano)

• tali deroghe (TAB. 2) saranno ammesse solamente: 1. quando i valori dei parametri (quantità e qualità), delle acque in ingresso all’ impianto di

depurazione comunale rispettano quanto riportato nella tabella (TAB. 1) evidenziata alla fine del presente articolo .

• i valori riportati in TAB. 1 ed i limiti in concentrazione riportati in TAB. 2 , in rapporto alla reale capacità

dell’ impianto comunale di rispettare allo scarico i limiti previsti, potranno essere riaggiornati dall’ Ente gestore dopo adeguata verifica di compatibilità nel corso della regolare gestione.

• il Comune si riserva la facoltà di imporre specifiche restrizioni sui singoli scarichi (sia in termini di

portata che di concentrazione), sempre in relazione alla necessità di mantenere il buon funzionamento dell’impianto ed il costante rispetto dei limiti di Legge allo scarico.

• le industrie con portata di acque reflue superiori a 500 mc/giorno, oppure con carico inquinante superiore

a 5.000 abitanti equivalenti (calcolati sulla base di 60 g BOD5/A.E.-giorno), devono alimentare lo scarico con costanza qualitativa e quantitativa nell’ arco delle 24 ore giornaliere.

Variazione qualitative o quantitative dei reflui industriali devono essere per tempo comunicate e programmate di concerto con l’ Ente gestore dell’impianto comunale. Presso ogni singola industria, su indicazione dell’Ente comunale deve essere installata, a totale carico dell’utente, una stazione di controllo della qualità e quantità dei reflui alimentati nella fognatura comunale, accessibili al solo personale di servizio dell’Ente gestore dell’impianto di depurazione e delle Autorità preposte per il controllo. Le caratteristiche delle stazioni , i cui oneri di acquisto e di messa in opera saranno a totale carico degli insediamenti produttivi utenti, dovranno essere preventivamente approvate dall’Ente gestore. Nella stazione di controllo debbono di norma essere installati: • misuratore, registratore, totalizzatore della portata; • misuratore, registratore del PH; • campionatore automatico istantaneo (almeno 12 posizioni) e medio giornaliero. A discrezione del Comune le stazioni di controllo potranno essere o semplificate oppure omesse nei casi in cui sia chiaramente individuata la tipologia dello scarico, o comunque lo stesso scarico abbia caratteristiche di portata o di inquinamento tali da non comportare problemi gestionali. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere generale. In rapporto a specifiche esigenze di tutela ambientale, di regolare e buona conduzione dell’impianto e della rete fognaria, l’Ente gestore assume provvedimenti più o meno restrittivi.

L’Ente gestore provvederà, con i mezzi che riterrà più opportuni, alla verifica del rispetto del presente Regolamento, riservandosi la facoltà di prescrivere opere di pretrattamento e quant’altro riterrà utile alla salvaguardia e funzionamento della pubblica fognatura e dell’ impianto di depurazione. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79).

TAB.1 - VALORI DEI PARAMETRI (QUANTITA’ E QUALITA’)

DEGLI AFFLUENTI ALL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PER L’ APPLICAZIONE DELLE DEROGHE DI CUI ALLA TAB. 2

I valori sotto riportati fanno riferimento ad una portata d’ acqua in ingresso all’ impianto di depurazione comunale compresa tra 7500 mc/d e 8500 mc/d.

N. Prog.

PARAMETRI

CONCENTRAZIONI massime in ingresso impianto

1 Solfiti (come SO3 - ) : 30 mg/l2 Tensioattivi totali : 25 mg/l3 Colore : non percettibile dopo diluizione 1:40 su

uno spessore di 10 cm. Nota: Vengono riportati i valori che, all’ ingresso dell’ impianto di depurazione comunale non

devono essere superati per permettere lo scarico delle aziende in pubblica fognatura in deroga alla Tab. C di cui alla L.319/76 e succ. modifiche ed integrazioni.

TAB.2 - CONCENTRAZIONI LIMITE DI ALCUNI PARAMETRI IN

DEROGA OLTRE LA TAB. C (valori in funzione della TAB. 1)

N. Prog.

PARAMETRI CONCETRAZIONI LIMITE

1 Solfiti (come SO4) : 30 mg/l2 Tensioattivi totali : 25 mg/l3 Colore : non percettibile dopo diluizione 1:100

su uno spessore di 10 cm. Nota:

I valori riportati nella presente tabella (TAB. 2) sono stati fissati in funzione della quantità e qualità delle acque in ingresso all’ impianto di depurazione comunale (valori di cui alla TAB. 1). Per i limiti di accettabilità dei parametri non espresamente indicati nella TAB. 2 di cui sopra, si farà riferimento alla Tab. C allegata alla Legge 319/76 e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE E DI POZZI ARTESIANI

Gli scarichi di acque meteoriche e/o di pozzi artesiani, di qualsiasi tipo di insediamento, raccolte, all’interno delle proprietà, separatamente dalle altre tipologia di acque, devono: 1. in caso di fognatura separata, venire allacciate alla condotta di acque bianche di proprietà comunale; 2. in caso di fognatura comunale mista, essere convogliate nella condotta unica; l’ Autorità comunale potrà individuare altri recapiti, sia in forma provvisoria che definitiva, con eventuali prescrizioni e modalità di scarico, fatti salvi i diritti di terzi. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79).

ART. 13 - SCARICHI DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento, nel rispetto dei limiti qualitativi di accettabilità, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti nel precedente art. 12. Dovrà essere comunque predisposto l’apposito pozzetto di ispezione per consentire, all'Autorità competente ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79).

ART. 14 - SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE Gli scarichi industriali di sostanze pericolose così come definiti dal Decreto legislativo n. 133 del 27.01.1992, entrato in vigore il successivo 05.03.1992, in attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/176/CEE, 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, verranno regolamentati attraverso l’applicazione del Decreto Legislativo stesso allegato al presente regolamento.

ART. 15 - SCARICHI INDIRETTI, DA INSEDIAMENTI CIVILI TRAMITE AUTOBOTTE

A) Conferimenti ammessi e forme di recapito Gli scarichi provenienti da insediamenti civili dotati di vasche settiche di tipo tradizionale o di tipo Imhoff, con le caratteristiche di cui all’allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 che recapitano indirettamente (tramite autobotte) nella rete fognaria comunale presso l’apposita linea predisposta all’interno dell’area dell’impianto centralizzato, sono sempre ammessi, semprechè lo scarico per qualità e quantità sia compatibile con quanto previsto dal presente regolamento. I titolari degli scarichi indiretti, di cui sopra, potranno conferire periodicamente i reflui, a mezzo di ditte specializzate e su indicazioni dell’Amministrazione comunale, sui letti di essicamento dell’ impianto di depurazione centralizzato a servizio del capoluogo, semprechè lo scarico, per qualità e quantità, sia compatibile con i limiti imposti dal presente regolamento. I canoni per la sola depurazione verranno calcolati con le stesse modalità di cui ai relativi articoli del presente regolamento. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 15 L. n. 319/76, come modificato dall’art. 18 della L. n. 650/79). B) Modalità di conferimento Le modalità di conferimento del refluo all’impianto sono le seguenti:

1. L’autotrasportatore del refluo, oltre all’autorizzazione al trasporto prevista dal D.P.R. 915/82 per rifiuti urbani (ora sostituita dall’iscrizione all’albo smaltitori in base a quanto previsto dal D.P.R. 915/82 e succ. e dal Decreto Ministro Ambiente n. 324/91), dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione allo scarico in fognatura presso l’area del depuratore comunale (da richiedersi al Sindaco del Comune);

2. Il conferimento del refluo all’ impianto dovrà avvenire obbligatoriamente in presenza del personale del Comune o della ditta gestore dell’impianto comunale;

3. Lo scarico dei reflui all’impianto dovrà avvenire nei modi e nei tempi previsti dal personale del Comune o della ditta gestore dell’impianto comunale;

C) Documenti di accompagnamento Il refluo dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

a) Copia, per l’autotrasportatore, dell’autorizzazione allo scarico in fognatura presso l’area del depuratore comunale.

b) Dichiarazione, attestante la sicura provenienza, natura e quantità del refluo, controfirmata dal titolare dello scarico e dall’autotrasportatore.Tale modulo è emesso in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarla per almeno due anni

D) Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti continuativi Le ditte che intendono convenzionarsi con il Comune dovranno richiedere apposita autorizzazione allo scarico indiretto in fognatura presso l’area dell’impianto di depurazione comunale.Le ditte convenzionate con il Comune, per il recapito di acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ovvero, provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili, non sono tenute a richiedere un’ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico. E) Bacino di conferimento 1. Potranno essere conferiti all’impianto i soli scarichi indiretti prelevati nel Comune di Codroipo.

ART. 16 - AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI L'autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili, relativi a prestazioni di servizio, e per quelli produttivi, verrà rilasciata solo dopo la verifica di compatibilità delle caratteristiche qualitative degli scarichi, tenendo conto dei parametri più significativi, in base al ciclo produttivo, con le caratteristiche e le capacità depurative dell’impianto di trattamento centralizzato comunale. La verifica dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, l'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato rispetti i limiti di accettabilità di cui alla tabella A1 delD.P.G.R. 384/82 e rimanga pertanto idoneo allo scarico in corso d’acqua. I limiti di accettabilità non potranno, in alcun caso, essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART. 17 - AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI INDIRETTI TRAMITE AUTOBOTTE (CIVILI )

Come già specificato all’art. 11 del presente regolamento, il carico totale depurabile dell’ impianto di depurazione comunale sarà riservato prioritariamente agli insediamenti civili ed industriali direttamente collegati alla rete di fognatura comunale e secondariamente agli scarichi indiretti provenienti da insediamenti civili Ciò premesso si riporta quanto segue: • Gli scarichi indiretti provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti

civili che recapitano indirettamente (tramite autobotte) nella rete fognaria comunale presso l’apposita

linea predisposta all’interno dell’area dell’impianto centralizzato, sono sempre ammessi, semprechè lo scarico per qualità e quantità sia compatibile con quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 18 - SCARICHI AMMESSI SOTTO CONDIZIONE L'Autorità comunale, per superare particolari situazioni di obiettiva, riconosciuta e seria difficoltà, può rilasciare autorizzazioni provvisorie, anche in parziale deroga al presente regolamento, subordinate alla stipula di apposita convenzione con il titolare dello scarico. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un'indagine volta a determinare e quantificare i costi e gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sopportare in quanto gestore dei servizi di fognatura e di depurazione. L'indagine dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, l'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato rispetti i limiti di accettabilità di cui alla tabella A1 del D.P.G.R. 384/82 e rimanga pertanto idoneo allo scarico in corso d’acqua. L' autorizzazione provvisoria condizionata e la relativa convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell' affluente all’impianto di depurazione centralizzato, a causa delle immissioni così autorizzate, risultassero difformi dalle previsioni progettuali dell’impianto stesso.

ART. 19 - DISINFEZIONE DEGLI SCARICHI INFETTIVI Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno, sempre ed in ogni caso, essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell'effluente, almeno per l'80 % dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 200 MPN/100 ml.

ART. 20 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA TASSATIVAMENTE VIETATI

Le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (non abitativi) e produttivi allacciati alla pubblica fognatura, servita dall’impianto di depurazione centralizzato, devono essere, anzitutto, conformi ai limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e/o della normativa vigente. In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura: 1. sostanze infiammabili o esplosive; 2. sostanze che sviluppano gas o vapori tossici; 3. acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da

danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagevoli o di pericolo per l'incolumità delle persone;

4. sostanze radioattive; 5. acque di scarico a temperatura superiore ai 35° c; 6. sostanze solide o viscose in dimensioni e quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre

interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura.

ART. 21 - NORME AGGIUNTIVE DI SICUREZZA Qualora insorgano, sia pure a causa di scarichi debitamente autorizzati, condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, l’Autorità competente adotterà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, anche imponendo, a tale scopo restrizioni maggiori di quelle previste dall’autorizzazione. Quanto sopra con provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142/90.

PARTE TERZA

NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO

ART. 22 - ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE

E’ vietata ai privati la manomissione del suolo pubblico e delle condotte pubbliche sotterranee. I lavori per gli allacciamenti alla pubblica fognatura, in sede stradale e nei marciapiede, vengono eseguiti direttamente dall’ Amministrazione comunale, a seguito di formale domanda del privato interessato. L' Amministrazione, comunale, può autorizzare, in particolari e speciali casi, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento direttamente il proprietario interessato, a seguito di formale domanda e di versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma a garanzia dell’esecuzione dei lavori previsti, a regola d’arte. L’ allacciamento deve essere realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l’immissione idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l’impermeabilità alla penetrazione delle acque dall’esterno.

ART. 23 - RIPARAZIONE DI TUBAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dall’ Amministrazione comunale di propria iniziativa o su domanda degli interessati. In casi speciali e fino a quando l’Amministrazione comunale non potrà assicurare l'intervento diretto, con una squadra di operai, o indiretto il privato potrà essere autorizzato ad eseguire in proprio i lavori di riatto. Qualora, durante le operazioni di riparazione, si constatasse che i danni siano dovuti a rotture manomissioni, trascuratezza o cattivo uso dei manufatti da parte degli utenti, anche a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonchè i costi per le visite tecniche ed i sopralluoghi, saranno a carico del proprietario dello insediamento interessato.

