Comm lavoro depositare

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AC 4865 EMENDAMENTO Art. 1. Al comma 4, sostituire le parole “31 dicembre 2005” con “30 settembre 2003”. DAMIANO, MOFFA, FOTI Antonino, POLI, CAZZOLA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU L’emendamento propone di modificare le date di validità delle graduatorie per i concorsi pubblici, ricomprendendovi anche quelli espletati a decorrere dal 30 settembre 2003. 1

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AC 4865

EMENDAMENTO

Art. 1.

Al comma 4, sostituire le parole “31 dicembre 2005” con “30 settembre 2003”.

DAMIANO, MOFFA, FOTI Antonino, POLI, CAZZOLA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA,

BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA,

RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

L’emendamento propone di modificare le date di validità delle graduatorie per i concorsi pubblici, ricomprendendovi anche quelli espletati a decorrere dal 30 settembre 2003.

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. I termini e le modalità previsti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , sono prorogati al 31 dicembre 2012”.

DAMIANO, MATTESINI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA,

BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MIGLIOLI, MOSCA,

RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 17, commi 10 e 11 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, ovunque ricorrano le parole “Nel triennio 2010/2012 sono sostituite con “nel quadriennio 2010/2013”.

Si tratta del proroga termini della possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di poter bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ( personale precario).

MATTESINI

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EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: “30 giugno 2012” con “31 dicembre 2012”.

Si tratta della proroga di ulteriore 6 mesi del personale a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione dell'Interno.

MATTESINI, BELLANOVA

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 21, comma 2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 sopprimere il terzo periodo.

MATTESINI

Si tratta di evitare dichiarazioni di eccedenza di personale prima che vengano emanati i decreti di riorganizzazione del nuovo Ente Previdenziale.

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 21, comma 2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 il quinto periodo è sostituito con il seguente: “Le misure di cui all'art.1, comma 3 del decreto legge 138/2011 si applicano a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 7”.

MATTESINI

Si tratta di posticipare il taglio del 10% della spesa per le dotazione organiche alla conclusione del processo di “razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure del nuovo Ente.

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 21, comma 3 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “per la loro residua durata” sono sostituite con “ fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7”.

MATTESINI

Si tratta di legare la durata dei contratti “precari” alla conclusione dei processi di riorganizzazione.

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. L’INPS, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; a tal fine il termine previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. E’ fatto comunque divieto all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 anche in applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L’INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall’applicazione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1° gennaio 2012 per cessazioni dal servizio.

GIOVANELLI, DAMIANO, MOFFA, FOTI Antonino, MADIA, MATTESINI,

GIANNI Pippo, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,

GATTI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Come noto l’art. 21, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011, ha disposto la soppressione, con decorrenza 1/1/2012, dell’INPS, dell’INPDAP e ENPALS, con l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. A seguito dell’aggregazione dei detti enti si determinerà una consistente situazione di posizioni sopranumerarie, stimate in diverse centinaia di lavoratori nell’area contrattuale A (ex portieri) e 133 posizioni soprannumerarie anche in area B. L’emendamento, pertanto, è volto ad assicurare che prima di procedere all’utilizzo delle proroghe previste dall’articolo in questione per nuove assunzioni, in ragione della particolare situazione organizzativa che dovrà riguardare il nuovo ente previdenziale aggregato, siano affrontati e risolti i problemi relativi al riassetto organizzativo e funzionale e si assicuri il riassorbimento delle citate situazioni sopranumerarie.

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EMENDAMENTO

Art. 1.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e modificato dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012”

SCHIRRU

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. All’articolo 24, comma 6, alinea, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole “1° gennaio 2012” con “1° gennaio 2013”.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

DAMIANO, MOFFA, POLI, FOTI Antonino, GNECCHI, BELLANOVA, BARETTA,

BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI,

MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, LOVELLI, MOTTA, PIZZETTI

Proroga di un anno della vigenza del nuovo meccanismo di convergenza dei requisiti anagrafici per l’accesso al trattamento pensionistico tra donne e uomini dipendenti privati, autonomi e del pubblico impiego

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell’articolo 24, del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013”.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

DAMIANO, POLI, MOFFA, FOTI Antonino, CROSETTO, GNECCHI, BELLANOVA,

BARETTA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI,

MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, LOVELLI, MOTTA, PIZZETTI

Differimento al 1° gennaio 2013 dell’entrata in vigore del meccanismo di penalizzazione previsto per i lavoratori precoci. Questo differimento offrirebbe il tempo necessario per una ridefinizione delle norme in questione, così come indicato nell’odg 9/4829-A/165:

