Come Si Vota Regionali 2015

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Guida alle elezioni regionali secondo l’applicazione della legge statale VOTA

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Un breve vademecum

Transcript of Come Si Vota Regionali 2015

  • Guidaalle elezioni

    regionali secondo lapplicazione della legge statale

    VOTA

  • IL SEGGIO ELETTORALE PAG. 5

    COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALE PAG. 10

    LE OPERAZIONI DI VOTO PAG. 11

    ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI PAG. 12

    COME SI VOTA PAG. 14

    LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PAG. 16

    PERMESSI LAVORATORI E CANDIDATI PAG. 18

    ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO PER LO SCRUTINIO

    ELEZIONI REGIONALI PAG. 21NOTE ESPLICATIVE PAG. 32BREVI NOTE PAG. 38(REGIONI CHE CON PROPRIE LEGGI HANNO APPORTATO MINIME O SOSTANZIALI

    MODIFICHE ALLA NORMATIVA STATALE)

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    Il SegretarioIl segretario di seggio scelto direttamente dal presidente tra gli iscrit-ti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. Lunico requisito che richiesto per svolgere questa funzione, quello di essere in possessodi titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secon-daria di secondo grado. Tra i suoi compiti:

    assistere il presidente nelladempimento delle operazioni del seg-gio;

    provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con lobbli-go di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste oreclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e daglielettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami punito con la reclusio-ne da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

    Gli ScrutatoriSono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dopo essere stati sorteg-giati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo edil ventesimo giorno prima del voto. Ci vuol dire che in ogni comune, tra il 25 e il 20 giorno antecedentile elezioni, lUfficio elettorale dei comuni sortegger, estraendoli dallal-bo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituiretutti i seggi del comune. Se al momento dellinsediamento del seggioalcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio lisostituisce chiamando alternativamente lelettore o lelettrice pi giova-ne e poi il pi anziano presenti in quel momento, purch siano in pos-sesso del titolo di scuola dellobbligo. Vi sono alcune condizioni chenon consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benchnon esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stes-se cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chia-mati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita:sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezio-ne, di scrutatore e di segretario:

    coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimoanno di et;

    i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunica-zioni e dei trasporti;

    gli appartenenti alle forze armate in servizio;i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comanda-

    IL SEGGIO ELETTORALELe operazioni di voto e di scrutinio si svolgono allinterno del seggioelettorale. Ogni seggio o ufficio elettorale di sezione - composto da un presi-dente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume lefunzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di listao dei gruppi dei candidati.Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono con-siderati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante leserciziodelle loro funzioni.

    Il PresidenteIl presidente di seggio nominato dalla Corte dAppello. Qualora il pre-sidente nominato al momento di prendere servizio dovesse nonessere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo perla Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrprendere il suo posto o, cosa assai pi probabile, nominare un suodelegato. Tra i suoi poteri ha quello di:

    sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;pu disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi

    previsti dalla legge;decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui i

    reclami anche orali, le difficolt e gli incidenti che possono sorgere; decidere sulla nullit dei voti e, sempre in via provvisoria, sullasse-

    gnazione o meno dei voti contestati;pu spiegare agli elettori le modalit per la votazione ma deve aste-

    nersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presen-tate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per que-sto o quel partito.

    Il VicepresidenteIl vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci delpresidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. ,quindi, obbligatorio che luno o laltro debba necessariamente esserepresente in tutte le fasi di attivit del seggio, siano esse quelle di inse-diamento, di voto o di scrutinio.

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    Tra i loro compiti:I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazio-

    ni dellufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo altavolo dellufficio stesso o in sua prossimit, ma sempre in un luogoche permetta loro di seguire landamento delle operazioni elettorali;

    Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventualidichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte leoperazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente delseggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte dirappresentanti di lista di altri partiti), richiamare lattenzione del presi-dente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possa-no inficiare la validit della votazione e la serenit dei componenti delseggio e degli elettori. bene far verbalizzare eventuali violazioni ocontestazione contestualmente allavvenimento, rimandare nel tempopotrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorrericordarsi che nessun rappresentante di lista autorizzato a toccare leschede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorrecontrollare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durantele votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma,in nessun modo, pu recare intralcio posizionandosi, ad esempio,nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assu-mendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritarda-re landamento del voto;

    Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di farrispettare le disposizioni di legge che vietano lesercizio di qualsiasiforma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente,affinch provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazioriservato allufficio elettorale e leventuale illegittima interferenza dichiunque non autorizzato; auspicabile, pertanto, che, soprattutto ladomenica e il luned mattina delle votazioni, il rappresentante di listafaccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di suacompetenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, nonallontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, maanzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamenteadiacenti al seggio stesso.

    Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesituttaltro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosid-detti reati elettorali pi tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corru-zione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qual-

    ti a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

    I compiti degli scrutatori sono:Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;Autenticare (firmare) le schedeIdentificare gli elettori e le elettrici per il votoEssere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;Presentare proposte per migliorare landamento delle votazioni;Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi

    ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presi-dente.