ART. 24 - ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI

I proprietari degli insediamenti preesistenti alla pubblica fognatura, devono provvedere all’ allacciamento come stabilito dal presente regolamento. Le reti di acque reflue, interne alla proprietà degli insediamenti produttivi, verranno allacciate alla pubblica fognatura previa verifica della loro idoneità anche mediante referto di analisi attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, a spese degli interessati. L’allacciamento di acque nere alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione centralizzato, implica la disattivazione, a spese del proprietario interessato, delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, eventualmente esistenti. Dovranno essere altresì disattivati i pozzi neri stagni. La disinfezione delle vasche e dei pozzi neri, previo il loro espurgo, ed il successivo riempimento con materiale inerte, quest’ultimo solo se ritenuto necessario dall' Autorità competente, dovrà essere eseguito direttamente dal proprietario, a proprie spese, o dall’Amministrazione, previo versamento del costo dell’intervento da parte dell’interessato.

ART. 25 - ALLACCIAMENTI A CARICO DEL COMUNE L’Amministrazione comunale, assume l’onere di ripristinare tutti gli allacciamenti, di acque reflue, ogni qualvolta vengono sostituiti, oppure riparati tratti di collettori stradali. I proprietari degli insediamenti interessati devono essere opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l’ubicazione degli allacciamenti.

ART. 26 - ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Gli scarichi di insediamenti produttivi devono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni, distinte da tutte le altre, e saranno dotati di due pozzetti di controllo, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul

suolo pubblico, o comunque all'esterno della recinzione ed in posizione di agevole accessibilità, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti, da parte delle Autorità competenti al controllo. Il pozzetto d’ispezione dovrà essere di dimensioni sufficienti e presentare un dislivello di almeno 20 cm tra la condotta in entrata proveniente dall’insediamento e la condotta in uscita alla fognatura pubblica. I titolari dello scarico di insediamento produttivo sono responsabili, verso l’Amministrazione e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose, in conseguenza delle sostanze scaricate.

ART. 27 - ALLACCIAMENTI SERVITI DA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Per tutti gli scarichi di acque reflue che non possono essere immessi per gravità nella pubblica fognatura senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario fare ricorso a sollevamenti meccanici, dotati di vasche di accumulo, da realizzarsi secondo progetto redatto da tecnico abilitato. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento delle condotte di fognatura e sia possibile allacciare una parte degli scarichi alla fognatura per caduta naturale. Ove possibile, il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza (troppo pieno) collegato per gravità ad un recapito che garantisca un adeguato smaltimento delle acque non sollevate, ad esempio le acque piovane eccedenti la potenzialità delle macchine. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque di condizioni antigieniche. L’Amministrazione comunale stabilirà, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto prescritto.

ART. 28 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque reflue devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzate da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali. Gli scarichi nelle condotte stradali devono essere fatti tramite gli imbocchi predisposti in fase di costruzione dei collettori. Per gli imbocchi non predisposti, si dovranno adottare idonei pezzi speciali che assicurino una perfetta te-nuta idraulica, e che ricalchino tecnicamente gli esistenti. Tutti gli allacciamenti dovranno essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione e di prelievo per consentire, all'Autorità preposta, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, posto all’esterno della proprietà, in caso di insediamenti produttivi, assimilabili al civile o civili adibiti a prestazioni di servizio. Nel caso di edifici adiacenti alla pubblica via, il pozzetto di allacciamento e di ispezione, per evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non dovrà mai sporgere oltre 50 cm. dalla facciata dell'edificio e la tubazione per l'allacciamento dovrà scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi. Di norma i diametri delle condotte verticali delle acque nere e bianche non devono superare i 12-16 cm., tenuto conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri di 16-20 cm. Non è permessa la costruzione di condutture per allacciamenti alla fognatura secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via, al fine di evitare ogni interferenza con altri servizi pubblici collocati nel sottosuolo. I pluviali della facciata adiacente la pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi oppure dovranno essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio. Eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi potranno essere concesse su motivata relazione tecnica.

ART. 29 – PREDISPOSIZIONE DI IMBOCCHI NELLA PUBBLICA

FOGNATURA Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per consentire all'Amministrazione comunale di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari. Qualora l’Amministrazione comunale costruisca, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per gli insediamenti esitenti, o per quelli di cui è prevista l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale gli interessati dovranno sostenere le relative spese, salvo nei casi previsti al precedente art.25.

ART. 30 – VENTILAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione della rete di fognatura urbana, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti d’ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati), oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere quanto delle acque meteoriche. L’Amministrazione comunale autorizzerà di norma, l’impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede), in presenza di attici, di terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti dagli sfiati delle colonne di scarico.

ART. 31 - PRESCRIZIONI EDILIZIE Le reti fognarie interne, compresi i manufatti e le eventuali vasche di trattamento, sono soggette anche alle disposizioni del regolamento edilizio e del codice civile, in quanto opere igienico-sanitarie.

ART. 32 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE RETI FOGNARIE INTERNE Prescrizioni Generali: Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla rispettiva condotta, fermo restando la divisione delle reti interne in acque bianche ed acque nere. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne separate, alle tubazioni di uscita dotate di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato: 1. all’esterno della proprietà privata (per insediamenti civili); 2. uno all’interno della proprietà ed uno all’esterno (per insediamenti produttivi o assimilabili al civile). Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, sia essa di acque bianche o di acque nere, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali. Le acque piovane devono essere immesse direttamente nella rete di pubblica fognatura di acque bianche. In casi particolari l’ Amministrazione comunale potrà permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d’acqua o canali ad essi confluenti. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono; dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità dei vari manufatti. Rispetto alle condutture dell’acqua potabile, le condutture fognarie interne ai fabbricati, quali tubazioni, pozzetti, pretrattamenti e quant’altro, dovranno essere mantenute ad idonea distanza ed, in caso di intersezione a quota inferiore o adeguatamente protette Nel sotterraneo le tubazioni provenienti dai piani superiori dovranno collocarsi in apposite incassature facilmente ispezionabili nel muro o a soffitto.

Diversamente si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti in acciaio, non soggetti a corrosione, a soffitto o con delle mensole a parete. In ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto. Tutti gli apparecchi igienici per l'evacuazione delle acque di rifiuto, ed in comunicazione con la rete di fognatura, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone. La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico come previsto dall’art. 30 del presente regolamento. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nei cortili, e le pilette per la raccolta delle acque negli ambienti siti al pianoterra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica. Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per l'intercettazione dei materiali grossolani. La tubazione di allacciamento non dovrà avere pendenze inferiori all'1% e diametro superiore a 20 cm.e non superiore a 16 cm. per le acque nere. Qualora il diametro della tubazione in uscita sia, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare a diametri superiori, se la pendenza all'uscita del pozzetto di ispezione lo consente. L’Amministrazione comunale potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici. Inoltre potrà essere richiesto, discrezionalmente, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni. Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni o di opportuni pezzi speciali.

ART. 33 - SCARICHI SOTTO IL LIVELLO DELL’ASSE ORIZZONTALE DELLA RETE DI PUBBLICA FOGNATURA

Nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, potrà avere la bocca di immissione ad un livello inferiore all’asse orizzontale del collettore fognario. I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi a causa di scarichi a livello inferiore all’asse orizzontale del collettore fognario saranno comunque a carico del proprietario dello stabile. In tal caso l'utente dovrà adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque nel caso di sovraccarico del condotto nel quale avviene l'immissione e della rete di fognatura interna dello stabile. Gli impianti necessari dovranno essere funzionanti e facilmente ispezionabili. L'Autorità comunale potrà consentire deroghe a richiesta degli interessati e sotto loro responsabilità.

ART. 34 - SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare la acque nere e/o bianche nella pubblica fognatura, se non attraversando l’altrui proprietà, potrà richiedere all’ Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l’istituzione di una servitù di passaggio di scarico coattivo a norma del Codice civile (art. 1043)

ART. 35 - SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE Qualora la fognatura adiacente alla proprietà risulti inadatta a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, o venga dimostrata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura comunale, l' Autorità comunale potrà, fino alla costruzione di nuovi condotti fognari, consentire lo scarico in canali pubblici, privati, sul suolo, e nel sottosuolo, previa costruzione di eventuale idoneo impianto di trattamento e/o pretrattamento delle acque di scarico. Tali sistemi di scarico provvisori dovranno essere conformi, alla delibera del Comitato dei Ministri del 4.02.77 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2 lett. b), d), e) della legge 10.05.1976 n.319" e al D.P.G.R. 0384/Pres. del 27.08.1982, P.G.R.A. L’Autorità comunale si riserva la facoltà di revocare o far modificare in qualsiasi momento, le modalità di effettuazione dello scarico.

ART. 36 - STRADE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, anche i collettori fognari a servizio di strade private devono essere collegati, qualora sussista la possibilità di collegamento, alla pubblica fognatura, a cura e spese dei titolari degli scarichi. Per quanto concerne le modalità operative, vale quanto prescritto dall'art. 24 previa presentazione al Comune del relativo progetto per la necessaria approvazione ed autorizzazione allo scarico.

ART. 37 - SGRASSATURA E DISOLEATURA L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre l’impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali, anche provenienti da prestazioni di servizio, quali mense, cucine, stazioni di autolavaggio, officine, autofficine, carrozzerie, lavanderie, tintorie, industrie agro-alimentari, caseifici, macellerie con lavorazione carni, macelli, ed altre, che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ne debbano essere dotate.

ART. 38 - VISITA TECNICA Ultimati i lavori della rete fognaria interna, prima di concedere l’autorizzazione all’uso delle canalizzazioni al servizio degli insediamenti, di qualsiasi tipo essi siano, l'Autorità comunale effettua attraverso tecnici propri o incaricati, su richiesta ed a carico degli interessati, una visita tecnica per accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato. Detta autorizzazione non sostituisce, in alcun modo, le autorizzazioni all’allacciamento e/o allo scarico per le quali l’interessato dovrà far pervenire formali domande in base alle procedure previste nella successiva “Quarta Parte” del presente regolamento. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, attraverso propri tecnici o incaricati, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora, a seguito della visita tecnica, fossero imposte particolari prescrizioni, se ne dovrà verificare l'osservanza con successive ispezioni.

PARTE QUARTA

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 39 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E DI SCARICO IN PUBBLICA

FOGNATURA PER INSEDIAMENTI CIVILI Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico in pubblica fognatura, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili dovranno inoltrare specifica domanda (come da facsimile allegato), in carta legale o resa legale al Sindaco del Comune, nella quale dovranno essere indicati: • generalità del proprietario o del legale rappresentante, in caso di società; • numero degli abitanti previsti; • tipo di attività svolta, diversa da quella domestica; • dimensioni volumetriche e numero dei vani del fabbricato; • caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico. Nella domanda dovranno essere richiesti: 1. l’autorizzazione all’allacciamento degli scarichi dell’insediamento alla pubblica fognatura; 2. l’esecuzione dei lavori a cura dell’Amministrazione comunale oppure l’autorizzazione all’esecuzione in

proprio, indicando la ditta specializzata che effettuerà l’allacciamento. Alla domanda dovranno essere allegati, in duplice copia, i seguenti elaborati: 1. apposita scheda tecnica, fornita dal Comune, compilata in tutte le sue parti; 2. planimetria catastale, in scala 1:2000 o 1:1000, con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione

della proprietà; 3. progetto delle reti fognarie interne, distinte in condotte di acque nere e condotte di acque bianche, in scala

1:100 od in scala adeguata, con l’indicazione dei manufatti speciali quali: pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc., rete di approvigionamento idropotabile, dei pozzetti di prelievo, di campioni di scarico, e dei punti di immissione nelle reti di pubblica fognatura.

Nel caso di insediamenti esistenti non allacciati, la planimetria, di cui al precedente punto 3, deve inoltre contenere le indicazioni di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzetti esistenti, e quali di questi vadano soppressi o mantenuti, prima dell’allacciamento richiesto. L’accettazione della domanda di allacciamento e scarico, da parte dell’Amministrazione comunale, è subordinata al versamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo.

ART. 40 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO DI SCARICO INDIRETTO IN PUBBLICA FOGNATURA PER INSEDIAMENTI CIVILI

Le ditte specializzate del settore (autotrasportatori) che conferiscono i liquami e le acque reflue degli insediamenti civili presso l’impianto di depurazione comunale, devono essere preventivamente autorizzate, dall’ Amministrazione comunale, allo scarico indiretto presso l’area del depuratore. L’Amministrazione comunale può procedere, su richiesta dell’interessato e nel caso di conferimenti continuativi e periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con il titolare delle suddette ditte specializzate. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico indiretto in pubblica fognatura, dei liquami e dei reflui provenienti da insediamenti civili, i titolari delle aziende dovranno inoltrare, al Sindaco del Comune, specifica domanda (come da facsimile allegato), in carta legale o resa legale e relativi allegati che evidenzino: • oggetto della richiesta • generalità del titolare o del legale rappresentante, in caso di società; • generalità della società; • caratteristiche del mezzo di trasporto • quantità massima trasportabile • copia dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti ottenuta ai sensi del D.P.R. 915/82 L’accettazione della domanda di autorizzazione allo scarico indiretto, da parte dell’ Amministrazione comunale, è subordinata al versamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo.

