Come Si Vota Comunali 2015

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Guida alle elezioni comunali VOTA

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Un breve vademecum

Transcript of Come Si Vota Comunali 2015

  • Guidaalle elezioni

    comunaliVOTA

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    IL SEGGIO ELETTORALE PAG. 5

    COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALE PAG. 9

    LE OPERAZIONI DI VOTO PAG. 10

    LA VOTAZIONE PAG. 11

    COME SI VOTA PAG. 12

    LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PAG. 13

    IL BALLOTTAGGIO PAG. 17

    CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIOELEZIONI COMUNALI

    COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI PAG. 21

    COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI PAG. 33

    NOTE AGGIUNTIVE PAG. 43

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    ti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. Lunico requisito che richiesto per svolgere questa funzione, quello di essere in possessodi titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secon-daria di secondo grado. Tra i suoi compiti:

    assistere il presidente nelladempimento delle operazioni del seg-gio;

    provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con lobbli-go di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste oreclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e daglielettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami punito con la reclusio-ne da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

    Gli ScrutatoriSono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dalla Commissione eletto-rale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima delvoto, ai sensi dellart.6, L.85/89, come sostituito dallart.9, comma 4,L.270/2005. In caso di non avvenuta unanimit della Commissione, sideve procedere alla nomina degli scrutatori per sorteggio.Ci vuol dire che in ogni comune, tra il 25 e il 20 giorno antecedentile elezioni, la Commissione elettorale dei comuni nominer, estraendo-li dallalbo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono percostituire tutti i seggi del comune. Se al momento dellinsediamentodel seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidentedel seggio li sostituisce chiamando alternativamente lelettore o lelet-trice pi giovane e poi il pi anziano presenti in quel momento, purchsiano in possesso del titolo di scuola dellobbligo. Vi sono alcune con-dizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori,bench non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che que-ste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elet-trici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infattirecita: sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale disezione, di scrutatore e di segretario:

    coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimoanno di et;

    i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunica-zioni e dei trasporti;

    gli appartenenti alle forze armate in servizio;i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comanda-

    IL SEGGIO ELETTORALELe operazioni di voto e di scrutinio si svolgono allinterno del seggioelettorale. Ogni seggio o ufficio elettorale di sezione - composto da un presi-dente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume lefunzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di listao dei gruppi dei candidati.Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono con-siderati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante leserciziodelle loro funzioni.

    Il PresidenteIl presidente di seggio nominato dalla Corte dAppello. Qualora il pre-sidente nominato al momento di prendere servizio dovesse nonessere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo perla Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrprendere il suo posto o, cosa assai pi probabile, nominare un suodelegato. Tra i suoi poteri ha quello di:

    sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;pu disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi

    previsti dalla legge;decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui i

    reclami anche orali, le difficolt e gli incidenti che possono sorgere; decidere sulla nullit dei voti e, sempre in via provvisoria, sullasse-

    gnazione o meno dei voti contestati;pu spiegare agli elettori le modalit per la votazione ma deve aste-

    nersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presen-tate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per que-sto o quel partito.

    Il VicepresidenteIl vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci delpresidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. ,quindi, obbligatorio che luno o laltro debba necessariamente esserepresente in tutte le fasi di attivit del seggio, siano esse quelle di inse-diamento, di voto o di scrutinio.

    Il SegretarioIl segretario di seggio scelto direttamente dal presidente tra gli iscrit-

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    Tra i loro compiti:I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazio-

    ni dellufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo altavolo dellufficio stesso o in sua prossimit, ma sempre in un luogoche permetta loro di seguire landamento delle operazioni elettorali;

    Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventualidichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte leoperazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente delseggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte dirappresentanti di lista di altri partiti), richiamare lattenzione del presi-dente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possa-no inficiare la validit della votazione e la serenit dei componenti delseggio e degli elettori. bene far verbalizzare eventuali violazioni ocontestazione contestualmente allavvenimento, rimandare nel tempopotrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorrericordarsi che nessun rappresentante di lista autorizzato a toccare leschede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorrecontrollare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durantele votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma,in nessun modo, pu recare intralcio posizionandosi, ad esempio,nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assu-mendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritarda-re landamento del voto;

    Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di farrispettare le disposizioni di legge che vietano lesercizio di qualsiasiforma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente,affinch provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazioriservato allufficio elettorale e leventuale illegittima interferenza dichiunque non autorizzato; auspicabile, pertanto, che, soprattutto ladomenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sen-tire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua compe-tenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allonta-nandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anziesercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacen-ti al seggio stesso.

    Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesituttaltro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosid-detti reati elettorali pi tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corru-zione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qual-

    ti a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

    I compiti degli scrutatori sono:Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;Autenticare (firmare) le schedeIdentificare gli elettori e le elettrici per il votoEssere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;Presentare proposte per migliorare landamento delle votazioni;Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi

    ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presi-dente.