    Rappresentanti di listaI rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai dele-gati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per cia-scun seggio del comune. Come ovvio, un candidato o una lista dicandidati pu nominarli, ma non obbligato a farlo. Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio certo una impresa molto complicata. Per questa ragione bene coor-dinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le ele-zioni amministrative che per quelle regionali) per cercare di evitare chein alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistrae in altri nessuno.Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisognaessere elettori del Comune per le elezioni comunale, dei comuni dellaProvincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per leelezioni regionali. Chi svolger questo incarico potr esercitare il dirit-to di voto nella sezione in cui nominato, limportante che sia iscrit-to in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia(provinciali), della Regione (regionali). Latto di designazione deve essere presentato entro il venerd antece-dente le elezioni, al segretario del Comune che ne dovr curare la tra-smissione al presidente del seggio. Tale atto pu, eventualmente,essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nelpomeriggio di sabato al momento dellinsediamento dei seggi o ladomenica, purch prima dellinizio delle operazioni di voto, cio entrole ore 7,00.

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    COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALEIl seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il voto. Perla validit delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri delseggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o ilvicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni. In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sosti-tuirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scru-tatori assenti i rappresentanti dei partiti.

    Autenticazioni delle schede elettoraliLa prima operazione da compiere lautenticazione delle schede elet-torali. questa una operazione delicata e da fare con molta attenzio-ne. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corri-spondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. II presi-dente estrae a sorte il numero progressivo dogni gruppo di 100 sche-de, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Aprequindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero dischede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Loscrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della schedastessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firma-te da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime ilbollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nellastessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilit, provvede allacustodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno puallontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiu-de le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite sca-tole, chiude la sala dove insediato il seggio e rimanda le ulteriori ope-razioni alle ore 8.00 della domenica, primo giorno di votazione.

    Ricordiamo: opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nomi-nati con latto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui attoviene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere pre-senti fin dallinizio delle operazioni,cio dalle ore 16.00 del sabato.

    siasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato oimpedire il voto.

    superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altripartiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia allinterno delseggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda lamassima vigilanza e visibilit.

    Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusuradelle urne e sui plichi del seggio, nonch sui sigilli apposti alle finestreed agli accessi della sala di votazione;

    Inoltre, possono accertare lidentit di elettori sprovvisti di docu-menti alla pari di qualsiasi altro elettore gi noto al seggio;

    Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contras-segno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali,senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propa-ganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo pu essere portatosolo ed esclusivamente allinterno del seggio di competenza. , ovvia-mente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di portisempre e in evidenza il simbolo.

    bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dai persona-li, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista maanche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbia-no votato.Infine, importante tenere presente che, ovviamente se le designazio-ni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possonopresentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insedia-mento. bene per, soprattutto per quelli che consegnano la desi-gnazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si pre-sentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presi-dente e scrutatori e verificare leventuale presenza di rappresentanti diliste concorrenti.

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    documento dellelettore che ha effettuato il riconoscimento. Non sono validi i documenti senza fotografia.

    LA VOTAZIONERiconosciuta lidentit dellelettore, il presidente gli consegna la sche-da aperta. Dopo aver votato lelettore deve restituire la scheda piega-ta. Uno dei membri del seggio accerta che lelettore ha votato appo-nendo la propria firma accanto al nome dellelettore, nellappositacolonna della lista.

    Se lelettore non restituisce la scheda, egli non pu pi votare e dici se ne prende nota nel verbale e nella lista.

    Se lelettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o dibollo, egli non pu pi votare; la scheda non posta nellurna, vidi-mata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accan-to al nome dellelettore.

    Se lelettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la sche-da dichiarandone la nullit e lelettore non pi ammesso al voto.

    Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli deteriora-ta oppure egli stesso lha deteriorata per negligenza o ignoranza, purichiederne unaltra al presidente, restituendo per la prima piegata.

    Elettori fisicamente impediti e portatori di handicapGli elettori fisicamente impediti allesercizio del voto, e solo loro, pos-sono essere accompagnati in cabina. La legge considera come talisoltanto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altroimpedimento danaloga gravit(art.55, 2 comma del T.U 361/57come modificato dallart.1, 1comma della legge n.17/2003). Laccompagnatore deve essere un elettore membro della famigliae, solo in mancanza, pu essere altra persona da questi liberamen-te scelta; in ogni caso pu essere elettore di un qualsiasi Comunedella Repubblica. Nessuno pu effettuare la funzione daccompa-gnatore pi di una volta. E obbligatoria la registrazione nell verba-le della votazione con accompagnamento, indicandone il motivospecifico, il nome dellautorit che ha accertato limpedimento ed ilnome dellaccompagnatore. Leventuale certificato medico va alle-gato al verbale.Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deam-bulanti e questa non accessibile mediante sedia a ruote, possonoesercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esen-

    LE OPERAZIONI DI VOTOAlle ore 6,30 della domenica, prima giornata di votazione, si ricostitui-sce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenen-ti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fattaquesta operazione dichiara aperte le operazioni di voto. Si vota la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettricedevono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consul-tazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale. A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si pu darelindicazione di recarsi subito allUfficio elettorale del proprio comuneper farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge,devono rimanere aperti duranti le giornate di votazione.

    Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del1/4/2008 vietato introdurre allinterno delle cabine elettorali, tele-foni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o regi-strare.

    Infine, per poter votare occorre identificare lelettore o lelettrice.Lidentificazione degli elettori pu avvenire:

    mediante la carta didentit od altro documento didentificazionerilasciato da una pubblica amministrazione, purch munito di fotogra-fia.

    per attestazione di uno dei membri del seggio.per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cio

    conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia gi statoammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazio-ne.Ai fini dellidentificazione degli elettori sono validi anche:

    le carte didentit e gli altri documenti didentificazione, anche sca-duti, purch i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regola-ri e possano assicurare la precisa identit del votante;

    le tessere di riconoscimento rilasciate dallUnione nazionali ufficialiin congedo dItalia, purch munite di fotografia e convalidate da unComando militare.

    le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,purch munite di fotografia.Nel caso in cui lelettore manchi di documento valido e per luigarantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del

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    E un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 postiletto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, sene hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettoriricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assisten-za dellistituto di cura.

    LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175A modifica dellart.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizio-ni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per per-sone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza.

    Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparec-chiature elettromedicaliGli elettori affetti da gravi infermit, che ne impediscono lallontana-mento dallabitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza con-tinuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votarenella loro dimora. In queste condizioni devo far pervenire non oltre il20 giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cuisono iscritti, una dichiarazione attestante la volont di votare presso illoro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tesseraelettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato daicompetenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchia-ture come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente del seg-gio nel cui territorio compresa la dimora dellelettore (L.22/2006 eL.46/2009).I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidentedella sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luo-ghi sopra indicati.

    COME SI VOTAPer votare lelettore deve tracciare un segno con la matita copiativache gli viene consegnata insieme alla scheda. E valido qualsiasisegno che renda esplicita la volont dellelettore. Non sono, evidente-mente, valide scritte che possano far presupporre la volont dellelet-tore di farsi riconoscere.

    Elezioni regionali (scheda verde)Si pu votare un solo candidato alla carica di presidente dellaRegione. consentito il voto disgiunto (escluso in Abruzzo,Calabria,Marche e Umbria), cio possibile votare un candidato pre-

    te da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifestie di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le fun-zioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Talielettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deam-bulazione.

    Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzioneI detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possonovotare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco delComune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. Larichiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno anteceden-te la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino iscritto. in calce alla richiesta deve essere riportata lattestazione deldirettore dellistituto di pena o del direttore sanitario comprovante ladetenzione o il ricovero dellelettore. La richiesta approvata dalComune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale almomento del voto.

    Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti o pervoto domiciliare seggio volanteIl voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle oredi apertura della votazione, dal presidente, dal segretario e da unodegli scrutatori del seggio ordinario.

    Seggio specialeLa legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedalie case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luo-ghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito unapposito seggio speciale composto da un presidente e due scruta-tori nominati dalla Commissione elettorale comunale.Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno dirittoal voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioniospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere peresprimere il voto.Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccol-te in plichi separati e portate nella sede dellUfficio elettorale com-petente per essere immediatamente nelle urne destinate a custodi-re le schede votate.

    Seggio ospedaliero

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    Regione.INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIOLo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 23,00di domenica.Le operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimateentro 12 ore dallinizio dello scrutinio stesso.Vengono scrutinate le schede per le elezioni regionali. Quando questaoperazione finita il Presidente del seggio procede alla stesura deiverbali. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, aisensi dellart. 20, secondo comma, lettera c), secondo periodo,della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei con-sigli regionali delle regioni a statuto normale), le operazioni delluf-ficio elettorale di sezione di scrutinio dei voti per le elezioni comu-nali, che, come gi detto, iniziano alle ore 14,00 del luned, devonosvolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24,00, selo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10,00 del mar-ted nel caso di pi elezioni.

