Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Salerno Assessorato alle Politiche Sociali e...

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Commissione per le Pari Commissione per le Pari Opportunità Opportunità della Provincia di Salerno della Provincia di Salerno Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

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Commissione per le Pari OpportunitàCommissione per le Pari Opportunitàdella Provincia di Salernodella Provincia di Salerno

Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

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Regolamento per l’istituzione della Regolamento per l’istituzione della Commissione Provinciale per le Pari Commissione Provinciale per le Pari

Opportunità tra uomo e donnaOpportunità tra uomo e donna

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Istituzione Istituzione

ART. 1 • E’ istituita presso l’Amministrazione Provinciale di

Salerno la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna;

• Essa è un’organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive”ai sensi delle Leggi 164 /90 e 125/91.

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Art. 2 • Finalità della Commissione sono la promozione

e la realizzazione di Pari Opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Finalità

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la composizione e la nomina avvengono secondo l’ Art. 4 dello Statuto così come integrato al punto 2 e ex novo punto 7 con delibera del Consiglio Provinciale del 25.02.97, n.ro 14.

Composizione e Composizione e NominaNomina

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La Commissione Provinciale per le La Commissione Provinciale per le Pari OpportunitàPari Opportunità

consiliatura 2004-2009consiliatura 2004-2009

Il Presidente della Provincia dott. Angelo Villani

•Tropiano Mariassunta •Truda Giovanna•Viscusi Rosmina•Marinari Marina •Buonocore Carmela•Ferraioli Luigia•Corvino Marilinda•Stoia Rosalba•Vairo Giuseppa

•Gallo Filomena Presidente Commissione P.O.•Orlando Maria Rosaria Vice Presidente•Antonini Alberta •Casella Giuseppina•Carbone Roberta•Telese Giuseppina

MEMBRO DI DIRITTO – La Consigliera Di Parità(Integr. punto 2, delib. N.ro 14)

Componenti:Componenti:

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Partecipano ai lavori della Commissione con voto consuntivo :

l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Dr. Guerrino Terrone

l’Assessore gestione risorse Umane Dott. ssa Maddalena Arcella

il Presidente III Commissione Consiliare Consigliere dott. Luigi Crispino

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PARI OPPORTUNITÀPARI OPPORTUNITÀ

normativa fondamentale

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Il principio di parità nella Il principio di parità nella CostituzioneCostituzione

ARTICOLO 3ARTICOLO 3

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uguaglianzauguaglianzaformaleformale

Tutti i cittadinihanno pari dignitàe sono ugualidavanti alla legge,senza distinzionedi sesso, di razza,di lingua,di religione,di opinioni politiche,di condizioni personalie sociali.

ARTICOLO 3ARTICOLO 3

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uguaglianzauguaglianzasostanzialesostanziale

.

È compito della Repubblicarimuovere gli ostacoli

di ordineeconomico e sociale,che limitando di fatto

la libertà e l’uguaglianzadei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana

e l’effettiva partecipazionedi tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del

Paese

ARTICOLO 3ARTICOLO 3

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FAMIGLIA

Articoli 29 e 30Articoli 29 e 30

In particolare, l’art. 29 co. 2 sancisce che il matrimonio è

fondatosull’eguaglianza sull’eguaglianza morale e giuridica morale e giuridica

dei coniugi,dei coniugi,con i limiti stabiliti dalla

legge a garanzia dell’unità familiare

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LAVORO E LAVORO E RETRIBUZIONERETRIBUZIONE

• art. 4- co. 1 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

• art. 37- co. 1La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

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DIRITTI POLITICIDIRITTI POLITICI

art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

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ACCESSOACCESSOAI PUBBLICI UFFICI AI PUBBLICI UFFICI

E ALLE CARICHE ELETTIVEE ALLE CARICHE ELETTIVE

art. 51 co. 1Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti

stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove le pari A tale fine la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini.opportunità tra donne e uomini.