    Rappresentanti di listaI rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai dele-gati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per cia-scun seggio del comune. Come ovvio, un candidato o una lista dicandidati pu nominarli, ma non obbligato a farlo. Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio certo una impresa molto complicata. Per questa ragione bene coor-dinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le ele-zioni amministrative che per altre eventuali elezioni che si svolgono allastessa data) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappre-sentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisognaessere elettori del Comune per le elezioni comunale, dei comuni dellaProvincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per leelezioni regionali. Chi svolger questo incarico potr esercitare il dirit-to di voto nella sezione in cui nominato, limportante che sia iscrit-to in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia(provinciali), della Regione (regionali). Latto di designazione deve essere presentato entro il venerd antece-denti le elezioni, al segretario del Comune che ne dovr curare la tra-smissione al presidente del seggio. Tale atto pu, eventualmente,essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nelpomeriggio di sabato al momento dellinsediamento dei seggi o ladomenica, purch prima dellinizio delle operazioni di voto, cio entrole ore 7,00.

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    delle operazioni di voto, provvede a sostituirli scegliendo tra gli eletto-ri presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentan-ti dei partiti.

    Autenticazioni delle schede elettoraliLa prima operazione da compiere lautenticazione delle schede elet-torali. questa una operazione delicata e da fare con molta attenzio-ne. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corri-spondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. II presi-dente estrae a sorte il numero progressivo dogni gruppo di 100 sche-de, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Aprequindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero dischede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Loscrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della schedastessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firma-te da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime ilbollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nellastessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilit, provvede allacustodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno puallontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiu-de le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite sca-tole, chiude la sala dove insediato il seggio e rimanda le ulteriori ope-razioni alle ore 6,30 della domenica.

    Ricordiamo: opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nomi-nati con latto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui attoviene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere pre-senti fin dallinizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabatoprecedente il giorno delle votazioni.

    LE OPERAZIONI DI VOTOAlle ore 6,30 della domenica si ricostituisce il seggio elettorale. Il pre-sidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto ilmateriale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiaraaperte le operazioni di voto. Gli elettori sono chiamati al voto la domenica dalle ore 7.00 alle ore23.00.

    Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrice

    siasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato oimpedire il voto.

    superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altripartiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia allinterno delseggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda lamassima vigilanza e visibilit.

    Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusuradelle urne e sui plichi del seggio, nonch sui sigilli apposti alle finestreed agli accessi della sala di votazione;

    Inoltre, possono accertare lidentit di elettori sprovvisti di docu-menti alla pari di qualsiasi altro elettore gi noto al seggio;

    Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contras-segno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali,senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propa-ganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo pu essere portatosolo ed esclusivamente allinterno del seggio di competenza. , ovvia-mente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di portisempre e in evidenza il simbolo.

    bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati perso-nali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di listama anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che nonabbiano votato.Infine, importante tenere presente che, ovviamente se le designazio-ni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possonopresentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insedia-mento. bene per, soprattutto per quelli che consegnano la desi-gnazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si pre-sentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presi-dente e scrutatori e verificare leventuale presenza di rappresentanti diliste concorrenti.

    COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALEIl seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giornodelle votazioni. Per la validit delle operazioni elettorali occorre chealmeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) frai quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte leoperazioni. In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima dellinizio

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    LA VOTAZIONERiconosciuta lidentit dellelettore, il presidente gli consegna la sche-da aperta. Dopo aver votato lelettore deve restituire la scheda piega-ta. Uno dei membri del seggio accerta che lelettore ha votato appo-nendo la propria firma accanto al nome dellelettore, nellappositacolonna della lista.

    Se lelettore non restituisce la scheda, egli non pu pi votare e dici se ne prende nota nel verbale e nella lista.

    Se lelettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o dibollo, egli non pu pi votare; la scheda non posta nellurna, vidi-mata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accan-to al nome dellelettore.

    Se lelettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la sche-da dichiarandone la nullit e lelettore non pi ammesso al voto.

    Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli deteriora-ta oppure egli stesso lha deteriorata per negligenza o ignoranza, purichiederne unaltra al presidente, restituendo per la prima piegata.

    Elettori fisicamente impediti e portatori di handicapGli elettori fisicamente impediti allesercizio del voto, e solo loro, pos-sono essere accompagnati in cabina. La legge considera come talisoltanto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altroimpedimento danaloga gravit(art.55, 2 comma del T.U 361/57come modificato dallart.1, 1comma della legge n.17/2003). Laccompagnatore deve essere un elettore membro della famigliae, solo in mancanza, pu essere altra persona da questi liberamen-te scelta; in ogni caso pu essere elettore di un qualsiasi Comunedella Repubblica. Nessuno pu effettuare la funzione daccompa-gnatore pi di una volta. E obbligatoria la registrazione nel verba-le della votazione con accompagnamento, indicandone il motivospecifico, il nome dellautorit che ha accertato limpedimento ed ilnome dellaccompagnatore. Leventuale certificato medico va alle-gato al verbale.Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deam-bulanti e questa non accessibile mediante sedia a ruote, possonoesercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esen-te da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifestie di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le fun-zioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali

    devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consul-tazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale. A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si pu darelindicazione di recarsi subito allUfficio elettorale del proprio comuneper farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge,devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

    Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del1/4/2008 vietato introdurre allinterno delle cabine elettorali, tele-foni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o regi-strare.