    Come si svolge lo scrutinioPrima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cio prima di comin-ciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferen-ze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggiodelle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delleschede votate corrisponda esattamente al numero di elettori chehanno votato cos come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi con-tare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondereesattamente al numero di elettori che non si presentato ai seggi.Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondo-no, devono essere immediatamente conservate e sigillate. bene chei rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase:eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio votando schedenon utilizzate.Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio,estrae successivamente dallurna ciascuna scheda e la consegna alpresidente. Questi enuncia ad alta voce lespressione di voto. Il presi-dente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme alsegretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama

    sidente diverso da quello collegato con la lista prescelta. Per quantoriguarda lelezione dei consiglieri regionali, oltre al voto di lista pos-sibile esprimere anche un voto di preferenza scrivendo il cognome edeventualmente il nome di un candidato tra quelli della lista prescelta,a fianco del simbolo della lista scelta. possibile votare in diversi modi:

    tracciando un segno sul rettangolo nel quale posto il simbolodella lista regionale o sul nome del capolista della lista regionale stes-sa. In questo modo il voto verr attribuito solo al candidato presiden-te;

    tracciando un segno sul rettangolo che contiene il simbolo dellalista provinciale. In questo modo il voto verr attribuito sia alla lista pro-vinciale scelta che al candidato presidente collegato. In tutte le regio-ni possibile esprimere un voto di preferenza anche nei confronti diun candidato alla carica di consigliere regionale. In questo caso a fian-co del simbolo della lista provinciale prescelta occorre scrivere ilcognome ed eventualmente il nome del candidato per il quale si vuoleesprimere la preferenza. In Campania, Umbria, Toscana ed EmiliaRomagna il voto si esprime con modalit simili, tenendo presenteche si possono esprimere due preferenze una deve riguardare uncandidato di genere maschile e laltra per un candidato di generefemminile della stessa lista, pena lannullamento della seconda pre-ferenza. .

    tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo dellalista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che con-tiene il simbolo di una lista provinciale collegata. In questo caso ilvoto verr attribuito sia al candidato presidente che alla lista provin-ciale collegata;

    tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo dellalista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che con-tiene il simbolo di una lista provinciale non collegata. In questocaso il voto verr attribuito sia al candidato presidente che alla listaprovinciale non collegata. Nelle Regioni Abruzzo,Calabria,Marche, Umbria non previsto il voto disgiunto e per-tanto il voto dichiarato nullo.Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria eVeneto la lista regionale (listino) rappresentata dal solo can-didato Presidente della Giunta regionale o Presidente della

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    buste che saranno poi consegnate allufficio elettorale centrale per lasuccessiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame pressolufficio elettorale centrale possibile assegnare o annullare una seriedi voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragio-ne bisogna - ricordarlo pu essere noioso, ma indispensabile - farmettere a verbale ogni contestazione.

    Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidatiPer quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnatinei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferi-mento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.Lart.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dallart.11 dellalegge 21.3.1990 n.53, recita: - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggidella Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni pres-so gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e dilista nonch in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti ogruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assen-tarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle rela-tive operazioni.- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivit lavorativa.Larticolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dellart.119 del testounico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e delSenato della Repubblica, cio 30.3.1957,n.361,come sostituito dal-lart.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratoridi cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamentodi specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzio-ne mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o nonlavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delleoperazioni elettorali.Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appenaindicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla CorteCostituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavo-rativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazio-ni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR361/57.Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concretaapplicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significas-se, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiun-

    ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nellacassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando unascheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere imme-diatamente timbrata sul retro. Le schede possono essere toccate sol-tanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scruti-nate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. IlPresidente accerta personalmente la corrispondenza numerica dellecifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schedebianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenentivoti contestati, verificando la congruit dei dati. suo compito, anche,leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamen-te riportati nel verbale. vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedente non stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed vietato, per leelezioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei votidi preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista .

    Criteri generali per lo scrutinioLa validit dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volont effettiva dellelettore.

    I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio edifendere sempre la volont dellelettore.Vi un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elet-torale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia ilsospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa.Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza indicata attraver-so i numeri anzich il cognome del candidato sono elementi che pos-sono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate. vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rap-presentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in manieraconforme deve chiederne lannullamento. Sullassegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provviso-ria, il presidente di seggio. E bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nellafase di voto che in quella di scrutinio, se non verbalizzata non esi-ste. Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale. Le schede contestate, sia quelle il cui voto stato attribuito sia quellei cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite

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    pretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ailavoratori che alle aziende interessate.

    Per i candidatiI candidati hanno la possibilit di utilizzare unaspettativa non retri-

    buita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quellodelle Elezioni. Non sono previsti, ne dalla legge n dal contratto dilavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidatiin elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando ildiritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

    ta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposocompensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delleore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computarele maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non-considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quotaulteriore di retribuzione.Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematichesiano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronuncia-menti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti puntifermi in materia:- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con lorario lavora-tivo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va cor-risposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in casodi settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retri-buzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettantegiornate di riposo compensativo;- lunit di misura, del periodo trascorso al seggio il giorno e nonle ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino ildipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spogliodelle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno suc-cessivo alla fine delle votazioni), egli giustificato ad assentarsi perlintera giornata lavorativa e gli spetta lintera retribuzione ( senten-za definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).Se lunit di misura il giorno, aggiungiamo secondo linterpreta-zione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delleore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia unobbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di ripo-so compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio.Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazionielettorali (il sabato), riteniamo debba essere lazienda di lavoro adecidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi,deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione,emesso dallUfficio elettorale del Comune di residenza o quello dinomina da parte di un Partito politico presente nella competizioneelettorale. Successivamente, egli dovr produrre copia della stessacertificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con lin-dicazione delle giornate di presenza con lorario di inizio e fine delleoperazioni elettorali. Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le inter-