………………………

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica.9/4829-A/165. Damiano, Moffa, Foti, Crosetto, Poli, Bellanova, Pizzetti, Pollastrini, Bobba, Boccuzzi, De Pasquale.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 13, della legge

27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

BOCCUZZI, DAMIANO, MOFFA, FOTI Antonino, POLI, GNECCHI, BELLANOVA,

BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA,

RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, LOVELLI

Qualora non venisse accolto l’emendamento che differisce per tutti i lavoratori precoci l’applicazione del meccanismo delle penalizzazioni,in subordine, si propone almeno il differimento al 1° gennaio 2013 dell’entrata in vigore del meccanismo di penalizzazione previsto per i lavoratori che sono stati impegnati in lavorazioni a contatto con l’amianto (legge 257/92). Questo differimento è volto a segnalare la particolare condizione di tale categoria che, in virtù della pericolosità delle lavorazioni svolte, hanno diritto ad una significativa anticipazione dell’età pensionabile, ma che con il meccanismo delle penalizzazioni si vedrebbero applicare una spropositata decurtazione dell’assegno pensionistico, qualora la loro età anagrafica si distanzi in maniera significativa rispetto al nuovo limite dei 62 anni. La dilazione temporale offrirebbe il tempo necessario per una ridefinizione delle norme in questione.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

BOCCUZZI, DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI,

GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI,SANTAGATA, SCHIRRU,

LOVELLI

Differimento di un anno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di lavori usuranti, che innalzano anche per questi lavoratori i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

BOCCUZZI, DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI,

GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI,SANTAGATA, SCHIRRU

L’emendamento intende salvaguardare ancora per tutto il 2012 l’efficacia della disposizione volta a escludere il costo del lavoro dalle offerte al massimo ribasso.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. All’articolo 24, comma 14, punto e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ovunque ricorrano, sostituire le parole “4 dicembre 2011” con “31 marzo 2012” .

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

GNECCHI, LENZI

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale nonché secondo una casistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’articolo 24 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è differita al 31 dicembre 2012. All’onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 . convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214”

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

DAMIANO, MOFFA, FOTI Antonino, POLI, GNECCHI, BELLANOVA, BARETTA,

BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI,

MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, FRONER, LOVELLI, MOTTA, PIZZETTI

L’emendamento individua una fattispecie non solo analogicamente riconducibile a quelle richiamate dal comma 14 dell’articolo 24, del decreto legge 201/11, ma finanche in esse ricompresa nella sostanza, anche se non nella forma. L’emendamento, nel colmare questa lacuna, risponde ad evidenti motivi di equità e di correttezza nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore che hanno sottoscritto un’intesa sulla base di un quadro legislativo che, oggi modificato, rischierebbe di sottrarre all’interessato qualunque fonte di reddito anche per sei anni consecutivi. L’emendamento si rifà all’ordine del giorno unitario 9/4829-A/163:

………..impegna il Governoa valutare l'opportunità di un'integrazione della disciplina delle deroghe per l'applicazione del nuovo sistema pensionistico che tenga conto della particolare condizione di quei lavoratori di cui in premessa che, pur con un'età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l'accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione.9/4829-A/163. Gnecchi, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Bellanova, Pizzetti, Pollastrini, Boccuzzi, De Pasquale.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. All’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole “ad applicarsi”, aggiungere: “per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e”.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

GHIZZONI, DAMIANO, LENZI, BACHELET, GNECCHI, BARETTA, COSCIA,

BELLANOVA, DE BIASI, BERRETTA, DE PASQUALE, BOBBA, DE TORRE, BOCCUZZI,

LEVI, CODURELLI, LOLLI, GATTI, MAZZARELLA, MADIA, MELANDRI, MATTESINI,

NICOLAIS, MIGLIOLI, PES, MOSCA, ROSSA, RAMPI, RUSSO, SANTAGATA, SIRAGUSA,

SCHIRRU, FRONER, MOTTA, PIZZETTI

Il differimento al 31 agosto 2012 si rende necessario perché per il personale della scuola, il comma 21 dell’art.1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede che a partire dal 1° gennaio 2012, per coloro che da quella data matureranno i requisiti previsti per il pensionamento, la cessazione del servizio intervenga dalla data di inizio dell’anno scolastico ed accademico dell’anno successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. All’articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, sostituire le parole “4 dicembre 2011” con “31 dicembre 2011”.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

DAMIANO, MOFFA, CAZZOLA, POLI, GNECCHI, BELLANOVA, BARETTA, BERRETTA,

BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA,

RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, LOVELLI, MOTTA, PIZZETTI

Dilazione del termine (31 dicembre 2011) per la validità degli accordi sindacali per l’accesso al trattamento pensionistico nel corso del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“La proroga del regime previdenziale prevista dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole “in materia di lavoro” aggiungere “e di previdenza”.