    Infine, per poter votare occorre identificare lelettore o lelettrice.Lidentificazione degli elettori pu avvenire:

    mediante la carta didentit od altro documento didentificazionerilasciato da una pubblica amministrazione, purch munito di fotogra-fia.

    per attestazione di uno dei membri del seggio.per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cio

    conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia gi statoammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazio-ne.Ai fini dellidentificazione degli elettori sono validi anche:

    le carte didentit e gli altri documenti didentificazione, anche sca-duti da non pi di tre anni, purch i documenti stessi risultino sottoogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identift delvotante;

    le tessere di riconoscimento rilasciate dallUnione nazionali ufficialiin congedo dItalia, purch munite di fotografia e convalidate da unComando militare.

    le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,purch munite di fotografia.

    Nel caso in cui lelettore manchi di documento valido e per lui garanti-sca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documen-to dellelettore che ha effettuato il riconoscimento. Non sono validi i documenti senza fotografia.

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    ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assisten-za dellistituto di cura.

    LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175A modifica dellart.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizio-ni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per per-sone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza.

    Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparec-chiature elettromedicaliGli elettori affetti da gravi infermit, che ne impediscono lallontana-mento dallabitazione, che si trovino in condizioni di dipendenzacontinuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possonovotare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenirenon oltre il 20 giorno antecedente la votazione al Sindaco delComune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontdi votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allega-re copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciatodal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta ladipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto vieneraccolto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori delseggio ordinario nel cui territorio compresa la dimora dellelettore(L.22/2006 e L.46/2009).I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidentedella sezione possono presenziare alla raccolta del voto neiluoghi sopra indicati.

    COME SI VOTAPer votare lelettore deve tracciare un segno con la matita copiativache gli viene consegnata insieme alla scheda. E valido qualsiasisegno che renda esplicita la volont dellelettore. Non sono, evidente-mente, valide scritte che possano far presupporre la volont dellelet-tore di farsi riconoscere.

    Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (schedaazzurra.)Si pu votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per lelezionedel sindaco nei comuni con pi di 15 mila abitanti consentito il voto

    elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deam-bulazione.

    Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzioneI detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possonovotare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco delComune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. Larichiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno anteceden-te la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino iscritto. in calce alla richiesta deve essere riportata lattestazione deldirettore dellistituto di pena o del direttore sanitario comprovante ladetenzione o il ricovero dellelettore. La richiesta approvata dalComune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale almomento del voto.

    Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 postiIl voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle oredi apertura della votazione, dal presidente, dal segretario e da unodegli scrutatori del seggio ordinario.

    Seggio specialeLa legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedalie case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luo-ghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito unapposito seggio speciale composto da un presidente e due scruta-tori nominati dalla Commissione elettorale comunale.Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno dirittoal voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioniospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere peresprimere il voto.Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccol-te in plichi separati e portate nella sede dellUfficio elettorale com-petente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate acustodire le schede votate.

    Seggio ospedalieroE un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 postiletto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, sene hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori

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    tinate nellordine prima le schede relative alle elezioni europee/politi-che, dalle ore 14,00 del luned le regionali seguite da quelle comuna-li. Le operazioni devono svolgersi ed essere ultimate, a secondo delnumero di elezioni entro le ore 24,00 del luned o entro le ore10,00 dimarted.

    Come si svolge lo scrutinioPrima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cio prima di comin-ciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferen-ze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggiodelle schede consegnate. Occorre, infatti, verificare che il numerodelle schede consegnate corrisponda esattamente al numero di elet-tori che hanno votato cos come risulta dai registri di seggio. Bisognapoi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispon-dere esattamente al numero di elettori che non si presentato aiseggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corri-spondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. importante che lapertura dellurna non avvenga prima che siano statisigillati i plichi contenenti le schede vidimate e non utilizzate e che irappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase:eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio votando schedenon utilizzate.Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio,estrae successivamente dallurna ciascuna scheda e la consegna alpresidente. Questi enuncia ad alta voce lespressione di voto. Il presi-dente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme alsegretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclamaad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nellacassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando unascheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere imme-diatamente timbrata sul retro e vidimata dal presidente e due scrutato-ri, come anche quelle nulle. Le schede possono essere toccate soltan-to dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutina-te deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. IlPresidente accerta personalmente la corrispondenza numerica dellecifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schedebianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenentivoti contestati, verificando la congruit dei dati. suo compito, anche,

    disgiunto, cio possibile votare per un candidato sindaco diverso daquello collegato con la lista prescelta. possibile votare in diversi modi:

    tracciando un segno sul rettangolo in cui scritto il cognome ed ilnome del candidato prescelto. In questo caso il voto sar attribuitosolo al candidato sindaco.

    tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il votova alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista collegata.

    tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindacoprescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidatosindaco. possibile esprimere due voti di preferenza per candidati dellalista votata, purch di genere diverso tra loro pena lannullamen-to della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenzedevono essere espresse scrivendo il cognome del candidatonelle righe stampate a fianco del contrassegno. vietato indicare la preferenza con un numero.

    Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti(scheda azzurra.)La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitan-ti collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segnosul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. Non possibile vota-re per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello colle-gato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindacosono attribuiti alla lista ad esso collegata. Si possono esprimere duevoti di preferenza per candidati della lista collegata al candidatoalla carica di Sindaco prescelto purch di genere diverso tra loropena lannullamento della seconda preferenza (art. 2 legge215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo ilcognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contras-segno votato. vietato indicare la preferenza con un numero . NeiComuni fino a 5.000 abitanti si pu esprimere una sola prefe-renza.

    INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIOLo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto alle ore23,00 e deve terminare entro 12 ore dallinizio dello stesso.In caso di contemporaneo svolgimento di pi elezioni, vengono scru-

  • re espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene ilcognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con unsegno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contras-segni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le ope-razioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte fino-ra tenendo presente per che le operazioni di scrutinio hanno linizioil giorno stesso le chiusure delle operazioni di voto.

    Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidatiPer quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnatinei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferi-mento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.Lart.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dallart.11 dellalegge 21.3.1990 n.53, recita: - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggidella Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni pres-so gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e dilista nonch in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti ogruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assen-tarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle rela-tive operazioni.- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivit lavorativa.Larticolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dellart.119 del testounico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e delSenato della Repubblica, cio 30.3.1957,n.361,come sostituito dal-lart.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratoridi cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamentodi specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzio-ne mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o nonlavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delleoperazioni elettorali.Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appenaindicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla CorteCostituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavo-rativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazio-ni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR361/57.Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta

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    leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamen-te riportati nel verbale. vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentenon stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed vie-tato, per le elezioni dove sono previste preferenze, eseguire loscrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutiniodei voti di lista.

    Criteri generali per lo scrutinioLa validit dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volont effettiva dellelettore.I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio edifendere sempre la volont dellelettore.Vi un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elet-torale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia ilsospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa.Tratti di matita strani, segni particolari o le preferenze indicata attraver-so i numeri anzich il cognome del candidato ( nel caso non sia vota-ta la lista o candidato sindaco) sono elementi che possono esseresegni identificativi e quindi le schede vanno annullate. vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rap-presentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in manieraconforme deve chiederne lannullamento. Sullassegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provviso-ria, il presidente di seggio. E bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nellafase di voto che in quella di scrutinio, se non verbalizzata non esi-ste. Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale. Le schede contestate, sia quelle il cui voto stato attribuito sia quellei cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in appositebuste che saranno poi consegnate allufficio elettorale centrale per lasuccessiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame pressolufficio elettorale centrale possibile assegnare o annullare una seriedi voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragio-ne bisogna - ricordarlo pu essere noioso, ma indispensabile - farmettere a verbale ogni contestazione.

    IL TURNO DI BALLOTTAGGIO(SI SVOLGE 15 GIORNI DOPO IL 1 TURNO - DOMENICA)In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve esse-

  • operazioni elettorali. Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le inter-pretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ailavoratori che alle aziende interessate.

    Per i candidatiI candidati hanno la possibilit di utilizzare unaspettativa non retri-

    buita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quellodelle Elezioni. Non sono previsti, ne dalla legge n dal contratto dilavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidatiin elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando ildiritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

    20

    applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significas-se, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiun-ta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposocompensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delleore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computarele maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, nonconsiderato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quotaulteriore di retribuzione.Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematichesiano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronuncia-menti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti puntifermi in materia:- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con lorario lavora-tivo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va cor-risposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in casodi settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retri-buzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettantegiornate di riposo compensativo;- lunit di misura, del periodo trascorso al seggio il giorno e nonle ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino ildipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spogliodelle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno suc-cessivo alla fine delle votazioni), egli giustificato ad assentarsi perlintera giornata lavorativa e gli spetta lintera retribuzione ( senten-za definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).Se lunit di misura il giorno, aggiungiamo secondo linterpreta-zione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delleore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia unobbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di ripo-so compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio.Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazionielettorali (il sabato), riteniamo debba essere lazienda di lavoro adecidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi,deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione,emesso dallUfficio elettorale del Comune di residenza o quello dinomina da parte di un Partito politico presente nella competizioneelettorale. Successivamente, egli dovr produrre copia della stessacertificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con lin-dicazione delle giornate di presenza con lorario di inizio e fine delle

    19

  • 2221

    Tizio candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla listavotata, al candidato sindaco votato e a Tizio. (Art.6, comma 1, delD.P.R.132/93)