  • 2221

    ELEZIONI REGIONALICASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

    TIZIO

    CAIO

    Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista Tizio(art. 2, comma 1, ottavo e nono periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

    Sempronio candidato della lista n. 1.Il voto va alla lista provinciale n. 1, aSempronio e alla lista regionale il cui capolista Caio (art. 2, comma 1, ottavoe nono periodo, della legge n. 43/1995). (per Calabria, Marche, Umbria eAbruzzo il voto nullo)

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    TIZIO

    CAIO

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    SEMPRONIO

    ELEZIONI REGIONALIMODALIT

    DI ESPRESSIONE DEL VOTOESEMPLIFICAZIONI

    N.B.: LE ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO QUI DI SEGUITORIPORTATE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE

    PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE LE PUBBLICAZIONIDELLE REGIONI CHE HANNO UNA PROPRIA LEGGE

    ELETTORALE

    Nelle note finali troverete brevi cenni sulle eventuali diversifi-cazioni delle modalit di espressione del voto

    Le esemplificazioni di voto indicate per le liste regionali si intendo-no per il candidato Presidente prescelto in assenza della listaregionale (listino). Naturalmente questo comporta una diversaimpostazione grafica della scheda elettorale.

  • 2423

    TIZIO

    CAIO

    Il voto va alla lista regionale il cui capolista Caio (art. 2, comma 1, nonoperiodo, della legge n. 43/1995).

    Il voto va alla lista regionale il cui capolista Caio. Nullo il voto per le liste pro-vinciali n. 2, 3 e 4 (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 69,primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

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    TIZIO

    CAIO

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    ELEZIONI REGIONALIELEZIONI REGIONALI

    TIZIO

    CAIO

    Sempronio candidato della lista n. 1.Il voto va alla lista provinciale n. 1, a Sempronio e alla lista regionale il cui capo-lista Tizio (art. 2, comma 1, ottavo e decimo periodo, della legge n. 43/1995).

    Il voto va alla lista regionale il cui capolista Caio (art. 2, comma 1, nono perio-do, della legge n. 43/1995).

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    TIZIO

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    SEMPRONIO

  • 2625

    TIZIO

    CAIO

    Sempronio candidato della lista n. 2. Il voto va alla lista provinciale n. 2, aSempronio e alla lista regionale il cui capolista Caio (art. 1, ultimo comma,della legge n. 108/1968, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e art.2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/1995). (per Abruzzo il voto valido solo per il candidato PRESIDENTE CAIO)

    La scheda nulla perch la volont dellelettore si espressa in modo non uni-voco in ordine alle liste regionali e il voto espresso per la lista provinciale nonpu avere valenza a s stante (art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n.43/1995).

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    TIZIO

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    ELEZIONI REGIONALI

    SEMPRONIO

    TIZIO

    CAIO

    Nullo il voto per le liste provinciali n. 2, 3 e 4, perch lelettore si espresso inmodo non univoco ed impossibile identificare la lista provinciale prescelta. Ilvoto invece univoco per la lista regionale, collegata alle predette liste provi-ciali, il cui capolista Caio ed pertanto attribuibile a tale lista regionale (art. 1,ultimo comma, della legge n. 108/1968; art. 69, primo comma, del D.P.R. n.570/1960; art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/1995).

    Nullo il voto per le liste provinciali n. 2, 3 e 4 e valido il voto per la lista regio-nale il cui capolista Caio (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art.69, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960).

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    TIZIO

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    ELEZIONI REGIONALI

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    TIZIOTIZIO

    CAIO

    Tizio candidato alla lista provinciale N. 1 ed capolista della lista regionale.Validi il voto alla lista provinciale n.1, la preferenza a Tizio ed il voto alla listaregionale il cui capolista Tizio (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968e art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

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    ELEZIONI REGIONALI

    Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista Tizio.Il voto plurimo pu considerarsi rafforzativo (art. 1, ultimo comma, della leggen. 108/1968, art. 69, primo comma del D.P.R. n. 570/1960 e art. 6, comma 1,del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

    TIZIO

    CAIO

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    TIZIO

    CAIO

    Il voto nullo per le liste provinciali n. 1 e 2, valido per la lista regionale il cuicapolista Caio (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 69, primocomma, del D.P.R. n. 570/1960). (per Abruzzo e Calabria il voto nullo)

    Sempronio candidato della lista n.2. Validi il voto alla lista provinciale n. 2, lapreferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui capolista Caio (art.1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 57, secondo comma, delD.P.R. n. 570/1960).