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Art. 117, co. 7

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle

donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e

uomini alle cariche elettive

ACCESSOACCESSOAI PUBBLICI UFFICI AI PUBBLICI UFFICI

E ALLE CARICHE ELETTIVEE ALLE CARICHE ELETTIVE

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• La semplice enunciazione del principio deve ora concretarsi nella specifica necessità di una oggettiva sostanzialità di condizioni che permettano alla modifica costituzionale l’effettiva applicazione.

ACCESSOACCESSOAI PUBBLICI UFFICI AI PUBBLICI UFFICI

E ALLE CARICHE ELETTIVEE ALLE CARICHE ELETTIVE

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• Leggi elettorali

• Quote rosa

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Legge 860/50Legge 860/50

PROTEZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI PROTEZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI

Segna un netto progresso nell’impostazione politica del rapporto maternità-lavoro:

“la legge afferma il principio per cui la maternità non deve essere ritenuta una

causa di minor rendimento della lavoratrice, ma piuttosto un fatto di positiva rilevanza

sociale”.

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Anni ’60Anni ’60

caratterizzati dalla netta ripresa economica del dopoguerra. Prendono forma definitiva alcuni principi fondamentali per l’attuazione dell’art. 37 della Costituzione:

1960 - la prima strutturazione dei salari in funzione della parità retributiva;

1963 - il divieto delle clausole di nubilato nei contratti della lavoratrice;

1963 l’accesso senza limiti a tutti gli uffici e professioni;

1967 la ratifica della Convenzione di New York sui diritti politici delle donne;

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Anni ’70Anni ’70donna-famiglia e famiglia-donna-famiglia e famiglia-

lavorolavoro

lavoro occasionale part-time

determina una situazione

discriminata e di inferiorità di carriera e di trattamento

salariale sono una componente sistematica del

pattern femminile di

partecipazione al mercato del

lavoro

il lavoro domestico il lavoro extradomestico

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MOVIMENTO MOVIMENTO FEMMINISTAFEMMINISTA

La donna

non riesce a mediare

lo squilibrio

risorse-bisogni

Emergono tensioni soggettive, ma anche una presa di coscienza collettiva: una volontà di rifiuto della propria condizione personale, ma anche forme di organizzazione e di lotta, sulle quali si sviluppa il movimento femminista.

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19751975 - Riforma del- Riforma del diritto di famiglia diritto di famiglia

artt. 143 e 144

sancisce l’uguaglianza di diritti e doveri tra coniugi

art. 147

la loro identica responsabilità nei confronti dei figli

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Anni ’80Anni ’80

Dibattito vasto e articolato

in sedecomunitaria

Superamento del concetto

di parità formale

Assunzionedel concetto

di parità sostanziale

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parità sostanzialeparità sostanziale

Eliminazione

di situazioni

discriminatorie

uguaglianza delle opportunità

Attraverso

AZIONI POSITIVE

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Legge n. 125/1991Legge n. 125/1991

segna il salto dalla

Cultura della ParitàCultura della Parità

a quello della

Pari OpportunitàPari Opportunità

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Legge 164/90Legge 164/90

Commissione Nazionale

per la Parità

e le Pari Opportunità

tra Uomo e Donna

presso la

Presidenza del Consiglio

Dei Ministri

promuove l’uguaglianza

tra i sessi rimuovendo ognidiscriminazione diretta eindiretta nei confronti delledonne e ogni ostacolo difatto limitativo della paritàin conformità all’articolo 3della Costituzione

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Organismi di Organismi di paritàparità

LEGGI ISTITUTIVE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ

• La legge 164/90 istituisce la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• La legge 125/91 istituisce il Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del Lavoro.

• La legge 215/92 istituisce il Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il Ministero dell'Industria.

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• con decreto del Presidente del Consiglio 28 ottobre 1997, n. 405, è stato istituito il Dipartimento per le Pari Opportunità, che costituisce la struttura amministrativa di supporto per il lavoro della Ministra per le Pari Opportunità.

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Carta dei diritti fondamentali Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeadell’Unione Europea

testo approvato nel Consiglio Europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000testo approvato nel Consiglio Europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000

art. 23 – parità tra uomini e donneart. 23 – parità tra uomini e donne• La parità tra uomini e donne deve essere

assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

• Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.