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Valido il voto alla lista votata ed al candidato sindaco collegato conle altre due liste. (Art.72, comma 3, quinto periodo, D.L.267/2000)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    1

    3

    3

    Il voto va alla lista votata e al candidato sindaco collegato. (Art.72,comma 3, quarto periodo, D.L. 267/2000)

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Il voto va solo al candidato sindaco votato. (Art.6, comma 3, delD.P.R.132/93)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    1

    1

    3

    3

  • 2423

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Tizio candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista,al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.72, comma 3,quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

    Tizio candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla listavotata, a Tizio e al candidato sindaco collegato con le altre due liste.(Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Voto valido solo per il candidato sindaco collegato con la lista 1:nullo il voto alle liste. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69,comma 1, T.U.570/60)

    Il voto valido solo al candidato sindaco collegato con la lista 1:sono nulli i voti alle liste, perch lelettore non si espresso inmaniera univoca. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69, comma 1del T.U.570/60)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    1

    3

  • 2625

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Caio candidato a consigliere della lista 2: il voto va al candidato asindaco collegato alla lista 1, alla lista 2 e al candidato Caio dellastessa lista 2 (Art. 72, comma 3, ultimo periodo del D.L. 267/2000 eArt. 5, comma 1 D.P.R. 132/93).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: la scheda nulla per-ch lelettore non si espresso in maniera univoca. (Art.69, comma1 del T.U.570/60)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    CAIO

    1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, allalista 1 e al candidato sindaco collegato. (Art.57, penultimo commadel T.U.570/60)

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista, alcandidato sindaco collegato alla lista 1 e a Tizio. (Art.5, comma 1,D.P.R.132/93)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

  • 2827

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Caio candidato a consigliere della lista 3: il voto va alla lista 2 e alcandidato sindaco ad essa collegato. Inefficace la preferenza aCaio perch di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, delT.U. 570/60 e Art. 72, comma 3, quarto periodo D.L.267/2000).

    Caio candidato a consigliere della lista 2: la scheda nulla per-ch contraddittoria, non essendosi la volont dellelettore manife-stata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69,comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    CAIO

    1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    CAIO1

    3

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: valido il voto a Tizio, allalista 1 e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72,comma 3, quarto e quinto periodo, D.L.267/2000 e art.57, comma 2del T.U.570/60)

    Caio candidato a consigliere della lista 1: valido il voto alla lista 2e al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. Inefficace la pre-feranza a Caio perch di lista diversa da quella votata(Art.57,comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 6, comma 1 D.P.R.132/93).

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO

    1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    CAIO1

    3

  • 3029

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    La scheda nulla: la legge non consente di eprimere preferenzeapponendo numeri. (Art.73, comma 3, secondo periodo,D.L.267/2000 e Art.69 del T.U.570/60).

    Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il votova alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio.Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candida-to dello stesso sesso del primo (Art.73, comma 3, secondo eterzo periodo del D.L. 267/2000).

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    11

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    CAIO

    Valido il voto di lista e valido il voto al candidato sindaco collegato:nullo il voto di preferenza - la legge non consente di esprimerlonumericamente. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma3, D.L.267/2000)

    Caio candidato a consigliere della lista 2: la scheda nulla per-ch contraddittoria, non essendosi la volont dellelettore manife-stata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69,comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    CAIO

    1

    3

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    11

    3

  • 3231

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    La scheda nulla, perch nel ballottaggio la competizione tra idue candidati sindaci. Lapposizione di un segno di voto su un con-trassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco pre-scelto, rende non univoca la volont dellelettore. (Art.72, comma 8,D.L. 267/2000 e Art. 69, comma 1 del T.U.570/60)

    3

    BALLOTTAGGIO

    1

    ELEZIONI COMUNALI(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

    Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1: il voto vaalla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a entrambi icandidati (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L.267/2000).

    Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stes-so sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa colle-gato e a Tizio e Lara. Annullata la preferenza a Caio in quantoespressa per candidato dello stesso sesso del primo (Art.73,comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 57, ulti-mo comma del T.U. 570/60).

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    LARA

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)

    TIZIO1

    3

    CAIOLARA

  • 3433

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    Il voto valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato .(Art.71, comma 5, primo periodo, D.L.267/2000).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto valido alla lista1, al candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, delD.L. 267/2000 e Art. 6, comma 1, del D.P.R. 132/93).

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    inferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    Il voto valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato.(Art. 6, comma 1, primo periodo, D.P.R. 132/93).

    Lindicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche comevoto alla lista 1(Art.6, comma 2, D.P.R.132/93).

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    inferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

  • 3635

    Tizio candidato della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato asindaco ad essa collegato e a Tizio. E nullo il voto alla lista 2 (Art.57, penultimo comma, D.P.R.570/60 e Art. 6 comma 1, del D.P.R.132/93).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: la scheda nulla, per-ch la volont dellelettore si manifestata in modo non univocoavendo votato due candidati a sindaco (Art. 64, comma 1, del T.U.570/60).