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    TIZIO

    CAIO

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    ELEZIONI REGIONALI

    SEMPRONIO

  • 3029

    ELEZIONI REGIONALI

    TIZIO

    CAIO

    Sempronio candidato della lista n. 1 e Rosso della lista n. 2. Validi il voto allalista provinciale n. 2, la preferenza a Rosso e il voto alla lista regionale il cui capo-lista Tizio. Inefficace la preferenza per Sempronio (art. 2, ottavo e nono perio-do, della legge n. 43/1995, art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art.57, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960). (per Calabria, Marche, Umbria eAbruzzo il voto nullo)

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    SEMPRONIOROSSO

    Per limpossibilit di esprimere il voto di preferenza con indicazioni numeriche, valido il voto alla lista provinciale n. 2, nulla la preferenza, valido il voto allalista regionale il cui capolista Caio (art. 2, comma 1, ottavo e decimo perio-do, della legge n. 43/1995)

    TIZIO

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    ELEZIONI REGIONALI

    Sempronio e Rosso sono candidati della lista n. 2. Validi il voto alla lista provin-ciale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui capolista Tizio. Inefficace la preferenza per Rosso (art. 2, ottavo e nono periodo, dellalegge n. 43/1995, art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 57, ultimocomma, del D.P.R. n. 570/1960). (per Calabria, Marche, Umbria e Abruzzo ilvoto nullo)

    TIZIO

    CAIO

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    SEMPRONIOROSSO

    TIZIO

    CAIO

    Tizio il capolista della lista regionale ma non candidato della lista provinciale.Valido il voto alla lista regionale il cui capolista Tizio; nullo il voto per la lista pro-vinciale (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 69, primo comma,del D.P.R. n. 570/1960).

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    TIZIO

  • 3231

    Principio di salvaguardia della validit del voto.Univocit e non riconoscibilit del votoNelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presen-

    te il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento

    della giurisprudenza della salvaguardia della validit del voto (c.d. favor

    voti).

    Ci significa che la validit dei voti di lista o di preferenza contenuti nella

    scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si pu desumere la volon-

    t effettiva dellelettore (c.d. univocit del voto), salvo i casi di schede non

    conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezio-

    ne o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo

    inoppugnabile, che lelettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d.

    riconoscibilit del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960). La finalit di

    garantire il rispetto della volont di tutti gli elettori, anche di quelli che non

    sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normati-

    ve sulla espressione del voto.

    Pertanto, non devono invalidare il voto:

    mere anomalie del tratto;

    i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come unespressio-

    ne rafforzativa del voto;

    limprecisa collocazione dellespressione di voto rispetto agli spazi a ci

    riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compila-

    zione sia preordinata al riconoscimento dellautore;

    erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono la-

    gevole identificazione;

    le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

    Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullit del voto per la pre-

    senza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta inter-

    pretazione, nel senso che il voto pu essere dichiarato nullo solo quando la

    scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e ine-

    quivocabilmente sono idonei a palesare la volont dellelettore di far ricono-

    scere la propria identit: sono da considerare tali i segni che non trovano, al

    di fuori di questa volont, altra ragione o spiegazione.

    ELEZIONI REGIONALI

    Sempronio candidato a consigliere della lista provinciale n. 2. La scheda nullaperch contraddittoria, non essendosi la volont dellelettore manifestata in modounivoco (art. 69, comma primo, del D.P.R. n. 570/1960; art. 5, comma 1, del D.P.R.n. 132/1993).

    CAIO

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    TIZIOSEMPRONIO

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    TIZIO

    SEMPRONIO

    Sempronio candidato a consigliere della lista provinciale n. 4. La scheda nullaperch contraddittoria, non essendosi la volont dellelettore manifestata in modounivoco (art. 69, comma primo, del D.P.R. n. 570/1960; art. 5, comma 1, del D.P.R.n. 132/1993).

  • 3433

    regionale, attribuisce il voto alla lista regionale collegata a quella provincia-

    le votata e, quindi, pronuncia la denominazione di tale lista regionale e il

    nome del suo capolista, candidato presidente;

    f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista provinciale ma risulta vota-

    ta solo la lista regionale, attribuisce il voto solo a questultima e ne pronun-

    cia, quindi, la denominazione e il nome del suo capolista, candidato presi-

    dente;

    g) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

    h) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella

    di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista pro-

    vinciale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun

    candidato della stessa lista provinciale; del numero progressivo di voti ripor-

    tati da ciascuna lista regionale;

    i) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta

    voce la denominazione della lista provinciale votata, il nome del candidato

    consigliere votato della lista provinciale stessa e la denominazione della lista

    regionale votata, prendendo nota, nellaltro esemplare delle tabelle di scru-

    tinio, dei voti riportati da ciascuna lista provinciale;

    del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato

    della stessa lista provinciale; del numero progressivo di voti riportati da cia-

    scuna lista regionale;

    j) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta

    o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utiliz-

    zate per la votazione.

    Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

    E vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente

    estratta,dopo averne spogliato e registrato il voto, non stata riposta

    nella cassetta o scatola.

    Pertanto, non consentito estrarre contemporaneamente dallurna pi sche-

    de e accantonare provvisoriamente una o pi di esse per un successivo

    spoglio o riesame.

    Si richiama lattenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di

    spoglio e registrazione dei voti e sullordine di svolgimento delle operazioni

    I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli appo-

    sti dallelettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

    Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di pi consultazioni e, quin-

    di, di consegna allelettore di pi schede di voto, pu succedere che, mal-

    grado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano

    sovrapposte dallelettore luna sullaltra, con leffetto che il segno di voto

    regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella

    sottostante: questultima scheda, tuttavia, se la volont dellelettore univo-

    ca e la scheda stessa non da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere

    ritenuta valida.

    Spoglio e registrazione dei votiIl seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate

    avvalendosidei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con fron-

    tespizio di colore rosso e laltro con frontespizio di colore nero: modelli n.

    260/AR (voti alle liste regionali, schede bianche e nulle) e 260/1-AR (voti alle

    liste provinciali e voti di preferenza).

    Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

    a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dallurna una scheda

    alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

    b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della

    lista provinciale sul cui contrassegno stato eventualmente apposto un

    segno di voto;

    c) il presidente, se la scheda votata contiene un voto di preferenza per un

    candidato consigliere della lista provinciale, pronuncia il cognome (o il

    nome e cognome) di tale candidato e il numero del candidato stesso secon-

    do lordine di presentazione nella lista;

    d) il presidente, se risulta votato il contrassegno di una lista regionale, sia

    nellipotesi che tale lista regionale sia collegata a quella provinciale votata,

    sia nellipotesi che non lo sia (c.d. voto disgiunto), pronuncia la denomi-

    nazione della predetta lista regionale e il nome del suo capolista, candidato

    presidente;

    e) il presidente, se invece non risulta votato il contrassegno di alcuna lista

  • 3635

    avere tracciato un unico segno di voto a cavallo di pi riquadri contenenti i

    contrassegni di liste regionali.

    N.B.: LA NULLIT DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTAREGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLIT DELLASCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTAPROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTEESPRESSI.

    2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validiper le liste regionali.Si verifica tale tipo di nullit quando lespressione di voto, sebbene univoca per

    la lista regionale, non altrettanto univoca per la lista provinciale e non c pos-sibilit, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista provincia-le prescelta.Costituiscono, ad esempio, casi di nullit del voto alla lista provinciale, dopo chelelettore ha espresso univocamente un segno di voto per una lista regionale manon ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste provinciali: avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o pi contrassegni con-tigui di liste provinciali, collegate o meno alla lista regionale prescelta; avere tracciato distinti altri segni di voto su due o pi contrassegni di liste pro-vinciali, collegate o meno alla lista regionale prescelta.

    3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.Costituiscono, ad esempio, casi di nullit (o inefficacia) del voto di preferen-za: avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio ilnumero dordine di un candidato nella lista, anzich il cognome (o il nomee cognome) del candidato stesso; non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato prefe-rito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato dellastessa lista (per omonimia, ecc.); avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compre-so in una lista diversa da quella votata; avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consen-tito dalla legge. (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960;art. 13 legge n. 108/1968)

    La nullit del voto alla lista provinciale determina, in ogni caso, la nullit deivoti di preferenza espressi nella scheda.

    Invece la nullit dei voti di preferenza non importa necessariamente la nulli-t delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se nonsono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista (provincialee/o regionale).

    Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quelloposto a fianco del contrassegno della lista provinciale votata, purch si rife-

    stesse.

    La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da

    3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 68 e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 2 legge

    n. 43/1995)

    Casi di nullitNel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullit, di cui

    una totale e due parziali:

    1) schede nulle;

    2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma validi per le liste regio-

    nali;

    3) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n.

    570/1960)

    1) Schede nulle. - Si ha la nullit totale della scheda nei seguenti casi:a) quando la scheda - tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da non

    lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista

    (provinciale e/o regionale), quanto nellipotesi che non contenga alcuna espres-

    sione di voto - presenta, per, scritture o segni tali da far ritenere in modo inop-

    pugnabile che lelettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

    b) quando la scheda tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da non

    lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista

    (provinciale e/o regionale), quanto nellipotesi che non contenga alcuna espres-

    sione di voto non sia per conforme al modello previsto dalla legge (art. 2

    decreto-legge n. 50/1995 e tabelle A e B allegate), oppure non porti il bollo della

    sezione o la firma dello scrutatore;

    c) quando la volont dellelettore si manifestata in modo non univoco e non

    c possibilit, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista

    (provinciale e/o regionale) prescelta.