ART. 41 - DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E DI SCARICO IN PUBBLICA

FOGNATURA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A - Domanda di allacciamento Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento in fognatura comunale, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno inoltrare domanda (come da facsimile allegato) al Sindaco del Comune, redatta in carta legale o resa legale, con le seguenti indicazioni: • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante o proprietario

dell'immobile; • denominazione, sede e codice fiscale della società o della ditta; • descrizione sommaria dell'attività svolta dalla ditta, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si formano

gli scarichi; • le caratteristiche tecniche e dimensionali del tipo di allacciamento con eventuali particolari costruttivi; • le caratteristiche quantitative (portata giornaliera media e massima, volume giornaliero). In tale domanda dovrà essere richiesta: 1. l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, ai sensi del presente regolamento; 2. l'esecuzione dei lavori sia effettuata a cura dell’Amministrazione comunale, oppure l’autorizzazione

all’esecuzione in proprio, indicando la ditta specializzata che effettuerà i lavori. L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere al titolare dello scarico ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura. L'accettazione della domanda di allacciamento, da parte del Sindaco del Comune è subordinata al pagamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo. Alla domanda dovranno essere allegati: 1. una relazione tecnica in cui siano riportate la descrizione delle opere, con l’elenco dei materiali e delle

apparecchiature previste, con i calcoli dimensionali delle reti fognarie e dell’eventuale impianto di depurazione, con i rendimenti presunti nelle varie fasi, nonchè le quantità dei fanghi prodotti, con le relative caratteristiche chimico-fisiche;

2. una planimetria catastale, in scala 1:2000 o 1:1000, con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà;

3. il progetto delle reti fognarie interne, in scala 1:100 o in scala adeguata, distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque nere e delle acque bianche, e dell’eventuale impianto di depurazione, con l’indicazione dei manufatti speciali, del pozzetto di prelievo dello scarico, posto all’esterno della proprietà privata, sul suolo pubblico,del punto di immissione in pubblica fognatura, dell’ ubicazione del punto e della rete di approvigionamento idropotabile, nonchè allegati eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere.

B - Domanda di scarico Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, i titolari di insediamenti produttivi dovranno inoltrare domanda al Sindaco del Comune, redatta in carta legale o resa legale, con le seguenti indicazioni: • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante o proprietario

dell'immobile; • denominazione, sede e codice fiscale della ditta. In tale domanda dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico di tutte le acque in pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre alla domanda di scarico dovranno essere allegati, in duplice copia, oltre all’apposita scheda tecnica, fornita dall’Amministrazione comunale e compilata in tutte le sue parti, anche quanto allegato alla domanda di allacciamento, come previsto ai punti 1. 2. e 3. del comma 5, del punto A) del presente articolo. Per impianto di depurazione si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto idoneo a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità previsti dalla legge o dal presente regolamento. La domanda di cui sopra deve contenere l'esplicita dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della ditta riguardo la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 42 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Autorità comunale provvederà all'istruttoria della domanda di autorizzazione disponendo rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e quant'altro riterrà opportuno al fine di verificare le reali caratteristiche dello scarico in esame. Terminata l'istruttoria, l'Autorità comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente, con allegate le prescrizioni del caso, su apposito disciplinare. L’autorizzazione è comunque rilasciata in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato adeguamento alle norme previste dalla legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, tra cui il “Piano Generale per il Risanamento delle Acque”, ed alle direttive del presente regolamento e del disciplinare allegato all’autorizzazione stessa. L’Autorità comunale revoca l’autorizzazione, anche ed in specie, nel caso si rilevino pericoli, anche po-tenziali, per la salute e la sicurezza pubblica e/o per l'ambiente.

ART. 43 – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALLO SCARICO Le autorizzazioni provvisorie allo scarico in pubblica fognatura vengono rilasciate, solo ed esclusivamente, per utenze produttive e a tempo determinato, al fine di consentire, al titolare dello scarico, di eseguire un prelievo di campione di acque di scarico per redigere il referto di analisi, da allegare alla domanda di autorizzazione in istruttoria presso l’Amministrazione comunale, riportante i parametri più significativi in base al tipo di attività ed al ciclo produttivo svolto.

ART. 44 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, siano esse provvisorie o definitive, vengono rilasciate, per ogni singolo scarico, nella persona del proprietario, titolare o legale rappresentante dell'attività svolta presso l’insediamento stesso, che ne assume ogni onere conseguente. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta in qualsiasi momento all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell’Amministrazione comunale, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, od all'utilizzo del collettore, che potessero comportare danni a persone o cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete della fognatura pubblica comunale o dell'impianto di depurazione centralizzato. ART. 45 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO INDIRETTO DI INSEDIAMENTI

CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA Ogni scarico indiretto conferito all’impianto di depurazione comunale per mezzo di autobotte deve essere autorizzato ai sensi della Legge 10.05.76 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni allo scarico indiretto di insediamenti civili in pubblica fognatura, vengono rilasciate, nella persona del proprietario, titolare o legale rappresentante della ditta specializzata di autotrasporti, che se ne assume ogni onere conseguente. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta in qualsiasi momento all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell’Amministrazione comunale, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, od all'utilizzo del collettore, che potessero comportare danni a persone o cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete della fognatura pubblica comunale o dell'impianto di depurazione centralizzato. Le ditte che intendono convenzionarsi con il Comune dovranno richiedere apposita autorizzazione allo scarico indiretto in fognatura presso l’area dell’impianto di depurazione comunale. Le ditte convenzionate con il Comune, per il recapito di acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, non sono tenute a richiedere un’ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico.

ART. 46 - LIMITE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione a scaricare nella fognatura pubblica comunale si limita allo stabile o agli stabili per i quali viene richiesta e per quella consistenza di essi che risulta dai documenti depositati presso la sede comunale. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui, ancorchè della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto la specifica autorizzazione dall' Amministrazione comunale, a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione tecnica.

ART. 47 – LIMITE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INDIRETTO L’autorizzazione a scaricare nella pubblica fognatura presso l’area dell’impianto di depurazione comunale si limita agli autotrasportatori che ne hanno fatto richiesta e per quelle tipologie dei reflui che risultano dai documenti depositati presso la sede comunale. Non potranno quindi scaricare presso l’impianto, le aziende e gli autotrasportatori non autorizzati che non hanno prima ottenuto apposita autorizzazione dall’ Amministrazione comunale in seguito a specifica domanda corredata da documentazione tecnica come evidenziato all’ art. 45 del presente regolamento

ART. 48 - VARIAZIONI DEGLI O NEGLI INSEDIAMENTI I titolari di insediamenti produttivi dovranno: 1. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione

dell'insediamento produttivo, o trasferimento in altro luogo, successivamente alla notifica del provvedimento autorizzativo;

2. comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico ed alla natura delle materie prime utilizzate;

3. comunicare l'eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione degli impianti di lavorazione, cui l'autorizzazione si riferisce.

ART. 49 - TRASFERIMENTI DI AUTORIZZAZIONI DI SCARICO I proprietari degli stabili dovranno denunciare entro 30 (trenta) giorni al Comune i trasferimenti e/o le acquisizioni di proprietà. In caso di omissione rimarranno personalmente responsabili verso il Comune del pagamento del canone, in solido con i loro successori o aventi causa.

ART. 50 – CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Qualora, per qualsiasi motivo, uno scarico venga a cessare, il titolare dovrà informarne, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione comunale, la quale disporrà per i conseguenti provvedimenti. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda ed il riaccertamento delle autorizzazioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente regolamento, salvo quanto disposto dalla vigente legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 51 – NEGAZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Sarà negata l'autorizzazione allo scarico in fognatura , a norma dell'art. 25 della legge 319/76, se all' atto della presentazione della domanda di autorizzazione si evidenzi il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni oppure si dimostri una domanda mendace, lacunosa o erronea.

La revoca dell'autorizzazione allo scarico, precedentemente concessa, verrà applicata qualora non siano state adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, oppure l'ammissione allo scarico sia in contrasto con prescrizioni più restrittive stabilite dall'Autorità competente.

ART. 52 - DENUNCIA PERIODICA DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEGLI SCARICHI

I titolari di scarichi di insediamenti produttivi recapitanti nella pubblica fognatura dovranno comunicare all'Autorità comunale, le caratteristiche qualitative di ogni scarico, analizzando i parametri più significativi in base al tipo di attività ed al ciclo produttivo. La periodicità di detta comunicazione, che potrà essere annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale oppure mensile, verrà evidenziata di volta in volta nel disciplinare allegato all’ autorizzazione allo scarico. ART. 53 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSO DA PUBBLICO

ACQUEDOTTO Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedano autonomamente all’approvvigionamento idrico, devono provveder all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misurazione delle portate delle acque prelevate, e farne denuncia all’ Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno. Fino all’installazione degli idonei strumenti di misura, l’Autorità comunale conteggerà un consumo presunto di 200 litri per abitante al giorno (D.P.G.R. 0479/Pres. del 30.09.1981).

PARTE QUINTA

NORME FINANZIARIE

ART. 54 - SPESE DI ALLACCIAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE Per le opere sul suolo pubblico è stabilito un importo fisso anticipato a carico del richiedente da conguagliarsi sulla base della effettiva spesa sostenuta dall’Ente, a lavori ultimati; la quota relativa e le modalità di conguaglio verranno definite con apposito atto deliberativo. Se il suolo pubblico è di proprietà di altri Enti sarà a carico del richiedente ogni onere relativo alle prescritte autorizzazioni, cui può essere subordinato l’allacciamento. Nell’eventualità di esecuzione diretta da parte del privato, a garanzia della buona esecuzione dei lavori, dovrà costituirsi a carico dello stesso, un preventivo deposito cauzionale da definirsi con il summenzionato atto deliberativo. Tale deposito verrà restituito, al netto delle eventuali rivalse applicate, a constatata regolarità dell’ultimazione delle opere da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di mancato pagamento della somma a conguaglio si applicherà il recupero in via ingiunzionale.

ART. 55 - CANONI O DIRITTI Per quanto riguarda il canone, durante il periodo transitorio e fino all’entrata in vigore della nuova tariffa del servizio idrico integrato a seguito della istituzione delle autorità preposte al governo dei servizi di cui alla L. 36/94 in ogni ambito territoriale ottimale, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto dagli utenti all’Ente gestore dei servizi, il pagamento di un canone o diritto secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I titolari degli insediamenti, privi del servizio di pubblica fognatura, non sono soggetti al pagamento del canone di fognatura, e devono il canone di depurazione nel caso in cui utilizzino uno scarico indiretto nell’impianto di depurazione comunale.

ART. 56 – TARIFFA PER INSEDIAMENTI CIVILI Durante il periodo transitorio e fino all’entrata in vigore della nuova tariffa del servizio idrico integrato a seguito della istituzione delle autorità preposte al governo dei servizi di cui alla L. 36/94 in ogni ambito territoriale ottimale, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto dagli utenti all’Ente gestore dei servizi, il pagamento di un canone o diritto secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni. La tariffa è stabilita dall’ Amministrazione comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, da sottoporre ad approvazione dell'organo regionale di controllo ed alla omologazione del Ministero delle Finanze, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, nella misura adeguata ai costi di esercizio dei relativi servizi. La quota di tariffa riferita al servizio pubblica fognatura ed a quello di depurazione è dovuta, dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Per i soggetti che si approvvigionano da pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua. Gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato in base al precedente art. 53, del presente regolamento. Al fine della determinazione tariffaria, di cui al presente articolo, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari all’ 80 % del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Fino all’installazione degli idonei strumenti di misura, l’Autorità comunale conteggerà un consumo presunto di 200 litri per abitante al giorno. Sono fatte salve le modifiche correlate alla doverosa applicazione della normativa successivamente vigente.

ART. 57 - TARIFFA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Durante il periodo transitorio e fino all’entrata in vigore della nuova tariffa del servizio idrico integrato a seguito della istituzione delle autorità preposte al governo dei servizi di cui alla L. 36/94 in ogni ambito territoriale ottimale, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto dagli utenti all’Ente gestore dei servizi, il pagamento di un canone o diritto secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le utenze industriali la quota, di cui al precedente art. 55, è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E’ fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione prima dell’allacciamento in pubblica fognatura. La quota di tariffa riferita al servizio pubblica fognatura ed a quello di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. La formula tipo per la determinazione del canone e l’applicazione della tariffa relativa agli scarichi da insediamenti produttivi è stabilita dal Comitato Interministeriale di cui all’art. 3 della L.319/76. Essa è stata determinata con D.P.R. 24.05.77 ed elaborata con D.P.G.R. 30.09.1981 n. 0479/Pres. aggiornato con successivo D.P.G.R. 21.06.1990 n. 0247/Pres. Sono fatte salve le modifiche correlate alla doverosa applicazione della normativa successivamente vigente.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER USI INDUSTRIALI

T 2 = F2 + f2 + dv + K2 ( Oi db + Si df ) + da V Of Sf

T 2 = Tariffa Lire/anno F 2 = Importo fisso dipendente dalla consistenza dell’insediamento (n. di addetti); esso vale

attualmente (D.P.G.R. 21.06.1988 N. 0247/Pres.)

L. 7.000 Fino a 9 addettiL. 17.500 da 10 a 50 addettiL. 35.000 da 51 a 200 addettiL. 175.000 0ltre 200 addetti

f 2 = costo medio (L/mc) del trasporto liquame in fognatura.

Il valore di f2, è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres.

D = costo medio (L/mc) della depurazione del liquame Il valore di d, è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres.

K 2 = • 0 (zero), quando lo scarico industriale rientra nei limiti prescritti allo scarico dell’impianto centralizzato di depurazione;

• 1 (uno), per scarichi in cui il rapporto COD/ BOD5 non supera il valore di 2,2; • 1,1 -1,3 quando il rapporto COD/BOD5 supera il valore di 2,2

Oi / Of = Rapporto tra COD dell’effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a PH 7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria, in mg./l.

Si / Sf = Rapporto fra materiali in sospensione totale dell’effluente industriale (PH7) in mg./l e i

materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto in mg./l

Db = 0,5 d

Df = 0,2 d

Da = assunto inizialmente = 0 (zero), sarà successivamente stabilito dall’ autorità Comunale

V = Volume dell’effluente industriale scaricato in fognatura (risultante dalla denuncia)

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER USI INDUSTRIALI PER

SCARICHI OLTRE LA TAB C.