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    inferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, alcandidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art.57, comma 2,del T.U.570/60 e Art. 71, comma 5, primo periodo, del D.L.267/2000).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, alcandidato a sindaco ad essa collegata e a Tizio. (Art.71, comma 5,primo e secondo periodo, del D.P.R.267/2000).

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    inferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

  • 3837

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, alcandidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art. 5, comma 1.del D.P.R. 132/93).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: la scheda nulla per-ch contraddittoria, non essendosi la volont dellelettore manife-stata in modo univoco (Art.64, comma 1, del T.U. 570/60, Art. 5,comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 71, comma 5, del D.L.267/2000).

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTIinferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    Tizio candidato a consigliere della lista1: la scheda nulla perlimpossibilit, nei comuni sino a 15.000 ab.nti, di esprimere il votodisgiunto, cio per candidato a sindaco e contemporaneamente,per lista ad esso non collegata (Art. 71, comma 5, del D.L.267/2000).

    Tizio candidato a consigliere della lista 1: la scheda nulla per-ch la volont dellelettore si manifestata in modo non univoco.(Art.64, comma 1, T.U.570/60)

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTIinferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

  • 4039

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTIinferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    La scheda nulla, perch linvalidit dellespressione della prefe-renza mediante un numero non consente di attribuire il voto adalcuna lista o candidato sindaco (Art. 71, comma 5, secondo perio-do, delD.L. 267/2000, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 64,comma 1, del T.U. 570/60).

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    3 3

    Tizio e Caio sono candidati della lista 1. Il voto va al candidato a sin-daco collegato alla lista 1, alla lista 1 e a Tizio. Non valido il voto aCaio (Art. 57, ultimo comma , del T.U. 570/60).

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO

    caio

    Caio candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato asindaco collegato alla lista 1 e alla stessa lista 1. Non valida la pre-ferenza a Caio perch compreso in una lista diversa da quella vota-ta (Art. 6, comma 2, D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del(T.U.570/60).

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTIinferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    caio caio

    Tizio candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato asindaco collegato alla lista 1e alla lista 1. Non valido a Tizio (Art. 6,comma 2, del D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del T.U. 570/60).

    1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    TIZIO TIZIO

  • 4241

    La scheda nulla, perch nel ballottaggio la competizione tra idue candidati sindaci, fermo restando che nei comuni fino a 15.000ab. il ballottaggio si svolge solo in caso di parit fra due candidatisindaci. Lapposizione di un segno di voto su un contrassegno diuno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rendenon univoca la volont dellelettore. (Art.71, comma 6,D.L.267/2000; Art.6, comma 2, D.P.R.132/93 e art.64, comma 1,T.U.570/60).

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    1

    2BALLOTTAGGIO

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO 1

    2

    tra 5.000 e 15.000 ab.nti

    Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stes-so sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa colle-gato e a Tizio e Lara. Nulla la preferenza a Caio in quanto espres-sa per candidato dello stesso sesso del primo (Art.71, comma 5,terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma,del T.U. 570/60).

    TIZIOcaiolara

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

    ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTItra 5.000 e 15.000 ab.nti

    Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1. Il voto vaalla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due can-didati, di sesso diverso, Tizio e Lara (Art. 71, comma 5, secondo eterzo periodo, del D.L. 267/2000).

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    lara

    1

    2

    TIZIO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    NOME E COGNOMECANDIDATO SINDACO

    caio

    1

    2

    TIZIO

    Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il votova alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio.Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidatodello stesso sesso del primo (Art.71, comma 5, terzo e quartoperiodo, del D.L. 267/2000).

  • I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli appo-

    sti dallelettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

    Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di pi consultazioni e,

    quindi, di consegna allelettore di pi schede di voto, pu succedere che,

    malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano

    sovrapposte dallelettore luna sullaltra, con leffetto che il segno di voto

    regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella

    sottostante: questultima scheda, tuttavia, se la volont dellelettore univo-

    ca e la scheda stessa non da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere

    ritenuta valida.

    Spoglio e registrazione dei votiIl seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate

    avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con fron-

    tespizio di colore rosso e laltro con frontespizio di colore nero: modelli n.

    262/AR (voti di lista e voti di preferenza) e 262/1-AR (voti ai candidati sinda-

    ci e schede bianche e nulle), per i comuni con popolazione superiore a

    15.000 abitanti; modello n. 263/AR, per i comuni con popolazione sino a

    15.000 abitanti.

    Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

    a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dallurna una scheda

    alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

    b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e

    cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;

    c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazio-

    ne della lista votata;

    d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il

    cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica

    di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei

    candidati stessi, secondo lordine di presentazione nella lista;

    e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

    f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella

    di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato

    sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del

    numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato

    44

    Principio di salvaguardia della validit del voto.Univocit e non riconoscibilit del votoNelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener pre-

    sente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orienta-

    mento della giurisprudenza della salvaguardia della validit del voto (c.d.

    favor voti).