    Costituiscono, ad esempio, casi tipici di nullit:

    avere tracciato distinti segni di voto su due o pi nominativi di capolista regio-

    nale;

    avere tracciato distinti segni di voto su due o pi contrassegni di liste regiona-

    li;

  • 3837

    CALABRIALa espressione del voto seguono le modalit delle norme in vigore, uni-che varianti l'assenza di contrassegno o contrassegni accanto alnominativo del Candidato alla carica di Presidente della Giunta collega-to e non consentito il voto disgiunto.

    CAMPANIAIl voto si esprime con le stesse modalit riportate in precedenza, unavariante l'assenza di contrassegno o contrassegni accanto al nomi-nativo del Candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato.

    Altra variante rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti la possi-bilit per l'elettore di esprimere, nelle apposite righe della scheda, unoo due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candi-dati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione didue preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschilee l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'an-nullamento della seconda preferenza.

    ABRUZZO e MARCHELa espressione del voto seguono le modalit delle norme in vigore.L'unica ed evidente particolarit che non consentito il votodisgiunto.Sono infatti nulli i voti espressi in favore di una lista provinciale e di uncandidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla listaprovinciale prescelta

    PUGLIAIl voto si esprime con le stesse modalit riportate in precedenza, cioquelle delle Regioni a statuto ordinario secondo la normativa vigente.Anche in questa Regione non vi Lista regionale (listino), ma il listino rappresentato dal solo candidato Presidente.

    TOSCANALa legge prevede una scheda graficamente completamente diversarispetto alla normativa statale, simile a quella adottata per le elezioni deiComuni sup. a 15.000 abitanti con la variante dellindicazione accantoal simbolo della lista circoscrizionale dei nominativi dei candidati dellalista medesima, accanto al nome e cognome un riquadro dove appor-re il segno di preferenza.Altra variante rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti la possi-bilit per l'elettore di esprimere, nelle apposite righe della scheda, unoo due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candi-dati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione didue preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschilee l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'an-

    riscano a candidati della lista stessa.I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purch espressi nello spazio posto afianco della lista provinciale nella quale i candidati votati sono compresi,anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contras-segno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la listaprovinciale stessa e per la lista regionale collegata (a meno che lelettorenon abbia espresso un voto disgiunto, cio abbia votato per una listaregionale non collegata alla lista provinciale nella quale compreso il can-didato consigliere votato).

    Se lelettore ha segnato pi di un contrassegno di liste provinciali ma hascritto una preferenza per un candidato compreso in una di tali liste, il voto attribuito alla lista provinciale cui appartiene il candidato consigliere vota-to e alla lista regionale collegata (a meno che lelettore non abbia espressoun voto disgiunto, cio abbia votato per una lista regionale non collegataalla lista provinciale nella quale compreso il candidato consigliere votato).

    E ovviamente valido anche il voto di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secon-do, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art.2 legge n. 43/1995).

    In generale, si richiama nuovamente l'applicazione del principio di salva-guardia della validit del voto, in base al quale deve essere ammessa la vali-dit del voto ogni qualvolta possa desumersi la volont effettiva delleletto-re. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche seespresso con errori ortografici che non impediscono comunque di indivi-duare il candidato prescelto. (Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)

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    quelle delle Regioni a statuto ordinario secondo la normativa vigente.Anche in questa Regione non vi Lista regionale (listino), ma il listino rappresentato dal solo candidato Presidente.

    Le esemplificazioni di voto indicate per le liste regionali si intendo-no per il candidato Presidente prescelto in assenza della listaregionale (listino).

    nullamento della seconda preferenza.

    UMBRIAl voto si esprime con le stesse modalit riportate in precedenza ed ulte-riori adeguamenti, una variante l'assenza di contrassegno o contras-segni accanto al nominativo del Candidato alla carica di Presidentedella Giunta collegato.

    La scheda avr sulla destra il Nome e Cognome del candidatoPresidente e sulla sinistra le liste collegate con due righe per le-spressione dei voti di preferenza.

    Altra variante rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti la possi-bilit per l'elettore di esprimere, nelle apposite righe della scheda, unoo due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candi-dati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione didue preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschilee l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'an-nullamento della seconda preferenza.Non consentito il voto disgiunto

    LOMBARDIAa) votare solo per un candidato alla carica di presidente della Regione,tracciando un segno sul suo nome;b) votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e peruna delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegnodi una di tali liste;c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidentedella Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, traccian-do un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto votodisgiunto);d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espres-so anche a favore del candidato presidente della Regione a essa colle-gato.

    PREFERENZA - Sulla scheda il nome e il cognome di ogni candidatoalla carica di presidente sono indicati allinterno di un rettangolo, al cuifianco riportato il contrassegno del gruppo di liste (o i contrassegnidei gruppi di liste riunite in coalizione) collegate al candidato. In corri-spondenza del contrassegno possibile indicare, nelle apposite righe,leventuale preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Si puesprimere una sola preferenza (scrivendo il cognome oppure il nomee cognome del candidato compreso nella lista).

    VENETOIl voto si esprime con le stesse modalit riportate in precedenza, cio

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