FORMULA TIPO

T2 = F2 + f2 + dv + K2 ( Oi db + Si df + Ti d1 + SOi d1 + Pn d1 ) + da V Of Sf Tf SOf Pn T 2 = Tariffa Lire/anno F 2 = Importo fisso dipendente dalla consistenza dell’insediamento (n. di addetti); esso vale

attualmente (D.P.G.R. 21.06.1988 N. 0247/Pres.)

L. 7.000 Fino a 9 addettiL. 17.500 Da 10 a 50 addettiL. 35.000 Da 51 a 200 addettiL. 175.000 0ltre 200 addetti

F2 = costo medio (L/mc) del trasporto liquame in fognatura.

Il valore di f 2, è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres.Nel caso di voler determinare i coefficenti in base ai costi reali applicare la formula evidenziata sotto la voce “ determinazione dei coefficienti in base ai costi reali” di cui sotto.

D = costo medio (L/mc) della depurazione del liquame Il valore di d, è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres. Nel caso di voler determinare i coefficenti in base ai costi reali applicare la formula evidenziata sotto la voce “ determinazione dei coefficienti in base ai costi reali” di cui sotto.

K2 = • 0 (zero), quando lo scarico industriale rientra nei limiti prescritti allo scarico dell’impianto centralizzato di depurazione;

• (uno), per scarichi in cui il rapporto COD/ BOD5 non supera il valore di 2,2 ; • 1,1 -1,3 quando il rapporto COD/BOD5 supera il valore di 2,2

Oi / Of = Rapporto tra COD dell’effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a PH 7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria, in mg./l.

Si / Sf = Rapporto fra materiali in sospensione totale dell’effluente industriale (PH7) in mg./l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto in mg./l

SOi / SOf = Rapporto tra Solfiti dell’effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a PH 7) in mg/l e Solfiti del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria, in mg./l.

Ti / Tf = Rapporto tra Tensioattivi totali dell’effluente in mg/l e Tensioattivi totali del

liquame grezzo totale affluente all’impianto.

Pni / Pnf = Rapporto tra Parametro ennesimo dell’effluente industriale in mg/l e Parametro ennesimo del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria, in mg./l.

Dv = 0,3 d Db = 0,3 d Df = 0,2 d Da = assunto inizialmente = 0 (zero), sarà successivamente stabilito dall’ autorità Comunale V = Volume dell’effluente industriale scaricato in fognatura (risultante dalla denuncia)

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI IN BASE AI COSTI

REALI.

DETERMINAZIONE DI f 2

f 2 Calcolo di f 2 f 2 = 0.5 x Cf V civ x 0.8 + V ind.

Cf = Costo Totale a consuntivo riferito all’ anno precedente del servizio di fognatura; nel costo totale

andrà compresa sia la spesa di gestione del servizio, sia una percentuale il (4,0 %) della spesa di investimento. Nel caso di fognatura separata non si applica la riduzione di 0.5.

Vciv. = Volume dell’ acqua approvigionata dagli insediamenti civili. In mancanza del dato applicare

200 litri/abitante/giorno Vind. = Volume dell’ acqua scaricata dagli insediamenti industriali (ricavabile dalla denuncia)

DETERMINAZIONE DI d D Calcolo di d d = 0.85 x Cd mc totali equivalenti Cd = Costo Totale a consuntivo riferito all’ anno precedente del servizio di depurazione; nel costo totale

andrà compresa sia la spesa di gestione del servizio, sia una percentuale (il (6,6 %) della spesa di investimento. Nel caso di fognatura separata non si applica la riduzione di 0.85.

Mc totali equivalenti = Il calcolo dei mc totali equivalenti rappresenta la somma dei mc virtualmente

omogenei inviati alla depurazione (mc civili ed industriali). Per gli insediamenti abitativi e civili i mc. equivalenti sono rappresentati dal prodotto Vciv x 0.8 cioè il volume dell’ acqua approvigionata ridotta del 20 %.

Per gli insediamenti produttivi la conversione dei mc effettivamente scaricati in mc. equivalenti si ottiene secondo le seguenti formule: mc equivalenti industriali =

0,30 + 0,70 (0,75 CODi + 0,25 Si ) V CODf Sf

nel caso che: CODi > CODf Si > Sf

mc equivalenti industriali =

0,30 + 0,70 (0,75 CODi - 160 + 0,25 Si - 80 ) V CODf - 160 Sf - 80

nel caso che: CODi < CODf Si < Sf

In queste formule il rapporto CODi / CODf e Si / Sf è quello già chiarito nella formula per usi industriali.

VALORI MASSIMALI E MINIMALI DI f2 E DI d APPLICABILI NEL CASO DI CALCOLO DI f2 E DI d IN BASE AI COSTI REALI.

I valori di f2 e di d risultanti dai calcoli basati sui costi reali non possono comunque superare del 20 % in meno le cifre dei valori medi fissati dal D.P.G.R. 0247/Pres. del 21.06.1988 e precisamente. I valori massimali di f2 e di d risultanti dai calcoli basati sui costi reali non possono rispettivamente superare del 100 % e del 400 % in più le cifre dei valori medi fissati dal D.P.G.R. 0247/Pres. del 21.06.1988 e precisamente.

Classe di Comune

1 2 3 4 f2 minimale 42 41 38 37 f2 medio 53 51 48 46 f2 massimale 106 102 96 92 d minimale 58 70 48 36 d medio 73 88 60 45 d massimale 365 440 300 225

ART. 58 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DELLA TARIFFA

In attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato, in base all’art. 4, comma 1, lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Qualora il servizio idrico integrato sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto, tra i diversi gestori, entro 30 (trenta) giorni dalla riscossione. Per le aree non servite da pubblico acquedotto la tariffa viene riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di pubblica fognatura e depurazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 3.bis della legge n.172/95, fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge n. 36/94: 1. l’accertamento del canone o diritto è effettuato in base alle disposizioni del testo unico per la finanza

locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 2. la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, previa notifica

dell’avviso di liquidazione o di accertamento; 3. il contenzioso viene applicato in base alle disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 638.

PARTE SESTA

ISPEZIONI E CONTROLLI

ART. 59 - AUTORITÀ PREPOSTA AI CONTROLLI

I controlli, gli accertamenti, i sopralluoghi interessanti gli scarichi, sono di competenza dell'Autorità comunale, che per quanto riguarda le funzioni tecniche di controllo si avvarrà del personale di cui all'art. 18 della L. 650/79, o di altro personale esperto espressamente incaricato. Per gli altri compiti potrà avvalersi di proprio personale o di altro personale espressamente incaricato. In ogni caso il Sindaco del Comune, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi, si avvarrà del Presidio Multizonale di Prevenzione, competente per il territorio, che comunicherà i risultati analitici, affinchè il Sindaco possa adottare i provvedimenti tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 38 della legge n. 142/90.

ART. 60- ISPEZIONI E CONTROLLI Qualora l'Autorità comunale lo ritenesse necessario, l’insediamento produttivo, allacciato alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, in un idoneo locale, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature di controllo. I locali dovranno risultare facilmente accessibili, costruiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati e le apparecchiature, dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico. Il personale addetto ai controlli avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 61 - CONTROLLI QUALITATIVI DEGLI SCARICHI Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura, che, per gli insediamenti produttivi, dovrà essere posto all’esterno della proprietà privata. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili per il campionamento da parte dell' Autorità competente nel punto assunto per la misurazione. Le modalità di prelievo e di analisi sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR), Roma, e successivi aggiornamenti. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 248/83 pone come logica che l’Autorità, a cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque di scarico, non abbia l’obbligo di preavvisare il titolare dello scarico stesso circa il momento in cui verranno effettute le operazioni di prelievo, per evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campionate, in quanto il Presidio Multizonale di Prevenzione dovrà avvertire il titolare dello scarico affinchè possa presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, all’esecuzione delle analisi stesse.

PARTE SETTIMA

SANZIONI

ART. 62 - CANONI

• Omessa o ritardata denuncia della

qualità e quantità delle acque Soprattassa pari all’ammontare del canone

Ritardo del pagamento inferiore a 30 gg.

Soprattassa pari a 1/4 l’ammontare del canone

• Se il canone accertato supera di 1/4 quello risultante dalla denuncia

Soprattassa uguale al 50% del maggior canone accertato

• Omesso o ritardato pagamento Soprattassa uguale al 20 % del canone accertato Ritardo nel pagamento di oltre

un anno all’ utente decade l’ autorizzazione allo scarico e comunque,pagamento di quanto dovuto

ART. 63 - MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e successivi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non espressamente abrogato dall’art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Inoltre le eventuali sanzioni sono regolamentate dalla normativa vigente nel momento dell’ illecito riscontrato.

ART. 64 - RISARCIMENTO DANNI Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione o a qualunque manufatto di proprietà del Comune è tenuto al risarcimento del danno, fermo restando le sanzioni previste dal Codice Penale qualora il fatto integri gli estremi del reato.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 - RISANAMENTO DELL’ABITATO - POTERI DEL SINDACO

Il Sindaco può emanare ordinanze: 1. per sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini; 2. per rimuovere materie luride dalle fognature già abbandonate o da abbandonarsi, riconosciute causa di

insalubrità delle acque e delle abitazioni; 3. affinchè vengano chiusi o ricostruiti i canali o tubi di scarico; 4. affinchè le opere disposte vengano, in caso di inadempienza, eseguite dall’ Amministrazione Comunale

con spesa a carico dei contravventori, e ciò anche per quanto riguarda l'esecuzione d'ufficio del progetto delle opere stesse

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende far l’altro, all’emanazione degli atti, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, ed inoltre allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorrà, l’assistenza della forza pubblica. Se l’ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 38, comma 2, della legge n. 142/90, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 66 - POTERI DEL SINDACO - OPERE INTERNE PRIVATE DI ALLACCIAMENTO

Il Sindaco, in caso di necessità, può disporre che il proprietario di uno stabile non impedisca al condominio, all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini od interclusi, il passaggio di tubi di fognatura per realizzare l'allacciamento alla rete stradale, salvo la possibilità data al proprietario dello stabile di richiedere un'adeguata indennità per l'attraversamento.

ART. 67 - NORMA DI RINVIO Per quanto non espresso dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente normativa, sia nazionale che regionale, dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, dai regolamenti emanati, dalle Circolari Ministeriali ed in particolare dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni tra cui le Leggi n. 650/79 e 172/95, dalla Legge n. 36/94 e dalla Legge n. 142/90. ART. 68 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene non conformi o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 69 - REVISIONI ED AGGIORNAMENTI Il presente regolamento, ad intervalli non superiori ai quattroanni, verrà sottoposto per la revisione all'esame da parte dei tecnici del Comune o dai tecnici espressamente incaricati dall’Amministrazione comunale. Compito dell’Autorità competente sarà di rivedere il presente regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità; di prendere in considerazione tutte le proposte di miglioramento; di stabilire se debbano essere introdotte delle modifiche in conseguenza di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico e/o evoluzioni normative nelle specifiche materie.

PARTE NONA

ALLEGATI

allegato 1 Facsimile di domanda di autorizzazione per allacciamento e scarico di un insediamento

civile in pubblica fognatura allegato 2 Facsimile di domanda di autorizzazione per l' allacciamento di

insediamento produttivo in pubblica fognatura allegato 3 Facsimile di domanda di autorizzazione per lo scarico di insediamento

produttivo in pubblica fognatura allegato 4 Facsimile di domanda di autorizzazione allo scarico indiretto di insediamento civile in

fognatura pubblica presso ll’impianto di depurazione comunale (autotrasportatore) allegato 5 Facsimile di dichiarazione per scarico indiretto di acque da spurgo pozzi neri, vasche e

fosse settiche di insediamenti civili in pubblica fognatura presso l’impianto di depurazione comunale

allegato 6 Facsimile di autorizzazione allo scarico di un nuovo insediamento civile in pubblica fognatura;

allegato 7 Facsimile di autorizzazione provvisoria allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica fognatura

allegato 8 Facsimile di proroga di autorizzazione provvisoria allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica fognatura

allegato 9 Facsimile di autorizzazione allo scarico di un nuovo insediamento produttivo in pubblica fognatura;

allegato 10 Facsimile di autorizzazione allo scarico indiretto tramite autobotte di liquami provenienti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili (autotrasportatore);

allegato 11 Schemi costruttivi esemplificativi allegato 12 Limiti di accettabilità di scarichi in fognatura comunale allegato 13 Scarichi al di fuori della pubblica fognatura

Allegato 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO DI UN INSEDIAMENTO CIVILE IN PUBBLICA FOGNATURA

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale).

Egr. Sig. SINDACO

del Comune diCODROIPO (UD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione per l’allacciamento e lo scarico nelle rete di pubblica fognatura comunale

Il/La..................................sottoscritt..................................................nat...a .......................... il ....................................... residente in .................................via ......................................... n. .......... tel. ................................in qualità di: • proprietari... dell'insediamento civile di via ............................................................. n. ................, foglio n.