LENZI, DAMIANO, GNECCHI, GIOVANELLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA,

BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA,

RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

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EMENDAMENTO

Art. 6.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 6-bis. (Proroga dei termini in materia di soppressione degli enti previdenziali).

1. Al fine di agevolare l’avvio e consentire un’efficace realizzazione del processo di incorporazione di INPDAP E ENPALS nell’INPS, all’articolo 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, le parole “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2012”;b) al comma 1, secondo periodo, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;c) al comma 2:

1) le parole “31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”;2) il terzo, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Eventuali posizioni

soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono trasferite all’INPS. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo sono riassorbite nell'ambito della dotazione organica di cui al medesimo periodo. Fermo restando quanto previsto dall’art.1, comma 3, del decreto- legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’applicazione del predetto comma avverrà contestualmente al riassetto organizzativo e funzionale di cui al successivo comma 7.”.2. Gli importi di cui all’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono incrementati per l’anno 2012 di 10 milioni di euro. Tale incremento di economie è conseguito interamente dall’Inpdap nel corso della gestione amministrativa del primo semestre 2012.

DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,

GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI,SANTAGATA, SCHIRRU,

LOVELLI

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La presente disposizione è intesa a prorogare i termini contenuti nell’art. 21 per assicurare una gradualità e migliore riuscita dell’operazione di accorpamento, consentendo, nel più ampio margine di tempo che la proroga dispone, di avviare a soluzione a tutte quelle criticità organizzative, tecniche, informatiche e logistiche che il processo di fusione comporta.Ciò consentirà un subentro da parte dell’INPS nelle funzioni dell’INPDAP e dell’ENPALS senza soluzione di continuità, considerata la possibilità, al momento preclusa, di effettuare percorsi di integrazione tra le funzioni nevralgiche e i relativi processi degli Enti coinvolti, individuando sin d’ora le criticità e le opportunità connaturate una operazione di siffatta portata. Infatti, dall’applicazione dell’art. 21 nascerà un soggetto pubblico che, per le sue dimensioni organizzative, procedurali e finanziarie, per la consistenza del suo apparato informatico e della sua banca dati, per la delicatezza delle funzioni svolte rispetto alla vasta platea di soggetti assicurati e alla rilevante dimensione delle prestazioni corrisposte, deve poter svolgere i propri nuovi compiti integrati, senza che ciò crei in alcun modo nocumento rispetto alle attuali aspettative dei cittadini utenti. Il differimento in esame non comporta aggravi per i saldi di finanza pubblica né la compromissione degli obiettivi di finanza pubblica già scontati a legislazione vigente, in quanto la razionalizzazione degli enti in esame avviene comunque entro l’anno e pertanto la vigenza della norma per parte dell’esercizio 2012 consente di mantenere inalterati gli obiettivi di risparmio triennali individuati dal comma 8 dell’art. 21. Inoltre, come esplicitato dal comma 2 della proposta, l’INPDAP è in condizione di ridurre le proprie spese di funzionamento, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 4 comma 66 della Legge n. 183/2011, di almeno 10 milioni di euro, fornendo ulteriore garanzia al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le riduzioni di spesa saranno operate senza nocumento per gli standard qualitativi delle prestazioni erogate, ma con razionalizzazioni ed eventuali reinternalizzazioni di attività. Conseguentemente è necessario modificare il comma 2 dell’art. 21 del d.l. 201/2011 prevedendo che la disciplina delle eccedenze del personale soprannumerario va considerata in relazione alla nuova dotazione organica Inps e lo spostamento del termine del 31 marzo 2012 per effettuare la riduzione del 10% delle dotazioni organiche di dirigenti e della spesa del personale prevista dalla legge 148 al momento della riorganizzazione di cui al comma 7 dell’art. 21 del d.l. 201/2011 al fine di verificare in un unico momento strutture, dotazione e fabbisogno.

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