COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu 1 LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

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LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25 lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla : □ valutazione dei rischi - PowerPoint PPT Presentation

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LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI

LUOGHI DI LAVORO

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 2

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art25

lett a Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi programmazione ove necessario della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori attivitagrave di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitagrave organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di laquopromozione della saluteraquo secondo i principi della responsabilitagrave sociale

lettmPartecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivitagrave ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria

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DLgs 8108 Titolo I

Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi

1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

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Gruppi particolari di lavoratori

1048766Lavoratrici in stato di gravidanza

1048766 Differenze di genere

1048766 Differenze di etagrave

1048766 Differente provenienza geografica

1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo

1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo

1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)

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1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico

2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali

3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico

4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo

5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori

6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR

7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Medico Competente e DVR documentazione

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2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

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3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

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Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

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5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

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SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

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Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

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gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

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Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

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Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

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1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

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1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

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La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

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La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

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Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

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Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

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6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

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7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 2: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art25

lett a Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi programmazione ove necessario della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori attivitagrave di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitagrave organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di laquopromozione della saluteraquo secondo i principi della responsabilitagrave sociale

lettmPartecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivitagrave ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria

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DLgs 8108 Titolo I

Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi

1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4

Gruppi particolari di lavoratori

1048766Lavoratrici in stato di gravidanza

1048766 Differenze di genere

1048766 Differenze di etagrave

1048766 Differente provenienza geografica

1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo

1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo

1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5

1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico

2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali

3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico

4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo

5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori

6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR

7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Medico Competente e DVR documentazione

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2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

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3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

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Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

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5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

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SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 3: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 3

DLgs 8108 Titolo I

Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi

1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4

Gruppi particolari di lavoratori

1048766Lavoratrici in stato di gravidanza

1048766 Differenze di genere

1048766 Differenze di etagrave

1048766 Differente provenienza geografica

1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo

1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo

1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5

1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico

2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali

3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico

4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo

5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori

6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR

7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Medico Competente e DVR documentazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 4: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4

Gruppi particolari di lavoratori

1048766Lavoratrici in stato di gravidanza

1048766 Differenze di genere

1048766 Differenze di etagrave

1048766 Differente provenienza geografica

1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo

1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo

1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5

1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico

2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali

3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico

4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo

5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori

6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR

7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Medico Competente e DVR documentazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 5: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5

1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico

2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali

3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico

4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo

5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori

6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR

7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Medico Competente e DVR documentazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 6: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

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gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

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6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

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7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 7: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7

2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale

Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 8: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8

3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti

Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

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6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 9: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9

4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 10: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali

Durante il sopralluogo il MC

verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 11: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11

Sopralluogo degli ambienti di lavoro

Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano

- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 12: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12

5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente

nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 13: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13

DLgs 8108Titolo I ndash Capo I

Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per

m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 14: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14

SCOPO Sorveglianza Sanitaria

1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro

1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)

1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)

1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro

1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute

La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 15: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria

la periodicitagrave della visita medica

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 16: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16

gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)

si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

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Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

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6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

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7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 17: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17

Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati

bull effetti avversiorgani bersaglio

bull accertamenti mirati di primo livello

bull altri eventuali accertamenti di secondo livello

bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)

bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 18: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa

Si concorda di considerare occasionale

per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)

per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno

Movimentazione Manuale CarichiPazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esempio

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 19: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19

1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali

accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 20: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20

1 Apparato locomotore specie rachide LS

Effetti avversiorganibersaglio

Accertamenti mirati di primo livello

1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]

Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)

Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista

Eventuali riferimenti (leggi linee guida)

- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008

Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione

se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale

Movimentazione Manuale Pazienti

SORVEGLIANZA SANITARIA

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 21: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a

visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 22: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22

La sorveglianza sanitaria comprende

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica preventiva in fase preassuntiva

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
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Page 23: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio

Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 24: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica

- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25

6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26

7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27

8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28

1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 25: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso

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7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 26: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL

Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Page 27: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25

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8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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1 Protocollo Sanitario presente (di solito)

2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo

3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori

4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni

SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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SORVEGLIANZA SANITARIA

ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE

6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente

7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti

8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione

9 Promozione della salute interventi del MC eccezione

10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

egrave punito

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)

Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)

drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)

SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)

Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)

Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)

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