................ e mapp. n. ......................................, oppure • legale rappresentante o titolare della ditta ......................................................................., proprietaria

dell’insediamento civile di via ...................................... n. ............ , foglio n. ............ e mapp. n. ..........,

c h i e d e 1. il rilascio delle autorizzazione all'allacciamento, alla pubblica fognatura di via ..........................., ed, ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, allo scarico delle acque reflue provenienti dall’insediamento civile di cui sopra, nella stessa pubblica fognatura; 2. l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura a cura dell’Amministrazione comunale; oppure 2. l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando che la ditta realizzatrice è ................................................................................. con sede in .................................................. via ..................................................n. .................... Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite all’allacciamento sono: • tubo in ............. (calcestruzzo / pvc / grés / altro) del diametro di cm. .................... ; • pendenza della rete interna: ............... %; • pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm. ............... x .............. . A tal proposito allega: 1. scheda tecnica; 2. planimetria con l’ubicazione dell’insediamento civile e l’individuazione della proprietà; 3. planimetria del sistema fognario dell’insediamento con indicato il punto di campionamento e della rete

idropotabile. Distinti saluti. ____________, lì_____________ Il richiedente

Allegato 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

(La domanda dovrà essere compilata in carta legale o resa legale).

Egr. Sig. SINDACO

del Comune diCODROIPO (UD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione per l’allacciamento nelle rete di pubblica fognatura comunale Il/La sottoscritt................................................... nat... a ..................................... il ................. residente in ............................................. via ...................................................... n. ............, codice fiscale .......................................nella sua qualità di .................................(titolare / legale rappresenta/ amministratore delegato) della ditta ...................................................... codice fiscale .................................. con sede legale in .............................................. via .................................... n. ......... tel. ................. e sede insediamento in ................................ via ....................................... n. .......... tel. .................

c h i e d e

1. il rilascio dell'autorizzazione all’allacciamento, alla pubblica fognatura di via ........................, della rete fognaria interna dell’insediamento produttivo sito in ................................ via ................................ n. ......., destinato all’attività di .......................................................; 2. l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura a cura dell’Amministrazione comunale; oppure 2. l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando che la ditta realizzatrice è ................................. con sede in ................................................ via ..................................................n. .................... Si comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite all’allacciamento sono: • tubo in ............. (calcestruzzo / pvc / grés / altro) del diametro di cm. .................... ; • pendenza della rete interna: ............... %; • pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm. ............... x ................ A tal proposito allega: • planimetria con l’ubicazione dell’insediamento produttivo e l’individuazione della proprietà; • pianta degli impianti produttivi presenti nell’insediamento; • relazione dettagliata del ciclo produttivo nell’insediamento; • planimetria delle fognature interne, distinte per tipologie di acque, con i manufatti e gli impianti previsti,

e con indicazione delle reti di approvigionamento idrico e di campionamento; • relazione dettagliata e schemi funzionali dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, • particolari costruttivi dei vari manufatti ed impianti. Distinti saluti. _________, lì ____________ Il richiedente

____________

Allegato 3

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale).

Egr. Sig. SINDACO

del Comune diCODROIPO (UD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico nelle rete di pubblica fognatura comunale Il/La sottoscritt... ............................................................nat... a ......................................................... il ................. residente in .......................................... via ............................................................. n. .............., codice fiscale ..........................................nella sua qualità di ................................. (titolare/legale rappresentante/amministratore delegato) della ditta .................................................. codice fiscale .................................. con sede legale in .............................................. via ............................. n. ....... tel. .................. e sede insediamento in ................................ via ..................................... n. ...... tel. ........

c h i e d e ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base al regolamento comunale di pubblica fognatura, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nella pubblica fognatura di via ......................................................., delle acque reflue provenienti dalle reti fognarie interne dell’insediamento produttivo ubicato in............................................ via ................................................... n. ................., destinato all’attività di ........................................ A tal proposito allega: • scheda tecnica; • planimetria con l’ubicazione dell’insediamento produttivo e l’individuazione della proprietà; • pianta degli impianti produttivi presenti nell’insediamento; • relazione dettagliata del ciclo produttivo nell’insediamento; • planimetria delle fognature interne, distinte per tipologie di acque, con i manufatti e gli impianti previsti,

e con indicazione delle reti di approvigionamento idrico e di campionamento; • relazione dettagliata e schemi funzionali dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, • particolari costruttivi dei vari manufatti ed impianti. Distinti saluti. _______________, lì _______________

Il richiedente___________

Allegato 4

FACSIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO INDIRETTO, TRAMITE AUTOBOTTE, DI INSEDIAMENTO CIVILE IN FOGNATURA PUBBLICA PRESSO

L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (Autotrasportatore)

Egr. Sig. SINDACO

del Comune diCODROIPO (UD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico indiretto di liquami provenienti dallo spurgo di

cisterne pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili nella rete di pubblica fognatura comunale presso l’area dell’impianto di depurazione comunale.

Il/La sottoscritt... ................................................... nat... a .................................................... il ................. residente in .......................................... via ........................................................... n. .........., codice fiscale ....................................nella sua qualità di ............................... (titolare / legale rappresentante / amministratore delegato) della ditta .................................. codice fiscale .................................. con sede legale in .............................................. via ............................. n. ....... tel. .................. e sede insediamento in ................................ via ..................................... n. ...... tel. ........esercente l’attività di .................

c h i e d e ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base al regolamento comunale di pubblica fognatura, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico indiretto nella pubblica fognatura presso l’area dell’ impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili. A tal proposito allega: • Copia dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti ottenuta ai sensi del D.P.R. 915/82 • Caratteristiche del mezzo di trasporto • Dichiarazione attestante la tipologia dei reflui da conferire all’ impianto Distinti saluti. _______________, lì _______________

Il richiedente___________

Allegato 5

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE PER SCARICO INDIRETTO DI ACQUE DA SPURGO POZZI NERI, VASCHE E FOSSE SETTICHE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI IN PUBBLICA

FOGNATURA PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE

(DICHIARAZIONE IN TRIPLICE COPIA)

Egr. Sig.

SINDACOdel Comune di

CODROIPO (UD) Oggetto: Dichiarazione di prelievo liquami biologici per conferimento presso l’impianto di

depurazione comunale. Il sottoscritto ______________________ nato a _______________ il _______________ in qualità di _________________________ (proprietario/amministratore) dell’insediamento civile-abitativo sito in comune di________________ via______________ n° ____.

DICHIARA • che i liquami prelevati in data __________ dalla ditta _________________ con sede in

_______________ via _____________________ n° ________ per un quantitativo presunto pari a mc. _________ risultano provenire dallo spurgo di/del _______________(cisterna, pozzo nero, fossa settica) dell’insediamento di cui sopra.

• che detti liquami non sono stati contaminati da sostanze tossiche e nocive. ________________, lì ________________ L’autotrasportatore _________________

(proprietario/amministratore) ________________________

Allegato 6

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E CONSEGUENTE SCARICO DI UN NUOVO INSEDIAMENTO CIVILE IN PUBBLICA FOGNATURA

COMUNE DI CODROIPO (UD)

_____________, lì ______________ Prot. n°__________ Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; . D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI CIVILI.

I L SINDACO VISTA la domanda del/della Sig..... ............., in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) della/dell’.............................(ditta / insediamento civile), con sede in ....................... , via ............................................... n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico delle acque reflue con recapito in pubblica fognatura comunale, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”; VISTO il regolamento comunale di pubblica fognatura; CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e/o dal riesame dell’autorizzazione stessa, previsto dall’art. 7 della legge 17.05.1995, n. 172, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento civile di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di .................................. (legale rappresentante/proprietario) della/dell’ .............................(ditta / insediamento civile), con sede in ...................... , via ............................................... n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, ad effettuare l’allacciamento e/o lo scarico delle acque reflue, dell’insediamento civile di cui sopra, in pubblica fognatura alle condizioni riportate sull’ allegato disciplinare. La presente autorizzazione è soggetta a revoca, da parte dell’Amministrazione Comunale, qualora il concessionario non rispetti le condizioni contenute nel presente atto, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di legge, e/o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni successive che l’Amministrazione ritenesse di impartire, o dovrà impartire, a seguito dell’emanazione di nuove norme regolamentari in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

I L SINDACO

____________

COMUNE DI CODROIPO (UD)

DISCIPLINARE

(Allegato all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di insediamento civile ,prot. n° ______ del _______ )

PRESCRIZIONI 1. rendere e mantenere accessibile lo scarico, per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il

controllo, nel punto assunto per la misurazione (pozzetto di prelievo); 2. lo scarico delle acque reflue, non dovrà superare, anche temporaneamente, i limiti di accettabilità previsti

dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 3. la pulizia dei manufatti, ovvero l’estrazione del fango e della crosta, dovrà essere effettuata

periodicamente da una a quattro volte l’anno; 4. il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico nel caso in cui, successivamente alla notifica

della presente autorizzazione, l’eventuale attività sia trasferita in altro luogo; 5. il titolare dovrà comunicare, inoltre, ogni mutamento che, successivamente alla data di notifica della

presente autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto, sia dell’insediamento che delle condotte di scarico e/o dei manufatti.

Allegato 7

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

COMUNE DI CODROIPO

_____________, lì ______________ Prot. n°__________

Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. COMUNE DI______________________

I LSINDACO VISTA la domanda del/della Sig... ......................., in qualità di .......................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ....................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico, dell’insediamento di cui sopra, con recapito in pubblica fognatura, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; CONSIDERATO che è in corso l’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge n. 650/79, della domanda di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e che per il completamento della pratica deve essere trasmesso un referto di analisi attestante la qualità delle acque di scarico, per i parametri più significativi derivanti dal tipo di attività e dal ciclo produttivo svolti nell’insediamento;

AUTORIZZA IN VIA PROVVISORIA il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di .................................. (legale rappresentante/proprietario) della ditta .......................... , con sede in ....................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, per gg. 30 (trenta), dalla data di notifica dalla presente autorizzazione, ad effettuare lo scarico, proveniente dall’insediamento di cui sopra, con recapito in pubblica fognatura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia statale che regionale e comunale, al fine di permettere l’esecuzione di un campionamento dello scarico per la presentazione di un referto di analisi, attestante la qualità delle acque reflue, per i parametri più significativi derivanti dal tipo di attività e dal ciclo produttivo svolti nell’insediamento. La presente autorizzazione non impegna l'Amministrazione al rilascio dell'autorizzazione definitiva e potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa fare valere i propri diritti, spettative, danni o quant’altro. L'Amministrazione comunicherà alla Ditta richiedente l'esito dell'istruttoria o invierà l'autorizzazione definitiva allo scarico. IL SINDACO

________________

Allegato 8

FAC-SIMILE DI PROROGA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

COMUNE DI CODROIPO

_____________, lì ______________ Prot. n°__________ Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; PROROGA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI

PRODUTTIVI.

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig... ......................., in qualità di .......................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ....................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico, dell’insediamento di cui sopra, con recapito in pubblica fognatura, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la propria “Autorizzazione Provvisoria allo Scarico” con prot. n. ........... dd. ...................., notificata il .............., con scadenza il ......................; VISTA la richiesta di proroga, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico, presentata dalla ditta in data ...................... al prot. n. ..................., nella quale vengono specificati i motivi del mancato campionamento delle acque di scarico; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; CONSIDERATO che è in corso l’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge n. 650/79, della domanda di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e che per il completamento della pratica deve essere trasmesso un referto di analisi attestante la qualità delle acque di scarico, per i parametri più significativi derivanti dal tipo di attività e dal ciclo produttivo svolti nell’insediamento; RITENUTO di poter concedere la proroga richiesta al fine di permettere l’esecuzione del campionamento suddetto;

AUTORIZZA IN VIA PROVVISORIA

il/la Sig...... ...................................................... , in qualità di ............................................. (legale rappresentante / proprietario) della ditta ................................................ , con sede in ............................................ , via ................................................ n. ........ tel. ......................., con codice fiscale ................................................, per ulteriori gg. 30 (trenta), a partire dal......................, data di scadenza della precedente autorizzazione provvisoria, ad effettuare lo scarico, proveniente dall’insediamento di cui sopra, con recapito in pubblica fognatura , nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia statale che regionale e comunale, al fine di permettere l’esecuzione di un campionamento dello scarico per la presentazione di un referto di analisi, attestante la qualità delle acque reflue, per i parametri più significativi derivanti dal tipo di attività e dal ciclo produttivo svolti nell’insediamento. La presente autorizzazione non impegna l'Amministrazione al rilascio dell'autorizzazione definitiva e potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa fare valere i propri diritti, spettative, danni o quant’altro. L'Amministrazione comunicherà alla Ditta richiedente l'esito dell'istruttoria o invierà l'autorizzazione definitiva allo scarico. IL SINDACO

_________________

Allegato 9

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

COMUNE DI CODROIPO

_____________, lì ______________ Prot. n°__________ Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

I L SINDACO VISTA la domanda del/della Sig... ......................, in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale .................................................., presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue con recapito in pubblica fognatura, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”; VISTO il regolamento comunale di pubblica fognatura; CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e/o dal riesame dell’autorizzazione stessa, previsto dall’art. 7 della legge 17.05.1995, n. 172, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di ......................................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ....................................................., ad effettuare lo scarico delle acque reflue dell’insediamento produttivo, di cui sopra, ..............................................(in pubblica fognatura / in corso d’acqua / sul suolo o sottosuolo) ottemperando a quanto prescritto dall'allegato disciplinare e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. L'Amministrazione comunale può revocare la presente autorizzazione, qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, alle direttive di legge o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni che l’Amministrazione stessa ritenesse di dover impartire. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente.