    Ci significa che la validit dei voti di lista o di preferenza contenuti nella

    scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si pu desumere la

    volont effettiva dellelettore (c.d. univocit del voto), salvo i casi di schede

    non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della

    sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in

    modo inoppugnabile, che lelettore abbia voluto far riconoscere il proprio

    voto (c.d. riconoscibilit del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960). La

    finalit di garantire il rispetto della volont di tutti gli elettori, anche di

    quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le

    disposizioni normative sulla espressione del voto.

    Pertanto, non devono invalidare il voto:

    mere anomalie del tratto;

    i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come unespres-

    sione rafforzativa del voto;

    limprecisa collocazione dellespressione di voto rispetto agli spazi a ci

    riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compi-

    lazione sia preordinata al riconoscimento dellautore;

    erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono la-

    gevole identificazione;

    le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

    Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullit del voto per la

    presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta

    interpretazione, nel senso che il voto pu essere dichiarato nullo solo

    quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabil-

    mente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volont dellelettore

    di far riconoscere la propria identit: sono da considerare tali i segni che

    non trovano, al di fuori di questa volont, altra ragione o spiegazione.

    43

  • SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO

    E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).

    Casi di nullit nei comuni con popolazione sino a 15.000abitantiNel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione

    sino a 15.000 abitanti, possono verificarsi due diverse specie di nullit, di

    cui una totale e laltra parziale:

    1) schede nulle;

    2) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 64 T.U. n.

    570/1960)

    1) Schede nulle. Si ha la nullit totale della scheda nei seguenti casi:

    a) quando la scheda tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da

    non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato

    candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nellipo-

    tesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, per, scrittu-

    re o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che lelettore abbia

    voluto far riconoscere il proprio voto;

    b) quando la scheda tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da

    non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato

    candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nellipo-

    tesi che non contenga alcuna espressione di voto non sia per conforme

    al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dellinterno 24 gen-

    naio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la

    firma dello scrutatore;

    c) quando la volont dellelettore si manifestata in modo non univoco e

    non c possibilit, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare

    n il candidato alla carica di sindaco n la lista di candidati consiglieri pre-

    scelti.

    Costituiscono, ad esempio, casi di nullit:

    avere messo il segno di voto sui nomi di pi di un candidato a sindaco;

    avere messo il segno di voto sui contrassegni di pi di una lista di candi-

    dati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure espri-

    mendo preferenze per candidati di pi liste;

    46

    della lista stessa;

    g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta

    voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista

    votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nellal-

    tro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti

    riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti

    riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza

    riportati da ciascun candidato della lista stessa;

    h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta

    o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utiliz-

    zate per la votazione.

    Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

    E vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estrat-

    ta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non stata riposta nella cas-

    setta o scatola.

    Pertanto, non consentito estrarre contemporaneamente dallurna pi

    schede e accantonare provvisoriamente una o pi di esse per un successi-

    vo spoglio o riesame.

    Si richiama lattenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di

    spoglio e registrazione dei voti e sullordine di svolgimento delle operazioni

    stesse.

    La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione

    da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abi-

    tanti, 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e 96,

    secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993)

    N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA

    LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, E

    VICEVERSA. PERTANTO, A CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI

    COMUNALI VA ATTRIBUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI RIPORTATO DAL

    CANDIDATO SINDACO AD ESSA COLLEGATO.

    N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI,

    IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO

    SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHE IL CANDIDATO

    SINDACO PU ESSERE COLLEGATO A PI LISTE, SIA PERCH LELETTORE PU

    45

  • non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

    Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello

    posto sotto il contrassegno della lista votata, purch si riferiscano a candi-

    dati della lista stessa.

    I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purch espressi nello spazio posto

    sotto il contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compre-

    si, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul

    contrassegno medesimo o sul nome del candidato sindaco collegato. In

    tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candi-

    dato sindaco collegato.

    Se lelettore ha segnato pi di un contrassegno di lista ma ha scritto una o

    pi preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto attri-

    buito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collega-

    to e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi

    secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n.

    132/1993)

    In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della

    validit del voto, in base al quale deve essere ammessa la validit del voto

    ogniqualvolta possa desumersi la volont effettiva dellelettore. Ad esem-

    pio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso

    con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il can-

    didato prescelto. (Cfr. art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)

    Si richiamano inoltre le esemplificazioni sulle modalit di espressione del

    voto riportate, per lelezione del sindaco e del consiglio comunale nei

    comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

    Le esemplificazioni delle tabelle alle pagine precedenti, sono distinte tra

    comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove possibile espri-

    mere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra

    5.000 e 15.000 abitanti, dove possibile esprimere fino a due voti di prefe-

    renza per candidati consiglieri di sesso diverso.