IL SINDACO_____________

COMUNE DI CODROIPO

DISCIPLINARE

(Allegato all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di insediamento produttivo, prot. n° ______ del _______ )

PRESCRIZIONI 1. mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli

scarichi (pozzetto di ispezione); 2. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque

prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti il parametro “Metalli e non metalli tossici totali”, prima del loro trattamento, per adeguarli ai limiti previsti;

3. la rete fognaria delle acque meteoriche, di raffreddamento e di troppo pieno dei pozzi, interna al lotto, dovrà essere mantenuta distinta dalle altre reti o condotti fognari;

4. lo scarico non dovrà superare, anche temporaneamente, i limiti di accettabilità previsti dalle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del presente regolamento di fognatura comunale;

5. qualora, successivamente alla notifica della presente autorizzazione, l’insediamento produttivo sia soggetto a diversa destinazione, o ad ampliamento, o a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico;

6. dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla data di notifica della pesente autorizzazione, vengano apportate delle modifiche nel ciclo tecnologico, nelle condotte e nei manufatti di scarico, e/o nell’eventuale impianto di trattamento delle acque reflue;

7. dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell’intestazione, e trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell’attività, impianti di lavorazione compresi, cui l'autorizzazione si riferisce;

8. impedire, in ogni caso, ed anche in eventi meteorici particolari, la tracimazione delle acque reflue dall’eventuale impianto di pretrattamento, e/o di trattamento, in acque pubbliche;

9. gli eventuali impianti di pretrattamento e/o di trattamento delle acque di scarico dovranno essere gestiti in maniera accurata al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

10. per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico

11. far pervenire all’Amministrazione comunale, con periodicità ________, un referto di analisi riportante in particolare i parametri caratteristici del ciclo produttivo dell'attività svolta;

12. denunciare, entro il 31 gennaio di ciascun anno le caratteristiche qualitative degli scarichi, in base alle metodologie e tipi parametrici richiesti, nonchè indicare la quantità di acqua prelevata nell'anno precedente;

IL SINDACO

Allegato 10

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INDIRETTO TRAMITE AUTOBOTTE DI LIQUAMI PROVENIENTI DALLO SPURGO DI CISTERNE,POZZI NERI E FOSSE SETTICHE

DI INSEDIAMENTI CIVILI (AUTOTRASPORTATORE)

COMUNE DI CODROIPO _____________, lì ______________ Prot. n°__________ Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INDIRETTO DA SPURGO DI CISTERNE, POZZI NERI E FOSSE SETTICHE DI INSEDIAMENTI CIVILI (AUTOTRASP.).

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig... ......................, in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ........................................, esercente l’attività di autotrasporto, presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico indiretto delle acque reflue conferite tramite autobotte all’ impianto di depurazione comunale, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”; VISTO il regolamento comunale di pubblica fognatura; VISTO che l’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico non concerne soltanto colui che ponga in essere scarichi abituali o periodici ovvero abbia realizzato strutture e opere a tal fine predisposte ma è sufficiente invece uno scarico in qualsiasi forma avvenuto ed anche occasionalmente CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90; VISTA la circolare n° 10 della Presidenza della Giunta regionale pubblicata sul B.U.R. n° 4427 del 19.07.1995 e recante “Legge regionale 07.09.1987, n° 30 e successive modifiche ed integrazioni. Circolare esplicativa dell’art. 2 - Impianti di smaltimento - in rapporto alla Legge 10.05.1976, n° 319 e dell’art. 24 - competenze dei Comuni.

A U T O R I Z Z A il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di ......................................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale .................................., esercente l’attività di autotrasportatore, ad effettuare lo scarico indiretto delle acque reflue provenienti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili, in pubblica fognatura presso l’area dell’impianto di depurazione comunale ottemperando a quanto prescritto dall'allegato disciplinare e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. L'Amministrazione Comunale può revocare la presente autorizzazione, qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, alle direttive di legge o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni che l’Amministrazione stessa ritenesse di dover impartire. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente.

IL SINDACO

COMUNE DI CODROIPO

DISCIPLINARE

(Allegato all’autorizzazione allo scarico indiretto in pubblica fognatura di insediamento produttivo, prot. n° ______ del _______ )

PRESCRIZIONI

1. Il conferimento dei reflui all’impianto di depurazione dovrà avvenire obbligatoriamente in presenza dei

tecnici del Comune e/o della ditta gestore dell’impianto di depurazione comunale; 2. Lo scarico dei reflui dovrà avvenire nei modi e nei tempi previsti dai tecnici del Comune e/o dalla ditta

gestore dell’impianto di depurazione comunale; 3. Ogni conferimento all’impianto dovrà essere accompagnato: - dalla copia dell’autorizzazione al trasporto prevista dal D.P.R. 915/82 per rifiuti urbani- - dalla copia dell’ autorizzazione allo scarico dell’autotrasportatore - dalla dichiarazione, controfirmata dal titolare dello scarico, comprovante la sicura natura, quantità e provenienza dei reflui; - bolla di accompagnamento regionale con segnalati i quantitativi da scaricare 4. Prima dello scarico dei reflui dovrà essere presentata, all’ incaricato del Comune e/o della ditta gestore

dell’ impianto, la documentazione di cui al punto precedente; 5. All’impianto potranno essere conferiti i seguenti tipi di acque reflue: Acque reflue provenienti dallo spurgo cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili 6. Se, dal controllo quali- quantitativo svolto presso l’impianto, le caratteristiche chimico fisiche del refluo

conferito, non corrispondono a quanto riportato sulla documentazione di accompagnamento, lo stesso verrà restituito all’azienda produttrice.

7. dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell’intestazione, e trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell’attività, cui l'autorizzazione si riferisce;

8. per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;

9. Le ditte di autotrasporti convenzionate con il Comune , per il recapito di acque reflue provenienti da insediamenti civili ovvero, provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti civili, non sono tenute a richiedere un ulteriore nuova autorizzazione per ogni singolo scarico;

10. Le acque di cui ai punti precedenti dovranno provenire unicamente dall’attività di spurgo svolta in ambito regionale;

IL SINDACO ___________

Allegato 11

SCHEMI COSTRUTTIVI ESEMPLIFICATIVI

1. Schema di allacciamento rete fognaria principale 2. Schema di allacciamento ai collettori stradali 3. Schema SEZIONE TIPO 4. Particolare tipo allacciamento scarico privato (pianta e sezione) con evidenziato prolungamento colonna

di scarico come previsto dall’art. 30 del regolamento 5. Schema di allacciamento civile alla pubblica fognatura di tipo "separato" con depuratore finale 6. Schema di allacciamento civile alla pubblica fognatura di tipo "separato" priva di depuratore finale 7. Schema di allacciamento civile alla pubblica fognatura di tipo “misto” con depuratore finale. 8. Schema di allacciamento civile alla pubblica fognatura di tipo "misto" priva di depuratore finale 9. Schema di raccordo con pezzi speciali in PVC per allacciamenti in sede stradale 10. Schema di pozzetti per l'allacciamento di tubazioni orizzontali e verticali alla pubblica fognatura 11. Pozzetto UNIVERSAL in PVC serie UNI 7447 tipo 303 per acque nere (a cacciata inferiore) 12. Pozzetto UNIVERSAL in PVC serie UNI 7447 tipo 303 per acque nere (a cacciata laterale) 13. Pozzetto stradale con sifone in polivinile estraibile 14. Schema di installazione di una pompa per il sollevamento dei liquami

Allegato 12

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI SCARICHI IN FOGNATURA

COMUNALE (tab.C allegata alla Legge 10.05.1976 n° 319)

Allegato 13

SCARICHI AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Punto 1 LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO

Punto 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI (ART. 10 E 17 DEL D.P.G.R. N. 0384/PRES. DEL 1982)

Punto 3 SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI (ART. 18 D.P.G.R. 0384/PRES.)

Punto 4 SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI NEL SUOLO E/O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO (ART. 20 D.P.G.R. 0384/PRES.)

Punto 5 SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI (ARTT. 12 E 13 L.10/05/1976 N. 319 N. 319 E SUCC. MOD.)

Punto 6 SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO (ART. 12 E 13 Legge 319/1976 E SUCC. MODIF.)

Punto 7 TEMPI E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI

Punto 8 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Punto 9

ALLEGATI:

allegato a) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA INSEDIAMENTO CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato b) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato c) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO NEL COMUNE DI PERTINENZA

allegato d) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI PERTINENZA

allegato e) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato f) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato g) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO (PRINCIPALE)

allegato h) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI

INSEDIAMENTO ZOOTECNICO

allegato i) SCHEMI COSTRUTTIVI DELLE TIPOLOGIE DI SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

allegato l) LEGGE 10.05.1976 N° 319 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Allegato m) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI SCARICO DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO COMUNALE (TAB. A1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES. DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE")

Allegato n) LIMITI DI ACCETTABILITA’ DI SCARICO DA IMPIANTO DI TIPO PRIMARIO TAB. C1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES. DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE"

Allegato o) TAB. A - ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319

Allegato p) MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DELIBERA DEL 04/02/1977 SU: "CRITERI E METODOLOGIE E NORME TECNICHE GENERALI DI CUI ALL'ART. 2 LETTERE B), D) ED E) DELLA LEGGE 10/05/1976 N. 319".

Allegato q) LEGGE 17.05.1995 N° 172

Allegato r) Decreto legislativo n. 133 del 27.01.1992

Punto 1 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO Nel presente capitolo sono riportate le norme nazionali e regionali che regolano la disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e civili e dalla pubbliche fognature nei corsi d'acqua superficiali, nel suolo e/o sottosuolo: Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni; Legge 24/12/1979 n. 650 e successive modifiche e integrazioni, Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 30/12/1980; Le norme tecniche generali per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo sono riportate nella delibera del 4/2/77 del Comit. Interm. per la tutela delle acque allegato 5, che viene riportato nel presente Regolamento; Legge 17.05.1995 n° 172 Per quanto riguarda la definizione di insediamento produttivo, civile e assimilato civile, valgono le definizioni riportate nel precedente art. 4 del presente regolamento.

Punto 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI (ART. 10 E 17 DEL D.P.G.R. N. 0384/PRES. DEL 1982)

- Appartengono alla I^ classe quelli che hanno un numero di abitanti inferiore a 250 unità; -appartengono alla 2^ classe quelli che hanno un numero di abitanti superiore a 250 unità. Il numero di abitanti, nel caso di insediamenti diversi da quelli abitativi, si determina in base a un contributo unitario di: a) 60 gr BODs/abitante giorno, b) 90 gr solidi sospesi/abitante giorno, facendo riferimento al maggiore dei valori così determinati.

Punto 3 - SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI (ART. 18 D.P.G.R. 0384/PRES.)

Per gli scarichi degli insediamenti civili appartenenti alla I^ classe, di cui al precedente articolo, lo smaltimento potrà avvenire previo trattamento di tipo primario (ad es. vasche Imhoff) o di tipo biologico (ad es. piccoli impianti ad ossidazione prolungata) e, in ogni caso, rispettando i limiti della tab. C1 del D.P.G.R. 0384/Pres. riportate in allegato al presente Regolamento. Gli scarichi degli insediamenti civili appartenenti alla 2^ classe, di cui al precedente articolo, dovranno rispettare quanto previsto per gli scarichi delle fognature urbane dal D.P.G.R. 0384/Pres., dovranno cioè dotarsi di sistemi di trattamento di tipo primario (vasche Imhoff o piccoli impianti ad ossidazione prolungata) e rispettare, in ogni caso, i limiti previsti dalla tab. C1 del D.P.G.R. 0384/Pres. (riportata all'allegato n) del presente Regolamento), per un carico compreso tra 250 e 1000 abitanti e i limiti previsti dalla tab. A1 del D.P.G.R. 0384/Pres. (riportata all'allegato m) del presente Regolamento), per un carico superiore a 1000 abitanti. Gli insediamenti civili dei precedenti comma, debbono richiedere all'Amministrazione comunale l'autorizza-zione allo scarico.

Punto 4 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI NEL SUOLO E/O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO (ART. 20 D.P.G.R. 0384/PRES.)

Per gli scarichi degli insediamenti civili appartenenti alla 1^ classe di cui al punto 2, lo smaltimento potrà avvenire previo trattamento di tipo primario (vasche Imhof) o di tipo biologico (piccoli impianti ad

ossidazione prolungata), e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti fissati dalla tab. C1 del D.P.G.R. 0384/Pres. riportate in allegato al presente Regolamento. Nel caso di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc, si applicano le normative di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 allegato 5 (supplemento ordi-nario della G.U. n. 48 del 21/2/1977) che prevede: 4.1. GENERALITÀ. Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali. I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo può avvenire in particolare mediante: a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immis-sione in concimaia, od altro idoneo smaltimento; b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). 4.2. POZZI NERI. I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia. Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile. Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300-400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18-20 persone. È opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile, consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interramento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi. E’ inoltre ammesso, seguendo le modalità previste dall’art. 15 del presente regolamento, lo scarico indiretto tramite autobotte presso l’area del depuratore comunale centralizzato. 4.3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE. (Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti). Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori. Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio. Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di de-tenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5-10 litri per utente); la capacità media è per 10-15 persone, con dotazione di 150-200 litri pro-capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine). L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in zone idonee per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea

sistemazione. E’ inoltre ammesso, seguendo le modalità previste dall’art. 15 del presente regolamento, lo scarico indiretto tramite autobotte presso l’area del depuratore comunale centralizzato. 4.4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF. Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo comparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo comparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato. Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione. Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali. Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri pro-capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri pro-capite, con un'estrazione all'anno. Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con un minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza. Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento. E’ inoltre ammesso, seguendo le modalità previste dall’art. 15 del presente regolamento, lo scarico indiretto tramite autobotte presso l’area del depuratore comunale centralizzato. 4.5 . DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE. Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna. La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, gres, calcestruzzo o cemento amianto di 10-12 cm di diametro e lunghezza di 30-50 cm, con estremità tagliate diritte e distanziate di 1-2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 %. La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti affinché' il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistema-zioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri. Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento: - sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 metri per abitante; - sabbia grossa e pietrisco: 3 metri per abitante; - sabbia sottile con argilla: 5 metri per abitante; - argilla con un pò di sabbia: 10 metri per abitante; - argilla compatta: non adatta. La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri. Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento, che non si manifestano impalu-damenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

4.6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI. Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni, o di calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parete in muratura a secco; al fondo in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame o pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; il pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante. La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e si adottano alcuni accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco. I pozzi assorbenti debbono essere lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri. Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento: - sabbia grossa o pietrisco: 1mq per abitante; - sabbia fina: 1,5 mq per abitante; - argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante; - argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abi tante; - argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abi tante; - argilla compatta impermeabile: non adatta. La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo. La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi. Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi. 4.7.PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (PER TERRENI IMPERMEABILI) Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1-1,5metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente. Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 % e 0,5 %, sono costituite da elementi tubolari di cotto, gres, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 30-50 cm con estremità tagliate dritte o distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassesto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinchè il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento. Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due-quattro metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco nella condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, su fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale. Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due-quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione. Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo. Gli schemi di smaltimento di cui ai punti precedenti sono riportati in all 'allegato del presente Regolamento. Gli scarichi degli insediamenti civili appartenenti alla seconda classe saranno soggetti alla disciplina fissata per gli scarichi della pubblica fognatura di cui all'art. 16 dd. D.P.G.R. 0384/Pres. d.d. 23.08.1982; i titolari dei suddetti insediamenti dovranno presentare all'Autorità comunale, insieme alla richiesta di autorizzazione allo scarico, tutta la documentazione necessaria a comprovare l'entità, il tipo di insediamento e le modalità di smaltimento delle acque reflue; l'Autorità comunale deciderà caso per caso di concerto con le Autorità Sanitarie addette al controllo, i provvedimenti da adottare per la salvaguardia del ricettore dalle possibili forme di inquinamento provocate dall'insediamento in esame.

Punto 5 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI (ARTT. 12 E 13 L.10/05/1976 N. 319 N. 319)

Gli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio comunale aventi come recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno rientrare sempre e in ogni caso, entro i limiti fissati dalla Tab. A allegata alla Legge 10.05.1976 n. 319, che viene riportata in allegato al presente Regolamento.

Punto 6 - SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO (ART. 12 E 13 Legge 319/1976 )

Gli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio comunale aventi come recapito il suolo e/o gli strati superificiali del suolo, devono rientrare sempre e in ogni caso, entro i limiti fissati dalla Tab. A della Legge 10/05/1976 n. 319 che viene riportata in allegato al presente Regolamento. Punto 7 - TEMPI E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI Tutti gli insediamenti produttivi già esistenti, con scarichi recapitanti in corsi d'acqua superficiali, nel suolo e/o negli strati superficiali del suolo, devono adeguare gli stessi in base a quanto previsto nei precedenti punti 5 e 6. Tutti gli insediamenti civili già esistenti con scarichi recapitanti in corso d'acqua superficiali nel suolo e/o negli strati superficiali del suolo devono adeguare gli stessi in base a quanto previsto nei precedenti punti 3 e 4; in particolare nel caso di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc. con recapito nel suolo o nel sottosuolo e sorti dopo il 21.04.1977, essi devono adeguare gli scarichi secondo quanto previsto all'art. 4 che richiama la Delibera dd. 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque; gli insediamenti dello stesso tipo già esistenti al 21.02.1977 dovranno adeguare i propri scarichi, per quanto possibile, alla stessa normativa, i titolari di questi insediamenti che avessero obbiettive difficoltà per tali adeguamenti, potranno rivolgersi all'Autorità comunale la quale, viste le documentazioni ed effettuati i necessari sopralluoghi, di concerto con l'Autorità Sanitaria addetta al controllo, potrà prescrivere metodologie diverse per l'adeguamento degli scarichi, sempre nel rispetto dell'ambiente e nella difesa delle acqua superficiali e sotterranee da eventuali possibilità di inquinamento.

Punto 8 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO A norma dell'art. 21 della legge 10.05.1976 n. 319, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo e con qualsiasi recapito, provenienti da insediamenti civili e/o produttivi sorti dopo il 10.05.1976, devono richiedere l'autorizzazione all'Autorità competente al controllo, alla stessa disciplina devono sottostare i titolari di insediamenti produttivi già esistenti a tale data; i titolari di insediamenti civili già esistenti al 10.05.1976 e con recapito al di fuori della pubblica fognatura, dovranno denunciare la loro posizione all'Autorità comunale

fornendo tutte le informazioni atte a chiarire il tipo di scarico e le modalità di smaltimento. Gli schemi di autorizzazione/denuncia da utilizzare per gli insediamenti di tipo civile e produttivo sono riportati in allegato. Per quanto riguarda i controlli, le prescrizioni, le comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, le spese di istruttoria, ecc., vale quanto riportato negli articoli riguardanti gli insediamenti con scarichi nella pubblica fognatura.

Punto 9 Allegati

allegato a) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA

INSEDIAMENTO CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA allegato b) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato c) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO NEL COMUNE DI PERTINENZA

allegato d) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI PERTINENZA

allegato e) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato f) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

allegato g) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO (PRINCIPALE)

allegato h) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO

allegato i) SCHEMI COSTRUTTIVI DELLE TIPOLOGIE DI SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

allegato l) LEGGE 10.05.1976 N° 319 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI allegato m) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI SCARICO DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

BIOLOGICO COMUNALE (TAB. A1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES. DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE")

Allegato n) LIMITI DI ACCETTABILITA’ DI SCARICO DA IMPIANTO DI TIPO PRIMARIO TAB. C1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES. DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE"

allegato o) TAB. A - ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319

allegato p) MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DELIBERA DEL 04/02/1977 SU: "CRITERI E METODOLOGIE E NORME TECNICHE GENERALI DI CUI ALL'ART. 2 LETTERE B), D) ED E) DELLA LEGGE 10/05/1976 N. 319".

allegato q) LEGGE 17.05.1995 N° 172

allegato r) Decreto legislativo n. 133 del 27.01.1992

Allegato a) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA

INSEDIAMENTO CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale). Al Signor SINDACO del Comune di ................................. Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in .......... (suolo e sottosuolo, corso d’acqua) ai sensi della L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. Il/La sottoscritt... ........................................................ nat... a ................................................. il ..................................... residente in ............................ via .................................... n. .......... tel. ................................ in qualità di: • proprietari... dell'insediamento civile di via ............................................................. n. ................, foglio n.

................ e mapp. n. ......................................, con un volume di mc. ........................; oppure • legale rappresentante o titolare della ditta ........................................................., proprietario

dell’insediamento civile di via ...................................... n. ............ , foglio n. ............ e mapp. n. .........., con un volume di mc. ......................;

c h i e d e

ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, e del d.p.g.r. n. 0384/Pres./82 il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ...... (sul suolo / in corso d’acqua) delle acque reflue provenienti dall’insediamento civile di cui sopra; Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite alla rete di scarico sono: - tubo in ............. (calcestruzzo / pvc / grés / altro) del diametro di cm. ................. ; - pendenza della rete interna: ............... %; - vasca condensagrassi delle dimensioni ...........................................; - vasca settica di tipo Imhoff; oppure: - impianto di trattamento di tipo .........................; - pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm. ............... x ..............; - pozzo perdente del diametro di cm. ............................. . A tal proposito allega: 1. scheda tecnica; 2. planimetria con l’ubicazione dell’insediamento civile e l’individuazione della proprietà; 3. planimetria delle fognature interne, distinte per tipologie di acque, con indicazioni di tutti i manufatti

previsti e delle reti di approvvigionamento idrico; Distinti saluti.

Il richiedente

allegato b) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DA

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale). Al Signor SINDACO del Comune di ................................ Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in .......... (suolo e sottosuolo, corso d’acqua) ai sensi della L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. Il/La sottoscritt... .............................................................nat... a ............................................ il ................. residente in .......................................... via ........................................................ n. .............., codice fiscale ..........................................nella sua qualità di .......................... (titolare / legale rappresentante / amministratore delegato) della ditta ........................................................................ codice fiscale .................................. con sede legale in ........................................ via ................................. n. ......... tel. .................. e sede insediamento in ................................ via ....................................... n. .......... tel. .................

c h i e d e ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ................................................................................... (sul suolo / in corso d’acqua) delle acque reflue provenienti dalle reti fognarie interne dell’insediamento produttivo, di cui sopra, ubicato in via ............................... n. ......., destinato all’attività di ................................................... A tal proposito allega: • scheda tecnica; • planimetria con l’ubicazione dell’insediamento produttivo e l’individuazione della proprietà; • pianta degli impianti produttivi presenti nell’insediamento; • relazione dettagliata del ciclo produttivo nell’insediamento; • planimetria delle fognature interne, distinte per tipologie di acque, con i manufatti e gli impianti previsti,

e con indicazione delle reti di approvigionamento idrico e di campionamento; • relazione dettagliata e schemi funzionali dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, • particolari costruttivi dei vari manufatti ed impianti. Distinti saluti. Il richiedente

allegato c) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UN

INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO PER IL COMUNE DI PERTINENZA DELL’ALLEVAMENTO.

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale). Al Signor SINDACO del Comune di .............................. Oggetto:DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UN INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO PER IL COMUNE DI PERTINENZA DELL’ALLEVAMENTO Il/La sottoscritt... ...............................................nat... a .................................. il ................. residente in .......................................... via ............................................................. n. .............., codice fiscale ..........................................nella sua qualità di ................................(titolare / legale rappresentante) dell’insediamento zootecnico ................ (omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di .................. (bovini / suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in ................. via ......................... n. ......... tel. ............

c h i e d e ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, proveniente dal suddetto insediamento,con spandimento sul suolo agricolo. A tal proposito allega: • scheda tecnica (con indicazione del numero degli animali allevati ed il totale di quintali di peso vivo

presenti per ciclo, le caratteristiche dell’alloggiamento, la quantità delle deiezioni prodotte annualmente ed il numero di addetti);

• planimetria, in scala 1:1000 o 1:2000, con l’ubicazione dell’insediamento zootecnico, l’individuazione della proprietà su cui insiste e l’indicazione del punto di approvigionamento idrico;

• pianta, in scala 1:100 o 1:200, dell’insediamento con l’indicazione del tracciato fognario, delle vasche di raccolta delle deiezioni, sia liquide che solide, e dell’eventuale impianto di trattamento liquami;

• relazione dettagliata e schemi funzionali dell'eventuale impianto di trattamento dello scarico; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal proprietario dell’allevamento, riportante il catastino

dei terreni asserviti, specificando la diretta connessione con l’attività di allevamento, sia di proprietà che in affitto, con indicata la coltura in atto;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da ogni utilizzatore, con riportato il catastino dei propri terreni e l’indicazione della coltura in atto, per il consenso allo spandimento;

• cartografia, in scala 1:5000, con l’indicazione dei terreni interessati allo spandimento, sia di proprietà e/o in affitto che in uso da utilizzatori diversi.

Distinti saluti. Il richiedente

allegato d) FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UN

INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI PERTINENZA DELL’ALLEVAMENTO.

(La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale). Al Signor SINDACO del Comune di ............................... Oggetto: DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UN INSEDIAMENTO ZOOTECNICO SUL SUOLO AGRICOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI PERTINENZA DELL’ALLEVAMENTO Il/La sottoscritt... ................................................... nat... a ..................................................... il ................. residente in ..................................... via ............................................................. n. .............., codice fiscale ..........................................nella sua qualità di ...........................(titolare / legale rappresentante) dell’insediamento zootecnico .................. (omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di .................. (bovini /suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in .................. via ........................ n. ......... tel. ............

c h i e d e ai sensi della legge n. 319/76, e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, proveniente dal suddetto insediamento,con spandimento sui terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo comune. A tal proposito allega: • copia autentica dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata dal sindaco del comune in cui ha sede

l’insediamento zootecnico; • scheda tecnica (con indicazione del numero degli animali allevati ed il totale di quintali di peso vivo

presenti per ciclo, le caratteristiche dell’alloggiamento, la quantità delle deiezioni prodotte annualmente ed il numero di addetti);

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal proprietario dell’allevamento, riportante il catastino dei terreni asserviti, specificando la diretta connessione con l’attività di allevamento, sia di proprietà che in affitto, con indicata la coltura in atto;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da ogni utilizzatore, con riportato il catastino dei propri terreni e l’indicazione della coltura in atto, per il consenso allo spandimento;

• cartografia, in scala 1:5000, con l’indicazione dei terreni interessati allo spandimento, sia di proprietà e/o in affitto che in uso da utilizzatori diversi.

Distinti saluti. Il richiedente

allegato e) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO

CIVILE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

C O M U N E D I C O D R O I P O Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; . D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI CIVILI.