    Casi di nullit nei comuni con popolazione superiore a15.000 abitantiNel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione

    48

    avere tracciato un unico segno trasversale che comprende larea di due

    o pi rettangoli della scheda contenenti il nome del candidato sindaco e il

    contrassegno della lista collegata;

    avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato

    a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel

    candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo

    per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

    2) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

    Costituiscono, ad esempio, casi di nullit (o inefficacia) del voto di prefe-

    renza:

    avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il

    numero dordine di un candidato nella lista, anzich il cognome (o il nome

    e cognome) del candidato stesso;

    non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato prefe-

    rito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della

    stessa lista (per omonimia, ecc.);

    avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compre-

    so in una lista diversa da quella votata; (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e

    settimo, T.U. n. 570/1960)

    Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, pu

    verificarsi un altro caso di nullit del voto di preferenza. Infatti, poich le-

    lettore, nei comuni di tale fascia demografica, pu esprimere fino a due

    preferenze per candidati della lista votata (o collegata al candidato sindaco

    votato), la seconda preferenza deve essere annullata se non attribuita a

    un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione

    di preferenza. (Cfr. art. 71, comma 5, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000,

    come modificato da art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), legge 23 novembre

    2012, n. 215)

    N.B.: LA NULLIT DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARI-

    CA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLIT SIA DEL

    VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHE-

    DA.

    Invece la nullit dei voti di preferenza non comporta necessariamente la

    nullit delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se

    47

  • pu anche esprimere un voto disgiunto, cio, dopo aver votato per un

    determinato candidato sindaco, pu altres votare per una lista di candidati

    consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

    Costituiscono, ad esempio, casi di nullit del voto di lista, dopo che lelet-

    tore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sinda-

    co:

    aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista

    contigui;

    aver tracciato due o pi altri segni di voto su diversi contrassegni di lista,

    appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sin-

    daco prescelto.

    3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

    Costituiscono, ad esempio, casi di nullit (o inefficacia) del voto di prefe-

    renza:

    avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il

    numero dordine di un candidato nella lista, anzich il cognome (o il nome

    e cognome) del candidato stesso;

    non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato prefe-

    rito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della

    stessa lista (per omonimia, ecc.);

    avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compre-

    so in una lista diversa da quella votata;

    avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero con-

    sentito dalla legge. (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n.

    570/1960)

    Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, pu verificarsi

    un altro caso di nullit del voto di preferenza. Infatti, poich lelettore, nei

    comuni di tale fascia demografica, pu esprimere fino a due preferenze

    per candidati della lista votata, la seconda preferenza deve essere annulla-

    ta se non attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato

    con la prima espressione di preferenza. (Cfr. art. 73, comma 3, ultimo

    periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera

    d), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

    N.B.: LA NULLIT DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARI-

    50

    superiore a 15.000 abitanti, possono verificarsi, invece, tre diverse specie

    di nullit, di cui una totale e due parziali:

    1) schede nulle;

    2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste ma validi per i candi-

    dati alla carica di sindaco;

    3) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n.

    570/1960)

    1) Schede nulle. Si ha la nullit totale della scheda nei seguenti casi:

    a) quando la scheda tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da

    non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato

    candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nellipo-

    tesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, per, scrittu-

    re o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che lelettore abbia

    voluto far riconoscere il proprio voto;

    b) quando la scheda tanto nellipotesi che sia stata votata in maniera da

    non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato

    candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nellipo-

    tesi che non contenga alcuna espressione di voto non sia per conforme

    al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dellinterno 24 gen-

    naio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la

    firma dello scrutatore;

    c) quando la volont dellelettore si manifestata in modo non univoco e

    non c possibilit, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare

    n il candidato alla carica di sindaco n la lista di candidati consiglieri pre-

    scelti.

    Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullit lavere messo il segno di

    voto sui nomi di pi di un candidato a sindaco.

    2) Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i

    candidati alla carica di sindaco.

    Si verifica tale tipo di nullit quando lespressione di voto, sebbene univo-

    ca per ilcandidato alla carica di sindaco, non altrettanto univoca per una

    delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno

    collegata al candidato sindaco prescelto.

    Infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lelettore

    49

  • 5251

    CA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLIT SIA DEL

    VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHE-

    DA.

    N.B.: LA NULLIT DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA

    NULLIT DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

    Invece la nullit dei voti di preferenza non importa necessariamente la nul-

    lit delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non

    sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

    Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello

    posto a fianco del contrassegno della lista votata, purch si riferiscano a

    candidati della lista stessa.

    I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purch espressi nello spazio posto

    a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel

    caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno

    della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e

    per il candidato sindaco collegato (a meno che lelettore non abbia espres-

    so un voto disgiunto, cio abbia votato per un candidato sindaco non

    collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

    Se lelettore ha segnato pi di un contrassegno di lista ma ha scritto una o

    pi preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto attri-

    buito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collega-

    to (a meno che lelettore non abbia espresso un voto disgiunto, cio

    abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale

    sono compresi i candidati consiglieri votati) e sono ovviamente validi

    anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto,

    T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

    In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della

    validit del voto, in base al quale deve essere ammessa la validit del voto

    ogniqualvolta possa desumersi la volont effettiva dellelettore. Ad esem-

    pio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso

    con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il can-

    didato prescelto. (Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)