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig..... ............., in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) della/dell’.............................(ditta / insediamento civile), con sede in ....................... , via ............................................... n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue con recapito ............................ (in corso d’acqua / sul suolo o sottosuolo), ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”; CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e/o dal riesame dell’autorizzazione stessa, previsto dall’art. 7 della legge 17.05.1995, n. 172, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento civile di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di .................................. (legale rappresentante/proprietario) della/dell’ .............................(ditta / insediamento civile), con sede in ...................... , via ............................................... n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ......................................, ad effettuare lo scarico delle acque reflue, dell’insediamento civile di cui sopra, ................................................ (in corso d’acqua / sul suolo o sottosuolo) alle seguenti condizioni: 1. rendere e mantenere accessibile lo scarico, per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo,

nel punto assunto per la misurazione (pozzetto di prelievo); 2. lo scarico, anche se dotato di impianto di trattamento delle acque reflue, non dovrà superare, anche temporaneamente,

i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 3. la pulizia dei manufatti, ovvero l’estrazione del fango e della crosta, dovrà essere effettuata periodicamente da una a

quattro volte l’anno; 4. il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico nel caso in cui, successivamente alla notifica della

presente autorizzazione, l’eventuale attività sia trasferita in altro luogo; 5. il titolare dovrà comunicare, inoltre, ogni mutamento che, successivamente alla data di notifica della presente

autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto, sia dell’insediamento che delle condotte di scarico e/o dei manufatti.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca, da parte dell’Amministrazione comunale, qualora il concessionario non rispetti le condizioni contenute nel presente atto, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di legge, e/o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni successive che l’Amministrazione ritenesse di impartire, o dovrà impartire, a seguito dell’emanazione di nuove norme regolamentari in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

I L S I N D A C O

allegato f) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO DA INSEDIAMENTO

PRODUTTIVO NEL SUOLO, SOTTOSUOLO O CORSO D'ACQUA

pagina 1

C O M U N E D I C O D R O I P O Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig... ......................, in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale .................................................., presentata il .................. al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue con recapito .......................... (in corso d’acqua / sul suolo o sottosuolo), ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”; CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e/o dal riesame dell’autorizzazione stessa, previsto dall’art. 7 della legge 17.05.1995, n. 172, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig...... .......................................................... , in qualità di ......................................... (legale rappresentante / proprietario) della ditta ........................... , con sede in ................................... , via ................................................ n. ........ tel. ........................, con codice fiscale ....................................................., ad effettuare lo scarico delle acque reflue dell’insediamento produttivo, di cui sopra, ..............................................(in corso d’acqua / sul suolo o sottosuolo) ottemperando a quanto prescritto dall'allegato disciplinare e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. L'Amministrazione comunale può revocare la presente autorizzazione, qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, alle direttive di legge o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni che l’Amministrazione stessa ritenesse di dover impartire. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente. IL SINDACO

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DISCIPLINARE ALLEGATO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Prescrizioni: 1. mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli

scarichi (pozzetto di ispezione); 2. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque

prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti il parametro “Metalli e non metalli tossici totali”, prima del loro trattamento, per adeguarli ai limiti previsti;

3. la rete fognaria delle acque meteoriche, interna al lotto, dovrà essere mantenuta distinta dalle altre reti o condotti fognari;

4. lo scarico non dovrà superare, anche temporaneamente, i limiti di accettabilità previsti dalle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

5. qualora, successivamente alla notifica della presente autorizzazione, l’insediamento produttivo sia soggetto a diversa destinazione, o ad ampliamento, o a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico;

6. dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla data di notifica della pesente autorizzazione, vengano apportate delle modifiche nel ciclo tecnologico, nelle condotte e nei manufatti di scarico, e/o nell’eventuale impianto di trattamento delle acque reflue;

7. dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell’intestazione, e trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell’attività, impianti di lavorazione compresi, cui l'autorizzazione si riferisce;

8. impedire, in ogni caso, ed anche in eventi meteorici particolari, la tracimazione delle acque reflue dall’eventuale impianto di pretrattamento, e/o di trattamento, in acque pubbliche;

9. gli eventuali impianti di pretrattamento e/o di trattamento delle acque di scarico dovranno essere gestiti in maniera accurata al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

10. per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico

11. far pervenire all’Amministrazione comunale, con periodicità _________, un referto di analisi riportante in particolare i parametri caratteristici del ciclo produttivo dell'attività svolta;

12. denunciare, entro il 31 gennaio di ciascun anno la quantità di acqua prelevata nell'anno precedente;

IL SINDACO

allegato h) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO SUL SUOLO

AGRICOLO DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO ZOOTECNICO UBICATO IN ALTRO COMUNE

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C O M U N E D I C O D R O I P O Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVENIENTE DA INSEDIAMENTO ZOOTECNICO CON SPANDIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI QUESTO COMUNE.

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig... ......................, in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) dell’insediamento zootecnico .............(omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di ...........( bovini / suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in .................................................... , via ................................................. n. ............ tel. ........................, presentata il ................................ al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico, proveniente dal suddetto insediamento, con spandimento sui terreni agricoli, di cui all’elenco allegato alla pratica autorizzativa, ricadenti nel territorio di questo comune, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTA l’autorizzazione principale allo scarico rilasciata dal sindaco del comune di ..................................., ove è ubicato l’insediamento zootecnico di cui sopra; VISTE le dichiarazioni, sostitutive di atto di notorietà, relative ai terreni agricoli a disposizione dell’ allevamento con particolare riferimentoa quelli ricadenti nel territorio di questo comune ed utilizzati dall’insediamento zootecnico per lo spandimento dei propri reflui; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”, allegato 5; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig... ........................................., in qualità di .............................................................. (legale rappresentante / proprietario) dell’insediamento zootecnico ......................(omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di .......................( bovini / suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in ............................... , via .................................................. n. ............ tel. ........................, ad effettuare lo scarico, proveniente dalla suddetta azienda, con spandimento sui terreni agricoli, di cui all’elenco allegato alla pratica autorizzativa, ricadenti nel territorio di questo comune, ottemperando a quanto prescritto dall'allegato disciplinare e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. L'Amministrazione comunale può revocare la presente autorizzazione, qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, alle direttive di legge o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni che l’Amministrazione stessa ritenesse di dover impartire. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Dispone che il presente atto venga notificato all’interessato e trasmesso in copia all’Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente. IL SINDACO

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DISCIPLINARE ALLEGATO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO

SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO Prescrizioni: 1. i terreni utilizzati dovranno essere sovvoltati, subito dopo lo spandimento, nel più breve tempo possibile

mediante opportuna lavorazione, seguendo le buone pratiche agricole. Dovranno essere evitati il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del materiale al di fuori dell’area

interessata alla somministrazione. Le operazioni di spandimento, eseguite in prossimità di centri abitati o di civili abitazioni, dovranno essere

effettuate entro le ore dieci del mattino; 2. lo spandimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, e non in corsi d’acqua, canali, fossi o scoline e

simili. Dovrà essere assicurata l’impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamento in corsi d’acqua superficiali.

3. lo scarico non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per

quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aereazione. Le modalità di spandimento dovranno essere tali da non produrre intasamento del suolo e non creare aerosoli, in specie non potranno essere usati idranti per le applicazioni dei liquami;

4. è vietato lo spandimento dei liquami sui terreni agricoli a coltivazione orticola in atto. Inoltre è vietato lo

scarico sui suoli soggetti a vincolo idrogeologico; 5. dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell’intestazione, e trasferimento ad

altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell’attività, impianti compresi, cui l'autorizzazione si riferisce;

6. per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,

le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;

7. ogni operazione di raccolta, trasporto e spandimento dovrà essere annotata su apposito registro, da

conservare presso l’allevamento, nel quale saranno annotati i dati relativi al nominativo dell’eventuale trasportatore, se non trasportato in proprio, alle quantità di materiale trasportato, al mezzo usato ed all’area utilizzata per lo spandimento; (non valido per gli allevamenti di bovini)

IL SINDACO

allegato g) FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PRINCIPALE ALLO SCARICO SUL

SUOLO AGRICOLO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO

pagina 1

C O M U N E D I C O D R O I P O Oggetto: . Legge 10 maggio 1976, n. 319, e modificazioni; . Legge 24 dicembre 1979, n. 650; . Legge 17 maggio 1995, n. 172; . Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVENIENTE DA INSEDIAMENTO ZOOTECNICO CON SPANDIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI QUESTO COMUNE.

I L S I N D A C O VISTA la domanda del/della Sig... ......................, in qualità di ........................... (legale rappresentante / proprietario) dell’insediamento zootecnico .............(omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di ...........( bovini / suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in ............................................. , via ........................................................ n. ............ tel. ........................, presentata il ................................ al prot. n. ...................., con la quale veniva chiesta l’autorizzazione allo scarico, proveniente dal suddetto insediamento, con spandimento sui terreni agricoli, di cui all’elenco allegato alla pratica autorizzativa, ricadenti nel territorio di questo comune, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; VISTE le dichiarazioni, sostitutive di atto di notorietà, relative ai terreni agricoli utilizzati dall’insediamento zootecnico per lo spandimento dei propri reflui; RILEVATO, a mezzo della documentazione presentata, che l’azienda zootecnica dispone di un rapporto, tra peso vivo di bestiame allevato e superficie agricola utilizzata, di proprietà e/o in affitto, pari a q.li/ha ..........., per cui l’insediamento è classificato .........................(civile / produttivo), ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980; VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle leggi 24 dicembre 1979, n. 650 e 17 maggio 1995, n. 172; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76”, allegato 5; CONSIDERATO che dall’istruttoria, prevista dall’art. 15 della legge 10.05.1976, n. 319, modificato dall’art. 18 della legge 24.12.1979, n. 650, quale procedibilità della domanda principale di autorizzazione allo scarico, di cui sopra, e/o dal riesame dell’autorizzazione stessa, previsto dall’art. 7 della legge 17.05.1995, n. 172, risulta che la pratica è conforme alla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; RITENUTO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’insediamento di cui sopra; VISTI la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 64 della legge n. 142/90;

A U T O R I Z Z A il/la Sig... ..............................., in qualità di ............................................... (legale rappresentante / proprietario) dell’insediamento zootecnico .....................(omonimo / denominazione), dedito all’allevamento di ........................( bovini / suini / avicunicoli / equini / altro), con sede in ........................................ , via ......................................... n. ............ tel. ........................, ad effettuare lo scarico, proveniente dalla suddetta azienda, con spandimento sui terreni agricoli, di cui all’elenco allegato alla pratica autorizzativa, ricadenti nel territorio di questo comune, ottemperando a quanto prescritto dall'allegato disciplinare e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. L'Amministrazione comunale può revocare la presente autorizzazione, qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, alle direttive di legge o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni che l’Amministrazione stessa ritenesse di dover impartire. La presente autorizzazione allo scarico sostituisce quella eventualmente rilasciata precedentemente e deve essere rinnovata ogni 4 (quattro) anni dalla data di notifica. Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente. IL SINDACO

pagina 2

DISCIPLINARE ALLEGATO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO

SCARICO DI INSEDIAMENTO ZOOTECNICO Prescrizioni: 1. i terreni utilizzati dovranno essere sovvoltati, subito dopo lo spandimento, nel più breve tempo possibile

mediante opportuna lavorazione, seguendo le buone pratiche agricole. Dovranno essere evitati il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del materiale al di fuori dell’area

interessata alla somministrazione. Le operazioni di spandimento, eseguite in prossimità di centri abitati o di civili abitazioni, dovranno essere

effettuate entro le ore dieci del mattino; 2. lo spandimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, e non in corsi d’acqua, canali, fossi o scoline e

simili. Dovrà essere assicurata l’impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamento in corsi d’acqua superficiali.

3. lo scarico non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aereazione. Le modalità di spandimento dovranno essere tali da non produrre intasamento del suolo e non creare aerosoli, in specie non potranno essere usati idranti per le applicazioni dei liquami;

4. è vietato lo spandimento dei liquami sui terreni agricoli a coltivazione orticola in atto. Inoltre è vietato lo scarico sui suoli soggetti a vincolo idrogeologico;

5. impedire, in ogni caso, e specialmente in eventi meteorici particolari, la tracimazione del liquame e/o del colaticcio dalle vasche di raccolta e/o dalle concimaie esistenti;

6. qualora, successivamente alla notifica della presente autorizzazione, l’insediamento zootecnico sia soggetto a diversa destinazione d’uso, o ad ampliamento, o a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico;

7. dovrà, inoltre, essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla data di notifica della presente autorizzazione, venga ampliata l’attività di allevamento, apportando modifiche al numero dei capi allevati, oppure cambiata la tipologia dell’allevamento;

8. dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell’intestazione, e trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell’attività, impianti compresi, cui l'autorizzazione si riferisce;

9. nel caso in cui siano utilizzati terreni ricadenti su territori di altri comuni, dovrà essere inoltrata regolare domanda di autorizzazione allo scarico ad ogni sindaco di comune interessato allo spandimento;

10. per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;

11. ogni operazione di raccolta, trasporto e spandimento dovrà essere annotata su apposito registro, da conservare presso l’allevamento, nel quale saranno annotati i dati relativi al nominativo dell’eventuale trasportatore, se non trasportato in proprio, alle quantità di materiale trasportato, al mezzo usato ed all’area utilizzata per lo spandimento; (non valido per gli allevamenti di bovini)

IL SINDACO

allegato i)

SCHEMI COSTRUTTIVI DELLA TIPOLOGIA DI SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

allegato l)

LEGGE 10.05.1976 N° 319 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

allegato m)

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI SCARICO DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO COMUNALE (TAB. A1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES. DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI

RISANAMENTO DELLE ACQUE")

allegato n)

LIMITI DI ACCETTABILITA’ DI SCARICO DA IMPIANTO DI TIPO PRIMARIO TAB. C1 - ALLEGATA AL D.P.G.R. 0384/PRES.

DEL 27/08/1982 "PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE"

allegato o)

TAB. A - ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319

allegato p) MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - COMITATO DEI MINISTRI

PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO – DELIBERA DEL 04/02/1977 SU: "CRITERI E METODOLOGIE E

NORME TECNICHE GENERALI DI CUI ALL'ART. 2 LETTERE B), D) ED E) DELLA LEGGE 10/05/1976 N. 319".

allegato q)

LEGGE 17.05.1995 N° 172

allegato r)

Decreto legislativo n. 133 del 27.01.1992

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.94 DEL 04.08.1997 E RAVVISATA LEGITTIMA DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL11.09.1997 N.53015 DI PROT. REGOLAME/fognature